Contract
Ridefinizione delle regole procedurali per l’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato mediante chiamata diretta
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23 maggio 2018, ha adottato all’unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 89/2018 – Verb. 349
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;
VISTO in particolare l’art. 20, del D.Lgs. n. 127/2003, a mente del quale ““(…) ferme restando le disposizioni vigenti e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca, il C.N.R., sentito il Consiglio Scientifico, nell’ambito del 10 per cento dell’organico dei ricercatori e tecnologi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può inoltre assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico è rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto”;
VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015;
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
VISTO il DPR 171/1991 e in particolare l’art. 23, comma 2, a mente del quale “(…) in relazione a singoli programmi e per l’intera durata degli stessi, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, è consentita altresì l'assunzione a contratto di personale in possesso di specifici requisiti o che risulti idoneo a seguito di apposite selezioni, da adibire ai programmi”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare gli artt. 35 “reclutamento del personale” e 36 “Utilizzo di contratti di lavoro flessibile”;
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 43, prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito istituzionale del
MIUR, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 123 del 29 maggio 2015, entrato in vigore in data 1° giugno 2015;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 20, rubricato “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente prot. n. 25035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 e segnatamente l’art. 4 che così recita “(…) il reclutamento del personale a tempo determinato può avvenire nel rispetto dei limiti numerici e di spesa posti dalla normativa vigente e in coerenza con la contrattazione collettiva e ferme restando altre modalità di carattere generale previste dalla legge: a) per procedura selettiva; b) per chiamata diretta nei limiti fissati dall’articolo 20, comma 3, del decreto di riordino”;
VISTO il Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato del Consiglio Nazionale delle Ricerche, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 162/2005 del 9 novembre 2005;
VISTA la Circolare CNR n. 12/2013, recante “Reclutamento del personale con contratto di lavoro a tempo determinato con oneri a carico di fondi esterni - Art. 23 del D.P.R. n. 171/91”;
VISTA la Circolare CNR n. 1/2016 recante “Reclutamento del personale con contratto di lavoro a tempo determinato - Primi chiarimenti”;
VISTA la Circolare CNR n. 31/2017, recante “Nuove modalità di reclutamento del personale con contratto di lavoro a tempo determinato, con oneri a carico di fondi esterni, mediante chiamata diretta”, con la quale il Direttore Generale ha disposto la sospensione delle procedure finalizzate al reclutamento di personale a tempo determinato mediante lo strumento della chiamata diretta nominativa, in attesa di procedere ad una revisione delle modalità procedurali adottate dall’Ente;
RAVVISATA la necessità di adeguare la procedura di reclutamento per chiamata diretta, disciplinata dalla Circolare CNR n. 12/2013, alle disposizioni di cui al citato art. 20 del decreto legislativo n. 127/2003, nella parte in cui prevede l’acquisizione di un apposito parere del Consiglio Scientifico;
RAVVISATA, altresì, la necessità di conformare l’azione amministrativa dell’Ente ai principi ricavabili dal combinato disposto dell’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 concernente il superamento del precariato e degli artt. 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001, che nel loro insieme delineano un quadro di interventi finalizzati a ridurre il numero dei contratti a termine anche mediante azioni di prevenzione rispetto alla formazione di nuovo precariato, nonché a privilegiare quale forma ordinaria di reclutamento la selezione pubblica;
CONSIDERATO che, a tal fine, si rende necessario procedere alla revisione della procedura di reclutamento mediante chiamata diretta nominativa - anche in ragione del carattere derogatorio e quindi eccezionale di tale istituto rispetto al principio del pubblico concorso - introducendo una
ulteriore fase procedimentale che si sostanzia nell’approvazione della proposta di assunzione nominativa da parte del Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio Scientifico sulla validità curriculare ai sensi già richiamato art. 20, del D. Lgs. n. 127/2003;
CONSIDERATO che tra le diverse fattispecie di chiamata diretta nominativa si possono distinguere quelle concernenti i soggetti vincitori di procedure competitive poste in essere da Istituzioni nazionali ed internazionali esterne all’Ente, quali, a titolo esemplificativo, la Commissione Europea e altri Organismi Internazionali, il MIUR e altre pubbliche amministrazioni;
RITENUTO opportuno di riservarsi, all’esito di maggiori approfondimenti, la possibilità di adottare una proceduta semplificata per le suddette fattispecie di chiamata nominativa di soggetti vincitori di procedure competitive indette da Istituzioni nazionali ed internazionali;
VISTA la relazione predisposta dal Responsabile dell’Ufficio Ufficio Attività Stragiudiziale e Contratti di Lavoro della Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane, Reg. Uff. ASCL
n. 401/2018 del 18 maggio 2018, sottoscritta dal Direttore Generale e trasmessa con prot. AMMCNT-CNR n. 0035189 del 18 maggio 2018;
DELIBERA
1. Le proposte di chiamata diretta nominativa ai sensi dell’art. 20, del D. Lgs. n. 127/2003, fatti salvi gli adempimenti indicati nelle Circolari CNR n. 12/2013 e n. 1/2016, sono sottoposte al parere obbligatorio del Consiglio Scientifico sulla validità curriculare dell’unità di personale da assumere, nonché all’approvazione finale del Consiglio di Amministrazione.
2. Le proposte di chiamata diretta indicate al precedente punto 1, qualora gli oneri finanziari dei contratti di lavoro a tempo determinato siano posti a carico dei fondi ordinari di bilancio, saranno condizionate alla previa autorizzazione del Presidente del CNR, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del “Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato del Consiglio Nazionale delle Ricerche”, adottato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 162/2005.
3. E’ fatta espressa riserva, all’esito di ulteriori approfondimenti, di definire le fattispecie di chiamata diretta nominativa di soggetti vincitori di procedure competitive poste in essere da Istituzioni nazionali ed internazionali esterne all’Ente, per le quali adottare una procedura semplificata.
4. E’ demandata al Direttore Generale l’adozione degli atti necessari per dare piena attuazione alla presente deliberazione.
IL PRESIDENTE
X.xx digitalmente Xxxxxxx Xxxxxxxx
IL DIRETTORE GENERALE
IN FUNZIONE DI SEGRETARIO
X.xx digitalmente Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx