COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE
Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale
Prot. n. 01115/2020
Lodo n. 9
Anno 2020
COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE
COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA
Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
PRESIDENTE designato ex art. 2 del Regolamento arbitrale
Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
ARBITRO nominato dall’istante
Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx
ARBITRO nominato dall’intimato
Nel procedimento arbitrale promosso da
l'Agente Sportivo Xxxxxx Xxx Xxxxxxx - numero di iscrizione al Registro FIGC Agenti Sportivi 0251 - numero tessera CONI 1457610084 - rappresentato e difeso dall’avv. Xxxxx Xxxxxxxxxx, con studio in Parabita (Le), alla Xxx Xxxx , x. 00, ed ivi elettivamente domiciliato,
- Parte istante -
contro
Genoa C.F.C. S.p.A. (p.i. 02193450448), con sede in Xxx Xxxxxx, x. 00 - Xxxxxx, in persona del legale rappresentante pro tempore, Amministratore Delegato, xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx,
Collegio di Garanzia dello Sport Comitato Olimpico Nazionale Italiano 00135 Roma, Foro Italico
Telefono x00 00 0000 0000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxx.xx
rappresentata e difesa dall’avv. Xxxxxx Xxxxxxxx, con studio in Bologna, Via De’ Marchi , n. 4/2, ed ivi elettivamente domiciliata.
- Parte intimata -
***
1. Sede dell’Arbitrato
La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte anche avvalendosi di modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.
2. Regolamento arbitrale
Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019.
In Fatto
Con domanda di arbitrato del 4 luglio 2020, proposta ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti CONI, l’Agente Sportivo Xxxxxx Xxx Xxxxxxx, con il patrocinio dell’avv. Xxxxx Xxxxxxxxxx, avanzava richiesta di pagamento della somma di € 100.000,00 (centomila/00) nei confronti del Genoa C.F.C. S.p.A., contestualmente indicando, come proprio arbitro di parte, il prof. avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, il quale ha ritualmente accettato la nomina. Il tutto in forza di contratto di mandato ritualmente prodotto, che tale somma prevedeva da corrispondere entro la data del 15 giugno 2020.
La presente controversia è già stata sottoposta al giudizio dell’Organo Arbitrale del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, nella medesima composizione, per quanto riguardava il
mancato pagamento della prima rata (con scadenza 14 marzo 2020) del corrispettivo pattuito in dipendenza del medesimo contratto tra le Parti odierne, giudizio versato nel Lodo n. 7/2020, pubblicato il 14 ottobre 2020.
Con atto del 14 luglio 2020 la società Genoa C.F.C., odierna intimata, ha, con il patrocinio dell’avv. Xxxxxx Xxxxxxxx, depositato memoria di costituzione con la quale ha dedotto ed eccepito l’infondatezza della avversa pretesa per l’inefficacia del contratto dovuta alla tardività del deposito del contratto stesso presso la Commissione Agenti federale, nonché, in riconvenzionale, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e l’infondatezza nel merito dell’istanza per mancata prova dello svolgimento dell’attività da parte dell’Agente Sportivo. Parte intimata ha successivamente indicato come proprio arbitro di parte il prof. avv. Xxxxxxx Xxxxxxx, che ha ritualmente accettato la nomina.
I due arbitri nominati hanno convenuto per la nomina del terzo arbitro con funzioni di presidente, indicandolo nella persona dell’avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, il quale, con dichiarazione del 10 giugno 2020, ha accettato la nomina.
L’iter arbitrale ha subito la sospensione derivata dalla normativa sopravvenuta per effetto della emergenza epidemiologica da Covid-19 e la prima data di celebrazione dell’udienza è stata fissata il 14 ottobre 2020 in parte in modalità telematica per il prescritto tentativo di conciliazione.
Alla richiamata udienza arbitrale il Collegio Arbitrale esperiva il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 5 del Regolamento: le Parti chiedevano termine per definire possibile accordo transattivo anche sulla base di quanto deciso dall’Organo arbitrale nel Lodo n. 7/2020. Alla successiva udienza fissata il 29 ottobre 2020 le Parti dichiaravano che non era stato ancora raggiunto alcun accordo.
