ROLAND
La vostra tutela legale
ROLAND
Tutela legale TOP MANAGER
Set informativo che contiene:
- DIP Danni (Documento informativo precontrattuale danni)
- DIP Aggiuntivo Danni (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni)
- Condizioni di assicurazione
Prodotto redatto secondo le Linee guida della normativa “Testi semplici e chiari”
Assicurazione per la tutela legale
DIP – Documento informativo precontrattuale di contratti assicurazione danni
Compagnia: ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Rappresentanza Generale per l’Italia con sede in Germania, iscritta al n. I.00062. Elenco I, dell’Albo Imprese IVASS
Prodotto: ROLAND Top Manager
Attenzione: Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nell’offerta personale, nella polizza di assicurazione e nel Set Informativo che contiene anche le condizioni di assicurazione.
Che tipo di assicurazione è?
Tutela legale per rischi penali e civili del manager
Che cosa è assicurato? (1di2)
L’assicurazione vale solo per i sinistri insorti durante il periodo di validità della polizza ed assicura le spese legali, peritali e di giustizia per la tutela legale dell’assicurato, nell’ambito dell’attività assicurata, e per i seguenti moduli combinabili fra di loro:
Modulo penale :
✓ la difesa dell’assicurato dall’accusa di aver commesso un reato colposo o doloso;
✓ l’opposizione a una sanzione amministrativa pecuniaria (superiore a € 1.000,00) o non pecuniaria;
✓ il ricorso per il dissequestro di beni dell’assicurato sequestrati nell’ambito di un procedimento penale;
✓ il procedimento di patteggiamento ex art. 444 e seguenti codice di procedura penale;
✓ l’assistenza all’assicurato che viene chiamato a testimoniare in un procedimento penale;
✓ la difesa in procedimenti disciplinari aperti in seguito alla contestazione di un reato o un illecito amministrativo;
✓ l’anticipo di una cauzione per evitare all’assicurato misure di restrizione della sua libertà personale.
Modulo danni patrimoniali :
✓ le spese di procedimenti giudiziali e arbitrali contro l’assicurato al quale viene richiesto il risarcimento di un danno patrimoniale. Per danno patrimoniale si intende una diminuzione del patrimonio. Il danno patrimoniale non è un danno alla persona (p.e. lesioni personali, danno alla salute, calunnia, ingiuria e diffamazione) o un danno a cose (danneggiamento, distruzione o perdita di beni).
Modulo controversie di lavoro:
✓ Controversie giudiziali o arbitrali sul mandato o contratto individuale di lavoro del manager.
L’importo massimo (massimale) che generalmente può essere pattuito per ogni caso assicurato è di € 50.000,00,
€100.000,00 o €200.000,00.
Per quanto concerne l’indicazione dei massimali, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo effettivi, si fa riferimento all’offerta personale.
In particolare, l’assicurazione paga le seguenti spese nel momento in cui occorrono:
Modulo Penale
✓ il compenso dell’avvocato liberamente scelto e dell’eventuale Avv. domiciliatario nei limiti delle norme vigenti;
✓ il compenso del perito di parte liberamente scelto nei limiti delle norme vigenti;
✓ tutte le spese processuali che il giudice pone a carico dell’assicurato;
✓ spese per la registrazione e per copie di atti giudiziari;
✓ spese di viaggio del legale o dell’assicurato se sono necessarie nell’ambito del procedimento assicurato;
✓ spese per traduzioni necessarie di atti processuali;
✓ spese d’investigazione.
Che cosa è assicurato? (2di2)
In particolare, l’assicurazione paga le seguenti spese nel momento in cui occorrono:
Modulo danni patrimoniali
✓ nei limiti dei parametri di legge, il compenso di un a avvocato liberamente scelto;
✓ fino a € 2.000,00 il compenso di un avvocato domiciliatario;
✓ tutte le spese che il giudice pone a carico dell’assicurato;
✓ le spese di transazioni del contraente/assicurato
✓ le spese di transazioni della controparte solo se autorizzate dalla Compagnia;
✓ dietro autorizzazione della Compagnia, le spese di un perito di parte liberamente scelto;
✓ dietro autorizzazione della Compagnia, le spese per accertamenti economico-finanziari su persone o enti;
✓ spese per la notificazione di atti e per la registrazione o copia integrale della sentenza e il contributo unificato.
Modulo controversie di lavoro
✓ nei limiti dei parametri di legge, il compenso di un a avvocato liberamente scelto;
✓ fino a € 2.000,00 il compenso di un avvocato domiciliatario;
✓ tutte le spese che il giudice pone a carico dell’assicurato;
✓ le spese di transazioni del contraente/assicurato
✓ le spese di transazioni della controparte solo se autorizzate dalla Compagnia;
✓ dietro autorizzazione della Compagnia, le spese di un perito di parte liberamente scelto;
✓ dietro autorizzazione della Compagnia, le spese per accertamenti economico-finanziari su persone o enti;
✓ spese per la notificazione di atti e per la registrazione o copia integrale della sentenza e il contributo unificato.
✓ Spese d’investigazione dietro autorizzazione della compagnia
Quando e come devo pagare?
Quando:
Il premio deve essere pagato anticipatamente per l’anno assicurativo (o per il semestre in caso di accordo per pagamenti semestrali). Xxxxx xxxxx diversi, il pagamento deve sempre avvenire entro i primi 30 giorni dall’inizio del periodo assicurativo.
Come:
Il premio deve essere pagato esclusivamente tramite bonifico bancario direttamente a Xxxxxx o all’agente o al broker incaricato se questi hanno la facoltà di incassare i premi per conto della Compagnia.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Inizio:
Se il premio viene pagato entro 30 giorni dalla decorrenza, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in polizza e, se non pattuito diversamente, si rinnova tacitamente di anno in anno. Solo per controversie di natura contrattuale, la garanzia inizia tre mesi dopo il primo giorno di decorrenza dell’assicurazione.
Se la presente polizza subentra senza interruzione di continuità a una precedente, vengono coperti i sinistri insorti durante la precedente polizza.
Fine:
L’assicurazione finisce alle ore 24 del giorno di scadenza pattuito in polizza o alle ore 24 del giorno di scadenza annuale per la quale è stata data la disdetta. Per un minimo di due anni dopo la fine (tre se il contratto durava più di tre anni), l’assicurato può ancora denunciare sinistri che si sono verificati durante il periodo di validità della polizza.
L’assicurazione finisce anticipatamente se cessa il rischio assicurato e l’Assicuratore ne viene informato. In questo caso, il contraente ha diritto al rimborso della quota parte del premio netto non goduta. Dopo ogni sinistro le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. Anche in questo caso, il contraente ha diritto al rimborso della quota parte del premio lordo non goduta.
Che cosa non è assicurato?
Modulo Penale:
x La difesa da reati connessi alla conduzione di veicoli sottoposti per legge all’obbligo d’assicurazione per la responsabilità civile
x La difesa contro l’accusa di aver violato una disposizione antimonopolio o un’altra norma di legge la cui violazione sia connessa a una violazione di norme antimonopolio o di aver costituito un cartello
x la difesa contro l’accusa di violazione di prescrizioni tributarie, fiscali e doganali;
x tutti i casi di costituzione di parte civili nel procedimento penale;
x la garanzia assicurativa opera solo e fintanto che ciò non sia vietato da limitazioni o sanzioni economiche, commerciali, o finanziarie o embarghi dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite direttamente opponibili alle parti contrattuali.
Modulo Danni Patrimoniali:
x La resistenza contro richieste di danni che non sono di natura patrimoniale;
x La tutela dell’assicurato nella fase stragiudiziale;
x La difesa davanti alla Corte dei Conti;
x Vertenze con società del gruppo Roland;
x Casi riguardanti il possesso, la proprietà o la conduzione di veicolo viaggianti per terra, acqua o aria;
x Domande riconvenzionali dell’assicurato;
x La resistenza a sanzioni pecuniarie o contrattuali direttamente irrogate all’assicurato;
x Sinistri che l’assicurato ha causato con dolo;
x Vertenze sulle mansioni lavorative dell’assicurato;
x Sinistri causati con dolo accertato dall’assicurato o connessi a un reato doloso da lui commesso, accertato in qualsiasi modo;
Modulo controversie di lavoro;
x Azioni di responsabilità per risarcire un danno patrimoniale sulla base di prescrizioni normative relative alla responsabilità civile o amministrativa;
x Vertenze riguardanti diritti d’autore, brevetto, marchio, proprietà intellettuale o esclusiva e diritto dei cartelli o concorrenza sleale;
x Vertenze derivanti da violazioni dello statuto dei lavoratori (comportamenti antisindacali);
x Sinistri causati con dolo accertato dall’assicurato o connessi a un reato doloso da lui commesso, accertato in qualsiasi modo;
x Vertenze dinnanzi a Corti Costituzionali e a qualsiasi Corte Internazionale;
x Vertenze con società del gruppo Roland;
x Vertenze riguardanti il possesso, la proprietà e la conduzione di veicoli.
Ci sono limiti di copertura?
! L’assicurazione paga solo fino all’importo del massimale pattuito per il caso.
! Possono essere pattuiti scoperti e franchigie che restano a carico dell’assicurato.
! L’assicurazione non paga per l’opposizione a sanzioni di qualsiasi natura di importo inferiore a € 1.000.
! L’assicurazione non soddisfa pretese dell’Assicurato che sono prescritte.
! L’assicurazione non paga sanzioni, ammende e pene pecuniarie.
Dove vale la copertura?
✓ Per la difesa penale e in caso di illeciti amministrativi, la copertura vale nell’Europa
✓ Per la tutela legale in caso di danni patrimoniali, l’assicurazione vale sempre in Italia, San Marino e nella Città del Vaticano.
✓ Per le controversie di lavoro, l’ambito territoriale di validità viene pattuito tra le parti.
Che obblighi ho?
Prima della stipulazione del contratto, Xxxxxx deve essere informata in modo veritiero e completo sul rischio assicurato. Se questo rischio subisce una variazione significativa nel corso della durata del contratto, XXXXXX deve esserne avvertita tempestivamente.
Il Contraente/Assicurato deve segnalare a XXXXXX, per iscritto o anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali. In seguito l’assicurato deve collaborare alla gestione del caso fornendo spontaneamente informazioni corrette ed esaurienti, atti e documenti. Atti giudiziari devono essere trasmessi a Roland entro 30 giorni.
Come posso disdire la polizza?
La polizza può essere disdettata dal Contraente tramite PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedite entro 60 giorni prima della scadenza.
Assicurazione di tutela legale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
ROLAND-Rechtsschutz-Versicherungs-AG Prodotto ROLAND Top Manager
10/04/2020
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Roland-Rechtsschutzversicherungs-AG Rappresentanza Generale per l’Italia, iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00062, Elenco I, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, x. xxxxxx 0; XXX 00000 Xxxxxx; tel. 00 000000-0; sito internet: xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxxxx-xxxxxx.xx; pec: XXXXXXXX@xxxxxxxxx.xx.
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG, società del Gruppo ROLAND,sede legale Xxxxx-Xxxxxx-Xxxxxx 00, Xxxxxxx, X-00000 (Xxxxxxxx), tel. x00-000-0000000, xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxxxx.xx, xxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxxxxxxx.xx.
Il contratto sarà concluso con la Rappresentanza Generale per l’Italia, iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione tenuto dall’IVASS con il numero I.00062, Elenco I e con sede in Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, 0 in 00000 Xxxxxx, tel. 00 000000-0, sito internet: xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxxxx-xxxxxx.xx; pec: XXXXXXXX@xxxxxxxxx.xx.
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG opera in Italia in regime di stabilimento ed è sottoposta alla vigilanza dell’Autorità tedesca BAFIN - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
Il patrimonio netto di XXXXXX Xxxxxxxxxxx riferito al bilancio 2019 è di 104,94 mln €; il capitale sociale è di 10,3 mln € e il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 84,89 mln €. Dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) 2018, disponibile sul sito internet (xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx_0/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxxx), risulta che il Requisito patrimoniale di solvibilità è di 111 mln €, mentre i fondi propri ammissibili alla sua copertura sono di 158,3 mln €. Il Requisito patrimoniale minimo è di 50 mln € e i fondi propri ammissibili alla sua copertura sono di 153,2 mln €. L’indice di solvibilità è di 143,60%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Per quanto riguarda le garanzie base, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. L’impegno di pagamento dell’impresa per ogni sinistro corrisponde al massimale pattuito, indicato nell’offerta personale. Per singole garanzie possono essere concordati dei sottolimiti. Per le garanzie integrative si rimanda al paragrafo “Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo” Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Franchigia fissa | Rappresenta un importo fisso che viene detratto dalle spesi legali assicurate e rimane a carico del contraente |
Scoperto | Rappresenta una percentuale, in combinazione con una soglia minima, che viene detratta dalle spese legali assicurate e rimane a carico del contraente. |
Riduzione del massimale | Si riduce il massimale a disposizione per la liquidazione dei sinistri. |
Operatività della garanzia per danni patrimoniali in DIC/DIL – valido solo per il modulo danni patrimoniali | La garanzia per danni patrimoniali integra le differenze di limiti e condizioni rispetto a una polizza D&O o RC patrimoniale. |
Riduzione dell’ambito della garanzia – valido solo per il modulo danni patrimoniali | Riguarda le sole richieste di danni patrimoniali provenienti dall’esterno (e non anche dall’interno) della società/ente di appartenenza dell’assicurato. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Per quanto concerne la concessione delle singole oppzioni a pagamento, l’indicazione dei massimali, di franchigie, di scoperti e dei limiti di indennizzo effettivi, si fa riferimento all’offerta personale. | |
Secondo consulente di parte – valido solo per il modulo penale | Copertura del costo per un secondo consulente di parte, per una materia differente rispetto a quella per la quale è già stato incaricato il primo consulente, se il difensore lo reputa necessario. Per questa garanzia si applica generalmente uno scoperto del 10% ma non inferiore a € 2.000,00 per assicurato. |
Validità territoriale - Valido solo per il modulo penale | La garanzia si estende a tutto il mondo |
Illeciti amministrativi – valido solo per il modulo penale | La garanzia comprende le spese legali per presentare ricorso avverso la contestazione di un illecito amministrativo, qualora sia stata conseguentemente emessa con il relativo atto una singola sanzione amministrativa pecuniaria superiore ad € 1.000,00 e/o non pecuniaria |
Retroattività – valida solo per il modulo penale | La copertura si estende a fatti sconosciuti avvenuti prima della decorrenza del contratto, ma in ogni caso entro il periodo di retroattività che generalmente è di un anno. Si applica uno scoperto generalmente del 5%, ma non inferiore a €1.900,00. Il sottolimite è il 50% del massimale di polizza. |
Fase Prodromica – valida solo per il modulo penale | Qualora sia prevista ai sensi di legge una fase prodromica antecedente l'emissione del provvedimento amministrativo (di carattere non pecuniario, o pecuniario superiore nel minimo edittale ad € 1.000,00) contro cui presentare ricorso, ROLAND garantisce le spese per la difesa in tale fase (ad esempio attraverso la presentazione di memorie). La copertura per la fase prodromica opera come sopra precisato con il sottolimite di € 3.500,00 per sinistro. La presente garanzia è prestata fino a 5 denunce per anno assicurativo, indipendentemente dal numero di società/ente assicurati in polizza. |
Delitti derivanti dalla circolazione stradale – valido solo per il modulo penale | la copertura si estende alla difesa dell'Assicurato in qualità di conducente nei procedimenti penali originati da violazioni di legge o illeciti amministrativi collegati alla circolazione stradale. Rientrano in garanzia i procedimenti penali per omicidio stradale e lesioni colpose stradale (art. 589bis e 590 bis c.p.) anche qualora il reato sia stato commesso sotto l'influenza dell'alcool fino alla soglia dello 1,5 g/l di tasso alcolemico. La garanzia è altresì prevista per presentare opposizione davanti all'Autorità competente in caso di provvedimento di ritiro/sospensione/revoca della patente per guida sotto l'influenza dell'alcool, purché Il tasso alcolemico non sia superiore alla soglia dello 1,5 g/l. |
Penale tributario – valido solo per il modulo Penale | Violazioni di norme fiscali / tributarie / doganali (generalmente il sottolimite è 15% del massimale, minimo € 20.000,00); Ambito della validità territoriale Italia, San Marino, Città del Vaticano |
Fase Stragiudiziale – valida solo per il modulo Danni patrimoniali | Estensione alla fase stragiudiziale delle vertenza per danni patrimoniali |
Difesa davanti alla Corte dei Conti – valida solo per il modulo danni patrimoniali | Tiene indenne l'assicurato dalle spese legali necessarie per la sua difesa in un procedimento dinnanzi alla Corte dei Conti per responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, nel quale si contesta la colpa grave dell'assicurato. La garanzia è operativa sin dall'invito a dedurre. |
Consulenza preventiva – valida solo per il modulo danni patrimoniali | Fino ad un massimo di € 2.500,00 vengono garantite le spese per una consulenza preventiva di un avvocato se l'Assicurato deve temere un'azione di responsabilità nei suoi confronti da parte dell'ente di appartenenza in seguito a una delle dieci circostanze, di seguito riportate: viene revocato il mandato dell’Assicurato (o ne viene minacciata la revoca) da parte dell’ente di appartenenza o della società prima della naturale scadenza; viene risolto il contratto di lavoro dell’Assicurato con effetto immediato per giusta causa (o ne viene minacciata la risoluzione); nell’ordine del giorno dell’assemblea viene indicato l’esperimento di un’azione di responsabilità nei confronti dell’Assicurato; durante l’assemblea viene deliberata l’azione di responsabilità nei confronti dell’Assicurato; il bilancio non viene approvato; richiesta di ammissione a una procedura concorsuale; in caso di Liquidazione volontaria della società di appartenenza; controversia giudiziale fra i soci; fusione o vendita della società; cessione di ramo d’azienda. |
Validità territoriale – valida solo per i moduli danni patrimoniali e controversie di lavoro | Europa |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Sono esclusi i pagamenti di sanzioni, multe, ammende, e qualsiasi forma di risarcimento danni in forza alla responsabilità civile e/o amministrativa in capo all’assicurato |
Ci sono limiti di copertura? | |
Non vi sono ulteriori limiti da segnalare rispetto a quanto indicato nel DIP. Rispetto alle informazioni fornite nel DIP Danni, avuto riguardo alla presenza di franchigie, scoperti e limiti d’indennizzo, si rimanda alla sezione “OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO” del presente DIP aggiuntivo. | |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: Il Contraente/Assicurato deve segnalare a Xxxxxx, per iscritto o anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali. In seguito l’assicurato deve collaborare alla gestione del caso fornendo spontaneamente informazioni corrette ed esaurienti, atti e documenti. Atti giudiziari devono essere trasmessi a Roland entro 30 giorni. |
L’assistenza fornita all’assicurato è diretta. Non ci sono enti/strutture convenzionate con la compagnia allo scopo. | |
Gestione da parte di altre imprese: non ci sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri. | |
Prescrizione: per legge i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni. La prescrizione decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell’assicurato, generando così spese legali. La prescrizione può essere interrotta con apposita lettera raccomandata o PEC e dopo l’interruzione il termine biennale inizia nuovamente a decorrere. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Dichiarazioni inesatte o reticenti sul rischio assicurato che influenzano la determinazione del rischio e del premio possono portare alla parziale o totale perdita della garanzia assicurativa o allo scioglimento del contratto. |
Obblighi dell’impresa | Xxxxxx si obbliga a pagare il sinistro a seguito dell’adempimento degli obblighi previsti in capo all’assicurato dalle Condizioni di polizza. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | ▪ Il premio viene pagato anticipatamente per l’anno assicurativo. Non è legato ad alcun indice. Alla fine dell’anno, il premio del successivo anno assicurativo viene adeguato in base all’andamento dei parametri indicati in polizza (p.e.: fatturato dell’impresa, numero delle persone assicurate, numero di veicoli o immobili, variazioni dell’attività assicurata). Al contraente viene richiesto il pagamento del premio annuo lordo comprensivo del 21,25% d’imposta. ▪ Tutti i premi e rate di premio devono essere pagati entro 30 giorni dalla relativa scadenza. ▪ Su richiesta, il premio può essere pagate in due rate semestrali senza maggiorazione. ▪ XXXXXX non utilizza tecniche di vendita multilevel marketing. |
Rimborso | In ogni caso di risoluzione anticipata della polizza, al contraente spetta il rimborso della quota parte di premio non goduta al lordo dell’imposta già versata. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La durata della polizza è annuale. Salvo disdetta di una delle parti, è previsto il rinnovo automatico. |
Sospensione | Se il contraente non paga il premio entro il termine stabilito, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento del premio. I sinistri insorti durante il periodo di sospensione della garanzia non saranno coperti dalla polizza. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dalla polizza entro un determinato termine dalla stipulazione. |
Risoluzione | Un sinistro può essere motivo per la risoluzione anticipata della polizza su iniziativa di una delle parti. Il decesso, l’interdizione o l’inabilitazione del contraente persona fisica costituisce un altro motivo. Per il contraente persona giuridica in caso di apertura di una procedura di insolvenza o amministrazione controllata o straordinaria, la polizza si risolve di diritto, salvo diversa valutazione di XXXXXX. |
▪ Persone fisiche che vogliono tutelare la attività/posizione lavorativa
▪ Commercialisti o anche altri professionisti che hanno contatto con la PA,
▪ Manager della PA,
▪ Membri del cda di aziende partecipata dalla PA,
▪ Dirigenti o dipendenti della PA o paritetici a quelli della PA che vogliono coprire il rischio per la parte civile, penale e responsabilità amministrativa inclusa la colpa grave
A chi è rivolto questo prodotto?
costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 18.5%.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami inerenti al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all’ufficio reclami con una delle seguente modalità: ▪ tramite raccomandata a/r al seguente indirizzo: ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx; ▪ via fax al n. (x00) 00 000 000 00, all’attenzione dell’Ufficio Reclami; ▪ via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxx-xxxxxx.xx; ▪ tramite Posta Elettronica Certificata (PEC): XXXXXXXX@xxxxxxxxx.xx ▪ Il termine di risposta ai reclami previsto dalla normativa è di 45 giorni. |
All’IVASS | Per qualsiasi reclamo è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx L'autorità di vigilanza del Paese di Roland è BAFIN (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), alla quale è possible inviare il recalmo con le seguenti modalità; E-mail: xxxxxxxxxx@xxxxx.xx, Fax: x00(0)0000000-0000, per posta a Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx 000 – 53117 Bonn o online tramite l’apposito formulario che si trova sul sito xxxxx://xxx.xxxxx.xx/XX/Xxxxxxxxxxx/XxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxx/XxXxx/xxxxx_xxxx.xxxx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | ▪ In caso di divergenza di opinioni tra il Contraente/Assicurato e XXXXXX circa la gestione del sinistro o in caso di conflitto d’interessi, la controversia potrà essere devoluta ad un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l’arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione. ▪ Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET . Per attivare la rete FIN- NET è possibile rivolgersi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxx- net_en ) oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
INDICE - CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE CSP
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione e condizioni applicabili 5
Art. 2 Attività assicurate 5
Art. 3 Società coassicurate 5
Art. 4 Persone assicurate 7
Art. 5 Rischio assicurato 7
Art. 6 Spese assicurate 8
Art. 7 Massimale 10
Art. 8 Sinistro – Obblighi dell’Assicurato 10
Art. 9 Validità territoriale 11
Art. 10 Esclusioni 12
Art. 11 Difesa contro le sanzioni amministrative di cui all’art. 9 D.Lgs. n. 231/2001 12
Art. 12 Costi non assicurati 12
Art. 13 Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio 13
Art. 14 Durata e proroga del contratto di assicurazione 13
Art. 15 Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso 13
Art. 16 Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo/aumento/diminuzione del rischio 14
Art. 17 Variabilità del premio di assicurazione 14
Art. 18 Gestione del sinistro 15
Art. 19 Indicizzazione - adeguamento dei massimali, degli indennizzi e dei premi 16
Art. 20 Riscossione di somme di denaro 16
Art. 21 Disdetta in caso di sinistro 16
Art. 22 Periodo di postuma per la denuncia di sinistri dopo la cessazione del contratto 16
Art. 23 Oneri fiscali 16
Art. 24 Modifiche al contratto d’assicurazione 16
Art. 25 Clausola di continuità 17
Art. 26 Continuità con altre polizze ROLAND 17
Art. 27 Clausola di salvaguardia 18
Art. 28 Foro competente 18
Art. 29 Ordinamenti giuridici esteri 18
Art. 30 Clausola in presenza di intermediario 18
INDICE CS-DP
Art. 1 Oggetto del contratto e fonte normativa 19
Art. 2 Contraente/Assicurato 19
Art. 3 Cambio di attività 20
Art. 4 Libera scelta del legale – Domiciliatario – Spese assicurate - Media-Conciliazione – Negoziazione assistita - Tutela legale attiva: consulenza preventiva di un Avvocato 20
Art. 5 Sinistro - Insorgenza del sinistro – Sinistro unico – Obblighi del Contraente/ Assicurato in caso di sinistro – Nomina dell’Avvocato 23
Art. 6 Esclusioni 24
Art. 7 Costi non assicurati 25
Art. 8 Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio 25
Art. 9 Durata e proroga del contratto di assicurazione 25
Art. 10 Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso 26
Art. 11 Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo/aumento/diminuzione del rischio 26
Art. 12 Variabilità del premio di assicurazione 27
Art. 13 Massimale 27
Art. 14 Gestione del sinistro 27
Art. 15 Riscossione di somme di denaro 28
Art. 16 Disdetta in caso di sinistro 28
Art. 17 Periodo di postuma per la denuncia di sinistri dopo la cessazione del contratto 28
Art. 18 Ambito di validità territoriale 28
Art. 19 Indicizzazione - adeguamento dei massimali, degli indennizzi e dei premi 29
Art. 20 Oneri fiscali 29
Art. 21 Modifiche al contratto d’assicurazione 29
Art. 22 Ordinamenti giuridici esteri 29
Art. 23 Clausola in presenza di intermediario 29
Art. 24 Clausola di continuità 30
Art. 25 Continuità con altre polizze ROLAND 30
Art. 26 Clausola di salvaguardia 30
Art. 27 foro competente 31
INDICE CS-LAD
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione e fonte normativa 32
Art. 2 Contraente/ Assicurato 32
Art. 3 Cambio di attività 32
Art. 4 Libera scelta del legale - domiciliatario - spese assicurate – Media-conciliazione – Negoziazione assistita 33
Art. 5 Sinistro - Insorgenza del sinistro – sinistro unico 34
Art. 6 Esclusioni 35
Art. 7 Costi non assicurati 35
Art. 8 Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio 35
Art. 9 Durata e proroga del contratto di assicurazione 36
Art. 10 Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso 36
Art. 11 Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo/aumento/diminuzione del rischio 37
Art. 12 Variabilità del premio di assicurazione 37
Art. 13 Massimale 37
Art. 14 Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro e nomina dell’Avvocato 37
Art. 15 Gestione del sinistro 38
Art. 16 Riscossione di somme di denaro 39
Art. 17 Disdetta in caso di sinistro 39
Art. 18 Periodo di postuma per la denuncia di sinistri dopo la cessazione del contratto 39
Art. 19 Ambito di validità territoriale 39
Art. 20 Indicizzazione - adeguamento dei massimali, degli indennizzi e dei premi 40
Art. 21 Oneri fiscali 40
Art. 22 Modifiche al contratto d’assicurazione 40
Art. 23 Ordinamenti giuridici esteri 40
Art. 24 Clausola in presenza di intermediario 40
Art. 25 Clausola di continuità 40
Art. 26 Continuità con altre polizze ROLAND 41
Art. 27 Clausola di salvaguardia 41
Art. 28 Foro competente 42
GLOSSARIO
Verificare con attenzione se la polizza prescelta offre tutte le garanzie disciplinate in seguito, in quanto alcune sono riferite a determinate estensioni aggiuntive.
Arbitrato Procedura alternativa al rito ordinario che le parti possono intraprendere per risolvere controversie.
Assicurato Il soggetto garantito dalla polizza.
Assicurazione Il contratto di assicurazione.
Contraente Il soggetto che stipula il contratto.
Contratto La polizza d’assicurazione.
Contravvenzione Si veda la voce reato.
Danno Conseguenza nociva di una condotta od omissione di uno o più soggetti. Il danno può essere di natura contrattuale (derivare da una violazione di norme contrattuali) ovvero di natura extracontrattuale (derivare da violazioni non di accordi, ma di norme di legge).
Danno patrimoniale Ogni danno che non sia danno a persone (omicidio, lesioni personali, danno alla salute, calunnia, ingiuria e diffamazione) né danno a cose (danneggiamento, distruzione o perdita di beni) e che non derivi da tali danni. Sono considerate cose anche titoli di valuta, titoli di credito e titoli obbligazionari.
Delitto Si veda voce reato.
Fase prodromica Fase talvolta prevista dalla legge, antecedente l’emissione del provvedimento.
Franchigia/Scoperto L’importo delle spese legali che rimane a carico dell’assicurato.
Giudiziale Attività svolta dinnanzi ad un’autorità giudiziaria giudicante.
Illecito amministrativo
Si intende la violazione di una norma giuridica per cui viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.
Illecito
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto e che obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (c.d. fatto illecito, responsabilità extracontrattuale) o l’inadempimento di obbligazioni di natura contrattuale o da altra fonte idonea a produrre un’obbligazione (responsabilità
contrattuale).
Insorgenza del sinistro
Il momento in cui, in base alle condizioni di polizza, inizia il sinistro.
Massimale L’importo massimo che il contraente può ricevere per ogni sinistro.
Periodo di assicurazione
Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale.
Premio L’importo dovuto dal contraente alla compagnia di assicurazione.
Reato Violazione delle norme penali. I reati si dividono in delitti e contravvenzioni. I delitti sono le violazioni più gravi e hanno una diversa rilevanza a seconda che siano stati posti in essere con dolo (volontariamente) o colpa (non volontariamente ma per negligenza o imperizia). L’elemento psicologico del delitto è il dolo, salvo che la legge non preveda espressamente la punibilità a titolo di colpa. Le contravvenzioni sono condotte meno gravi e per la loro punibilità è sufficiente l’elemento psicologico della colpa.
Sanzione amministrativa
Consegue al compimento di un illecito amministrativo ed è costituita da una somma pecuniaria, fissa o proporzionale, che il trasgressore deve versare allo Stato.
Sinistro Evento per il quale viene prestata l’assicurazione.
Stragiudiziale Attività che viene svolta per cercare di trovare un accordo tra le parti per evitare l’instaurazione del giudizio.
Soggetto terzo È un soggetto estraneo alle parti coinvolte, pertanto non sono considerati terzi:
a) i genitori, il coniuge e i figli dell’Assicurato (anche se non convivono con lui);
b) gli altri parenti o affini - diversi da quelli indicati alla lettera a) - conviventi con l’Assicurato;
c) il dipendente del Contraente che subisca un danno in occasione di lavoro o di servizio.
Transazione Accordo con il quale le parti pongono fine a una controversia.
Tutela Legale L’assicurazione di Tutela Legale di cui agli artt. 173, 163 e 164 del Codice Assicurazioni Private (D.Lgs. n.
209/2005).
CONDIZIONI SPECIALI PER LA TUTELA LEGALE CSP
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione e condizioni applicabili
XXXXXX assicura al Contraente/Assicurato la possibilità di salvaguardare i propri diritti assumendo le spese necessarie a tale fine, alle condizioni e per le garanzie indicate in polizza. Alla polizza si applicano le presenti Condizioni speciali per la tutela legale penale (CSP); per quanto non espressa-mente derogato o disciplinato, si applicano le disposizioni del diritto italiano.
Art. 2 Attività assicurate
La garanzia assicurativa è operante esclusivamente con riferimento a sinistri riconducibili all’esercizio dell’attività del Contraente e delle società coassicurate. L’attività assicurata è quella che si rileva da:
a) voce specifica prevista in polizza;
b) oggetto sociale;
c) visura camerale; ogni attività funzionale al raggiungimento dell’oggetto sociale.
In caso di attività professionali vale l’attività riportata in polizza e quanto indicato nelle norme/prescrizioni che disciplinano la relativa attività professionale.
Se il Contraente è una persona fisica vale quanto indicato in polizza, fatto salvo quanto previsto nella sua procura, nel suo contratto e/o nel suo mandato.
Se, successivamente alla stipula del contratto, il Contraente o la società coassicurata modificano l’attività tutelata nel contratto d’assicurazione o ne aggiungono una ulteriore, la garanzia si estende immediatamente anche a questa, nei limiti del contratto. Entro la prima scadenza annuale successiva alla variazione, questa dovrà essere portata a conoscenza di XXXXXX per iscritto ai fini della modifica/integrazione del contratto.
In mancanza di tale comunicazione trova applicazione l’art. 16 (1).
XXXXXX comunica quindi l’eventuale aumento del premio a seguito della variazione comunicata. Trascorsi
30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Contraente della comunicazione del nuovo premio, senza manifestazioni contrarie, il nuovo premio si intenderà accettato.
Al rinnovo della polizza, resta comunque salva la facoltà di XXXXXX di rifiutare la copertura per la nuova attività. I sinistri insorti fino al momento di tale rifiuto da parte di XXXXXX sono coperti ai sensi di polizza.
Art. 3 Società coassicurate
(a) Se il Contraente è una società/ente, sono in modo automatico assicurate le sedi secondarie, se non si tratta di persone giuridiche autonome, della società/ente Contraente in Italia e all’estero, nei territori pattuiti in polizza. In tutti gli altri casi sono coassicurate le società/enti solo se pattuito in polizza.
(b) Se la copertura ricomprende l’inclusione di coassicurate e, se successivamente alla stipula del contratto il Contraente o la società coassicurata costituiscono o acquisiscono altre società, la copertura assicurativa si estende a queste ultime, alle seguenti condizioni:
a. le nuove società abbiano sede nel territorio pattuito in polizza;
b. le nuove società entrino nel bilancio consolidato del Contraente.
Lo stesso vale nel caso di fusione di società coassicurate con altre società, fatto salvo i precedenti punti
a) e b).
Quanto indicato al presente punto (2) si applica ai sinistri insorti dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di efficacia della costituzione/acquisizione/fusione.
Nel caso in cui una società dovesse già beneficiare di una polizza di Tutela Legale trova applicazione, per quanto compatibile, il contenuto degli artt. 25 e 26.
(c) In deroga all’art. 16 (2), entro la prima scadenza annuale successiva alla variazione, le modifiche dovranno essere portate a conoscenza di XXXXXX per iscritto ai fini della modifica/integrazione del contratto e per l’eventuale rideterminazione del premio e delle condizioni.
Resta comunque salva la facoltà di XXXXXX di rifiutare la prosecuzione della garanzia assicurativa per le nuove società dal momento del ricevimento di tale comunicazione. I sinistri insorti fino al momento di tale rifiuto da parte di XXXXXX sono coperti ai sensi di polizza.
In mancanza della comunicazione relativa alla modifica, trova applicazione l’art. 16 (1)
(d) Se una società coassicurata viene venduta vale quanto segue:
previa valutazione di XXXXXX, in base all’art. 26, può essere pattuita continuità con la polizza XXXXXX con la quale era precedentemente coassicurata, purché l’ordine per la nuova polizza XXXXXX pervenga entro tre mesi dalla cessione.
Il nuovo contratto avrà le medesime garanzie delle quali beneficiava la Società ceduta, fermo quanto stabilito dall’art. 26.
