DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
Indice
Premesse
1. Oggetto, importo e durata dell'appalto
2. Prestazione oggetto dell'appalto
3. Presa visione documentazione di gara e chiarimenti
4. Soggetti ammessi alla gara
5. Condizioni di partecipazione
6. Modalità di presentazione della documentazione
7. Comunicazioni
8. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa ed avvalimento
9. Subappalto
10. Cauzione provvisoria
11. Contributo ANAC
12. Modalità presentazione dell'offerta
13. Documentazione Amministrativa
13.1 Cauzione
13.2 Istanza
13.3 DGUE
13.4 Dichiarazioni
13.5 Documentazione ex art. 49 del Codice
13.6 Versamento ANAC
13.7 Patto di Integrità
14. Documentazione Offerta Economica
15. Criterio di aggiudicazione
16. Svolgimento della gara e proposta di aggiudicazione
17. Aggiudicazione
18. Informazioni complementari
18.1 Protocollo di Legalità
18.2 Tracciabilità dei flussi finanziari
18.3 Codice di comportamento
18.4 Decreto MIT 2 dicembre 2016 (rimborso spese pubblicazione obbligatoria)
18.5 Patto di Integrità
19. Clausola Broker
Premesse
Il presente disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando e contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto.
La documentazione di gara comprende:
• Bando di gara
• Capitolati tecnici di polizza per coperture assicurative relativi al lotto unico Sez. A) RCA e garanzie accessorie amministrata con Libro Matricola e Sez. B) Infortuni cumulativa conducenti veicoli, riportanti le condizioni di garanzie richieste che dovranno regolare le future polizze
• Elenco veicoli
• Statistiche sinistri
1. Oggetto, importo e durata dell'appalto
Unico Lotto
L’appalto è costituito da un unico lotto, in quanto per la tipologia di rischi messi a gara la polizza infortuni conducenti veicoli è strettamente connessa alla polizza RC Auto.
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
Numer o lotto | Descrizione servizio | CIG | Importo a base di gara per ciascuna annualità assicurativa | Importo a base di gara per l’intero periodo |
Sez. A ) Polizza | ||||
RCA e | ||||
garanzie | Sez. A ) € 540.000,00 | |||
accessorie veicoli | Sez. A ) € 270.000,00 | |||
dell’Ente | ||||
amministrata a | ||||
Lotto unico | Libro Matricola | 7660197 28A | ||
Sez.B ) Polizza | ||||
cumulativa | ||||
infortuni | Sez.B ) € 10.000,00 | Sez.B ) € 20.000,00 | ||
conducenti | ||||
veicoli | ||||
Totale Sez. A ) + Sez. B ) € 280.000,00 | Totale Sez. A ) + Sez B ) € 560.000,00 |
L’importo a base di gara è comprensivo di ogni imposta e/o onere fiscale.
Non potrà essere formulata offerta economica di entità complessiva superiore all'importo a base di gara complessivo pari a € 560.000,00.
Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI.
CIG : 766019728A
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di anni due, decorrenti dalle ore 24:00 del 31/12/2018 alle ore 24:00 del 31/12/2020.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni al fine di consentire l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
L’appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli, accessibile all'indirizzo: xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
A tal fine, gli operatori economici interessati, dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, procedere alla registrazione on line sul Sistema per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica.
Al suddetto indirizzo sono disponibili un manuale di guida alla registrazione preliminare nonché un servizio di assistenza.
Determinazione Dirigenziale del Servizio Autoparchi n. 18 del 22/10/2018 (IG n. 1614 del 29/10/2018).
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Dirigente del Servizio Autoparchi pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx
email: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx L'appalto è finanziato con Bilancio Comunale.
2. Prestazioni oggetto dell'appalto
L'appalto si compone delle seguenti prestazioni: CPV
⮚ Sez. A) Assicurazione RCA e garanzie accessorie veicoli dell’Ente
⮚ Sez. B ) Assicurazione infortuni conducenti veicoli
3. Presa visione della documentazione di gara e chiarimenti
Tutta la documentazione di gara è visionabile oltre che sul sito istituzionale dell'Ente (xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxx nella sezione "Avvisi, Bandi e inviti"), sulla piattaforma digitale delle gare telematiche del Comune di Napoli (xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), dove è possibile consultare i dettagli delle gare pubblicate e scaricare la relativa documentazione di gara anche senza effettuare la registrazione e/o Login.
