Provincia di Vicenza
Città di Valdagno
Provincia di Vicenza
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
(Noleggio Auto Con Conducente – Taxi)
Valdagno, 28 settembre 2009
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 4
Art. 1 Oggetto 4
Art. 2 Definizione dei servizi 4
TITOLO II – CONDIZIONI DI ESERCIZIO 5
Art. 3 Titoli per l’esercizio dei servizi 5
Art. 4 Cumulo dei titoli 5
Art. 5 Forme giuridiche di esercizio dei servizi 5
Art. 6 Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea 6
TITOLO III – ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI 6
Art. 7 Acquisizione 6
Art. 8 Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni 6
Art. 9 Idoneità morale 7
Art. 10 Idoneità professionale 8
TITOLO IV – COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE 8
Art. 11 Commissione Consultiva Comunale – funzioni 8
Art. 12 Commissione consultiva comunale – composizione e nomina 8
Art. 13 Commissione Consultiva Comunale – funzionamento 9
TITOLO X - XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXXXX 0
Art. 14 Contingenti 9
TITOLO VI – MODALITA’ PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI 9
Art. 15 Assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni 9
Art. 16 Contenuti del bando di Concorso 10
Art. 17 Presentazione della domanda 10
Art. 18 Commissione di concorso 10
Art. 19 Titoli valutabili e di preferenza 11
Art. 20 Materie d’esame 11
Art. 21 Validità delle graduatorie 11
Art. 22 Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni 11
Art. 23 Inizio del servizio 12
Art. 24 Durata e validità delle autorizzazioni 12
TITOLO VII–ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI 12
Art. 25 Trasferibilità per atto tra vivi 12
Art. 26 Trasferibilità per causa di morte del titolare 13
Art. 27 Sostituzione alla guida del taxi e dell’autovettura da noleggio 14
Art. 28 Collaborazione familiare 15
TITOLO VIII – OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI 15
Art. 29 Obblighi dei conducenti di taxi e di autovetture in servizio di noleggio 15
Art. 30 Obblighi specifici per l’esercizio del servizio di taxi 16
Art. 31 Obblighi specifici per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente 16
Art. 32 Diritti dei conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio 16
Art. 33 Divieti per i conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio 17
TITOLO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERIVIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE 17
Art. 34 Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture 17
Art. 35 Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi 18
Art. 36 Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente18 Art. 37 Caratteristiche del tassametro per il servizio di taxi 18
Art. 38 Immissione in servizio e sostituzione di autoveicoli 19
Art. 39 Controlli dei veicoli 19
Art. 40 Veicoli di scorta e sostituzione autovettura per fermo tecnico 20
Art. 41 Uso proprio dell’autovettura Taxi 20
TITOLO X - MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 20
Art. 42 Posteggi di stazionamento taxi 20
Art. 43 Stazionamento delle autovetture per lo svolgimento del servizio NCC 21
Art. 44 Turni e orari del servizio taxi 21
Art. 45 Trasporto soggetti portatori di handicap 21
Art. 46 Tariffe 21
Art. 47 Xxxxx, assenze, aspettative, distacchi 22
Art. 48 Servizi con caratteristiche particolari 22
TITOLO XI – ILLECITI E SANZIONI 22
Art. 49 Vigilanza 22
Art. 50 Sanzioni 22
Art. 51 Sospensione della licenza o autorizzazione 22
Art. 52 Decadenza della licenza o autorizzazione 23
Art. 53 Revoca del titolo 23
TITOLO XII – RECLAMI 24
Art. 54 Reclami 24
TITOLO XIII – NORME TRANSITORIE E FINALI 24
Art. 55 Norma finale 24
Art. 56 Entrata in vigore - Abrogazione precedenti disposizioni 24
Art. 57 Norma transitoria 24
Art. 1 Oggetto
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il presente regolamento disciplina l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura di cui alla Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e alla Legge Regionale 30 luglio 1996 n. 22 e precisamente:
a. servizio di piazza con autovettura con conducente o taxi , di cui all’art. 3 della L.R 22/96 e all’art. 86 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285 “Codice della Strada”, nel seguito denominato “Taxi”;
b. servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura, di cui all’art. 4 della L.R. 22/96 e all’art. 85 del “Codice della Strada”, nel seguito denominato “NCC”.
Art. 2 Definizione dei servizi
1. Il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente con autovettura sono autoservizi pubblici non di linea e provvedono al trasporto collettivo e individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea e vengono effettuati a richiesta in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio di taxi individuale:
a. ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasporto individuali o di piccoli gruppi di persone;
b. si rivolge ad una clientela indifferenziata;
c. lo stazionamento avviene in luogo pubblico;
d. il prelevamento ovvero l’inizio del servizio avviene all’interno dell’area comunale;
e. la prestazione è obbligatoria entro i limiti comunali;
f. per le destinazioni oltre i limiti comunali è necessario l’assenso del conducente.
3. Il servizio di taxi collettivo, qualora in essere:
a. ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasporto di piccoli gruppi di persone non legati tra sé da altro vincolo estraneo al contratto di trasporto;
b. si rivolge a una clientela indifferenziata su percorsi flessibili, interni all’area comunale;
c. la prestazione del servizio è obbligatoria.
4. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura (NCC):
a. si rivolge ad una utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una prestazione a tempo e/o viaggio;
b. lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse ed è vietata la sosta in parcheggio di stazionamento su suolo pubblico nell’ambito territoriale del comune se è attivo il servizio di taxi, ai sensi dell’art. 4 comma 2 della L.R. 22/96, salvo deroghe previste dalla normativa vigente;
c. la prestazione del servizio non è obbligatoria;
d. la sede del vettore o la rimessa devono trovarsi all’interno del territorio comunale di Valdagno;
e. la prenotazione di trasporto è effettuata presso la rispettiva rimessa o sede del vettore;
f. l’inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa;
g. il prelevamento dell’utente può avvenire anche al di fuori del territorio comunale, purché la prenotazione, con contratto o con lettera d’incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore o la rimessa e sia disponibile a bordo dell’autovettura.
TITOLO II – CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Art. 3 Titoli per l’esercizio dei servizi
1. L’esercizio del servizio di Taxi è subordinato al rilascio di apposita licenza a persona fisica da parte dell’Autorità Comunale in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento.
2. L’esercizio del servizio di NCC è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persona fisica o a persona giuridica nelle forme previste dall’art. 14 della L.R. 22/96 da parte dell’Autorità Comunale, in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento.
Art. 4 Cumulo dei titoli
1. La licenza o l’autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto il cumulo di più licenze per l’esercizio del taxi ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio del taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio NCC;
3. E’ consentito invece il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, anche mediante conferimento fino alla concorrenza del 20% delle autorizzazioni previste dal contingente numerico per il servizio di NCC.
Art. 5 Forme giuridiche di esercizio dei servizi
1. I titolari di licenza o autorizzazioni di cui ai commi precedenti possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall’art.14 della L.R. 22/96.
2. E’ consentito ai titolari sopraddetti conferire la propria licenza o autorizzazione agli organismi cui siano associati previsti dalla legge di cui all’art. 14, comma 1, lettere b) e c) della L.R. 22/96, ferma restando la titolarità in capo al conferente, e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui all’art. 14, comma 1, lettere b) e c) della L.R. 22/96, la licenza o l’autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia decorso almeno un anno dalla data del recesso.
4. Il conferimento è consentito previa presentazione, all’ufficio comunale competente, dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:
a) comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato;
b) certificato di iscrizione dell’organismo alla C.C.I.A.A., attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea;
c) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell’organismo cui è conferita la licenza o autorizzazione;
d) copia del contratto di comodato dell’autovettura registrato;
e) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente;
f) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l’assicuratore prende atto che l’autovettura è condotta da più conducenti;
g) documentazione attestante l’iscrizione al ruolo di cui all’art. 6 L.21/1992, da parte del conducente del veicolo, nei casi incui sia persona diversa dal titolare conferente.
La documentazione alle lettere b), c), e), g) può essere sostituita da autocertificazione ai sensi della L. 15/68 e del D.P.R. 403/98.
5. L’ufficio comunale competente, una volta accertata la regolarità e completezza della documentazione, rilascia entro 30 giorni, apposito nulla osta indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà ad esercitare il diritto di ritrasferimento, specificando altresì che è consentito l’esercizio del servizio fermo restando la titolarità della licenza o dell’autorizzazione in capo al conferente.
6. A tal fine nella licenza o autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell’atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.
7. In caso di documentazione mancante o incompleta verrà negato il provvedimento.
Art. 6 Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea
1. L’iscrizione nel ruolo di cui all’art. 10 della L.R. n.22/96 costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di Taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di NCC.
2. L’iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza e dell’autorizzazione per un tempo definito e/o viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di NCC o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
TITOLO III – ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 7 Acquisizione
1. Le licenze per il servizio Taxi e le autorizzazioni per il servizio NCC si possono acquisire:
a) per assegnazione a mezzo concorso pubblico per titoli ed esami;
b) a seguito trasferimento titolarità per subingresso.
Art. 8 Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
1. Per ottenere il rilascio della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dei servizi disciplinati dal presente Regolamento è necessario:
a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell’Unione Europea ovvero di Stati aventi condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano
b) aver conseguito la patente di guida da minimo tre anni;
c) essere in possesso del requisito di idoneità morale di cui all’art. 9;
d) essere in possesso del requisito di idoneità professionale di cui all’art. 10;
e) di essere iscritto al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
f) di non essere titolare di una licenza per l’esercizio di taxi rilasciata da qualsiasi comune italiano (divieto di cumulo della licenza e dell’autorizzazione e divieto di cumulo di più licenze);
g) non aver trasferito la precedente licenza o autorizzazione all’esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
h) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell’autovettura per la quale sarà rilasciata la licenza o l’autorizzazione;
i) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge
2. Per il rilascio della licenza di Taxi, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è necessario anche non essere titolare di alcuna autorizzazione di NCC (divieto di cumulo di licenza o autorizzazione di cui al comma 2 dell’art. 4).
3. Per il rilascio dell’autorizzazione del servizio NCC è necessario inoltre, fatti salvi i requisiti di cui al comma 1:
a) disporre di una rimessa sita nel territorio comunale; per rimessa s’intende un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del/dei veicolo/i di servizio, del quale il richiedente l’autorizzazione ha la disponibilità d’uso. L’idoneità della rimessa destinata al solo stazionamento, se in area scoperta, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d’uso. Nel caso, invece, che detta rimessa avvenga in luogo chiuso, l’idoneità è accertata in esito anche all’osservanza delle disposizioni antincendio, igienico edilizie e di quant’altro, eventualmente, prescritto dalla normativa di riguardo, a meno che si tratti di una sola autovettura rimessata presso l’abitazione del titolare dell’autorizzazione per un’unica autovettura.
b) di non essere titolare di autorizzazione di NCC nel Comune di Valdagno fatto salvo il diritto di cumulo di più autorizzazioni di cui all’art. 4 comma 2.