Indipendentemente dalla stipula di una copertura successiva, le garanzie assicurative continuano per le persone assicurate dalla polizza ROLAND del Contraente per le attività prestate presso la società venduta/fuoriuscita e per i sinistri insorti durante il periodo in cui la società era coassicurata.
(e) Lo stesso vale nei casi di fusione del Contraente con altra società o cessione/affitto di ramo d’azienda.
(f) Indipendentemente dalla stipula di una successiva polizza con XXXXXX, la copertura assicurativa continua a favore delle persone già assicurate con la precedente polizza XXXXXX per gli incarichi precedentemente svolti presso la società ceduta, incorporata per fusione o in caso di cessione/affitto di ramo d’azienda.
Ciò a condizione che la presunta o reale violazione di norme di legge e/o di contratti contestata ricada temporalmente nel periodo in cui la società risultava assicurata.
(g) Alle società coassicurate si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni:
a. vengono applicate le medesime condizioni contrattuali pattuite con il Contraente;
b. le manifestazioni di volontà in merito alla polizza spettano esclusivamente al Contraente e a XXXXXX;
c. solo il Contraente risponde dei premi assicurativi;
d. il Contraente può opporsi alla garanzia assicurativa a favore delle coassicurate;
(h) Alle società controllate o collegate con sede al di fuori dello spazio economico europeo (SEE)1 la copertura dei rischi assicurati dalla presente polizza viene prestata mediante apposita garanzia “perdite pecuniarie”. La suddetta garanzia opera come segue:
x. xxxxxxxx i costi sostenuti dalla contraente per aver manlevato le società affiliate al di fuori dello SEE1 dalle spese legali in applicazione di tutte le condizioni di polizza;
b. Qualora esista un’eventuale copertura assicurativa equivalente2 per le spese legali contratta localmente nel paese SEE1 dove ha avuto origine il sinistro, la presente garanzia interviene a secondo rischio in caso contrario interverrà a primo rischio.
c. Il rischio della garanzia “perdite pecuniarie” è assunto da:
XXXXXX Xxxxxxxxxxx-Versicherung XX Xxxxx-Xxxxxx Xxxxxx 00
00000 Xxxx (Xxxxxxx)
Registro Commerciale di Colonia, numero di iscrizione 9084
1) Fanno parte dello SEE.:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia.
2) equivalente
La copertura assicurativa è equivalente solamente quando i contenuti fondamentali delle sue condizioni nonché l'importo coperto dall'assicurazione risultino equiparabili alle condizioni della presente polizza ROLAND. Il massimale della polizza estera può scostarsi al massimo del 5% rispetto a quello previsto dal presente contratto.
Art. 4 Persone assicurate
Assicurati sono i soggetti indicati in polizza. Le persone fisiche indicate in polizza sono assicurate nell’espletamento delle loro funzioni/mansioni svolte a favore del Contraente e/o delle società/enti coassicurati o presso società/enti non indicati in polizza. In questo ultimo caso la copertura opera purchè esista incarico scritto della Contraente/societá coassicurata.
Per tutti gli altri incarichi per i quali non esista un incarico scritto tra Contraente/società coassicurata e l’assicurato, la copertura deve essere espressamente richiamata in polizza.
Alle persone assicurate vengono applicate le medesime condizioni contrattuali pattuite con il Contraente.
Il Contraente può opporsi alla garanzia assicurativa delle persone assicurate.
Sono, altresì, assicurate le persone che non si trovano più al servizio del Contraente o delle società coassicurate, in caso di sinistri insorti in corso di validità della polizza ROLAND (o di altra precedente, se è prevista la clausola di continuità) e riconducibili a fatti accaduti in corso di rapporto con il Contraente o con la società coassicurata. In tali casi le garanzie di polizza saranno operanti purché il Contraente dia il proprio consenso scritto a XXXXXX.
Art. 5 Rischio assicurato
(1) Difesa in procedimenti penali e per illeciti amministrativi pecuniari e/o non pecuniari
XXXXXX xxxxxxxxxx i costi:
a) per la difesa in caso di procedimenti penali, compreso il c.d. patteggiamento ex art. 444 e segg. c.p.p.;
b) Se previsto in polizza, per la difesa in caso di contestazione di un illecito amministrativo, qualora sia stata conseguentemente emessa con il relativo atto una singola sanzione amministrativa pecuniaria superiore a euro 1.000,00 e/o non pecuniaria.
Inoltre, qualora sia prevista ai sensi di legge una fase prodromica antecedente l'emissione del provvedimento amministrativo (di carattere pecuniario, come sopra precisato, superiore nel minimo edittale a euro 1.000,00, o non pecuniario) contro cui presentare ricorso, ROLAND garantisce, se previsto in polizza, le spese per la difesa in tale fase (ad esempio, attraverso la presentazione di memorie).
La copertura per la fase prodromica, sempreché pattuita in polizza, opera come sopra precisato con il sottolimite, per le spese legali, di euro 3.500,00 per sinistro.
Sia per la fase prodromica, sia in caso di presentazione di ricorso davanti all’autorità giudiziaria competente, XXXXXX - una volta esaminata la documentazione - conferma la copertura senza previa valutazione della probabilità di successo.
La garanzia di cui alla presente lettera b) è prestata fino a 5 denunce per anno assicurativo, per la fase prodromica, indipendentemente dal numero di società/enti assicurati in polizza.
Dalla sesta denuncia in poi fatta nell’anno assicurativo, la copertura sarà operante esclusivamente per il ricorso avverso la sanzione amministrativa pecuniaria superiore a euro 1.000,00 e/o non pecuniaria, con esclusione pertanto di qualsiasi fase prodromica;
c) per l’assistenza nel caso in cui l’Assicurato venga assunto come teste in un procedimento penale, così come specificato all’art. 6 (2) b);
d) sostenuti dal Contraente, qualora assicurato in polizza, e/o dalla società coassicurata, per ottenere il dissequestro di beni, mobili e immobili, appartenenti al Contraente/alla società coassicurata, o detenuti o posseduti dagli stessi, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell’ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell’attività assicurata.
La garanzia assicurativa decade, con effetto retroattivo, esclusivamente in caso di condanna - con efficacia di giudicato - per un reato e/o un illecito amministrativo nei quali venga accertato il dolo della persona assicurata. In questo caso il Contraente, in solido con l’Assicurato, è obbligato a rifondere a ROLAND gli importi per spese legali di difesa già corrisposte.
(2) Difesa in procedimenti disciplinari
Qualora, a seguito della contestazione di un reato o di un illecito amministrativo, ai sensi
dell’art. 5 (1) (a) e (b), dovesse aprirsi una qualsiasi vertenza davanti al relativo ordine professionale di appartenenza, XXXXXX xxxxxxxxxx le spese di difesa.
Art. 6 Spese assicurate
ROLAND garantisce, alle condizioni e per le garanzie indicate in polizza, le spese legali nei limiti del massimale pattuito in polizza e ad esclusione delle voci non assicurate di cui all’art.12.
Gli indennizzi vengono liquidati in euro.
Le spese sostenute in valuta diversa vengono rifuse in euro applicando il cambio in vigore il giorno in cui è stata sostenuta la spesa per la quale si richiede il rimborso, salvo quanto previsto all’ultimo comma del successivo punto (4) del presente articolo.
(1) Spese giudiziarie
ROLAND riconosce:
- le spese processuali poste a carico dell’Assicurato;
- le spese per la registrazione di atti giudiziari;
- le spese per ottenere copia degli atti d’indagine.
(2) Xxxxxxx e scelta dell’Avvocato
L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente un Avvocato senza alcun limite territoriale.
ROLAND liquida i compensi di un Avvocato, nei limiti stabiliti in polizza, in applicazione dei parametri forensi o della normativa vigente.
In caso di compensi calcolati in modo diverso, vi sarà copertura solo previo accordo o successiva ratifica di XXXXXX sull’adeguatezza dei costi.
In caso di vertenza instaurata all'estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell'Avvocato secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.
La copertura viene prestata per le seguenti attività:
• difesa dell’Assicurato per i casi previsti dall’art. 5 (1) (a), (b) e (d);
• assistenza ai testimoni, ai sensi dell’art. 5 (1) (c), qualora l’Assicurato venga assunto quale teste o persona informata sui fatti in un procedimento:
- nel quale sussiste il pericolo di un’incriminazione propria o di altre persone assicurate;
- stralciato (cioè separato) da quello in cui era imputato o indagato (teste in procedimento connesso).
Qualora nell’ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l’assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, XXXXXX riconoscerà altresì le spese aggiuntive relative all’assistenza di tale professionista.
Qualora, per qualunque ragione, l'Assicurato decida di revocare il mandato all'Avvocato per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato.
Lo stesso si applica in caso di rinuncia o cessazione del mandato da parte dell'Avvocato.
(3) Spese di viaggio dell’Avvocato e dell'eventuale domiciliatario
Qualora l’Assicurato nomini un Avvocato non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente, ROLAND riconosce le spese sostenute dal legale per le trasferte necessarie per raggiungere la sede dell’autorità competente a decidere del procedimento.
La rifusione delle sopra citate spese avviene previo accordo o successiva ratifica di XXXXXX.
Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario, con l’esborso massimo indicato in polizza, ad esclusione delle spese che rappresentano una duplicazione perché relative ad attività già svolte ed esposte dal primo Avvocato.
Per il pagamento dei relativi compensi si applica quanto stabilito al precedente punto (2).
(4) Spese di viaggio dell’Assicurato
XXXXXX riconosce solo le spese di viaggio sostenute dall’Assicurato per raggiungere le sedi delle Autorità Giudiziarie estere, che abbiano disposto la sua comparizione personale, e precisamente:
a. quelle necessarie utilizzando un mezzo pubblico, ossia le Ferrovie dello Stato in prima classe o un volo di linea in “economy class”;
b. in caso di utilizzo di mezzo proprio, verrà riconosciuto un importo comunque non superiore a quello che sarebbe stato sostenuto con l’utilizzo di un mezzo pubblico secondo il punto precedente.
L’Assicurato è tenuto a trasmettere a ROLAND le ricevute di pagamento.
Le spese di viaggio vengono rifuse in euro.
Le spese sostenute in valuta diversa vengono rifuse in euro applicando il cambio in vigore il giorno di inizio del viaggio.
(5) Spese del C.T.U./Consulente di Parte
XXXXXX xxxxxxxxxx:
- le spese di Consulenti Tecnici d’Ufficio (C.T.U.), qualora l’Autorità Giudiziaria le ponga a carico dell’Assicurato;
- a seguito di autorizzazione/ratifica di XXXXXX, le spese di un consulente nominato dall’Assicurato - senza alcun limite territoriale - nel caso in cui l’Avvocato incaricato reputi tale nomina necessaria a supporto della difesa. Tali spese vengono riconosciute nei limiti della tariffa di riferimento in vigore al momento della presenta-zione della parcella professionale. In mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii.. In caso di vertenza instaurata all'estero, il compenso adeguato viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferi-mento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.
Qualora, per qualunque ragione, l'Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente.
Lo stesso si applica in caso di rinuncia o cessazione del mandato da parte del Consulente.
(6) Spese di traduzione
XXXXXX provvede alla traduzione della documentazione necessaria per la difesa dell’Assicurato all’estero e sopporta le relative spese. Qualora XXXXXX autorizzasse l’Assicurato a provvedere alla traduzione, il rimborso del relativo costo fiscalmente documentato avverrà nel limite di euro 2.000,00 anche in caso di reiezione del sinistro denunciato a seguito della disamina della documentazione prodotta.
(7) Cauzione
XXXXXX provvederà all’anticipazione di una cauzione che si dovesse rendere necessaria per evitare all’Assicurato l’applicazione di misure di restrizione della libertà personale. L’Assicurato e il Contraente sono obbligati in solido alla restituzione a ROLAND dell’importo versato a titolo di cauzione:
a. quando la cauzione sia stata restituita dall’Autorità Giudiziaria competente;
b. quando l’Assicurato, a causa di un suo comportamento attivo od omissivo, determini la mancata restituzione della cauzione da parte dell’Autorità Giudiziaria competente.
Indipendentemente dal verificarsi dei casi di cui alle lettere a) e b), la cauzione deve essere restituita entro 12 (dodici) mesi dalla data di anticipazione dietro richiesta scritta di XXXXXX.
(8) X.X.X.
XXXXXX si assume l’I.V.A. relativa ai compensi di avvocati e consulenti, qualora il Contraente/Assicurato dichiari di non essere autorizzato alla detrazione dell’imposta.
(9) Copia di atti giudiziari
XXXXXX provvederà al rimborso delle spese necessarie a ottenere copia degli atti giudiziari.
(10) Spese di investigazione
A seguito di autorizzazione/ratifica di XXXXXX, le spese adeguate di un investigatore esterno (non facente parte, cioè, dell’organico del Contraente e/o coassicurato) nominato dall’Assicurato/ Avvocato - senza alcun limite territoriale nel caso in cui l’Avvocato incaricato reputi tale nomina necessaria a supporto della difesa. Quanto sopra vale anche in caso di vertenza instaurata all'estero.
Art. 7 Massimale
XXXXXX si espone per ogni sinistro fino al massimale indicato in polizza. Tale principio trova applicazione anche quando XXXXXX, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati. Inoltre, in caso di una o più reali o presunte violazioni collegate temporalmente e/o causalmente che abbiano dato origine a un sinistro unico, il massimale a disposizione sarà sempre unico.
Art. 8 Sinistro – Obblighi dell’Assicurato
(1) Insorgenza del Sinistro – Sinistro unico
Si intende quale sinistro la vertenza, penale o amministrativa per la quale viene prestata la garanzia di polizza.
Il sinistro deve insorgere tra la data di efficacia e quella di cessazione della polizza. Si precisa, pertanto, che:
a) in caso di procedimenti contro l’Assicurato previsti all’art. 5 (1), a) e art. 5 (2), il sinistro si considera insorto nel momento in cui l’Assicurato ha o avrebbe cominciato a trasgredire obblighi giuridici o
norme di legge. In presenza di più trasgressioni rileva, per stabilire l’insorgenza del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.
b) in caso di contestazione di un illecito amministrativo pecuniario e non pecuniario, il sinistro si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale che abbia dato origine al provvedimento amministrativo.
c) Per l’assistenza ai testimoni prevista all’art. 5 (1) c), il sinistro si intende insorto con l’invito all’Assicurato, da parte dell’Autorità o della Polizia Giudiziaria, a rendere l’interrogatorio in qualità di persona informata sui fatti (artt. 197 bis e 377 c.p.p. o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.)).
Se, successivamente, nel procedimento penale dovesse esservi il coinvolgimento dell’Assicurato, troverà applicazione - ai fini dell’insorgenza del sinistro - quanto disposto alla lettera a) del presente articolo.
d) Xxxx’esclusiva ipotesi di assistenza in caso di sequestro di beni mobili o immobili del Contraente, qualora assicurato in polizza, e/o della società coassicurata per procedimenti penali aperti a carico di una persona assicurata o di terzi di cui all’art. 5 (1) d), il sinistro è da considerarsi insorto con la notifica del provvedimento di sequestro.
Se, successivamente, nel procedimento penale dovesse esservi il coinvolgimento dell’Assicurato, troverà applicazione - ai fini dell’insorgenza del sinistro - quanto disposto alla lettera a) del presente articolo.
e) Se il medesimo procedimento coinvolge più Assicurati o se nello stesso procedimento più Assicurati vengono invitati a fornire testimonianza o se vengono disposti più sequestri, il sinistro è da considerarsi unico a tutti gli effetti e non di volta in volta un sinistro nuovo.
f) In caso di contestazione di illeciti amministrativi pecuniari, se vengono contestate violazioni collegate temporalmente e/o causalmente, il sinistro è da considerarsi unico a tutti gli effetti e non di volta in volta un sinistro nuovo. Inoltre, ai fini del calcolo del valore minimo della sanzione pecuniaria di euro 1.000,00, gli importi delle singole sanzioni irrogate (o superiori nel minimo edittale a euro 1.000,00 in caso di fase prodromica) non si sommano tra loro e vengono quindi sempre considerati singolarmente.
(2) Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In deroga all’art. 1913 Cod. Civ., il Contraente/Assicurato deve segnalare a XXXXXX, per iscritto o anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni dal primo momento in cui viene a conoscenza di una fattispecie di cui all’art. 5 che rende necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali.
La denuncia, così come qualsiasi comunicazione, può pervenire anche dall'Avvocato difensore.
L’Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.
Inoltre, deve trasmettere a XXXXXX copia di qualsiasi atto giudiziario a lui notificato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica.
L’inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell’art. 1915 Cod. Civ., alla decadenza parziale o totale del diritto alla garanzia assicurativa.
Il termine prescrizionale previsto dall'art. 2952, comma 2, Cod. Civ. decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell'Assicurato, generando così spese legali.
Ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ., l’Assicurato deve segnalare, al momento della denuncia del sinistro, l’esistenza di altre polizze di Tutela Legale.
Art. 9 Validità territoriale
Sussiste copertura assicurativa per sinistri per i quali è data competenza giurisdizionale nei territori pattuiti in polizza.
Art. 10 Esclusioni
(1) Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i costi e le spese:
a) per la difesa dell’Assicurato contro l’accusa di aver commesso un reato o un illecito amministrativo in qualità di conducente di veicoli viaggianti su terra sottoposti per legge all’obbligo d’assicurazione per la responsabilità civile; sono altresì escluse le vertenze inerenti la conduzione di imbarcazioni, natanti, aeromobili o locomotori, se non diversamente pattuito;
b) per la difesa contro l’accusa:
- di aver violato una disposizione antimonopolio o un’altra norma di legge la cui violazione sia connessa a una violazione di norme antimono-polio;
- di aver costituito un cartello;
c) per la difesa contro l’accusa di violazione di prescrizioni tributarie, fiscali e doganali, se non diversamente pattuito;
d) in tutti i casi di costituzione di parte civili nel procedimento penale, se non diversamente pattuito;
e) fatta salva ogni altra previsione contrattuale, la garanzia assicurativa opera solo e fintanto che ciò non sia vietato da limitazioni o sanzioni economiche, commerciali, o finanziarie o embarghi dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite direttamente opponibili alle parti contrattuali.
