SEZIONE 1 - PREMESSA E DEFINIZIONI
ALLEGATO 5
Lotto 1
ACI INFORMATICA S.p.A.
Copertura Assicurativa Temporanea Caso Morte ed Invalidità Permanente del personale dipendente con qualifica di
dirigente
Codice CIG 6335727750
SEZIONE 1 - PREMESSA E DEFINIZIONI
Premessa
Il presente contratto è volto a disciplinare i rapporti tra la Contraente e la Società al fine di garantire la copertura di un capitale in caso di morte ed invalidità dei dirigenti in servizio presso la Contraente stessa, in forza di quanto previsto all’articolo 12 del C.C.N.L. dei Dirigenti di aziende industriali e da eventuali accordi o regolamenti aziendali.
Definizioni
Assicurato il dipendente con qualifica di dirigente sulla cui vita è stipulata l’assicurazione.
Assicurazione il contratto di assicurazione.
Beneficiari coloro ai quali spettano le somme assicurate.
Broker Xxxxxx Italia S.p.A.
Capitale in caso di decesso in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della
durata dell’assicurazione, pagamento del capitale assicurato al beneficiario.
Capitale in caso di invalidità permanente
in caso di infortunio o malattia dell’Assicurato che abbia come conseguenza una invalidità permanente superiore ai due terzi, pagamento del capitale assicurato.
Contraente ACI Informatica S.p.A.
Età assicurativa la modalità di calcolo dell’età dell’Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.
Polizza – Elenco il documento che prova l'assicurazione e l’elenco degli Assicurati con indicazione della garanzia prevista, dei capitali assicurati e dei premi dovuti.
Premio l’importo dovuto dalla Contraente alla Società.
Questionario anamnestico il modulo costituito da domande sullo stato di
salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurato che la Società utilizza la fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.
Sinistro il verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.
Società la Compagnia di Assicurazione.
Sovrappremio la maggiorazione di premio richiesto dalla Società nel caso in cui l’Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l’Assicurato svolga attività professionali e sportive particolarmente rischiose (sovrappremio sportivo).
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 – Definizione dell’assicurazione
La presente assicurazione di gruppo ha lo scopo di garantire la copertura assicurativa per il caso di morte e di invalidità totale e permanente da qualunque causa derivante, sempreché l’evento avvenga prima della scadenza dell’assicurazione.
Art. 2 – Assicurati – limite di età
Per Assicurati si intendono tutti i dipendenti della Contraente con qualifica di dirigente della Contraente aventi un’età compresa fra i 18 e i 70 anni.
L’assicurazione non è rinnovabile nei confronti degli Assicurati che abbiano superato i 70 anni di età.
Art. 3 – Ingresso, permanenza in assicurazione e regolazione del premio
Per il gruppo iniziale degli Assicurati la copertura assicurativa decorre dalla data di effetto della presente polizza ed è subordinata al versamento del corrispondente importo di premio come previsto al successivo art. 6 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia. La Contraente fornirà alla Società i dati anagrafici ed il codice fiscale relativi ai singoli Assicurati.
Per i nuovi assunti o nominati la copertura assicurativa decorre dalle ore 00 del giorno di assunzione o nomina risultante dai libri amministrativi della Contraente, la quale ne darà comunicazione scritta alla Società entro 45 giorni.
La permanenza in assicurazione cessa automaticamente alle ore 24 del giorno di risoluzione del rapporto di lavoro presso la Contraente, la quale ne darà comunicazione scritta alla Società entro 45 giorni.
Per le comunicazioni inviate oltre il termine di 45 giorni, la decorrenza della inclusione o esclusione sarà dalle ore 00 del giorno di ricevimento della suddetta comunicazione.
I pagamenti e/o rimborsi di premio previsti dal presente articolo verranno conguagliati in sede di regolazione a fine annualità assicurativa.
Art. 4 – Premio
Il premio annuo di assicurazione per ciascun Dirigente assicurato è determinato all’inizio di ciascun anno di assicurazione in base ai tassi di premio riportati in tabella, con riferimento all’età assicurativa raggiunta ed all’importo del capitale.
Il premio annuo è dovuto in via anticipata.
Nel caso di coperture di durata inferiore all’anno saranno stabiliti ratei di premio ottenuti riducendo i premi annui sopra definiti in proporzione alla durata della copertura.
Per le uscite in corso d’anno non dipendenti dall’evento assicurato la Società restituirà alla Contraente l’eventuale rateo di premio relativo al periodo per la quale la copertura non sarà più prestata.
Art. 5 - Durata del contratto
Il presente contratto decorre dalle ore 00 del 01.01.2016 e cesserà alle ore 00 del 01.01.2019. Il contratto è senza tacito rinnovo.
E’ facoltà di ciascuna delle Parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 60 (sessanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una od alcune delle garanzie previste.
E’ inoltre facoltà della Contraente notificare alla Società, entro 30 giorni precedenti la scadenza dell’1/1/2019, la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative
ed economiche fino ad un massimo di 12 mesi, a fronte di un importo di premio per ogni mese di copertura pari a 1/12 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
Resta inteso tra le Parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.
Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
In deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, la Contraente pagherà alla Società, per il tramite del broker:
a. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto (premio annuale);
b. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza del rinnovo o dell’eventuale proroga, il premio di rinnovo o di proroga;
x. xxxxx 00 (xxxxxxxx) giorni dalla data di ricezione dell’appendice:
- il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza;
- il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto. Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Contraente invia copia dell’avvenuto bonifico, con indicazione del C.R.O., al Broker e/o alla Società), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Art. 7 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
La presente assicurazione è stipulata in aggiunta ed indipendentemente da qualsiasi altra copertura assicurativa in corso. La Contraente è esonerata dall’obbligo di comunicare se i singoli Assicurati abbiano in corso altre polizze per lo stesso rischio.
Art. 8 - Forma delle comunicazioni
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire a mezzo lettera raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, telefax od altro mezzo telematico ed avranno effetto dalla data di invio.
Art. 9 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbi interpretativi sull’operatività delle garanzie contrattuali, prevarrà l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato.
Art. 10 - Capitali assicurati e documentazione sanitaria
Il presente contratto prevede l’assicurazione di capitali per un importo pari al tetto massimo previsto dal C.C.N.L. di categoria ed eventuali maggiorazioni definite dai Contratti Integrativi aziendali, di cui la Contraente fornirà estratto alla Società.
L’inclusione in copertura di nuovi Assicurati o le variazioni in aumento di capitali di coperture già in corso devono essere effettuate con le seguenti modalità assuntive:
- per capitali sino all’importo pari al tetto massimo previsto dal CCNL di categoria non è richiesta la presentazione di alcuna documentazione sanitaria o dichiarazione dell’Assicurato e/o della Contraente;
- per capitali superiori al tetto massimo previsto dal CCNL di categoria ma sino a Euro 350.000,00 mediante sottoscrizione di apposito questionario anamnestico. In base alle risposte, la Società si riserva di richiedere specifici accertamenti sanitari;
- per capitali superiori a Euro 350.000,00 mediante effettuazione di specifici accertamenti sanitari che saranno comunicati dalla Società.
Il capitale massimo assicurabile pro-capite non potrà eccedere € 750.000,00.
Le norme di cui sopra valgono anche in caso di aumenti di capitali di coperture già in essere.
Ai fini della corretta individuazione della documentazione sanitaria da presentare, ad eccezione del capitale previsto dal CCNL di categoria, per il quale non dovrà in ogni caso essere presentata alcuna documentazione e/o dichiarazione, per gli scaglioni successivi, si terrà conto del capitale complessivamente garantito oltre che con il presente contratto anche con altri contratti stipulati in forma collettiva per l’Assicurato da includere o per il quale si sta procedendo all’aumento di capitale assicurato.
Qualora l’accertamento sanitario richiesto evidenzi dei motivi di aggravamento del rischio tali da rendere necessaria l’applicazione di sovrappremi o l’effettuazione di ulteriori accertamenti sanitari, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, la Società darà comunicazione alla Contraente della misura del sovrappremio da applicare o degli accertamenti sanitari da effettuare. In questi casi, in attesa della definizione, le garanzie sono limitate ai capitali previsti alla prima alinea del presente articolo.
La decorrenza degli adeguamenti dei capitali assicurati sarà dalle ore 24 della data di avvenuta accettazione da parte della Società.
La Società si obbliga ad assicurare con il presente contratto tutti i dirigenti fino al capitale massimo previsto dal CCNL di categoria indipendentemente dagli esiti della documentazione sanitaria che il dirigente dovesse presentare per assicurare un capitale superiore.
Si precisa, inoltre, che per i dirigenti già coperti da altra/e copertura/e assicurativa/e alla data del 01/01/2016, la presente assicurazione verrà assunta direttamente, previa consegna della/e polizza/e del precedente assicuratore mantenendo le tarature dei rischi già applicate e senza richiedere alcuna documentazione sanitaria e/o dichiarazione della Contraente/Assicurato.
Art. 11 - Suicidio
La garanzia comprende il rischio del suicidio con decorrenza immediata dall’ingresso in assicurazione.
Art. 12 - Documenti contrattuali
Alla stipulazione della polizza, e in occasione di ciascun versamento, la Società rilascerà alla Contraente una quietanza di premio e un’appendice distinta contenente i nominativi degli Assicurati, con l’indicazione per ciascuno della decorrenza, data di nascita, sesso, capitale assicurato e del relativo premio.
Art. 13 - Sinistro che colpisca più teste
L’assicurazione comprende anche il sinistro che colpisca più persone a seguito di uno stesso evento accidentale, fino ad un importo complessivo pari a sei volte il capitale medio assicurato.
Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo, detto importo andrà suddiviso in relazione al numero delle teste colpite da sinistro e in proporzione ai rispettivi capitali assicurati.
Art. 14 - Beneficiari
Beneficiari delle prestazioni assicurate sono i soggetti indicati nel CCNL di categoria ovvero dai contratti e/o accordi e/o regolamenti aziendali in vigore.
In assenza di specifiche previsioni in tal senso:
- in caso di decesso, i beneficiari sono quelli indicati dall’Assicurato, o in difetto di designazione, gli eredi testamentari e, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi;
- in caso di invalidità totale e permanente, beneficiario è l’Assicurato stesso.
Art. 15 - Esclusioni
I rischi di morte e di invalidità totale e permanente sono coperti qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali. E’ escluso dalla garanzia soltanto il decesso o l’invalidità causati da:
- dolo della Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano, in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta della Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
- uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico, o stati di alcolismo acuto o cronico;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero da altra patologia a essa collegata a patto che il decesso avvenga entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza della prima polizza, nel caso in cui l’Assicurato si rifiuti di sottoporsi al test HIV in occasione dell’eventuale visita medica.
In questi casi, la Società corrisponderà solo un importo pari al rateo di premio relativo al periodo di copertura non goduta.
Art. 16 - Condizioni riguardanti l’invalidità totale e permanente
Le condizioni riguardanti l’invalidità totale e permanente sono regolate nella successiva
Sezione 3.
Art. 17 - Buona fede
Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Tuttavia, l’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).
Art. 18 - Pagamenti della Società
Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamenti.
Per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assicurato dovranno essere presentati i seguenti documenti.
- domanda sottoscritta dalla Contraente;
- certificato di morte dell’Assicurato;
- relazione dell’ultimo medico sulla causa del decesso
- copia della cartella clinica dell’ospedale in caso di ricovero precedente il decesso o di decesso avvenuto in ospedale pubblico o privato;
- in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio) a causa della quale sia intervenuta l’Autorità Giudiziaria: copia del verbale redatto dagli Organi di Polizia, o
Certificato della Procura, o altro documento rilasciato dall’Autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso o dell’eventuale autopsia;
- copia legalizzata dell’eventuale testamento valido e non impugnato o in mancanza dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante che l’Assicurato non ha lasciato testamento (completa, se sono beneficiari gli eredi legittimi, delle loro generalità, età e capacità giuridica);
- autorizzazione del Giudice Tutelare in caso di beneficiari minori o incapaci;
- fotocopia del codice fiscale e del documento di ciascun avente diritto;
- Stato di famiglia
Per i pagamenti conseguenti ad invalidità totale e permanente dell’Assicurato dovranno essere presentati i seguenti documenti:
- domanda sottoscritta dalla Contraente;
- copia delle cartelle cliniche e di ogni altra documentazione sanitaria utile ad attestare lo stato di invalidità;
- certificato del medico curante attestante lo stabilizzarsi della malattia o infortunio che ha comportato l’invalidità;
- copia della dichiarazione INPS attestante il diritto alla pensione di inabilità o all’assegno di invalidità da parte dell’Ente Previdenziale;
La Società si riserva il diritto di richiedere, qualora lo ritenga necessario, eventuale documentazione supplementare.
La Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario.
Art. 19 - Clausola Broker
La gestione del contratto, ovvero la collaborazione alla esecuzione dello stesso, e’ affidata a Xxxxx Italia S.p.A
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., la Contraente e la Società assicuratrice si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
• che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Contraente, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Contraente.
• di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
• che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
• che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati e/o prorogati i contratti, secondo gli accordi od i convenuti in essere tra le Direzioni Generali delle Compagnie medesime e il Broker incaricato, o in mancanza, nella misura pari all’aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per la Contraente.
Art. 20 - Facoltà di recesso
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60°giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione. Il recesso ha effetto alla scadenza dell’annualità indicata nella presente polizza; ovvero, se comunicato meno di 90 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva.
Art. 21 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 22 - Trattamento dei dati
La Contraente si impegna, in base a quanto previsto dal D.lgs n. 196 del 30/06/02003, a raccogliere il consenso al trattamento dei dati personali di ogni Assicurato da inserire nella polizza-elenco.
Art. 23 - Foro competente
Qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all’esclusiva competenza del foro in cui la Contraente abbia la residenza.
Art. 24 - Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e’ effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Società mandataria
⇒ Compagnia … Società mandante
⇒ Compagnia … Società mandante
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti
l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
Art. 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, il broker nonché ogni altra impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Contraente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata – tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane S.p.A.) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Contraente.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
Art. 26 - Obblighi della Contraente
La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto gli obblighi derivanti dalla
polizza devono essere adempiuti dalla Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato così come stabilito dall’art 1891 del C.C.
Nel caso in cui gli Assicurati sostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premio sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, la Contraente si impegna a consegnare loro (in forma cartacea o elettronica), prima dell’ingresso in assicurazione, la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dall’articolo 49, comma 2, lettera b) del Regolamento Isvap n. 5/2006.
SEZIONE 3 – CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARANZIA DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE
Art. 27 - Invalidità totale e permanente
Si intende colpito da invalidità totale e permanente l’Assicurato che, per sopravvenuta infermità o per sopraggiunto difetto fisico o mentale, oggettivamente accertabile, abbia visto ridotta, in modo permanente ed a meno di un terzo del normale, la propria capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini (invalidità superiore al 66%).
Sono esclusi i soggetti che, al momento dell’ingresso in assicurazione, abbiano già in corso pratiche per il riconoscimento dell’invalidità presso un Ente obbligatorio di Previdenza o Assistenza e queste si concludano con esito positivo.
Resta inteso che in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro del Dirigente/assicurato dopo il pagamento della prestazione per invalidità totale e permanente non sarà operativa alcuna garanzia.
Art. 28 - Condizioni di riconoscimento dell’invalidità totale e permanente
Verificatasi l’invalidità dell’Assicurato, la Contraente o l’Assicurato stesso devono farne denuncia alla Società.
Per i capitali assicurati previsti dal CCNL di categoria o da Accordo Integrativo Aziendale, la Società assumerà come valido il giudizio sullo stato di invalidità del dirigente così come formulato:
• dall’INPS, all’atto del riconoscimento della pensione di inabilità ovvero del primo riconoscimento dell’assegno di invalidità;
• dall’INAIL, in caso di invalidità di origine professionale e sempreché non ricorra l’ipotesi precedente;
purché, il riconoscimento del diritto sia conseguente a domanda inoltrata prima dell’eventuale cessazione del rapporto di lavoro con la Contraente.
Il decesso dell’Assicurato che intervenga prima che venga riconosciuta l’invalidità equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità.
Il pagamento del capitale assicurato previsti dal CCNL di categoria o da Accordo Integrativo Aziendale verrà effettuato in un’unica soluzione alla data di riconoscimento dell’invalidità.
Per l’eventuale capitale eccedente quanto sopra previsto, la Società procederà in via diretta all'accertamento autonomo dell'invalidità permanente e del relativo grado, nei termini sotto indicati.
Analoga procedura potrà esser attivata qualora gli Enti di cui sopra, dodici mesi dopo la data di presentazione della domanda di invalidità da parte dell'Assicurato non si siano ancora pronunciati in merito, oppure non sussistano in capo all'Assicurato i requisiti di iscrizione o di anzianità contributiva, rilevanti ai fini della pensione.
Una volta esercitata tale facoltà, resta esclusa qualsiasi rilevanza dell'esito dell'accertamento dell’Ente, sia esso conforme o meno all'esito della procedura diretta di accertamento tra Società ed Assicurato.
La Contraente o l’Assicurato devono farne denuncia alla Società per gli opportuni accertamenti inviando a mezzo lettera raccomandata A.R. il certificato del medico curante.
Il pagamento del capitale assicurato verrà effettuato in un’unica soluzione alla data di riconoscimento dell’invalidità.
La Società si impegna ad accertare l’invalidità entro 180 giorni.
A richiesta della Società, la Contraente o l’Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione per il caso di invalidità, sono obbligati:
a) a rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta dalla Società per accertamenti dello stato di invalidità permanente dell’Assicurato;
b) a fornire tutte le prove che dalla Società fossero ritenute opportune per stabilire le cause e gli effetti della malattia o della lesione fisica che hanno prodotto l’invalidità.
Il pagamento del capitale assicurato verrà effettuato in un’unica soluzione alla data di riconoscimento dell’invalidità.
La Società si riserva inoltre il diritto di accertare l’invalidità con medici di sua fiducia. Eseguito il pagamento, il contratto si estingue e nulla è più dovuto per il caso di morte dell’Assicurato.
Art. 29 - Collegio Arbitrale
Nel caso in cui l’invalidità non venga riconosciuta dalla Società, la Contraente o l’Assicurato stesso hanno facoltà, in alternativa al ricorso all’Autorità giudiziaria e con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla Società, di conferire mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un contradditorio tra il medico dell’avente diritto ed il medico fiduciario della Società.
In caso di mancato accordo tra i due medici, la Società e l’Assicurato, che manlevano la Contraente da ogni relativo onere, si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere ad un Collegio Arbitrale composto da tre medici, dei quali uno nominato dalla Società, il secondo dalla Contraente o, su sua delega, dall’Assicurato ed il terzo scelto di comune accordo dalle due Parti.
In caso di mancato accordo, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. Il collegio medico risiede presso la provincia in cui l’Assicurato ha la propria sede di lavoro o di residenza.
Sia la Società che l’Assicurato sostengono le proprie spese e remunerano il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze del terzo medico.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per la Società e l’Assicurato anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il verbale.
Ove l’Assicurato avviasse richiesta di arbitrato ai sensi del presente articolo e chiamasse in causa, anziché la Società, direttamente la Contraente, la Società provvederà ad individuare, sostenendone l’onere, il medico designato a fungere da arbitro per conto della Contraente ed a gestire tutte le attività necessarie per conto dello stesso.
La Contraente si impegna ad accettare sia l’arbitro designato dalla Società che l’assistenza prestata da quest’ultima.
I risultati dell’arbitrato saranno vincolanti per la Società.
Dalla data del timbro postale della lettera raccomandata, di cui al primo comma del presente articolo, la Contraente sospende il pagamento del premio relativo alla posizione assicurativa dell’Assicurato per il quale è in corso l’accertamento d’invalidità, mentre la Società s’impegna a mantenere in vigore la garanzia prestata; se l’invalidità è riconosciuta dalla Società o dal collegio Arbitrale, il pagamento del suddetto premio cessa definitivamente e la Società corrisponde le prestazioni garantite; se l’invalidità non viene riconosciuta la Contraente è tenuta a corrispondere i premi scaduti posteriormente alla data di denuncia dell’invalidità.
Art. 30 Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).
ALLEGATO I
tassi ‰ | ||
caso di morte o invalidità | ||
età | femmine | maschi |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 |
tassi ‰ | ||
caso di morte o invalidità | ||
età | femmine | maschi |
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 |