Contract
Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro, con unico operatore economico, unico lotto avente ad oggetto l’implementazione del sistema di bigliettazione elettronica all’interno delle stazioni delle linee su ferro
PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - FONDO SOCIALE EUROPEO PROGRAMMA OPERATIVO CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020
CUP: B60J21000090001 | CIG: 9137334E8A |
Elaborato L1.TVM.G.04 | SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO | |
revisione | emissione | Servizio Linee Metropolitane Urbane |
00 | 28/03/2022 |
Sommario
Art. 1. – Valore delle premesse e definizioni 7
Art. 2. – Ambito di applicazione 8
Art. 3 - Oggetto del Contratto Attuativo e prima fornitura 8
Art. 4 – Importo e quadro economico dell’Appalto 9
Art. 5 – Durata dell’appalto 11
Art. 8 – Sospensione delle prestazioni 12
Art. 9 - Impegni delle Parti 12
9.2 Rappresentante dell’Appaltatore (Responsabile dell’Accordo Quadro) 13
9.8 Interferenza dei lavori 15
9.9 Requisiti del personale e condizioni per l’utilizzo 15
9.11 Interventi informativi e pubblicitari 15
Art. 10 – Ordine dei lavori 16
Art. 11 – RUP e Direttore dell’Esecuzione del Contratto 16
Art. 12 - Corrispettivo e modalità di pagamento 16
Art. 14 – Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia 19
Art. 15 - Subappalto, subfornitura, sospensione, risoluzione e recesso 19
Art. 17 – Inadempienze e penali 20
Art. 18 - Garanzie e polizze 20
18.2 Polizza assicurativa di primo rischio assoluto 21
Art. 20 - Cessione dei crediti e del Contratto Attuativo 21
Art. 21 – Controllo di qualità, verifiche e prove. Accettazione e collaudi 21
21.1 Verifiche in fase di fornitura 21
21.2 Verifiche in fase di fornitura 22
Art. 22 – Servizio di manutenzione “To-Go” 22
Art. 23 – Ricambi, materiale di consumo, manuali 23
Art. 24 – Software e diagnostica 23
Art. 25 – Materiali inadatti e difetti 23
Art. 26 - Domicilio dell’Appaltatore e comunicazioni tra le parti 23
Art. 27 - Protocollo di Legalità 24
Art. 28 – Codice di comportamento del Comune di Napoli 25
Art. 29 – Patto di integrità 25
Art. 30 - Trattamento dei dati personali 26
Art. 32 – Proprietà industriale e commerciale. Brevetti 27
Art. 33 – Continuità della prestazione in caso di controversie e foro competente 28
Art. 34 – Presa d’atto dei luoghi e delle circostanze 29
Art. 35 – Tracciabilità dei flussi finanziari 29
SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO TRA
Comune di Napoli, con sede legale in Napoli, alla ……. n. ..., C.F. e partita IVA …..., in persona del , nato a
(), il , C.F. , domiciliato per la carica presso la sede del Comune, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù del (di seguito per brevità anche “Stazione Appaltante” o Committente”)
E
, sede legale in , Via , capitale sociale Euro ( , ),
iscritta al Registro delle Imprese di al n. _ , P. IVA , domiciliata ai fini del presente
atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx (nel seguito per brevità anche
“Impresa” o “Fornitore” o “Aggiudicatario” o “Appaltatore”);
Oppure:
, sede legale in , via , capitale sociale euro ( _), iscritta
al registro delle imprese di al n. , x. Xxx , domiciliata ai fini del
presente atto in , via , in persona del e legale rappresentante dott. , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del raggruppamento temporaneo oltre alla stessa la
mandante con sede legale in , via , capitale sociale euro (
), iscritta al registro delle imprese di al n. , p. Iva _ , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , con sede legale in
, via , capitale sociale euro ( , ), iscritta al Registro delle Imprese di
al n. _ , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in dott. repertorio
n. (nel seguito per brevità anche “Impresa” o “Fornitore” o “Aggiudicatario” o “Appaltatore”);
PREMESSO CHE
a. in data il Committente ha indetto con Bando n. ………………. del ………, una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento della “Fornitura in opera di macchine
emettitrici di titoli di viaggio” mediante la conclusione di un Accordo Quadro, unico lotto, con un operatore economico, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
b. al termine di presentazione delle offerte, in data , sono pervenute numero offerte e, nello specifico, dalle ditte ;
c. in esito alle operazioni di selezione del fornitore, con provvedimento n. …… del la
commissione giudicatrice ha formulato la proposta di assegnazione in favore di
;
d. la stazione appaltante, all’esito delle verifiche prescritte, ha disposto l’aggiudicazione nei confronti di e ha provveduto alle comunicazioni di cui all’art. 76 d.lgs. 50/2016;
e. che conformemente all’art. 32 comma 10 d.lgs. 50/2016 non si applica il termine di “stand-still” in quanto appalto basato sulla conclusione di un accordo quadro ex art. 54;
f. il Fornitore ha presentato la garanzia definitiva di cui all’art. 103 d.lgs. 50/2016 e le ulteriori garanzie previste dai documenti di gara;
g. tra il Comune di Napoli e il Fornitore è stato stipulato, in data , un accordo quadro approvato con Delibera G. C. n. del , con cui sono state stabilite le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto dell’Accordo medesimo, comprese le condizioni economiche e contrattuali e le modalità di attuazione dei singoli Contratti Attuativi, per l’intera durata contrattuale fissata in 48 mesi decorrenti dalla stipula del succitato Accordo ovvero fino all’esaurimento dell’importo di spesa ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza dei 48 mesi;
h. ai sensi del suddetto Accordo Quadro e del relativo Capitolato Speciale d’Appalto la suddetta prestazione deve essere realizzata sulla base di appositi Contratti Attuativi, che l’Appaltatore si è impegnato a perfezionare con il Committente secondo le modalità e nei termini previsti nel medesimo Accordo Quadro;
i. che sono stati nominati: l’xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Istruttore Direttivo Ingegnere del Comune di Napoli, e l’ing. rispettivamente, RUP e Direttore dell’Esecuzione per la Stazione Appaltante del presente Contratto Attuativo per l'Appaltatore;
j. il DURC è regolare;
k. La verifica del Programma 100, previsto con delibera di CC n. 17 del 11 giugno 2008 come modificato dalla delibera di CC n. 32 del 9 ottobre 2008, ha dato esito regolare;
l. che la copertura finanziaria del presente contratto è garantita a valere sui fondi del PON Metro 2014 – 2020 – REACT EU. (PON Metro REACT - Transizione verde e digitale delle città metropolitane, Azione 6.1.2 - Mobilità sostenibile, Codice Progetto: NA.6.1.2.b.)
Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, in attuazione dell’Accordo Quadro di cui in premessa
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1. – Valore delle premesse e definizioni
Le premesse, gli atti e i documenti richiamati costituiscono, per accordo espresso, patto e formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come tutti i documenti allegati alla procedura di gara. Nel presente contratto e in tutti gli altri atti e documenti di gara, alle seguenti espressioni vengono attribuiti i seguenti significati:
• Appaltatore: la persona fisica o giuridica, o le persone fisiche o giuridiche anche temporaneamente riunite, consorziate, ovvero raggruppate in GEIE, che si impegnano all’esecuzione delle forniture e prestazioni descritte nel presente Contratto;
• Capitolato Tecnico: il documento contenente la descrizione delle forniture e delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e del Contratto applicativo nonché la specificazione delle norme tecniche di progettazione, di esecuzione, di misurazione, di controllo della qualità e di accettazione inerenti l’Accordo Quadro e il Contratto applicativo;
• Codice dei contratti pubblici: il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni ed integrazioni;
• Committente: Comune di Napoli- Area Infrastrutture – Servizio Linee Metropolitane Urbane – Xxx Xxxxxxxxx 00/0 - 00000 Xxxxxx;
• Consegna: il trasferimento della macchina emettitrice al Committente, previo positivo collaudo;
• Contratto Applicativo: l’accordo tra il Committente e l’Appaltatore per l’appalto dell’esecuzione delle forniture e prestazioni, concluso ai sensi e in conformità a quanto disposto nel presente atto;
• Direttore dell’Esecuzione del Contratto: il soggetto nominato dal Committente con il compito di verificare il regolare andamento dell’esecuzione dell’appalto;
• Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze: il documento redatto dal Committente e condiviso dall’Appaltatore contenente le misure di prevenzione per eliminare o, ove ciò sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra attività connesse all’esecuzione del Contratto
applicativo;
• Esercente o Gestore: l’Azienda Napoletana Mobilità Spa (ANM SpA), di proprietà del Comune di Napoli, in qualità di gestore del servizio di trasporto pubblico locale del Comune di Napoli;
• Personale Incaricato: qualsiasi soggetto incaricato dal Committente delle operazioni di svolgimento delle attività connesse all’esecuzione del Contratto da parte del Fornitore, nonché allo svolgimento, in qualsiasi momento, di controlli e verifiche sulle macchine emettitrici, diretti ad accertare la conformità delle forniture alle prescrizioni contrattuali;
• Regolamento: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
• Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Il soggetto nominato dal Committente ai sensi della
L. 241/90 e smi e art. 31 d.lgs. 50/2016, cui sono affidati i compiti che la disciplina attribuisce al Responsabile del Procedimento relative a tutte le fasi (progettazione, affidamento e esecuzione) dell’intervento.
Art. 2. – Ambito di applicazione
Il presente Contratto attuativo integra e completa l’Accordo Quadro stipulato tra le Parti e richiamato in premessa. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto l’Accordo Quadro stesso e tutti i documenti ivi richiamati, anche nel caso in cui essi non siano materialmente allegati - In caso di contrasto tra le norme e le clausole dei suddetti documenti e tra queste ed il contenuto del presente Contratto, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per la Stazione Appaltante.
Art. 3 - Oggetto del Contratto Attuativo e prima fornitura
La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta, l’appalto avente per oggetto “Fornitura in opera di macchine emettitrici di titoli di viaggio (TVM)”, secondo le modalità tutte come individuate e descritte nel Capitolato Speciale di Appalto e Capitolato Tecnico, allegati al presente Contratto Attuativo, che definiscono compiutamente la tipologia delle forniture e le modalità di realizzazione delle stesse, così come migliorate in sede di offerta, tutti documenti allegati al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale. Con il primo Contratto Applicativo il Committente commissiona:
• N° 55 TVM (di cui n° 28 Full e n° 27 Light)
• L’Applicativo delle TVM
• Il Sistema di Supervisione delle TVM
• Il Sistema di Gestione dell’Assistenza (SW ASS)
• Il servizio di manutenzione “to go” (3 mesi)
• Il servizio di movimentazione delle attuali TVM installate ed eventualmente delle nuove
• La Formazione del personale indicato dalla Stazione Appaltante per garantire un adeguato supporto all’utilizzo dei nuovi apparati/sistemi installati.
• Tutto il Software di base e applicativo/Drivers/Firmware e relative le licenze d’uso previste nella fornitura per rendere la stessa in opera a regola d’arte.
Art. 4 – Importo e quadro economico dell’Appalto
L’importo del presente contratto applicativo, considerato il ribasso offerto, è pari ad euro XXXXX per la fornitura e l’installazione di n. 55 macchine emettitrici di titoli di viaggio, come derivante dal modulo di offerta presentato in sede di gara.