4. Nel caso degli organismi collettivi di cui all’art. 14 comma 1 lettera d) della L.R. 22/96, il requisito dell’iscrizione al ruolo si intende soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell’impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell’impresa.
5. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione previste dalla legge 4 gennaio 1968, n.15 e dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445
6. In ogni caso il responsabile del procedimento può procedere ad accertamenti d’ufficio nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentabili, ai fini della verifica dei requisiti e della insussistenza degli impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza o autorizzazione di cui al successivo art. 9.
Art. 9 Idoneità morale
1. Soddisfa il requisito dell’idoneità morale chi:
a) non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli art. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni senza provvista di cui all’art. 2 della I. 15.12.90, n. 386, per reati puniti a norma degli art. 3 e 4 della 1. 20.02.58, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;
b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.
2. In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.
3. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita licenza all’esercizio del servizio di Taxi o autorizzazione all’esercizio del servizio di NCC, ai sensi dell’art. 5 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:
a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.
4. Il requisito dell’idoneità morale deve essere posseduto anche dall’institore o direttore eventualmente preposto all’esercizio dell’impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l’attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.
Art. 10 Idoneità professionale
1. Il requisito è soddisfatto attraverso l’iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all’art. 10 della l.r, n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di Taxi e NCC, effettuato con autovettura, istituito presso la C.C.I.A.A. di Vicenza; detto requisito deve essere posseduto anche dai dipendenti, dai sostituti del titolare e dai collaboratori familiari e per le imprese private individuali o societarie anche dalle persone individuate nel comma 4 dell’art. 8.
TITOLO IV – COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE
Art. 11 Commissione Consultiva Comunale – funzioni
1. Ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 22/96 è istituita una Commissione Consultiva Comunale con compito di esprimere pareri obbligatori e non vincolanti in ordine a:
a) formazione e variazione dei regolamenti relativi all’esercizio dei servizi pubblici non di linea;
b) determinazione delle tariffe per il servizio di taxi ;
c) sospensioni, revoche e decadenze di licenze e autorizzazioni.
2. Qualora il parere non venga reso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, il Comune procede indipendentemente dalla acquisizione del parere.
3. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato per una sola volta, nel caso in cui il Presidente della Commissione ne abbia presentato per iscritto la necessità a fini istruttori.
4. Il Dirigente competente si riserva comunque la facoltà di sottoporre alla Commissione Consultiva Comunale qualunque altra materia relativa ai servizi di cui al presente regolamento.
Art. 12 Commissione consultiva comunale – composizione e nomina
1. La Commissione Consultiva è costituita da 8 membri, nominati dalla Giunta Comunale:
a) Presidente:l’Assessore competente in materia o un suo delegato;
b) Componenti:
🗸 il Dirigente competente, o un suo delegato;
🗸 il Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
🗸 un rappresentante della Provincia di Vicenza;
🗸 un rappresentante delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale del settore taxi;
🗸 due rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale del settore noleggio con conducente con autovettura;
🗸 un rappresentante delle associazioni degli utenti.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale amministrativo.
Art. 13 Commissione Consultiva Comunale – funzionamento
1. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale ne stabilisce l’ordine del giorno.
2. Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione nel caso gli pervenga apposita richiesta, articolata per argomenti, sottoscritta da almeno quattro membri; la convocazione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La Commissione è convocata, tramite comunicazione scritta, con preavviso non inferiore ad otto giorni dalla seduta. La lettera di convocazione indica inoltre il giorno, l’ora e il luogo della riunione in seconda convocazione. Questa può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima.
4. La Commissione, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno 5 dei suoi membri. In seconda convocazione, la Commissione è regolarmente costituita con la presenza di almeno 3 dei suoi membri. Il parere della Commissione è valido in presenza del voto palese favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del Segretario della Commissione; esso deve riportare, in modo sintetico, le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.
6. Per la partecipazione alle sedute sarà corrisposto ai componenti la Commissione un gettone di presenza nella misura pari a quello corrisposto per le sedute delle Commissioni Consiliari.
7. La commissione consultiva resta in carica 5 anni.
TITOLO V - CONTINGENTI DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 14 Contingenti
1. I contingenti delle licenze e delle autorizzazioni sono determinati dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento.
TITOLO VI – MODALITA’ PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 15 Assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
1. Le licenze per il servizio di taxi e le autorizzazioni al servizio di NCC vengono assegnate mediante pubblico concorso per titoli ed esami, fino a copertura dei contingenti comunali, a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell’autovettura e che possono gestirla in forma singola o associata.
2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di licenze o autorizzazioni, si procede a indire il relativo concorso, fatta salva l’esistenza di valida graduatoria.
3. Il bando, approvato dal Dirigente competente in materia, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e della Provincia.
Art. 16 Contenuti del bando di Concorso
1. Il bando di pubblico concorso deve prevedere:
a) il numero delle licenze o autorizzazioni disponibili al rilascio;
b) i requisiti richiesti per l’ammissione al pubblico concorso;
c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
d) l’indicazione dei titoli valutabili o preferenziali a parità di punteggio, di cui all’art. 19;
e) le materie d’esame;
f) data di svolgimento delle prove d’esame;
g) la valutazione dei titoli;
h) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
i) la votazione minima fissata per il conseguimento dell’idoneità.
Art. 17 Presentazione della domanda
1. La domanda per la partecipazione al concorso deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune, in carta resa legale, sottoscritta secondo la normativa vigente, entro la data di scadenza indicata nel bando di concorso, e in essa devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.
2. Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari, tra cui in particolare l’iscrizione a ruolo presso la C.C.I.A.A. di Vicenza e di non incorrere in alcuna causa ostativa all’eventuale rilascio.
3. Successivamente, l’elenco del candidati ammessi e non ammessi viene trasmesso alla Commissione di cui al successivo art 18 e ne viene data comunicazione agli esclusi.
Art. 18 Commissione di concorso
1. La Commissione di Concorso sarà nominata dal Dirigente del Servizio e sarà costituita da:
a) Dirigente competente in materia, in qualità di presidente;
b) due esperti nelle discipline previste per le prove d’esame, di cui uno esterno all’Amministrazione, designati dal Dirigente del Servizio.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale.
3. Nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di lingua straniera, ove previsto, la commissione è integrata da un esperto nella lingua prescelta
4. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l’elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.
5. Ogni commissario dispone di 10 punti per l’espressione del proprio giudizio; l’eventuale giudizio positivo ottenuto dall’accertamento della lingua straniera, sarà tenuto in conto nella formulazione del giudizio complessivo.
6. Alla prova di esame e alle relative valutazioni devono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
7. La commissione una volta esperite le prove d’esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza e la trasmette per l’approvazione al Dirigente del servizio.
8. Al commissario esterno spettano un compenso in misura pari ad un concorso pubblico per istruttore direttivo tipo “D1”, di cui al DPCM 23/03/1995, e l’eventuale rimborso spese debitamente documentate nella misura e nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia, per i dipendenti degli enti pubblici.
Art. 19 Titoli valutabili e di preferenza
1. Per l’assegnazione delle licenze o autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:
a) l’anzianità di servizio regolarmente autorizzato in qualità di dipendente conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di taxi o NCC;
b) l’anzianità di esercizio in qualità di titolare dell’autorizzazione per il servizio di NCC;
c) l’anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti;
d) i titoli di studio;
2. A parità di merito costituiscono, nell’ordine, titolo preferenziale:
a) aver esercitato in qualità di sostituto nel servizio di taxi per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, per il rispettivo bando;
b) essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per ameno sei mesi, per il rispettivo bando;
Art. 20 Materie d’esame
1. L’esame verterà su un colloquio nelle materie sotto elencate:
a) principali norme di comportamento del Codice della Strada;
b) conoscenza della normativa statale, regionale e comunale relativa al servizio pubblico non di linea (taxi e NCC);
c) conoscenza di elementi di toponomastica locale, dei monumenti e delle principali strutture pubbliche del Comune e della Provincia;
d) eventuale conoscenza di lingue straniere
2. Il candidato può indicare nella domanda le eventuali lingue straniere prescelte per la prova facoltativa, tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. L’accertamento della conoscenza della lingua straniera sarà effettuato contestualmente alla prova d’esame e verterà su un colloquio.
Art. 21 Validità delle graduatorie
1. La Commissione una volta esperite le prove d’esame e valutati i titoli, redige la graduatoria definitiva.
2. Le graduatorie hanno validità di 3 anni dalla data di approvazione.
3. Le licenze e le autorizzazioni che si rendessero vacanti nel corso dei tre anni di validità delle graduatorie devono essere coperti utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.
Art. 22 Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
1. Entro 20 giorni dall’approvazione della graduatoria, viene data formale comunicazione agli interessati i quali entro il termine di sessanta giorni devono presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 8.
2. Il titolare della licenza o autorizzazione dovrà inoltre presentare l’elenco del personale impiegato come conducente, a qualsiasi titolo, risultante dal libro matricola per i dipendenti e corredato dalle posizioni INPS e INAIL.
3. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare. Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 26/04/1992 n. 300 e al D.P.R. n. 407 del 09.05.1994.
Art. 23 Inizio del servizio
1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell’autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o “mortis causa” il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo e dal trasferimento del medesimo, pena la decadenza.
2. Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo in presenza di certificazione attestante l’impossibilità temporanea per causa di forza maggiore ad iniziare il servizio.
Art. 24 Durata e validità delle autorizzazioni
1. Le licenze o autorizzazioni hanno durata cinque anni e sono rinnovabili a domanda per pari periodo, previo accertamento della permanenza in capo al titolare dei requisiti di legge e del regolamento comunale.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo annuale da parte del Responsabile del Servizio al fine di accertare il permanere, in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Il controllo tuttavia può essere effettuato anche prima del termine indicato qualora se ne ravveda la necessità. Rimane ferma la facoltà del responsabile del procedimento di richiedere ulteriori documenti che ritenesse necessari.
3. L’eventuale documentazione, richiesta ai sensi del comma 2, deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, pena la sospensione del titolo per 15 giorni e in caso di reiterata mancanza pena la revoca.
4. Al fine del controllo annuale il titolare della licenza o autorizzazione dovrà presentare anche l’elenco del personale impiegato come conducente a qualsiasi titolo, risultante dal libro matricola per i dipendenti e corredato dalla posizioni INPS e INAIL nonché dell’iscrizione al ruolo dei conducenti-sezione autovetture- presso la C.C.I.A.A.
TITOLO VII – ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI
Art. 25 Trasferibilità per atto tra vivi
1. La licenza o l’autorizzazione fanno parte della dotazione d’impianto d’azienda e sono trasferibili in presenza di documentato trasferimento dell’azienda stessa, di un suo ramo o della quota di partecipazione all’organismo associativo cui il titolare avesse conferito la licenza o l’autorizzazione.
2. Il trasferimento di licenze per il servizio taxi o di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) essere titolare di licenza o autorizzazione da almeno cinque anni;
b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) essere divenuto permanentemente inabile o, inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.
3. L’inabilità e/o l’inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie competenti territorialmente: in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro dieci giorni, riconsegnati all’ufficio che li ha rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dalla data della certificazione, a pena di decadenza. Le medesime scadenze ed effetti valgono anche per il caso di ritiro definitivo della patente.
4. In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato.
5. Ai sensi dell’art. 9, punto 3 della L. 21/92, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare rispettivamente di altra licenza o autorizzazione per l’esercizio del servizio medesimo conseguita anche in altro Comune tramite concorso pubblico o altro trasferimento.
Art. 26 Trasferibilità per causa di morte del titolare
1. In caso di morte del titolare la licenza o l’autorizzazione può:
a) essere trasferita ad uno degli eredi legittimi o testamentari del titolare qualora in possesso dei requisiti prescritti;
b) essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, previa autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all’art. 10 della L.R. 22/96 ed in possesso dei requisiti prescritti.
2. Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento. Dovrà essere inoltre presentata, entro sessanta giorni dal verificarsi dell’evento, la seguente documentazione:
a) la volontà di uno degli eredi suddetti - in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio - di subentrare nella titolarità della licenza o dell’autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell’attività;
b) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto - purché iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 10 delta l.r. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A., e in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio quale subentrante nella titolarità della licenza o dell’autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l’autorizzazione;
c) la volontà degli eredi suddetti, espressa tramite tutore se minori, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone in possesso di tutti i requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
3. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il ventiduesimo anno di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento dell’età prevista per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di cui all’art. 116 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 ed agli artt. 310 e 311 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, con la concessione di un ulteriore anno per il conseguimento dell’iscrizione al ruolo.
4. Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza e dell’autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
5. I soggetti subentrati o i sostituti, ai sensi del precedente comma 3, devono presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di sessanta giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 8.
6. In ogni caso in cui gli eredi suddetti del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.
Art. 27 Sostituzione alla guida del taxi e dell’autovettura da noleggio
1. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di Taxi e di autorizzazione per l’esercizio del servizio di NCC che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti, di cui all’art. 10 della L.R. n. 22/96, e in possesso dei requisiti prescritti, nei seguenti casi:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali (es. patente di guida)
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all’art, 10 della l.r. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e NCC, effettuate con autovettura, presso la C.C.I.A.A. e in possesso dei requisiti prescritti, nei termini e nei limiti previsti dall’art. 16, comma 2, della L.R. 22/96.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230.
4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
5. Il titolare della licenza o dell’autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all’ufficio comunale competente, in carta legale. La richiesta deve contenere l’indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione del sostituto concernente l’iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l’osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai comma 3 e 4, nonché la posizione INAIL ed INPS e l’iscrizione alla Camera di Commercio, in caso di contratto di gestione. La sostituzione è efficace dalla data della segnalazione (comprovata dal timbro postale, se inviata a mezzo raccomandata, o da quella del Comune, se presentata direttamente).Il settore competente, effettuate le verifiche d’ufficio ed eventuali controlli a campione, provvederà al rilascio di apposita presa d’atto.
6. Qualora dalle verifiche risultino irregolarità o cause ostative alla sostituzione, verrà disposta la cessazione dell’attività da parte del sostituto e assunti i provvedimenti opportuni per la regolarizzazione o l’applicazione delle sanzioni amministrative.
Art. 28 Collaborazione familiare
1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall’art. 230 bis del Codice Civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori svolti fuori dall’impresa familiare a titolo di lavoro dipendente autonomo e attività di impresa.
3. Per familiare s’intende:
a) il coniuge;
b) i parenti entro il terzo grado, cioè:
🗸 in linea diretta: genitori, figli, xxxxx, xxxxxx, pronipoti;
🗸 in linea collaterale: xxx, fratelli, xxxxxx;
c) gli affini entro il secondo grado, cioè:
🗸 suoceri, generi, nuore, cognati.
4. In conformità di quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare per l’esercizio del servizio di taxi o NCC, può essere attivata trasmettendo, all’ufficio comunale competente, la seguente documentazione:
a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell’art. 10, comma 4 della L. 21/92
b) dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 8, comma 1, lettere a,b,c,d, e che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell’impresa familiare;
c) copia dell’atto notarile comprovante la costituzione dell’impresa con il familiare interessato (grado di parentela o affinità) ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 576;
d) certificato della costituzione dell’impresa familiare presso la C.C.I.A.A.;
e) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale e iscrizione nel ruolo dei conducenti;
f) copia posizione INAIL e INPS del collaboratore;
g) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che la Compagnia prende atto che l’autovettura è condotta anche dal collaboratore familiare.
5. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l’ufficio comunale competente rilascia apposito nullaosta e lo annota nella licenza o autorizzazione.
6. La sussistenza dell’impresa familiare è verificata annualmente e la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta la revoca immediata del nullaosta rilasciato dal Comune.
TITOLO VIII – OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI
Art. 29 Obblighi dei conducenti di taxi e di autovetture in servizio di noleggio
1. I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:
a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
c) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
d) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
e) conservare nell’autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché la licenza o l’autorizzazione comunale all’esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
f) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
g) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione;
h) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l’interno dell’autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo all’Ufficio Oggetti Smarriti;
i) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
j) comunicare il cambio di residenza entro il termine di quindici giorni dalla data di richiesta al Comune, se titolare;
k) comunicare eventuali sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica;
l) dare immediata comunicazione scritta all’ufficio comunale competente in caso di sinistro.
Art. 30 Obblighi specifici per l’esercizio del servizio di taxi
1. Oltre agli obblighi di cui all’art. 29 l’esercente il servizio Taxi ha l’obbligo di:
a) avere il segnale “taxi” illuminato nelle ore notturne, quando l’autovettura si trova fuori dalle piazzole di sosta ed è disponibile;
b) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti alla sosta, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
c) richiedere il solo pagamento dell’importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate dal Comune:
d) curare che il tassametro sia funzionante e presenti la tariffa vigente;
e) porre in modo ben visibile all’utente il tariffario;
f) rispettare i turni di servizio assegnati e gli orari prescelti.
