Contract
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Cagliari
Procedura ristretta per l’affidamento quinquennale del servizio di raccolta, trasporto e presa in carico per lo stoccaggio definitivo e/o lo smaltimento di rifiuti radioattivi per l'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
Codice CIG 3062265504
CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
SOMMARIO:
1. OGGETTO DEL SERVIZIO 3
2. DEFINIZIONI 3
3. DURATA DEL CONTRATTO 4
4. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO E ONERI PER LA SICUREZZA 4
5. AGGIUDICAZIONE 4
6. GESTIONE AMMINISTRATIVA 5
7. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 5
8. FORNITURE ESSENZIALI ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 6
9. ESTENSIONI E MODIFICAZIONE DEL SERVIZIO 6
10. VALIDITA’ DEI PREZZI 7
11. PREVENZIONE, SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 7
12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AI SENSI DELL’ART. 1456 COD. CIV 7
13. SUBAPPALTO 7
14. GARANZIE DI ESECUZIONE 8
15. GARANZIE ASSICURATIVE 8
16. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 10
17. CONTROLLI 10
18. INADEMPIENZE, RESPONSABILITA’ E PENALITÀ 10
19. STIPULAZIONE DEI CONTRATTI ED ADEMPIMENTI PRELIMINARI 10
20. RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE 11
21. OBBLIGO DI RISERVATEZZA 11
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 11
23. FORO ESCLUSIVO 12
24. RICHIAMI NORMATIVI 12
1. OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente documento costituisce il capitolato speciale d’appalto regolante l’esecuzione del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi, inclusa la fornitura dei contenitori necessari, prodotti dall’Asl n. 8 di Cagliari e dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari in unione d’acquisto, ai sensi dell’art. 55 comma 5 del D.lgs. n. 163/2006.
Per l’affidamento di tale appalto l’ASL n. 8 di Cagliari (di seguito e per brevità indicata anche e solo come “ASL Cagliari” e/o denominata anche “stazione appaltante” o “Amministrazione contraente”) ha indetto la procedura ristretta al fine di selezionare un unico contraente (di seguito indicato anche e solo come “affidatario” e/o “appaltatore”) con il quale si riserva di stipulare, all’esito della gara, specifico contratto avente ad oggetto l’affidamento alle condizioni risultanti dall’aggiudicazione.
Le categorie di rifiuti radioattivi prodotti dalle strutture sanitarie (di seguito definiti anche insediamenti), sono le seguenti:
Strutture Sanitarie | Isotopo | Tipologia | T ½ | Rifiuti Solidi (Fustini da 60 l) | Rifiuti Liquidi (Fustini da 60 l) |
Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari | Stima produzione quinquennale | ||||
S. Xxxxxxxx xx Xxx | 125I | I categoria | 60,4 gg | 45 | 50 |
3H | II categoria | 12,3 anni | / | 5 | |
Policlinico Monserrato | 125I | I categoria | 60,4 gg | 40 | 10 |
ASL 8 Cagliari | |||||
P.O. Businco | 125I | I categoria | 60,4 gg | 220 | 80 |
Servizio di Endocrinologia | 125I | I categoria | 60,4 gg | 25 | 18 |
P.O. Microcitemico | 125I | I categoria | 60,4 gg | 108 | 34 |
3H | II categoria | 12,3 anni | 70 | 10 | |
32P | I categoria | 14,3 gg. | 10 | 5 |
I quantitativi quinquennali sopra indicati devono essere considerati a titolo puramente indicativo e presuntivo, in quanto ciascuna Azienda contraente provvederà a richiedere il servizio per le quantità effettivamente necessarie, secondo le richieste dei Presidi interessati. Pertanto, la Ditta/Società aggiudicataria si impegna ad espletare il servizio, alle medesime condizioni economiche, per quelle maggiori o minori quantità che dovessero essere richieste.
Il presente appalto deve intendersi a copertura del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi incluse le vials (provetta + residuo liquido) prodotte dalle Strutture aziendali attualmente in attività e da quelle che, non elencate, inizieranno la loro attività in corso di contratto e fornitura dei relativi contenitori (fustini da 60 l).
Tutte le prestazioni devono essere eseguite a regola d’arte e nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e di quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.
2. DEFINIZIONI
Rifiuto radioattivo: materiale prodotto o utilizzato nell’impiego pacifico dell’energia nucleare contenente sostanze radioattive e per il quale non è previsto il riutilizzo.
Insediamenti: le strutture della ASL 8 e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, produttrici di rifiuti radioattivi. Deposito di smaltimento: struttura naturale e/o artificiale adibita alla sistemazione dei radioattivi ai fini dello smaltimento.
Rifiuti solidi: rifiuti solidi contaminati da radionuclidi, incluse le vials (provetta + residuo liquido).
Rifiuti liquidi: rifiuti liquidi acquosi o organici contaminati da radionuclidi.
Rifiuti solidi o liquidi in doppia marcatura: saranno considerati della categoria cui appartiene il marcato a concentrazione di attività più elevata in base alle classificazioni standard.