L’Organo Arbitrale, preso atto dell’impossibilità, allo stato, di addivenire ad una conciliazione tra le Parti, dichiarava il tentativo esperito senza successo e fissava la successiva udienza di discussione per il 5 novembre 2020.
All’udienza di discussione le Parti, collegate in videoconferenza, hanno chiesto congiuntamente di discutere la controversia e rassegnare le proprie conclusioni, che sinteticamente vengono così declinate: accoglimento della domanda, per la parte istante; rigetto della stessa per la parte intimata in xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx x riconvenzionale pronunciarsi risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, in via ulteriormente subordinata, determinarsi equitativamente l’importo dovuto dalla Società intimata.
Su tali premesse, il Collegio si è riservato la decisione.
In Diritto
L’istanza è fondata e merita integrale accoglimento. L’Agente Sportivo Bilecan, odierno istante, ha ritualmente depositato in atti copia del contratto di mandato con pattuizione di esclusiva in data 27 gennaio 2020 in forza del quale la società Genoa C.F.C. gli conferiva incarico al fine di consentire la realizzazione del trasferimento del calciatore Xxxxx Xxxxxxxx, allora tesserato per il Lille Olympique Sporting Club, alla squadra del Genoa. Il contratto prevedeva quale corrispettivo in favore dell’agente sportivo, in caso di adempimento, il pagamento da parte dell’odierna intimata della complessiva somma di € 200.000,00 oltre accessori, da corrispondere in due parti, vale a dire la metà dell’importo entro il 15 marzo 2020 ed il restante entro il 15 giugno 2020. Il contratto risulta ritualmente sottoscritto dalle parti e depositato presso la Commissione Agenti Sportivi il 6 febbraio 2020. Risulta, altresì, provato che effettivamente il trasferimento del calciatore al Genoa si è realizzato a far data dal 31 gennaio 2020. Parte istante ha anche depositato fattura emessa nei confronti del Genoa per l’importo di € 100.000,00 (la parte del corrispettivo con scadenza pattuita al 15 giugno 2020), nonché copia di sollecito di pagamento alla Società odierna intimata, in data 24 giugno 2020, rimasta senza alcun riscontro.
La esistenza e validità delle suddette circostanze e prove documentali non risultano contestate da parte intimata nel presente procedimento.
Nella memoria di costituzione e risposta del 14 luglio 2020 la società Genoa Calcio intimata eccepisce in via preliminare “l’inefficacia del contratto di mandato e, dunque, l’insussistenza del diritto di credito rivendicato dal ricorrente, per mancato tempestivo deposito ai sensi del Regolamento.“.
La difesa della Società odierna intimata sostiene che il prescritto deposito del contratto, sottoscritto il 27 gennaio, effettuato da parte del Bilecan il 6 febbraio, vale a dire in data successiva a quella del 31 gennaio, termine fissato per l’adempimento del trasferimento del giocatore Soumaoro, avrebbe vanificato “le esigenze di trasparenza e controllo sottese alle norme federali.”.
L’eccezione, che peraltro, e inammissibilmente, non fa il dovuto necessario riferimento al disposto di alcuna norma specifica, ma si limita a citare un non meglio specificato “Regolamento", è comunque infondata e non può trovare accoglimento.
In effetti il deposito del contratto di mandato ad Agente Sportivo è previsto e disciplinato in particolare dal vigente Regolamento Agenti Sportivi della FIGC, approvato in data 10 giugno 2019, che, all’art. 5.7, prevede che l’Agente Sportivo debba trasmettere in via telematica il contratto di mandato ed ogni altro eventuale successivo accordo, alla Commissione federale
C.F.A.S. "entro venti (20) giorni dalla sua sottoscrizione", pena l’inefficacia del mandato. Analoga disposizione era già contenuta nel previgente Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo, che, all’art. 5.5, prevedeva il deposito del contratto presso la FIGC, anche in via telematica, entro e non oltre il termine di venti giorni dalla sottoscrizione, disponendo che il mancato rispetto del termine avrebbe comportato l’inefficacia del contratto.
Si tratta, a parere di questo Organo Arbitrale, di una condizione legale risolutiva dell’efficacia del contratto di mandato (avente ad oggetto l’invio, entro il termine indicato, del contratto alla competente Commissione federale, prescritto, appunto, dalla norma regolamentare), che non può impedire, come non impedisce, alle Parti, anche in pendenza del termine dei venti giorni, di realizzare il programma contrattuale concordato, salvi gli effetti risolutori, restitutori e riparatori derivati dall’eventuale mancato verificarsi della condizione prevista.
