ASSICURAZIONE SECONDO ACCORDO
CONDIZIONI GENERALI D’ASSICURAZIONE (CGA) PER L’ASSICURAZIONE SECONDO ACCORDO ORDINARIA
SECONDO XXXXX E L’ASSICURA- ZIONE SECONDO ACCORDO AMPLIATA SECONDO LCA.
Edizione 2017
SOMMARIO.
I. Condizioni generali d’assicurazione
3
Art. 2 Basi legali per l’assicurazione secondo
Art. 3 Basi legali per l’assicurazione secondo
Art. 5 Chi può stipulare l’assicurazione secondo accordo? 3
Art. 6 Come viene stipulata l’assicurazione secondo accordo? 3
Art. 8 Quando deve essere stipulata l’assicurazione secondo accordo? 4
Art. 9 Inizio e durata della copertura assicurativa 4
Art. 10 Quando viene sospesa l’assicurazione
Art. 11 Termine anticipato e disdetta
dell’assicurazione secondo accordo 4
Art. 12 Inclusione della copertura per gli infortuni nell’assicurazione delle cure medico-sanitarie 4
Art. 13 Nullità dell’assicurazione secondo accordo 4
Art. 14 Autorizzazione alla verifica delle
Art. 15 Procedura nel caso di un infortunio
Art. 16 Trattamento dei dati 5
II. Disposizioni particolari per l’assicurazione secondo accordo ordinaria secondo LAINF
5
Art. 17 Durata dell’assicurazione secondo accordo ordinaria 5
Art. 18 Premi dell’assicurazione secondo accordo ordinaria 5
Art. 19 Conferma d’assicurazione 5
III. Disposizioni particolari per l’assicurazione secondo accordo ampliata secondo LCA 6
Art. 20 Chi può stipulare l’assicurazione secondo accordo ampliata? 6
Art. 21 Quando si deve stipulare l’assicurazione secondo accordo ampliata? 6
Art. 22 Durata dell’assicurazione secondo accordo ampliata 6
Art. 23 Volume assicurativo dell’assicurazione
Art. 24 Premi dell’assicurazione ampliata secondo accordo 6
Art. 25 Conferma d’assicurazione 6
applicabile
6
CONDIZIONI GENERALI D’ASSICURAZIONE (CGA) PER L’ASSICURAZIONE SECONDO ACCORDO ORDINARIA SECONDO LAINF
E L’ASSICURAZIONE SECONDO ACCORDO AMPLIATA SECONDO LCA.
I. CONDIZIONI GENERALI D’ASSICURAZIONE
ART. 1 DISPOSIZIONI COMUNI
Le disposizioni indicate al capitolo I, valgono sia per l’assicurazione secondo accordo ordinaria sia per l’assi- curazione secondo accordo ampliata. Dove l’indicazione riguarda solo una delle assicurazioni, viene esplicita- mente fatto osservare.
ART. 2 BASI LEGALI PER L’ASSICURAZIONE SECONDO ACCORDO OBBLIGATORIA
L’assicurazione secondo accordo ordinaria si basa sulla legge federale contro gli infortuni (LAINF) e sull’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF). Secondo l’art. 3 cpv. 3 LAINF, l’assicuratore deve offrire alla per- sona assicurata la possibilità di protrarre l’assicurazione, mediante accordo speciale, fino a sei mesi. (Vedi succes- sivo capitolo II.)
ART. 3 BASI LEGALI PER L’ASSICURAZIONE SECONDO ACCORDO AMPLIATA
L’assicurazione secondo accordo ampliata si basa sulla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) e si estende oltre il periodo obbligatorio di sei mesi. (Vedi successivo capitolo III.)
ART. 4 ENTE ASSICURATIVO
L’ente assicurativo (fornitore di prestazioni e responsabile del rischio) è SWICA Assicurazioni SA (SWICA).
ART. 5 CHI PUÒ STIPULARE L’ASSICURAZIONE SECONDO ACCORDO?
Possono stipulare l’assicurazione secondo accordo e dunque mantenere l’assicurazione contro gli infortuni non professionali dopo la fine del diritto alla copertura dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, le persone il cui ultimo datore di lavoro era assicurato per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo LAINF da SWICA e il cui orario di lavoro settimanale era di almeno otto ore.
L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo LAINF termina per legge 31 giorni dopo l’ultimo giorno con diritto ad almeno mezzo salario.
Un’assicurazione secondo accordo non è necessaria per persone che sono già assicurate contro gli infortuni attra- verso un altro canale. Questo è il caso, tra l’altro:
› se la persona lavora per un altro datore di lavoro più
di otto ore alla settimana, o
› se la persona è disoccupata e idonea al collocamento e percepisce prestazioni dall’assicurazione contro la disoccupazione (AD).
ART. 6 COME VIENE STIPULATA L’ASSICURAZIONE SECONDO ACCORDO?
L’assicurazione secondo accordo di principio viene stipu- lata online. Nel caso di una stipulazione online valgono inoltre le condizioni generali d’assicurazione per la vendita online (CGA per vendita online) di SWICA.
ART. 7 AMBITO ASSICURATIVO
L’assicurazione secondo accordo copre tutte le pre- stazioni secondo LAINF in relazione con gli infortuni non professionali. Nell’assicurazione secondo accordo ampliata il volume assicurativo è limitato secondo l’articolo 23.
Gli infortuni professionali non sono coperti dall’assicura- zione secondo accordo.
ART. 8 QUANDO DEVE ESSERE STIPULATA L’ASSICURAZIONE SECONDO ACCORDO?
L’assicurazione secondo accordo deve essere stipulata prima del termine dell’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria, cioè del termine dei 31 giorni dopo l’ultimo giorno con diritto ad almeno mezzo salario. Il premio per l’assicurazione secondo accordo deve essere pagato entro la fine di tale termine.
ART. 9 INIZIO E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
L’assicurazione secondo accordo inizia quando termina l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e con il pagamento del premio.
Per quanto concerne la durata si rimanda all’art. 17 rispet- tivamente all’art. 22.
ART. 10 QUANDO VIENE SOSPESA L’ASSICURAZIONE SECONDO ACCORDO?
L’assicurazione secondo accordo viene sospesa se la persona assicurata sottostà all’assicurazione militare (ad esempio durante il servizio militare o civile) oppure se sottostà ad un’assicurazione obbligatoria contro gli infor- tuni estera.
ART. 11 TERMINE ANTICIPATO E DISDETTA DELL’ASSICURAZIONE SECONDO ACCORDO
L’assicurazione secondo accordo termina prima della durata stipulata per contratto se la persona assicurata durante il periodo assicurativo è nuovamente sottoposta all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni che copre gli infortuni non professionali coperti dall’assicura- zione secondo accordo, ossia se la persona assicurata riprende il lavoro presso un datore di lavoro in Svizzera con un carico di lavoro di almeno otto ore settimanali o, dopo aver stipulato l’assicurazione secondo accordo, può beneficiare delle prestazioni dell’assicurazione con- tro la disoccupazione (AD).
Non è possibile disdire l’assicurazione secondo accordo.
ART. 12 INCLUSIONE DELLA COPERTURA PER GLI INFORTUNI NELL’ASSICURAZIONE DELLE CURE MEDICO-SANITARIE
Se al termine dell’assicurazione ordinaria secondo accordo non esiste un’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (ad es. per un nuovo impiego), la persona assicurata deve informare la sua assicurazione malattia dello scadere dell’assicurazione ordinaria secondo accordo, affinché la copertura contro gli infortuni possa essere compresa nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ordinaria conformemente alla legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal).
L’assicurazione secondo accordo ampliata si stipula sulla base della LCA. Per questo la copertura dell’infortunio nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanita- rie secondo la LAMal non può essere sospesa.
ART. 13 NULLITÀ DELL’ASSICURAZIONE SECONDO ACCORDO
Se la persona assicurata fornisce indicazioni false, che sono essenziali per la stipulazione o l’evasione dell’assi- curazione secondo accordo (ad. es. sul datore di lavoro precedente, sull’orario di lavoro settimanale come pure sulla data del diritto all’ultimo salario), l’assicurazione secondo accordo non è vincolante per SWICA. Di con- seguenza non sussiste alcuna copertura assicurativa per la persona interessata dall’assicurazione secondo accordo.
Sono riservate eventuali richieste di risarcimento danni.
ART. 14 AUTORIZZAZIONE ALLA VERIFICA DELLE INDICAZIONI FORNITE
SWICA è autorizzata a verificare le indicazioni fornite in relazione con la stipulazione e lo svolgimento di questa assicurazione secondo accordo, a chiedere ulteriori infor- mazioni e documenti e a rivolgersi direttamente al datore di lavoro per controllare i dati di contatto registrati. La persona assicurata è d’accordo con questo. Per quanto riguarda il trattamento dei dati si rimanda all’art. 16 delle presenti condizioni.
ART. 15 PROCEDURA NEL CASO DI UN INFORTUNIO NON PROFESSIONALE
La persona assicurata deve notificare immediatamente a SWICA l’infortunio che richiede un trattamento medico o un altro diritto a prestazioni secondo LAINF. In caso di morte sono tenuti a darne comunicazione gli eredi aventi diritto. La notifica deve essere inviata a SWICA Assicura- zioni SA in forma scritta (xxxxx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxx) o telefonicamente (x00 00 000 00 00).
In caso di omissione ingiustificata di tale notifica, SWICA può ridurre o rifiutare a norma di legge le prestazioni.
ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI
SWICA tratta i dati necessari per la stipulazione e lo svolgimento dell’assicurazione secondo accordo, in par- ticolare i dati sul precedente datore di lavoro, sull’orario settimanale di lavoro presso questo datore di lavoro e sulla data dell’ultimo diritto al salario.
Nel trattamento dei dati personali valgono le relative disposizioni, in particolare le disposizioni della LAINF, dell’OAINF, della legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD). In particolare SWICA in base all’art. 7 LPD e all’art. 8 e segg. OLPD, mediante provve- dimenti personali, tecnici ed organizzativi appropriati, assicura che i dati disponibili presso di lei per la gestione dell’assicurazione secondo accordo siano trattati in con- formità alle suddette regole e siano prese tutte le misure per garantire la protezione dei dati. Ciò vale in partico- lare per la registrazione, il trattamento e la trasmissione di dati personali via Internet. La trasmissione si effettua secondo lo stato più recente della tecnica di codifica- zione.
Le raccolte di dati di SWICA sono tenute in forma elettro- nica e in forma cartacea. Secondo le prescrizioni della legislazione sulla protezione dei dati esse sono protette contro la consultazione non autorizzata. In considera- zione delle disposizioni di legge i dati vengono conser- vati soltanto nella misura necessaria.
Secondo la legge sulla protezione dei dati ogni persona assicurata ha il diritto di chiedere a SWICA informazioni in merito ai dati che la riguardano e che vengono elabo- rati nelle relative raccolte. La persona assicurata può esi- xxxx che i dati errati siano eliminati.
SWICA può trasmettere i dati necessari per il disbrigo di un infortunio non professionale ai fornitori di prestazioni coinvolti. Inoltre i dati possono essere scambiati tra le varie unità d’organizzazione di SWICA e tra le società del gruppo SWICA attive nel settore assicurativo. Oltre a ciò l’assicurato riconosce che i suoi dati possano anche essere utilizzati per scopi di marketing, ma non però trasmessi a terzi.
La persona assicurata prende atto dell’elaborazione dei suoi dati come descritto in precedenza ed è d’accordo con la stessa.
II. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L’ASSICURAZIONE SECONDO ACCORDO ORDINARIA SECONDO LAINF
ART. 17 DURATA DELL’ASSICURAZIONE SECONDO ACCORDO ORDINARIA
La persona assicurata definisce la durata tramite il paga- mento del premio (vedi l’art. seguente 18). L’assicurazione secondo accordo ordinaria può essere stipulata in totale per un massimo di sei mesi consecutivi. Prima dello sca- dere del mese/dei mesi pagati, l’assicurazione secondo accordo può essere prolungata per altri mesi pagando il premio corrispondente – però per un totale massimo di sei mesi consecutivi.
ART. 18 PREMI DELL’ASSICURAZIONE SECONDO ACCORDO ORDINARIA
Il premio per ogni mese (anche se non completo) ammonta a CHF 40.–. L’importo può essere pagato online tramite carta di credito o PostCard.
Se la persona assicurata non ha la possibilità di stipulare l’assicurazione e di effettuare il pagamento per via elet- tronica, può contattare lo specialista della Tecnica assicu- rativa aziende della competente direzione regionale SWICA. Le direzioni regionali si trovano sul sito di SWICA (xxxxx.xx/xxxx).
ART. 19 CONFERMA D’ASSICURAZIONE
Dopo aver effettuato il pagamento del premio, la persona assicurata riceve immediatamente una conferma d’assicu- razione per e-mail. Per quanto riguarda il trattamento dei dati si rimanda all’art. 16 delle presenti CGA.
III. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L’ASSICURAZIONE SECONDO ACCORDO AMPLIATA SECONDO LCA
Se viene superata la durata massima di interruzione del lavoro di sei mesi e la relativa assicurazione secondo accordo ordinaria termina, SWICA offre la possibilità di un prolungamento dell’assicurazione contro gli infortuni per gli infortuni non professionali tramite l’assicurazione secondo accordo ampliata. L’assicurazione secondo accordo ampliata si basa sulla LCA.
ART. 20 CHI PUÒ STIPULARE L’ASSICURAZIONE SECONDO ACCORDO AMPLIATA?
L’assicurazione secondo accordo ampliata può essere sti- pulata in caso di «vacanze non pagate», un «congedo» o un periodo di aspettativa, se è stata stipulata e pagata da SWICA l’assicurazione secondo accordo ordinaria per la durata massima di sei mesi consecutivi. I presuppo- sti secondo l’art. 5 precedente valgono anche per l’assi- curazione secondo accordo ampliata.
ART. 21 QUANDO SI DEVE STIPULARE L’ASSICURAZIONE SECONDO ACCORDO AMPLIATA?
L’assicurazione secondo accordo ampliata deve seguire senza interruzione l’assicurazione secondo accordo ordi- naria. Essa deve essere stipulata prima dello scadere dell’assicurazione secondo accordo ordinaria.
ART. 22 DURATA DELL’ASSICURAZIONE SECONDO ACCORDO AMPLIATA
La persona assicurata definisce la durata tramite il paga- mento del premio (vedi l’art. seguente 23). L’assicurazione secondo accordo ampliata può essere stipulata in totale per un massimo di otto mesi consecutivi.
Prima dello scadere dei mesi pagati, l’assicurazione secondo accordo può essere prolungata per altri mesi tramite il relativo pagamento del premio – però per un totale massimo di otto mesi consecutivi.
ART. 23 VOLUME ASSICURATIVO DELL’ASSICURAZIONE AMPLIATA SECONDO ACCORDO
La copertura assicurativa corrisponde a quella della LAINF per gli infortuni non professionali, con le seguenti limitazioni:
› Le prestazioni secondo la LAINF vengono corrisposte in
forma sussidiaria alle prestazioni secondo la LAMal o secondo le relative assicurazioni estere.
› SWICA non paga le franchigie, le partecipazioni
personali e le tasse.
› Le prestazioni di rendita non vengono adeguate al rincaro (l’articolo 34 LAINF non trova applicazione).
ART. 24 PREMI DELL’ASSICURAZIONE AMPLIATA SECONDO ACCORDO
Il premio per ogni mese (anche se non completo) ammonta a CHF 90.–. L’importo può essere pagato online tramite carta di credito o PostCard.
Se la persona assicurata non ha la possibilità di stipulare l’assicurazione e di effettuare il pagamento per via elet- tronica, può contattare lo specialista della Tecnica assicu- rativa aziende della competente direzione regionale SWICA. Le direzioni regionali si trovano sul sito di SWICA (xxxxx.xx/xxxx).
ART. 25 CONFERMA D’ASSICURAZIONE
Dopo aver effettuato il pagamento del premio, la persona assicurata riceve immediatamente una conferma d’assicu- razione per e-mail. Per quanto riguarda il trattamento dei dati si rimanda all’art. 16 delle presenti CGA.
IV. DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE
935i / online / 1.2023
Per questo rapporto contrattuale vale esclusivamente il diritto materiale svizzero. A complemento delle disposi- zioni contrattuali vale la LAINF e rispettivamente la LCA. Nel caso di controversie riguardo agli obblighi di SWICA basati su questo rapporto contrattuale, la persona assicu- rata può rivolgersi a scelta al foro competente della sede centrale di SWICA a Winterthur oppure al foro compe- tente per il suo domicilio in Svizzera. Se la persona assicurata risiede all’estero, Winterthur è l’esclusivo foro competente.
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