Stazione Appaltante: Azienda Sanitaria Locale n. 8 Cagliari, con sede in Selargius, nella Via Piero della Francesca n. 1 C.A.P. 09047. Indirizzo internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx ; tel 070/0000000 – telefax 070/6093803; posta elettronica xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx0xxxxxxxx.xx.
Responsabile del procedimento: il responsabile del procedimento è l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, dirigente responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica della ASL 8 Cagliari, giusta deliberazione n. 633 in data 22.05.2009.
Appaltatore: l’impresa aggiudicataria del presente appalto.
Informazioni e chiarimenti: eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente Capitolato Speciale e dei suoi allegati, potranno essere richiesti alla ASL 8 Cagliari.
Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse dal lunedì al venerdì a mezzo fax al n. (+39) 070/6093803 ovvero via mail all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx0xxxxxxxx.xx e dovranno
pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del decimo giorno antecedente il termine di presentazione delle offerte.
Eventuali rettifiche e/o chiarimenti relative ai documenti regolanti la presente gara verranno pubblicate anche mediante semplice avviso sul sito internet aziendale xxx.xxxxxxxxxxx.xx, sezione “Bandi e gare” dell’Albo Pretorio online.
3. DURATA DEL CONTRATTO
La durata dell’appalto è di anni cinque a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio che sarà indicata nella comunicazione di affidamento del servizio stesso all’Impresa aggiudicataria. È facoltà delle Amministrazioni contraenti risolvere il rapporto contrattuale anche prima della scadenza, sulla base di specifiche disposizioni di legge sopraggiunte o per esigenze gestionali, ovvero, a seguito di esperimento di gare centralizzate CONSIP o in ambito regionale che impongano di stipulare un nuovo contratto di pari oggetto.
In qualunque ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Impresa aggiudicataria ha diritto unicamente al pagamento del servizio effettuato.
Il contratto cesserà automaticamente a seguito di eventuali provvedimenti di revoca, annullamento o modificazione delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto. Sarà preciso obbligo dell’appaltatore portare ad immediata conoscenza di tali provvedimenti le Amministrazioni appaltanti.
4. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO E ONERI PER LA SICUREZZA
Il valore complessivo quinquennale dell’appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza per rischi interferenti non soggetti a ribasso, è presuntivamente stimato in euro 221.000,00 IVA esclusa.
Come si evince dai D.U.V.R.I. allegati al presente capitolato, in via preliminare gli oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze sono stati stimati pari all’importo complessivo quinquennale di euro 1.200,00 per la ASL di Cagliari e di euro 960,00 per l’AOU di Cagliari.
L’importo complessivo stimato per l’esecuzione di quanto sopra si intende comprensivo di tutte le prestazioni connesse ed accessorie che si dovessero rendere necessarie per l’esecuzione a regola d’arte del servizio in oggetto, il tutto nel rispetto delle normative di sicurezza e, più in generale, di quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria applicabile.
5. AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio verrà disposto a favore del prezzo complessivo quinquennale presunto più basso, ex art. 82, comma 2, lett. a) del D.lgs. 163/2006, determinato mediante offerta a prezzi unitari da redigersi nel modo di seguito indicato:
Tipologia rifiuto | Prezzo Unitario Offerto per singolo fustino | Quantitativo presunto quinquennale | Importo complessivo quinquennale |
rifiuti solidi e liquidi di I° categoria | 645 | ||
rifiuti solidi di II° categoria | 70 | ||
rifiuti liquidi di II° categoria | 15 | ||
PREZZO COMPLESSIVO QUINQUENNALE PRESUNTO |
L’offerente dovrà pertanto indicare dettagliatamente i prezzi unitari per singolo fustino da 60 litri, con riferimento alle seguenti tipologie di rifiuti:
P1 = prezzo unitario fustino rifiuti solidi e liquidi di I° categoria;
P2 = prezzo unitario fustino rifiuti solidi di II° categoria;
P3 = prezzo unitario fustino rifiuti liquidi di II° categoria.
Ai fini dell’aggiudicazione, la Commissione di gara prenderà in considerazione il prezzo complessivo quinquennale presunto, risultante dal prodotto tra i prezzi unitari offerti e i quantitativi quinquennali presunti.
Nell’ipotesi in cui ci fosse incongruenza tra i prezzi unitari offerti e l’importo quinquennale presunto, faranno fede esclusivamente i prezzi unitari offerti e la Commissione di gara ricalcolerà l’importo corretto del prezzo complessivo quinquennale presunto.
Ai fini della gestione del contratto, si farà riferimento esclusivamente ai prezzi unitari offerti.
Il prezzo dovrà essere omnicomprensivo di tutti gli adempimenti a carico dell’appaltatore previsti dal presente capitolato e resta fisso e invariato per tutta la durata del contratto, fatti salvi gli eventuali adeguamenti ex art. 115 del D.lgs. 163/2006.