Nella fattispecie che interessa, risulta incontestata in atti la circostanza che, entro il termine previsto dalle norme sopra richiamate, l’odierno istante ha provveduto, in data 6 febbraio, al deposito del contratto di mandato, non risultando d’altra parte l’esistenza di alcun rilievo o censura al contratto medesimo così depositato da parte della competente Commissione federale.
Ai fini della positiva valutazione dell’esistenza e validità del diritto alla controprestazione a favore del Bilecan da parte dell’odierna parte intimata, non ha pregio il rilievo della difesa del Genoa secondo cui il deposito, pur tempestivo in base a quanto prescritto dalle norme sopra citate, sarebbe intempestivo (e per ciò solo sanzionabile con la declaratoria di inefficacia del mandato), perché intervenuto successivamente all’evento del trasferimento del giocatore Soumaoro, quale oggetto della prestazione dedotta in contratto a carico dell’Agente Sportivo, “quando", a detta della difesa del Genoa,” il contratto era già scaduto”.
La comminatoria di inefficacia del contratto invocata dall’intimata, in siffatta ipotesi, non è infatti prevista da alcuna norma: al contrario, evidentemente, alla data del deposito del mandato alla Commissione competente, il contratto non era affatto scaduto, tanto che il termine per l’adempimento della prestazione da parte della Società mandante risultava fissato al 15 marzo ed al 15 giugno 2020, né risultano in concreto, nella fattispecie, vanificate “le esigenze di
trasparenza e controllo sottese alle norma federali" alle quali si fa riferimento nella memoria di costituzione e risposta del Genoa.
La difesa della S.p.A. Genoa C.F.C. eccepisce poi, nel merito, con distinti motivi, la sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione ex art. 1467 c.c., e la mancata prova dell’attività svolta dall’Agente Sportivo con conseguente insussistenza del diritto dell’odierno istante “a percepire alcunchè”.
Si tratta di motivi già proposti nella medesima articolazione dalla difesa del Genoa nel procedimento 15/2020, deciso da questo Organo Arbitrale con il Lodo n. 7/2020, dal quale, per identità di questioni, il decidente non ritiene di discostarsi.
Ritiene il Collegio che le due censure siano infondate e non possano trovare accoglimento, dovendosi rilevare al contempo e preliminarmente incoerenza fra le due eccezioni: delle due l’una, o il Genoa ritiene che manchi la prova dell’avvenuta esecuzione della prestazione da parte del Bilecan, ragion per cui nulla gli sarebbe dovuto per quel titolo, oppure si afferma che il corrispettivo è dovuto in dipendenza dell’attività svolta, ma la misura della prestazione è divenuta eccessivamente onerosa talché, come risulta in atti, il Genoa si rende disponibile a valutare una offerta di riduzione equitativa dell’importo originariamente pattuito giungendo poi, in sede di udienze per il tentativo di conciliazione, come da verbali, ad offrire, seppure ratealmente, la quasi totalità della somma richiesta dalla parte istante, che tale offerta ha ritenuto di rifiutare.
Ciò che rileva il Collegio dagli atti è la mancanza di qualsivoglia riscontro da parte dell’odierna intimata all’invio della fattura al Genoa da parte dell’odierno istante e del successivo sollecito, nemmeno in termini di richiesta di resoconto sull’attività svolta dal Bilecan (del quale resoconto solo in atti il Genoa lamenta la mancanza) o di eventuale richiesta di riduzione del corrispettivo pattuito.
Tanto rileva, ad avviso del Collegio, sotto il profilo della violazione da parte del Genoa dei doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto e dell’infondatezza dell’eccezione proposta con la memoria di costituzione sotto forma di domanda riconvenzionale volta a far valere la sopravvenuta eccessiva onerosità in capo all’odierna intimata della prestazione avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo pattuito a favore dell’Agente sportivo odierno istante.
