DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
PROTOCOLLO PER L’INCLUSIONE
DEGLI ALUNNI CON
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Referente per il presente documento:
Docenti Funzione Strumentale per l’Inclusione con il supporto del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione
INDICE
6. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI BES 7
6.1. Alunni con disabilità (Legge 104/1992) 7
6.2. Alunni con disturbi evolutivi specifici 8
6.3. Alunni in situazione di svantaggio 10
PARTE PRIMA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 12
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 12
2. XXXXX E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE 12
2.1 Cosa faranno i genitori 12
2.3 Cosa faranno gli specialisti AUSL 13
2.4 Cosa farà l’Ente Locale - U.O. Diritto allo Studio 13
3. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE 14
5. LE MODALITÀ DELL’INTERVENTO DIDATTICO 18
6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI 20
PARTE SECONDA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON D.S.A 21
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 21
2. I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 21
3. XXXXX E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE 21
3.1 Cosa faranno i genitori 21
4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE 23
5. LE MODALITÀ DELL’INTERVENTO DIDATTICO 24
5.1 Individualizzazione e personalizzazione della didattica 24
5.2 Strumenti compensativi e misure dispensative 24
6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI 26
PARTE TERZA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 27
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 27
2. I DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI OLTRE I D.S.A 27
3. XXXXX E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE 28
4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL’INTERVENTO DIDATTICO 29
5. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI 29
PARTE QUARTA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO 30
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 30
2. LO SVANTAGGIO SCOLASTICO 30
3. XXXXX E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE 31
4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL’INTERVENTO DIDATTICO 32
5. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI 32
PARTE QUINTA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI SENZA O SENZA ADEGUATA ALFABETIZZAZIONE ITALIANA 33
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 33
2. L’ISCRIZIONE A SCUOLA DI STUDENTI NEO ARRIVATI 33
3. XXXXX E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE 34
4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL’INTERVENTO DIDATTICO 35
5. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 37
INTRODUZIONE
1. PREMESSA
Il protocollo di accoglienza per alunni con Bisogni Educativi Speciali contiene le linee guida di informazione riguardanti l’accoglienza e l’inserimento di questi alunni in funzione delle situazioni individuali, dei livelli socio-culturali, delle modalità di acquisizione ed elaborazione delle informazioni, dei ritmi personali di apprendimento che rendono di fatto necessario un lavoro individualizzato e la progettazione di interventi e azioni mirate.
Secondo l’ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health, ovvero Classificazione del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, che fa parte della Famiglia delle Classificazioni Internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) il Bisogno Educativo Speciale rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo e/o dell’apprendimento, indipendentemente dall’eziologia, che necessita di una educazione speciale individualizzata.
La Direttiva ministeriale del 27 Dicembre 2012 ricorda che: “Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, familiari, sociali, ambientali rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.”
La stessa direttiva delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.
Il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, viene ridefinito e completato estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente:
● alunni con disabilità (tutelati dalla Legge 104/1992);
● alunni con disturbi evolutivi specifici, tra cui
disturbi specifici di apprendimento (DSA tutelati dalla legge 170/2010)
alunni con deficit nell’area del linguaggio
alunni con deficit nelle abilità non verbali
altre problematiche severe
alunni con deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD)
alunni con funzionamento cognitivo limite
● alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e/o culturale ● alunni stranieri non alfabetizzati o senza adeguata alfabetizzazione
La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.
2. FINALITÀ
Il protocollo è parte integrante del PTOF d’Istituto e si propone di:
sostenere gli alunni con BES in tutto il percorso di studi;
favorire un clima di accoglienza e inclusione;
favorire il successo scolastico e formativo;
ridurre i disagi emozionali, favorendo al contempo la piena formazione;
favorire l’acquisizione di competenze collaborative;
delineare prassi condivise all’interno dell’Istituto, di carattere: amministrativo e burocratico (documentazione necessaria); o comunicativo e relazionale (prima conoscenza);
educativo e didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del Team Docente / Consiglio di Classe);
promuovere le iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali coinvolti (Comune, AUSL, Provincia, Regione, Enti di formazione, …).
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Norme di carattere generale |
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DPR n. 275 dell’8 marzo 1999 |
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 |
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DPR n. 122 del 22 giugno 2009 |
Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge I settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 |
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DLvo n. 62 del 13 aprile 2017 |
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato, a norma dell'art. 1, cc180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 |
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OM n. 172 del 4 dicembre 2020 |
Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria (con Linee Guida allegate) |
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Nota MI n. 2158 del 4 dicembre 2020
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Valutazione scuola primaria - Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative. |
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Disabilità |
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Legge n. 118 del 30 marzo 1971 |
Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili |
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Legge n. 517 del 4 agosto 1977 |
Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico |
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Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 |
Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate |
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DPR n. 24 febbraio 1994 |
Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap |
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DPR n. 323 del 23 luglio 1998 |
Regolamento recante Disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425 |
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Nota MIUR n. 4798 del 27 luglio 2005 |
Attività di programmazione dell’integrazione scolastica degli alunni disabili da parte delle Istituzioni scolastiche - Anno scolastico 2005-2006 |
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OM n. 90 del 21 maggio 2001 |
Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001, in part. l’art. 15 |
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CM n. 125 del 20 luglio 2001 |
Certificazione per gli alunni in situazione di handicap |
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DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006 |
Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 |
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Nota MIUR n. 4274 del 4 agosto 2009 |
Trasmissione delle “Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con la disabilità” |
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DLvo n. 66 del 13 aprile 2017 |
Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, cc. 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107 |
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Nota MIUR n. 1153 del 4 agosto 2017 |
Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L.vo n. 66/2017 |
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Nota MIUR n. 15578 del 8 agosto 2017 |
Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L. vo n.66/2017. Precisazione |
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DLvo n. 96 del 7 agosto 2019 |
Disposizioni integrative e correttive al D.Lvo 13/04/2017, n. 66 |
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D.I. n. 182 del 29 dicembre 2020 |
Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. |
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Nota MI n. 40 del 13 gennaio 2021 |
Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell’ Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell’istruzione 29 dicembre 2020, n. 182 |
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Nota USR ER n. 1300 del 25 gennaio 2021 |
Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182: “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con |
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disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66” - Prime indicazioni |
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D.D. n. 75 del 26 gennaio 2021 |
Misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dal decreto legislativo 13 maggio 2017, n. 66 e alle disposizioni contenute nel Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n 182. |
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Sentenza del Tar del Lazio n. 9795/2021 |
Sentenza sul ricorso numero di registro generale 2858 del 2021, proposto da Coordown Odv – Coordinamento Nazionale Associazioni delle Persone con Sindrome di Down (Trisomia 21), Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno, A.S.S.I. Gulliver Associazione Sindrome di Xxxxx Ita-Lia Aps, Associazione Prader Willi Lombardia - Odv, Associazione Regionale Autismo Abruzzo Onlus (Auti-Smo Abruzzo Onlus), Fondazione Cepim Onlus, Persone Xxxxxxxx Italia Onlus, Pianeta Down Onlus, Spazio Blu Autismo Varese Onlus, del 14/09/21. |
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Nota MI n. 2044 del 17 settembre 2021 |
Sentenza n. 9795/2021 del 14/09/2021, TAR Lazio. Indicazioni operative per la redazione dei PEI per l’a.s.2021/2022. |
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DSA |
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Nota MIUR n. 4099/A4 del 5 ottobre 2004 |
Iniziative relative alla dislessia |
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Nota MIUR n. 26/A4 del 5 gennaio 2005 |
Iniziative relative alla dislessia |
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Nota MIUR n. 4674 del 10 maggio 2007 |
Disturbi di apprendimento: indicazioni operative |
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Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 |
Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico |
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DM n. 5669 del 12 luglio 2011 |
Decreto attuativo della Legge n.170/2010. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento |
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Accordo Governo-Regioni del 24 luglio 2012 |
Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA) |
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Nota USR ER n. 2396 del 12 febbraio 2018
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Alunni segnalati per Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). Indicazioni permanenti |
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Altri BES |
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Nota MIUR n. 6013 del 4 dicembre 2009 |
Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività) |
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Nota MIUR n. 4089 del 15 giugno 2010 |
Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività |
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Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 |
Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica |
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CM n. 8 del 6 marzo 2013 |
Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative. |
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Nota MIUR n. 1551 del 27 giugno 2013 |
Piano annuale per l’inclusività |
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Nota MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013 |
Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s. 20132014 – Chiarimenti |
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Nota MIUR n. 7433 del 18 dicembre 2014 Trasmissione delle “Linee di Indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati” Comunicato Stampa MIUR 11 dicembre 2017 Firma delle “Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia d’origine” Nota MIUR n. 1143 del 17 maggio 2018 L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno.
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Alunni stranieri |
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CM n. 301 dell’8 settembre 1989 |
Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo |
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CM n. 205 del 2 luglio 1990 |
Educazione Interculturale |
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CM n. 5 del 12 gennaio 1994 |
Iscrizione degli alunni stranieri anche sprovvisti di permesso di soggiorno |
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CM n. 73 del 2 marzo 1994 |
Il dialogo interculturale e la convivenza democratica |
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Legge n. 40 del 6 marzo 1998 |
Disciplina dell’immigrazione e condizione giuridica dello straniero (c.d. Legge Turco-Xxxxxxxxxx; cfr. in particolare art. 36) |
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D.Lvo n. 286 del 25 luglio 1998 |
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero |
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DPR n. 394 del 31 agosto 1999 |
Regolamento recante norme di attuazione del TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, c. 6, del Dvo 286/1998, (in partic. art. 45) |
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Legge n. 189 del 30 luglio 2002 |
Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (c.d. Legge Bossi-Fini) |
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CM n. 24 del 1 marzo 2006 |
Trasmissione delle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2006” |
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Comunicato stampa MIUR 23 ottobre 2007 |
Presentazione del Documento “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri”, a cura dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale |
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CM n. 2 dell’8 gennaio 2010 |
Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana |
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CM n. 465 del 27 gennaio 2012 |
Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato. |
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Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014 |
Trasmissione delle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014” (con errata corrige del 19/05/2014) |
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Legge n. 107 del 13 luglio 2015 |
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (in part. art. 1 co. 7 lett. r) |
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Nota MIUR n. 5535 del 9 settembre 2015 |
Trasmissione del documento “Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura. |
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4. ACCORDI TERRITORIALI
Protocollo d’Intesa per l'accoglienza, inserimento e inclusione degli alunni e delle alunne migranti e delle loro famiglie anno 2019-2021:
xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxx-x-xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxxxx/xxxx-xxxxx-xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxx-x-xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxxxx/xxxx-xxxxx-xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxxx-0000-0000/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxxx-0000-0000/
Protocollo d’Intesa per l'accoglienza, inserimento e inclusione degli alunni e delle alunne migranti e delle loro famiglie anno 2022-2023.
5. SITI DI RIFERIMENTO
Ministero Istruzione
xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx_xxxxxxxx/xxxxxxxxxx.xxxxx#.X0Xx_x0X0x0
6. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI BES
6.0. Quadro generale
DISABILITÀ CERTIFICATE (Legge 104/1992 art. 3, commi 1 e 3) |
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⮚ minorati vista |
Diagnosi Funzionale (D.F.) Certificazione per Integrazione Scolastica (C.I.S.), Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) da aggiornare al passaggio di ogni grado di istruzione |
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⮚ minorati udito |
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⮚ minorati psicofisici |
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DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI |
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⮚ |
DSA certificati (Legge 170/2010) |
Certificazione da aggiornare al termine di ogni ciclo scolastico |
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Deficit nell’area del linguaggio |
Diagnosi |
⮚ |
Deficit nelle aree non verbali |
Diagnosi |
⮚ |
Altre problematiche severe |
Diagnosi |
⮚ |
ADHD/DOP |
Diagnosi |
⮚ |
Funzionamento cognitivo limite (borderline) |
Diagnosi |
SVANTAGGIO |
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⮚ Socio-economico |
Altra documentazione o segnalazione del Team Docente / Consiglio di Classe |
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⮚ Linguistico e culturale |
Altra documentazione o segnalazione del Team Docente / Consiglio di Classe |
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⮚ Altro |
Altra documentazione o segnalazione del Team Docente / Consiglio di Classe |
6.1. Alunni con disabilità (Legge 104/1992)
La Legge Quadro n. 104/1992 riconosce una condizione di “handicap” a chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o di integrazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
La Conferenza Mondiale sui diritti umani dell’ONU del 2009, precisa che “la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”. L'art. 24, infine, riconosce “il diritto all’istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità” garantendo “un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita, finalizzati:
al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell’autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;
a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera”. La certificazione di disabilità viene redatta dai medici specialisti dall’Azienda U.S.L. (U.O.C. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza). Attraverso un percorso di accoglienza e valutazione, viene formulata una diagnosi della patologia secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, Decima Revisione (ICD 10) e si propone alla famiglia l’eventuale avvio di un percorso per la valutazione della disabilità presso la Commissione INPS per l’accertamento dell’invalidità civile. A tal fine, l’Azienda U.S.L. ((U.O.C. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza) redige una Certificazione/Diagnosi Clinica (ai sensi art. 12 - 13 Legge 104/92) e una Diagnosi Funzionale (ai sensi art. 3 Legge 104/92).