6. GESTIONE AMMINISTRATIVA
Ciascuna Struttura sanitaria, ai fini dell’organizzazione del ritiro dei rifiuti, comunicherà alla ditta aggiudicataria i seguenti dati: numero dei fustini da allontanare e, per ciascun fustino, la fase (liquida o solida), l’isotopo presente e l’attività totale.
Presso ciascun insediamento è attivato un registro di carico e scarico per documentare la data di confezionamento, l’attività e la movimentazione dei rifiuti radioattivi. La gestione dei rifiuti, incluso il loro corretto confezionamento nei contenitori forniti dall’appaltatore e la tenuta del registro di carico e scarico sarà affidata ad un responsabile preposto per tale compito.
Al momento del prelievo, il personale incaricato delle Amministrazioni contraenti, compilerà e consegnerà all’incaricato dell’appaltatore i documenti necessari al ritiro ed al trasporto dei rifiuti, riportanti i dati identificativi del fustino e del suo contenuto.
7. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, deve essere assicurato mediante la puntuale osservanza della normativa vigente in materia.
Il servizio dovrà comprendere il ritiro, trasporto e smaltimento di tutti i rifiuti in elenco all’art. 1 del presente capitolato, inclusa la fornitura di idonei contenitori a norma della capacità di 60 litri (che per i rifiuti liquidi dovrà prevedere un volume interno utile di 30 litri) determinata in base alle esigenze aziendali.
L’appaltatore dovrà indicare all’atto della stipula del contratto il nominativo ed il recapito del responsabile dell’organizzazione del servizio.
L’appaltatore deve garantire:
• l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni in materia per un corretto e sicuro svolgimento del servizio;
• la fornitura di idonei contenitori a norma della capacità di 60 litri, da adibire allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti solidi e dei rifiuti liquidi presso le strutture aziendali, incluse le vials (provetta + residuo liquido);
• la movimentazione dei contenitori dai locali nei quali i rifiuti sono stoccati fino ai mezzi di trasporto ed il carico dei contenitori medesimi sui mezzi di trasporto, utilizzando, ove necessario, proprie attrezzature, nel rispetto delle normative in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, utilizzando, per le operazioni di movimentazione e di trasporto, personale specializzato dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI);
• il ritiro dei rifiuti con automezzi provvisti delle autorizzazioni di legge;
• il trasporto dei rifiuti, con riguardo alla normativa vigente in base al rifiuto da trasportare: per i rifiuti con tempi di dimezzamento superiori ai 75 gg le attività di gestione degli stessi sono regolate dal D.lgs. n. 230/95 dove sono definiti i criteri e le modalità da rispettare per la gestione dei rifiuti radioattivi e per il loro smaltimento nell’ambiente e i criteri fissati dal regolamento ADR (Accordo Europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada) nel quale i radioattivi sono inclusi nella classe 7. Per tutti i rifiuti con emivita inferiori ai 75 gg che non sono considerati radioattivi (concentrazione < 1Bq/g), le normative di riferimento sono il D.lgs. 152/2006 e il DPR 254/2003;
• l’effettuazione del servizio di ritiro entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data della richiesta di prelievo, inoltrata tramite fax dalle Amministrazioni contraenti;
• i contenitori asportati ad ogni prelievo, devono essere reintegrati di volta in volta, per avere sempre una scorta di sicurezza;
• fornire eventuali ulteriori contenitori entro 6 giorni lavorativi a partire dalla data della richiesta inoltrata, tramite fax o email, dagli insediamenti;
• rilasciare la dichiarazione relativa all’assunzione di ogni responsabilità civile e penale derivante dallo svolgimento del servizio e dallo smaltimento dei rifiuti prelevati;
• il conferimento, entro l’anno di competenza, dei rifiuti prelevati solo presso impianti in possesso delle previste autorizzazioni al trattamento, condizionamento e smaltimento dei medesimi. Del conferimento, l’appaltatore dovrà fornire idonea documentazione, al fine di liberare le Committenti da ogni eventuale responsabilità;
• il rilascio della dichiarazione di avvenuto conferimento all’impianto di destinazione dei rifiuti prelevati;
• le informazioni di carattere burocratico-amministrativo;
• la collaborazione necessaria alla soluzione di eventuali problemi tecnici o organizzativi.
L’appaltatore sarà obbligato ad informare tempestivamente le Amministrazioni contraenti dell’entrata in vigore di normative che comportano una diversa gestione del servizio sotto il profilo burocratico- amministrativo o tecnico-operativo.
Per loro parte le Amministrazioni contraenti dovranno garantire:
• la corretta gestione dei rifiuti radioattivi presso le sedi sopra individuate;
• la precisa indicazione di tutti i dati concernenti i rifiuti radioattivi stoccati;
• la compilazione della modulistica, fornita dall’appaltatore, prevista per il prelievo ed il trasporto dei rifiuti consegnati all’appaltatore.