La prova richiesta dall’art.1467 c.c. della significativa alterazione dell’equilibrio contrattuale per effetto dell’emergenza sanitaria ex Covid 19 e delle conseguenze che si sarebbero prodotte sul bilancio della S.p.A. Genoa C.F.C. a causa della contrazione delle entrate patrimoniali dovute
alla disposta sospensione delle attività sportive da parte della FIGC, è da ritenere nella fattispecie non raggiunta, perché prova inidonea per assoluta genericità a ritenere divenuto eccessivamente oneroso corrispondere entro il 15 marzo u.s., quanto regolarmente pattuito a favore dell’odierno istante con contratto del 27 gennaio, vale a dire poco più di un mese prima. Dalla memoria di costituzione (pag.7) il Genoa pare, peraltro, dolersi del fatto che l’importo pattuito quale corrispettivo per l’attività svolta dal Bilecan al fine di consentire (con pattuizione di esclusiva) il trasferimento, poi regolarmente effettuato, del calciatore Xxxxx Xxxxxxxx dal Lille al Genoa fosse superiore ai parametri correnti, ma ciò non può rilevare in alcun modo a far valere ora la presunta eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione. La domanda volta a far valere la eccesiva onerosità sopravvenuta della prestazione in capo all’odierna intimata è da ritenere pertanto infondata.
Parimenti infondata è l’eccezione sollevata dal Genoa, volta a far valere la mancata prova dell’attività svolta dall’’Agente sportivo odierno istante e la conseguente insussistenza del diritto a percepire il compenso. Sulla scorta della documentazione versata in atti dall’istante, e non contestata da parte intimata, risulta in effetti l’esistenza di un contratto validamente sottoscritto dalle parti avente ad oggetto in esclusiva l’attività svolta dall’agente sportivo, volta al trasferimento di un calciatore da una società ad un’altra, trasferimento puntualmente realizzato. Tanto non può non valutarsi da parte del Collegio come idoneo e sufficiente a ritenere sussistente l’adempimento della prestazione pattuita da parte del Bilecan ed il diritto in capo al medesimo a ricevere la controprestazione vale a dire il corrispettivo pattuito. Nel senso suddetto, i riferimenti giurisprudenziali richiamati in memoria dalla parte intimata sono da ritenere inconferenti.
Il pagamento dei diritti amministrativi, delle spese e degli onorari, determinati, in ossequio alla Tabella vigente, sulla base del valore della controversia e dell’attività dell’Organo Arbitrale conseguente al peculiare svolgimento del presente procedimento, segue la soccombenza.
Il lodo è deciso e sottoscritto a maggioranza dei Componenti del Collegio, ai sensi dell’art. 9 comma terzo del Regolamento, per la mancata sottoscrizione di uno degli Arbitri, che ha chiesto di inserire in calce al presente lodo la sua opinione dissenziente.
P.Q.M.
Accoglie l'istanza arbitrale e, per l'effetto, condanna la soccombente società Genoa Cricket and Football Club S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'istante sig. Xxxxxx Xxx Xxxxxxx, della somma di € 100.000,00, oltre interessi legali dalla data di conclusione del contratto sino al soddisfo.
Condanna, altresì, la società Genoa Cricket and Football Club S.p.A. a rifondere all'istante sig. Mazlum Xxx Xxxxxxx i diritti amministrativi nella misura di € 2.000,00 (di cui al punto 1.1.a della "Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese" approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020), nonché le spese di difesa, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge; a versare, in favore del CONI, la somma complessiva di € 3.000,00 (di cui ai punti 1.2.a e 1.2.b della Tabella).
Dispone a carico della soccombente Genoa Cricket and Football Club S.p.A., fermo il vincolo di solidarietà con la Parte istante, il pagamento in favore del Collegio Arbitrale degli onorari all'uopo previsti (punto 2.b.2.1 della Tabella), liquidati in complessivi € 5.000,00, oltre IVA e CPA nella misura di legge, se dovuti, così ripartiti: al Presidente € 2.000,00 e, a ciascun Arbitro,
€ 1.500,00.
Dispone a carico del Genoa Cricket and Football Club S.p.A. il pagamento, in favore del CONI, delle spese generali di cui al punto 2.b.2.2, lett.b), della Tabella, pari ad € 500,00.
Dispone la comunicazione del presente lodo alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso, a maggioranza, nella sede arbitrale di Roma, in data 5 novembre 2020.