Nel caso in cui i genitori non intendano avvalersi delle prestazioni professionali dell'Azienda U.S.L., il certificato, redatto da uno specialista esterno e accompagnato dalla relazione clinica comprovante la situazione di disabilità, deve essere presentato al pediatra di fiducia o al medico di base curante per avviare la procedura di rinnovo/aggiornamento. Inoltre, la famiglia dovrà garantire le condizioni affinché lo specialista scelto, presti la sua collaborazione e consulenza alla scuola per la redazione della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale.
6.2. Alunni con disturbi evolutivi specifici
a. Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA certificati Legge 170/2010)
I Disturbi Specifici di Apprendimento sono disturbi funzionali di origine neurobiologica che interessano alcune specifiche abilità dell’apprendimento scolastico (l’abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli) in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica.
Questi disturbi non possono essere risolti, ma solamente ridotti: se posti nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, si potranno raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, sviluppando anche stili di apprendimento specifici, volti a compensare le proprie difficoltà. Tra questi si possono distinguere:
la dislessia: disturbo settoriale dell’abilità di lettura che consiste nella mancata o erronea traduzione del codice scritto, che si manifesta attraverso una minore concretezza e rapidità della lettura a voce alta, con una conseguente discomprensione del testo;
la disortografia: disturbo settoriale delle abilità ortografiche che consiste nel non riuscire a rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato in linguaggio scritto. È un disordine di codifica del testo scritto dovuto ad un deficit di funzionamento delle componenti centrali del processo di scrittura;
la disgrafia: disturbo settoriale della scrittura che consiste nel non riuscire a produrre una grafia decifrabile e si manifesta in una minore fluenza e qualità dell’aspetto grafico della scrittura;
la discalculia: riguarda l’abilità di calcolo, sia nella componente dell’organizzazione della cognizione numerica (intelligenza numerica basale), sia in quella delle procedure esecutive e del calcolo. Nel primo ambito, la discalculia interviene sugli elementi basali dell’abilità numerica: il subitizing (o riconoscimento immediato di piccole quantità), i meccanismi di quantificazione, la seriazione, la comparazione, le strategie di composizione e scomposizione di quantità, le strategie di calcolo a mente. Nell’ambito procedurale, invece, la discalculia rende difficoltose le procedure esecutive per lo più implicate nel calcolo scritto: la lettura e scrittura dei numeri, l’incolonnamento e il recupero dei fattori numerici e gli algoritmi del calcolo scritto vero e proprio.
Tali disturbi sono spesso accompagnati da:
disnomia: disturbo specifico del linguaggio, che consiste nella difficoltà a richiamare alla memoria la parola corretta quando è necessaria, che può incidere sulle abilità del discorso, della scrittura o di entrambe, ed è presente anche nella comunicazione sociale;
disprassia: disordine funzionale qualitativo nella esecuzione coordinata di azioni volontarie nel tempo e nello spazio in assenza di impedimenti organici o di deficit sensoriali. Si accompagna a lentezza, difficoltà negli automatismi motori rapidi, nell’integrazione sensoriale e nella grafo- motricità. La presenza di uno o più disturbi si evince dalla diagnosi redatta dallo specialista.
Pur interessando abilità diverse, i disturbi sopra descritti possono coesistere in una stessa persona, ciò che tecnicamente si definisce “comorbilità”. Le certificazioni di DSA sono rilasciate dai servizi di Neuropsichiatria Infantile o dai medici delle AUSL del Distretto Sanitario. Non possono essere più ammesse le certificazioni di medici privati: saranno accettate dalla scuola solo dopo che l’AUSL di appartenenza avrà rilasciato la dichiarazione di conformità. I codici di riferimento presenti nella diagnosi sono riferiti alla Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, Decima Revisione (ICD-10), sotto la categoria generale F.81 - DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DELLE ABILITÀ SCOLASTICHE e declinati in funzione del disturbo interessato.
b. Alunni con deficit dell’area del linguaggio
Sono tipologie di disturbi che, non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure compensative e dispensative ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nell’area del linguaggio vi sono: disturbi specifici del linguaggio, presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): F.80 – DISTURBI EVOLUTIVI DELL’ELOQUIO E DEL LINGUAGGIO
c. Alunni con deficit nelle aree non verbali
Sono tipologie di disturbi che, non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure compensative e dispensative ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nelle aree non verbali vi sono: disturbo della coordinazione motoria, disprassia, disturbo non-verbale, disturbo di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell’alunno. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): F.82 - DISTURBO EVOLUTIVO SPECIFICO DELLA FUNZIONE MOTORIA
d. Alunni con deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD)
Alunni con problemi di controllo attentivo e/o dell’attività, (spesso definiti con l’acronimo A.D.H.D.: Attention Deficit Hyperactivity Disorder), presentano tale disturbo in comorbilità con uno o più disturbi dell’età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc.
Nell’ICD10 l’ADHD è definito come Disturbo dell'attività e dell'attenzione - codice: F90.0 (Disturbo del deficit dell'attenzione con iperattività, Disturbo di iperattività con deficit dell'attenzione, Sindrome di deficit dell'attenzione con iperattività) ed è caratterizzato da un esordio precoce (di solito nei primi cinque anni di vita), una mancanza di perseveranza nelle attività che richiedono un impegno cognitivo ed una tendenza a passare da un'attività all'altra senza completarne alcuna, insieme ad una attività disorganizzata, mal regolata ed eccessiva. Possono associarsi diverse altre anomalie. I soggetti ipercinetici sono spesso imprudenti e impulsivi, inclini agli incidenti e vanno incontro a problemi disciplinari per infrazioni dovute a mancanza di riflessioni piuttosto che a deliberata disobbedienza. Nel loro rapporto con gli adulti sono spesso socialmente disinibiti, con assenza della normale cautela e riservatezza. Essi sono impopolari presso gli altri e possono tendere ad isolarsi.
L’ADHD si può riscontrare spesso associato ad un DSA e in alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave richiede l’assegnazione dell’insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): F.90 – DISTURBI IPERCINETICI
e. Alunni con funzionamento cognitivo limite (borderline)
Alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni - qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 - richiedono particolare considerazione. Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre ed anche in questi casi un’importanza fondamentale. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): F.83 – DISTURBO EVOLUTIVO SPECIFICO MISTO
f. Alunni con disturbi della condotta
Alunni che presentano una modalità ripetitiva e persistente di condotta antisociale, aggressiva o provocatoria. Tale comportamento deve condurre a rilevanti violazioni delle aspettative sociali in rapporto all'età; deve perciò essere più grave delle comuni birichinate infantili o delle ribellioni dell'adolescente e deve comportare una modalità di comportamento persistente (sei mesi o più). Esempi di comportamento su cui si può basare la diagnosi includono livelli eccessivi di violenza o spacconeria; crudeltà verso altre persone o animali; gravi danni a proprietà; piromania; furti; persistente comportamento menzognero; assenza da scuola e fughe da casa; accessi d'ira inusualmente frequenti e violenti; disobbedienza. Una qualunque di queste manifestazioni, se marcata, è sufficiente per la diagnosi, ma non lo sono gli atti antisociali isolati. F.91 – DISTURBI DEL COMPORTAMENTO SOCIALE.
g. Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale
Gruppo eterogeneo di disturbi che condividono l'insorgenza nell'infanzia, ma per il resto differiscono in molti aspetti. Alcuni di essi rappresentano sindromi ben definite, ma altri non sono che complessi di sintomi che vanno classificati a causa della loro frequenza ed associazione con una compromissione del funzionamento psico-sociale. F.98 – ALTRI DISTURBI COMPORTAMENTALI E DELLA SFERA EMOZIONALE.
In sintesi:
F. 80 |
Disturbi evolutivi dell’eloquio e del linguaggio |
F. 81 |
Disturbi evolutivi circoscritti delle abilità scolastiche (L. 170/10) F. 81.0 Dislessia F. 81.1 Disortografia F. 81.2 Discalculia F. 81.3 Misto (Dislessia e/o Disortografia e/o Discalculia F. 81.8 Disgrafia F. 81.9 Disturbo dell’Apprendimento non altrimenti specificato |
F. 82 |
Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria |
F. 83 |
Disturbo evolutivo specifico misto |
F. 90 |
Disturbi ipercinetici (tra cui ADHD, F. 90.0) |
F. 91 |
Disturbi del comportamento sociale |
F. 98 |
Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale |
6.3. Alunni in situazione di svantaggio
Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:
socio-economico: legato ad una particolare situazione sociale
culturale: legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso
linguistico: legato alla non conoscenza o alla non adeguata conoscenza della lingua italiana
In particolare per gli alunni che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza o dalla non adeguata conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative, secondo le modalità indicate nel presente Protocollo e strutturate sulla base della normativa vigente.
Occorre tuttavia precisare che l’area dello svantaggio è più vasta: “Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta” (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012).
La Direttiva ricorda in ogni caso che tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad esempio una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.
7. AZIONI PER L’INCLUSIONE
Azioni a livello di singola istituzione scolastica
Ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile, dal 1 settembre 2017 in ogni scuola è costituito un Gruppo di lavoro per l’Inclusione (G.L.I.), che è nominato e presieduto dal Dirigente ed è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica. Ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, i compiti del G.L.I. si estendono alle problematiche relative a tutti gli alunni con XXX.
Il GLI svolge le seguenti funzioni:
predisposizione del Protocollo di Inclusione;
rilevazione dei BES presenti nella scuola;
raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici;
focus/confronto sui casi;
consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
supporto dei docenti contitolari e dei consigli di classe nell’attuazione dei PEI;
rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
elaborazione di una proposta di Piano per l’Inclusione (PI) riferito a tutti gli alunni con BES, da discutere e deliberare in Collegio Docenti entro il mese di giugno di ogni anno scolastico, che costituisce un allegato annuale al PTOF e definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento, nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica (art. 8 D.lvo 66/2017).
Per quanto riguarda, invece, i Gruppi di Lavoro Operativi (G.L.O.), si rinvia alle pagine che seguono.
Azioni a livello territoriale
L'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 prevede una nuova “governance” amministrativa territoriale articolata su due livelli:
dal 1 settembre 2017, presso ogni Ufficio Scolastico Regionale è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (G.L.I.R.) con compiti di consulenza e supporto;
dal 1 gennaio 2019 presso ogni Ambito Territoriale è istituito il Gruppo per l’inclusione territoriale (G.I.T.), che è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell’ambito territoriale e un docente, nominati con decreti dell’USR.
Inoltre la Direttiva 27/12/2012, affida un ruolo fondamentale ai Centri Territoriali di Supporto (C.T.S.), dislocati nelle scuole polo, quale interfaccia fra l’Amministrazione e le scuole, e tra le scuole stesse nonché quale rete di supporto al processo di integrazione, allo sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione delle migliori pratiche.
Le scuole dovranno poi impegnarsi a perseguire, anche attraverso le reti scolastiche, accordi e intese con i servizi sociosanitari territoriali (AUSL, Servizi sociali e scolastici comunali e provinciali, enti del privato sociale e del volontariato, Prefetture, ecc.) finalizzati all’integrazione dei servizi “alla persona” in ambito scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria. Sul sito del MIUR sono disponibili gli elenchi aggiornati dei C.T.S. della regione Xxxxxx Xxxxxxx.
