SCUOLA ITALIANA DI DESIGN
SCUOLA ITALIANA DI DESIGN
REGOLAMENTO DIDATTICO GENERALE
Art. 1 Oggetto.
PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e dello statuto della Scuola Italiana di Design, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché i criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative dell’Istituzione.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti nella Scuola Italiana di Design sono definiti nel presente regolamento.
3. Gli ordinamenti didattici di cui al presente regolamento sono sottoposti a verifica periodica, anche su richiesta delle strutture didattiche interessate, al fine di provvedere all’aggiornamento degli obiettivi formativi, dei contenuti e dei relativi crediti.
Art. 2. Definizioni.
Ai sensi del presente Regolamento si intende:
1. per Ministro o Ministero o MIUR, il Ministro o il Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
2. per Istituzione o Scuola Italiana di Design (SID) s’intende Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.c.p.A.;
3. per Agenzia: l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);
4. per C.A., il Consiglio Accademico di SID;
5. per C.d.A., il Consiglio di Amministrazione di Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.c.p.A.;
6. per C.D. il Collegio dei Docenti dell’Istituzione;
7. per Sistema, il sistema dell’Alta Formazione e specializzazione artistica e musicale;
8. per legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata e integrata dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
9. per Decreti Ministeriali, il D.M. n. 127 del 30-09-2009 e n. 17 del 03-02-2010;
10. per Regolamenti Didattici, i regolamenti adottati da XXX, redatti nel rispetto del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, che regolano gli ordinamenti dei singoli corsi di studio;
11. per Ordinamento Didattico di un corso di studio, l’insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, ovvero i cicli di studio, i piani di studio, moduli, crediti, esami, stage, tirocini, altre attività formative, studi all’estero, tesi, valutazione, test di accesso, studenti e commissioni;
12. per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. n. 127 del 30- 09-2009;
13. per area disciplinare, l’insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
14. per titoli di studio, i diplomi che si possono conseguire presso SID come di seguito definiti: Diploma Accademico di I livello (in attesa di riconoscimento);
15. per dipartimento, la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;
16. per Manifesto degli studi, il documento annuale che contiene l’offerta didattica dei corsi di studio istituiti ed attivati da SID;
17. per organi di riferimento, gli organismi nominati, eletti, istituiti secondo normativa di riferimento;
18. per DA il Corso di Diploma Accademico di 1° livello;
19. per Scuola, l’insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee.
Art. 3. Offerta formativa.
L’offerta formativa è articolata nei corsi di studio definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente regolamento.
Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel Regolamento.
XXX può organizzare, ai sensi dell’art. 3 del DPR 212/2005, previa autorizzazione ministeriale, corsi di diploma accademico di I livello (in attesa di riconoscimento).
XXX può organizzare altresì corsi liberi, stages, seminari, workshop, lecture, conferenze, lectio magistralis anche in collaborazione e scambio con altre istituzioni accademiche, artistico-culturali e universitarie in ambito nazionale ed internazionale.
Le iniziative didattiche di cui ai precedenti punti sono istituite, attivate e gestite secondo quanto previsto dallo Statuto dal presente Regolamento e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Art. 4. Ammissione ai corsi di studio.
I requisiti di ammissione ai Corsi di studio, la loro articolazione didattica, le forme di verifica periodica e finale dei crediti acquisiti sono fissati nei rispettivi ordinamenti, fatte salve le indicazioni di cui ai successivi articoli.
Art. 5. Corsi di Diploma di Accademico di I livello (in attesa di riconoscimento).
Il corso di diploma accademico di primo livello ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonche' l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.
L’ordinamento didattico di ciascun corso viene approvato dal C.A.
L’ammissione ad un corso di diploma accademico di primo livello è subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio equipollente conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nel rispetto degli accordi internazionali.
Per conseguire il Diploma Accademico di 1° livello lo studente deve avere acquisito 180 crediti formativi (CFA). La durata normale del Corso è di tre anni.
Ove si preveda una limitazione degli accessi, l’ammissione è subordinata ad una prova definita dall’Ordinamento di Corso e recepita nel Manifesto degli Studi.
Dai singoli ordinamenti dei corsi di diploma accademico di primo livello, possono essere richiesti altri requisiti formativi e culturali per l’accesso e possono essere previste modalità utili all’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale.
L’Ordinamento del Corso può anche prevedere la partecipazione ad attività formative propedeutiche, svolte anche in collaborazione con altri istituti, sulla base di apposite convenzioni in vista dell’accesso al primo anno.
La verifica dei requisiti formativi e culturali, eventualmente richiesti per l’assolvimento del debito formativo, può avvenire anche a conclusione di specifiche attività formative.
Se la verifica dell’assolvimento del debito formativo, nelle forme previste dall’ordinamento del Corso di diploma, non è positiva, il Coordinatore Didattico, sentito il Consiglio Accademico, indica gli specifici obblighi formativi da soddisfare entro il primo anno di corso, ovvero può determinare una durata curriculare degli studi diversa da quella ordinaria.
Art. 6. Strutture didattiche e/o di ricerca.
Laddove fossero attivati più corsi di studio SID provvederà all’istituzione dei Dipartimenti e delle Scuole ai sensi del DPR 212/2005.
Gli organi, le funzioni e le competenze di tali strutture saranno definiti dal presente Regolamento nonché dai rispettivi regolamenti interni.
Attraverso l’adozione di specifici regolamenti per il funzionamento delle strutture didattiche e/o di ricerca, potrà essere prevista anche se non contemplata dallo Statuto di SID, l’istituzione di organi ristretti all’interno di ciascuna struttura, cui delegare alcune funzioni o demandare lo svolgimento di particolari attività, attraverso diretto decreto del Direttore, sentito il C.A;
I Corsi di studio istituiti sono quelli di cui agli allegati Ordinamenti didattici.
Le modifiche ai regolamenti delle strutture didattiche e/o di ricerca sono deliberate dal C.A, nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.
Per il Corso di diploma di primo livello già istituito, l’organizzazione e la gestione delle attività didattiche e formative sono a carico del Coordinatore Didattico. La verifica ed il controllo delle attività del singolo coordinatore sono affidate al Direttore.
Il coordinatore didattico, in particolare:
x. xxxxxxxx e propone al C.A. il progetto formativo del Corso;
b. partecipa attivamente alla stesura, allo spoglio e alla selezione delle candidature per le procedure finalizzate all’assegnazione degli incarichi di docenza retribuiti;
c. raccoglie e verifica i programmi dei singoli insegnamenti e delle varie attività formative, ne coordina lo svolgimento, propone iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico;
d. provvede all’organizzazione delle attività formative e ne verifica i risultati;
e. monitora tutte le attività del singolo docente;
f. formula al C.A. e/o al Direttore secondo competenza proposte in ordine all’utilizzo delle risorse;
g. propone la definizione e le modifiche degli Ordinamenti didattici di corso;
x. coordina il rapporto fra i docenti nei casi di codocenza sui corsi integrati
Art. 7. Prove finali di tesi e conseguimento dei titoli di studio.
Ciascun titolo di studio è conferito a seguito del superamento della relativa prova finale di tesi. Gli Ordinamenti didattici e i Progetti formativi dei singoli Corsi di studio disciplinano le modalità della prova finale, la cui valutazione terrà conto dell’intera carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d’acquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite e dell’elaborato finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.
Per accedere alla prova finale di tesi lo studente deve avere maturato il numero di crediti formativi previsto dal relativo ordinamento didattico.
Lo svolgimento delle prove finali è sempre pubblico.
Per quanto concerne le specifiche relative le tesi di Diploma accademico di 1° livello si rimanda al Regolamento Tesi.
Le commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento dei titoli di studio sono nominate dal Direttore e sono composte secondo norme stabilite negli ordinamenti didattici, comunque composte da almeno tre membri del corpo docente.
Il Presidente della commissione giudicatrice è il Direttore o un suo delegato, scelto tra i docenti afferenti alla Scuola che rilascia il titolo, in particolare il Direttore può delegare il Coordinatore Didattico. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di Xxxxxx diverse da quelle cui sono iscritti i candidati.
La valutazione della prova finale dei corsi DA di tesi è espressa in centodecimi. Alla prova finale viene assegnato, dalla commissione giudicatrice, un punteggio complessivo fino ad un massimo di 10 punti, che va a sommarsi alla votazione di ammissione data dalla media dei voti conseguiti negli esami di profitto. Nel caso di raggiungimento del punteggio di 110, su parere unanime della commissione giudicatrice può essere assegnato al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei cento decimi.
Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre sessioni, opportunamente distribuite nell’anno accademico, fatti salvi i casi particolari espressamente previsti degli ordinamenti didattici.
Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.
Per conseguire il Diploma accademico di 1° livello, lo studente deve acquisire 180 CFA comprensivi degli insegnamenti obbligatori, di attività formative ulteriori e della prova finale, secondo quanto definito dal relativo ordinamento didattico. Per essere ammesso alla prova finale, lo studente deve aver dimostrato la conoscenza di base della lingua inglese superando una prova di idoneità, secondo modalità e per un numero di crediti definiti dai singoli ordinamenti didattici.
Art. 8. Valutazione.
Il Nucleo di valutazione (N.d.V.) provvede al monitoraggio ed alla verifica del mantenimento degli standard di qualità di processo e di prodotto, secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dallo statuto di Scuola Italiana Design, in particolare, si occupa di:
a. valutare i risultati complessivi dell’attività scientifica e di ricerca nonché del funzionamento complessivo dell’istituzione, verificando l’utilizzo ottimale delle risorse.
b. Acquisire periodicamente, mantenendone l’anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale;
c. Redigere una relazione annuale.
Art. 9. Corsi di orientamento.
L’Istituto, d’intesa con le strutture scolastiche territoriali, ha facoltà di organizzare corsi di orientamento pre-accademico, riservati agli studenti iscritti all’ultimo triennio delle scuole secondarie di II grado, secondo forme e modalità stabilite in appositi accordi di collaborazione.
L’Istituto può altresì organizzare brevi corsi di orientamento ai propri diplomati atti a fornire ogni elemento informativo utile circa l’iscrizione a corsi post-diploma.
Art. 10. Attività integrative.
Allo scopo di favorire l’assolvimento di debiti formativi, le strutture didattiche possono programmare annualmente attraverso i loro organi, previa delibera del C.A., l’istituzione di attività formative integrative e propedeutiche svolte dai docenti.
Ove se ne ravvisi la necessità, l’Istituto può organizzare, come da Art. 7 D.P.R. 212, corsi propedeutici svolti eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria di II grado.
I corsi propedeutici possono sostituire eventuali esami di ammissione se istituiti per raggiungere eventuali prerequisiti richiesti per l’iscrizione ai corsi.
Dette attività vengono emanate con decreto direttoriale.
Art. 11. Attività formative autogestite dagli studenti.
In attuazione del diritto degli studenti di svolgere attività formative autogestite, il C.A., il C.d.A., il Direttore per quanto di loro competenza:
a. autorizzano, previa presentazione di dettagliati progetti, l’utilizzazione di spazi da adibire alle attività della Consulta degli Studenti, compatibilmente con le prioritarie esigenze legate al regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto delle norme di sicurezza.
b. possono concedere contributi finanziari per sostenere lo svolgimento di attività formative autogestite di elevato valore culturale, ovvero finalizzate ad una più proficua partecipazione degli studenti alla vita accademica, ovvero miranti ad offrire agli studenti occasioni di arricchimento culturale e Professionale.
All’inizio di ogni anno accademico, i progetti delle attività formative autogestite dagli studenti dovranno essere presentati al C.A. per le opportune approvazioni e al C.d.A., per quanto di sua competenza.
Le attività formative autogestite dagli studenti non potranno in ogni caso svolgersi in sostituzione di compiti istituzionali propri dell’Istituto.
Le strutture didattiche dell’Istituto, nell’ambito della programmazione didattica e nel rispetto dei compiti istituzionali, possono avvalersi per lo svolgimento delle attività formative della collaborazione degli studenti, come singoli, Consulta o associazioni riconosciute.
Non è consentito lo svolgimento di attività autogestite dagli studenti all’interno dei locali dell’Istituto senza le prescritte autorizzazioni.
I numeri dei crediti formativi relativi all’attività autonomamente scelte dallo studente, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, saranno definite dagli ordinamenti didattici e dai progetti formativi.
Art. 12. Stages, workshop, seminari.
L’Istituto ha facoltà di organizzare stages, workshop, seminari anche in collaborazione e scambio con altre istituzioni accademiche e universitarie, con enti ed istituzioni artistico-culturali e di servizio in ambito nazionale ed internazionale.
L’Istituto, anche in regime “conto terzi”, ha la facoltà di organizzare attività di stage, seminari, laboratori e corsi di formazione, su richiesta o autorizzazione di enti ed istituzioni. Tali attività possono essere finanziate da soggetti esterni.
Lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti viene deliberato dal C.A. e attivato con decreto direttoriale che prevede:
a. durata del corso, dello stage o del workshop
b. numero minimo e massimo di partecipanti
c. quote di iscrizione
d. sede e periodo di svolgimento
e. coordinatore
f. eventuali borse di studio.
Art. 13. Corsi e attività di perfezionamento all’estero.
L’Istituto può organizzare corsi di studio e attività di perfezionamento presso Istituzioni accademiche e universitarie estere, sulla base di specifici accordi di cooperazione internazionale. Il
C.d.A. valuterà la concessione di borse di studio a concorso per la frequenza di tali attività.
PARTE SECONDA ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
Art. 14. Figure professionali necessarie all’organizzazione della didattica.
Sono figure necessarie all’organizzazione della didattica per l’offerta formativa e la ricerca dell’Istituto:
a. Comitato Scientifico
b. Direttore;
c. Coordinatore Didattico;
d. Docenti a contratto;
e. Tutor.
Art. 15. Manifesto degli studi.
Il Manifesto degli studi è il documento annuale che contiene l’offerta didattica dei corsi di studio istituiti ed attivati dall’Istituto, disciplina e contiene informazioni su ordinamenti di riferimento, norme e procedure di accesso, requisiti e modalità di immatricolazione e iscrizione, importi delle tasse, quote e contributi, scadenze e gestione della carriera per gli studenti italiani e stranieri ad ogni livello.
Le informazioni relative ai corsi Master sono contenute negli specifici ordinamenti didattici/bandi pubblicati periodicamente sul sito ufficiale di SID.
Art. 16. Crediti Formativi Accademici (CFA).
Gli ordinamenti didattici sono organizzati sulla base di CFA, quale unità di misura dell’impegno di apprendimento dello studente in base alla normativa vigente.
Per CFA si intende la misura del lavoro di apprendimento, comprese le attività laboratoriali e lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.