GLI ARBITRI
X.xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Roma, 23 novembre 2020
X.xx Xxxxxxx Xxxxxxx Roma, 23 novembre 2020
L’arbitro Xxxxxxx Xxxxxxx dissente dalla decisione adottata a maggioranza per le seguenti ragioni.
1. Secondo la maggioranza del Collegio, il vigente Regolamento Agenti Sportivi FIGC prevede che l’Agente debba trasmettere in via telematica il contratto di mandato entro 20 giorni, pena l’inefficacia del mandato stesso. Ne ricava che il contratto è sottoposto ad una condizione risolutiva, che consisterebbe nell’invio del medesimo nel termine indicato. Premesso che la mancata trasmissione non è un evento futuro ed incerto (qual è la condizione), ma una facoltà del mandatario, e che quindi non può configurarsi alla stregua di una condizione, per di più risolutiva, resta il fatto che il Regolamento FIGC vada letto anche alla luce del Regolamento Agenti Sportivi CONI, per effetto del rimando di cui alle Disposizioni Preliminari del Regolamento FIGC, nonché della norma di chiusura. Il Regolamento CONI prevede, all’art. 21, comma 8, che: “È fatto obbligo all’agente sportivo di depositare il contratto di mandato presso la federazione sportiva nazionale professionistica nel cui ambito opera a pena di inefficacia entro venti giorni dalla data di stipula, utilizzando i modelli tipo predisposti dalla stessa federazione sportiva nazionale professionistica, tenendo conto dei requisiti minimi stabiliti dal presente Regolamento. Il contratto di mandato ha efficacia dalla data di deposito presso la federazione sportiva nazionale professionistica. Devono essere altresì depositate presso la federazione sportiva nazionale professionistica eventuali modifiche del contratto di mandato, nonché eventuali comunicazioni di risoluzione o recesso entro venti giorni dal verificarsi delle stesse. L’agente sportivo è tenuto a comunicare immediatamente alle altre parti l’avvenuto deposito e a trasmettere loro la relativa documentazione”. L’art. 5.7 del Regolamento FIGC, che non sembra essere stato adeguato al Regolamento CONI, ha identico contenuto della norma del Regolamento CONI, ma omette di fissare il momento di efficacia del contratto: poiché, ai sensi della norma di chiusura, "Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le norme del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi" e, che nella norma del Regolamento FIGC è presente una lacuna, se ne trae che il contratto di mandato non cessa la sua efficacia dall’invio, ma acquista efficacia dalla data di deposito. Il Regolamento FIGC deve essere letto, per effetto del richiamo, in uno con il Regolamento CONI e deve essere completato, laddove vi sia una lacuna nel primo, con l’applicazione di quest’ultimo; il quale colma la lacuna del primo fissando esattamente il momento di efficacia del Contratto di mandato o comunque consente di interpretare correttamente l’altro. Ne deriva che il Xxxxxxx avrebbe adempiuto ad un mandato prima dell’efficacia dell’incarico conferitogli.
Del resto, uno dei pilastri della riforma del Regolamento degli Agenti Sportivi CONI è fondata proprio su questo elemento: di impedire che sia esigibile una prestazione nonostante non sia ancora efficace il contratto che prevede la medesima. Qui il termine ultimo era il 31 gennaio 2020: il Bilecan doveva affrettarsi a depositare il contratto entro quella data; e ciò non è accaduto.
2. Sostiene ancora la maggioranza del Collegio che non vi sarebbe inadempimento del Bilecan. Il tema non è se il Bilecan sia o meno inadempiente, ma se il Xxxxxxx abbia adempiuto alla sua obbligazione nel termine del 31 gennaio 2020. In realtà, essendo il contratto efficace dal giorno del deposito, è evidente che al 31 gennaio 2020 il Bilecan non era titolare di alcun contratto con il Genoa, che, dal suo verso, non avendo stipulato un contratto allora efficace, non poteva e non doveva adempiere ad una obbligazione non ancora sorta.
Ne deriva che il Bilecan si vede riconosciuta una somma di denaro che non trova alcun titolo in un contratto efficace, con ogni conseguenza che ne discende.
Per questi motivi esprimo il mio dissenso.
Roma, 23 novembre 2020 X.xx Xxxxxxx Xxxxxxx
Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 23 novembre 2020. Pubblicato in data 24 novembre 2020.
La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport