Progetto “Le Province del Benessere”
DM 13.12.2010 del Ministero del Turismo
Progetto “Le Province del Benessere”
ACCORDO INTER - PARTENARIALE
Il presente Accordo inter-partenariale, elaborato in riferimento al Progetto “Le Province del Benessere”, ammesso a finanziamento con decreto del 5 dicembre 2012 del Capo Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei Conti in data 30 aprile 2013 Reg. 3 Fog. 375;
regola i rapporti per lo svolgimento delle attività progettuali nell’area vasta di Pesaro e Urbino tra:
- la Provincia di Brescia, in qualità di Capofila del Progetto “Le Province del Benessere”, con sede in Brescia Palazzo Broletto Piazza Paolo Vi 29, CAP 25121 Codice Fiscale 80008750178, rappresentata dal Presidente Dr. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx di seguito denominata “il Capofila”,
e
- la Provincia di Pesaro e Urbino, con sede in Pesaro, Viale Gramsci n. 4 – CAP 61121 - Codice Fiscale 00212000418, rappresentata dal Presidente Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, di seguito denominata “Partner”,
Si conviene quanto segue:
Articolo 1 – Premesse
• Il Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2010, in relazione alle esigenze prioritarie di qualificazione dell’offerta turistica nazionale, ha previsto il sostegno finanziario a progetti volti a potenziare e sostenere la realizzazione e diffusione di servizi innovativi in favore dell’utenza turistica organizzati e gestiti dagli Enti Pubblici locali territoriali anche in forma associata;
• La Provincia di Padova ha presentato la proposta progettuale “Province del Benessere” sul bando pubblicato a valere sul Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2010; alla proposta, che si allega al presente accordo (allegato a), presentata con il supporto dell’Unione Province d’Italia, hanno partecipato altre 9 province italiane.
• Con decreto del 5 dicembre 2012 del Capo Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei Conti in data 30 aprile 2013 Reg. 3 Fog. 375, è stata approvata la graduatoria elaborata dal comitato di valutazione appositamente nominato e che, sulla base della suddetta graduatoria il progetto “Province del Benessere” è stato ammesso a finanziamento, come da comunicazione ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport (di seguito anche solo “Dipartimento”);
• La Provincia di Padova in data 22 giugno 2015 ha formalizzato all’UPI di non poter più svolgere il ruolo di capofila;
• L’Unione delle Province d’Italia, soggetto promotore dell’iniziativa ha designato la Provincia di Brescia, che aveva manifestato la propria disponibilità in tal senso, a svolgere il ruolo di capofila;
• Essendo state nel frattempo trasferite le competenze alla gestione del progetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l’Unione Province d’Italia ha avviato le attività finalizzate alla stipula dell’Accordo di Programma;
• Il Mibact con nota del 16 giugno 2015 ha chiesto di dare conferma dell’interesse a essere beneficiari del finanziamento entro il termine perentorio di 60 giorni dal 16 giugno 2015;
• In data 9 luglio 2015 l’Unione delle Province d’Italia ha convocato una riunione delle province partecipanti al progetto, che, al fine di sottoscrivere l’Accordo di Programma con il Mibact, ha approvato, ferme restando le attività progettuali contenute nella proposta presentata, la sostituzione della Provincia Capofila e la modifica nella composizione del partenariato a seguito dei recessi formalizzati e delle manifestazioni di disponibilità espresse dalle Province.
Articolo 2 – Oggetto
1. Nell'ambito del DM 13.12.2010 del Ministero del Turismo sarà sottoscritto per la gestione del progetto “ Le Province del Benessere” un accordo di Programma tra il capofila Provincia di Brescia e il Ministero dei beni e delle attività culturali.