I Centri di Documentazione, Consulenza e di Supporto Tecnico presenti nella Provincia di Ravenna sono i seguenti:
Centro Risorse per l'Handicap e lo Svantaggio (C.R.H. e S.) presso l'Istituto Tecnico "A. Oriani" Faenza (RA).
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx (X.X.X) xxxxxx x’Xxxxxxxx Xxxxxxx "X. Oriani" Faenza (RA).
Centro Risorse Cervese (CRES.CE.) presso il Comune di Cervia (RA).
Mediateca per l'handicap presso l'Istituto Comprensivo “X. Xxxxx” di Xxxxxxxxxxxx (RA).
PARTE PRIMA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il presente protocollo
contiene informazioni sulle pratiche per l’inclusione degli alunni disabili;
definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso educativo e di apprendimento e migliorare il processo di inclusione degli alunni con disabilità.
Il protocollo si rifà alla Legge Quadro n. 104 del 1992, ai successivi decreti applicativi, alle “Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità” emanate dal MIUR nell'agosto del 2009 e al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e dal Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 66/2017.
La Sentenza n. 9795/2021 del Tar del Lazio ha annullato il Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020, emanato ai sensi dell’art. 7, comma 2-ter del D.Lgs. 66/2017 relativo all’“Adozione del modello nazionale di PEI e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità”.
Il processo di inclusione, come si legge nelle Linee Guida, è irreversibile e trova nell'educazione “il momento prioritario del proprio sviluppo e della propria maturazione”. Compito della scuola è quello di essere “una comunità educante, che accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo. Una scuola non solo per sapere dunque ma anche per crescere, attraverso l’acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, autonomia, nei margini delle capacità individuali, mediante interventi specifici da attuare sullo sfondo costante e imprescindibile dell’istruzione e della socializzazione”.
2. XXXXX E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE
2.1 Cosa faranno i genitori
La famiglia viene coinvolta attivamente nel processo educativo dell’alunno, partecipando al Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) per l’elaborazione del P.D.F. e l’approvazione, monitoraggio e verifica del P.E.I. Nel caso che si tratti di una prima iscrizione, la Funzione Strumentale per l’inclusione alunni con disabilità convoca i genitori e presenta l’insegnante di sostegno e il coordinatore della classe in cui l’alunno è stato inserito.
2.2 Cosa farà la scuola
Il Consiglio di Classe/Team Docente
Il Consiglio di Classe/Team docente si adopera al coordinamento delle attività didattiche, alla preparazione dei materiali e a quanto può consentire all'alunno/a con disabilità, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe. La programmazione delle attività è realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all’insegnante di sostegno e all’educatore, definiscono gli obiettivi educativi e di apprendimento per gli alunni con disabilità, in correlazione con quelli previsti per l’intera classe, individuano gli strumenti e le strategie da adottare. La documentazione relativa alla programmazione deve essere resa disponibile alle famiglie, al fine di consentire loro la conoscenza del percorso formativo concordato pianificato.
I Docenti di sostegno
“I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.” (Testo Unico L. 297/94) Il docente è assegnato alla classe per le attività di sostegno, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe/Team docente affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza. (Linee guida per l'integrazione scolastica).
Il Personale ATA
Il CCNL 1998/2001, Tabella A/1 Profilo del collaboratore scolastico, indica tra le mansioni: "l’ausilio materiale agli alunni disabili nell’accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse. Può svolgere assistenza agli alunni disabili all’interno delle strutture scolastiche, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento all’assistenza al bagno, la cura della persona, l’aiuto e la vigilanza durante il pasto.
Il Personale educativo-assistenziale: educatore di plesso
A partire dall’a.s. 2021-2022 l’IC Randi ha avviato una sperimentazione con il Comune di Ravenna sull’introduzione della figura dell’educatore di plesso in tutte le scuole dell’istituto comprensivo. L’educatore di plesso è un modello organizzativo che prevede la presenza di un’équipe di educatori, di norma stabile e continuativa all’interno del plesso scolastico, che operano al fine di:
garantire un maggior radicamento degli educatori nel sistema scolastico;
minimizzare la frammentazione/parcellizzazione delle risorse educative su Istituti Comprensivi;
favorire la continuità educativa e la strutturata collaborazione con il personale docente, di sostegno e curriculare;
valorizzare le competenze e la professionalità della figura dell’educatore, incrementandone la qualità del lavoro;
realizzare interventi inclusivi efficaci, efficienti e di qualità.
L’educatore opera per l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità, e di riflesso nell’intero sistema di vita, di tutti gli alunni attraverso il potenziamento dell’autonomia, della comunicazione personale e della relazione con gli adulti e gli altri alunni. L’agire educativo si esplicita attraverso la progettazione, la programmazione e la realizzazione di interventi individualizzati che promuovono lo sviluppo e il benessere degli alunni con disabilità certificata e di interventi rivolti al gruppo classe (laboratori, lavori a piccolo gruppo, ecc.) e/o al plesso che promuovano l’effettiva diffusione della cultura inclusiva all’interno dell’istituto scolastico. Gli interventi educativi sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti nei Piani Educativi Individualizzati degli alunni/e con disabilità e si svolgono in stretta collaborazione con il team docenti, sotto la responsabilità didattica del Consiglio di classe/Team docente e sotto la supervisione complessiva del Dirigente Scolastico.
2.3 Cosa faranno gli specialisti AUSL
Gli specialisti AUSL contribuiscono, con l’istituzione scolastica, alla fase di osservazione preliminare e di valutazione dei dati per l’aggiornamento della diagnosi clinica, funzionale e della Certificazione per l'Integrazione Scolastica (C.I.S). Inoltre, partecipano agli incontri periodici dei G.L.O. per l’approvazione, il monitoraggio e la valutazione del P.E.I., collaborano alle iniziative educative e di integrazione predisposte dalla scuola, verificano il livello e la qualità dell’inclusione nelle classi dell’istituto, danno consigli nella stesura degli obiettivi individualizzati del P.E.I. e collaborano all’aggiornamento ed alla stesura del P.D.F. attraverso il confronto con la scuola e la famiglia, illustrano i tempi e le modalità di svolgimento degli interventi terapeutici abilitativi e riabilitativi, anche extrascolastici, di cui l’alunno può avere bisogno.
2.4 Cosa farà l’Ente Locale - U.O. Diritto allo Studio
In base all’Accordo di Programma 2016-2020, l’Ente Locale si impegna a fornire il personale specialistico, educativo e assistenziale, e le eventuali risorse strumentali necessarie a realizzare quanto previsto nel P.E.I contribuendo, così, alla promozione dell'inclusione scolastica ed extrascolastica degli alunni con disabilità. Assicura la partecipazione del suddetto personale al processo educativo in relazione agli aspetti dell’autonomia, delle abilità relazionali, della socializzazione e dell’apprendimento e alle riunioni collegiali di progettazione e verifica dell’attività educativo-didattica. Inoltre, concorrere all’integrazione degli interventi per l’inclusione scolastica con i progetti extrascolastici a sostegno dell’alunno e della famiglia.
Provvede ed assicura, nei limiti delle risorse disponibili, il servizio per il trasporto per l’inclusione scolastica nonché l’accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali.
3. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE
Orientamento in ingresso
Nel periodo precedente l'iscrizione al nuovo anno scolastico le famiglie possono visitare il plesso, conoscerne l'offerta formativa e contattare il Dirigente e la Funzione Strumentale dell’Inclusione Disabilità. Al momento dell'iscrizione la famiglia dell'alunno fornisce alla segreteria dell'Istituto tutte le documentazioni aggiornate per gli adempimenti previsti.
Raccolta ed analisi dei dati
Consiste nella raccolta di informazioni sull’alunno disabile dalla famiglia e dalla scuola di provenienza, alla quale si chiede un resoconto degli obiettivi prefissati raggiunti e non raggiunti, delle abilità cognitive, delle potenzialità sviluppate e delle modalità relazionali, mediante il passaggio del P.E.I., del P.D.F. e delle Verifiche/Relazioni finali. All’inizio dell’anno scolastico i nuovi docenti di sostegno e i coordinatori di classe acquisiscono la documentazione dell’alunno e, successivamente, viene fissato un incontro di raccordo tra i docenti curricolari e di sostegno della scuola di provenienza e il nuovo Consiglio di Classe/Team Docente a cui parteciperanno la Funzione Strumentale Inclusione Disabilità, il coordinatore, il docente di sostegno, il personale educativo e gli insegnanti curricolari che desiderano partecipare. E’ importante accertarsi del fatto che la documentazione che accompagna l’allievo sia completa, aggiornata ed ordinata in ogni sua parte già dall’iniziale fase dell’accoglienza.
Continuità
Sono previsti incontri di continuità con la scuola primaria, con la scuola secondaria di primo grado e con la scuola secondaria di II grado con particolare attenzione alla realizzazione di attività idonee agli alunni disabili. La realizzazione di percorsi laboratoriali strutturati saranno funzionali alla conoscenza del “nuovo” ambiente scolastico: gli spazi interni ed esterni, i laboratori, la struttura architettonica dell’edificio, nonché il personale presente. Alle attività parteciperanno gli alunni disabili insieme ai loro insegnanti, agli educatori ai e compagni di classe/sezione. Inoltre, nella prima settimana di scuola viene proposta una serie di attività finalizzate ad un graduale inserimento nel nuovo contesto scolastico.
Formazione delle classi
Il Dirigente Scolastico provvede, tenendo conto della documentazione prevista dalla normativa e di ogni altra informazione utile, all'inserimento dell'alunno in una classe ritenuta la più idonea all'inclusione dello stesso. Nel caso in cui si trovi in condizione di gravità e si debba iscrivere in classe prima, è possibile richiedere una classe con numero ridotto di alunni in base al DPR 81/2009, art. 5 comma 2, mediante la redazione di un apposito progetto (Progetto articolato di Integrazione finalizzato alla richiesta di riduzione numero alunni per classi iniziali). L’autorizzazione alla costituzione di una classe ridotta è concessa dall’Ufficio Scolastico Territoriale.
Accoglienza
Durante il primo periodo di scuola, in relazione alla classe frequentata, è previsto un periodo di osservazione e rilevazione della situazione di partenza dell’alunno, da parte di tutti i componenti del Consiglio di Classe/Team Docente con l’ausilio dell’insegnante di sostegno e dell’educatore, se previsto .
Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.)
Il Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) è costituito dal Consiglio di Classe/Team Docente, dal personale educativo, dalla famiglia, dalle figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con l’alunno, degli operatori sanitari e dei referenti medici e clinici della Azienda Sanitaria Locale e di eventuali esperti esterni richiesti dalla famiglia e autorizzati dal Dirigente Scolastico.
ll G.L.O., come disposto dal D.lgs. n. 66/2017, si riunisce diverse volte nel corso dell’anno scolastico.
Nello specifico, si riunisce per:
l’approvazione del P.E.I valido per l’anno in corso di norma entro la fine del mese di ottobre eccetto casi particolari (ad esempio ritardi consistenti nella nomina degli insegnanti, non solo di sostegno, o frequenza irregolare dell’alunno/a nel primo periodo). Il PEI può comunque essere modificato, qualora fosse necessario, nel corso dell’anno;
gli incontri intermedi di verifica, almeno uno, al fine di monitorare il percorso, quindi accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Non è previsto un numero determinato di incontri, in quanto gli stessi dipendono dai bisogni manifestati dall’alunno e dalla conseguente necessità di procedere a correzioni e integrazioni del PEI già approvato;
un incontro finale, entro il 30 di giugno, che ha la duplice funzione di verifica conclusiva per l’anno scolastico in corso e di formalizzazione delle proposte di sostegno didattico e di altre risorse per quello successivo.
Il G.L.O. è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Pertanto anche le relative riunioni risultano essere valide. La convocazione del G.L.O. è effettuata dal dirigente scolastico, tramite comunicazione diretta a coloro che hanno diritto a parteciparvi e con un congruo preavviso, al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile.
4. LA DOCUMENTAZIONE
Certificazione/Diagnosi Clinica
La Certificazione/Diagnosi Clinica definisce la patologia specifica ed è redatta dall’ A.U.S.L. o da uno specialista privato, in tal caso la Certificazione accompagnata da una relazione clinica comprovante la situazione di disabilità, deve essere presentata al Pediatra di fiducia o al Medico di base curante per avviare la procedura di rinnovo/aggiornamento.
L’A.U.S.L. (U.O.C. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza) attraverso un percorso di accoglienza e valutazione, formula una diagnosi di patologia secondo la classificazione internazionale ICD 10 e propone alla famiglia l’eventuale avvio di un percorso per la valutazione della disabilità presso la Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile. L’aggiornamento della Certificazione/Diagnosi Clinica è strettamente legata all’evoluzione della patologia. E’ compito della scuola accertarsi che non si siano verificati cambiamenti.
Diagnosi funzionale
La Diagnosi Funzionale è rinnovata dallo specialista dell’Azienda U.S.L. (U.O.C.N.P.I.A.) ad ogni passaggio di grado scolastico dell’alunno interessato, in caso di revisione programmata o quando la situazione clinica e funzionale richiede un aggiornamento. In questi casi si procede ad un rinnovo o a una nuova certificazione a cui seguirà una nuova Certificazione per l’Integrazione Scolastica (C.I.S.). La D.F. deve contenere i dati anamnestici, clinico-medici, familiari e sociali; il livello di funzionalità e di sviluppo dell’alunno in diverse aree di base; i livelli di competenza raggiunti rispetto agli obiettivi e ai percorsi didattici della classe di appartenenza; gli aspetti psicologici, affettivo-emotivo, comportamentali che devono determinare la qualità del rapporto educativo con l’alunno.
L’acquisizione della diagnosi, da parte dell’istituzione scolastica, è fondamentale per l’elaborazione e lo sviluppo del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). Nel rispetto dei tempi tecnici per la stesura di tale documento, è necessario che la famiglia presenti la documentazione necessaria al momento dell’iscrizione o comunque entro il mese di settembre.
Certificazione per l’Integrazione Scolastica (C.I.S.)
Con la Certificazione/Diagnosi Clinica e la Diagnosi Funzionale, la famiglia, attraverso il Pediatra/Medico di base e il Patronato, inoltrano all’I.N.P.S. la richiesta di visita per il riconoscimento della condizione di invalidità civile. Una specifica Commissione medico-legale valuta la condizione certificata, può produrre la Certificazione per l’Integrazione Scolastica (C.I.S.) e propone all'I.N.P.S. di riconoscere la condizione di handicap. Il riconoscimento della condizione di invalidità e lo stato di gravità (L. 104/1992 art. 3 comma 3) viene formulato dall’I.N.P.S. e comunicato direttamente, mediante raccomandata, ai genitori che devono consegnare all’Istituzione Scolastica la Certificazione per l’Integrazione Scolastica e il Verbale della Commissione medica per l’accertamento dell’handicap appena ne entrano in possesso.
La certificazione può essere revocata in qualsiasi momento della carriera scolastica qualora vengano meno i requisiti in fase di revisione I.N.P.S., oppure su richiesta dei titolari della responsabilità genitoriale (questi ultimi dovranno informare tempestivamente la scuola).
Il Profilo Dinamico Funzionale
Il Profilo Dinamico Funzionale è un documento conseguente alla Diagnosi Funzionale ed è preliminare alla formulazione del P.E.I.. Costituisce lo strumento di raccordo tra le conoscenze sanitarie, educativodidattiche e familiari che consentiranno l’elaborazione degli obiettivi didattici ed educativi programmati durante l'anno scolastico. Ai fini della definizione del progetto di vita dell’alunno, la scuola coordina i lavori per la stesura del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) in stretta relazione con la famiglia, i professionisti dell’Azienda U.S.L. e i Servizi sociali o socio-sanitari territoriali. La costruzione del P.D.F. si sviluppa a seguito di una fase di raccolta di informazioni, attraverso osservazioni dirette sull’alunno e colloqui con gli operatori della scuola, con i genitori, con i professionisti sanitari e i Servizi sociali o socio-sanitari territoriali. Il Profilo Dinamico Funzionale illustra il funzionamento e le potenzialità dell’alunno e mira ad individuare gli ambiti di sviluppo e realizzazione personale, indica il prevedibile livello di sviluppo che si ipotizza l'alunno possa raggiungere in tempi brevi, medi e lunghi. Viene redatto utilizzando i modelli allegati all’Accordo di Programma provinciale 2016-2020 riferiti ai vari ordini di scuola . Il Profilo Dinamico Funzionale è un documento in progress predisposto dalla scuola all’inizio della carriera scolastica dell’alunno ed è verificato periodicamente e aggiornato a conclusione della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (art. 12 comma 8 L.104/92) sulla base della conoscenza dell'alunno e del contenuto della Diagnosi Funzionale.
Il Piano Educativo Individualizzato
Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) è il documento nel quale vengono descritti gli obiettivi educativi e didattici, gli strumenti e le strategie da adottare, gli interventi terapeutici, riabilitativi e assistenziali in essere, le forme di collaborazione con la famiglia e le esperienze integrate scuola-territorio predisposti per l’alunno con disabilità in un determinato periodo di tempo, per realizzare il diritto all’inclusione sociale, all’educazione e all’istruzione, in coerenza e in continuità con il Profilo Dinamico Funzionale.
Il P.E.I. è predisposto per ogni alunno con disabilità ed è parte integrante della progettazione educativodidattica di classe e d’Istituto. Viene redatto all’inizio di ogni anno scolastico di riferimento ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Esso descrive il percorso integrato elaborato dall’istituzione scolastica in collaborazione con la famiglia ed i Servizi Territoriali a vario titolo coinvolti nel processo educativo ed organizzativo, esplicitando:
le finalità e gli obiettivi educativi e didattici che si intendono perseguire in funzione del progetto di vita dell'alunno con disabilità,
gli strumenti, le strategie e le modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie;
le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata.
Il P.E.I è uno strumento di progettazione "flessibile", atto a realizzare gli interventi formativi e didattici curricolari ed extracurricolari, adeguandoli all'evoluzione della situazione e della condizione dell'alunno in ordine:
allo sviluppo globale della identità personale;
alla conquista delle autonomie personali, sociali, scolastiche e professionali;
allo sviluppo di competenze motorio-prassiche, comunicativo - relazionali, linguistiche e logiche; - in rapporto alle effettive potenzialità dell'allievo rispetto al grado di istruzione.
Il Piano Educativo Individualizzato periodicamente, infatti, viene sottoposto a verifiche e aggiornamenti attraverso la Verifica Intermedia e la Verifica Finale.
I genitori partecipano all’elaborazione, all’approvazione e alla verifica del Piano Educativo Individualizzato e ne ricevono una copia dopo la sottoscrizione dei componenti del G.L.O.
Verifica Intermedia e Verifica Finale del PEI
Il G.L.O. è chiamato a verificare l’andamento e i risultati raggiunti nel P.E.I. attraverso la Verifica Intermedia (31 gennaio) e la Verifica Finale (fine anno scolastico) nei tempi previsti dall’ordinaria programmazione scolastica, formalizzando i risultati in relazione agli obiettivi definiti e all’evoluzione del funzionamento complessivo dell’alunno in chiave bio-psico-sociale. Ciò permette di apportare integrazioni e modifiche al P.E.I. nel corso dell’intero anno scolastico e di formulare proposte di sostegno didattico e di altre risorse per quello successivo.
SCHEMA DI SINTESI DELLA DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTO |
CHI LO REDIGE |
QUANDO |
CERTIFICAZIONE/DIAGNOSI CLINICA Indica la patologia specifica. |
Specialista sanitario AUSL dell’U.O.C. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza. |
All’atto della prima segnalazione. |
DIAGNOSI FUNZIONALE Descrive i livelli di funzionalità raggiunti e la previsione della possibile evoluzione. |
Specialista sanitario AUSL dell’U.O.C. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza. |
Ad ogni passaggio di grado scolastico o quando la situazione clinica e funzionale richiede un aggiornamento. |
CERTIFICAZIONE per l’INTEGRAZIONE SCOLASTICA Certificazione della disabilità finalizzata all’integrazione scolastica degli alunni. |
Commissione medico-legale di accertamento delle disabilità. |
All’atto della prima segnalazione. |
PROFILO DINAMICO FUNZIONALE Indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali dell’alunno, le possibilità di recupero, le capacità possedute da sollecitare e progressivamente rafforzare, le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo, didattico e relazionale. |
Referente medico U.O.C.N.P.I.A., operatori socio-sanitari, Consiglio di Classe/Team docente, personale educativo, famiglia, esperti esterni su richiesta della famiglia e autorizzati dal dirigente scolastico (art. 12 commi 5 e 6 della L.104/92). |
In ingresso alla scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e può essere aggiornato in itinere. |
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO Documento nel quale sono descritti gli obiettivi educativi e didattici, gli strumenti e le strategie da adottare, gli interventi terapeutici, riabilitativi e assistenziali in essere, le forme di collaborazione con la familiari, le esperienze integrate sul territorio predisposti per l’alunno con disabilità. |
Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) ai sensi del D. Lgs. 66/2017 |
Formulato di norma entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico. |
VERIFICA INTERMEDIA P.E.I. Documento di verifica intermedia del P.E.I. |
Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) ai sensi del D. Lgs. 66/2017 |
Al termine del primo quadrimestre. |
VERIFICA FINALE P.E.I. Documento di verifica intermedia del P.E.I. |
Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) ai sensi del D. Lgs. 66/2017 |
Al termine dell’anno scolastico. |
5. LE MODALITÀ DELL’INTERVENTO DIDATTICO
L’attività didattica
L’attività didattica sarà realizzata secondo quanto stabilito dal PEI (vedi sopra), sulla base delle indicazioni previste dalle Linee Guida del 4 agosto 2009.
Verifica e valutazione
La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale, non fa riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi (legge 104/92 art. 16, comma 2). Le prove non devono mirare ad accertare la situazione di partenza dell'alunno certificato ma devono essere idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. La valutazione degli alunni con disabilità è effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 122/2009 art. 4 e 9 ed in base a quanto contenuto nelle Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 Agosto 2009 par. 2.4.
La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Educativo Individualizzato. Nella scuola primaria e secondaria di I grado gli obiettivi cognitivi per le varie discipline sono valutati in decimi. Attraverso prove di verifica specifiche individualizzate e/o ridotte e semplificate, concordate con l’insegnante di classe, si misura il raggiungimento degli obiettivi disciplinari al livello stabilito per l’alunno. Dovranno essere esplicitati nel PEI i tempi e la durata dei momenti di verifica, le modalità ed i livelli di autonomia richiesti all’alunno. L’obiettivo non raggiunto comporta che gli insegnanti ridefiniscono le strategie, i mezzi e gli obiettivi degli interventi individualizzati, in collaborazione con tutti gli altri soggetti coinvolti (educatore, equipe socio-sanitaria, famiglia).
VALUTAZIONE INIZIALE
Nel caso di alunni con disabilità, la scuola in prima istanza, deve tener conto delle valutazioni cliniche stilate dagli specialisti che danno indicazioni di quale sia il contesto di cui il bambino ha bisogno, quali risorse e strategie possano essere d'aiuto per la sua crescita. È nella Diagnosi Funzionale (D.F.) che gli specialisti infatti evidenziano le potenzialità e i bisogni cognitivi e di socializzazione dell'alunno, segnalando quali elementi di comunicazione e di scambio, la scuola può promuovere e supportare con le proprie risorse umane, culturali e sociali. Questa valutazione sarà poi utilizzata dai docenti che ne trarranno le conclusioni utili per elaborare un progetto didattico ed educativo. Ad inizio anno scolastico gli insegnanti sono tenuti a fare una prima valutazione del contesto scuola per conoscere la situazione scolastica nella quale l'alunno viene o è inserito. Occorre favorire l'accoglienza dell'alunno e fornirgli le risorse e gli strumenti per operare sugli apprendimenti considerando i seguenti elementi:
Contesto classe, per conoscere il gruppo classe in cui è inserito l'alunno soffermandosi sulle dinamiche relazionali tra compagni.
Organizzazione del tempo scuola, per conoscere l'orario di permanenza a scuola dell'alunno e strutturarlo nel modo più opportuno. La presenza dell'insegnante di sostegno consente appunto di organizzare progetti, attività, laboratori in cui il singolo alunno possa essere inserito.
Gli spazi e i materiali, per predisporre ambienti di lavoro corrispondenti ai bisogni del bambino.
Le risorse umane, in quanto il lavoro portato avanti da tutti i docenti, concorre a creare situazioni idonee di socializzazione e di apprendimento favorendo i progetti di inclusione per tutti gli alunni.
