Condizioni generali (CG) Assicurazione di cauzione
Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA
Condizioni generali (CG) Assicurazione di cauzione
Indice
Art. 1 Oggetto del contratto
Art. 2 Condizioni per l'accettazione e l'operatività di fideiussioni e garan- zie
Art. 3 Esecuzione dei mandati di fideiussione e di garanzia Art. 4 Sinistro
Art. 5 Regresso
Art. 6 Cessione
Art. 7 Fine del contratto quadro
Art. 8 Premi, esborsi e spese, scadenza e mora Art. 9 Dispensa / deposito cauzionale
Art. 10 Responsabilità della Compagnia Art. 11 Sanzioni ed embarghi
Art. 12 Diritti di compensazione e ritenzione Art. 13 Altre disposizioni
Art. 14 Disposizioni legali
Art. 1 Oggetto del contratto
Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA (di seguito, "Compagnia") emette, a richiesta del contraente e di eventuali altre aziende indicate nominativamente nel contratto, entro il limite convenuto di sottoscrizione, le fideiussioni e le garanzie con le quali essa s'impegna, nei confronti dei beneficiari delle fideiussioni e delle garanzie, a effettuare pagamenti, se sono soddisfatte le condizioni indicate nei certificati di fideiussione o di garanzia.
Art. 2 Condizioni per l'accettazione e l'operatività di fideiussioni e garanzie
a) Per l'esame della solvibilità la controparte contrattuale presenta alla Compagnia il suo bilancio d'esercizio annuale immediatamente dopo la sua ultimazione, unitamente all'eventuale rapporto dell'organo di controllo e a richiesta, fornisce spiegazioni supplementari. Se il bilan- cio d'esercizio annuale non dovesse essere ultimato entro il termine convenuto, la controparte contrattuale dovrà inoltrare a richiesta della Compagnia, almeno il bilancio provvisorio con il conto economico.
b) La controparte contrattuale s'impegna a informare, di propria iniziativa, la Compagnia riguardo a tutti i cambiamenti essenziali che possono essere importanti per la sua valutazione del credito (ad es. ulteriori accordi in materia di credito, quali crediti in contanti o avalli; prestazio- ni di garanzia nei confronti di terzi, ad es. tramite addebito, costituzio- ne in pegno, trasferimento o cessione).
c) La Compagnia è autorizzata a richiedere informazioni riguardo all'andamento dell'attività commerciale e ad altri fatti giudicati impor- tanti per la valutazione del credito.
d) La Compagnia può rifiutare di sottoscrivere una fideiussione o una garanzia senza addurre motivazioni.
Art. 3 Esecuzione dei mandati di fideiussione e di garanzia
Per la sottoscrizione, la modifica e l'emissione di fideiussioni o garanzie, vale quanto segue:
a) La Compagnia può, in base a una proposta della controparte contrat- tuale, sia emettere direttamente le fideiussioni o le garanzie, sia richiederne l'emissione a un'altra compagnia d'assicurazioni o a un istituto di credito (terzo emittente). Se l'emissione è fatta da un terzo emittente, la responsabilità della Compagnia si limita alla scelta accu- rata e alla trasmissione delle necessarie istruzioni; la Compagnia non ha alcuna responsabilità se segue esattamente le istruzioni ricevute dalla controparte contrattuale.
b) La Compagnia tiene un conto a nome della controparte contrattuale (controllo del cumulo) registrando le fideiussioni e le garanzie dirette a partire dalla loro data d'inizio convenuta, e le fideiussioni e le garanzie indirette a partire dalla data dell'invio del mandato d'emissione al terzo emittente.
c) La Compagnia cancella le fideiussioni e le garanzie dirette che si
Edizione 01.2022
estinguono con certezza alla data convenuta e se fino a questa data non le sono state avanzate delle pretese. Ciò non vale per fideiussioni e garanzie di diritto estero.
d) La Compagnia cancella tutte le altre fideiussioni e garanzie dirette solamente quando ha riottenuto i certificati di fideiussione o di garan- zia oppure quando ha ricevuto da parte del beneficiario della fide- iussione o garanzia una dichiarazione di liberazione incondizionata di responsabilità.
e) La Compagnia cancella le fideiussioni e le garanzie indirette quando il terzo emittente l'ha liberata da qualsiasi responsabilità.
f) La Compagnia può revocare in qualsiasi momento le fideiussioni ovvero le garanzie prestate alla controparte contrattuale osservando per analogia i termini applicabili al beneficiario della fideiussione o garanzia.
g) La controparte contrattuale informa la Compagnia ogni qualvolta dei ritardi o delle difficoltà nell'esecuzione del mandato, o delle comunica- zioni al riguardo, potrebbero generare un sinistro.
h) La controparte contrattuale si dichiara d'accordo con i termini delle fideiussioni e garanzie sottoscritte, se non ha comunque indicato lui stesso il testo, e risponde anche per gli obblighi che la Compagnia ha contratto nei confronti di un eventuale terzo emittente in caso di sottoscrizione di fideiussioni e garanzie indirette.
i) La controparte contrattuale accetta che i beneficiari delle fideiussioni e garanzie diano alla Compagnia informazioni riguardo all'esecuzione e all'ammontare delle pretese garantite.
