ACCORDO DI RETE TRA I LICEI DELLE SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO SOCIALE DELLE REGIONI: VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE, FRIULI VENEZIA GIULIA, EMILIA ROMAGNA
“RETE LES Nord-Est”
ACCORDO DI RETE TRA I LICEI DELLE SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO SOCIALE DELLE REGIONI: VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE, FRIULI VENEZIA GIULIA, XXXXXX XXXXXXX
· Visto l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone : ... “le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
· Visto l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche;
· Visto che l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/ 99 consente espressamente l’adozione di accordi di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90;
· Atteso che l’art. 33 del D.I. n. 44/2001 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in ordine all’adesione a reti di scuole e consorzi
· Visto che i DD.PP.RR. NN 87/2010, 88/2010, 89/2010 dispongono il riordino dellʼassetto ordinamentale, organizzativo e didattico dellʼistruzione liceale, tecnica e professionale;
· Atteso quanto previsto dal Progetto MIUR – AEEE – FONDAZIONE XXXXXXXX: “ Investire nel valore e nell'identità del Liceo Economico Sociale” – promosso dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia;
· Considerato che le Istituzioni scolastiche indicate in calce al presente intendono collaborare per lʼattuazione di iniziative comuni in relazione alla riforma del secondo ciclo dʼistruzione e di cui ai citati decreti;
· Atteso che l’attività di ricerca didattica, progettazione e sperimentazione dei percorsi dovrà svolgersi secondo il progetto elaborato e condiviso dai Dirigenti Scolastici delle scuole collegate in rete e le indicazioni dei medesimi in relazione alle esigenze rilevate nelle diverse scuole aderenti alla Rete;
· Preso atto che l'adesione al presente accordo è stata deliberata dai competenti organi collegiali delle scuole aderenti;
i seguenti Istituti Scolastici ( ), nelle persone dei rispettivi Dirigenti Scolastici:
1. D.S.
2. D.S.
3. D.S.
4. D.S.
5. D.S.
6. D.S.
7. D.S.
8. D.S.
9. D.S.
10. D.S.
VISTE le delibere dei rispettivi Consigli d’Istituto
CONVENGONO
ART. 1 – PREMESSE
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.
ART. 2 - DEFINIZIONE
Per “istituzioni scolastiche aderenti” si intendono le Istituzioni scolastiche che sottoscrivono il presente accordo e citate in premessa.
Qualunque altro Liceo Economico sociale del territorio di riferimento potrà, in futuro, chiedere di entrare a far parte della rete e, presentata formale richiesta con allegata la conseguente delibera del proprio Consiglio di Istituto, sarà, senza ulteriori formalità, accolto.
ART. 3 - DENOMINAZIONE
E’ istituito il collegamento in rete fra le istituzioni scolastiche che aderiscono al presente accordo, che prende il nome di “Rete dei Licei economico-sociali del Nord-Est”. Per brevità “RETE LES Nord-Est”
ART. 4 - FINALITAʼ
Il presente accordo ha lo scopo di soddisfare il comune interesse alla progettazione di percorsi didattici finalizzati alla concretizzazione del profilo in uscita determinato dal DPR N° 89 del 15 Marzo 2010, alla formazione del proprio personale per lo sviluppo delle competenze professionali, al miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla costruzione di intese interistituzionali.
ART. 5 - OGGETTO
Obiettivo dellʼAccordo è la definizione di Linee guida per la strutturazione, l’identità, la gestione e lo sviluppo del Liceo Economico Sociale.
I temi che saranno quindi affrontati dalla rete si tradurranno in materiali, modelli, procedure, e unità didattiche, e comunque la più ampia documentazione dell’esperienza sarà messa a disposizione di tutti i membri della rete.
La collaborazione tra i partner della rete, la riflessione comune, lo scambio di esperienze saranno il valore aggiunto della rete.
Per questo la rete si strutturerà in maniera policentrica in modo da valorizzare le eccellenze di cui ciascuna Istituzione Scolastica Autonoma è portatrice.
Art. 6 – DURATA
Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione.
E’ presumibile che la rete accompagni l’istituzione del nuovo liceo economico-‐sociale fino alla sua piena realizzazione (il quinquennio), per sostenere le innovazioni necessarie nella didattica, nei modelli organizzativi e nella comunicazione esterna.
Concluso il periodo di riferimento, cioè l’entrata a regime dei 5 anni del percorso scolastico LES, si prevede il tacito rinnovo della Convenzione.
Xxxxxxx membro della rete, comunque, sarà libero di partecipare fino a quando riterrà utile continuare a farlo. Unico impegno è quello di concludere le iniziative comuni già poste in essere e per le quali ci sia stato un coinvolgimento che, venendo meno, potrebbe compromettere il buon esito dell’iniziativa.
Il recesso va comunicato in forma scritta alla scuola capofila.
ART. 7 - SCUOLA CAPOFILA
Per indicazione unanime dei partecipanti, il Liceo “Quadri” di Vicenza assume il ruolo di capofila della rete.
ART. 8 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITAʼ
La Scuola capofila si impegna ad organizzare la rete, definendo i tempi e i modi in cui si svolgerà l’attività.
Ciascun Liceo aderente si impegna a partecipare alle attività ed a socializzare le migliori pratiche didattiche e organizzative di cui è portatore.
ART. 9 - RISORSE FINANZIARIE
Si conviene che la rete dovrà avere le caratteristiche della ‘leggerezza’ e della ‘flessibilità’ e che non è il caso di appesantirla con vincoli di organi e di funzioni amministrativo-‐contabili.
Ogni scuola farà quindi fronte, in proprio, alle eventuali spese per la partecipazione agli incontri e per l’eventuale retribuzione del lavoro aggiuntivo dei propri docenti coinvolti in attività della rete. Si deciderà di volta in volta sul finanziamento comune di eventuali iniziative concordate e la gestione dei fondi finalizzati alle singole iniziative sarà curata dalla scuola capofila o da una scuola aderente, di volta in volta delegata dalla rete.
Si prevede una quota di ingresso nella rete di 100 euro e si stabilisce che detta risorsa sarà utilizzata dalla scuola capofila per finanziare iniziative comuni.
Nessun compenso è previsto, a nessun titolo, per chiunque coordini la rete o collabori con la scuola capofila nell’organizzazione della rete stessa.
Solo le iniziative concordate potranno avere oneri a carico della rete: essi saranno preventivamente quantificati e accettati dagli aderenti, di volta in volta.
Nessuna scuola è tenuta ad aderire alle singole iniziative. Solo chi aderisce sarà tenuto a versare il contributo eventualmente necessario. Le adesioni, raccolte durante le riunioni della rete, saranno successivamente confermate dagli istituti scolastici.
Si prevede la costituzione di un piccolo Gruppo di Coordinamento della rete. Tale organismo, propositivo e organizzativo, senza potere deliberante, affiancherà il DS della scuola capofila nella preparazione e nel coordinamento delle attività della rete.
Tale organismo sarà costituito da rappresentanti delle diverse regioni, anche in diverso numero, in riferimento alla dimensione della regione e al numero dei LES presenti.
ART. 10 – NORME FINALI
L’accordo viene inviato alle scuole aderenti per la relativa pubblicazione all’albo e per il deposito presso la segreteria della scuola, dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione e alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola. Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete dovranno altresì garantire, ai sensi e per gli effetti del D.l.vo n. 196 del 30/6/2003 e del D.M. n. 305 Del 07/12/2006 (norme in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della citata normativa) esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti richiesti per l’esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo.
Art.11: Allegati
Xxxxx parte integrante del presente accordo le delibere degli Organi collegiali previste dallʼart. 7 del DPR 8 Marzo 1999 N. 275
Letto, confermato e sottoscritto: FIRMA SCUOLA
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