8. FORNITURE ESSENZIALI ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Premessa:
I contenitori per i rifiuti radioattivi dovranno avere caratteristiche tali da soddisfare quanto richiesto dalla circolare n. 8 del 1965, emanata dal Ministero dei Trasporti e dalla Norma UNI 8128 e devono garantire le seguenti funzioni:
• costituire una valida barriera per il contenimento delle sostanze radioattive durante operazioni di riempimento, movimentazione e di eventuale stoccaggio nel deposito temporaneo;
• costituire, se del caso, uno schermo contro le radiazioni;
• garantire, per il trasporto, la tenuta secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
Il contenitore deve essere costruito con materiali di buona qualità compatibili con il contenuto e con il processo di condizionamento prescelto. Le caratteristiche meccaniche devono essere tali da garantire un’adeguata resistenza a fronte di urti o cadute che si possano verificare nell’impianto durante la movimentazione e il trasporto. Le superfici devono essere, ove necessario, facilmente decontaminabili.
Il contenitore deve, infine, fornire una adeguata resistenza alla corrosione della superficie esterna, essere, relativamente alla superficie interna, compatibile con il processo di condizionamento ed avere una forma tale da facilitare le operazioni di movimentazione al fine di ottimizzare gli spazi disponibili e le attrezzature di movimentazione, devono essere utilizzati, per quanto possibile, contenitori di tipo standard.
Per la realizzazione di un corretto deposito temporaneo delle diverse tipologie di rifiuto, in base alle esigenze delle Strutture, l’appaltatore dovrà fornire:
• per i rifiuti solidi di I e II Categoria:
- idonei contenitori, a norma, di capacità pari a 60 litri (il cui quantitativo sarà determinato in base alle esigenze delle Strutture sanitarie);
- in dotazione ai contenitori, un sacco di politene neutro ad alta densità per l’ulteriore contenimento della contaminazione presente e materiale assorbitore;
- le etichette da apporre sui contenitori per l’identificazione dei medesimi ai fini del deposito temporaneo e del trasporto;
- la modulistica da compilare per il ritiro ed il trasporto dei rifiuti;
• per i rifiuti liquidi di I e II Categoria:
- idonei contenitori a norma, di capacità pari a 60 litri (il cui quantitativo sarà determinato in base alle esigenze degli insediamenti) e dotati di un volume interno utile di 30 litri.
- le etichette da apporre sui contenitori per l’identificazione dei medesimi ai fini del deposito temporaneo e del trasporto;
- la modulistica da compilare per il ritiro ed il trasporto dei rifiuti.
• Schedatura ed etichettatura: il personale della Ditta aggiudicataria preposto al ritiro del materiale radioattivo, deve verificare quanto di seguito descritto: su ogni contenitore devono essere indicati i radionuclidi principali presenti, le attività e le concentrazioni di radioattività per i diversi gruppi di radionuclidi, caratteristiche del rifiuto (es. vetreria del laboratorio, ecc.), la data di fine raccolta dei rifiuti, sigla di identificazione, la loro provenienza quindi l’ente produttore del rifiuto, la data prevista per lo smaltimento.
9. ESTENSIONI E MODIFICAZIONE DEL SERVIZIO
È facoltà delle Amministrazioni contraenti estendere, agli stessi patti e condizioni, l’appalto ad altre Strutture che, nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx ad entrare in funzione o abbiano bisogno del servizio in oggetto; ovvero modificare in diminuzione le stesse in conseguenza di dismissioni di locali o modificazioni funzionali dei medesimi. Il corrispettivo verrà determinato in entrambi i casi per analogia, in funzione della maggiore o minore quantità di rifiuti prodotti, utilizzando il prezzo per fustino offerto in sede di gara. L’impresa aggiudicataria sarà, pertanto, obbligata ad effettuare maggiori o minori prestazioni, senza che tali circostanze possano determinare pretese di qualsiasi genere e natura.
Tali indicazioni, comprese quelle di cui ai precedenti articoli, debbono ritenersi come norme di massima cui attenersi nell’esecuzione del servizio da svolgere.
Le Amministrazioni contraenti si riservano, tuttavia, la facoltà di introdurre, durante l’esecuzione del servizio, quelle varianti procedurali che si riterranno necessarie nell’interesse della buona riuscita e dell’economia del servizio stesso, o perché imposte da nuove disposizioni normative, senza che l’appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi.
10. VALIDITA’ DEI PREZZI
Il prezzo di affidamento del servizio è da intendersi fisso ed invariabile e quindi valido per tutta la durata del servizio, e per tutto il primo anno contrattuale. Successivamente potrà essere effettuata la revisione dei prezzi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 115 del D.lgs 163/2006.
il prezzo di aggiudicazione potrà essere soggetto a revisione annuale, a partire dal secondo anno di vigenza del contratto, con riferimento alla variazione accertata dall’ISTAT (indice FOI), dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. La variazione, previo accertamento della regolarità della stessa, decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla richiesta da parte della ditta aggiudicataria, effettuata con raccomandata A.R. e non avrà efficacia retroattiva.
L’offerta, dovrà avere una validità minima pari a centottanta giorni (180), decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte fissato dal disciplinare di gara. Il responsabile del procedimento potrà richiedere agli offerenti il differimento del predetto termine, ai sensi dell’art. 11 comma 6, D.lgs. n. 163/2006. Il prezzo proposto dovrà, comunque ed in ogni caso, includere e si intenderà comprensivo di tutte le prestazioni necessarie per la corretta esecuzione del servizio, a pena di esclusione dalla presente gara e/o revoca dell’affidamento.
11. PREVENZIONE, SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO L’appaltatore ha l’obbligo di dare attuazione alle prescrizioni della normativa vigente in materia di prevenzione, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, mettendo a disposizione risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati, attraverso mezzi di protezione necessari, rispettando quanto contenuto nel D.U.V.R.I., il rispetto del CCNL di riferimento, comprese le condizioni normative o retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi di lavoro.
La società è responsabile per tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro che la legge attribuisce ai datori di lavoro e, in particolare, per gli adempimenti che gli stessi devono compiere, per quanto di competenza in relazione ai rischi intrinsechi alla natura delle attività da svolgere: osservanza delle norme e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene dei luoghi di lavoro, assicurazioni contro gli infortuni, e tutte le disposizioni in vigore e tutte le altre che potranno intervenire in corso di esercizio, per la tutela dei lavoratori. Le Amministrazioni hanno facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora accertino l’inosservanza delle norme di cui sopra da parte dell’Assuntore.
Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
La società aggiudicataria si impegna a nominare entro 10 giorni dal perfezionamento del contratto, il nominativo del Responsabile tecnico che dovrà curare il coordinamento delle prestazioni contrattuali alla luce di quanto indicato nel Documento Unico di Valutazione dei rischi derivanti da interferenze (DUVRI). Il Responsabile tecnico è il riferimento della società per gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81 del 2008 in materia di sicurezza sul lavoro. Preliminarmente all’inizio del servizio, il Responsabile tecnico deve presentare il “Piano per la sicurezza fisica dei lavoratori”.
12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AI SENSI DELL’ART. 1456 COD. CIV.
Il contratto potrà essere risolto di diritto dalle Amministrazioni contraenti ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. previa conforme dichiarazione da comunicarsi all’affidatario con raccomandata A.R., nelle seguenti ipotesi:
1. nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni tutte contenute nel contratto, nel presente Capitolato Speciale di Gara e nei suoi allegati;
2. per gravi inadempienze, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;
3. nel caso in cui ripetuti inadempimenti abbiano comportato gravi ripercussioni sulla attività sanitaria dei reparti/servizi utilizzatori;
4. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario nel corso della procedura di gara.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando le Amministrazioni contraenti, concluso il relativo procedimento, deliberino di valersi della clausola risolutiva e diano comunicazione di tale volontà mediante comunicazione scritta all’affidatario.
In tutti i predetti casi di risoluzione, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’affidatario per il risarcimento del maggior danno.
13. SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 118, D.Lgs. 163/2006, previa autorizzazione delle Amministrazioni Contraenti, in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto, e salvo il possesso da parte dei subappaltatori dei requisiti generali di cui all’art. 38, comma 1, D.lgs. 163/2006.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi o agli oneri dell’affidatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Amministrazioni contraenti di quanto subappaltato.
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
• il concorrente che intenda avvalersi del subappalto dovrà farne dichiarazione espressa nell’offerta, indicando in modo chiaro ed inequivocabile le parti del servizio che intende concedere in subappalto;
• l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate;
• con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la documentazione comprovante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti richiesti dal Bando di gara al punto III.2.1;
• che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10, Legge 575/65.
I pagamenti dei corrispettivi avverranno unicamente a favore dell’aggiudicatario, senza pretesa alcuna dei subappaltatori nei confronti delle Amministrazioni contraenti, che provvederanno al pagamento all’aggiudicatario delle prestazioni eseguite dai subappaltatori previa acquisizione delle relative fatture quietanziate da parte dei medesimi subappaltatori.
Qualora, inoltre, in sede di domanda di partecipazione venga manifestata l’intenzione di subappaltare e successivamente si rinunci a tale facoltà, la società aggiudicataria potrà comunque eseguire direttamente le parti del servizio che in precedenza aveva dichiarato di voler subappaltare.
L'eventuale richiesta motivata, per il subappalto di servizi inerenti al presente appalto, dovrà essere formulata nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni di cui all'art. 118 del D.lgs. 163/2006, descrivendo con precisione l'oggetto dell'affidamento, ed allegando la prescritta documentazione, relativa alla capacità tecnica nonché ai requisiti del soggetto proposto per l'affidamento.
L'affidamento non autorizzato dei servizi in subappalto costituisce motivo per la risoluzione del contratto nonché per il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare alle Amministrazioni contraenti per la ritardata esecuzione dei servizi e/o per l'eventuale maggior costo degli stessi rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'aggiudicazione.