L'incontro con la famiglia, quale risorsa utile per acquisire dati specifici sull'alunno, determinanti ai fini della strutturazione del percorso didattico-educativo.
Questa prima valutazione concorre a definire i bisogni formativi ed educativi dell'allievo in un'ottica di crescita, di sviluppo personale e di inserimento sociale.
VALUTAZIONE IN ITINERE E FINALE
La valutazione iniziale, integrata dalle informazioni acquisite dagli specialisti, orienta e definisce il Piano Educativo Individualizzato. La predisposizione del PEI (Piano Educativo Individualizzato), che prevede il coinvolgimento di tutti gli educatori (insegnanti di classe, di sostegno, assistenti, educatori) e la condivisione da parte dell'equipe socio-sanitaria e della famiglia, deve essere calibrata sulle esigenze e sui bisogni speciali dei singoli alunni al fine di garantire il loro diritto allo studio e la loro crescita personale sulla base delle specifiche potenzialità. Il PEI è lo strumento prioritario per esplicitare, motivare e definire le modalità valutative, in relazione al percorso educativo pensato per l'alunno e agli obiettivi personalizzati/individualizzati. La valutazione dell'apprendimento può avvenire attraverso apposite prove predisposte dall'insegnante sulla base di quanto svolto con l'alunno e di quanto previsto dal PEI. L'osservazione sistematica diventa un aspetto fondamentale per ricavare dati relativi agli atteggiamenti, ai comportamenti e alle conquiste dell'allievo. La valutazione non tende a verificare il livello cognitivo dell'alunno ma la capacità di partecipazione, il suo interesse per gli argomenti, la comprensione del compito, i processi attentivi, le capacità esecutive, l'adattamento alle regole. La valutazione è intesa e considerata come parte costitutiva della programmazione. Tutti i docenti della classe sono tenuti a raccogliere osservazioni, esiti ottenuti, risposte date dall'alunno sulla base degli stimoli forniti per poi condividerle sia tra i docenti stessi sia con l'equipe specialistica che con la famiglia. La valutazione deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell'alunno, i miglioramenti maturati nel corso del periodo scolastico e deve essere effettuata in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. In quest'ottica la valutazione consente ai docenti di verificare l'intervento didattico effettuato con l'alunno al fine di rivedere il percorso svolto, individuare limiti e risorse, e concordare collegialmente strategie efficaci e comportamenti da assumere per far fronte alle esigenze degli allievi e a specifiche problematiche.
Per la valutazione degli alunni certificati L.104/92 si fa riferimento al D. L. n. 62 del 13 aprile 2017 all’art.11.
La valutazione degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 vale a dire del Piano Educativo Individualizzato (PEI).
Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 ossia lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto (articoli 3 e 6 rispettivamente per la scuola primaria e secondaria di primo grado), tenendo a riferimento il Piano Educativo Individualizzato.
Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate e il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.
Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del Piano Educativo Individualizzato (comma 5, art.11).
Per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del Piano Educativo Individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale (comma 6, art.11). L’esito finale dell’esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall’articolo 8 che disciplina lo svolgimento ed esito dell’esame di Stato (comma 7, art.11).
Nel comma 8, art.11 si prescrive che agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
Nell’art. 9 comma 3 lettera e) si prevede che la certificazione delle competenze dell’alunno disabile sia coerente con il suo Piano Educativo Individualizzato. In attesa dell’emanazione dei modelli nazionali per la certificazione delle competenze, i singoli consigli di classe possono attivarsi per definire, in relazione all’alunno disabile, i livelli di competenza che si prenderanno in considerazione come mete raggiungibili.
6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI
Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare
- il docente coordinatore di classe, oppure - il docente di sostegno, oppure
- il docente Funzione Strumentale per l’inclusione degli alunni con disabilità durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.
PARTE SECONDA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON D.S.A.
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il presente protocollo
contiene informazioni sulle pratiche per l’inclusione degli alunni con D.S.A.;
definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni con D.S.A.
La normativa di riferimento è costituita dalla Legge 170/2010 e dal DM n. 5669 del 2011 con allegate le Linee Guida.
2. I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
I Disturbi Specifici di apprendimento sono disturbi funzionali di origine neurobiologica che interessano alcune specifiche abilità dell’apprendimento scolastico (l’abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli) in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica.
Questi disturbi non possono essere risolti, ma solamente ridotti: posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, sviluppando anche stili di apprendimento specifici, volti a compensare le proprie difficoltà. Tra questi si possono distinguere:
la dislessia:
la disortografia:
la disgrafia:
la discalculia:
Tali disturbi sono spesso accompagnati da:
- disnomia - disprassia
Vi può inoltre essere comorbilità.
Per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo 4 dell’Introduzione.
3. XXXXX E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE
3.1 Cosa faranno i genitori
Iscrizione alla classe prima
A febbraio, al momento dell'iscrizione online, i genitori dovrebbero segnalare nell'apposito spazio la presenza di disturbi dell'apprendimento.
Tra giugno e settembre, i genitori dovrebbero portare in segreteria la certificazione di DSA rilasciata dai referenti AUSL, nel caso in cui la certificazione sia redatta da specialisti privati occorre che la famiglia richieda la conformità delle AUSL mentre la scuola avvierà comunque le procedure per la stesura del PDP.
Si ricorda ai genitori che la segnalazione da depositare in segreteria
⮚ deve essere aggiornata e se non lo fosse la scuola ne richiederà un aggiornamento
⮚ deve essere rinnovata durante il passaggio ad un ordine scolastico successivo
⮚ la scuola, come previsto dalla legge, non potrà accogliere segnalazioni dopo il 31 marzo, in quanto verrebbe a mancare il tempo necessario per predisporre un adeguato PDP.
Entro fine settembre/primi di ottobre, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia e, se lo ritiene necessario, con lo psicologo di riferimento, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe la situazione e per predisporre il PDP.
Nel caso in cui le famiglie, i docenti o gli specialisti ritengano opportuno richiedere degli ausili (hardware e software) in comodato d’uso al CRHS di Faenza dovranno farne espressa richiesta scritta al coordinatore di classe che passerà i documenti al docente Funzione Strumentale per l’Inclusione e l’Integrazione per l’attivazione dei Progetti.
Dopo il Consiglio di Classe di Novembre il docente coordinatore contatterà la famiglia per la sottoscrizione del PDP.
Si ricorda ai genitori che il PDP avrà una durata non superiore all’anno e che la sua adozione non garantisce il successo scolastico.
Nuova certificazione in corso d’anno scolastico
La scuola ai sensi dell’Art. 2 del DM 5669/2011, ha il compito di segnalare alle famiglie le eventuali evidenze, persistenti nonostante l’applicazione di attività di recupero didattico mirato, di un possibile Disturbo Specifico di Apprendimento, al fine di avviare il percorso per la diagnosi ai sensi della Legge 170/2010. La segnalazione alla famiglia spetta non al singolo docente, ma al Consiglio di Classe, che verbalizzerà e motiverà la decisione presa e incaricherà il coordinatore di classe della comunicazione.
Occorre consegnare in segreteria la certificazione di DSA rilasciata dai referenti AUSL; nel caso in cui sia redatta da specialisti privati occorre che la famiglia richieda la conformità alle AUSL mentre la scuola avvierà comunque le procedure per la stesura del PDP;
la scuola non potrà accogliere segnalazioni dopo il 31 marzo, in quanto verrebbe a mancare il tempo necessario per predisporre un adeguato PDP;
il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia e, se lo ritiene necessario, con lo psicologo di riferimento, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe la situazione e per predisporre il PDP.
Nel caso in cui le famiglie, i docenti o gli specialisti ritengano opportuno richiedere degli ausili (hardware e software) in comodato d’uso al CRHS di Faenza dovranno farne espressa richiesta scritta al coordinatore di classe che passerà i documenti al docente Funzione Strumentale per l’Inclusione e l’Integrazione per l’attivazione dei Progetti.
Il docente coordinatore contatterà la famiglia per la sottoscrizione del PDP, avrà cura di ricordare ai genitori che il PDP avrà una durata non superiore all’anno e che la sua adozione non garantisce il successo scolastico.
Iscrizione all'ultimo anno ed Esame di Stato
si ricorda ai genitori che
⮚ la scuola non può accogliere diagnosi oltre il 31 marzo, e che comunque una segnalazione tardiva non consentirebbe al Consiglio di Classe di mettere a punto gli strumenti
compensativi e dispensativi necessari al superamento dell'esame;
⮚ per l'accesso all'università la diagnosi non deve essere più vecchia di tre anni;
⮚ la diagnosi deve essere aggiornata e il Consiglio di Classe, per il buon esito dell'esame finale, potrebbe richiederne un eventuale aggiornamento, che la famiglia deciderà se effettuare o meno.
Il Consiglio di Classe inserisce nel documento del 15 Maggio il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell’art 5 del DM 5669/2011.
L’OM del mese di maggio relativa agli Esami di Stato, all’articolo Esami dei candidati con DSA e XXX, dà indicazioni precise sulla documentazione da predisporre e sulle metodologie pratiche di lavoro.
3.2 Cosa faranno i docenti
Entro fine settembre/primi di ottobre, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia e, se lo ritiene necessario, con lo psicologo di riferimento, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe la situazione.
Nel Consiglio di Classe di ottobre: i docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti;
entro il Consiglio di Classe di Novembre, o se necessario in un Consiglio di Classe straordinario, i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigente scolastico;
entro la fine del primo periodo (trimestre o quadrimestre) i PDP verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali degli alunni.
Durante tutto l’anno scolastico il Consiglio di Classe lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà;
durante tutto l’anno scolastico il Consiglio di Classe/Team Docente terrà monitorato il PDP mediante verifiche in itinere.
A seguito dello scrutinio finale il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al CdC/Team Docente l’adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.
4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE
FASI |
ATTORI |
ATTIVITÀ E COMPITI |
Fase Preparatoria (Entro il termine stabilito dal Ministero) |
ALUNNO E FAMIGLIA
|
|
Accoglienza Condivisione (Settembre Ottobre) |
DIRIGENTE SCOLASTICO
DOCENTE FUNZIONE STRUMENTALE INCLUSIONE E INTEGRAZIONE
REFERENTE INCLUSIONE ALUNNI CON DSA E STRANIERI
SEGRETERIA
DOCENTI DELLA CLASSE
FAMIGLIE |
Il DS riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide con il docente Funzione Strumentale per l’Inclusione e Integrazione e i referenti inclusione alunni DSA, alunni stranieri ed alunni disabili. Contestualmente la segreteria prepara le certificazioni degli alunni BES neoiscritti da mettere a disposizione del docente Funzione Strumentale per l’Inclusione e Integrazione e dei referenti inclusione alunni DSA, stranieri e disabili, inoltre informa il Coordinatore e i docenti delle classi interessate della presenza di alunni con BES. I Docenti predispongono una serie di attività volte alle verifiche d’ingresso che, integrate all’osservazione in classe, permetteranno di desumere le informazioni (generali e per ciascuna disciplina) da inserire nel PDP dell’alunno con BES, con particolare riferimento agli stili di apprendimento adottati dagli alunni stessi ed eventuali prestazioni atipiche, organizzando peraltro una prima serie di attività finalizzate ad un positivo inserimento nella scuola. Il Coordinatore prende contatto con le famiglie per attivare un rapporto comunicativo diretto: in tale contesto il Coordinatore e la famiglia possono valutare l’opportunità di incontrare gli operatori AUSL o dei centri autorizzati che hanno rilasciato la Diagnosi, per contribuire alla costruzione di un primo percorso didattico. Il Coordinatore illustra alla classe le difficoltà di apprendimento legate al Disturbo, presenta l’alunno e avvia, insieme ai Docenti di classe, un positivo inserimento nella scuola. |
Condivisione (Novembre) |
DOCENTI DELLA CLASSE |
Nel corso del CdC del mese in oggetto il Consiglio concorda e compila il PDP e lo sottopone alla firma della famiglia. |
Trasparenza e documentazi one (Durante l’anno scolastico) |
DOCENTI DELLA CLASSE |
Ciascun docente, in sede di valutazione delle prove scritte e orali, avrà cura di annotare direttamente sul documento della prova o sul registro personale: - la tipologia degli strumenti compensativi messi a disposizione dell’alunno, allegandone copia al documento della prova eseguita dall’alunno; - le misure dispensative adottate, secondo le stesse modalità. Il Coordinatore informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con BES della loro presenza e del PDP adottato. |
Valutazioni periodiche (Gennaio, Giugno) |
DOCENTI DELLA CLASSE |
Nel corso degli scrutini il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al CdC l’adeguatezza del PDP valutando la necessità, di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate. |
5. LE MODALITÀ DELL’INTERVENTO DIDATTICO
5.1 Individualizzazione e personalizzazione della didattica
Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici dell’apprendimento, la didattica individualizzata e personalizzata si sostanzia attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo di ogni alunno. Tra queste la Legge 170/2010 richiama l’attenzione sull’uso di strumenti compensativi, cioè strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria e sulle misure dispensative, vale a dire interventi che consentono all’alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento.
5.2 Strumenti compensativi e misure dispensative
Xxxxx restando che ogni studente portatore di DSA ha caratteristiche personali diverse e che generalizzare è spesso poco producente, si possono delineare le seguenti strategie operative:
Disturbo di lettura (dislessia)
Per uno studente con dislessia, gli strumenti compensativi sono primariamente quelli che possono trasformare un compito di lettura (reso difficoltoso dal disturbo) in un compito di ascolto. A tal fine è necessario fare acquisire allo studente competenze adeguate nell’uso degli strumenti compensativi. Si può fare qui riferimento:
▪ alla presenza di una persona che legga gli items dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla;
▪ alla sintesi vocale, con i relativi software, anche per la lettura di testi più ampi e per una maggiore autonomia;
▪ all’utilizzo di libri o vocabolari digitali.
Per l’alunno dislessico è inoltre più appropriata la proposta di nuovi contenuti attraverso il canale orale piuttosto che attraverso lo scritto, consentendo anche la registrazione delle lezioni.
Si raccomanda altresì l’impiego di mappe concettuali, di schemi, e di altri mediatori didattici che possono sia facilitare la comprensione sia supportare la memorizzazione e/o il recupero delle informazioni. A questo riguardo, potrebbe essere utile raccogliere e archiviare tali mediatori didattici, anche al fine di un loro più veloce e di facile utilizzo.
In merito alle misure dispensative, lo studente con dislessia è dispensato:
▪ dalla lettura a voce alta in classe;
▪ dalla lettura autonoma di brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello di abilità; ▪ da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata.
In fase di verifica e di valutazione lo studente con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell’ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste. Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione si dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente.
Disturbi di scrittura (disgrafia e disortografia)
In merito agli strumenti compensativi, gli studenti con disgrafia o disortografia possono avere necessità di compiere una doppia lettura del testo che hanno scritto: la prima per l’autocorrezione degli errori ortografici, la seconda per la correzione degli aspetti sintattici e di organizzazione complessiva del testo. Di conseguenza, tali studenti avranno bisogno di maggior tempo nella realizzazione dei compiti scritti. In via generale, comunque, la valutazione si soffermerà soprattutto sul contenuto disciplinare piuttosto che sulla forma ortografica e sintattica.
Gli studenti in questione potranno inoltre avvalersi:
▪ di mappe o di schemi nell’attività di produzione per la costruzione del testo;
▪ del computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la rilettura) per velocizzare i tempi di scrittura e ottenere testi più corretti;
▪ del registratore per prendere appunti.
Per quanto concerne le misure dispensative, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti.
Area del calcolo (discalculia)
Riguardo alle difficoltà di apprendimento del calcolo e al loro superamento, non è raro imbattersi in studenti che sono distanti dal livello di conoscenze atteso e che presentano un’impotenza appresa, cioè un vero e proprio blocco ad apprendere sia in senso cognitivo che motivazionale. Sebbene la ricerca non abbia ancora raggiunto dei risultati consolidati sulle strategie di potenziamento dell’abilità di calcolo, si ritengono utili i seguenti principi guida:
▪ gestire, anche in contesti collettivi, almeno parte degli interventi in modo individualizzato;
▪ aiutare, in fase preliminare, l’alunno a superare l’impotenza guidandolo verso l’esperienza della propria competenza;
▪ analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi cognitivi che sottendono all’errore stesso tramite dialogo con l’interessato;
▪ pianificare in modo mirato il potenziamento dei processi cognitivi necessari.
In particolare si sottolinea come l’analisi dell’errore favorisca la gestione dell’insegnamento.
L’unica classificazione degli errori consolidata nella letteratura scientifica al riguardo si riferisce al calcolo algebrico:
▪ errori di recupero di fatti algebrici;
▪ errori di applicazione di formule;
▪ errori di applicazione di procedure;
▪ errori di scelta di strategie;
▪ errori visuo-spaziali;
▪ errori di comprensione semantica.
L’analisi dell’errore consente di capire quale confusione cognitiva l’allievo abbia consolidato in memoria e scegliere, dunque, la strategia didattica più efficace per l’eliminazione dell’errore e il consolidamento della competenza.
Riguardo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative, valgono i principi generali secondo cui la calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario personalizzato, etc. sono di supporto, ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico, ma non aumentano le competenze.
Didattica delle lingue straniere
Poiché la trasparenza linguistica, ossia la corrispondenza fra come una lingua si scrive e come si legge, influisce sul livello di difficoltà di apprendimento della lingua da parte degli studenti con DSA, è opportuno che la scuola, in sede di orientamento o al momento di individuare quale lingua straniera privilegiare, informi la famiglia sull’opportunità di scegliere - ove possibile - una lingua che ha una trasparenza linguistica maggiore. Analogamente, i docenti di lingue straniere terranno conto, nelle prestazioni attese e nelle modalità di insegnamento, del principio sopra indicato, anche assegnando maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quello scritte.
In merito agli strumenti compensativi, con riguardo alla lettura, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire di audiolibri e di sintesi vocale con i programmi associati. La sintesi vocale può essere utilizzata sia in corso d’anno che in sede di esame di Stato.
Relativamente alla scrittura, è possibile l’impiego di strumenti compensativi come il computer con correttore automatico e con dizionario digitale. Anche tali strumenti compensativi possono essere impiegati in corso d’anno e in sede di esame di Stato.
Per quanto concerne le misure dispensative, gli studenti con DSA possono usufruire:
· di tempi aggiuntivi;
· di una adeguata riduzione del carico di lavoro.
Nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni elencate all’art. 6, comma 5 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011, è possibile dispensare gli studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato:
certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo se maggiorenne;
approvazione da parte del Consiglio di Classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico).
In sede di esami di Stato, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.
L'esonero dallo studio della lingua straniera è invece regolato dall’art. 6, comma 6 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011:
"Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del Consiglio di Classe - essere esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal Consiglio di Classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998."
Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel DM n. 5669 del 2011, si ritiene opportuno chiarire che l’“esonero” riguarda l’insegnamento della lingua straniera nel suo complesso, mentre la “dispensa” concerne unicamente le prestazioni in forma scritta.
In relazione alle forme di valutazione, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione sarà dato più rilievo all’efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente.
Sulla base della gravità del disturbo, nella scuola secondaria i testi letterari in lingua straniera assumono importanza minore per l’alunno con DSA: considerate le sue possibili difficoltà di memorizzazione, risulta conveniente insistere sul potenziamento del lessico ad alta frequenza piuttosto che focalizzarsi su parole più rare, o di registro colto, come quelle presenti nei testi letterari.
5.3 Verifica e valutazione
“L’adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati, che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere sempre valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell’alunno o dello studente in questione.” (Linee guida DSA 12/07/2011).
“È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento.” (Nota MIUR n. 2563 del 22/11/2013)
6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI
Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare
- il coordinatore di classe, oppure
- il docente Funzione Strumentale per l’inclusione degli alunni con DSA durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.
PARTE TERZA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il presente protocollo
contiene informazioni sulle pratiche per l’inclusione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici non rientranti nei casi previsti dalla Legge 170/2010;
definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici.
Per quanto riguarda gli alunni con altri disturbi evolutivi specifici, la normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica” e dalle successive circolari del MIUR n. 8 del 6/03/ 2013 e n. 2563 del 22/11/2013.
2. I DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI OLTRE I D.S.A
Oltre ai DSA, sono disturbi evolutivi specifici:
deficit dell’area del linguaggio
deficit nelle aree non verbali
deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD)
funzionamento cognitivo limite (borderline)
altre problematiche severe
Per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo 4 dell’Introduzione. La nota 2563 del 22/11/2013 chiarisce alcuni punti:
Difficoltà e disturbi di apprendimento Xxxxxxx distinguere tra:
ordinarie difficoltà di apprendimento = difficoltà che possono essere osservate per periodi temporanei in ogni alunno;
gravi difficoltà di apprendimento = difficoltà che hanno un carattere più stabile o che presentano un maggior grado di complessità;
disturbi di apprendimento = hanno carattere permanente e base neurobiologica.
Non basta rilevare una difficoltà di apprendimento per sostenere di trovarsi di fronte a un alunno con BES. Si dovrebbe riconoscere un BES solo in caso di “disturbo” (con base neurobiologica e carattere permanente): “La rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all’attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato”.
Diagnosi e certificazione
Per “DIAGNOSI” si intende un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie.
Per “CERTIFICAZIONE” si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell’interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge, le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento.
Pertanto:
1) per i DSA le strutture pubbliche rilasciano “certificazioni” ai sensi della normativa vigente; 2) per tutti gli altri disturbi specifici è possibile ottenere solo una “diagnosi” clinica.
La decisione del Consiglio di Classe/Team docente
Se non c’è certificazione ai sensi della L. 104/92 o della L.170/10, decide il CdC/Team Docente, indipendentemente dalla richiesta dei genitori:
“Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato”.
Per un alunno con difficoltà non meglio specificate, occorre l’accordo del CdC/Team Docente per adottare il PDP.:
“In ultima analisi, (…), nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell’ambito del Consiglio di Classe (…) si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l’adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative”.
Salvaguardia degli obiettivi di apprendimento
“È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento”.
“Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curvare la metodologia alle esigenze dell’alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione”.
In conclusione
se c’è una CERTIFICAZIONE (L. 104/92 o L.170/10), l’alunno gode di un DIRITTO ad una serie di agevolazioni che non si possono violare in alcun modo;
se c’è solo una DIAGNOSI di disturbo o di patologia o una segnalazione di DISAGIO, allora è il CdC/Team docente che decide cosa fare e come farlo.
È il CdC/Team Docente che valuta se e quali bisogni educativi speciali abbia l’alunno e anche quali documentazioni eventualmente richiedere per valutare la situazione (l’importante è che la decisione venga verbalizzata e motivata; copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente Funzione Strumentale per l’Inclusione degli alunni con altri BES per gli adempimenti di rito).
Nell’ambito del percorso di continuità didattica interno all’Istituto, i consigli di classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado non potranno prescindere dai Piani Didattici Personalizzati elaborati dai docenti della scuola primaria, che di norma, saranno confermati in via provvisoria anche per la scuola secondaria; qualora il consiglio di classe decida motivatamente di non confermarli, la decisione dovrà essere verbalizzata e motivata; copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente Funzione Strumentale per l’inclusione degli alunni con altri BES per gli adempimenti di rito.
3. XXXXX E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE
La famiglia
La famiglia, uno specialista, i servizi sanitari nazionali, etc., possono chiedere la predisposizione di percorso personalizzato ma la decisione finale di attivarlo spetta esclusivamente al CdC/Team Docente.
Il Consiglio di Classe/Team Docente
La decisione di predisporre un PDP è solo del Consiglio di
Classe/Team Docente. Ove non sia presente certificazione clinica o
diagnosi, il Consiglio di Classe/Team Docente motiverà
opportunamente, verbalizzandole e inviandone copia
della relazione al docente Funzione Strumentale per l’inclusione
degli alunni con altri BES, le decisioni assunte sulla base di
considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità
di attivare un PDP previo confronto con la famiglia.
Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all’anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo.
Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 8DM 5699/2011) meglio descritte nelle allegate Linee Guida.
