ACCORDO COLLETTIVO con predisposizione del contratto tipo tra la FIGC – LNP - LNP Serie-C e l’A.DI.SE.
ACCORDO COLLETTIVO con predisposizione del contratto tipo tra la FIGC – LNP - LNP Serie-C e l’X.XX.XX.
Fra la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) - Lega Nazionale Professionisti - e Lega Professionisti Serie C - e l'Associazione Italiana Direttori Sportivi e Segretari (X.XX.XX.) si è convenuto, sulla base delle intese raggiunte, di stipulare, in esecuzione del disposto di cui all'art. 6 del Regolamento, il presente ACCORDO COLLETTIVO per la disciplina dei rapporti fra le Società facenti parte degli Enti federali organizzativi dell'attività di competenza e gli iscritti nell'Elenco Speciale istituito presso la F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale n. 61/A, pubblicato in data 13/6/1991.
Art. 1
II presente Accordo Collettivo regola il trattamento economico e normativo dei rapporti fra le società partecipanti ai campionati professionistici ed i prestatori di lavoro subordinato e/o autonomo iscritti nell'Elenco Speciale (d'ora innanzi indicati come “tesserati”), che svolgano l'attività ivi prevista e che ricoprano nelle Società un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia operativa e potere decisionale.
Xxxxxxxxx, a titolo esemplificativo, il direttore generale, il direttore sportivo, il segretario generale o di settore.
Art. 2
Il rapporto fra le Società ed il tesserato si costituisce con la stipula di un contratto che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta e firmato dal legale rappresentante della Società stessa e dall'interessato. II rapporto di lavoro può essere costituito o come lavoro subordinato, anche nella forma del part-time, o come lavoro autonomo.
La Società ha l'obbligo di depositare presso la Lega competente il contratto in triplice copia sottoscritte in originale, con lettera raccomandata A.R. inviata per conoscenza all'interessato.
Qualora la società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal tesserato entro 60 giorni dalla data della stipula. Il rapporto ha efficacia nell'Ordinamento federale dalla data di ratifica da parte della Lega di competenza, che dovrà avvenire, di regola, entro venti giorni dal deposito e che dovrà essere comunicata alla società ed al tesserato.
Art. 3
II tesserato che abbia stipulato un contratto e svolto attività con una società, non può, nella stessa stagione sportiva, stipulare altro contratto od intrattenere un rapporto avente ad oggetto prestazioni che richiedano l'iscrizione all'Elenco Speciale con altra società.
Tale disposizione non si applica in caso di risoluzione del contratto intervenuta entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 4
II trattamento economico del rapporto, anche per quanto attiene alle modalità di pagamento, sarà liberamente concordato fra le parti interessate. La società sarà tenuta ad effettuare gli eventuali versamenti contributivi previsti dalla legge per l'assicurazione contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico del tesserato, trattenuta per rivalsa dai compensi e dagli emolumenti versati allo stesso. .Le pattuizioni non risultanti dal contratto sono vietate e pertanto non trovano tutela nell'ordinamento sportivo.
Per il tesserato prestatore di lavoro subordinato la società sarà tenuta a corrispondere a fine rapporto il T.F.R., se ed in quanto dovuto, come per legge.
Art. 5
La prestazione del tesserato deve essere eseguita nell'ambito dell’organizzazione predisposta dalla società, nel rispetto delle direttive impartite dalla società stessa e con l'osservanza delle indicazioni operative e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli obiettivi prefissi.
II tesserato deve svolgere i propri compiti con diligenza, nel rispetto delle norme della F.I.G.C. e delle Leghe ed improntare il proprio operato a principi di lealtà e correttezza.
Fermo restando il disposto di cui all'art. 4 del Regolamento, ai tesserati è vietato svolgere altra attività nell'ambito calcistico nel periodo di durata del contratto.