(2) Non vi è inoltre copertura assicurativa per il pagamento di:
a) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
b) spese collegate all’esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose. Art. 11 Difesa contro le sanzioni amministrative di cui all’art. 9 D.Lgs. n. 231/2001
Se espressamente previsto in polizza, la garanzia si estende ai costi di difesa dell’ente/società contro le
sanzioni amministrative, pecuniarie e non pecuniarie, previste dall’art. 9 D.Lgs. n. 231/2001, comprese le misure cautelari.
XXXXXX provvede ad anticipare le spese legali.
In deroga all’art. 5 (1), ultimo comma, XXXXXX copre le spese legali sostenute per la difesa dell’ente/società anche nel caso di condanna con sentenza passata in giudicato, salvo che si tratti di ente “stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità” ai sensi dell’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2001.
Art. 12 Costi non assicurati
La polizza non prevede il pagamento delle seguenti spese:
a) i costi assunti dal Contraente e/o dall’Assicurato senza obbligo giuridico;
b) le franchigie e gli scoperti comunque pattuiti in polizza;
c) i costi per la difesa da pene pecuniarie penali/sanzioni di qualsiasi natura comunque inferiori a euro 1.000,00;
d) la ritenuta d’acconto da versarsi a cura del sostituto d’imposta, in quanto XXXXXX non riveste tale figura nel rapporto fra Contraente/Assicurato e professionista incaricato.
Art. 13 Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio
(1) L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza.
(2) Ai sensi dell’art. 1901, comma 1, Cod. Civ., se il Contraente non salda il primo premio annuale o la prima rata del premio entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza prevista nella polizza, la garanzia resta sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto.
(3) Se, alle scadenze convenute, il Contraente non paga i premi successivi, in deroga all’art. 1901, comma 2, Cod. Civ., l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento.
(4) Il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo dal momento della scadenza del premio annuo o dell’ultima rata, se ROLAND, in caso di mancato pagamento del premio annuo o dell’ultima rata, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza di quel premio o di quella rata di premio (art. 1901, comma 3, Cod. Civ.), salvo accordi diversi.
(5) In caso di emissione di appendice che comporta un aumento del premio, il Contraente deve effettuare il relativo pagamento entro il termine pattuito.
(6) Nell’ipotesi di parziale pagamento del premio dovuto, in caso di sinistro, XXXXXX decurterà dalle spese indennizzabili la percentuale risultante dal rapporto tra il premio saldato e quello dovuto dal Contraente.
Con il pagamento di quanto dovuto entro l’anno assicurativo di competenza o nel termine pattuito, il Contraente ripristina il suo diritto all’intera prestazione assicurativa.
(7) Se, alla scadenza pattuita, il Contraente non paga il premio intero dovuto, XXXXXX sospenderà la liquidazione di tutti i sinistri denunciati fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente effettuerà il pagamento del premio dovuto. In caso di pagamento parziale si applicheranno le disposizioni di cui al punto (6) di cui sopra.
Art. 14 Xxxxxx e proroga del contratto di assicurazione
Se non diversamente pattuito, il contratto ha durata annuale e si proroga tacitamente di anno in anno in mancanza di disdetta che deve essere inviata al destinatario almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.
La disdetta deve avvenire esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC). Ogni altra forma di disdetta si considera senza effetto.
Art. 15 Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso (1)
x. Xx polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente persona fisica, di una delle seguenti fattispecie: decesso, interdizione o inabilitazione.
b. Se il Contraente è una persona giuridica, in caso di sentenza di fallimento o di richiesta di apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria nei suoi confronti, il contratto si risolve di diritto, salvo diversa valutazione di
ROLAND. Se la sentenza di fallimento o la richiesta di apertura ad altra procedura concorsuale riguarda una coassicurata, quest’ultima viene esclusa dalla copertura dalla data di sentenza di fallimento o dall’apertura di altra procedura concorsuale, salvo diversa valutazione di XXXXXX. Quanto sopra si applicherá conformemente alle procedure corrispondenti in caso di modifiche legislative.
c. In caso di liquidazione volontaria del Contraente e/o delle società/enti coassicurati, il Contraente deve avvertire per iscritto ROLAND entro 30 giorni dall’avvenuta delibera. Di seguito XXXXXX, ai sensi dell’art. 1898 del Cod. Civ., valuterà l’aggravio del rischio e l’eventuale prosecuzione del contratto.
d. Nei casi di risoluzione/recesso previsti dal presente articolo, esclusivamente per le persone giuridiche/enti, le azioni in corso proseguono fino all’esaurimento del relativo grado di giudizio, mentre
quelle future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di XXXXXX da ogni ulteriore prestazione. Per le persone fisiche, le azioni in corso e quelle future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di XXXXXX da ogni ulteriore prestazione. Vengono comunque indennizzate le spese legali maturate al momento del verificarsi della risoluzione/recesso del contratto.
(2) Se l’oggetto dell’assicurazione viene a mancare del tutto o in parte - per motivi diversi dalla previsione del punto (1) - verrà meno la copertura assicurativa per l’oggetto cessato, se non diversamente pattuito. Se XXXXXX viene a conoscenza del venir meno dell’oggetto dell’assicurazione dopo più di due mesi dall’evento, le spetta comunque il premio nella sua totalità fino al momento dell’avvenuta conoscenza.
Se XXXXXX viene invece a conoscenza del venir meno dell’oggetto dell’assicurazione entro due mesi dall’evento, al Contraente spetta il rimborso del premio al lordo dell’imposta assicurativa.
Art. 16 Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo/aumento/diminuzione del rischio
(1) Dichiarazioni inesatte, incomplete o reticenti del Contraente durante la negoziazione, la conclusione o durante la vigenza della polizza, relative a circostanze che influenzano la determinazione del rischio da parte di XXXXXX o l’ammontare del premio, possono portare
- ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Cod. Civ.
- alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, oppure allo scioglimento del contratto.
(2) Ai sensi dell’art. 1898 Cod. Civ., il Contraente è obbligato a dare immediato avviso a ROLAND di ogni aggravamento del rischio, salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3.
(3) Una volta a conoscenza di un fatto/una circostanza che giustifica un premio maggiore rispetto a quello pattuito, XXXXXX ha la facoltà di richiedere modifiche al contratto compreso un premio maggiore, anche con effetto retroattivo. Il contratto si scioglie ai sensi e per gli effetti dell’art. 1898 Cod. Civ. qualora il Contraente, una volta ricevuta la comunicazione da parte di XXXXXX, non intenda accettare la proposta di modifica, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.
Sempre ai sensi e per gli effetti dell’art. 1898, ultimo comma, secondo periodo, Cod. Civ., in caso di sinistro, XXXXXX ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto se il Contraente avesse comunicato il fatto/la circostanza in modo esatto e completo prima della conoscenza del fatto/della circostanza relativi all’aggravamento del rischio.
(4) Se, dopo la conclusione del contratto, si verifica un evento che giustifica un premio minore rispetto a quello pattuito, il Contraente può richiedere una diminuzione del premio dal momento del verificarsi di tale evento. Se il Contraente denuncia la circostanza oltre 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi, il premio verrà diminuito solo dal momento del ricevimento della denuncia.
(5) Fermo quanto stabilito ai punti (1), (2), (3) e (4), XXXXXX resta obbligata alla prestazione se il Contraente dimostra che l’inesattezza o l’omissione delle informazioni non sono dovute a suo dolo o colpa grave.
Art. 17 Variabilità del premio di assicurazione
(1) Se il premio annuale di polizza è calcolato sulla base di parametri variabili (es.: n. addetti, fatturato, attività assicurate, ecc.), il Contraente dovrà fornire i relativi dati entro un mese dalla data di scadenza. Conseguentemente, il premio di rinnovo potrà subire un adeguamento.
Su richiesta di XXXXXX, il Contraente fornisce i documenti che attestino i dati comunicati per l’aggiornamento del premio.
(2) Se il Contraente non adempie a quanto indicato al punto (1), o fornisce le indicazioni richieste in modo incompleto o inesatto, ROLAND - in caso di sinistro - ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto se il Contraente avesse comunicato quanto richiesto in modo esatto e completo.
Trova comunque applicazione quanto previsto dall’art. 16.
Art.18 Gestione del sinistro
(1) XXXXXX conferma per iscritto la misura della prestazione assicurativa per il sinistro.
(2) Nell’ambito delle garanzie prestate dalla polizza, la pratica verrà affidata direttamente all’Avvocato liberamente scelto dall’Assicurato ai sensi dell’art. 6 (2) senza valutare nel merito la probabilità di successo.
(3) Esaurito il primo grado, per i procedimenti assicurati in polizza, la garanzia assicurativa viene prestata in ogni caso per i successivi gradi di giudizio, senza previa valutazione da parte di ROLAND della probabilità di successo. La copertura assicurativa decade, con effetto retroattivo, solo nel caso in cui sia stato accertato definitivamente il dolo della persona assicurata per qualsiasi garanzia prevista in polizza.
In questo caso il Contraente, in solido con l’Assicurato, è obbligato a rifondere a ROLAND gli importi per spese legali già corrisposte.
(4) Il conferimento di incarico al consulente tecnico di parte di cui all’art. 6 (5) deve essere autorizzato/ratificato da XXXXXX.
(5) In caso di operatività della polizza, l’Assicurato dovrà:
a) collaborare attivamente con il professionista incaricato della tutela dei suoi diritti informandolo in modo completo e veritiero sulla situazione, indicandogli tutti i mezzi di prova, tutte le informazioni e fornendo tutta la documentazione necessaria;
b) fornire a XXXXXX, su richiesta, informazioni sullo stato della pratica, chiedendo eventualmente anche al professionista incaricato di procedere in tal senso;
c) a meno che i suoi interessi non vengano compromessi dovrà:
- prima di adire l’Autorità Giudiziaria, attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari che possano in fatto o in diritto influire sul procedimento giudiziario da intentare;
- evitare di porre in essere comportamenti che potrebbero aumentare le spese o rendere più difficile la loro rifusione da parte dell’avversario.
(6) XXXXXX presta comunque la copertura se la violazione degli obblighi di cui al punto (5) non è causata da dolo e/o colpa grave. In caso di violazione per dolo e/o colpa grave, XXXXXX resta obbligata qualora la violazione non le abbia causato un pregiudizio.
(7) Le prestazioni assicurative della polizza possono essere cedute soltanto con il consenso scritto di XXXXXX.
XXXXXX, ai sensi degli artt. 1201, 1203 e 1916 Cod. Civ., è surrogata, fino alla concorrenza dell’importo corrisposto, in tutti i diritti dell’Assicurato verso i terzi.
L’Assicurato, a sue spese, è tenuto, su richiesta di XXXXXX, a consegnare tutta la documentazione necessaria e a esperire tutte le azioni indispensabili per consentire a XXXXXX di far valere i diritti surrogati.
(8) Ai sensi dell’art. 174 del Codice delle Assicurazioni, in caso di divergenza di opinioni tra l’Assicurato e XXXXXX circa la gestione del sinistro o in caso di conflitti di interessi, la controversia potrà essere devoluta a un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l’arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione.
a) L’arbitro deciderà secondo xxxxxx e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla parte soccombente.
b) Qualora vi sia il rischio della prescrizione del diritto dell’Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli può, a sue spese, intraprendere i necessari atti interruttivi della prescrizione.
c) I costi di cui al precedente punto b) verranno rimborsati da XXXXXX in caso di sua soccombenza nel procedimento arbitrale di cui sopra.
Art. 19 Indicizzazione - adeguamento dei massimali, degli indennizzi e dei premi
(1) Se previsto in polizza, il massimale, le indennità e i premi di polizza vengono determinati in base all’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati pubblicato dall’ISTAT, secondo i criteri che seguono:
a) base per l’adeguamento durante l’anno sarà l’indice del mese di settembre dell’anno precedente;
b) alla scadenza annuale il massimale, le indennità e i premi verranno aumentati o diminuiti in proporzione all’indice ISTAT;
c) gli aumenti/le diminuzioni avranno validità dalla data di decorrenza della rata annuale di premio.
(2) Se, in seguito a una modifica dell’indicizzazione il massimale, le indennità o i premi dovessero raddoppiare (rispetto agli importi inizialmente stabiliti) sia il Contraente che XXXXXX possono rinunciare all’adeguamento della polizza. In questo caso, valgono per il massimale, per le indennità e per i premi gli importi calcolati in base all’ultimo adeguamento avvenuto.
(3) In caso di ritardo o interruzione della pubblicazione dell’indice, XXXXXX propone un adeguamento corrispondente alle modificazioni dei prezzi generali e alle variazioni conosciute dall’ultimo adeguamento avvenuto. Il Contraente ha tuttavia la facoltà di rinunciare all’adattamento proposto.
Art. 20 Riscossione di somme di denaro
(1) Gli importi corrisposti dalla controparte a titolo di capitale, risarcimento del danno e interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato.
(2) Se l’Assicurato dovesse recuperare importi anticipati da XXXXXX, lo stesso è obbligato alla restituzione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di recupero.
Art. 21 Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno da ogni pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente x XXXXXX possono recedere dalla polizza esclusivamente mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di 30 (trenta) giorni. Ogni altra forma di disdetta si considera senza effetto.
In questo caso, il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio per il periodo d’assicurazione non ancora trascorso.
Art. 22 Periodo di postuma per la denuncia di sinistri dopo la cessazione del contratto
La copertura assicurativa sussiste per i sinistri insorti durante la validità della polizza XXXXXX e denunciati a ROLAND entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della polizza. Se la polizza ha una durata complessiva superiore a tre anni, il periodo di cui sopra si estende a 36 (trentasei) mesi dalla cessazione del contratto.
Art. 23 Oneri fiscali
Tutti gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente, anche se sono stati anticipati da ROLAND.
Art. 24 Modifiche al contratto d’assicurazione
La polizza può essere modificata solamente per iscritto.
In caso di emissione di appendice, salvo diverso accordo, quanto in essa previsto si applica dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di efficacia indicato nell’appendice stessa.
In caso di sinistro, il contenuto della appendice trova applicazione relativamente ai sinistri insorti dopo la data di effetto dell’appendice.
Art. 25 Clausola di continuità
Se il contratto subentra senza soluzione di continuità temporale ad un’altra polizza di Tutela Legale stipulata a favore del Contraente/società e/o ente coassicurato/ assicurato trova applicazione quanto segue:
la copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di assicurazione accesa presso la compagnia indicata nella polizza XXXXXX e dei quali il Contraente venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente Assicuratore.
Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:
1. la polizza XXXXXX abbia continuità temporale, ovvero segua senza alcuna interruzione la polizza del precedente assicuratore indicato nella polizza XXXXXX;
2. il sinistro venga obbligatoriamente denunciato a XXXXXX entro la durata della polizza XXXXXX;
3. l'assicuratore precedente indicato nella polizza XXXXXX abbia respinto il sinistro per tardiva comunicazione, ossia oltre il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto, e non per altri motivi;
4. l'Assicurato abbia denunciato il sinistro al precedente assicuratore tempestivamente.
Di conseguenza, XXXXXX avvierà la gestione del caso applicando le condizioni della polizza XXXXXX, a condizione che la fattispecie denunciata rientri nelle garanzie previste sia nella polizza del precedente assicuratore che in quella di XXXXXX.
Nel caso in cui la polizza precedente preveda continuità con altre polizze, si intende adempiuto quanto previsto al punto 1.
I punti 3 e 4 decadono se l'Assicurato viene a conoscenza dell'evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto o se il precedente contratto non prevede alcun periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del contratto.
Il Contraente si obbliga a fornire a XXXXXX, in sede della richiesta d’offerta, le seguenti informazioni:
• nominativo della Compagnia precedente;
• numero di polizza;
• condizioni che regolano il preceden-te contratto ed eventuali appendici;
• situazione dei sinistri denunciati/ liquidati/riservati/respinti/chiusi senza seguito degli ultimi tre anni, suddivisi per tipologia.
In mancanza di tali informazioni, trova applicazione quanto indicato all’art. 16 (1), (3) e (5).
Art. 26 Continuità con altre polizze ROLAND
Nel caso in cui il nuovo contratto subentri senza soluzione di continuità temporale a un’altra polizza stipulata con XXXXXX a favore del Contraente/società e/o ente coassicurato/assicurato, trova applicazione quanto segue:
Il contratto dà continuità di copertura alla polizza stipulata con XXXXXX.
Quanto sopra a condizione che la persona assicurata risulti esserlo sia con la nuova polizza XXXXXX che con quella precedente e che il sinistro colpisca una garanzia assicurata sia con la nuova polizza sia con quella/e precedente/i.
In questi casi si applicano le condizioni in vigore al momento della denuncia del sinistro.
Quanto previsto dal presente articolo si applica anche nel caso in cui un assicurato beneficiario di polizza XXXXXX possa usufruire di un’altra polizza già in essere con XXXXXX.
Art. 27 Clausola di salvaguardia
Nel caso di aggiornamento delle condizioni, con modifiche del contenuto che non generano un sovrappremio, le stesse avranno efficacia dalla data della loro pubblicazione e varrà quanto segue:
- qualora il contenuto delle nuove condizioni fosse più favorevole per la gestione di un sinistro e/o del contratto, XXXXXX applicherà le nuove condizioni;
- qualora il contenuto delle precedenti condizioni fosse più favorevole per la gestione di un sinistro e/o del contratto, XXXXXX applicherà le vecchie condizioni;
Quanto sopra vale anche nel caso in cui i documenti contrattuali dovessero riportare il vecchio normativo.
Quanto sopra vale esclusivamente per i sinistri denunciati dalla data di efficacia delle nuove condizioni. Art. 28 Foro competente
Foro competente per decidere le controversie relative all’applicazione della polizza è esclusivamente quello di
Milano. Qualora il Contraente sia un consumatore come definito dal Codice del Consumo, il foro competente sarà quello di residenza del Contraente.