Art. 31 Obblighi specifici per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente
1. Oltre agli obblighi di cui all’art. 29, l’esercente il servizio di NCC con autovettura ha l’obbligo di:
a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salve cause di forza maggiore documentate;
b) comunicare entro quindici giorni all’ufficio comunale competente l’eventuale variazione dell’indirizzo della rimessa, facendone curare la relativa annotazione sull’autorizzazione;
c) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
Art. 32 Diritti dei conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio
1. I conducenti di taxi e autovetture in servizio di NCC durante l’espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:
a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
b) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell’importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante.
2. In particolare il taxista ha diritto a:
a) rifiutare od interrompere la corsa al cliente che non si presenti in stato di decenza o decoro, ovvero che si trovi in stato di evidente alterazione;
b) rifiutare la corsa a persona riconosciuta che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all’autovettura o sia risultato insolvibile.
3. L’avvalersi delle facoltà di cui al precedente comma 2 comporta motivata nota informativa indirizzata all’ufficio comunale competente.
Art. 33 Divieti per i conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio
1. E’ fatto divieto ai conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio di:
a) fermare l’autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all’atto della definizione del servizio;
c) far salire sull’autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
d) fumare e mangiare durante la corsa;
e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell’autovettura;
g) esporre messaggi pubblicitari in difformità a quanto previsto dal Codice della Strada;
h) usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
i) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
j) consentire la conduzione dell’autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea ad eccezione dei casi di verifica collaudo auto da parte di meccanici professionisti;
k) applicare sull’autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall’ufficio comunale competente.
2. Oltre ai divieti di cui al comma 1, all’esercente del servizio taxi è fatto divieto di prelevare la clientela all’esterno del territorio comunale senza iniziare comunque il servizio all’interno del territorio stesso.
3. Oltre ai divieti di cui al comma ,1 all’esercente il servizio di NCC è vietato stazionare sul suolo pubblico salvo eventuali deroghe previste dalla normativa vigente.
TITOLO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERIVIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Art. 34 Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture
1. Le autovetture adibite al servizio Taxi e NCC devono avere le seguenti caratteristiche:
a) avere idonea agibilità e almeno quattro porte;
b) avere un bagagliaio idoneo a contenere minimo tre valige di medie dimensioni;
c) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
d) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
e) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
f) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolate a partire dal 01.01.92;
g) essere dotate di uno dei seguenti tipi di alimentazione: doppia alimentazione metano/benzina o gpl/benzina, oppure alimentazione a diesel compatibile con la normativa Euro 4;
h) ottemperare a tutte le prescrizione previste dalle vigenti norme qualora siano adattate per il trasporto di soggetti disabili.
2. Le caratteristiche, di cui al precedente comma 1, s’intendono derogate per le autovetture di cui all’art. 60 del Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 35 Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi
1. Oltre alle caratteristiche di cui all’art. 36, le autovetture adibite al servizio taxi devono:
a) essere dotate di tassametro con le caratteristiche di cui all’art. 39 del presente regolamento;
b) avere a bordo il tariffario a disposizione della clientela e in modo ben visibile: esso deve essere collocato nel retro del sedile anteriore destro e nel cruscotto, unitamente al contrassegno indicante il numero della licenza;
c) essere di colore bianco se immatricolate in data successiva al 31.12.1992;
d) recare negli sportelli anteriori un contrassegno adesivo indicante il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune e la scritta in colore nero “servizio pubblico”;
e) recare sul tetto un apposito segnale illuminabile con dicitura “taxi”.
Art. 36 Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente
1. Oltre alle caratteristiche di cui all’art. 34, le autovetture adibite al servizio di NCC devono:
a) recare all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta «noleggio» nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura “N.C.C.”, lo stemma comunale e il numero dell’autorizzazione;
b) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.
Art. 37 Caratteristiche del tassametro per il servizio di taxi
1. Il tipo di tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano;
b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l’inserimento di altre tariffe;
c) visualizzare gli eventuali supplementi sul display, poi sommati all’importo tassametrico a fine corsa stabiliti nella tariffa;
d) indicare l’esatto importo in Euro.
2. Il tassametro dove essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l’autista che il cliente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
3. Il tassametro è sottoposto a verifica, da parte del competente ufficio comunale, per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 1, della collocazione di cui al comma 2 e della corretta taratura tariffaria.
4. Il tassametro deve avere una certificazione sulla corretta taratura tariffaria da parte di una ditta specializzata ed autorizzata dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato di Roma. Tale certificazione deve essere tenuta nel veicolo, a disposizione degli Organi di Vigilanza, i quali d’iniziativa possono effettuare verifiche in merito.
5. Tutte le modifiche determinate dall’Amministrazione Comunale, aventi effetto sul tassametro, obbligano all’adeguamento dello steso e ad una nuova certificazione di cui al punto 4.
6. Il tassametro deve altresì essere posto in azione solo al momento in cui l’autovettura viene impegnata in servizio e bloccato non appena l’autovettura sia giunta a destinazione o licenziata dal cliente;
7. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.
8. Il taxista è tenuto a dare comunicazione all’ufficio comunale competente di qualsiasi eventualità che richieda la spiombatura del tassametro; in tal caso si provvederà nuovamente ai sensi del precedente comma 3.
