CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
1. VALIDITA’ ED EFFICACIA
Le presenti “Condizioni Generali di Acquisto” (di seguito “Condizioni Generali”) costituiscono parte integrante di qualunque Ordine di Acquisto (di seguito “Ordine”) concluso con il fornitore di beni o servizi (di seguito, “Fornitore”) destinati ad FINCANTIERI NEXTECH spa, o società dalla medesima controllata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2359 del cod. civ. (di seguito “l’Acquirente”), senza necessità di ulteriori consensi e si intendono valide, efficaci e operanti se non diversamente disposto nell’Ordine medesimo. Tale previsione q condizione essenziale per la prestazione del consenso dell’Acquirente. Le Condizioni Generali si intendono accettate con la sottoscrizione in calce alle medesime da parte del Fornitore, che pure rinuncia ad avvalersi di eventuali proprie condizioni generali di vendita, o documenti di contenuto analogo o similare.
Il Fornitore dovrà condurre trattative esclusivamente con la Direzione Acquisti di FINCANTIERI NEXTECH spa, ovvero con il Responsabile Acquisti della società controllata di FINCANTIERI NEXTECH spa che sia stato da quest’ultima di volta in volta espressamente a ciò autorizzato. Qualsiasi trattativa intrapresa dal Fornitore con soggetti diversi dalle sopra specificate funzioni Acquisti dell’Acquirente sarà inopponibile all’Acquirente medesimo e gli eventuali oneri saranno ad esclusivo carico del Fornitore.
2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
L’Ordine costituisce la manifestazione della volontà di contrarre e, come tale, l’unico documento giuridicamente vincolante per l’Acquirente, oltre alle condizioni Generali; conseguentemente, l’Ordine, in caso di contraddizione con quanto riportato nelle presenti Condizioni Generali, prevale su qualsiasi documento tecnico ad esso allegato ed annulla e sostituisce qualsiasi documento avente il medesimo oggetto, intervenuto precedentemente tra il Fornitore e l’Acquirente medesimo.
Il contratto si intende concluso all’atto della ricezione da parte dell’Acquirente della conferma dell’Ordine (di seguito, “Conferma d’Ordine”) sottoscritta per accettazione dal Fornitore senza modifiche o riserve, ovvero, ove entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione dell’Ordine, quale risultante dal medesimo, il Fornitore ne inizi l’esecuzione.
Qualora, invece entro il medesimo termine dalla data di emissione dell’Ordine, tale accettazione non sia pervenuta all’Acquirente, né il Fornitore ne abbia iniziato l’esecuzione, l’Acquirente avrà facoltà di considerare non concluso il contratto. Eventuali differenze o modifiche riportate nella Conferma d’Ordine rispetto a quanto contenuto nell’Ordine non saranno considerate valide ed efficaci salvo che siano state espressamente approvate per iscritto dall’Acquirente. Questi si riserva il diritto di modificare il proprio Ordine ovvero di revocarlo prima della ricezione della Conferma d’Ordine inviata dal Fornitore ovvero qualora non sia iniziata l’esecuzione del contratto. Eventuali oneri aggiuntivi derivanti al Fornitore in conseguenza di tali variazioni saranno rimborsati solo se documentati ed espressamente approvati dall’Acquirente.
3. INCEDIBILITA’ CONTRATTO E CREDITO
Il contratto di cui l’Ordine costituisce parte integrante non q cedibile. I crediti derivanti al Fornitore in esecuzione del contratto non possono essere questi ceduti a terzi, neppure sotto forma di mandato all’incasso od altre forme di delega, salva espressa autorizzazione dell’Acquirente.
4. ESECUZIONE E TERMINI DI CONSEGNA
Il Fornitore garantisce che le merci oggetto della fornitura e/o attività da eseguirsi, rispondono pienamente alle caratteristiche ed alle specificazioni anche funzionali richieste dall’Acquirente e risultanti dall’Ordine ovvero, separatamente, nel capitolato speciale o nelle specifiche tecniche (allegate all’Ordine come parte integrante e sostanziale), che il Fornitore dichiara di accettare senza riserve. In ogni caso le merci fornite
e/o attività devono essere eseguite a perfetta regola d’arte e rispondere alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, con specifico riferimento al D. Lgs. 151 del 25 Luglio 2005 relativo alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti, oltre che essere conformi alle norme di standardizzazione in vigore o che saranno in vigore, per la specifica fornitura e/o attività, al momento dell’esecuzione della prestazione da parte del Fornitore. L’Acquirente si riserva il diritto
a) di richiedere al Fornitore, in relazione alla natura/qualità dei beni oggetto di fornitura, la produzione di certificati tecnici/professionali attestanti l’idoneità o qualifica del Fornitore medesimo e/o b) di procedere in ogni momento alla verifica delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative della fornitura indicata nell’Ordine sia presso il Forniture che presso l’Acquirente stesso; tale ispezione non solleva il Fornitore dalle proprie obbligazioni e responsabilità. Tutti i termini pattuiti con l’Ordine si intendono impegnativi per il Fornitore e laddove nell’Ordine sia prevista una consegna di beni o l’esecuzione di servizi entro una data tassativa, la medesima si deve ritenere termine essenziale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1457 del Cod. Civ.; conseguentemente, in caso di ritardata, parziale o non conforme esecuzione di quanto previsto dall’Ordine sarà facoltà dell’Acquirente, previa semplice comunicazione scritta, fatto salvo il solo caso di forza maggiore e/o quanto previsto nell’art. 13 delle presenti Condizioni Generali, ritenere risolto di diritto il contratto in danno del Fornitore, dal momento che un’esecuzione tardiva, parziale o non conforme alla data di scadenza del termine essenziale è considerata inutile o pregiudizievole per i propri interessi; l’Acquirente provvederà in tal caso a restituire al Fornitore, a spese e rischio di quest’ultimo, la merce eventualmente pervenuta oltre i termini pattuiti. Resta salvo, in ogni caso (anche nell’ipotesi in cui l’Acquirente non intenda avvalersi della facoltà di risolvere il contratto), il diritto dell’Acquirente ad ottenere il risarcimento dei danni tutti derivanti dall’inadempimento contrattuale. Quando nell’Ordine q indicata una data determinata, la fornitura oggetto dell’Ordine non può avvenire prima di tale data, salvo che cioq non sia espressamente previsto dall’Acquirente. Ove nell’Ordine non fosse fissato un termine, l’Acquirente ha diritto di esigere immediatamente la fornitura.
5. SPEDIZIONE E CONSEGNA DEI BENI - LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
Salvo diversa indicazione dell’Ordine, la fornitura di beni si intende resa presso la sede legale dell’Acquirente
- franco destino ed a rischio ed onere del Fornitore - e dovrà essere spedita in un unico lotto, in modo tale che i beni non subiscano alcun danno. Nel caso di forniture di servizi, i medesimi saranno resi nei tempi, nei modi e nei luoghi indicati nell’Ordine. Qualora dette istruzioni non fossero contenute nell’intestazione dell’Ordine o non fossero già state comunicate al Fornitore prima della conclusione della trattativa, quest’ultimo dovrà richiederle al ricevimento dell’Ordine, dimodochq la Conferma d’Ordine rechi l’esatta indicazione del luogo ove le attività debbano essere eseguite dal Fornitore. La merce dovrà, in ogni caso, essere accompagnata da un Documento Di Trasporto (DDT), redatto in conformità alla vigente normativa, sul quale dovranno essere chiaramente indicati gli estremi dell’Ordine, posizione per posizione, l’indicazione analitica del contenuto dei singoli colli precisando se la spedizione oggetto dello specifico DDT costituisca esecuzione totale o parziale dell’Ordine stesso. Le stesse analitiche indicazioni debbono essere riportate sulla bolla di consegna riguardante la singola spedizione. Sarà facoltà dell’Acquirente respingere, a spese del Fornitore e secondo le modalità di cui al successivo art. 7), facendone restituzione al trasportatore od al vettore incaricato, i colli e gli imballaggi pervenuti con dati mancanti, errati, incompleti o chiaramente danneggiati.
6. RICEVIMENTO DEI BENI
Tutti i beni forniti vengono ricevuti nei magazzini indicati dall’Acquirente - senza alcun impegno e/o responsabilità a carico di quest’ultimo a titolo di deposito e/o custodia - con la formula “merci in sospeso” sino a che non venga effettuato il controllo qualitativo e quantitativo, al cui esito positivo la fornitura si considererà accettata dall’Acquirente, con contestuale trasferimento della proprietà e del relativo rischio. La consegna della fornitura dovrà essere attestata da personale dell’Acquirente munito degli opportuni poteri. Qualora l’Ordine preveda l’applicazione del presente art. 6, il Fornitore sarà tenuto al rispetto anche di quanto di seguito riportato.
Insieme con la merce consegnata in conformità dell’Ordine, devono essere allegati allo stesso collo che la
contiene i seguenti documenti:
- schemi tecnici;
- istruzioni per l’installazione;
- istruzioni per il collaudo;
- manuale operatore;
- documenti di collaudo e certificazione.
La predetta documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana ed, ove richiesto nell’Ordine, anche in lingua inglese od altra diversa ivi indicata. Ogni onere, costo e danno - anche per ritardi operativi che ne dovessero derivare all’Acquirente - derivanti dalla mancata contestuale consegna della predetta documentazione, e nel caso questa non fosse redatta in lingua italiana od in quella diversa indicata nell’Ordine, o fosse incompleta, od illeggibile, saranno posti a carico del Fornitore.
7. DENUNCIA DEI VIZI E RESTITUZIONE DEI BENI
In deroga al diverso termine stabilito dall’art. 1495 cod. civ. in materia di compravendita di beni e/o da quanto previsto dall’art. 1667 cod. civ. in materia di appalto di servizi, l’Acquirente potrà denunciare vizi e difetti della fornitura entro 90 (novanta) giorni decorrenti dal relativo collaudo e/o dall’accettazione da parte dell’Acquirente stesso. La fornitura che risulti, in tutto od in parte, difettosa, incompleta o non conforme, verrà accantonata presso l’Acquirente e resterà a disposizione per una successiva verifica con il Fornitore. L’Acquirente ha diritto di rifiutare una fornitura parziale, anche se la prestazione e divisibile, a meno che non sia stato stabilito diversamente nell’Ordine. La fornitura riscontrata come non conforme dall’Acquirente a seguito della predetta verifica dovrà essere ritirata ad esclusiva cura e spese del Fornitore. Nessuna responsabilità deriverà all’Acquirente per eventuali rischi, danni, rotture, guasti, incendi, mancanze o sottrazioni una volta trascorsa la data d’ispezione senza che il Fornitore abbia provveduto al ritiro della merce.
Sarà facoltà dell’Acquirente, a propria insindacabile scelta, ottenere la sostituzione della merce restituita, ovvero di considerare privo di effetti l’Ordine limitatamente alle prestazioni non conformi a quanto pattuito. Sia la restituzione della merce, sia l’eventuale sostituzione, avverranno a spese e rischio del Fornitore. Le forniture non conformi e/o comunque non rispondenti ad uno qualsiasi dei requisiti di cui all’art. 4) o che presentino vizi o difetti, anche non necessariamente funzionali, che le rendano inidonee all’utilizzo previsto, dovranno essere rese rispondenti a quanto contrattualmente pattuito a cura e spese del Fornitore - tenuto alle garanzie di cui agli artt. 1490 e segg. cod. civ. ovvero, qualora si tratti di prestazioni di servizi, agli artt. 1667 e segg. cod. civ.
- entro il termine che sarà fissato dall’Acquirente. Resta salvo, in ogni caso, il diritto di quest’ultimo al risarcimento dei danni che l’inadempimento o parziale non conforme adempimento del Fornitore avrà determinato.
8. PROTEZIONE PROPRIETA’ MATERIALE ED INTELLETTUALE
I disegni, calibri, stampi, modelli e specifiche realizzate dall’Acquirente o da terzi da questi incaricati, pezzi- campione ed eventuali elementi di software consegnati al Fornitore per l’esecuzione del contratto restano di proprietà dell’Acquirente e dovranno essere restituiti a lavoro ultimato, in buono stato di conservazione. Essi potranno essere utilizzati unicamente per le lavorazioni cui sono destinate e soltanto per le forniture richieste dall’Acquirente; inoltre non potranno essere oggetto di divulgazioni e di duplicazioni. L’Acquirente provvederà ad addebitare al Fornitore le spese sostenute per sostituzioni e riparazioni, oltre ad eventuali richieste di risarcimento danni.
Il Fornitore garantisce che i beni e/o servizi oggetto della fornitura non contravvengono brevetti, licenze o diritti di privativa di terzi, nonché la libertà o la liceità d’uso e del commercio tanto in Italia che all’estero, assumendosi quindi ogni responsabilità ed onere dipendenti da rivendicazioni relative agli obblighi di cui sopra, ivi inclusa l’eventuale difesa, a propria cura e spese, dell’Acquirente nel caso in cui fosse a questo
rivolta da parte di terzi qualsiasi pretesa, sia giudiziale che non, e con manleva da ogni onere e responsabilità
al medesimo derivante. L’Acquirente si riserva ogni eventuale azione in merito.
9. RISERVATEZZA
Le Parti s’impegnano a mantenere il massimo riserbo sulle informazioni confidenziali (quali, in via meramente esemplificativa e non limitativa, disegni, prospetti, documentazione, formule e corrispondenza) di carattere tecnico e/o commerciale di cui possano entrare a conoscenza durante l’esecuzione di ciascun rapporto di fornitura disciplinato dalle presenti condizioni. In particolare, il Fornitore s’impegna,
direttamente o indirettamente attraverso propri dipendenti e/o collaboratori od eventuali terzi di cui dovesse avvalersi in tale occasione, previa autorizzazione dell’Acquirente, ove occorra anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1381 cod. civ., per tutta la durata del relativo rapporto di fornitura ed anche successivamente alla sua cessazione (a qualsiasi causa sia essa dovuta): (i) a non diffondere, comunicare o comunque divulgare le informazioni di cui l’Acquirente lo metta al corrente, salva autorizzazione scritta da parte dell’Acquirente, e comunque (ii) ad utilizzare tali informazioni esclusivamente nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per l’esatta esecuzione del contratto di fornitura.
La riscontrata violazione di tale impegno consentirà all’Acquirente di inibire con effetto immediato l’accesso alle proprie sedi del personale del Fornitore e di avvalersi dei rimedi previsti all’art. 15 che segue, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni da ciò eventualmente derivanti.
Il Fornitore riconosce, in ogni caso, la piena proprietà intellettuale dell’Acquirente in relazione alle informazioni tecniche e/o commerciali e a tutta la documentazione che l’Acquirente gli abbia trasmesso o gli trasmetta ai fini dell’esecuzione di ciascun rapporto di fornitura disciplinato dalle presenti Condizioni. Tale rapporto di fornitura, infatti, non vale a far sorgere in capo al Fornitore alcun diritto di proprietà intellettuale, né alcuna licenza al relativo utilizzo, sulle suddette informazioni/documentazione, se non nella misura strettamente necessaria per l’esecuzione delle forniture. Alla luce di quanto sopra, esso s’impegna, in seguito alla cessazione del suddetto rapporto (a qualsiasi causa sia essa dovuta) (i) a restituire immediatamente all’Acquirente la suddetta documentazione tecnica e (ii) a non rivelare a terzi tali informazioni, finché queste ultime non divengano di dominio pubblico per cause non attribuibili al Fornitore.
10. PREZZI
I prezzi ripostati nell’Ordine si intendono fissi, invariabili ed omnicomprensivi nella valuta ivi indicata, cui sarà aggiunta la sola IVA, ove applicabile. Gli stessi non saranno soggetti a variazione alcuna, e di tale essenziale condizione (da considerarsi anche in espressa deroga alle previsioni contenute negli artt. 1467 e 1664, cod. civ.) il Fornitore ha tenuto esatto conto in sede di svolgimento e di conclusione della trattativa. La variabilità dei prezzi è ammessa solo se specificamente prevista, per iscritto, ed in funzione della durata del rapporto, al momento dell’emissione dell’Ordine.
11. FATTURE
Le fatture dovranno essere inviate al destinatario indicato sull’Ordine e dovranno essere complete dei dati di cui al precedente art. 5. Sulla fattura dovranno essere sempre indicati, come condizione di ricevibilità della stessa:
- codice Fornitore;
- numero e data dell’Ordine;
- numero posizione;
- in assenza del numero posizione, dovrà esser indicata la commessa o la classe di costo.
Tali dati sono specificamente indicati nell’attestazione dell’Ordine.
L’emissione delle fatture dovrà avvenire con l’osservanza delle disposizioni di legge (e segnatamente del
D.P.R. 26-10-72 n. 633 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto” e successive integrazioni e modificazioni); ogni conseguenza relativa all’inosservanza di tali disposizioni sarà ad esclusivo carico del Fornitore. Qualunque clausola, specificazione o dichiarazione inserite unilateralmente dal Fornitore sulla fattura si avrà come non apposta, salvo diversa pattuizione risultante da accordi risultanti per iscritto. La Vostra società si fa obbligo di indicare in fattura il numero dell’ordine di acquisto di FINCANTIERI NEXTECH s.p.a. ed il numero di CIG e/o CUP, laddove previsto, se indicato nel presente ordine di acquisto. Vi informiamo che in base alla legge 13 agosto 2010, n. 136 siamo obbligati a richiedere la comunicazione riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari.
12. PAGAMENTI
Il pagamento q subordinato alla avvenuta accettazione senza riserve della fornitura da parte dell’Acquirente secondo i termini e le modalità contenute nell’Ordine.
eseguiti solo previo invio di regolare fattura redatta secondo le previsioni contenute nel precedente art. 11), e ciò vale anche nel caso siano previsti eventuali acconti od anticipazioni. Qualora sia stata prevista la rimessa diretta, il pagamento sarà effettuato nel corso della prima o della seconda quindicina del mese successivo alla data di scadenza della singola fattura, a seconda che quest’ultima scada nel corso della prima o della seconda quindicina del mese.
Il Fornitore rilascerà, a propria cura e spese, quietanza liberatoria dei pagamenti ricevuti.
In caso di inadempimento del Fornitore, che l’Acquirente dovrà contestare per iscritto - anche a mezzo telefax
- nel termine indicato al precedente art. 7, quest’ultimo avrà la facoltà di sospendere i pagamenti di quanto fosse frattanto maturato in favore del Fornitore per prestazioni precedentemente rese, anche se non correlate al relativo Ordine, fintantoché non sia stata ricostituita la situazione di esatto adempimento, tanto se riferita alla corretta esecuzione della fornitura, quanto se riferita alla rifusione dei danni eventualmente determinati dall’inadempiente comportamento del Fornitore a seguito di risoluzione contrattuale.
13. PENALI
Nel caso di eventuali ritardi nella consegna della fornitura, ove l’Acquirente non intenda avvalersi della facoltà di risolvere il contratto qualora ricorra l’ipotesi di cui all’art. 4) delle presenti Condizioni Generali, sarà dal Fornitore dovuta una penale, addebitabile senza che sia necessaria alcuna dimostrazione dei danni subiti dall’Acquirente, pari all’1% (unopercento) del valore della merce consegnata di cui all’Ordine per ogni giorno di ritardo o frazione di essa, sino ad un massimo del 10% (diecipercento), pena la risoluzione. Salvo ed impregiudicato il diritto al maggior danno.
14. GARANZIA
Il Fornitore garantisce espressamente l’assenza di vizi e difetti della fornitura, nonché il buon funzionamento e l’immediata utilizzabilità dei beni e dei servizi resi all’Acquirente.
Conseguentemente è fatto obbligo al Fornitore, dal giorno del collaudo e/o accettazione della fornitura da parte dell’Acquirente, come previsto dal precedente art. 7 e per la durata di dodici mesi (ma comunque non superiore a diciotto mesi dalla messa in funzione) salvo che non diversamente specificato nell’Ordine, di farsi carico a propria esclusiva cura e spese, delle attività necessarie ad eliminare i vizi ed i difetti riscontrati, ove occorra anche sostituendo la fornitura con altra conforme a quella prevista nell’Ordine. Nel caso di attivazione della garanzia, ove il Fornitore non fosse in grado di porre rimedio ai vizi ed ai difetti segnalati dall’Acquirente nel termine normalmente richiesto dagli usi ovvero nel diverso termine indicato dall’Acquirente, quest’ultimo potrà eseguire direttamente, o fare eseguire da terzi, previa autorizzazione dell’Acquirente, gli interventi necessari, addebitandone al Fornitore i relativi costi, spese e danni. Resta salvo il diritto dell’Acquirente di invocare le azioni di cui all’art. 1492 cod. civ.. Sulle parti oggetto d’intervento in garanzia, ricomincerà a decorrere la succitata garanzia.
15. RECESSO E RISOLUZIONE
L’Acquirente avrà facoltà di recedere in ogni momento dal contratto ed il recesso sarà efficace non appena
comunicato al Fornitore.
La responsabilità dell’Acquirente sarà in ogni caso limitata al pagamento del prezzo dei beni e/o servizi ricevuti, mentre per quelli ancora a tale data non resi, l’Acquirente provvederà a liquidare un indennizzo, che tenga conto dell’effettivo impegno del Fornitore, secondo i medesimi criteri di cui all’art. 1671 cod. civ.. Tale clausola è considerata dal Fornitore essenziale ai fini della sottoscrizione del contratto. L’Acquirente avrà facoltà di risolvere il contratto qualora ricorrano le ipotesi di cui agli artt. 4, 13, 15 e 18 delle presenti Condizioni Generali. Nel caso di risoluzione dovuta a grave inadempienza del Fornitore, l’Acquirente non sarà tenuto ad alcun versamento ed avrà facoltà di restituire la fornitura consegnata oltrechè diritto ad ottenere la ripetizione del prezzo pagato, fatto salvo il risarcimento del danno.
16. FORZA MAGGIORE
Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile per ritardi e/o inadempimenti causati dal verificarsi di eventi di forza maggiore a condizione che dia all’altra parte tempestiva comunicazione scritta del verificarsi di tale circostanza.
La Legge Italiana si applicherà a tutti gli Ordini, dandosi espressamente atto che il Fornitore rinuncia ora per allora a qualsiasi conflitto di legge eventualmente applicabile.
Qualsiasi disputa relativa a tutti i contratti tra il Cliente ed il Fornitore, incluse, in via esemplificativa ma non limitativa all’interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità e/o efficacia, e con la sola eccezione rappresentata da quanto eventualmente diversamente specificato nell’Ordine, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di La Spezia, dandosi espressamente atto che il Fornitore rinuncia ora per allora a qualsiasi conflitto di giurisdizione eventualmente applicabile.
18. SICUREZZA SUL LAVORO - NORMATIVA 231/2001 18.1
Qualora l’Ordine preveda anche prestazioni di mano d’opera per l’esecuzione di attività anche di posa o installazione, il Fornitore dichiara di conoscere - e si obbliga ad adeguarvisi rigorosamente. Tutte le disposizioni vigenti in materia antinfortunistica e di sicurezza ed igiene sul lavoro, e s’impegna, conseguentemente, a designare un responsabile dell’unità produttiva in cui dovranno essere eseguiti i lavori
- dandone comunicazione scritta all’Acquirente che, in qualsiasi momento, avrà la piena facoltà di chiederne la sostituzione immediata - che dovrà dare esecuzione agli adempimenti correlati con le predette obbligazioni, e dovrà essere conseguentemente munito degli indispensabili poteri e facoltà per attuare ogni prescrizione vigente, o che potrà esserlo nel corso dello svolgimento del rapporto, anche con riferimento alla predisposizione del piano di sicurezza da far pervenire ai responsabili di cantiere dell’Acquirente, per la verifica di compatibilità e per l’eventuale coordinamento dello stesso con quello in vigore nello specifico cantiere, prima di dar corso a qualsiasi attività operativa.
Il Fornitore dovrà attenersi, nella predetta materia, anche alle disposizioni di legge o regolamentari che potranno essere promulgate nel corso dello svolgimento del rapporto, e conferma di accettare senza riserve l’essenziale condizione regolata dal presente paragrafo che deve intendersi estesa anche al rigoroso rispetto da parte del Fornitore stesso delle disposizioni vigenti in tema di trattamento economico, normativo, assicurativo e previdenziale dei lavoratori, sia per quanto concerne l’applicazione dei CCNL in vigore e che potranno esserlo nel corso dello svolgimento del rapporto e di quelli locali o integrativi eventualmente applicabili per il settore di appartenenza delle maestranze del Fornitore stesso.
L’Acquirente, per le responsabilità che su di esso incombono nella specifica materia, si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore la dimostrazione documentale dell’avvenuto adempimento delle predette obbligazioni essenziali, subordinando alla predetta positiva verifica l’accredito del corrispettivo, sia che sia stato convenuto per stati di avanzamento periodici, sia che debba essere effettuato in unica soluzione. A tal fine il
Fornitore dichiara che:
la propria posizione INPS q la n. …………………………………. della sede di ……………………
b) la propria posizione INAIL q la n. ……...…………………………. della sede di ……………………
Il Fornitore si obbliga a garantire e a manlevare l’Acquirente da ogni conseguenza anche in ipotesi dannosa che dovesse derivare allo stesso Acquirente, a dipendenti di questo, al proprio Committente, ed agli organi o rappresentanti di questo, ad imprese presenti in cantiere, a loro dipendenti o ausiliari o a terzi in genere, per effetto o come conseguenza anche non immediata delle attività che lo stesso Fornitore o propri dipendenti, ausiliari o addetti, anche Fornitori, andranno a porre in essere per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Ordine.
A tal fine, ove richiesto, il Fornitore si obbliga a stipulare idonea polizza RCT, ad ulteriore garanzia, per un massimale stabilito di volta in volta nell’Ordine medesimo, dandone conferma scritta all’Acquirente, prima di dar corso alle attività di cantiere.
Il mancato rispetto da parte del Fornitore della normativa in tema di sicurezza e salute dei lavoratori, così come dei requisiti di sicurezza dei prodotti e l’adeguamento dei beni e/o servizi alle normative speciali (ecologica, antinfortunistica, ecc.), in qualunque momento riscontrata nel corso di esecuzione della fornitura, costituisce giusta causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno e, comunque, darà diritto all’Acquirente di sospendere il contratto con effetto immediato. Nel caso di prestazioni di attività e/o servizi da parte del Fornitore, il personale da quest’ultimo impiegato dovrà essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti da norme di leggi, regolamenti o certificazioni di qualità, nonché di adeguati requisisti
produzione della relativa documentazione da parte dell’interessato.
La riscontrata violazione di tali disposizioni consente all’Acquirente di sospendere e/o risolvere con effetto immediato il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno, previa contestazione dei relativi addebiti, nonché di procedere all’immediato allontanamento della sede di lavoro di quel Fornitore, o dipendenti o collaboratori del medesimo, che fossero sprovvisti dei sopra menzionati requisiti.
Nello svolgimento delle attività, il Fornitore s’impegna a rispettare tutte le leggi, norme, regole e normative dello Stato ed a sollevare l’Acquirente da ogni responsabilità derivante da qualsiasi violazione di dette leggi, norme, regole e normative, restando inteso che il Fornitore terrà comunque indenne l’Acquirente dalle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli derivanti dall’addebito di tali responsabilità.
18.2
L’Acquirente porta inoltre a conoscenza del Fornitore che, come previsto dal D. Lgs 231 dell’8 giugno 2001, in materia di “Disciplina della responsabilità amministrativa delle Persone giuridiche, delle Società e delle Associazioni anche prive di personalità giuridica”, il Fornitore con il presente fornisce le seguenti dichiarazioni:
A) dichiara che il presente incarico non comporta situazioni di conflitto d’interessi con altri incarichi dal medesimo svolti a favore di terzi e che tale situazione permarrà per tutta la durata dell’incarico. Ove nel corso di esecuzione del medesimo il Fornitore dovesse intraprendere attività od assumere incarichi anche solo potenzialmente in conflitto d’interessi con quello oggetto dell’Ordine ricevuto, dovrà darne pronta informativa all’Acquirente, il quale potrà in qualsiasi momento risolvere il contratto con effetto immediato;
B) garantisce ed assicura che non ha offerto, promesso, o dato e non offrirà, prometterà o darà alcuna somma illecita e/o non dovuta, o ogni altro tipo di profitto, bene o utilità di qualsiasi natura, sia direttamente che attraverso intermediari, siano essi persone fisiche o giuridiche, incluso l’Acquirente, a un funzionario pubblico, o a chiunque altro eserciti una funzione pubblica o attività di pubblico interesse, in favore dello stesso funzionario o ad una terza persona per la quale il funzionario agirà o si asterrà dall’agire in relazione al perfezionamento di obblighi ufficiali, o sarà comunque impropriamente influenzato allo scopo di ottenere o intrattenere affari, o altri impropri vantaggi di qualsiasi natura nella conduzione degli affari connessi con l’Ordine ricevuto;
C) prende atto che l’Acquirente, in attuazione delle procedure contenute nel suddetto D.Lgs, applicherà e farà rispettare le prestazioni ivi contenute. Il Fornitore nell’esecuzione dell’incarico affidatogli: i) si impegna ad attenersi ai principi e ad attuare comportamenti conformi a quanto previsto nel D.Lgs; e ii) si rende disponibile a dare accesso, visibilità ed informazioni all’Organismo di Vigilanza del Cliente per gli aspetti relativi al rapporto esistente con il cliente come indicato nel D.Lgs;
D) s’impegna a segnalare senza ritardo al Cliente l’eventuale esistenza di leggi, regole e normative in vigore e/o comunque applicabili nello Stato nonché qualsiasi altra informazione attinente alla responsabilità delle persone giuridiche e delle società di cui il Fornitore venga o sia venuto a conoscenza, così da consentire al Cliente un tempestivo aggiornamento e/o adeguamento a detti mutamenti ambientali dei modelli di organizzazione e gestione adottati.
19. ONERI FISCALI E VALUTARI
Le eventuali irregolarità poste in essere dal Fornitore in relazione agli obblighi previsti dalla vigente normativa fiscale e valutaria, che comportino l’applicazione diretta ed in via solidale tra Acquirente e Fornitore di pene pecuniarie, multe, ammende o sanzioni qualunque tipo saranno ad esclusivo carico di quest’ultimo, con diritto ad immediata rivalsa da parte dell’Acquirente.
20. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che ognuna di esse tratterà i dati personali dell’altra conformemente a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, per i soli scopi di esecuzione del contratto e per quelli obbligatori per legge di cui al D. Lgs. 196/03, s.m.i.. L’Acquirente dichiara che titolare del trattamento q esso stesso e presso la sede legale. Le Parti si danno inoltre reciprocamente atto di essere a conoscenza dei diritti che la suddetta normativa e sue eventuali integrazioni e modifiche ad esse riconosce.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore espressamente accetta le seguenti clausole: Articolo 1 Validità ed Efficacia
Articolo 3 Incedibilità del contratto e credito Articolo 4 Esecuzione e termini di consegna
Articolo 5 Spedizione e consegna dei beni - luogo di esecuzione della prestazione Articolo 6 Ricevimento dei beni
Articolo 7 Denuncia dei vizi Articolo 13 Penali Articolo 14 Garanzia
Articolo 15 Recesso e risoluzione
Articolo 17 Legge applicabile - Controversie
Articolo 18 Sicurezza - Normativa Speciale - Requisiti di legge e moralità FIRMA DEL FORNITORE PER ACCETTAZIONE ESPRESSA:
La Direzione
Fincantieri NexTech S.p.A. Milano, 10.11.2020