COMUNE DI OSIMO
COMUNE DI OSIMO
Provincia Ancona
SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE E CESSIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SOTTOSOGLIA A SCOMPUTO TOTALE O PARZIALE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE.
Adottato con deliberazione del Consiglio/della Giunta comunale n. del
Approvato con deliberazione del Consiglio/della Giunta comunale) n. del
CONVENZIONE URBANISTICA PER PIANO ATTUATIVO
L'anno duemila
, addì
del mese di
( / /200 ),
avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor , notaio in
(oppure)
avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor , segretario comunale del Comune di , competente ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
si sono costituiti i Signori:
nat a
nat a
il il
cod. fisc. cod. fisc.
resident
in
( ), via , , in qualità di titolar
della
proprietà dell’area situata nel Comune censuario e amministrativo di (provincia di ), individuata a mappal n. del foglio n. N.C.T.R., di mq ;
nat a
nat a
il il
cod. fisc. cod. fisc.
resident
in
( ), via , , in qualità di titolar
della
proprietà dell’area situata nel Comune censuario e amministrativo di
(provincia di ), individuata a mappal n. del foglio n. N.C.T.R., di mq ;
nat a
il
in qualità di
della società/ditta cod. fisc.
con sede
in
( ), via , , quest’ultima titolare della
proprietà esclusiva dell’area situata nel Comune censuario e amministrativo di (provincia di
), individuata a mappal n. del foglio n. N.C.T.R., di mq ; tutti soggetti nel seguito del presente atto denominati semplicemente «proponenti», da una parte;
e il sig. , nato a
il
in qualità di
responsabile del pro tempore del Comune di , che qui
interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato con la deliberazione del comunale n. in data
I componenti, della cui identità personale, qualità, legittimazione e poteri di firma, io Notaio [ovvero Segretario comunale] sono certo, rinunciato espressamente, d’accordo fra di loro e con il mio consenso, all’assistenza dei testi, mi richiedono di rogare questo atto, precisando che nel corso dell’atto medesimo l’ente sopra designato alla lettera A) sarà indicato anche come “Comune” e i signori indicati alle lettere B) saranno indicati come “proponente”.
Per comodità, ai fini della presente convenzione il D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 è indicato come “Codice” e il
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è indicato come “Regolamento unico di attuazione”.
PREMESSO
a) che i sopraindicati intervenuti proprietari proponenti dichiarano di avere la piena disponibilità degli immobili interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
b) che gli immobili di cui alla presente convenzione hanno una superficie totale territoriale di mq e nel vigente Piano Regolatore generale approvato con deliberazione della Giunta /del Consiglio Comunale n.
in data , sono classificate come segue:
- zona omogenea « - » per una superficie di mq ,
- zona omogenea « - » per una superficie di mq ,
- zona omogenea « - » per una superficie di mq ,
- zona bianca con destinazione a nuova viabilità generale per una superficie di mq ,
(qualora esista uno strumento urbanistico adottato e in itinere)
e, inoltre, che nella variante al Piano Regolatore Generale in salvaguardia, adottata con deliberazione del
Consiglio comunale n. in data , sono classificate come segue:
- come zona omogenea « - » per una superficie di mq ,
- come zona omogenea « - » per una superficie di mq ,
- come zona omogenea « - » per una superficie di mq ,
- come zona bianca con destinazione a nuova strada di piano per una superficie di mq ,
c) che lo strumento urbanistico di cui alla precedente lettera b), ha previsto l’imposizione di un vincolo procedimentale in forza del quale l'edificazione è subordinata all'approvazione di un Piano attuativo convenzionato, qui denominato «Piano di »;
d) che sull’area non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del piano attuativo o che la subordino ad autorizzazioni di altre autorità;
(oppure in alternativa)
e) che sull’area gravano i seguenti vincoli ambientali statali:
e.1) che tutto l’immobile / parte dell’immobile per circa mq in posizione , è gravato da vincolo storico-architettonico imposto ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.;
e.2) che tutto l’immobile / parte dell’immobile per circa mq in posizione , è gravato da vincolo paesistico ambientale imposto ai sensi della parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 e ss.mm.ii.;
e.3) che sull’area grava il vincolo idrogeologico di cui all’articolo 1 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, e alla relativa legge regionale;
VISTI
f) la domanda di approvazione del piano attuativo, con i relativi allegati, presentata al protocollo comunale al n.
del e iscritta nel Registro Pratiche Edilizie al n. ;
g) la deliberazione del Consiglio/della Giunta Comunale n. in data , esecutiva, con la quale è stato approvato definitivamente il piano attuativo;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - OBBLIGO GENERALE
1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.
2. I proponenti si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante in solido fino al loro completo assolvimento attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.
ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
1. I proponenti sono obbligati in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai proponenti con la presente convenzione possono essere trasferiti anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest’ultimo, sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
2. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai proponenti non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che i successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano formulato al Comune opportuna richiesta di voltura della presente Convenzione da sottoscrivere anche dagli originari contraenti, ratificata con Delibera di Giunta Comunale, prestando a loro volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione di quelle già in essere.
ART. 3 - TERMINI DI VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE E DEGLI ADEMPIMENTI
1. La presente convenzione ha validità ( ) anni, tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di stipula della presente convenzione.
2. Le opere relative alla viabilità devono essere ultimate entro il termine massimo di ( ) mesi
almeno per quanto riguarda la transitabilità delle strade, anche in assenza della loro pavimentazione.
(se del caso, in presenza di esigenze particolari)
Sono fatte salve le opere relative alla viabilità per il solo tratto che devono essere eseguite entro il termine massimo di ( ) mesi,
almeno per quanto riguarda la transitabilità delle strade, anche in assenza della loro pavimentazione.
(oppure)
complete della pavimentazione bituminosa strutturale.
(se del caso)
La realizzazione del solo tappetino di usura delle strade pubbliche e di uso pubblico può essere differita fino all’ultimazione degli edifici previsti all’interno del piano attuativo, fermo restando il termine ultimo e inderogabile di cui al comma 7.
3. Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente descritte, devono essere ultimate entro il termine massimo di ( ) mesi.
(se del caso, in presenza di esigenze particolari)
Sono fatte salve le opere relative alla per il solo tratto
che devono essere eseguite entro il termine massimo di ( ) mesi.
4. In ogni caso tutte le opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 4 devono essere iniziate prima del rilascio di qualsiasi atto abilitativo edilizio o della presentazione della denuncia di inizio attività, relativi agli interventi previsti dal piano attuativo, almeno per il tratto al servizio del singolo intervento. La realizzazione delle predette opere di urbanizzazione primaria deve avvenire con regolarità e continuità prima della costruzione o contestualmente alla costruzione degli edifici serviti dalle opere stesse. Nessun atto abilitativo può essere rilasciato e nessuna denuncia di inizio attività può avere efficacia se non sia iniziata l’esecuzione delle opere di urbanizzazione descritte al servizio dell’intervento richiesto.
5. Il grado di avanzamento delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 4 e delle opere di allacciamento della zona ai pubblici servizi di cui all’articolo 6, deve avvenire in modo da assicurare la piena funzionalità e agibilità degli edifici prima della utilizzazione di questi. Nessun edificio può essere usato o ritenuto agibile qualora sia carente di uno o più d’uno dei servizi pubblici garantiti dalle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo.