14. GARANZIE DI ESECUZIONE
Ai sensi dell’art. 113 del D.lgs n. 163/2006 a garanzia degli obblighi assunti, il concorrente aggiudicatario si impegna a costituire, in originale, un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo contrattuale presunto, in favore di ciascuna Amministrazione contraente, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciali di cui all’articolo 107 del D.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e deve prevedere espressamente, in particolare, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro quindici giorni, a prima e semplice richiesta scritta delle Amministrazioni contraenti. La garanzia dovrà, inoltre, essere irrevocabile.
La mancata costituzione della garanzia richiesta nel presente articolo determina la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto aggiudicato e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni conseguenti in capo all’aggiudicatario in virtù della stipula dello stesso.
Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa sino a concorrenza dell’importo originario garantito. La cauzione deve coprire, per l’intero periodo di validità del contratto, gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dello stesso.
La predetta garanzia fideiussoria è progressivamente ed automaticamente svincolata fino al 75% dell’importo garantito in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto.
Lo svincolo del residuo 25% sarà disposto dal responsabile del procedimento, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.
Qualora al termine di detto periodo non siano state espletate tutte le condizioni di esecuzione del contratto, il contraente sarà tenuto a prorogare la durata e l’efficacia della cauzione sino alla conclusione dei servizi e lavori in appalto.
Ai termini del presente appalto l’ammontare residuo sarà restituito senza diritto ad interessi di mora, qualunque sia la ragione e la durata di un eventuale ritardo.
In caso di escussione della cauzione, l’Assuntore dovrà provvedere a reintegrarla entro 30 giorni dalla richiesta.
Per gli operatori economici certificati è fatta salva la possibilità di ridurre al 50% l’importo della cauzione ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D.lgs. n. 163/2006.
15. GARANZIE ASSICURATIVE
L’operatore economico affidatario sarà direttamente responsabile dell’inosservanza delle clausole contrattuali. L’Amministrazione contraente è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni (comprese le malattie professionali) o altro che dovessero accadere al personale dell’operatore economico affidatario
nella esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
L’operatore economico affidatario risponde pienamente per danni a persone e/o cose che possano derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali sia chiamata a rispondere l’Amministrazione contraente, che fin d’ora si intende sollevata e indenne a ogni pretesa o molestia.
L’operatore economico affidatario si impegna di conseguenza a provvedere al risarcimento dei danni e ad esonerare l’Amministrazione contraente da ogni responsabilità al riguardo.
L’operatore economico affidatario dovrà stipulare le seguenti polizze:
Polizza di responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/O) a garanzia degli eventuali danni cagionati a terzi nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto.
La polizza dovrà prevedere i seguenti specifici termini:
1) Polizza di responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/O) a garanzia degli eventuali danni cagionati a terzi nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto.
La polizza dovrà prevedere i seguenti specifici termini:
⮚ Massimale Sezione RCT: euro 2.500.000 per sinistro con il limite di:
▪ euro 2.500.000 per danni a persone
▪ euro 500.000 per danni a cose
⮚ Massimale Sezione RCO (comprese malattie professionali): euro 1.500.000 per sinistro con il limite di euro 500.000 per dipendente infortunato
⮚ Durata: pari a quella dell’appalto con frazionamento del premio annuale/semestrale La polizza dovrà prevedere, tra le altre, le seguenti clausole:
⮚ Novero di terzi: è considerata nel novero dei terzi l’Amministrazione contraente, verso la quale l’operatore economico affidatario, in caso di sinistro, non potrà eccepire riserve o eccezioni con riguardo agli artt. 1892 e 1893 del c.c., fatti salvi i conseguenti diritti di rivalsa.
⮚ Trasmissione di denuncia di sinistro: qualora l‘Amministrazione contraente fosse chiamata a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all’assicurato è data alla stessa la facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Società.
2) Polizza di responsabilità civile professionale volta a garantire l’operatore economico affidatario di quanto sia tenuta a pagare quale civilmente responsabile per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, incluso il committente dell’attività, in conseguenza di un atto illecito professionale commesso nell’esercizio dell’attività indicata nella descrizione del rischio assicurato.
La polizza dovrà prevedere i seguenti specifici termini:
⮚ Massimale: euro 500.000 per sinistro e per anno
⮚ Durata: pari a quella dell’appalto con frazionamento del premio annuale/semestrale
Le coperture assicurative sopra richieste potranno essere previste quali sezioni di un unico contratto o con la stipula di due contratti separati. In ogni caso, beneficiarie delle polizze summenzionate dovranno essere entrambe le Amministrazioni contraenti.
I massimali in polizza dovranno essere aggiornati a cura dell’operatore economico aggiudicatario, qualora intervenissero fattori che possano modificare i relativi valori assicurati. Copia della/e suddetta/e polizza/e dovrà essere depositata presso l’Amministrazione contraente, prima della stipula del contratto.
Con riguardo alle coperture assicurative di cui sopra l’operatore economico affidatario si impegna:
1. a dare immediato avviso scritto all’Amministrazione contraente, con raccomandata AR, di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto al/ai contratto/i presentato/i in sede di aggiudicazione, nonché comunicazione della naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza;
2. consegnare il documento comprovante l’avvenuto pagamento dei premi di rinnovo secondo le scadenze previste dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata del servizio.