I chiarimenti in ordine alla presente procedura, potranno essere formulati attraverso la piattaforma, dopo aver effettuato il Login con la password rilasciata dal sistema ed aver avviato la procedura di partecipazione alla presente gara. Il sistema consente, anche prima della conclusione della fase di partecipazione, di inviare quesiti selezionando l'apposito tasto
"Invia quesito alla Stazione Appaltante", presente in "dettagli" della gara. Sarà possibile formulare quesiti entro e non oltre 6 giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte, di cui al punto IV.3.4 del bando di gara e comunque non oltre il termine ultimo per la presentazione di quesiti indicato nei dettagli gara.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni, in merito alla presente procedura, saranno gestite attraverso la piattaforma e visibili, una volta selezionato "dettagli" nella tendina a sinistra in "I tuoi quesiti". Il quesito può essere tradotto in faq visibile sempre nella tendina a sinistra da tutti gli operatori economici che hanno avviato la procedura di partecipazione alla gara.
N.B. I concorrenti, anche dopo aver perfezionato la procedura di partecipazione, devono periodicamente consultare i dettagli della gara (sulla piattaforma digitale) a cui si sta partecipando, al fine di apprendere tempestivamente le eventuali rettifiche che potrebbero essere state apportate al bando anche successivamente alla sua pubblicazione.
In tal caso, sarà presente una comunicazione in "dettagli" del bando di gara a cui si partecipa, che riporta la notizia circa la rettifica e rimanda all'avviso completo visionabile in "Documentazione gara" oltre che sul sito web del comune di napoli.
4. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 8.
In particolare:
-gli operatori economici con idoneità individuale di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 45 comma 2 del Codice;
-gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lett. d), e), f) e g) del predetto articolo;
Ai consorzi stabili, di cui alle lett. b) e c), si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del Codice, e ai soggetti di cui alle lett. d), e), f) e g) si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.
Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.
COASSICURAZIONE (precisazioni).
Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60% di ciascun rischio (RC Auto/infortuni) oggetto di gara, mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno avere una quota pari ad almeno il 20% di ciascun rischio (RC Auto/infortuni) oggetto di gara.
In caso di coassicurazione, dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:
- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell’Assicuratore;
- l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l’offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
- l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria. La Società delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, a emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri e a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo, salvi e impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici.
5. Condizioni di partecipazione
Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:
1) le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g); comma 2; comma 3; comma 4; comma 5, dalla lett. a) alla lett. m), del Codice;
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
3) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.
- Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4/05/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001, devono essere in possesso, a pena d'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010, del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010.
- Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7 – primo periodo - del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in un raggruppamento o consorzio ordinario.
- Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e
c) del Codice, ai sensi dell'art. 48 comma 7 – secondo periodo - del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
6. Modalità di presentazione della documentazione
Ai fini della partecipazione alla presente gara, i concorrenti devono prendere visione delle "Istruzioni per la partecipazione ad una procedura di gara telematica", allegate alla documentazione di gara, ed essere in possesso dei requisiti informatici ivi previsti.
Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a) sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (o legislazione equivalente in caso di imprese estere);
b) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo;
c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese,
appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Le dichiarazioni, il DGUE ed i documenti possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 83 del Xxxxxx.Xx particolare, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di seguito esposta: in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Nel caso di richiesta da parte della Stazione Appaltante di chiarimenti e/o integrazioni, il concorrente visualizzerà detta richiesta sia nella propria casella di posta elettronica certificata (indicata in sede di registrazione) sia sulla piattaforma telematica, in Cruscotto "ultimi messaggi ricevuti non letti", ovvero in "Area Messaggi", visionabile nella tendina a sinistra. Pertanto la documentazione integrativa sarà inviata alla Stazione Appaltante, entro il termine stabilito, attraverso la piattaforma telematica, selezionando "Rispondi al messaggio" (ove comporre il Testo e allegare il file e/o i files contenenti detta documentazione).
7. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni effettuate dalla stazione appaltante avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con l'invio di apposito messaggio al/i concorrente/i destinatari, visionabile in "Area Messaggi" ovvero in Cruscotto "ultimi messaggi ricevuti non letti". Dette comunicazioni saranno trasmesse anche all'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente.
8. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett. a), b) e c) del Codice
I concorrenti devono, a pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dei seguenti requisiti:
8.1 Requisiti di idoneità professionale
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) Possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private, con riferimento al ramo oggetto dell’offerta (RCA auto e infortuni) in base al D.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.; possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati
membri dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.
Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
8.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria
Il concorrente deve:
a) possedere nel triennio 2015/2016/2017 una raccolta premi complessiva nei rami danni non inferiore a euro 20.000.000,00.
Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato all’art. 83, comma 5 d.lgs. n. 50/2016.
Mezzo di prova: bilanci o gli estratti di bilancio degli ultimi tre anni (2015/2016/2017).
In caso di RTI o di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio assicurativo, i requisiti della raccolta premi dovranno essere posseduti per almeno il 60% dalla capogruppo mandataria/delegataria. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti per intero.
8.3 Requisiti di capacità tecnico-organizzativa
I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio 2015/2016/2017 almeno tre contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto dell’appalto (pertanto almeno tre polizze RCA/ARD e tre polizze infortuni) per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni.
Mezzo di prova: l’elenco dei servizi svolti nell’ultimo triennio in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto dell’appalto con indicazione dei rispettivi importi, date di decorrenza, durata delle coperture e destinatari (contraenti) pubblici.
In caso di RTI o coassicurazione, il requisito minimo dei due contratti per ciascun ramo dovrà essere posseduto dalla capogruppo mandataria/delegataria.
INDICAZIONI PER IRAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, COASSICURAZIONI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti di idoneità professionale ovvero quello relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1 lett. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. e dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private di cui al punto 8.1 lett. b devono essere posseduti da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande, in coassicurazione o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti di idoneità professionale ovvero quello relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1 lett. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. e dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private di cui al punto 8.1 lett. b devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni privatedi cui al punto 8.1 lett. b deve essere posseduto da tutte le imprese consorziate.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
Comprova requisiti
Ai sensi dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante prima di aggiudicare la gara, procede
alla verifica dei requisiti speciali e generali dichiarati dal concorrente primo classificato.
La Stazione Appaltante ha comunque la facoltà di procedere, durante l'espletamento della gara, ad una verifica a campione dei requisiti dichiarati. Ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, Delibera AVCP 111/2012 e successive modifiche (v. Delibera Anac n. 157/2016), l'utilizzo della piattaforma con procedura di gara interamente telematica permette, in regime transitorio, di derogare all'AVCPass anche per gare superiori ai 40.000 euro.
I mezzi di prova sono quelli indicati nel presente disciplinare e comunque indicati nell'Allegato XVII, parte I del Codice.
8.4 Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa
ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. Subappalto
Non è ammesso il subappalto.
10. Cauzione provvisoria
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del valore posto a base d’asta e precisamente di importo pari a € 11.200,00, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
In caso di polizza assicurativa fideiussoria, questa deve essere emessa da compagnia diversa da quella che partecipa alla gara.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria del Comune di Napoli;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
10.8.1.1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
10.8.1.2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
10.8.1.3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
10.8.1.4) avere validità per 180 giorni
10.8.1.5) prevedere espressamente:
• .la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
• la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
• la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
10.8.1.6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
10.8.1.7) riportare l’autentica della sottoscrizione;
10.8.1.8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della stazione appaltante;
10.8.1.9) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett.
b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. Contributo ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005.
12. Modalità di presentazione dell'offerta
Le ditte che intendano partecipare alla gara dovranno accedere all'indirizzo: xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e provvedere alla registrazione (usufruendo del supporto tecnico ivi previsto) ovvero se, già registrati, effettuare il Login. Indi, visualizzata la gara in Home - "ultime gare pubblicate" ovvero in "Bandi di gara", selezionare, in dettagli, "avvia la procedura di partecipazione". A questo punto sarà possibile allegare, entro e non oltre il termine di scadenza previsto, nel seguente ordine, la documentazione amministrativa, la documentazione offerta tecnica e la documentazione offerta economica di cui al presente disciplinare. Completata la fase di caricamento di tutta la documentazione, sarà possibile selezionare "Trasmetti e conferma la partecipazione" e scaricare la relativa ricevuta; il sistema genera un messaggio di conferma partecipazione.
In caso di partecipazione di costituendo RTI, alla voce In che forma desidera partecipare? Selezionare, nell'anagrafica del concorrente, l’opzione Raggruppamento temporaneo di imprese (ATI) o Professionisti (RTP), il software consentirà di inserire il nome del raggruppamento e dei componenti.
L’Azienda o il Professionista corrispondente all’utente che ha effettuato il login verrà considerato il capofila del raggruppamento. Cliccando su Aggiungi un componente al raggruppamento è possibile inserire i dati del/i componente/i.
Si precisa che l'operatore economico può ritirare la partecipazione fino al momento di avvio della seduta di gara.
Per ogni dubbio o chiarimento relativi alla procedura di partecipazione alla gara, gli operatori economici sono invitati a prendere visione dei manuali-guide disponibili sulla piattaforma.
N.B. L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella documentazione offerta economica, costituirà causa di esclusione. Verranno altresì escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento.
13. Documentazione Amministrativa:
Essa deve contenere:
13.1 La Cauzione provvisoria, di cui al paragrafo 10 - in formato elettronico (con firma digitale delle parti contraenti), ovvero come scansione del documento cartaceo - dovrà essere inserita nell'apposito spazio previsto.
Il mancato inserimento della documentazione nel campo obbligatorio "Cauzione- fideiussione" non consente il passaggio alla fase successiva.
13.2. Istanza di partecipazione
La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e inserita nell'apposito campo obbligatorio. Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria, con allegata copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI
/XXXX, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48 commi 12 e 13, del D.Lgs. 50/2016, in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo;
In caso di partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 47 e 48 del Codice:
• I consorzi stabili, ex art. 47 del Codice, sono tenuti ad indicare nell'istanza per quali consorziate essi concorrono. Per esse opera il divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. Le consorziate esecutrici, unitamente al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
• In caso di costituendo RTI, l'istanza di partecipazione deve contenere: - l'indicazione delle parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito; - l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in RTI, indicando l'impresa designata come mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
• In caso di RTI già costituito, l'istanza di partecipazione deve contenere l'indicazione delle parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito, ad essa deve essere allegata, altresì, copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
• In caso di consorzio ordinario si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, dettate per i raggruppamenti temporanei d'impresa, in particolare l'obbligo di indicare le parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore consorziato. Ciascuna impresa consorziata deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
• In caso di soggetti di cui alle lett. f) e g) del Codice, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.
In particolare:,
In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è
dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:
− copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune di rappresentanza;
− dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
− dichiarazione di cui all'art. 37 comma 4 del Codice.
In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:
− copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 37 comma 4 del Codice. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato con scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, occorre allegare:
− copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 37 comma 4 del Codice;
o in alternativa
− copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzione di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
le parti del servizio o fornitura,di cui all'art. comma 4 del Codice, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
13.3 DGUE
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante in "Documentazione Amministrativa”.
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente:
a. dal Rappresentante legale dell’operatore economico;
b. potrà essere sottoscritto digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, al DGUE dovrà essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo;
L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.
L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve produrre insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati.
Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera d), e), f), g) e dell'art. 46, comma 1, lettera e) del Codice, ciascuno degli operatori economici partecipanti presenta un DGUE distinto (sottoscritto digitalmente dal rispettivo legale rappresentante) recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI. Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) ed all'art. 46, comma 1, lettera f) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) o c) o di una Società di professionisti di cui al sopra citato art. 46, comma 1, lettera f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.
In caso di avvalimento (Parte II, Sezione C) l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano e sottoscrivono digitalmente un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV (per quanto di competenza) e dalla Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Il/i documento/i di gara unico europeo deve/ono essere inserito/i nell'apposito campo obbligatorio, compilato e firmato digitalmente.
13.4. Dichiarazioni - firmate digitalmente e inserite nell'apposito campo obbligatorio "Autocertificazione" - rese ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (ovvero per i concorrenti residenti all'estero secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), con le quali il concorrente attesta:
1. di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di
categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;
2. che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
3. di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al D.L. 187/2010 e s.m.i. ed al X.Xxx. 159/2011 e s.m.i.
