CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
COMUNE DI UDINE |
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
ART. 208 DECRETO LEGISLATIVO N. 285/1992 - PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE
DELLA POLIZIA MUNICIPALE.
Premesso che:
in data 17 dicembre 2010, tra la delegazione diparte pubblica e le XX.XX., è stata sottoscritta l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'attivazione della previdenza integrativa a favore del personale della Polizia Municipale;
in data 20 dicembre 2010 il Collegio dei Revisori, ha effettuato il controllo di competenza, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del CCRL 7.12.2006, sulla compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio, il cui importo complessivo viene determinato in € 52.000,00 per fanno 2010 ed ha espresso parere favorevole;
la Giunta Comunale con deliberazione n. 470 d'ord. del 21 dicembre 2010 preso atto del parere del Collegio dei Revisori del Conto del 20 dicembre 2010 ha autorizzato la Delegazione trattante di parte pubblica, ai sensi del disposto di cui all'art. 6 del CCRL 7.12.2006, alla sottoscrizione definitiva dell'accordo decentrato integrativo;
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Il giorno 30 dicembre 2010, presso la sede del Servizio Personale ha avuto luogo la sottoscrizione del CCDI per l'attivazione della previdenza integrativa per il personale della Polizia Municipale tra le parti sotto indicate:
per la Delegazione Trattante di parte pubblica
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx – Presidente X.xx Xxxxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx - Vice Presidente X.xx Avv Xxxxxxx Xxxxxxxx
dott.ssa -Xxxxx Xxx Xxxxx – Componente X.xx xxxx.xxx -Xxxxx Xxx Xxxxx
Avv. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx – Componente X.xx Avv. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Per le Organizzazioni Sindacali Territoriali
Originale Firmato da CGIL-FP, CISL –FPS e da UIL-FPL conservato agli atti Per le rappresentanze Sindacali Unitarie del Comune di Udine
Originale Firmato da CGIL-FP, CSA, CISL –FPS e da UIL-FPL conservato agli atti
ART. 208 DECRETO LEGISLATIVO N. 285/1992 - PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.
Art. 1. Disposizioni generali.
1. In applicazione dell'art. 208 del Decreto Legislativo n. 285/1992 ("Nuovo codice della strada"), di seguito denominato Codice della strada, viene istituita la previdenza integrativa per il personale della Polizia Municipale.
2. La previdenza integrativa è finanziata, nei limiti consentiti dall'art. 208 del Codice della strada e nel rispetto delle vigenti norme in tema di spese di personale, mediante destinazione a tal fine di quota del fondo derivante dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni del Codice della strada medesimo.
3. Si individua l'anno 2010 quale primo 'anno di riferimento per il quale viene messa a disposizione, come somma spettante per tale anno a fine di previdenza integrativa per il personale della Polizia Municipale, una quota del fondo derivante dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni del Codice della strada. Per detto anno è riconosciuto in tale senso l'importo totale di Euro 52.000,00=(cinquantaduemila/OQ=) onnicomprensivi, ossia al lordo di qualsiasi eventuale, onere carico dell'Ente e/o dei dipendenti.
4. Di anno in anno possono essere destinate ulteriori quote in sede di adozione della deliberazione della Giunta Comunale di ripartizione del fondo derivante dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni del Codice della strada.
Art. 2. Forma della previdenza integrativa.
1. La previdenza integrativa viene attivata mediante la forma pensionistica individuale attuata tramite stipulazione individuale di contratto di assicurazione sulla vita ai sensi dell'art. 9-ter del Decreto Legislativo n. 124/1993 con il soggetto affidatario della gestione, che sarà individuato dal Comune secondo scelte trasparenti e di natura concorrenziale tra le imprese di assicurazioni autorizzate alla relativa attività, che garantiscano le prestazioni di cui all'articolo 9-bis/4 del detto Decreto Legislativo n. 124/1993, secondo le modalità ivi previste, e consentano le facoltà di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo da ultimo citato.
2. Il contratto individuale di assicurazione sulla vita deve:
• l) garantire quanto previsto dalle vigenti disposizioni, in particolare in tema di prestazioni finali dello strumento assicurativo (Allegato A - parte integrante del presente accordo) e di facoltà esercitabili (Allegato B - parte integrante del presente accordo), salve eventuali condizioni migliorative, nonché ulteriori condizioni (Allegato C - parte integrante del presente accordo);
• Il) prevedere la possibilità per il Comune di optare di anno in anno sia quanto alla destinazione stessa a previdenza integrativa di quota del fondo derivante dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni del Codice della strada (facendo salva, in caso di opzione negativa, la possibilità di versamenti volontari da parte degli interessati a proprie cura e spese) che quanto alla misura della destinazione in parola;
• Ill) prevedere la sospensione dei versamenti da parte del Comune relativamente al sottoscrittore dell'assicurazione individuale per cui rimanga sospeso temporaneamente il titolo all'erogazione del beneficio, facendo salva la possibilità di versamenti volontari da parte dell'interessato a proprie cura e spese;
• IV) prevedere che, laddove il sottoscrittore dell'assicurazione individuale decada dall'erogazione del benefìcio, cessi con riguardo a tale posizione ogni rapporto tra l'Ente e il soggetto affidatario della gestione della previdenza integrativa (cfr. in merito Allegato C punto 1.);
• V) prevedere che, nel caso in cui il Comune decida di non garantire più la previdenza integrativa, cessi ogni rapporto tra ['Ente e il soggetto affidatario della gestione della previdenza integrativa con riguardo a ogni posizione attiva (cfr. in merito Allegato C punto 2.).
Art. 3. Beneficiari.
i l
1. Hanno titolo all'erogazione del benefìcio per ogni singolo anno di riferimento i dipendenti a
tempo indeterminato inquadrati contrattualmente nella Polizia Municipale, che abbiano prestato in tale veste e in tale anno almeno sei mesi di servizio a tempo indeterminato, con equiparazione a mese intero delle frazioni di mese superiori a quindici giorni. Sono esclusi dal benefìcio dipendenti, a tempo indeterminato che, seppur inseriti nel Servizio di Polizia Municipale, siano diversamente inquadrati a livello contrattuale.
2. Al fine di cui al precedente punto non sono considerati, e pertanto sono detratti, i periodi di assenza dal servizio a qualsiasi titolo non retribuiti e i periodi di servizio resi a favore di altri Enti (per esempio in posizione di comando).
3. Decade dall'erogazione del benefìcio chi per qualsiasi ragione abbia perduto la qualità di dipendente a tempo indeterminato inquadrato contrattualmente nella Polizia Municipale (a titolo esemplificativo per collocamento in quiescenza, per dimissioni volontarie, per trasferimento per mobilità ad altro Ente, per mutamento di inquadramento contrattuale etc..) e abbia prestato in tale veste un servizio a tempo indeterminato di durata inferiore a quello di cui al precedente punto 1. La decadenza opera a valere dall'anno di riferimento in cui operino entrambe le dette due condizioni.
4. Per fanno 2010, quale primo anno di riferimento ai sensi del punto 3. del precedente articolo 1., non ha comunque titolo all'erogazione del beneficiQ chi per qualsiasi ragione perda in tale anno la qualità di dipendente a tempo indeterminato inquadrato contrattualmente nella Polizia Municipale (a titolo esemplificativo per collocamento in quiescenza, per dimissioni volontarie, per trasferimento per mobilità ad altro Ente, per mutamento di inquadramento contrattuale etc..) a prescindere dalla durata del servizio a tempo indeterminato prestato in tale veste nel medesimo anno in parola.
Art. 4. Determinazione della quota individuale annualmente spettante.
1. La quantificazione della quota individuale astrattamente spettante per l'anno di riferimento viene effettuata all'inizio dell'anno successivo, dividendo l'importo totale, stanziato per Canno di riferimento anzidetto, per il numero dei beneficiari individuati in applicazione dei criteri di cui al precedente articolo 3.
2. La quota individuale astrattamente spettante individuata in applicazione del precedente punto 1. viene concretamente assegnai a ogni singolo beneficiano in proporzione ai mesi rdi
servizio a tempo indeterminato prestati quale dipendente inquadrato contrattualmente nella Polizia Municipale nell'anno di riferimento, con equiparazione a mese intero delle frazioni di mese superiori a quindici giorni, e, nel caso di dipendente a tempo parziale, con ulteriore riproporzionamento in relazione al proprio orario di lavoro; a tal fine non sono considerati, e pertanto sono detratti, i periodi di assenza dal servizio a qualsiasi titolo non retribuiti e i periodi di servizio resi a favore di altri Enti (per esempio in posizione di comando).
3. L'importo corrispondente alla somma delle parti di quote individuali astrattamente spettanti, ma eventualmente non assegnate in applicazione dei criteri di cui al precedente punto 2., viene totalmente ripartito tra tutti i beneficiari nel rispetto dei medesimi criteri di cui al medesimo precedente punto 2.
4. La quota individuale totale definitivamente assegnata in applicazione di quanto previsto ai precedenti punti 2. e 3., al netto di ogni eventuale onere a carico dell'Ente e/o del dipendente, costituisce la somma da versare sullo strumento assicurativo a fini previdenziali.
Art. 5. Versamento annuale.
1. Al versamento annuale, a favore del soggetto affidatario della gestione, della quota di cui al punto 4. del precedente articolo, relativamente a ogni singolo contratto individuale di assicurazione sulla vita, provvede direttamente il Comune su delega di pagamento dei sottoscrittori dei singoli contratti individuali di assicurazione sulla vita.
2. Al fine dell'adempimento di cui al precedente punto il Comune procede previamente alla erogazione ai beneficiari della quota individuale totale definitivamente assegnata in un'unica soluzione, attraverso la procedura stipendiale, con contestuale prelievo dell'importo da versare al netto di ogni eventuale onere a carico dell'Ente e/o del dipendente.
5. Disposizioni finali.
1. Per quanto qui non previsto si applicano le vigenti disposizioni in materia.
2. Si conviene di conformare il presente accordo alle disposizioni normative che eventualmente nel tempo intervengano in materia, salvo, nelle more, il suo automatico adeguamento alle stesse.
ALLEGATO A
PRESTAZIONI FINALI.
1. La prestazione finale consiste nella liquidazione di una prestazione pensionistica (rendita pensionistica).
2. La prestazione di vecchiaia è consentita al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione alla forma pensionistica individuale.
3. La prestazione di anzianità è consentita in caso di cessazione dell'attività lavorativa e nel concorso del requisito di partecipazione di almeno quindici anni alla forma pensionistica individuale e di un'età anagrafica di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
“ALLEGATO B
FACOLTÀ' ESERCITABILI.
1. La prosecuzione volontaria della partecipazione alla forma pensionistica individuale può essere effettuata, a cura e spese dell'interessato, fino a cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile.
2. La liquidazione della prestazione pensionistica (rendita pensionistica) in forma capitale secondo il valore attuale può essere richiesta per un importo non superiore al cinquanta per cento di quello maturato, salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale.
3. Il riscatto parziale (= anticipazione) della posizione individuale può essere conseguito, semprechè siano decorsi almeno otto anni di permanenza nella forma pensionistica individuale e alle condizioni previste dalla vigente normativa, in relazione a spese sanitarie, all'acquisto della prima casa di abitazione per sé o i figli e a interventi sulla prima casa di abitazione, con facoltà di reintegrare, a cura e spese dell'interessato, la posizione individuale.
4. II riscatto della posizione individuale è possibile in caso-di-decadenza dall'erogazione del beneficio, salve le possibilità alternative di cui al punto 1 deII'AIIegato C al presente accordo.
5. II trasferimento della posizione individuale presso altra forma di previdenza complementare è possibile non prima che siano trascorsi tré anni dalla data di conclusione del contratto individuale di assicurazione sulla vita; in tale caso cessa con riguardo a tate posizione ogni rapporto tra l'Ente e il soggetto affidatario della gestione della previdenza integrativa.
6. E' possibile il trasferimento della posizione individuale pressò il fondo pensione complementare cui l'interessato acceda in relazione a una nuova attività lavorativa dallo stesso intrapresa; in tale caso cessa con riguardo a tale posizione ogni rapporto tra l'Ente e il soggetto affidatario della gestione della previdenza integrativa.
7. In caso di morte del titolare della forma pensionistica individuale prima dell'accesso alla prestazione la posizione individuale è riscatta dagli eredi; in tal caso cessa con riguardo a tale posizione ogni rapporto tra l'Ente e il soggetto affidatario della gestione della previdenza integrativa."
"ALLEGATO C ULTERIORI CONDIZIONI.
1. Nel caso di decadenza dall'erogazione del beneficio, l'interessato può optare per una delle seguenti possibilità alternative:
• prosecuzione volontaria dell'assicurazione a proprie cura e spese;
• trasferimento della propria posizione individuale in altra forma di previdenza complementare;
• riscatto della posizione individuale.
2. Nel caso in cui il Comune decida di non assicurare più la previdenza integrativa, gli interessati possono optare per una delle medesime possibilità alternative di cui al punto precedente.
3. Sono possibili versamenti integrativi da parte dell'interessato a proprie cura e spese.
4. E' possibile il trasferimento della posizione individuale al fondo di comparto una volta costituito; in tale caso cessa con riguardo a tale posizione ogni rapporto, tra l'Ente e il soggetto affidatario della gestione delta previdenza integrativa.
5. In caso di mutamento del soggetto affidatario della gestione della previdenza integrativa le posizioni individuali attive vengono trasferite al nuovo soggetto individuato dal Comune mediante stipulazione individuale di nuovi corrispondenti contratti di assicurazione sulla vita ai sensi dell'art. 9-ter D. Lgs. n. 124/1993."