Abbinamento
Abbinamento
E’ l’esame congiunto, da parte della commissione consiliare competente, di due o più proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo aventi oggetto identico o connesso.
La commissione, dopo l’esame preliminare delle proposte abbinate, procede alla scelta del testo base, ovvero alla redazione del testo unificato; l’eventuale proposta della giunta costituisce il testo base.
L’abbinamento non può essere effettuato quando la discussione sulla proposta è terminata ed è stata approvata la relativa relazione.
Abrogazione
E’ un atto (normativo o amministrativo) con il quale la pubblica amministrazione elimina un altro atto (normativo o amministrativo), facendo così cessare gli effetti giuridici dello stesso.
Accesso agli atti
E’ il diritto riconosciuto ad un soggetto che vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti di conoscere il contenuto di documenti amministrativi che lo riguardano.
Esso è una diretta espressione del principio di trasparenza che regola l'azione amministrativa e può comportare, oltre il diritto di esame, anche il diritto di avere copia, previo rimborso dei costi, degli atti che interessano il soggetto richiedente.
Esso è assicurato dalla regione a tutti i soggetti nel rispetto degli interessi costituzionalmente tutelati (art. 45, Statuto) e, in modo particolare, ai consiglieri regionali.
Ciascun consigliere, infatti, ha diritto di accesso agli atti, ai dati e alle informazioni in possesso della giunta regionale, degli enti e aziende dipendenti o di società partecipate dalla regione o comunque disciplinati con norme di organizzazione emanate dalla regione, nonché degli enti operanti nelle materie di competenza regionale sottoposti alla vigilanza o al controllo della regione (art. 16, Statuto).
Acclamazione
È l'atto con cui un'assemblea manifesta la sua decisione favorevole a viva voce e all'unanimità.
Accordo di programma
E’ uno strumento di coordinamento tra più soggetti pubblici interessati alla programmazione e realizzazione di opere o interventi che coinvolgono più livelli di governo (statale, regionale, provinciale e comunale).
Ad acta
E’ un’espressione latina, che significa “per gli atti”, usata per indicare un soggetto incaricato appositamente per compiere determinati atti amministrativi (ad esempio: commissario ad acta).
Ad interim
E’ un’espressione latina, che significa “nel frattempo”, usata per indicare il carattere temporaneo o provvisorio della nomina di un soggetto ad un determinato ufficio pubblico o carica pubblica.
Si ricorre alla nomina “ad interim” nei casi di temporanea assenza del titolare dall'ufficio.
Affare
E’ il termine generico usato per indicare gli argomenti assegnati alle commissioni consiliari.
Agenzia per la rappresentanza negoziale (ARAN)
E’ una persona giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia organizzativa, contabile e normativa, che rappresenta tutte le pubbliche amministrazioni in fase di contrattazione collettiva nel settore del pubblico impiego.
Essa esercita a livello nazionale ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e all'assistenza della pubblica amministrazione ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti stessi.
Alinea
E’ un termine di derivazione latina (da “a linea”, che vuol dire “da capo”) con il quale si designa la parte introduttiva di una novella, oppure di un comma suddiviso in lettere, o ancora di una lettera suddivisa in numeri.
Allegato
E’ il documento che si accompagna ad un altro di principale importanza e di cui ne diviene parte integrante.
Anno finanziario
E’ lo spazio di tempo entro il quale si svolge una determinata gestione e in cui viene ripartita l'attività di un ente pubblico.
La configurazione di tale nozione si è resa necessaria per esigenze di natura contabile e giuridica, che hanno determinato la divisione dell'attività finanziaria in più periodi limitati nel tempo e uguali tra loro, anche se tale attività si svolge, ovviamente, senza alcuna soluzione di continuità.
Esso si distingue dall’esercizio finanziario, che invece indica il complesso delle operazioni amministrative che si riferiscono ad un determinato anno finanziario.
Annullabilità
È la situazione in cui si trova un atto amministrativo affetto da vizi di legittimità che, però, continua a produrre i suoi effetti fino a quando chi ne ha interesse non ne chiede e ottiene l’annullamento.
Annullamento
E’ un provvedimento amministrativo, con il quale viene eliminato con efficacia retroattiva, cioè dalla data della sua emanazione, un atto amministrativo illegittimo.
A quo
E’ un’espressione latina, che significa "a partire dal quale", usata per indicare la data di inizio di decorrenza di un termine o il soggetto da cui proviene un atto.
Ad esso si contrappone il termine “a quem”, che indica il termine finale o il soggetto al quale è destinato un atto.
Archivio della produzione editoriale regionale
E’ l’archivio, istituito presso la biblioteca del consiglio regionale, che raccoglie tutte le pubblicazioni e tutti i documenti d’interesse culturale prodotti nel territorio regionale; esso, cioè, raccoglie tutti i prodotti editoriali destinati all'uso pubblico, sia a titolo oneroso che gratuito, contenuti su qualsiasi supporto sia analogico che digitale, nonché su ulteriori supporti prodotti dall'evoluzione tecnologica (ad esempio: documenti su supporto informatico o diffusi tramite rete informatica; documenti trasmessi per via telematica; documenti sonori e video; film; grafica d'arte; videogrammi e microforme, che contengono microimmagini di dati e di documenti su supporto fotochimica).
Archivio regionale
E’ il complesso degli atti, dei documenti e dei dati della regione, indipendentemente dal supporto su cui sono registrati, prodotti, ricevuti o comunque utilizzati al fine dell’attività dell’ente, anche strutturati in banche dati o sistemi informativi.
I documenti e i dati archiviati, per le loro caratteristiche di autenticità, affidabilità e interdipendenza, seguono, nella loro conservazione, i principi della disciplina archivistica.
Per archivio regionale s’intende anche il luogo in cui vengono raccolti, catalogati e conservati tutti gli atti della regione.
Argomento
E’ il termine usato per indicare le questioni trattate dal consiglio regionale o dalle commissioni consiliari; in particolare, per identificare i singoli punti iscritti all’ordine del giorno delle sedute.
L’espressione “argomenti trattati” viene genericamente usata per indicare i punti all’ordine del giorno esaminati dal consiglio o dalle commissioni.
Aspettativa
E’ uno stato di quiescenza del rapporto di lavoro, riconosciuto dai contratti collettivi ai lavoratori per ragioni di salute, di famiglia, di cariche pubbliche, ecc., per una durata preventivamente stabilita dai contratti medesimi.
Durante l'aspettativa il lavoratore conserva il posto di lavoro.
Assegnazione
E’ l’atto con il quale il presidente del consiglio trasmette alle commissioni consiliari competenti le proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo, nonché di ogni altro atto o affare sui quali le stesse sono chiamate a pronunciarsi.
Tutti gli atti sui quali si esprime il consiglio devono essere assegnati, per il preventivo esame, ad una commissione consiliare.
Assemblea
E’ il complesso dei consiglieri riuniti in seduta nell’aula consiliare.
Assessore regionale
E’ un componente della giunta regionale.
Nelle Marche la giunta regionale è composta dal presidente e da non più di dieci assessori, compreso il vicepresidente (art. 27, Statuto).
Gli assessori regionali sono nominati e revocati dal presidente della giunta, che li sceglie anche al di fuori dei componenti del consiglio garantendo la rappresentanza di entrambi i sessi e li presenta al consiglio nella prima seduta dello stesso (art. 7, Statuto).
Il presidente della giunta affida la responsabilità di uno o più settori dell’amministrazione (ad esempio: bilancio, personale, agricoltura, commercio) ad ogni assessore, il quale sovrintende allo svolgimento dell’attività amministrativa da parte delle strutture della giunta di cui si avvale.
Assestamento del bilancio
E’ uno strumento giuridico-contabile destinato ad aggiornare il bilancio di previsione annuale alle nuove situazioni verificatesi.
Atti ispettivi
Sono atti cui può ricorrere ciascun consigliere e attraverso i quali il consiglio regionale esercita la propria funzione di controllo e di indirizzo sull'attività politica e amministrativa della giunta regionale (ad esempio: interrogazioni; interpellanze; mozioni; risoluzioni).
Atto amministrativo
E’ l’atto posto in essere da un soggetto della pubblica amministrazione, nell'esercizio di una funzione amministrativa.
Esso si compone delle seguenti parti: intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo, data e sottoscrizione.
Tra gli atti amministrativi si distinguono le deliberazioni (quando provengono da un organo collegiale) e i decreti (quando provengono da un organo monocratico).
Tra essi rientrano anche i regolamenti (atti amministrativi a contenuto normativo) e i piani e programmi (atti amministrativi a carattere generale).
Audizione
E’ una forma di consultazione effettuata da una commissione consiliare, per raccogliere informazioni, notizie e documentazioni utili allo svolgimento d’indagini conoscitive o all’esame di atti ad essa assegnati.
Essa consiste nell’ascoltare direttamente gli amministratori di enti locali, i rappresentanti sindacali e di altre organizzazioni sociali, nonché singoli cittadini. Le commissioni possono consultare e sentire anche i componenti della giunta e i dirigenti e i funzionari della regione (art. 23, Statuto).
Di ogni audizione viene redatto un resoconto per registrazione, che può essere pubblicato.
Aula consiliare
E’ il locale, a forma di emiciclo, in cui il consiglio regionale si riunisce.
Ad essa possono accedere soltanto i consiglieri, gli assessori, il segretario del consiglio e gli altri dirigenti e funzionari autorizzati dal presidente.
E’ possibile assistere alla seduta da apposita zona dell’emiciclo.
La forza pubblica non può entrare nell’aula se non per ordine del presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
Autonomia locale
E’ una collettività locale (regione, provincia, comune, città metropolitana) alla quale lo Stato riconosce la qualità di ente autonomo, dotato di capacità di regolamentare e di amministrare, nell'ambito delle disposizioni costituzionali e legislative, sotto la propria responsabilità, a favore delle popolazioni locali, una parte rilevante degli affari pubblici.
L’espressione “locale” definisce e qualifica tale autonomia, identificandola in base al criterio della dislocazione territoriale che costituisce anche il limite della sua azione.
Autorità amministrative indipendenti
Sono enti od organi pubblici creati dal legislatore al fine di garantire autonomia ed imparzialità in particolari settori economici e sociali cui sono preposti, con poteri di regolazione, sorveglianza, controllo e sanzionatori nei confronti dei soggetti che agiscono nei predetti ambiti.
Esse godono di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile e di una sostanziale indipendenza dall’organo che le ha create.
Ballottaggio
E’ una votazione supplementare che avviene quando nella votazione precedente, concernente nomine o designazioni, non si è ottenuta una maggioranza di voti necessaria all’elezione di un candidato: in tal caso si procede ad una nuova votazione per scegliere uno fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
E’ anche il procedimento elettorale con il quale si sottopongono all’elettorato una seconda volta i candidati o le liste di candidati che hanno ottenuto la maggioranza dei voti in una prima tornata di elezioni, in modo da far convergere su costoro i voti che, in un primo tempo, si erano dispersi su diversi candidati o liste di candidati.
Banca dati
E’ il complesso di dati organizzato secondo criteri tali da facilitarne il trattamento, cioè il compimento di una serie di operazioni quali: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione.
Banca dati delle leggi e dei regolamenti regionali
E’ la raccolta di tutte le leggi e di tutti i regolamenti regionali.
Essa prevede due tipi di archivio, dotati entrambi di un indice cronologico e di un indice sistematico, e cioè:
• archivio dei testi storici, che contiene i testi delle leggi e dei regolamenti così come pubblicati nel bollettino ufficiale regionale;
• archivio dei testi vigenti, che contiene i testi vigenti delle leggi e dei regolamenti nel loro testo originale o coordinato, qualora il testo abbia subito modifiche, con indicate in nota ai singoli articoli le norme che hanno apportato le modifiche o abrogazioni.
Essa è aggiornata in tempo reale, è gratuita e consultabile in internet sul sito del consiglio regionale.
Bilancio annuale e pluriennale della regione
Il bilancio annuale di previsione è un documento contabile, mediante il quale il consiglio assume le principali decisioni di finanza regionale, autorizzando la giunta all’effettuazione delle spese ed all’acquisizione delle entrate in un determinato periodo di tempo: il cosiddetto anno finanziario.
Esso, oltre alla evidente ed indiscutibile funzione economica, ha anche una funzione politica, in quanto rappresenta la trascrizione in termini economici dell’indirizzo e del programma politico, nonché giuridica, in quanto rappresenta un’autorizzazione preventiva delle spese concesse dal consiglio alla giunta.
Esso è presentato dalla giunta al consiglio regionale entro il 31 ottobre di ogni anno ed approvato con legge entro il 31 dicembre: esso contiene la previsione delle entrate e delle spese per l’anno successivo (art. 51, Statuto).
Se entro la scadenza il consiglio non approva il bilancio può, con legge, autorizzare l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a quattro mesi; in tal caso la regione può introitare e spendere come previsto dalla legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio.
Accanto al bilancio annuale il consiglio approva, con legge, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termine di riferimento quello del programma regionale di sviluppo (un massimo di cinque anni).
Esso è elaborato con riferimento al predetto programma e rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, sia in base alla legislazione statale e regionale vigente, sia in base ai previsti nuovi interventi legislativi.
Bilancio del consiglio regionale
E’ un documento contabile che indica le entrate e le spese che saranno acquisite ed erogate dal consiglio regionale in un determinato periodo di tempo: il cosiddetto anno finanziario.
Esso, in particolare, stabilisce le risorse necessarie per il funzionamento del consiglio; il relativo fabbisogno costituisce spesa obbligatoria nell’ambito del bilancio della regione (art. 18, Statuto).
Esso è espressione dell’autonomia dell’organo ed è approvato dal consiglio regionale su proposta dell’ufficio di presidenza.
Bollettino ufficiale della regione (BUR)
È il giornale, pubblicato dalla regione, che ha lo scopo di diffondere la conoscenza delle leggi e dei decreti regionali e di stabilire il “dies a quo” della loro vigenza.
In esso, oltre le leggi e i regolamenti regionali, sono pubblicati anche gli atti della regione, degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati la cui pubblicazione sia prevista da norme statali o regionali (ad esempio: deliberazioni e decreti regionali; richieste di referendum e proclamazione dei relativi risultati; sentenze e ordinanze della corte costituzionale relative a leggi regionali o a leggi statali impugnate dalla regione e a conflitti di attribuzione aventi come parte la regione, nonché ordinanze di organi giurisdizionali con cui vengono sollevate questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali; atti di organi statali o comunitari di particolare interesse per la regione; bandi di concorso e avvisi di gara).
La legge regionale è pubblicata nel BUR subito dopo la promulgazione ed entra in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo i casi d'urgenza (art. 33, Statuto).
Buona amministrazione
E’ il principio che indica che l'azione amministrativa deve essere esercitata in modo efficiente e appropriato affinché l'interesse pubblico sia perseguito secondo criteri di speditezza, semplicità, trasparenza e col minor sacrificio degli interessi particolari dei privati.
Buoni ordinari regionali
Sono prestiti obbligazionari che possono essere emessi dalla regione e che sono destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti.
Essi non possono essere utilizzati per ripianare la spesa di parte corrente. Essi sono emessi alle seguenti condizioni:
• benestare preventivo della banca d'Italia per le emissioni superiori a un determinato importo;
• stato di salute dell'ente locale che non deve trovarsi in situazione di dissesto finanziario.
Burocrazia
È il complesso degli uffici e del personale che svolge le funzioni della pubblica amministrazione.
Nell'uso comune il termine ha un'accezione negativa: con esso, e più ancora con burocratizzazione, si intende l'aggravio inutile delle procedure, con relativo appesantimento dei servizi e rallentamento del loro funzionamento.
Calendario dei lavori dell’assemblea
E’ un documento, proposto dal presidente del consiglio ed approvato dall’ufficio di presidenza, che indica le date delle sedute del consiglio, nelle quali saranno trattati gli argomenti individuati sulla base del programma dei lavori, dell’eventuale indicazione di priorità degli stessi, delle relazioni trasmesse dalle commissioni consiliari, nonché delle proposte di atti i cui termini per l’esame referente in commissione sono scaduti.
Eventuali variazioni al calendario dei lavori possono essere richieste da un determinato numero di consiglieri o dalla giunta regionale alla fine di ogni seduta consiliare, in relazioni a situazioni sopravvenute e urgenti; sulla richiesta delibera il consiglio regionale.
Calendario dei lavori delle commissioni
E’ un documento predisposto dal presidente di ciascuna commissione consiliare, che indica le date delle sedute della stessa e gli argomenti da trattare, individuati sulla base del programma dei lavori dell’assemblea e delle priorità degli argomenti.