In particolare, l’importo è di complessivi € X.XXX.XXX,00 al netto di IVA, così suddivisi:
Tipologia di costo:
1. Fornitura apparati/sistemi: € 2. Servizio di installazione apparati/sistemi: € 3. Manutenzione “to go”: €
4. Assistenza full service: €
5. Movimentazione emettitrici: €
6. Servizio di supporto specialistico: €
TOTALE €
L’importo per oneri di sicurezza, non soggetto a ribassi, è pari a € X.XXX,XX. Di seguito, si riporta il dettaglio delle singole macro-voci sopra indicate.
L’importo per la fornitura di Apparati/Sistemi si compone delle seguenti voci:
Tipologia Apparato; Quantità; Importo
TVM FULL ; 28; €
TVM LIGHT; 27; €
UPGRADE DA LIGTH A FULL; 0; €0.00
UPGRADE DA MAG A COP; 0; €0.00
APPLICATIVO SW TVM; 1; €
SISTEMA SUPERVISIONE SW; 1; €
SISTEMA GESTIONE ASSISTENZA SW; 1; €
TOT FORNITURA APPARATI SISTEMI: €
L’importo per l’installazione si compone delle seguenti voci:
Tipologia Apparato; Quantità; Importo
PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA; a corpo; €
INSTALLAZIONE TWM FULL; 28; €
INSTALLAZIONE TWM LIGHT; 27; €
SISTEMA SUPERVISIONE; 1; €
TOT INSTALLAZIONE APPARATI SISTEMI: €
L’importo per il servizio di “manutenzione to-go” si compone delle seguenti voci:
Tipologia Apparato; Quantità MANUTENZIONE TVM FULL; 28 MANUTENZIONE TVM LIGHT; 27
MANUTENZIONE SISTEMA SUPERVISIONE; a corpo MANUTENZIONE APPLICATIVO TVM; a corpo
TOT MANUTENZIONE “TO GO” (3 MESI)
L’importo per il servizio di “Assistenza full-service” (eventuale) si compone delle seguenti voci:
Tipologia Apparato; Quantità ASSISTENZA TVM FULL; ASSISTENZA TVM LIGHT;
ASSISTENZA SISTEMA SUPERVISIONE; a corpo
ASSISTENZA APPLICATIVO TVM; a corpo MANUTENZIONE EVOLUTIVA;
TOT ASSISTENZA (24 MESI);
L’importo per il servizio di “supporto specialistico” (eventuale) si compone delle seguenti voci:
Tipologia Apparato; Quantità SUPP. SPECIALISTICO; SUPPORTO SPECIALISTICO;
Per il servizio di movimentazione, durante l’intero periodo contrattuale, l’importo è di:
Tipologia Apparato; Quantità; Importo
MOVIMENTAZIONE EMETTITRICI; 10; €
MOVIMENTAZIONE EMETTITRICI; ; €
L’Appaltatore, per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, si impegna a consegnare e installare le macchine emettitrici nelle quantità ordinate nel termine massimo previsto dal cronoprogramma, come migliorato in sede di offerta. Per il dettaglio delle singole fasi del cronoprogramma si rimanda al Capitolato Tecnico.
Il mancato rispetto delle tempistiche offerte determinerà l’applicazione di una penale come previsto nell’articolo specifico del presente contratto ovvero la risoluzione del contratto, restando impregiudicata la possibilità del Committente di adire le vie legali per il riconoscimento del maggior danno.
Fermo restando la durata fissata nel cronoprogramma come migliorato in sede di offerta, l’Appaltatore è tenuto a presentare un “Master Plan” (piano di realizzazione) entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
Per le modalità operative e redazionali del “Master Plan” si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto e al Capitolato Tecnico.
La consegna e messa in opera delle singole macchine emettitrici dovrà avvenire nel rispetto del “Master Plan” presentato dall’Appaltatore.
La consegna di ciascuna macchina emettitrice di biglietti dovrà avvenire nei luoghi indicati nella Relazione tecnico-descrittiva, assumendosi il Fornitore ogni onere e spesa connessi al trasferimento al punto di consegna.
Il mancato rispetto delle tempistiche offerte determinerà l’applicazione di una penale come previsto nell’articolo specifico del presente contratto.
I termini di tempo fissati per l’esecuzione delle prestazioni sono improrogabili. Qualora casi fortuiti o di forza maggiore o, comunque, fatti non imputabili all’Appaltatore turbino o facciano sospendere le normali attività di essi, tali termini potranno essere prorogati, a richiesta dell’Appaltatore ed a giudizio del Committente, nella misura che quest’ultimo riterrà giustificata.
La proroga potrà essere concessa per un periodo massimo corrispondente alla durata dei suddetti eventi, con l’osservanza delle seguenti condizioni:
• dare immediato avviso degli eventi verificatisi al fine di ottenere la concessione di una proroga dei termini;
• far pervenire al Committente, prima della scadenza del termine contrattuale, domanda di proroga dei termini allegando la documentazione probatoria dei fatti determinanti il ritardo o, riservandosi, se tale documentazione non possa essere momentaneamente prodotta, di trasmetterla tempestivamente.
Art. 8 – Sospensione delle prestazioni
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Schema di Contratto, il Committente potrà ordinarne la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, tra le quali si annoverano, a titolo esemplificativo, i casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione.
In caso di sospensioni verrà redatto apposito verbale. La durata della sospensione non sarà conteggiata nel termine stabilito per l'ultimazione dei servizi.
Si rinvia alle disposizioni prevista dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per gli aspetti qui non disciplinati.
Il Committente e l’Appaltatore si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi assunti all’atto della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, nonché a quelli di cui al presente Contratto Attuativo e previsti da tutti i documenti di gara. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente contratto si rinvia al Capitolato Speciale di Appalto, al Capitolato Tecnico con i relativi allegati e all’Offerta dell’Appaltatore.