Quando il Consiglio di Classe/Team Docente ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo:
indicando all’interno del verbale della riunione del Consiglio di Classe o Team Docente la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell’alunno;
predisponendo un PDP con le modalità e tempistiche sotto indicate:
entro fine settembre/primi di ottobre, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe/Team docente la situazione;
ad ottobre: i docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti;
a novembre o i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigente scolastico;
entro la fine del primo periodo valutativo i PDP verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali degli alunni;
durante tutto l’anno scolastico il Consiglio di Classe/Team docente lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà;
durante tutto l’anno scolastico il Consiglio di Classe terrà monitorato il PDP mediante verifiche in itinere;
a seguito dello scrutinio finale il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al Consiglio di Classe/Team docente l’adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.
Le richieste effettuate ad anno inoltrato
Se la richiesta da parte della famiglia, da parte dei servizi sociali o di uno specialista viene prodotta oltre il 31 marzo non c’è più il tempo per predisporre un PDP che segua il format previsto, pertanto si privilegerà l'indicazione della descrizione all’interno del verbale di come si intende procedere e si depositerà in segreteria un estratto del verbale. Copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente Funzione Strumentale per l’Inclusione degli alunni con altri BES per gli adempimenti di rito.
4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL’INTERVENTO DIDATTICO
Per quanto riguarda le fasi del progetto di integrazione e le modalità dell’intervento didattico, si rimanda ai paragrafi 4 e 5 relativi all’accoglienza e all’integrazione degli alunni con D.S.A. Si precisa che per gli alunni che fanno parte di questa categoria di BES la scuola:
avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;
applicherà in forma transitoria strumenti compensativi e misure dispensative (a differenza delle situazioni di disturbo documentate da certificazione), in modo attinente gli aspetti didattici ritenuti necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e didattiche personalizzate;
terrà conto delle norme relative allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali degli apprendimenti che verranno eventualmente fornite dal Ministero: si segnala che, ad oggi, per lo svolgimento dell’esame di stato non è previsto l’uso di misure compensative e dispensative per alunni con BES senza certificazione.
5. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI
Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare
- il docente coordinatore di classe oppure
- il docente Funzione Strumentale per l’inclusione degli alunni con altri BES durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.
PARTE QUARTA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il presente protocollo
contiene informazioni sulle pratiche per l’inclusione degli alunni in situazione di svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale;
definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni in situazione di svantaggio.
Per quanto riguarda gli alunni in situazione di svantaggio, la normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica” e dalle successive circolari del MIUR n. 8 del 6/03/2013 e n. 2563 del 22/11/2013.
2. LO SVANTAGGIO SCOLASTICO
Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:
socio-economico: legato ad una particolare situazione sociale
culturale: legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso
linguistico: legato alla non conoscenza della lingua italiana
Per quanto riguarda l’area dello svantaggio linguistico, che comporta problematiche particolari, si rinvia alla Parte Quinta di questo documento.
Occorre tuttavia precisare che l’area dello svantaggio è in realtà più vasta: “Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta” (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012).
“Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni (…) è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate.
In tal caso si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.
In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall’art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida” (Circ. MIUR n. 8 del 6/03/ 2013). La nota 2563 del 22/12/2013 chiarisce alcuni punti:
Difficoltà e disturbi di apprendimento Xxxxxxx distinguere tra:
ordinarie difficoltà di apprendimento = difficoltà che possono essere osservate per periodi temporanei in ogni alunno;
gravi difficoltà di apprendimento = difficoltà che hanno un carattere più stabile o che presentano un maggior grado di complessità;
disturbi di apprendimento = hanno carattere permanente e base neurobiologica.
Non basta rilevare una difficoltà di apprendimento per sostenere di trovarsi di fronte a un alunno con BES. Si dovrebbe riconoscere un BES solo in caso di “disturbo” (con base neurobiologica e carattere permanente): “La rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all’attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato”.
La decisione del Consiglio di Classe/Team Docente
Se non c’è certificazione L. 104/92 o L.170/10, decide il CdC/Team Docente, indipendentemente dalla richiesta dei genitori:
“Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato”.
Per un alunno con difficoltà non meglio specificate, occorre l’accordo del CdC/Team Docente per adottare il PDP.:
“In ultima analisi, (…), nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell’ambito del Consiglio di Classe (…) si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l’adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative”.
Salvaguardia degli obiettivi di apprendimento.
“È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento”.
“Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curvare la metodologia alle esigenze dell’alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione”.
In conclusione
È il CdC/Team Docente che valuta se e quali bisogni educativi speciali abbia l’alunno e anche quali documentazioni eventualmente richiedere per valutare la situazione (l’importante è che la decisione venga verbalizzata e motivata; copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente Funzione Strumentale per l’Inclusione degli alunni con altri BES per gli adempimenti di rito).
Nell’ambito del percorso di continuità didattica interno all’Istituto, i consigli di classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado non potranno prescindere dai Piani Didattici Personalizzati elaborati dai docenti della scuola primaria, che di norma, saranno confermati in via provvisoria anche per la scuola secondaria; qualora il consiglio di classe decida motivatamente di non confermarli, la decisione dovrà essere verbalizzata e motivata; copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente Funzione Strumentale per l’inclusione degli alunni con altri BES per gli adempimenti di rito.
3. XXXXX E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE
La famiglia
La famiglia, uno specialista, i servizi sanitari nazionali, etc…, possono chiedere la predisposizione di percorso personalizzato ma la decisione finale di attivarlo spetta esclusivamente al CdC/Team Docente.
Il Consiglio di Classe/Team Docente
La decisione di predisporre un PDP è solo del Consiglio di Classe o Team Docente.
Xxx non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe o Team Docente motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PDP, previo confronto con la famiglia.
Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all’anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo.
Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 8 e DM 5699/2011) meglio descritte nelle allegate Linee Guida.
Quando il Consiglio di Classe ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo:
indicando all’interno del verbale della riunione del Consiglio di Classe o Team Docente la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell’alunno;
predisponendo un PDP con le modalità e tempistiche sotto indicate:
entro fine settembre/primi di ottobre, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe/Team docente la situazione;
ad ottobre: i docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti;
a novembre o i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigente scolastico;
entro la fine del primo periodo valutativo i PDP verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali degli alunni;
durante tutto l’anno scolastico il Consiglio di Classe/Team docente lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà;
durante tutto l’anno scolastico il Consiglio di Classe terrà monitorato il PDP mediante verifiche in itinere;
a seguito dello scrutinio finale il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al Consiglio di Classe/Team docente l’adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.
Le richieste effettuate ad anno inoltrato
Se la richiesta da parte della famiglia, da parte dei servizi sociali o di uno specialista viene prodotta oltre il 31 marzo non c’è più il tempo per predisporre un PDP che segua il format previsto, pertanto si privilegerà l'indicazione della descrizione all’interno del verbale di come si intende procedere e si depositerà in segreteria un estratto del verbale. Copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente Funzione Strumentale per l’Inclusione degli alunni con altri BES per gli adempimenti di rito.
4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL’INTERVENTO DIDATTICO
Per quanto riguarda le fasi del progetto di integrazione e le modalità dell’intervento didattico, si rimanda ai paragrafi 4 e 5 relativi all’accoglienza e all’integrazione degli alunni con D.S.A. Si precisa che per gli alunni che fanno parte di questa categoria di BES la scuola:
avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;
applicherà in forma transitoria strumenti compensativi e misure dispensative (a differenza delle situazioni di disturbo documentate da certificazione), in modo attinente gli aspetti didattici ritenuti necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e didattiche personalizzate;
terrà conto delle norme relative allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali degli apprendimenti che verranno eventualmente fornite dal Ministero: si segnala che, ad oggi, per lo svolgimento dell’esame di stato non è previsto l’uso di misure compensative e dispensative per alunni con BES senza certificazione.
5. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI
Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare
- il docente coordinatore di classe oppure
- il docente Funzione Strumentale per l’inclusione degli alunni con altri BES durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.
PARTE QUINTA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI SENZA O SENZA ADEGUATA ALFABETIZZAZIONE ITALIANA
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il presente protocollo:
contiene informazioni sulle pratiche per l’inclusione degli alunni stranieri privi di adeguata conoscenza della lingua italiana;
definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni stranieri privi di adeguata conoscenza della lingua italiana.
Esso è adottato dal Collegio dei docenti al fine di rendere operative le indicazioni contenute nell’art. 45 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 e nelle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014” trasmesse con la Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014, e il “Protocollo d’intesa per l’accoglienza, inserimento e inclusione degli alunni e delle alunne migranti e delle loro famiglie ”, sottoscritto dai Comuni di Ravenna e di Russi, dall’USP di Ravenna e dalle Istituzioni scolastiche dei Comuni di Ravenna e Russi per il triennio 2016-2018, poi rinnovato per il triennio 2019/2021 e per il biennio 2022-2023.
2. L’ISCRIZIONE A SCUOLA DI STUDENTI NEO ARRIVATI
La documentazione anagrafica e scolastica
Ai fini dell’iscrizione di un minore straniero o comunitario neo arrivato in Italia, la scuola è tenuta a richiedere al genitore o a chi esercita la potestà genitoriale la stessa documentazione richiesta per l’iscrizione degli studenti italiani. Ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 394/1999, i minori stranieri privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione incompleta sono iscritti con riserva. Le Linee guida 2014 precisano che “la normativa in materia di autocertificazione si estende anche ai cittadini stranieri che, pertanto, possono autocertificare i propri dati anagrafici”.
Per quanto riguarda i documenti scolastici, le Linee guida 2014 chiariscono che “la scuola richiede la presentazione di adeguata certificazione (pagelle, attestati, dichiarazioni ecc.) che specifichi gli studi compiuti nel Paese di origine. In mancanza di certificazioni, richiede ai genitori informazioni in merito alla classe e al tipo d ́istituto precedentemente frequentato. In tal caso, può prendere contatto con l á utorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell’alunno e sugli studi effettuati”.
Irrilevanza della regolarità del soggiorno ai fini dell’obbligo scolastico
La CM n. 375 del 25 gennaio 2013 ricorda che “l’obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, concerne anche i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia (art. 38 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n. 394/99). In mancanza dei documenti prescritti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull’esercizio del diritto all’istruzione.”
La classe di inserimento per gli stranieri neo arrivati
La Nota MIUR prot. n. 465 del 27 gennaio 2012 precisa che per gli alunni stranieri che giungono in Italia ancora sottoposti all’obbligo di istruzione (ossia inferiori ai 16 anni), ai sensi dell’art. 45, comma 2 del D.P.R. 394/1999, l’iscrizione avviene di regola alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
Non obbligatorietà dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione
La Nota MIUR prot. n. 465 del 27 gennaio 2012 ha rilevato che possono iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado anche i minori di cittadinanza non italiana in ingresso in Italia pur se privi del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione. La Nota MIUR prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 precisava comunque che, “in caso di iscrizione ad una istituzione scolastica secondaria di secondo grado, l’interessato potrà eventualmente richiedere l’emanazione di un decreto di equipollenza al diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, se cittadino comunitario”.
3. XXXXX E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE
Il Gruppo di lavoro per l’inclusione
Il GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) svolge i seguenti compiti:
cura il raccordo tra le diverse componenti professionali (interne ed esterne alla scuola) che intervengono per assicurare la buona accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri;
formula proposte al Collegio dei docenti e al Consiglio d’Istituto (per le rispettive competenze) in merito a quanto previsto dall’art. 45, commi 3,5,6,7 del DPR 394/1999 relativamente a:
ripartizione degli alunni stranieri nelle classi;
individuazione di criteri e modalità per la comunicazione tra scuola e le famiglie degli alunni stranieri;
intese con soggetti del territorio per l’educazione interculturale, la valorizzazione e lo studio delle più diffuse lingue e culture di origine;
organizzazione di iniziative di educazione interculturale, di formazione del personale ecc.
svolge una funzione di sostegno alla progettualità dei consigli di classe, di proposta di azioni didattiche innovative, di monitoraggio dell’attività di accoglienza/integrazione e dei risultati ottenuti.
Il GLI si avvale stabilmente della mediazione di territorio messa a disposizione dall’U.O. Politiche per l’immigrazione - Casa delle culture del Comune di Ravenna.
Il Consiglio di Classe/Team Docente
La decisione di predisporre un percorso personalizzato è solo del Consiglio di Classe o del Team Docente. In accordo con quanto stabilito dal Protocollo d’Intesa 2019-2021, nei primi due anni dall’ingresso in Italia della studentessa o dello studente, questo percorso è descritto dal Piano di Studi Personalizzato (PSP), mentre in caso di necessità, dopo i due anni dall’ingresso in Italia, dal Piano Didattico Personalizzato (PDP) come per gli alunni con BES non certificati con L.104/92 o L.170/10.