I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa, sono acquisiti dallo studente con la frequenza prevista alle attività didattiche e laboratoriali e con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto secondo le modalità sancite dall’art. 10, comma 4, lett. d) del DPR 212/2005 (CFA).
Ad 1 (uno) CFA corrispondono 25 ore di lavoro per studente, come fissato dalla normativa vigente. Eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole scuole, entro il limite del 20 per cento, sono definite nei singoli ordinamenti.
La quantità di impegno di apprendimento dello studente occupato a tempo pieno negli studi accademici, è convenzionalmente fissata in mediamente 60 CFA per anno.
Ai sensi dell’art. 6 del DPR 212/2005, possono essere previste dalle strutture didattiche, forme di verifica periodica dei CFA acquisiti, al fine di valutare l’attualità dei correlati contenuti conoscitivi, nonché il numero minimo dei CFA da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificati per studenti a tempo pieno o contestualmente impegnati in attività lavorative.
Il C.A. deliberando la frazione di impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale, ha assegnato alle lezioni teoriche il 30%, alle attività teorico-pratiche il 50%, alle attività di laboratorio il 100%, rispetto all'impegno per ciascun credito.
L’Istituto può riconoscere come crediti le conoscenze e abilità professionali maturate nella specifica disciplina, secondo criteri predeterminati nei regolamenti didattici.
L’Istituto, in base all’art. 9 comma 4 del D.P.R. 212, determina il numero dei crediti riservati ad attività autonomamente scelte dallo studente, comunque non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del totale annuo dei CFA.
Art. 17. Regolamenti didattici dei corsi di studio.
I regolamenti didattici dei Corsi di studio accademici disciplinano gli ordinamenti didattici dei corsi, sono redatti in conformità a quanto stabilito dall’art. 10 del DPR 212/2005 e sono adottati con decreto del Direttore.
Art. 18. Ordinamenti didattici dei corsi di studio.
Gli ordinamenti didattici dei Corsi di 1° livello sono individuati nell'allegato A al presente Regolamento ed afferenti a Scuole e Dipartimenti come da tabella A del D.P.R. 212.
Con successivo regolamento ministeriale, si procederà ad eventuali modifiche e integrazioni, anche in relazione alle innovazioni didattiche connesse ai nuovi corsi di studio individuati in sede di programmazione e sviluppo del sistema.
Gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio, disciplinano e specificano gli aspetti organizzativi dei Corsi di Diploma Accademico di 1° livello.
Gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio determinano, nel rispetto della libertà d’insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, i seguenti aspetti:
− l’elenco degli insegnamenti e delle attività formative ulteriori;
− il settore artistico-disciplinare e relativo codice di riferimento;
− i campi disciplinari;
− il numero dei crediti formativi assegnati (CFA) ad ogni campo disciplinare e per tipologia di attività formativa;
− la tipologia delle attività formative;
− l’eventuale articolazione in moduli;
− la tipologia delle verifiche di profitto degli studenti.
Art. 19. Istituzione, attivazione e disattivazione delle strutture didattiche e dei corsi di studi.
SID attiva, disattiva o modifica i Corsi di studio con autonome deliberazioni nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto, dal presente regolamento e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Gli eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inseriti nelle tabelle concernenti l’offerta formativa allegate al presente Regolamento.
L’istituzione di una nuova Scuola, in sede di prima applicazione, è deliberata dal C.A.
L’istituzione di un nuovo Corso di studi Accademico di 1° livello avviene su proposta al C.A. e delibera dello stesso e previo decreto ministeriale.
L’istituzione di un Corso di studi di 2° livello avviene su delibera del C.A., per quanto di sua competenza del C.d.A e previo decreto ministeriale.
L’organo proponente deve stilare il progetto e il relativo Regolamento didattico conforme a quanto specificato nell’Art. 17 del presente Regolamento.
La proposta di attivazione o di modifica di un corso di studi, redatta in conformità al presente regolamento, è approvata con motivata constatazione della sussistenza dei relativi presupposti di fattibilità, con delibera del C.A e del C.d.A. per quanto di loro competenza ed entra in vigore a partire dall’inizio del successivo anno accademico, salvo diversa delibera del C.A.
Sono presupposti per la valutazione della fattibilità di un Corso:
a. la rispondenza a giustificate esigenze scientifiche e socio-economiche, considerate anche dal punto di vista territoriale;
b. la sussistenza di adeguate risorse di personale docente (con particolare riferimento agli insegnamenti di base e caratterizzanti del Corso di studi), di personale tecnico, xxxx, attrezzature e laboratori, valutate anche in relazione al numero degli studenti che si prevede di poter accogliere, tenendo conto delle modalità previste per lo svolgimento e la fruizione delle attività formative.
I Corsi di studi possono essere attivati anche mediante accordi tra diverse Scuole dell’Istituzione (Corsi di studi interscuole) o convenzioni con altre Accademie o Università (Corsi di Studi interuniversitari). I regolamenti dei Corsi di studi interscuole e interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad una Istituzione convenzionata l’iscrizione degli studenti, il rilascio del titolo finale e
la responsabilità amministrativa del Corso, salvo quanto diversamente previsto dagli accordi o convenzioni.
Il C.A., sentiti il Comitato Scientifico, il Coordinatore del corso di studio interessato, verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi qualificanti di ciascun corso e la risposta che le proposte didattiche hanno ottenuto e delibera in merito alla modifica, attivazione o disattivazione dei corsi.
Si considerano presupposti per la disattivazione di un Corso di studi il venire meno di anche solo una delle ragioni giustificate negli articoli precedenti punti.
In caso di disattivazione di un corso di studi, l’Istituto garantisce il conseguimento del titolo anche mediante il riconoscimento dei crediti acquisiti ed il passaggio ad altro corso di studi, delegando al
C.A. la disciplina delle relative carriere.
Art. 20. Programmazione didattica.
Il Comitato Scientifico insieme al C.A. propongono il piano di sviluppo triennale dell’attività didattico-culturale e scientifica, la programmazione didattica annuale e l’approvazione annuale del Manifesto degli studi dell’Istituto.
La durata dell’Anno Accademico è fissata dall’1 ottobre al 30 maggio. Ciò non contrasta con la possibilità di anticipare le attività didattiche in sede di calendario accademico.
Per la programmazione didattica annuale e il Manifesto degli studi, il C.A. si avvale della collaborazione delle strutture didattiche e comunque entro i tempi necessari all’avvio delle attività, formula motivate proposte in merito ai seguenti strumenti di programmazione:
a. integrazioni e modifiche al piano di studi annuale;
b. piano di copertura degli insegnamenti;
c. piano di utilizzo degli spazi e dei laboratori didattici e relativo orario;
d. d. piano delle dotazioni strumentali e dei materiali didattici necessari allo svolgimento delle attività formative;
e. piano delle prove di accesso, delle verifiche d’esame e delle prove finali.
Gli strumenti di programmazione didattica annuale, se organizzati, possono essere aggiornati dal
C.A. in corso d’anno, in caso di situazioni non prevedibili all’atto della loro approvazione.
Art. 21. Calendario didattico.
Il calendario didattico annuale per ciascun corso, determina le modalità organizzative di svolgimento dei corsi di studio, con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti e delle attività formative per ciascuno degli anni di durata ordinaria del corso stesso, indicando il peso in termini di CFA, di ore di lezione, di laboratorio ed esercitazioni nonché i periodi didattici di svolgimento, per ciascun insegnamento attivato: il nome del docente, l’orario e l’aula, giorni d’inizio e conclusione delle lezioni.