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto, dichiara che la totalità di quanto fornito è prodotta in conformità con le normative vigenti.
L’Appaltatore è responsabile verso il Committente dell’esatta e puntuale realizzazione dell’oggetto del contratto nonché della buona riuscita dell’appalto.
L’Appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente tutte le leggi e disposizioni in vigore riguardanti la sicurezza delle persone e delle cose in generale e la prevenzione degli infortuni.
L’Appaltatore, nelle fasi di consegna e messa in servizio delle TVM, dovrà provvedere a sua cura e spese a tutti gli approntamenti ed opere necessarie per l’esecuzione della prestazione e per la messa in esercizio degli apparati.
Il Fornitore è tenuto a garantire che le macchine siano esenti da vizi e adatte all’uso a cui sono destinata ex all’art. 1490 c.c. per un periodo di 24 mesi, decorrenti dal collaudo della singola TVM.
9.2 Rappresentante dell’Appaltatore (Responsabile dell’Accordo Quadro)
L’Appaltatore è tenuto a nominare formalmente un proprio rappresentante (Responsabile dell’Accordo Quadro) che dovrà avere piena conoscenza delle condizioni tecnico amministrative del contratto ed essere munito dei poteri necessari per la corretta gestione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Prima dell’avvio delle attività, l’Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente, al Gestore e al Direttore dell’Esecuzione il nominato referente unitamente ai suoi contatti telefonici (fissi e mobili) ed email.
Il Responsabile dell’Accordo Quadro sarà il rappresentante dell’Appaltatore e il principale interlocutore del Committente, Gestore e Direttore dell’Esecuzione.
L’Appaltatore dovrà richiedere al Committente e/o al Gestore, in tempo utile, quelle eventuali informazioni non contenute nell’A.Q. o nel contratto e necessarie per il corretto espletamento della fornitura.
L’Appaltatore è tenuto a fornire in qualunque momento ogni informazione richiesta dal Committente,
Gestore o Direttore dell’Esecuzione e relativa alla esecuzione del contratto.
La custodia dei beni oggetto della fornitura è affidata all’Appaltatore in qualità di depositario fino alla loro consegna e accettazione da parte del Committente.
Qualora durante la custodia si verificassero eventi come smarrimenti, furti, avarie, questi saranno a carico dell’Appaltatore.
Per quanto qui non espressamente previsto e richiamato si rimanda al paragrafo “Custodia dei beni” di cui al Capitolato Speciale d’Appalto.
Il Committente è in facoltà di differire la data entro la quale l’Appaltatore è tenuto alla consegna dei materiali collaudati con esito favorevole senza che, per i primi tre mesi, l’Appaltatore stesso possa pretendere compensi o indennizzi di sorta ovvero il pagamento delle spese di magazzinaggio, che si debbono ritenere compresi e compensati nel prezzo contrattuale. In ogni caso, i materiali si intendono passati in proprietà del Committente e lasciati in deposito fiduciario all’Appaltatore all’atto della richiesta di differimento della consegna.
Si rimanda al paragrafo “Deposito fiduciario” di cui al Capitolato Speciale d’Appalto per quanto qui non espressamente previsto e richiamato.
L’Appaltatore è tenuto a svolgere con cura le operazioni di trasporto dei beni oggetto di fornitura, nonché le operazioni di carico e scarico al fine di evitare danni, attenendosi alle prescrizioni del Committente e/o del Gestore e/o del Direttore dell’Esecuzione.
In ogni caso il trasporto, così come le operazioni di carico e scarico, sono svolte sotto la piena responsabilità dell’Appaltatore che si impegna a tenere indenne il Committente.
Durante eventuali sopralluoghi, l’Appaltatore si obbliga a non ostacolare le ordinarie operazioni che hanno luogo nei locali così come il flusso dei passeggeri e a sospendere temporaneamente le proprie attività qualora queste interferissero.
L'Appaltatore dovrà permettere che, nel corso dei lavori, operai di altre Ditte o del Gestore possano accedere in cantiere per l'esecuzione di opere non comprese nel presente contratto o riguardanti quelle che il Committente eseguirà direttamente e consentire anche l'uso dei soppalchi e ponti di servizio, senza diritto a compensi o indennizzi suppletivi, essendosi di questo onere tenuto conto nei prezzi unitari dell'appalto, né da ciò potrà trarre motivo per ritardare il compimento dei lavori.
9.9 Requisiti del personale e condizioni per l’utilizzo
In tutte le fasi del Contratto, l’Appaltatore si obbliga ad impiegare personale dall’idonea qualificazione ed esperienza in relazione alle attività da espletare e a dotarlo dei necessari dispositivi di protezione individuali previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
L’Appaltatore risponde direttamente dell’operato di tutti i dipendenti nei confronti sia del Committente e Xxxxxxx sia nei confronti di terzi.
L’Appaltatore è obbligato ad applicare e fare applicare integralmente per i dipendenti occupati nella realizzazione delle prestazioni oggetto del contratto, nessuno escluso, tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso della prestazione in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria.
Il Committente verificherà l'esistenza di eventuali obblighi in materia di sicurezza sui cantieri. L’Appaltatore sarà tenuto all’applicazione, oltre che di quanto previsto dall’eventuale Piano di Sicurezza, di tutte le disposizioni in materia che il Responsabile del Committente competente impartirà in materia di sicurezza e protezione ambientale. L’Appaltatore è tenuto a compensare il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo di Lavoro di categoria e dagli accordi locali integrativi dello stesso e di assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari.
L’Appaltatore dovrà provvedere, ai sensi del Capitolato Tecnico, alla formazione e addestramento del personale indicato dal Gestore per il corretto utilizzo e gestione degli apparati.
Tutte le spese relative all’attività in esame sono a completo carico dell’Appaltatore, nessuna esclusa.
9.11 Interventi informativi e pubblicitari
La fornitura del primo contratto applicativo sarà finanziata con le risorse del PON Metro REACT - Transizione
verde e digitale delle città metropolitane, Azione 6.1.2 - Mobilità sostenibile, Codice Progetto: NA.6.1.2.b.
L’Appaltatore ha l’obbligo di rispettare le norme e le indicazioni dettate dal Programma di finanziamento dell’appalto.
L’APPALTATORE prende esplicitamente atto di tali obblighi e non è legittimato a chiedere compensi supplementari per il relativo espletamento.
Per quanto concerne gli obblighi di identità visiva “PON METRO” si rimanda a quelli contenuti nel “Manuale di identità visiva e regole di applicazione”, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xx- content/uploads/2016/11/Manuale-Identit%C3%A0-Visiva-COMPLETO.pdf (sezione “Obblighi del beneficiario”).
L’Appaltatore ha facoltà di sviluppare le singole attività oggetto dell’appalto nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché esse siano eseguite a regola d’arte e seguendo quanto richiesto nel Capitolato Tecnico, suoi allegati e negli altri documenti di gara.
In generale le attività si svolgeranno secondo quanto previsto dal Master Plan concordato tra le parti.
Qualora circostanze particolari richiedessero di conferire all’andamento delle prestazioni una diversa gradualità, il Direttore dell’Esecuzione ha facoltà di impartire disposizioni diverse, nell’interesse della buona riuscita dell’appalto, mediante formali ordini di servizio senza che l’Appaltatore possa muovere eccezioni al riguardo e pretendere maggiori indennizzi di sorta.
Art. 11 – RUP e Direttore dell’Esecuzione del Contratto
Il Responsabile del Procedimento (RUP) è l’xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx che provvederà a nominare un Direttore dell’Esecuzione del Contratto, individuandolo tra personale del Gestore.
Il Direttore dell’Esecuzione assicura il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, coordinando e controllando le attività e curando tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti alla gestione del contratto.
Il Direttore dell’Esecuzione può nominare appositi assistenti per essere coadiuvato nel controllo e contabilizzazione delle attività oggetto del presente appalto.
Art. 12 - Corrispettivo e modalità di pagamento
Per le prestazioni previste al precedente art. 2, da eseguirsi nei termini e modalità di cui ai precedenti artt. 4
, ( / ),
e 6, sarà corrisposto un compenso complessivo pari ad € inclusi IVA ed
oneri di legge se dovuti. Il corrispettivo è determinato sulla base dei criteri stabiliti dal Capitolato Speciale di Appalto applicando il ribasso dedotto nell’Accordo Quadro.
La fatturazione sarà ripartita come segue:
a) Fornitura Apparati/Sistemi:
• 20% dell’importo della voce 1) della tabella alla lettera A) dell’art. 4 del Capitolato Tecnico al completamento della Fase A2 “Approvazione Specifiche Tecniche” da parte della Stazione Appaltante con l’accettazione formale da parte del Committente delle “specifiche di fornitura e posa in opera”;
• 10% dell’importo della voce 1) della tabella alla lettera A) dell’art. 4 del Capitolato Tecnico al completamento della Fase C “Collaudo dei sistemi Prototipali” con la firma del verbale di collaudo;
• 35% della voce 1) della tabella alla lettera A) dell’art. 4 del Capitolato Tecnico alla fine della fase di “predisposizione degli apparati”;
• 35% della voce 1) della tabella alla lettera A) dell’art. 4 del Capitolato Tecnico al completamento della Fase G “Collaudo Finale” con la firma del verbale di collaudo;
b) Servizio di Installazione Apparati/Sistemi:
• 100% dell’importo della voce 2) della tabella alla lettera A) dell’art. 4 del Capitolato Tecnico al completamento della Fase G “Installazione Apparati”.
c) Servizio di manutenzione to-go:
• 100% dell’importo della voce X) della tabella A) dell’art. 4 del Capitolato Tecnico al completamento della Fase M “Manutenzione to-go”.
d) Servizio di Movimentazione delle Attuali TVM e Nuove TVM:
• 100% dell’importo in base al numero di spostamenti effettuati al completamento della Fase G” Installazione Apparati”.
e) Servizio di Supporto Specialistico (eventuale):
• Pagamenti trimestrali a misura nel caso di “Supporto specialistico” in base alle ore (minimo 1 ora) effettivamente richieste dal Committente.
f) Servizio di Assistenza “Full-Service” (eventuale):
• Canoni trimestrali posticipati a partire dall’inizio dell’esecuzione del servizio in numero pari al numero dei mesi (24) diviso per tre.
Le fatture saranno predisposte in formato elettronico e dovranno recare:
i) le coordinate bancarie per il bonifico;
ii) fonte di finanziamento (PON Metro REACT - Transizione verde e digitale delle città metropolitane, Azione 6.1.2 - Mobilità sostenibile);
iii) nome completo del progetto (NA.6.1.2.b – Implementazione del sistema di emettitrici automatiche di titoli di viaggio per le linee su ferro)
iv) l’evidenza della decurtazione dello 0,5% ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016;
v) il numero del contratto e l’indicazione della determina di impegno della spesa (possono essere indicati anche nella parte descrittiva della fattura qualora non sia presente un campo apposito);
vi) Il codice destinatario del Committente destinato per la fatturazione elettronica;
vii) CIG;
viii) CUP.
Con la Legge n. 205 del 27.12.2017 art. 1 comma 916 dal 1° gennaio 2019 si ha obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello stato.
Il codice destinatario del Committente è 2L6S0N.
L’I.V.A., nella aliquota di legge, si intende a carico della Stazione Appaltante.
