COMUNE DI MONTESILVANO
COMUNE DI MONTESILVANO
REGOLAMENTO
PER CONCESSIONE E GESTIONE DI TERRENI COMUNALI DA ADIBIRE AD ORTI URBANI
Sommario
CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE 5
REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE 5
AREE COMUNALI IN CONCESSIONE 5
CARATTERISTICHE DEL TERRENO DA ADIBIRE AD ORTO 9
RESPONSABILITA’ E CONTROVERSIE 15
Articolo 29
ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE 16
FINALITA’
Nell'ambito del programma di intervento a favore dei cittadini, finalizzato a mantenere le persone nel loro tessuto sociale e a favorire le attività senza fini di lucro e ricreative di stimolo alla partecipazione alla vita collettiva, nonché al fine di dare attuazione alle previsioni di riqualificazione territoriale di tipo ecologico ed ambientale relative al Sistema del Verde Urbano, l'Amministrazione Comunale di Montesilvano destina ad orti urbani appezzamenti di terreno di proprietà comunale da concedere a titolo gratuito, a favore di cittadini residenti, al fine di favorire ed incentivare il presidio e la riqualificazione del territorio, le attività ricreative, la coltivazione senza fini di lucro, la creazione di attività produttiva di sussistenza nonché la partecipazione dei cittadini alla vita collettiva.
Gli esperti in materia parlano di agricivismo, ovvero l'utilizzo delle attività agricole in zone urbane per migliorare la vita civica e la qualità ambientale-paesaggistica".
Pertanto, attraverso l’iniziativa degli orti urbani, il Comune di Montesilvano si propone di:
a. favorire l’hobby dell’agricoltura quale attività per l’impiego del tempo libero e come strumento per creare nuovi spazi di relazioni tra le persone, per migliorare l’attenzione verso la qualità dei prodotti alimentari;
b. stimolare la socialità, intrecciare relazioni, creare nuove amicizie offrendo occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali;
c. accrescere il senso di appartenenza alla comunità, promuovendo iniziative e riunioni rivolte alla cittadinanza e/o ai Concessionari coinvolti, come gruppo attivo sul territorio;
d. soddisfare la domanda sociale di “paesaggio” a tutela dell’ambiente urbano, recuperando gli spazi pubblici con finalità sociali e di miglioramento anche estetico del paesaggio urbano, incrementandone l’efficienza e valorizzando il concetto di bene comune, contro il degrado, il consumo di territorio e per la tutela dell’ambiente.
e. favorire attività all’aria aperta, avvicinando la persona alla conoscenza della natura, stimolando la conoscenza e la valorizzazione dell’ambiente urbano;
f. sviluppo dell’attività di cooperazione sociale delle persone e delle associazioni presenti sul territorio, anche con il coinvolgimento delle scuole e delle strutture a scopi sociali;
g. favorire lo sviluppo della biodiversità locale, anche attraverso la reintroduzione di specie botaniche locali e prodotti tipici locali;
h. stimolare le giovani generazioni alla conoscenza e al rispetto della terra, attraverso attività di orti didattici o percorsi di avvicinamento al tema della coltivazione;
i. offrire un sostegno alle famiglie, che con i prodotti dell’orto possono ridurre il loro bisogno di acquisto e di spesa, consentendo un’integrazione al reddito per le famiglie indigenti.
j. costituire una sorta di costante presidio nelle stesse aree, inibendone l’abbandono all’improprio utilizzo o al vandalismo;
k. promuovere la cultura dell’alimentazione tradizionale, della riscoperta delle varietà tipiche;
l. consolidare il rapporto di fiducia e di collaborazione con le istituzioni.
DEFINIZIONE
Per “orto urbano” si intende un appezzamento di terreno di proprietà del Comune di Montesilvano, concesso a titolo temporaneo agli aventi diritto, affinchè sia utilizzato per la sola coltivazione di ortaggi, fiori e piccoli frutti, ad uso proprio ed esclusivo del concessionario, secondo le modalità e nel rispetto delle regole previste nel presente Regolamento.
La concessione avviene a fini sociali, ai soggetti (come in seguito individuati) che ne facciano richiesta, con gli obiettivi di favorirne un utilizzo a carattere di auto-sostentamento, per incentivarne un uso ricreativo ed aggregativo tra gruppi di cittadini e per permettere alle fasce deboli della popolazione di affrontare difficoltà economiche.
Articolo 3
CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE
Tra ciascun assegnatario e il Comune di Montesilvano viene stipulato un atto di comodato gratuito per la concessione a titolo temporaneo di area pubblica ad uso orto urbano, con l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 1803 e seguenti del Codice Civile.
L’assegnazione viene effettuata esclusivamente per l’utilizzo dell’orto, con esclusione di diverse destinazione e con l’obbligo di restituzione del terreno alla scadenza del termine previsto.
In nessun caso l’assegnazione del terreno di proprietà comunale può dare origine a rapporti di natura agraria tra il Comune e l’assegnatario, né può far sorgere in quest’ultimo alcun titolo o diritto a compensi, indennizzi o indennità di sorta al termine del periodo di comodato.
REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE
Gli orti urbani verranno assegnati ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda, saranno in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere cittadini/e maggiorenni italiani residenti a Montesilvano da almeno un anno;
2. non svolgere attività lavorativa, ossia appartenere ad una delle seguenti categorie: disoccupati, inoccupati, lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilità, pensionati;
3. non essere agricoltore a titolo principale e nè svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi;
4. di non svolgere attività lavorativa;
5. di non aver avuto condanne penali per reati contro l’ambiente;
6. non avere in uso, in possesso o in disponibilità né a titolo gratuito né a titolo oneroso, altri appezzamenti di terreno coltivabile pubblico o privato posti nel territorio del Comune;
7. Essere in grado di provvedere direttamente, anche con l’aiuto di un componente del proprio nucleo famigliare, alla coltivazione dell'orto assegnato
8. non avere altro membro dello stesso nucleo familiare che abbia presentato la stessa istanza; per nucleo familiare si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica;
In caso di perdita di anche uno solo dei requisiti di assegnazione di cui al presente articolo, il Comune provvederà alla revoca dell’assegnazione.
Al fine di realizzare programmi didattici, sociali, formativi e riabilitativi, il Comune si riserva di definire il numero di lotti da assegnare, previa stipula di apposita convenzione, ad uno o più dei seguenti soggetti:
- scuole di Montesilvano;
- enti no profit di promozione sociale del territorio, interessati a svolgere attività legate all’orticoltura, coinvolgendo attivamente persone in situazioni economiche difficoltose.
AREE COMUNALI IN CONCESSIONE
Le aree di proprietà dell’Amministrazione comunale oggetto di concessione ai privati quali orti urbani del Comune di Montesilvano, stabilite con atto di Giunta Municipale, verranno specificate nel Bando di assegnazione.
L’individuazione delle aree destinate ad orti urbani dovrà privilegiare i siti con buona accessibilità, con la possibilità di godere adeguatamente delle ore di luce, e tenere conto dell’esito delle preventive analisi del suolo che ne accertino la compatibilità con la destinazione d’uso.
Sulle aree da adibire ad orti urbani saranno realizzati accessi pedonali, eventuali zone comuni a scopo ricreativo, ed individuati i luoghi dove posizionare biocomposter o accumulare gli scarti provenienti dalla coltivazione dell’orto come erba, rami e foglie di cui favorire il compostaggio.
Saranno altresì realizzati impianti di approvvigionamento idrico dando a ciascun lotto un punto di fornitura d’acqua individuale.
Le manutenzione straordinaria del sito, compresi i percorsi, i luoghi di ritrovo e gli arredi, come pure dei pozzi e delle pompe ad essi connessi e delle eventuali siepi e recinzioni dell’area (non dei singoli orti) è a carico dell’Amministrazione Comunale, purché attenga ad opere da essa realizzate o da essa espressamente assunte in carico, e sarà eseguita con i proventi dei canoni o con altre eventuali risorse.
Resta a carico degli ortolani la manutenzione ordinaria del sito per il suo mantenimento in stato di decoro e per il buon deflusso delle acque nelle fosse di drenaggio.
Al fine di riqualificare le aree di proprietà dell’amministrazione comunale già cedute dai privati, il Comune si riserva la possibilità di affidare terreni da adibire ad “orto urbano” (così come stabilito e disciplinato dal Presente Regolamento) anche ai proprietari delle particelle confinanti;
BANDO
Gli orti verranno assegnati mediante bando a selezione pubblica triennale.
Ogni tre anni, accertata la presenza di orti non assegnati, il Comune procederà alla pubblicazione del bando con avviso di disponibilità dei medesimi e, conformemente al presente Regolamento, fisserà le modalità e la scadenza per la presentazione delle domande. Allo stesso bando dovrà essere assicurata ampia pubblicità attraverso la pubblicazione sull’Albo Pretorio per almeno 15 giorni consecutivi, mediante l’affissione di manifesti, locandine e la pubblicazione online sul sito internet del Comune.
Il bando di assegnazione degli orti urbani conterrà la descrizione sintetica dell’oggetto della selezione, la decorrenza e la durata del ciclo di assegnazione, i requisiti e i criteri di priorità per le assegnazioni, le istruzioni e i termini per la presentazione delle domande.
Ogni soggetto presenterà la domanda di assegnazione, utilizzando la modulistica prestampata allegata al bando, ed allegare le proprie generalità, la certificazione I.S.E.E. in corso di validità, la fotocopia leggibile di documento di identità in corso di validità, eventuale documentazione a corredo e le seguenti autodichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.:
autodichiarazione di manleva;
autodichiarazione in merito alla composizione del proprio nucleo familiare; autocertificazione di possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 4;
La siffatta domanda dovrà essere presentata via posta, posta certificata o brevi manu all’Ufficio Protocollo del Comune di Montesilvano e dovrà pervenire entro i termini stabiliti dal Bando.
Gli Uffici del Settore Urbanistica del Comune di Montesilvano verificheranno la veridicità delle dichiarazioni. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alle sanzioni previste da legge, il richiedente sarà escluso dalla graduatoria;
Le domande presentate oltre la data specificata non potranno concorrere al bando;
COMMISSIONE ORTI URBANI
Presso l’Amministrazione Comunale sarà costituita una “Commissione Orti Urbani” con nomina da parte del Dirigente del Settore Urbanistica.
La “Commissione Orti Urbani” avrà come Presidente il Dirigente del Servizio Urbanistica e sarà costituita da n. 3 (tre) membri: lo stesso Dirigente del Settore Urbanistica, un Funzionario Tecnico e un Istruttore Amministrativo.
Tale Commissione avrà i seguenti compiti:
esaminare le domande dei cittadini per la concessione degli orti urbani ed esprimere pareri in merito secondo criteri di rotazione nella conduzione degli orti;
stilare la graduatoria delle domande pervenute presso l’Amministrazione comunale; assegnare i lotti secondo la graduatoria stilata;
revocare le concessioni;
interfacciarsi con il “Comitato Orti Urbani”; censire gli orti liberi;
proporre iniziative di informazione e pubblicizzazione sul tema degli orti urbani; esprimere parere in merito ad eventuali questioni che riguardino la conduzione degli orti.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Le domande presentate saranno valutate dalla “Commissione Orti Urbani” (costituita come da art. 7) che procederà ad escludere quelle non conformi al bando.
Effettuati i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, la graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione sarà formulata in base al valore I.S.E.E. relativo al nucleo familiare.
A parità di valore I.S.E.E. costituirà titolo di preferenza il periodo di disoccupazione del richiedente(in caso di valore risultante dall’attestazione I.S.E.E. uguale tra due o più richiedenti, si darà la precedenza al richiedente che possiede un maggiore periodo di disoccupazione dichiarato/attestato);
A parità di valore I.S.E.E. e periodo di disoccupazione dichiarato/attestato, costituirà titolo di preferenza l’età del richiedente (in caso di valore risultante dall’attestazione I.S.E.E. e periodo di disoccupazione dichiarato/attestato uguale tra due o più richiedenti, si darà la precedenza al richiedente più anziano);
A parità di valore I.S.E.E., periodo di disoccupazione dichiarato/attestato ed età del richiedente, l'assegnazione avverrà tramite pubblico sorteggio.
ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI
La graduatoria, riportante cognome e nome del concessionario e numero di orto assegnato, verrà formata dalla “Commissione Orti Urbani” e sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per almeno 15 giorni consecutivi.
Entro tale termine gli interessati potranno proporre reclamo al Sindaco con apposita istanza nella quale dovranno essere indicati i motivi. Il Sindaco si pronuncerà entro i successivi 15 giorni.
La graduatoria generale definitiva sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e, dalla data di pubblicazione decorreranno i termini per l’impugnazione dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.
Nell’ipotesi in cui la graduatoria contenga un numero di assegnatari superiore alle disponibilità, la stessa avrà validità di tre anni, ovvero fino alla pubblicazione di una successiva graduatoria.
L’Amministrazione Comunale ha facoltà di effettuare, ai sensi di legge, prima e dopo l’assegnazione, controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli assegnatari. Si ricorda che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il Comune può richiedere la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine assegnato o il negativo riscontro delle dichiarazioni rese, comporta la decadenza dall’assegnazione.
La mancanza o l’incompletezza di una o più dichiarazioni relative al possesso dei requisiti necessari determina l’esclusione della domanda.
Le assegnazioni dei singoli lotti-orti, numerati dal Settore Urbanistica comunale, avverranno mediante estrazione a sorte pubblica tra gli aventi diritto.
L’esito dell’istruttoria di ogni istanza e l’assegnazione del singolo orto urbano saranno comunicati al richiedente mediante apposita comunicazione scritta all’avente diritto.
Affinché l’assegnazione sia produttiva di effetti giuridici, occorrerà che l’assegnatario sottoscriva apposito atto di comodato ad uso gratuito con il Comune di Montesilvano, secondo le disposizioni del libro IV, titolo III, Capo XIV del codice civile. In tale atto l’assegnatario dovrà accettare con dichiarazione espressa e sottoscritta tutti i contenuti del presente “Regolamento per concessione e gestione di terreni comunali adibiti ad orti urbani” e le condizioni nel bando poste a disciplina dell’assegnazione stessa.
Il presente Regolamento e il Bando di assegnazione faranno parte integrante dell’atto di comodato ad uso gratuito.
L'assegnazione avverrà normalmente in capo al richiedente ovvero ad altro componente del nucleo familiare che potrà subentrare all'assegnatario esclusivamente in caso di decesso di quest'ultimo purché, comunque, in possesso dei requisiti di cui all’art. 4.
Gli orti si renderanno disponibili a seguito di rinuncia dell’assegnatario,di naturale decadenza (senza istanza di rinnovo) o di revoca dell’assegnazione (di una delle parti) e, nel periodo di efficacia della graduatoria, saranno assegnati a coloro che seguono in graduatoria.
In nessun caso potrà essere assegnato più di un orto per nucleo familiare.
Per la consegna dei singoli lotti all’assegnatario, verrà effettuato un sopralluogo (concordando giorno ed ora con lo stesso) durante il quale verrà sottoscritto, congiuntamente dall’assegnatario e dal Responsabile del Settore Urbanistica del Comune, apposito verbale di consegna dei beni. Il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune consegnerà copia delle chiavi di accesso alle parti comuni degli orti.
DURATA DELL’ASSEGNAZIONE
La concessione ha durata triennale, con possibilità di rinuncia anticipata da parte del concessionario, salva la revoca motivata da parte dell’Amministrazione comunale o per rinuncia o decesso del concessionario.
Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizi per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.
In caso di cessazione per qualsiasi motivo della concessione, subentra il primo dei richiedenti in graduatoria.