Il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PSP o un PDP previa richiesta della famiglia.
Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all’anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo.
Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 8 e DM 5699/2011) meglio descritte nelle allegate Linee Guida.
Quando il Consiglio di Classe ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo:
indicando all’interno del verbale della riunione del Consiglio di Classe/Team Docente la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell’alunno.
Predisponendo (entro i due anni di ingresso dello studente in Italia e con l’aiuto di un mediatore interculturale) un Piano di Studi Personalizzato (PSP), ossia un percorso d’istruzione che la scuola costruisce per ciascun alunno, personalizzandolo nella progettazione, nello svolgimento (le unità di apprendimento) e nella verifica (portfolio delle competenze), con le tempistiche e modalità sotto indicate:
entro la fine del primo quadrimestre, o non appena siano stati redatti i PSP verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali degli alunni;
durante tutto l’anno scolastico il consiglio di classe terrà monitorato il PSP mediante verifiche in itinere;
a seguito dello scrutinio finale il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al CdC/team docente l’adeguatezza del PSP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.
Predisponendo (dopo i due anni dall’ingresso in Italia dello studente) un PDP con le modalità e tempistiche sotto indicate:
entro fine settembre/primi di ottobre, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe/Team docente la situazione;
a ottobre: i docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti;
entro novembre i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigente scolastico;
entro la fine del primo Periodo valutativo i PDP verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali degli alunni;
durante tutto l’anno scolastico il Consiglio di Classe/Team docente lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà;
durante tutto l’anno scolastico il Consiglio di Classe/Team docente terrà monitorato il PDP mediante verifiche in itinere;
a seguito dello scrutinio finale il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al Consiglio di Classse/Team Docente l’adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.
Il Laboratorio di Italiano L2
Qualora il Consiglio di Classe/Team Docente lo ritenga opportuno e dietro autorizzazione delle famiglie degli alunni, la scuola può promuovere la realizzazione di un Laboratorio di italiano L2: “Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità dell’apprendimento e della vita scolastica degli alunni stranieri, con attività di laboratorio linguistico e con percorsi e strumenti per l’insegnamento intensivo dell’italiano” (C.M. n. 24 del 1 marzo 2006).
Il Laboratorio è attivato all’interno della scuola, o in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio, ed è gestito da docenti che abbiano esperienza/competenze nell’insegnamento di Italiano L2.
Nella fase di lavoro intensivo rivolta agli alunni non italofoni, tali docenti possono essere affiancati da facilitatori linguistici esterni, messi a disposizione dall’U.O. Politiche per l’immigrazione - Casa delle culture del Comune di Ravenna o da altri soggetti allo scopo convenzionati con la scuola.
4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL’INTERVENTO DIDATTICO
Iscrizione
L’iscrizione rappresenta il primo momento di accoglienza dell’alunno straniero e della sua famiglia.
Quando si presenta un neo-arrivato:
l’incaricato/a di segreteria riceve il neo-arrivato/a, consegna l’elenco dei documenti e delle informazioni da richiedere e prende contatto con un collaboratore del Dirigente Xxxxxxxxxx o con il referente per gli alunni stranieri;
un collaboratore del Dirigente Xxxxxxxxxx realizza il primo colloquio scuola-famiglia;
sulla base dei dati conoscitivi forniti, il Dirigente decide la classe/sezione alla quale iscrivere l’alunno. La Circolare MIUR n. 2 dell’8 gennaio 2010 ha stabilito che il numero degli alunni con cittadinanza non italiana non può superare di norma il 30% del totale degli iscritti in ciascuna classe e in ciascuna scuola. Deroghe a tale limite sono tuttavia previste dalla stessa circolare.
Valutazione relativa all’attivazione del Laboratorio di Italiano L2
I docenti del Consiglio di Classe/Team Docente effettuano le opportune osservazioni per verificare le competenze in ingresso relativamente alla comprensione e produzione sia scritta che orale.
Il coordinatore del CdC/Team Docente interessato e il referente per gli alunni stranieri valutano insieme:
l’eventuale attivazione per l’alunno un laboratorio di Italiano L2 o il suo inserimento in un laboratorio già attivo di italiano L2 (quante ore, in quali giorni, per quale durata, come organizzare l’accompagnamento dell’allievo se è un laboratorio di rete esterno alla scuola ecc);
il raccordo tra aula e laboratorio linguistico (in quali giorni e ore sta in aula e in quali altri sta nel laboratorio; a quali attività d’aula è bene che partecipi ecc.);
l’eventuale impiego del mediatore culturale (quante ore, in quali momenti, per fare cosa…). Le richieste vanno indirizzate al Dirigente Scolastico.
Predisposizione del PSP o del PDP
Entro i due anni dall’arrivo in Italia dello studente, nel periodo immediatamente successivo di iscrizione dello studente, il coordinatore, qualora ne valutasse l’esigenza, richiede l’intervento di un mediatore didattico alla Casa delle Culture attraverso la segreteria (compilando il modulo apposito). Seguirà il contatto diretto del servizio Mediazione, con cui si concordano gli appuntamenti per il primo incontro di conoscenza fra mediatore ed insegnante, nonché mediatore e studente. il coordinatore convoca il CdC/Team Docente per elaborare il piano di studi personalizzato con il quale gestire il periodo di accoglienza con l’aiuto del mediatore interculturale. In particolare progetta le attività più idonee per:
completare la conoscenza dell’allievo (rilevazione dei livelli effettivi di apprendimento in ingresso nelle varie aree disciplinari);
far svolgere le unità di apprendimento adeguate al livello di apprendimento dello studente e verificarne l’acquisizione (portfolio delle competenze)
facilitare l’accoglienza del nuovo alunno da parte dei compagni di classe;
far interagire nel miglior modo possibile le attività d’aula con il laboratorio di italiano L2, se attivato;
Dopo i due anni dall’ingresso in Italia dello studente, nel caso permangano delle difficoltà che necessitino di un percorso personalizzato, il coordinatore convoca il CdC/Team Docente. per elaborare il piano didattico personalizzato (PDP), nel quale verranno descritte le difficoltà ancora presenti nello studente e le misure utili a superarle.
Il progetto (PSP o PDP), approvato dal CdC/Team Docente, è presentato alla famiglia, che dovrà sottoscriverlo.
Avvio del processo di apprendimento.
La gestione della prima fase (entro i primi due anni dall’ingresso in Italia) coinvolge il Consiglio di Classe, il GLI, eventualmente il laboratorio di italiano L2, ed il mediatore interculturale dell’U.O. Politiche per l’immigrazione - Casa delle culture del Comune di Ravenna.
È la fase che dà attuazione al piano di studio personalizzato elaborato dal CdC/Team Docente. per gestire l’accoglienza dell’allievo/x. Xxxx ha la durata massima di due anni scolastici ed ha come obiettivi:
condurre l’allievo ad apprendere l’italiano come lingua per comunicare (livello A2);
realizzare una buona socializzazione tra alunno neo-arrivato ed il resto della classe;
incrementare i livelli iniziali di apprendimento nel maggior numero possibile di materie.
In questa fase la relazione docenti-allievi migranti e le loro famiglie è di particolare importanza per la realizzazione di un positivo processo di apprendimento e di inclusione. A tal fine sarà dedicata specifica attenzione dalla mediazione linguistica e culturale.
Accompagnamento allo studio
È la fase che ha come destinatari gli allievi stranieri dopo che hanno superato positivamente il momento dell’accoglienza. Essa ha una durata variabile dai due ai cinque anni.
La gestione di questa fase coinvolge il CdC/Team Docente., il GLI, eventualmente il Laboratorio di italiano L2, ed eventualmente il mediatore di territorio attraverso i cosiddetti “gruppi di studio”, laboratori di italiano L2 concepiti come interventi di mediazione collettiva, in contesti mono o plurilingua, prevedendo di studiare per significati (studio del linguaggio tecnico delle discipline di studio), valorizzando le lingue madri e utilizzando una metodologia interattiva fra pari. In questa fase il processo di insegnamentoapprendimento rivolto agli alunni stranieri può dispiegarsi con compiutezza in tutte le sue fasi (partecipazione piena alle attività della classe, studio delle materie, valutazione degli apprendimenti), sia pure con gli adattamenti del caso.
A questo proposito il CdC/Team Docente aggiornerà il piano di studio personalizzato, fondandolo su un rinnovato raccordo con il laboratorio di italiano L2 o il gruppo di studio, sulla semplificazione dei testi e sulla facilitazione alla loro comprensione.
5. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI
In generale, l’alunno non italofono o non ancora sufficientemente italofono non è incompetente su tutto. Egli si trova, per qualche tempo, in una situazione in cui non ha le parole per comunicare in italiano le sue competenze.
Salvo i casi di coloro che non hanno frequentato la scuola nei paesi di origine o hanno avuto percorsi assai carenti e limitati, la maggior parte degli alunni stranieri neo arrivati ha una storia scolastica e possiede competenze, abilità e conoscenze talvolta simili a quelle richieste agli alunni italiani di pari classe, tal altra diverse, in alcuni ambiti disciplinari possono essere addirittura migliori, in altri più carenti. Tutti presentano una incompetenza linguistica che, essendo provvisoria e temporanea, va rimossa (con il laboratorio di italiano L2 o i gruppi di studio). La valutazione non può che tenere conto di ciò.
Anche in attuazione delle più recenti innovazioni introdotte dalla normativa, le verifiche “intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa” (Art. 1, c. 4, Regolamento sulla valutazione DPR 122/2009) e, nello specifico, dal Piano di Studio Personalizzato (o dal Piano Didattico Personalizzato) elaborato dal CdC/Team Docente per gestire sia la fase di accoglienza, sia quella di accompagnamento allo studio.
Il Protocollo d’intesa per l’accoglienza, inserimento e inclusione degli alunni e delle alunne migranti e delle loro famiglie raccomanda l’applicazione delle “Linee guida per la Valutazione degli studenti stranieri”, sperimentazione in cui si utilizzano prassi e indicatori possibilmente comuni agli Istituti Scolastici, secondo modalità conformi agli indirizzi di questo Istituto Scolastico (cfr. xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxx-x-xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxxxx/xxxx-xxxxx-xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx-xxxxx-xxx-xx-xxxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx-x-xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxxxx/xxxx-xxxxx-xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx-xxxxx-xxx-xx-xxxxxxxxxxxxxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxx-x-xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxxxx/xxxx-xxxxx-xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx-xxxxx-xxx-xx-xxxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxx/ )
Durante la fase di avvio allo studio, la valutazione sarà prevalentemente di tipo formativo e riguarderà:
la progressiva conoscenza della lingua italiana, fino al raggiungimento di un livello A2/B1; tale raggiungimento completa la fase dell’accoglienza;
il livello di partenza dell’alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l’impegno e le sue potenzialità di apprendimento.
In questa fase, per le valutazioni periodiche il Consiglio di Classe/Team Docente, dopo aver preso in esame gli elementi sopra indicati, potrà esprimere, in ogni singola disciplina, una valutazione del tipo: “La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.
Nella successiva fase di accompagnamento allo studio, la valutazione avverrà secondo quanto previsto dal comma 9, art. 1 del Regolamento sulla valutazione e tenuto conto del progetto di accompagnamento allo studio, basato sulla semplificazione e facilitazione compiuta dai docenti del CdC/Team Docente.
6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI
Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare
- il docente coordinatore di classe oppure
- il docente Funzione Strumentale per l’inclusione degli alunni stranieri durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.
ALLEGATI
Gli allegati, ad uso interno dei docenti, sono reperibili in area riservata sul sito della scuola:
DISABILITÀ
Modello PDF per alunni con disabilità
Modello PEI per alunni con disabilità
Modello verifica intermedia PEI per alunni con disabilità
Modello verifica finale PEI per alunni con disabilità
DSA e BES
Modello PDP per alunni con DSA e BES
STRANIERI
Modello PSP per gli alunni stranieri senza o senza adeguata alfabetizzazione italiana (scuola primaria)
Modello PSP per gli alunni stranieri senza o senza adeguata alfabetizzazione italiana (scuola secondaria di primo grado)