Si precisa che la fatturazione dovrà seguire il regime dello split payment, ai sensi dall'articolo 17-ter, Dpr 633/1972, dalla legge di stabilità 2015.
Il pagamento avrà luogo, nei termini stabiliti nel Capitolato Speciale d’Appalto, dalla data di ricevimento della fattura, subordinatamente all’apposizione del “benestare al pagamento” da parte del Direttore dell’Esecuzione.
Per esigenze di rispetto della normativa I.V.A. nonché di corretta imputazione contabile, si prevede espresso obbligo, a carico dell’Appaltatore, di dettagliare nel corpo della fattura in maniera accurata e precisa, le prestazioni e/o le cessioni effettuate in relazione alle singole e specifiche obbligazioni contrattualizzate.
Il Committente si riserva di richiedere l’integrazione della descrizione della fattura, qualora la medesima non sia conforme a quanto sopra evidenziato, e, nel caso di mancato adempimento, provvederà a sospendere il relativo pagamento nel perdurare di tale carenza descrittiva.
I prezzi offerti e accettati dal Committente sono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto e saranno fermi anche per i successivi contratti applicativi.
Tuttavia, viene fatta salva la previsione dell’art. 29 del D.L. 4/2022 per la quale si rimanda al paragrafo “Revisione prezzi” del Capitolato Speciale d’Appalto per quanto qui non previsto espressamente.
Art. 14 – Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia
Per eventuali modifiche, nonché per le varianti, si rimanda a quanto previsto dall’art. 106 del d.lgs. 50/2016 e dal Capitolato Speciale d’Appalto.
In ogni caso, qualora dovessero rendersi necessarie modifiche o varianti al contratto, a causa di esigenze non prevedibili e non dipendenti da fatti o responsabilità dell’Appaltatore, quest’ultimo dovrà provvedere ad effettuare le dovute modifiche alla progettazione tecnica senza che possa, ad alcun titolo, sollevare eccezioni salvo il diritto al maggior compenso a causa della modifica o variante.
Modifiche o varianti potranno essere proposte dall’Appaltatore solo ove siano obiettivamente giustificate da cause di forza maggiore oppure per motivi tecnici. In tali casi resta facoltà del Committente poter accettare la modifica o variante, senza che l’Appaltatore possa proporre alcuna eccezione.
In ogni caso, qualsiasi modifica o variante che si rendesse necessaria a causa di carenze progettuali dell’Appaltatore non comporterà variazioni del corrispettivo dovuto.
Sono ammesse per il Committente modifiche quantitative, sia in aumento che in diminuzione, nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 106, comma 12, d.lgs. 50/2016.
Art. 15 - Subappalto, subfornitura, sospensione, risoluzione e recesso
(da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto)
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni: …………..
Oppure (da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto)
Considerato che all’atto dell’offerta l’Appaltatore non ha inteso fare ricorso al subappalto, l’Appaltatore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.
Si applicano gli articoli 108, 109 e 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché quanto previsto dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale d’Appalto, cui integralmente si rinvia.
Così come previsto dall’art. 105, comma 8, d.lgs. 50/2016, il contraente originario che il subappaltatore sono
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
In caso di subappalto i pagamenti verranno effettuati direttamente all’Appaltatore che è tenuto, entro venti giorni, a trasmettere al Committente copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore; è fatto salvo il disposto dell’art. 105, comma 13, d.lgs. 50/2016.
Le prestazioni contrattuali dovranno essere svolte assicurando la massima attenzione alla salute e sicurezza dei lavoratori impiegati dall’Appaltatore e del personale del Committente e del Gestore. L’Appaltatore s’impegna a fornire le prestazioni contrattuali con la migliore diligenza professionale e osservando puntualmente tutte le norme di legge, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e alle disposizioni contenute nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), documento L1.TVM.G.07, che è parte integrante e sostanziale del presente contratto.
L’Appaltatore potrà proporre eventuali integrazioni, ove necessarie, mediante apposito Documento di Valutazione dei Rischi (DVRI) ai sensi della normativa vigente.
Nel corso dell’esecuzione del contratto, le Parti, in un clima di reciproca fattiva collaborazione e cooperazione, si impegnano a modificare e/o integrare il suddetto documento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
L’Appaltatore entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, deve redigere e consegnare al Gestore eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza. Si rinvia all’art. 29 del Capitolato Speciale d’Appalto per i contenuti minimi degli stessi.
Art. 17 – Inadempienze e penali
In ordine alla contestazione del mancato rispetto dei termini o delle modalità di espletamento delle prestazioni, si applica quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.
Si dà atto che l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto nonché con l’Accordo Quadro e degli
impegni comunque previsti negli allegati agli stessi, ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia mediante Polizza fidejussoria n. , emessa in data
dalla compagnia _.
18.2 Polizza assicurativa di primo rischio assoluto
L’Appaltatore è tenuto a sottoscrizione una polizza assicurativa “All Risk”. Per i dettagli della stessa si rimanda all’apposito paragrafo del Capitolato Speciale d’Appalto.
L’Appaltatore tiene indenni il Committente e il Gestore da ogni responsabilità, diretta ed indiretta, per qualsiasi danno materiale e non che possa derivare a persone ed a cose, durante l’esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione del contratto e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.
Il personale impiegato dall’Appaltatore nell’esecuzione del contratto non avrà nulla a che pretendere, per l’attività svolta, nei confronti del Committente e del Gestore.
Art. 20 - Cessione dei crediti e del Contratto Attuativo
Ai fini dell’opponibilità al Comune di Napoli, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune di Napoli e fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, diventano efficaci con l’accettazione espressa da parte del Comune di Napoli ovvero qualora non siano rifiutate con comunicazione notificata al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica dell’atto di cessione. È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.
L’inosservanza dei divieti di cui al presente articolo attribuisce il diritto al Comune di Napoli di risolvere il rapporto contrattuale con conseguente diritto al risarcimento dei danni.
Art. 21 – Controllo di qualità, verifiche e prove. Accettazione e collaudi
21.1 Verifiche in fase di fornitura
Nel corso della fase di allestimento della fornitura saranno eseguite tutte le prove previste dal Piano dei
Collaudi delle singole apparecchiature di cui al Capitolato Tecnico.
Alla consegna a piè d’opera di ciascun componente - completo della documentazione relativa ai collaudi effettuati - verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un rispettivo Verbale di Accettazione dei Materiali; tale accettazione avverrà presso le strutture del Committente.
Il Verbale di Accettazione dei Materiali potrà anche essere collettivo e riguardare più componenti.
21.2 Verifiche in fase di fornitura
Nel corso della prestazione il Committente e/o il Gestore si riservano di eseguire tutte le prove necessarie per valutare la corretta esecuzione di quanto previsto. L’Appaltatore ha l’onere di fornire l’assistenza necessaria all’esecuzione di tali verifiche e di attuare le modifiche necessarie in caso di esito negativo della prova.
Per ogni singolo sito di installazione, la Direzione dell’Esecuzione potrà constatare la completa e corretta esecuzione delle attività e provvedere, di concerto con l’Appaltatore, ad emettere il relativo Certificato di Collaudo Parziale sulla base di quanto indicato nel Capitolato Tecnico.
Tale documento sancisce la riconsegna del sito al committente e la possibilità di inserire la contabilità connessa nel SAL di avanzamento.
Per quanto non qui previsto e per le norme relative ai collaudi si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto.
L’avvenuta esecuzione delle attività verrà sancita con un Verbale di Ultimazione Lavori. Successivamente, entro il termine di 30 giorni dalla data del predetto Verbale, verrà emesso un Certificato di Xxxxxxxx Finale che attesterà la conformità degli interventi a quanto previsto dal presente contratto e dalle vigenti normative in materia e costituirà benestare alla fatturazione della parte di prestazione ancora non contabilizzata.
Il Certificato di Xxxxxxxx Finale, redatto osservando le disposizioni di cui al comma 1, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione. Nell’arco di tale periodo l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera.
Art. 22 – Servizio di manutenzione “To-Go”
Per il dettaglio delle prestazioni e relative modalità e termini si rimanda al Capitolato Tecnico e relativi allegati.
Art. 23 – Ricambi, materiale di consumo, manuali
Per il dettaglio delle prestazioni e relative modalità e termini si rimanda al Capitolato Tecnico, relativi allegati, al Capitolato Speciale d’Appalto e all’offerta dell’Appaltatore.
Art. 24 – Software e diagnostica
Per il dettaglio delle prestazioni e relative modalità e termini si rimanda al Capitolato Tecnico, relativi allegati, al Capitolato Speciale d’Appalto e all’offerta dell’Appaltatore.
Art. 25 – Materiali inadatti e difetti
Qualora, durante la realizzazione dell’appalto e fino alla consegna finale, venga accertato che materiali/prodotti/componenti inadatti o materiali/componenti non corrispondenti ai requisiti tecnici, vengano impiegati, il Committente e/o il Gestore potrà emettere un ordine per quelli da non utilizzare.
Qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto e fino alla consegna finale, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 24, un qualsiasi materiale o apparecchiatura o sistema presenti difetti che non sono stati risolti dall’Appaltatore, il Committente e/o il Gestore invierà all’Appaltatore una formale richiesta di rettifica dell’anomalia, nella quale verrà descritto il difetto e sarà assegnato un termine per la rettifica.
Qualora l’Appaltatore non provveda a ripristinare le anomalie segnalate entro i termini assegnati, il Committente provvederà a rettificare i difetti per conto e danno dell’Appaltatore; il Committente si riserva l’azione di risarcimento del danno nonché di comminare all’Appaltatore le eventuali penali previste dal contratto. Resta ferma la garanzia per vizi di cui all’art. 1490 c.c., si rimanda all’apposito paragrafo del Capitolato Tecnico e al Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 26 - Domicilio dell’Appaltatore e comunicazioni tra le parti
Per gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge il proprio domicilio presso che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti del medesimo e si impegna a darne tempestiva comunicazione al Responsabile Unico del procedimento competente. Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la committente e Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC del Comune di Napoli e all’indirizzo PEC dell’Appaltatore.
Le comunicazioni della committente si intendono conosciute dall’Appaltatore al momento del loro
ricevimento al predetto indirizzo PEC.
Art. 27 - Protocollo di Legalità
L’Appaltatore dichiara di conoscere in tutto il loro contenuto e di accettare le clausole di cui all’art.8 del Protocollo di Legalità che qui di seguito si riportano:
Clausola n. 1 – L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2 – L‘Appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3 – L’Appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4 – L’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5 – L’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o
subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola di cui al comma 2 dell’art.3 - L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/98 a carico del subfornitore.
Art. 28 – Codice di comportamento del Comune di Napoli
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del contenuto dell'art.2 del “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli” approvato con Delibera di G.C. n.254 del 24 aprile 2014, modificato con Delibera di G.C. n.217 del 29.04.2017 che rende applicabile il Codice stesso alle imprese fornitrici di beni e servizi e pertanto ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Le sanzioni applicabili, in caso di violazione di quanto disposto dal richiamato Xxxxxx, sono, ai sensi dell’art.20 comma 7, quelle previste dal Patto di Integrità. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto, gravi e reiterate inosservanze del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli.