2. Il costo totale del progetto per il periodo di svolgimento dello stesso comprensivo del contributo di
€ 700.000,00 (settecentomila/00) assegnato dal DM 13.12.2010 è pari a € 1.450.000,00 (Unmilionequattrocentocinquantamila/00) ripartito nelle seguenti azioni:
AZIONE | BUDGET |
1. GOVERNANCE E MANAGEMENT DEL PROGETTO | 368.000,00 |
2. CREAZIONE DI UNA PIATTAFORMA WEB 2.0 E APPLICAZIONI SU SMARTPHONE E CONTENUTI DA DISTRIBUIRE IN DIGITALE | 650.000,00 |
3. CROSS-MARKETING, FABBRICA DELLE NOTIZIE E PROMOZIONE DEL BENESSERE TERMALE | 180.000,00 |
4. IL CIRCUITO DELLE PROVINCE DEL BENESSERE E FORMAZIONE DEL PERSONALE | 252.000,00 |
TOTALE PROGETTO | 1.450.000 |
Tale importo complessivo è così suddiviso tra i partners:
Contributo del Ministero | Cofinanziamento in Risorse umane | Cofinanziamento in Risorse finanziarie | Totale Budget | |
Capofila | 70.000,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 170.000,00 |
9 Province | 630.000,00 | 360.000,00 | 270.000,00 | 1260.000,00 |
Mecenate 90 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
Totale | 700.000,00 | 440.000,00 | 310.000,00 | 1.450.000,00 |
Il budget assegnato a ciascuna delle 9 province, per il periodo di durata del progetto, ammonta complessivamente ad € 140.000,00 con un cofinanziamento in risorse umane di € 40.000,00 ed un contributo di € 30.000,00; Il contributo ministeriale spettante a ciascuna provincia ammonta ad € 70.000,00.
Per quanto riguarda il cofinanziamento a carico del Capofila e delle Province, lo stesso potrà essere anche reperito tramite accordi con i Comuni sede di stabilimenti termali, salva la possibilità dei Comuni di aderire direttamente al presente Accordo.
3. Il presente Accordo inter-partenariale regola i rapporti tra le parti, nonché i loro diritti e obblighi rispettivi per quanto riguarda la loro partecipazione al Progetto “Province del Benessere”;
Articolo 3 – Durata
1. Il Progetto “Province del Benessere” ha durata dal 1 ottobre 2015 fino al 30 settembre 2017.
Articolo 4 – Obblighi del Capofila
Il Capofila s'impegna a:
1. Adottare tutti i provvedimenti necessari per la preparazione, l'attuazione e la corretta gestione delle attività, conformemente agli obiettivi del Progetto;
2. Trasmettere ai Partner una copia dell’Accordo di Programma con il Ministero dei Beni e delle attività Culturali, e dei relativi allegati, dei vari rapporti e di qualsiasi altro documento ufficiale relativo al Progetto;
3. Definire in comune con i Partner il ruolo, i diritti e gli obblighi delle parti;
4. Rispettare tutte le disposizioni previste nel citato Accordo di Programma;
5. Stabilire i ruoli e l’articolazione delle attività progettuali per i Partner.
6. Comunicare e trasmettere tempestivamente ai Partner tutti i documenti necessari per la preparazione, l'attuazione e la corretta gestione del piano di attività.
Articolo 5 – Obblighi del Partner
Il Partner si impegna a:
1. Adottare tutti i provvedimenti necessari per la preparazione, l'attuazione e la corretta gestione del piano di attività e del budget assegnato, conformemente agli obiettivi del Progetto;
2. Rispettare tutte le disposizioni previste nell’Accordo di programma da stipulare con il Ministero per i Beni e le attività culturali;
3. Trasmettere al Capofila ogni informazione o documento richiesto da quest'ultimo e necessario alla gestione del progetto;
4. Assumere la responsabilità per ogni informazione comunicata al Capofila, comprese quelle riguardanti le spese dichiarate e - se del caso - quelle riguardanti le spese inammissibili;
5. Definire in comune con il Capofila il ruolo, i diritti e gli obblighi delle due parti.
Articolo 6 – Finanziamento
1. Il totale delle spese che saranno impegnate dal Partner dell’Area Vasta per la durata progettuale, determinata in due anni, è stimato complessivamente in € 140.000,00 (Centoquarantamila/00) di cui
€ 70.000,00 rappresentano le risorse finanziarie a carico dello Stato tramite il Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali ed € 70.000,00 le risorse a carico dei Partners dell’Area Vasta di cui € 40.000,00 in risorse umane ed € 30.000,00 in risorse finanziarie.
Il Budget viene così ripartito:
Contributo del Ministero | Cofinanziamento in Risorse umane | Cofinanziamento in Risorse finanziarie | Totale Budget | |
Provincia di Pesaro e Urbino | € 70.000,00 | € 40.000,00 | € 30.000,00 | € 140.000,00 |
Totale | € 70.000,00 | € 40.000,00 | € 30.000,00 | € 140.000,00 |
Articolo 7 – Pagamenti
1. Il Capofila si impegna ad effettuare i pagamenti relativi all'oggetto del presente Accordo inter- partenariale, a favore dei partner, previa ricezione dei relativi fondi da parte del Ministero dei Beni e delle attività Culturali, in funzione dell'adempimento dei compiti e secondo le modalità seguenti:
- Il 20% del cofinanziamento a titolo di anticipazione a seguito della comunicazione dell’avvenuto inizio dei lavori;
- Ulteriori tranches ciascuna in misura pari al 20% del contributo assegnato, fino alla concorrenza complessiva dell’80% del totale del contributo assegnato, previa presentazione della rendicontazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori che attestino spese per almeno il 90% dell’intero importo già erogato nonché della documentazione illustrativa sullo stato di avanzamento del progetto prevista;
- Il 20% del cofinanziamento, a titolo di saldo, viene trasferito a seguito dall’approvazione da parte di una relazione tecnica finale secondo le modalità indicate nell’Accordo di Programma stipulato dal Capofila con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali;
Articolo 8 – Rapporti e Regole di pubblicità
1. Ciascun Partner fornirà al Capofila ogni informazione e documento necessario alla redazione dei rendiconti intermedi e finale attraverso la compilazione di relazioni sullo stato di avanzamento delle attività e del rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute e l’invio dei documenti giustificativi.
2. E’ compito del Partner dare adeguata pubblicità del cofinanziamento nazionale su tutti i rapporti, i documenti ed i prodotti realizzati nell’ambito delle attività progettuali; pertanto ogni documento riguardante il progetto dovrà riportare il titolo del progetto stesso e l’indicazione che il progetto è stato cofinanziato dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo.
Articolo 9 – Monitoraggio e controllo
1. Ciascun Partner fornirà tempestivamente al Capofila tutte le informazioni che quest'ultimo dovesse ritenere necessario richiedere riguardo la realizzazione del piano di attività;
2. Ciascun Partner terrà a disposizione del Capofila ogni documento che permetta di verificare se il suddetto piano di attività è in corso di realizzazione o è stato realizzato.
Articolo 10 – Responsabilità
1. Ciascuna Parte contraente solleva gli altri contraenti da ogni responsabilità civile per i danni derivanti dall'applicazione del presente Accordo inter-partenariale, subiti da esso stesso o dai propri dipendenti, nella misura in cui tali danni non siano dovuti a negligenza grave o a comportamento doloso del contraente o dei suoi dipendenti;
2. Ciascun Partner garantisce il Ministero dei Beni e delle attività Culturali, il Capofila e i rispettivi dipendenti contro ogni azione di risarcimento dei danni subiti da terzi, compreso il personale che lavora sul progetto, nell’attuazione del Progetto, nella misura in cui detti danni non siano dovuti a negligenza grave o a comportamento doloso del Ministero dei Beni e delle attività Culturali, del Capofila o dei rispettivi dipendenti.
Articolo 11 – Risoluzione
1. Il Capofila può decidere di risolvere il contratto in caso di mancato o inadeguato adempimento da parte del Partner di uno degli obblighi di sua competenza, qualora detto inadempimento non sia da attribuire ad un caso di forza maggiore e il Partner, cui tramite lettera raccomandata di messa in mora è stato intimato di rispettare i propri obblighi, non vi abbia ancora adempiuto entro un mese dalla data di ricevimento di tale comunicazione.
2. Il Partner informerà tempestivamente il Capofila, fornendogli tutte le precisazioni utili, di ogni evento suscettibile di arrecare pregiudizio all'esecuzione del presente contratto.
Articolo 12 – Competenza giurisdizionale
1. Nel caso in cui non si pervenga ad una composizione amichevole, il Tribunale di Brescia è il solo competente per decidere di ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti contraenti riguardo al presente contratto.
2. La legge applicabile al presente contratto è la legge italiana.
Articolo 13 – Modifiche o aggiunte all’Accordo inter-partenariale
Qualsiasi modifica al presente Accordo inter-partenariale potrà essere sancita esclusivamente mediante accordo fra le parti, previa approvazione, mediante provvedimento espresso, della modifica stessa.
Addì,
Per il Capofila Per il Partner
Il Presidente della Provincia di Brescia Il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino
AP/edf 1451Dire/15_07zz003