Capogruppo
E’ il presidente di un gruppo consiliare, eletto dallo stesso.
Esso ha numerose prerogative e può assumere diverse iniziative nel corso dei lavori d’aula; in particolare: coordina l’attività dei consiglieri aderenti al gruppo; ha funzioni di rappresentanza del gruppo stesso; collabora al programma dei lavori consiliari, partecipando alle riunioni della conferenza dei presidenti dei gruppi.
Capoverso
E’ il termine che indica, nell'ambito di un articolo di legge i cui commi non sono numerati, ogni comma successivo al primo, caratterizzato graficamente dal fatto che ogni disposizione comincia a capo.
Carta dei servizi pubblici
E’ un documento contenente i principi e i diritti sulla base dei quali si fondano i rapporti fra i cittadini e la pubblica amministrazione, con particolare riguardo alla funzionalità e alla fruizione dei servizi pubblici.
Con essa, in particolare, si tende a raggiungere:
• una maggiore informazione sui servizi offerti e sulle modalità di erogazione degli stessi;
• l’ascolto delle opinioni e dei giudizi sulla qualità dei servizi, espressi dai cittadini.
Categoria
E’ una ripartizione utilizzata nella compilazione dei bilanci per la suddivisione delle entrate, secondo la natura dei cespiti, e delle spese, per l'analisi economica.
Censura
E’ una sanzione disciplinare inflitta dal presidente del consiglio nei confronti dei consiglieri che adottano comportamenti sconvenienti in aula.
Essa consiste in una dichiarazione di biasimo, scritta e motivata, inflitta dopo il secondo richiamo all’ordine, se il consigliere persiste nel suo comportamento, o, anche indipendentemente dai richiami, se il consigliere oltraggia o passa a vie di fatto o fa appello alla violenza o compia comunque atti di particolare gravità.
Essa è, anche, una sanzione disciplinare, prevista a carico dei dipendenti di una pubblica amministrazione, consistente in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata inflitta per lievi trasgressioni.
Circolare
E’ un mezzo di comunicazione scritta di atti amministrativi usata anche per dare istruzioni o chiarimenti sugli stessi.
Coazione
E’ una caratteristica della norma giuridica, che ricorre quando la stessa, oltre al precetto, prevede una sanzione in caso di violazione.
Codice
È una raccolta di norme o di leggi, organizzata in maniera sistematica, al fine di disciplinare organicamente una determinata materia.
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
E’ l’insieme delle regole di comportamento che tutti i dipendenti pubblici devono rispettare.
Esso è predisposto in relazione alle misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione ai cittadini.
I principi e i contenuti riportati nel codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa.
Collegati alla finanziaria
Sono i disegni di legge presentati insieme ai disegni di legge finanziaria e di bilancio.
Essi affrontano normalmente questioni settoriali (ad esempio: sanità, previdenza, lavoro) e vengono esaminati ciascuno dalla commissione competente per materia.
Essi sono "collegati" sia temporalmente, perché sono presentati insieme alla finanziaria, sia funzionalmente, perché sono considerati determinanti per il raggiungimento degli obiettivi complessivi di politica economica.
Collocamento fuori ruolo
È un istituto che può essere disposto nell'ambito del rapporto impiegatizio, per il disimpegno di funzioni che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa (ad esempio: incarichi speciali; attività di studio e di ricerca).
L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene.
Comando
E’ una modificazione del rapporto di pubblico impiego che ricorre quando il pubblico dipendente viene destinato ad un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e che non comporta una sospensione della prestazione, ma solo una variazione delle modalità della stessa.
Esso si distingue dal distacco, che ricorre invece quando il pubblico dipendente viene assegnato presso un ufficio diverso da quello in cui è incardinato, ma pur sempre all'interno della stessa amministrazione, per sopperire ad esigenze temporanee del primo ufficio ovvero in attesa che sia formalizzato il definitivo trasferimento al secondo.
Esso è disposto, per un periodo di tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.
Combinato disposto
E’ la formula adoperata dagli operatori del diritto con riferimento al procedimento interpretativo per alludere al risultato dell'interpretazione congiunta di due o più norme.
Comitato regionale per le comunicazioni
E’ un organismo indipendente istituito con legge regionale per assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni nel territorio (art. 55, Statuto).
Esso ha sede presso il consiglio regionale.
Comma
E’ ciascuna delle parti in cui è diviso un articolo di legge; di solito è numerato.
Commissario ad acta
E’ la persona nominata da una pubblica amministrazione o da un giudice per svolgere compiti specifici di competenza di una determinata amministrazione, nel caso in cui quest’ultima non vi abbia adempiuto.
Esso è legittimato all'esercizio della singola funzione affidatagli e per il tempo stabilito; non si sostituisce all’organo ordinario dell'ente se non per l'esercizio puntuale della singola funzione.
Commissione per giudicare la fondatezza dell’accusa di fatti lesivi dell’onorabilità
E’ una commissione nominata dal presidente del consiglio, su richiesta di un consigliere regionale che, nel corso di una discussione in aula, sia stato accusato di fatti lesivi della sua onorabilità, per giudicare la fondatezza dell’accusa.
Alla commissione è assegnato un termine per presentare le sue conclusioni al consiglio, il quale ne prende atto senza dibattito, né votazione.
Commissione per la biblioteca
E’ una commissione nominata dal consiglio regionale con il compito di esercitare l’attività di controllo e di vigilanza sulla biblioteca dello stesso.
Commissione per le pari opportunità
E’ un istituto regionale di garanzia istituito con legge regionale per garantire le condizioni di effettiva parità a donne e uomini (art. 54, Statuto).
Essa ha sede presso il consiglio regionale.
Commissione straordinaria per lo statuto e la riforma elettorale
E’ la commissione istituita per esaminare in sede referente le proposte di legge in tema di Statuto e sistema di elezione del consiglio regionale, oltre che per esprimere parere sulla proposta di modifica complessiva del regolamento interno del consiglio.
Commissioni consiliari permanenti
Sono articolazioni interne del consiglio, composte da consiglieri regionali, istituite per il preventivo esame, in sede referente, delle proposte di legge e di altre deliberazioni consiliari e per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sull’amministrazione regionale, nelle materie di rispettiva competenza (art. 22, Statuto).
Esse esercitano anche funzioni consultive nei casi previsti dalla legge e dal regolamento interno.
Esse rispecchiano, per quanto possibile, la composizione del consiglio e il rapporto tra la maggioranza e la minoranza in seno allo stesso.
Di norma le sedute delle commissioni non sono pubbliche; ai lavori delle stesse possono partecipare, senza voto ma con diritto di avanzare proposte e osservazioni, il presidente della giunta, gli assessori e i consiglieri che non risultino componenti delle commissioni medesime.
Commissioni d’inchiesta
Sono commissioni istituite dal consiglio regionale su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, su materie che interessano la regione (art. 24, Statuto).
Esse sono presiedute da un consigliere regionale appartenente alla minoranza e devono, per quanto possibile, rispecchiare la composizione del consiglio.
L’atto istitutivo determina l’oggetto, la composizione e il termine entro il quale la commissione conclude i lavori, che non può eccedere la durata della legislatura.
Commissioni speciali
Sono commissioni istituite dal consiglio regionale con funzione consultiva, propositiva, di indagine e studio su tematiche di particolare rilevanza, non rientranti nelle competenze delle commissioni consiliari permanenti (art. 24, Statuto).
L’atto istitutivo determina la composizione e le modalità di funzionamento.
Comunicato stampa
E’ il mezzo di comunicazione primario usato dagli uffici stampa di una pubblica amministrazione nei rapporti con i “mass media”.
Esso deve avere un testo snello ed essenziale e contenere le famose cinque “w” del giornalismo americano e, cioè:
• who (chi);
• what (che cosa);
• when (quando);
• where (dove);
• why (perché).
Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari
E’ un organismo composto dai presidenti dei gruppi o loro delegati e dal presidente del consiglio, che la presiede.
Essa si riunisce per esaminare lo svolgimento dei lavori dell’assemblea e delle commissioni e per approvare il programma dei lavori stessi; il regolamento interno disciplina l’istituzione e le modalità di funzionamento della stessa (art. 17, Statuto).
Alla conferenza partecipano anche il presidente della giunta, o il vicepresidente o un assessore da lui delegato, i componenti dell’ufficio di presidenza e, su invito, i presidenti delle commissioni consiliari permanenti.
Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome
E’ un organismo di valorizzazione del ruolo istituzionale delle assemblee delle regioni e delle province autonome e sede di coordinamento e scambi di esperienze per le attività di interesse delle stesse.
Essa promuove gli opportuni raccordi con le assemblee legislative di ambito nazionale, comunitario e internazionale.
Essa costituisce sede di riferimento del coordinamento della difesa civica regionale, dei comitati regionali per le comunicazioni, delle commissioni regionali per le pari opportunità e del garante dei minori e dell’infanzia e adolescenza.
Conferenza dei servizi
E’ una forma di cooperazione tra amministrazioni pubbliche, che ha lo scopo di snellire l'azione amministrativa, evitando che nei procedimenti particolarmente complessi le amministrazioni chiamate a parteciparvi debbano pronunciarsi in luoghi e tempi diversi; essa, infatti, sostituisce a tali pronunce separate una valutazione contestuale in sede collegiale.
Conferenza permanente tra Stato e regioni
E’ un organo collegiale presieduto dal presidente del consiglio e composto dai presidenti delle regioni e delle province autonome, nonché dai ministri (o rappresentanti di enti pubblici) di volta in volta interessati ai problemi in discussione.
Essa svolge compiti di informazione, consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di politica generale, che incidono nelle singole materie di competenza regionale.
Conferimento
E’ la locuzione generica con la quale s’intende il trasferimento, la delega o l’attribuzione di funzioni e compiti.
Esso, pertanto, può concretizzarsi in:
• trasferimento, cioè in una definitiva dismissione di competenze;
• delega, cioè in cessioni, teoricamente revocabili, di esercizi o di poteri;
• attribuzione, cioè in assegnazione di competenze nuove, costituite in occasione del ridisegno delle strutture amministrative.
Conflitto di attribuzione
È la controversia che insorge fra due organi appartenenti a poteri diversi allorché, nell’esercizio di diverse funzioni, si dichiarino entrambi competenti (conflitto positivo) o entrambi incompetenti (conflitto negativo).
Esso può verificarsi tra poteri dello Stato, fra Stato e regioni e fra regioni. La decisione sui conflitti di attribuzione spetta alla corte costituzionale.
Congedo dei consiglieri regionali
E’ l’assenza del consigliere che, impossibilitato a partecipare alla seduta, richiede al presidente la giustificazione della stessa.
Consigliere di parità
E’ una figura istituzionale presente a livello nazionale, regionale e provinciale, che svolge funzioni di promozione e controllo dei principi di pari opportunità e non discriminazione per uomini e donne sul lavoro, incidendo sulle situazioni che sono di ostacolo alla realizzazione della piena parità uomo-donna sul lavoro.
Esso, nell'esercizio delle proprie funzioni, è un pubblico ufficiale ed ha l'obbligo di segnalare all'autorità giudiziaria i reati di cui viene a conoscenza.
Esso da un lato ha un ruolo di tutela e dall’altro di promozione attiva; la peculiarità della sua figura consiste, appunto, in una doppia funzione: quella istituzionale di vigilanza contro le discriminazioni e di promozione delle pari opportunità; quella di autonomia funzionale rispetto agli enti di riferimento (ministero del lavoro e delle politiche sociali, regioni e province).
La sede operativa è ubicata presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali le regioni o le province, enti questi che hanno il compito di fornire strumenti e mezzi per lo svolgimento dell’attività, la definizione delle modalità di organizzazione e funzionamento.
I consiglieri di parità sono nominati dal ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro per le pari opportunità ed operano all'interno di un sistema di relazioni attraverso la rete nazionale dei consiglieri di parità, degli organismi di parità, delle direzioni regionali e provinciali del lavoro e degli organi collegiali di governo del mercato del lavoro.
Consigliere regionale
E’ uno dei componenti del consiglio regionale.
Esso rappresenta l’intera regione senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle sue funzioni (art. 16, Statuto).
Esso ha diritto d’iniziativa per le leggi e gli altri atti di competenza del consiglio regionale; ha diritto di interrogazione, interpellanza, mozione ed emendamento, nonché ha diritto di accesso agli atti, ai dati e alle informazioni in possesso della giunta regionale, degli enti e aziende dipendenti o di società partecipate dalla regione o comunque disciplinati con norme di organizzazione emanate dalla regione, nonché degli enti operanti nelle materie di competenza regionale sottoposti alla vigilanza o al controllo della regione.
Ad esso spettano le indennità e il rimborso delle spese stabiliti dalla legge regionale ed è assicurata, per l’assolvimento delle proprie funzioni, la disponibilità di strutture, personale e servizi.
Consiglio delle autonomie locali (CAL)
E’ l’organo permanente di consultazione e di raccordo fra la regione e gli enti locali (art. 37, Statuto).
Esso ha sede presso il consiglio regionale ed è composto da trenta membri; la legge regionale disciplina la sua composizione, le modalità di elezione, costituzione e funzionamento.
Esso elabora un rapporto annuale che presenta al consiglio regionale ed esprime pareri allo stesso sulle proposte concernenti:
• il bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione economico- finanziaria;
• il conferimento di funzioni o la modifica delle competenze tra regione ed enti locali;
• gli atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale (art. 38, Statuto).
Consiglio regionale
È l’organo legislativo e della rappresentanza democratica della regione, eletto a suffragio universale e diretto (art. 11, Statuto).
Nelle Marche il consiglio regionale è composto da quarantadue consiglieri. Esso esercita la potestà legislativa attribuita alla regione e le altre funzioni conferite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; svolge le funzioni di indirizzo e di controllo del governo regionale (art. 21, Statuto).
Esso ha piena autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile; dispone di un patrimonio, di una struttura amministrativa e di personale (art. 18, Statuto).
Costituiscono articolazioni interne del consiglio:
• il presidente;
• l’ufficio di presidenza;
• i gruppi consiliari;
• le commissioni consiliari permanenti e speciali.
Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL)
E’ l’organismo di consultazione delle organizzazioni più rappresentative del mondo economico e del lavoro (art. 40, Statuto).
Esso ha sede presso il consiglio regionale; la legge regionale ne disciplina la composizione e le funzioni, prevedendo i casi nei quali è richiesto il parere obbligatorio dello stesso.
Consuetudine
E’ una tipica fonte del diritto non scritto, la cui caratteristica peculiare consiste nel fatto di non essere il prodotto della volontà di un determinato organo dotato di potestà normativa, ma una regola che viene a formarsi a seguito del costante ripetersi di un dato comportamento nell'ambito di una determinata collettività.
Essa consta dei seguenti elementi:
• elemento oggettivo, cioè il ripetersi per un periodo indeterminato di un comportamento costante e uniforme da parte di un certo aggregato sociale;
• elemento soggettivo, cioè la convinzione che l'osservanza di un certo comportamento corrisponda all'osservanza del diritto.
Conto consuntivo del bilancio
E’ il documento che contiene i risultati consuntivi annuali di tutta l’attività finanziaria svolta, confrontati con i valori del corrispondente bilancio di previsione.
Esso, in particolare, illustra:
• le entrate di competenza dell’anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
• le spese di competenza dell’anno impegnate, pagate o rimaste da pagare;
• la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
• i versamenti in tesoreria e i pagamenti effettuati per ciascun capitolo di bilancio complessivamente in conto competenza e in conto residui;
• l’ammontare totale dei residui (quelli precedenti rimasti da riscuotere e da pagare e quelli di esercizio).
Controllo di gestione
E’ l’insieme delle procedure e delle attività che rilevano l’andamento della gestione di un ente pubblico.
E’ una forma di controllo interno che, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti e della realizzazione degli obiettivi prefissati, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione della singola amministrazione pubblica.
Esso viene in genere esercitato da un servizio interno, chiamato nucleo di valutazione.
Convalida delle elezioni
E’ il procedimento, effettuato all’inizio di ogni legislatura, con il quale l’ufficio di presidenza procede all’esame dei risultati elettorali e propone al consiglio la convalida dei consiglieri o l’annullamento della loro elezione, qualora riscontri la sussistenza nei riguardi degli stessi di cause d’ineleggibilità o d’incompatibilità.
