Contratto di Assicurazione a copertura dei rischi: Incendio e Danni ai beni, Furto, Responsabilità Civile danni a terzi, Tutela legale, Assistenza, Salvareddito.
Zurich Impresa Smart
Contratto di Assicurazione a copertura dei rischi: Incendio e Danni ai beni, Furto, Responsabilità Civile danni a terzi, Tutela legale, Assistenza, Salvareddito.
Il presente Set Informativo, contenente:
• DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 10.2022
• DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 10.2022
• Glossario e Condizioni di Assicurazione redatte secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari - edizione 10.2022
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Assicurazione per la copertura dei rischi: Incendio e Danni ai beni, Furto, Responsabilità Civile danni a terzi, Tutela legale, Assistenza, Salvareddito. Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Zurich Insurance plc Rappresentanza Generale per l’Italia
Zurich Impresa Smart
Zurich Insurance plc - Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx X00 X0X0, Xxxxxxx - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
La polizza assicura una molteplicità di rischi quali: Incendio e Danni ai beni, Furto, Responsabilità Civile danni a terzi, Tutela legale, Assistenza e Salvareddito.
Che cosa è assicurato?
Garanzia “Incendio e Danni ai beni”: la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di danni materiali e diretti arrecati al fabbricato e/o al contenuto (ad es. attrezzature), in conseguenza degli eventi indicati in polizza quali ad es: incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fumo...)
Garanzia “Furto”: la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di perdita del contenuto posto nei locali dell’Azienda assicurata, in conseguenza di furto o rapina.
Garanzia “Responsabilità Civile danni a terzi”: la Compagnia si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione all’attività descritta in Polizza. Sono compresi i rischi derivanti dalle attività complementari e accessorie.
Garanzia “Tutela legale”: la garanzia assicura il rischio sia dell’assistenza giudiziale che dell’assistenza stragiudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell’assicurato nell’ambito dell’attività dell’azienda dichiarata in polizza e/o nell’ambito della conduzione e/o proprietà degli immobili ove viene svolta tale attività. Sono previste due forme di garanzia: tutela dell’attività FORMA BASE e tutela dell’attività FORMA PLUS.
Garanzia “Assistenza”: la garanzia assicura, a seguito di sinistro, una serie di prestazioni di assistenza indicate in polizza con possibilità di scelta tra una forma Base e una Forma Top.
Garanzia“Salvareddito”: la garanzia prevede il pagamento di una diaria giornaliera in conseguenza di Infortunio o malattia subiti dai soggetti assicurati (titolari o soci dell’azienda assicurata).
È possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze.
Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia al DIP aggiuntivo. Zurich indennizza i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. “massimale”).
Che cosa non è assicurato?
Attività i cui fabbricati sono considerati «non agibili»; Danni derivanti da fatti dolosi dell’assicurato (art.1917 del Codice civile).
Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.
Con riferimento alla garanzia “Incendio e Xxxxx ai beni” sono esclusi i danni:
a) causati con dolo dell’assicurato, contraente, del legale rappresentante, dal socio a responsabilità illimitata, dall’amministratore o dai dipendenti;
b) indiretti, quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose;
Con riferimento alla garanzia “Furto” sono esclusi i danni di furto:
a) di cose all’aperto o poste in spazi di uso comune oppure poste in locali situati in ubicazioni diverse da quelle indicate in polizza;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d’aria, uragani, nubifragi, terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura;
Con riferimento alla garanzia “Responsabilità Civile danni a terzi” non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell’assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a), quando l’assicurato non sia una persona fisica;
c) altre persone non qualificabili come “Prestatori di lavoro” che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione, salvo quanto assicurato ai punti “Responsabilità Civile personale” e “Persone considerate terzi”;
d) i prestatori di lavoro, limitatamente ai rischi di cui alla garanzia “Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro”.
Con riferimento alla garanzia “Tutela legale”:
- i procedimenti penali per delitto doloso;
- soggetti diversi dalle ditte individuali e imprese familiari, società di persone, società di capitali.
Con riferimento alla garanzia “Assistenza”: più di 3 prestazioni per ciascun tipo e per annualità di polizza.
Con riferimento alla garanzia “Salvareddito”: persone che nel corso del periodo di validità della polizza superino il 70° anno di età. Nel caso in cui l’assicurato compia 70 anni durante il periodo di validità della polizza a seguito di tacito rinnovo, la copertura assicurativa cessa alla prima scadenza annuale successiva.
Ci sono limiti di copertura?
Con riferimento alla garanzia “Incendio e Danni ai beni” sono esclusi, tra gli altri, i danni: causati con dolo dell’assicurato o del contraente;
conseguenti a eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento, franamento e smottamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
causati da gelo, colpo d’ariete, sovraccarico di neve, umidità, stillicidio, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana.
Con riferimento alla garanzia “Furto” sono esclusi, tra gli altri, i danni: agevolati dal contraente e/o dall’assicurato con dolo o colpa grave.
Con riferimento alla garanzia “Responsabilità Civile danni a terzi”, l’assicurazione non comprende, tra gli altri, i danni: alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’assicurato o da lui detenute;
verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo; derivanti da malattie professionali.
Con riferimento alla garanzia “Tutela legale”, l’assicurazione non comprende, tra gli altri, i danni: subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
materia fiscale e tributaria ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;
materia amministrativa ad eccezione di quando deve essere presentata opposizione contro una sanzione amministrativa;
per fatti dolosi dell’assicurato.
Con riferimento alla garanzia “Assistenza”, l’assicurazione non opera per i sinistri provocati o dipendenti da: guerra, terremoti, calamità naturali, trasmutazione dell’atomo;
scioperi, rivoluzioni, sommosse, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; Tutte le prestazioni sono limitate a 3 casi per anno assicurativo.
Con riferimento alla garanzia “Salvareddito”, l’assicurazione non comprende, tra gli altri, i danni per inabilità temporanea a seguito di:
infortuni accaduti nei primi 3 anni dalla data di stipula della polizza per le conseguenze dirette di infortuni accaduti precedentemente alla stipulazione della polizza;
infortuni accaduti durante inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, fatti di guerra e terremoti.
Dove vale la copertura?
Garanzie “Incendio e Danni ai beni”, “Assistenza”: l’assicurazione vale per l’azienda assicurata, ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, salvo quanto specificatamente indicato nelle singole garanzie.
Garanzia “Furto”: l’assicurazione vale per l’azienda assicurata, ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, salvo quanto specificatamente indicato nelle singole garanzie.
Garanzia “Responsabilità Civile danni a terzi”: territori di tutti i paesi del mondo, esclusi U.S.A. e Canada.
Garanzia “Tutela legale”: la copertura riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
• nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale: in tutti gli Stati d’ Europa;
• nell’ipotesi di opposizione alle sanzioni amministrative e consulenza legale telefonica: in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
• nelle ipotesi di controversie contrattuali: negli Stati Membri dell’Unione Europea ed inoltre nel Regno Unito, Liechtenstein, Principato di Monaco ed in Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx ad eccezione delle vertenze con i clienti operanti solo in Italia.
Garanzia “Salvareddito”: mondo intero.
Che obblighi ho?
Alla sottoscrizione del contratto il contraente e l’assicurato, se persona diversa, devono fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
Se in corso di contratto si verificano cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato, il contraente e/o l’assicurato devono immediatamente comunicarli per iscritto alla Compagnia. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché l’annullamento della polizza o il recesso della Compagnia, ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice civile.
Il contraente e/o l’assicurato sono tenuti, alla data di stipulazione del presente contratto, a comunicare alla Compagnia l’esistenza di eventuali altre assicurazioni per lo stesso rischio e a richiedere a ciascun assicuratore l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse a titolo di indennizzo non superino l’ammontare del danno.
Al momento del sinistro il contraente e/o l’assicurato sono comunque tenuti ad avvisare tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. Se il contraente e l’assicurato omettono di dare l’avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l’indennizzo. Il rischio è il medesimo se l’interesse assicurato, la cosa assicurata e l’assicurato sono gli stessi e il sinistro avviene nel periodo di tempo nel quale opera la copertura assicurativa di tutti gli assicuratori.
Quando e come devo pagare?
Il contraente deve pagare il premio alle scadenze stabilite al momento della sottoscrizione del contratto.
Il premio deve essere pagato all’intermediario che gestisce la polizza al momento della firma del contratto.
Il premio può essere pagato in un’unica soluzione oppure frazionato in più rate.
Il premio o, in caso di frazionamento e di anno più frazione anticipata, la prima rata di premio si paga alla sottoscrizione del contratto; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, con rilascio di quietanze emesse dalla Compagnia o dall’Intermediario assicurativo che indicano la data del pagamento e riportano la firma della persona autorizzata.
Il pagamento può essere effettuato con assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante entro i limiti stabiliti dalla legge.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno:
- indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati;
- del pagamento del premio se questo avviene successivamente alla data indicata in polizza.
La garanzia “Tutela legale” si estende agli eventi avvenuti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.
Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive alla prima, l’assicurazione rimane sospesa dalle ore 24 del 30°
giorno successivo alla data di scadenza e si riattiva dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Non è possibile stipulare il contratto con una durata inferiore a quella annuale (durata temporanea).
Come posso disdire la polizza?
Il contraente o la Compagnia possono inviare disdetta al contratto comunicandolo tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro 30 giorni dalla data di scadenza.
Il contraente che vuole inviare disdetta deve comunicarlo al proprio Intermediario assicurativo o alla Compagnia tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC).
Per i contratti di durata annuale più frazione il contraente può disdire il contratto alla sola scadenza annuale. Per i contratti di durata poliennale il contraente:
- può disdire il contratto se la durata è superiore a cinque anni, anche se ha goduto di una riduzione del premio, ma solo dopo che siano trascorsi i primi cinque anni;
- non può disdire il contratto prima della scadenza se la durata sia pari o inferiore a cinque anni e se la Compagnia gli ha riconosciuto una riduzione del premio.
Assicurazione per la copertura dei rischi: Incendio e Danni ai beni, Furto, Responsabilità Civile danni a terzi, Tutela legale, Assistenza, Salvareddito
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia Prodotto: Zurich Impresa Smart
Data di realizzazione: marzo 2022 - Ultimo Aggiornamento: ottobre 2022
Questo documento rappresenta l’ultima versione disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l’Italia. Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx X00 X0X0, Xxxxxxx - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
- Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603. Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.
Sito: xxx.xxxxxx.xx - Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxx.xx.
Con riferimento al bilancio di esercizio 2021, il patrimonio netto è pari a 2.783 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.775 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).
L’indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 163% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Elligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).
Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxxxx/XXXXXxxxxx.xxx.
Di seguito l’ammontare del:
- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.868 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 840 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell’SCR: 3.053 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell’MCR: 2.718 milioni di euro
Legge applicabile e foro competente
L’assicurazione è regolata dalla legge italiana. Il foro competente per eventuali azioni giudiziarie è quello della sede legale del convenuto oppure, a scelta di chi agisce, quello dove ha sede l’intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto.
Che cosa è assicurato? | |
INCENDIO E DANNI AI BENI | |
Eventi assicurati | • Incendio; • xxxxxxx, con esclusione dei danni ad apparecchi elettrici ed elettronici; • Scoppio, esplosione (esclusi ordigni esplosivi) e Implosione; • caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi; • onda sonica; • caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni; • urto di veicoli stradali o di imbarcazioni, purché non di proprietà o condotti dall’assicurato o in suo uso o servizio; • danni dovuti a: - sviluppo di fumi, gas, vapori; - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia termica, elettrica o idraulica; - mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o condizionamento; - colaggio o fuoriuscita di liquidi; • danni causati alle “Cose assicurate” per ordine delle Autorità e quelli prodotti dall’assicurato o da terzi, purché i danni stessi si siano resi necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni provocati dagli “Eventi coperti”; |
• fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle “Cose assicurate” stesse, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. Le garanzie sono prestate entro il limite delle somme assicurate indicate sul contratto. | |
GARANZIE SEMPRE OPERANTI | |
Anticipo indennizzi | In caso di sinistro la Compagnia anticipa un importo pari al 50% dell’ammontare del presunto indennizzo a condizione che: a) l’Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 50.000 Euro; b) la Compagnia non abbia sollevato e presentato per iscritto all’assicurato contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro. L’acconto che non potrà comunque essere superiore a 1.000.000 Euro, qualunque sia l’ammontare stimato del Sinistro, sarà erogato entro 60 giorni dalla data del Sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data della richiesta. |
Spese di Demolizione e sgombero | La garanzia comprende il rimborso delle spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina e idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini della sezione “Incendio e danni ai Beni”. La garanzia opera a condizione che il sinistro sia indennizzabile ai termini della presente sezione. La garanzia prevede il limite di indennizzo pari al 10% del danno indennizzabile, con il massimo di 100.000 Euro a primo rischio assoluto per sinistro e per annualità assicurativa. Qualora siano presenti residui che richiedano trattamenti specifici secondo le normative vigenti al momento del sinistro, la quota parte di indennizzo destinata a coprire tali spese non potrà essere superiore al 30% del limite di indennizzo totale, sopra indicato entro comunque il limite massimo di 100.000 Euro. |
Indennità aggiuntiva a seguito di Sinistro | La garanzia comprende il rimborso delle spese, complessivamente sostenute e documentate, in seguito a un Sinistro indennizzabile ai termini della sezione “Incendio e Danni ai beni” per: • mancato godimento dei locali o perdita della pigione; • onorari a periti, consulenti, ingegneri, architetti (esclusi quelli di parte e quelli nominati nella procedura per la valutazione del danno); • oneri di urbanizzazione dovuti al comune; • ricostruzione di archivi o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento); • rimozione e ricollocamento delle “Cose assicurate”, escluso il fabbricato; altri obblighi previsti al punto “Come procedere in caso di sinistro”. Se la ricostruzione o il ripristino del fabbricato devono rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro, l’indennità aggiuntiva sarà comprensiva di eventuali maggiori costi dovuti all’adeguamento normativo. Tale condizione non si applica per i fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi. La garanzia prevede il limite di indennizzo pari al 10% del danno indennizzabile, con il massimo di 5.000 Euro a primo rischio assoluto per annualità assicurativa. |
Sovraccarico neve | La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati alle “Cose assicurate” dal crollo strutturale, totale o parziale, dei fabbricati a causa del sovraccarico di neve sul tetto. Oltre a quanto previsto al punto “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono esclusi i danni: • da valanghe e slavine; • da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia; • ai fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del tetto, e alle “Cose assicurate” in essi contenute; • subiti da tende da sole, tettoie, tendoni, tendalini, zanzariere, veneziane installati all’esterno del fabbricato; • ai fabbricati in costruzione, ristrutturazione e alle “Cose assicurate” in essi contenute, salvo che le opere di ristrutturazione siano ininfluenti ai fini del sinistro; • ai capannoni pressostatici, tendostrutture, tensostrutture, capannoni fissi o retrattili con pareti o copertura costituite da teloni, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; • a lucernari, vetrate e serramenti in genere, a meno che il danno sia causato dal crollo, totale o parziale, del tetto o delle pareti; • da scivolamento della copertura del fabbricato non conseguente a crollo del tetto. La garanzia prevede lo scoperto del 10% con il minimo di 5.000 Euro e il limite di indennizzo del 30% da applicarsi a ogni singola partita assicurata. |
Trasloco | In caso di trasloco/trasferimento, a parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “oggetto dell’assicurazione”, l’assicurazione vale anche nella nuova ubicazione, fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice civile in caso di aggravamento di Rischio, a condizione che sia ubicata nel territorio italiano, previa comunicazione scritta alla Compagnia o all’intermediario assicurativo da effettuarsi tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC). Alle ore 24 del 30° giorno successivo al ricevimento della comunicazione, l’assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione e opera esclusivamente per la nuova, fino alla prima scadenza utile per l’aggiornamento della polizza. |
Rinuncia al diritto di surroga | La Compagnia rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice civile verso le persone delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i clienti e i fornitori, purché l’assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione di regresso verso il responsabile medesimo. |
Universalità dell’assicurazione | L’assicurato dichiara che con la presente polizza intende assicurare tutto quanto costituisca l’azienda assicurata (anche in corso di costruzione e allestimento, sia in opera che a piè d’opera), fatta eccezione per l’area su cui sorge il fabbricato. Rimane pertanto convenzionalmente stabilito fra le parti che, in caso di Sinistro, quanto contenuto entro il perimetro aziendale, purché inerente l’attività assicurata dichiarata in polizza e ferme le limitazioni previste dal contratto, deve ritenersi tutto assicurato e che, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l’oggetto verranno attribuiti alla partita “Contenuto”. |
FURTO | |
Eventi assicurati | La garanzia vale per i danni derivanti da: • furto commesso con rottura o scasso delle difese esterne dei locali dei fabbricati identificati in polizza e contenenti le “Cose assicurate” e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura, o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili, purché tali difese e mezzi abbiano almeno le caratteristiche indicate al punto “Mezzi di chiusura” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”; • furto mediante apertura di serrature digitali o elettroniche, senza rottura o scasso delle stesse, dei locali dei fabbricati identificati in polizza e contenenti le “Cose assicurate”, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura; • furto commesso praticando un’apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi; • furto commesso in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi; • furto commesso con scalata, cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; • estorsione avvenuta nei locali dei fabbricati identificati in polizza, a condizione che le persone su cui vengono fatte minaccia o violenza si trovino nei locali stessi, quand’anche siano state prelevate dall’esterno e costrette a recarvisi; • rapina avvenuta nei locali dei fabbricati identificati in polizza quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi; • furto commesso dai prestatori di lavoro dell’azienda assicurata al di fuori dell’orario di lavoro, purché: l’autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dell’azienda assicurata, né della custodia delle chiavi dei locali dei fabbricati identificati, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza; • il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell’interno dell’azienda; • furto, rapina e atti vandalici ad archivi e documenti, registri, disegni e simili, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici: l’assicurazione copre le spese necessarie per la loro ricostruzione sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto, senza applicazione dell’eventuale franchigia; • furto commesso: - quando, durante i periodi di esposizione diurna o serale (tra le ore 8 e le 24), le vetrine fisse e le porte-vetrate, purché chiuse, rimangano protette da solo vetro fisso; - attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante; - con rottura dei vetri delle vetrine, a condizione che siano antisfondamento, durante l’orario di apertura al pubblico e in presenza di Prestatori di lavoro; • Furto di macchinari o impianti fissi per natura e destinazione (escluso l’impianto fotovoltaico) , posti all’aperto, purché saldamente ancorati e a condizione che vi sia rottura o rimozione dei fissaggi. |
ALTRE GARANZIE SEMPRE OPERANTI | |
Spese mediche da infortunio | La garanzia comprende il rimborso delle spese sanitarie, sostenute e documentate, per infortunio dell’assicurato e/o dei suoi familiari, dei suoi soci e/o dei prestatori di lavoro avvenuto in occasione di rapina: • all’interno dei locali assicurati; • all’esterno dei locali assicurati, durante il trasporto di valori per conto dell’azienda stessa. La garanzia prevede un limite di rimborso di 1.000 Euro per anno assicurativo. |
Indennità aggiuntiva | La garanzia comprende il rimborso delle spese, complessivamente sostenute e documentate in seguito a un sinistro indennizzabile ai termini della sezione “Furto”, per: • il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione che sono stati danneggiati; • le spese documentate per l’avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le “Cose assicurate”, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all’assicurato a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di polizza, fino alla concorrenza del 10% dell’Indennizzo e con il limite massimo di 2.000 Euro per singolo sinistro. Questa garanzia è prestata con l’applicazione del limite di indennizzo pari al 10% dell’importo liquidato ai sensi della presente sezione con il massimo di 2.500 Euro per anno assicurativo. |
Merci, Xxxxxxxxxx, attrezzature e arredamento presso terzi | La garanzia comprende il furto di merci, macchinari, attrezzature e arredamento trovantisi presso terzi e a cui siano state affidate in custodia, in lavorazione, per confezionamento, imballaggio o vendita, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto, senza applicazione dell’eventuale franchigia o scoperto. |
Guasti cagionati dai ladri | La garanzia indennizza, per le ubicazioni identificate in polizza che hanno attivato la garanzia furto, i guasti e gli atti vandalici causati dai ladri o dall’intervento delle Forze dell’ordine in occasione di furto, tentato furto, rapina a: • contenuto, esclusi i valori, sino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita; • locali e relativi mezzi di protezione e di chiusura, cancelli carrai, anche motorizzati, recinzioni, recinti e cancellate, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto e con un massimo pari ad 1.500 Euro. |
RESPONSABILITA’ CIVILE DANNI A XXXXX | |
Xxxxxxx dell’Assicurazione | La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all’attività descritta in polizza. Sono compresi i rischi derivanti dalle attività complementari e accessorie. L’assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all’assicurato: • per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere; • per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’articolo 14) della Legge 12 Giugno 1984, n. 222 e successive modifiche, nonché per le azioni di rivalsa esperite da I.N.A.I.L. e da parte di qualsiasi altro Ente previdenziale o assistenziale. Le garanzie sono prestate entro il limite del massimale indicato in polizza. |
Attività complementari | L’assicurazione comprende a titolo esemplificativo e non limitativo anche i danni derivanti: 1) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall’allestimento, dalla proprietà e dal montaggio e smontaggio degli stand; 2) dalla somministrazione di cibi e/o bevande da parte della mensa aziendale o posto di ristoro con scaldavivande, con accesso occasionale anche di terzi estranei. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati i prestatori di lavoro rientrano nel novero dei terzi e l’assicurazione vale a condizione che la somministrazione e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; la garanzia vale anche per i danni derivanti da vizio originario del prodotto somministrato fermo il diritto di rivalsa della Compagnia nei confronti del produttore. 3) dalla proprietà e dall’uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti; per i prestatori di lavoro vale quanto previsto dal precedente punto 2); 4) dall’erogazione dei servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio e infermerie – presenti all’interno dell’azienda - dai sanitari e dal personale ausiliario addetto al servizio, compresa la responsabilità personale dei prestatori di lavoro addetti all’attività di primo soccorso, purché abbiano ricevuto l’adeguata formazione a riguardo; 5) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e dalla detenzione di cani; 6) dalla proprietà, uso, installazione e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel territorio italiano. L’assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni; 7) dalla circolazione ed uso, anche all’esterno dei complessi aziendali, di velocipedi, mezzi di trasporto a mano e ciclofurgoncini senza motore; 8) dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di prestatori di lavoro dell’assicurato per tale scopo; 9) dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione, serbatoi di carburante, nonché i relativi impianti e reti di distribuzione all’interno dell’azienda; 10) dall’organizzazione di visite all’azienda e dalla presentazione e/o dimostrazione dei prodotti e/o dei cicli di lavorazione dell’azienda stessa, anche presso terzi; 11) dalla proprietà e/o conduzione di colonie ed asili nido per i figli dei prestatori di lavoro; |
12) dalla proprietà e dall’uso di binari di raccordo e piattaforme rotanti, inclusi i danni provocati a materiale rotabile di terzi; 13) a veicoli di terzi e di prestatori di lavoro in sosta entro l’area di pertinenza aziendale ove si svolgono le attività assicurate o trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori. Sono esclusi i danni da furto, Incendio e atti dolosi in genere, nonché i danni da mancato uso o disponibilità del veicolo; 14) dal servizio di pulizia dei locali occupati dall’assicurato per l’esercizio dell’attività descritta in polizza, comprese le aree esterne di pertinenza del fabbricato; 15) dalla pulizia, riparazione e dall’ordinaria e straordinaria manutenzione di quanto necessario all’attività descritta in polizza (esclusi i fabbricati), compresi veicoli, macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell’attività assicurata; 16) dall’esecuzione di lavori di manutenzione degli spazi adibiti a giardino e/o parco di pertinenza del fabbricato nel quale si svolge l’attività assicurata, compresi lavori di giardinaggio, potatura ed abbattimento di piante; 17) dalla proprietà e/o esercizio di magazzini, uffici e depositi accessori anche non limitrofi alle ubicazioni assicurate in polizza, purché inerenti all’attività descritta in polizza; per la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà di tali fabbricati vale quanto previsto dalla condizione integrativa “Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività”; 18) dalla gestione di spacci aziendali, anche aperti al pubblico; 19) dalla gestione dei cral aziendali; 20) dall’organizzazione di attività dopolavoristica, sportiva e ricreativa, convegni, congressi, corsi di formazione professionale, ritrovi, manifestazioni e gite aziendali. Ferma restando l’esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, biciclette elettriche, biciclette a pedalata assistita e monopattini elettrici, e da navigazione di natanti e dall’impego di aereomobili. Qualora le attività ed i servizi sopraddetti siano affidati in appalto o commissionati a terzi (persone fisiche o aziende), la presente assicurazione opera a favore dell’assicurato in qualità di committente. Si intende esclusa la Responsabilità Civile propria delle persone fisiche o delle aziende (compresi i loro titolari, prestatori di lavoro) che eseguono i lavori o i servizi per conto dell’assicurato stesso. | |
GARANZIE SEMPRE OPERANTI | |
Detenzione e/o impiego di esplosivi | Qualora l’attività dichiarata in polizza preveda espressamente la detenzione e l’impiego autorizzati di esplosivi, è compreso il rischio relativo all’impiego e/o detenzione degli stessi. |
Responsabilità Civile personale | L’assicurazione comprende la Responsabilità Civile personale di ciascun prestatore di lavoro (compresi quadri e dirigenti), titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell’assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati: 1. alle persone considerate “terzi” (escluso l’assicurato/contraente) in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale R.C.T.; 2. agli altri prestatori di lavoro, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio entro il limite del massimale pattuito per la garanzia R.C.O., solo se operante la garanzia premium “Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro”. Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, la presente garanzia è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, anche alla Responsabilità Civile personale dei prestatori di lavoro nella loro qualità di Responsabili del servizio di prevenzione e protezione o addetti al servizio di prevenzione e protezione di cui al Decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche. |
Responsabilità ai sensi dell’art. 26 del Decreto legislativo n. 81/08 | L’assicurazione della Responsabilità Civile danni a terzi (R.C.T.) è altresì estesa alla Responsabilità Civile che possa derivare all’assicurato, in solido con l’appaltatore nonché verso ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori ai sensi del Decreto legislativo n. 81/08 e sue successive modifiche, qualora l’assicurato abbia affidato lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’I.N.A.I.L. Resta ferma la facoltà di rivalsa della Compagnia verso l’appaltatore nonché ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori. |
Proprietà e conduzione dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività | L’assicurazione vale per la Responsabilità Civile derivante all’assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati assicurati in polizza nei quali si svolge l’attività assicurata e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi: a) ascensori e montacarichi; b) antenne radiotelevisive; c) spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino (compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi); d) strade private, parcheggi; e) recinzioni (esclusi muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai 2 metri); f) cancelli anche automatici. |
L’Assicurazione vale anche per: 1) la Responsabilità Civile che possa derivare all’assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere; 2) le azioni di rivalsa effettuate dall’I.N.P.S. ai sensi della Legge 12 giugno 1984, n. 222 “Revisione della disciplina dell’invalidità pensionabile” e successive modifiche nonché per le azioni di rivalsa esperite da parte di I.N.A.I.L. e di qualsiasi altro Ente previdenziale o assistenziale; 3) la Responsabilità Civile derivante all’assicurato dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni assicurati, e quella a lui derivante in qualità di committente di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione degli stessi; per i lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto legislativo n. 81/2008, la garanzia opera purché l’assicurato abbia designato, ove richiesto, il Responsabile del Lavori, il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori, conformemente a quanto disposto dal Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche; 4) i danni a cose prodotti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, purché conseguenti a rottura accidentale od occlusione di tubazioni, condutture, impianti e macchinari al servizio del fabbricato, con applicazione di una franchigia di 500 Euro per sinistro. 5) i danni derivanti dalla caduta di neve e ghiaccio da alberi, tetti e dalle coperture in genere. 6) per la proprietà e/o conduzione di baraccamenti, depositi, uffici, magazzini, ed altri fabbricati in genere, purché inerenti all’attività dichiarata in polizza. | |
Proprietà di civili abitazioni o spacci che si trovano all’interno del perimetro aziendale | Limitatamente alla sola proprietà del fabbricato si conviene che quanto previsto al punto “Proprietà e conduzione dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività” vale anche per la proprietà di civili abitazioni (comprese quelle ad uso foresteria) o di spacci aziendali gestiti anche da terzi, che si trovano all’interno del perimetro aziendale. Nel caso in cui risulti operante altra assicurazione la presente garanzia è prestata a secondo rischio per l’eccedenza rispetto ai massimali dell’altra assicurazione. |
Responsabilità per il fatto dei Prestatori di lavoro ai sensi dell’art. 2049 del Codice civile | La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell’art. 2049 del Codice civile nella sua qualità di committente per danni cagionati a terzi dai propri prestatori di lavoro, anche in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all’assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. Questa garanzia, per i danni verificatisi all’estero, vale purché il proprietario o il conducente del veicolo siano in possesso della Carta Verde ed i danni si verifichino nei Paesi per i quali la stessa sia operante. La garanzia non è operante per i danni provocati da prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti. Sono esclusi i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui al Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti). |
Errato trattamento dei dati personali | La garanzia è estesa alla Responsabilità Civile dell’assicurato per le perdite patrimoniali provocate a terzi da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) recepito con Decreto legislativo n. 101 del 10.8.2018 e successive modifiche, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. Ai fini della presente garanzia sono considerati terzi i prestatori di lavoro dell’assicurato, a parziale deroga delle Delimitazioni del capitolo “Che cosa non è assicurato?” |
Mezzi meccanici di sollevamento | La garanzia vale per i danni derivanti dall’impiego di mezzi meccanici di sollevamento non targati per l’esecuzione di operazioni di carico e/o scarico anche all’esterno dell’azienda. |
Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta | L’assicurazione vale per i danni ai veicoli da trasporto (esclusi natanti e aeromobili) sotto carico e scarico, nonché agli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di terzi e di prestatori di lavoro che si trovano nell’ambito dei luoghi ove si svolge l’attività assicurata e vengano danneggiati in conseguenza di tale attività. |
Deposito e rifornimento merci | La garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all’assicurato per i danni riferiti a: a) attività svolta in depositi serventi in via accessoria l’azienda assicurata; b) le operazioni di prelievo o rifornimento di merci presso fornitori e clienti; c) macchinari ed impianti in consegna e prelievo per attività di manutenzione e revisione. Durante le operazioni di prelievo o rifornimento di merci presso fornitori e clienti sono compresi, a parziale deroga della garanzia di cui al punto “Danni da Incendio”, i danni a cose derivanti da Incendio esplosione o scoppio di cose dell’assicurato diverse da veicoli a motore. |
Danni da circolazione all’interno del perimetro aziendale | Qualora l’assicurato utilizzi: • carrelli elevatori; • macchine operatrici; • trattori; • veicoli a motore ed elettrici, non immatricolati al P.R.A. e per i quali non sussiste autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche o su aree a queste equiparate, rilasciata dalle competenti autorità la garanzia comprende i danni a terzi derivanti dalla circolazione degli stessi, sempreché i danni si verifichino all’interno del perimetro aziendale e/o del cantiere nel quale si svolge l’attività descritta in polizza. |
Leasing o noleggio operativo | L’assicurazione vale per la Responsabilità Civile di società di leasing o società di noleggio operativo che siano proprietarie di beni immobili o mobili concessi in locazione al contraente/assicurato. Ai fini della presente garanzia il contraente e/o assicurato non è considerato terzo. Sono tuttavia considerati terzi i prestatori di lavoro del contraente/assicurato nel limite del massimale previsto per la garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), se operativa. Nel caso in cui risulti operante altra assicurazione, la presente garanzia è prestata a secondo rischio, ossia è prestata solo se l’importo del risarcimento supera i massimali dell’altra assicurazione. |
Consorzio/ Associazione di imprese | L’assicurazione vale per la partecipazione a consorzi e/o associazioni di imprese in caso di responsabilità solidale, esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all’assicurato, intendendosi escluso dalla garanzia l’obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà con altre imprese consorziate/ associate, e in eccesso ai massimali previsti dall’eventuale polizza stipulata dal consorzio/associazione di imprese a copertura delle responsabilità facenti capo alle imprese consorziate/associate. Sono considerati terzi i titolari ed i prestatori di lavoro delle imprese consorziate/associate; limitatamente ai danni per morte e/o lesioni personali la garanzia è prestata con una franchigia di 5.000 Euro per ciascun danneggiato. |
Rinuncia alla rivalsa | La Compagnia rinuncia all’esercizio dell’azione di rivalsa spettantele ai sensi dell’art. 1916 Codice civile nei confronti: a) della committente dell’assicurato; b) di qualsiasi società associata o affiliata della committente; c) di qualsiasi società nella quale le società di cui ai predetti punti a) e b) abbiano proprietà azionaria pari o superiore al 50%; d) di amministratori, dirigenti, impiegati, operai di tutte le società predette e loro familiari. |
Committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti (anche ai sensi del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche) | L’assicurazione vale per i danni derivanti dalla committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti o impianti. L’assicurazione vale anche per la committenza delle opere civili e di genio civile per le quali risulta applicabile il Decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche. L’estensione di garanzia è comunque subordinata al fatto che, ove previsto dal precitato Decreto legislativo, l’assicurato abbia dato specifico e formale incarico al responsabile dei lavori e ai coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, nell’ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal Decreto legislativo stesso. L’estensione di garanzia viene concessa nell’ambito del massimale previsto in polizza per i danni a terzi e nei limiti contrattuali. Se al momento del sinistro esistono anche altre assicurazioni da chiunque stipulate per i rischi previsti dalla presente garanzia, questa, fermi i limiti dei massimali previsti dalla polizza, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella assorbibile dall’altra o dalle altre assicurazioni. |
Cessione di lavori in appalto/ subappalto – Responsabilità da committenza | L’assicurazione vale per la responsabilità che ricada sull’assicurato per i danni cagionati a terzi dagli appaltatori/ subappaltatori ed i loro prestatori di lavoro a condizione che tali prestatori di lavoro vengano utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro mentre eseguono i lavori commissionati dall’assicurato e relativi alle attività per le quali è prestata l’assicurazione. La presente garanzia si intende prestata a condizione che le attività subappaltate non superino il 50% del fatturato annuo totale dell’impresa assicurata. |
Responsabilità per danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia (per autofficine, officine cicli, motocicli, carrozzieri, elettrauto e gommisti di cui alla Legge 122 del 05/02/1992) | L’assicurazione R.C.T. vale per la Responsabilità Civile dell’assicurato anche per i danni materiali e diretti cagionati ai veicoli, cicli ed i motocicli, in consegna o custodia o detenuti a qualsiasi titolo, per l’esecuzione dei lavori di riparazione o manutenzione e durante l’esecuzione dei predetti lavori, compresa l’installazione di accessori e la sostituzione di pneumatici. Sono altresì compresi i danni subiti dai veicoli a seguito delle operazioni di movimentazione, sistemazione e/o caduta dal ponte sollevatore e/o buche, sollevamento o viceversa. La garanzia è prestata esclusivamente per i danni verificatisi nell’ambito dell’area di pertinenza dell’azienda; sono tuttavia compresi i danni materiali e diretti ai veicoli avvenuti durante l’esecuzione: • dei lavori di manutenzione o riparazione degli stessi eseguiti presso terzi, esclusi i danni da circolazione; • di interventi di riparazione di emergenza su strada, esclusi il recupero, il trasporto o il traino del veicolo e i danni da circolazione. |
GARANZIE SEMPRE OPERANTI (VALIDE UNICAMENTE PER LE IMPRESE EDILI) | |
Danni da demolizione, disfacimento, ristrutturazione | Qualora l’attività assicurata in polizza preveda l’esecuzione di lavori di ristrutturazione, sopraelevazione demolizione, disfacimento effettuati in fabbricati occupati, l’assicurazione non comprende i danni alle cose presenti nei locali nei quali si eseguono i lavori. |
Mancato o insufficiente servizio di vigilanza | L’assicurazione vale per i danni per mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione dell’incolumità dei terzi, per l’esistenza in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali, a condizione che la vigilanza e l’intervento siano compiuti in relazione ai lavori in corso ed in esecuzione. |
TUTELA LEGALE | |
Tutela legale | Sono previste due forme di garanzia: Forma Base: si assicura l’assistenza giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’assicurato nell’ambito dell’attività dell’azienda dichiarata in polizza, e nella conduzione e/o proprietà degli immobili dove viene svolta l’attività, indicati in polizza. La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l’assicurato: a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, se si verifica una delle seguenti condizioni: • l’assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato, • sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di xxxxx, ai sensi dell’art. 408 del Codice di Procedura Penale, o per applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); • il reato sia derubricato da delitto doloso a colposo; c) debba presentare opposizione davanti all’Autorità competente contro una sanzione amministrativa. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale purché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 500 Euro. La garanzia si estende inoltre, alla difesa legale dell’assicurato a seguito di attacco informatico (cyber), in caso di: • furto d’identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari; • violazione dei dati personali, come previsto dall’art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni. Per i medesimi eventi la Compagnia provvede inoltre, su richiesta dell’assicurato, a erogare consulenza legale telefonica. Forma Plus: si assicura l’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’assicurato nell’ambito dell’attività dell’azienda dichiarata in polizza, e nella conduzione e/o proprietà degli immobili dove viene svolta l’attività, indicati in polizza. La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l’assicurato: a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, se si verifica una delle seguenti condizioni: • l’assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato, • sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di xxxxx, ai sensi dell’art. 408 del Codice di Procedura Penale, o per applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); • il reato sia derubricato da delitto doloso a colposo. c) debba presentare opposizione davanti all’Autorità competente contro una sanzione amministrativa. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale purché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 500 Euro. d) subisca danni da responsabilità extracontrattuale per fatto illecito di terzi; e) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi nei suoi confronti, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da una apposita assicurazione di Responsabilità Civile e a seguito dell’intervento dell’assicuratore della Responsabilità Civile e dopo l’esaurimento dell’intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell’art. 1917 del Codice civile. Se l’assicurazione di Responsabilità Civile, pur essendo esistente, non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un’esclusione o perché l’evento non è previsto tra i Xxxxxx assicurati la garanzia di tutela legale opera in primo rischio. f) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, il cui valore sia superiore a 500 Euro, relative a: • contratti con fornitori di beni e/o servizi; • controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti gli immobili indicati in polizza in cui viene svolta l’attività; • contratti individuali di lavoro con propri dipendenti e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge; • vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali, diverse da quelle che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi. La garanzia si estende inoltre, alla difesa legale dell’assicurato a seguito di attacco informatico (cyber), in caso di: • furto d’identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari; • violazione dei dati personali, come previsto dall’art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni. Per i medesimi eventi la Compagnia provvede inoltre, su richiesta dell’assicurato, a erogare consulenza legale telefonica. Per i medesimi eventi la Compagnia assicura, in qualità di assicurato addizionale e limitatamente all’attività assicurata con la presente polizza, tutte le società collegate, consociate ed affiliate, con sede in Italia, o nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano, purché nominativamente indicate. L’Assicurato/Contraente e l’Assicurato addizionale non sono considerati terzi tra di loro. |