L'Appaltatore, attesta, ai sensi dell'art.17 del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti del Comune di Napoli anche non più in servizio che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione Comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata e si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art.53 comma 16 ter del Decreto legislativo n. 165/2001.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
L’Appaltatore attesta di essere a conoscenza del contenuto del “Patto di Integrità” approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 3 dicembre 2015 e s.m.i. che rende applicabile il Patto stesso alle imprese partecipanti alle gare ed ai soggetti affidatari e, pertanto, ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L’Appaltatore assume, in particolare, i seguenti impegni:
• rendere noto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, prendendo atto che il Comune di Napoli ne ha garantito l'accessibilità (ai sensi dell'art.17 comma 2 del Decreto Presidente della Repubblica n.62/2013) pubblicandolo sul proprio sito istituzionale all'indirizzo web: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx;
• osservare e far conoscere ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice stesso;
• riferire tempestivamente al Comune di Napoli ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, od offerta di protezione, che sia avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Il suddetto parimenti prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione del contratto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza;
• rendere noti, su richiesta del Comune di Napoli, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti, il presente contratto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. Le sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità sono: l'escussione della fidejussione definitiva, la risoluzione del contratto, l'esclusione dalle procedure di gara/affidamento indette dal Comune di Napoli e la cancellazione dagli elenchi aperti per i successivi tre anni.
Il Presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.
Art. 30 - Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano a osservare quanto disposto dalle vigenti norme in materia di data protection (Regolamento 679/2016/UE) in relazione ai dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.
Ai sensi e per gli effetti del delle norme vigenti in materia di data protection, le Parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse alla presente
convenzione.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.
L’impresa ha l’obbligo, pena la risoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia dell’Accordo Quadro, i dati, le notizie e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione delle attività svolte in adempimento del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, nonché quelli relativi alle attività svolte dal Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
L’impresa è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il contratto. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo Quadro e i Contratti Attuativi e di escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.
Art. 32 – Proprietà industriale e commerciale. Brevetti.
L’Appaltatore garantisce, in ogni tempo, il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari e concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno utilizzati ai fini dell’esecuzione del contratto.
L’Appaltatore è tenuto ad indicare nell’offerta o in suo allegato anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati, da esso stesso o da terzi che intenda eventualmente adottare, segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto.
L’Appaltatore è tenuto a dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze
ovvero, in alternativa, di un impegno irrevocabile di cessione a suo favore di tali diritti da parte del titolare, per il caso in cui il contratto venga concluso con il Committente.
Tutto gli oneri, a qualsiasi titolo, connessi all’ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di cui al presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno, sono a carico dell’Appaltatore e si intendono compresi nel prezzo contrattuale.
Il Committente resta estraneo ai rapporti tra l’Appaltatore e i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie che dovrebbero insorgere tra detti soggetti.
Il Committente si assume tutte le responsabilità conseguenti all’impiego di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. Nell’ipotesi di inadempimento delle prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di agire per il risarcimento dei danni subiti.
In ogni caso, i beni oggetto della fornitura ed i relativi componenti debbono corrispondere ai requisiti essenziali stabiliti dalla disciplina comunitaria e nazionale in tema di armonizzazione tecnica e garantire, tra l’altro, la protezione del lavoratore, la salvaguardia dell’ambiente, la salute e la sicurezza degli utenti.
Qualora consentito dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di armonizzazione tecnica, l’Appaltatore procede al controllo di fabbricazione interna e dichiara la conformità e l’idoneità dell’impiego dei beni oggetto di fornitura e dei loro componenti.
Art. 33 – Continuità della prestazione in caso di controversie e foro competente
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’impresa e il Committente in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Napoli. È escluso il ricorso all’arbitrato.
In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all’esecuzione dei lavori nonché ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad essi, l’Appaltatore accetta espressamente che non avrà diritto di sospendere i servizi, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.
L’Appaltatore resta pertanto obbligato ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell’Esecuzione, senza poter sospendere o ritardare l’esecuzione del servizio appaltato o delle prestazioni ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni e ciò sotto pena di
risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che possano derivare al Committente.
Art. 34 – Presa d’atto dei luoghi e delle circostanze
L’Appaltatore contestualmente alla stipula del contratto espressamente riconosce che i corrispettivi, forfettari e a misura, determinati dal presente contratto e relativi allegati sono remunerativi di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per realizzare, nei tempi prescritti e a perfetta regola d’arte, tutte le forniture e le prestazioni in appalto ed inoltre tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire l’incolumità pubblica.
Tale assunzione di responsabilità è conseguente all’aver preso atto, sui luoghi in cui devono essere eseguite le prestazioni, delle problematiche e delle circostanze connesse.
Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Appaltatore assume inoltre interamente su di sé, esentandone il Committente, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali e civili connesse con l’espletamento delle prestazioni richieste.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l’espletamento dei servizi la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.
Art. 35 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010
n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a/r o via PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
Il Fornitore, il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Committente.
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e, in generale, alla normativa applicabile vigente in materia, all’Accordo Quadro, al Capitolato Speciale di Appalto, al Capitolato Tecnico e loro allegati.
Visto per la regolarità del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei contratti, per la parte di competenza del CUAG IL RESPONSABILE DELL’AREA C.U.A.G. - Dott.ssa XXXXXXXXXX XXXXX
Io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto che, previa lettura alle costituite parti, viene da queste dichiarato conforme alle espresse volontà delle stesse, nonché, accettato e sottoscritto, previa accertamento delle identità personali, mediante l'utilizzo ed il controllo di strumenti informatici, ivi compresa l'apposizione di firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. attestando che i certificati di firma dei signori:
1) Ing. , quale rappresentante del Comune, il cui certificato digitale di sottoscrizione, identificato dal numero di serie ;
2) Sig. , nato a , il , quale rappresentante dell'altra parte contraente, il cui certificato digitale di sottoscrizione, identificato dal numero di serie sono validi e conformi, giusto quanto risulta dalle verifiche degli Enti certificatori delle firme digitali medesime.
Letto, confermato e sottoscritto