9. Il taxista è tenuto inoltre a notificare all’ufficio comunale anzidetto ogni eventuale modificazione dei pneumatici delle ruote motrici della vettura con altri di misura diversa, nel qual caso si dovrà procedere a tarare il tassametro in base alle nuove misure.
Art. 38 Immissione in servizio e sostituzione di autoveicoli
1. L’immissione in servizio del veicolo avviene previa immatricolazione del mezzo stesso, da effettuarsi presso il Dipartimento trasporti Terrestri. Il titolare dovrà presentare una richiesta scritta per il nulla osta che verrà rilasciato dal competente ufficio comunale entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
2. Entro 5 giorni dall’immatricolazione del mezzo, il titolare della licenza o autorizzazione deve comunicare i dati relativi al veicolo al competente ufficio comunale per la relativa annotazione nella licenza o autorizzazione.
3. Per le autovetture taxi, in caso di sostituzione, l’immissione in servizio è condizionata ad una nuova certificazione sulla corretta taratura del tassametro di cui al citato art. 37 comma 4.
Art. 39 Controlli dei veicoli
1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della Motorizzazione Civile, gli autoveicoli adibiti al servizio Taxi e NCC sono sottoposti, prima dell’immissione in servizio, e successivamente quando se ne presenti l’esigenza, a controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare in particolare l’esistenza delle caratteristiche previste dal presente regolamento. Il competente ufficio comunale, per l’esercizio del controllo, può avvalersi della Polizia Locale.
2. Il titolare dell’autovettura sottoposta a controllo, che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall’ufficio comunale di cui al precedente comma 1 a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell’idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l’attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate e accertate, il Dirigente provvede alla revoca della licenza o autorizzazione.
3. L’ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.
Art. 40 Veicoli di scorta e sostituzione autovettura per fermo tecnico
1. Nel caso in cui si determini un fermo tecnico dell’autovettura il titolare può chiedere all’ufficio comunale competente una speciale licenza o autorizzazione temporanea da utilizzare per scorta; la nuova autovettura dovrà avere le caratteristiche di idoneità previste e collaudata per il servizio.
2. La consegna della licenza o autorizzazione speciale per il veicolo di scorta è subordinata al contestuale deposito del titolo relativo all’autovettura da sostituire per il periodo richiesto.
3. Le autovetture di scorta possono essere di proprietà di cooperative, consorzi o simili.
4. Tali autovetture saranno abbinate a speciale licenza o autorizzazione a tempo non cedibile a terzi.
5. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi dell’autovettura di scorta suddetta, è consentito sostituire l’autovettura ferma per riparazione, esclusivamente per la durata del fermo, con altra avente tutte le caratteristiche d’idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio analogo, previa speciale licenza o autorizzazione temporanea.
Art. 41 Uso proprio dell’autovettura Taxi
1. Ai sensi dell’art. 14, comma 6 del D. X.xx. 19.11.1997, n. 422 è consentito l’uso proprio fuori servizio dell’autovettura adibita al servizio Taxi.
TITOLO X - MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Art. 42 Posteggi di stazionamento taxi
1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree (piazzole) all’uopo predisposte: spettano esclusivamente al Comune l’allestimento e la manutenzione delle piazzole, ai sensi degli artt. 6,7 e 37 del Codice della Strada.
2. I taxisti devono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l’ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con il medesimo ordine. E’ tuttavia facoltà del cliente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente dall’ordine sopraddetto.
3. E’ facoltà del Comune vietare l’uso delle suddette piazzole quando lo ritenga necessario, nonché l’eventuale spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico dopo aver consultato gli stessi operatori del settore.
4. Le autovetture taxi possono altresì sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico divertimento, soltanto un’ora prima della fine dello spettacolo o della riunione.
5. E’ consentito l’accesso al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista durante la corsa quando il taxi è libero o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l’immediata prestazione.
Art. 43 Stazionamento delle autovetture per lo svolgimento del servizio NCC
1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di NCC avviene esclusivamente all’interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell’utenza, ai sensi dell’art. 4 comma 2 della L.R. n. 22/96, salvo deroghe previste dalla normativa vigente.
Art. 44 Turni e orari del servizio taxi
1. Il servizio taxi è regolato da turni e orari stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza. Spetta all’ufficio comunale competente il controllo sulla rispondenza dei turni e degli orari di servizio..
2. I taxisti sono tenuti a osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati. E’ obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l’inizio del successivo, per un periodo che non può comunque essere inferiore a sei ore.
3. Per motivi di salute o gravi situazioni familiari possono essere concessi turni speciali, dietro richiesta comprovata da apposita certificazione.
Art. 45 Trasporto soggetti portatori di handicap
1. I servizi di taxi e NCC debbono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle licenze e autorizzazioni hanno l’obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l’accesso agli autoveicoli e la discesa dagli stessi.
2. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall’art. 2 del D.P.R.24.07.96, n. 503.
Art. 46 Tariffe
1. Le tariffe del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, nonché i relativi supplementi, sono stabiliti dal Comune previo parere della Commissione Consultiva e in relazione ai costi di esercizio, quali: remunerazione dell’attività lavorativa degli addetti, spese assicurative, di trazione, di manutenzione, ammortamento, nonché sulla base di eventuali disposizioni regionali o provinciali di coordinamento emanate in materia. Le tariffe taxi sono sottoposte a verifica annuale e possono essere modificate in misura comunque non superiore alla variazione annuale dell’indice ISTAT, con delibera della Giunta comunale. Con la medesima deliberazione vengono individuate, nell’ambito del territorio comunale, le zone urbane, in cui applicare la tariffa a base multipla, nonché le zone extraurbane in cui applicare la tariffa a base chilometrica. Possono essere previsti supplementi tariffari per i servizi notturni (dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo) e per i servizi festivi, non cumulabili tra loro. Sono altresì stabilite le tariffe per il trasporto di bagagli ed animali al seguito dei passeggeri, con obbligo per il conducente di trasportare gratuitamente cani guida per ciechi.
2. Potranno essere previste riduzioni sulle tariffe deliberate da valere per particolari fasce di utenza o per determinati periodi.
3. Le tariffe del servizio di NCC sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.
4. Le tariffe del servizio di Taxi e le varie condizioni di trasporto deliberate dall’autorità competente devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all’interno della vettura, anche nelle lingue straniere indicate nel provvedimento di approvazione delle tariffe stesse.
Art. 47 Xxxxx, assenze, aspettative, distacchi
1. Ogni titolare di licenza o autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionati. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, l’interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno quindici giorni all’ufficio comunale competente, che può rinviare la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio. Le assenze per licenze matrimoniali, gravidanza, puerperio non sono considerate giorni di ferie.
2. Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione della licenza comunale al servizio taxi o dell’autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.
3. Ogni titolare può ottenere il distacco dal servizio e la conseguente sospensione della licenza o autorizzazione per mandato politico o sindacale conformemente alle leggi vigenti.
Art. 48 Servizi con caratteristiche particolari
1. I titolari di licenza o autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (ad esempio Comuni per il servizio di trasporto scolastico, aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, etc,) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l’entità dei riparto e le modalità di riscossione delle quote. Il costo del servizio taxi resta in ogni caso definito dal tassametro e dagli accordi tra le parti.
2. I titolari di licenza o autorizzazione possono altresì attrezzarsi per accertare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.
Art. 49 Vigilanza
TITOLO XI – ILLECITI E SANZIONI
1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete ai Comune, alla Provincia e alla Regione, nell’ambito delle rispettive competenze.
Art. 50 Sanzioni
1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 77,00 ad € 305,00.-
Art. 51 Sospensione della licenza o autorizzazione
1. La licenza o l’autorizzazione può essere sospesa temporaneamente se il titolare:
a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza;
b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanati dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
c) contravviene alle disposizioni di leggi o di regolamenti in materia;
d) sostituisce o si fa sostituire abusivamente nel servizio;
e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall’autorizzazione o dalla licenza;
f) interrompe il servizio senza giustificato motivo ;
g) non applica le tariffe in vigore;
h) esercita se taxista, altra attività dipendente.
2. La sospensione della licenza o dell’autorizzazione va da un minimo di sette giorni ad un massimo di sei mesi.
3. Verificatisi uno dei casi previsti al comma 1, il Comune notifica all’interessato, entro il termine di 90 giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di 30 giorni per la presentazione delle deduzioni.
4. Nel periodo di sospensione licenza o autorizzazione devono essere riconsegnate in Comune e deve essere disposto il fermo del veicolo; la sospensione viene comunicata al Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Vicenza.
5. Il comune, qualora ritenga fondato l’accertamento, fissa le sanzioni da comminare all’autore della violazione.
6. Contro il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione o della licenza l’interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica al Presidente della Provincia, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali, il ricorso si intende respinto.
Art. 52 Decadenza della licenza o autorizzazione
1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio della licenza o autorizzazione, ovvero l’esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare, comporta la decadenza di diritto.
2. Sentita la Commissione Consultiva Comunale, la decadenza può essere disposta per :
a) morte del titolare quando gli eredi non abbiano ottemperato a quanto previsto dall’art. 26 del regolamento;
b) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
c) mancato esercizio per un periodo superiore a sessanta giorni senza giustificazione;
d) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 25 comma 2 del regolamento e non trasferisca il titolo.
3. La decadenza viene comunicata al Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Vicenza e alla Camera di Commercio (competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all’ari. 10 della L.R. 22/96), per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 53 Revoca del titolo
1. La revoca della licenza o dell’autorizzazione interviene nei seguenti casi:
a) quando il titolare o sostituto non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;
b) a seguito di 3 provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi tre anni che abbiano comportato una sospensione complessiva superiore a 180 giorni
2. Verificatisi uno dei casi previsti al comma 1, viene adottata la procedura indicata dall’art. 23 della Legge Regionale 30 Luglio 1996, n. 22.
3. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.
4. La revoca viene comunicata al Ministero dei Trasporti e della Navigazione — Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Vicenza e alla Camera di Commercio competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all’art. 10 della L.R. 22/96, per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
TITOLO XII – RECLAMI
Art. 54 Reclami
1. I clienti possono segnalare eventuali reclami su moduli predisposti dal Comune e consegnati ai titolari, circa il servizio prestato.
2. Il reclamo è consegnato all’ufficio protocollo comunale dal reclamante e l’ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo, istruisce la relativa istruttoria e se del caso applica le sanzioni previste.
3. I titolari devono tenere in evidenza i moduli suddetti per permettere ai clienti di esprimersi sulla qualità del servizio ed inoltre devono esporre un estratto delle norme di cui al presente articolo a bordo dell’autovettura o presso la sede o rimessa del vettore
TITOLO XIII – NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 55 Norma finale
1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.
Art. 56 Entrata in vigore - Abrogazione precedenti disposizioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento comunale per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto non di linea per via di terra approvato con la deliberazione consiliare n. 27 del 23.03.1998.
2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento è soggetto all’approvazione da parte della Provincia di Vicenza, ai sensi dell’art. 7 lett. a) della L.R. 30.7.96, n. 22.
4. Esso entra in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte della Provincia di Vicenza.
Art. 57 Norma transitoria
1. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del medesimo.