Art. 29 Ordinamenti giuridici esteri
Se non diversamente previsto in polizza, la copertura assicurativa si estende alle fattispecie previste dalle normative estere, per quanto queste ultime siano corrispondenti alla normativa italiana oggetto della copertura della polizza in specie.
Art. 30 Clausola in presenza di intermediario
Se il Contraente ha affidato la gestione del contratto a un Intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del R.U.I., così come richiamato in polizza, e che abbia un accordo di collaborazione in vigore con XXXXXX trova applicazione quanto segue:
tutta la gestione del contratto è affidata all’Intermediario, salvo relativa clausola di precisazione inserita in polizza e approvata per iscritto dalle parti. Comunicazioni dell’Assicurato si danno per conosciute a XXXXXX quando sono pervenute all’Intermediario. Quest’ultimo è obbligato alla loro immediata trasmissione a XXXXXX.
Tuttavia, richieste, manifestazioni di volontà e denunce dell’Assicurato volte a determinare, concludere, modificare l’ambito di copertura della polizza o riguardanti obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro, valgono solo dal momento in cui queste pervengono effettivamente a XXXXXX.
Se, durante la vigenza del contratto, il Contraente dovesse revocare l’incarico della gestione assicurativa all’Intermediario indicato in polizza, la gestione del contratto potrà continuare purché venga fornito regolare incarico sottoscritto dal Contraente e che il nuovo Intermediario abbia un accordo di collaborazione con XXXXXX.
Nel caso di cessazione del contratto assicurativo, nell’ipotesi di revoca dell’incarico all’Intermediario indicato in polizza, la gestione e denuncia di eventuali sinistri potrà continuare con il nuovo Intermediario, anche se non ha un accordo di collaborazione, purché venga trasmesso a XXXXXX l’incarico sottoscritto dal Contraente.
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE CS-DP
Art. 1 Oggetto del contratto e fonte normativa
(1) XXXXXX tiene indenni le persone assicurate dalle spese legali sostenute per difendersi - sia in sede giudiziale che arbitrale - da richieste di risarcimento del danno patrimoniale avanzate nei loro confronti per violazioni di obblighi inerenti l’attività assicurata.
Se pattuito in polizza, la garanzia si estende anche:
a) alla fase stragiudiziale, inclusa la mediazione, la conciliazione e la negoziazione assistita;
b) alle vertenze inerenti la responsabilità amministrativa (Corte dei Conti), compresa la fase dell’invito a dedurre.
(2) È ritenuto danno patrimoniale ogni danno che non sia danno a persone (omicidio, lesioni personali, danno alla salute, calunnia, ingiuria e diffamazione) né a cose (danneggiamento, distruzione o perdita di beni) e che non derivi da tali danni. Sono considerate cose anche titoli di valuta, titoli di credito e titoli obbligazionari.
a) Tuttavia, in deroga a quanto sopra, sono ritenuti danni patrimoniali anche i danni fatti valere nelle azioni di responsabilità intraprese dall’ente o dalla società di appartenenza o dal socio dello stesso nei confronti dell’Assicurato e derivanti da:
sanzioni pecuniarie e non pecuniarie irrogate all’ente di appartenenza o alla società, anche a seguito di danni a persone o cose;
azioni promosse nei confronti dell’ente di appartenenza o della società per danni a persone o cose; ai fini della determinazione del valore della vertenza, non viene considerato quanto liquidato dall’ente a titolo di risarcimento del danno.
Responsabilità amministrativa/Colpa grave
Se in polizza è pattuita l’estensione “Responsabilità amministrativa/Colpa grave”, sono coperte le vertenze dinnanzi alla Corte dei Conti intraprese nei confronti dell’Assicurato per danni erariali, anche se derivanti da danni a persone o cose.
(3) Al contratto si applicano le disposizioni che seguono e, ove non espressamente derogato/disciplinato, le disposizioni del diritto italiano.
Art. 2 Contraente/Assicurato
La polizza può essere stipulata da una persona fisica o da società/enti. Assicurato può essere esclusivamente una persona fisica. Il Contraente non può opporsi alla prestazione delle garanzie assicurative.
Le disposizioni del contratto riguardanti il Contraente si applicano conformemente anche alle altre persone assicurate.
La copertura assicurativa è valida esclusiva-mente per controversie relative all’esercizio delle attività e funzioni indicate in polizza.
Le manifestazioni di volontà in merito alla polizza (ad eccezione di quanto previsto al primo capoverso del presente articolo) spettano esclusivamente al Contraente e a XXXXXX.
Solo il Contraente risponde dei premi assicurativi.
Se il Contraente è un ente o una società, sono altresì assicurate le persone che non si trovano più al servizio del Contraente o delle società coassicurate, in caso di sinistri insorti in corso di validità di polizza e riconducibili all’incarico assicurato.
Art. 3 Cambio di attività
(1) Se il Contraente è una persona fisica, trova applicazione una copertura automatica, se durante la vigenza della polizza l’Assicurato:
1. Modifica la propria funzione presso lo stesso ente o la stessa società;
2. Svolge la stessa funzione ma presso un altro ente o società;
3. Inizia a svolgere una nuova funzione presso altro ente o altra società.
In ogni caso le nuove attività/funzioni devono essere assicurabili dalla polizza e devono essere comunicate per iscritto a ROLAND entro due mesi dal loro inizio.
In mancanza di tale comunicazione la polizza non opera in caso di richieste di risarcimento relative allo svolgimento delle nuove attività/funzioni.
La copertura per le nuove attività/funzioni inizierà a decorrere dalla data indicata sull’appendice che verrà emessa da XXXXXX. Quest’ultima si riserva in ogni caso di valutare l’assicurabilità del nuovo rischio.
(2) Se il Contraente è un ente o una società, in caso di aumento, durante l’anno assicurativo, delle persone appartenenti agli organi/alle categorie indicati in polizza alla voce “persone assicurate”, la copertura si estende automaticamente anche a questi nuovi soggetti. Alla fine dell’anno assicurativo ha luogo il ricalcolo del premio sulla base dell’attuale situazione comunicata dal Contraente con effetto per il successivo anno assicurativo.
Art. 4 Libera scelta del legale – Domiciliatario – Spese assicurate - Media-Conciliazione – Negoziazione assistita - Tutela legale attiva: consulenza preventiva di un Avvocato
Libera scelta del legale
L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente un Avvocato senza alcun limite territoriale; qualora l’Assicurato nomini un Avvocato non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente, ROLAND riconosce le spese sostenute dal legale per le trasferte necessarie per raggiungere la sede dell’autorità competente a decidere del procedimento.
Domiciliatario
Sempre nei limiti del massimale di polizza, vengono inoltre garantite per la fase giudiziale le spese di un secondo legale domiciliatario, fino a euro 2.000,00 (o di diverso importo pattuito in polizza) ad esclusione delle spese che rappresentano una duplicazione delle attività già svolte dal primo avvocato.
Spese Assicurate
Gli indennizzi vengono liquidati in Euro.
Le spese sostenute in valuta diversa vengono rifuse in Euro applicando il cambio in vigore il giorno in cui è stata sostenuta la spesa per la quale si richiede il rimborso.
Con riferimento alle garanzie previste e per i procedimenti assicurati in polizza, nei limiti del massimale previsto in polizza e ad esclusione delle voci non assicurate di cui all’art. 7, ROLAND garantisce i seguenti costi:
(A) Per la fase giudiziale e l’arbitrato:
1. XXXXXX liquida i compensi di un Avvocato, nei limiti stabiliti in polizza, in applicazione dei parametri
forensi previsti o della normativa vigente.
a. In caso di compensi calcolati in modo diverso, vi sarà copertura solo previo accordo o successiva ratifica di XXXXXX sull’adeguatezza dei costi.
2. In caso di vertenze dinnanzi a Giurisdizioni Speciali, il compenso di un ulteriore Avvocato iscritto in appositi albi speciali.
3. In caso di vertenza instaurata all’estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell’Avvocato secondo quanto previsto dall’ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.
4. Qualora, per qualunque ragione, l’Assicurato decida di revocare il mandato all’Avvocato per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato.
5. In caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell’Avvocato, vale analogamente quanto predisposto al punto 4.
6. Le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza.
7. Le spese di transazioni preventivamente autorizzate da XXXXXX.
8. In caso di transazioni concluse senza il preventivo accordo con XXXXXX, vengono tuttavia indennizzate le spese del Contraente/Assicurato con esclusione di quelle di controparte assunte transattivamente e delle spese del Contraente/Assicurato eventualmente assunte da controparte.
9. Le spese dell’attività di Consulenti Tecnici d’Ufficio (C.T.U.) e di controparte, se l’Assicurato è obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi.
10. A seguito di autorizzazione/ratifica di XXXXXX, le spese di un consulente nominato dall’Assicurato - senza alcun limite territoriale - nel caso in cui l’Avvocato incaricato reputi tale nomina necessaria a supporto della difesa. Tali spese vengono riconosciute nei limiti della tariffa di riferimento in vigore. In mancanza di quest’ultima trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii..
11. In caso di vertenza instaurata all'estero, il compenso del consulente viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.
12. Qualora, per qualunque ragione, l’Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente.
13. In caso di rinuncia o cessazione del mandato da parte del Consulente vale analogamente quanto predisposto al punto.
14. L’I.V.A. relativa all’attività di Avvocati e Consulenti Tecnici, qualora il Contraente/Assicurato dichiari di non essere autrizzato alla detrazione dell’imposta.
15. Con la previa autorizzazione scritta di XXXXXX, le spese per accertamenti economico-finanziari su persone ed enti.
16. Le spese relative alla notificazione di atti.
17. Le spese di registrazione della sentenza nonché le spese necessarie ad ottenere una copia integrale della stessa.
18. Le spese relative al contributo unificato.
19. Qualora la controversia assicurata venga decisa mediante arbitrato, sono garantiti i costi dell’attività di un Avvocato e dell’arbitro direttamente nominati dall’Assicurato, nonché la metà del costo per l’attività dell’arbitro nominato di comune accordo dalle parti, salvo diversa disposizione del lodo arbitrale. In ogni caso, dette spese sono liquidate nei limiti dei parametri ex DM 55/2014 e ss.mm.ii..
20. A seguito di autorizzazione/ratifica di XXXXXX, le spese adeguate di un investigatore esterno (non facente parte, cioè, dell’organico del Contraente e/o coassicurato) nominato dall’Assicurato/Avvocato
- senza alcun limite territoriale - nel caso in cui l’Avvocato incaricato reputi tale nomina necessaria a supporto della difesa. Quanto sopra vale anche in caso di vertenza instaurata all'estero.
21. A seguito di autorizzazione/ratifica di XXXXXX, le spese adeguate di un investigatore esterno (non facente parte, cioè, dell’organico del Contraente e/o coassicurato) nominato dall’Assicurato/Avvocato
- senza alcun limite territoriale - nel caso in cui l’Avvocato incaricato reputi tale nomina necessaria a supporto della difesa. Quanto sopra vale anche in caso di vertenza instaurata all'estero.
(B) Se in polizza è pattuita l’estensione alla fase stragiudiziale (inclusa la media-conciliazione e la negoziazione assistita), vengono coperte le relative spese purchè previste al punto (A) del presente articolo.
Media–conciliazione
Se in polizza è pattuita l’estensione alla fase stragiudiziale, per la media-conciliazione vale quanto segue:
1. Sono coperte le spese di mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (spese di avvio e indennità del mediatore) nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii..
2. Se il mediatore si avvale di un suo consulente, XXXXXX si fa carico fino al 50% del relativo compenso.
3. In caso di analoga procedura conciliativa instaurata all'estero, vengono riconosciute le spese di procedura nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii..
4. Per la procedura di mediazione sono altresì garantiti i compensi di un Avvocato previsti dall’ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.
Negoziazione assistita
Se in polizza è pattuita l’estensione alla fase stragiudiziale, XXXXXX riconosce le spese sostenute in caso di negoziazione assistita di cui al D.L. 132/2014, convertito nella Legge n. 162/2014 (e ss.mm.ii.).
Tutela Legale Attiva: consulenza preventiva di un avvocato
Nei limiti indicati in polizza, vengono garantite le spese per la consulenza preventiva di un Avvocato, se l’Assicurato teme un’azione di responsabilità nei suoi confronti da parte dell’ente di appartenenza o della società in seguito a una delle seguenti circostanze:
1. viene revocato il mandato dell’Assicurato (o ne viene minacciata la revoca) da parte dell’ente di appartenenza o della società prima della naturale scadenza;
2. viene risolto il contratto di lavoro dell’Assicurato con effetto immediato per giusta causa (o ne viene minacciata la risoluzione);
3. nell’ordine del giorno dell’assemblea viene indicato l’esperimento di un’azione di responsabilità nei confronti dell’Assicurato;
4. durante l’assemblea viene deliberata l’azione di responsabilità nei confronti dell’Assicurato;
5. il bilancio non viene approvato;
6. richiesta di ammissione a una procedura concorsuale;
7. in caso di Liquidazione volontaria della società di appartenenza;
8. controversia giudiziale fra i soci;
9. fusione o vendita della società;
10. cessione di ramo d’azienda.
Art. 5 Sinistro - Insorgenza del sinistro – Sinistro unico – Obblighi del Contraente/ Assicurato in caso di sinistro – Nomina dell’Avvocato
(1) Si intende quale sinistro la vertenza civile o amministrativa per la quale viene prestata la garanzia di polizza.
(2) Insorgenza del sinistro – Sinistro unico
a) Il sinistro deve insorgere tra la data di efficacia e quella di cessazione della polizza.
b) Il sinistro si considera insorto nel momento in cui l’Assicurato ha o avrebbe iniziato a violare disposizioni contrattuali o di legge.
c) In caso di più violazioni è determinante la prima violazione causalmente adeguata al verificarsi del danno, quando le violazioni si basano sulla stessa o su una simile fonte di errore oppure quando hanno causato un danno patrimoniale unico. Sussiste un danno patrimoniale unico quando ogni violazione è causalmente adeguata al verificarsi del danno nella sua totalità.
d) Limitatamente alla garanzia “Tutela Legale attiva: consulenza preventiva di un avvocato”, il sinistro insorge con il verificarsi di una o più circostanze indicate nella garanzia “Tutela legale attiva”. Al di fuori della citata garanzia, trova sempre applicazione quanto stabilito dal presente art. 5 alle lettere a),
b) e c).
(3) Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro
In deroga all’art. 1913 Cod. Civ., il Contraente/Assicurato deve segnalare a XXXXXX, anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali.
La denuncia scritta, che può pervenire anche dall’Avvocato difensore, deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell’evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.
L’Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.
Inoltre, deve trasmettere a XXXXXX copia di qualsiasi atto giudiziario a lui notificato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica.
Qualsiasi comunicazione può pervenire anche dall’Avvocato difensore.
L’inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell’art. 1915 Cod. Civ., alla decadenza parziale o totale del diritto alla garanzia assicurativa.
Il termine prescrizionale previsto dall’art. 2952, comma 2, Cod. Civ. decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell’Assicurato, generando così spese legali.
Ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ., il Contraente/ Assicurato deve segnalare, al momento della denuncia del sinistro, l’esistenza di altre polizze di Tutela Legale.
(4) Nomina dell’Avvocato
Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, il Contraente/Assicurato può comunicare a XXXXXX il nominativo di un Avvocato liberamente scelto senza alcun limite territoriale (come previsto dall’art. 4) cui affidare la tutela dei propri diritti.
Se l’Assicurato non usufruisce del suo diritto di nomina del legale di fiducia, sarà XXXXXX - su richiesta dell’Assicurato - a segnalare un Avvocato.
Anche in tal caso, sarà sempre il Contraente/Assicurato a conferire mandato al legale.
In nessun caso XXXXXX risponde per l’attività di legali e consulenti in qualsiasi modo segnalati/incaricati.
Art. 6 Esclusioni
Non rientrano in garanzia:
(1) sinistri derivanti da o riguardanti il possesso, la proprietà o la conduzione di veicoli viaggianti su terra sottoposti per legge all’obbligo d’assicurazione per la responsabilità civile; sono altresì esclusi i sinistri inerenti alla conduzione, il possesso o la proprietà di imbarcazioni o aeromobili;
(2) vertenze con ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG e con le società del gruppo;
(3) sinistri che l’Assicurato ha causato con dolo accertato in qualsiasi modo (art. 1900 Cod. Civ.);
(4) vertenze aventi per oggetto la resistenza a sanzioni pecuniarie o contrattuali direttamente irrogate all’Assicurato (punitive damages, exemplary damages);
(5) alle società controllate o collegate con sede al di fuori dello spazio economico europeo (SEE)1 la copertura dei rischi assicurati dalla presente polizza viene prestata mediante apposita garanzia “perdite pecuniarie”. La suddetta garanzia opera come segue:
x. xxxxxxxx i costi sostenuti dalla contraente per aver manlevato le società affiliate al di fuori dello SEE1 dalle spese legali in applicazione di tutte le condizioni di polizza;
e. Qualora esista un’eventuale copertura assicurativa equivalente2 per le spese legali contratta localmente nel paese SEE1 dove ha avuto origine il sinistro, la presente garanzia interviene a secondo rischio. In caso contrario interverrà a primo rischio.
f. Il rischio della garanzia “perdite pecuniarie” è assunto da:
XXXXXX Xxxxxxxxxxx-Versicherung XX Xxxxx-Xxxxxx Xxxxxx 00
00000 Xxxx (Xxxxxxx)
Registro Commerciale di Colonia, numero di iscrizione 9084
1) Fanno parte dello SEE.:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia.
2) equivalente
La copertura assicurativa è equivalente solamente quando i contenuti fondamentali delle sue condizioni nonché l'importo coperto dall'assicurazione risultino equiparabili alle condizioni della presente polizza ROLAND. Il massimale della polizza estera può scostarsi al massimo del 5% rispetto a quello previsto dal presente contratto.
(6) Non sono coperte le domande riconvenzionali e ogni altra azione legale proposte dall’Assicurato afferenti le mansioni svolte presso l’ente o la società di appartenenza;
(7) Fatta salva ogni altra previsione contrattuale, la garanzia assicurativa opera solo e fintanto che ciò non sia vietato da limitazioni o sanzioni economiche, commerciali o finanziarie o embarghi dell'Unione Europea direttamente opponi-bili alle parti contrattuali;
(8) La copertura assicurativa decade con effetto retroattivo se, tramite sentenza passata in giudicato o esplicito riconoscimento da parte dell’Assicurato, viene accertata la violazione volontaria di obblighi contrattuali e/o di norme di legge che abbiano generato un danno patrimoniale.
In questo caso, solo l’Assicurato è obbligato a rifondere a ROLAND gli importi per spese legali già corrisposti.
Art. 7 Costi non assicurati
XXXXXX non si assume:
a) i costi assunti dal Contraente e/o dalle persone assicurate senza obbligo giuridico;
b) le franchigie e gli scoperti pattuiti in polizza;
c) la ritenuta d’acconto da versarsi a cura del sostituto d’imposta, in quanto XXXXXX non riveste tale figura nel rapporto fra Contraente/Assicurato e professionista incaricato;
d) nei casi di procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione all’estero, i costi dell’eventuale consulente nominato dall’organismo competente;
e) il pagamento di sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa;
f) le spese per la custodia di cose.
Art. 8 Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio
(1) L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza e sussiste per i sinistri insorti come segue:
a. dalle ore 24 (ventiquattro) del primo giorno di validità della polizza per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali, e, qualora pattuita in polizza, per responsabilità amministrativa da danno erariale;
b. tre mesi dal primo giorno di validità della polizza, per controversie di natura contrattuale.
(2) Ai sensi dell’art. 1901, comma 1, Cod. Civ., se il Contraente non salda il primo premio o la prima rata del premio entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza prevista nella polizza, la garanzia resta sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto.
(3) Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, in deroga all’art. 1901, comma 2, Cod. Civ., l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento.
(4) Il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo dal momento della scadenza dell’ultimo premio annuo o dell’ultima rata, se XXXXXX, in caso di mancato pagamento dell’ultimo premio annuo o dell’ultima rata, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza (art. 1901, comma 3, Cod. Civ.), salvo diversi accordi.
(5) In caso di emissione di appendice che comporta un aumento del premio, il Contraente deve effettuare il relativo pagamento entro il termine pattuito.
(6) Nell’ipotesi di pagamento parziale del premio dovuto, in caso di sinistro, XXXXXX decurterà dalle spese indennizzabili la percentuale risultante dal rapporto tra il premio saldato e quello dovuto dal Contraente. Con il pagamento di quanto dovuto entro l’anno assicurativo di competenza o nel termine pattuito, il Contraente ripristina il suo diritto all’intera prestazione assicurativa.
(7) Se alla scadenza pattuita il Contraente non paga l’intero premio dovuto, XXXXXX sospenderà la liquidazione di tutti i sinistri denunciati fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente effettuerà il pagamento del premio dovuto. In caso di pagamento parziale, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente punto (6).
Art. 9 Durata e proroga del contratto di assicurazione
Se non diversamente pattuito, il contratto ha durata annuale e si proroga tacitamente di anno in anno in mancanza di disdetta, che deve essere inviata al destinatario almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.
La disdetta deve avvenire esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC). Ogni altra forma di disdetta si considera senza effetto.
Art. 10 Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso
(1)
a) La polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente persona fisica, di una delle seguenti fattispecie: decesso, interdizione o inabilitazione.
b) Se il Contraente è una persona giuridica, in caso di sentenza di fallimento o di richiesta di apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria nei suoi confronti, il contratto si risolve di diritto, salvo diversa valutazione di XXXXXX. Se la sentenza di fallimento o la richiesta di apertura ad altra procedura concorsuale riguarda una coassicurata, quest’ultima viene esclusa dalla copertura dalla data di sentenza di fallimento o dall’apertura di altra procedura concorsuale, salvo diversa valutazione di XXXXXX.
Quanto sopra si applicherà conformemente alle procedure corrispondenti in caso di modifiche legislative.
c) In caso di liquidazione volontaria del Contraente e/o delle società/enti coassicurati, il Contraente deve avvertire ROLAND per iscritto entro 30 giorni dall’avvenuta delibera. Di seguito XXXXXX, ai sensi dell’art. 1898 Cod. Civ., valuterà l’aggravio del rischio e l’eventuale prosecuzione del contratto.
d) Nei casi di risoluzione/recesso previsti dal presente articolo, esclusivamente per le persone giuridiche/enti, le azioni in corso proseguono fino all’esaurimento del relativo grado di giudizio mentre quelle future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di XXXXXX da ogni ulteriore prestazione. Per le persone fisiche, le azioni in corso e quelle future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di XXXXXX da ogni ulteriore prestazione. Vengono comunque indennizzate le spese legali maturate al momento del verificarsi della risoluzione/ recesso del contratto.
(2) Se l’oggetto dell’assicurazione viene a mancare del tutto o in parte - per motivi diversi dalla previsione del punto (1) - verrà meno la copertura assicurativa per l’oggetto cessato, se non diversamente pattuito. Se XXXXXX viene a conoscenza del venir meno dell’oggetto dell’assicurazione dopo più di due mesi dall’evento, le spetta comunque il premio nella sua totalità fino al momento dell’avvenuta conoscenza.
Se XXXXXX viene invece a conoscenza del venir meno dell’oggetto dell’assicurazione entro i due mesi dall’evento, al Contraente spetta il rimborso del premio al lordo dell’imposta assicurativa.
Art. 11 Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo/aumento/diminuzione del rischio
(1) Dichiarazioni inesatte, incomplete o reticenti del Contraente durante la negoziazione, la conclusione o durante la vigenza della polizza, relative a circostanze che influenzano la determinazione del rischio da parte di XXXXXX o l’ammontare del premio, possono portare - ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Cod. Civ. - alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, oppure allo scioglimento del contratto.
(2) Ai sensi dell’art. 1898 Cod. Civ., il Contraente è obbligato a dare immediato avviso a ROLAND di ogni aggravamento del rischio.
(3) Una volta a conoscenza di un fatto/una circostanza che giustifica un premio maggiore rispetto a quello pattuito, XXXXXX ha la facoltà di richiedere modifiche al contratto, anche con effetto retroattivo.
Il contratto si scioglie ai sensi e per gli effetti dell’art. 1898 Cod. Civ., qualora il Contraente, una volta ricevuta la comunicazione da parte di XXXXXX, non intenda accettare la proposta di modifica, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.
Sempre ai sensi e per gli effetti dell’art. 1898, ultimo comma, secondo periodo, Cod. Civ., in caso di sinistro, XXXXXX ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto, se il Contraente avesse comunicato il fatto/la circostanza in modo esatto e completo prima della conoscenza del fatto/della circostanza relativi all’aggravamento del rischio.
(4) Se, dopo la conclusione del contratto, si verifica un evento che giustifica un premio minore rispetto a quello pattuito, il Contraente può richiedere una diminuzione del premio dal momento del verificarsi di tale evento. Se il Contraente denuncia la circostanza oltre 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi, il premio verrà diminuito solo dal momento del ricevimento della denuncia.
(5) Fermo quanto stabilito ai punti (1), (2), (3) e (4), XXXXXX resta obbligata alla prestazione se il Contraente dimostra che l’inesattezza o l’omissione delle informazioni non sono dovute a suo dolo o colpa grave.
Art. 12 Variabilità del premio di assicurazione
(1) Se il premio annuale di polizza è calcolato sulla base di parametri variabili (es.: n. persone e/o attività assicurate ecc.), il Contraente dovrà fornire i relativi dati entro un mese dalla data di scadenza. Conseguentemente il premio di rinnovo potrà subire un adeguamento.
Su richiesta di XXXXXX, il Contraente fornisce i documenti che attestano i dati comunicati per l’aggiornamento del premio.
(2) Se il Contraente non adempie a quanto indicato al punto (1), o fornisce le indicazioni richieste in modo incompleto o inesatto, ROLAND - in caso di sinistro - ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto, se il Contraente avesse comunicato quanto richiesto in modo esatto e completo.
Trova comunque applicazione quanto previsto dall’art. 11.
Art. 13 Massimale
XXXXXX si espone per ogni sinistro fino al massimale indicato in polizza. Tale principio trova applicazione anche quando XXXXXX, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati. Inoltre, in caso di una o più reali o presunte violazioni collegate temporalmente e/o causalmente, che abbiano dato origine a un sinistro unico, il massimale a disposizione sarà sempre unico.
Art.14 Gestione del sinistro
1. XXXXXX conferma per iscritto la misura della prestazione assicurativa per il sinistro.
2. Nell’ambito delle garanzie prestate dalla polizza, la pratica verrà affidata direttamente all’Avvocato liberamente scelto dall’Assicurato ai sensi dell’art. 4. La copertura per la fase giudiziale viene garantita senza previa valutazione della probabilità di successo.
3. Se pattuita l’estensione alla fase stragiudiziale, dopo il ricevimento della denuncia del sinistro e su richiesta dell’Assicurato, XXXXXX, da sola o avvalendosi di uno specialista da essa incaricato, tenta di risolvere in modo bonario la controversia.
Se il tentativo di componimento xxxxxxx non ha esito positivo o la soluzione prospettata non viene accettata dall’Assicurato per fondati motivi, XXXXXX autorizzerà/ratificherà l’instaurazione del relativo procedimento senza previa valutazione della probabilità di successo.
4. Esaurito il primo grado, per i procedimenti assicurati in polizza la garanzia assicurativa viene prestata in ogni caso per i successivi gradi di giudizio, senza previa valutazione da parte di XXXXXX della probabilità di successo.
La copertura assicurativa decade con effetto retroattivo se, tramite sentenza passata in giudicato o esplicito riconoscimento da parte dell’Assicurato, viene accertata la violazione volontaria di obblighi che abbia generato un danno patrimoniale. In questo caso, solo l’Assicurato è obbligato a rifondere a ROLAND gli importi per spese legali già corrisposti.
5. Il conferimento di incarico al consulente tecnico di parte deve essere autorizzato/ ratificato da XXXXXX.
6. In caso di prestazione della garanzia l’Assicurato dovrà:
a. collaborare attivamente con il professionista incaricato della tutela dei suoi diritti, informandolo in modo completo e veritiero sulla situazione, indicandogli tutti i mezzi di prova, tutte le informazioni e fornendo tutta la documentazione necessaria;
b. fornire a XXXXXX, su richiesta, informazioni sullo stato della pratica chiedendo eventualmente anche al professionista incaricato di procedere in tal senso;
c. a meno che i suoi interessi non vengano compromessi dovrà:
- prima di adire l’Autorità Giudiziaria, attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari che possano, in fatto o in diritto, influire sul procedimento giudiziario da intentare;
- evitare di porre in essere comportamenti che potrebbero aumentare le spese o rendere più difficile la loro rifusione da parte dell’avversario.
7. L’Assicurato segue le eventuali raccomandazioni di XXXXXX e le comunica ai professionisti incaricati.
8. XXXXXX presta comunque la copertura se la violazione degli obblighi di cui sopra non è causata da dolo. In caso di violazione per dolo, XXXXXX resta obbligata qualora la violazione non le abbia causato un pregiudizio.
9. Le prestazioni assicurative della polizza possono essere cedute soltanto con il consenso scritto di XXXXXX.
XXXXXX, ai sensi degli artt. 1201, 1203 e 1916 Cod. Civ., è surrogata, fino alla concorrenza dell’importo corrisposto, in tutti i diritti dell’Assicurato verso terzi.
L’Assicurato è tenuto, su richiesta di XXXXXX, a consegnare tutta la documentazione necessaria e ad esperire tutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti.
10. Ai sensi dell’art. 174 del Codice delle Assicurazioni, in caso di divergenza di opinioni tra l’Assicurato e XXXXXX circa la gestione del sinistro o in caso di conflitti di interessi, la controversia potrà essere devoluta a un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l’arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione.
a. L’arbitro deciderà secondo xxxxxx e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla parte soccombente.
b. Qualora vi sia il rischio della prescrizione del diritto dell’Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli può, a sue spese, intraprendere i necessari atti interruttivi della prescrizione.
c. I costi di cui al precedente punto b) verranno rimborsati da XXXXXX in caso di sua soccombenza nel procedimento arbitrale di cui sopra.
11. Se l’Assicurato intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima della comunicazione della misura della prestazione da parte di XXXXXX e se, per tale motivo, vengono causate delle spese, XXXXXX riconosce solo quelle che avrebbe rifuso in caso di conferma antecedente alle iniziative intraprese.
Art. 15 Riscossione di somme di denaro
(1) Gli importi corrisposti dalla controparte a titolo di capitale, risarcimento del danno e interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato.
(2) L’Assicurato dovrà invece rimborsare a XXXXXX le somme a titolo di spese legali da quest’ultima anticipate e recuperate dalla controparte, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di recupero.
Art. 16 Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno da ogni pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente x XXXXXX possono recedere dalla polizza esclusivamente mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di 30 (trenta) giorni. Ogni altra forma di disdetta si considera senza effetto.
In questo caso, il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio per il periodo d’assicurazione non ancora trascorso.
Art. 17 Periodo di postuma per la denuncia di sinistri dopo la cessazione del contratto
La copertura assicurativa sussiste per i sinistri insorti durante la validità della polizza XXXXXX e denunciati a ROLAND entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della polizza. Se la polizza ha una durata complessiva superiore a tre anni, il periodo di cui sopra si estende a 36 (trentasei) mesi dalla cessazione del contratto.
Art. 18 Ambito di validità territoriale
Sussiste copertura assicurativa per sinistri per i quali è data competenza giurisdizionale nei territori pattuiti in polizza.
Art. 19 Indicizzazione - adeguamento dei massimali, degli indennizzi e dei premi
(1) Se previsto in polizza, il massimale, le indennità e i premi di polizza vengono determinati in base all’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati pubblicato dall’ISTAT, secondo i criteri che seguono:
a. base per l’adeguamento durante l’anno sarà l’indice del mese di settembre dell’anno precedente;
b. alla scadenza annuale il massimale, le indennità e i premi verranno aumentati o diminuiti in proporzione all’indice ISTAT;
c. gli aumenti/le diminuzioni avranno validità dalla data di decorrenza della rata annuale di premio.
(2) Se, in seguito a una modifica dell’indicizzazione, il massimale, le indennità o i premi dovessero raddoppiare (rispetto agli importi inizialmente stabiliti), sia il Contraente che XXXXXX possono rinunciare all’adeguamento della polizza. In questo caso valgono per il massimale, per le indennità e per i premi gli importi calcolati in base all’ultimo adeguamento avvenuto.
(3) In caso di ritardo o interruzione della pubblicazione dell’indice, XXXXXX propone un adeguamento corrispondente alle modificazioni dei prezzi generali e alle variazioni conosciute dall’ultimo adeguamento avvenuto. Il Contraente ha tuttavia la facoltà di rinunciare all’adattamento proposto.
Art. 20 Oneri fiscali
Tutti gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente, anche se sono stati anticipati da ROLAND.
Art. 21 Modifiche al contratto d’assicurazione
La polizza può essere modificata solamente per iscritto. In caso di emissione di appendice, quanto in essa previsto si applica dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di efficacia indicato nell’appendice stessa.
In caso di sinistro, il contenuto dell’appendice trova applicazione relativamente ai sinistri insorti dopo la data di efficacia dell’appendice.
Art. 22 Ordinamenti giuridici esteri
Se non diversamente pattuito, la copertura assicurativa si estende alle fattispecie previste dalle normative estere, per quanto queste ultime siano corrispondenti alla normativa italiana oggetto della copertura della polizza.
Art. 23 Clausola in presenza di intermediario
Se il Contraente ha affidato la gestione del contratto a un Intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del R.U.I., così come richiamato in polizza, e che abbia un accordo di collaborazione in vigore con XXXXXX trova applicazione quanto segue:
tutta la gestione del contratto è affidata all’Intermediario, salvo relativa clausola di precisazione inserita in polizza e approvata per iscritto dalle parti. Comunicazioni dell’Assicura-to si danno per conosciute a XXXXXX quando sono pervenute all’Intermediario. Quest’ultimo è obbligato alla loro immediata trasmissione a XXXXXX.
Tuttavia, richieste, manifestazioni di volontà e denunce dell’Assicurato volte a determinare, concludere, modificare l’ambito di copertura della polizza o riguardanti obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro, valgono solo dal momento in cui queste pervengono effettivamente a XXXXXX.
Se, durante la vigenza del contratto, il Contraente dovesse revocare l’incarico della gestione assicurativa all’Intermediario indicato in polizza, la gestione del contratto potrà continuare purché venga fornito regolare incarico sottoscritto dal Contraente e che il nuovo Intermediario abbia un accordo di collaborazione con XXXXXX.
Nel caso di cessazione del contratto assicurati-vo, nell’ipotesi di revoca dell’incarico all’Intermediario indicato in polizza, la gestione e denuncia di eventuali sinistri potrà continuare con il nuovo Intermediario, anche se non ha un accordo di collaborazione, purché venga trasmesso a XXXXXX l’incarico sottoscritto dal Contraente.
Art. 24 Clausola di continuità
Se il contratto subentra senza soluzione di continuità temporale a un’altra polizza di Tutela Legale stipulata a favore del Contraente/società e/o ente coassicurato/ assicurato trova applicazione quanto segue:
la copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di assicurazione accesa presso la compagnia indicata nella polizza XXXXXX e dei quali il Contraente venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente Assicuratore, senza applicazione di alcuna carenza contrattuale in deroga all’art 8 (1) b).
Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:
la polizza XXXXXX abbia continuità temporale, ovvero segua senza alcuna interruzione la polizza del precedente assicuratore, indicato nella polizza XXXXXX;
il sinistro venga obbligatoriamente denunciato a XXXXXX entro la durata della polizza XXXXXX; l'assicuratore precedente indicato nella polizza XXXXXX abbia respinto il sinistro per tardiva
comunicazione, ossia oltre il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto, e non per altri motivi;
l'Assicurato abbia denunciato tempestivamente il sinistro al precedente assicuratore.
Di conseguenza, XXXXXX avvierà la gestione del caso applicando le condizioni della polizza XXXXXX, a condizione che la fattispecie denunciata rientri nelle garanzie previste sia nella polizza del precedente assicuratore che in quella di XXXXXX.
Nel caso in cui la polizza precedente preveda continuità con altre polizze, si intende adempiuto quanto previsto al punto 1.
I punti 3 e 4 decadono se l'Assicurato viene a conoscenza dell'evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto o se il precedente contratto non prevede alcun periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del contratto.
Il Contraente si obbliga a fornire a XXXXXX, in sede della richiesta d’offerta, le seguenti informazioni: nominativo della Compagnia precedente;
numero di polizza;
condizioni che regolano il precedente contratto ed eventuali appendici;
situazione dei sinistri denunciati/ liquidati/riservati/respinti/chiusi senza seguito degli ultimi tre anni, suddivisi per tipologia.
In mancanza di tali informazioni trova applicazione quanto indicato all’art. 11 (1), (3) e (5).
Art. 25 Continuità con altre polizze ROLAND
Nel caso in cui il nuovo contratto subentri senza soluzione di continuità temporale a un’altra polizza stipulata con XXXXXX a favore del Contraente/società e/o ente coassicurato/ assicurato trova applicazione quanto segue:
Il contratto dà continuità di copertura alla polizza stipulata con XXXXXX.
Quanto sopra a condizione che la persona assicurata risulti esserlo sia con la nuova polizza XXXXXX che con quella precedente e che il sinistro colpisca una garanzia assicurata sia con la nuova polizza sia con quella/e precedente/i.
In questi casi si applicano le condizioni in vigore al momento della denuncia del sinistro senza alcuna carenza contrattuale.
Quanto previsto dal presente articolo si applica anche nel caso in cui un Assicurato beneficiario di polizza XXXXXX possa usufruire di un’altra polizza già in essere con XXXXXX.
Art.26 Clausola di salvaguardia
Nel caso di aggiornamento delle condizioni con modifiche del contenuto, che non generano un sovrappremio, le stesse avranno efficacia dalla data della loro pubblicazione e verrà quanto segue:
a) qualora il contenuto delle nuove condizioni fosse più favorevole per la gestione di un sinistro e/o del xxxxxxxxx XXXXXX applicherà le nuove condizioni;
b) qualora il contenuto delle precedenti condizioni fosse più favorevole per la gestione di un sinistro e/o del contratto, XXXXXX applicherà le vecchi condizioni.
Quanto sopra vale anche nel caso in cui i documenti contrattuali dovessero riportare il vecchio normativo.
Art. 27 foro competente
Foro competente per decider le controversie relative all’applicazione della polizza è esclusivamente quella di Milano. Qualora il Contraente sia un consumatore, come definito dal Codice del Consumo, il foro competente sarà quello di residenza del Contraente.
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE
Controversie sul rapporto di lavoro degli amministratori e dei dirigenti CS – LAD
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione e fonte normativa
XXXXXX tiene indenne le persone assicurate da tutti i costi ed onorari di procedure avanti l’Autorità Giudiziaria o procedure arbitrali, inerenti il rapporto di lavoro (mandato per gli amministratori; contratto di lavoro individuale per i dirigenti) in essere con l’ente/la società indicato/a in polizza. La copertura opera sia se chiamati a difendersi che per azioni intraprese contro l’ente/società indicato in polizza.
Alla polizza si applicano le presenti Condizioni Speciali; per quanto non diversamente disciplinato, si applicano le disposizioni del diritto italiano.
Art. 2 Contraente/ Assicurato
La polizza può essere stipulata da una persona fisica o da un ente o società. Assicurata può essere esclusivamente la persona fisica. L’Assicurato è l’unico soggetto legittimato ad attivare la garanzia assicurativa. La copertura sussiste solo per controversie inerenti l’esercizio delle attività e funzioni indicate in polizza.
Se il contraente è un ente o società, la persona fisica non è più assicurata al verificarsi delle seguenti circostanze:
- l’ente revoca il mandato o l’Assicurato rinuncia all’incarico;
- l’ente risolve il contratto di lavoro individuale o l’Assicurato si dimette.
Tuttavia la persona fisica potrà beneficiare della copertura assicurativa per le fattispecie sopra indicate e per i sinistri insorti nel periodo in cui risultava assicurata nei termini previsti dall’art. 18.
Le manifestazioni di volontà in merito alla polizza (ad eccezione di quanto previsto al primo capoverso del presente articolo) spettano esclusivamente al Contraente e a XXXXXX.
Le disposizioni del contratto riguardanti il Contraente si applicano conformemente anche alle persone assicurate.
Art. 3 Cambio di attività
Se il Contraente è una persona fisica, trova applicazione una copertura automatica come di seguito specificato.
La copertura resta valida:
(1) se l’Assicurato, durante la vigenza della polizza, modifica la propria attività/funzione presso lo stesso ente/società;
(2) se l’Assicurato, durante la vigenza della polizza, svolge la stessa attività/funzione ma presso un altro ente/società;
(3) se l’Assicurato, durante la vigenza della polizza, inizia a svolgere una nuova attività/funzione presso un altro ente/società.
In ogni caso le nuove attività/funzioni devono essere assicurabili dalla polizza e devono essere comunicate per iscritto a ROLAND entro due mesi dal loro inizio.
In mancanza di tale comunicazione la polizza non opera in caso di vertenze relative allo svolgimento delle attività/funzioni variate.
La copertura per le nuove attività /funzioni inizierà a decorrere dalla data indicata sull’appendice che verrà emessa da XXXXXX.
La copertura si estende a sinistri derivanti da un’attività precedentemente assicurata e insorti durante la vigenza del contratto e al massimo entro 12 mesi dopo la cessazione dell’attività colpita.
Art. 4 Libera scelta del legale - domiciliatario - spese assicurate – Media-conciliazione – Negoziazione assistita
Libera scelta del legale
L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente un Avvocato senza alcun limite territoriale. Qualora l’Assicurato nomini un Avvocato non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente, ROLAND riconosce le spese sostenute dal legale per le trasferte necessarie per raggiungere la sede dell’autorità competente a decidere del procedimento.
Domiciliatario
Sempre nei limiti del massimale di polizza, vengono inoltre garantite per la fase giudiziale le spese di un secondo legale domiciliatario, fino ad € 2.000,00 (o di diverso importo pattuito in polizza) ad esclusione delle spese che rappresentano un raddoppio delle attività già svolte dal primo avvocato.
Spese assicurate
Gli indennizzi vengono liquidati in Euro.
Le spese sostenute in valuta diversa vengono rifuse in Euro applicando il cambio in vigore il giorno in cui è stata sostenuta la spesa per la quale si richiede il rimborso.
Con riferimento alle garanzie previste e per i procedimenti assicurati in polizza, nei limiti del massimale previsto in polizza e ad esclusione delle voci non assicurate di cui all’art. 7, ROLAND garantisce i seguenti costi:
(A) Per la fase giudiziale e arbitrato:
1. XXXXXX liquida i compensi di un Avvocato, nei limiti stabiliti in polizza, in applicazione dei parametri
forensi previsti o dalla normativa vigente,
2. In caso di compensi calcolati in modo diverso, vi sarà copertura solo previo accordo o successiva ratifica di XXXXXX dell’adeguatezza dei costi.
3. In caso di vertenze dinnanzi a Giurisdizioni Speciali, il compenso di un ulteriore Avvocato iscritto in appositi albi speciali.
4. In caso di vertenza instaurata all’estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell’Avvocato secondo quanto previsto dall’ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.
5. Qualora per qualunque ragione l’Assicurato decida di revocare il mandato all’Avvocato per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato.
6. In caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell’Avvocato, vale analogamente quanto predisposto al punto 4.
7. Le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza.
8. Le spese di transazioni preventivamente autorizzate da XXXXXX.
9. In caso di transazioni concluse senza il preventivo accordo con XXXXXX, vengono tuttavia indennizzate le spese del Contraente/ Assicurato con esclusione di quelle di controparte assunte transattivamente e delle spese del Contraente/ Assicurato eventualmente assunte da controparte.
10. Le spese dell’attività di Consulenti Tecnici d’Ufficio (C.T.U.) e di controparte se l’Assicurato è obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi.
11. A seguito di autorizzazione/ ratifica di XXXXXX, le spese di un consulente nominato dall’Assicurato - senza alcun limite territoriale - nel caso in cui tale consulenza sia reputata necessaria, a supporto della difesa, dall’Avvocato incaricato. Tali spese vengono riconosciute nei limiti della tariffa di riferimento in vigore. In mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii.
12. In caso di vertenza instaurata all'estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.
13. Qualora per qualunque ragione l’Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente.
14. Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Consulente.
15. Le spese per l’IVA relative all’attività di Avvocati e Consulenti Tecnici, qualora il Contraente/ Assicurato dichiari di non essere autorizzato alla detrazione dell’imposta.
16. Le spese nei procedimenti speciali/d’urgenza di cui al IV° libro del codice di procedura civile (esempio: procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.).
17. Con la previa autorizzazione di XXXXXX, le spese per accertamenti economico-finanziari su persone ed enti.
18. Le spese relative alla notificazione di atti.
19. Le spese di registrazione della sentenza nonché le spese necessarie ad ottenere una copia integrale della stessa.
20. Le spese relative al contributo unificato.
21. Qualora la controversia assicurata venga decisa mediante arbitrato, sono garantiti i costi dell’attività di un Avvocato e dell’arbitro direttamente nominati dall’Assicurato nonché la metà del costo per l’attività dell’arbitro nominato di comune accordo dalle parti, salvo diversa disposizione del lodo arbitrale. Dette spese sono liquidate in ogni caso nei limiti dei parametri ex DM 55/2014 (e ss.mm.ii).
22. A seguito di autorizzazione/ratifica di XXXXXX, le spese adeguate di un investigatore nominato dall’Assicurato/avvocato - senza alcun limite territoriale - nel caso in cui tale nomina sia reputata necessaria, a supporto della difesa, dall’Avvocato incaricato. Quanto sopra vale anche In caso di vertenza instaurata all'estero.
(B) Se in polizza è pattuita l’estensione alla fase stragiudiziale (inclusa la media-conciliazione e la negoziazione assistita), vengono coperte le voci di spesa compatibili di cui al punto (A) del presente articolo.
Mediazione – Conciliazione
Se in polizza è pattuita l’estensione alla fase stragiudiziale, per la media-conciliazione vale quanto segue:
(1) sono coperte le spese di mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (spese di avvio e indennità del mediatore) nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii.
(2) Se il mediatore si avvale di un suo consulente, XXXXXX si fa carico fino al 50% del relativo compenso.
(3) In caso di analoga procedura conciliativa instaurata all'estero, vengono riconosciute le spese di procedura nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii.
(4) Per la procedura di mediazione sono altresì garantiti i compensi di un Avvocato previsti dall’ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.
Negoziazione assistita
Se in polizza è pattuita l’estensione alla fase stragiudiziale, XXXXXX riconosce le spese sostenute in caso di negoziazione assistita di cui al Decreto Legge 132/2014, convertito nella Legge n. 162/2014 (e ss.mm.ii.).
Art. 5 Sinistro - Insorgenza del sinistro – sinistro unico
(1) Si intende quale sinistro: la vertenza per la quale viene prestata la garanzia di xxxxxxx. Il sinistro deve insorgere tra la data di efficacia e quella di cessazione della polizza.
(2) Il sinistro si considera insorto nel momento in cui l’Assicurato ha o avrebbe iniziato a violare disposizioni contrattuali o di legge.
(3) In caso di più violazioni è determinante la prima violazione causalmente adeguata al verificarsi del sinistro.
(4) Sussiste copertura assicurativa per quei sinistri riconducibili a manifestazioni di volontà e/o atti che risultano essere stati svolti oltre un anno prima della decorrenza della polizza.
Nel caso di inclusione di nuove persone assicurate il termine di un anno si considera dal giorno di inclusione in polizza
Art. 6 Esclusioni
La garanzia assicurativa non è operativa per le seguenti fattispecie:
a) Qualora nei confronti degli assicurati venga promossa un’azione di responsabilità per risarcire un danno patrimoniale sulla base di prescrizioni normative relative alla responsabilità civile o amministrativa.
b) Xxxxxxxx conseguenti ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive.
c) Vertenze derivanti da violazioni dei diritti d’autore, brevetto, marchio, proprietà intellettuale o esclusiva e diritto dei cartelli o concorrenza sleale.
d) Vertenze derivanti da violazioni dell’art. 28 dello statuto dei lavoratori (comportamenti antisindacali).
e) Sinistri che l’Assicurato ha causato con dolo accertato in qualsiasi modo (art. 1900 Cod. Civ.). In questo caso solo l’Assicurato è obbligato a rifondere a ROLAND gli importi per spese legali già corrisposti
f) Vertenze dinnanzi a Corti Costituzionali e a qualsiasi Corte Internazionale.
g) Vertenze con ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG e con le società del gruppo.
h) vertenze e procedimenti riguardanti il possesso, la proprietà o conduzione ldi veicoli viaggianti su terra sottoposti per legge all’obbligo d’assicurazione per la responsabilità civile; sono altresì escluse le vertenze inerenti la conduzione , il possesso o la proprietà di imbarcazioni o aeromobili;
i) Xxxxx salva ogni altra previsione contrattuale, la garanzia assicurativa sussiste nella misura e fintanto la prestazione della stessa non è vietata all’assicuratore da norme di legge estere. Per il caso in cui, in base a questa regolamentazione, persone, filiali o società partecipate assicurate non abbiano diritto alla garanzia assicurativa e il Contraente le manlevi dai costi sostenuti di conseguenza, la garanzia assicurativa comprende il rimborso di tali costi sostenuti dal Contraente fino alla misura massima delle spese assicurate.
j) Non sono coperte le domande riconvenzionali e ogni altra azione legale proposta dall’Assicurato.
Art. 7 Costi non assicurati XXXXXX non riconosce:
a) i costi assunti dal Contraente e/o dalle persone assicurate senza obbligo giuridico;
b) le franchigie e gli scoperti pattuiti in polizza;
c) la ritenuta d’acconto da versarsi a cura del sostituto d’imposta in quanto XXXXXX non riveste tale figura nel rapporto fra Contraente/Assicurato e professionista incaricato;
d) nei casi di procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione all’estero, i costi dell’eventuale consulente nominato dall’organismo competente;
e) il pagamento di sanzioni, ammende e pene pecuniarie di qualsiasi natura; le spese per la custodia di cose.
Art. 8 Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio
(1) L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza e sussiste per i sinistri insorti tre mesi dopo il primo giorno di validità della polizza.
(2) Ai sensi dell’art. 1901, comma 1, Cod.Civ., se il Contraente non salda il primo premio annuale o la prima rata del premio entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza prevista nella polizza, la garanzia resta sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto.
(3) Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, in deroga all’art. 1901, comma 2, Cod. Civ., l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento.
(4) Il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo dal momento della scadenza dell’ultimo premio annuo o dell’ultima rata, se XXXXXX, in caso di mancato pagamento dell’ultimo premio annuo o dell’ultima rata, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza (art. 1901, comma 3, Cod.Civ.), salvo diversi accordi.
(5) In caso di emissione di appendice che comporta un aumento del premio, il Contraente deve effettuare il relativo pagamento entro il termine pattuito.
(6) Nell’ipotesi di parziale pagamento, in caso di sinistro, XXXXXX decurterà dalle spese indennizzabili la percentuale risultante dal rapporto tra il premio saldato e quello dovuto dal Contraente.
Con il pagamento di quanto dovuto entro l’anno assicurativo di competenza o nel termine pattuito, il Contraente ripristina il suo diritto all’intera prestazione assicurativa.
(7) Se alla scadenza pattuita il Contraente non paga il premio intero dovuto, XXXXXX sospenderà la liquidazione di tutti i sinistri denunciati fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente effettuerà il pagamento del premio dovuto. In caso di pagamento parziale si applicheranno le disposizioni di cui al punto (6) di cui sopra.
Art. 9 Durata e proroga del contratto di assicurazione
Se non diversamente pattuito, il contratto ha durata annuale e si proroga tacitamente di anno in anno in mancanza di disdetta che deve essere inviata al destinatario almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.
La disdetta deve avvenire esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC). Ogni altra forma di disdetta si considera senza effetto.
Art. 10 Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso (1)
a) La polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente persona fisica, di una delle seguenti fattispecie: decesso, interdizione o inabilitazione.
b) Se il Contraente è una persona giuridica, in caso di dichiarazione di fallimento o dell’apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria nei suoi confronti, il contratto si risolve di diritto, salvo diversa valutazione di XXXXXX. Se la procedura concorsuale riguarda una coassicurata quest’ultima viene esclusa dalla copertura dalla data di apertura della procedura stessa, salvo diversa valutazione di XXXXXX.
c) In caso di liquidazione volontaria del Contraente e/o delle società/enti coassicurati, il Contraente deve avvertire per iscritto ROLAND entro 30 giorni dall’avvenuta delibera. Di seguito XXXXXX, ai sensi dell’art. 1898 del Cod. Civ., valuterà l’aggravio del rischio e l’eventuale prosecuzione del contratto.
d) Nei casi di risoluzione/recesso previsti dal presente articolo, esclusivamente per le persone giuridiche/enti le azioni in corso proseguono fino all’esaurimento del relativo grado di giudizio mentre quelle future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di XXXXXX, da ogni ulteriore prestazione. Per le persone fisiche, le azioni in corso e quelle future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di XXXXXX, da ogni ulteriore prestazione. Vengono comunque indennizzate le spese legali maturate al momento del verificarsi della risoluzione/recesso del contratto.
(2) Se l’oggetto dell’assicurazione viene a mancare del tutto o in parte - per motivi diversi dalla previsione del punto (1) - verrà meno la copertura assicurativa per l’oggetto cessato, se non diversamente pattuito. Se XXXXXX viene a conoscenza del venir meno dell’oggetto dell’assicurazione dopo più di due mesi dall’evento, le spetta comunque il premio per l’intero fino al momento dell’avvenuta conoscenza.
Se XXXXXX viene invece a conoscenza del venir meno dell’oggetto dell’assicurazione entro i due mesi dall’evento, al Contraente spetta il rimborso del premio al netto dell’imposta assicurativa.
Art. 11 Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo/aumento/diminuzione del rischio
(1) Dichiarazioni inesatte, incomplete o reticenti del Contraente alla stipula della polizza o durante la vigenza della stessa, relative a circostanze che influenzano la determinazione del rischio da parte di XXXXXX o l’ammontare del premio, possono portare - ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Cod. Civ. - alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, oppure allo scioglimento del contratto.
(2) Ai sensi dell’art. 1898 Cod. Civ., il Contraente è obbligato a dare immediato avviso a ROLAND di ogni aggravamento del rischio.
(3) Una volta a conoscenza di un fatto/una circostanza che giustifica un premio maggiore rispetto a quello pattuito, XXXXXX ha la facoltà di richiedere modifiche al contratto, anche con effetto retroattivo.
Il contratto si scioglie ai sensi e per gli effetti dell’art. 1898 Cod. Civ. qualora il Contraente, una volta ricevuta la comunicazione da parte di XXXXXX, non intenda accettare la proposta di modifica, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.
Sempre ai sensi e per gli effetti dell’art. 1898 Cod. Civ., ultimo comma, secondo periodo, Cod. Civ., in caso di sinistro, XXXXXX ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto se il Contraente avesse comunicato il fatto/la circostanza in modo esatto e completo prima della conoscenza del fatto/circostanza relativi all’aggravamento del rischio.
(4) Se dopo la conclusione del contratto si verifica un evento che giustifica un premio minore rispetto a quello pattuito, il Contraente può richiedere una diminuzione del premio dal momento del verificarsi di tale evento. Se il Contraente denuncia la circostanza oltre 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi, il premio verrà diminuito solo dal momento del ricevimento della denuncia.
(5) Fermo quanto stabilito dai punti punti (1), (2), (3) e (4), XXXXXX resta obbligata alla prestazione se il Contraente dimostra che l’inesattezza o l’omissione delle informazioni non sono dovute a suo dolo o colpa grave.
Art. 12 Variabilità del premio di assicurazione
(1) Se il premio annuale di polizza è calcolato sulla base di parametri variabili (es.: n. persone e/o attività assicurate ecc.), il Contraente dovrà fornire i relativi dati entro un mese dalla data dalla scadenza. Conseguentemente il premio di rinnovo potrà subire un adeguamento.
Su richiesta di XXXXXX, il Contraente fornisce i documenti che attestino i dati comunicati per l’aggiornamento del premio.
(2) Se il Contraente non adempie a quanto indicato al punto (1), o fornisce le indicazioni richieste in modo incompleto o inesatto, ROLAND - in caso di sinistro - ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto se il Contraente avesse comunicato quanto richiesto in modo esatto e completo.
Trova comunque applicazione quanto previsto dall’art. 11.
Art. 13 Massimale
XXXXXX si espone per ogni sinistro fino al massimale indicato in polizza. Tale principio trova applicazione anche quando XXXXXX, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati. Inoltre, in caso di una o più reali o presunte violazioni collegate temporalmente e/o causalmente, che abbiano dato origine ad un sinistro unico, il massimale a disposizione sarà sempre unico.
Art. 14 Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro e nomina dell’Avvocato
(1) In deroga all’art. 1913 Cod. Civ., il Contraente/Assicurato deve segnalare a XXXXXX, anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali.
La denuncia scritta, che può pervenire anche dall’Avvocato difensore, deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell’evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.
L’Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.
Inoltre deve trasmettere a XXXXXX copia di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica.
Qualsiasi comunicazione può pervenire anche dall’Avvocato difensore.
L’inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell’art. 1915 Cod. Civ., alla decadenza parziale o totale del diritto alla garanzia assicurativa.
Il termine prescrizionale previsto dall’art. 2952, comma 2, Cod. Civ. decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell’Assicurato e vengono così generate spese legali.
Ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ., il Contraente/ Assicurato deve segnalare, al momento della denuncia del sinistro, l’esistenza di altre polizze di Tutela Legale.
(2) Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, il Contraente/Assicurato può comunicare a XXXXXX il nominativo di un Avvocato liberamente scelto senza alcun limite territoriale (come previsto dall’art. 4) cui affidare la tutela dei propri diritti, fermo restando quanto stabilito all’art. 4.
Se l’Assicurato non usufruisce del suo diritto di nomina del legale di fiducia, sarà XXXXXX - su richiesta dell’Assicurato - a segnalare un Avvocato.
Anche in tal caso, sarà sempre il Contraente/ Assicurato a conferire mandato al legale.
In nessun caso XXXXXX risponde per l’attività di legali e consulenti in qualsiasi modo segnalati/incaricati.
Art.15 Gestione del sinistro
(1) XXXXXX conferma per iscritto la misura della prestazione assicurativa per il sinistro.
(2) Nell’ambito delle garanzie prestate dalla polizza, la pratica verrà affidata direttamente all’Avvocato liberamente scelto dall’Assicurato ai sensi dell’art. 4.
La copertura per la fase giudiziale viene garantita senza previa valutazione della probabilità di successo.
(3) Se pattuita l’estensione alla fase stragiudiziale, dopo il ricevimento della denuncia del sinistro e su richiesta dell’Assicurato, XXXXXX, da sola o avvalendosi di uno specialista da essa incaricato, tenta di risolvere in modo bonario la controversia.
Se il tentativo di componimento xxxxxxx non ha esito positivo o la soluzione prospettata non viene accettata dall’Assicurato per fondati motivi ROLAND autorizzerà/ratificherà l’instaurazione del relativo procedimento senza previa valutazione della probabilità di successo.
(4) Esaurito il primo grado, per i procedimenti assicurati in polizza la garanzia assicurativa viene prestata in ogni caso per i successivi gradi di giudizio, senza previa valutazione da parte di ROLAND della probabilità di successo.
La copertura assicurativa decade con effetto retroattivo se tramite sentenza passata in giudicato o esplicito riconoscimento da parte dell’Assicurato viene accertata la violazione volontaria di obblighi che abbia generato un danno patrimoniale.
In questo caso solo l’Assicurato è obbligato a rifondere a ROLAND gli importi per spese legali già corrisposti.
(5) Il conferimento di incarico al consulente tecnico di parte deve essere autorizzato/ ratificato da XXXXXX.
(6) In caso di prestazione della garanzia l’Assicurato dovrà:
- collaborare attivamente con il professionista incaricato della tutela dei suoi diritti informandolo in modo completo e veritiero sulla situazione, indicandogli tutti i mezzi di prova, tutte le informazioni e fornendo tutta la documentazione necessaria;
- fornire a XXXXXX, su richiesta, informazioni sullo stato della pratica, chiedendo eventualmente anche al professionista incaricato di procedere in tal senso;
a meno che i suoi interessi non vengano compromessi dovrà:
- prima di adire l’Autorità Giudiziaria, attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari che possano in fatto o in diritto influire sul procedimento giudiziario da intentare;
- evitare di porre in essere comportamenti che potrebbero aumentare le spese o render più difficile la loro rifusione da parte dell’avversario.
(7) L’Assicurato segue le eventuali raccomandazioni di XXXXXX e le comunica ai professionisti incaricati.
(8) XXXXXX presta comunque la copertura se la violazione degli obblighi di cui sopra non è causata da dolo. In caso di violazione per dolo, XXXXXX resta obbligata qualora la violazione non le abbia causato un pregiudizio.
(9) Le prestazioni assicurative della polizza possono essere cedute soltanto con il consenso scritto di XXXXXX.
XXXXXX, ai sensi degli artt. 1201, 1203 e 1916 Cod. Civ., è surrogata, fino alla concorrenza dell’importo corrisposto, in tutti i diritti dell’Assicurato verso i terzi.
L’Assicurato è tenuto su richiesta di XXXXXX a consegnare tutta la documentazione necessaria e ad esperire tutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti.
(10) Ai sensi dell’art. 174 del Codice delle Assicurazioni, in caso di divergenza di opinioni tra l’Assicurato e XXXXXX circa la gestione del sinistro o in caso di conflitti di interessi, la controversia potrà essere devoluta a un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l’arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione.
a) L’arbitro deciderà secondo xxxxxx e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla parte soccombente.
b) Qualora vi sia il rischio della prescrizione del diritto dell’Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli può, a sue spese, intraprendere i necessari atti interruttivi della prescrizione.
c) I costi di cui al precedente punto b) verranno rimborsati da XXXXXX in caso di sua soccombenza nel procedimento arbitrale di cui sopra.
(11) Se l’Assicurato intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima della comunicazione della misura della prestazione da parte di XXXXXX e se per tale motivo vengono causate delle spese, XXXXXX riconosce solo quelle che avrebbe rifuso in caso di conferma antecedente alle iniziative intraprese.
Art. 16 Riscossione di somme di denaro
(1) Gli importi corrisposti dalla controparte a titolo di capitale, risarcimento del danno e interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato.
(2) L’Assicurato dovrà invece rimborsare a XXXXXX le somme a titolo di spese legali da quest’ultima anticipate e recuperate dalla controparte, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di recupero.
Art. 17 Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno da ogni pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente x XXXXXX possono recedere dalla polizza esclusivamente mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di 30 (trenta) giorni. Ogni altra forma di disdetta si considera senza effetto.
In questo caso il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio - al netto dell’imposta assicurativa - per il periodo d’assicurazione non ancora trascorso.
Art. 18 Periodo di postuma per la denuncia di sinistri dopo la cessazione del contratto
La copertura assicurativa non opera per i sinistri insorti durante la validità della polizza e denunciati a XXXXXX oltre ventiquattro mesi dalla data di cessazione della polizza. Se la polizza ha una durata complessiva superiore ad anni tre il periodo di cui sopra si estende a trentasei mesi dalla cessazione del contratto.
Art. 19 Ambito di validità territoriale
Sussiste copertura assicurativa per sinistri per i quali è data competenza giurisdizionale nei territori pattuiti in polizza.
Art. 20 Indicizzazione - adeguamento dei massimali, degli indennizzi e dei premi
(1) Se previsto in polizza, il massimale, le indennità e i premi di polizza vengono determinati in base all’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati pubblicato dall’ISTAT, secondo i criteri che seguono:
a) base per l’adeguamento durante l’anno sarà l’indice del mese di settembre dell’anno precedente;
b) alla scadenza annuale il massimale, le indennità e i premi verranno aumentati o diminuiti in proporzione all’indice ISTAT;
c) gli aumenti/le diminuzioni avranno validità dalla data di decorrenza della rata annuale di premio.
(2) Se in seguito ad una modifica dell’indicizzazione il massimale, le indennità o i premi dovessero raddoppiare (rispetto agli importi inizialmente stabiliti) sia il Contraente che XXXXXX possono rinunciare all’adeguamento della polizza. In questo caso valgono per il massimale, per le indennità e per i premi gli importi calcolati in base all’ultimo adeguamento avvenuto.
(3) In caso di ritardo o interruzione della pubblicazione dell’indice, XXXXXX propone un adeguamento corrispondente alle modificazioni dei prezzi generali e alle variazioni conosciute dall’ultimo adeguamento avvenuto. Il Contraente ha tuttavia la facoltà di rinunciare all’adattamento proposto.
Art. 21 Oneri fiscali
Tutti gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente, anche se sono stati anticipati da ROLAND.
Art. 22 Modifiche al contratto d’assicurazione
La polizza può essere modificata solamente per iscritto.
In caso di emissione di appendice, quanto in essa previsto si applica dalle ore 24 del giorno di efficacia indicato nell’appendice stessa.
In caso di sinistro, il contenuto della appendice trova applicazione relativamente ai sinistri insorti dopo la data di effetto dell’appendice.
Art. 23 Ordinamenti giuridici esteri
Se non diversamente pattuito, la copertura assicurativa si estende alle fattispecie previste dalle normative estere, per quanto queste ultime siano corrispondenti alla normativa italiana oggetto della copertura della presente polizza.
Art. 24 Clausola in presenza di intermediario
Se il contraente ha affidato la gestione del contratto ad un Intermediario iscritto nelle sezioni A , B e D del R.U.I., così come richiamato in polizza, trova applicazione quanto segue: tutta la gestione del contratto è affidata all’Intermediario.
Denunce e dichiarazioni dell’assicurato si danno per conosciute a XXXXXX, quando sono pervenute all’Intermediario. Quest’ultimo è obbligato alla loro immediata trasmissione a XXXXXX.
Tuttavia, richieste, manifestazioni di volontà e denunce dell’assicurato volte a costituire, concludere, modificare l’ambito di copertura della polizza o riguardanti obblighi dell’assicurato in caso di sinistro, valgono solo dal momento in cui queste pervengono effettivamente a XXXXXX.
Se durante la vigenza del contratto il Contraente dovesse revocare l’incarico della gestione assicurativa all’intermediario indicato in polizza, la gestione del contratto potrà continuare purché venga fornito regolare incarico sottoscritto dal Contraente e l’intermediario abbia un accordo di collaborazione con XXXXXX.
Nel caso di cessazione del contratto assicurativo, nell’ipotesi di revoca dell’incarico all’intermediario indicato in polizza, la gestione del contratto potrà continuare con il nuovo intermediario, anche se non ha un accordo di collaborazione, purché venga trasmesso a XXXXXX l’incarico sottoscritto dal Contraente.
Resta fermo quanto previsto dall’accordo di collaborazione tra XXXXXX e l’intermediario.
Art. 25 Clausola di continuità
Se il contratto subentra senza soluzione di continuità temporale ad un’altra polizza di Tutela Legale stipulata a favore del contraente/società e/o ente coassicurato/assicurato trova applicazione quanto segue:
la copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di assicurazione accesa presso la compagnia indicata nella polizza XXXXXX e dei quali il contraente
venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente Assicuratore, senza applicazione di alcuna carenza contrattuale in deroga all’art 8 (1).
Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:
1. la polizza XXXXXX abbia continuità temporale, ovvero segua senza alcuna interruzione la polizza del precedente assicuratore , indicato nella polizza XXXXXX;
2. il sinistro venga obbligatoriamente denunciato a XXXXXX entro la durata della polizza XXXXXX;
3. L'assicuratore precedente indicato nella polizza XXXXXX abbia respinto il sinistro per tardiva comunicazione, ossia oltre il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto, e non per altri motivi;
4. L'assicurato abbia denunciato il sinistro al precedente assicuratore tempestivamente.
Di conseguenza, XXXXXX avvierà la gestione del caso applicando le condizioni della polizza XXXXXX, a condizione che la fattispecie denunciata rientri nelle garanzie previste sia nella polizza del precedente assicuratore che in quella di XXXXXX.
Nel caso in cui la polizza precedente preveda continuità con altre polizze, si intende adempiuto quanto previsto al punto 1.
I punti 3 e 4 decadono se l'assicurato viene a conoscenza dell'evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto o se il precedente contratto non prevede alcun periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del contratto.
Il contraente si obbliga di fornire a XXXXXX in sede della richiesta d’offerta le seguenti informazioni:
• nominativo della Compagnia precedente;
• numero polizza;
• che regolano il precedente contratto ed eventuali appendici;
• situazione dei sinistri denunciati/liquidati/riservati/respinti/chiusi senza seguito degli ultimi tre anni, suddivisi per tipologia.
In mancanza trova applicazione quanto indicato all’art. 11 (1), (3) e (5).
Art. 26 Continuità con altre polizze ROLAND
Nel caso in cui il nuovo contratto subentri senza soluzione di continuità temporale ad un’altra polizza stipulata con XXXXXX a favore del contraente/società e/o ente coassicurato/assicurato trova applicazione quanto segue:
Il contratto dà continuità di copertura alla polizza stipulata con XXXXXX.
Quanto sopra a condizione che la persona assicurata risulti esserlo sia con la nuova polizza XXXXXX che con quella precedente e che il sinistro colpisca una garanzia assicurata sia con la nuova polizza sia con quella/e precedente/i.
In questi casi si applicano le condizioni in vigore al momento della denuncia del sinistro senza alcuna carenza contrattuale in deroga all’art. 8 (1).
Quanto previsto dal presente articolo si applica anche nel caso in cui un assicurato beneficiario di polizza XXXXXX possa usufruire di un’altra polizza già in essere con XXXXXX.
Art. 27 Clausola di salvaguardia
Nel caso di aggiornamento delle condizioni, con modifiche del contenuto, che non generano un sovrappremio, le stesse avranno efficacia dalla data della loro pubblicazione e varrà quanto segue:
- Qualora il contenuto delle nuove condizioni fosse più favorevole per la gestione di un sinistro, XXXXXX applicherà le nuove condizioni;
- Qualora il contenuto delle precedenti condizioni fosse più favorevole per la gestione di un sinistro ROLAND applicherà le vecchie condizioni;
Quanto sopra vale anche nel caso in cui i documenti contrattuali dovessero riportare il vecchio normativo.
Art. 28 Foro competente
Foro competente per decidere le controversie relative all’applicazione della polizza è esclusivamente quello di Milano. Qualora il Contraente sia un consumatore come definito dal Codice del Consumo, il foro competente sarà quello di residenza del Contraente