6. In ogni caso, fermi restando i termini diversi e specifici previsti dalla presente convenzione, tutti gli adempimenti prescritti da questa, non altrimenti disciplinati, devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di ( ) anni.
7. La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni, nonché delle aree per attrezzature e servizi pubblici, in forma gratuita a favore al Comune, avviene a tutti gli effetti con la stipula della presente convenzione, come previsto all’articolo 21. Il possesso delle aree rimarrà in carico ai proponenti sino alla concreta realizzazione delle opere di urbanizzazione previste e l’immissione in possesso al Comune avverrà dopo il Collaudo definitivo anche per stralci funzionali come previsto nel precedenti commi.
8. Gli stessi termini e le stesse condizioni di cui al comma 7 si applicano alle aree per le urbanizzazioni e alle aree per attrezzature e servizi pubblici per le quali non è prevista la cessione al Comune bensì l’assoggettamento alla servitù permanente all’uso pubblico, come previsto dall’articolo 21.
ART. 4 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
1. I proponenti assumono a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, così come evidenziate sugli elaborati del progetto di piano attuativo, che saranno meglio precisate nel progetto di cui all’articolo 9, comma 2, e di seguito descritte:
A.1. strade veicolari, sia quelle previste dallo strumento urbanistico generale che quelle previste dal piano attuativo;
A.2. percorsi pedonali e marciapiedi;
A.3. pista ciclabile;
B.1. spazi di sosta e di parcheggio;
C.1. fognature per acque nere;
C.2. fognature per acque meteoriche con rete raccolta acque stradali; (solo per insediamenti produttivi aggiungere) nonché vasche di accumulo e dispositivi di misurazione ed evacuazione delle acque di prima pioggia;
C.3. allacciamento e recapito delle fognature di cui ai punti C.1 e C.2 nelle reti di fognatura pubblica esistente;
D.1. rete idrica per l'acqua potabile;
D.2. rete idrica per l’acqua meno pregiata per usi compatibili senza il requisito della purezza potabile;
D.3. almeno n. idranti antincendio stradale del tipo a colonna;
E.1. rete di distribuzione del gas metano;
E.2. almeno n. cabina/e di decompressione / depressurizzazione / controllo per il gas metano;
F.1. rete di distribuzione dell'energia elettrica;
F.2. rete di pubblica illuminazione completa di punti luce adeguatamente alimentati mediante pannelli solari a cellule fotovoltaiche;
F.3. almeno n. cabina/e di trasformazione da media tensione a bassa tensione con capacità Kw;
G.1. rete telefonica fissa;
G.2. siti per l’installazione delle antenne per la rete di telefonia mobile ai sensi dell’articolo 86 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
G.3. cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni predisposti anche per rete di cablatura telematica ai sensi dell’articolo 17, comma 7-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001;
H. spazi di verde .
2. La potenzialità minima dei servizi, per l’intero Piano attuativo, è la seguente:
a) di Kw per l’energia elettrica;
b) di Kw per il gas metano;
c) di n. utenze per la rete telefonica fissa;
d) di n. utenze servite per la rete trasmissione dati;
e) di n. abitanti serviti per l’acqua potabile ad usi civile o assimilato;
f) di litri/ora di acqua per attività diverse da quelle civile.
3. Le potenzialità minime di cui al comma 2, devono essere distribuite razionalmente, in ogni caso, la loro distribuzione tra le diverse unità immobiliari è esclusiva responsabilità dei proponenti e il Comune è esonerato da ogni responsabilità o competenza al riguardo. Ogni maggiore richiesta di potenze o capacità che si rendesse necessaria nel futuro, rispetto a quanto previsto al comma 2, è sempre a carico dei proponenti o dei singoli utilizzatori, comunque estranea alle obbligazioni del Comune.
4. Le opere di urbanizzazione sono eseguite nel rispetto delle normative tecniche di settore e, in ogni caso:
a) tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con i criteri di cui all’articolo 40 della legge 1 agosto 2002, n. 166;
b) le opere le cui installazioni comportino l’emissione di onde elettromagnetiche, sia in bassa frequenza che in alta frequenza, devono essere conformi alle norme vigenti in materia e, se queste ultime lo richiedano, al parere dell’A.R.P.A.M. o ad altri pareri obbligatori degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria o ambientale;
c) le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni di cui agli articoli da 73 a 105, e agli allegati 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché delle altre norme attuative da questo richiamate.
5. I proponenti assumono inoltre a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle seguenti opere complementari, afferenti le opere di urbanizzazione primaria di cui al presente articolo:
a) per ogni servizio tecnologico, almeno un idoneo allacciamento predisposto per ogni lotto, in conformità ai vigenti regolamenti comunali e alle vigenti convenzioni per la gestione dei servizi pubblici a rete, dimensionato adeguatamente in relazione alla volumetria assegnata a ciascun lotto e predisposto per l’installazione di un contatore per ogni servizio pubblico ogni metri quadrati di superficie lorda di pavimento potenzialmente realizzabile in base alle previsioni del piano attuativo;
b) segnaletica stradale, verticale e orizzontale, ed eventuale segnaletica luminosa;
c) impianto automatico temporizzato e comandato a distanza, per l’irrigazione delle aiuole, degli spartitraffico e delle altre aree verdi o comunque piantumate;
d) allacciamento autonomo con punto di consegna per la pubblica illuminazione in modo da rendere possibile l’erogazione del servizio a soggetti diversi;
e) .
ART. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
(solo nel caso non siano previste opere di urbanizzazione secondaria)
1. Lo strumento urbanistico generale non prevede nel comparto la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.
2.Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono a carico del proponente e sono determinati dal Comune, secondo le tabelle parametriche vigenti al momento del rilascio del Permesso di Costruire
(in alternativa: nel caso siano previste opere di urbanizzazione secondaria)
1. I proponenti assumono a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria, così come evidenziate sugli elaborati del piano attuativo, che saranno meglio precisate nel progetto di cui all’articolo 9, comma 2, e di seguito descritte:
A. ;
B. ;
C. piazzuole per la localizzazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti differenziati secondo il regolamento comunale che disciplina la raccolta del rifiuti;
C. verde di quartiere costituite da ;
D. .
(eventualmente, se del caso, qualora ricorra l’alternativa)
2. Il Comune concorre parzialmente alla realizzazione od al potenziamento delle opere di urbanizzazione secondaria di cui al comma 1, lettere , avendo accertato anche sotto il profilo tecnico e finanziario, con apposita relazione a comprova approvata unitamente al piano attuativo convenzionato:
a) che tali opere sono a beneficio immediato di insediamenti già esistenti;
b) che il concorso del Comune è in misura inferiore a quella proporzionale al predetto beneficio;
c) che l’interesse pubblico e il beneficio pubblico alla realizzazione di tali opere debbano essere realizzate è tale da giustificare il predetto concorso.
ART. 6 - OPERE DI ALLACCIAMENTO DELLA ZONA AI PUBBLICI SERVIZI
(solo nel caso non siano previsti potenziamenti o estensioni per allacciamenti ai servizi pubblici)
1. Gli strumenti di pianificazione o programmazione del Comune non prevedono la realizzazione, il potenziamento o l’estensione di servizi pubblici a rete, comprese opere di viabilità, diversi da quelle di cui all’articolo 4, funzionali all’allacciamento del comparto ai pubblici servizi. Le reti dei pubblici servizi, come comprovato da apposta relazione tecnica approvata unitamente al piano attuativo convenzionato, non necessitano di estensioni, ampliamenti o potenziamenti funzionali all’allacciamento del comparto.