Il calendario didattico è definito ogni anno nel rispetto del Regolamento Didattico. Esso dovrà essere consegnato dal coordinatore di ciascun corso almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività.
Art. 22. Calendario utilizzo spazi
Il Calendario Utilizzo degli Spazi definisce la disponibilità degli spazi da destinarsi alle attività didattiche e di studio e i rispettivi orari di utilizzo.
Il Calendario Utilizzo degli Spazi è approvato dal Direttore quindi divulgato dall’Istituto per via telematica almeno sei mesi prima dell’inizio di ciascun periodo didattico ed è immediatamente esecutivo e definitivo.
Il Calendario Utilizzo degli Spazi può essere modificato dal Direttore su richiesta del C.A. in qualsiasi momento dell’anno.
Art. 23. Manifesto annuale degli studi.
Entro il 30 Aprile di ogni anno il Direttore sentito il C.A. e/o , per quanto di sua competenza, il C.d.A., approva il Manifesto Annuale degli Studi che comprende:
− requisiti di ammissione e durata dei corsi;
− modalità di immatricolazione e d’iscrizione;
− passaggio interno ad altri corsi di studio;
− trasferimenti;
− sospensione, interruzione temporanea e rinuncia agli studi;
− presentazione e variazione del piano di studi individuale;
− crediti ed attività formativa;
− frequenza;
− tasse e contributi annuali;
− quote di iscrizione e contributi di partecipazione;
− contributi esami;
− scadenza;
− attività didattiche;
− esami;
− tesi;
− sedi e recapiti;
− calendario didattico annuale;
− propedeuticità insegnamenti
Il Manifesto annuale degli studi viene pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto, nonché distribuito alle strutture didattiche per gli studenti che ne facciano richiesta.
Art. 24. Coordinamento delle attività didattiche.
Fermo restando la libertà di docenza, le attività didattiche vengono coordinate in termini di programmi di insegnamento, di organizzazione dei percorsi formativi, di utilizzazione delle risorse, di temporalizzazione delle attività.
Il coordinamento delle attività del corso di studio viene curato dal rispettivo Coordinatore. A tal fine il Coordinatore convoca la prima riunione dell’A.A. almeno 15 giorni prima dell’inizio delle attività didattiche, per verificare l’adeguatezza e la coerenza dei programmi di insegnamento proposto dai docenti rispetto alla finalità del corso di studio. Indice riunioni bimestrali con i docenti del relativo corso, per definire le proposte inerenti la programmazione didattica e la definizione dei relativi piani e monitorarne l’andamento.
Il coordinamento delle attività tra i corsi di studio attivati nell’ambito di una medesima struttura didattica compete al Direttore.
Art. 25. Verifica dei risultati delle attività formative.
XXX si pone l’obiettivo di garantire il conseguimento del titolo di studio entro la durata ordinaria prevista dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, riducendo al minimo possibile il numero degli abbandoni.
La verifica per il conseguimento di tale obiettivo avviene attraverso il monitoraggio e il controllo dei percorsi di studio degli studenti che consentano di evidenziare situazioni patologiche, sia per quanto attiene i processi di apprendimento degli studenti medesimi, sia in ordine a disfunzioni organizzative, a carichi di studio non adeguatamente distribuiti nei vari periodi didattici, ad una non soddisfacente corrispondenza fra CFA assegnati ai vari insegnamenti e programmi effettivamente svolti, a differenze qualitative nelle prestazioni didattiche dei docenti o a difformità di impostazioni valutative dei docenti in merito al profitto degli studenti.
Bimestralmente, il Coordinatore Xxxxxxxxx presenta una relazione sull’andamento della didattica, individuando gli eventuali elementi distorsivi e suggerendo possibili soluzioni sulla base di opportune analisi dei percorsi formativi degli studenti, dei tassi di superamento delle prove d’esame e dei giudizi degli studenti sull’efficacia dei corsi.
Art. 26. Forme didattiche.
Le attività didattiche svolte dall’Istituto possono assumere tutte le forme consentite dalla normativa vigente nonché le forme didattiche di tipo sperimentale, ritenute opportune dal singolo docente in attuazione delle sperimentazioni previste dalla didattica.
In ogni caso, gli insegnamenti debbono essere impartiti sotto forma di lezioni teoriche o teorico- pratiche, di corsi e moduli e di altre forme didattiche nel rispetto dei vincoli definiti dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.
Art. 27. Corsi di insegnamento.
Per i corsi AFAM, le attività formative di base, caratterizzanti e affini e integrative, vengono organizzati nel rispetto dei criteri e requisiti stabiliti dal DPR 212/05 nonché dalla normativa vigente.
Gli insegnamenti possono essere di durata annuale o pluriennale. Le discipline di durata pluriennale comportano programmi diversi per ogni annualità.
Le discipline possono articolarsi in moduli, corrispondenti ad argomenti chiaramente individuabili all’interno del programma d’insegnamento. I moduli possono costituire corsi integrati.
Le attività di laboratorio sono attività formative strettamente connesse ed integrate alla disciplina di riferimento. Esse vengono svolte dallo studente dietro la diretta supervisione del docente o del tecnico di laboratorio o di altra figura preposta al ruolo.
Dato l’alto livello di operatività degli insegnamenti artistici, le esercitazioni e laboratori didattici assumono valenza autonoma e rappresentano momenti necessari di formazione dello studente.
Art. 28. Attività culturali.
I seminari, gli incontri, le conferenze, i workshop, gli allestimenti, le visite a musei e gallerie e ogni attività organizzate dall’Istituto, sono intese come attività formative ulteriori e prevedono la partecipazione attiva degli studenti.
Art. 29. Tirocini.
Il tirocinio curriculare (che avviene durante il percorso di studi), consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura progettuale di ricerca, produttiva o Professionale, esterna alla struttura didattica dell’Istituto, con l’obiettivo di apprendere le modalità di applicazione di principi e contenuti oggetto d’insegnamento.
Le attività di tirocinio presso strutture esterne prevedono necessariamente la stipula di apposita convenzione, corredata da progetto formativo, in cui vengono precisati gli obiettivi del tirocinio, tempi e modalità di svolgimento dello stesso, funzioni del soggetto ospitante e del soggetto promotore.
Art. 30. Placement.
Al termine di un corso di Diploma Accademico, compatibilmente con le richieste ricevute da aziende di settore, studi di progettazione, agenzie di comunicazione e varie, è attivato un servizio di job placement per gli studenti diplomati. Al fine di partecipare al servizio di job placement, lo studente dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:
a) aver frequentato almeno il 90% delle lezioni;
b) aver consegnato, durante il corso, degli elaborati nei tempi e modi previsti;
c) essere stato regolare nei pagamenti del corso;
d) aver partecipato, durante il proprio percorso didattico, alle attività svolte da SID;
e) non aver subito sanzioni disciplinari da parte di SID durante la frequenza del corso;
f) aver concluso il percorso didattico ed aver conseguito il relativo titolo finale, secondo quanto previsto dai Regolamenti didattici, Bandi e Progetti formativi dei singoli Corsi.
Art. 31. Accertamento della preparazione degli studenti.
Per essere ammesso agli esami di profitto lo studente deve:
a. essere in regola con l’iscrizione al corso di studio tramite il pagamento delle relative tasse e contributi;
b. essere in regola con gli obblighi di frequenza se previsti per ogni singolo corso. L’accertamento della preparazione di base degli studenti avviene attraverso le seguenti
modalità:
a. test d’ingresso per l’accertamento della preparazione iniziale e colloquio di selezione per l’accesso ai corsi di studio;
b. prove di profitto, distinte in prove di valutazione intermedia, esami di profitto;
c. prove di idoneità;
d. prove finali di tesi.
In particolare il numero, le caratteristiche, le modalità di svolgimento delle prove di valutazione intermedia sono stabilite dai docenti interessati, nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti didattici. Le prove di valutazione intermedia non sono oggetto di registrazione ufficiale ma solo di verbalizzazione interna da parte del docente, il quale all’inizio di ogni corso è tenuto a comunicare agli studenti numero e modalità delle prove eventualmente previste.
L’accertamento del profitto individuale dello studente viene espresso, a seguito di opportune prove, mediante la votazione in trentesimi.
Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti avanti una commissione d’esame composta dal docente titolare del Corso ed altri due docenti.
Le prove d’esame per i corsi di Diploma di 1° livello prevedono un appello per ciascuna sessione nel corso dell’A.A. ( più eventuale preappello corrispondente all’ultimo giorno di lezione del corso); tra preappello e appello devono di norma trascorrere almeno 7 giorni; le sessioni d’esame sono annualmente inserite nel Manifesto degli studi.
Eventuali appelli straordinari possono essere autorizzati di volta in volta dal C.A. dietro motivata proposta del docente e xxxxxxx concludersi entro il 30 aprile dell’A.A.
successivo.
La data di un appello di esame non può essere anticipata e può essere posticipata solo per grave e giustificato motivo. In ogni caso deve esserne data comunicazione almeno una settimana prima della data prevista al Direttore ed al Coordinatore del Corso.
La sessione degli esami finali di profitto per i corsi di Diploma Accademico ha inizio normalmente almeno 7 giorni dopo la conclusione dell’ordinaria attività didattica.
L’esame di profitto s’intende superato quando lo studente consegue una votazione minima di almeno 18/30. Xxx consegua il voto massimo può essere concessa la lode.
Non è consentito ripetere un esame di profitto già sostenuto con esito positivo. Lo studente può sostenere nel corso dell’A.A. tutti gli esami di profitto relativi agli insegnamenti del proprio curriculum e del piano di studi individuale, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e degli eventuali vincoli definiti dalla struttura didattica competente.
Lo studente non può sostenere esami di profitto relativi a corsi che non siano attivati nell’A.A. di svolgimento, salvo che si tratti di esami rientranti nel proprio curriculum o nel piano di studi individuale e di cui sia in difetto. In tal caso lo studente ha diritto alla nomina di apposita commissione d’esame.
Gli esami sostenuti con esito negativo o i voti rifiutati dallo studente non devono e non possono essere verbalizzati. Lo studente può ripetere l’esame nell’appello immediatamente successivo. La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto. Essa può essere annotata mediante un giudizio sul verbale (secondo i casi: ritirato o respinto), non è inserita nel curriculum dello studente, pertanto non influisce sulla media della valutazione finale.
Nel caso di esami su più annualità è sancito il principio della propedeuticità.
La verbalizzazione dell’esito dell’esame è effettuata dal docente titolare che la sottoscrive e lo studente che ne accetta la votazione, sottoscrivendola a sua volta.
La valutazione conclusiva dell’esame di profitto viene validata sul verbale esclusivamente dal docente titolare del Corso. La trascrizione dell’esame sul libretto personale dello studente può essere validata contestualmente dal docente o successivamente dalla Segreteria Didattica.
Art. 32. Ammissione ai corsi di studio.
I corsi di studio presso SID sono ad accesso libero subordinato a test d’ingresso e colloqui di selezione per i corsi accademici.
I corsi prevedono una limitazione dei posti disponibili per gli studenti su delibera del C.A., il quale può riservarsi di istituire l’accesso a numero programmato per determinati corsi di studio e può riservarsi di variarlo per ciascun anno accademico. Specifiche in merito saranno indicate per ciascun corso all’interno del Manifesto degli studi.
il C.A. può esonerare alla prova di ingresso candidati in possesso di determinati requisiti.
Art. 33. Prova finale di diploma accademico.
Per il conseguimento del Diploma Accademico di 1° livello e per i contenuti e le caratteristiche delle prove finali di tesi, si rimanda al Regolamento Didattico del singolo corso, emanato con decreto dal Direttore, su proposta del C.A.
La prova finale di tesi deve consistere in un lavoro che testimoni produzione e ricerca artistica opportunamente corredato da adeguato supporto teorico, o nello svolgimento di un tema di ricerca
storico-teorica o metodologica, secondo connotazioni, contenuti e finalità delle specifiche discipline e comunque coerenti con il sapere artistico e con le linee di ricerca proposte dal Comitato Scientifico.
Per tutte le prove finali di tesi sono previsti 3 appelli e dovranno concludersi entro il 30 aprile dell’A.A. successivo.
Per poter sostenere la prova finale di diploma lo studente deve:
a. aver frequentato il rispettivo corso di studio;
b. aver superato tutti i prescritti esami conclusivi di profitto, conseguendo il corrispondente numero di crediti;
c. aver adempiuto a tutte le attività formative previste dall’ordinamento didattico del corso di studio con il relativo conseguimento dei CFA;
d. essere in regola con il pagamento delle tasse d’iscrizione e dei contributi.
Per partecipare agli appelli degli esami di diploma nelle diverse sessioni, lo studente deve presentare domanda al Direttore entro i termini stabiliti dal C.A. e provvedere al versamento del contributo per l'esame di diploma eventualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Per gravi e giustificati motivi il Direttore può accogliere domande presentate oltre la scadenza dei termini e comunque almeno 10 giorni prima della data di discussione delle tesi.
La prova finale si svolge di norma attraverso la discussione, davanti ad apposita commissione, di una tesi la cui copia deve essere consegnata presso la Segreteria didattica dell’Istituto entro il termine stabilito dal Direttore, completa della firma del professore relatore.
Il relatore della prova finale deve essere o essere stato al momento dell’assegnazione della tesi un professore dell’Istituto.
Il docente relatore è tenuto a motivare e garantire il carattere artistico e/o scientifico e/o storico- critico e/o metodologico della ricerca svolta dallo studente, rendendone contezza in sede di discussione della tesi, onde porre la commissione giudicatrice in condizione di esprimere una valutazione oggettiva.
Per la prova finale di tesi, l’argomento di tesi deve essere concordato con il docente di riferimento e comunicato al C.A., per la sua approvazione, almeno 6 mesi prima della prova finale di Diploma.
Nello svolgimento dell’argomento di tesi lo studente è tenuto a seguire rigorosamente l’impianto metodologico-culturale definito nonché il piano di lavoro impostato con il relatore ed eventuale
correlatore, comprese le previste revisioni e aggiornamenti. La mancata ottemperanza di ciò autorizza il relatore e/o correlatore a ritirare l’argomento di tesi e a respingere il lavoro dello studente con provvedimento formale al Coordinatore di Xxxxx.
La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi. Alla prova finale viene assegnato, dalla commissione giudicatrice, un punteggio complessivo fino ad un massimo di 10 punti, che va a sommarsi alla votazione di ammissione data dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto. Nel caso di raggiungimento del punteggio di 110, su parere unanime della commissione giudicatrice può essere assegnata la lode nonché l’eventuale segnalazione, in casi di assoluta e riconosciuta unanime eccellenza, della menzione di “dignità di pubblicazione” che viene riportata sul verbale di tesi e trasmessa al C.A. per i riconoscimenti di merito.
