REGOLAMENTO ARBITRATO PRESUPPOSTI
REGOLAMENTO ARBITRATO PRESUPPOSTI
1) CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Nei casi in cui le parti abbiano stipulato per iscritto una convenzione, cd “clausola compromissoria”, all’interno di un contratto o come separato accordo, nonché, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 132/2014, in tutti i casi in cui congiuntamente ne avanzino richiesta al Giudice nell’ambito di un contenzioso giudiziale attualmente già in corso dinanzi al Tribunale o alla Corte d’Xxxxxxx, l’insorta controversia fra loro può essere deferita ad un arbitro, quale organo monocratico o collegiale, a seconda di quanto stabilito nella convenzione stessa, che deciderà definitivamente i termini di composizione della lite.
Nel caso in cui le parti non abbiano espressamente stabilito l’irritualità dell’arbitrato, il cd. “lodo arbitrale”, cioè la decisione dell’arbitro, assumerà il valore di sentenza; ciò accadrà sempre in particolare nelle ipotesi disciplinate dall’art. 1 del D.L. 132/214.
E’ altresì concessa alle parti la facoltà di scegliere che il giudizio dell’arbitro sia pronunciato secondo equità; il lodo arbitrale sarà emesso sempre secondo diritto per le controversie di valore superiore a € 10.000,00.
Non possono essere deferite ad arbitri controversie che hanno ad oggetto diritti indisponibili e che vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.
Nella convenzione le parti possono anche indicare espressamente un termine per la pronuncia del lodo; in caso contrario interverranno le norme di diritto comune, nonché quelle del presente regolamento.
2) AMMINISTRAZIONE ARBITRATO PRESSO L’ORGANISMO
Nei casi in cui la convenzione non indichi espressamente che l’arbitrato debba svolgersi presso l’Organismo, ognuna della parti, al momento della proposizione della domanda e della successiva accettazione, dovrà sottoscrivere espressamente detta precisa volontà; la compilazione della domanda e della risposta sugli appositi moduli predisposti da SICOME equivale a volontà implicita. [in caso contrario, l’arbitrato non potrà svolgersi presso l’Organismo]
Gli arbitri verranno nominati fra gli iscritti nello speciale elenco tenuto dall’Organismo e saranno scelti in ragione delle loro specifiche competenze, fatto salvo il caso in cui siano indicati direttamente dalle parti.
Per garantire l’imparzialità degli arbitri e la regolarità della procedura arbitrale viene appositamente istituito presso l’Organismo un Consiglio Arbitrale, stabilmente presieduto dal rappresentante legale dell’Organismo e composto da ulteriori due membri scelti a turno fra i mediatori e gli arbitri iscritti all’Organismo; ogni attività della procedura d’arbitrato verrà disciplinata dal Consiglio, per brevità sempre indicato di seguito quale “Organismo”.
L’arbitrato è regolato dagli artt. 806 e ss. c.p.c.
ATTI INTRODUTTIVI
3) DOMANDA
Chi intende promuovere un procedimento arbitrale, rituale o irrituale, dovrà depositare presso la segreteria dell’Organismo, a mezzo racc.ta a.r. anticipata a mezzo e-mail, una domanda redatta su apposito modulo a cui andrà sempre allegato il mandato difensivo a proprio legale di fiducia se esistente (apporre marca da bollo su ogni foglio in corso legale di validità).
Nella domanda dovranno essere indicati:
i dati anagrafici e fiscali del richiedente e del rapp.te legale per le società i dati anagrafici e fiscali del convenuto
l’esposizione dei fatti oggetto della lite, il valore della stessa ed i quesiti su cui si chiede il lodo l’indicazione dell’atto contenente la convenzione (contratto o atto separato)
l’indicazione del difensore, se nominato, e l’elezione di domicilio
l’indicazione del proprio arbitro e l’invito rivolto all’altra parte alla designazione del suo l’indicazione, nei casi in cui la convenzione preveda la costituzione di un collegio arbitrale, delle modalità di nomina del terzo arbitro, nonché le modalità di scelta del proprio nei casi in cui parte richiedente ne sia sprovvista
l’indicazione di particolari casi di urgenza
i documenti che ritiene di produrre a sostegno delle proprie ragioni ai fini della decisione
4) RISPOSTA DEL CONVENUTO
Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, la segreteria dell’Organismo provvede a trasmetterne copia al convenuto, invitandolo a costituirsi, utilizzando l’apposito modulo, da inviarsi all’Organismo a mezzo fax o PEC, e ad indicare nello stesso, nel termine dei successivi venti giorni dal ricevimento della convocazione, il proprio arbitro o a voler fornire le indicazioni necessarie per la nomina dello stesso, o del terzo, da parte dell’Organismo.
La risposta del convenuto dovrà contenere le indicazioni di cui ai punti da 1) a 9) del precedente articolo; essa dovrà inoltre contenere la specifica indicazione dell’eventuale chiamata in causa del terzo qualora ve ne sia l’interesse; in tal caso alla costituzione del terzo chiamato si applicano le medesime regole previste per la costituzione del convenuto.
Nel caso in cui il convenuto svolga domanda riconvenzionale che aumenti il valore della controversia, le tariffe applicate saranno quelle del relativo scaglione.
Nel caso in cui il convenuto non risponda alla chiamata dell’attore, il procedimento prosegue comunque con la nomina formale dell’arbitro e l’avvio della procedura.
Nei quindici giorni successivi alla costituzione del convenuto, la risposta del convenuto verrà inviata all’attore, ed all’eventuale terzo con invito alla costituzione nei successivi venti giorni, con indicazione specifica dell’arbitro unico o dei componenti il collegio arbitrale.
5) REGOLE FISCALI
Ai sensi del DPR 642/1972 ogni atto e provvedimento relativo all’arbitrato è soggetto all’imposta di bollo; ogni atto andrà quindi accompagnato da una marca da bollo in corso di validità su ogni foglio; così come saranno bollati allo stesso modo i lodi.
L’Organismo non può rifiutarsi di ricevere atti non in regola con l’imposta di bollo; è tuttavia obbligato a trasmetterli al competente Ufficio del Registro entro 30 giorni dal loro ricevimento.
Il lodo arbitrale è sempre soggetto all’imposta di registro laddove debba essere eseguito.
6) NOMINA DEGLI ARBITRI
Qualora la convenzione d’arbitrato non stabilisca le generalità degli arbitri ed il loro numero, provvederà l’Organismo con la nomina di un arbitro unico; in ogni caso il numero degli arbitri deve sempre essere dispari.
L’Organismo prevede che anche laddove sia nominato un collegio per le decisioni di maggiore complessità, il numero di arbitri non sia superiore a tre.
Nelle controversie di valore non superiore a € 10.000,00 le decisioni verranno sempre adottate dall’arbitro unico.
Nel caso in cui l’arbitro sia unico e non sia stato unanimemente indicato dalle parti nel proprio atto costitutivo, l’Organismo provvederà alla sua designazione dandone apposita comunicazione alle parti decorsi quindici giorni dal deposito dell’ultimo atto costitutivo o dalla scadenza per il deposito.
Nei casi di collegio arbitrale, qualora le parti abbiano già provveduto ciascuno alla nomina del proprio arbitro, l’Organismo procederà alla nomina del terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, nei casi in cui i due arbitri nominati dalle parti non abbiano raggiunto l’accordo sulla designazione del terzo membro da comunicarsi a mezzo fax o pec alla Segreteria dell’Organismo entro 10 giorni dal ricevimento della nomina dell’arbitro altrui; l’Organismo procederà in ogni caso alla nomina d’ufficio dell’arbitro o dei componenti del collegio arbitrale ogniqualvolta le parti non raggiungano l’accordo in questi termini.
Parimenti l’Organismo provvederà alla nomina di tutti i membri del collegio nei casi disciplinati dal
D. Lgs. 5/2003 ed in tutti gli altri casi in cui è fatto obbligo alle parti di deferire ad un terzo la nomina dell’arbitro unico o del collegio arbitrale.
Tutti gli arbitri sottoscrivono espressa dichiarazione di imparzialità ed indipendenza rispetto alle parti in contesa e sono tenuti al rispetto delle norme deontologiche allegate al presente regolamento. La segreteria dell’Organismo comunica all’arbitro la propria nomina; entro i successivi cinque giorni l’arbitro deve comunicare la propria accettazione via fax o PEC, avendo l’obbligo di indicare espressamente i casi o le circostanze che possono violarne l’imparzialità e/o indipendenza rispetto alla controversia e/o alle parti di essa.
Qualora la risposta non giunga o sia fuori termine, l’Organismo provvederà a nominare altro arbitro.
L’Organismo garantisce l’integrità morale e giuridica dei propri arbitri, nonché la sussistenza dei requisiti per la nomina.
7) RICUSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI
Gli arbitri possono essere ricusati entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina per i motivi di cui all’art. 815 c.p.c. e per ogni motivo che implichi violazione dei doveri di imparzialità ed indipendenza; nel caso in cui la ricusazione venga sollevata a procedura già iniziata, il procedimento rimane sospeso fino alla nomina del nuovo arbitro o conferma di quello già nominato; le parti dovranno comunicare via fax o PEC entro cinque giorni dalla nomina del nuovo arbitro se intendono mantenere efficaci gli atti fino a quel momento compiuti dall’arbitro ricusato.
La ricusazione, debitamente motivata, deve essere fatta valere con apposito atto scritto depositato presso l’Organismo e comunicato a cura del ricusante alla controparte; quest’ultima dovrà depositare le proprie osservazioni scritte via fax o PEC entro 10 giorni; analogamente potrà fare l’arbitro ricusato prontamente avvisato dall’Organismo una volta ricevuta l’istanza di ricusazione.
Sulla ricusazione decide in ogni caso l’Organismo; la decisione motivata verrà comunicata alle parti e agli arbitri entro 15 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni delle parti.
Il termine per il deposito del lodo rimane sospeso fino alla conferma o sostituzione degli arbitri. La sostituzione dell’arbitro può avvenire per:
rinuncia dell’arbitro; ricusazione;
morte o grave infermità dell’arbitro;
rimozione d’ufficio per grave violazione dei doveri nascenti dal presente regolamento.
Salvo i casi di ricusazione, la sostituzione dell’arbitro avviene con le stesse regole sancite per la nomina.
Il nuovo arbitro deciderà se gli atti fino a quel momento compiuti dall’arbitro sostituito conservano lo loro efficacia; nel caso in cui sia disposto il rinnovo della procedura, dalla nomina del nuovo arbitro decorrerà un nuovo termine per il deposito del lodo, ma i termini saranno ridotti alla metà.
LA PROCEDURA DI ARBITRATO
8) AVVIO
Ciascuna delle parti deve produrre tante copie del proprio atto costitutivo e dei documenti allegati quanti sono gli arbitri.
Una volta decorsi i termini per la costituzione di tutte le parti, l’Organismo provvede, svolti gli incombenti già descritti ai precedenti punti, a trasmettere la domanda, la risposta e tutti gli allegati all’arbitro nominato che abbia già ufficialmente accettato.
L’accettazione dell’arbitro e le sue dichiarazioni ad essa inerenti verranno sempre comunicate alle parti, le quali possono esprimere nei successivi cinque giorni le proprie osservazioni scritte in merito alla nomina o alle dichiarazioni dell’arbitro.
In mancanza di opposizioni, scaduto il termine succitato, l’Organismo conferma la nomina dell’arbitro e da inizio alla procedura, dandone comunicazione alle parti costituite mediante pec o altro mezzo idoneo alla prova di ricevimento; con la medesima comunicazione, l’Organismo fissa la comparizione delle parti dinanzi all’arbitro per la prima udienza.
Ogni atto e/o provvedimento dell’Organismo rimarrà depositato presso la segreteria; ogni comunicazione riguardante la procedura verrà eseguita al domicilio eletto a mezzo pec, fax, racc.ta
a.r. o ogni altro mezzo idoneo a rilasciare ricevuta di consegna.
9) SEDE DELL’ARBITRATO
L’arbitrato si svolgerà presso la sede dell’Organismo o in sue unità decentrate o in ogni altro luogo scelto di comune accordo fra le parti e gli arbitri, salvo che non sia stata già espressamente indicata una sede specifica nella convenzione.
Nel caso in cui l’arbitrato debba svolgersi fuori dal territorio italiano, agli arbitri sarà dovuto, oltre al rimborso delle spese di trasferta, un aumento del 20% del proprio compenso.
10) LINGUA DELL’ARBITRATO La lingua ufficiale è l’italiano.
Nel caso in cui l’arbitrato si svolga in lingua diversa da quella ufficiale le parti sono invitate a
precisare, al momento della costituzione, in quale lingua intendono svolgere l’arbitrato; sarà cura e discrezione dell’Organismo comunicare alle parti la possibilità di svolgere l’arbitrato nella lingua prescelta eventualmente mediante assistenza di un interprete ovvero di proporre una lingua alternativa.
Nel caso l’Organismo non sia in grado di nominare arbitri di lingua straniera, dovrà espressamente segnalarlo al momento del deposito della domanda o della risposta, declinando infine l’incarico nel caso in cui anche una sola delle parti rappresenti difficoltà di comprensione della lingua italiana e non accetti la nomina di apposito interprete da retribuire a sue spese.
Il lodo può contenere espressamente condanna al rimborso delle spese di traduzione a favore della parte vittoriosa.
11) NORME APPLICABILI
Laddove le parti non abbiano già espressamente stabilito nella convenzione le norme che gli arbitri devono osservare, le regole del procedimento sono quelle stabilite dal presente regolamento che viene implicitamente accettato in ogni sua parte all’atto della costituzione.
Per quanto non espressamente contemplato si fa riferimento a quanto previsto dal titolo VIII del libro IV del c.p.c.
Salvo espressa indicazione contraria delle parti, i lodi per le controversie di valore non superiore ai 10.000,00, decise in forma semplificata, saranno pronunciati secondo equità.
All’arbitrato si applica la legge italiana, fatte salve in ogni caso le convenzioni di diritto internazionale applicabili al caso concreto; nel caso di parti di nazionalità diversa si applica comunque la legge italiana se il convenuto è cittadino italiano, è residente o domiciliato in Italia, se vi ha una rappresentanza autorizzata a stare in giudizio, o se comunque il lodo esplica i propri effetti su un cittadino italiano; la legge italiana si applica comunque quando è convenzionalmente scelta dalle parti o accettata dal convenuto straniero che non abbia eccepito il difetto di giurisdizione nel suo primo atto costitutivo.
In tutti i casi aventi ad oggetto diritti reali su immobili siti all’estero non può applicarsi la legge italiana; verrà inoltre applicata la legge straniera indicata dalle parti se conforme a quella italiana ed
ai principi generali di diritto internazionale richiamati dalla L. 218 del 31.05.1995 così come modificata dalla D. Lgs. 154 del 28.12.2013.
12) ISTRUTTORIA
Le parti hanno facoltà di scegliere fra una procedura ordinaria e una procedura semplificata.
La procedura semplificata comporta lo svolgimento dell’arbitrato con modalità ispirate alla massima semplificazione; l’istruzione prevede il solo esame dei documenti, non sono ammesse testimonianze, consulenze tecniche, domande riconvenzionali e chiamate in causa; sono sempre ammessi la confessione e l’interrogatorio formale; è facoltà dell’Organismo fissare un unico incontro tra le parti.
Salvo che le parti non chiedano congiuntamente la procedura semplificata, si darà corso ad un’istruttoria ordinaria, che sostanzialmente si uniforma alle regole processuali del codice di procedura civile.
In ogni caso gli arbitri dovranno rispettare il principio del contraddittorio, concedendo ad entrambe le parti i medesimi termini a difesa e garantendo parità di trattamento.
Eventuali questioni di competenza sorte nel corso della procedura per contestazioni attinenti i limiti della convenzione o la nomina degli arbitri devono essere sollevate per iscritto nel primo atto costitutivo o nel primo atto successivo al sorgere della problematica oggetto di contestazione; in caso contrario la parte perde la facoltà di impugnare il lodo per questi motivi.
Qualora le parti che hanno stipulato la convenzione d’arbitrato siano più di due, ciascuna può chiamare in arbitrato una o più di esse; in tale caso il lodo ha effetto solo fra le parti costituite; nel caso in cui si verta in una situazione di litisconsorzio necessario, l’arbitro fisserà un termine per l’integrazione del contraddittorio, scaduto il quale, in caso di inadempienza, l’arbitrato è improcedibile; le spese dell’arbitrato saranno equamente ripartite fra le parti.
Qualora nel corso dell’arbitrato le parti rinunciassero agli atti per qualsiasi motivo dovrà esserne data espressa comunicazione all’Organismo e/o all’arbitro se già nominato, con espresso esonero dalla pronuncia del lodo.
L’organismo, gli arbitri, i consulenti d’ufficio e di parte, le parti ed i loro difensori hanno l’obbligo di riservatezza su ogni notizia acquisita nel corso del procedimento; le parti possono espressamente opporsi alla pubblicazione e/o divulgazione del lodo per scopi informativi, e comunque il nome delle parti dovrà sempre essere occultato, salva espressa autorizzazione.
L’Organismo conserva il fascicolo dell’arbitrato contenente gli atti ed i documenti delle parti per 10 anni; a richiesta della parte può rilasciare copia dei propri documenti ed ulteriori copie conformi del lodo ivi depositato, previo pagamento dei diritti previsti.
Compiuta l’istruttoria, l’arbitro dichiara chiusa l’istruzione ed invita le parti a precisare la conclusioni, fissando il relativo termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive repliche; su concorde richiesta delle parti può essere fissata apposita udienza di discussione orale, omettendo il deposito degli scritti.
Nelle procedure semplificate qualora si dia luogo alla discussione orale, essa verrà riportata per sintesi nel verbale di udienza.
Alla chiusura dell’istruttoria non possono essere sollevate questioni nuove o prodotti nuovi documenti.
13) TENTATIVO DI CONCILIAZIONE E/O MEDIAZIONE
In qualunque momento della procedura gli arbitri possono tentare di conciliare le parti o invitare le stesse a svolgere tentativo di mediazione ai sensi del D. Lgs 28/2010 e xx.xx. presso il medesimo Organismo.
In quest’ultimo caso, qualora entrambe aderiscano alla proposta, la procedura verrà dichiarata sospesa con sospensione di ogni termine fino ad un massimo di novanta giorni.
Chi ha svolto funzioni di arbitro non può svolgere funzioni di mediatore per la medesima controversia; a tale proposito quindi l’Organismo provvederà immediatamente alla nomina del mediatore che verrà comunicata alle parti con ogni mezzo utile, anche verbale qualora ne ricorrano i presupposti.
Qualora la conciliazione o la procedura di mediazione non si concludano entro il succitato termine, la procedura di arbitrato proseguirà automaticamente senza ulteriori avvisi o appositi atti di riassunzione, salvo esplicita volontà contraria delle parti; nell’eventuale inerzia delle parti, il lodo arbitrale verrà comunque emesso allo stato degli atti compiuti fino alla sospensione.
14) MEZZI DI PROVA
Gli arbitri possono procedere in ogni momento all’interrogatorio libero delle parti; possono assumere liberamente le testimonianze indicate, così come possono richiedere ulteriori testi se ciò si rivela necessario nel corso del giudizio ai fini della decisione.
Le deposizioni possono essere raccolte mediante verbalizzazione o altri mezzi di registrazione.
Le deposizioni sono orali, salvo i casi in cui l’arbitro consenta l’assunzione della testimonianza per iscritto; è onere della parte che vi ha interesse provvedere alla convocazione del teste nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati per l’escussione; in caso di mancata comparizione, la parte che vi ha interesse potrà adire il Presidente del Tribunale del luogo sede dell’arbitrato per chiedere che venga ordinata la comparizione del teste dinanzi all’arbitro; stesso provvedimento potrà sollecitare l’arbitro stesso ai sensi dell’art. 816 ter, 3° comma, c.p.c.
In questi casi il termine per il lodo è sospeso fino alla pronuncia del Tribunale.
La parte che ha interesse ad escutere i testi dovrà espressamente indicarli su apposita lista in cui formulerà per capitoli le domande da rivolgersi ai testimoni; detta lista andrà depositata via fax o pec almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata per la deposizione testimoniale e comunicata alla controparte a cura del richiedente.
Gli arbitri possono decidere d’ufficio di farsi assistere da uno o più consulenti tecnici; le parti hanno facoltà di nominare propri consulenti di parte che possono assistere ad ogni atto compiuto dal o dai consulenti dell’arbitro.
Le spese di consulenza tecnica sono comunque a carico delle parti richiedenti o di entrambe nel caso di nomina d’ufficio.
Le prove sono valutate liberamente, tranne nei casi in cui abbiano valore di prova legale in base alle vigenti disposizioni di legge.
Nella procedura ordinaria, sono ammessi il giuramento, la confessione e l’interrogatorio formale.
L’intervento volontario o la chiamata in arbitrato del terzo sono ammessi solo con il consenso del terzo, delle parti e dell’arbitro; l’intervento e la chiamata devono essere ammessi qualora il terzo ne abbia interesse e nei casi di litisconsorzio necessario; in quest’ultima ipotesi la chiamata può essere disposta d’ufficio.
Il terzo si costituisce come il convenuto secondo le regole fissate al punto 4); qualora l’intervento volontario del terzo non venga consentito dalle parti e dagli arbitri, che dovranno esprimersi sull’intervento entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria, quest’ultima comunicherà al terzo che la sua domanda è improcedibile.
Nel corso dell’arbitrato possono essere proposte domande nuove solo se controparte dichiara espressamente di accettare il contraddittorio su di esse e se si tratta di questioni connesse alla domanda principale.
15) UDIENZE E PROVVEDIMENTI
Tranne il lodo, ogni provvedimento degli arbitri assume la forma dell’ordinanza. Ogni ordinanza è revocabile e modificabile per giusto motivo.
Le date delle udienze sono sempre comunicate dalla segreteria dell’Organismo alle parti non presenti; per le parti presenti si danno per conosciute.
In caso di mancata comparizione delle parti, è onere dell’arbitro verificare la regolarità della convocazione; in caso sia necessario vengono emesse le misure più idonee al rinnovo della comunicazione.
Alle udienze possono partecipare i rappresentanti delle parti muniti di procura speciale, o i difensori muniti di mandato.
Di ogni udienza viene redatto processo verbale, la cui copia viene rilasciata, quando possibile immediatamente, alle parti; ogni comunicazione relativa alla procedura emessa fuori udienza viene data alle parti mediante ogni mezzo atto a provarne la ricezione.
Alla prima udienza, se richiesto da entrambe le parti, l’arbitro può anche stabilire preliminarmente le date e i luoghi in cui si svolgeranno le udienze.
Durante il giudizio può essere sollevata questione di legittimità costituzionale regolata dalle norme dell’ordinamento; ogni incombente a riguardo è onere della segreteria dell’Organismo; i termini per la pronuncia del lodo rimangono sospesi fino alla definizione del procedimento di legittimità costituzionale.
L’arbitro non può emettere misure cautelari.
Nel caso in cui penda dinanzi all’Autorità Giudiziaria procedimento per l’applicazione di misure cautelari, le parti hanno l’onere di segnalare detta circostanza all’arbitro o all’Organismo; in tal caso il lodo arbitrale che si pronunci sull’inesistenza del diritto per il quale è stata concessa la cautela determina l’inefficacia del provvedimento cautelare; è onere della parte dare comunicazione del lodo al Giudice che ha concesso la misura, pena il risarcimento del danno.
In caso di controversie fra loro connesse, l’Organismo può decidere la riunione dei contenziosi con l’affidamento di essi ad un medesimo arbitro; lo stesso potrà fare l’arbitro, previa riunione delle controversie e concorde volontà di tutte le parti, in caso dinanzi allo stesso organo arbitrale pendano controversie oggettivamente connesse fra loro e lo stato dei giudizi lo consenta.
CHIUSURA DELLA PROCEDURA
16) IL LODO
Nei casi di arbitrato collegiale il lodo è deliberato a maggioranza di voti e con la partecipazione di tutti gli arbitri; lo stesso organo arbitrale decide le modalità più opportune per la riunione degli arbitri e la pronuncia del lodo.
Il lodo deve essere redatto per iscritto e avere i requisiti di cui all’art. 823 c.p.c.; esso deve essere sottoscritto da tutti i componenti del Collegio Arbitrale o dalla maggioranza di essi; in quest’ultimo caso deve riportare espressamente i motivi che hanno impedito la firma mancante.
Laddove le firme siano state apposte in tempi diversi, esso dovrà riportare anche la data delle singole sottoscrizioni; in tal caso acquista efficacia dall’ultima sottoscrizione.
Qualora le parti non abbiano stabilito nella convenzione un termine per la pronuncia, il lodo dovrà essere depositato presso la segreteria dell’Organismo entro 240 giorni dall’accettazione dell’arbitro monocratico o dalla composizione del collegio arbitrale; il termine può essere prorogato una volta sola con il consenso di tutte le parti per ulteriori 90 giorni.
Nei casi di procedura semplificata, e sempre fatto salvo il termine diverso indicato in convenzione, il lodo sarà pronunciato entro 150 giorni, il termine può essere prorogato una volta sola con il consenso di tutte le parti per ulteriori 60 giorni.
Laddove non sia depositato nel termine, il lodo conserva comunque la propria efficacia in mancanza di espressa comunicazione di decadenza effettuata dalla parte entro cinque giorni dalla scadenza del termine per la pronuncia; la comunicazione di decadenza deve essere notificata alla controparte ed agli arbitri a mezzo pec o racc.ta a.r. e produrrà l’estinzione dell’arbitrato; nel caso in cui il mancato rispetto del termine sia imputabile agli arbitri, le parti avranno diritto al rimborso delle indennità spettanti agli arbitri, non comprese quindi le spese amministrative, come più avanti quantificate nell’allegata tabella A.
I termini per il deposito sono sospesi dal 01 al 31 agosto; sono altresì sospesi nei casi più sopra esposti.
Il lodo viene depositato in unico originale che rimarrà depositato presso l’Organismo; la segreteria rilascerà tante copia conformi quante sono le parti del procedimento.
Entro dieci giorni dall’ultima sottoscrizione, con ogni mezzo idoneo a provarne il ricevimento, la segreteria avvisa le parti del deposito del lodo invitando le parti al ritiro della copia conforme; fino al versamento integrale delle spese di procedura, l’Organismo può rifiutarsi di rilasciare copia conforme del lodo.
Il lodo può avere ad oggetto anche questioni pregiudiziali o parziali; in tale caso esso è pronunciato con ordinanza, non acquista efficacia di giudicato esterno e spiega i propri effetti solo all’interno della procedura.
Quando definisce la controversia, il lodo contiene anche pronuncia sulle spese.
17) EFFICACIA DEL LODO
Salvo che non sia stato diversamente previsto dalle parti, l’arbitrato è rituale; in tal caso il lodo ha l’efficacia di sentenza.
Nei casi in cui le parti abbiano espressamente stabilito che l’arbitrato sia irrituale, il lodo acquista l’efficacia di un contratto fra le parti e non diverrà esecutivo.
Il lodo può essere corretto entro un anno dal suo deposito per errori materiali di calcolo o di scrittura, per omissioni di parti rilevanti che non rientrino nei casi di nullità; in tal caso gli arbitri procedono alla correzione mediante deposito del lodo corretto entro sessanta giorni dalla richiesta dandone comunicazione alle parti a mezzo pec o racc.ta a.r.
Ai sensi dell’art. 825 c.p.c. il lodo rituale deve essere reso esecutivo da un apposito decreto del Tribunale, che accertata la regolarità formale del lodo, ne dichiara l’esecutività.
A tale scopo, chi intende eseguire il lodo dovrà presentarlo in copia conforme presso la cancelleria del Tribunale del luogo in cui ha sede l’arbitrato, unitamente alla convenzione d’arbitrato.
Contro detto decreto, che nega o concede l’esecutorietà, è ammesso reclamo alla Corte d’Appello entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto stesso alle parti a cura della Cancelleria del Tribunale.
18) IMPUGNAZIONI E NULLITA’ DEL LODO
Il lodo rituale è soggetto all’impugnazione per nullità, per revocazione o per opposizione di terzo.
Il lodo parziale o non definitivo può essere impugnato solo unitamente all’impugnazione del lodo definitivo, a meno che non decida, anche solo parzialmente, la controversia.
L’impugnazione per nullità si propone davanti alla Corte d’Appello nel cui distretto ha avuto luogo l’arbitrato entro 90 giorni dalla notificazione del lodo; decorso un anno dall’ultima sottoscrizione, l’impugnazione non è più proponibile.
I casi di nullità sono previsti dall’art. 829 c.p.c.
I casi di revocazione sono quelli tassativamente previsti dai nn. 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 c.p.c.; le modalità ed i termini per la proposizione dell’impugnazione sono quelli sanciti dal libro II del c.p.c. L’opposizione di terzo è regolata dagli artt. da 404 a 408 del c.p.c.
19) SPESE DEL PROCEDIMENTO ED INDENNITA’ DEGLI ARBITRI
Tutte le parti al momento della costituzione dovranno provvedere al versamento delle spese di avvio come riportate in tabella allegato A.
Le tariffe applicabili vengono stabilite in base al valore della controversia suddiviso in scaglioni come indicato in tabella allegato A.
Nei casi di litisconsorzio necessario per parte si intende l’unico centro di interesse facente capo a più soggetti; nei casi di litisconsorzio facoltativo, per parte si intende ogni soggetto fisico che partecipa all’arbitrato come avente interesse al lodo.
Per le controversie di valore superiore a € 50.000,00 le tariffe variano da un minimo ad un massimo a seconda della complessità della materia; in tal caso la decisione sulla tariffa concretamente applicabile è rimessa all’insindacabile giudizio dell’Organismo al momento della pronuncia.
Il valore della controversia si determina al momento della proposizione della domanda; nel caso di domanda riconvenzionale che aumenti il valore della domanda principale si applicheranno le tariffe relative allo scaglione di riferimento della domanda riconvenzionale.
Per il valore indeterminato, si applicheranno le tariffe di cui al terzo scaglione.
Nel caso in cui al termine dell’istruttoria risulti un valore diverso da quello indicato dalle parti, si applicheranno le tariffe del corrispondente scaglione.
Nelle tariffe di cui alla tabella non sono compresi i costi fissi per diritti di segreteria, spese di avvio, spese per consulenti e rimborsi spese documentate per arbitri.
Nel caso in cui si addivenga ad un accordo a seguito di mediazione, alla controversia saranno applicate le tariffe relative ai procedimenti di mediazione di cui alle relative tabelle maggiorate del 25%.
Le parti sono tenute solidalmente al pagamento dei compensi spettanti agli arbitri così come definiti nell’allegata tabella.
Le spese amministrative di avvio della procedura dovranno essere versate direttamente al momento della presentazione della domanda e della risposta.
Nelle procedura ordinaria nel momento della presentazione della domanda e della risposta ciascuna parte dovrà versare il 25% dei compensi degli arbitri in relazione alla tabella A; un ulteriore 50% dovrà essere versato entro l’ultima udienza, pena la sospensione della procedura; il restante 25% verrà versato al termine della procedura e non oltre 10 giorni dal deposito del lodo.
Nelle procedure semplificate il pagamento delle indennità deve essere eseguito entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’avvio della procedura; eventuali conguagli in caso di differenze di valore verranno comunicati entro i termini di pronuncia del lodo.
In caso di versamenti parziali, l’Organismo chiederà la parte mancante alla parte adempiente, salvo rivalsa; in ogni caso, nelle ipotesi di pagamenti parziali o mancanti, i termini del lodo rimarranno sospesi fino alla data del pagamento integrale.
In caso di mancato riscontro entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento, l’Organismo può dichiarare l’estinzione della procedura; inoltre l’Organismo può rifiutarsi di rilasciare le copie conformi e/o semplici del lodo stesso fino alla soddisfazione integrale delle sue competenze.
Nel caso in cui la procedura si concluda per cause diverse prima della pronuncia del lodo, saranno calcolate ad insindacabile giudizio dell’Organismo le indennità spettanti agli arbitri per le attività fino a quel momento svolte; in ogni caso sono dovute le spese documentate.