ASSISTENZA | |
Prevede due forme con le seguenti prestazioni in caso di emergenza. FORMA BASE: - Invio di un idraulico - Invio di un elettricista - Invio di un fabbro - Invio di un serrandista - Invio di un vetraio - Invio di un frigorista - Invio di un sorvegliante - Interventi di emergenza per danni da acqua - Consultant service - Reperimento di un tecnico specializzato FORMA TOP: - Invio di un idraulico - Invio di un elettricista - Invio di un fabbro - Invio di un serrandista - Invio di un vetraio - Invio di un frigorista - Invio di un sorvegliante - Interventi di emergenza per danni da acqua - Consultant service - Reperimento di un tecnico specializzato - Fornitura temporanea di energia elettrica - Rientro anticipato da fiere o mostre - Trasloco in caso di emergenza - Consulenza medica telefonica generica - Invio di un medico in caso di urgenza | |
SALVAREDDITO | |
Eventi assicurati | La Compagnia riconosce al contraente/assicurato una diaria giornaliera in conseguenza di Infortunio o malattia subiti dal titolare o dai soci dell’azienda assicurata in polizza da cui derivi una Inabilità temporanea totale a svolgere l’attività assicurata in polizza. La diaria è riconosciuta anche per gli Infortuni: - avvenuti in stato di malore e/o incoscienza ad esclusione degli assicurati affetti da diabete mellito insulinodipendente nei casi di crisi ipoglicemiche e/o iperglicemiche; - conseguenti a imperizia, imprudenza o negligenza anche dovuti a colpa grave; - derivanti da tumulti popolari, atti di vandalismo, terrorismo, attentati, aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico, sociale o sindacale ai quali l’assicurato non abbia preso parte attiva e volontaria; - conseguenti a inondazioni, alluvioni, terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
FURTO | |
Impianto di allarme | Il contraente dichiara che i locali, contenenti le “Cose assicurate”, dell’ubicazione assicurata in polizza e oggetto di furto, sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto collegato realizzato a regola d’arte, ovvero che sia in possesso di una dichiarazione di conformità, rilasciata da un tecnico abilitato, a quanto previsto dal Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 (e successive integrazioni). L’assicurato si impegna a mantenere detti impianti in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone. Qualora in caso di sinistro risultasse che l’impianto di allarme fosse inefficiente per motivi diversi da: • manomissione da parte degli autori del furto; • evento accidentale ed esterno che abbia colpito l’impianto dopo la sua attivazione e che abbia provocato un guasto all’impianto stesso. Il periodo di guasto dell’impianto non può superare le 48 ore. |
Mezzi di protezione rinforzati | L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali , contenenti le “Cose assicurate”, dell’ubicazione assicurata in Polizza e oggetto di furto, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura: • serramenti di legno pieno dello spessore minimo di quindici mm, di acciaio o di ferro dello spessore minimo di 0,8 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature, lucchetti x xxxxxxxxx manovrabili esclusivamente dall’interno; • inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di cinquanta e diciotto cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm². |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
INCENDIO E DANNI AI BENI | |
Rischio locativo | Se l’assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione causati da incendio o altro evento garantito dalla presente sezione “Incendio e Danni ai beni” nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e da intendersi allo stato d’uso. |
Ricorso terzi comune | La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’assicurato, fino alla concorrenza del massimale assicurato, delle somme che egli sia tenuto a risarcire per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o dei locatari derivanti da sinistro indennizzabile ai termini della presente sezione. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale assicurato e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. |
Guasti macchine | La Compagnia si obbliga a indennizzare i danni ai macchinari, causati da o dovuti a guasti o rotture meccanici in genere. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l’applicazione della franchigia e del limite di indennizzo indicati in polizza. |
Merci in refrigerazione | La garanzia indennizza i danni alle merci in refrigerazione, custodite in banchi, armadi, celle o magazzini frigoriferi a causa di: a) mancata o anormale erogazione del freddo di durata continuativa uguale o superiore a 6 ore che decorrono da quando si verifica il guasto; b) fuoriuscita del fluido frigorigeno; c) mancato mantenimento dell’atmosfera controllata di durata continuativa uguale o superiore a 6 ore che decorrono da quando si verifica il guasto; conseguenti a: d) sinistri indennizzati dalla sezione “Incendio e Danni ai beni”; e) guasti accidentali o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell’acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica dell’azienda; f) blackout conseguente a guasti o rotture accidentali verificatisi negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica non di pertinenza dell’azienda. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l’applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo indicati in polizza. |
Eventi atmosferici | La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti alle “Cose assicurate” causati da: • uragani, bufere, nubifragi, tempeste, grandine, cicloni, trombe d’aria, vento e quanto da essi trasportato; • bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatisi all’interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti e ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra. La garanzia opera a condizione che detti fenomeni atmosferici siano caratterizzati da una violenza riscontrabile in zona su una pluralità di “Cose assicurate” e non, con evidenza di danni riconducibili all’evento atmosferico medesimo. La garanzia prevede lo scoperto e il limite di indennizzo percentuale indicato in polizza da applicarsi a ogni singola partita assicurata. Relativamente ai danni ai profili dei serramenti, ai portoni e alle pareti mobili, la garanzia prevede il raddoppio del minimo dello scoperto indicato in polizza. Relativamente ai danni subiti da fabbricati aperti da uno o più lati, la garanzia prevede un sottolimite pari a 100.000 Euro per anno assicurativo. |
Eventi atmosferici Plus | La garanzia è estesa, con l’esclusione dei danni da grandine, ai danni materiali e diretti alle “Cose assicurate” subiti da: a) tende da sole, tettoie, tendoni, tendalini, zanzariere, veneziane installati all’esterno del fabbricato; b) merci, macchinari, attrezzature, arredamento e in generale “Cose assicurate” posti all’esterno dei fabbricati, o all’interno di fabbricati aperti da uno o più lati, o ricoverate sotto tettoie, pensiline, tendoni o teloni cerati o strutture provvisorie, con esclusione di beni deperibili per loro natura a seguito di esposizione diretta agli agenti atmosferici; c) palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture, baracche in legno o plastica, insegne. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l’applicazione della franchigia e del limite di indennizzo indicato in polizza. |
Rottura Lastre | La garanzia comprende i danni materiali e diretti conseguenti a rottura accidentale di lastre di pertinenza dei fabbricati dell’azienda assicurati con la presente polizza. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l’applicazione della franchigia e del limite di indennizzo indicati in polizza. |
Danni da acqua e spese di ricerca | La garanzia comprende i danni materiali e diretti derivanti da fuoriuscita d’acqua conseguente a rottura, occlusione o guasto accidentale dell’Impianto Xxxxxx installato nel fabbricato, e il rimborso delle spese sostenute per: • la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto; • la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua; • il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate. La garanzia prevede la franchigia e il limite di indennizzo indicati in polizza. Relativamente ai danni subiti da impianti idrici esterni al fabbricato, siano essi interrati, inglobati in opere edili o aerei, la garanzia prevede un sottolimite pari a 2.500 Euro per anno assicurativo. Relativamente ai danni derivanti da occlusione degli impianti per il convogliamento e lo smaltimento delle acque piovane, la garanzia prevede un limite massimo di indennizzo di 2.500 Euro a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Sono inoltre compresi i danni di dispersione o perdita dei liquidi inerenti all’attività assicurata in conseguenza di rottura o guasto accidentale dei contenitori, dei livelli, delle spie e delle prese di chiusura. |
Fenomeno elettrico | La garanzia comprende i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico a “Macchinari, attrezzature e arredamento”. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto con l’applicazione della franchigia e il limite di indennizzo indicati in polizza. Qualora gli impianti elettrici colpiti da sinistro risultassero privi della certificazione di conformità, la franchigia indicata in polizza si intende raddoppiata. |
Elettronica | La garanzia comprende, nel limite della somma assicurata, i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche relative alle ubicazioni dell’azienda assicurate in polizza, causati da o dovuti a guasti, rotture meccaniche ed elettriche. Qualora gli impianti assicurati non siano protetti da apparecchi di protezione e stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore, i danni imputabili a variazioni di tensione della rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili previa l’applicazione di uno scoperto del 25% e il minimo pari alla franchigia indicata in polizza. In caso di sinistro indennizzabile che colpisca sistemi di elaborazione dati, nastri o dischi magnetici, la Compagnia corrisponde, sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata, le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del sinistro, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi e i maggiori costi per l’utilizzo di un elaboratore equivalente. Qualora per la presente garanzia coesista anche una polizza separata con società del gruppo Zurich con garanzia Elettronica, si conviene che in caso di sinistro indennizzabile ai sensi sia della presente garanzia sia di quella Elettronica, le garanzie stesse non saranno cumulabili tra di loro e verrà applicata solo quella più favorevole all’assicurato. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto con l’applicazione della franchigia e il limite di indennizzo indicati in polizza. |
Eventi sociopolitici | La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti arrecati alle “Cose assicurate” da atti di danneggiamento volontari e dolosi ad opera di terzi, compresi i prestatori di lavoro dell’assicurato, a condizione che sia stata sporta regolare denuncia alle autorità competenti. Sono compresi i danni materiali e diretti causati dall’intervento delle Forze dell’ordine in conseguenza di tali eventi. Qualora i danni siano: • conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse protratti per più di 5 giorni; • conseguenza di furto o rapina; sono indennizzati solo i danni da incendio, esplosione e scoppio. La garanzia prevede lo scoperto e il limite di indennizzo percentuale indicato in polizza da applicarsi a ogni singola partita assicurata. |
Atti di terrorismo | La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti alle “Cose assicurate” causati da eventi verificatisi in occasione di atti di terrorismo. La garanzia prevede lo scoperto indicato in polizza e il limite di indennizzo percentuale da applicarsi a ogni singola somma assicurata. |
Grandine su fragili | La garanzia è estesa ai danni causati da grandine a: • serramenti, vetrate e lucernari in genere; • lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati aperti da uno o più lati. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l’applicazione della franchigia o dello scoperto e del limite di indennizzo indicati in polizza. |
Terremoto | La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle “Cose assicurate” esclusivamente nella forma di assicurazione a valore totale per effetto di terremoto. La garanzia è prestata entro il limite di indennizzo percentuale, da applicarsi ad ogni singola partita assicurata, e con l’applicazione della franchigia indicata in polizza. |
Inondazione e Alluvione | La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati alle “Cose assicurate” esclusivamente nella forma di assicurazione a valore totale per effetto di inondazione e alluvione. Questa garanzia è prestata a valora totale e prevede il limite di indennizzo e lo scoperto indicati in polizza. |
Allagamento | La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati alle “Cose assicurate” da allagamento verificatosi all’interno dei fabbricati. Questa garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede il limite di indennizzo e lo scoperto indicati in polizza. |
Merci e attrezzature trasportate | La garanzia è estesa alle perdite e ai danni materiali e diretti subiti da merci, macchinari, attrezzature e arredamento durante il trasporto, effettuato all’interno del territorio italiano, su mezzo autocarro causati da: 1) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio; 2) alluvione, inondazione, mareggiate, straripamento di fiumi e di laghi, rotture di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frane, valanghe, voragini, rotture di ponti e sprofondamento della sede stradale; 3) ribaltamento dell’autocarro, caduta del medesimo in acqua e precipizi e in genere uscite dell’autocarro stesso dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente; 4) collisione dell’autocarro vettore con altri veicoli, urto dell’autocarro contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e segnaletica stradale) o mobili purché tale evento lasci tracce constatabili sull’autocarro stesso.. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l’applicazione della franchigia e del limite di indennizzo indicati in polizza. In presenza di altra assicurazione trasporti per le medesime “Cose assicurate”, la presente garanzia opera a secondo rischio, ossia per l’eccedenza rispetto ai valori assicurati con altra polizza. |
Diaria da interruzione di attività | La Compagnia indennizza l’assicurato delle perdite determinata da interruzione totale o parziale dell’attività causata da un sinistro indennizzabile ai sensi della sezione “Incendio e danni ai beni”. Per i giorni durante i quali l’inattività è solo parziale la diaria è ridotta in proporzione. La garanzia è sospesa in caso di inattività dell’azienda per cause diverse da quelle previste, e si riattiva al momento in cui l’attività viene in tutto o in parte ripresa. Quando l’inattività dell’azienda sia parziale, l’assicurazione vale solo per la parte dell’esercizio che continua ad essere in attività. |
E-Commerce – Danni al prodotto | La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle merci vendute on-line, tramite il sito Internet dell’azienda assicurata o altre modalità di vendita a distanza, purché conseguenti a danneggiamenti avvenuti durante il trasporto per la consegna al cliente. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede lo scoperto e il limite di indennizzo indicati in polizza. Nel caso in cui coesista altra assicurazione, la presente garanzia opera a secondo rischio, ovvero per la parte eccedente i massimali dell’altra assicurazione. |
XXXXX | |
Xxxxxxxxxxx | La garanzia copre i danni di furto di valori avvenuto: a) in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto; b) con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto li ha indosso o a portata di mano; |
c) strappandoli di mano o di dosso all’incaricato del trasporto; d) mediante rapina; commessi sulla persona dell’assicurato, dei suoi soci, dei suoi familiari o dei prestatori di lavoro nello svolgimento delle funzioni di portavalori, mentre, al di fuori dei locali dell’azienda assicurata, detengono i valori stessi durante il loro trasporto da o verso altre sedi aziendali, al domicilio dell’assicurato, alle banche, ai fornitori o clienti o uffici aventi relazioni d’affari con l’assicurato o viceversa. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto, nel limite della somma assicurata e con l’applicazione dello scoperto indicati in polizza. | |
Furto veicoli e imbarcazioni all’aperto | La garanzia è estesa al furto di veicoli e Imbarcazioni posti all’esterno dei fabbricati, ma all’interno del perimetro aziendale. Questa garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l’applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo indicati in polizza. |
Furto del contenuto delle casse automatiche per le stazioni di servizio e autolavaggio | La garanzia è estesa, a parziale deroga dell’esclusione prevista dalle “Esclusioni valide per tutte le garanzie” lettera b), ai danni di e da Furto o Rapina subiti dalle casse automatiche poste all’esterno dei locali assicurati purché all’interno del Perimetro aziendale delle Ubicazioni indicate in Polizza. La garanzia è prestata a condizione che la cassa automatica: • sia realizzata con apposita blindatura e vi sia scasso della stessa o degli appositi meccanismi di chiusura; • sia stabilmente fissata al suolo o al muro (ovvero in caso di sottrazione vi sia rottura dei sistemi di ancoraggio); • sia posizionata in un luogo costantemente illuminato e con presenza di videosorveglianza. La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio assoluto e prevede l’applicazione della Franchigia e del Limite di indennizzo unico per tutte le Ubicazioni indicate in Polizza che l’hanno attivata. |
RESPONSABILITA’ CIVILE DANNI A TERZI | |
Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) | La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da Prestatori di lavoro di cui il medesimo si avvalga, adibiti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione. L’assicurazione vale anche per le azioni intraprese da: • I.N.A.I.L. ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del Decreto legislativo del 23/2/2000 n. 38; • I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 222 del 12/6/ 1984 e successive modifiche. Limitatamente alle azioni di rivalsa esperite da I.N.A.I.L. o I.N.P.S., i titolari, i Familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell’assicurato sono equiparati ai prestatori di lavoro. |
Malattie professionali | La garanzia è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste oltre a quelle indicate nelle tabelle, in vigore al momento della polizza, allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni, anche le altre malattie professionali che sono riconosciute tali a livello giudiziale ed in nesso di causa con l’attività assicurata in polizza. |
Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi | La garanzia vale per i danni derivanti da interruzione e/o sospensione, totale o parziale, dell’utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguente a sinistro indennizzabile a termini della garanzia Responsabilità Civile. |
Danni da furto | La garanzia vale per la Responsabilità Civile dell’assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l’azione delittuosa di impalcature, attrezzature fisse e ponteggi: a) eretti e fatti erigere dall’assicurato e dallo stesso utilizzati; b) da chiunque eretti per eseguire lavori relativi ai fabbricati nei quali si svolge l’attività assicurata o relativi agli impianti utilizzati per lo svolgimento dell’attività stessa. Qualora i predetti lavori siano appaltati a terzi, la garanzia viene prestata per la Responsabilità Civile derivante all’assicurato nella sua qualità di committente. |
Danni da Incendio | La garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all’assicurato per i danni cagionati a cose di terzi derivanti da Incendio, esplosione e scoppio di beni dell’assicurato o da lui detenuti. Qualora l’assicurato fosse già coperto da polizza Incendio con garanzia “Ricorso dei vicini” e/o “Ricorso terzi”, la presente opererà in secondo rischio, per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta Polizza incendio. |
Danni alle cose e/o alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori | La garanzia vale per i danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà dell’assicurato, compresi quelli da mancato uso delle cose e/o opere danneggiate. |
Danni alle Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate | La garanzia vale per i danni alle cose di terzi: a) sollevate per esigenze di carico e scarico sempreché i danni siano conseguenza della caduta delle cose sollevate; b) movimentate nell’ambito delle sedi aziendali dell’assicurato e/o presso terzi; c) trasportate o rimorchiate. Sono compresi i danni da mancato uso delle cose danneggiate. |
Danni alle Cose in consegna e custodia | La garanzia vale per i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all’assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo. |
Lavori presso terzi | Qualora l’assicurato svolga, anche saltuariamente, lavori di vario genere presso terzi (comprese le operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce o di macchinari ed impianti) sono compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori. |
Smercio | L’assicurazione vale per la Responsabilità Civile derivante all’assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi (per morte, per lesioni personali e per danni a cose), ivi compreso l’acquirente, causati dalle cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti negli spacci aziendali, nei negozi situati nell’ambito dell’azienda durante esposizioni, fiere, mostre e mercati e durante l’attività promozionale o offerti in degustazione, l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. L’assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute durante il periodo di validità della garanzia e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. |
Responsabilità Civile Postuma | A) Tutte le attività esclusi lavori edili La garanzia R.C.T. vale anche per la Responsabilità Civile derivante all’assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di: • installatore di impianti, attrezzature e cose; • manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e cose, anche non installate dall’assicurato; • esecutore di lavori di reinterro degli scavi accessori all’attività di cui ai due punti precedenti; Per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti, attrezzature e cose, dopo l’ultimazione dei lavori, l’assicurazione vale anche per le attività di cui all’art. 1 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37 del 22 gennaio 2008 (riguardante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici), purché l’assicurato sia in possesso dell’abilitazione prevista dall’art. 3 del Decreto stesso e successive modifiche. Si precisa che i lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze: a) consegna anche provvisoria delle opere al committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori; b) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione. Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate. B) Lavori edili La presente garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all’assicurato, ai sensi di Legge, nello svolgimento dell’attività edile descritta in polizza per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) avvenuti dopo la data di ultimazione dei lavori, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi. Per data di ultimazione dei lavori si intende: a) sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo; b) consegna anche provvisoria o temporanea dell’opera al committente; c) uso anche parziale o temporaneo dell’opera secondo destinazione. L’assicurazione vale esclusivamente per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario, nonché per i lavori di scavo e reinterro. Norme comuni alle attività di cui ai punti A) e B): In caso di sostituzione con altra polizza R.C.T. emessa con la presente Compagnia, purché senza soluzione di continuità, e sempreché rimanga operante la presente garanzia postuma, l’assicurazione vale anche per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità della Polizza sostituente conseguenti a lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente polizza, fermo restando il limite temporale dalla data di termine dei lavori. |
Responsabilità Civile Postuma di autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti | La garanzia di Responsabilità Civile danni a terzi vale anche per i danni subiti e/o causati da veicoli a motore, cicli e motocicli riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell’assicurato durante il periodo di validità della presente assicurazione, compresi i danni derivanti dai lavori conseguenti alle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici, dovuti a fatto od omissione per i quali l’assicurato stesso sia responsabile ai sensi di Xxxxx ed a condizione che il danno si manifesti entro sei mesi dalla data di riconsegna ai clienti. |
Danni da inquinamento accidentale | La garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all’assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell’ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell’esercizio dell’attività descritta in polizza. Per “Danni da inquinamento dell’ambiente” si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell’assicurato. Per “stabilimento” si intende ogni installazione o complesso di installazioni che effettuano in modo continuo o discontinuo estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura. L’assicurazione vale anche altresì, entro il limite del 10% del limite di risarcimento previsto per la presente garanzia, per le spese sostenute dall’assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l’obbligo da parte dell’assicurato di darne immediato avviso all’assicuratore. La garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall’evento dannoso con l’esclusione delle sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di ogni attività. |
Danni ai capi in lavorazione | La garanzia vale per i danni ai capi che l’assicurato abbia in consegna e custodia per lavaggio, smacchiatura, stiratura e simili, compresi i danni ai capi in lavorazione, ferma l’esclusione dei danni da furto. |
Danni a veicoli per distributori di carburante, stazioni di servizio e di lavaggio | La garanzia vale per i danni subiti dai veicoli di terzi in consegna o custodia all’assicurato o sottoposti a rifornimento e/o ricarica, manutenzione o lavaggio. L’assicurazione comprende altresì il rischio relativo alla proprietà di impianti, attrezzature e manufatti. Sono inoltre compresi: a) i danni subiti dai veicoli su cui sono eseguite le operazioni di erogazione carburante e/o lubrificante in conseguenza di difettosa esecuzione delle operazioni stesse (compresi i danni derivanti dall’erogazione di carburante e/o lubrificante avariato) e verificatisi entro quarantotto ore dalla data della loro esecuzione. Sono esclusi i danni derivanti da difetto originario dei prodotti erogati; b) i danni ai veicoli in consegna o custodia derivanti da movimentazioni effettuate nell’ambito dell’area di pertinenza dell’azienda. La garanzia vale inoltre per l’esercizio di bar, tavola calda o negozio. Limitatamente a tale rischio, in deroga al paragrafo “Esclusioni” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, si conviene che l’assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all’assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi (per morte, per lesioni personali e per danni a cose), ivi compreso l’acquirente, causati dalle cose vendute e somministrate, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti nello stesso esercizio, l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. La presente estensione di garanzia deve intendersi non operante qualora venga attivata la garanzia premium di cui al punto “Smercio”. |
Danni a condutture e ad impianti sotterranei | La garanzia vale per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei. |
Danni da rimozione veicoli e/o soccorso stradale | La garanzia vale per i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati da mezzi utilizzati dall’assicurato per l’attività di rimozione veicoli e/o soccorso stradale, a seguito di caduta, sganciamento o collisione. |
TUTELA LEGALE | |
Vertenze di forniture e prestazioni effettuate | In abbinamento alla “Tutela attività – forma plus” è possibile attivare la garanzia premium “VERTENZE DI FORNITURE E PRESTAZIONI EFFETTUATE” che prevede l’estensione di copertura alle forniture di beni e servizi effettuate dall’assicurato compreso il recupero crediti. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Incendio e danni ai Beni | Sono esclusi i danni: a) causati con dolo dell’assicurato, contraente, dal legale rappresentante, dal socio a responsabilità illimitata, dall’amministratore o dai dipendenti; b) che siano conseguenza di inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento, franamento e smottamento del terreno; c) conseguenti a crollo e collasso strutturale dei fabbricati non riconducibili a incendio, implosione, esplosione o sovraccarico neve; d) conseguenti a uragani, bufere, nubifragi, tempeste, grandine, vento, cicloni, trombe d’aria; e) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi e sommosse; atti di danneggiamento volontari e dolosi, di terrorismo, di sabotaggio; occupazione militare, invasione; f) che siano conseguenza di gelo, colpo d’ariete, sovraccarico di neve, umidità, stillicidio, traboccamento, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana; g) indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose; h) generati da trasmutazione del nucleo dell’atomo, da radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; i) causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle “Cose assicurate”, salvo che non siano determinati da fumi o gas conseguenti a Incendio, fulmine, scoppio, esplosione; j) derivanti da sostanze esplosive detenute dall’assicurato; k) conseguenti o verificatisi in occasione di smarrimento, furto, rapina o scippo delle “Cose assicurate” anche solo tentati, anche se avvenuti in occasione degli “Eventi assicurati”; l) subiti dai beni durante il trasporto ancorché situati nell’area di pertinenza aziendale; m) a piante e coltivazioni in genere; n) derivanti da usura, corrosione, difetto dei materiali o mancata manutenzione; |
o) Cyber, perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, contribuito da, derivante da o in connessione con qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali dati, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza ad esso. Fatti salvi tutti i termini, le condizioni, le limitazioni e le esclusioni di questa polizza o qualsiasi sua approvazione, questa Polizza copre il danno materiale ai beni assicurati ai sensi della presente polizza causati da qualsiasi conseguente incendio o esplosione che derivi direttamente da un incidente informatico, a meno che tale incidente informatico non sia causato da, contribuito a, derivante da, derivante da o in connessione con un attacco informatico (cyber), incluso, ma non limitato a, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio qualsiasi attacco informatico (cyber). Fatti salvi tutti i termini, le condizioni, le limitazioni e le esclusioni di questa polizza o qualsiasi approvazione alla stessa, qualora i supporti di elaborazione dati posseduti o gestiti dall’assicurato subissero un danno materiale assicurato dalla presente polizza, questa polizza coprirà il costo della riparazione o per sostituire lo stesso supporto digitale di memorizzazione più i costi di copia dei dati dal backup o da originali di una generazione precedente. Questi costi non includeranno ricerca e ingegneria né alcun costo per ricreare, raccogliere o assemblare i dati. Se tale supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione sarà il costo del supporto digitale di memorizzazione vuoto. Tuttavia, la presente Xxxxxxx esclude qualsiasi importo relativo al valore di tali dati, per l’assicurato o qualsiasi altra parte, anche se tali dati non possono essere ricreati, raccolti o assemblati. Nel caso in cui una qualsiasi parte di questa esclusione venga ritenuta non valida o inapplicabile, la parte restante rimarrà in vigore a tutti gli effetti. Questa esclusione sostituisce e, se in conflitto con qualsiasi altra formulazione nella polizza o qualsiasi approvazione ad essa relativa che abbia un impatto su danni cyber, dati o supporti digitali di memorizzazione, sostituisce quella formulazione. p) le spese di ricerca e riparazione conseguente a rottura, occlusione o guasto accidentale degli Impianti idrici; q) salvo esplicita diversa pattuizione, subiti da macchinari, attrezzature e arredamenti oggetto di contratti di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione; r) ai fabbricati inagibili o con una carente manutenzione ordinaria e straordinaria, o con lesioni preesistenti al momento del sinistro, nonché alle altre “Cose assicurate” ivi contenute; s) conseguenti a pandemia. | |
Furto | L’assicurazione, limitatamente agli eventi di furto, è operante a condizione che i fabbricati in cui sono ubicati i locali contenenti le “Cose assicurate” siano realizzati con: • muratura, vivo, cotto, conglomerato cementizio, cemento armato, vetrocemento armato o vetro stratificato; • pannelli in doppia lamiera di acciaio, ciascuna di spessore non inferiore a 3 mm con interposto strato di materiale coibente, solidalmente uniti tra loro mediante incastro. Sono ammessi altri materiali comunemente impiegati in edilizia limitatamente a: • pareti interne non confinanti con parti comuni o locali in uso a terzi; • tetti aventi filo di gronda situati in linea verticale a oltre 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale. Inoltre le aperture verso l’esterno poste a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria dall’esterno senza particolare agilità personale, siano provviste di quanto previsto al punto “Mezzi di protezione e chiusura”, con le caratteristiche minime di seguito descritte, chiusi con appropriati dispositivi manovrabili unicamente dall’interno o da serrature x xxxxxxxxx. MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA - Sono considerati “Mezzi di protezione e chiusura”: • porte, tapparelle, serramenti in genere, serrande, inferriate, realizzati in legno (esclusi compensati e truciolati), materia plastica rigida (Polivinilcloruro, PVC), vetro antisfondamento, metallo o lega metallica (spessore minimo di 0,6 mm), il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni; • Le inferriate e i serramenti di metallo o lega metallica con luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm². Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm². Se l’introduzione nei locali avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli descritti, l’assicurazione prevede l’applicazione di uno scoperto del 20%. In caso di applicabilità di più scoperti, le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 40%. ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE Sono esclusi dall’assicurazione i danni di furto: a) di attrezzature, macchinari o arredamento detenuti in leasing; b) di cose all’aperto o poste in spazi di uso comune oppure poste in locali situati in ubicazioni diverse da quelle indicate in polizza; c) avvenuti nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 15 giorni per i preziosi e i valori, e per più di 45 giorni per le altre “Cose assicurate”; d) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d’aria, uragani, nubifragi, terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura; |
e) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, a meno che l’assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi; f) agevolati dal contraente o dall’assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da: • persone che con il contraente o l’assicurato occupano i locali contenenti le “Cose assicurate” o locali con questi comunicanti; • persone del fatto delle quali il contraente o l’assicurato debba rispondere; • incaricati della sorveglianza delle “Cose assicurate” stesse, o dei locali che le contengono; • persone legate al contraente o all’assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’art. 649 del Codice penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell’assicurato, se questi è una società; g) di oggetti preziosi e valori dell’assicurato, dei suoi familiari e dei prestatori di lavoro; h) da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del Sinistro, anche se il reato non è stato consumato; i) derivanti dal mancato godimento o uso delle “Cose assicurate”, dei profitti sperati e altri eventuali pregiudizi. | |
Responsabilità Civile danni a terzi | DELIMITAZIONI: Non sono considerati terzi: • il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell’assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; • il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a), quando l’assicurato non sia una persona fisica; • altre persone non qualificabili come prestatori di lavoro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione, salvo quanto assicurato con il precedente punto “Responsabilità Civile personale”; • i prestatori di lavoro, limitatamente ai rischi di cui al punto “Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro”. ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE Sono esclusi i danni: 1. da furto; 2. alle cose ti terzi derivanti da Incendio, esplosione o scoppio di cose dell’assicurato o da lui detenute; 3. da circolazione su strade di uso pubblico, o su aree ad esse equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili, e dalla proprietà o uso di veicoli spaziali; 4. da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore, e che comunque non abbia compiuto i 15 anni di età; 5. a cose rimorchiate, trasportate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate; 6. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori; 7. cagionati da opere o installazioni dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori; 8. cagionati da merci, prodotti e cose dopo la consegna a terzi, fermo restando che la consegna si intende perfezionata nel momento in cui il potere di fatto (possesso) sulle merci/prodotti/Cose risulta trasferito dall’assicurato ad altro soggetto terzo, salvo quanto previsto al precedente punto 7 nel caso in cui i prodotti o le cose vengano anche installate presso terzi a cura dell’assicurato e l’attività dichiarata in polizza lo preveda; 9. a fabbricati e a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, smottamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; 10. da responsabilità volontariamente assunte dal contraente o dall’assicurato e non direttamente derivanti dalla legge; 11. di cui l’assicurato debba rispondere ai sensi degli art. 1783 (Cose portate in albergo), 1784 (Responsabilità per le cose ed obblighi dell’albergatore), 1785 bis (Responsabilità per colpa dell’albergatore) e 1786 (Stabilimenti e locali assimilati ad alberghi) del Codice civile o di altre norme di legge; 12. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); 13. provocati da persone non qualificabili come prestatori di lavoro e della cui opera l’assicurato si avvalga nell’esercizio della propria attività, ad eccezione delle persone elencate al punto “Persone considerate terze” punti a) c); 14. da detenzione o impiego di esplosivi; 15. derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco. Si intendono altresì esclusi i danni derivanti da prodotti sostitutivi del tabacco quali a titolo e esemplificativo le sigarette elettroniche e suoi componenti, filtri e cartine per sigarette; 16. derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate; 17. conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio e atti di guerra in genere; 18. derivanti da amianto o Chrysotile; 19. derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE); |
20. provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco, munizioni e loro componenti quali inneschi e polveri da sparo; 21. risultanti dalla generazione di campi elettrici, magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto, nonché i danni derivanti da frequenze radio (FR); 22. derivanti da sostanze od organismi in genere, geneticamente modificati e derivati, o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria; 23. derivanti da violazione di brevetti e/o marchi; 24. Provocati da diacetile (Diacetyl), acetaldeide (Acetaldehyde), acetil propionile (Acetylpropionyl), Hexanedione, eptanedione (Heptanedione), ed applicazione di diacetile sintetico; 25. derivanti dalle sostanze o formulazioni chimiche indicate dalla Convenzione di Rotterdam nella PIC List (Prior Informed Consent List) e/o dalla convenzione di Stoccolma (POP LIST – Persisten Organic Pollutants); 26. derivanti da prodotti contenenti: Glifosati, Atrazina, Nenonicotinoidi, Dicamba, Paraquat e Clorpirifos; 27. danni da vendita e/o distribuzione di prodotti (o loro componenti e/o ingredienti) o sostanze, in violazione di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza, ecc.); 28. da produzione, vendita, deposito e trasporto di nitrato di ammonio; 29. derivanti da produzione, vendita e distribuzione di oppioidi; 30. derivanti da svolgimento di lavori, attività o servizi svolti presso centri o siti nucleari; 31. provocati da sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge; 32. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi; 33. a cose di terzi che l’assicurato detenga a qualsiasi titolo; 34. alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, e alle Cose depositate anche se temporaneamente nell’ambito di esecuzione delle predette operazioni; 35. conseguenti a inadempimento di obblighi contrattuali o fiscali; 36. conseguenti a lavori di straordinaria manutenzione; 37. derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell’attività assicurata; 38. i danni di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati conseguenti a inquinamento dell’atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque terreni o culture, interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali e di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; 39. derivanti da malattie professionali; 40. provocati da: prodotti anticoncezionali e RU 000, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, emoderivati ed altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloranfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (latex), prodotti dietetici a base di ephedra; 41. ad aeromobili; 42. i danni di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco Informatico (Cyber) od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi informatici, nonché i danni riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista, nonché qualunque interruzione di attività riconducibile a tali eventi; 43. derivanti dall’inosservanza delle norme previste dal Decreto legislativo n. 101 del 10.8.2018 e successive modifiche; 44. riconducibili a malattie trasmissibili, qualificate come “epidemie” o “pandemie” dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ivi inclusa, fra queste, malattia dovuta ad infezione da Covid-19. 45. derivanti da abusi, molestie e violenze in genere nei confronti di chiunque e da chiunque posti in essere; 46. derivanti da talco e prodotti a base di talco. 47. danni da vendita e/o distribuzione di prodotti chimici (o loro componenti e/o ingredienti) o sostanze chimiche, in violazione di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente (es. divieto di immissione sul mercato; limiti di tolleranza, presenza di sostanze/componenti non ammessi o vietati, ecc.); 48. derivanti da applicazione e/o rimozione di tatuaggi e/o trucco permanente derivanti da PFAS (sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate); 49. derivanti da prodotti contenenti : Glifosati, Atrazina, Neonicotinoidi, Dicamba, Paraquat e Clorpirifos; 50. derivanti da prodotti contenenti MTBE ( metil -ter- butil- etere). Sono altresì esclusi gli importi che l’assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio (es. danni punitivi o esemplari), o in forza di altre norme imperative di legge. | |
Responsabilità ai sensi dell’art. 26 del Decreto legislativo n. 81/08 | La garanzia è valida a condizione che l’assicurato sia in regola con tutti gli obblighi previsti a suo carico dall’art. 26 e dalle altre pertinenti norme del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche. |
Macchinari, impianti ed attrezzature noleggiati con operatore | La validità dell’assicurazione è subordinata alla condizione che l’assicurato adempia alla manutenzione dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature, come prescritto dalla casa costruttrice degli stessi. |
Mancato o insufficiente servizio di vigilanza | Tale attività non è garantita nei casi in cui l’azienda assicurata fornisca solo il servizio di vigilanza ed intervento sulla segnaletica. |
Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) | L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro: a) qualora l’obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all’I.N.A.I.L. ricada in tutto o in parte sull’Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi dell’Assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’Assicurazione conserva la propria validità; b) il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. |
Smercio | L’assicurazione non vale se l’assicurato detiene merci non in conformità alle norme vigenti. |
Danni a veicoli per distributori di carburante, stazioni di servizio e di lavaggio | L’assicurazione non vale se l’assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l’esercizio della sua attività. |
Tutela Legale | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Assistenza | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Salvareddito | Chi non è assicurabile: Premesso che la Compagnia non avrebbe acconsentito a prestare l’assicurazione se al momento della stipulazione della polizza fosse stata a conoscenza che l’assicurato era affetto da alcoolismo, insulinodipendenza, tossicodipendenza, sieropositività HIV, A.I.D.S., morbo di Parkinson, epilessia, tutte le demenze, demenza Alzheimer, sindromi organico–cerebrali, schizofrenia, forme maniaco–depressive, stati paranoidi, resta precisato che qualora l’assicurato fosse colpito da tali malattie durante la validità del contratto, l’assicurazione cessa alla scadenza annuale successiva alla data della diagnosi (indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’assicurato) senza che in contrario possa essere opposto l’eventuale incasso di premi scaduti, che in tal caso verranno restituiti al contraente al netto delle imposte. Nel periodo che intercorre tra la diagnosi e la prima scadenza annuale saranno indennizzate unicamente le Diarie per Inabilità da Infortuni non connessi alle patologie che sono causa di inassicurabilità. Quanto sopra, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’assicurato. Nel caso in cui l’assicurato compia il 70° anno di età durante la validità del contratto (a seguito di tacito rinnovo), la copertura assicurativa cessa alla prima scadenza annua successiva. Esclusioni: La garanzia non vale per l’inabilità temporanea totale determinata da: 1) conseguenze di infortuni accaduti prima della stipula della polizza e manifestatesi nei primi 3 (tre) anni dalla stipula della polizza stessa; 2) infortuni occorsi durante la pratica di sport aerei in genere, nella partecipazione a corse/gare motoristiche o motonautiche, compresi i relativi allenamenti e prove; 3) infortuni verificatisi nell’uso, anche in qualità di passeggero, di ultraleggeri, deltaplani, parapendii e ogni altro attrezzo o apparecchio per il volo da diporto o sportivo, nonché il paracadutismo e gli sport di volo in tutte le loro forme; 4) infortuni occorsi durante la partecipazione a corse, gare e relative prove e allenamenti di manifestazioni sportive di rilievo internazionale. L’esclusione non si applica in caso di corse podistiche e regate veliche svolte nelle acque interne europee e nel bacino del Mediterraneo; 5) infortuni verificatisi durante la pratica di attività sportive a livello professionistico, oppure quando a tali attività sia dedicato impegno temporale prevalente rispetto a qualsiasi altra occupazione; 6) infortuni verificatisi nell’esercizio delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo: alpinismo con scalata di rocce, ghiaccio o ghiacciai di difficoltà superiore al 3° grado U.I.A.A. (Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche), pugilato, lotta e arti marziali nelle loro forme, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, bobsleigh (guidoslitta), discesa con xxxxxxxx xxx o slittino da gara, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia e bungee jumping. L’esclusione non si applica per l’esercizio escursionistico su vie ferrate; 7) infortuni alla guida di veicoli e natanti a motore, quando all’assicurato sia contestato il reato di guida in stato di ebrezza con tasso alcolemico accertato superiore a 1,2 grammi/litro, oppure pur in assenza di contestazione del reato sia comunque accertato uno stato di ebrezza con tasso alcolemico superiore a 1,2 grammi/litro, oppure senza indicazione specifica del tasso alcolemico rilevato qualora l’assicurato si sia rifiutato di sottoporsi al relativo test; 8) infortuni verificatisi a causa di uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili; 9) infortuni verificatisi nel compimento di delitti dolosi dell’assicurato o del beneficiario della garanzia, atti di autolesionismo, suicidio e tentato suicidio; |
10)infortuni verificatisi durante Inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, fatti di guerra e terremoti; 11)infortuni verificatisi durante uno stato di guerra, quando l’assicurato si trovi già all’estero e gli Infortuni si siano verificati dopo quattordici giorni dallo scoppio degli eventi bellici; 12)infortuni accaduti a causa di trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell’atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); 13)malattie, malformazioni e stati patologici che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi anteriormente alla stipulazione dalla presente polizza; 14)eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della polizza; 15)malattie mentali, disturbi psichici, comportamenti nevrotici, sindromi organico cerebrali, schizofrenie, forme maniaco depressive, stati paranoidi, morbo di Parkinson, epilessia, tutte le demenze, demenza Alzheimer; 16)cura dell’A.I.D.S. e della sieropositività; 17)ricoveri allo scopo di effettuare check-up clinici; 18)prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da Infortunio); 19)malattie tropicali; 20)intossicazioni conseguenti ad alcolismo, abuso di psicofarmaci, assunzione di stupefacenti o allucinogeni; 27)atto di forza. |
Ci sono limiti di copertura? | |
INCENDIO E DANNI AI BENI | |
Spese di Demolizione e sgombero | Sono escluse: a) le spese per la bonifica delle parti di Fabbricato che non siano state direttamente danneggiate dal sinistro; b) le spese per lo smaltimento di residui radioattivi disciplinati dal Decreto legislativo 230/95 e successive modifiche. |
Sovraccarico neve | Sono esclusi i danni: a) da valanghe e slavine; b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia; c) ai fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del tetto, e alle “Cose assicurate” in essi contenute; d) subiti da tende da sole, tettoie, tendoni, tendalini, zanzariere, veneziane installati all’esterno del Fabbricato; e) ai fabbricati in costruzione, ristrutturazione e alle “Cose assicurate” in essi contenute, salvo che le opere di ristrutturazione siano ininfluenti ai fini del sinistro; f) ai capannoni pressostatici, tendostrutture, tensostrutture, capannoni fissi o retrattili con pareti o copertura costituite da teloni, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; g) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, a meno che il danno sia causato dal crollo, totale o parziale, del Tetto o delle pareti; h) da scivolamento della copertura del fabbricato non conseguente a crollo del tetto. |
ESCLUSIONI RELATIVE A GARANZIE PREMIUM PER SINGOLA UBICAZIONE | |
Guasti macchine | Sono esclusi i danni: a) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni del costruttore o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione; b) dovuti a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento; c) ad utensileria; d) a parti accessorie o ordigni, intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione; e) a forme, matrici, stampi, moli, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici; f) a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l’olio nei trasformatori ed interruttori; g) ad apparecchiature elettroniche, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario; h) ai beni presso terzi. |
Merci in refrigerazione | Sono esclusi i danni dovuti a difetto di manutenzione, vizio di progettazione o costruzione degli impianti di refrigerazione. |
Eventi Atmosferici | Sono esclusi i danni causati da: a) bagnamento delle merci, poste in locali interrati e seminterrati, collocati ad altezza inferiore a 10 centimetri dal suolo, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets; b) acqua o grandine penetrata attraverso finestre o Lucernari lasciati aperti, o aperture prive di protezione; c) intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; d) infiltrazioni, umidità, stillicidio, corrosione, usura; e) formazione di ruscelli; accumulo esterno di acqua; rottura, rigurgito o traboccamento dei sistemi di scarico; f) inondazioni, alluvioni, slavine, valanghe, mareggiate, penetrazioni di acqua marina; g) gelo, sovraccarico di neve; h) cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra subiti da: i) recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, insegne o antenne e simili installazioni esterne; j) serre e alle altre “Cose assicurate” in esse contenute; k) tende da sole, tettoie, tendoni, tendalini, zanzariere, veneziane installati all’esterno del fabbricato, ad eccezione delle strutture di sostegno; l) collettori solari; m) palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture, baracche in legno o plastica e quanto in esse contenuto; n) gazebo, dehors, bersò e verande; o) fiori, alberi, piante e coltivazioni in genere; p) merci, macchinari, attrezzature, arredamento posti all’aperto oppure sotto fabbricati aperti su uno o più lati, ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione; q) fragili quali: lastre di cemento-amianto o di fibrocemento, manufatti di materia plastica, lastre dei Serramenti, vetrate e lucernari in genere per effetto della grandine. |
Rottura Lastre | Sono esclusi i danni: a) che si sono verificati in occasione di traslochi, riparazioni o lavori per i quali è richiesta la prestazione di personale esterno all’azienda; b) ai lucernari; c) dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, rigature o scheggiature; d) dolosi ad opera di terzi; e) da furto e tentato furto; f) causati per effetto della grandine. |
Danni da acqua e spese di ricerca | Sono esclusi i danni: a) alle “Cose assicurate” nei locali interrati o seminterrati collocate ad altezza inferiore a 10 cm dal suolo, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets; b) causati da umidità, stillicidio, traboccamento degli impianti di smaltimento acque, rigurgito di fognature pubbliche, rottura di impianti idrici e di sistemi di scarico non di pertinenza del fabbricato; c) verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto che dei locali protetti. Limitatamente alle spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, e le relative spese di ripristino, sono esclusi i danni: d) ai pannelli radianti installati anteriormente al 1° gennaio 2005; e) agli impianti idrici per irrigazione, vasche e piscine; f) verificatisi a seguito di occlusione; g) relativi alle spese per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del Fabbricato; h) subiti da contenitori, livelli, spie e prese di chiusura; Limitatamente ai danni causati da gelo, sono esclusi i danni: i) derivanti da rottura degli Impianti idrici posti in locali sprovvisti di riscaldamento o con impianto di riscaldamento non funzionante da oltre 48 ore consecutive; j) subiti da impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni; k) subiti da contenitori, livelli, spie e prese di chiusura; l) agli Impianti idrici esterni al Fabbricato, siano essi interrati o inglobati in opere edili o aerei. Limitatamente ai danni di dispersione o perdita dei liquidi inerenti all’attività assicurata in conseguenza di rottura o guasto accidentale dei contenitori, dei livelli, delle spie e delle prese di chiusura sono esclusi: a) i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori; b) i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri; c) le perdite dovute alla rottura avvenuta durante le operazioni di travasamento, carico, scarico e trasporto; d) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione; e) i danni qualora non sia presente idonea documentazione attestante la corretta manutenzione svolta da personale qualificato; f) i danni causati da gelo. |
Fenomeno elettrico | Sono esclusi i danni: a) alle apparecchiature elettroniche; b) a lampadine e altre fonti di luce, valvole termoelettroniche, resistenze scoperte e fusibili, batterie e accumulatori; c) causati da usura, corrosione, logorio; d) riconducibili a mancata o inadeguata manutenzione, manomissione o uso inappropriato; e) agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici; f) agli impianti di irrigazione, ad eccezione delle centraline poste all’interno dei fabbricati; g) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; h) dovuti a difetti dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; i) dovuti a difetti noti all’assicurato all’atto della stipulazione della polizza; j) a macchinari, attrezzature e arredamento posti all’aperto; k) Indiretti o consequenziali; l) dovuti a fenomeni elettrici di origine esogena se l’impianto di messa a terra e i quadri generali non sono realizzati a norma di legge. |
Elettronica | Sono esclusi i danni: a) conseguenti a naturale uso o funzionamento, limitatamente alla parte direttamente affetta; b) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati. c) dovuti all’inosservanza delle precisazioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle “Cose assicurate”; d) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade e altre fonti di luce, non connessi a danni evidenziabili relativi anche ad altre parti delle “Cose assicurate”; e) i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall’assicurato; f) subiti dai beni assicurati in base alla condizione aggiuntiva “Merci presso terzi”; g) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni occorsi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori del luogo di installazione originaria; h) causati con dolo del contraente o dell’assicurato; i) da “Eventi assicurati” dalle sezioni “Incendio e Danni ai beni” e “Furto”; j) derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione e usura; k) dovuti a difetti noti all’assicurato all’atto della stipulazione della Polizza, e a quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati; l) dovuti a mancata o inadeguata manutenzione. Sono esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a: m) controlli di funzionalità; n) manutenzione preventiva; o) eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura; p) aggiornamento tecnologico dell’impianto; q) danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell’impianto assicurato, verificatisi durante lo svolgimento dell’attività, senza concorso di cause esterne. Per i supporti di dati non sono comunque indennizzabili i costi dovuti a errata registrazione, cancellazione per errore, cestinature per svista, smagnetizzazione. |
Eventi sociopolitici | Sono esclusi i danni: a) derivanti da atti di terrorismo; b) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle “Cose assicurate” per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto; c) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione; d) da imbrattamento e deturpamento; e) di furto o rapina anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; f) a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture e serre; g) a gazebo, dehors, bersò; h) subiti dalle “Cose assicurate” all’aperto, ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione; i) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre. |
Atti di terrorismo | Sono esclusi i danni: a) direttamente o indirettamente causati, derivanti o in connessione con inquinamento o contaminazione nucleare, biologica, chimica; b) di qualsiasi natura direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, contrastare un atto di terrorismo; c) causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi o di bacini naturali o artificiali; d) da interruzione di processi di lavorazione; da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia; da alterazione od omissione di controlli o manovre; da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro; e) indiretti, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle “Cose assicurate”. |
Grandine su fragili | Sono esclusi i danni causati a serramenti, vetrate e lucernari in genere non realizzati con vetro antisfondamento. |
Terremoto | Sono esclusi i danni: a) ai fabbricati inagibili o con una carente manutenzione ordinaria e straordinaria, o con lesioni preesistenti al momento del sinistro, nonché alle altre “Cose assicurate” ivi contenute; b) a fabbricati aventi strutture portanti verticali difformi a quanto indicato in polizza, nonché alle altre “Cose assicurate” ivi contenute; c) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; d) causati da eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto; e) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle “Cose assicurate”; f) da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere. |
Inondazione e Alluvione | Sono esclusi i danni: a) causati da allagamento; b) causati da maremoti, mareggiate, maree e azione del moto ondoso in genere, penetrazioni di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, variazioni dei livelli di falda; c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’Inondazione o dell’alluvione sulle “Cose assicurate”; d) derivanti da terremoto ed eruzioni vulcaniche; e) derivanti da atti di terrorismo; f) da franamento, cedimento o smottamento del terreno; g) alle cose all’aperto; h) alle merci poste ad un’altezza inferiore a 10 cm dal pavimento o suolo salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets; i) ai fabbricati inagibili o con una carente manutenzione ordinaria e straordinaria, o con lesioni preesistenti al momento del sinistro, nonché alle altre “Cose assicurate” ivi contenute; j) a fabbricati aventi strutture portanti verticali difformi a quanto indicato in polizza, nonché alle altre “Cose assicurate” ivi contenute; k) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle “Cose assicurate”. |
Allagamento | Sono esclusi i danni: a) causati da inondazione e alluvione; b) causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina; c) causati dalla fuoriuscita d’acqua da impianti automatici di estinzione; d) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all’evento coperto dalla presente garanzia; e) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’Inondazione o dell’alluvione sulle “Cose assicurate”; f) da franamento, cedimento o smottamento del terreno; g) alle cose all’aperto; h) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine; i) da rottura di contenitori; j) alle merci poste ad un’altezza inferiore a 10 cm dal pavimento o suolo salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possano essere appoggiate su pallets. |
ESCLUSIONI RELATIVE A GARANZIE PREMIUM VALIDE PER TUTTE LE UBICAZIONI | |
Ricorso terzi comune | L’assicurazione non comprende i danni: a) a cose che l’assicurato abbia in consegna, custodia, o detenga a qualsiasi titolo, salvo: • i veicoli, gli indumenti e gli effetti personali (esclusi i valori) dei prestatori di lavoro dell’assicurato; • i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nello svolgimento delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate sugli stessi mezzi; b) di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono considerati terzi: 1) il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; 2) quando l’assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; 3) qualora l’assicurato non sia una persona fisica, le società che, rispetto a esso, siano qualificabili ai sensi di legge come controllanti, controllate, collegate, nonché gli amministratori delle medesime. |
Merci e attrezzature trasportate | Sono esclusi i danni: a) subiti dalle merci già caricate sull’autocarro vettore, qualora lo stesso non abbia ancora lasciato il perimetro aziendale; b) subiti dalle merci trasportate a seguito di infiltrazione di acqua sotto i teli di copertura per solo effetto di pioggia battente, anche se accompagnata da vento; c) con dolo o colpa grave del contraente, dell’assicurato, del vettore o di loro rappresentanti nonché dolo dei rispettivi Prestatori di lavoro; d) da difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci, macchinari, attrezzature o arredamento al trasporto; e) da cattivo stivaggio, sia sull’autocarro vettore sia nel container o simili, effettuato prima della decorrenza della garanzia o comunque a cura o sotto il controllo del contraente, dell’assicurato o di loro rappresentanti e dei rispettivi prestatori di lavoro; f) da vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale; g) da ritardo o perdite di mercato, anche se conseguenti ad un evento assicurato; h) da contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini; i) da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; j) da sommossa originata dai casi predetti o atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa; k) da cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo; l) da ordigni bellici quali mine, siluri e bombe dispersi o comunque non segnalati; m) da atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l’esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili; n) da atti compiuti a scopo di terrorismo; o) da atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi; p) da contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; q) da furto o rapina tentati o compiuti; r) da bagnamento, rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli anche nell’interno dell’autocarro, ammanco, smarrimento e mancata riconsegna. |
Diaria da interruzione di attività | Sono esclusi i danni: a) conseguenti a distruzione, danneggiamenti o scomparsa di denaro, valori, titoli, documenti e registri; b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazione proveniente da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi; c) dovuti a maggior durata ed estensione dell’inattività dell’azienda in conseguenza di circostanze eccezionali quali stato di guerra, disordini, serrate, impossibilità o difficoltà di ampliamento o trasformazione degli impianti, rinnovazione nei sistemi di esercizio cui si sia provveduto dopo il sinistro; adeguamento a regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o provvedimenti dell’autorità; d) di inattività verificatisi nel giorno del sinistro e sino alle ore 24 del giorno indicato in polizza come franchigia. Non sarà considerata cessazione la riattivazione mediante procedimenti o impianti di tipo diverso da quelli esistenti al momento del sinistro purché di equivalente o maggiore capacità produttiva. La Compagnia non sarà tenuta a corrispondere indennità per quelle attività parziali che l’azienda cessasse definitivamente e che non venissero sostituite con altre di equivalente o maggiore portata economica, anche se per produzioni del tutto diverse. |
E-Commerce - Danni al prodotto | Sono esclusi i danni: a) causati con colpa grave dell’assicurato; b) indiretti di qualsiasi genere. |
FURTO | |
Portavalori | La garanzia è prestata a condizione che: a) il furto avvenga durante orario compreso tra le 05.00 e le 21:00; b) il servizio sia svolto entro i confini della provincia, o provincia ad essa limitrofa, in cui è ubicata l’azienda assicurata; c) la persona che effettua il trasporto abbia età superiore ai 18 anni e inferiore ai 70 e non abbia alcuna minorazione fisica (anche temporanea) che la renda inadatta all’effettuazione del trasporto. Sono esclusi danni avvenuti in occasione del trasporto di valori eccedenti i 75.000 Euro, ciò indipendentemente dalla somma assicurata e da quella sottratta. |
Furto veicoli e imbarcazioni all’aperto | La garanzia è prestata a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni: • le imbarcazioni siano tirate in secca, su apposite strutture di sostegno o su carrelli, anche gommati; • il perimetro dell’area in cui sono posti risulti interamente protetto da recinzioni, recinti o cancellate di altezza non inferiore a 180 cm realizzata con un cordolo in cemento di altezza non inferiore a 20 cm e la restante parte in muratura, metallo o reti a maglia metallica rigida; • i varchi siano protetti da cancelli o porte in metallo di altezza non inferiore a 180 cm; • i cancelli siano chiusi da serrature o altri sistemi di chiusura idonei; • vi sia effrazione tramite rottura o scasso delle difese perimetrali o uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili; • gli autoveicoli siano regolarmente chiusi e le chiavi di avviamento siano custodite all’interno dei locali dell’azienda assicurata. |
Furto del contenuto delle casse automatiche per le stazioni di servizio e autolavaggio | Limitatamente ai danni da Furto la presente garanzia opera sino alla concorrenza del 40% del Limite di indennizzo indicato in Polizza. |
RESPONSABILITA’ CIVILE DANNI A TERZI | |
Detenzione e/o impiego di esplosivi | Sono esclusi i danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina. |
Proprietà e conduzione dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività | La garanzia non comprende i danni da: a) umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe; b) attività di qualunque genere esercitate nei fabbricati e/o terreni, salvo quelle per le quali è stata prestata la presente Assicurazione. |
Errato trattamento dei dati personali | Sono escluse dalla garanzia eventuali perdite patrimoniali dovute a danno d’immagine. |
Mezzi meccanici di sollevamento | Sono esclusi i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui al Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti). |
Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta | Non è assicurata la responsabilità riconducibile alla custodia di veicoli in sosta. Sono anche esclusi i danni: • da furto; • conseguenti a mancato uso dei veicoli; • alle cose che si trovano all’interno dei veicoli. |
Deposito e rifornimento merci | Resta ferma l’esclusione: • dei danni a cose detenute dall’assicurato; • alle cose trasportate o sollevate; • limitatamente alle officine meccaniche, carrozzerie, gommisti ed elettrauto, i danni ai veicoli prelevati e/o consegnati; • i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui al Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti). |
Danni da circolazione all’interno del perimetro aziendale | La presente estensione di garanzia non è operante: • se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti; • per i danni subiti da terzi trasportati. |
Committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti | La garanzia non comprende la responsabilità derivante dal vincolo di solidarietà con il direttore dei lavori, con i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori e con gli appaltatori/subappaltatori. |
Responsabilità per danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia | Sono esclusi i danni: a) necessari all’esecuzione dei lavori; b) alle parti oggetto di riparazione o manutenzione, salvo si tratti di danni conseguenti ad Incendio e/o scoppio; c) alle cose trovantisi sui veicoli stessi; d) da furto e incendio; e) da mancato uso o disponibilità del veicolo danneggiato; f) alle cose trasportate e rimorchiate. |
Malattie professionali | La garanzia non vale: a) per quei “Prestatori di lavoro” per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; b) per le malattie professionali conseguenti: I. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’azienda; II. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’azienda. La presente estensione non si applica per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall’ambiente di lavoro (c.d. “mobbing”, “bossing”). |
Danni derivanti da Interruzione e/o sospensione di attività di terzi | Sono esclusi i “Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi” risarcibili ai sensi della garanzia premium di cui al punto “Responsabilità Civile Postuma”. |
Danni da Incendio | Sono esclusi i danni alle cose che l’assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione. |
Danni alle cose e/o alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori | Sono esclusi: a) inevitabili e/o necessari all’esecuzione dei lavori; b) alle parti direttamente oggetto di lavorazione, qualora la cosa o opera su cui l’assicurato esegue i lavori sia una parte componente di un bene complesso, formato cioè da più parti componenti. Si intendono esclusi i danni alla sola parte componente che è direttamente oggetto della lavorazione assegnata. |
Danni alle Cose in consegna e in custodia | Sono esclusi i danni: a) alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione; b) da Furto, Incendio e smarrimento; c) da spargimento d’acqua, comunque verificatosi; d) a veicoli a motore e natanti; e) derivanti da attività di lavanderia o tintoria; f) subiti dalle cose trasportate, movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; g) da mancato uso delle cose danneggiate; h) alle cose e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumento di lavorazione; i) a fabbricati e cose concesse in uso, locazione o locazione finanziaria; j) alle cose avvenuti in necessaria connessione con l’esecuzione dei lavori. |
Lavori presso terzi | Sono esclusi i danni alle cose che l’assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione. |
Responsabilità Civile Postuma A) Tutte le attività esclusi lavori edili | L’assicurazione non comprende i danni: 1) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi; 2) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; 3) da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti, le attrezzature e le cose in genere sono destinati; 4) da mancato intervento manutentivo; 5) relativi alle attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili e assimilabili; 6) da lavori e da costruzioni. |
Responsabilità civile Postuma B) Lavori edili | L’assicurazione non comprende i danni: 1. alle opere eseguite, nonché le spese necessarie per la riparazione, sostituzione, rifacimento o il ripristino delle opere stesse; 2. derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; 3. derivanti da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali le opere sono destinate; 4. da interruzione o sospensione di attività; 5. conseguenti a lavori di pavimentazione o impermeabilizzazione di fabbricati, porticati, terrazze e cortili. |
Responsabilità Civile Postuma per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti | L’assicurazione non comprende i danni: a) il cui risarcimento è previsto dalla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modifiche; b) da mancato uso o disponibilità del veicolo; c) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; d) da furto anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento di impianti antifurto. |
Danni da inquinamento accidentale | La garanzia non comprende i danni: a) di cui l’assicurato o persone del cui agire debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche; b) derivanti da alterazioni di carattere genetico; c) provocati da attività svolte all’esterno dello stabilimento descritto in polizza; d) cagionati a cose di terzi che l’assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; e) conseguenti: 1. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell’azienda; 2. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l’inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell’azienda. |
Danni a veicoli per distributori di carburante, stazioni di servizio e di lavaggio | Sono esclusi i danni da furto e incendio, nonché quelli da mancato uso o disponibilità del veicolo danneggiato. |
Danni da rimozione veicoli e/o soccorso stradale | Sono esclusi i danni arrecati alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell’intervento, nonché i danni da mancato uso o disponibilità del veicolo. |
TUTELA LEGALE | |
Tutela legale | Nella forma “Tutela attività – forma base” non sono assicurate: a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; b) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; c) vertenze civili; d) opposizione alle sanzioni amministrative se il valore economico della sanzione è inferiore a 500 Euro; e) procedimenti e controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei; f) materia fiscale e tributaria ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie; g) materia amministrativa ad eccezione di quando deve essere presentata opposizione contro una sanzione amministrativa; h) procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello dove si svolge l’attività e non indicati in polizza; i) operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili; j) operazioni di compravendita di beni mobili registrati; k) vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali; l) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale; m) controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto / cessione / affitto di azienda; n) attività svolte come azienda edile, se non è stata applicata la relativa tariffa; o) per fatti dolosi dell’assicurato. Se l’assicurato è imputato per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato, applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da quelle sopra indicate, la Compagnia richiederà allo stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio. |
Nella forma “Tutela attività – forma plus” non sono assicurate: a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; b) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; c) controversie e procedimenti quando il valore economico della controversia o della sanzione amministrativa è inferiore a 500 Euro salva la prestazione di consulenza legale telefonica; d) procedimenti e controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei; e) materia fiscale e tributaria ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie; f) materia amministrativa ad eccezione di quando deve essere presentata opposizione contro una sanzione amministrativa; g) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello dove si svolge l’attività e non indicati in polizza; h) operazioni di acquisto di beni immobili; i) vendita, a meno che l’attività svolta sia come aziende edile e i beni non rientrino tra quelli assicurati e sia stata applicata la relativa tariffa e acquistata la specifica estensione vertenze di forniture e prestazioni effettuate; j) costruzione di beni immobili, a meno che l’attività svolta sia come aziende edile e i beni non rientrino tra quelli assicurati e sia stata applicata la relativa tariffa; k) operazioni di compravendita di beni mobili registrati; l) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali; m) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza; n) controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto / cessione / affitto di azienda; o) attività svolte come azienda edile se non è stata applicata la relativa tariffa; p) controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi: • se non esiste una apposita polizza di Responsabilità Civile, • nel caso di dolo dell’assicurato, • se il sinistro rientra nei casi di scoperto e/o franchigia della polizza di Responsabilità Civile, • se tale polizza non è in regola con il pagamento dei premi; q) per fatti dolosi dell’assicurato. Se l’assicurato è imputato per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato, applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da quelle sopra indicate, la Compagnia richiederà allo stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio. | |
ASSISTENZA | |
Assistenza | Sono esclusi i danni derivanti da: • guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; • scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; • dolo dell’assicurato, xxx compreso il suicidio o il tentato suicidio; • abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. |
Garanzia “Incendio e Danni ai beni” | Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Incendio e danni ai beni”, per alcune garanzie, prevede limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo |
Spese di Demolizione e sgombero | - | 10% del danno indennizzabile, con il massimo di € 100.000 per sinistro e per anno assicurativo |
Indennità aggiuntiva a seguito di sinistro | - | 10% del danno indennizzabile, con il massimo di € 5.000 per anno assicurativo |
Sovraccarico neve | Scoperto del 10% con il minimo di € 5.000 | 30% da applicarsi a ogni singola partita assicurata |
Garanzia “Furto” | Ove non diversamente concordato, l’Assicurazione “Furto”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo |
Guasti macchine | Franchigia (V. polizza) | Limite di indennizzo (V. polizza) |
Merci in refrigerazione | Scoperto (V. polizza) | Limite di indennizzo (V. polizza) |
Eventi Atmosferici | Scoperto (V. polizza) | 70% SA (fabbricato e contenuto) |
Eventi Atmosferici plus | Franchigia € 1.000 | Limite di indennizzo € 5.000 |
Rottura Lastre | Franchigia € 500 | Limite di indennizzo € 2.500 |
Danni da acqua e spese di ricerca | Franchigia € 500 | Limite di indennizzo (V. polizza) |
Fenomeno elettrico | Franchigia € 500 | Limite di indennizzo (V. polizza) |
Elettronica | Franchigia € 500 | Limite di indennizzo (V. polizza) |
Eventi Sociopolitici | Scoperto 10% minimo € 1.000 | 70% SA (fabbricato e contenuto) |
Atti di terrorismo | Scoperto 10% | 50% SA (fabbricato e contenuto) |
Grandine su fragili | Franchigia € 1.000 | Limite di indennizzo € 5.000 |
Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx (V. polizza) | Limite di indennizzo (X. xxxxxxx) |
Inondazione e Alluvione | Scoperto (V. polizza) | Limite di indennizzo (V. polizza) |
Allagamento | Scoperto 20% minimo € 1.000 | Limite di indennizzo (V. polizza) |
Diaria da interruzione di attività | Franchigia 7 giorni | Limite di indennizzo € 500 |
E-Commerce – Danni al prodotto | Scoperto 10% minimo € 200 | Limite di indennizzo € 2.500 |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo |
Spese Mediche da Infortunio | - | Limite di indennizzo € 1.000 per anno assicurativo |
Indennità aggiuntiva | - | 10% dell’importo liquidato con il massimo di € 2.500 per anno assicurativo |
Merci, Macchinari, attrezzature e arredamento presso terzi | - | 10% SA (contenuto) |
Guasti cagionati dai ladri | € 500 | 10% SA (contenuto) con massimo € 1.500 (a locali e relativi mezzi di protezione e di chiusura, cancelli carrai, anche motorizzati, recinzioni, recinti e cancellate) |
Portavalori | Scoperto (V. polizza) | Somma assicurata (V. polizza) |
Furto veicoli e imbarcazioni all’aperto | Scoperto (V. polizza) | Somma libera |
Garanzia “Responsabilità Civile danni a terzi”
Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Responsabilità Civile danni a terzi”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo |
Responsabilità Civile danni a terzi (R.C.T.) | Franchigia frontale (V. polizza) | Massimale di Responsabilità Civile danni a terzi (V. polizza) |
Responsabilità ai sensi dell’art. 26 del Decreto legislativo n. 81/08 | Franchigia € 5.000 | Massimale di Responsabilità Civile danni a terzi (V. polizza) |
Responsabilità per fatto dei Prestatori di lavoro ai sensi dell’art. 2049 del Codice civile | Franchigia € 500 | Massimale di Responsabilità Civile danni a terzi (V. polizza) |
Franchigia per danni a cose | Franchigia (V. polizza) | - |
Errato trattamento dei dati personali | Scoperto 10% con minimo € 1.000 | Limite di risarcimento € 50.000 |
Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta | Franchigia € 250 per ciascun mezzo danneggiato | Massimale di Responsabilità Civile danni a terzi (V. polizza) |
Deposito e rifornimento merci | Scoperto 10% con minimo € 500 | Limite di risarcimento € 100.000 |
Danni da circolazione all’interno del perimetro aziendale | Franchigia frontale (V. polizza) | Limite di risarcimento € 500.000 |
Consorzio/Associazione di imprese | Franchigia € 5.000 per ciascun danneggiato (limitatamente ai danni per morte e/o lesioni personali) | Massimale di Responsabilità Civile verso terzi (V. polizza) |
Responsabilità per danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia (per autofficine, officine cicli, motocicli, carrozzieri, elettrauto e gommisti di cui alla legge n. 122 del 05/02/1992) | Scoperto (V. polizza) | € 40.000 per Sinistro e per anno assicurativo |
Danni da demolizione, disfacimento, ristrutturazione | Franchigia frontale (V. polizza) | Limite di risarcimento € 50.000 |
Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro RCO) | Franchigia (V. polizza) | Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (V. polizza) |
Malattie professionali | Franchigia (V. polizza) | Limite € 500.000 per sinistro e € 750.000 per ogni danneggiato e con sottolimite di € 150.000 per Sinistro e per ogni danneggiato per i prestatori di lavoro per i quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’ I.N.A.I.L. ricada su soggetti diversi dall’assicurato. |
Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi | Franchigia frontale (V. polizza) | Limite di risarcimento (V. polizza) |
Danni da furto | Franchigia frontale (V. polizza) | Limite di risarcimento (V. polizza) |
Danni da Incendio | Franchigia frontale (V. polizza) | Limite di risarcimento (V. polizza) |
Garanzia “Tutela legale” | Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Tutela legale”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: a) € 3.000 per sinistro per onorari di un legale domiciliatario, qualora l’assicurato scelga un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia; b) € 500 per spese per redazione di denunce, querele, istanze all’autorità giudiziaria; c) Limite minimo di € 500 in caso di opposizione ad una sanzione amministrativa che preveda il solo pagamento di una somma di denaro, salvo la prestazione di consulenza telefonica; d) limite pari all’opzione di massimale scelta e comunque non oltre € 50.000 per sinistro e illimitato per anno in caso controversie relative a richieste di risarcimento di danni da responsabilità extracontrattuale qualora non sia operativa la garanzia di Responsabilità Civile; e) Limite minimo di € 500 in caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale relative a: - contratti con fornitori di beni e/o servizi; - controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti gli immobili indicati in polizza in cui viene svolta l’attività; - contratti individuali di lavoro con propri dipendenti e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge. |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo |
Danni alle cose e/o alle opere in costruzione e da quelle sulle quali si eseguono i lavori | Franchigia frontale (V. polizza) | Limite di risarcimento (V. polizza) |
Danni alle cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate | Franchigia frontale (V. polizza) | Limite di risarcimento (V. polizza) |
Danni alle cose in consegna e custodia | Franchigia frontale (V. polizza) | Limite di risarcimento (V. polizza) |
Lavori presso terzi | Franchigia frontale (V. polizza) | Limite di risarcimento (V. polizza) |
Smercio | Franchigia frontale (V. polizza) Franchigia per fornitura prodotti differenti € 5.000 | Limite di risarcimento: 50% massimale RCT con il massimo di € 1.000.000. Limite risarcimento per fornitura prodotti differenti € 100.000 |
Responsabilità Civile Postuma | Scoperto 10% con minimo € 2.000 e massimo € 10.000 | Danni a cose: € 100.000 Danni a persone: € 250.000 |
Responsabilità Civile Postuma per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti | Scoperto 10% con minimo € 500 | Danni a cose: € 15.000 Danni a persone: € 30.000 |
Danni da Inquinamento accidentale | Scoperto 10% con minimo € 2.500 | Limite di risarcimento € 100.000 |
Danni ai capi in lavorazione | Franchigia frontale (V. polizza) | Limite di risarcimento € 2.500 |
Danni ai veicoli per distributori di carburante, stazioni di servizio e di lavaggio | Franchigia frontale (V. polizza) | Limite di risarcimento € 15.000 |
Danni a condutture ed impianti sotterranei | Scoperto 10% con minimo € 1.500 | Limite di risarcimento € 50.000 |
Danni da rimozione veicoli e/o soccorso stradale | Franchigia frontale (V. polizza) | Limite di risarcimento € 15.000 |
Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Assistenza”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo |
FORMA BASE
Invio di un idraulico | - | € 200 |
Invio di un elettricista | - | € 200 |
Invio di un fabbro | - | € 200 |
Invio di un serrandista | - | € 200 |
Invio di un vetraio | - | € 200 |
Invio di un frigorista | - | € 200 |
Invio di un sorvegliante | - | € 200 |
Interventi di emergenza per danni da acqua | - | € 200 |
Consultant service | - | € 200 |
Reperimento di un tecnico specializzato | - | € 200 |
FORMA TOP
Invio di un idraulico | - | € 300 |
Invio di un elettricista | - | € 300 |
Invio di un fabbro | - | € 300 |
Invio di un serrandista | - | € 300 |
Invio di un vetraio | - | € 300 |
Invio di un frigorista | - | € 300 |
Invio di un sorvegliante | - | € 300 |
Interventi di emergenza per danni da acqua | - | € 300 |
Consultant service | - | € 300 |
Reperimento di un tecnico specializzato | - | € 300 |
Fornitura temporanea di energia elettrica | - | € 300 |
Rientro anticipato da fiere o mostre | - | € 300 |
Trasloco in caso di emergenza | - | € 300 |
Consulenza medica telefonica generica | - | € 300 |
Invio di un medico in caso di urgenza | - | € 300 |
Garanzia “Assistenza”
Che obblighi ho? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia Sinistro Il contraente o l’assicurato deve inoltrare la denuncia del sinistro entro 5 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza. La stessa deve contenere una completa descrizione dell’evento, delle persone coinvolte, del danno e di quanto altro utile per l’accertamento e la quantificazione di quest’ultimo. L’inadempimento dell’obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 del Codice civile – “Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio”). Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello allegato al presente Set Informativo. Dopo la denuncia dovranno essere consegnati i documenti espressamente elencati nel Set Informativo, solo se necessari, oltre a quelli ulteriormente e motivatamente richiesti. La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all’Intermediario assicurativo. La denuncia del sinistro deve essere fatta tempestivamente: • preferibilmente a D.A.S., Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. per telefono al numero verde 800345543 • in alternativa all’intermediario assicurativo che si attiverà direttamente con D.A.S. D.A.S indicherà i documenti necessari per l’attivazione della garanzia. La Compagnia per la gestione dei sinistri riguardanti la garanzia “Assistenza” si avvale della collaborazione di Mapfre Asistencia Compania Internacional de Seguros y Reaseguros S.A. (sede in Verrone-BI,Strada Trossi, 66). |
Assistenza diretta Zurich si avvale di Mapfre Asistencia S.A. | |
Gestione da parte di altre imprese La Compagnia per la gestione dei sinistri riguardanti la garanzia “Tutela legale” si avvale della collaborazione di DAS S.p.A. (sede in Verona, xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X). | |
Prescrizione Ai sensi dell’art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all’assicurato o ha promosso l’azione contro di lui. Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, il termine di prescrizione è di due anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | La Compagnia ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della denuncia e di tutta la documentazione richiesta, per formulare una proposta di Xxxxxxxxxx o respingere la richiesta di indennizzo, per le garanzie delle sezioni “Incendio e danni ai beni”, “Furto”, o per comunicare l’eventuale non operatività della polizza per le sezioni “Responsabilità Civile danni a terzi”. Sono previste ulteriori tempistiche in caso di richiesta di documentazione aggiuntiva da parte di Zurich o quando vengano incaricati dei consulenti (es. periti, accertatori). Il pagamento dell’Indennizzo viene eseguito dalla Compagnia entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per lo stesso per le garanzie delle sezioni “Incendio e danni ai beni”, “Furto”, ed entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per lo stesso per le garanzie della sezione “Responsabilità Civile danni a terzi”. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Se è scelta l’Indicizzazione le somme assicurate, i massimali, il premio, nonché gli eventuali massimi risarcimenti e limiti di garanzia – se espressi in cifra assoluta – sono collegati all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (senza tabacchi) pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica. |
Rimborso | In caso di recesso Zurich, entro 15 giorni dalla data di efficacia del Recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | L’assicurazione resta automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. In caso di trasloco, l’assicurazione vale anche nella nuova ubicazione previa comunicazione scritta alla Compagnia e fino alle ore 24 del 15° giorno successivo; scaduto tale termine, l’assicurazione cessa nei confronti della nuova ubicazione e tornerà a operare esclusivamente per le ubicazioni indicate in polizza. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione. |
Risoluzione | Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Persone fisiche e giuridiche titolari di imprese artigiane e/o piccole e medie aziende a carattere industriale che hanno l’esigenza di assicurare la propria attività imprenditoriale per i danni diretti e indiretti che possono subire e/o i danni che possono recare a terzi con un numero di addetti inferiore o uguale a 5.