Art. 4 Sinistro
a) La controparte contrattuale prende tutte le misure necessarie affinché verso la Compagnia non vengano avanzate pretese in virtù della fideiussione o della garanzia.
b) Se la Compagnia dovesse tuttavia intervenire, la controparte contrat- tuale rinuncia espressamente a qualsiasi obiezione od opposizione contro di essa relativa ai motivi, all'ammontare e alla validità delle pretese avanzate, nonché a quelle che dovessero sussistere in base a un eventuale inefficacia dell'accordo di garanzia che costituisce la base della fideiussione o della garanzia (ad es. la non validità dell'obbligo, secondo il formulario, di fornire una fideiussione a prima richiesta).
c) In caso di esercizio giudiziale di diritti contro la Compagnia, la contro- parte contrattuale è tenuta a fornire alla Compagnia, su richiesta, una garanzia (bancaria, assicurativa, in denaro) di importo pari al valore litigioso maggiorato di un 10% a titolo di rimborso spese forfetario.
d) In caso di pretese avanzate dal beneficiario della fideiussione o della garanzia, la Compagnia ne informa la controparte contrattuale e la invita a prendere immediatamente le misure necessarie atte a elimi- narne la causa. Se la controparte contrattuale non adempie la richie- sta o se le misure che adotta sono inefficaci, la Compagnia ha il diritto di effettuare il pagamento senza ulteriori esami.
e) La Compagnia comunica al beneficiario della fideiussione o della garanzia le eventuali riserve ed eccezioni presentate dalla controparte contrattuale.
f) La Compagnia può effettuare il pagamento a colui che dopo un attento esame reputa come autorizzato a ricevere il pagamento.
Art. 5 Regresso
a) La controparte contrattuale deve rimborsare alla Compagnia gli importi che essa deve pagare, comprese le spese (ad es. di avvocato, di giudizio, di xxxxxxx), salvo ulteriori pretese d'indennizzo. Sugli importi pagati dalla Compagnia, a partire dalla data dell'addebito fino al rimborso, è addebitato un interesse del 5% annuo.
b) In caso di consorzi i membri del consorzio rispondono in modo solida- le.
Art. 6 Cessione
A prescindere da un'eventuale cessione del credito alla Compagnia per motivi di diritto, la controparte contrattuale cede alla Compagnia i propri diritti di ripetizione presenti e futuri nonché qualsiasi altro diritto nei confronti del beneficiario della fideiussione o garanzia o nei confronti di
altri terzi ai quali la Compagnia abbia erogato o eroghi pagamenti ovvero derivante e collegato alla fruizione delle fideiussioni e garanzie da parte del beneficiario della fideiussione o garanzia o da parte di altri terzi. La cessione è condizionata alla maturazione del relativo diritto. La Compa- gnia accetta la cessione. La controparte contraente si impegna, alla prima richiesta della Compagnia, a notificare per iscritto al beneficiario della fideiussione o garanzia o a terzi la cessione.
Indipendentemente da questa cessione, la Compagnia ha il diritto di esercitare le proprie pretese anche nei confronti della controparte contrat- tuale; in questo caso, la retrocessione avviene contestualmente al paga- mento alla Compagnia da parte della controparte contrattuale. Quanto precede lascia inalterata la responsabilità di eventuali altre parti obbligate.
Se ha ottenuto la fideiussione o garanzia della Compagnia per un'impresa affiliata o per un altro terzo, la controparte contrattuale fa sì che l'impresa affiliata o il terzo ceda alla Compagnia, alla prima richiesta, qualsiasi diritto di ripetizione o di altra natura nei confronti del beneficiario della fideiussione o garanzia. Il capoverso 1 si applica per analogia.
Art. 7 Fine del contratto quadro
a) La controparte contrattuale ha la facoltà di disdire il contratto quadro in qualsiasi momento, anche prima della scadenza dei termini concor- dati, con effetto immediato.
b) La Compagnia ha la facoltà di disdire il contratto quadro in qualsiasi momento, anche prima della scadenza dei termini concordati, con effetto immediato.
c) Negli altri casi il contratto termina alla data fissata.
d) Eventuali obblighi e doveri già emersi (ad es. art. 3, 4, 5, 6, 8) continuano a valere immutati anche dopo la fine del contratto quadro.