4. di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel “Protocollo di legalità” sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura e del Comune di Napoli e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare gli artt. 2 e 8 (vedasi successivo art. 6 "Informazioni Complementari", ove vengono riportati per esteso);
5. di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Xxxxx 136/2010 e s.m.i.;
6. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
7. l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
8. di essere a conoscenza e di accettare le condizioni richiamate dal Documento Unico di Programmazione 2017/2019 del Comune di Napoli, c.d. Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e Tosap/Cosap), pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo: xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
9. di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24/4/14 e s.m.i approvata con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017, che, all'art. 2 comma 3, dispone l'applicazione del Codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli; attesta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del Dlgs 165/2001.
N.B. - Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli sono quelle previste nel Patto di Integrità adottato dall'Ente.
In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il presente contratto sarà unilateralmente risolto dall’Amministrazione.
10. di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Codice, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X.
11. Di impegnarsi – in caso di coassicurazione - a rispettare la quota di rischio pari ad almeno il 60% di ciascun rischio (RC Auto/infortuni) oggetto di gara, mentre le
singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) devono ritenere una quota pari ad almeno il 20% di ciascun rischio (RC Auto/infortuni) oggetto di gara. All’uopo devono essere indicate le quote e le parti di servizio che saranno eseguite.
12. (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.
13. Di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.
14. di essere informato, ai sensi della normativa vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
15. L'elenco completo dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice e i relativi dati identificativi.
16. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267,
17. indica i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ……… rilasciati dal Tribunale di
……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le dichiarazioni di cui al presente punto vanno rese e firmate digitalmente anche dalle imprese mandanti e dalle consorziate esecutrici e inserite nell'apposito campo obbligatorio "Autocertificazione".
13.5 Tutta la Documentazione prevista all'art. 89 del Codice, in caso di avvalimento.
L’operatore economico deve inserire nell’apposito spazio del sistema telematico "Documentazione in caso di avvalimento" la seguente documentazione:
13.5.1) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
13.5.2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
13.5.3) Contratto di avvalimento, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia autentica della scansione dell’originale cartaceo rilasciata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” la dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del
d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
13.6 Patto di Integrità, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. Lo stesso dovrà essere firmato digitalmente anche dai legali rappresentanti delle imprese mandanti, delle imprese ausiliarie e delle consorziate esecutrici.
Lo stesso dovrà essere inserito nell'apposito campo obbligatorio "Patto di Integrità".
14. Offerta Economica
L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI/consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata come da scheda “offerta economica”.
Essa deve contenere:
- l'indicazione del prezzo complessivo offerto comprensivo di qualsiasi onere ed imposta, in cifre ed in lettere, dettagliando gli importi offerti per ogni singolo ramo (RC Auto/Infortuni) nonché il corrispondente ribasso percentuale unico sull'importo a base d'asta (si prenderanno in considerazione al massimo due decimali senza alcun arrotondamento).
In caso di discordanza tra prezzo offerto (premio annuo totale lordo offerto) e il ribasso percentuale unico si riterrà prevalente il prezzo complessivo offerto.
In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere si riterrà prevalente l’importo indicato in lettere;
- la dichiarazione attestante che il prezzo offerto è congruo e remunerativo, in quanto determinato valutando tutte le variabili che potrebbero influenzarlo;
In caso di parità di ribasso/prezzo offerto si procederà ad aggiudicare al concorrente che offre la scatola nera/dispositivo satellitare.
In caso di parità di ribasso/prezzo offerto e di accettazione ad offrire la scatola nera/dispositivo satellitare, si procederà al sorteggio.
La stessa deve essere inserita, una volta completata la fase 3, nel campo obbligatorio "Offerta economica".
La documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo sarà inserita nell'apposito campo "Assolvimento imposta di bollo".
15. Criterio di aggiudicazione
La gara sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) e c) del Codice, a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso, in quanto le caratteristiche e le condizioni delle prestazioni assicurative a favore della stazione appaltante sono definite nel dettaglio e con precisione analitica nei capitolati di polizza (condizioni generali, condizioni speciali, ecc.) e che, pertanto, i concorrenti sono chiamati unicamente ad offrire un prezzo (premio assicurativo).
16. Svolgimento della gara e proposta di aggiudicazione
La gara si svolgerà in seduta pubblica, presso la sede dell'Area Forniture e Servizi del SACUAG, sito al III piano di xxx Xxx Xxxxxxx, 00, Xxxxxx, nella data indicata dal bando di gara e nelle successive date, comunicate alle imprese concorrenti attraverso la piattaforma e via PEC.
I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara anche da remoto, collegandosi al link contenuto nella comunicazione di avvio seduta di gara che gli stessi riceveranno all'atto dell'avvio della seduta di gara da parte del RUP.
Conformemente al "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara" approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 01/12/2016e alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP" (e s.m.i.) approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26/10/2016, il RUP, eventualmente coadiuvato da un seggio di gara, procede all'esame della documentazione amministrativa, provvedendo: - alla validazione della documentazione idonea; - all'esclusione, qualora ricorrano regolarità essenziali non sanabili; - al soccorso istruttorio, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.
Indi il RUP procede allo sblocco, in seduta pubblica, della documentazione Offerta Economica delle concorrenti ammesse alla fase successiva della gara dando lettura dei relativi ribassi offerti.
Ai sensi dell'art. 97 comma 3-bis del Codice, qualora il numero delle offerte sia almeno pari a cinque, si procede all'individuazione della soglia di anomalia a mezzo del sorteggio (automatico del software) di uno dei cinque criteri di cui all'art. 97 comma 2. Pertanto, la commissione sospende la seduta di gara, subordinando la proposta di aggiudicazione all'esito dell'istruttoria condotta dal RUP, ai sensi dell'art. 97 del Codice, sulla congruità dell'offerta e/o delle offerte risultate anomale.
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di gara deserta o infruttuosa si procederà ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del Codice Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice, la Stazione Appaltante può comunque decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.
17. Aggiudicazione
Con specifico provvedimento, l'Amministrazione previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del Codice, procede all'aggiudicazione.
In caso di riscontro negativo dei controlli, condotti ai sensi del Codice, di decadenza dell'aggiudicazione e/o risoluzione del contratto, l'amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria, che sarà tenuto ad accettare entro i termini di validità dell'offerta economica indicati dal bando di gara.
In sede di aggiudicazione, l'impresa affidataria dovrà, unitamente a tutta la documentazione richiesta, presentare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice. N.B. Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, autorizzasse l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio attività (e non dalla stipula contrattuale).
La stipula avrà luogo entro 120 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione.
18. Informazioni complementari
Si applicano al presente appalto:
18.1 Protocollo di Legalità
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “Protocollo di Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, nonché sul sito Web del Comune di Napoli xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del “Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario.
PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI
sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)
ART. 2
1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del
D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;
2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 curo, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 curo; tutte somme al netto di ì.v.a., la stazione appaltante:
a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo. tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, 1’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle
more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia dì cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;
f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di xxxxxxxxxx e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura. dei servizi;
h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% del’importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima crogazione utile; l'impresa dovrà, altresì.. incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere
specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l’introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi. degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decretolegge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.
ART. 8
1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorìtà Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagìne sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non
sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola di cui al comma 2 dell’art. 3
“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”
18.2 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
18.3 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e modificato con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx in "Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le clausole sanzionatorie in caso di inosservanza di dette disposizioni sono quelle previste dal Patto di Integrità.
18.4 Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto MIT 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara (su GURI), stimate in € 2.500,00 salvo conguaglio, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
18.5 Patto di Integrità
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse” approva il documento denominato “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di
affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.
Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato dal concorrente nella “Documentazione Amministrativa”.
19. Clausola Broker
L’Ente dichiara di aver affidato, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti assicurativi alla Società di Brokeraggio assicurativo Assiteca S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxx X. Xxxxxxx 00, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 114899, Xxxxxx incaricato ai sensi del Dlgs. n. 209/2005.
I contratti verranno gestiti dalla sede di Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00.
Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni affidate con la presente procedura saranno svolti esclusivamente per conto della Contraente da Assiteca S.p.A.
Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 c.c.; ogni comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e.
In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, a esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni nella misura pari al 5 % ( cinquepercento ) del premio imponibile per l’ assicurazione RCA e garanzie accessorie e del 10% (diecipercento) del premio imponibile per l’ Assicurazione infortuni conducenti veicoli.
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’Impresa alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per l’Amministrazione aggiudicatrice.