I concessionari potranno chiedere il rinnovo della concessione per il successivo triennio, qualora mantengano i requisiti indispensabili, riportati all’art. 4. Tale facoltà di rinnovo potrà essere esercitata per massimo 2 volte, fermo restando la possibilità di accedere alla graduatoria in via ordinaria.
L’assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, con preavviso di quindici giorni a mezzo lettera raccomandata dell’ufficio comunale preposto. Nel momento in cui l’assegnatario trasferisca la residenza fuori del Comune di Montesilvano, ne deve dare immediata comunicazione al Comune di Montesilvano e decade automaticamente dall’assegnazione del lotto.
In caso di decesso o rinuncia da parte del Concessionario, il lotto viene riconcesso ad altro assegnatario, in ordine di graduatoria, secondo i criteri enunciati negli articoli precedenti. E’, comunque, facoltà del coniuge, del convivente, dei figli (ovvero, in mancanza di figli, degli eredi) subentrare nella concessione fino alla naturale scadenza della stessa, facendone espressa richiesta. L'orto resta a disposizione dei familiari, per il raccolto dei frutti, nei sessanta giorni successivi alla data del decesso dell'assegnatario.
Alla scadenza dei tre anni della concessione, l’assegnatario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno. I beni presenti, le coltivazioni in atto e gli eventuali frutti non possono formare oggetto di diritto di restituzione nè è ammesso alcun indennizzo da parte del Comune o del subentrante (oppure, qualora non sussistessero più i requisiti al termine della stagione di raccolta l’assegnatario renderà libero o disponibile il lotto assegnatogli). In nessun caso saranno mai riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.
L’assegnazione dei lotti ed i subentri avverranno preferibilmente nella stagione di X. Xxxxxxx (10-15 novembre), secondo le usanze degli agricoltori o, comunque, non appena vi sarà la disponibilità delle aree.
RINUNCIA
Il soggetto affidatario ha la facoltà di recedere dalla convenzione in ogni momento, previa comunicazione scritta che dovrà pervenire al Settore Urbanistica con un anticipo di almeno 30 giorni.
Il Comune, ricevuta la comunicazione di rinuncia, provvede ad assegnare il lotto resosi libero, utilizzando la graduatoria finale di cui al precedente articolo.
Articolo 12
CARATTERISTICHE DEL TERRENO DA ADIBIRE AD ORTO
La dimensione di ogni unità coltivabile da adibire ad orto, da assegnare al singolo richiedente sarà, indicativamente, di regola compresa tra i 40 e i 60mq, in rapporto alla consistenza delle aree disponibili, esclusi i viottoli comuni di accesso al medesimo.
Il Comune provvederà preliminarmente ad effettuare i trattamenti di aratura e fresatura delle aree prima di concederle ai richiedenti.
I singoli orti, individuati con targa numerica apposta dal Comune, saranno consegnati liberi, con il terreno delimitato ai cantoni da paletti di legno. Una recinzione in rete metallica plastificata delimiterà marginalmente gli orti urbani dagli spazi esterni e le aree pubbliche degli orti urbani dagli spazi esterni.
L’intera area verrà fornita di strutture atte a favorire la socializzazione e disponibilità idrica comune, mediante pozzo artesiano di acqua potabile. In caso di carenza idrica ciascun concessionario dovrà provvedere autonomamente all’irrigazione del proprio orto.
ESCLUSIVITA’
L’orto deve essere coltivato direttamente e con continuità dal concessionario e non può né essere ceduto, né dato in affitto, né trasmesso per successione.
Per temporanei motivi di salute (da documentare all’Ufficio Urbanistica) e per vacanze, la coltivazione può essere consentita a favore di una persona di fiducia del concessionario per un periodo massimo di sei mesi, sempre che l’Amministrazione Comunale venga informata del fatto.
Per accertati casi di invalidità la coltivazione può essere consentita a favore di una persona di fiducia del concessionario fino al termine del periodo di concessione.
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario è obbligato:
• a coltivare ortaggi, fiori e piccoli frutti nell’area concessa, per la quale non è ammesso l’incolto;
• a procurarsi a proprie spese attrezzi, sementi, concimi, materiale da lavoro e quant’altro necessario per la suddetta coltivazione ad uso privato;
• a sottoscrivere e rispettare il presente regolamento; curare l’ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto, affinché l’incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti;
• a rispettare i confini del terreno concesso;
• a non alterare in alcun modo la fisionomia del proprio orto;
• a mantenere il terreno alle medesime quote altimetriche;
• al rispetto delle disposizioni in materia di igiene pubblica;
• ai doveri specificamente posti dall’art. 1803 e seguenti del Codice Civile;
• a contribuire alla manutenzione e pulizia degli spazi comuni, secondo le disposizioni dettate e affisse in bacheca dal Comitato;
• a provvedere alla manutenzione ordinaria del bene oggetto della convenzione (riparazione dei beni esistenti sul lotto e ogni intervento che si renda necessario al fine del mantenimento del decoro dell’area);
• a vigilare sull’insieme degli orti segnalando all’ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia;
• a pulire, ogni qualvolta si renda necessario, la recinzione ed il pozzetto d’ispezione dell’acqua da eventuali arbusti e/o erbacce;
• a lasciare il terreno alla scadenza del termine convenuto nelle stesse condizioni in cui gli è stato affidato dal Comune. Previo accordo scritto tra il concessionario originario e quello che subentrerà alla concessione, potranno essere mantenute dal nuovo concessionario le coltivazioni precedenti);
• a rispettare i limiti del terreno concesso.
• a rispettare eventuali altre condizioni particolari poste in sede di assegnazione.
In caso di inadempienza anche di una sola delle condizioni sopra indicate, si provvederà alla revoca immediata della concessione.
Il Concessionario, nell’eventualità fosse previsto dal bando e dall’atto di comodato, oltre agli obblighi sopra enumerati, avrà, altresì, il dovere di:
• operare nel rispetto delle normative di tutela della sicurezza dei lavoratori, di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità, anche secondo quanto stabilito dagli artt. 24 e 25 del presente Regolamento in merito a responsabilità e manleva;
• Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico a cura dell’adottante, si intenderà acquisito al patrimonio comunale;
• Il soggetto affidatario, qualora ne faccia richiesta, potrà apporre (a cura e spese comunali) un cartello indicante il logo del Comune di Montesilvano e la dicitura “questa/o aiuola/spazio verde è curata/o da…” seguita dal nome del soggetto affidatario. E’ fatto espresso divieto per l’affidatario di cedere a terzi il cartello ovvero parte dello stesso per comunicazioni di natura commerciale.
Articolo 15
DIVIETI
E’ VIETATO:
• il mancato utilizzo dell’area;
• l’utilizzo improprio dell’area;
• entrare negli orti assegnati ad altri cittadini, senza permesso;
• danneggiamento, incuria e uso improprio nel mantenimento dell’area, del sistema di approvvigionamento idrico della recinzione e degli eventuali accessori forniti;
• il non-utilizzo diretto dell’area, salvo le deroghe di cui all’art. 5 del presente Regolamento;
• di danneggiare in alcun modo gli orti limitrofi;
• subconcedere, locare o dare in uso a qualsiasi titolo a terzi l’orto avuto in concessione;
• vendere o cedere in altro modo a terzi la produzione ricavata;
• danneggiare e fare cattivo uso del sistema di irrigazione;
• la detenzione e il ricovero (anche provvisorio) di animali nell’orto;
• tenere nell’orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.);
• accedere ai lotti con autoveicoli e motoveicoli;
• effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
• scaricare materiali inquinanti e rifiuti internamente ed attorno all’orto;
• stoccare rifiuti o materiali inquinanti o nocivi;
• accendere fuochi di qualsiasi genere; pertanto è vietato bruciare stoppie, residui di vegetazione, sterpaglie e rifiuti;
• superare l’altezza di 1,80m con le coltivazioni e gli eventuali paletti di sostegno delle stesse;
• produrre rumori molesti;
• di posare teli di nylon, lamiere o simili che deturpino l’estetica del lotto e di erigere manufatti o costruzioni di qualsiasi natura, ad esclusione di quanto consentito dalle disposizioni dei seguenti artt. 17 e 18;
• di piantare alberi ad alto fusto. In ogni caso, gli alberi dovranno essere posti in modo tale da non arrecare fastidio ai vicini lotti;
• occultare la vista dell’orto con teli plastici, steccati o siepi;
• installare nelle parti comuni e negli eventuali ricoveri elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto;
• allestire strutture per la cottura dei cibi.
• usare l’acqua per scopi diversi dall’irrigazione del terreno (ad esempio lavaggio di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori nell’orto e nelle parti comuni);
• installare elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto;
• usare sostanze tossiche vietate dalle normative sanitarie a tutela dell’ambiente e sostanze diserbanti e antiparassitarie pericolose per la salute pubblica, cioè quelle delle classi 1 - 2 e 3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo, e in base alla normativa vigente, tutti quelli liquidi, solidi e gassosi che prevedano il possesso dell’opportuno patentino;
• spargere qualsiasi sostanza che crei cattivo odore (letame o simile) dalle ore 7:00 alle ore 23:00;
• l’ingresso agli orti a persone estranee se non accompagnate dal Concessionario;
• a non recintare di regola il lotto assegnato: al massimo sarà consentita una semplice delimitazione di 30 cm. d'altezza e solo nei casi espressamente indicati dall'Amministrazione Comunale è possibile delimitare il lotto assegnato con rete metallica di altezza massima cm 120, infissa nel terreno o su cordolo non fuoriuscente dallo stesso per più di cm. 10;
• occultare la vista dell’orto con teli plastici, steccati o quant’altro non lo renda visibile;
• installare tettoie, capanni o altre costruzioni, ad eccezione - per il solo periodo invernale - di serre, con una altezza dal suolo non superiore a m. 1,5. Non sono consentite costruzioni di nessun tipo o l’impianto di alberi di qualsiasi specie. Inoltre dovrà contenere l'altezza delle colture, e dei relativi sostegni, entro m. 1,60.
• costruire capanni e similari, a meno che non siano espressamente previsti e realizzati dall'Amministrazione comunale. Per la custodia degli attrezzi di lavoro potrà essere utilizzata una cassapanca orizzontale di dimensioni massime 70x150x70(h)cm, ubicandola come stabilito dalla planimetria redatta dall’Ufficio Urbanistica e allegata all’atto di comodato;
• Depositare i rifiuti erbacei fuori dallo spazio previsto;
• Abbandonare altri tipi di rifiuti (vetro, plastica ecc.) nello spazio previsto per i rifiuti erbacei.
• effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
• la realizzazione di cisterne interrate;
• avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, nè concedere a terzi il terreno pena la revoca dell’assegnazione.
La violazione anche di una sola delle disposizioni di cui al presente articolo comporteranno l’annullamento immediato della Concessione e l’applicazione di eventuali sanzioni a copertura dei danni.
COLTIVAZIONI
E’ consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi, fiori e piccoli frutti. E’ fatto divieto di coltivare kiwi e qualsiasi altra coltivazione ad elevato consumo d’acqua.
La produzione ricavata non potrà essere oggetto di attività commerciale ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di produzione per uso proprio, pena l’immediata decadenza dell’assegnazione.
Nei periodi di eccedenza produttiva l’assegnatario, valorizzando lo spirito di solidarietà con cui si è provveduto all’assegnazione del lotto, offrirà gratuitamente i prodotti eccedenti ai servizi sociali affinchè possano sostenere altre famiglie in difficoltà.
I residui vegetali che si intendono trasformare in compost dovranno essere depositati in apposite compostiere o interrati nel proprio orto; non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) nel contesto urbano o verso gli altri orti.
RICOVERI
L’assegnatario potrà installare una cassapanca per il ricovero degli attrezzi agricoli, ubicandola come stabilito dalla planimetria redatta dall’Ufficio Urbanistica e allegata all’atto di comodato. Dovrà mantenerla in ordine ed in buono stato di manutenzione. Tale cassapanca non dovrà essere usata per altre finalità.
ALTRE COSTRUZIONI
Sono consentite eventuali coperture tipo serra (realizzate in centine con copertura in plastica di altezza massima di m 2.00), tunnel e reti antigrandine, senza necessità di specifica autorizzazione, in modo provvisorio e stagionale ma devono comunque rispettare la distanza di 30 cm. dai confini.
E’ vietata la pavimentazione e l’edificazione di elementi diversi da quelli espressamente descritti o qualsiasi modifica all’assetto dell’area, pena la revoca dell’assegnazione.
Sono consentite delimitazioni attorno ai singoli orti con rete in plastica o metallo che dovranno lasciare la visibilità completa dell’orto (di altezza massima di 80cm) oppure basse siepi senza spine o aculei (altezza massima 80cm), in accordo con il confinante, in base a quanto stabilito più specificatamente dal bando di assegnazione e dall’atto di comodato ad uso gratuito.
La costruzione, anche solamente temporanea, di qualsiasi manufatto al di fuori di questi permessi comporta la revoca immediata dell’assegnazione.
GESTIONE DEI RIFIUTI
L’assegnatario sarà tenuto a smaltire i rifiuti organici vegetali o gli scarti di lavorazione mediante compostiera o decomposizione naturale in un angolo dell’orto, così come stabilito dal bando e dall’atto di comodato ad uso gratuito dell’area.
I rifiuti organici quali sfalci, scarti della produzione, potature, ecc… andranno conferiti al cumulo del compost secondo le regole che verranno illustrate dai membri del Comitato ad ogni assegnatario.
Il materiale di rifiuto quale plastica, ferro, vetro, carta, … andrà depositato negli appositi contenitori, conformemente a quanto stabilito dal “Comitato Orti Urbani”.
In conformità alla normativa vigente,pertanto, sarà vietato depositare sul suolo o interrare qualsiasi tipo di rifiuto. Sarà fatto assoluto divieto di abbandono dei rifiuti all’interno ed all’esterno dell’area ortiva.
“COMITATO ORTI URBANI”
I concessionari degli appezzamenti, riuniti in assemblea convocata per la prima volta dall’Amministrazione Comunale, eleggeranno ogni 3 anni, a maggioranza degli assegnatari, un “Comitato Orti Urbani” composto da n. 3 rappresentanti. Nel caso di parità di preferenze prevarrà il candidato più anziano di età.
Il “Comitato Orti Urbani” avrà durata triennale e potrà essere rinnovato. L’assemblea potrà revocare uno o più rappresentanti o l’intero Comitato solo se vi sarà la contestuale surroga dei rappresentanti revocati.
Sarà compito del “Comitato Orti Urbani”:
• controllare la corretta gestione degli orti;
• favorire la socializzazione fra gli assegnatari e a convocare, periodicamente, una riunione generale fra gli stessi;
• stabilire i criteri e le modalità per l’utilizzo e la ripartizione dell’acqua;
• predisporre e affiggere nella bacheca situata presso l’accesso alle aree adibite ad orti, la tabella dei turni delle pulizie delle parti comuni;
• fungere da consulente per la semina, la coltivazione e la raccolta dei prodotti, qualora gli altri Concessionari ne fossero interessati;
• stabilire i criteri e le modalità per la gestione e lo smistamento dei rifiuti, dei residui di sfalcio, potatura e dei residui vegetali dei Concessionari;
• vigilare affinché ogni assegnatario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza ed alla conservazione in buono stato della recinzione, del ricovero degli attrezzi e il rispetto del presente Regolamento;
• assistere il Concessionario interessato, in caso di furto o smarrimento delle chiavi di accesso alle parti comuni;
• stabilire eventuali orari di accesso agli orti;
• promuovere iniziative e riunioni tra i Concessionari;
• collaborare con il Comune nel favorire l’interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano;
• potrà integrare il presente regolamento con uno più specifico per quanto attiene i problemi di gestione e di verifica dell'iniziativa;
• organizzare eventuali momenti di consulenza e informazione sulle metodologie di coltivazione ecocompatibili;
• programmare le attività da svolgere nell’area orti aventi finalità sociali ed educative, privilegiando i percorsi didattici, i cicli formativi sulle tradizioni ortive e sulle modalità di coltivazione degli ortaggi.
Dopo l’avvenuta elezione del “Comitato Orti Urbani”, tutti i Concessionari eleggeranno in assemblea, sempre ogni tre anni, il Presidente del “Comitato Orti Urbani”, individuandolo a maggioranza tra i 3 membri dello stesso Comitato.
Qualunque spesa riguardante la gestione collettiva degli orti e, in particolare, le spese correnti di gestione, viene divisa in maniera paritaria fra tutti gli assegnatari degli orti coltivati al momento dell'effettuazione della spesa succitata.
Il “Comitato Orti Urbani” decadrà nel caso di dimissioni scritte di almeno 2 dei suoi componenti o quando lo richiederà per iscritto la maggioranza assoluta degli assegnatari. In tal caso si procederà a nuove elezioni per il rinnovo del Comitato, secondo le modalità stabilite;
In caso di dimissioni o decadenza di un componente del “Comitato Orti Urbani” si procederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Nel caso di parità di voti tra più nominativi la nomina avverrà dopo seconda votazione tra i due nominativi a pari voto.
Sarà compito del Direttore del “Comitato Orti Urbani”:
• garantire i rapporti tra i singoli concessionari e l’Amministrazione comunale, favorendo un clima di armonia e rispetto tra le persone;
• convocare l’assemblea degli assegnatari;
• segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione straordinaria, i casi di inadempimento degli assegnatari e gli eventuali comportamenti che richiedano l’adozione di provvedimenti specifici;
• prendere accordo con cittadini, scolaresche e associazioni ONLUS che intendono visitare gli orti urbani, nel rispetto del presente Regolamento;
Il Direttore del “Comitato Orti Urbani” decadrà se verrà sfiduciato dalla maggioranza dei componenti del “Comitato Orti Urbani”. In tal caso, si procederà alla sua sostituzione (quale membro del “Comitato Orti Urbani”) con un altro membro del “Comitato Orti Urbani”, nominando il primo dei non eletti. Nel caso di parità di voti tra più nominativi la nomina avverrà dopo seconda votazione tra i due nominativi a pari voto. Il nuovo “Comitato Orti Urbani”, pertnato, dopo averne data informazione alla Municipalità ed agli assegnatari, provvederà ad eleggere nel proprio seno il nuovo Direttore.
Articolo 21
GESTIONE PARTI COMUNI
Manutenzione e pulizia degli spazi comuni, viottoli e fossi di scolo dovranno essere effettuati dai singoli Concessionari, come predisposto e stabilito dal “Comitato Orti Urbani”, di cui al precedente art..
VIGILANZA
Il controllo sulla corretta gestione dell’orto da parte dei Concessionari e sul rispetto dei divieti sopra evidenziati sarà a carico del “Comitato Orti Urbani” ovvero dagli organi di Polizia.
Il Direttore del “Comitato Orti Urbani” segnalerà al Dirigente del Settore Urbanistica le eventuali inadempienze per i provvedimenti di competenza
I Concessionari dovranno consentire l’accesso al “Comitato Orti Urbani” e ai funzionari del Comune per effettuare le opportune verifiche.
I Concessionari avranno l’obbligo di vigilare e segnalare eventuali anomalìe, abusi, danni e quant’altro si verifichi all’interno dei lotti al Presidente del Comitato.
Anche i singoli assegnatari potranno segnalare ai competenti uffici comunali e/o al “Comitato Orti Urbani” e/o alla Polizia Municipale eventuali anomalie, abusi, danni e quant’altro si verifichi all’interno dei lotti.
In caso di violazione del presente Regolamento, l’Amministrazione Comunale si riserva di applicare l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00€ a euro 250,00€ ovvero le disposizioni contenute nella Legge n. 689/81 e s.m.i..
L’Amministrazione comunale potrà revocare l’assegnazione del lotto in qualsiasi momento, impossessandosi bene nello stato di fatto in cui trovasi, senza rifondere alcun risarcimento al comodatario. In ogni caso, restano fatte salve le disposizioni prevista dalla legge civile e penale.
Articolo 23
REVOCA
L’inosservanza di quanto disposto dal presente Regolamento comporterà la revoca dell’assegnazione. Il Comune si riserva la facoltà di revocare l’assegnazione dell’area nei seguenti casi:
• mancato rispetto degli obblighi del Concessionario (come stabiliti dall’art. 7 del presente Regolamento);
• mancata osservazione dei divieti del Concessionario (come prescritti dall’art. 8 del presente Regolamento);
• decadenza dei requisiti previsti dall’art. 2.
L’assegnazione dell’area potrà inoltre essere revocata per motivi di carattere generale definiti dall’amministrazione comunale quali la necessità di utilizzare l’area per altri scopi, variazione del PRG o per cause impreviste e/o imprevedibili dovute a gravi rischi idrogeologici o a calamità naturali, nonchè nel caso in cui vengano ravvisate sopravvenute esigenze di interesse pubblico.
Nei casi possibili, tale circostanza verrà comunicata all’assegnatario con almeno 180 gg. di preavviso, mediante lettera raccomandata.
L’area revocata o rilasciata rientra nella piena disponibilità comunale.
In caso di accertata violazione del comodato gratuito, il Comune, valutata l’infrazione, diffida l’assegnatario a rimuovere le cause della violazione entro 15 giorni; resta in ogni caso fatta la comminazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 22.
Decorsi inutilmente 15 giorni dalla diffida senza che sia stato ottemperato a quanto richiesto, ovvero di mancato pagamento della sanzione amministrativa ovvero in caso di ulteriore diffida, la concessione verrà revocata e si procederà all’assegnazione del lotto secondo quanto previsto dall’art. 9.
La revoca non comporta in nessun caso indennizzi o risarcimenti da parte del Comune.
COMPITI DEL COMUNE
Saranno a carico del Comune di Montesilvano:
1) l’individuazione e la suddivisione delle aree in lotti omogenei e corridoi di accesso agli stessi;
2) la sistemazione iniziale dell’area: livellatura, aratura e fresatura;
3) la recinzione esterna dell’area;
4) le delimitazioni con paletti in legno e filo a delimitare la perimetrazione di ogni singolo orto;
5) lo scavo di pozzi artesiani per l’irrigazione e l’installazione di relative pompe e una presa acqua per l’irrigazione di ogni orto;
6) la formazione delle graduatorie dei richiedenti l’assegnazione delle aree;
7) la consegna, ad ogni assegnatario, delle chiavi di accesso all’area;
8) l’eventuale installazione di:
a. panche/prefabbricati da adibire a ricoveri attrezzi collettivi e/o individuali;
b. servizi igienici, loro manutenzione, la pulizia e lo svuotamento con cadenza bisettimanale nel periodo da aprile a settembre e con cadenza mensile nel periodo da ottobre a marzo;
c. una bacheca per gli avvisi;
Articolo 25
RESPONSABILITÀ E CONTROVERSIE
Gli assegnatari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato sia all’appezzamento assegnato che alle parti comuni, per colpa o negligenza ed a rimborsare all’Amministrazione comunale le eventuali spese sostenute per il ripristino.
L’assegnatario sarà personalmente responsabile di qualunque danno causato a cose e/o persone dell’Amministrazione comunale e/o a terzi e/o a cose di terzi durante l’uso dell’orto a lui concesso.
L'Amministrazione comunale resta pertanto esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall’uso dell’orto urbano concesso.
L’Amministrazione comunale, pertanto, non risponderà per furti, atti vandalici, manomissioni, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti, interruzione di servizi (acquedotto, ecc.) che si verifichino negli orti urbani affidati, né per eventuali eventi occorsi all’assegnatario o a terzi in conseguenza dell’uso e lavorazione dell’orto o anche a seguito del solo passaggio o stazionamento di persone nello stesso.
Ogni controversia, questione o vertenza verrà esaminata in prima istanza dal “Comitato Orti Urbani” e dal Dirigente del Settore Urbanistica, con riferimento al presente Regolamento. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si farà riferimento al Codice Civile.
MANLEVA
Ogni Concessionario di orto pubblico dovrà fare dichiarazione asseverata di manleva da allegare alla domanda, a pena di nullità della domanda stessa, nella quale:
1. manleva l’Amministrazione Comunale di Montesilvano da qualsivoglia richiesta, addebito, responsabilità, e conseguenza in relazione all’utilizzo degli orti;
2. manleva, altresì, l’Amministrazione Comunale di Montesilvano da ogni responsabilità per eventuali danni, infortuni, manomissioni, incidenti, furti o quant’altro che l’assegnatario possa subire e/o causare a terzi;
3. si impegna a seguire diritti e doveri previsti dal presente Regolamento e a comunicare al Comune di Montesilvano l’eventuale cambiamento di quanto stabilito dall’art. 4 per usufruire del presente servizio, per la conseguente revoca dei benefici.
GHIACCIO E SGOMBERO NEVE
Sarà compito dei Concessionari provvedere allo sgombero di neve e getto di sale per ghiaccio negli orti e nelle vie di accesso ai lotti. Sarà vietato depositare la neve rimossa dalle aree nelle vie di transito.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione al presente avviso, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi., ai sensi della normativa vigente.
ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE
Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi n. 15 (quindici) giorni dall’esecutività del presente Regolamento. In sede di prima applicazione la pubblicazione dell’avviso di disponibilità di orti non assegnati, prevista dall’art. 3,
sarà effettuata ad avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione del presente Regolamento.
I nuovi lotti e quelli rimasti liberi sono assegnati mediante la graduatoria prevista dal presente Regolamento. Gli assegnatari provvederanno a sottoscrivere l’atto di comodato gratuito previsto dal presente Regolamento.
NORME FINALI
Il presente Regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione.
Si intende che il presente Regolamento potrà essere suscettibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale, sulla base di normative intervenute, sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti provenienti dal “Comitato Orti Urbani”. Eventuali modifiche al presente Regolamento, approvate successivamente alla stipula della concessione, saranno considerate automaticamente ed integralmente accettate da parte dei concessionari.
Gli assegnatari hanno l'obbligo di accettare integralmente, pena la decadenza dell'assegnazione, le norme del seguente Regolamento e tutte le eventuali condizioni introdotte successivamente dall'Amministrazione Comunale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica il Codice Civile.