Qualora al verificarsi di cause di forza maggiore, l’operatore economico affidatario si trovasse nelle condizioni di non poter assolvere pienamente ai propri obblighi, dovrà comunicarlo tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento. L’Amministrazione contraente si riserva, in tale ipotesi, l’applicazione delle penali, di cui all’art. 18, e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Qualora l’operatore economico affidatario non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno/dei danni nel termine fissato dalla relativa notifica, l’Amministrazione contraente è autorizzata a trattenere il relativo importo sulle fatture in pagamento; eventuali scoperti e/o franchigie previste nella/e polizza/e non saranno in nessun caso opponibili all’Amministrazione contraente e ai Terzi in genere, ma faranno integralmente carico alla Ditta aggiudicataria.
La stipulazione della polizza, la conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo oppure in altri articoli del capitolato di gara o, più in generale, di tutta la documentazione di gara, nonché il
pagamento del premio tale da garantire l'efficacia della copertura assicurativa, rappresentano condizioni essenziali per la sottoscrizione del contratto relativo al servizio de quo.
16. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
L’operatore economico affidatario presenterà a carico dell’Amministrazione contraente fatture posticipate, distinte per ciascuna struttura sanitaria, ove saranno indicate le prestazioni effettuate, i relativi corrispettivi e l’IVA di legge. Il pagamento delle fatture sarà effettuato nei termini di legge.
Le fatture dovranno essere intestate alla specifica Amministrazione contraente – con l’indicazione delle Strutture produttrici dei rifiuti, corredate da idonea documentazione giustificativa, e precisamente:
• copia di tutta la modulistica compilata e firmata dal preposto dell’insediamento per il prelievo ed il trasporto del rifiuto;
• originale del certificato di consegna ad un impianto autorizzato di trattamento, condizionamento e smaltimento quale prova formale dell’assunzione di responsabilità relativamente ai rifiuti ritirati;
• originale della certificazione ufficiale da cui risulti che i rifiuti ritirati sono stati effettivamente oggetto di confino definitivo presso impianto autorizzato.
17. CONTROLLI
I Dirigenti Sanitari delle strutture sanitarie, responsabili della gestione tecnico-operativa del contratto d’appalto, o loro delegati, sono impegnati nel puntuale esercizio delle funzioni di controllo, verifica e garanzia della sicurezza degli ambienti, strutture e quant’altro sia presente, nonché delle funzioni organizzative e di controllo dell’attività degli operatori dipendenti della ditta aggiudicataria.
Oltre a tali controlli, le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto adempimento delle prestazioni richieste e sulla rispondenza delle quantità smaltite.
18. INADEMPIENZE, RESPONSABILITA’ E PENALITÀ
L'appaltatore è l’esclusivo responsabile di ogni e qualsiasi danno derivante:
• da negligenza, imprudenza o imperizia;
• dall’inosservanza delle vigenti normative o delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto;
• dall’inosservanza delle direttive impartite dalle Amministrazioni contraenti per l’esecuzione del servizio.
A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto, l'appaltatore é tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra. Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessari specifici interventi, questi ultimi ed i materiali occorrenti saranno a carico dell'appaltatore e così pure il risarcimento degli eventuali danni provocati dall'esecuzione degli interventi di cui sopra.
La responsabilità dell’appaltatore si estende sia ai danni derivanti a persone o cose da errore o negligenza nell’esecuzione del servizio sia a quelli che possono verificarsi per la mancata predisposizione di mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.
Il servizio di prelievo delle diverse tipologie di rifiuti elencate dall’art. 1, dovrà essere erogato entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di inoltro della richiesta di prelievo. Trascorso inutilmente suddetto termine, la penale pecuniaria per ritardato adempimento rimane stabilita nella misura di € 500,00 per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo.
La fornitura dei contenitori dovrà essere effettuata entro e non oltre 6 giorni lavorativi dalla data di inoltro della relativa richiesta. Trascorso inutilmente il suddetto termine, la penale pecuniaria per ritardato adempimento rimane stabilita nella misura di € 500,00 per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo.
Qualora l'appaltatore non osservi le normative in materia di gestione dei rifiuti radioattivi, le prescrizioni dettate dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dal disciplinare e dal bando di gara o si verifichi un disservizio dovuto a negligenza o imperizia, le Amministrazioni contraenti, previa contestazione, indicheranno all’appaltatore le modalità di corretta attuazione delle suddette normative o prescrizioni e, perdurando l’inadempimento nel termine indicato, il contratto si considererà automaticamente risolto con riserva di ogni azione a difesa degli interessi delle Amministrazioni contraenti.
In ogni caso il contratto sarà risolto quando sia stata accertata l'incapacità dell’appaltatore di eseguire il servizio. In tal caso l’Amministrazione contraente dichiarerà risolto il contratto con semplice provvedimento amministrativo e senza bisogno di messa in mora. Contestualmente provvederà ad incamerare l’intero deposito cauzionale, a titolo di penale.