2. Qualora si rendano necessari gli interventi di cui al comma 1, gli stessi verranno realizzati a totale onere e spesa da parte del proponente previa approvazione del progetto da parte degli organi competenti.
(in alternativa, qualora siano previsti potenziamenti o estensioni per allacciamenti ai servizi pubblici)
1. I proponenti assumono a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di allacciamento del comparto ai pubblici servizi, ivi compresi la realizzazione, il potenziamento o l’estensione delle dorsali, delle connessioni e delle attrezzature intermedie (cabine di trasformazione, cabine di depressurizzazione, stazioni di pompaggio ecc.) delle infrastrutture a rete di cui all’articolo 4, così come evidenziate sugli elaborati del piano attuativo, che saranno meglio precisate nei progetti di cui all’articolo 9, comma 2, di seguito descritte:
A.1. strada veicolare di interesse prevalentemente superiore al comparto oggetto del piano attuativo, come prevista dallo strumento urbanistico generale, al servizio di un territorio più vasto;
A.2. percorsi pedonali e marciapiedi accessori alla strada di cui al punto A.1;
A.3. pista ciclabile di interesse prevalentemente superiore al comparto oggetto del piano attuativo, come prevista dallo strumento urbanistico generale, al servizio di un territorio più vasto;
B. potenziamento/realizzazione della condotta dell’acquedotto di via fino alla rete di distribuzione dell’acqua potabile interna al piano attuativo;
C. potenziamento/realizzazione del collettore fognario delle acque nere di via fino alla rete di fognatura interna al piano attuativo;
D. potenziamento/realizzazione del collettore fognario delle acque bianche di via fino alla rete di fognatura interna al piano attuativo;
E. potenziamento/realizzazione del ;
F. potenziamento/realizzazione del ;
G. potenziamento/realizzazione del .
2. Le opere di cui al comma 1 devono garantire la disponibilità e la potenzialità dei servizi nella misura minima di cui all’articolo 4, comma 2. Qualora durante il periodo di validità della presente convenzione si rendano necessari ulteriori interventi rispetto a quelli di cui al comma 1, per ragioni non imputabili al Comune, trova applicazione l’articolo 4, comma 3, secondo periodo.
(eventualmente, se del caso, qualora ricorra l’alternativa)
3. Il Comune concorrere parzialmente alla realizzazione o al potenziamento dei pubblici servizi di cui al comma 1, lettere , avendo accertato anche sotto il profilo tecnico e finanziario, con apposita relazione a comprova approvata unitamente al piano attuativo convenzionato:
a) che tali opere sono a beneficio immediato di insediamenti già esistenti;
b) che il concorso del Comune è in misura inferiore a quella proporzionale al predetto beneficio;
c) che l’interesse pubblico e il beneficio pubblico alla realizzazione di tali opere debbano essere realizzate è tale da giustificare il predetto concorso.
ART. 7 - OPERE DA ESEGUIRE QUALE CONTRIBUTO DI MIGLIORIA
(opzione 1: in assenza di opere relative al contributo di xxxxxxxxx)
1. Non sono previste opere da eseguire quali contributo di miglioria a carico dei proponenti, diverse o ulteriori rispetto a quanto previsto agli articoli 4, 5 e 6, l’importo di tale contributo viene versato dai Proponenti alla Tesoreria Municipale ed in merito viene fornito bonifico bancario n. del di EURO ( ) che il Comune nel suo legale rappresentante dichiara di aver ricevuto
(opzione 2: qualora siano previste opere di urbanizzazione dovute per il Contributo di xxxxxxxxx)
1. I proponenti assumono a proprio totale carico gli oneri per la progettazione ed esecuzione delle opere previste con atto G.C. n. del dovute per il Contributo di Xxxxxxxxx, giusta delibera C.C. n. del , come evidenziate sugli elaborati del piano attuativo, che saranno meglio precisate nei progetti di cui all’articolo 9, comma 2, di seguito descritte:
A. ;
B. ;
C. .
(eventualmente, se del caso, qualora ricorra l’opzione 2)
2. Il Comune concorrere parzialmente alla realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettere ,
avendo accertato anche sotto il profilo tecnico e finanziario, con apposita relazione a comprova approvata
unitamente al piano attuativo convenzionato:
a) che tali opere sono a beneficio immediato di insediamenti già esistenti;
b) che il concorso del Comune è in misura inferiore a quella proporzionale al predetto beneficio;
c) che l’interesse pubblico e il beneficio pubblico alla realizzazione di tali opere debbano essere realizzate è tale da giustificare il predetto concorso.
ART. 8 - OPERE ESTRANEE AL REGIME CONVENZIONALE
1. Xxxxxxxxx estranee al regime convenzionale e pertanto da eseguirsi a cura e spese esclusive dei proponenti a prescindere dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina urbanistica, le seguenti opere:
a) eventuali strade a fondo cieco e relativi spazi di sosta in carreggiata, non previsti come da cedere al Comune né da asservire all’uso pubblico, dal progetto esecutivo o dal planovolumetrico, da chiudere con cancello o con barra mobile prima dell’immissione sulla strada pubblica o di uso pubblico;
b) passaggi ciclabili e pedonali afferenti alle singole utilizzazioni;
c) posti macchina interni ai lotti ancorché obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni;
d) verde privato in genere, interno ai singoli lotti ancorché obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni;
e) illuminazione degli accessi, protezione e automazione elettronica o meccanica degli stessi;
f) allaccio e installazione dei contatori e delle altre apparecchiature inerenti le utenze private.
2. Tali opere, ancorché estranee al regime convenzionale, sono eseguite contemporaneamente all'edificio principale e comunque prima della ultimazione di questo e della richiesta di utilizzazione del medesimo.
3. Le opere non funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica e volte a risolvere criticità già esistenti, si intendono realizzate gratuitamente dal proponente e sono soggette a collaudo in corso d’opera e finale.
ART. 9 – PROGETTAZIONE DELLE OPERE CONVENZIONATE
1. Con la stipula della presente convenzione i proponenti e il Comune danno espressamente atto della congruità, completezza e adeguatezza del progetto definitivo delle opere di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, integrante il piano attuativo e approvato unitamente a questo, con particolare riguardo al computo metrico estimativo delle stesse opere (opzione 1 - qualora i prezzi siano ancora attuali) redatto utilizzando i prezzi unitari dedotti in applicazione degli articoli 89, comma 2 e 133, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. e relativo regolamento di attuazione.
(opzione 1 - opere di urbanizzazione primaria eseguite direttamente dai proponenti;inapplicabile per opere di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro)
2. Le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite in conformità ad un progetto a livello esecutivo, redatto da un progettista abilitato individuato dagli stessi proponenti ed a spese di questi ultimi.
3. Il proponente si assume l’obbligo di adeguare il progetto definitivo ai fini dell’espletamento della procedura di cui all’art. 57, comma 6, del Codice, ovvero a far redigere il progetto esecutivo nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 90 ss. del Codice.
4. Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo senza apprezzabili differenze tecniche o di costo se non quelle minime determinate dal dettaglio della progettazione.