A chi è rivolto questo prodotto?
La quota parte percepita in media dagli intermediari assicurativi con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 18,5%, calcolato sul premio lordo.
Quali costi devo sostenere?
Come presentare i reclami e risolvere le controversie? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Reclami Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Fax numero: 00.0000.0000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx PEC: xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione dedicata ai Reclami. La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’Intermediario Assicurativo interessato. |
All’IVASS | All’IVASS vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di Assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. |
I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx Fax 00.00000000, Pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx X00 X0X0, Xxxxxxx ed è sottoposta all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, xxx.xxxxxxxxxxx.xx). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx, Xxxxxx. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. | |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 Euro (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | L’Arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATAALCONTRAENTE(c.d.HOMEINSURANCE),PERTANTODOPOLASOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Glossario e Condizioni di Assicurazione | |
Zurich Impresa Smart | |
Indice | |
Glossario | 4 di 89 |
Glossario giuridico valido per la sezione Tutela legale | 11 di 89 |
Glossario valido per la sezione Assistenza | 13 di 89 |
Sezione 1 - Norme comuni a tutte le garanzie | |
Che obblighi ho? | 14 di 89 |
Quando e come devo pagare? | 15 di 89 |
Quando comincia e quando finisce la copertura? | 16 di 89 |
Come posso disdire la Polizza? | 17 di 89 |
Altre informazioni | 17 di 89 |
Sezione 2 - Incendio e Danni ai beni | |
Dove e quando vale la copertura? | 19 di 89 |
Che cosa è assicurato e come? | 19 di 89 |
Che cosa non è assicurato? | 32 di 89 |
Cosa fare in caso di Sinistro? | 33 di 89 |
Come è gestito il Sinistro? | 34 di 89 |
Sezione 3 - Furto
Dove e quando vale la copertura? 39 di 89
Che cosa è assicurato e come? 39 di 89
Che cosa non è assicurato? 42 di 89
Cosa fare in caso di Sinistro? 43 di 89
Come è gestito il Sinistro? 44 di 89
P.0399.CGA - ED. 10.2022 - PAG. 1 di 89
Sezione 4 - Responsabilità Civile danni a terzi (R.C.T.)
Dove e quando vale la copertura? 48 di 89
Che cosa è assicurato e come? 48 di 89
Che cosa non è assicurato? 62 di 89
Cosa fare in caso di Sinistro? 64 di 89
Come è gestito il Sinistro? 65 di 89
Sezione 5 - Tutela legale
Che cosa è assicurato e come? 66 di 89
Che cosa non è assicurato? 69 di 89
Quando comincia e quando finisce la copertura? 71 di 89
Cosa fare in caso di Sinistro? 72 di 89
Come è gestito il Sinistro? 72 di 89
Sezione 6 - Assistenza
Che cosa è assicurato e come? 74 di 89
Che cosa non è assicurato? 79 di 89
Cosa fare in caso di Sinistro? 79 di 89
Sezione 7 - Salvareddito
Dove e quando vale la copertura? | 81 di 89 |
Che cosa è assicurato e come? | 81 di 89 |
Chi non è assicurabile? | 82 di 89 |
Che cosa non è assicurato? | 82 di 89 |
Cosa fare in caso di Sinistro? | 83 di 89 |
Come è gestito il Sinistro? | 83 di 89 |
Allegato 1: Modelli di denuncia Sinistro 85 di 89
P.0399.CGA - ED. 10.2022 - PAG. 2 di 89
Legenda
Che cosa è assicurato e come?
Descrive i contenuti e il funzionamento delle singole garanzie e delle eventuali limitazioni (ad esempio le Franchigie) e declina le garanzie che sono sempre operative e quelle opzionali.
Le garanzie acquistate e le relative caratteristiche (ad esempio: limiti e Massimali) sono indicate in Polizza
Che cosa non è assicurato?
Descrive le esclusioni ovvero danni od eventi e/o persone non assicurabili che sono esclusi dalla copertura assicurativa
Cosa fare in caso di Sinistro?
Fornisce le istruzioni dettagliate su come comportarsi in caso di Xxxxxxxx (ad esempio quando e come fare la denuncia, quali documenti servono, chi contattare e come farlo).
Come è gestito il Sinistro?
Fornisce le informazioni sulla procedura e sulle tempistiche di accertamento del Sinistro da parte della Compagnia ed i tempi e le modalità di liquidazione dell’Indennizzo.
Dove vale la copertura
Descrive l’ambito geografico di validità della copertura.
Che obblighi ho?
Descrive gli obblighi e gli adempimenti che derivano al Contraente/Assicurato all’inizio del contratto e nel corso della sua durata.
Quando e come devo pagare?
Fornisce le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei Premi.
Quando comincia e quando finisce la copertura?
Descrive le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto ed anche le modalità di rinnovo.
Come posso disdire la Polizza
Fornisce le informazioni sulle modalità di disdetta del contratto ed i tempi.
Altre informazioni
Fornisce ulteriori informazioni a supporto e a completamento di un determinato argomento.
I Box di consultazione offrono spiegazioni di temi complessi. Il testo contenuto nel box è un esempio con finalità esplicative e non ha valore contrattuale. Per l’applicazione della Polizza dovrai sempre fare riferimento al testo contrattuale all’origine degli esempi stessi.
Alcune Parole sono scritte sempre in corsivo e con la prima lettera maiuscola: sono quelle spiegate nel Glossario.
P.0399.CGA - ED. 10.2022 - PAG. 3 di 89
Glossario
Abitazione: la residenza anagrafica dell’Assicurato, avente sede in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
Addetti: nel numero degli Addetti dichiarato in Polizza sono compresi, ad ogni effetto:
• i soci dell’Assicurato;
• i titolari dell’Azienda;
• i Familiari coadiuvanti (intendendosi per tali i Familiari occupati continuativamente nell’Azienda assicurata);
• gli associati in partecipazione;
• i Prestatori di lavoro (vedasi definizione), che prestano la loro opera a qualsiasi titolo nell’Azienda stessa.
Non sono da ricomprendere nel numero degli Addetti:
a) i soci e gli associati in partecipazione, apportatori di capitale, se non prestano la propria attività lavorativa presso l’Azienda;
b) le persone alle quali l’Assicurato ha appaltato o commissionato l’esecuzione delle attività complementari di cui al paragrafo “Attività complementari”;
c) gli Appaltatori/Subappaltatori ed i loro Prestatori di lavoro o Addetti;
d) le persone che sostituiscono Prestatori di lavoro temporaneamente assenti per Xxxxxxxx, Infortunio, gravidanza, puerperio o aspettativa, a condizione che il numero degli Addetti dichiarato in Polizza ricomprenda anche tali Prestatori di lavoro temporaneamente assenti.
Allagamento: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi di natura atmosferica.
Alluvione: la fuoriuscita d’acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d’acqua o bacini. Per Alluvione si intende una fattispecie più specifica di Inondazione provocata da piogge eccezionali.
Anno assicurativo: si intende il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura alla scadenza annuale successiva.
Appaltatore/Subappaltatore: la persona fisica o giuridica cui l’Assicurato ha ceduto l’esecuzione dei lavori o di parte di essi. Ai fini della presente Assicurazione s’intendono equiparati all’Appaltatore/Subappaltatore:
- il prestatore di un contratto d’opera come definito dall’art. 2222 del Codice civile;
- il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.
Apparecchiature elettroniche: sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione: contratto di Assicurazione, come definito dall’art. 1882 del Codice civile e/o la garanzia prestata con il contratto.
Attacco Informatico (Cyber): indica un atto non autorizzato, dannoso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dannosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall’inganno che implicano l’accesso, l’elaborazione, l’uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.
Incidente Cyber significa:
• qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni correlati che comportano l’accesso, l’elaborazione, l’uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico;
• qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale correlata o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.
Atto di forza: un’attività fisica e/o muscolare intensa, volontaria e non accidentale rientrante tra le azioni della normale vita lavorativa e/o privata.
Atto di terrorismo: l’atto commesso, in via esemplificativa e non esaustiva, con la minaccia o l’uso della forza o della violenza da una persona o da un gruppo di persone su incarico od in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici,
P.0399.CGA - ED. 10.2022 - PAG. 4 di 89
religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di qualsiasi nazione e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione od in parti di essa.
Atto di sabotaggio: l’atto di danneggiamento di un’Azienda, compiuto allo scopo di impedire, danneggiare o turbare il normale svolgimento del lavoro.
Autocombustione: la combustione spontanea senza sviluppo di fiamma, senza apporto di energia da sorgenti esterne, ma conseguente a processi interni di autoriscaldamento.
Autocarro: veicolo adibito al trasporto stradale di merci in grado di operare autonomamente cioè tramite motricità propria.
Azienda: il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
Caratteristiche di combustibilità del Fabbricato:
• Resistente al fuoco
Strutture portanti verticali, pareti esterne, separazioni interne, solai, strutture portanti del tetto e sua copertura in materiali Incombustibili, ovvero solo in calcestruzzo, cemento armato, muratura, escluso il metallo se non incapsulato REI 120 e i Fabbricati con copertura con volta a “botte”. Isolanti realizzati unicamente con materiali incombustibili (classe A1 e A2, a titolo esemplificativo: lana di roccia, fibroceramica, lana di vetro). E’ tollerata presenza di Lucernari (in materiale combustibile) per non oltre il 20% della superficie totale del tetto.
• Non combustibile
Strutture portanti verticali, pareti esterne, separazioni interne, solai, strutture portanti del tetto (ad eccezione dello strato di tenuta all’acqua che può essere combustibile) in materiali Incombustibili, ovvero calcestruzzo, cemento armato, muratura, metallo e legno lamellare (sono esclusi i Fabbricati con copertura con volta a “botte” con tirante non incapsulato REI 120).
E’ tollerata la presenza nel tetto, nelle pareti esterne e nelle separazioni interne (con l’esclusione di quelle realizzate in metallo e legno lamellare) di isolamento/pannelli coibentati in materiale combustibile a condizione che non siano esposti.
È esclusa la presenza di pannelli sandwich realizzati con isolante combustibile (a titolo esemplificativo polistirolo EPS o XPS o poliuretano).
• Combustibile
Fabbricati con struttura in legno non lamellare e tamponamenti in legno non lamellare. Presenza di pannelli sandwich realizzati con isolante combustibile (a titolo esemplificativo polistirolo EPS o XPS o poliuretano).
Cassaforte: mezzo di custodia metallico con:
- pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm. e battente in acciaio di spessore non inferiore a 10 mm, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con mezzi meccanici (trapano, mola a disco, mazze, martelli a percussione, ecc.);
- movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti su almeno due lati del battente;
- dispositivo di ancoraggio, ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata.
Claims Made: questo termine inglese indica un tipo di copertura assicurativa della “Responsabilità Civile”, che considera “data di accadimento del Sinistro” la data in cui all’Assicurato è stata formulata per la prima volta una richiesta di Risarcimento Danni da parte di un terzo.
Colpo d’ariete: la rapida successione di oscillazioni della pressione, che si propagano ripetutamente nei due sensi, lungo una condotta chiusa di liquido, causata da una brusca variazione della portata e quindi della velocità di flusso, la cui sovrapposizione produce sovrappressioni locali che possono provocare la rottura della condotta e/o delle valvole. In genere ciò avviene per effetto di un blocco di chiusura, per l’apertura di un organo di intercettazione o per il brusco arresto di una pompa.
Committente: il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.
Compagnia: la Società Assicuratrice, ovvero Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia. Contraente: il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione nell’interesse proprio e/o di altri soggetti. Cose: gli oggetti materiali e gli animali.
Cose particolari: archivi, documenti, registri, nastri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nonché supporti informatici per elaboratori elettronici e macchine meccanografiche.
Danni indiretti: conseguenze di un danno materiale che si manifesta producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall’evento garantito, ma da esso derivanti.
Danno Cyber: indica qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, contribuito da, derivante da, derivante da o in connessione con qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico incluso,
P.0399.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 5 di 89
ma non limitato a, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico .
Danno stimato: i’importo dovuto dalla Compagnia in caso di Sinistro, sulla base delle condizioni tutte di Polizza, prima dell’applicazione di eventuali Franchigie, Scoperti o Limiti di indennizzo..
Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx (Indennizzo): il Danno stimato tenendo conto dell’applicazione di Scoperti, Franchigie, limiti.
Danno risarcibile (Risarcimento): la somma dovuta dalla Compagnia per i danni causati dall’Assicurato.
Dati indica informazioni, fatti, concetti, codice o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico.
Diaria: importo giornaliero prestabilito.
Effetti personali: oggetti, Valori, indumenti e relativi accessori, articoli per igiene personale, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computer e videogiochi, il tutto di uso privato e personale. Non sono considerati Effetti personali: biciclette, veicoli e Unità per la navigazione di qualsiasi tipo, comprese le loro parti.
Esplodenti: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
• a contatto con l’aria o con l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;
• per azione meccanica o termica esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati al relativo allegato A.
Esplosione: la deflagrazione per lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuta a reazione chimica che si auto- propaga con elevata velocità.
Estorsione: la costrizione di qualcuno, mediante violenza o minaccia, a fare od omettere qualcosa per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Fabbricato: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, recinzioni e cancelli.
Non si considerano Fabbricato:
• l’area ove sorge l’edificio;
• i muri di contenimento a condizione che non siano anche fondazioni dell’edificio o comunque indispensabili alla realizzazione dello stesso;
• gli impianti eolici;
• gli impianti fotovoltaici;
• tutto quanto previsto alla voce “Merci” e “Macchinari, attrezzature, arredamento”.
Qualora non venga acquistata la partita Macchinari, attrezzature e arredamento, sono compresi anche gli impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione a servizio del fabbricato.
Familiari: le persone coniugate, o unite civilmente o conviventi di fatto (Legge 20 maggio 2016 n. 76).
Fenomeno elettrico: l’azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.
Forze dell’ordine: Carabinieri, organi di Polizia, Corpi dello Stato, Forze Armate dello Stato in servizio di pubblica sicurezza, Protezione Civile.
Franchigia: l’importo in cifra fissa che l’Assicurato tiene a suo carico, per il quale la Compagnia non riconosce l’Indennizzo o il Risarcimento. Nelle sezioni “Incendio e Danni ai beni” e “Furto” la Franchigia si sottrae dal danno stimato.
Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Gelo: abbassamento della temperatura sotto il punto di congelamento (0 °C).
Imbarcazione: unità da diporto di lunghezza non superiore a 24m.
Impianto d’allarme: sistema elettronico composto di sensori e centralina di rilevazione atto a segnalare, mediante segnale acustico e/o collegamento automatico con guardia privata e/o pubblica, l’introduzione o il tentativo di introduzione di soggetti non autorizzati nei luoghi protetti dall’Impianto.
Impianto di videosorveglianza: sistema di telecamere a circuito chiuso installate con lo scopo di monitorare costantemente i locali assicurati. Il sistema comprende anche telecamere situate all’esterno dei locali assicurati e il sistema di videocitofono.
P.0399.CGA - ED. 10.2022 - PAG. 6 di 89
Impianto fotovoltaico: impianto destinato alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, installato a regola d’arte, fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore Servizi Elettrici.
L’impianto è comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, sistemi antifurto dedicati e tutto quanto necessita al funzionamento dell’impianto.
Impianto idrico: insieme di apparecchiature idrauliche, Tubazioni, condutture, raccordi e valvole poste permanentemente a servizio del Fabbricato, o del suo Contenuto, per la distribuzione dell’acqua, il riscaldamento, il condizionamento, l’estinzione degli Incendi nonché per il convogliamento e lo smaltimento degli scarichi igienici e delle acque piovane, comprese le Tubazioni di adduzione dell’acqua e di scarico delle apparecchiature e degli elettrodomestici in uso. Sono compresi anche i circuiti di mandata e ritorno agli impianti solari termici. È compreso anche l’impianto di distribuzione del gas per il solo uso civile.
Implosione: il repentino dirompersi o cedere di contenitori e Tubazioni per difetto di pressione. Gli effetti del Gelo e del Colpo d’ariete non sono considerati Implosione.
Inabilità temporanea: incapacità fisica parziale o totale di attendere all’attività professionale e dichiarata in Polizza svolta in conseguenza di Infortunio o di Malattia.
I.N.A.I.L: l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. Non sono considerate Incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Incombustibili: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Infiammabili: le sostanze e i prodotti, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, non classificabili come “Esplodenti” che rispondono alle seguenti caratteristiche:
• gas combustibili;
• liquidi e solidi con punto di Infiammabilità inferiore a 55° C;
• sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente si infiammano;
• ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al Decreto Ministeriale 17/12/1977 - VEDI ALLEGATO.
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
Inondazione: la fuoriuscita d’acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d’acqua o bacini; l’Inondazione si caratterizza come esteso Allagamento provocato dallo straripamento di corsi d’acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa.
I.N.P.S.: l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Intermediario assicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un’impresa di Assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa, che avvii o svolga a titolo oneroso l’attività di distribuzione assicurativa.
I.V.A.S.S.: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da I.S.V.A.P. dal 1° gennaio 2013.
Lastre: i manufatti piani o curvi di cristallo, specchio e vetro - comprese iscrizioni, vetrofanie e decorazioni – esistenti all’interno del Fabbricato identificato in Polizza o delle parti di Fabbricato di uso comune, anche se rivolti verso l’esterno, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, compresi quelli impiegati nelle insegne anche se di materiale plastico rigido (purché stabilmente ancorati al Fabbricato).
Limite di indennizzo: la somma massima dovuta dalla Compagnia all’Assicurato, che in base alla garanzia interessata può essere per sinistro o per Anno assicurativo L’eccedenza rispetto a tale limite resta a carico dell’Assicurato. Tale limite non si intende in aggiunta al Massimale, ma è una parte dello stesso. Se la garanzia non precisa se il Limite di risarcimento sia per Sinistro o per Anno assicurativo, si intende per sinistro.
Limite di Risarcimento annuo: la somma massima dovuta dalla Compagnia, in caso di Sinistro, al danneggiato o all’Assicurato ai sensi dell’articolo 1917 Codice civile. L’eccedenza rispetto a tale limite resta a carico dell’Assicurato. Tale limite non si intende in aggiunta al Massimale, ma è una parte dello stesso. Se la garanzia non precisa se il Limite di indennizzo sia per Sinistro o per Anno assicurativo, si intende per sinistro.
Loss Occurrence: questo termine inglese indica un tipo di copertura assicurativa della “Responsabilità Civile” che considera “data di accadimento del Sinistro“ il momento in cui avviene materialmente il fatto illecito da cui scaturisce la responsabilità per la quale è stata stipulata la polizza.
P.0399.CGA - ED. 10.2022 - PAG. 7 di 89
Lucernario: apertura nel Tetto di un edificio dotata di un apposito Serramento con vetrata per dare luce a vani sottostanti.
Xxxxxxxxxx, attrezzature, arredamento: tutto quanto costituisca le dotazioni inerenti l’attività dichiarata. A titolo esemplificativo e non limitativo:
• macchine, impianti (esclusi Impianti fotovoltaici), serbatoi, Tubazioni, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti;
• impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché traino e trasporto non iscritti al P.R.A.;
• Impianti di allarme, prevenzione, Impianti videosorveglianza;
• impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione;
• mobilio industriale, di ufficio, cancelleria, stampati, macchine per ufficio in genere, registri, archivi, disegni, documenti, microfilm;
• indumenti di lavoro;
• Apparecchiature elettroniche (come da specifica definizione);
• telefoni cellulari, palmari, smartphone e tablets ad uso esclusivo dell’attività di impresa
• stampi, modelli e simili.
• Migliorie, purché fisse, anche esterne (opere murarie escluse) fatti eseguire dall’Assicurato al Fabbricato;
• affreschi, statue, decorazioni, quadri, collezioni in genere, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o affettivo.
Malattia: ogni obiettiva alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattie professionali: quelle indicate nell’elencazione delle tabelle allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni, nonché quelle per le quali venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.
Massimale: la somma massima rimborsabile dalla Compagnia per ogni Sinistro. Quando è specificato in Polizza che il Massimale è prestato per Anno assicurativo, esso rappresenta l’obbligazione massima a cui la Compagnia è tenuta per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso Anno assicurativo. Quando è specificato in Polizza un Massimale per persona, questo è da intendersi unico per il soggetto infortunato e i relativi aventi diritto.
Massimale aggregato per Sinistro R.C.T./R.C.O.: l’esposizione massima della Compagnia in caso di Sinistro che interessi contemporaneamente la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e la Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.), fermo il limite di risarcimento per ogni Prestatore di lavoro infortunato.
Tale massimale costituisce la massima esposizione della Compagnia anche in caso di Sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati.
Merci: prodotti inerenti l’ attività assicurata compresi materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, veicoli a motore che formano oggetto di vendita o riparazione (esclusi i veicoli di proprietà dell’Assicurato iscritti al P.R.A. salvo quelli interessati da minivoltura), il tutto anche in conto vendita; nel valore delle Merci sono incluse le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.
Sono compresi anche:
• Infiammabili per un quantitativo non superiore a Kg. 500;
• Merci speciali per un quantitativo non superiore a Kg. 200.
Merci speciali:
• Celluloide (grezza o oggetti di);
• Espansite;
• Schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
• Materie plastiche espanse o alveolari;
• Imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle Merci).
Non si considerano Xxxxx speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
Migliorie: opere eseguite su di un bene immobile da chi non è proprietario.
Occlusione: l’ostruzione che comporta l’interruzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimentazioni.
Onda sonica: l’onda d’urto provocata dal superamento della velocità del suono.
Opere provvisionali: strutture ed opere provvisorie indipendenti dalla struttura del Fabbricato e che non faranno parte dell’opera compiuta.
Partita: l’insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie ed assicurati con un unico capitale, quali a titolo esemplificativo ma non limitativo: Fabbricato, Merci macchinari attrezzature arredamento.
P.0399.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 8 di 89
Perdita patrimoniale: pregiudizio economico non conseguente a danni fisici o a danni materiali.
Perimetro aziendale: tutta l’area in uso all’Azienda che insiste nell’Ubicazione indicata in Polizza delimitata o non da recinzione.
Periodo di assicurazione: il periodo di validità dell’Assicurazione.
Polizza: il documento che prova l’Assicurazione e che sintetizza i dati relativi al contratto, compresi quelli dell’Assicurato, quelli amministrativi (la durata, le scadenze, le garanzie fornite e i dati tecnici delle coperture) e le dichiarazioni rese ai sensi del Codice civile art. 1892 e seguenti.
P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l’Assicurazione.
Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l’Assicurato si avvalga nell’esercizio dell’attività dichiarata in Polizza incluse a titolo esemplificativo:
a) quelle distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l’attività svolta sia diversa da quella descritta in Polizza, sempreché l’Assicurato abbia effettuato, ove richiesto, le necessarie comunicazioni all’I.N.A.I.L. in merito alla Assicurazione obbligatoria Infortunio di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni;
b) quelle per le quali l’Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (ivi incluse quelle di cui l’Assicurato si avvale nella sua qualità di “distaccataria”), anche se l’obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall’Assicurato;
c) quelle di cui l’Assicurato si avvale in modalità c.d. “smart-working” o “lavoro agile”, a termini della Legge n. 81/2017 e successive integrazioni e modificazioni;
d) corsisti, borsisti, tirocinanti, stagisti ed apprendisti;
e) i lavoratori con contratto di lavoro accessorio (cosiddetto “a voucher”);
f) i soci lavoratori di società cooperative;
g) i lavoratori stagionali.
Dalla presente definizione si intendono escluse le persone di cui al punto 4.5.6 “Persone considerate terzi” del capitolo “Che cosa è assicurato e come?” , salvo che si tratti di “lavoratori a progetto” dell’Assicurato o che prestino la loro opera per conto dell’Assicurato nell’ambito di un “contratto di somministrazione di lavoro”.
Qualora nel presente testo si faccia riferimento a “Dipendenti”, tale definizione si intende sempre riferita a “Prestatori di lavoro”.
Preziosi: gioielli, oggetti in tutto o in parte d’oro o platino, metalli preziosi, pietre preziose e perle naturali o di coltura comprese le relative montature.
Primo Rischio assoluto: forma di Assicurazione che non impone la coincidenza tra il valore assicurato e quello a nuovo dei beni garantiti, in base alla quale l’Indennizzo può essere erogato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della Regola proporzionale.
Rapina: sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa o a quella di altri.
Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla Legge o dal contratto.
Regola proporzionale: (prevista dall’art. 1907 del Codice civile) si applica quando il valore del bene assicurato al momento del Sinistro risulta superiore a quello dichiarato nella Polizza. In questo caso, l’Indennizzo che spetta all’Assicurato non corrisponde all’intero ammontare del danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore del bene al momento del Sinistro.
Rigurgito: il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale. Risarcimento: la somma dovuta dalla Compagnia per i danni causati a terzi dall’Assicurato. Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Ristrutturazione: l’intervento edilizio finalizzato al miglioramento delle prestazioni di resistenza statica, meccanica e di funzionalità interessante la struttura portante del Fabbricato e/o complessivamente tutti gli Impianti idrici, di riscaldamento e igienici.
Scasso: forzatura o rottura di serrature e/o di mezzi di chiusura dei locali o dei mobili contenenti il contenuto assicurato, ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.
Xxxxxx: Xxxxx commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
P.0399.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 9 di 89
Scoperto: l’importo che rimane a carico dell’Assicurato e che viene calcolato in percentuale sull’ammontare del danno stimato e dedotto da quest’ultimo.
Scoppio: il repentino dirompersi o cedere di contenitori e Tubazioni per eccesso di pressione. Gli effetti del Gelo e del Colpo d’ariete
non sono considerati Scoppio.
Secondo Xxxxxxx (Assicurazione): si intendono per assicurazioni di secondo rischio quelle stipulate per garantire combinazioni di massimali in eccedenza a quelli già assicurati a primo rischio.
Serramento: il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione dei locali.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Sinistro R.C.T./R.C.O. (Loss Occurrence): il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Sistema informatico significa: qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o configurazioni dei suddetti e inclusi input, output, dispositivo di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati, posseduto o gestito dall’Assicurato o da qualsiasi altra parte.
Struttura organizzativa: è la struttura di Mapfre Asistencia Italia, Xxxxxx Xxxxxx 00 – Xxxxxxx (XX) costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia, provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Compagnia stessa, le prestazioni di assistenza previste dalla condizioni di Assicurazione.
Supporto Digitale di Memorizzazione indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui è possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi.
Xxxxxxxxx: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Territorio italiano: quello della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.
Tetto: il complesso degli elementi, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteggere il
Fabbricato dagli agenti atmosferici.
Tubazioni: insieme di tubi, condutture, valvole e raccordi per il convogliamento e trasporto di fluidi.
Ubicazione: luogo identificato in Polizza in cui si trovano i beni assicurati.
Valore a nuovo:
- per il Fabbricato si intende il costo di ricostruzione a nuovo di un Fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive (esclusa l’area);
- per Macchinari attrezzature e arredamento si intende il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate con altre nuove, uguali oppure equivalenti per caratteristiche, uso e qualità (con esclusione di qualsiasi miglioria tecnologico funzionale);
- per Merci si intende il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità (con esclusione di qualsiasi miglioria tecnologico funzionale).
Valore allo stato d’uso: è il valore del bene al momento del Sinistro, scorporato quindi della quota del degrado dipendente dall’utilizzo nel tempo, sia per il Fabbricato che per Merci, Macchinari, attrezzature e arredamento.
Valore totale (Assicurazione a): è la forma di Assicurazione che può comportare, in caso di danno, l’applicazione della regola proporzionale a carico dell’Assicurato.
Valore dell’opera o dell’appalto: il valore globale della singola opera o appalto (esclusa I.V.A.) la cui esecuzione dei lavori è affidata all’Assicurato.
Valori: denaro, carte, buoni pasto, assegni e titoli di credito inerenti all’attività dichiarata in Polizza.
Vetro antisfondamento: manufatto costituito da più strati di vetro rigidamente accoppiati fra loro tra i quali è interamente interposto uno o più strati di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.
P.0399.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 10 di 89
Glossario giuridico valido per la sezione Tutela legale
Arbitrato: procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.
Assistenza/Fase stragiudiziale: attività che viene svolta tentando una mediazione tra le Parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l’arbitrato, la conciliazione paritetica.
Contravvenzione: reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l’elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda.
Danno extracontrattuale: danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
Delitto: reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
• delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
• delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
• xxxxxxx doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o la reclusione.
Diritto civile: complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
Diritto penale: complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto Civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell’interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l’imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.
Fatto illecito: qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Insorgenza (del caso assicurativo/Sinistro): momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più
semplicemente, l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.
Più specificamente, l’insorgenza è:
- nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
- nell’ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l’evento dannoso.
Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
P.0399.CGA - ED. 10.2022 - PAG. 11 di 89
Reato: violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
Sanzione amministrativa: misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale (Sanzione amministrativa pecuniaria) o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L’applicazione di una Sanzione amministrativa può essere di competenza dell’autorità amministrativa o dell’autorità giudiziaria.
Spese di giustizia: spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).
Spese di soccombenza: spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti (vedi alla Voce Diritto civile).
Spese peritali: spese relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle Parti (consulente di parte).
Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
Vertenza contrattuale: controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle Parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.
P.0399.CGA - ED. 10.2022 - PAG. 12 di 89
Glossario valido per la sezione Assistenza
Prestazione: l’assistenza da erogarsi in natura, e cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, da parte della Compagnia tramite la Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione e che determina la richiesta di assistenza dell’Assicurato.
P.0399.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 13 di 89
Sezione 1
Norme comuni a tutte le garanzie
Avvertenza
Si richiama l’attenzione del Contraente/Assicurato sulle clausole evidenziate in grassetto che prevedono decadenze, nullità, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, oppure oneri e obblighi a carico del Contraente/Assicurato.
Che obblighi ho?
1.1 Dichiarazioni del Contraente
Il Contraente e l’Assicurato devono indicare alla Compagnia tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del Rischio. La violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze.
Gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile prevedono, infatti, che:
• le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave su circostanze che il Contraente o l’Assicurato conoscono o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbero conoscere, sono causa di annullamento del contratto e possono comportare
la perdita totale del diritto all’Indennizzo. In questo caso, la Compagnia ha diritto a chiedere l’annullamento del contratto, a condizione che lo abbia comunicato al Contraente entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni (cfr. art. 1892 c.c.). Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine di tre mesi sopra indicato, la Compagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata. In ogni caso la Compagnia ha diritto a trattenere il Premio convenuto per il primo anno e ai Premi relativi al Periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento;
• le dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave (cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza), consentono alla Compagnia di esercitare il diritto di recesso facendo in tal modo cessare gli effetti del contratto e, in caso di Sinistro, di pagare un Indennizzo ridotto. Nello specifico, la Compagnia può recedere dal contratto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi qualora si verifichi un Sinistro la Società pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione del contratto (cfr. art. 1893 c.c.).
Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche:
• alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al Proprietario o soggetto equiparato;
• al diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.
1.2 In caso di Aggravamento del Rischio
L’Assicurato/Contraente deve avvisare immediatamente la Compagnia se, durante il contratto, sopraggiungono circostanze che aumentano la probabilità che l’evento dannoso si verifichi (cd. aggravamento del Rischio), come ad esempio una variazione dell’attività esercitata o il trasferimento in altra Ubicazione nel corso del contratto.
La comunicazione deve essere effettuata per iscritto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC). La Compagnia, ricevuta la comunicazione potrà recedere dal contratto oppure aggiornarlo, proponendo differenti condizioni di Assicurazione.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché l’annullamento della Polizza o il recesso della Compagnia, ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice civile.
1.3 Buona fede
Se le inesattezze e omissioni descritte ai punti precedente (1.1 e 1.2) non riguardano le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio e il Contraente/Assicurato ha agito in buona fede, senza dolo o colpa grave, il Contraente/Assicurato mantiene per intero il diritto all’Indennizzo ma la Compagnia ha il diritto di percepire l’incremento di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
P.0399.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 14 di 89
1.4 In caso di diminuzione del Rischio
Si ha diminuzione del Rischio quando nel corso del contratto la probabilità che si verifichi un Sinistro diminuisce.
Anche in questo caso è necessaria la comunicazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla Compagnia o posta elettronica certificata (PEC), che procederà alla riduzione del Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o dalla rata di Premio successiva alla comunicazione.
La Compagnia rinuncia al diritto di recedere dal contratto previsto dall’art. 1897 del Codice civile.
1.5 Dichiarazione assenza sinistri noti
Ai sensi degli artt. 1892, 1893 del Codice Civile, l’Assicurato dichiara che, all’atto del perfezionamento della presente Xxxxxxx, non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare una richiesta di Risarcimento originata da un fatto verificatosi anteriormente alla data di perfezionamento della presente Polizza.
1.6 Assicurazione per conto altrui
Se l’Assicurazione viene stipulata per conto di altri soggetti, gli obblighi derivanti dalla Polizza spettano al Contraente, con l’eccezione di quegli obblighi che, per loro natura, possono essere assolti solo dall’Assicurato come ad esempio quelli relativi alle dichiarazioni che possono influire sulla valutazione del Rischio.
1.7 Altre assicurazioni
Il Contraente deve avvisare per iscritto l’Intermediario dell’esistenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso Xxxxxxx, così come previsto dall’art. 1910 del Codice civile – “Assicurazione presso diversi assicuratori”.
In caso di Xxxxxxxx, la denuncia deve essere inviata a tutte le Compagnie indicando a ciascuna di esse il nome delle altre.
Se il Contraente è una persona fisica e l’Assicurato è un soggetto diverso dal Contraente, l’obbligo è esteso anche all’Assicurato. Se volontariamente le comunicazioni di cui sopra non vengono effettuate, la Compagnia può rifiutare l’Indennizzo.
Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a richiedere a ciascuno degli assicuratori l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali Xxxxxxxxxx, escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente, superi l’ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri assicuratori.
1.8 Inesatte o erronee interpretazioni norme INAIL ed INPS
L’Assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro si intende valida anche per le inesatte o erronee interpretazioni delle Norme che regolano la legge I.N.A.I.L. ed I.N.P.S. o da involontaria omissione della stipulazione preventiva di nuove posizioni I.N.A.I.L., che possono indurre l’Assicurato in posizione irregolare.
1.9 Embargo / sanzioni amministrative e commerciali
In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, la Compagnia non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all’Assicurazione a favore di qualsiasi Assicurato o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività dell’Assicurato violasse una qualsiasi Legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali”.
Quando e come devo pagare?
1.10 Pagamento del Premio
Il Contraente deve pagare il Premio alle scadenze indicate in Polizza.
Il Premio deve essere pagato all’Intermediario che gestisce la Polizza al momento della firma del contratto.
Il Premio può essere pagato in un’unica soluzione oppure frazionato in più rate.
Il Premio o, in caso di frazionamento e di anno più frazione anticipata la prima rata di Premio, si paga alla sottoscrizione del contratto; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, con rilascio di quietanze emesse dalla Compagnia o dall’Intermediario assicurativo che indicano la data del pagamento e riportano la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.
Il Premio deve sempre essere pagato per intero in base alla durata del contratto come stabilito al punto 1.14, anche se è stato previsto il pagamento frazionato in più rate.
Il pagamento può essere effettuato con assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante entro i limiti stabiliti dalla legge.
P.0399.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 15 di 89
1.11 Indicizzazione
Se espressamente indicato in Polizza, la Compagnia procede, in occasione di ogni scadenza annuale, all’adeguamento dei valori in base all’indice FOI – Prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi) pubblicato dall’ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica.
L’indicizzazione si applica a:
- Premi;
- somme assicurate;
- Massimali;
- limiti di garanzia quali Limiti di Indennizzo o limiti di Risarcimento, se espressi in Euro.
Il calcolo è effettuato nel modo che segue:
- alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l’indice del mese di giugno dell’anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza annuale della Polizza si considera l’indice FOI del mese di giugno dell’anno solare precedente a quello della scadenza;
- si effettua il confronto tra i due indici;
- se la differenza è positiva si avrà una variazione in aumento, se negativa in diminuzione, se non c’è differenza non ci sarà alcuna variazione.
L’indicizzazione non si applica alle sezioni Tutela legale e Assistenza.
1.12 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Quando comincia e quando finisce la copertura?
1.13 Decorrenza della garanzia
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno:
- indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati;
- del pagamento del Premio se questo avviene successivamente alla data indicata in Polizza.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive alla prima, l’Assicurazione rimane sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo alla data di scadenza e si riattiva dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Rimangono valide le scadenze successive e il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice civile - “Mancato pagamento del Premio”.
1.14 Durata del contratto
L’Assicurazione può avere le seguenti durate, a scelta del Contraente:
a. annuale: il contratto ha durata di 1 anno solare e termina alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in Polizza. Se indicato in
Polizza, alla scadenza il contratto si rinnova tacitamente per un ulteriore anno e così via per gli anni a seguire;
b. annuale più frazione: il contratto ha validità per l’intero Periodo di Assicurazione sottoscritto (anno intero più frazione). Alla scadenza, la Xxxxxxx si rinnova tacitamente per un ulteriore anno e così via per gli anni a seguire;
c. poliennale: il contratto ha durata di più anni e termina alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in Polizza. Se indicato in
Polizza, alla scadenza la Polizza si rinnova tacitamente per un ulteriore anno e così via per gli anni a seguire.
Non è possibile stipulare il contratto con una durata inferiore a quella annuale (durata temporanea).
Il Contraente ha la facoltà di disdire il contratto nelle modalità indicate nel capitolo successivo ‘Come posso disdire il contratto?’.
P.0399.CGA - ED. 10.2022 - PAG. 16 di 89
Come posso disdire il contratto?
1.15 Disdetta del contratto
Il Contraente o la Compagnia possono inviare disdetta al contratto comunicandolo tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro 30 giorni dalla data di scadenza.
Per disdettare il contratto il Contraente deve inviare disdetta al proprio Intermediario assicurativo o alla Compagnia tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC).
Per i contratti di durata annuale più frazione il Contraente può disdire il contratto alla sola scadenza annuale. Per i contratti di durata poliennale il Contraente:
- può disdire il contratto se la durata è superiore a cinque anni, anche se ha goduto di una riduzione del Premio, ma solo dopo che siano trascorsi i primi cinque anni;
- non può disdire il contratto prima della scadenza se la durata sia pari o inferiore a cinque anni e se la Compagnia gli ha riconosciuto una riduzione del Premio.
Se il contratto si è già rinnovato a seguito della scadenza originaria, la disdetta deve essere inviata entro 30 giorni dalla data della scadenza annuale successiva.
In mancanza di disdetta, da parte del Contraente o della Compagnia, mediante lettera raccomandata spedita o posta elettronica certificata (PEC) inviata almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato di un anno e così successivamente, se indicato in Polizza.
1.16 Recesso in caso di Sinistro
Il Contraente o la Compagnia possono recedere dal contratto dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’Indennizzo, con un preavviso di 30 giorni.
Il diritto di Recesso può essere esercitato per l’intera Polizza.
Il Contraente che vuole esercitare il diritto di Recesso deve comunicarlo tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) alla Compagnia o al proprio Intermediario.
La Compagnia provvederà entro 15 giorni a rimborsare la parte di Premio pagata e non goduta dalla data di efficacia del Recesso al netto delle imposte.
In presenza di una clausola di vincolo, il Contraente non potrà esercitare il diritto di Recesso in corso di contratto.
Altre Informazioni
1.17 Modifiche del contratto
Le eventuali modifiche del contratto devono essere concordate tra le Parti e formalizzate per iscritto su apposito documento della
Compagnia.
1.18 Legge applicabile e foro competente
L’Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Il foro competente per eventuali azioni giudiziarie è quello della sede legale del convenuto oppure, a scelta di chi agisce, quello dove ha sede l’Intermediario a cui è assegnato il contratto.
1.19 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
P.0399.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 17 di 89
1.20 Colpa grave
I danni garantiti dal presente contratto sono indennizzati anche se causati con colpa grave:
- del Contraente o dell’Assicurato e/o dei loro Familiari conviventi;
- delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere a norma di legge.
1.21 Ispezione delle cose assicurate
La Compagnia ha sempre il diritto di visitare le “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) dalla Polizza e il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.
1.22 Accesso all’area clienti riservata
A seguito della conclusione del contratto, il Contraente potrà richiedere le credenziali per accedere all’area clienti riservata presente sul sito di Zurich, per poter consultare la propria posizione assicurativa.
Le credenziali d’accesso saranno rilasciate solo su specifica richiesta del Contraente, per garantire una consultazione sicura.
Per ottenerle, è possibile collegarsi all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx e seguire le istruzioni riportate. Alla conclusione del processo, il
Contraente avrà a disposizione le credenziali per la consultazione dell’area riservata.
P.0399.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 18 di 89
Sezione 2
Incendio e Danni ai beni
Dove vale la copertura?
2.1 Validità territoriale
L’Assicurazione vale per l’Azienda assicurata, ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, salvo quanto specificatamente indicato nelle singole garanzie.
2.2 Validità temporale
L’Assicurazione vale per gli eventi accaduti durante il Periodo di Assicurazione.
Che cosa è assicurato e come?
2.3 Oggetto dell’Assicurazione
È assicurato l’Indennizzo dei danni materiali e diretti alle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4), anche se di proprietà di terzi e purché inerenti all’attività assicurata, nelle Ubicazioni e nei limiti delle somme assicurate indicate in Polizza che siano conseguenza degli “Eventi assicurati”, delle “Garanzie sempre operanti” e delle “Garanzie Premium” specificatamente richiamate in Polizza.
2.3.1 Valore a nuovo
L’Assicurazione è prestata per il Valore a nuovo per le seguenti “Cose assicurate” (def. al punto 2.4): Fabbricato e Contenuto.
2.4 Cose assicurate
2.4.1 Fabbricato
Si assicurano, nei limiti delle somme assicurate indicate in Polizza per ogni Ubicazione assicurata, i Fabbricati dell’Azienda aventi le Caratteristiche di combustibilità dichiarate in Polizza. Qualora le reali Caratteristiche di combustibilità non corrispondano a quelle dichiarate e risultino peggiorative, a qualsiasi indennizzo verrà applicato uno Scoperto del 20% in aggiunta a quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie.
È tollerata la presenza di Fabbricati aventi Caratteristiche di combustibilità difformi da quanto dichiarato, purché non superino il 10% della somma assicurata. Per tali Fabbricati e per le “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) della Sezione 2 - Incendio e Danni ai beni) la copertura è prestata con un Limite di indennizzo pari a 100.000 Euro per Anno assicurativo.
2.4.2 Contenuto
Si assicurano, nei limiti della somma assicurata indicata in Polizza, le Merci, i Macchinari, le Attrezzature e l’Arredamento inerenti all’attività dichiarata in Polizza, ovunque collocate, purché all’interno del perimetro delle ubicazioni identificate in Polizza.
La presente Partita è prestata nella forma di assicurazione indicata in Polizza (a Primo Rischio Assoluto oppure a Valore Totale); Sono comprese nella Partita Contenuto anche:
a) Merci di natura diversa rispetto a quelle relative all’attività dichiarata in Polizza, sino al 5% della somma assicurata per la partita Contenuto;
P.0399.CGA - ED. 10.2022 - PAG. 19 di 89
b) valori inerenti all’attività, ovunque riposti, con il limite di 2.500 Euro per Anno assicurativo. La presente estensione è operante a condizione che venga prestata la Partita “Contenuto”;
c) affreschi, statue, decorazioni, quadri, collezioni in genere, pietre e metalli preziosi e Cose aventi valore artistico o affettivo sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata indicata alla voce “Macchinari, attrezzature e arredamento”, con limite di 5.000 Euro per singolo oggetto e di 25.000 Euro per Anno assicurativo;
d) Effetti personali dell’Assicurato e dei suoi Prestatori di lavoro (esclusi preziosi e valori) sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata indicata alla Partita “Contenuto”, sino ad un limite di 2.500 Euro per Anno assicurativo;
e) le Merci, i Macchinari, le Attrezzature e l’Arredamento che si trova temporaneamente in deposito o lavorazione situate in ubicazioni diverse rispetto a quelle assicurate in polizza, nell’ambito del territorio dei paesi membri dell’Unione Europea (compresi Svizzera e Regno Unito), presso mostre o fiere, o presso l’Abitazione del titolare o dei soci dell’Azienda sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata indicata alla Partita “Contenuto”, con il massimo:
• di 100.000 Euro per quanto in deposito o lavorazione presso terzi;
• di 100.000 Euro per quanto ubicato presso mostre, fiere o presso l’Abitazione del titolare o dei soci dell’Azienda.
2.5 Eventi assicurati
a) Incendio;
b) fulmine, intendendosi la sola azione meccanica dello stesso, con esclusione quindi dei conseguenti danni da Fenomeno elettrico
ad apparecchi elettrici e elettronici;
c) Scoppio, Esplosione (esclusi gli ordigni esplosivi) e Implosione;
d) caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, loro parti o Cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi;
e) Onda sonica provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili o altri oggetti volanti;
f) caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei relativi congegni;
g) urto di veicoli stradali o d’Imbarcazioni, purché non di proprietà o condotti dall’Assicurato o in suo uso o servizio. Restano comunque compresi i veicoli condotti dai Prestatori di lavoro dell’Assicurato;
h) danni dovuti a:
• sviluppo di fumi, gas, vapori;
• mancata o anormale produzione o distribuzione di energia termica, elettrica o idraulica;
• mancato o anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o condizionamento;
• colaggio o fuoriuscita di liquidi;
purché conseguenti agli eventi previsti dalle Condizioni di Assicurazione e generati da “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) o enti situati entro 20 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
i) danni causati alle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) per ordine delle Autorità e quelli prodotti dall’Assicurato o da terzi, purché i danni stessi si siano resi necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni provocati dagli “Eventi coperti”;
j) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle “Cose Assicurate” (def. al punto 2.4) stesse, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
2.6 Garanzie sempre operanti
Fermo quanto previsto ai punti 2.3 “Oggetto dell’Assicurazione” e 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, le seguenti garanzie valgono nei limiti delle somme indicate in Polizza per le tutte le Ubicazioni con le regole, i limiti di Indennizzo, i Massimali, le Franchigie e gli Scoperti, espressamente specificati nelle garanzie stesse.
2.6.1 Anticipo indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base ad una prima sommaria valutazione del danno, a condizione che:
a) l’Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 50.000 euro;
b) la Compagnia non abbia sollevato e presentato per iscritto all’Assicurato contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro.
L’acconto che non potrà comunque essere superiore a 1.000.000 euro, qualunque sia l’ammontare stimato del Sinistro, sarà erogato entro 60 giorni dalla data del Sinistro semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data della richiesta.
Nel caso che l’Assicurazione sia stipulata in base al Valore a nuovo, la determinazione dell’acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che le Cose avevano al momento del Sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
P.0399.CGA - ED. 10.2022 - PAG. 20 di 89
2.6.2 Spese di Demolizione e sgombero
La garanzia comprende il rimborso delle spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina e idonea discarica i residui del Sinistro indennizzabile a termini della sezione “Incendio e Danni ai Beni”.
Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre escluse:
a) le spese per la bonifica delle parti di Fabbricato che non siano state direttamente danneggiate dal Sinistro;
b) le spese per lo smaltimento di residui radioattivi disciplinati dal Decreto legislativo 230/95 e successive modifiche.
La garanzia opera a condizione che il Sinistro sia indennizzabile ai termini della presente sezione.
La garanzia prevede il Limite di indennizzo pari al 10% del Danno Indennizzabile, con il massimo di 100.000 Euro a Primo rischio assoluto per Sinistro e per Anno assicurativo.
Qualora siano presenti residui che richiedano trattamenti specifici secondo le normative vigenti al momento del Sinistro, la quota parte di Indennizzo destinata a coprire tali spese non potrà essere superiore al 30% del Limite di indennizzo totale, sopra indicato entro comunque il limite massimo di 100.000 Euro.
2.6.3 Indennità aggiuntiva a seguito di Xxxxxxxx
La garanzia comprende il rimborso delle spese, complessivamente sostenute e documentate, in seguito a un Sinistro indennizzabile ai termini della sezione “Incendio e Danni ai beni” per:
a) mancato godimento dei locali o perdita della pigione;
b) onorari a periti, consulenti, ingegneri, architetti (esclusi quelli di parte e quelli nominati nella procedura per la valutazione del danno);
c) oneri di urbanizzazione dovuti al comune;
d) ricostruzione di archivi o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento);
e) rimozione e ricollocamento delle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4), escluso il Fabbricato;
f) altri obblighi previsti al capitolo 2.8 “Denuncia di Xxxxxxxx”.
Se la ricostruzione o il ripristino del Fabbricato devono rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del Sinistro, l’indennità aggiuntiva sarà comprensiva di eventuali maggiori costi dovuti all’adeguamento normativo. Tale condizione non si applica per i Fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi.
La garanzia prevede il Limite di indennizzo pari al 10% del Danno indennizzabile, con il massimo di 5.000 Euro a Primo rischio assoluto per Annualità assicurativa.
2.6.4 Sovraccarico neve
La garanzia è estesa ai Danni materiali e diretti causati alle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) dal crollo strutturale, totale o parziale, dei
Fabbricati a causa del sovraccarico di neve sul Tetto.
Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono esclusi i danni:
a) da valanghe e slavine;
b) da Xxxx, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
c) ai Fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del Tetto, e alle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) in essi contenute;
d) subiti da tende da sole, xxxxxxx, tendoni, tendalini, zanzariere, veneziane installati all’esterno del Fabbricato;
e) ai Fabbricati in costruzione, ristrutturazione e alle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) in essi contenute, salvo che le opere di ristrutturazione siano ininfluenti ai fini del Sinistro;
f) ai capannoni pressostatici, tendostrutture, tensostrutture, capannoni fissi o retrattili con pareti o copertura costituite da teloni, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
g) a Lucernari, vetrate e Serramenti in genere, a meno che il danno sia causato dal crollo, totale o parziale, del Tetto o delle pareti;
h) da scivolamento della copertura del Fabbricato non conseguente a crollo del Tetto.
La garanzia prevede lo Scoperto del 10% con il minimo di 5.000 Euro e il Limite di indennizzo del 30% da applicarsi a ogni singola
Partita assicurata.
P.0399.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 21 di 89
2.6.5 Trasloco
In caso di trasloco/trasferimento, a parziale deroga di quanto previsto al punto 2.3 “Oggetto dell’assicurazione”, l’Assicurazione vale anche nella nuova ubicazione, fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice civile in caso di aggravamento di Rischio, a condizione che sia ubicata nel Territorio italiano, previa comunicazione scritta alla Compagnia o all’Intermediario da effettuarsi tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC). Alle ore 24 del 30° giorno successivo al ricevimento della comunicazione, l’Assicurazione cessa nei confronti della vecchia Ubicazione e opera esclusivamente per la nuova, fino alla prima scadenza utile per l’aggiornamento della Polizza. In caso di trasloco/trasferimento parziale l’Assicurazione resta valida per l’Ubicazione indicata in Polizza e cessa di avere effetto per le “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) trasferite nella nuova ubicazione.
Per la nuova Ubicazione, non sono operanti i punti: 2.7.11 “Atti di terrorismo”; 2.7.13 “Terremoto”; 2.7.14 “Inondazione e Alluvione”;
2.7.15 “Allagamento”.
2.6.6 Rinuncia al diritto di surroga
La Compagnia rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice civile verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i clienti e i fornitori, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione di regresso verso il responsabile medesimo.
2.6.7 Diminuzione di valori
Si conviene tra le Parti che, in caso di documentata diminuzione di valori assicurati la riduzione di Premio decorre dal giorno successivo all’avvenuta notifica e la Compagnia rimborserà la corrispondente quota di Premio imponibile pagata e non goduta.
2.6.8 Universalità dell’Assicurazione
L’Assicurato dichiara che con la presente Xxxxxxx intende assicurare tutto quanto costituisca l’Azienda assicurata (ivi compresi enti in corso di costruzione e allestimento, sia in opera che a piè d’opera), fatta eccezione per l’area in cui sorge il Fabbricato.
Rimane pertanto convenzionalmente stabilito fra le Parti che, in caso di Sinistro, quanto contenuto entro il perimetro aziendale, purché inerente l’attività assicurata dichiarata in Polizza e ferme le limitazioni previste dal contratto, deve ritenersi tutto assicurato e che, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente Polizza o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l’oggetto verranno attribuiti alla partita “Contenuto”.
2.7 Garanzie Premium per singola Ubicazione (operanti solo se espressamente richiamate in
Polizza)
Fermo quanto previsto ai punti 2.3 “Oggetto dell’Assicurazione” e 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, le seguenti garanzie valgono nei limiti delle somme indicate in Polizza per le ubicazioni ove la garanzia è espressamente richiamata e con le regole, i limiti di Indennizzo, i Massimali, le Franchigie e gli Scoperti, espressamente specificati nelle garanzie stesse.
2.7.1 Rischio locativo
Se l’Assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione causati da Incendio o altro evento garantito dalla presente sezione “Incendio e Danni ai beni” nei limiti della somma assicurata indicata in Polizza, da intendersi allo stato d’uso.
2.7.2 Guasti Macchine
La Compagnia si obbliga a indennizzare i danni ai Macchinari, causati da o dovuti a guasti o rotture meccanici in genere.
Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono esclusi i danni:
a) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni del costruttore o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione;
b) dovuti a funzionamento improprio del Macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
c) ad utensileria;
d) a parti accessorie o ordigni, intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;
e) a forme, matrici, stampi, moli, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici;
f) a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l’olio nei trasformatori ed interruttori;
g) ad Apparecchiature elettroniche, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del Macchinario;
h) ai beni presso terzi.
P.0399.CGA - ED. 10.2022 - PAG. 22 di 89
La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e prevede l’applicazione della Franchigia e del Limite di indennizzo
indicati in Polizza.
2.7.3 Merci in refrigerazione
La garanzia indennizza i danni alle Merci in refrigerazione, custodite in banchi, armadi, celle o magazzini frigoriferi a causa di:
a) mancata o anormale erogazione del freddo di durata continuativa uguale o superiore a 6 ore che decorrono da quando si verifica il guasto;
b) fuoriuscita del fluido frigorigeno;
c) mancato mantenimento dell’atmosfera controllata di durata continuativa uguale o superiore a 6 ore che decorrono da quando si verifica il guasto;
conseguenti a:
d) Sinistri indennizzati dalla sezione “Incendio e Danni ai beni”;
e) guasti accidentali o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell’acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica dell’Azienda;
f) blackout conseguente a guasti o rotture accidentali verificatisi negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica non di pertinenza dell’Azienda.
Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono esclusi i danni dovuti a difetto di manutenzione, vizio di progettazione o costruzione degli impianti di refrigerazione.
La garanzia è prestata nella forma a Primo rischio assoluto e prevede l’applicazione dello Scoperto e del Limite di indennizzo
indicati in Polizza.
2.7.4 Eventi Atmosferici
La garanzia è estesa ai Danni materiali e diretti alle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) causati da:
• uragani, bufere, nubifragi, tempeste, grandine, cicloni, trombe d’aria, vento e quanto da essi trasportato;
• bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatisi all’interno dei Fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti e ai Serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.
La garanzia opera a condizione che detti fenomeni atmosferici siano caratterizzati da una violenza riscontrabile in zona su una pluralità di “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) e non, con evidenza di danni riconducibili all’evento atmosferico medesimo.
Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono esclusi i danni causati da:
a) bagnamento delle Merci, poste in locali interrati e seminterrati, collocati ad altezza inferiore a 10 centimetri dal suolo, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets;
b) acqua o grandine penetrata attraverso finestre o Lucernari lasciati aperti, o aperture prive di protezione;
c) intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
d) infiltrazioni, umidità, stillicidio, corrosione, usura;
e) formazione di ruscelli; accumulo esterno di acqua; rottura, Rigurgito o traboccamento dei sistemi di scarico;
f) Inondazioni, Alluvioni, slavine, valanghe, mareggiate, penetrazioni di acqua marina;
g) Gelo, sovraccarico di neve;
h) cedimento o franamento del terreno
ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, subiti da:
i) recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, insegne o antenne e simili installazioni esterne;
j) Serre e alle altre “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) in esse contenute;
k) tende da sole, tettoie, tendoni, tendalini, zanzariere, veneziane installati all’esterno del Fabbricato ad eccezione delle strutture di sostegno;
l) collettori solari;
m) palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture, baracche in legno o plastica e quanto in esse contenuto;
n) gazebo, dehors, bersò e verande;
o) fiori, alberi, piante e coltivazioni in genere;
p) Merci, Macchinari, attrezzature, arredamento posti all’aperto oppure sotto Fabbricati aperti su uno o più lati, ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
P.0399.CGA - ED. 10.2022 - PAG. 23 di 89
q) fragili quali: Lastre di cemento-amianto o di fibrocemento, manufatti di materia plastica, lastre dei Serramenti, vetrate e
Lucernari in genere per effetto della grandine.
La garanzia prevede lo Scoperto e il Limite di indennizzo percentuale indicato in Polizza da applicarsi a ogni singola Partita assicurata. Relativamente ai danni ai profili dei Serramenti, ai portoni e alle pareti mobili, la garanzia prevede il raddoppio del minimo dello
Scoperto indicato in polizza.
Relativamente ai danni subiti da Fabbricati aperti da uno o più lati, la garanzia prevede un sottolimite pari a 100.000 Euro per Anno assicurativo.
2.7.5 Eventi Atmosferici plus
La garanzia è estesa, in deroga a quanto previsto al punto 2.7.4 “Eventi Atmosferici”, e con l’esclusione dei danni da grandine, ai danni materiali e diretti alle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) subiti da:
a) tende da sole, tettoie, tendoni, tendalini, zanzariere, veneziane installati all’esterno del Fabbricato;
b) Merci, Macchinari, attrezzature, arredamento e in generale “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) posti all’esterno dei Fabbricati, o all’interno di fabbricati aperti da uno o più lati, o ricoverate sotto tettoie, pensiline, tendoni o teloni cerati o strutture provvisorie, con esclusione di beni deperibili per loro natura a seguito di esposizione diretta agli agenti atmosferici;
c) palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture, baracche in legno o plastica, insegne.
La garanzia è prestata nella forma a Primo rischio assoluto e prevede l’applicazione della Franchigia e del Limite di indennizzo
indicato in Polizza.
2.7.6 Rottura Lastre
La garanzia comprende i danni materiali e diretti conseguenti a rottura accidentale di Lastre di pertinenza dei Fabbricati dell’Azienda assicurati con la presente Polizza.
Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono esclusi i danni:
a) che si sono verificati in occasione di traslochi, riparazioni o lavori per i quali è richiesta la prestazione di personale esterno all’Azienda;
b) ai Lucernari;
c) dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, rigature o scheggiature;
d) dolosi ad opera di terzi;
e) da Xxxxx e tentato Furto;
f) causati per effetto della grandine.
La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e prevede l’applicazione della Franchigia e del Limite di indennizzo
indicati in Polizza.
2.7.7 Danni da acqua e spese di ricerca
La garanzia comprende i danni materiali e diretti derivanti da fuoriuscita d’acqua conseguente a rottura, Occlusione o guasto accidentale dell’Impianto Xxxxxx installato nel Fabbricato, e il rimborso delle spese sostenute per:
• la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto;
• la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua;
• il ripristino delle parti di Fabbricato danneggiate.
Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono esclusi i danni:
a) alle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) nei locali interrati o seminterrati collocate ad altezza inferiore a 10 cm dal suolo, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets;
b) causati da umidità, stillicidio, traboccamento degli impianti di smaltimento acque, rigurgito di fognature pubbliche, rottura di impianti idrici e di sistemi di scarico non di pertinenza del Fabbricato;
c) verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto che dei locali protetti.
La garanzia prevede la Franchigia e il Limite di indennizzo indicati in Polizza.
P.0399.CGA - ED. 10.2022 - PAG. 24 di 89
Limitatamente alle spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, e le relative spese di ripristino, sono esclusi i danni:
d) ai pannelli radianti installati anteriormente al 1° gennaio 2005;
e) agli Impianti idrici per irrigazione, vasche e piscine;
f) verificatisi a seguito di occlusione;
g) relativi alle spese per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del Fabbricato;
h) subiti da contenitori, livelli, spie e prese di chiusura;
Relativamente ai danni subiti da Impianti idrici esterni al Fabbricato, siano essi interrati, inglobati in opere edili o aerei, la garanzia prevede un sottolimite pari a 2.500 Euro per Anno Assicurativo.
Limitatamente ai danni causati da Gelo, sono esclusi i danni:
i) derivanti da rottura degli Impianti idrici posti in locali sprovvisti di riscaldamento o con impianto di riscaldamento non funzionante da oltre 48 ore consecutive;
j) subiti da impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni;
k) subiti da contenitori, livelli, spie e prese di chiusura;
l) agli Impianti idrici esterni al Fabbricato, siano essi interrati o inglobati in opere edili o aerei;
m) ai danni subiti da impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni.
Relativamente ai danni derivanti da Occlusione degli impianti per il convogliamento e lo smaltimento delle acque piovane, la garanzia prevede un limite massimo di Indennizzo di 2.500 Euro a Primo rischio assoluto per Sinistro e per Anno assicurativo.
Sono inoltre compresi i danni di dispersione o perdita dei liquidi inerenti all’attività assicurata in conseguenza di rottura o guasto accidentale dei contenitori, dei livelli, delle spie e delle prese di chiusura.
Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del Capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono esclusi:
a) i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
b) i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
c) le perdite dovute alla rottura avvenuta durante le operazioni di travasamento, carico, scarico e trasporto;
d) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
e) i danni qualora non sia presente idonea documentazione attestante la corretta manutenzione svolta da personale qualificato.
f) i danni causati da Xxxx;
Relativamente ai danni di rottura o guasto accidentale dei contenitori, dei livelli, delle spie e delle prese di chiusura, la garanzia prevede un limite massimo di Indennizzo di 2.500 Euro a Primo rischio assoluto per Sinistro e per Anno assicurativo.
2.7.8 Fenomeno elettrico
La garanzia comprende i danni materiali e diretti causati da Fenomeno elettrico a “Macchinari, attrezzature e arredamento”.
Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono esclusi i danni:
a) alle Apparecchiature elettroniche;
b) a lampadine e altre fonti di luce, valvole termoelettroniche, resistenze scoperte e fusibili, batterie e accumulatori;
c) causati da usura, corrosione, logorio;
d) riconducibili a mancata o difettosa manutenzione, manomissione o uso inappropriato;
e) agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici;
f) agli impianti di irrigazione, ad eccezione delle centraline poste all’interno dei fabbricati;
g) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
h) dovuti a difetti dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
i) dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza;
j) a Macchinari, Attrezzature e arredamento posti all’aperto;
k) Indiretti o consequenziali.
La garanzia è prestata nella forma a Primo rischio assoluto con l’applicazione delle Franchigie e il Limite di indennizzo indicati in
Polizza.
Qualora gli impianti elettrici colpiti da Sinistro risultassero privi della certificazione di conformità, la Franchigia indicata in Polizza
si intende raddoppiata.
P.0399.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 25 di 89
2.7.9 Elettronica
La garanzia comprende, nel limite della somma assicurata indicata in Polizza, i danni materiali e diretti alle Apparecchiature elettroniche
relative alle ubicazioni dell’Azienda assicurate in Polizza, causati da o dovuti a guasti, rotture meccaniche ed elettriche.
Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono esclusi i danni:
a) conseguenti a naturale uso o funzionamento, limitatamente alla parte direttamente affetta;
b) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati.
c) dovuti all’inosservanza delle precisazioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4);
d) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade e altre fonti di luce, non connessi a danni evidenziabili relativi anche ad altre parti delle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4);
e) i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall’Assicurato;
f) subiti dai beni assicurati in base alla Condizione Aggiuntiva “Merci presso terzi”
g) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni occorsi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori del luogo di installazione originaria;
h) causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato;
i) da “Eventi assicurati” dalle sezioni “Incendio e Danni ai beni” e “Furto”;
j) derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione e usura;
k) dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza, e a quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
l) dovuti a mancata o inadeguata manutenzione.
Sono esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
m) controlli di funzionalità;
n) manutenzione preventiva;
o) eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
p) aggiornamento tecnologico dell’impianto;
q) danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell’impianto assicurato, verificatisi durante lo svolgimento dell’attività, senza concorso di cause esterne.
Qualora gli impianti assicurati non siano protetti da apparecchi di protezione e stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore, i danni imputabili a variazioni di tensione della rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili previa l’applicazione di uno Scoperto del 25% e il minimo pari alla Franchigia indicata in Polizza.
In caso di Sinistro indennizzabile che colpisca sistemi di elaborazione dati, nastri o dischi magnetici, la Compagnia corrisponde, sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata, le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del Sinistro, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi e i maggiori costi per l’utilizzo di un elaboratore equivalente.
Per i supporti di dati non sono comunque indennizzabili i costi dovuti a errata registrazione, cancellazione per errore, cestinature per svista, smagnetizzazione.
Qualora per la presente garanzia coesista anche una Polizza separata con società del gruppo Zurich con garanzia Elettronica, si conviene che in caso di Sinistro indennizzabile ai sensi sia della presente garanzia sia di quella Elettronica, le garanzie stesse non saranno cumulabili tra di loro e verrà applicata solo quella più favorevole all’Assicurato.
La garanzia è prestata nella forma a Primo rischio assoluto con l’applicazione delle Franchigie e il Limite di indennizzo indicati in
Polizza.
2.7.10 Eventi Sociopolitici
La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti arrecati alle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) da atti di danneggiamento volontario e dolosi ad opera di terzi, compresi i Prestatori di lavoro dell’Assicurato, a condizione che sia stata sporta regolare denuncia alle autorità competenti.
Sono compresi i danni materiali e diretti causati dall’intervento delle Forze dell’ordine in conseguenza di tali eventi.
Qualora i danni siano:
• conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse protratti per più di 5 giorni;
• conseguenza di Furto o Rapina;
sono indennizzati solo i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio.
P.0399.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 26 di 89
Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono esclusi i danni:
a) derivanti da Atti di terrorismo;
b) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto;
c) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione;
d) da imbrattamento o deturpamento;
e) di Furto o Rapina anche solo tentati, Estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
f) a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture e Serre;
g) a gazebo, dehors, bersò;
h) subiti dalle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) all’aperto, ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione; causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.
La garanzia prevede lo Scoperto e il Limite di indennizzo percentuale indicato in Polizza da applicarsi a ogni singola Partita
assicurata.
2.7.11 Atti di terrorismo
La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti alle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) causati da eventi verificatisi in occasione di Atti di terrorismo.
Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono esclusi i danni:
a) direttamente o indirettamente causati, derivanti o in connessione con inquinamento o contaminazione nucleare, biologica, chimica;
b) di qualsiasi natura direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, contrastare un Atto di terrorismo;
c) causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi o di bacini naturali o artificiali;
d) da interruzione di processi di lavorazione; da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia; da alterazione od omissione di controlli o manovre; da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro;
e) indiretti, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4).
La garanzia prevede lo Scoperto indicato in Polizza e il Limite di indennizzo percentuale da applicarsi a ogni singola somma assicurata.
La Compagnia e l’Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di 30 giorni dall’invio della relativa comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata (PEC).
In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa all’Assicurato la quota di premio della presente garanzia non goduta per il restante periodo, al netto delle imposte. In quest’ultimo caso l’Assicurato può recedere dall’intero contratto - inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) - entro la data in cui ha effetto il recesso esercitato dalla Compagnia. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio, al netto delle imposte, relative al periodo di Rischio non corso.
2.7.12 Grandine su fragili
La garanzia è prestata in deroga al punto 2.7.4 “Eventi atmosferici”, ed è estesa ai danni causati da Grandine a:
• Serramenti, vetrate e Lucernari in genere;
• Lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di Fabbricati aperti da uno o più lati.
Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono esclusi i danni causati a Serramenti, vetrate e Lucernari in genere non realizzati con vetro antisfondamento.
La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e prevede l’applicazione della Franchigia o dello Scoperto e del Limite di indennizzo indicati in Polizza.
P.0399.CGA - ED. 10.2022 - PAG. 27 di 89
2.7.13 Terremoto
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) esclusivamente nella forma di
Assicurazione a Valore totale per effetto di Terremoto.
Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono esclusi i danni:
a) ai Fabbricati inagibili o con una carente manutenzione ordinaria e straordinaria, o con lesioni preesistenti al momento del
Sinistro, nonché alle altre “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) ivi contenute;
b) a Fabbricati aventi strutture portanti verticali difformi a quanto indicato in Polizza, nonché alle altre “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) ivi contenute;
c) causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto;
d) causati da eruzione vulcanica, Inondazione, Alluvione, xxxxxxxx;
e) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4);
f) da Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico, e i relativi danni sono considerati “singolo Sinistro”, purché avvenuti nel Periodo di assicurazione.
La garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo percentuale, da applicarsi ad ogni singola partita assicurata, e con l’applicazione della Franchigia indicata in Polizza.
La Compagnia e l’Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di 30 giorni dall’invio della relativa comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata (PEC).
In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa all’Assicurato la quota di premio non goduta per il restante periodo, al netto delle imposte. In quest’ultimo caso l’Assicurato può recedere dall’intero contratto - inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) - entro la data in cui ha effetto il recesso esercitato dalla Compagnia. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relative al periodo di Rischio non corso.
2.7.14 Inondazione e Alluvione
La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati alle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) esclusivamente nella forma di
Assicurazione a Valore totale per effetto di Inondazione e Alluvione.
Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono esclusi danni:
a) causati da Allagamento;
b) causati da maremoti, mareggiate, maree e azione del moto ondoso in genere, penetrazioni di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, variazioni dei livelli di falda;
c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’Inondazione o dell’Alluvione sulle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4);
d) derivanti da Terremoto ed eruzioni vulcaniche;
e) derivanti da Atti di terrorismo;
f) da franamento, cedimento o smottamento del terreno;
g) alle Cose all’aperto;
h) alle Merci poste ad un’altezza inferiore a 10 cm dal pavimento o suolo salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets;
i) ai Fabbricati inagibili o con una carente manutenzione ordinaria e straordinaria, o con lesioni preesistenti al momento del
Sinistro, nonché alle altre “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) ivi contenute;
j) a Fabbricati aventi caratteristiche difformi da quanto indicato in Polizza, nonché alle altre “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) ivi contenute;
k) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4).
La Compagnia e l’Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di 30 giorni dall’invio della relativa comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata (PEC).
In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa all’Assicurato la quota di premio non goduta per il restante periodo, al netto delle imposte. In quest’ultimo caso l’Assicurato può recedere dall’intero contratto - inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) - entro la data in cui ha effetto il recesso esercitato dalla Compagnia. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relative al periodo di Rischio non corso.
P.0399.CGA - ED. 10.2022 - PAG. 28 di 89
Questa garanzia è prestata a Valora totale e prevede il Limite di indennizzo e lo Scoperto indicati in Polizza.
2.7.15 Allagamento
La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati alle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) da Allagamento verificatosi all’interno dei Fabbricati.
Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capito “Cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono esclusi i danni:
a) causati da Inondazione e Alluvione;
b) causati da mareggiata, marea, xxxxxxxx e penetrazione di acqua marina;
c) causati dalla fuoriuscita d’acqua da impianti automatici di estinzione;
d) causati da Xxxx, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all’evento coperto dalla presente garanzia;
e) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’Inondazione o dell’Alluvione sulle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4);
f) da franamento, colata di fango, cedimento o smottamento del terreno;
g) alle Cose all’aperto;
h) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dal vento o dalla grandine;
i) da rottura di contenitori;
j) a Fabbricati aventi caratteristiche difformi da quanto indicato in Polizza, nonché alle altre “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) ivi contenute;
k) alle Merci poste ad un’altezza inferiore a 10 cm dal pavimento o suolo salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possano essere appoggiate su pallets.
Sono comunque esclusi i danni indennizzabili ai sensi del punto 2.7.7 “Danni da acqua e spese di ricerca”.
Questa garanzia è prestata nella forma a Primo rischio assoluto e prevede il Limite di indennizzo e lo Scoperto indicati in Polizza.
2.8 Garanzie Premium per tutte le Ubicazioni (operanti solo se espressamente richiamate in
Polizza)
2.8.1 Ricorso terzi comune
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale assicurato, delle somme che egli sia tenuto a risarcire per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle Cose di terzi e/o dei locatari derivanti da Sinistro indennizzabile ai termini della presente sezione.
L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il Massimale assicurato e sino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso. L’Assicurazione non comprende i danni:
a) a Cose che l’Assicurato abbia in consegna, custodia, o detenga a qualsiasi titolo, salvo:
• i veicoli, gli indumenti e gli Effetti personali (esclusi i valori) dei Prestatori di lavoro dell’Assicurato;
• i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nello svolgimento delle anzidette operazioni, nonché le Cose trasportate sugli stessi mezzi;
b) di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono considerati terzi:
1) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
2) quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
3) qualora l’Assicurato non sia una persona fisica, le società che, rispetto a esso, siano qualificabili ai sensi di legge come controllanti, controllate, collegate, nonché gli amministratori delle medesime.
In nessun caso la Compagnia corrisponderà per un unico evento una somma maggiore del Massimale indicato in Polizza per tutte le ubicazioni.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, la Compagnia ha facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della
Compagnia.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice civile.
P.0399.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 29 di 89
2.8.2 Merci e attrezzature trasportate
La garanzia è estesa alle perdite e ai danni materiali e diretti subiti dal Contenuto durante il trasporto, effettuato all’interno del Territorio italiano, su mezzo Autocarro causati da:
1) Incendio, azione del fulmine, Esplosione, scoppio;
2) Alluvione, inondazione, mareggiate, straripamento di fiumi e di laghi, rotture di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frane, valanghe, voragini, rotture di ponti e sprofondamento della sede stradale;
3) ribaltamento dell’Autocarro, caduta del medesimo in acqua e precipizi e in genere uscite dell’Autocarro stesso dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
4) collisione dell’Autocarro vettore con altri veicoli, urto dell’Autocarro contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e segnaletica stradale) o mobili purché tale evento lasci tracce constatabili sull’Autocarro stesso.
Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono esclusi i danni:
a) subiti dalle Merci già caricate sull’Autocarro vettore, qualora lo stesso non abbia ancora lasciato il Perimetro aziendale;
b) subiti dalle Merci trasportate a seguito di infiltrazione di acqua sotto i teli di copertura per solo effetto di pioggia battente, anche se accompagnata da vento;
c) con dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, del vettore o di loro rappresentanti nonché dolo dei rispettivi Prestatori di lavoro;
d) da difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle Merci, Macchinari, attrezzature o arredamento al trasporto;
e) da cattivo stivaggio, sia sull’Autocarro vettore sia nel container o simili, effettuato prima della decorrenza della garanzia o comunque a cura o sotto il controllo del Contraente, dell’Assicurato o di loro rappresentanti e dei rispettivi Prestatori di lavoro;
f) da vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
g) da ritardo o perdite di mercato, anche se conseguenti ad un evento assicurato;
h) da contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
i) da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione;
j) da sommossa originata dai casi predetti o atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
k) da cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
l) da ordigni bellici quali mine, siluri e bombe dispersi o comunque non segnalati;
m) da atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l’esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
n) da atti compiuti a scopo di terrorismo;
o) da atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
p) da contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
q) da Xxxxx o rapina tentati o compiuti;
r) da bagnamento, rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli anche nell’interno dell’Autocarro, ammanco, smarrimento e mancata riconsegna.
La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e prevede l’applicazione della Franchigia e del Limite di indennizzo
indicati in Polizza.
In presenza di altra assicurazione trasporti per le medesime “Cose assicurate” (def. al punto 2.4), la presente garanzia opera a
Secondo rischio, ossia per l’eccedenza rispetto ai valori assicurati con altra Polizza.
2.8.3 E-Commerce – Danni al prodotto
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle Merci vendute on-line, tramite il sito Internet dell’Azienda assicurata o altre modalità di vendita a distanza, purché conseguenti a danneggiamenti avvenuti durante il trasporto per la consegna al cliente.
La garanzia è operante a condizione che sussistano tutte le seguenti condizioni:
1) l’Assicurato documenti l’avvenuta consegna al vettore;
2) la vendita e la consegna dei prodotti siano limitate agli Stati Membri dell’Unione Europea ed effettuate ad indirizzi anagrafici con esclusione di caselle postali;
3) il cliente abbia notificato all’Assicurato le richieste di recedere dall’acquisto e chiesto il rimborso di quanto pagato per il prodotto restituito, entro i limiti di tempo e secondo le norme di legge, o abbia richiesto la sostituzione delle Cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore;
4) l’Assicurato abbia provveduto al rimborso al cliente di quanto gli spetta, o abbia provveduto alla sostituzione delle Cose
danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore;
P.0399.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 30 di 89
5) le Merci trasportate siano contenute in confezioni e imballaggi adeguati alla loro natura;
6) se il danneggiamento delle Merci sia avvenuto a seguito di eventi dolosi la garanzia è operante a condizione che sia stata fatta denuncia alle autorità competenti.
Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono esclusi i danni:
a) causati con colpa grave dell’Assicurato;
b) indiretti di qualsiasi genere.
La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e prevede lo Scoperto e il Limite di indennizzo indicati in Polizza.
Nel caso in cui coesista altra Assicurazione, la presente garanzia opera a Secondo Xxxxxxx, ovvero per la parte eccedente i
Massimali dell’altra Assicurazione.
2.8.4 Diaria da interruzione di attività
La Compagnia indennizza l’Assicurato delle perdite determinata da interruzione totale o parziale dell’attività causata da un Sinistro
indennizzabile ai sensi della sezione “Incendio e Danni ai beni”.
Per i giorni durante i quali l’inattività è solo parziale la Diaria è ridotta in proporzione.
Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono esclusi i danni:
a) conseguenti a distruzione, danneggiamenti o scomparsa di denaro, valori, titoli, documenti e registri;
b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazione proveniente da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
c) dovuti a maggior durata ed estensione dell’inattività dell’Azienda in conseguenza di circostanze eccezionali quali stato di guerra, disordini, serrate, impossibilità o difficoltà di ampliamento o trasformazione degli impianti, rinnovazione nei sistemi di esercizio cui si sia provveduto dopo il Sinistro; adeguamento a regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o provvedimenti dell’Autorità;
d) di inattività verificatisi nel giorno del Sinistro e sino alle ore 24 del giorno indicato in Polizza come Franchigia.
Non sono considerati giorni d’interruzione dell’attività quelli durante i quali l’attività dell’Azienda sarebbe stata in ogni modo sospesa o ridotta anche se il Sinistro non si fosse verificato.
La misura unitaria di Indennizzo (Diaria) è definita dall’Assicurato o dal Contraente in Polizza e non deve superare 1/360 dell’importo globale annuo delle spese di carattere fisso insopprimibili e dell’utile netto.
Denunciato un Sinistro si procederà, secondo quanto previsto al capitolo “In Caso di Sinistro”, alla liquidazione dell’Indennizzo, determinando:
1) il numero dei giorni consecutivi riconosciuti e sufficienti a ripristinare la normale attività dell’Azienda;
2) per quanti giorni la Diaria sia dovuta per intero;
3) per quanti giorni la Diaria sia dovuta solo parzialmente, e la quota dovuta per ciascun giorno.
Tali valutazioni, ancorché fatte prima della ripresa dell’attività dell’Azienda, si intenderanno definitive e obbligheranno le Parti indipendentemente dalla effettiva durata ed estensione dell’inattività stessa.
Qualora i danni, liquidabili dalla garanzia di riferimento della sezione “Incendio e Danni ai beni”, non dovessero essere liquidati in quanto inferiori alla specifica Franchigia o Scoperto, non sarà applicata la condizione che subordina l’indennizzabilità della Diaria all’indennizzabilità del danno materiale e diretto.
La garanzia è sospesa in caso di inattività dell’Azienda per cause diverse da quelle previste dagli eventi assicurati in Polizza, e si riattiva al momento in cui l’attività viene in tutto o in parte ripresa.
Quando l’inattività dell’Azienda sia parziale, l’Assicurazione vale solo per la parte dell’esercizio che continua ad essere in attività.
Il Premio dell’annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Compagnia.
La Compagnia non sarà tenuta a corrispondere alcuna indennità quando l’attività dell’Azienda venga a cessare definitivamente dopo il Sinistro.
Non sarà considerata cessazione la riattivazione mediante procedimenti o impianti di tipo diverso da quelli esistenti al momento del
Sinistro purché di equivalente o maggiore capacità produttiva.
La Compagnia non sarà tenuta a corrispondere indennità per quelle attività parziali che l’Azienda cessasse definitivamente e che non venissero sostituite con altre di equivalente o maggiore portata economica, anche se per produzioni del tutto diverse.
P.0399.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 31 di 89
Che cosa non è assicurato?
In questo capitolo sono specificate le “Esclusioni” valide per tutti gli “Eventi assicurati” e per le garanzie della sezione “Incendio e Danni ai beni”, salvo quanto derogato nelle singole garanzie del capitolo “Che cosa è assicurato e come?”.
2.9 Esclusioni valide per tutte le garanzie
2.9.1 Sono esclusi i danni:
a) causati con dolo dell’Assicurato, Contraente, dal legale rappresentante, dal socio a responsabilità illimitata, dall’amministratore o dai Prestatori di lavoro;
b) che siano conseguenza di Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti, Terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento, franamento e smottamento del terreno;
c) conseguenti a crollo e collasso strutturale dei Fabbricati non riconducibili a Incendio, Implosione, Esplosione o sovraccarico neve;
d) conseguenti a uragani, bufere, nubifragi, tempeste, grandine, vento, cicloni, trombe d’aria;
e) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi e sommosse; atti di danneggiamento volontari e dolosi, di Terrorismo, di sabotaggio; occupazione militare, invasione;
f) che siano conseguenza di, Colpo d’ariete, sovraccarico di neve, umidità, stillicidio, traboccamento, Rigurgito e Occlusione dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana;
g) indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose;
h) generati da trasmutazione del nucleo dell’atomo, da radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
i) causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4), salvo che non siano determinati da fumi o gas conseguenti a Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione;
j) derivanti da sostanze esplosive detenute dall’Assicurato;
k) conseguenti o verificatisi in occasione di smarrimento, Furto, Rapina o Scippo delle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) anche solo tentati, anche se avvenuti in occasione degli “Eventi assicurati”;
l) subiti dai beni durante il trasporto ancorché situati nell’area di pertinenza aziendale;
m) a piante e coltivazioni in genere;
n) derivanti da usura, corrosione, difetto dei materiali o mancata manutenzione;
o) le spese di ricerca e riparazione conseguente a rottura, Occlusione o guasto accidentale degli Impianti idrici;
p) salvo esplicita diversa pattuizione, subiti da Xxxxxxxxxx, attrezzature e arredamenti oggetto di contratti di leasing, qualora già coperti da apposita Assicurazione;
q) ai Fabbricati dichiarati inagibili o in cui vi sia presenza di gravi danni che ne compromettano la funzionalità o con lesioni preesistenti al momento del Sinistro, nonché alle altre “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) ivi contenute.
2.9.2 Esclusione malattie trasmissibili
La presente esclusione conferma e ribadisce l’ambito di copertura prestata dalla presente Polizza, ed in ogni caso deroga a qualunque diversa o contraria previsione e pattuizione di Xxxxxxx.
Sono esclusi dalla copertura data dalla presente Polizza i rischi di qualunque natura legati a Malattie Trasmissibili nonché perdite, danni, richieste di risarcimento, costi, spese ed ogni esborso o somma, direttamente o indirettamente derivanti da, attribuibili a, causati da, o in qualunque modo riconducibili o collegati in tutto o in parte a Malattie Trasmissibili, siano esse effettive, latenti, potenziali o presunte.
L’esclusione si estende - ma non è limitata, trattandosi di elencazione puramente esemplificativa e non esaustiva - a qualsiasi costo per sanificare, pulire, disinfettare, rimuovere, monitorare o testare:
• una Malattia Trasmissibile, o
• qualsiasi Bene Assicurato ai sensi di Polizza che sia esposto a, o a contatto con, una Malattia Trasmissibile, restando confermato che in nessun caso tale esposizione o contatto costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o può determinare una perdita di uso o disponibilità del Bene Assicurato;
Per Malattia Trasmissibile si intende qualsiasi malattia, disturbo, patologia o condizione che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo ad un altro dove la sostanza o l’agente include, ma non è limitato a, un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o qualsiasi sua variazione, vivente o meno, e il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, include - ma non è limitato a - trasmissione per via aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas o tra organismi.
P.0399.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 32 di 89
Questa esclusione si applica a tutte le estensioni di garanzia, garanzie aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre concessioni di garanzia.
Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente Polizza rimangono invariati. La presente esclusione è soggetta a tutte le definizioni della presente Polizza.
2.9.3 Esclusione dei danni Cyber e dei dati
1) Nonostante qualsiasi disposizione contraria all’interno della presente Polizza o qualsiasi approvazione della stessa, la presente
Polizza esclude qualsiasi:
a) Xxxxx Xxxxx, a meno che non sia soggetto alle disposizioni del paragrafo 2,
b) Xxxxxxx, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, contribuito da, derivante da, derivante da o in connessione con qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, a meno che non siano soggetto alle disposizioni del paragrafo 3;
2) indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza ad esso.
3) Fatti salvi tutti i termini, le condizioni, le limitazioni e le esclusioni di questa Polizza o qualsiasi sua approvazione, questa Polizza copre il Danno Materiale ai Beni Assicurati ai sensi della presente Polizza causati da qualsiasi conseguente Incendio o Esplosione che derivi direttamente da un Incidente Informatico, a meno che tale Incidente informatico non sia causato da, contribuito a, derivante da, derivante da o in connessione con un Attacco Informatico, incluso, ma non limitato a, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio qualsiasi Attacco Informatico.
4) Fatti salvi tutti i termini, le condizioni, le limitazioni e le esclusioni di questa Polizza o qualsiasi approvazione alla stessa, qualora i supporti di elaborazione dati posseduti o gestiti dall’Assicurato subissero un Danno Materiale assicurato dalla presente Polizza, questa Polizza coprirà il costo della riparazione o per sostituire lo stesso Supporto Digitale di Memorizzazione più i costi di copia dei Dati dal backup o da originali di una generazione precedente. Questi costi non includeranno ricerca e ingegneria né alcun costo per ricreare, raccogliere o assemblare i Dati. Se tale supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione sarà il costo del Supporto Digitale di Memorizzazione vuoto. Tuttavia, la presente Polizza esclude qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, per l’Assicurato o qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere ricreati, raccolti o assemblati.
5) Nel caso in cui una qualsiasi parte di questa esclusione venga ritenuta non valida o inapplicabile, la parte restante rimarrà in vigore a tutti gli effetti.
6) Questa esclusione sostituisce e, se in conflitto con qualsiasi altra formulazione nella Polizza o qualsiasi approvazione ad essa relativa che abbia un impatto su Danni Cyber, Dati o Supporti Digitali di Memorizzazione, sostituisce quella formulazione.
Cosa fare in caso di Sinistro?
2.10 Denuncia di Xxxxxxxx
Il Contraente o l’Assicurato deve:
1. Presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
• descrizione dell’evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze del Sinistro;
• generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili;
• tipologia ed elenco dei danni e indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito;
• esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia);
• recapiti e-mail e telefonici del Contraente o dell’Assicurato.
L’inadempimento dell’obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 del Codice civile).
Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello allegato al presente Set Informativo.
Oltre alla denuncia scritta dovrà essere consegnata copia dei seguenti documenti, salvo quanto diversamente indicato:
1. verbale dei Vigili del Fuoco e di altre autorità intervenute;
2. in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia della denuncia fatta all’autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;
3. eventuale documentazione sulle cause del Sinistro;
4. fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene danneggiato o sottratto;
P.0399.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 33 di 89
5. foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione;
6. foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o riparato, per il riconoscimento dell’eventuale supplemento di indennità;
7. foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento delle Merci;
8. contratto di locazione (se l’Assicurato è in affitto);
9. eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
10. indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni;
11. eventuale copia di giustificativi riguardanti lo spostamento temporaneo del contenuto in altro luogo e successivo ricollocamento;
12. eventuale copia dei giustificativi di canoni, stipendi e mutui;
13. eventuale documentazione attestante l’alterazione della catena del freddo.
Inoltre, su richiesta motivata della Compagnia, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto “Tempi di gestione del
Sinistro”). La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all’Intermediario assicurativo o alla Compagnia.
Come è gestito il Sinistro?
2.11 Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Compagnia o persona da questa incaricata, con il Contraente e/o Assicurato o persona da lui designata; oppure
b) a richiesta di una delle Parti, tra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente e/o Assicurato con apposito atto unico.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e/o affiancare da altri esperti, che potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun potere decisionale.
In caso di inattività di una delle Parti quella più diligente, decorsi 20 giorni dalla comunicazione di richiesta di nomina, farà istanza al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro, per la nomina del perito dell’altra Parte.
In caso disaccordo sulla valutazione del danno o su richiesta di uno dei periti:
1. entro 30 giorni dalla relativa verbalizzazione i due periti devono nominarne un terzo scelto tra una terna di nominativi proponibile da entrambe le Parti;
2. qualora non ci sia accordo verbalizzato su alcuno dei nominativi proposti, la Parte più diligente proporrà, entro 30 giorni dalla data di detto verbale altri nominativi;
3. se il mancato accordo permane, viene verbalizzato e, entro 20 giorni, la Parte più diligente chiederà al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto, con apposita istanza, la nomina del terzo perito.
Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza dal collegio peritale.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito ed eventuali esperti incaricati, oltre che il 50% delle spese del terzo perito.
2.12 Mandato dei periti
I periti devono:
a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla Polizza e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze aggravanti il Rischio e non comunicate, e verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto a quanto descritto nel capitolo “Cosa fare in caso di Sinistro?”;
c. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4), determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al sottostante punto 2.16 “Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno”;
d. procedere alla stima del danno in conformità alle disposizioni contrattuali;
e. rispettare i termini previsti nel precedente punto 2.11 “Procedura per la valutazione del danno”.
Nel caso di procedura per la stima del danno, effettuata come indicato alla lettera b) del punto 2.11 “Procedura per la valutazione del danno” del presente capitolo, ovvero tra due periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppia copia, uno per ognuna delle Parti. Le Parti sono tenute ad accettare i risultati
delle valutazioni di cui ai punti c) e d), che non potranno essere contestati se non in caso di xxxx, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.
Lo svolgimento delle operazioni peritali consente, tuttavia, azioni e eccezioni relative all’indennizzabilità dei danni.
P.0399.CGA - ED. 10.2022 - PAG. 34 di 89
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti non sono tenuti all’osservanza di particolari formalità.
2.13 Svolgimento delle operazioni peritali
In caso di Xxxxxxxx che colpisca uno o più reparti dell’Ubicazione assicurata, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
2.14 Tempi di gestione del Sinistro
Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel capitolo “Cosa fare in caso di Sinistro?”, la Compagnia avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione e effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.
Entro tale termine la Compagnia:
1. formulerà una proposta di Xxxxxxxxxx; oppure
2. respingerà la richiesta di Xxxxxxxxxx indicandone in modo chiaro e esaustivo le motivazioni.
Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al Contraente o all’Assicurato il motivo di tale richiesta.
Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di
Indennizzo.
Qualora la Compagnia ritenga necessario incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc…) il termine per confermare o respingere la richiesta di Xxxxxxxxxx sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia.
2.15 Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il Contraente o l’Assicurato ha consegnato alla Compagnia la seguente documentazione:
1. atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
2. documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
3. intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
4. nel caso di delega all’incasso, documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.
5. certificazione attestante l’inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se assicurata è una società;
6. in caso di vincolo, nullaosta dell’istituto vincolatario.
2.16 Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola Partita secondo i seguenti criteri:
1. Fabbricato
Si stima:
a. la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell’area;
b. il deprezzamento subito in relazione all’ età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’Ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui al punto b) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui e le migliorie.
2. Macchinari – attrezzature - arredamento
Si stima:
a) il costo di rimpiazzo delle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) (escluse quelle che erano già fuori uso e/o in condizioni di inservibilità) con altre nuove, uguali oppure equivalenti per caratteristiche, uso e qualità (con esclusione di qualsiasi Miglioria tecnologico funzionale);
b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.
P.0399.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 35 di 89
L’ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, le Migliorie tecnologico funzionali, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
3. Merci
Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali (escluse le “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) fuori uso e/o in condizioni di inservibilità e qualsiasi Miglioria tecnologico funzionale). Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) il valore di ciò che resta dopo il
Sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
4. Impianti fotovoltaici
Si stima:
1. il costo di rimpiazzo delle “Cose assicurate” (escluse quelle che erano già fuori uso e/o in condizioni di inservibilità) con altre nuove, uguali oppure equivalenti per caratteristiche, uso e qualità (con esclusione di qualsiasi Miglioria tecnologico funzionale);
2. il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, le Migliorie tecnologico funzionali, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
Limitatamente a inverter e pannelli solari si precisa che il danno verrà stimato secondo le seguenti modalità:
1. Inverter
Si conviene tra le parti che per i danni ad inverter con vetustà superiore a 7 anni non verrà corrisposto alcun Indennizzo. Per i danni ad inverter con vetustà inferiore ai 7 anni, gli stessi saranno indennizzabili applicando un grado di vetustà convenzionalmente stabilito e comunque non inferiore a quanto riportato nella seguente tabella di degrado:
- degrado nullo (zero percento) dal 1° al 3° anno compreso;
- degrado del 30% (trenta percento) dal 4° al 5° anno compreso;
- degrado del 50% (cinquanta percento) fino al 6° anno compreso;
- degrado del 70% (settanta percento) fino al 7° anno compreso.
2. Pannelli solari
Si conviene altresì tra le parti che, per i danni ai pannelli solari, gli stessi saranno indennizzabili applicando un grado di vetustà convenzionalmente stabilito e comunque non inferiore a quanto riportato nella seguente tabella di degrado:
- degrado nullo (zero percento) dal 1° al 3° anno compreso;
- degrado del 10% (dieci percento) dal 4° al 5° anno compreso;
- degrado del 20% (venti percento) fino al 6° anno compreso;
- degrado del 30% (trenta percento) fino al 7° anno compreso;
- degrado del 40% (quaranta percento) fino all’8° anno compreso;
- degrado del 50% (cinquanta percento) fino al 10° anno compreso;
- degrado del 60% (sessanta percento) fino al 12° anno compreso;
- degrado del 80% (ottanta percento) oltre al 12° anno.
Si precisa inoltre che, a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, sono comprese le spese di installazione e montaggio di impalcature e ponteggi necessari per raggiungere gli enti danneggiati, sino alla concorrenza del 10% del Danno Indennizzabile, con il massimo di 25.000,00 Euro per Sinistro e per Anno assicurativo, fermo quanto disposto al punto 8, “Limite massimo di indennizzo”, del presente capitolo.
Tale precisazione si intende valida solo ed esclusivamente per impianti aventi un’età non superiore a 5 anni.
5. Supplemento di indennità
Si determina il supplemento che, aggiunto all’ammontare del danno calcolato con i criteri previsti ai punti 1,2,3, dà l’ammontare del danno calcolato in base al Valore a nuovo.
Esclusivamente per la forma di Assicurazione a Valore totale tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il Valore a nuovo risulti:
1. superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente;
2. inferiore, ma superiore al valore al “momento del Sinistro” (art. 1907 del Codice civile “Assicurazione parziale”), viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza “Somma assicurata” meno “Valore al momento del Sinistro” e la differenza “Valore a nuovo” meno “valore al momento del Sinistro”;
3. uguale o inferiore al “valore al momento del Sinistro”, non viene riconosciuto.
Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all’effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione e avviene:
1. in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale;
2. in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall’Assicurato e purché l’inizio dei
P.0399.CGA - ED. 10.2022 - PAG. 36 di 89
lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all’Assicurato) entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale; detti lavori dovranno essere terminati entro 24 mesi sempre dalla data del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale.
La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del Territorio italiano, purché non ne derivi aggravio di spese per la
Compagnia.
6. Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
1. il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
2. la Compagnia non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
3. per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento e i titoli per i quali è possibile chiederne un duplicato l’Assicurazione copre il minor importo tra il valore del titolo e le spese necessarie per la procedura di ammortamento o per avere un duplicato.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
7. Assicurazione parziale - Tolleranza (valido per la forma a Valore totale)
Se dalle stime eseguite secondo le distinte modalità di cui sopra risulta che i valori delle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) alle relative partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro ai sensi dell’art.
1907 del Codice civile “Assicurazione parziale”.
A parziale deroga del comma precedente, non si dà luogo all’applicazione della Regola proporzionale per quelle garanzie la cui somma assicurata maggiorata del 10% sia superiore al valore risultante al momento del Sinistro.
Tuttavia, qualora l’ammontare del danno accertato relativamente a dette partite (determinato secondo le stime di cui all’articolo 2.16, limitatamente ai soli beni danneggiati o distrutti al lordo di eventuali franchigie o scoperti), risulti uguale od inferiore a Euro 10.000, la Compagnia indennizza tale danno alle condizioni tutte di polizza senza l’applicazione del primo comma del presente articolo, nonché senza l’applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
Assicurazione a Valore totale
Esempi di calcolo dell’Indennizzo
Caso A: bene rimpiazzato/ricostruito con uno nuovo senza applicazione della tolleranza
Somma assicurata: 100.000,00 Euro
Valore al momento del Sinistro (valore di preesistenza): 110.000,00 Euro
Danno: 50.000,00 Euro
100.000,00 Euro
50.000,00 Euro x = 45.454,00 Euro
110.000,00 Euro
Con applicazione della tolleranza del 10%: 100.000,00 Euro + (100.000,00 Euro x 10%)
50.000,00 x -------------------------------------------------------- = 50.000,00
Euro 110.000,00 Euro Euro
In questo caso verranno erogati 50.000,00 Euro poiché nelle Polizza è prevista una tolleranza del 10%.
Caso B: bene non rimpiazzato/non ricostruito
Somma assicurata: 100.000,00 Euro
Valore al momento del Sinistro (valore di preesistenza a nuovo): 110.000,00 Euro
Danno: 50.000,00 Euro (40.000,00 Euro allo stato d’uso e 10.000,00 Euro per supplemento di indennità per Valore a nuovo)
Coefficiente di degrado stimato 20%, pertanto valore di preesistenza allo stato d’uso 88.000,00 Euro (pari al valore di preesistenza a nuovo decurtato del coefficiente di degrado del 20%).
Poiché la somma assicurata al momento del Sinistro (100.000,00 Euro) è superiore al valore di preesistenza allo stato d’uso, il danno allo stato d’uso (40.000,00 Euro) viene riconosciuto per intero.
Il supplemento di Indennizzo per Valore a nuovo (10.000,00 Euro) verrà riconosciuto a lavori di ricostruzione/rimpiazzo ultimati, lavori da effettuarsi nel termine indicato in Polizza. Tuttavia non verrà riconosciuto per intero poiché la somma assicurata è risultata sufficiente per lo stato d’uso, ma insufficiente per garantire il Valore a nuovo, come dal seguente prospetto:
(100.000,00 Euro – 88.000,00 Euro)
10.000,00 x = 5.455,00
Euro (110.000,00 Euro – 88.000,00 Euro) Euro
P.0399.CGA - ED. 10.2022 - PAG. 37 di 89
8. Raccolte e collezioni
Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Compagnia risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
9. Limite xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx
Fatta eccezione per il caso previsto dall’art. 1914 del Codice civile “Obbligo di salvataggio”, la Compagnia in nessun caso può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.
Assicurazione a Primo Rischio assoluto
In questa forma di Assicurazione la Compagnia indennizza il danno verificatosi fino alla somma assicurata, indipendentemente dal valore globale dei beni assicurati. Il danno è quindi indennizzato senza riduzione proporzionale (art. 1907 Codice civile), ma sempre nel limite della somma assicurata
Esempi di applicazione di Franchigie e Scoperti
Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Danno indennizzabile inferiore al Limite di Indennizzo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 Euro Danno indennizzabile: 10.000,00 Euro Franchigia: 1.500,00 Euro
Indennizzo: 8.500,00 Euro
Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Danno indennizzabile superiore al Limite di Indennizzo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 Euro Danno indennizzabile: 150.000,00 Euro Franchigia: 1.500,00 Euro
Indennizzo: 100.000,00 Euro
Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile inferiore al Limite di Indennizzo
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 Euro
Danno indennizzabile: 10.000,00 Euro
Scoperto del 20% del Danno indennizzabile: 2.000,00 Euro Minimo: 2.500,00 Euro
Viene quindi applicato il minimo
Indennizzo: 7.500,00 Euro
Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 Euro
Danno indennizzabile: 10.000,00 Euro
Scoperto del 20% del Danno indennizzabile: 2.000,00 Euro Minimo: 1.500,00 Euro
Viene quindi applicato lo Scoperto Indennizzo: 8.000,00 Euro
Esempio 4: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile superiore al Limite di Indennizzo
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 Euro
Danno indennizzabile: 120.000,00 Euro
Scoperto del 20% del Danno indennizzabile: 24.000,00 Euro Minimo: 25.000,00 Euro
Viene quindi applicato il minimo
Indennizzo: 95.000,00 Euro
Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 Euro
Danno indennizzabile: 120.000,00 Euro
Scoperto del 20% del Danno indennizzabile: 24.000,00 Euro Minimo: 15.000,00 Euro
Viene quindi applicato lo Scoperto Indennizzo: 96.000,00 Euro
P.0399.CGA - ED. 10.2022 - PAG. 38 di 89
Sezione 3
Furto
Dove vale la copertura?
3.1 Validità territoriale
L’Assicurazione vale per l’Azienda assicurata, ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, salvo quanto specificatamente indicato nelle singole garanzie.
3.2 Validità temporale
L’Assicurazione vale per i fatti accaduti durante il Periodo di Assicurazione.
Che cosa è assicurato e come?
3.3 Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti derivanti da Furto alle “Cose assicurate” (def. al punto 3.4) anche se di proprietà di terzi, nelle Ubicazioni e nei limiti delle somme assicurate indicate in Polizza che siano conseguenza degli “Eventi assicurati”, delle “Altre garanzie sempre operanti”, nonché delle “Garanzie Premium” specificatamente richiamate in Polizza.
3.3.1 Valore a nuovo
Relativamente alle “Cose assicurate” (def. al punto 3.4): Merci, Macchinari, attrezzature e arredamento, l’Assicurazione è prestata per il
Valore a nuovo.
3.4 Cose assicurate per tutte le Ubicazioni
3.4.1 Contenuto per tutte le Ubicazioni
L’Assicurazione è prestata per le Merci e i Macchinari, attrezzature e arredamento, nella forma a Primo rischio assoluto e nei limiti della somma assicurata indicata in Polizza.
La somma assicurata si intende comune, e vale solo per le Ubicazioni che hanno attivato la copertura “contenuto comune”.
L’Assicurazione opera con i seguenti Limiti di Indennizzo:
- 40% della somma assicurata, con il massimo di 10.000 Euro per Preziosi, raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere;
- 30% della somma assicurata, con il massimo di 5.000 Euro per Valori, elevati a 10.000 Euro se custoditi in Cassaforte;
- 50% della somma assicurata con il massimo di 10.000 Euro per singolo oggetto, relativamente a, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi i Preziosi) e oggetti e servizi di argenteria.
Sono compresi anche glie effetti personali dell’Assicurato (esclusi preziosi e valori) sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, sino ad un limite di 2.500 Euro per Anno assicurativo.
È tollerata la presenza di Merci di natura diversa rispetto a quelle relative all’attività dichiarata in Polizza, sino al 10% della somma assicurata.
3.5 Eventi assicurati
La garanzia vale per i danni derivanti da:
a) Furto commesso con rottura o Scasso delle difese esterne dei locali dei Fabbricati identificati in Polizza e contenenti le “Cose assicurate” (def. al punto 3.4) e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura, o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o
P.0399.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 39 di 89
arnesi simili, purché tali difese e mezzi abbiano almeno le caratteristiche indicate al punto 3.9 “Mezzi di protezione e chiusura” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”;
b) Furto mediante apertura di serrature digitali o elettroniche, senza rottura o Scasso delle stesse, dei locali dei Fabbricati identificati in Polizza e contenenti le “Cose assicurate” (def. al punto 3.4), purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;
c) Xxxxx commesso praticando un’apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
d) Furto commesso in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;
e) Furto commesso con scalata, cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
f) Estorsione avvenuta nei locali dei Fabbricati identificati in Polizza, a condizione che le persone su cui vengono fatte minaccia o violenza si trovino nei locali stessi, quand’anche siano state prelevate dall’esterno e costrette a recarvisi;
g) Xxxxxx avvenuta nei locali dei Fabbricati identificati in Polizza quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
h) Xxxxx commesso dai Prestatori di lavoro dell’Azienda assicurata al di fuori dell’orario di lavoro, purché:
• l’autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dell’Azienda assicurata, né della custodia delle chiavi dei locali dei
Fabbricati identificati, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza;
• il Furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell’interno dell’Azienda.
i) Furto, Xxxxxx e atti vandalici ad archivi e documenti, registri, disegni e simili, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici: l’Assicurazione copre le spese necessarie per la loro ricostruzione sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, senza applicazione dell’eventuale Franchigia;
j) Furto commesso:
• quando, durante i periodi di esposizione diurna o serale (tra le ore 8 e le 24), le vetrine fisse e le porte-vetrate, purché chiuse, rimangano protette da solo vetro fisso;
• attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
• con rottura dei vetri delle vetrine, a condizione che siano Antisfondamento, durante l’orario di apertura al pubblico e in presenza di Prestatori di lavoro.
k) Furto di macchinari o impianti fissi per natura e destinazione (escluso l’impianto fotovoltaico) , posti all’aperto, purché saldamente ancorati e a condizione che vi sia rottura o rimozione dei fissaggi.
3.6 Altre garanzie sempre operanti
Fermo quanto previsto ai punti 3.3 “Oggetto dell’Assicurazione” e 3.10 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, le seguenti garanzie valgono con le regole, i Limiti di Indennizzo, le somme assicurate, le Franchigie e gli Scoperti, espressamente specificati nelle garanzie stesse.
3.6.1 Spese Mediche da Infortunio
La garanzia comprende il rimborso delle spese sanitarie, sostenute e documentate, per Infortunio dell’Assicurato e/o dei suoi Familiari, dei suoi soci e/o dei Prestatori di lavoro avvenuto in occasione di Rapina:
• all’interno dei locali assicurati;
• all’esterno dei locali assicurati, durante il trasporto di Valori per conto dell’Azienda stessa.
La garanzia prevede un limite di rimborso di 1.000 Euro per Anno assicurativo.
3.6.2 Indennità aggiuntiva
La garanzia comprende il rimborso delle spese, complessivamente sostenute e documentate in seguito a un Sinistro indennizzabile ai termini della Sezione “Furto”, per:
• il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione che sono stati danneggiati;
• le spese documentate per l’avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le “Cose assicurate” (def. al punto 3.4), nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all’Assicurato a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, fino alla concorrenza del 10% dell’Indennizzo e con il limite massimo di 2.000 Euro per singolo Sinistro.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione del Limite di indennizzo pari al 10% dell’importo liquidato ai sensi della presente sezione con il massimo di 2.500 Euro per Anno assicurativo.
3.6.3 Merci, Macchinari, attrezzature e arredamento presso terzi
La garanzia comprende il Furto di Merci, Macchinari, attrezzature e arredamento trovantisi presso terzi e a cui siano state affidate in custodia, in lavorazione, per confezionamento, imballaggio o vendita, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura indicate nel capitolo “che cosa non è assicurato” al punto 3.8 “Delimitazioni”, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, senza applicazione dell’eventuale Franchigia o Scoperto.
P.0399.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 40 di 89
3.6.4 Guasti cagionati dai ladri
La garanzia indennizza, per le Ubicazioni identificate in Polizza che hanno attivato la garanzia furto, i guasti e gli atti vandalici causati dai ladri o dall’intervento delle Forze dell’ordine in occasione di Xxxxx, tentato Xxxxx, Xxxxxx a:
• Contenuto, esclusi i Valori, sino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita;
• locali e relativi mezzi di protezione e di chiusura, cancelli carrai, anche motorizzati, recinzioni, recinti e cancellate, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto e con un massimo pari ad 1.500 Euro.
La garanzia è prestata con l’applicazione di una Franchigia pari ad 500 Euro.
3.7 Garanzie Premium (operanti solo se espressamente richiamate in Polizza)
3.7.1 Portavalori
La garanzia copre i danni di Furto di Valori avvenuto:
a) in seguito ad Infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
b) con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto li ha indosso o a portata di mano;
c) strappandoli di mano o di dosso all’incaricato del trasporto;
d) mediante Rapina;
commessi sulla persona dell’Assicurato, dei suoi soci, dei suoi Familiari o dei Prestatori di lavoro nello svolgimento delle funzioni di portavalori, mentre, al di fuori dei locali dell’Azienda assicurata, detengono i Valori stessi durante il loro trasporto da o verso altre sedi aziendali, al domicilio dell’Assicurato o della persona incaricata, alle banche, ai fornitori o clienti o uffici aventi relazioni d’affari con l’Assicurato o viceversa.
La garanzia è prestata a condizione che:
a) il Furto avvenga durante orario compreso tra le 05.00 e le 21:00;
b) il servizio sia svolto entro i confini della provincia, o provincia ad essa limitrofa, in cui è ubicata l’Azienda assicurata;
c) la persona che effettua il trasporto abbia età superiore ai 18 anni e inferiore ai 70 e non abbia alcuna minorazione fisica (anche temporanea) che la renda inadatta all’effettuazione del trasporto.
Oltre a quanto previsto al punto 3.10 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi danni avvenuti in occasione del trasporto di Valori eccedenti i 75.000 Euro, ciò indipendentemente dalla somma assicurata e da quella sottratta.
La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto, nel limite della somma assicurata e con l’applicazione dello Scoperto
indicati in Polizza.
3.7.2 Furto veicoli e imbarcazioni all’aperto
La garanzia è estesa, in deroga dell’esclusione prevista al punto 3.10 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” lettera b), al Furto di veicoli (rientranti nella definizione di Merci o di Macchinari, attrezzatura e arredamento) e Imbarcazioni posti all’esterno dei Fabbricati, ma all’interno del Perimetro aziendale.
La somma assicurata si intende comune per tutte le Ubicazioni assicurate in Polizza, e vale solo per le Ubicazioni che hanno attivato la copertura “veicoli e imbarcazioni all’aperto”.
La garanzia è prestata a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
• le Imbarcazioni siano tirate in secca, su apposite strutture di sostegno o su carrelli, anche gommati;
• il perimetro dell’area in cui sono posti risulti interamente protetto da recinzioni, recinti o cancellate di altezza non inferiore a 180 cm realizzata con un cordolo in cemento di altezza non inferiore a 20 cm e la restante parte in muratura, metallo o reti a maglia metallica rigida;
• i varchi siano protetti da cancelli o porte in metallo di altezza non inferiore a 180 cm;
• i cancelli siano chiusi da serrature o altri sistemi di chiusura idonei;
• vi sia effrazione tramite rottura o scasso delle difese perimetrali o uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili;
• gli autoveicoli siano regolarmente chiusi e le chiavi di avviamento siano custodite all’interno dei locali dell’azienda assicurata.
Qualora un veicolo (o natante) sottratto o danneggiato fosse già assicurato con altra polizza diretta stipulata dal singolo proprietario (o da altri nell’interesse e per conto dello stesso), la presente garanzia è operante esclusivamente per la parte eventualmente rimasta scoperta da tale assicurazione senza applicazione di alcuno Scoperto e relativo minimo.
L’assicurazione opera anche per l’eventuale azione di rivalsa esperita dall’assicuratore del veicolo (o natante) nei confronti dell’Assicurato, fermo il Limite di indennizzo per veicolo o per Sinistro previsto.
Questa garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e prevede l’applicazione dello Scoperto e del Limite di indennizzo
indicati in Polizza.
P.0399.CGA - ED. 10.2022 - PAG. 41 di 89
3.7.3 Impianto d’allarme
Il Contraente dichiara che i locali, contenenti le “Cose assicurate” (def. al punto 3.4), dell’Ubicazione assicurata in Polizza e oggetto di Furto, sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto realizzato a regola d’arte, ovvero che sia in possesso di una dichiarazione di conformità, rilasciata da un tecnico abilitato, a quanto previsto dal Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 (e successive integrazioni).
L’Assicurato si impegna a mantenere detti impianti in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone.
Qualora in caso di Sinistro risultasse che l’impianto di allarme fosse inefficiente per motivi diversi da:
a) manomissione da parte degli autori del Furto;
b) evento accidentale ed esterno che abbia colpito l’impianto dopo la sua attivazione e che abbia provocato un guasto all’impianto stesso. Il periodo di guasto dell’impianto non può superare le 48 ore.
La Compagnia corrisponderà l’80% dell’importo liquidabile a termini delle Condizioni di Assicurazione previste nella presente Sezione, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’Indennizzo, farlo assicurare da altri.
In caso di applicabilità di più Scoperti le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 40%.
3.7.4 Mezzi di protezione rinforzati
In deroga al punto 3.9 “Mezzi di protezione e chiusura”, l’Assicurazione è prestata a condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le “Cose assicurate” (def. al punto 3.4), dell’Ubicazione assicurata in Polizza e oggetto di Furto, situata in linea verticale a meno di 4 metri:
• dal suolo;
• da superfici acquee;
• da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.
sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di quindici mm, di acciaio o di ferro dello spessore minimo di 0,8 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature, lucchetti x xxxxxxxxx manovrabili esclusivamente dall’interno;
b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di cinquanta e diciotto cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm².
Se l’introduzione nei locali avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli descritti, l’Assicurazione prevede l’applicazione di uno Scoperto del 20%.
In caso di applicabilità di più Scoperti, le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 40%.
La garanzia è prestata in deroga a quanto previsto al punto 3.9 “Mezzi di protezione e chiusura” del capitolo “Che cosa non è Assicurato?”.
3.7.5 Furto del contenuto delle casse automatiche per le stazioni di servizio e autolavaggio
La garanzia è estesa, a parziale deroga dell’esclusione prevista al punto 3.10 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” lettera b), ai danni di e da Furto o Rapina subiti dalle casse automatiche poste all’esterno dei locali assicurati purché all’interno del Perimetro aziendale delle Ubicazioni indicate in Polizza.
La garanzia è prestata a condizione che la cassa automatica:
• sia realizzata con apposita blindatura e vi sia scasso della stessa o degli appositi meccanismi di chiusura;
• sia stabilmente fissata al suolo o al muro (ovvero in caso di sottrazione vi sia rottura dei sistemi di ancoraggio);
• sia posizionata in un luogo costantemente illuminato e con presenza di videosorveglianza.
La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio assoluto e prevede l’applicazione della Franchigia e del Limite di indennizzo
unico per tutte le Ubicazioni indicate in Polizza che l’hanno attivata.
Limitatamente ai danni da Furto la presente garanzia opera sino alla concorrenza del 40% del Limite di indennizzo indicato in Polizza.
Che cosa non è assicurato?
3.8 Delimitazioni
L’Assicurazione, limitatamente agli eventi di Furto e da Furto, è operante a condizione che i Fabbricati in cui sono ubicati i locali contenenti le “Cose assicurate” (def. al punto 3.4) siano realizzati con:
• muratura, vivo, cotto, conglomerato cementizio, cemento armato, vetrocemento armato o vetro stratificato;
• pannelli in doppia lamiera di acciaio, ciascuna di spessore non inferiore a 3 mm con interposto strato di materiale coibente, solidalmente uniti tra loro mediante incastro.
P.0399.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 42 di 89
Sono ammessi altri materiali comunemente impiegati in edilizia limitatamente a:
• pareti interne non confinanti con parti comuni o locali in uso a terzi;
• tetti aventi filo di gronda situati in linea verticale a oltre 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.
Inoltre le aperture verso l’esterno poste a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria dall’esterno senza particolare agilità personale, siano provviste di quanto previsto al punto 3.9 “Mezzi di protezione e chiusura”, con le caratteristiche minime di seguito descritte, chiusi con appropriati dispositivi manovrabili unicamente dall’interno o da serrature x xxxxxxxxx.
3.9 Mezzi di protezione e chiusura
Sono considerati “Mezzi di protezione e chiusura”:
• porte, tapparelle, Serramenti in genere, serrande, inferriate, realizzati in legno (esclusi compensati e truciolati), materia plastica rigida (Polivinilcloruro, PVC), Vetro antisfondamento, metallo o lega metallica (spessore minimo di 0,6 mm), il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni;
• le inferriate e i Serramenti di metallo o lega metallica con luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm². Negli altri Serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².
Se l’introduzione nei locali avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli descritti, l’Assicurazione prevede l’applicazione di uno Scoperto del 20%.
In caso di applicabilità di più Scoperti, le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 40%.
3.10 Esclusioni valide per tutte le garanzie
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni conseguenti al Furto:
a) di Attrezzature, macchinari o arredamento detenuti in leasing;
b) di Cose all’aperto o poste in spazi di uso comune oppure poste in locali situati in Ubicazioni diverse da quelle indicate in Polizza;
c) avvenuti nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 15 giorni per i Preziosi e i Valori, e per più di 45 giorni per le altre “Cose assicurate” (def. al punto 3.4);
d) verificatisi in occasione di incendi, Esplosioni anche nucleari, Scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d’aria, uragani, nubifragi, Terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni, Alluvioni e altri sconvolgimenti della natura;
e) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), Terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, a meno che l’Assicurato provi che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
f) agevolati dal Contraente o dall’Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
• persone che con il Contraente o l’Assicurato occupano i locali contenenti le “Cose assicurate” (def. al punto 3.4) o locali con questi comunicanti;
• persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere;
• incaricati della sorveglianza delle “Cose assicurate” (def. al punto 3.4) stesse, o dei locali che le contengono;
• persone legate al Contraente o all’Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell’Assicurato, se questi è una società;
g) di oggetti preziosi e Valori dell’Assicurato, dei suoi Familiari e dei Prestatori di lavoro;
h) da Incendi, Esplosioni o Scoppi provocati dall’autore del Sinistro, anche se il Reato non è stato consumato;
i) derivanti dal mancato godimento o uso delle “Cose assicurate” (def. al punto 3.4), dei profitti sperati e altri eventuali pregiudizi.
È fatto salvo quanto previsto al punto 3.5 “Eventi assicurati” del capitolo “Cosa e come assicuriamo”, relativamente al Furto
commesso dai Prestatori di lavoro.
Cosa fare in caso di Sinistro?
3.11 Denuncia di Xxxxxxxx
Il Contraente o l’Assicurato deve:
1. Presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
P.0399.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 43 di 89
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
• descrizione dell’evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze del Sinistro;
• generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili;
• tipologia e elenco dei danni e indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito;
• esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia);
• recapiti e-mail e telefonici del Contraente o dell’Assicurato.
L’inadempimento dell’obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 del Codice civile).
Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello allegato al presente Set Informativo.
Oltre alla denuncia scritta dovrà essere consegnata copia dei seguenti documenti, salvo quanto diversamente indicato:
1. verbale di eventuali autorità intervenute;
2. denuncia fatta all’autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;
3. ulteriori elementi di prova circa le modalità con cui è avvenuto il Furto o la Rapina;
4. fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto e/o altro elemento di prova del bene danneggiato o sottratto;
5. foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione;
6. foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o riparato, per il riconoscimento dell’eventuale supplemento di indennità;
7. foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento dei beni;
8. eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
9. indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni;
10. fatture o documentazione fiscale attestante le spese sanitarie sostenute in caso di Infortunio per Rapina;
11. attestazione della proprietà del veicolo idoneo al trasporto ai sensi del codice della strada.
Inoltre, su richiesta motivata della Compagnia, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto “Tempi di gestione del Sinistro”). La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all’Intermediario assicurativo o alla Compagnia.
Come è gestito il Sinistro?
3.12 Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a. direttamente dalla Compagnia o persona da questa incaricata, con il Contraente e/o Assicurato o persona da lui designata; oppure
b. su richiesta di una delle Parti, tra due periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Contraente e/o Assicurato con apposito atto unico.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e/o affiancare da altri esperti, che potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun potere decisionale.
In caso di inattività di una delle Parti quella più diligente, decorsi 20 giorni dalla comunicazione di richiesta di nomina, farà istanza al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro, per la nomina del perito dell’altra Parte.
In caso disaccordo sulla valutazione del danno o su richiesta di uno dei periti:
1. entro 30 giorni dalla relativa verbalizzazione i due periti devono nominarne un terzo scelto tra una terna di nominativi proponibile da entrambe le Parti;
2. qualora non ci sia accordo verbalizzato su alcuno dei nominativi proposti, la Parte più diligente proporrà, entro 30 giorni dalla data di detto verbale altri nominativi;
3. se il mancato accordo permane, viene verbalizzato e, entro 20 giorni, la Parte più diligente chiederà al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto, con apposita istanza, la nomina del terzo perito.
Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza dal collegio peritale.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito ed eventuali esperti incaricati, oltre che il 50% delle spese del terzo perito.”
3.13 Mandato dei periti
I periti devono:
a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
P.0399.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 44 di 89
b. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla Polizza e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze aggravanti il Rischio e non comunicate, e verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto a quanto descritto nel capitolo “Cosa fare in caso di Sinistro?”;
c. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle “Cose assicurate” (def. al punto 3.4), determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al sottostante paragrafo 3.17 “Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno”;
d. procedere alla stima del danno in conformità alle disposizioni contrattuali;
e. rispettare i termini previsti nel precedente punto 3.12 “Procedura per la valutazione del danno”.
Nel caso di procedura per la stima del danno, effettuata come indicato alla lettera b) del paragrafo 3.12 “Procedura per la valutazione del danno” del presente capitolo, ovvero tra due periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le Parti sono tenute ad accettare i risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d), che non potranno essere contestati se non in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.
Lo svolgimento delle operazioni peritali consente, tuttavia, azioni e eccezioni relative all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti non sono tenuti all’osservanza di particolari formalità.
3.14 Svolgimento delle operazioni peritali
In caso di Xxxxxxxx che colpisca uno o più reparti dell’Ubicazione assicurata, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
3.15 Tempi di gestione del Sinistro
Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel capitolo “Cosa fare in caso di Sinistro?”, la Compagnia avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione e effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.
Entro tale termine la Compagnia:
1. formulerà una proposta di Xxxxxxxxxx; oppure
2. respingerà la richiesta di Xxxxxxxxxx indicandone in modo chiaro e esaustivo le motivazioni.
Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al Contraente o all’Assicurato il motivo di tale richiesta.
Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di
Indennizzo.
Qualora la Compagnia ritenga necessario incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc…) il termine per confermare o respingere la richiesta di Xxxxxxxxxx sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia.
3.16 Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il Contraente o l’Assicurato ha consegnato alla Compagnia
la seguente documentazione:
1. atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
2. documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
3. intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
4. nel caso di delega all’incasso, documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.
5. certificazione attestante l’inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se assicurata è una società;
6. in caso di vincolo, nullaosta dell’istituto vincolatario.
3.17 Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola Partita secondo i seguenti criteri:
1. Fabbricato
Si stima:
a. la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell’area su cui sorge;
P.0399.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 45 di 89
b. il deprezzamento subito in relazione all’ età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’Ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui al punto b) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui e le migliorie.
2. Macchinari - Attrezzature - Arredamento
Si stima:
a) il costo di rimpiazzo delle “Cose assicurate” (def. al punto 3.4) (escluse quelle fuori uso e/o in condizioni di inservibilità) con altre nuove, uguali oppure equivalenti per caratteristiche, uso e qualità (con esclusione di qualsiasi Miglioria tecnologico funzionale);
b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, le Migliorie tecnologico funzionali, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
3. Merci
Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali (escluse le “Cose assicurate” (def. al punto 3.4) fuori uso e/o in condizioni di inservibilità e qualsiasi miglioria tecnologico funzionale). Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle “Cose assicurate” (def. al punto 3.4) il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
4. Supplemento di indennità
Si determina il supplemento che, aggiunto all’ammontare del danno calcolato con i criteri previsti ai punti 1,2,3, dà l’ammontare del danno calcolato in base al Valore a nuovo.
Esclusivamente per la forma di Assicurazione a Valore totale tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il Valore a nuovo risulti:
1. superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente;
2. inferiore, ma superiore al valore al “momento del Sinistro” (art. 1907 del Codice civile “Assicurazione parziale”), viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza “Somma assicurata” meno “Valore al momento del Sinistro” e la differenza “Valore a nuovo” meno “valore al momento del Sinistro”;
3. uguale o inferiore al “valore al momento del Sinistro”, non viene riconosciuto.
Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all’effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione e avviene:
4. in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale;
5. in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall’Assicurato e purché l’inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all’Assicurato) entro 12 dalla data del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale; detti lavori dovranno essere terminati entro 24 mesi sempre dalla data del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale.
La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del Territorio italiano, purché non ne derivi aggravio per la
Compagnia.
5. Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
1. il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
2. la Compagnia non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
3. per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento e i titoli per i quali è possibile chiederne un duplicato l’Assicurazione copre il minor importo tra il valore del titolo e le spese necessarie per la procedura di ammortamento o per avere un duplicato.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
6. Raccolte e collezioni
Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Compagnia risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
3.18 Limite xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx
Fatta eccezione per il caso previsto dall’art. 1914 del Codice civile “Obbligo di salvataggio”, la Compagnia in nessun caso può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.
P.0399.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 46 di 89
3.19 Riduzione – Reintegro della somma assicurata
Qualora in caso di Sinistro l’ammontare del danno sia superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, la somma assicurata stessa ed i relativi Limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie e/o Scoperti. Resta
però inteso che tale importo, a richiesta dell’Assicurato e previa conferma della Compagnia, potrà essere reintegrato mediante il pagamento del corrispondente rateo di Premio.
3.20 Recupero delle cose asportate
Se le “Cose assicurate” (def. al punto 3.4) asportate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla
Compagnia appena ne abbia notizia.
Le Cose recuperate diventano di proprietà della Compagnia se questa ha indennizzato integralmente il danno.
Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all’Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di Assicurazione; il resto spetta alla Compagnia.
Assicurazione a Primo Rischio assoluto
In questa forma di Assicurazione la Compagnia indennizza il danno verificatosi fino alla somma assicurata, indipendentemente dal valore globale dei beni assicurati. Il danno è quindi indennizzato senza riduzione proporzionale (art. 1907 Codice civile), ma sempre nel limite della somma assicurata
Esempi di applicazione di Franchigie e Scoperti
Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Danno indennizzabile inferiore al Limite di Indennizzo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 Euro Danno indennizzabile: 10.000,00 Euro Franchigia: 1.500,00 Euro
Indennizzo: 8.500,00 Euro
Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Danno indennizzabile superiore al limite di Indennizzo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 Euro Danno indennizzabile: 150.000,00 Euro Franchigia: 1.500,00 Euro
Indennizzo: 100.000,00 Euro
Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile inferiore al Limite di Indennizzo
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 Euro
Danno indennizzabile: 10.000,00 Euro
Scoperto del 20% del Danno indennizzabile: 2.000,00 Euro Minimo: 2.500,00 Euro
Viene quindi applicato il minimo
Indennizzo: 7.500,00 Euro
Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 Euro
Danno indennizzabile: 10.000,00 Euro
Scoperto del 20% del Danno indennizzabile: 2.000,00 Euro Minimo: 1.500,00 Euro
Viene quindi applicato lo Scoperto Indennizzo: 8.000,00 Euro
Esempio 4: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile superiore al Limite di Indennizzo
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 Euro
Danno indennizzabile: 120.000,00 Euro
Scoperto del 20% del Danno indennizzabile: 24.000,00 Euro Minimo: 25.000,00 Euro
Viene quindi applicato il minimo
Indennizzo: 95.000,00 Euro
Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 Euro
Danno indennizzabile: 120.000,00 Euro
Scoperto del 20% del Danno indennizzabile: 24.000,00 Euro Minimo: 15.000,00 Euro
Viene quindi applicato lo Scoperto Indennizzo: 96.000,00 Euro
P.0399.CGA - ED. 10.2022 - PAG. 47 di 89
Sezione 4
Responsabilità Civile danni a terzi (R.C.T.)
Dove vale la copertura?
4.1 Validità territoriale
L’Assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi U.S.A. e Canada.
Limitatamente alle seguenti attività l’Assicurazione vale nel mondo intero:
• viaggi per trattative di affari;
• partecipazione a convegni, fiere, mostre e esposizioni, compreso il montaggio e lo smontaggio di stand purché direttamente effettuati dall’Assicurato e/o dai suoi Prestatori di lavoro.
4.2 Validità temporale (inizio e termine della garanzia Loss Occurence)
L’Assicurazione vale per i fatti accaduti durante il periodo di validità dell’Assicurazione fatto salvo quanto diversamente regolato.
4.3 Determinazione del Premio
Il Premio relativo alla garanzia “Responsabilità Civile danni a terzi” è convenuto in base al numero degli Addetti dichiarato in Polizza.
Qualora il numero degli Addetti dovesse aumentare, l’Assicurato dovrà darne immediata comunicazione alla Compagnia, con lettera raccomandata o a mezzo pec (posta elettronica certificata), la quale adeguerà il Premio alla prima scadenza annuale di rata.
Si conviene che, ove nel corso del contratto l’Assicurato dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento di tale numero, nelle modalità sopra indicate, la Compagnia provvederà a risarcire il danno in proporzione tra il numero di Addetti dichiarati ed il numero di Addetti accertati al momento del Sinistro.
La Compagnia rinuncerà all’applicazione della regola proporzionale solo nel caso in cui il numero degli Addetti accertati non risulti superiore al 20% rispetto al numero degli Addetti dichiarati in Polizza (arrotondato all’unità superiore), con il minimo di una unità.
La Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria (quale il libro unico del lavoro prescritto dagli articoli 39 e 40 del Decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008 n. 133) ai sensi e per gli effetti del presente contratto e delle disposizioni di legge applicabili.
4.3.1 Tolleranza sul numero degli Addetti
Con riferimento al numero degli Addetti assicurati in Polizza:
a) Qualora l’Assicurato per l’esecuzione di lavori stagionali di carattere temporaneo si avvalga di Prestatori di lavoro assunti temporaneamente, a parziale deroga di quanto stabilito al presente paragrafo “Determinazione del premio” la Compagnia rinuncerà all’applicazione della regola proporzionale qualora il numero degli Addetti accertati al momento del Sinistro non risulti superiore al 50% rispetto al numero degli Addetti dichiarati in Polizza (arrotondato all’unità superiore). Non sono considerati lavori stagionali di carattere temporaneo i lavori aventi durata superiore ai sei mesi.
b) Nel caso in cui il numero degli Addetti dovesse aumentare è previsto un limite massimo di tolleranza fino a sette unità, fermo restando quanto previsto al presente paragrafo “Determinazione del Premio”.
Che cosa è assicurato e come?
4.4. Responsabilità Civile dell’esercizio dell’attività - Oggetto dell’Assicurazione
4.4.1 Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e
P.0399.CGA - ED. 10.2022 - PAG. 48 di 89
per danni materiali a Cose, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione all’attività descritta in Polizza. Sono compresi i rischi derivanti dalle attività complementari e accessorie.
L’Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all’Assicurato:
• per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
• per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’articolo 14) della Legge 12 Giugno 1984, n. 222 e successive modifiche, nonché per le azioni di rivalsa esperite da I.N.A.I.L. e da parte di qualsiasi altro Ente previdenziale o assistenziale.
L’efficacia dell’Assicurazione è subordinata al possesso, al momento del Sinistro, da parte del titolare e delle persone addette all’esercizio dell’attività, degli eventuali requisiti professionali richiesti dalla legge per l’attività da essi svolta.
Le garanzie sono prestate entro il limite del Massimale indicato in Polizza.
4.4.2 Attività complementari
L’Assicurazione comprende a titolo esemplificativo e non limitativo anche i danni derivanti:
1) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il Rischio derivante dall’allestimento, dalla proprietà e dal montaggio e smontaggio degli stand;
2) dalla somministrazione di cibi e/o bevande da parte della mensa aziendale o posto di ristoro con scaldavivande, con accesso occasionale anche di terzi estranei all’organizzazione aziendale. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati Addetti rientrano nel novero dei terzi e l’Assicurazione vale a condizione che la somministrazione e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; la garanzia vale anche per i danni derivanti da vizio originario del prodotto somministrato fermo il diritto di rivalsa della Compagnia nei confronti del produttore;
3) dalla proprietà e dall’uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti; per gli Addetti vale quanto previsto dal precedente punto 2);
4) dall’erogazione dei servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie – presenti all’interno dell’Azienda - dai sanitari e dal personale ausiliario addetto al servizio, compresa la responsabilità personale degli Addetti preposti all’attività di primo soccorso, purchè abbiano ricevuto l’adeguata formazione a riguardo;
5) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e dalla detenzione di cani per questo servizio utilizzati;
6) dalla proprietà, uso, installazione e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel Territorio italiano. L’Assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle Cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
7) dalla circolazione ed uso, anche all’esterno dei complessi aziendali, di velocipedi, mezzi di trasporto a mano e ciclofurgoncini senza motore;
8) dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di Prestatori di lavoro dell’Assicurato per tale scopo;
9) dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione, serbatoi di carburante, nonché i relativi impianti e reti di distribuzione all’interno dell’Azienda;
10) dall’organizzazione di visite all’Azienda e dalla presentazione e/o dimostrazione dei prodotti e/o dei cicli di lavorazione dell’Azienda stessa, anche presso terzi;
11) dalla proprietà e/o conduzione di colonie ed asili nido per i figli dei Prestatori di lavoro;
12) dalla proprietà e dall’uso di binari di raccordo e piattaforme rotanti, inclusi i danni provocati a materiale rotabile di terzi;
13) a veicoli di terzi e di Prestatori di lavoro in sosta entro l’area di pertinenza aziendale ove si svolgono le attività assicurate o trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori. Sono esclusi i danni da Furto, Incendio e atti dolosi in genere, nonché i danni da mancato uso o disponibilità del veicolo;
14) dal servizio di pulizia dei locali occupati dall’Assicurato per l’esercizio dell’attività descritta in Polizza, comprese le aree esterne di pertinenza del fabbricato;
15) dalla pulizia, riparazione e dall’ordinaria e straordinaria manutenzione di quanto necessario all’attività descritta in Polizza (esclusi i fabbricati), compresi veicoli, macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell’attività assicurata;
16) dall’esecuzione di lavori di manutenzione degli spazi adibiti a giardino e/o parco di pertinenza del fabbricato nel quale si svolge l’attività assicurata, compresi lavori di giardinaggio, potatura ed abbattimento di piante;
17) dalla proprietà e/o esercizio di magazzini, uffici e depositi accessori anche non limitrofi alle Ubicazioni assicurate in Polizza, purché inerenti all’attività descritta in Polizza; per la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà di tali fabbricati vale quanto previsto al punto 4.5.7 “Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività”;
18) dalla gestione di spacci aziendali, anche aperti al pubblico;
19) dalla gestione dei cral aziendali;
20) dall’organizzazione di attività dopolavoristica, sportiva e ricreativa, convegni, congressi, corsi di formazione professionale, ritrovi, manifestazioni e gite aziendali, ferma restando l’esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e da navigazione di natanti e dall’impiego di aereomobili, biciclette elettriche o a pedalata assistita e monopattini elettrici.
Qualora le attività ed i servizi sopraddetti siano affidati in appalto o commissionati a terzi (persone fisiche o Aziende), la presente Assicurazione opera a favore dell’Assicurato in qualità di Committente. Si intende esclusa la Responsabilità Civile propria delle persone fisiche o delle Aziende (compreso il loro personale) che eseguono i lavori o i servizi per conto dell’Assicurato stesso.
P.0399.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 49 di 89
4.5 Garanzie sempre operanti
Fermo quanto previsto ai paragrafi “Oggetto dell’Assicurazione”, “Esclusioni valide per tutte le garanzie” e i limiti di Massimale di Responsabilità Civile dell’esercizio dell’attività indicato in Polizza, l’Assicurazione vale per le seguenti garanzie con le regole e/o deroghe espressamente specificate.
4.5.1 Detenzione e/o impiego di esplosivi
Qualora l’attività dichiarata in Polizza preveda espressamente la detenzione e l’impiego autorizzati di esplosivi, è compreso il Rischio relativo all’impiego e/o detenzione degli stessi, con esclusione, comunque, dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, Cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.
4.5.2 Responsabilità Civile personale
L’Assicurazione comprende la Responsabilità Civile personale di ciascun Addetto (compresi quadri e dirigenti), per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:
1. alle persone considerate “terzi” (escluso l’Assicurato/Contraente) in base alle condizioni di Polizza, entro il limite del Massimale
R.C.T.;
2. ai “Prestatori di lavoro”, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali dagli stessi subiti in occasione di lavoro o di servizio entro il limite del Massimale pattuito per la garanzia R.C.O., solo se operante la garanzia premium “Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro”.
La presente garanzia è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, anche alla Responsabilità Civile personale degli Addetti nella loro qualità di Responsabili del servizio di prevenzione e protezione o dei lavoratori preposti al servizio di prevenzione e protezione di cui al Decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche, che siano in possesso dei requisiti previsti ai sensi della normativa vigente.
4.5.3 Responsabilità ai sensi dell’art. 26 del Decreto legislativo n. 81/08
L’Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) è altresì estesa alla Responsabilità Civile che possa derivare all’Assicurato, in solido con l’Appaltatore nonché verso ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori ai sensi del Decreto legislativo n. 81/08 e sue successive modifiche, qualora l’Assicurato abbia affidato lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria Azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’Azienda medesima, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell’Appaltatore o del Subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’I.N.A.I.L.
La garanzia è valida a condizione che l’Assicurato sia in regola con tutti gli obblighi previsti a suo carico dall’art. 26 e dalle altre pertinenti norme del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di una Franchigia di 5.000 Euro per Sinistro nell’ambito del Massimale R.C.T. indicato in Polizza.
Resta ferma la facoltà di rivalsa della Compagnia verso l’Appaltatore nonché ciascuno degli eventuali ulteriori Subappaltatori.
La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 35 del paragrafo “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è Assicurato?”
4.5.4 Franchigia per danni a Cose
Relativamente ad ogni danno a Cose, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate, l’Assicurazione è prestata con l’applicazione della Franchigia indicata in Polizza.
4.5.5 Pluralità di Assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale stabilito in Polizza per Anno assicurativo cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
4.5.6 Persone considerate terzi
Fermo restando quanto previsto dalla definizione di Xxxxxxx, sono considerati terzi ai fini dell’Assicurazione R.C.T. anche:
a) i titolari ed i Prestatori di lavoro di ditte terze nonché tutte le persone fisiche che possono partecipare a lavori complementari all’attività oggetto dell’Assicurazione di cui al punto 4.4.3 “Attività complementari”;
b) gli Appaltatori/Subappaltatori ed i loro Prestatori di lavoro purché questi ultimi siano impiegati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro;
c) gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri professionisti in genere
P.0399.CGA - ED. 10.2022 - PAG. 50 di 89
(anche se con funzione di sindaco o revisore dell’Assicurato) ed i loro Prestatori di lavoro, salvo che si tratti di “lavoratori a progetto” dell’Assicurato o che prestino la loro opera per conto dell’Assicurato nell’ambito di un “contratto di somministrazione di lavoro”.
4.5.7 Proprietà e conduzione dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività
L’Assicurazione vale per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati assicurati in Polizza nei quali si svolge l’attività assicurata e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi:
a) ascensori e montacarichi;
b) antenne radiotelevisive;
c) spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino (compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi);
d) strade private, parcheggi;
e) recinzioni in genere (esclusi muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai 2 metri);
f) cancelli anche automatici.
L’Assicurazione vale anche per:
1) la Responsabilità Civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
2) le azioni di rivalsa effettuate dall’I.N.P.S. ai sensi della Legge 12 giugno 1984, n. 222 “Revisione della disciplina dell’invalidità pensionabile” e successive modifiche nonché per le azioni di rivalsa esperite da parte di I.N.A.I..L. e di qualsiasi altro Ente previdenziale o assistenziale;
3) la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni assicurati, e quella a lui derivante in qualità di Committente di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione degli stessi; per i lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto legislativo n. 81/2008, la garanzia opera purché l’Assicurato abbia designato, ove richiesto, il Responsabile del Lavori, il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori, conformemente a quanto disposto dal Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche;
4) i danni a Cose prodotti da spargimento di acqua o da Rigurgito di fogne, purché conseguenti a rottura accidentale od Occlusione di
Tubazioni, condutture, impianti e macchinari al servizio del fabbricato, con applicazione di una Franchigia di 500 Euro per Sinistro.
5) i danni derivanti dalla caduta di neve e ghiaccio da alberi, Xxxxx e dalle coperture in genere.
6) la proprietà e/o conduzione di baraccamenti, depositi, uffici, magazzini, ed altri fabbricati in genere, purché inerenti all’attività dichiarata in Polizza.
La garanzia non comprende i danni da:
a) umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe;
b) attività di qualunque genere esercitate nei fabbricati e/o terreni, salvo quelle per le quali è stata prestata la presente
Assicurazione.
4.5.8 Proprietà di civili abitazioni o spacci che si trovano all’interno del perimetro aziendale
Limitatamente alla sola proprietà del fabbricato si conviene che quanto previsto al punto 4.5.7 “Proprietà e conduzione dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività” vale anche per la proprietà di civili abitazioni (comprese quelle ad uso foresteria) o di spacci aziendali gestiti anche da terzi, che si trovano all’interno del Perimetro aziendale.
Nel caso in cui risulti operante altra Assicurazione la presente garanzia è prestata a Secondo Xxxxxxx per l’eccedenza rispetto ai
Massimali dell’altra Assicurazione.
La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 36 del paragrafo “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è Assicurato”.
4.5.9 Responsabilità per fatto dei Prestatori di lavoro ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell’art. 2049 del Codice civile nella sua qualità di Committente per danni cagionati
a terzi dai propri Prestatori di lavoro, anche in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all’Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. Questa garanzia, per i danni verificatisi all’estero, vale purché il proprietario o il conducente del veicolo siano in possesso della Carta Verde ed i danni si verifichino nei Paesi per i quali la stessa sia operante.
La garanzia non è operante per i danni provocati da Prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti. Sono esclusi i rischi soggetti all’Assicurazione obbligatoria di cui al Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti).
La garanzia è prestata con l’applicazione di una Franchigia per danni a cose di 500 Euro per ogni Sinistro.
P.0399.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 51 di 89
4.5.10 Errato trattamento dei dati personali
La garanzia è estesa alla Responsabilità Civile dell’Assicurato per le Perdite patrimoniali provocate a terzi da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo n.
196 del 30 giugno 2003, del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) recepito con Decreto legislativo n. 101 del 10.8.2018 e successive modifiche, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.
Ai fini della presente garanzia sono considerati terzi i Prestatori di lavoro dell’Assicurato, a parziale deroga delle Delimitazioni del capitolo “Che cosa non è Assicurato?”
Sono escluse dalla garanzia eventuali Perdite patrimoniali dovute a danno d’immagine.
La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% e con il minimo di 1.000 Euro per ogni Sinistro nell’ambito del Massimale R.C.T. di
Polizza e comunque con il Limite di Risarcimento per Sinistro e per Anno assicurativo di 50.000 Euro.
La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 42 del paragrafo “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è Assicurato?”
4.5.11 Mezzi meccanici di sollevamento
La garanzia vale per i danni derivanti dall’impiego di mezzi meccanici di sollevamento non targati per l’esecuzione di operazioni di carico e/o scarico anche all’esterno dell’Azienda.
Sono esclusi i rischi soggetti all’Assicurazione obbligatoria di cui al Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti).
4.5.12 Xxxxx a mezzi sotto carico e scarico o in sosta
L’Assicurazione vale per i danni ai veicoli da trasporto (esclusi natanti e aeromobili) sotto carico e scarico, nonché agli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di terzi e dei Prestatori di lavoro che si trovano nell’ambito dei luoghi ove si svolge l’attività assicurata e vengano danneggiati in conseguenza di tale attività. Non è, in ogni caso, assicurata la responsabilità riconducibile alla custodia di veicoli in sosta.
Sono anche esclusi i danni:
• da Furto;
• conseguenti a mancato uso dei veicoli;
• alle Cose che si trovano all’interno dei veicoli.
La garanzia è prestata con una Franchigia di 250 Euro per ciascun mezzo danneggiato.
La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 5 del paragrafo “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è Assicurato?”
4.5.13 Xxxxxxxx e rifornimento merci
La garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per i danni riferiti a:
a. attività svolta in depositi serventi in via accessoria l’Azienda assicurata;
b. le operazioni di prelievo o rifornimento di Merci presso fornitori e clienti;
c. Macchinari ed impianti in consegna e prelievo per attività di manutenzione e revisione.
Durante le operazioni di prelievo o rifornimento di Merci presso fornitori e clienti sono compresi, a parziale deroga della garanzia di cui al punto 4.7.5 “Danni da Incendio”, i danni a Cose derivanti da Incendio Esplosione o Scoppio di Cose dell’Assicurato diverse da veicoli a motore.
Resta ferma l’esclusione:
• dei danni a Cose detenute dall’Assicurato;
• alle Cose trasportate o sollevate;
• limitatamente alle officine meccaniche, carrozzerie, gommisti ed elettrauto, i danni ai veicoli prelevati e/o consegnati;
• dei rischi soggetti all’Assicurazione obbligatoria di cui al Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti).
La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% e con il minimo di 500 Euro per ogni Sinistro nell’ambito del Massimale R.C.T.
indicato in Polizza e comunque con il Limite di Risarcimento per Sinistro e per Anno assicurativo di 100.000 Euro.
La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 2 del paragrafo “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è Assicurato?”.
P.0399.CGA - ED. 10.2022 - PAG. 52 di 89
4.5.14 Leasing o noleggio operativo
L’Assicurazione vale per la Responsabilità Civile di società di Leasing o società di noleggio operativo che siano proprietarie di beni immobili o mobili concessi in locazione al Contraente/Assicurato.
Ai fini della presente garanzia il Contraente e/o Assicurato non è considerato terzo. Sono tuttavia considerati terzi i Prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato nel limite del Massimale previsto per la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.), se operativa.
Nel caso in cui risulti operante altra Assicurazione, la presente garanzia è prestata a secondo Xxxxxxx, ossia è prestata solo se l’importo del Risarcimento supera i Massimali dell’altra Assicurazione.
4.5.15 Consorzio/Associazione di imprese
L’Assicurazione vale per la partecipazione a consorzi e/o associazioni di imprese in caso di responsabilità solidale, esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all’Assicurato, intendendosi escluso dalla garanzia l’obbligo di Risarcimento derivante
da mero vincolo di solidarietà con altre imprese consorziate/associate, e in eccesso ai massimali previsti dall’eventuale Polizza
stipulata dal consorzio/associazione di imprese a copertura delle responsabilità facenti capo alle imprese consorziate/associate.
Sono considerati terzi i titolari ed i Prestatori di lavoro delle imprese consorziate/associate; limitatamente ai danni per morte e/o lesioni personali la garanzia è prestata con una Franchigia di 5.000 Euro per ciascun danneggiato.
4.5.16 Rinuncia alla rivalsa
La Compagnia rinuncia all’esercizio dell’azione di rivalsa spettantele ai sensi dell’art. 1916 Codice civile nei confronti:
a) della Committente dell’Assicurato;
b) di qualsiasi Società Associata o Affiliata della Committente;
c) di qualsiasi Società nella quale le Società di cui ai predetti punti a) e b) abbiano proprietà azionaria pari o superiore al 50%;
d) di Amministratori, Dirigenti, Impiegati, Operai di tutte le Società predette e loro Familiari.
4.5.17 Committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti (anche ai sensi del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche)
L’Assicurazione vale per i danni derivanti dalla committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti o impianti.
L’Assicurazione vale anche per la committenza delle opere civili e di genio civile per le quali risulta applicabile il Decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche.
L’estensione di garanzia è comunque subordinata al fatto che, ove previsto dal precitato Decreto legislativo, l’Assicurato abbia dato specifico e formale incarico al responsabile dei lavori e ai coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, nell’ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal Decreto legislativo stesso.
L’estensione di garanzia viene concessa nell’ambito del Massimale previsto in Polizza per i danni a terzi e nei limiti contrattuali. Se al momento del Sinistro esistono anche altre assicurazioni da chiunque stipulate per i rischi previsti dalla presente garanzia, questa, fermi i limiti dei Massimali previsti dalla Polizza, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella assorbibile dall’altra o dalle altre assicurazioni.
La presente garanzia non comprende la responsabilità derivante dal vincolo di solidarietà con il direttore dei lavori, con i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori e con gli Appaltatori/Subappaltatori.
4.5.18 Cessione di lavori in appalto/subappalto - Responsabilità da committenza
L’Assicurazione vale per la responsabilità che ricada sull’Assicurato per i danni cagionati a terzi dagli Appaltatori/Subappaltatori ed il loro personale semprechè dagli stessi utilizzato nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro mentre eseguono i lavori commissionati dall’Assicurato e relativi alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione.
La presente garanzia si intende prestata a condizione che le attività subappaltate non superino il 50% del fatturato annuo totale dell’impresa assicurata.
4.5.19 Responsabilità per danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia (per autofficine, officine cicli, motocicli, carrozzieri, elettrauto e gommisti di cui alla Legge n. 122 del 05/02/1992)
L’Assicurazione R.C.T. vale per la Responsabilità Civile dell’Assicurato anche per i danni materiali e diretti cagionati ai veicoli, cicli ed i motocicli, in consegna o custodia o detenuti a qualsiasi titolo, per l’esecuzione dei lavori di riparazione o manutenzione e durante
l’esecuzione dei predetti lavori, compresa l’installazione di accessori e la sostituzione di pneumatici. Sono altresì compresi i danni subiti dai veicoli a seguito delle operazioni di movimentazione, sistemazione e/o caduta dal ponte sollevatore e/o buche, sollevamento o viceversa. La garanzia è prestata esclusivamente per i danni verificatisi nell’ambito dell’area di pertinenza dell’Azienda; sono tuttavia compresi i danni materiali e diretti ai veicoli avvenuti durante l’esecuzione:
• dei lavori di manutenzione o riparazione degli stessi eseguiti presso terzi, esclusi i danni da circolazione;
• di interventi di riparazione di emergenza su strada, esclusi il recupero, il trasporto o il traino del veicolo e i danni da circolazione.
P.0399.CGA - ED. 10.2022 - PAG. 53 di 89
Si intendono esclusi i danni:
a) necessari all’esecuzione dei lavori;
b) alle parti oggetto di riparazione o manutenzione, salvo si tratti di danni conseguenti ad Incendio e/o Scoppio;
c) alle Cose trovantisi sui veicoli stessi;
d) da Furto e Incendio;
e) da mancato uso o disponibilità del veicolo danneggiato;
f) alle Cose trasportate e rimorchiate.
Questa garanzia è prestata con il Limite di Risarcimento di 40.000 Euro per Sinistro e per Anno assicurativo con l’applicazione di uno Scoperto del 10% per ogni veicolo danneggiato con il minimo di 250 Euro. Per i soli danni ai veicoli conseguenti a caduta da ponti sollevatori e simili il predetto Scoperto viene elevato al 20% con il minimo di 250 Euro.
Restano confermate tutte le altre esclusioni ai punti 5, 6 e 29 del paragrafo “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è Assicurato?”
4.6 Garanzie sempre operanti (valide unicamente per le imprese edili)
4.6.1 Danni da demolizione, disfacimento, ristrutturazione
Qualora l’attività assicurata in Polizza preveda l’esecuzione di lavori di ristrutturazione, sopraelevazione demolizione, disfacimento effettuati in fabbricati occupati, l’Assicurazione non comprende i danni alle Cose presenti nei locali nei quali si eseguono i lavori. Per i danni alle Cose che si trovino in altri locali dello stesso fabbricato, la garanzia è prestata con l’applicazione della Franchigia prevista in Polizza
per danni a Cose e nell’ambito del Massimale R.C.T. di Polizza e con il Limite di Risarcimento di 50.000 Euro per Sinistro e per Anno assicurativo.
4.6.2 Mancato o insufficiente servizio di vigilanza
L’Assicurazione vale per i danni per mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione dell’incolumità dei terzi, per l’esistenza in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali, a condizione che la vigilanza e l’intervento siano compiuti in relazione ai lavori in corso e in esecuzione. Tale attività non è garantita nei casi in cui l’Azienda assicurata fornisca solo il servizio di vigilanza ed intervento sulla segnaletica.
4.7 Garanzie Premium (operanti solo se espressamente richiamate in Polizza)
Fermo quanto previsto ai paragrafi “Oggetto dell’Assicurazione” e “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, le seguenti garanzie valgono nei limiti delle somme indicate in Polizza per l’esercizio delle attività dichiarate, e con le regole, i Limiti di Risarcimento, i Massimali, le Franchigie e gli Scoperti, specificati in Polizza.
4.7.1 Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti dai Prestatori di lavoro di cui il medesimo si avvalga, adibiti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione.
L’Assicurazione vale anche per le azioni intraprese da:
• I.N.A.I.L. ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del Decreto legislativo del 23/2/2000 n. 38;
• I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 222 del 12/6/ 1984 e successive modifiche.
L’Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro:
a) qualora l’obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all’I.N.A.I.L. ricada in tutto o in parte sull’Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi dell’Assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’Assicurazione conserva la propria validità;
b) il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme vigenti in materia, l’Assicurazione conserva la propria validità.
Relativamente alle azioni di rivalsa esperite da I.N.A.I.L. o I.N.P.S., i titolari, i Familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell’Assicurato sono equiparati ai “Prestatori di lavoro”.
L’Assicurazione R.C.O. è operante nel mondo intero.
Questa garanzia è prestata nell’ambito del Massimale R.C.O., con il Limite di Risarcimento per Prestatore di lavoro e l’applicazione delle
Franchigie come indicati in Polizza.
P.0399.CGA - ED. 10.2022 - PAG. 54 di 89
Restano confermate tutte le altre esclusioni del paragrafo “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è Assicurato?”
4.7.2 Malattie professionali
La garanzia è estesa al Rischio delle Malattie professionali, intendendo per queste oltre a quelle indicate nelle tabelle, in vigore al momento della Polizza, allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni, anche le altre Malattie professionali che sono riconosciute tali a livello giudiziale ed in nesso di causa con l’attività assicurata in Polizza.
L’estensione opera a condizione che le Malattie professionali si manifestino durante la vigenza della presente Xxxxxxx e siano conseguenza di fatti colposi avvenuti per la prima volta nello stesso periodo o durante il periodo di vigenza di altre polizze precedentemente in vigore con la Compagnia, senza soluzione di continuità.
Per data di manifestazione si intende la data in cui è stata diagnosticata, per la prima volta, al Prestatore di lavoro la patologia oggetto della denuncia di Xxxxxxxx, sempreché, successivamente l’Ente preposto o la Magistratura certifichino il nesso di causalità fra la patologia predetta e la mansione effettivamente svolta, presso l’Assicurato, dal Prestatore di lavoro stesso.
La garanzia non vale:
a) per quei Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di Malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
b) per le Malattie professionali conseguenti:
i. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’Azienda;
ii. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’Azienda.
La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
c) per l’asbestosi e la silicosi e le altre patologie provocate dall’amianto, dalla silice o da Chrysotile;
d) per le Malattie professionali provocate da diacetile (Diacetyl).
La presente garanzia è prestata nell’ambito del Massimale di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro R.C.O., con il limite di 500.000 Euro per Sinistro e 750.000 Euro per ogni danneggiato, e con un sottolimite di 150.000 Euro per Sinistro e per ogni
danneggiato per i Prestatori di lavoro per i quali l’obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all’I.N.A.I.L. ricada su soggetti diversi dall’Assicurato, e con l’applicazione delle Franchigie come indicate in Polizza.
Tali limiti/sottolimiti rappresentano la massima esposizione della Compagnia:
1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di
Malattia professionale manifestatasi;
2. per più danni verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.
La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie. Ferme, in quanto compatibili, le norme che regolano l’Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri come descritto nel capitolo ”Cosa fare in caso di Sinistro?”, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia la manifestazione di una Malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
La presente estensione non si applica per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a
sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall’ambiente di lavoro (c.d. “mobbing”, “bossing”).
La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 38 del paragrafo ”Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è Assicurato?”
4.7.3 Xxxxx derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi
La garanzia vale per i danni derivanti da interruzione e/o sospensione, totale o parziale, dell’utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguente a Sinistro indennizzabile a termini della garanzia Responsabilità Civile verso terzi.
La garanzia è prestata con la Franchigia per i danni a Cose e con il Limite di Risarcimento per Sinistro e per Anno assicurativo come previsto in Polizza.
Si intendono esclusi i “Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi” risarcibili ai sensi del punto 4.7.11 “Responsabilità Civile Postuma”.
La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 31 del paragrafo “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è Assicurato?”
P.0399.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 55 di 89
4.7.4 Danni da Furto
La garanzia vale per la Responsabilità Civile dell’Assicurato per danni da Furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l’azione delittuosa di impalcature, attrezzature fisse e ponteggi:
a) eretti e fatti erigere dall’Assicurato e dallo stesso utilizzati;
b) da chiunque eretti per eseguire lavori relativi ai fabbricati nei quali si svolge l’attività assicurata o relativi agli impianti utilizzati per lo svolgimento dell’attività stessa.
Qualora i predetti lavori siano appaltati a terzi, la garanzia viene prestata per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di Committente.
La garanzia è prestata con la Franchigia per i danni a Cose e con il Limite di Risarcimento per Sinistro e per Anno assicurativo come previsto in Polizza.
La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 1 del paragrafo “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è Assicurato?”
4.7.5 Danni da Incendio
La garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per i danni cagionati a Cose di terzi derivanti da Incendio, esplosione e scoppio di beni dell’Assicurato o da lui detenuti.
In caso di lavori presso terzi, la presente garanzia si intende operante con il Limite di Risarcimento previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui al punto 4.7.9 “Lavori presso terzi”.
Qualora l’Assicurato fosse già coperto da Polizza Incendio con garanzia “Ricorso dei vicini” e/o “Ricorso Terzi”, la presente opererà in Secondo Xxxxxxx, per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta Polizza Incendio.
Dalla garanzia sono comunque esclusi i danni alle Cose che l’Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
La garanzia è prestata con la Franchigia per i danni a Cose e con il Limite di Risarcimento per Sinistro e per Anno assicurativo come previsto in Polizza.
La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 2 del paragrafo “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è Assicurato?”
4.7.6 Danni alle Cose e/o alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori
La garanzia vale per i danni alle Cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà dell’Assicurato, compresi quelli da mancato uso delle Cose e/o opere danneggiate.
Sono esclusi i danni:
a) i danni necessari all’esecuzione dei lavori;
b) alle parti direttamente oggetto di lavorazione, qualora la cosa o opera su cui l’Assicurato esegue i lavori sia una parte componente di un bene complesso, formato cioè da più parti componenti. Si intendono esclusi i danni alla sola parte componente che è direttamente oggetto della lavorazione assegnata.
Per parte direttamente oggetto di lavorazione si intende la cosa o le Cose (inclusi manufatti ed opere in genere) che hanno direttamente subito una lavorazione o una elaborazione da parte dell’Assicurato, sia a mano sia con l’aiuto di xxxxxxxxxx, attrezzi o utensili.
La garanzia è prestata con la Franchigia per i danni a Cose e con il Limite di Risarcimento per Sinistro e per Anno assicurativo come previsto in Polizza.
Qualora un Sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi del punto 4.7.3 “Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi” il predetto Limite di Risarcimento è comprensivo anche di tali danni.
La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 6 del paragrafo “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è Assicurato?”
4.7.7 Danni alle Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate
La garanzia vale per i danni alle Cose di terzi:
a) sollevate per esigenze di carico e scarico sempreché i danni siano conseguenza della caduta delle Cose sollevate;
b) movimentate nell’ambito delle sedi aziendali dell’Assicurato e/o presso terzi;
c) trasportate o rimorchiate.
P.0399.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 56 di 89
Sono compresi i danni da mancato uso delle Cose danneggiate.
La garanzia è prestata con la Franchigia per i danni a Cose e con il Limite di Risarcimento per Sinistro e per Anno assicurativo
come previsto in Polizza.
La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al punto 5 del paragrafo “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è Assicurato?”
4.7.8 Danni alle Cose in consegna e custodia
La garanzia vale per i danni alle Cose di terzi in consegna o custodia all’Assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo.
Sono esclusi i danni:
a) alle Cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione;
b) da Furto, Incendio e smarrimento;
c) da spargimento d’acqua, comunque verificatosi;
d) a veicoli a motore e natanti;
e) derivanti da attività di lavanderia o tintoria;
f) subiti dalle Cose trasportate, movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
g) da mancato uso delle Cose danneggiate;
h) alle Cose e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumento di lavorazione;
i) a fabbricati e Cose concesse in uso, locazione o locazione finanziaria;
j) alle Cose avvenuti in necessaria connessione con l’esecuzione dei lavori.
La garanzia è prestata con uno Scoperto e con il Limite di Risarcimento per Sinistro e per Anno assicurativo come previsto in Polizza.
La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 32 del paragrafo “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è Assicurato?”
4.7.9 Lavori presso terzi
Qualora l’Assicurato svolga, anche saltuariamente, lavori di vario genere presso terzi (comprese le operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, o di macchinari ed impianti) sono compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle Cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori. Restano esclusi i danni alle Cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
La garanzia è prestata con la Franchigia per i danni a Cose e con il Limite di Risarcimento per Sinistro e per Anno assicurativo come previsto in Polizza.
4.7.10 Xxxxxxx
L’Assicurazione vale per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi di Legge per i danni cagionati a terzi (per morte, per lesioni personali e per danni a Cose), ivi compreso l’acquirente, causati dalle Cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.
Per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti negli spacci aziendali, nei negozi situati nell’ambito dell’Azienda durante esposizioni, fiere, mostre e mercati e durante l’attività promozionale o offerti in degustazione, l’Assicurazione vale anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto.
L’Assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della Polizza, da Cose vendute durante il periodo di validità della garanzia e non comprende i danneggiamenti delle Cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di una Franchigia per i danni a Cose e un Limite di Risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo come indicato in Polizza.
La garanzia è altresì valida nel caso in cui il danno cagionato a terzi sia riconducibile a vendita di prodotti, Cose, merci e/o fornitura di prodotti differenti da quelli commissionati; in tal caso la garanzia è prestata con l’applicazione di una Franchigia per i danni a Cose e un Limite di Risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo come indicato in Polizza.
Qualora un Sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della garanzia premium di cui al punto 4.7.3. “Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi”, i predetti limiti sono comprensivi anche di tali danni.
I predetti limiti rappresentano anche il limite di esborso della Compagnia per Sinistro in serie intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi causati dalle Cose vendute originatisi da una stessa causa anche se manifestatisi in momenti diversi, ma comunque durante il periodo di validità della presente Assicurazione.
P.0399.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 57 di 89
L’Assicurazione non vale se l’Assicurato detiene merci non in conformità alle norme vigenti.
Qualora la presente garanzia coesista anche in una Polizza separata con società del gruppo Zurich con garanzia di Responsabilità Civile per danni a terzi da prodotti (R.C.P.), in caso di Sinistro risarcibile ai sensi sia della presente garanzia che di quella di Responsabilità Civile per danni a terzi da prodotti, le garanzie stesse non saranno cumulabili tra di loro e verrà applicata solo quella più favorevole all’Assicurato.
In caso di sostituzione con altra Polizza R.C.T. emessa con la presente Compagnia, purché senza soluzione di continuità, e sempreché rimanga operante la presente garanzia Smercio, l’Assicurazione vale anche per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità della Polizza sostituente conseguenti all’attività svolta durante il periodo di validità della presente Polizza.
La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 8 del paragrafo “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è Assicurato?”
4.7.11 Responsabilità Civile Postuma
A) Tutte le attività esclusi lavori edili
La garanzia R.C.T. vale anche per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di:
➢ installatore di impianti, attrezzature e Cose;
➢ manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e Cose, anche non installate dall’Assicurato;
➢ esecutore di lavori di reinterro degli scavi accessori all’attività di cui ai due punti precedenti;
per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti, attrezzature e Cose, dopo l’ultimazione dei lavori.
L’Assicurazione vale anche per le attività di cui all’art. 1 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37 del 22 gennaio 2008 (riguardante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici), purché l’Assicurato sia in possesso dell’abilitazione prevista dall’art. 3 del Decreto stesso e successive modifiche.
• Per tutte le attività (esclusi i lavori edili) la garanzia vale per i lavori eseguiti e i danni verificatisi durante il periodo di validità dell’Assicurazione purchè denunciati alla Compagnia non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori o di cessazione della Polizza, quale delle due intervenga prima.
• Per lavori di reinterro degli scavi accessori l’Assicurazione è prestata per lavori eseguiti e i danni verificatisi durante il periodo di validità dell’Assicurazione, purché denunciati alla Compagnia entro 60 giorni dalla data di compimento dei lavori di reinterro degli scavi accessori all’attività (fermo il termine di 24 mesi dalla data di ultimazione degli altri lavori o di cessazione della Polizza, quale delle due intervenga prima).
Si precisa che i lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
a) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
b) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.
Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.
L’Assicurazione non comprende i danni:
1) agli impianti, attrezzature o Cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
2) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
3) da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti, le attrezzature e le Cose sono destinati;
4) da mancato intervento manutentivo;
5) relativi alle attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili e assimilabili;
6) da lavori e da costruzioni.
B) Lavori edili
La presente garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, nello svolgimento dell’attività edile descritta in Polizza per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) avvenuti dopo la data di ultimazione dei lavori, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi.
Si precisa che i lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
➢ sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
➢ consegna anche provvisoria o temporanea dell’opera al Committente;
➢ uso anche parziale o temporaneo dell’opera secondo destinazione.
L’Assicurazione vale esclusivamente per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario, nonché per i lavori di scavo e reinterro.
L’Assicurazione non comprende i danni:
1. alle opere eseguite, nonché le spese necessarie per la riparazione, sostituzione, rifacimento o il ripristino delle opere stesse;
2. derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
P.0399.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 58 di 89
3. derivanti da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali le opere sono destinate;
4. da interruzione e/o sospensione di attività;
5. conseguenti a lavori di pavimentazione o impermeabilizzazione di fabbricati, porticati, terrazze e cortili.
• Per tutti i lavori edili la garanzia vale per i lavori eseguiti e i danni verificatisi durante il periodo di validità dell’Assicurazione purchè denunciati alla Compagnia non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori o di cessazione della Polizza, quale delle due intervenga prima.
• Per lavori scavo e reinterro l’Assicurazione è prestata per lavori eseguiti e i danni verificatisi durante il periodo di validità dell’Assicurazione, purché denunciati alla Compagnia entro 60 giorni dalla data di compimento dei lavori di scavo e reinterro (fermo il termine di 24 mesi dalla data di ultimazione degli altri lavori o di cessazione della Polizza, quale delle due intervenga prima).
Norme comuni alle attività di cui ai punti A) e B):
In caso di sostituzione con altra Polizza R.C.T. emessa con la presente Compagnia, purché senza soluzione di continuità, e sempreché rimanga operante la presente garanzia Postuma, l’Assicurazione vale anche per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità della Polizza sostituente conseguenti a lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente Polizza, fermo restando il limite temporale dalla data di termine dei lavori.
La garanzia è prestata per le attività di cui ai punti A) e B) con l’applicazione di Scoperto e Limite di Risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo indicati in Polizza.
Limitatamente ai “Danni da interruzione e/o sospensione di attività di terzi”, la garanzia è prestata con l’applicazione dello Scoperto previsto in Polizza per la presente estensione di garanzia, ma con il Limite di Risarcimento di 50.000 Euro per Sinistro e Anno assicurativo.
Qualora un Sinistro risarcibile ai sensi della presente garanzia dia luogo a danni risarcibili sia per le attività rientranti nel punto A) e sia per le attività rientranti nel punto B), i limiti e Scoperti ivi previsti non saranno cumulabili tra di loro e verranno applicati solo quelli più favorevoli all’ Assicurato.
La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al punto 7 del paragrafo “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è Assicurato?”
4.7.12 Responsabilità Civile Postuma per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti
La garanzia R.C.T. vale anche per i danni subiti e/o causati da veicoli a motore, cicli e motocicli riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell’Assicurato durante il periodo di validità della presente Assicurazione, compresi i danni derivanti dai lavori conseguenti alle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici, dovuti a fatto od omissione per i quali l’Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge ed a condizione che il danno si manifesti entro 6 mesi dalla data di riconsegna ai clienti.
L’Assicurazione non comprende i danni:
a) il cui Risarcimento è previsto dalla legge 24/12/1969 n. 990 e successive modifiche;
b) da mancato uso o disponibilità del veicolo;
c) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
d) da Xxxxx anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento di impianti antifurto.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno Scoperto e Limite di Risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo indicati in Polizza. In caso di sostituzione con altra Polizza R.C.T. emessa con la presente Compagnia, purché senza soluzione di continuità, e sempreché rimanga operante la presente garanzia Postuma, l’Assicurazione vale anche per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità della Polizza sostituente conseguenti a lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente Polizza, fermo restando il limite temporale dalla data di termine dei lavori.
La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 7 del paragrafo “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato”.
4.7.13 Xxxxx da inquinamento accidentale
La garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell’ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell’esercizio dell’attività descritta in Polizza. Per “danni da inquinamento dell’ambiente” si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell’Assicurato.
Per “stabilimento” si intende ogni installazione o complesso di installazioni che effettuano in modo continuo o discontinuo estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.
P.0399.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 59 di 89
Per l’operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni:
1) l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabilimenti dell’Assicurato così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all’Assicurato o a terzi entro 72 ore dal momento in cui l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;
2) fermo quanto previsto in merito alla denuncia dei Sinistri come previsto dal paragrafo 4.9 “Denuncia di Sinistro” del capitolo “Cosa fare in caso di Sinistro?”.
L’Assicurazione vale anche entro il limite del 10% del Limite di Risarcimento previsto per la presente garanzia, per le spese sostenute dall’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un Sinistro risarcibile a termini di Polizza, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso all’Assicuratore.
La garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall’evento dannoso con l’esclusione delle sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di ogni attività.
La garanzia di “Danni da inquinamento accidentale” non comprende i danni:
a) di cui l’Assicurato o persone del cui agire debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche;
b) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
c) provocati da attività svolte all’esterno dello stabilimento descritto in Polizza;
d) cagionati a Cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
e) conseguenti:
1. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell’Azienda;
2. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l’inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell’Azienda.
La presente esclusione e) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti idonei in rapporto alle circostanze.
La garanzia è prestata con l’applicazione di uno Scoperto e Limite di Risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo come indicati in Polizza.
La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 37 del paragrafo “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”
4.7.14 Danni ai capi in lavorazione
La garanzia vale per i danni ai capi che l’Assicurato abbia in consegna e custodia per lavaggio, smacchiatura e stiratura e simili, compresi i danni ai capi in lavorazione, ferma l’esclusione dei danni da Xxxxx.
La garanzia è prestata con l’applicazione di una Franchigia e Limite di Risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo come indicati in Polizza.
La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 29 del paragrafo “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è Assicurato?”
4.7.15 Danni a veicoli per distributori di carburante, stazioni di servizio e di lavaggi
La garanzia vale per i danni subiti dai veicoli di terzi in consegna o custodia all’Assicurato o sottoposti a rifornimento e/o ricarica, lavaggio o manutenzione accessoria alle predette attività.
L’Assicurazione comprende altresì il Rischio relativo alla proprietà di impianti, attrezzature e manufatti. Sono inoltre compresi:
a) i danni subiti dai veicoli su cui sono eseguite le operazioni di erogazione carburante e/o lubrificante in conseguenza di difettosa esecuzione delle operazioni stesse (compresi i danni derivanti dall’erogazione di carburante e/o lubrificante avariato) e verificatisi entro quarantotto ore dalla data della loro esecuzione. Sono esclusi i danni derivanti da difetto originario dei prodotti erogati;
b) i danni ai veicoli in consegna o custodia derivanti da movimentazioni effettuate nell’ambito dell’area di pertinenza dell’Azienda.
Sono esclusi i danni da Furto e Incendio, nonché quelli da mancato uso o disponibilità del veicolo danneggiato.
La garanzia è prestata con l’applicazione di una Franchigia per danni a Cose e con il Limite di Risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo come indicati in Polizza.
• Esercizio di bar, tavola calda o negozio
La garanzia vale per l’esercizio di bar, tavola calda o negozio. Limitatamente a tale Xxxxxxx, in deroga al paragrafo “Esclusioni” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, si conviene che l’Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi di Legge per i danni cagionati a terzi (per morte, per lesioni personali e per danni a Cose), ivi compreso l’acquirente, causati dalle Cose vendute e somministrate, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto. Per i generi alimentari di produzione
P.0399.CGA - ED. 10.2022 - PAG. 60 di 89