Convocazione del consiglio regionale
E’ l’atto con il quale il presidente del consiglio fissa la riunione del consiglio regionale; indica la data, l’orario e il luogo della seduta e l’ordine del giorno; è pubblicato ed inviato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta.
Nei casi d’urgenza la convocazione può essere diramata quarantotto ore prima della riunione.
Le convocazioni sono effettuate in applicazione della programmazione dei lavori o per specifica deliberazione dello stesso consiglio, su iniziativa del presidente
o quando lo richiedano il presidente della giunta o un quinto dei consiglieri regionali; in tali ultimi due casi il presidente è tenuto a procedere alla convocazione nel termine di dieci giorni, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste; la seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione (art. 20, Statuto).
Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani
E’ un’associazione che riunisce i comuni, le province e le regioni impegnate in Italia a promuovere la pace, i diritti umani, la solidarietà e la cooperazione internazionale.
Il coordinamento è gestito da una presidenza nazionale, eletta dall’assemblea, della quale fanno parte comuni, province e regioni.
Tra le sue principali attività ci sono: la promozione dell’educazione alla pace a ai diritti umani nella scuola; lo sviluppo della solidarietà internazionale e della cooperazione decentrata; l’impegno per la pace in Medio oriente, nei Balcani e nel Mediterraneo; la costruzione di un’Europa, strumento di pace e di giustizia nel mondo.
Correzioni di forma e coordinamento finale
E’ un procedimento diretto ad apportare, prima della votazione finale di una proposta di legge, correzioni di forma e modificazioni di coordinamento su disposizioni che sembrano in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge.
E’ proposto dal presidente del consiglio, dalla giunta o da ciascun consigliere all’assemblea, che decide per alzata di mano.
L’assemblea può anche rinviare la votazione finale a una successiva seduta e incaricare la commissione di presentare le opportune proposte.
Costituzione
È la legge fondamentale dello Stato, che contiene le norme e i principi generali relativi all’organizzazione e al funzionamento della collettività, in un determinato momento storico, nonché le norme riguardanti i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini.
La Costituzione italiana, che è entrata in vigore il 1 gennaio 1948, è una costituzione:
• votata, perché è stata adottata volontariamente e liberamente dal popolo attraverso un apposito organo (l’assemblea costituente);
• rigida, perché modificabile soltanto a mezzo di leggi emanate con procedimenti speciali;
• lunga, perché oltre le norme sull’organizzazione statale determina anche i principi fondamentali dello Stato e i diritti fondamentali dei cittadini;
• scritta, perché è consacrata in un documento formale e contiene norme programmatiche nei fini e precettive nell’applicazione e interpretazione.
Curriculum vitae
E’ un’espressione latina, che significa “corso della vita”, usata per indicare il documento che contiene il resoconto delle principali vicende di una persona, dei suoi studi, delle successive e più importanti fasi della sua carriera.
L’espressione è spesso usato nella forma abbreviata “curriculum”.
Esso viene in genere allegato a domande di concorso o di assunzione ovvero quando si presenta un progetto o si partecipa ad una selezione.
Dato personale
E’ qualsiasi informazione che riguarda una persona fisica o giuridica, un ente o un’associazione; è, cioè, tutto ciò che permette di identificare un soggetto differenziandolo dagli altri.
Dato sensibile
E’ il dato personale che rivela l’origine razziale ed etnica, la convinzione religiosa o filosofica, l’opinione politica, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere vario.
Esso è anche il dato personale idoneo a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Il trattamento dei dati sensibili deve essere espressamente autorizzato dal garante per la protezione dei dati personali.
Decadenza delle proposte di atti
E’ il meccanismo per il quale le proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo decadono alla scadenza della legislatura, salvo diversamente disciplinato dal regolamento interno del consiglio regionale.
Decentramento amministrativo
E’ il conferimento di funzioni amministrative dello Stato alle regioni e agli enti locali, nonché il conferimento di funzioni amministrative delle regioni (sia proprie che conferite) agli enti locali.
Esso si attua attraverso i seguenti strumenti giudici: delega, attribuzione, trasferimento.
Decisione comunitaria
E’ un atto normativo che si indirizza sia agli individui che agli Stati membri; è normalmente emanata dalla commissione europea mentre, di regola, il consiglio dell’Unione europea emana decisioni indirizzate agli Stati membri.
Essa acquista efficacia soltanto dalla data di notifica o da altra data successiva espressamente indicata ed è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.
Decreto
E’ l’atto che contiene la manifestazione di volontà della persona fisica preposta ad un organo individuale o ad una struttura amministrativa (ad esempio: decreto del presidente della giunta o del presidente del consiglio regionale; decreto del dirigente di un servizio).
Delega di firma
È un’autorizzazione che un organo dà ad un altro di sottoscrivere un provvedimento in nome e per suo conto.
Essa non comporta alcuno spostamento di competenza in quanto, diversamente dalla delegazione, l’imputazione formale e sostanziale dell’atto fa capo al delegante: gli atti posti in essere dal delegato di firma seguono il regime proprio degli atti del delegante, al quale fa capo la responsabilità verso i terzi.
Delega di poteri
E’ il trasferimento dell’esercizio di un potere da un soggetto ad un altro.
Essa è ammessa solo nei casi previsti dalla legge e deve essere sempre conferita per iscritto.
Delegazione
È un atto amministrativo con il quale un organo o un ente, investito in via originaria della competenza a provvedere in una determinata materia, conferisce ad un altro organo dello stesso ente (la cosiddetta delegazione interorganica) o ad un determinato ente pubblico (la cosiddetta delegazione intersoggettiva) l'esercizio di un potere di cui resta titolare.
Il delegato, quindi, esercita un potere derivato nei limiti stabiliti dal delegante nell'atto di delegazione; l'imputazione dell'atto va effettuata al delegato.
Delegificazione
E’ la facoltà del legislatore di attribuire il potere di regolamentare una determinata materia, già disciplinata dalla legge, al potere esecutivo (la cosiddetta normazione secondaria).
Con essa si autorizza espressamente il potere esecutivo a regolare materie, precedentemente disciplinate con legge ordinaria, mediante regolamenti che, in quanto tali, non hanno forza di legge.
Deliberazione
E’ l’atto che contiene la manifestazione di volontà di un organo collegiale: le manifestazioni di volontà dei singoli componenti contribuiscono a formare la volontà dell’organo.
Essa è il risultato di un procedimento amministrativo che richiede oltre la convocazione e la seduta dell’organo, la presenza di un segretario che verbalizza la discussione e la votazione, e che si conclude, in genere, con la pubblicazione della deliberazione.
Designazione
È l’atto con cui si segnalano alcuni nominativi all’autorità competente a provvedere ad una nomina.
Destituzione
È una delle sanzioni disciplinari applicabile agli impiegati civili dello Stato.
Essa comporta la cessazione del rapporto d’impiego e viene comminata a seguito di un apposito procedimento disciplinare.
Desuetudine
E’ il venir meno di una prassi consolidata (consuetudine), per mancata osservanza dei comportamenti da essa previsti.
La desuetudine di una legge, cioè la reiterata inosservanza dei relativi precetti, non dà luogo alla sua abrogazione, occorrendo a tal fine un atto avente forza di legge.
Devoluzione
E’ l’atto che realizza il trasferimento della titolarità di determinate funzioni da un soggetto ad un altro: di conseguenza il precedente titolare resta spogliato delle suddette funzioni che diventano proprie del soggetto cui vengono trasferite.
Dichiarazione di voto
E’ la dichiarazione resa da ciascun consigliere, dopo la chiusura della discussone e prima della votazione, per esprimere la propria posizione (favorevole, contraria o di astensione) che intende assumere nella votazione.
Dichiarazione d’urgenza
E’ la norma finale di una legge regionale che abbrevia il termine di promulgazione (dieci giorni dalla trasmissione del testo deliberato dal consiglio regionale al presidente della giunta) e di entrata in vigore (quindici giorni successivi alla pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale).
L’assemblea si pronuncia sulla dichiarazione d’urgenza a maggioranza assoluta dei suoi componenti (art. 33, Statuto).
La legge dichiarata urgente è promulgata ed entra in vigore nei termini stabiliti dalla legge stessa e comunque non prima del giorno successivo alla pubblicazione.
Dies a quo
È il giorno di inizio della decorrenza di un termine. Esso non si computa nel termine stesso.
Dies ad quem
È il giorno in cui scade un termine. Esso si computa, di regola, nel termine.
Difensore regionale (Difensore civico)
E’ un istituto regionale di garanzia istituito presso il consiglio regionale al fine di assicurare la tutela dei diritti e degli interessi delle cittadine e dei cittadini, dei residenti e delle formazioni sociali, nei riguardi dei loro rapporti con l’amministrazione regionale (art. 52, Statuto).
La legge regionale stabilisce la forma di elezione, le funzioni e le modalità di organizzazione e funzionamento, garantendone l’indipendenza.
Esso non emette sentenze, ma può solo sollecitare l’amministrazione ad adottare i provvedimenti necessari.
Dimissioni del consigliere
E’ un atto libero e personale, con il quale un consigliere regionale dichiara di rinunciare alla carica.
Il presidente, una volta che il consigliere abbia presentato le dimissioni dalla carica, ne informa il consiglio ed iscrive l’argomento all’ordine del giorno per la presa d’atto e la sostituzione.
Direttiva comunitaria
E’ un atto normativo emanato dall’Unione europea che vincola gli Stati membri cui è rivolto circa il risultato da raggiungere, fatta salva la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi di ricezione dello stesso.
Direttore generale del consiglio regionale
E’ il dirigente apicale del consiglio regionale, responsabile della definizione degli obiettivi di gestione, della loro attuazione e della conseguente direzione del dipartimento del consiglio regionale.
Al direttore generale, per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, rispondono i dirigenti dei servizi o delle aree organizzative complesse e, per il loro tramite, i rispettivi dirigenti.
Esso non è incardinato nel ruolo dei dirigenti della regione
Dirigente pubblico
È il dipendente pubblico dotato di poteri di disposizione, coordinamento e controllo relativi alla struttura cui è preposto.
Ad esso spettano tutti i compiti, anche con rilevanza esterna, non compresi tra le funzioni degli organi di governo o non rientranti tra le funzioni del direttore generale o del capo di dipartimento.
Ad esso, in particolare, spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’ente, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, anche mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, con responsabilità della gestione e dei relativi risultati.
Nelle strutture amministrative complesse il dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello più elevato è, limitatamente alla durata dell’incarico, sovraordinato al dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello inferiore.
Diritto
E’ un termine usato per indicare due diversi concetti:
• il diritto oggettivo, cioè il complesso delle regole che disciplinano la vita di una collettività, che può essere pubblico e privato: il primo è rivolto a disciplinare la formazione, l’organizzazione e l’attività dello Stato e degli enti pubblici nonché i loro rapporti con i privati; il secondo, invece, interviene a regolamentare i rapporti tra privati e tra questi e la pubblica amministrazione quando quest’ultima agisce come privato;
• il diritto soggettivo, cioè il potere di agire riconosciuto dall’ordinamento giuridico a un soggetto per la tutela di un proprio interesse.
Diritto amministrativo
E’ la branca del diritto che disciplina, nel rispetto della Costituzione e della legislazione vigente, l’attività amministrativa dello Stato e degli enti pubblici. Esso concerne l’organizzazione, i beni, i mezzi, le forme e la tutela dell’attività della pubblica amministrazione.
Diritto costituzionale
E’ la branca del diritto che sancisce i principi e le norme fondamentali della vita dello Stato, dei cittadini e degli altri soggetti della comunità.
Le norme del diritto costituzionale sono contenute nella Costituzione, che rappresenta la legge suprema dello Stato, e nelle leggi costituzionali.
Diritto parlamentare
È il ramo del diritto costituzionale che raccoglie le norme che disciplinano l’organizzazione, la struttura e il funzionamento del parlamento.
Diritto positivo
E’ il diritto vigente in un particolare ordinamento e in un dato momento storico.
Discrezionalità
E’ la possibilità riconosciuta alla pubblica amministrazione, nel momento in cui è chiamata ad agire, di effettuare una ponderazione comparativa di più interessi secondari, in ordine ad un interesse primario, comportante una scelta che può investire:
• l’an, cioè la facoltà di scelta circa l’emanazione o meno di un dato provvedimento;
• il quid, cioè la facoltà di scelta circa il contenuto dell’atto;
• il quando, cioè la facoltà di scelta del momento per emanare l’atto;
• il quomodo, cioè la facoltà di scelta del procedimento e delle modalità che ineriscono agli elementi accidentali e alla forma dell’atto.
L’attività discrezionale, tuttavia, non è un’attività libera, in quanto è limitata dall’interesse pubblico e dall’osservanza degli altri principi che stanno alla base dell’azione amministrativa (ad esempio: principio di legalità; di imparzialità).
Discussione in assemblea
E’ il dibattito sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Essa inizia con l’intervento del relatore di maggioranza e del relatore di minoranza; poi procede secondo l’ordine di iscrizione a parlare.
Chi è assente al momento del suo turno s’intende che abbia rinunciato a parlare.
Gli oratori parlano dal proprio banco.
Ciascun consigliere, di norma, può parlare una sola volta sul medesimo argomento, salvo i casi previsti dal regolamento interno.
Per le proposte di legge e di regolamento, il dibattito comprende la discussione sulle linee generali e la discussione degli articoli; una volta terminata la discussione generale, si passa alla discussione articolo per articolo e degli emendamenti ad esso relativi.
Il presidente del consiglio ha la responsabilità della direzione, dell’ordine e delle modalità d’intervento della discussione.
Dispositivo
E’ la parte di un provvedimento amministrativo (ad esempio: deliberazione; decreto) che esprime il contenuto della decisione.
Disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie
Sono le norme che regolano il modo in cui deve essere applicata una legge; in particolare:
• le disposizioni di attuazione disciplinano specificamente le situazioni previste in via generale;
• le disposizioni di coordinamento coordinano i nuovi istituti con la legislazione speciale e previgente;
• le disposizioni transitorie regolano la successione cronologica tra due leggi, determinando l’ambito di applicazione delle nuove norme in relazione alle precedenti.
Divieto del mandato imperativo
È la regola in base alla quale il consigliere regionale non deve sentirsi giuridicamente vincolato ad alcun impegno verso il suo collegio elettorale o verso il partito politico che lo ha eletto, dovendo invece agire liberamente qualunque promessa abbia fatto durante la campagna elettorale per essere eletto.
La regola del divieto del mandato imperativo è stata sancita a garanzia dell’indipendenza dei rappresentanti politici, necessaria al corretto svolgimento delle loro funzioni.
Documento amministrativo
È qualsiasi rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
Documento informatico
E’ la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, equiparato dalla legislazione vigente a quello cartaceo.
Dotazione organica
E’ l’insieme delle risorse umane necessarie ad un’organizzazione per perseguire e raggiungere gli obiettivi indicati nel programma politico dell’amministrazione.
Essa non considera solo il numero delle persone ma, anche e soprattutto, le qualifiche professionali e le competenze che sono necessarie per attuare il programma politico e per dare ai cittadini servizi sempre più rispondenti alle loro esigenze.
Essa, dato che gli obiettivi per un’amministrazione possono mutare nel tempo, è flessibile e può essere aggiornata ogni volta che si ridefinisce il programma politico.
Dottrina
E’ il complesso delle opinioni e dei giudizi elaborati da giuristi e da ricercatori specializzati; ad essa si ricorre nella interpretazione del diritto.
Le interpretazioni dottrinarie non sono, però, vincolanti, in quanto la dottrina non rientra tra le fonti tipiche del diritto.
Eccellenza
E’ un termine adottato dall’Unione europea per indicare la capacità di gestire un’organizzazione e di conseguire dei risultati sulla base di alcuni elementi fondamentali, quali: orientamento ai risultati; attenzione rivolta al cliente; leadership e coerenza negli obiettivi; gestione in termini di processi e fatti; coinvolgimento e sviluppo delle persone; apprendimento; innovazione e miglioramento continuo; sviluppo di alleanze, responsabilità pubblica.
Economicità
E’ un principio dell’attività amministrativa che impone alla pubblica amministrazione di realizzare il massimo risultato con il minor dispendio di mezzi e procedure.
Essa è un’articolazione del principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa.
Efficacia
È l’idoneità di un fatto, atto o negozio a produrre effetti giuridici costitutivi, modificativi o estintivi di una situazione giuridica.
In diritto amministrativo l’efficacia è il principio che indica l’idoneità dell’azione amministrativa a conseguire i risultati prefissi in tema di tutela degli interessi pubblici; in base a tale principio, cioè, la pubblica amministrazione realizza il migliore rapporto tra i risultati ottenuti e gli obiettivi prestabiliti.
Essa costituisce un’articolazione del principio di buona amministrazione.
Efficienza
E’ la capacità di raggiungere il massimo risultato possibile con le risorse utilizzate nel processo di erogazione di un servizio.
E-goverment
E’ un’espressione inglese, che significa “governo elettronico”, usata per indicare l’applicazione delle tecnologie e degli strumenti informatici al rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, con l’obiettivo di creare un dialogo più imminente e diretto.
E’ un’espressione inglese, che significa “posta elettronica”, usata per indicare il servizio telematico di comunicazione che consente di trasmettere istantaneamente un testo ed eventuali documenti allegati ad un destinatario, in forma elettronica tramite internet.
E-mail address
E’ un’espressione inglese, che significa “indirizzo di posta elettronica”, usata per indicare l’indirizzo di un utente di internet.
Emendamento
E’ la proposta, presentata da un consigliere regionale, volta a modificare il testo di una proposta di legge, di regolamento, di atto amministrativo o di altro atto sottoposto all’esame del consiglio regionale o di una commissione consiliare.
L’emendamento può essere volto a modificare o a sopprimere parti del testo in esame, oppure ad integrare o ad aggiungere nuove parti; esso può essere a sua volta emendato con altro emendamento (subemendamento).
Il regolamento interno del consiglio regionale disciplina le modalità e i termini di presentazione degli emendamenti, nonché la loro votazione.
Ente non profit
E’ un’organizzazione privata, senza scopo di lucro, che fornisce servizi essenzialmente di tipo assistenziale, ricreativo e culturale e i cui utili sono destinati a fini solidaristici o mutualistici.
Gli enti non profit costituiscono il cosiddetto “terzo settore”.
Enti, aziende e agenzie regionali
Sono enti istituiti con legge regionale per l’esercizio di funzioni che per la loro natura e dimensione non possono essere svolte direttamente dalla regione e non possono essere conferite agli enti locali (art. 47, Statuto).
Essi operano nell’osservanza degli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale, che vigila sul loro operato, in modo da assicurare il rispetto dei principi di efficienza, efficacia e buon andamento.
Esclusione dall’aula
E’ una sanzione disciplinare inflitta dal presidente del consiglio nei confronti dei consiglieri che adottano comportamenti sconvenienti in aula, che può essere disposta insieme alla censura.
Esercizio finanziario
E’ il complesso di atti e di operazioni amministrative posto in essere nel corso di un determinato anno finanziario.
Esercizio provvisorio del bilancio
È l’atto con il quale la pubblica amministrazione, in attesa dell’approvazione del bilancio, può disporre mensilmente di somme dello stanziamento del bilancio approvato l'anno precedente.
Esso è autorizzato con legge per un periodo non superiore complessivamente a quattro mesi (art. 51, Statuto).
Ex nunc
E’ un’espressione latina, che significa “da ora”, usata per indicare che un dato atto giuridico esplica i suoi effetti solo dal momento in cui viene posto in essere.
Exit poll
E’ il sondaggio d’opinione effettuato su un campione di votanti.
I risultati del sondaggio non possono essere diffusi prima della chiusura definitiva dei seggi.
Ex tunc
E’ un’espressione latina, che significa “da allora”, usata per indicare che un dato atto giuridico esplica i suoi effetti non dal momento in cui viene posto in essere ma da un momento anteriore.
Fatti lesivi dell’onorabilità
E’ l’accusa rivolta, nel corso del dibattito in aula, da un consigliere ad un altro consigliere di fatti che ledano la sua onorabilità; in tal caso il consigliere “leso” può chiedere al presidente di turno di nominare una commissione, la quale xxxxxxxx la fondatezza dell’accusa.
Fatto personale
E’ la censura della condotta o l’attribuzione di fatti non veri o di opinioni contrarie a quelle espresse mosse ad un consigliere da un altro consigliere durante il dibattito in aula; in tal caso il consigliere “offeso” può chiedere la parola per fatto personale: il presidente del consiglio, se ritiene accoglibile la richiesta, gli concede la parola al termine del dibattito.
Xxxxx che ha dato origine al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunciate.
Federalismo
È un modello di decentramento statale, nel quale il potere politico è costituzionalmente ripartito fra uno Stato centrale federale e gli Stati membri.
Le diverse entità politiche sono in posizione di equiordinazione delle funzioni sancite dalla Costituzione federale, anche se lo Stato federale gode di una posizione costituzionale preferenziale.
Nella realtà italiana il federalismo è un’espressione con la quale si indica il trasferimento compiuto dallo Stato di sue funzioni e di suoi compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali.
L’autonomia delle regioni e degli enti locali è stata, così, esaltata in modo incisivo dai nuovi compiti che sono stati loro assegnati.
Sono rimaste allo Stato solo le materie espressamente riservate alla sua competenza.
Firma digitale
È il risultato di una procedura informatica che consente di attribuire ad un determinato soggetto la paternità di uno o più documenti informatici e di accertarne l’integrità.
Flessibilità nell’impiego di forza lavoro
E’ uno strumento tipico delle più recenti politiche del lavoro usato per eliminare gli squilibri quantitativi, qualitativi e territoriali tra domanda e offerta di lavoro.
Essa può realizzarsi attraverso:
• la flessibilità della disciplina del rapporto di lavoro;
• la diffusione di nuovi modelli occupazionali (ad esempio: contratto a tempo determinato; contratto di formazione e lavoro; lavoro interinale; telelavoro);
• la flessibilità della durata della prestazione lavorativa con modulazione dell’orario di lavoro e diversificazione delle forme di part-time.
Fondazione
E’ una persona giuridica il cui elemento sostanziale è costituito da un patrimonio vincolato ad uno scopo.
Fondi strutturali
Sono gli strumenti finanziari con i quali l’Unione europea interviene per promuovere lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni che presentano ritardi nello sviluppo (obiettivo 1); favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali (obiettivo 2); favorire l’adeguamento e l’ammodernamento delle politiche e dei sistemi d’istruzione, formazione e occupazione (obiettivo 3).
Essi sono attivati mediante programmi operativi.
Fondo sociale europeo (FSE)
È un fondo strutturale creato per risolvere i problemi dell’occupazione causati dall’integrazione europea.
Esso ha lo scopo di promuovere la coesione economica e sociale nell’ambito dell’Unione europea e partecipa al finanziamento di corsi di formazione professionale e di aiuti ai disoccupati.
Fonografia
È una particolare forma di documentazione degli atti consistente nella loro registrazione.
Essa deve, comunque, essere accompagnata dal verbale, anche se redatto in forma riassuntiva.
Fonti del diritto
Sono atti o fatti produttivi di diritto, riconosciuti tali dall’ordinamento giuridico. In esse rientrano:
• le fonti scritte (fonti di produzione), che consistono in atti o fatti abilitati dall’ordinamento a creare norme giuridiche e che costituiscono, nel loro insieme, il cosiddetto “diritto oggettivo” (ad esempio: Costituzione e leggi costituzionali; leggi ordinarie e atti aventi forza di legge; Statuti regionali; regolamenti);
• le fonti non scritte (fonti-fatto), che consistono in comportamenti umani assunti dall’ordinamento nella loro oggettività, senza un preciso riferimento al soggetto che le ha poste in essere, ma a seguito di un comportamento costante di una determinata collettività (ad esempio: la consuetudine).
Formazioni sociali
Sono formazioni spontanee tipiche del raggrupparsi dei singoli in seno allo Stato: famiglia, associazioni, partiti, sindacati e tutte le comunità intermedie sulle quali poggia la vita associata.
Funzionario
E’ una figura professionale prevista dalla contrattazione collettiva che identifica il personale con funzioni direttive distinto da quello impiegatizio, ma in posizione inferiore rispetto a quello dirigente.
Funzione pubblica
E’ l’attività svolta nell’interesse della collettività.
In essa rientrano tutte le funzioni dello Stato e, cioè: normazione, giurisdizione e amministrazione.
Fuori sacco
E’ un termine gergale usato per indicare la prassi con la quale viene inserito, spesso all’ultimo momento, nel corso di una seduta di un organo collegiale, la discussione di argomenti aventi particolare carattere di urgenza.
In genere si definisce “fuori sacco” tutto ciò che non è iscritto all’ordine del giorno, ma che viene comunque discusso a seguito di richiesta accolta o approvata dall’organo collegiale stesso.
G
Gabinetto del presidente del consiglio regionale
E’ l’ufficio composto dagli stretti collaboratori del presidente del consiglio regionale.
Garante per l’infanzia e l’adolescenza
E’ un istituto regionale di garanzia, con sede presso il consiglio regionale, istituito dalla regione al fine di garantire la piena attuazione dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori (art. 53, Statuto).
La legge regionale stabilisce la forma di elezione, le funzioni e le modalità di organizzazione e funzionamento, garantendone l’indipendenza.
Gazzetta ufficiale
È il giornale, pubblicato dal poligrafico dello Stato, che ha lo scopo di diffondere la conoscenza delle leggi e dei decreti e di stabilire il “dies a quo” della loro vigenza.
In essa sono pubblicati tutti gli atti di interesse pubblico, nonché gli avvisi e le inserzioni di cui sia obbligatoria la pubblicità.
Giudizio di costituzionalità delle leggi
E’ la funzione esercitata dalla corte costituzionale per valutare la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge.
Esso si può instaurare:
• in via principale, quando l’impugnazione della legge è compiuta direttamente con ricorso alla corte costituzionale, al di fuori e in mancanza di controversie giudiziarie; tale impugnazione è consentita al governo, alle regioni e alle province autonome;
• in via incidentale, quando l’impugnazione della legge è compiuta nel corso di una controversia pendente innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria o speciale.
Giunta regionale
È l'organo esecutivo della regione, composta dal presidente, che è anche presidente della regione, e da non più di dieci assessori, compreso il vicepresidente (art. 27, Statuto).
Nella prima seduta del consiglio il presidente della giunta presenta gli assessori, tra i quali indica il vicepresidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo, scegliendoli anche al di fuori dei componenti del consiglio e garantendo la rappresentanza di ambo i sessi (art. 7, Statuto).
Il presidente della giunta regionale può sostituire il vicepresidente e gli assessori previa comunicazione al consiglio regionale per illustrarne le ragioni, in ordine alla quale si svolge un dibattito (art. 8, Statuto).
Il consiglio regionale esprime la sfiducia nei confronti di uno o più assessori o del presidente della giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri regionali e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei suoi componenti (artt. 9 e 10, Statuto); all’approvazione della mozione di sfiducia verso il presidente della giunta
conseguono le dimissioni dello stesso e della giunta regionale e lo scioglimento del consiglio regionale (art. 10, Statuto).
Essa opera collegialmente, in armonia con le direttive impartite dal presidente ed adotta, su proposta del presidente, un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento (art. 27, Statuto).
Le deliberazioni della giunta non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono assunte a maggioranza dei presenti.
Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della giunta stessa.
Giurisprudenza
E’ l’insieme delle pronunce emanate dagli organi cui è demandato l’esercizio del potere giurisdizionale.
Essa non rientra tra le fonti del diritto, in quanto le sentenze passate in giudicato hanno effetto soltanto tra le parti, i loro eredi e gli aventi causa.
Gonfalone
E’ l’insegna della regione, adottata con legge regionale 15 marzo 1980, n. 13. Esso è di colore bianco con la scritta “REGIONE MARCHE” in colore verde e reca al centro lo stemma della regione stessa.
Il gonfalone si completa con il nastro tricolore (verde, bianco, rosso) annodato al di sotto del puntale.
Gruppi consiliari
Sono articolazioni interne del consiglio regionale, composte da consiglieri aggregati sulla base dell’appartenenza partitica o politica ed ai risultati elettorali. Essi si costituiscono nei modi stabiliti dal regolamento interno del consiglio, che disciplina anche la loro organizzazione e attività (art. 17, Statuto).
L’ufficio di presidenza assicura ai singoli gruppi, per l’assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di strutture, personale e servizi e assegna ad essi risorse a carico del bilancio del consiglio, secondo le modalità indicate dalla legge regionale.
Ogni gruppo elegge un proprio presidente.
L’articolazione in gruppi è importante ai fini dell’attività e dell’organizzazione del consiglio; ad esempio, la programmazione dei lavori dell’aula e la composizione delle commissioni consiliari permanenti sono determinati sulla base della composizione dei gruppi consiliari.
Gruppo misto
E’ il gruppo al quale, a differenza degli altri gruppi consiliari, aderiscono consiglieri appartenenti a diverse e, a volte, divergenti e contrapposte formazioni politiche.
Fanno parte del gruppo misto i consiglieri che non hanno diritto a costituire un gruppo o che non intendano aderire ad alcun gruppo.
I
Imparzialità
È il principio, strettamente collegato al principio di uguaglianza, che impone alla pubblica amministrazione di assumere, dinanzi a circostanze uguali o equiparabili, atteggiamenti identici.
La violazione di tale principio comporta l'illegittimità, sotto il profilo dell'eccesso di potere, degli atti amministrativi adottati senza un'adeguata ponderazione comparativa degli interessi pubblici e privati su cui l'atto incide.
Impiegato
È il dipendente che presta la propria attività con la funzione di collaborazione, eccettuata ogni prestazione che sia semplicemente di mano d’opera.
Incompatibilità
E’ una particolare situazione per cui una stessa persona non può ricoprire, nel medesimo tempo, diversi uffici o diverse cariche, per evitare sia un conflitto d’interesse, sia che si usi una carica per influenzarne un’altra e far così venire meno le garanzie di obiettività e di probità nell’esercizio delle proprie funzioni.
Il soggetto investito di una carica o funzione incompatibile con un’altra carica o funzione può candidarsi all’altra carica o funzione ed essere eletto, ma non può poi conservarle entrambe: conseguentemente deve optare per una di esse entro i termini fissati dalla legge o a seguito di un procedimento di contestazione, altrimenti decade dalla seconda carica o funzione.
I casi d’incompatibilità del presidente della regione, dei componenti della giunta regionale e dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato (art. 122, Cost.).
Il regolamento interno del consiglio regionale disciplina il procedimento che consegue all’esistenza o al verificarsi di una delle cause di incompatibilità previste per i consiglieri regionali.
Indagini conoscitive
Sono indagini svolte dalle commissioni consiliari permanenti, secondo le modalità previste dal regolamento interno, dirette ad acquisire notizie, dati e documenti utili all’espletamento dei lavori e dell’attività del consiglio regionale (art. 23, Statuto).
Il regolamento interno del consiglio prevede le modalità per l’esame da parte del consiglio dei risultati delle indagini conoscitive.
Indennità dei consiglieri
E’ l’attribuzione di una determinata somma di denaro (che, però, non ha natura di retribuzione), volta a garantire il decoro e l'indipendenza economica dei consiglieri regionali, a prescindere dalle condizioni di reddito di ciascuno.
L’indennità dei consiglieri si articola in:
• indennità di carica, che consiste in un assegno mensile corrisposto per la carica di consigliere;
• indennità di funzione, che consiste in un assegno mensile corrisposto per particolari funzioni svolte dai consiglieri (quali presidente e vicepresidente del consiglio e della giunta, segretario dell’ufficio di presidenza, presidente e vicepresidente di commissione consiliare);
• indennità di missione, che comprende il rimborso delle spese sostenute, oltre il corrispettivo di una diaria giornaliera, per missioni effettuate dai consiglieri per attività connesse al loro mandato;
• indennità per fine mandato, che consiste in un corrispettivo erogato ai consiglieri che non siano rieletti o che non si ripresentino candidati o che siano cessati dalla carica nel corso della legislatura per incompatibilità o per dimissioni;
• assegno vitalizio, che consiste in un corrispettivo mensile erogato ai consiglieri cessati dal mandato e che abbiano compiuto sessant’anni di età.
Indirizzo e coordinamento
E’ la funzione attraverso la quale si attua la collaborazione delle regioni con lo Stato, per meglio comporre le esigenze unitarie e le istanze delle autonomie
Xxxxxxxxx politico
E’ l’attività diretta a stabilire i fini fondamentali dell’azione amministrativa e le direttive politiche cui deve ispirarsi l’insieme dei pubblici poteri.
Essa si svolge in tre fasi:
• la prima, relativa alla determinazione dell’azione da intraprendere;
• la seconda, relativa alla predisposizione dei mezzi necessari per tradurre in risultati giuridici le determinazioni e i fini programmati nella prima fase;
• la terza, relativa agli atti nei quali i fini programmati trovano concreta attuazione (ad esempio: mozioni di fiducia e sfiducia; leggi di bilancio; leggi finanziarie).
Ineleggibilità
E’ l’impedimento giuridico, preesistente all’elezione, a divenire soggetto passivo del rapporto elettorale.
Quando, successivamente all’elezione, un consigliere regionale viene a trovarsi in una delle condizioni d’ineleggibilità, si procede alla dichiarazione di decadenza.
Informatica giuridica
È la scienza che applica al diritto i principi della logica e le tecniche di elaborazione dati, proprie dell’elaboratore elettronico.
Informatizzazione dell’azione amministrativa
E’ il processo che mira alla predisposizione di un’adeguata rete di supporti informatici per migliorare l’erogazione e la fruizione dei servizi pubblici, il potenziamento degli strumenti conoscitivi per le decisioni pubbliche nonché il contenimento dei costi dell’azione amministrativa.
Informazione
E’ il diritto che in ossequio al principio della pubblicità dell’azione amministrativa consente ai cittadini di essere informati sui procedimenti in corso, sulla loro durata e sui funzionari responsabili degli stessi, nonché di accedere a notizie e ad atti in possesso della pubblica amministrazione.
Infrastrutture
E’ il complesso delle strutture (ad esempio: strade, acquedotti, ospedali, scuole, ferrovie, aeroporti) necessarie per consentire lo sviluppo economico di uno Stato.
Iniziativa di leggi, regolamenti e atti di competenza del consiglio
E’ la facoltà di presentare al presidente del consiglio regionale una proposta di legge, di regolamento e di atto amministrativo di competenza del consiglio.
L’iniziativa legislativa si esercita con la presentazione di una proposta di legge, redatta in articoli e corredata da una relazione che ne illustra le finalità. Essa compete:
• alla giunta regionale;
• a ciascun consigliere;
• al consiglio delle autonomie locali;
• al consiglio regionale dell’economia e del lavoro;
• ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque;
• ai consigli delle unioni dei comuni che comprendono almeno cinque comuni;
• ai consigli delle comunità montane che comprendono almeno cinque comuni;
• ai singoli consigli provinciali;
• agli elettori della regione in numero non inferiore a cinquemila (art. 30, Statuto).
Il presidente del consiglio dà notizia della presentazione della proposta di legge nella prima seduta dell’assemblea successiva alla presentazione, comunicando l’avvenuta assegnazione alla commissione consiliare permanente competente.
Iniziativa legislativa popolare
E’ uno strumento di democrazia e di partecipazione diretta dei cittadini.
E’ esercitata dagli elettori della regione, in numero non inferiore a cinquemila (art. 30, Statuto).
La legge regionale stabilisce le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme per la presentazione delle proposte di iniziativa popolare.
Il regolamento interno del consiglio regionale prevede i modi e i termini per l’esame delle proposte di iniziativa popolare.
Inopportunità
E’ una forma di invalidità dell’atto amministrativo che si concretizza nella difformità dell’atto stesso rispetto a norme non giuridiche di buona amministrazione (le cosiddette norme di opportunità, equità, eticità ed economicità).
I vizi dell’atto inopportuno sono, pertanto, vizi di merito che possono incidere solo su atti discrezionali.
Insindacabilità
E’ una immunità riconosciuta ai consiglieri regionali, al fine di garantire il normale svolgimento delle loro funzioni e l’indipendenza della stessa assemblea, in base alla quale i predetti consiglieri non possono essere
chiamati a rispondere per le opinioni espresse ed i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni (art. 16, Statuto).
Essa non può essere rinunciabile, in quanto si tratta di una prerogativa e non di un privilegio personale.
Interdizione di partecipare ai lavori
E’ una sanzione disciplinare inflitta dal presidente del consiglio nei confronti dei consiglieri che adottano comportamenti sconvenienti in aula.
Essa può essere proposta dal presidente all’ufficio di presidenza nei confronti dei consiglieri ai quali è stata inflitta la censura, per un periodo non superiore a cinque giorni di seduta.
Essa è prevista anche per fatti di eccezionale gravità che si svolgono nella sede del consiglio, ma fuori dall’aula.
Interim
E’ un termine latino, che significa “nel frattempo”, usato per indicare il periodo di tempo che intercorre dal momento in cui un soggetto (sia persona fisica o giuridica) titolare di una determinata funzione cessa la sua attività (ad esempio: decadenza, dimissioni) fino a quello in cui il nuovo titolare assume la stessa funzione.
L’espressione viene usata anche per indicare l’incarico assunto o affidato provvisoriamente ad un soggetto, in attesa del titolare definitivo.
Internet
E’ l’insieme di tecnologie che consentono a ogni singolo computer connesso di essere collegato in tempo reale con un qualsiasi altro computer connesso per lo scambio di dati e di informazioni.
Interpellanza
E’ un atto ispettivo consistente nella domanda rivolta per iscritto da uno o più consiglieri alla giunta, per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta politica rispetto a una data questione.
A differenza dell’interrogazione, essa va illustrata dal presentatore e discussa in assemblea e non si esaurisce in una richiesta di informazioni, ma tende a provocare una presa di posizione da parte della giunta.
La risposta all’interpellanza è obbligatoria.
L’interpellante, qualora non si ritenga soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dalla giunta, può trasformare l’interpellanza in mozione.
Interrogazione
E’ un atto ispettivo consistente nella domanda rivolta per iscritto da parte di uno o più consiglieri alla giunta, per avere informazioni o spiegazioni su un determinato oggetto o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o s’intendano adottare in relazione all’oggetto medesimo.
Chi pone l’interrogazione dichiara se vuole avere risposta scritta o orale; in mancanza di indicazione s’intende che la risposta sia scritta.
Se l’interrogante non è presente alla seduta, s’intende che abbia rinunciato all’interrogazione.
Intesa
E’ l’accordo preliminare attraverso il quale si manifesta l’attività di coordinamento fra autorità portatrici di interessi diversi e poste, sotto il profilo gerarchico, sullo stesso piano.
In genere le autorità che devono raggiungere l’accordo appartengono ad enti diversi; sono, però, previsti casi di intese anche in riferimento ad accordi tra organi.
L’accordo può essere acquisito anche attraverso l’indizione di una conferenza di servizi, le cui determinazioni concordate sostituiscono a tutti gli effetti l’intesa.
Intesa di programma
E’ una convenzione conclusa tra il Governo e le giunte delle regioni o delle province autonome allo scopo di attuare una collaborazione per realizzare un piano pluriennale di interventi di interesse comune (ad esempio: occupazione; sviluppo di attività produttive) da realizzarsi nel territorio delle singole regioni o province autonome.
Intranet
E’ la rete interna di un ente che permette il migliore utilizzo di internet, creata per consentire la più efficace condivisione delle informazioni che vi sono nell’ente fra tutti i collaboratori interni che sono utilizzati a usarla.
Ipertesto
E’ il documento contenete materiale scritto o grafico disponibile su supporto magnetico (ad esempio: floppy disk) od ottico (ad esempio: cd-room).
In esso l’informazione non è organizzata in modo lineare e sequenziale come in un libro, ma è frazionata in nodi e ciò permette un accesso personalizzato in funzione dei desideri dell’utente.
Istanza
E’ la richiesta di un privato ad un ente pubblico finalizzata all’ottenimento di un provvedimento a suo favore.
Istituti di democrazia diretta
Sono gli istituti previsti dalla Costituzione mediante i quali il popolo, quale titolare della sovranità, esercita direttamente il proprio potere.
Essi sono:
• l’iniziativa legislativa;
• il diritto di petizione;
• il referendum popolare.
Istruttoria
E’ l’attività svolta da un ufficio della pubblica amministrazione per raccogliere tutte le informazione necessarie a decidere una determinata questione.
Iter legislativo
E’ l’insieme delle fasi necessarie per giungere all’emanazione di una legge (ad esempio: proposta; discussione; votazione).
J
Jus superveniens
E’ un’espressione latina, che significa “diritto o legge successiva”, usata in relazione al fenomeno della successione delle leggi nel tempo e, cioè, in relazione alla normativa applicabile ai rapporti giuridici sorti nel vigore della vecchia normativa e destinati ad esaurirsi nell’ambito della nuova normativa.
A tal proposito vige il principio della irretroattività delle leggi, per cui i rapporti sorti nel vigore della precedente normativa continuano ad essere da essa disciplinati, salvo deroghe espressamente previste dalla legge.
K
Know-how
E’ un’espressione inglese, che significa “conosci come”, usata per indicare l’insieme delle notizie, esperienze e conoscenze che un soggetto mette a disposizione di un altro soggetto per realizzare, nel migliore dei modi, un progetto.
Oggetto del “know-how” non è il trasferimento di una semplice idea, ma di una tecnologia, di un metodo cioè la cui sperimentata applicazione fa conseguire a chi lo utilizza un migliore sfruttamento della propria capacità produttiva.
L
Legalità
E’ il principio in base al quale i pubblici poteri sono soggetti alla legge. Esso può essere inteso in diverse accezioni:
• in senso formale, in quanto gli atti dei pubblici poteri non possono contenere disposizioni in contrasto con la legge;
• in senso sostanziale, in quanto gli atti dei pubblici poteri devono essere disciplinati dalla legge.
Legge
E’ il termine con il quale si designa sia la norma giuridica, sia la fonte di produzione della norma stessa.
Essa si dice:
• formale, per indicare gli atti deliberati dagli organi titolari della funzione legislativa (le due camere, i consigli regionali e consigli provinciali di Trento e Bolzano) secondo i procedimenti previsti per l’emanazione degli atti medesimi;
• materiale, per indicare gli atti a contenuto normativo, indipendentemente dagli organi che li pongono in essere e dal procedimento della loro formazione.
Essa può essere:
• ordinaria, quando è deliberata dal parlamento secondo il procedimento disciplinato dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari;
• costituzionale, quando contiene norme che si aggiungono a quelle della Costituzione o che le abrogano o modificano. La legge costituzionale ha la stessa forza giuridica della Costituzione;
• xxxxxxxx, quando viene promulgata per motivi di urgenza per disciplinare un aspetto circoscritto, rientrante in un provvedimento legislativo di più ampio respiro, che si ritiene possa seguire un lungo e laborioso iter legislativo;
• regionale, quando è emanata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano; l’efficacia di tali leggi è limitata al solo territorio delle regioni o delle province autonome.
Legge comunitaria
E’ la legge nella quale sono raggruppate tutte le direttive dell’Unione europea, che devono ricevere attuazione in Italia.
Legge comunitaria regionale
E’ la legge con la quale la regione dà attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di propria competenza.
Essa, in particolare:
• recepisce gli atti normativi emanati dall’Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive comunitarie, e dispone quanto ritenuto necessario per l’attuazione dei regolamenti comunitari;
• detta le disposizioni per l’attuazione delle sentenze della corte di giustizia e delle decisioni della commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la regione;
• contiene le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all’attuazione o all’applicazione degli atti comunitari;
• individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione la giunta regionale è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.
Legge cornice o quadro
E’ la legge che contiene i principi fondamentali di disciplina di una determinata materia, ai quali le regioni a statuto ordinario si devono attenere nell’esercizio della potestà legislativa concorrente di cui sono titolari.
Legge finanziaria
E’ la legge che dispone annualmente, in base agli obiettivi stabiliti dal documento di programmazione economico-finanziaria, il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede alla esecuzione del bilancio annuale.
Essa non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi né disporre nuove o maggiori spese, ad eccezione di alcune limitate ipotesi.
Leggina
E’ la legge composta di pochi articoli, solitamente di carattere tecnico, afferente uno specifico settore o una limitata materia.
Legislatore
E’ il termine con il quale si personifica la fonte di produzione delle leggi.
Esso si identifica con gli organi legislativi (parlamento, consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano).
Legislatura
È il periodo di durata in carica delle camere e dei consigli delle regioni e delle province autonome dei Trento e Bolzano.
Il termine viene usato, impropriamente, anche per altri organi elettivi, quali i consigli provinciali e comunali.
Legittimità dell’atto amministrativo
È lo stato di conformità dell’atto amministrativo ai requisiti richiesti dalla legge affinché l’atto, oltre che esistente, sia anche valido, cioè legittimo.
Lex posterior dèrogat priori
E’ un’espressione latina, che significa “la legge successiva deroga alla legge precedente”, usata per indicare l’abrogazione di una legge per effetto dell’emanazione di una nuova legge incompatibile con la precedente.
M
Maggioranza
E’ lo schieramento politico che ha promosso l’elezione del presidente della regione e che sostiene l’azione dello stesso e della giunta, approvando nelle diverse sedi consiliari le loro proposte legislative, amministrative e politiche.
Può accadere che:
• un solo partito politico raggiunga la maggioranza assoluta; in tal caso il partito, da solo, determina l'indirizzo politico della regione;
• nessun partito raggiunga la maggioranza assoluta; in tal caso la formazione della compagine governativa può essere raggiunta attraverso la coalizione di più partiti ideologicamente vicini, decisi a governare insieme.
Maggioranza delle deliberazioni
E’ la regola posta a fondamento del funzionamento degli organi collegiali.
Essa si sostanzia nel maggior numero dei voti ottenuti in una votazione di un organo collegiale e può essere:
• relativa, che si ottiene quando la proposta in discussione riceve il maggior numero di voti a prescindere dal rapporto degli stessi con il totale dei votanti;
• assoluta, quando si richiede un numero di voti pari alla metà più uno dei votanti;
• qualificata, quando si richiede un numero di voti superiore alla maggioranza non dei votanti, ma degli aventi diritto al voto e, cioè, dei componenti l’organo collegiale. Tra le maggioranze qualificate si va da una maggioranza minima costituita dalla metà più uno degli aventi diritto al voto (cosiddetta maggioranza assoluta), a maggioranze costituite da 2/3, 3/5, ecc. degli aventi diritto al voto.
Nel calcolo della maggioranza occorre tenere presente il numero legale o quorum richiesto per la validità delle votazioni.
Massima
E’ l’estratto di una sentenza, in cui gli operatori del diritto riassumono i principi più rilevanti affermati dalla stessa.
Mass media
E’ il mezzo di comunicazione di massa (ad esempio: giornale; radio; televisione, cinema).
Minoranza
E’ l’insieme di consiglieri aderenti ai partiti o ai gruppi che non hanno sostenuto l’elezione del presidente della giunta e che, di norma, si oppongono alla sua azione e a quella della giunta regionale.
Essa, in genere, viene detta opposizione.
Lo Statuto e il regolamento interno del consiglio regionale garantiscono alcuni diritti e facoltà alla minoranza; di particolare rilievo la partecipazione all’ufficio di presidenza e le nomine negli organi di amministrazione degli enti ed aziende regionali e delle società a partecipazione regionale.
La Costituzione, inoltre, prevede che nella nomina dei delegati regionali (tre) per l’elezione del presidente della repubblica sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.
Mobbing
E’ una forma di terrore psicologico esercitato nei confronti di un lavoratore sul luogo di lavoro attraverso attacchi ripetuti da parte dei colleghi o del datore di lavoro allo scopo di minarlo psicologicamente al fine di provocarne il licenziamento o di indurlo alle dimissioni.
Esso si concretizza, in genere, in emarginazione del dipendente; critiche continue e ingiustificate al suo operato; assegnazione di compiti dequalificanti; compromissione dell’immagine sociale.
Monitoraggio
E’ la continua osservazione dell’andamento di un processo o di un fenomeno (ad esempio: fisico, chimico, biologico, fisiologico) attraverso la misurazione di uno o più indicatori.
Esso viene attuato per valutare l’evoluzione, per identificare potenziali problemi e opportunità di miglioramento e per misurare i risultati.
Motivazione dei provvedimenti amministrativi
E’ la parte del provvedimento che descrive l’iter logico seguito nell’emanazione dell’atto.
In base alla legislazione vigente ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, ad eccezione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale.
La mancanza e l’insufficienza della motivazione costituiscono vizi di legittimità, in particolare identificano il vizio di violazione di legge; l’illogicità o la contraddittorietà della motivazione danno luogo, invece, al vizio di eccesso di potere.
Mozione
E’ uno strumento di indirizzo consistente in una richiesta, fatta da uno o più consiglieri, intesa a promuovere una deliberazione da parte del consiglio su un determinato argomento.
N
Newsletter
E’ il servizio che consente di ricevere, su richiesta, nella propria casella e-mail aggiornamenti periodici su un determinato argomento, solitamente a cadenza giornaliera, settimanale o mensile.
Non profit
E’ un’espressione inglese usata per indicare tutte le organizzazioni che operano nella solidarietà e nella produzione di beni e servizi per la collettività senza avere alcun interesse al profitto (ad esempio: le associazioni di volontariato).
Norma giuridica
E’ la regola contenuta in un atto normativo le cui caratteristiche sono:
• la generalità e l’astrattezza, in quanto suscettibile di applicazione a un numero indefinito di casi e a un numero indeterminato di destinatari;
• l’imperatività e la relatività, a seconda che l’applicazione sia imposta dall’ordinamento o possa essere evitata dagli interessati.
Essa si compone di due elementi:
• il precetto, cioè il comando o divieto di compiere una data azione od omissione;
• la sanzione, cioè la minaccia di una pena in caso di inosservanza del precetto.
Norma interna
È la norma emanata da una pubblica amministrazione riguardante il funzionamento degli uffici dell’amministrazione medesima e le modalità di svolgimento della relativa attività.
Essa, in quanto tale, è indirizzata solo a coloro che fanno parte della stessa amministrazione.
Nucleo di valutazione
E’ un organismo collegiale a composizione mista, presente nelle strutture organizzative delle pubbliche amministrazioni, che ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa.
Nullità dell’atto amministrativo
E’ Il difetto di un elemento essenziale dell’atto (soggetto, oggetto, volontà, forma, destinatario).
Essa comporta le seguenti conseguenze sull’atto amministrativo:
• inesistenza giuridica dell’atto, e quindi inefficacia dello stesso;
• inesecutorietà;
• insanabilità e inconvalidabilità.
Numero legale
E’ il numero minimo dei membri di un organismo collegiale stabilito da una norma per la validità di una votazione effettuata dall’organismo medesimo.
Esso può essere:
• costitutivo, quando indica il numero delle persone necessarie per partecipare alla votazione ai fini della validità della stessa;
• deliberativo, quando indica il numero dei voti necessari perché una deliberazione possa dirsi approvata.
O
Obiettivi comunitari
Sono gli obiettivi che l’Unione europea ha affidato ai fondi strutturali e, cioè:
• obiettivo 1, che si propone di promuovere lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni che presentano ritardi nello sviluppo;
• obiettivo 2, che si propone di favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali (ad esempio: zone che comprendono aree che subiscono mutamenti socio economici nei settori industriali e dei servizi; zone rurali in declinio);
• obiettivo 3, che si propone di favorire l’adeguamento e l’ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione.
Omissis
E’ un’espressione, che deriva dal latino “ceteris omissis” (e cioè omesse le altre cose), usata quando parte di un atto non è riportata nel testo, non essendo rilevante in quella sede.
Ope legis
E’ un’espressione latina, che significa “secondo quello che dispone la legge”, usata spesso in tale accezione.
Orario di lavoro
E’ il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all’orario d’obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell’ambito dell’orario di servizio.
Esso è funzionale all’orario di servizio e si articola su cinque giorni, anche nelle ore pomeridiane, fatte salve particolari esigenze dei servizi pubblici.
L’articolazione dell’orario di lavoro rientra nelle competenze dei dirigenti.
Orario di servizio
È il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture e l’erogazione dei servizi ai cittadini.
Nell’ambito dell’orario di servizio è compreso l’orario di apertura al pubblico, che corrisponde al periodo di tempo giornaliero costituente la fascia oraria, o le fasce orarie, di accesso ai servizi da parte dei cittadini.
Ordinaria amministrazione
E’ l’attività che tende alla gestione di un complesso patrimoniale senza intaccarne la consistenza.
Il termine viene usato per indicare il disbrigo degli affari correnti da parte di quegli organi che, per qualsiasi ragione, non siano nella pienezza delle loro attribuzioni istituzionali (ad esempio: consiglio e giunta dimissionari, che restano in carica fino all'instaurazione dei nuovi organi).
Nella condizione di ordinaria amministrazione gli organi si trovano in una posizione particolare che non li legittima a prendere iniziative in materie di
xxxxxxxxx politico, ma solo decisioni di portata circoscritta che, senza alterare la situazione di fatto, consentano comunque il normale funzionamento degli stessi.
Ordine del giorno
Il termine ha un duplice significato, in quanto usato:
• per indicare l’elenco degli argomenti sottoposti all’esame delle sedute degli organi collegiali (ordine del giorno della seduta);
• per manifestare la volontà dell’assemblea.
Nel primo significato esso ha lo scopo sia di permettere ai membri del collegio di conoscere anticipatamente e, quindi, approfondire gli argomenti posti all’esame della seduta, sia di circoscrivere agli argomenti stessi il potere deliberativo dell’organo collegiale; non si può, infatti, discutere né deliberare su argomenti che non sono iscritti all’ordine del giorno, a meno che ciò non sia deciso dall’organo collegiale stesso.
Nel secondo significato esso è inteso come un atto d’indirizzo del consiglio nei confronti della giunta regionale, ovvero una proposta diretta a promuovere un pronunciamento su argomenti di interesse generale, su questioni di particolare interesse politico oppure a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti.
Esso può essere presentato dai consiglieri in concomitanza di dibattiti con la trattazione di specifici argomenti; se riguarda una proposta di legge è votato dal consiglio prima della votazione finale della proposta.
Organi della regione
Gli organi della regione sono:
• il consiglio regionale;
• la giunta regionale;
• il presidente della giunta (art. 6, Statuto).
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)
E’ una fondazione, associazione od organizzazione di carattere privato, con o senza personalità giuridica, che svolge un’attività di utilità sociale rivolta alla collettività nei settori soprattutto dell’assistenza, beneficenza, cooperazione allo sviluppo e istruzione.
L’attività delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale non deve essere svolta nei confronti di soci, associati o partecipanti, ma rivolta a persone in situazioni di svantaggio fisico o psichico, economico, sociale o familiare o a collettività estere al fine di rendere loro un beneficio.
Ostruzionismo
E’ l’attività di disturbo svolta dai componenti della minoranza per impedire, intralciare o ritardare lo svolgimento dei lavori dell’assemblea, per richiamare l'attenzione della pubblica opinione e, quindi, determinare un mutamento nello svolgimento degli stessi.
Esso si attua mediante l’esercizio meticoloso dei vari meccanismi che regolano l’attività assembleare (ad esempio: richiesta di verifica del numero legale; presentazione di un numero abnorme di emendamenti o subemendamenti).
P
Par condicio
E’ un’espressione latina, che significa “pari opportunità”, usata per garantire parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali.
La disciplina della “par condicio” nella legislazione vigente assicura un accesso imparziale ai mezzi di informazione e parità di trattamento tra i soggetti politici, attribuendo a ciascuno un adeguato spazio di comunicazione e propaganda.
Pareggio del bilancio
E’ il principio cui deve improntarsi il bilancio della regione, che presuppone un livellamento tra entrate e spese.
Parere
E’ un atto a carattere ausiliario, consistente in una manifestazione di giudizio, con cui i soggetti dell’amministrazione consultiva mirano ad illuminare, consigliare, erudire i soggetti dell'amministrazione attiva.
Esso può essere:
• facoltativo, se è rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione attiva richiederlo o meno;
• obbligatorio, se una legge impone all'amministrazione attiva di richiederlo all'organo consultivo: la mancata richiesta del parere comporta l'invalidità dell'atto per violazione di legge. Il parere obbligatorio, a sua volta, può essere vincolante o non vincolante, a seconda che il soggetto richiedente sia tenuto o meno ad uniformarsi ad esso.
I pareri emessi dalle commissioni consiliari riguardano essenzialmente il merito dell’atto che deve essere assunto, cioè se il contenuto di questo sia opportuno o meno, oppure se vada modificato.
Pari opportunità tra uomo e donna
E’ il principio che, accanto a quello di parità di trattamento, è finalizzato all’uguaglianza sostanziale tra uomo e donna nel lavoro: esso si propone di favorire l’inserimento e la carriera delle donne e degli uomini attraverso l’adozione di misure per la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione della pari opportunità tra i due sessi nel campo del lavoro e nella società.
Partecipazione popolare
E’ la facoltà riconosciuta alle cittadine e ai cittadini, alle loro formazioni politiche, sociali, economiche e alle autonomie funzionali di partecipare ai processi decisionali della regione (art, 39, Statuto).
La legge regionale stabilisce le modalità per assicurare adeguate forme di raccordo tra il consiglio regionale e le organizzazioni della società marchigiana per la determinazione e l’attuazione della politica regionale.
Parti sociali
Sono i soggetti che costituiscono le parti negoziali degli accordi interconfederali o dei contratti collettivi, quali le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Partita di giro
E’ l’operazione, effettuata in bilancio, di registrazione di uno stesso importo simultaneamente in dare e avere.
Partito politico
È un’associazione di persone basata su interessi e ideologie comuni che, attraverso una stabile organizzazione, tende a esercitare un’influenza sulla determinazione dell'indirizzo politico del Paese.
Petizione
E’ un atto con il quale le cittadine, i cittadini e i residenti nella regione, gli enti e le associazioni portano a conoscenza del consiglio regionale situazioni ed esigenze particolari, per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità (art. 41, Statuto).
Il regolamento interno del consiglio prevede le modalità per il loro esame.
Pianta organica
E’ la determinazione dei criteri di composizione delle strutture di una pubblica amministrazione e delle figure professionali che alle medesime fanno capo.
Essa, in particolare, indica il numero di dirigenti e impiegati che ricoprono, a tempo indeterminato, i posti previsti nella stessa, al fine di svolgere i compiti ai quali una determinata struttura è preposta.
Politichese
E’ il linguaggio della politica, caratterizzato da espressioni, termini, metafore e locuzioni in uso fra coloro che vivono la vita di partito e delle istituzioni.
Polizia del consiglio
E’ il potere del consiglio di tutelare l’ordine e la sicurezza dei lavori dell’assemblea.
Il potere di polizia spetta allo stesso consiglio ed è esercitato in suo nome dal presidente, che impartisce gli ordini necessari.
La forza pubblica non può entrare nell’aula se non per ordine del presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
Portavoce
E’ il soggetto che coadiuva l’organo di vertice di un’amministrazione pubblica, con compiti di diretta collaborazione, per curare i rapporti di carattere politico- istituzionale con gli organi di informazione.
Esso può anche non appartenere all’organico dell’amministrazione.
Potestà legislativa regionale
E’ la facoltà delle regioni di emanare leggi, valevoli nei rispettivi territori, in una serie di materie non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, nel rispetto
della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117, Cost.).
La Costituzione prevede, infatti, per le regioni una legislazione concorrente per una serie di materie e una legislazione residuale per ogni materia non riservata alla legislazione dello Stato; nelle materie di legislazione concorrente, le regioni debbono anche rispettare i principi fondamentali individuati dalla legislazione statale.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
Le regioni possono ratificare, con legge, intese con altre regioni, per il migliore esercizio delle proprie funzioni.
Nelle materie di propria competenza le regioni possono concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati dalle leggi dello Stato.
Le regioni non possono istituire dazi d’importazione o esportazione o transito tra le regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale (art. 120, Cost.).
Prassi amministrativa
E’ un comportamento tenuto in maniera costante anche in assenza della convinzione della sua obbligatorietà.
Essa non costituisce fonte di diritto e non apporta innovazioni nell’ordinamento giuridico, ma può essere utilizzata come referente per l’interpretazione dell’atto amministrativo nel caso in cui la normativa non sia chiara.
Premio di maggioranza
E’ il meccanismo che in un sistema elettorale consente di attribuire alla lista o alle liste che hanno ottenuto la maggioranza relativa, un numero di seggi superiore rispetto a quelli realmente conquistati, al fine di giungere a una maggioranza ampia e stabile.
Presidente del consiglio regionale
E’ il consigliere che presiede il consiglio regionale e che viene eletto dai consiglieri fra i componenti il collegio, nella prima seduta del consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio (art. 13, Statuto).
Esso rappresenta il consiglio regionale e, secondo le norme del regolamento interno, convoca e presiede le sedute consiliari, cura la programmazione dei lavori del consiglio, dichiara l’improcedibilità delle proposte degli atti di competenza consiliare; tutela le prerogative dei consiglieri regionali e garantisce l’esercizio effettivo delle loro funzioni; cura le relazioni del consiglio con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, nazionali ed internazionali; convoca e presiede l’ufficio di presidenza, rappresenta il consiglio in giudizio per la tutela delle prerogative dei consiglieri regionali e per gli atti rientranti nell’autonomia organizzativa del consiglio.
Esso esercita, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto, dalle leggi e dal regolamento interno.
Presidente della giunta regionale
È un organo della regione, previsto dalla Costituzione, al quale fanno capo la presidenza della giunta e la rappresentanza della regione stessa (art. 121, Cost.).
Esso è eletto a suffragio universale e diretto in concomitanza con l’elezione del consiglio regionale e fa parte dell’organo consiliare (art. 7, Statuto).
Esso in particolare: nomina e revoca gli assessori, fra i quali il vicepresidente; attribuisce e revoca le deleghe agli assessori; può conferire incarichi particolari a singoli consiglieri; dirige la politica della giunta di cui è responsabile; promulga le leggi, emana i regolamenti, indice i referendum previsti dallo Statuto; sovrintende all’azione amministrativa regionale; partecipa ai lavori della conferenza Stato-regioni e della conferenza unificata, tenuto conto degli indirizzi generali del consiglio; promuove, su deliberazione della giunta, la questione di legittimità costituzionale e i conflitti di attribuzione dinanzi alla corte costituzionale dandone immediata comunicazione al consiglio (art. 26, Statuto).
Primato del diritto comunitario
E’ il principio che sancisce la prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno, sia anteriore che posteriore, a qualsiasi rango appartenga quest’ultimo. Specificazioni del principio sono:
• la prevalenza della norma comunitaria su quella interna, anche se posteriore o di rango costituzionale;
• l’inammissibilità di norme interne successive incompatibili con le norme comunitarie;
• l’obbligo, per le giurisdizioni nazionali, di disapplicare, anche di propria iniziativa, la normativa interna contrastante senza dover attendere una pronuncia della corte costituzionale al riguardo.
Procedimento amministrativo
E’ la serie di atti connessi e coordinati tra loro, dove ciascuno di essi si pone come presupposto di legittimità o di efficacia di quello successivo, che sfocia nel provvedimento amministrativo, che è l’atto finale del procedimento.
Esso si articola nelle seguenti fasi:
• preparatoria, che è diretta a predisporre e accertare i presupposti dell’atto da emanare;
• istruttoria, che è diretta ad acquisire e a valutare i singoli dati rilevanti ai fini dell’emanazione dell’atto;
• costitutiva, che è diretta a determinare il contenuto dell’atto da emanare e alla formazione ed emanazione dello stesso;
• di integrazione dell’efficacia, che è diretta a portare l’atto all’attenzione di un organo di controllo, ove previsto, e alla successiva comunicazione agli interessati.
Procedimento legislativo
È il complesso di atti diretto alla formazione delle leggi, che di norma, comprende le seguenti fasi:
• iniziativa, che consiste nella presentazione di una proposta di legge al presidente del consiglio, il quale la trasmette alla commissione consiliare competente (commissione referente);
• istruttoria, che consiste nell’esame della proposta di legge, in sede referente, da parte della commissione consiliare competente per materia, la quale ne esamina e ne discute i contenuti. La commissione, tramite i consiglieri relatori (uno di maggioranza e uno di minoranza), riferisce le sue valutazioni al consiglio, anche proponendo un testo diverso da quello presentato;
• costitutiva, che consiste nella discussione, votazione e approvazione della proposta in assemblea: la proposta di legge è approvata dal consiglio articolo per articolo e, con votazione finale, sull’intero testo (art. 31, Statuto);
• di integrazione dell’efficacia, che consiste in una serie di atti, diretti a controllare il rispetto delle norme di procedura della deliberazione legislativa e a rendere pubblica la legge. Tali atti sono:
a) promulgazione da parte del presidente della giunta, che deve avvenire entro dieci giorni dalla trasmissione del testo deliberato dal consiglio, salvo che la legge stessa non preveda un termine inferiore per ragioni di urgenza;
b) pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale;
• entrata in vigore, che si verifica di regola dopo il periodo della “vacatio legis”, che è normalmente di quindici giorni dalla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso e, comunque, non prima del giorno successivo alla pubblicazione (art. 33, Statuto).
Processo verbale
E’ un mezzo di documentazione di atti e fatti rilevanti per l’ordinamento giuridico: contiene, infatti, la descrizione di determinate operazioni o la constatazione di fatti o situazioni verificatesi rispetto ai quali svolge, in quanto atto pubblico, un'importante funzione probatoria.
Il processo verbale del consiglio regionale è redatto a cura del segretario dello stesso e contiene gli atti e le deliberazioni, indicando, per le discussioni, l’oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Dopo l’approvazione, che avviene nella seduta successiva a quella cui si riferisce, è sottoscritto dal presidente e dai consiglieri segretari e raccolto e conservato nell’archivio del consiglio.
Il processo verbale delle sedute segrete è, invece, redatto dai consiglieri segretari.
Progetto di legge
E’ l’atto propulsivo di una legge; in particolare, il primo atto con cui si mette in moto il procedimento legislativo (iniziativa legislativa).
Esso è redatto in articoli e corredato da una relazione che ne illustra le finalità. Esso è anche chiamato proposta di legge.
Programma dei lavori
E’ un documento, predisposto dal presidente del consiglio, sentiti il presidente della giunta e i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, contenente l’elenco degli argomenti che il consiglio e le commissioni debbono trattare nei tre mesi successivi, con l’eventuale indicazione dell’ordine di priorità.
E’ approvato dalla conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
Promulgazione delle leggi regionali
È un atto del procedimento legislativo che interviene prima della pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale.
La legge è promulgata dal presidente della giunta, entro dieci giorni dalla trasmissione del testo deliberato dal consiglio regionale, salvo che la stessa legge non preveda un termine inferiore per ragioni di urgenza, dichiarata a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio (art. 33, Statuto).
Con l’atto di promulgazione la legge diviene esecutoria; diviene invece obbligatoria per tutti i cittadini solo con la pubblicazione.
Proposta di legge
E’ l’atto propulsivo di un legge; in particolare, il primo atto con cui si mette in moto il procedimento legislativo (iniziativa legislativa).
Essa è redatta in articoli e corredata da una relazione che ne illustra le finalità ed è anche chiamata progetto di legge.
E’ presentata al presidente del consiglio regionale, che dà notizia della presentazione nella prima seduta dell’assemblea successiva alla presentazione, comunicando l’avvenuta assegnazione alla commissione consiliare permanente competente.
Proroga
E’ un provvedimento amministrativo con il quale la pubblica amministrazione posticipa il termine di scadenza di un atto precedentemente emanato.
Essa deve essere disposta prima della scadenza dell’atto e con le stesse modalità previste per questo.
Prorogatio
E’ un termine latino, che significa “proroga”, usato per indicare il meccanismo volto ad assicurare la continuità funzionale degli organi pubblici, che scatta nel momento di cessazione della carica di un organo scaduto fino all’insediamento del nuovo organo.
In genere gli organi, in regime di “prorogatio”, possono provvedere solo alla ordinaria amministrazione.
Provvedimento amministrativo
E’ un atto tipico e nominato posto in essere dalla pubblica amministrazione e consistente in una manifestazione di volontà destinata ad influire unilateralmente sulla sfera giuridica dei soggetti cui è destinato, mediante la costituzione, modificazione o estinzione di situazioni giuridiche.
Gli aspetti più rilevanti che esso presenta sono:
• autoritarietà, che consiste nell’imporre unilateralmente modificazioni nella sfera giuridica dei destinatari;
• esecutorietà, che consiste nella possibilità concessa alla pubblica amministrazione di dare immediata e diretta esecuzione all’atto amministrativo sfavorevole, anche contro il volere del destinatario, senza previa pronunzia giurisdizionale;
• tipicità, nel senso che esso è solo quello previsto dall’ordinamento;
• nominatività, nel senso che a ciascun interesse pubblico particolare da realizzare corrisponde un tipo di atto previsto e definito dalla legge.
Pubblica amministrazione
È l'insieme degli organi e delle attività preordinati al perseguimento di compiti o scopi di pubblico interesse in una determinata collettività statale.
Nel sistema amministrativo italiano, accanto allo Stato esistono svariati soggetti giuridici (i cosiddetti enti pubblici) che esplicano funzioni e compiti amministrativi.
Pubblicazione delle leggi regionali
È l’atto di comunicazione con cui la legge viene portata ufficialmente a conoscenza dei suoi destinatari e con il quale diventa efficace.
Le leggi regionali sono pubblicate nel bollettino ufficiale della regione subito dopo la loro promulgazione ed entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, salvo che le stesse leggi stabiliscano un termine diverso e, comunque, non prima del giorno successivo alla pubblicazione (art. 33, Statuto).
Pubblicità delle sedute
E’ il principio che impernia lo svolgimento dell’attività dell’assemblea: le sedute del consiglio regionale sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal regolamento interno (art. 39, Statuto).
Le sedute delle commissioni consiliari permanenti non sono pubbliche, salvo quanto diversamente stabilito dal regolamento interno del consiglio (art. 22, Statuto).
Q
Qualifica
E’ il livello professionale del lavoratore subordinato in base al contenuto delle mansioni cui è addetto.
Essa costituisce un vero e proprio “status” professionale che, oltre a rilevare ai fini del trattamento normativo, economico e professionale, limita il potere discrezionale del datore di lavoro, al quale è impedito di adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle previste dalla qualifica di appartenenza.
Questioni pregiudiziali e sospensive
Sono strumenti finalizzati ad inibire la discussione della questione principale presso un organo a carattere assembleare o a troncarla se già iniziata (questione pregiudiziale) oppure a rinviarla ad altro momento (questione sospensiva).
I consiglieri possono, infatti, durante i lavori dell’assemblea e prima che abbia inizio la discussione, proporre la questione pregiudiziale, se cioè un dato argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè la discussione o la deliberazione debba rinviarsi.
Il presidente può ammetterle anche nel corso della discussione, purché la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l’inizio del dibattito. Esse hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire se non dopo che il consiglio si sia pronunciato su di esse.
Esse non sono ammesse nei confronti degli articoli e degli emendamenti.
Quorum
E’ il numero legale stabilito per la validità di una votazione effettuata da un organismo collegiale.
Esso può essere:
• costitutivo, quando indica il numero delle persone che è necessario partecipino alla votazione al fine della validità della stessa;
• deliberativo, quando indica il numero dei voti favorevoli necessari affinché una deliberazione possa dirsi approvata.
R
Ragionevolezza delle leggi
È il principio che esige che le disposizioni normative contenute in atti aventi valore di legge siano adeguate o congruenti rispetto al fine perseguito dal legislatore.
La legge “irragionevole” è viziata per eccesso di potere e, pertanto, potrà essere ritenuta costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale.
Rappresentanza politica
E’ un rapporto di fiducia e di responsabilità politica, in forza del quale i rappresentanti esercitano poteri non appartenenti al rappresentato, ma rientranti nella loro competenza esclusiva.
Gli organi elettivi (ad esempio: camere; consigli regionali, provinciali e comunali) si dicono comunemente rappresentativi, in quanto rispecchiano la scelta politica del corpo elettorale e ne rappresentano gli orientamenti.
Rappresentatività
È il principio in base al quale i soggetti preposti a organi rappresentativi hanno e conservano, durante la carica, una responsabilità politica verso coloro che li hanno eletti o nominati.
Ratio legis
È lo scopo, il fine ultimo che il legislatore intende perseguire mediante l’emanazione di una disposizione normativa.
Esso costituisce un criterio molto importante nell’interpretazione della legge.
Referendum
È la richiesta fatta al corpo elettorale di pronunziarsi su una norma giuridica già emanata o da emanarsi.
Esso è il più importante istituto di democrazia diretta in quanto prevede l'intervento diretto del popolo nell'esercizio dell'indirizzo politico senza il tramite dei suoi rappresentanti.
Esso, per la regione Marche, è uno strumento di collegamento tra la comunità regionale e i suoi organi elettivi e può essere di due tipi:
a) referendum abrogativo, indetto dal presidente della giunta regionale per deliberare l’abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale quando lo richiedono alternativamente:
• xxxxxxxxx elettori;
• due consigli provinciali;
• venti consigli comunali;
• tanti consigli comunali che rappresentino almeno un quinto della popolazione regionale (art. 42, Statuto).
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La proposta respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni.
La legge regionale stabilisce le modalità di attuazione del referendum.
Esso è inammissibile nei dodici mesi precedenti il termine di scadenza del consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione e non è ammesso:
• per le norme dello Statuto;
• per le disposizioni di rilievo statutario;
• per i regolamenti interni del consiglio;
• per le leggi riguardanti il bilancio e i tributi;
• per le disposizioni o gli atti che costituiscono adempimento di obblighi costituzionali, internazionali o comunitari della regione (art. 43, Statuto).
Il referendum abrogativo di atti amministrativi ha per oggetto esclusivamente atti di programmazione generale della regione.
a) referendum consultivo, previsto per le proposte di legge concernenti l’istituzione di nuovi comuni, i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali (art. 44, Statuto).
La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento dello stesso.
Regione
È un ente costituzionale a base territoriale, in quanto trova direttamente nella Costituzione il fondamento dei propri poteri ed attua il dettato costituzionale nell'ambito di un determinato territorio.
Essa è dotata di autonomia statutaria, legislativa, amministrativa e finanziaria. Lo Stato italiano si articola in 20 regioni: 15 sono a Statuto ordinario, 5 a Statuto speciale.
Per motivi politici, etnici, economici e geografici la Costituzione riserva, infatti, un trattamento giuridico differenziato per cinque regioni (Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta), le quali godono di particolari forme e condizioni di autonomia, secondo i propri Statuti speciali adottati con leggi costituzionali (art. 116, Cost.).
Lo Statuto delle regioni ad autonomia ordinaria è, invece, approvato dal consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi (art. 123, Cost.).
La fusione o la creazione di nuove regioni può avvenire solo con legge costituzionale (art. 132, Cost.).
Regolamento
E’ una fonte secondaria del diritto, emanata dal potere esecutivo.
Esso, in particolare, non può derogare alla Costituzione, alle leggi ordinarie, nè può regolare materie riservate espressamente alla legge.
Quanto al contenuto il regolamento può essere:
• di esecuzione, quando contiene una disciplina di dettaglio o marginale rispetto alle previsioni di legge;
• di attuazione o d’integrazione, quando svolge i principi fissati dalla legislazione di principio;
• indipendente, quando interviene in materie prive di una disciplina legislativa;
• di organizzazione, quando disciplina l’organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni in materia coperta da riserva relativa di legge, per cui assume la veste di regolamento d’esecuzione o d’attuazione;
• delegato, quando è espressamente delegato o autorizzato.
Regolamento comunitario
E’ un atto normativo dell’Unione europea, con portata generale obbligatoria e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Regolamento interno del consiglio
E’ l’atto con il quale il consiglio regionale disciplina la propria organizzazione e il proprio funzionamento, nel rispetto della normativa stabilita dallo Statuto.
Esso costituisce una fonte normativa anomala, distinta dai regolamenti regionali e contrapposta anche alle leggi regionali, in quanto trova la propria legittimazione direttamente nello Statuto, che gli riserva la disciplina di determinate materie ad esclusione di altre fonti: si tratta, dunque, di una fonte a competenza riservata, posta a garantire l’autonomia del consiglio regionale.
Esso è approvato dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti e, in particolare, disciplina:
• le attribuzioni del presidente e dell’ufficio di presidenza;
• la convalida dei consiglieri eletti e le procedure per la verifica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità in armonia con le leggi statali e regionali;
• la convocazione e le modalità di svolgimento del consiglio;
• la costituzione e il funzionamento dei gruppi consiliari;
• la costituzione e il funzionamento delle commissioni e degli altri organi interni;
• le procedure per l’esame e l’approvazione degli atti di competenza del consiglio;
• le forme di garanzia per le minoranze consiliari ai fini della loro partecipazione all’attività del consiglio e dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo;
• le forme di consultazione dei rappresentanti delle istituzioni e della società marchigiana (art, 19, Statuto).
Relatore
E’ il consigliere nominato da una commissione consiliare nella prima seduta successiva all’assegnazione di uno affare, con il compito di illustrare i contenuti dello stesso.
Al termine della discussione, la commissione approva il testo da sottoporre all’esame dell’assemblea ed incarica il relatore di svolgere la relazione in aula. E’ anche consentita la presentazione di relazioni di minoranza: di qui le espressioni “relatore di maggioranza” e “relatore di minoranza”.
La discussione in aula inizia con l’intervento dei relatori di maggioranza e di minoranza.
Rendiconto generale
E’ un documento contabile nel quale sono riassunti e dimostrati i risultati della gestione dell’anno finanziario.
Esso è strutturato in due parti:
• il conto consuntivo del bilancio o rendiconto finanziario, in cui sono riportati i risultati della gestione finanziaria in relazione alla previsione di bilancio;
• il conto generale del patrimonio o rendiconto patrimoniale, in cui sono riportate le variazioni avvenute nel patrimonio e la situazione patrimoniale finale.
Residui
Sono le entrate accertate e non riscosse (residui attivi) e le spese impegnate e non pagate (residui passivi) in un determinato esercizio finanziario.
Resoconto
E’ un atto di documentazione delle discussioni e degli affari esaminati da un organo collegiale.
Esso è previsto:
• per le sedute del consiglio regionale;
• per le sedute e le audizioni delle commissioni consiliari. Esso può essere:
• integrale, quando riporta parola per parola l’andamento della discussione e delle votazioni degli affari esaminati;
• sommario, quando riporta in sintesi l’andamento della discussione e delle votazioni degli affari esaminati.
I resoconti delle sedute del consiglio regionale sono obbligatori e devono essere pubblicati, in versione integrale: essi sono ricavati dalle registrazioni degli interventi e sono raccolti in volumi semestrali o annuali denominati “Atti consiliari”.
Rete unitaria della pubblica amministrazione
È la rete informatica che collega tutti gli uffici pubblici rendendo possibile sia la trasmissione di dati e informazioni di natura amministrativa, sia l’accesso diretto dei cittadini ai dati e ai documenti in possesso delle amministrazioni.
Retroattività degli atti aventi forza di legge
È il termine usato per indicare che una norma può disciplinare atti e fatti che si sono verificati anteriormente alla sua entrata.
Essa, costituendo un’eccezione al principio generale della irretroattività delle norme di legge, deve essere sancita espressamente dal legislatore o comunque ricavarsi in modo inequivoco dalla formulazione della norma; nel dubbio la legge dovrà essere considerata irretroattiva.
Rettifica
È un atto volto a eliminare degli errori che inficiano il provvedimento, introducendo correzioni, aggiunte e sostituzioni idonee a rendere l’atto conforme alla volontà della pubblica amministrazione.
Revisori contabili
Sono i soggetti, iscritti in un apposito registro, abilitati a effettuare il controllo di legge dei documenti contabili al fine di accertare che i fatti di gestione siano
esattamente rilevati nelle scritture contabili e che il bilancio corrisponda alle risultanze delle suddette scritture e sia conforme alle norme in materia.
Revoca
È un provvedimento con il quale la pubblica amministrazione ritira, con efficacia “ex nunc”, e cioè con efficacia non retroattiva, un atto inficiato da vizi di merito (cioè inopportuno, non conveniente, inadeguato), in base ad una nuova valutazione degli interessi pubblici.
Essa trova il suo fondamento nell’esigenza che l’azione amministrativa si adegui all’interesse pubblico, allorché questo muti.
Richiamo all’ordine
E’ l’invito del presidente rivolto ad un consigliere, che pronuncia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà della discussione o l’ordine della seduta, a cessare la condotta.
Il consigliere richiamato all’ordine, qualora intenda dare spiegazione del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola alla fine della seduta o anche subito, a giudizio del presidente.
Risoluzione
E’ un atto diretto a manifestare o a definire indirizzi, presentato dai consiglieri in occasione di dibattiti in assemblea, su comunicazioni della giunta o su mozioni: la proposta di risoluzione è votata al termine della discussione.
Essa, in genere, è composta da una premessa, che spiega la questione, e da un dispositivo, con il quale s’impegna la giunta ad assumere determinate iniziative.
Ritiro
E’ l’atto con il quale la pubblica amministrazione procede autonomamente e d’ufficio ad eliminare un proprio precedente atto quando lo riconosce illegittimo o inopportuno, purché sussista un interesse pubblico concreto e attuale all’eliminazione dello stesso.
Esso rappresenta una manifestazione di autotutela amministrativa.
S
Sanzione
E’ la limitazione dei diritti di un soggetto quale conseguenza della violazione di un obbligo.
Essa, a seconda del ramo del diritto in cui interviene, può essere:
• civile;
• penale;
• amministrativa.
Sanzione amministrativa
E’ la conseguenza di un illecito amministrativo ovvero di un comportamento di disobbedienza ad un obbligo imposto da un provvedimento amministrativo.
Essa può essere:
• disciplinare, quando incide sullo “status” di un soggetto;
• pecuniaria, quando incide sul patrimonio.
Sanzione disciplinare
E’ la sanzione, prevista nel rapporto di pubblico impiego, che viene irrorata allorché l’impiegato non ottempera agli obblighi connessi al rapporto di lavoro.
Le principali sanzioni disciplinari sono: il richiamo verbale, l’ammonizione, la sospensione e il licenziamento.
Sanzioni disciplinari nei confronti dei consiglieri
Sono sanzioni inflitte dal presidente del consiglio nei confronti dei consiglieri che adottano comportamenti sconvenienti in aula.
A seconda della gravità del comportamento, è prevista:
• la censura;
• l’esclusione dall’aula per il resto della seduta;
• l’interdizione di partecipare ai lavori.
Scioglimento del consiglio regionale
E’ la cessazione del consiglio regionale e la rimozione del presidente della giunta, disposta con decreto motivato del presidente della repubblica, sentita una commissione di deputati e senatori costituita per le questioni regionali, in caso di compimento di atti contrari alla Costituzione o di gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale (art. 126, Cost.).
Il consiglio regionale può essere, poi, sciolto a seguito di :
• mozione di sfiducia, espressa nei confronti del presidente della giunta, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il consiglio regionale e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti stessi;
• impedimento permanente, morte, dimissioni volontarie del presidente della giunta regionale;
• dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri regionali (art. 10, Statuto).
Sciopero
È un diritto riconosciuto e garantito dalla Costituzione a ogni singolo lavoratore, quale strumento di lotta sindacale, che consiste nell’astensione concertata dal lavoro da parte di più lavoratori subordinati per la tutela dei loro interessi collettivi.
L’esercizio del diritto di sciopero non incontra particolari limitazioni purché si operi nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento e non si ledano beni costituzionalmente protetti.
In alcuni casi esso può essere realizzato in forma anomala al fine di provocare al datore di lavoro un danno maggiore di quello derivante dallo sciopero ordinario, come nel caso di:
• sciopero a xxxxxxxxxx, che è lo sciopero che si attua interrompendo l’attività lavorativa più volte nel corso della giornata e di frequente;
• sciopero a scacchiera, che è lo sciopero che si realizza attraverso un’astensione dal lavoro a reparti alternati della stessa azienda e in tempi diversi;
• sciopero in bianco, in cui l’astensione dal lavoro non è accompagnata dall’allontanamento dal posto di lavoro per la brevità della sospensione stessa.
Sede
E’ il luogo dove le persone giuridiche e, in generale, gli enti svolgono la propria attività.
Seduta del consiglio
E’ l’adunanza del consiglio.
Le sedute del consiglio sono pubbliche, a meno che il consiglio non deliberi di riunirsi in seduta segreta.
Sessione comunitaria
E’ il periodo nel quale il consiglio regionale si riunisce per esaminare, discutere e approvare la legge comunitaria regionale.
Durante la stessa il consiglio, oltre alla discussione ed approvazione degli atti di competenza, adotta gli eventuali indirizzi validi per l’attività della regione.
Sessione di bilancio
E’ il periodo nel quale il consiglio regionale si riunisce per esaminare, discutere e approvare il bilancio.
Essa è stata istituita al fine di ovviare alla lunghezza delle procedure per l'approvazione del bilancio.
Durante la stessa non sono ammessi all’ordine del giorno dell’assemblea altri argomenti, salvo i casi di assoluta urgenza, e le commissioni consiliari sospendono l’esame di proposte di legge che prevedono spese o diminuzioni di entrate.
Stato
E’ la comunità di individui (popolo) stanziata su un determinato territorio e organizzata secondo un ordinamento giuridico indipendente ed effettivo.
Esso è, quindi, un ordinamento:
• politico, in quanto diretto a fini generali;
• giuridico, in quanto il sistema delle norme che regolano la condotta dei consociati e dei pubblici poteri è un elemento essenziale e indefettibile dello stesso;
• originario, in quanto trova in se stesso il fondamento della sua validità e della sua legittimazione, non derivando dalla volontà di un ordinamento superiore;
• indipendente, in quanto non riconosce alcuna autorità superiore che ne possa condizionare l’attività e si pone in posizione di parità con gli altri ordinamenti dello stesso tipo;
• sovrano, in quanto detiene la suprema potestà d’imperio, che si impone in tutto il territorio e nei confronti di tutti coloro che ad esso appartengono.
Statuto regionale
E’ la carta fondamentale della regione che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento; esso regola l’esercizio del diritto d’iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali (art. 123, Cost.).
La Costituzione prevede una disciplina diversa a seconda che lo Statuto sia adottato dalle regioni ordinarie o dalle regioni speciali.
Le prime, infatti, approvano e modificano autonomamente il proprio Statuto con legge approvata dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per le regioni speciali gli Statuti sono, invece, adottati direttamente dallo Stato con legge costituzionale (art. 116, Cost.).
Pertanto, sotto l'aspetto formale, lo Statuto delle regioni speciali, mancando una qualsiasi loro partecipazione al procedimento di formazione, non costituisce espressione d’autorganizzazione dell'ente.
Sotto l'aspetto sostanziale, invece, le leggi costituzionali che adottano gli Statuti speciali, attribuiscono alle rispettive regioni competenze e sfere di autonomia ben più ampie di quelle attribuite dalla Costituzione alle regioni ordinarie.
Stemma
E’ il segno distintivo ed identificativo adottato dalle regioni per rappresentare, in forma emblematica, le origini e le tradizioni storico-politiche e socio-culturali dei propri ambiti territoriali.
Lo stemma della regione Marche è stato adottato con legge regionale 15 marzo 1980, n. 13, ed è costituito dal disegno stilizzato di un picchio, che si sovrappone in parte alla lettera maiuscola “M”, di colore nero, in campo bianco delimitato da una striscia verde in forma di scudo.
Subemendamento
E’ l’emendamento a un emendamento.
Esso può essere presentato da un consigliere, nel corso della discussione in assemblea o, dalla commissione referente, fino a che non sia iniziata la votazione dell’articolo a cui si riferisce.
Esso è votato prima dell’emendamento principale.
Subprocedimento
E’ il procedimento amministrativo che confluisce in un altro procedimento, strumentale ad esso, ma dotato di una propria autonomia e preordinato alla realizzazione di uno o più elementi del procedimento principale.
Suffragio universale
E’ il principio fondamentale per l’esercizio del diritto di voto di cui è titolare ogni cittadino italiano, maggiorenne, che non si trovi in una delle situazioni di incapacità elettorale previste dalla legge.
Sussidiarietà
E’ il principio secondo il quale si attua il decentramento delle funzioni amministrative dallo Stato agli enti locali.
Essa può essere:
• verticale, quando l’attribuzione delle funzioni amministrative è rivolta al livello di governo più articolato sul territorio, tenendo conto anche delle esigenze di scala dimensionale dell’ente, ai fini dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite;
• orizzontale, quando si riconosce all’autonoma iniziativa dei cittadini, in forma singola o associata, una posizione di favore ai fini dello svolgimento di attività di interesse generale.
T
Teleamministrazione
E’ l’amministrazione telematica, cioè l’attività amministrativa svolta attraverso terminali collegati a un centro di elaborazione dati.
Teleconferenza
E’ un sistema telefonico che mette in collegamento più persone che si trovano in posti diversi e distanti.
Con essa si realizza un incontro virtuale in cui i partecipanti si scambiano informazioni, documenti e dati.
Telefax
E’ un sistema elettronico che utilizza il telefono per la trasmissione a distanza di documenti, i quali vengono riprodotti in fac-simile dall’apparecchio ricevente.
Le comunicazioni tra amministrazioni pubbliche che avvengano via telefax sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.
Telelavoro
E’ il lavoro a distanza, svolto cioè fuori dal luogo in cui tradizionalmente si presta l’attività lavorativa.
Esso viene, di regola, effettuato attraverso terminali installati nel domicilio del lavoratore e collegati con un computer centrale sito nella sede dell’impresa.
Esso è stato introdotto nel settore pubblico per razionalizzare l’organizzazione del lavoro e realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane.
Termine
E’ il momento a partire dal quale (termine iniziale) o fino al quale (termine finale) un atto o un fatto giuridico avrà efficacia.
Esso è un elemento accidentale dell’atto amministrativo e, come tale, può essere apposto soltanto agli atti discrezionali.
Terziario o terzo settore
E’ il settore di attività economiche legate alla produzione di servizi realizzati da associazioni di volontariato o da cooperative attive in campo sociale e civile che agiscono senza scopo di lucro.
Le organizzazioni del terzo settore per le loro finalità godono di un regime fiscale di favore.
Tesoreria regionale
E’ il servizio di incasso delle entrate e di pagamento delle spese della regione.
Testo unico
È un testo normativo che riordina e coordina le norme regionali relative a settori organici (art. 32, Statuto).
Esso è approvato con legge regionale e può essere abrogato o modificato, anche parzialmente, solo in modo espresso.
Il regolamento interno può stabilire procedure semplificate per l’esame e l’approvazione delle parti del testo unico che riproducono la normativa esistente o che contengono modifiche di mero coordinamento.
Trasparenza
E’ il principio in base al quale ai cittadini è consentito di esercitare un controllo sull’operato della pubblica amministrazione, al fine di verificarne la correttezza e l’imparzialità.
Trattamento di fine rapporto
E’ l’indennità di carattere retributivo dovuta al lavoratore alla fine del rapporto di lavoro.
In presenza di particolari condizioni, la legge riconosce al lavoratore la possibilità di ottenere una disponibilità anticipata del trattamento di fine rapporto.
Tumulto in aula
E’ il clima di forte agitazione con disordini che si crea in aula, durante una seduta del consiglio regionale.
In caso di tumulto il presidente richiama all’ordine e, in caso di esito infruttuoso, abbandona il seggio e ogni discussione s’intende sospesa.
Se il tumulto continua il presidente sospende o toglie la seduta: in tal caso il consiglio s’intende riconvocato, con lo stesso ordine del giorno, per il giorno seguente.
U
Ufficio di presidenza
E’ un’articolazione interna del consiglio regionale ed è composto dal presidente del consiglio, da due vicepresidenti e da due consiglieri segretari, eletti dal consiglio regionale nella prima seduta con tre votazioni separate a scrutinio segreto (art. 13, Statuto).
Esso resta in carica per l’intera legislatura e fino alla prima riunione del nuovo consiglio.
Esso coadiuva il presidente nell’esercizio delle sue funzioni e svolge gli altri compiti attribuiti dal regolamento interno (art. 15, Statuto).
Ufficio relazioni con il pubblico (URP)
E’ il luogo dell’incontro tra la pubblica amministrazione e il cittadino, dove quest’ultimo è messo in condizione di partecipare, proporre e accedere ai suoi servizi.
Esso svolge varie funzioni, in particolare la funzione di:
• garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione;
• agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l’illustrazione delle disposizioni normative e amministrative e l’informazione sulle strutture e sui compiti dell’amministrazioni medesima;
• promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione delle procedure e all’incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell’amministrazione.
Uguaglianza
E’ uno dei diritti fondamentali della persona.
Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (art. 3, Cost.).
Essa può essere:
• formale, intesa sia come uguaglianza davanti alla legge (nessuno, cioè, si può erigere al di sopra della legge vantando differenze di dignità sociale); sia come uguaglianza nella legge (e, cioè, come divieto di emanare leggi che contengano discriminazioni fondate sulle qualificazioni personali indicate dalla Costituzione medesima);
• sostanziale, intesa come impegno dello Stato a rimuovere gli ostacoli di carattere economico-sociale che di fatto limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini ponendoli in posizione di disuguaglianza originaria.
La regione promuove tutte le iniziative idonee a realizzare il pieno sviluppo della persona e l’uguaglianza dei cittadini, ripudia ogni forma di discriminazione e dedica particolare attenzione ai giovani e alle persone in condizioni di disagio; valorizza, inoltre, la differenza di genere in ogni campo ed attività operando al fine di garantire condizioni di effettiva parità a donne e uomini (art. 3, Statuto).
Le leggi regionali garantiscono parità di accesso a donne e uomini alle cariche elettive e negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del consiglio e della giunta.
Unione di comuni
E’ un ente locale, costituito da due o più comuni, di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza. Lo Statuto determina l’assetto degli organi dell’Unione e le modalità della loro costituzione.
Università internazionale delle istituzioni dei popoli per la pace (UNIP)
E’ l’università che ha lo scopo di fornire uno spazio di ricerca e formazione nel campo della tutela dei diritti umani e dei popoli, della costruzione della pace, della trasformazione dei conflitti, della nonviolenza, della democrazia partecipativa, dello sviluppo sostenibile dal basso, del mondo dei movimenti sociali e della diplomazia popolare.
Essa, in particolare, si propone di:
• promuovere una cultura globale della pace e della mondialità nello spirito dei programmi dell'UNESCO;
• contribuire allo sviluppo di un ordine mondiale fondato sull'attuazione dei diritti umani;
• diffondere i principi della nonviolenza;
• formare a ruoli attivi nella diplomazia popolare e nella risoluzione pacifica dei conflitti, sviluppando competenze e abilità appropriate.
V
Vacatio legis
E’ l’espressione latina usata per indicare il periodo di tempo decorrente dalla pubblicazione della legge sul bollettino ufficiale regionale fino alla sua entrata in vigore, che fa scattare la presunzione di conoscenza da parte di tutti.
Il periodo di “vacatio legis” è normalmente di quindici giorni (ma può essere abbreviato o allungato dalla legge medesima), trascorso il quale la legge diviene obbligatoria.
Verifica del numero legale
È l'operazione con la quale viene controllata la presenza, durante la seduta di un organo collegiale, del numero minimo di consiglieri necessari affinché si possa procedere ad una votazione.
Per quanto concerne la presenza in aula dei consiglieri, il numero legale si presume sempre esistente.
Il controllo può essere effettuato solo nell'ipotesi in cui ciò sia richiesto da un consigliere presente in aula.
Se, dopo la verifica, risulta che il consiglio non è in numero legale, il presidente può sospendere la seduta, rinviandola ad un’altra ora dello stesso giorno o chiuderla.
Videoconferenza
E’ un sistema di comunicazione, costituito da computer collegati in rete e dotati di telecamere, microfono e altoparlanti, che mette in collegamento più persone che si trovano in posti diversi e distanti.
Con essa si realizza un incontro virtuale in cui i partecipanti si scambiano informazioni, documenti e dati.
Votazione
E’ il procedimento di manifestazione di volontà dei singoli componenti di un organo collegiale, per deliberare su specifici argomenti.
Di norma le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti l’organo collegiale in carica e approvate quando i voti favorevoli prevalgono su quelli contrari, salvo il caso per il quale sia prescritta una maggioranza qualificata.
In caso di parità di voti, la proposta s’intende non approvata.
Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto.
Di regola il consiglio regionale vota per alzata di mano.
Si procede per appello nominale nei casi espressamente previsti dal regolamento o quando è richiesto da un determinato numero di consiglieri presenti in aula.
Si procede a scrutinio segreto quando la votazione riguarda persone e negli altri casi previsti dal regolamento interno.
Particolari procedure sono previste dal regolamento interno per le votazioni che riguardano le nomine, al fine di garantire il rispetto della minoranza.
W
Welfare State
E’ un’espressione inglese, che significa “stato di benessere”, usata per indicare il complesso dei servizi erogati dallo Stato che vanno oltre i compiti normalmente affidati a quest’ultimo (ad esempio: assicurare la difesa; mantenere l’ordine interno; garantire la tutela giurisdizionale dei cittadini).
Esso si sostanzia nell’erogazione di servizi sociali per il benessere e il progresso della comunità, in forme di assistenza sociale come un servizio sanitario pubblico, assicurazioni sociali, pensioni e altre forme di sussidi sociali.
Workshop
E’ la riunione di più persone che analizzano approfonditamente un determinato argomento o problema.
Z
Zone montane
Sono ambiti territoriali per i quali sono stati previsti dal legislatore interventi di salvaguardia e di valorizzazione, che per la Costituzione rivestono carattere di preminente interesse nazionale, finalizzati sia a mantenere vivi i valori di identità culturale e sociale delle popolazioni montane, sia a prevenire lo spopolamento della montagna, l’insorgere di squilibri socio-economici dovuti all’isolamento del territorio o a dissesti idrogeologici causati dal degrado dei territori montani.