Art. 8 Premi, esborsi e spese, scadenza e mora
a) La Compagnia calcola il premio convenuto sulla base della somma di garanzia e del tasso di premio applicabile, dall'inizio alla fine della fideiussione o garanzia. Il premio va pagato in anticipo per tutta la durata della garanzia. Quanto precede con riserva dell'art. 6. lettere b) e c).
b) Nel caso di fideiussioni e garanzie con data di decorrenza futura rispetto alla data di emissione, la Compagnia può compensare il premio dalla data di rilascio della fideiussione o garanzia.
c) In caso di fideiussioni e garanzie a tempo indeterminato o la cui fine non è fissata con certezza, il premio viene addebitato fino al momento in cui la Compagnia ha riottenuto i certificati di fideiussione o di garanzia oppure ha ricevuto dal beneficiario della fideiussione o ga- ranzia una dichiarazione di liberazione incondizionata di responsabili- tà.
d) In caso di riduzione o restituzione anticipata di una fideiussione o garanzia, la Compagnia rimborsa il premio pro rata.
e) La Compagnia si riserva di sospendere il rilascio di fideiussioni e garanzie in caso di mora di pagamento dei premi.
f) Oltre al premio, la controparte contrattuale è tenuta a corrispondere alla Compagnia la tassa federale di bollo, di attuali 5%, il cui ammon- tare viene determinato dalla Confederazione. La Compagnia può ad- debitare aumenti dell'aliquota alla controparte contrattuale.
g) La Compagnia può fatturare alla controparte contrattuale ulteriori esborsi giustificabili (ad es. premi e tasse di terzi, spese notarili).
h) Inoltre, la Compagnia fattura alla controparte contrattuale la tassa di base convenuta per l'amministrazione e la gestione del contratto qua- dro e del conto (controllo del cumulo).
i) La controparte contrattuale s'impegna a pagare immediatamente gli importi fatturati.
j) La Compagnia ha diritto a richiedere successivamente i premi in caso di fruizione di una fideiussione o fideiussione stornata.
k) La Compagnia si riserva di subordinare l'invio di fideiussioni e garan- zie al pagamento anticipato dei premi fatturati.
Art. 9 Dispensa / deposito cauzionale
Se ritiene che la situazione patrimoniale della controparte contrattuale peggiori, la Compagnia può esigere che la controparte contrattuale le fornisca una garanzia in contanti o di altro tipo che la Compagnia ritenga accettabile.
Art. 10 Responsabilità della Compagnia
La Compagnia non è tenuta a risarcire alla controparte contraente even- tuali danni al cui verificarsi abbiano concorso guerre, eventi bellici, disor- dini interni, attacchi terroristici, scioperi, sequestro, blocco della circolazio- ne delle merci e dei pagamenti disposizioni delle autorità, disastri naturali o energia nucleare.
Art. 11 Sanzioni ed embarghi
La Compagnia non fornisce protezione assicurativa, indennizza sinistri né eroga altre prestazioni nella misura in cui, facendolo, incorrerebbe in sanzioni commerciali e/o economiche, misure sanzionatorie, divieti o limi- tazioni dell'ONU, dell'UE, degli USA, della Svizzera, del Regno Unito e/o in altre sanzioni economiche e commerciali nazionali in materia.
Art.12 Diritti di compensazione e ritenzione
La controparte contrattuale può compensare un credito della Compagnia derivante dal contratto o far valere un diritto di ritenzione solo se il suo credito è incontestato o è stato accertato in via definitiva.
Art. 13 Altre disposizioni
a) Tutte le comunicazioni destinate alla Compagnia vanno recapitate all'Agenzia generale competente indicata nella polizza o direttamente alla Compagnia stessa.
b) Le comunicazioni riguardanti il rapporto contrattuale devono avvenire per iscritto (lettera, e-mail, fax).
c) I mandati di fideiussione e garanzia possono essere rilasciati online tramite il Portale cauzioni o per iscritto (lettera, e-mail, fax).
d) Se le fideiussioni o garanzie vengono fornite sotto forma di file infor- matico, possono essere stampate e direttamente usate dalla contro- parte contraente.
e) La controparte contraente si impegna a non modificare i certificati delle garanzie e ad utilizzarli una sola volta ed esclusivamente per l'oggetto/il progetto indicato.
f) Se successivamente risulta necessario apportare una modifica ad un certificato di garanzia già predisposto, la controparte contrattuale invia il certificato di garanzia originale difettoso alla Compagnia per l'ammortamento ovvero la variazione.
g) Le disposizioni sull'uso del Portale cauzioni costituiscono parte inte- grante del contratto quadro.
Art. 14 Diritto applicabile e foro competente
a) Il presente contratto è disciplinato dal diritto svizzero e, in particolare, si applica la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Que- sto vale anche se la controparte contraente ha sede nel Principato del Liechtenstein.
I seguenti articoli della Legge federale sul contratto di assicurazione non trovano applicazione: art. 1, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 6, 7, 8, 10 cpv. 2,
11, 20, 21, 24, 28, 28a, 29, 30, 33, 34, 35, 35a, 35b, 35c, 41, 41a,
42, 44, 46b, 46c, 95c, 96.
Le rimanenti disposizioni della citata Xxxxx restano applicabili laddove le disposizioni del contratto non vi deroghino.
b) In caso di controversie giuridiche, la controparte contrattuale o l'aven- te diritto può intentare una causa alla sede della Compagnia oppure presso il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera o nel Principa- to del Xxxxxxxxxxxx.