Art. 6
II tesserato che svolga la propria attività con rapporto di lavoro subordinato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale; ha diritto, altresì, ad un periodo di ferie annuale della durata di quattro settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo. La scelta del periodo spetta alla Società, che decide, in accordo con l'interessato, secondo le esigenze dell'attività sportiva ed agonistica.
Art. 7
La società ha l'obbligo di corrispondere gli emolumenti al tesserato nei termini e secondo le modalità convenute nel contratto; ha il dovere di consentire lo svolgimento dell'attività contrattualmente stabilita e di non mutare le mansioni senza accordo scritto.
La società è tenuta ad assicurare il tesserato lavoratore autonomo contro gli infortuni, secondo le modalità, i termini ed i limiti che, annualmente, saranno convenuti tra le Leghe e l'X.XX.XX.
Beneficiario della polizza sarà, in ogni caso, il tesserato il quale rinunci ad ogni effetto per sé e per i suoi aventi diritto ad ogni azione nei confronti della società, o di chi per essa, per il risarcimento degli eventuali danni.
Art. 8
II tesserato lavoratore subordinato potrà richiedere al Collegio Arbitrale, di cui al successivo art. 9, la risoluzione del contratto per grave morosità in relazione agli obblighi contrattuali ovvero di fatti e/o comportamenti tali da rendere incompatibile la prosecuzione del contratto.
La società potrà richiedere al Collegio Arbitrale, di cui al successivo art. 9, la risoluzione del contratto con il tesserato lavoratore subordinato, per grave, constatata e ripetuta inadempienza contrattuale, ovvero per fatti e/o comportamenti tali da rendere incompatibile la prosecuzione del rapporto. A titolo esemplificativo si indicano:
. condanna definitiva per illecito sportivo;
. condanna a pena detentiva non sospesa per reati non colposi, in base a sentenza passata in giudicato;
. insubordinazione nei confronti del presidente e/o dei dirigenti della società;.
. danneggiamento di beni della società;
. sottrazione di beni della società.
Nel caso di rapporto di lavoro autonomo il contratto potrà essere risolto a mezzo di ricorso al Collegio Arbitrale quando siano posti in essere fatti e/o comportamenti che snaturino il rapporto, facciano venire meno il rapporto fiduciario e/o rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto contrattuale.
Art. 9
La risoluzione di tutte le controversie concernenti l'attuazione del contratto o comunque il rapporto fra società e tesserato sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale previsto dall'Ordinamento Federale, composto da tre membri, di cui due designati, di volta in volta, rispettivamente dalla società e dal tesserato, tra le persone indicate negli elenchi depositati presso la F.I.G.C. dalle competenti Leghe e dall'X.Xx.XX.
II Presidente sarà destinato, con la procedura di cui all'apposito Regolamento del Collegio Arbitrale, fra le persone inserite in altro elenco depositato presso la F.I.G.C., preventivamente concordato fra le parti firmatarie del presente Accordo.
Le controversie saranno decise con arbitrato irrituale secondo il disposto di cui all'art. 5 della Legge 533/73(1)
(1) Legge 11 agosto 1973, n. 533 - Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.
Art. 10
Le parti contraenti si impegnano a tenere consultazioni periodiche, con appositi incontri, per valutare congiuntamente i problemi di organizzazione e regolamentazione dell'attività ed i rapporti fra Società e gli iscritti nell'Elenco Speciale.
Art. 11
Le norme statutarie e regolamentari, ivi comprese le disposizioni contenute nel Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi istituito presso la F.I.G.C., in quanto compatibile, si intendono espressamente richiamate per quanto non previsto dal presente Accordo e dal Contratto tipo che ne fa parte integrante.
Art. 12
II presente Accordo ha la durata di tre anni dal 1 O luglio 1993 e si intende tacitamente rinnovato per un identico periodo, salvo disdetta da intimare a cura delle parti interessate con un preavviso da fornire per iscritto a mezzo lettera assicurata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza. Per la Società II Tesserato