Il Direttore, considerati gli ambiti disciplinari cui le domande d’esame afferiscono, nomina le Commissioni di esame finale, composte da almeno cinque docenti, tra i quali devono figurare: il Presidente, nella figura del Direttore o di un suo delegato scelto fra i docenti del Corso di studi di appartenenza del candidato; il Relatore della tesi del candidato in esame; da uno a tre docenti del corso di studi di appartenenza del candidato in esame.
Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche i professori di scuole diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, nonché professori a contratto in servizio nell’anno accademico interessato.
Il Correlatore, se presente, fa parte della commissione solo per quanto concerne la fase di presentazione del lavoro del candidato e non nell’attribuzione del voto finale.
Il Presidente delle commissioni giudicatrici della prova finale è il Direttore Didattico o suo delegato;
Possono essere invitati a partecipare ai lavori della commissione in qualità di correlatori, senza diritto di voto, anche esperti e ricercatori esterni.
La prova finale è sempre individuale. Il professore relatore può motivare lavori di tesi collettive sul medesimo tema o argomento, chiedendone autorizzazione al Coordinatore del Corso. In ogni caso il singolo studente, che deve indicare chiaramente le parti specificamente elaborate del lavoro di ricerca, otterrà comunque valutazione individuale.
Nella prova finale lo studente è approvato se consegue una votazione minima di 66/110. Nel caso di esito negativo, la commissione giudicatrice stabilisce il periodo minimo che deve intercorrere fra la data della prova fallita e il successivo appello cui può presentarsi.
Art. 34. Attività di orientamento e tutorato.
XXX organizza sinergiche attività di orientamento e di tutorato.
L’attività di orientamento si svolge in entrata, in modo da garantire allo studente una scelta ragionata e consapevole del corso di studio corrispondente al suo interesse e vocazione, e in uscita, in modo da fornire ai diplomati, per quanto possibile, utile inserimento nelle attività professionali sul territorio.
Il servizio di orientamento viene realizzato da apposito gruppo di lavoro designato dal Direttore, il quale può optare per un organo monocratico anziché collegiale. Il servizio viene attuato in entrata con la collaborazione degli Istituti di istruzione secondaria di II grado, disciplinata da convenzioni e accordi; e in uscita con attività di tirocinio e stage presso Istituti e aziende attinenti gli ambiti d’interesse dell’Istituto, previa stipula di convenzioni e progetti formativi.
Il servizio di tutorato in itinere viene realizzato dal Coordinatore Xxxxxxxxx e dal Direttore, (salvo diversa disposizione del Direttore), si attiva su richiesta dello studente ed è diretto a:
a. migliorare la qualità delle condizioni di studio e di apprendimento;
b. favorire la riduzione degli abbandoni, della durata media degli studi e il numero dei fuori corso migliorando nell’insieme le caratteristiche qualitative della didattica;
c. rimuovere gli ostacoli ad una proficua attività di studio e un’attiva partecipazione ai processi formativi accademici.
Lo svolgimento di attività didattiche integrative di orientamento rientra nei compiti istituzionali del coordinatore e dei docenti.
Art. 35. Erasmus e internazionalizzazione.
L’Istituzione favorisce gli scambi internazionali per la promozione e la reciproca conoscenza dei cittadini dei diversi Paesi membri e l’integrazione dei vari sistemi accademici, universitari e di formazione. Cura la partecipazione al Programma Erasmus istituito dall’Unione Europea. L’Istituzione favorisce la possibilità che studenti e professori dell’Istituto trascorrano un periodo di studio, ricerca artistica o preparazione della tesi presso le Accademie/Università straniere con cui si sono stipulati accordi bilaterali.
Art. 36. Rilascio dei diplomi accademici.
Le pergamene rappresentative del titolo finale vengono sottoscritte dal Direttore e dal Coordinatore Didattico. Le autorità preposte alla firma dei diplomi sono quelle in carica alla data del rilascio dei diplomi stessi.
Art. 37. Rilascio di titoli congiunti.
L’Istituto, previa autorizzazione ministeriale, può rilasciare titoli congiunti con altre istituzioni accademiche, universitarie o dell’Alta Formazione Artistica e Musicale italiane o straniere.
L’Istituto definisce le modalità didattico-organizzative e le procedure amministrative per il mutuo riconoscimento degli insegnamenti, delle attività formative e dei relativi CFA con le altre istituzioni ai fini del conferimento di un titolo unico, avente il medesimo valore per l’Istituto e le altre istituzioni, mediante opportune convenzioni approvate dal C. di A. su parere favorevole del C.A.
Il titolo viene conferito dalle Accademie convenzionate, dietro autorizzazione ministeriale, e rilasciato congiuntamente dai rispettivi Direttori o vertici accademici.
Art. 38. Certificazioni dei titoli di studio.
Al conseguimento del titolo di studio, viene rilasciato all’interessato il diploma accademico di 1° livello. Quale supplemento al diploma, l’Istituto rilascia certificazione (Diploma supplementare) che
riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al “curriculum” specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo.
Art. 39. Rapporto formativo.
Con l’iscrizione dello studente e l’accettazione da parte dell’Istituto, si istituisce un rapporto formativo le cui regole sono contenute nel Manifesto annuale degli studi.
Attraverso l’iscrizione, lo studente s’impegna a versare tasse, contributi e indennità previste dal Manifesto degli Studi per l’intero anno accademico, a seguire lezioni ed insegnamenti, a partecipare alle attività formative e laboratoriali previste, ad assolvere eventuali debiti dipendenti da non adeguata preparazione d’accesso, a superare le prove di accertamento del profitto per il numero di crediti previsti dal piano annuale degli insegnamenti. Assume altresì l’impegno ad osservare i regolamenti e le disposizioni interne dell’Istituto.
L’iscrizione ai corsi di diploma di 1° livello si può ottenere solo in qualità di studente;
Sono altresì equiparati agli studenti iscritti, gli studenti ospiti nell’ambito di programmi di scambi internazionali iscritti ai Corsi di diploma accademico di 1° livello, agli eventuali: Corsi Master, corsi Liberi, workshop e Summer School.
Gli studenti equiparati sono esclusi dall’elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.
Non è ammessa la contemporanea iscrizione a più corsi di diploma accademico di 1° livello, né è ammessa la contemporanea iscrizione a corsi di diploma di diverso livello.
Lo studente si considera fuori corso quando non abbia ultimato la frequenza e gli esami di profitto o acquisito i crediti necessari al conseguimento del titolo entro la durata ordinaria del corso di studi.
Art. 40. Immatricolazioni.
Le domande di immatricolazione ai corsi di diploma di 1°livello, sono indirizzate al Direttore e debbono contenere le generalità complete secondo quanto previsto dal Manifesto annuale degli Studi.
La domanda di immatricolazione deve essere presentata, anche per via telematica, entro i termini stabiliti annualmente dal C.A. e pubblicati sul Manifesto annuale degli Studi. Il Direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate in ritardo proponendo un piano di recupero deliberato dal C.A.
Art. 41. Iscrizioni e libretti accademici personali.
Negli anni accademici successivi a quello di immatricolazione, lo studente che non abbia effettuato iscrizione diretta al triennio accademico di I livello (in attesa di riconoscimento), rinnova l’iscrizione al corso di studio mediante presentazione di specifica modulistica e versamento entro i termini prescritti. Il termine è stabilito dal C.A. e pubblicato sul Manifesto annuale degli Studi;
Il rinnovo dell’iscrizione effettuato oltre il termine di scadenza deve essere autorizzato dal Direttore dell’Istituto.
Lo studente che ha ottenuto l’immatricolazione o l’iscrizione ad anni accademici successivi al primo, non ha diritto in nessun caso alla restituzione di tasse, contributi e indennità versate, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente.
Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto accademico personale, valido per tutta la durata della sua permanenza in Istituto, in qualità di studente ed efficace come:
a. documento di riconoscimento all’interno dell’Istituto;
b. documento contenente il percorso didattico dello studente;
c. documento comprovante l’iscrizione all’ Istituto.
Il libretto accademico personale non è invece valido come documento comprovante gli esami sostenuti.
Il libretto accademico può anche avere natura immateriale e dunque digitale.
Lo studente che non abbia ottenuto l’immatricolazione o l’iscrizione ad anni accademici successivi al primo, non può compiere alcun atto di carriera accademica.
Gli atti di carriera accademica compiuti in difetto di immatricolazione o iscrizione sono nulli.
Art. 42. Immatricolazione in base a titolo di studio straniero.
L’Istituto applica le disposizioni generali sull’ammissione ai corsi accademici dei cittadini stranieri e italiani in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, contenute nelle leggi e regolamenti vigenti, nonché nelle disposizioni applicative periodicamente emanate dal MIUR.
Nel rispetto delle disposizioni vigenti, su proposta delle strutture didattiche e dei servizi competenti per gli scambi internazionali, il C.A.:
a. determina il numero massimo di studenti stranieri ammissibili al I anno di corso per ogni A.A. e per ogni corso di studio, su proposta delle strutture didattiche;
x. xxxxxxx, dietro proposta delle strutture didattiche, le modalità di svolgimento delle prove di accesso;
c. emana ogni altra disposizione per attuare disposizioni europee e nazionali in materia, nonché a favorire l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri nella struttura accademica.
La domanda di immatricolazione è accolta se dalla documentazione pervenuta e dalla dichiarazione di valore del titolo di studio straniero, eventualmente resa dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, risulti che:
a. le Accademie del paese di provenienza consentano l’accesso al corso di studi prescelto presso l’Istituto;
b. qualora tale corso non sia più presente nell’offerta formativa dell’Istituto, le Accademie del paese di provenienza possono consentire l’accesso ad un corso di studi affine o appartenente ad area disciplinare analoga. In quest’ultimo caso allo studente potranno essere assegnati debiti formativi propedeutici da assolvere entro il I anno di iscrizione;
c. sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarità, la cui durata corrisponda a quella minima prevista dalle disposizioni ministeriali in vigore, ai fini dell’ammissione agli studi accademici.
Apposita commissione di valutazione provvederà annualmente alla verifica di congruità dei titoli di studio stranieri per l’ammissione ai corsi dell’Istituto portando le risultanze ad approvazione del C.A.
Art. 43. Iscrizione di diplomati.
I diplomati di I livello (in attesa di riconoscimento) possono chiedere iscrizione ad altro corso di diploma di I livello, laddove attivato dall’Istituzione. Il riconoscimento dei crediti e/o debiti pregressi viene approvato dal C.A.;
La domanda deve essere presentata entro la data stabilita nel Manifesto degli Studi per le iscrizioni ordinarie;
Non è consentita l’iscrizione ad un corso per il conseguimento di un titolo identico per nome, durata e indirizzo a quello già posseduto, neppure nel caso in cui trattasi di curriculum di studi diverso da quello seguito per il conseguimento del titolo accademico posseduto;
Salvo diversa disposizione della struttura didattica competente, i diplomati non sono soggetti alle prove di ammissione previste, se non per le discipline d’indirizzo.
Art. 44. Iscrizione a corsi singoli.
Gli studenti iscritti presso altri ISIA, Accademie, Facoltà delle arti o corsi corrispondenti, italiani ed esteri, possono essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative verifiche ed averne regolare attestazione, previo versamento di un contributo di quanto dovuto per l’iscrizione come studente regolare, per il relativo anno di corso, per ogni attività attestata. Tale contributo sarà individuato dal C.d.A. o dal Direttore, salvo il caso di studenti iscritti presso Accademie o istituzioni di pari livello con le quali siano in atto specifici accordi in merito o qualora lo studente sia inserito nei programmi di mobilità;
I cittadini italiani e stranieri possono essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative prove di verifica ed averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e professionale, previo versamento di un contributo di quanto dovuto per l’iscrizione come studente regolare per il relativo anno di corso, per ogni attività attestata. Tale contributo sarà individuato dal
C.d.A. o dal Direttore.
Art. 45. Curricula e piani di studio individuali.
L’ordinamento didattico di corso di studio può prevedere opportune articolazioni del percorso formativo costituenti i “curricula”;
Lo studente, ai fini del perseguimento di obiettivi formativi personali specificamente descritti e motivati, nel I anno di corso presenta alla struttura didattica competente domanda di approvazione di un piano di studi individuale che deve essere compatibile con l’ordinamento didattico del corso di studi. Il piano di studi ha validità per l’intera durata del corso di studi cui si riferisce;
Nel caso in cui lo studente intenda motivatamente modificare durante il percorso di studio il piano di studi iniziale, è tenuto a riformulare domanda del nuovo piano di studi. L’approvazione del piano di studi individuale viene effettuata dal C.A;
I termini per la presentazione della domanda e per la sua approvazione sono stabiliti annualmente dal C.A. e sono pubblicati nel Manifesto degli Studi.
Art. 46. Frequenza dei corsi e modalità sostitutive.
La frequenza è obbligatoria se esplicitamente prescritta dai Regolamenti Didattici, che definiscono anche le percentuali di presenze necessarie ai fini dell’assolvimento dell’obbligo. I Regolamenti Didattici possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi accademici per studenti lavoratori, disabili o comunque dispensati dalla frequenza delle attività didattiche.
La possibilità di riconoscere lo stato di non frequentanti a studenti che non siano lavoratori o disabili, è subordinata all’attuazione da parte dell’Istituto di supporti formativi alternativi alla frequenza, compresi quelli a distanza.
Gli studenti che abbiano incarichi di rappresentanza sono esonerati dalla frequenza delle attività formative quando coincidano con le sedute degli organi collegiali di cui fanno parte. L’effettiva partecipazione alle relative sedute è accertata dagli atti ufficiali.
Lo studente si considera fuori corso quando, avendo avuto la possibilità di frequentare le attività formative previste dal suo curriculum accademico, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti per l’intero Corso di studi e non abbia acquisito, entro la durata normale del Corso medesimo, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.
Lo studente fuori corso, che non abbia già ottenuto l’attestazione di frequenza, deve frequentare e superare le prove mancanti alla propria carriera accademica.
Non è consentita la contemporanea iscrizione a più Corsi di studi. In caso di contemporanea iscrizione decade quella del Corso di studi al quale si è iscritto successivamente.
Lo studente ha facoltà di acquisire crediti aggiuntivi oltre a quelli richiesti dal proprio percorso, usufruendo di attività formative dell’Istituto e di altre Istituzioni, previa approvazione del C.A. Tali crediti potranno essere ritenuti validi ai fini del raggiungimento del numero di crediti necessari al conseguimento del titolo di studio, solo se lo studente avrà superato le prove relative alle attività formative obbligatorie previste dal proprio piano di studi.
Art. 47. Sanzioni disciplinari.
Spetta al Direttore la giurisdizione disciplinare sugli studenti che viene esercitata anche per fatti compiuti dagli studenti al di fuori della sede dell’Istituto quando essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell’onore dell’istituzione, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di Legge.
Le sanzioni che possono essere adottate al fine di mantenere la disciplina, sono le seguenti:
a. ammonizione;
b. interdizione temporanea dal corso, o sospensione da uno o più esami di profitto per un determinato periodo;
c. espulsione temporanea dall’Istituzione, fino ad un massimo di 3 anni, con conseguente perdita degli appelli d’esame;
d. radiazione dall’Istituto.
Le sanzioni vengono applicate dal Direttore, previa audizione dello studente, in successione;
Nei casi previsti di cui alle lett. b), c), d) lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno 7 giorni prima dell’audizione e può presentare memoria difensiva scritta o chiedere audizione.
Le sanzioni disciplinari vengono registrate nella carriera accademica dello studente.
La radiazione dall’Istituto comporta la comunicazione dell’addebito alle altre istituzioni accademiche.
Art. 48. Trasferimento ad altre accademie.
Lo studente può trasferirsi ad altro ISIA presentando domanda al Direttore entro il 31 dicembre di ogni A.A., purché l’istanza sia accompagnata, ove richiesto dall’Istituzione di destinazione, da documento comprovante la disponibilità dell’Istituzione ospitante ad accogliere la domanda.
A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento lo studente interrompe la carriera presso XXX, salvo che non abbia ritirato l’istanza prima dell’inoltro del foglio di trasferimento.
L’accettazione del trasferimento ad altro ISIA non comporta alcun rimborso di tasse, contributi e indennità versate dallo studente.
Lo studente trasferito ad altro ISIA porta con sé il curriculum accademico svolto, con relativi esami di profitto sostenuti e CFA acquisiti.
Art. 49. Trasferimenti da altre istituzioni.
La domanda di trasferimento da altra Istituzione di pari livello, anche da quelle straniere, indirizzata al Direttore, deve pervenire a SID entro il 31 dicembre di ogni anno accademico.
Alla domanda di trasferimento da altra Istituzione deve essere allegato il curriculum accademico svolto, con relativi esami sostenuti e CFA acquisiti. Potrà inoltre essere richiesto di allegare alla domanda, a cura degli organismi direttivi, dettagliato programma per ogni singola disciplina seguita.
Il C.A. delibera il riconoscimento e la tipologia di attività formativa, prevista dal Regolamento Didattico del Corso SID, degli studi svolti presso l’Istituzione di provenienza, con l’indicazione:
a. di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o propedeuticità allorquando si riscontrino elementi di non congruità tra curricula pregressi e piani di studio attivi presso SID;
b. di eventuali crediti formativi, allorquando si riscontrino eccedenze fra curricula pregressi e piani di studio attivati da SID.
Gli studenti che richiedano il trasferimento da altre Istituzioni debbono comunque essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso ai diversi indirizzi.
Art. 50. Passaggi di corso.
Laddove siano attivati più corsi, è consentito allo studente il passaggio da un indirizzo di studio ad un altro del medesimo livello, previa domanda inoltrata al Direttore entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi.
Il passaggio da un indirizzo di studio ad un altro del medesimo livello non è consentito durante l’attività didattica ed è possibile effettuarlo solo in senso orizzontale per la medesima annualità. I CFA acquisiti vengono riconosciuti ai fini del nuovo indirizzo didattico scelto solo se in esso sono
previsti, fermo restando l’obbligo dello studente di assolvere tutti gli insegnamenti caratterizzanti per l’intera durata del nuovo indirizzo.
Gli studenti in possesso di requisiti di accesso che danno diritto all’ammissione diretta all’Istituto, possono chiedere il passaggio a qualunque altro indirizzo di studio secondo le modalità previste. Per gli studenti ammessi previo superamento di prove di accesso, l’Ufficio Didattica definirà i meccanismi di passaggio da un indirizzo ad un altro nonché le eventuali prove di ammissione.
Art. 51. Riconoscimento degli studi pregressi.
É consentita la presentazione di apposita istanza di riconoscimento degli studi pregressi allo studente che si trova in una delle seguenti condizioni:
a. in possesso di titolo accademico o universitario;
b. in possesso di titoli accademici o universitari conseguiti all’estero;
c. in possesso di titoli equipollenti agli studi universitari o accademici. L’eventuale riconoscimento deve avvenire mediante:
a. presentazione della certificazione ufficiale del titolo conseguito con l’indicazione degli esami di profitto sostenuti;
b. presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto;
c. presentazione della certificazione ufficiale dell’Istituzione equipollente di provenienza. Il riconoscimento può avvenire mediante:
a. la convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico- formative uguali o affini a quelle previste dai piani di studio dell’Istituto, con il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto;
b. la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico formative, senza convalida dell’esame di profitto conseguito, con l’obbligo di completare gli insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di profitto sostitutivi della votazione precedentemente conseguita.
Esami e crediti formativi conseguiti in attività Erasmus e in scambi internazionali oggetto di convenzione, vengono riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum accademico dello studente;
In prima applicazione, i riconoscimenti saranno istruiti da apposita Commissione didattica, istituita con decreto del Direttore, e deliberati dal C.A.
Art. 52. Sospensione e interruzione temporanea degli studi.
Lo studente ha la facoltà di sospendere gli studi per l’intero anno accademico nel caso di maternità, ricovero ospedaliero superiore a 4 mesi continuativi, ottemperanza ad obblighi e servizi, gravi cause documentate e dimostrabili. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non ha obbligo di versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto.
Oltre a quanto previsto dal precedente punto, lo studente ha facoltà di interrompere gli studi, una sola volta durante l’intero percorso formativo, restando in regola con quanto previsto dal contratto di iscrizione.
Lo studente, qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente e reiscriversi per concludere il corso, deve presentare domanda entro i due anni dall’accettazione da parte del Direttore della domanda di interruzione temporanea, allegando:
a. curriculum accademico svolto;
b. versamento di tasse e contributi per ogni annualità di interruzione di studi;
c. versamento di tasse, contributi e oneri dovuti per l’anno accademico in cui viene presentata la domanda.
Art. 53. Decadenza della qualifica di studente.
Decade dalla qualifica di studente:
x. xxx non abbia rinnovato l’iscrizione al corso di studi accademico per un numero di anni pari al doppio della durata ordinaria del corso;
x. xxx, pur avendo regolarmente rinnovato l’iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, non abbia superato esami di profitto per il medesimo numero di anni di cui sopra;
x. xxx, pur essendo in regola con iscrizione ed esami di profitto, subisca un provvedimento disciplinare quale l’espulsione o la radiazione dall’Istituto.
Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti gli atti della carriera accademica compiuti. Tali certificazioni debbono contenere l’informazione sulla decadenza nella quale è incorso lo studente.
Art. 54. Cessazione della qualifica di studente.
La qualifica di studente iscritto all’Istituto cessa per:
a. conseguimento del titolo di studio;
b. trasferimento ad altro ISIA;
c. rinuncia agli studi;
d. decadenza.
Art. 55. studenti diversamente abili.
L’Istituto garantisce la partecipazione alle attività didattico-formative agli studenti diversamente abili ponendo in essere tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo studio per tale categoria di studenti.
Art. 56. Norme finali e transitorie.
I corsi di studio attivati sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente Regolamento. Eventuali nuovi corsi accademici saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel presente Regolamento.
Il presente Regolamento entra in vigore all’atto della pubblicazione all’Albo dell’Istituto, e trova applicazione a partire dall’A.A. 2020-2021.