5. Il progetto esecutivo deve essere corredato da un quadro economico, redatto con le modalità di cui all’art. 42 del Regolamento unico di attuazione, dal quale sia desumibile il costo complessivo delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria e l’importo da porre a base di gara per la loro realizzazione.
6. In ogni caso, il progetto definitivo adeguato ovvero il progetto esecutivo dovranno essere validati dal Responsabile di cui all’art. 10, comma 6 .
7. In ogni caso, prima dell’inizio dei lavori, la progettazione esecutiva delle opere convenzionate, è presentata al Comune per l’ottenimento dei relativi atti di abilitativi ed è approvata dal Comune o, in alternativa, con la procedura di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001.
8. Gli elaborati costituenti la progettazione esecutiva di cui al comma 4 devono essere forniti al Comune sia su supporto cartaceo che su supporto magnetico-informatico, in un formato commerciale diffuso e liberamente
scambiabile e convertibile, completo dei riferimenti alle singole proprietà frazionate e ai capisaldi catastali.
9. Le spese tecniche per la redazione del piano attuativo e dei relativi allegati, per i frazionamenti, per i collaudi tecnico-amministrativi, per la validazione dei progetti , per le funzioni di RUP e Direttore dei Lavori, per le funzioni di Coordinatore per la Sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori e gli altri oneri e spese accessorie ad esse assimilabili, sono a totale carico dei proponenti.
ART. 10 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
1. Le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite direttamente dai proponenti, a propria cura e spese, in conformità ai progetti di cui all’articolo 9, comma 2.
2. I nominativi degli esecutori delle opere di urbanizzazione primaria, se diversi dai proponenti, devono essere comunicati al Comune prima dell’inizio dei lavori stessi.
3. Gli esecutori delle opere di urbanizzazione primaria devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. ed al relativo regolamento di attuazione.
4. La direzione dei lavori è affidata e svolta da soggetti abilitati liberamente individuati dai proponenti, comunicati al Comune con le modalità previste dal d.P.R. n. 380 del 2001. L’onere per la direzione dei lavori è direttamente a carico dei proponenti.
5. Poiché la presente convenzione ha oggetto la realizzazione a scomputo delle sole opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 28 del Codice, il proponente, ove decida di affidare le opere a terzi, è tenuto ad individuare il soggetto esecutore delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione, ad eccezione di quelle realizzate gratuitamente ai sensi dell’art. 7, nel rispetto dei principi comunitari.
6. Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 10 del Codice, il proponente nomina il responsabile del procedimento (RUP) anche per la fase di progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione in oggetto.
7. Il Codice Unico del progetto (CUP), che accompagna ciascun progetto dall’approvazione dei provvedimenti di assegnazione delle risorse fino alla conclusione dei lavori, deve essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi allo specifico progetto cui esso corrisponde (atti di gara, provvedimenti di finanziamento, mandati di pagamento, ecc.). In particolare, il CUP deve essere inserito nei documenti contabili, cartacei e informatici, relativi ai flussi finanziari generati da tali finanziamenti.
ART. 11 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
Se non sono previste opere di urbanizzazione secondaria depennare il presente articolo
(opzione 1 - esecuzione a cura di operatori terzi in seguito a gara pubblica indetta dai proponenti)
1. Le opere di urbanizzazione secondaria sono eseguite da impresa in possesso dei requisiti di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e al relativo regolamento di attuazione nonché, ove occorra, dei requisiti di cui all’articolo 108 del d.P.R. n. 380 del 2001, selezionata dai proponenti mediante gara di evidenza pubblica, sulla base di un capitolato speciale d’appalto, con una delle procedure e uno dei criteri previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in conformità ai progetti di cui all’articolo 10, comma 2.
2. Il bando di gara e tutta la documentazione necessaria allo svolgimento della gara, sono sottoposti al Comune per la presa d’atto almeno 30 giorni prima della loro pubblicazione. Il Comune accerta la legittimità degli atti e la loro conformità alla disciplina applicabile, nonché la loro coerenza con le previsioni del piano attuativo
approvato e con la presente convenzione urbanistica. Qualora il Comune non si pronunci entro il predetto termine, i proponenti possono procedere all’indizione della gara e alle pubblicazioni di rito.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera b), l’esecuzione dei lavori è disciplinata da un capitolato speciale d’appalto e da un contratto di diritto privato regolamentati dai principi civilistici e per i quali l’applicazione del regolamento generale di attuazione del Codice dei contratti e del Capitolato generale d’appalto, è una mera facoltà dei proponenti.
4. I lavori appaltati ai sensi del comma 2:
a) sono eseguiti sotto la direzione dei lavori affidata e svolta da soggetti abilitati liberamente individuati dai proponenti, comunicati al Comune prima dell’indizione della gara di cui al comma 2 e il cui onere è a carico dei proponenti;
b) sono sottoposti a collaudo ai sensi dell’articolo 141 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e delle relative norme regolamentari di attuazione, in combinato disposto con quanto previsto dall’articolo 20 della presente convenzione.
(opzione 2 - esecuzione a cura di operatori terzi in seguito a gara pubblica indetta dal Comune)
1. Le opere di urbanizzazione secondaria sono eseguite a cura del Comune, dall’operatore economico aggiudicatario della procedura di cui al comma 2, ma a spese esclusive dei proponenti, , in conformità ai progetti di cui all’articolo 9, comma 2.
2. Il Comune affida l’esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria, sulla base di un capitolato speciale d’appalto, con una delle procedure e uno dei criteri previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le tempistiche e il cronoprogramma delle opere, compatibilmente con i termini di cui all’articolo 3, sono concordati preventivamente con i proponenti ai quali sono sottoposti prima dell’approvazione del progetto posto a base di gara e che devono esprimersi entro i successivi 15 giorni; in caso di mancato accordo entro il predetto termine, il Comune provvede motivatamente prescindendo dal parere dei proponenti. All’esecuzione dei lavori si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui al regolamento generale di attuazione del Codice dei contratti e, facoltativamente, il Capitolato generale d’appalto.
3. I proponenti devono corrispondere al Comune, entro 15 giorni da ogni specifica richiesta, quanto determinato da quest’ultimo in relazione ai singoli stati di avanzamento e alle singole spese sostenute e documentate in atti ufficialmente approvati e facenti fede fino a querela di falso. In caso di mancato o anche solo ritardato pagamento, il Comune può avvalersi senza riserve dell’escussione della garanzia di cui all’articolo 16.
4. La direzione dei lavori è eseguita da soggetti abilitati individuati dal Comune in conformità alle vigenti disposizioni; alla ripetizione dei corrispettivi per la direzione dei lavori, determinati nel quadro economico dei progetti di cui all’articolo 9, comma 1, si applica il comma 3.
(opzione 3 - procedura del promotore)
1. Le opere di urbanizzazione secondaria sono eseguite dall’operatore economico aggiudicatario della procedura di cui al comma 2, a spese esclusive dei proponenti, in conformità ai progetti di cui all’articolo 9 comma 2. Il proponente, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al e al relativo regolamento di attuazione, in relazione alla tipologia e all’importo delle opere da realizzare, direttamente o tramite il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, è individuato come promotore. La sussistenza dei requisiti deve essere comprovata almeno 30 giorni prima dell’indizione della gara di cui al comma 2, lettera a).
2. Il Comune indice una gara ad evidenza pubblica, sulla base di un capitolato speciale d’appalto, con una delle procedure e uno dei criteri previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le tempistiche e il cronoprogramma delle opere, compatibilmente con i termini di cui all’articolo 3, sono concordati preventivamente con i proponenti ai quali sono sottoposti prima dell’approvazione del progetto posto a base di gara e che devono esprimersi entro i successivi 15 giorni; in caso di mancato accordo entro il predetto termine, il Comune provvede motivatamente prescindendo dal parere dei proponenti. All’esecuzione dei lavori si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui al regolamento generale di attuazione del Codice dei contratti e, facoltativamente, il Capitolato generale d’appalto.
a) il Comune indice una gara ad evidenza pubblica, sulla base di un capitolato speciale d’appalto, con una delle procedure e uno dei criteri previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l’individuazione dell’aggiudicatario provvisorio;
b) all’esito della gara di cui alla lettera a), comunicato tempestivamente al promotore alla conclusione della procedura di aggiudicazione provvisoria, il promotore, entro i 15 giorni successivi alla conoscenza della predetta aggiudicazione, può esercitare il diritto di prelazione, corrispondendo all’aggiudicatario un importo pari al 3% (tre per cento) dell’importo di aggiudicazione, entro i successivi ulteriori 15 giorni;
c) in caso di mancata o tardivo esercizio del diritto di prelazione, oppure in caso di mancata o tardiva corresponsione dell’importo di cui alla lettera b), la prelazione si intende rinunciata e il Comune provvede all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto con l’operatore economico aggiudicatario della gara di cui alla lettera a).
3. I lavori di urbanizzazione secondaria sono eseguiti:
a) dall’aggiudicatario della procedura di cui al comma 2, lettera a), qualora il promotore non abbia esercitato il diritto di prelazione o vi abbia rinunciato anche tacitamente ai sensi del comma 2, lettera c). I proponenti devono corrispondere al Comune, entro 15 giorni da ogni specifica richiesta, quanto determinato da quest’ultimo in relazione ai singoli stati di avanzamento e alle singole spese sostenute e documentate in atti ufficialmente approvati e facenti fede fino a querela di falso. In caso di mancato o anche solo ritardato pagamento, il Comune può avvalersi senza riserve dell’escussione della garanzia di cui all’articolo 15;
b) dal promotore, qualora sia stato esercitato efficacemente il diritto di prelazione ai sensi del comma 2, lettera b).
4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), la direzione dei lavori è eseguita da soggetti abilitati individuati dal Comune in conformità alle vigenti disposizioni; alla ripetizione dei corrispettivi per la direzione dei lavori, determinati nel quadro economico dei progetti di cui all’articolo 9, comma 1, si applica lo stesso comma 3, lettera a). Nel caso di cui al comma 3, lettera b), la direzione dei lavori è affidata e svolta da soggetti abilitati liberamente individuati dai proponenti, comunicati al Comune con le modalità previste dal d.P.R. n. 380 del 2001. L’onere per la direzione dei lavori è direttamente a carico dei proponenti.
ART. 12 - DIMENSIONAMENTO DI AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI
1. Ai sensi del Piano dei Servizi integrante il vigente strumento urbanistico generale le aree per attrezzature e servizi pubblici che competono al piano attuativo, sono così quantificate:
Destinazione residenziale
Superficie territoriale (S.t.) Volume edificabile
Abitanti teorici (Volumi / )
S1. Aree per servizi pubblici ( mq/abit.)
Superficie territoriale (S.t.) Superficie edificabile
S2. Aree per servizi pubblici ( % della S.t.) Superficie territoriale (S.t.) Volume edificabile
Superficie lorda di pavimento (S.l.p.)
S3. Aree per servizi pubblici ( % di S.l.p.)
Aree per servizi pubblici totali
mq mc x. xx
Destinazione secondaria
mq mq mq
Destinazione terziaria
mq mc mq mq
TOTALE S1 + S2 + S3
mq
2. In relazione all’attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale, alle esigenze manifestate con l’adozione e l’approvazione del piano attuativo, all’interno/all’esterno, di quest’ultimo sono reperite direttamente aree per attrezzature e servizi pubblici ai sensi del comma 1, per una superficie netta di mq
.
3. Ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, lettera c), del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 non costituiscono aree per attrezzature e servizi pubblici e non possono pertanto essere computate come tali:
a) le aree di manovra e di viabilità che siano utilizzate per il disimpegno degli accessi ai lotti o comunque che costituiscano strade al servizio degli insediamenti privati anche se utilizzate promiscuamente per l’accesso ai parcheggi pubblici o di uso pubblico;
b) le aree a verde lungo le strade utilizzate per spartitraffico, delimitazione percorsi, scarpate, aiuole, reliquati o altre aree a verde assimilabili che non siano effettivamente utilizzabili per la destinazione a parco, gioco o sport;
c) le aree di rispetto stradale, ferroviario o cimiteriale, salvo che, compatibilmente con la loro ubicazione e la situazione oggettiva, siano destinate a parcheggi o ad ampliamento in continuità ad ambiti di verde pubblico preesistenti.
ART. 13 - MONETIZZAZIONE AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI NON CEDUTE
(opzione 1: aree cedute in misura inferiore a quella legale con previsione di monetizzazione)
1. Visto l'articolo 12 della presente convenzione, le aree per attrezzature e servizi pubblici che competono al piano attuativo e che non sono reperite direttamente assommano a mq ( - ) = mq .
2. Tali aree sono monetizzate al prezzo unitario di euro (euro ) al metro
quadrato, per cui l’importo totale della monetizzazione risulta come segue:
mq x euro/mq = euro (euro ).
3. L’importo totale della monetizzazione è versato dai proponenti alla Tesoreria del Comune all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, riconoscendo che l'importo è congruamente commisurato alla utilità conseguita dai proponenti medesimi in virtù della mancata cessione e comunque non inferiore al costo di acquisizione di altre aree simili.
(opzione 2: aree cedute in misura pari o superiore a quella legale senza previsione di monetizzazione)
1. Visto l'articolo 12 della presente convenzione, le aree per attrezzature e servizi pubblici che competono al piano attuativo sono reperite direttamente nella misura di mq . Tale misura è pari / superiore a quella prevista dallo strumento urbanistico generale per cui non vi è alcuna monetizzazione o altra forma di conguaglio.
ART. 14 - OBBLIGHI PARTICOLARI
1. I proponenti si impegnano a rimborsare al Comune, a semplice richiesta di quest’ultimo, le spese sostenute per la pubblicità legale del piano attuativo.
(se del caso, aggiungere)
2. I proponenti si impegnano a cedere, con le modalità di cui all’articolo 21, le superfici edificabili individuate nella planimetria allegata alla presente convenzione, per farne parte integrante e sostanziale, come segue:
a) gratuitamente al Comune a titolo di , individuate con il colore , di mq , foglio mappale/i ;
b) al prezzo di euro al mq, al Comune o a soggetti da questo indicati entro il termine di mesi
( ) dalla stipula della presente convenzione, per interventi convenzionati separatamente dal Comune medesimo, individuate con il colore , di mq , foglio
mappale/i ; trascorso il termine dianzi indicato l’obbligo di cui alla presente clausola decade per le superfici edificabili per le quali il Comune o i soggetti da questo indicati non abbiano versato ai proponenti il corrispettivo sopra stabilito.
(opzione 1: qualora aree od opere di competenza dei proponenti siano state anticipate da terzi)
3. I proponenti si impegnano a corrispondere a , entro il termine di mesi ( ) dalla stipula della presente convenzione, la somma di euro ( ), a titolo di contribuzione per l’avvenuta realizzazione de
pari alla quota del % del costo complessivo di tale intervento, corrispondente all’utilità di competenza del comparto oggetto del piano attuativo.
ART. 15 - IMPORTI E GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI
1. L'importo preventivato delle obbligazioni assunte dai proponenti, comprensive degli oneri accessori,
ammonta a euro ( ), come risulta dal quadro
economico integrante il progetto di cui all’articolo 9, comma 1, e approvato unitamente al piano attuativo, comprensivo dei costi di costruzione da computo metrico estimativo (separatamente per i lavori e per gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008), I.V.A., spese tecniche per direzione lavori e collaudo, nonché ogni altra obbligazione avente contenuto economico patrimoniale, così ripartito:
a) opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 4: euro ;
b) opere di urbanizzazione secondaria di cui all’articolo 5: euro ;
c) opere di allacciamento della zona ai pubblici servizi di cui all’articolo 6: euro ;
d) contributo di miglioria di cui all’articolo 7: euro ;
e) obbligazioni particolari di cui all’articolo 14, commi e : euro .
2. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, i proponenti prestano adeguata garanzia finanziaria per un importo maggiorato del 10% (dieci per cento) rispetto quello previsto al comma 1, mediante garanzia
fideiussoria bancaria / polizza assicurativa n.
in data
emessa da
per euro con scadenza
incondizionata fino alla restituzione dell’originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del Comune, fatto salvo quanto previsto al comma 7.
3. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d’opera, su richiesta dei proponenti, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previa collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione ai sensi dell’articolo 20, comma 4 oppure comma 6.
4. La garanzia può altresì essere ridotta, su richiesta dei proponenti, quando essi abbiano assolto una o più d’una delle obbligazioni particolari di cui all’articolo 15 e tale circostanza sia adeguatamente provata mediante l’esibizione dei relativi documenti di rendicontazione emessi dalla D.L. , vistati dal R.U.P. ed oggetto di positivo collaudo parziale.
5. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l’articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché con la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile. In ogni caso i proponenti sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell’inadempimento.
6. Ancorché la garanzia sia commisurata all’importo delle opere di cui al comma 1, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, connesse all’attuazione della convenzione, comprese le mancate o insufficienti cessioni di aree nonché gli inadempimenti alla stessa che arrecano pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum.
7. La garanzia si può svincolare per l’ 80 % ( ottanta per cento) del suo importo, all’approvazione dei collaudi parziali e si estingue totalmente all’approvazione del Collaudo definitivo favorevole ancorché tacito, ai sensi dell’articolo 20, comma 2. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni patiti o emergenti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura dei proponenti di cui all’articolo 22, comma 1.
(solo qualora le opere di urbanizzazione primaria siano eseguite direttamente dai proponenti ai sensi dell’articolo 5, comma 1, i)
8. L’importo di cui al comma 1, lettera a), deve essere adeguatamente documentato prima del collaudo; la documentazione dovrà avere carattere probatorio. Qualora sia documentato un costo inferiore, anche dopo che siano stati assolti tutti gli obblighi convenzionali, lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione di cui all’articolo 16, comma 3, sarà limitato al costo documentato e non a quello preventivato o garantito di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Qualora tale costo documentato sia inferiore a quello determinato con
deliberazione comunale, entro la data del collaudo dovranno essere corrisposti a conguaglio i maggiori oneri di urbanizzazione afferenti le edificazioni già autorizzate o comunque assentite.
(In ogni caso)
9. In caso di inadempimento del Contratto di cui all’art. 1453 del Codice Civile e dell’esecuzione in forma specifica degli obblighi di fare di cui all’art. 2931 sempre del Codice Civile, il Comune ha facoltà di provvedere direttamente all’esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostituzione dei lottizzanti inadempienti e a spese dei medesimi.
ART. 16 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI
1. Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione e dopo l’inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione previste, i proponenti possono presentare le domande per ottenere titoli abilitativi o le denunce di inizio attività per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al piano attuativo, con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest’ultimo.
(eventualmente aggiungere
1. Il presente piano attuativo contiene precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti con D.C.C. n…. del…… per tale ragione i titoli abilitativi edilizi relativi alla costruzione dei singoli lotti possono essere formati con SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
2. L’efficacia degli atti abilitativi o delle denunce di inizi attività, in qualunque forma ai sensi del comma 1, è subordinata al pagamento del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 del d.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm.ii.,(eventualmente aggiungere) e agli oneri di urbanizzazione secondaria con le modalità previste dalla normativa Comunale al momento del rilascio dei rispettivi titoli abilitativi.
(opzione 1: qualora il costo delle opere a scomputo sia superiore agli oneri di urbanizzazione)
3. Per le costruzioni comunque assentite prima della scadenza del termine di cui all’articolo 3, comma 6, gli oneri di urbanizzazione, non sono dovuti in quanto già assolti con la realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell’articolo 10 e dell’articolo 11 ( in assenza di opere di urbanizzazione secondaria sopprimere l’articolo).
(opzione 2: qualora il costo delle opere a scomputo sia inferiore agli oneri di urbanizzazione)
3. Per le costruzioni comunque assentite prima della scadenza del termine di cui all’articolo 3, comma 6, gli oneri di urbanizzazione determinati con deliberazione comunale, nella misura in vigore al momento dell’efficacia dell’atto di abilitativi, sono dovuti in misura ridotta, deducendo la quota già assolta con la realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell’articolo 10 e dell’articolo 11( in assenza di opere di urbanizzazione secondaria sopprimere l’articolo) in proporzione agli spazi da edificare oggetto del singolo atto di abilitativi.
4. Per le costruzioni comunque assentite prima del collaudo di cui all’articolo 20 la quantificazione o l’esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione di cui al comma 3, è sempre effettuata con la condizione “salvo conguaglio” essendo subordinata all’accertamento della regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione eseguite a scomputo (in caso di opere di urbanizzazione primaria eseguite direttamente dai proponenti, aggiungere) nonché all’accertamento del costo documentato effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell’articolo 15, comma 8.
ART. 17 - VARIANTI
1. è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano attuativo che non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.
2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del piano attuativo e ai criteri costruttivi ivi previsti:
a) l’edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legali;
b) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano attuativo, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione oltre all’ottenimento del Nulla-Osta del proprietario della strada, e a condizione che non siano ridotti gli spazi pubblici o di uso pubblico già adibiti a parcheggio, verde o spazi di manovra;
c) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con atti abilitativi dal Comune di Osimo.
4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, o le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa, per i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano attuativo, che tenga conto di quanto già realizzato.
5. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all’articolo 3.
ART. 18 – ALTA VIGILANZA
1. Il Comune, in ragione delle proprie competenze istituzionali, esercita l’alta vigilanza su tutte le fasi di progettazione, affidamento e realizzazione delle opere di urbanizzazione.
2. In particolare, il Comune rimane titolare del potere di impartire direttive circa gli atti e le procedure da compiere, di sostituire l’operatore in caso di inerzia, di annullare in sede di autotutela di atti illegittimamente posti in essere, ex articolo 21-nonies, e revocare nei casi previsti dall’articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 e, più in generale, del potere di revocare l’esercizio dei poteri attribuiti all’operatore mediante la presente convenzione.
3. Il Comune si riserva il diritto di effettuare controlli sul cantiere, anche senza preavviso, al fine di valutare l’andamento dei lavori ed il rispetto dei termini previsti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
4. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi, il Comune nomina ai sensi della L. n. 241 del 1990 ss.mm.ii. il responsabile del procedimento per l’alta sorveglianza relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, il quale esercita, fra l’altro, i seguenti compiti:
a) è il referente nel rapporto con l’operatore edilizio ed in particolare nel rapporto con i professionisti incaricati dall’operatore medesimo per la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori;
b) Può fornire informazioni e prescrizioni di dettaglio che si rendessero necessarie durante la realizzazione delle opere, prescrizioni che l’operatore edilizio è tenuto a recepire;
c) affianca e supporta il collaudatore durante la sua attività, rilascia il nulla osta alla approvazione del certificato di collaudo provvisorio emesso dal collaudatore;
d) rilascia al competente settore urbanistico i nulla osta allo svincolo delle fideiussioni;
e) segnala al responsabile del procedimento urbanistico, durante l’esecuzione dei lavori, eventuali criticità che possono influire sostanzialmente sul rispetto dei tempi fissati dalla convenzione per l’ultimazione delle opere;
f) sospende i lavori e ne da comunicazione al responsabile del procedimento urbanistico in caso di difformità o varianti rispetto al progetto esecutivo eseguite senza formale condivisione e autorizzazione;
g) coordina con il settore per il patrimonio l’acquisizione delle aree al patrimonio comunale.
ART. 19 - RESPONSABILITÀ DELL’OPERATORE. SANZIONI
1. La responsabilità in ordine alla progettazione ed esecuzione delle opere oggetto della presente convenzione resta a totale carico dell’operatore. La verifica e validazione dei progetti e delle metodologie esecutive non solleva l’operatore da ogni eventuale responsabilità per fatti che dovessero verificarsi nella fase di realizzazione delle opere.
2. L’operatore si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi azione, pretesa, molestia o altro che possa ad esso derivare da terzi in dipendenza degli obblighi assunti con la presente convenzione, o comunque in diretta dipendenza della convenzione stessa.
3. In caso di inosservanza da parte dell’operatore edilizio degli obblighi assunti con la convenzione operano le sanzioni penali e amministrative contenute nel D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e ss.mm.ii.
4. Il Comune intima per iscritto al soggetto attuatore di adempiere agli obblighi assunti entro un termine non inferiore a giorni 30. Scaduto tale termine senza che gli attuatori abbiano ottemperato all’ordine di cui al comma precedente, il Comune intima l’esecuzione entro un ulteriore termine di 30 giorni.
5. Con la presente convenzione urbanistica il proponente autorizza fin d’ora il Comune a realizzare le opere mancanti o non collaudabili o qualsivoglia intervento previsto e non realizzato, anche su aree del proponente non ancora cedute al Comune ma ricomprese nel perimetro dell’area oggetto d’intervento.
ART. 20 - COLLAUDO DEL PIANO ATTUATIVO
1. Ultimate le opere di urbanizzazione e ogni altra obbligazione convenzionale, i proponenti presentano al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura di un tecnico abilitato nominato dal Comune e a spese dei proponenti che ne devono anticipare l’onere a semplice richiesta del Comune stesso, entro i trenta giorni successivi alla richiesta, nella misura stabilita dalle tariffe professionali, oltre agli oneri accessori e connessi.
2. Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, qualora collaudatore non provveda al collaudo finale entro tre mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, o non provveda alla sua approvazione entro i successivi tre mesi dall’emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso in senso favorevole, a meno negli stessi termini non intervenga un provvedimento motivato di diniego.
3. Le operazioni di collaudo si estendono all’accertamento della presenza e dell’idoneità della documentazione di cui al comma 6 del presente articolo e, se necessari, della presenza dei collaudi tecnici e funzionali. In difetto il Comune, previa diffida ai proponenti, può provvedere d’ufficio alla redazione di quanto mancante, anche avvalendosi di tecnici incaricati, a spese dei proponenti; tale adempimento resta obbligatorio anche nel caso di approvazione tacita del collaudo.
4. Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere o di un sub- comparto autonomamente funzionale, a richiesta motivata dei proponenti o a richiesta del Comune. In tal caso per ogni collaudo parziale si procede le con le modalità di cui al comma 1, fermo restando che qualora il collaudo parziale sia richiesto dal Comune per esigenze proprie quest’ultimo ne assume il relativo maggior onere. Ai collaudi parziali non si applica la procedura del collaudo tacito o dell’approvazione tacita del collaudo di cui al comma 2.
(opzione 1: collaudo delle opere separato dal collaudo del piano attuativo)
5. Il collaudo di cui al presente articolo è autonomo rispetto al collaudo delle opere di cui all’articolo 141 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii., relativo all’esecuzione dei contratti di cui agli articoli 10 e 11 della presente convenzione.
(opzione 2: collaudo delle opere unificato con il collaudo del piano attuativo)
5. Il collaudo di cui al presente articolo può essere assorbito e unificato con il collaudo delle opere di cui
all’articolo 141 del decreto legislativo n. 163 del 2006, relativo all’esecuzione dei contratti di cui agli articoli 10 e 11 della presente convenzione, a condizione che siano prese in considerazione e siano verificate tutte le obbligazioni convenzionali.
6. Il collaudo di cui al comma 1, o la sua formazione tacita di cui al comma 2, sono subordinati alla presentazione al Comune, dopo l’ultimazione dei lavori, dagli elaborati «as built» che rappresentino esattamente quanto realizzato con particolare riferimento alla localizzazione delle reti interrate, nonché da un piano di manutenzione redatto in conformità alla disciplina vigente per i lavori pubblici a rete. In assenza di tali elaborati i termini di cui al comma 2 restano sospesi.
7. La disciplina di cui ai commi precedenti è applicabile anche separatamente alle opere di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente convenzione.
(eventualmente)
8. Le opere di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente convenzione sono soggette al collaudo in corso d’opera; le relazioni e i verbali di sopralluogo del collaudo in corso d’opera confluiscono nel collaudo finale di cu al comma 1.
ART. 21 - CESSIONI E ASSERVIMENTI GRATUITI DI AREE AL COMUNE
(opzione 1: cessione immediata delle aree al Comune contemporaneamente alla stipula della convenzione)
1. Le aree per le urbanizzazioni primarie e le aree per attrezzature e servizi pubblici di cui agli articoli 4 e 5, sono cedute in forma gratuita al Comune direttamente sin d’ora con la firma della convenzione.
2. Le aree di cui al presente articolo sono individuate nella planimetria allegata alla presente convenzione, per farne parte integrante e sostanziale, come segue:
a) cedute gratuitamente al Comune a titolo di aree per attrezzature e servizi pubblici, con il colore
, per mq ;
b) cedute gratuitamente al Comune per l’urbanizzazione primaria, con il colore , per mq ;
c) asservite gratuitamente all’uso pubblico titolo di aree per attrezzature e servizi pubblici, con il colore
, per mq ;
d) asservite gratuitamente all’uso pubblico per l’urbanizzazione primaria, con il colore , per mq .
(qualora il frazionamento catastale sia già disponibile, aggiungere)
2-bis. Le stesse aree di cui al comma 2, sono identificate nel frazionamento catastale, redatto dal
e approvato dall’Agenzia del Territorio di in data al numero , come segue:
a) cedute gratuitamente al Comune a titolo di aree per attrezzature e servizi pubblici, mappal ,
, (foglio n. );
b) cedute gratuitamente al Comune per l’xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx , , (xxxxxx x. );
c) asservite gratuitamente all’uso pubblico titolo di aree per attrezzature e servizi pubblici, mappal ,
, (foglio n. );
d) asservite gratuitamente all’uso pubblico per l’xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx , , (xxxxxx x. );
3. Le aree sono cedute (ed eventualmente aggiungere «e asservite all’uso pubblico») libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie.
4. La cessione delle aree (ed eventualmente aggiungere «e l’asservimento all’uso pubblico») è fatta senza alcuna riserva per cui sulle stesse il Comune non ha alcun vincolo di mantenimento della destinazione e della proprietà pubblica attribuite con il piano attuativo e con la convenzione; esso può rimuovere o modificare la destinazione e la proprietà nell’ambito del proprio potere discrezionale di pianificazione e di interesse patrimoniale, senza che i proponenti possano opporre alcun diritto o altre pretese di sorta.
5. I proponenti si impegnano, e a tal fine assumono ogni onere conseguente, alla rettifica delle confinanze e delle consistenze delle aree da cedere al Comune (ed eventualmente aggiungere «e da asservire all’uso pubblico»), qualora ciò si renda necessario in sede di collaudo a causa di errori o di approssimazioni verificatesi in sede di attuazione; allo stesso fine assumono ogni onere per frazionamenti, rettifiche di
frazionamenti e atti notarili.
(nel caso si sia optato per la cessione immediata delle aree e il frazionamento catastale non sia ancora approvato, aggiungere il seguente comma)
6. I proponenti, con la firma della convenzione, conferiscono procura irrevocabile al rappresentate del Comune competente alla firma della stessa convenzione, a sottoscrivere anche per loro il successivo atto di identificazione catastale una volta intervenuta l’approvazione del frazionamento.
ART. 22 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE
1. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, ancorché già cedute formalmente al Comune (ed eventualmente aggiungere «o già asservite all’uso pubblico»), resta a carico dei proponenti fino all'approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo per inadempimento del Collaudatore, fino alla scadenza dei termini di cui all’articolo 20, comma 2.
2. Qualora il Comune con atto deliberativo di Giunta Comunale, abbia richiesto il collaudo parziale di cui all’articolo 20, comma 4, l’onere della manutenzione e della conservazione della parte collaudata è trasferito al Comune medesimo.
3. Fanno eccezione alla disciplina di cui ai commi 1 e 2 gli interventi necessari alla riparazione, al ripristino, alla sostituzione o alla manutenzione delle opere in tutto o in parte danneggiate o in altro modo manomesse dai proponenti o dai loro aventi causa a qualsiasi titolo, anche in conseguenza dei lavori di costruzione degli edifici autorizzati; tali interventi di riparazione, ripristino, sostituzione o manutenzione devono essere effettuati tempestivamente dai proponenti; ferma restando ogni altra azione a difesa dei propri diritti patrimoniali, per tali interventi il Comune può avvalersi anche della garanzia di cui all’articolo15, comma 7.
4. La rete di pubblica illuminazione non è attivata fino a che non sia stato ultimato almeno il 25% degli spazi edificabili assegnati al piano attuativo. Il canone e i consumi, o la maggiorazione del canone e dei consumi, relativi alla pubblica illuminazione quando attivata, sono a carico di tutti i proponenti, indistintamente, fino alla ultimazione di almeno il 80 % degli spazi edificabili assegnati al piano attuativo o da questo previsti.
5. Fino all'approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo, fino alla scadenza dei termini di cui all’articolo 20, comma 2, i proponenti devono curare l’uso delle opere realizzate o in corso di realizzazione, con particolare riguardo alla viabilità e alle opere connesse con questa, ivi compresa l’adeguata segnaletica e le opere provvisionali e di prevenzione degli incidenti e degli infortuni, nonché i provvedimenti cautelari relativi alla circolazione. Fino all'approvazione del collaudo finale o fino alla scadenza dei termini di cui all’articolo 20, comma 2, resta in capo ai proponenti ogni responsabilità derivante dall’uso delle predette opere, compresa la circolazione, anche qualora le opere o le relative aree siano già state trasferite al Comune.
(qualora per alcune delle opere di urbanizzazione gli oneri di manutenzione siano posti a carico dei proponenti in via permanente, aggiungere il seguente comma)
6. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, gli oneri ivi previsti, con riferimento alle aree e alle opere di urbanizzazione di cui all’articolo 21, comma , lettera ), e più precisamente
, restano a carico dei proponenti o dei loro aventi causa a qualsiasi titolo, in via
permanente anche dopo il collaudo e la consegna.
ART. 23 - CONTROVERSIE
1. La risoluzione delle controversie relative alla presente convenzione sono attribuite alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo per le Marche, sede/sezione di Ancona-
2. La risoluzione delle controversie di natura contrattuale, che dovessero eventualmente sorgere tra l’impresa esecutrice delle opere di urbanizzazione nell’esecuzione del contratto ai sensi dell’articolo 10e dell’articolo 11, è disciplinata dal relativo capitolato speciale d’appalto.
(eventualmente aggiungere)
0.Xx deroga a quanto previsto al comma 1, qualora la controversia attenga a diritti soggettivi, la competenza è devoluta ad un collegio arbitrale, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
ART. 24 - PUBBLICITA’ DEGLI ATTI
1. Il progetto di piano attuativo è composto da:
a) relazione illustrativa;
b) norme tecniche di attuazione;
c) elaborati grafici urbanistici in n. tavole;
d) progetto preliminare delle opere di urbanizzazione;
e) computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione;
f) quadro economico indicante tutti gli oneri accessori e connessi alle obbligazioni convenzionali;
g) elaborato planimetrico per l’individuazione delle aree delle quali è prevista la cessione gratuita al Comune (ed eventualmente aggiungere) nonché di quelle delle quali è previsto l’asservimento all’uso pubblico.
(aggiungere, se disponibile)
h) frazionamento catastale per l’individuazione delle aree delle quali è prevista la cessione gratuita al Comune (ed eventualmente aggiungere) nonché di quelle delle quali è previsto l’asservimento all’uso pubblico.
2. Il progetto di piano attuativo è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune e i proponenti, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione.
3. Per tutta la durata della convenzione i proponenti si obbligano a fornire gratuitamente al Comune, anche su richiesta di terzi interessati o controinteressati, un numero di copie degli elaborati di cui al comma 1, oltre a quelle già depositate in Comune o da depositare ai fini istituzionali.
ART. 25 - SPESE
1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione egli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo dei proponenti.
ART. 26 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI
1. I proponenti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.
2. I proponenti autorizzano il signor Xxxxxxxxxxxx dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.
3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano Regolatore Generale; trova altresì applicazione, per quanto occorra, l’articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni urbanistiche) per cui le cessioni delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione non sono rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Letto, confermato e sottoscritto, lì
I Proponenti per il Comune