19. STIPULAZIONE DEI CONTRATTI ED ADEMPIMENTI PRELIMINARI
Successivamente all’aggiudicazione definitiva, con il concorrente aggiudicatario verranno stipulati i contratti relativi all’esecuzione dei servizi in appalto, con le modalità, i termini e con una della forme a tal fine richieste dall’art. 11 del D.lgs. 163/2006.
I predetti contratti verranno stipulati, da ciascuna delle Amministrazioni in unione di acquisto, non prima del decorso del termine di trentacinque giorni dall’ultima comunicazione ai controinteressati dell’avvenuta aggiudicazione definitiva, come per legge, salvo che nei casi in cui non vi siano controinteressati o in cui la mancata esecuzione immediata delle prestazioni oggetto del contratto determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
L’aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto medesimo, mediante produzione di idoneo documento, autenticato nelle forme di legge, se non già agli atti di gara nel corso della procedura.
Formeranno parte integrante di ciascun contratto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e i seguenti documenti, anche se solo richiamati e non materialmente allegati allo stesso:
- il bando di gara, il presente capitolato, disciplinare di gara ed i loro allegati;
- l’offerta economica formulata dal concorrente risultato aggiudicatario;
- la documentazione tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario;
- la cauzione definitiva;
- la/e polizza/e assicurativa/e.
Saranno a totale carico dell’affidatario tutte le spese eventualmente derivanti, a qualsivoglia titolo, dalla stipulazione del predetto contratto.
Preliminarmente e/o contestualmente alla stipula del contratto, e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal momento in cui riceverà conforme richiesta, l’affidatario dovrà produrre la seguente documentazione, a pena di revoca dell’affidamento:
1. idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione in favore delle Amministrazioni contraenti, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nell’ art. 14;
2. idoneo documento comprovante la prestazione di una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e/o beni delle Amministrazioni contraenti, che dovessero essere causati da macchinari e/o dipendenti durante l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto per un massimale in primo rischio indicato nell’art. 15;
3. ogni altro documento e/ attestazione che si dovesse rivelare eventualmente necessaria al fine delle verifiche prescritte dalla normativa vigente;
4. la compilazione dell’apposita scheda informativa redatta dalla scrivente Amministrazione al fine di ottenere il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all’art. 2 del D.L. 210/2002, convertito in L. 266/2006 (D.U.R.C.).
In ipotesi di revoca dell’affidamento le Amministrazioni contraenti si riservano il diritto di valutare l’opportunità di procedere all’affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la documentazione di legge in materia antimafia, ove necessaria in relazione all’importo del contratto.
20. RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE
L’appaltatore dovrà indicare all’atto della stipula del contratto il nominativo ed il recapito del Responsabile dell’organizzazione del servizio.
Tutte le comunicazioni relative alle modalità di esecuzione del contratto, da comunicarsi per iscritto a detto Responsabile, si intenderanno validamente effettuate direttamente alla ditta appaltatrice.
In caso di suo impedimento, l’appaltatore ne darà tempestiva notizia alle Amministrazioni contraenti, indicando contestualmente il nominativo ed il recapito del sostituto.
21. OBBLIGO DI RISERVATEZZA
L’aggiudicatario dovrà considerare tutti i dati e le notizie delle quali viene a conoscenza nel corso del servizio con la più assoluta riservatezza in osservanza di quanto disposto dalla vigente normativa, ed in particolare con quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03.
In particolare, il personale impiegato è tenuto agli obblighi di riservatezza su fatti e circostanze concernenti gli utenti, dei quali abbia avuto notizia durante l’espletamento delle proprie mansioni, con l’obbligo di riferire ogni caso rilevante attraverso il responsabile dell’attività previsto dal presente capitolato di gara. Dovrà essere data evidenza alle Amministrazioni contraenti delle procedure poste in atto in ottemperanza della legge sopraindicata
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai partecipanti alla presente gara saranno raccolti presso l’ASL Cagliari per le finalità di gestione della gara e saranno trattenuti anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. I dati saranno comunque conservati ed eventualmente utilizzati per altre gare/trattative. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio pena l’esclusione dalla gara. Responsabile del trattamento dei dati in fase di gara è il Responsabile dei Servizi Generali Alberghieri e Logistica della ASL 8 di Cagliari.
23. FORO ESCLUSIVO
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito al contratto ed alla sua interpretazione ed esecuzione sarà competente solo ed esclusivamente il Foro di Cagliari.
24. RICHIAMI NORMATIVI
Le norme di riferimento regolanti la presente procedura sono le disposizioni di cui agli art. 55 D.lgs. n. 163/2006 e nonché alle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. 18.11.1923, n° 2440, R.D. 23.05.1924, n° 827 e successive modificazioni) nelle parti attualmente vigenti e non abrogate dal predetto D.lgs. 163/2006, nonché alle norme del codice civile.