DISCIPLINARE DI GARA - PROCEDURA APERTA
DISCIPLINARE DI GARA - PROCEDURA APERTA
per l’esecuzione di lavori pubblici.
(artt. 32, comma 2, 60, comma 2, e 95 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50)
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPUS DI
“BIOTECNOLOGIE, SALUTE DELL’UOMO E SCIENZE DELLA VITA” – RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO A – VIA ARCHIRAFI PALERMO
Codice CUP: B75H10000000001 - Codice Identificativo Gara (CIG): 6695185172 Importo complessivo dei lavori in appalto (inclusi oneri di sicurezza): € 9.983.086,83
Importo dei lavori da assoggettare a ribasso (esclusi oneri sicurezza,): € 9.339.257,60
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (da non assoggettare a ribasso) € 643.829,23
IL DIRIGENTE DELL’AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE
Rende note le seguenti
Norme generali dell’appalto e modalitá di partecipazione degli operatori economici alla gara
PARTE 1^ INFORMAZIONI GENERALI SULL’APPALTO
In esecuzione al Decreto Rettorale n. 1435 del 12/5/2016, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, con bando di gara pubblicato ai sensi di legge è stata indetta selezione pubblica per l’appalto per l’esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 32, comma 2, 60, comma 2, e 95, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e delle vigenti norme in materia di affidamento di opere pubbliche di importo superiore alla soglia comunitaria UE, al netto dell’I.V.A., secondo le disposizioni di lex specialis contenute nello stesso bando di gara e nel presente disciplinare di gara (il quale contiene le disposizioni integrative e di dettaglio di quanto prescritto nel bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I.).
1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Università degli Studi di Palermo – xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx tel. 09123893105-103 – fax Servizi Tecnici: 091485547 - Mail pec: xxx@xxxx.xxxxx.xx
Profilo di committente su cui sono pubblicati gli atti per la procedura di affidamento del presente appalto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016):
- (Albo Ufficiale sul sito informatico): xxxx://xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxx.xxxx
- (Sito Area Patrimoniale e Negoziale): xxxx://xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxx0/xxx00/Xxxxx- e-Disciplinari
2 OGGETTO DELL’APPALTO
Esecuzione dei lavori pubblici relativi al progetto denominato “Realizzazione di un campus di
“biotecnologie, salute dell’uomo e scienze della vita ”Ristrutturazione dell’edificio A – via Archirafi, Palermo”, con gara da esperire sulla base del progetto esecutivo approvato dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.
3 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
Contratto d’appalto di esecuzione di lavori pubblici, con corrispettivo da stipulare: interamente “a misura”, in applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016.
4 PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Procedura aperta, così come definita dall’art. 3, comma 1, lett. sss) del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 60 e 95 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, da esperire secondo il procedimento di cui all’art. 95 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante l’applicazione dei seguenti criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte, ai quali sono associati i seguenti punteggi e sub-punteggi massimi attribuibili, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto:
CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE | Punteggio Xxxxxxx sub - criterio | Punteggio Massimo criterio | ||
ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA | ||||
A | Miglioramento delle soluzioni architettoniche e funzionali di progetto: qualità dei materiali, aspetti funzionali e distributivi dell’edificio. | |||
A.1 | Soluzioni migliorative dell'impatto dell'intervento nel rispetto del carattere storico monumentale del contesto di via Archirafi. Miglioramenti delle soluzioni architettoniche per ridurre l'impatto visivo delle schermature presenti nei prospetti. | 15 | 25 | |
A.2 | Soluzioni migliorative degli aspetti funzionali e distributivi che valorizzino le caratteristiche tipologiche dell'edificio anche in relazione ai materiali utilizzati. | 10 | ||
B | Miglioramento delle prestazioni energetiche. | |||
B.1 | Soluzioni tecniche per il miglioramento dell'isolamento termico, delle dispersioni per infiltrazione di aria e per i sistemi di protezione dall’umidità da risalita nel piano seminterrato. | 10 | 20 | |
B.2 | Soluzioni tecniche di risparmio energetico e migliorative connesse agli aspetti illuminotecnici e ai sistemi di climatizzazione. | 10 | ||
C | Organizzazione gestionale del cantiere. | |||
C.1 | Studio delle interferenze con la viabilità, in relazione al contesto urbano in cui insistono numerosi edifici Universitari. Controllo e monitoraggio degli accessi. | 5 | 15 |
C.2 | Misure per ridurre l’impatto ambientale determinato dall’impianto di cantiere, con particolare riferimento all’inquinamento acustico e da particolato derivante da scavi e demolizioni. | 10 | ||
D | Sistemi di divulgazione e valorizzazione dell’intervento denominato Campus di “biotecnologie, salute dell’uomo e scienze della vita”. | 5 | ||
E | Lavori similari, regolarmente eseguiti, a quello posto a base di appalto della tipologia specifica "Laboratori di ricerca scientifica”. | 10 | ||
Sommano elementi di natura qualitativa | 75 | |||
ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA | ||||
F | Riduzione del tempo utile contrattuale offerto. | 5 | ||
G | Prezzo offerto. | 20 | ||
Sommano elementi di natura quantitativa | 25 | |||
Punteggio massimo complessivo assegnabile all’offerta i-esima | 100 |
Il metodo di determinazione ed attribuzione dei punteggi alle singole offerte ammesse in gara sarà quello indicato nell’Allegato G al D.P.R. n. 207/10 e, in particolare, saranno applicati i criteri di calcolo e di valutazione delle offerte di cui al metodo aggregativo-compensatore.
È prevista una forcella ai sensi dell’art. 95, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione ai criteri di valutazione di natura qualitativa, secondo quanto indicato nella Parte 2^ del presente disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere determinato applicando una percentuale di ribasso sull’elenco dei prezzi unitari previste in appalto e con le modalità previste nel presente disciplinare di gara e deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
5 LUOGO E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO, DESCRIZIONE, NATURA, CATEGORIE, CLASSIFICHE, IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO, ONERI PER LA SICUREZZA DA NON ASSOGGETTARE A RIBASSO E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
5.1 Luogo di esecuzione dei lavori
I lavori devono essere eseguiti all’interno dell’edificio denominato Consorzio Agrario – ed. A sito in via Archirafi a Palermo
5.2 Descrizione sintetica dei lavori
L’appalto prevede la realizzazione, nel piano seminterrato, di una biblioteca, con una ampia sala lettura, una sala riunioni e uno spazio per le attività multimediali, alcuni locali tecnici (autoclave, riserva idrica, ecc.); nel piano rialzato uffici amministrativi, un laboratorio, stanze per i docenti, e la sistemazione di una cabina elettrica a servizio degli edifici del complesso; nel primo e secondo
piano sono ubicati i laboratori per la ricerca e la didattica con annessi i locali adibiti allo stoccaggio, la pesatura e la lavorazione delle sostanze impiegate durante le attività di laboratorio; in copertura, oltre le unità di trattamento aria sono ubicati i gabbiotti metallici contenenti gli stoccaggi dei gas utilizzati dai laboratori. Gli interventi strutturali si configurano come “interventi di adeguamento sismico” ai sensi del D.M 14.01.2008, volti ad adeguare le strutture portanti alla normativa vigente garantendo un idoneo livello di sicurezza in relazione alla nuova attività svolta all’interno dell’edificio.
Realizzazione di impianti: elettrico, idrico-sanitario, climatizzazione, antincendio.
Il progetto esecutivo e le modalità di intervento sono in dettaglio descritti nella relazione generale di progetto, nonché nelle relative relazioni specialistiche.
5.3 Natura dei lavori:
a) Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela per i quali l’impresa esecutrice in conformità a quanto disposto dagli art. 9-bis e 29 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 deve possedere i requisiti di qualificazione specifici ed adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento.
b) Lavori impiantistici (soggetti al D.M. 22/01/2008, n. 37): Impianto Elettrico, impianto idrico, per i quali l’impresa esecutrice deve possedere i requisiti tecnico-professionali abilitanti prescritti dal D.M. 22/01/2008, n. 37 in materia di sicurezza degli impianti tecnici e per i quali la stessa dovrà rilasciare, all’ultimazione dei lavori, la “dichiarazione di conformità”, ai sensi dell’art. 7 dello stesso D.M. n. 37/08.
In relazione alla specificità dell’opera oggetto dei lavori, così come prescritto dall’art. 146 del Codice, non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento, di cui all’art. 89 del presente codice.
5.4 Termini di esecuzione del contratto per la esecuzione dei lavori:
a) Termine per la stipula del contratto d’appalto: ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il contratto d’appalto sarà stipulato entro il termine di n. 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatto salvo il differimento di detto termine qualora ciò venga espressamente concordato con l’aggiudicatario; secondo quanto disposto dall’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non può comunque essere stipulato prima del termine dilatorio di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva indicate dall’art. 76 dello stesso X.Xxx. n. 50/2016, fatte salve le ipotesi previste all’art. 32, commi 8 e 10, di detto X.Xxx. n. 50/2016.
b) Offerte in variante al progetto esecutivo posto a base di gara: ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 non sono ammesse offerte in variante al progetto esecutivo posto a base di gara.
c) Termine per l’esecuzione dei lavori: i lavori devono essere ultimati entro n. 1095 (millenovantacinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna redatto ai sensi degli artt. 153 e 154 del d.P.R. n. 207/10.
5.5 Caratteristiche dell’appalto e del cantiere di lavoro
I lavori oggetto dell’appalto hanno come obiettivo la realizzazione di una biblioteca, una sala riunioni e uno spazio per le attività multimediali, alcuni locali tecnici (autoclave, riserva idrica, ecc.); uffici amministrativi, un laboratorio, stanze per i docenti, e la sistemazione di una cabina elettrica a servizio degli edifici del complesso; nel primo e secondo piano sono ubicati i laboratori
per la ricerca e la didattica con xxxxxxx i locali adibiti allo stoccaggio la pesatura e la lavorazione delle sostanze impiegate durante le attività di laboratorio; in copertura, oltre le unità di trattamento aria sono ubicati i gabbiotti metallici contenenti gli stoccaggi dei gas utilizzati dai laboratori.
5.6 Piani di sicurezza
Trattandosi di appalto di esecuzione di lavori pubblici soggetti alle disposizioni del Titolo IV del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e succ. modif., per i quali, ai sensi dell’art. 90, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 81/2008 è presumibilmente prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanee, si precisa che la stazione appaltante, nel progetto esecutivo posto a base di gara, ha fornito ai concorrenti interessati, secondo quanto prescritto dall’art. 39, del d.P.R. n. 207/2010, il piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, con i contenuti prescritti dallo stesso art. 39. È redatto il “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” (PSC) previsto dagli artt. 91, comma 1, lett. a), 100 e dagli Allegati XV, XV.1 e XV.2 del suddetto D.Lgs. n.81/2008 e dal D.Lgs. 18/04/2016, n. 50. Pertanto, l’impresa esecutrice dei lavori in appalto è tenuta ad adempiere a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal Titolo IV e dall’Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008; in particolare, il datore di lavoro dell’impresa esecutrice dei lavori in appalto dovrà altresì redigere, nei termini di legge, il “Piano Operativo di Sicurezza” (POS) prescritto dalle suddette norme.
5.7 Importo complessivo in appalto
Importo dei lavori posto a base di gara: € 9.983.086,83.
5.8 Importo dei lavori posto a base d’asta, da assoggettare a ribasso (escluso l’importo degli oneri per la sicurezza di cui al successivo punto 5.9): € 9.339.257,60.
5.9 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, da non assoggettare a ribasso: € 643.829,23.
5.10 Lavorazioni di cui si compone l’intervento ai sensi del d.P.R. 05/10/2010, n. 207:
Lavorazioni in appalto, categorie e classifiche di cui al d.P.R. 05/10/2010, n. 207:
Descrizione lavorazione | Categorie art. 61 D.P.R. n. 207/10 | Qualificazione obligatoria (si/no) | Importo (€) | % | Indicazioni speciali ai fini della gara | |
Categoria prevalente o scorporabile | Subappaltabil e (si/no) con eventuali limitaz. % | |||||
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela | OG2 | SÌ | 5.819.720,93 | 58,296 | Prevalente | SÌ con il limite del 30% |
Impianti tecnologici | OG11 | SÌ | 4.163.365,90 | 41,704 | Scorporabile | Sì con il limite del 30% |
In particolare, le lavorazioni di cui all’Allegato A al d.P.R. 05/10/2010, n. 207 incluse nell’intervento oggetto di appalto, con il loro relativo importo previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara, sono le seguenti:
Lavorazioni appartenenti alla CATEGORIA PREVALENTE (categoria di opere generali o specializzate di importo più elevato fra quelle che costituiscono l’intervento), ai sensi dell’art. 108, c. 1, del d.P.R. n.207/2010: Lavori per un importo di € 5.819.720,93 inclusi gli oneri di sicurezza,
I.V.A. esclusa, appartenenti alla categoria di Opere Specializzate OG2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela”, per la classifica V, per un importo fino ad €. 5.165.000,00 ai sensi dell’art. 61 del d.P.R. n. 207/2010 - Qualificazione obbligatoria: SÌ - Opere subappaltabili o affidabili a cottimo nella misura massima del 30% dell'importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art.170, comma 1, del d.P.R. 5/10/2010, n. 207.
Lavorazioni SCORPORABILI appartenenti a CATEGORIE DIVERSE DALLA CATEGORIA PREVALENTE, le quali sono tutte, a scelta del concorrente, SUBAPPALTABILI o AFFIDABILI A COTTIMO (lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili di cui si compone l’opera, diverse dalla categoria prevalente, di valore singolarmente superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera o del lavoro, ovvero di importo superiore ad € 150.000,00), ai sensi dell’art. 108, commi 2 e 3, del d.P.R. 05/10/2010, n. 207:
Lavori per un importo di € 4.163.365,90, inclusi gli oneri di sicurezza, I.V.A. esclusa, appartenenti alla categoria di Opere Generali OG 11 “Impianti Tecnologici”, per la classifica IV-bis, per un importo fino ad €. 3.500.000,00 ai sensi dell’art. 61 del d.P.R. n. 207/10, subappaltabili sino al 30% - Qualificazione obbligatoria: SÌ.
5.11 Lavorazioni di cui all’art. 1 del D.M. 22/01/2008, n. 37 in materia di “Attività di installazione degli impianti” con i relativi importi, per i quali è necessario trasmettere, alla fine dei lavori, la prescritta “dichiarazione di conformità” ai sensi dell’art. 7 dello stesso decreto ministeriale:
- Impianti di cui all’Art. 1, c. 2, del D.M. n. 37/08 previsti nel presente appalto.
N.B.: Le imprese esecutrici dei lavori impiantistici di cui al presente punto dovranno possedere i requisiti tecnico-professionali abilitanti previsti dall’art. 4 del D.M. 22/01/2008, n. 37 all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento ed alla manutenzione degli impianti suddetti; dette imprese dovranno rilasciare, una volta ultimate le opere, la “DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ” degli impianti prescritta dall’art. 7 dello stesso D.M. n.37/2008. Si precisa che il possesso dei citati requisiti tecnico- professionali riguarda le sole imprese esecutrici dei lavori impiantistici suddetti (e non, a stretta applicazione di legge, anche il soggetto offerente in gara) e, quindi, il mancato possesso di detti requisiti in sede di gara, a stretta interpretazione giuridica delle vigenti norme, non costituisce causa di esclusione dalla gara (potendo, infatti ed in linea teorica, l’impresa offerente - poi divenuta appaltatrice - acquisire i requisiti stessi anche prima dell’effettiva esecuzione delle lavorazioni impiantistiche, in conformità a quanto indicato dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture nella “Comunicazione del 24/6/2011” recante “Qualificazione nelle categorie le cui declaratorie prevedono l'installazione di impianti all’interno degli edifici e, in particolare, l’esecuzione di lavorazioni ricomprese nell'elenco di cui all'art.1 del D.M. 22/01/2008 n. 37 che ha novellato la legge 05/03/1990 n.46”, a cui si rimanda.
AI SENSI DELL’ART. 105, 2° COMMA DEL D.LGS. 50/2016, L’EVENTUALE SUBAPPALTO NON POTRÀ SUPERARE COMPLESSIVAMENTE, COMUNQUE, LA PERCENTUALE DEL 30% DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI.
È PREVISTO, ANCHE, L’ADEMPIMENTO DI CUI AL COMMA 6° DEL MEDESIMO ARTICOLO, CON L’OBBLIGATORIA INDICAZIONE DELLA TERNA DI SUBAPPALTATORI.
6. RICONOSCIMENTI A FAVORE DELL’ESECUTORE IN CASO DI RITARDATA CONSEGNA DEI LAVORI PER FATTO O COLPA DELLA STAZIONE APPALTANTE
Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso dell’esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'art. 153, commi 8 e 9, del D.P.R. n. 207/2010, l’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali indicate dall'art. 139 dello stesso D.P.R.
n. 207/2010, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate, in misura comunque non superiore alle aliquote percentuali indicate nell’art. 157 comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, le quali saranno
calcolate sull'importo netto contrattuale.
7. DOCUMENTAZIONE E LUOGHI DA VISIONARE PER POTER PARTECIPARE ALLA GARA Gli elaborati approvati dall’amministrazione aggiudicatrice costituenti il progetto esecutivo posto a base di gara, il bando di gara ed il presente disciplinare di gara, saranno anche disponibili, ai sensi del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, sul profilo di committente “xxxx://xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxx0/xxx00/Xxxxx-x- Disciplinari” della stazione appaltante. La presa visione della documentazione di gara ed il sopralluogo sono obbligatori; è prescritta, pena l’esclusione dalla gara, la presentazione di una dichiarazione di presa visione dei luoghi ove verranno realizzati i lavori (da doversi includere nella busta contenente la documentazione di gara), sottoscritta dai soggetti incaricati dall’impresa concorrente indicati nella Parte 2^ del presente disciplinare di gara, la quale deve essere sottoscritta, per conferma dell’avvenuto sopralluogo, dal Responsabile Unico del Procedimento o da altro dipendente della stazione appaltante a ciò delegato. L’incaricato avrà cura di accompagnare gli interessati sul luogo oggetto dei lavori al fine di portare gli stessi a conoscenza delle problematiche che si dovranno affrontare nell’esecuzione dei lavori. I sopralluoghi potranno essere effettuati dai seguenti soggetti:
• Legale rappresentante della società o direttore tecnico (tale condizione va comprovata con esibizione di documento di identità e di certificato CCIAA oppure con un’autodichiarazione sostitutiva relativa a tale stato, sottoscritta dall’interessato);
• Procuratore Speciale o Generale della società (tale condizione va comprovata con esibizione di documento di identità del procuratore unitamente a copia di procura notarile oppure con un’auto dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dallo stesso procuratore).
La mancata presentazione in sede di gara di tale attestazione costituirà causa di esclusione dalla gara d’appalto stessa.
Si precisa infine, che la presa visione dei luoghi dovrà essere prenotata con due giorni lavorativi di anticipo, con mail indirizzata a xxxxxxxxxxxxxxxx00@xxxxx.xx o xxxxxxxxxxxxxxxx00@xxxx.xxxxx.xx, specificando il giorno scelto, tra quelli indicati preventivamente dalla Stazione Appaltante.
8. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
8.1 Termine: le offerte di gara dovranno pervenire, ai sensi del D.lgs. 50/2016, a pena di esclusione, al protocollo generale di questa stazione appaltante ubicato a Palermo in Xxxxxx Xxxxxx x. 00, entro il termine perentorio delle ore 13.00 (ore tredici) del giorno fissato dal bando di gara pubblicato sulla GURI e all’Albo Pretorio del Comune di Palermo, nel rispetto delle modalità contenute nella Parte 2^ del presente disciplinare di gara;
8.2 Indirizzo a cui far pervenire le offerte: Università degli Studi di Palermo – Area Patrimoniale e Negoziale – Settore Appalti Opere e Lavori - a Xxxxxx Xxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxxx;
8.3 Modalità: secondo quanto previsto nella Parte 2^ del presente disciplinare di gara;
8.4 Apertura delle offerte e procedura di gara: la prima seduta di gara a cura della Stazione Appaltante, si svolgerà nella data fissata nel bando di gara, presso gli uffici dell’Area Patrimoniale e Negoziale siti allo Steri, Palermo, in xxxxxx Xxxxxx x. 00; la suddetta seduta sarà pubblica. In tale seduta, che potrà prolungarsi in altri giorni, si procederà alla verifica della documentazione amministrativa e a determinare l’ammissione alle successive fasi della gara. Si procederà altresì a riscontrare la presenza dell’offerta tecnica all’interno delle buste dedicate a tale offerta. La successiva seduta di gara si svolgerà in seduta riservata presso gli uffici della Stazione Appaltante; in tale fase, la Commissione giudicatrice nominata procederà all’esame e alla valutazione delle suddette offerte tecniche dei concorrenti ammessi, con la contestuale esclusione dalla gara delle offerte che non ricadano nella “forcella” ammessa dall’art. 95, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 in relazione ai criteri di valutazione di natura qualitativa indicati al precedente punto 4., così come esplicitata nella Parte 2^ del presente disciplinare, il tutto in conformità al procedimento di svolgimento delle gare d’appalto esperite con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’ultima seduta (pubblica) di gara sarà tenuta presso gli uffici della Stazione Appaltante in data da definirsi, durante la quale, dopo aver reso noti ai presenti i punteggi assegnati alle Offerte tecniche, saranno aperte le Buste C contenenti le Offerte
economiche e saranno conseguentemente assegnati i relativi punteggi alle stesse Offerte economiche.
A seguire, sarà poi formata la graduatoria di gara provvisoria, con migliore offerta quella che avrà ottenuto il punteggio più alto fra i concorrenti in gara e che risulti comunque congrua (non anomala ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/16 e dell’art. 121, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010) e previa verifica diretta ad accertare l’eventuale esistenza di offerte imputabili ad un unico centro decisionale.
Troveranno poi applicazione le ulteriori verifiche dei requisiti di qualificazione previste dal D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dell'aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni presentate con l’offerta si applicheranno le sanzioni indicate dal D.Lgs. n.50/2016 e, quindi, si procederà alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
I concorrenti riceveranno avviso degli svolgimenti delle sedute pubbliche successive alla prima mediante inserimento della notizia sul sito xxxx://xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxx0/xxx00/Xxxxx- e-Disciplinari.
9. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 13. ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti (la firma sull’atto di delega deve risultare autenticata nelle forme previste dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445).
10. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA (CAUZIONE PROVVISORIA) E DICHIARAZIONE DI RILASCIO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA
Alla documentazione presentata dai concorrenti per l’ammissione alla gara si deve unire, a pena di esclusione:
10.1 CAUZIONE PROVVISORIA: La garanzia (cauzione provvisoria) prescritta dall’art. 93 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, per un importo di € 199.661,74 (euro centonovantanovemilaseicentosessantuno,settantaquattro), pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo in appalto di € 9.983.086,83 indicato al precedente punto 5.7 (trattandosi di appalto di sola esecuzione, l’importo su cui calcolare la somma da garantire con la cauzione provvisoria è dato dalla sommatoria fra l’importo dei lavori in appalto di € 9.339.257,60 indicato al precedente punto 5.8 e l’importo degli oneri di sicurezza da non assoggettare a ribasso indicato al precedente punto 5.9), al netto dell’I.V.A., la quale dovrà essere costituita alternativamente, secondo la libera scelta del concorrente:
- versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice;
- fidejussione rilasciata esclusivamente da uno dei seguenti soggetti garanti che possiedano i requisiti prescritti dal combinato disposto dell’art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 127 del D.P.R. n. 207/2010;
- garanzia bancaria rilasciata da un Istituto Bancario autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385;
- garanzia prestata mediante polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da una Compagnia di Assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
- garanzia fidejussoria rilasciata da un Intermediario Finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58.
La suddetta fidejussione, a pena di esclusione dalla gara, deve possedere i requisiti prescritti dall’art. 93 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e deve essere redatta conformemente allo schema
denominato “SCHEMA TIPO 1.1 - Garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria” con la propria relativa scheda tecnica denominata “SCHEMA TIPO 1.1 e SCHEDA TECNICA 1.1 - Garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria” entrambi approvati in allegato al D.M. 12/03/2004 n. 123.
N.B.: Ai sensi dell’art. 84 e dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’importo della garanzia provvisoria suindicata può essere ridotto nelle misure previste per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, una o più delle certificazioni indicate nel suddetto comma.
La suddetta garanzia, a pena di esclusione, deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 del codice civile;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro n. 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui agli articoli 103 del Codice e 123 del Regolamento.
Ai sensi dell’art. 93, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, la suddetta garanzia provvisoria deve avere validità per almeno n. 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte da parte di tutti i concorrenti. Questa stazione appaltante prescrive ai sensi dello stesso art. 93, comma 5, 2° periodo, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di rinnovo della garanzia provvisoria ivi indicato e, pertanto, prescrive che l’offerta sia corredata dell'impegno del garante (qualora la garanzia sia stata prestata mediante fidejussione) o del concorrente aggiudicatario (qualora la garanzia sia stata prestata direttamente dal concorrente mediante titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) a rinnovare detta garanzia, per la durata già indicata, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, da avanzare su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
(da presentare solo nel caso in cui la garanzia provvisoria a corredo dell’offerta venga prestata dal concorrente in contanti o in titoli del debito pubblico e non con la fidejussione di cui al precedente punto)
La dichiarazione prevista dall’art. 93, comma 8, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, solo qualora la cauzione provvisoria sia stata prestata in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, deve essere resa esclusivamente da un Istituto Bancario ovvero, da una Compagnia di Assicurazione ovvero, da un Intermediario Finanziario aventi i requisiti sopra indicati, contenente l’impegno a rilasciare, nei confronti del concorrente ed in favore di questa stazione appaltante, in caso di aggiudicazione dell’appalto ed a richiesta del concorrente, la cauzione definitiva per l’esecuzione dei lavori in oggetto prescritta dall’art. 103 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.
La dichiarazione prevista dall’art. 93, comma 5, 2° periodo, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, resa esclusivamente dal legale rappresentante del concorrente (o, in caso di riunione temporanea di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. non ancora costituiti ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il raggruppamento), solo qualora la garanzia provvisoria sia stata prestata mediante titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, da effettuare secondo le modalità indicate nella Parte 2^ del presente disciplinare di gara, contenente l’impegno a rinnovare la garanzia provvisoria presentata a corredo dell’offerta, per la durata di ulteriori n. 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione dell’appalto, su richiesta da avanzare dalla stazione appaltante nel corso della procedura.
10.2 POLIZZA CAR DELL’ESECUTORE
Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, l’appaltatore esecutore dei lavori pubblici deve essere munito, a far data dalla consegna dei lavori, di una polizza assicurativa (polizza CAR “Contractors All Risk”) che tenga indenne questa stazione appaltante da tutti i
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, con validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato redatto dal Direttore dei Lavori. La polizza deve essere redatta e stipulata conformemente a quanto stabilito dal D.M. 12/03/2004,
n. 123 e, in particolare, alla SCHEDA TECNICA 2.3 e allo SCHEMA TIPO 2.3 e deve prevedere i massimali indicati nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Ai sensi dell’art. 125, comma 1, del
D.P.R. n. 207/2010, l’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto.
L’importo della garanzia R.C. per danni verso terzi ammonta a € 3.000.000,00 (tremilioni,zerozero).
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del citato D.M. n.123/2004 l’appaltatore è abilitato a presentare la sola SCHEDA TECNICA 2.3 debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti.
11. FINANZIAMENTO
La somma complessiva di € 12.087.000,00 (dodicimilionizeroottantasettemila,zerozero) per l’attuazione del progetto è finanziata:
con i fondi di cui alla Delibera CIPE n. 7/2012 assegnati alla Regione Siciliana, impegnati a valere sul Capitolo 772420 del Bilancio Regionale e con fondi del Bilancio Universitario giusta Deliberazione del
C.d.A. del 16.12.2015.
12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA D’APPALTO:
Alla gara sono ammessi i soggetti “esecutori” di lavori pubblici indicati nell’art. 45, comma 2, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 [imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo ai sensi degli artt. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010 (riunioni di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ex-art. 2602 c.c., aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33 e GEIE)], nonché gli operatori economici indicati nell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dallo stesso X.Xxx. n. 50/2016, che siano in possesso, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori in appalto di cui al D.Lgs. 50/2016 e delle relative disposizioni attuative contenute nel D.P.R. n. 207/2010.
In particolare, i concorrenti devono essere in possesso dei REQUISITI DI ORDINE GENERALE (di capacità giuridica a contrattare con la Pubblica Amministrazione prescritti sia dal D.Lgs. n. 50/2016 sia dalle ulteriori norme indicate nel seguito del presente punto), dei REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE prescritti dallo stesso X.Xxx. n. 50/2016 (ottenuti mediante iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, se il concorrente è stabilito in Italia ovvero, per i concorrenti stabiliti negli altri Stati membri e non residenti in Italia, mediante iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI al D.Lgs. n. 50/2016).
Gli operatori economici di cui agli artt. 45, comma 2, lett. d) ed e), del D.Lgs. n. 50/2016 - raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile -, potranno costituirsi in raggruppamento temporaneo anche dopo l’eventuale aggiudicazione della gara d’appalto dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
Potranno stipulare il contratto d’appalto solo i soggetti che siano in possesso dei REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE prescritti dall’art. 90, comma 9, lett. a), del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e succ. modif., recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, a cui si rimanda. Per gli esecutori di lavori pubblici stabiliti negli altri Stati di cui al D.Lgs. n. 50/2016, i relativi requisiti devono essere
dimostrati, mediante iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI al D.Lgs. n. 50/2016 per gli appalti pubblici di lavori, oltre alla restante documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alla gara in oggetto, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016.
Per ogni tipologia di soggetto che intende concorrere, trovano applicazione le norme per la “qualificazione” delle imprese “esecutrici” di lavori pubblici in relazione al possesso dei requisiti di ordine speciale (di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa) di cui al D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e di cui alle relative disposizioni attuative contenute nel D.P.R. 05/10/2010, n. 207.
Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante in gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m), del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. modif., saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. A tal fine, i concorrenti, a pena di esclusione, con la documentazione di gara, devono presentare la dichiarazione e la documentazione prevista dal D.Lgs. n. 50/2016. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti in materia di assunzioni obbligatorie dei soggetti disabili prescritti dalla legge 12/03/1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti a cui siano state irrogate le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art.11 della legge 29/09/2000, n. 300”.
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che siano incorsi nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 18/10/2001, n. 383 recante “Primi interventi per il rilancio dell’economia” e che non abbiano concluso il periodo di emersione alla data di pubblicazione del bando di gara, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1-bis, comma 14, della citata legge n. 383/01, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 2, del
D.L. 25/09/2002, n. 210 recante “Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”, convertito dalla legge 22/11/2002, n. 266.
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti cui è stata irrogata, nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, la sanzione dell’esclusione dalle gare d’appalto di contratti pubblici per gravi comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006 n.198 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, fatto salvo il caso in cui sia stata raggiunta una conciliazione ai sensi degli artt. 36, comma 1, e 37, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 198/06.
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti cui è stata irrogata, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, la sanzione dell’esclusione dalle gare d’appalto di contratti pubblici per la violazione dell’obbligo di applicare o di far applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell’art. 36 della legge 20/05/1970 n. 300, recante “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”.
Non è, altresì, ammessa la compartecipazione alla gara (singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di concorrenti che hanno identità totale o parziale delle persone che in essi rivestono i ruoli di legale rappresentanza, nonché nelle ipotesi prescritte dagli artt. 45, 48, comma 7, e 89, comma 7, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, a cui si rimanda.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile o in più di una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33 o in più di un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario di concorrenti ex-art. 2602 del codice civile o in aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33 o in GEIE; in tal caso, saranno esclusi dalla gara tutti i soggetti offerenti in forma individuale e in forma raggruppata temporaneamente che si troveranno in tali situazioni, oltre a comunicare la notizia di ipotesi di reato all’Autorità Giudiziaria per l’applicazione dell’art. 353 del codice penale “Turbata libertà degli incanti” a tali soggetti, nonché a comunicare i fatti all’Autorità Nazionale Anticorruzione di Roma per l’assunzione dei conseguenti provvedimenti di competenza previsti dal vigente ordinamento in materia di appalti pubblici.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si troveranno in una delle seguenti condizioni (in tal caso si procederà anche a comunicare la notizia di ipotesi di reato all’Autorità Giudiziaria per l’applicazione dell’art. 353 del codice penale “Turbata libertà degli incanti”, nonché a comunicare i fatti all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Roma per l’assunzione dei conseguenti provvedimenti di competenza previsti dal vigente ordinamento in materia di appalti pubblici):
- ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata la contestuale partecipazione alla gara del consorzio stabile di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei propri consorziati per i quali il consorzio stesso ha indicato in sede di offerta di voler concorrere ai sensi dell’art. 94, comma 1, del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (per detti consorziati è infatti vietato partecipare alla gara con una propria autonoma offerta in qualsiasi altra forma, sia individuale che raggruppata), mentre è ammessa la partecipazione alla gara dei restanti consorziati per i quali il consorzio stabile non ha indicato in sede di offerta di voler concorrere;
- ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata la contestuale partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 [consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane] e dei propri consorziati per i quali i consorzi stessi hanno indicato in sede di offerta di voler concorrere (per detti consorziati è infatti vietato partecipare alla gara con una propria autonoma offerta in qualsiasi altra forma, sia individuale che raggruppata), mentre è ammessa la partecipazione alla gara dei restanti consorziati per i quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 non hanno indicato in sede di offerta di voler concorrere. Per le ragioni sopra espresse, sia i consorzi stabili di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c) che i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2016 [consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane] dovranno presentare con la documentazione di gara, a pena di esclusione, al fine di ottenere l’ammissione alle successive fasi della gara, una dichiarazione resa dal legale rappresentante del consorzio stesso (o da un suo procuratore munito dei relativi poteri) sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con la quale si attestino le complete generalità delle imprese/ditte/società per le quali il consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 intende concorrere e per le quali il consorzio stabile di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 intende eventualmente concorrere (soggetti assegnatari dei lavori in caso di aggiudicazione dell’appalto e che, in tale eventualità di aggiudicazione dell’appalto, eseguiranno i lavori). Per le stesse ragioni sopra richiamate, le imprese facenti parte di consorzi stabili di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 o di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o di consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 per le quali gli stessi consorzi concorrenti hanno dichiarato di voler concorrere (tale impresa, quindi, nella gara assume il ruolo di assegnataria dei lavori, qualora il consorzio
risulti aggiudicatario dell’appalto), dovranno presentare con la documentazione di gara presentata dal consorzio concorrente, a pena di esclusione del consorzio stesso, al fine di ottenere l’ammissione del consorzio medesimo alle successive fasi della gara, una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa consorziata assegnataria (o da un suo procuratore munito dei relativi poteri) sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con la quale si attestino le complete generalità di tutti i consorzi a cui l’impresa assegnataria, alla data di presentazione dell’offerta, risulta consorziata e con la quale si attesti il possesso, in capo all’impresa assegnataria, di tutti i requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di idoneità tecnico professionale prescritti dall’art. 90, comma 9, lett. a), del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 (è il consorzio concorrente che qualifica l’impresa assegnataria in relazione al possesso dei requisiti di ordine speciale e, pertanto, non occorre che l’impresa assegnataria sia in possesso di tali requisiti).
13. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE TECNICO-ORGANIZZATIVO ED ECONOMICO- FINANZIARIO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA (REQUISITI DI ORDINE SPECIALE)
Ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di qualificazione degli operatori economici che intendono partecipare agli appalti di esecuzione dei lavori pubblici di cui all’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016,
n. 50, per l’ammissione alla gara di appalto per l’esecuzione dei lavori in oggetto occorre che i soggetti interessati possiedano i requisiti di ordine speciale (requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari) minimi qui di seguito indicati.
13.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER IL CONCORRENTE STABILITO IN ITALIA:
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DA POSSEDERE DAI CONCORRENTI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI, DIMOSTRATI MEDIANTE IDONEA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA:
I concorrenti, all’atto della pubblicazione del bando di gara, all’atto della presentazione della domanda di ammissione alla gara ed all’atto della presentazione dell’offerta di gara, per l’ammissione alla gara e per la realizzazione delle opere che gli stessi intendono assumere in proprio, devono possedere idonea “Attestazione di qualificazione SOA” per “prestazioni di sola costruzione”, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, conforme al disposto del D.P.R. n. 207/2010, in corso di validità, che comprovi il possesso della qualificazione dei concorrenti stessi rispetto ai requisiti richiesti nel bando di gara e nel presente disciplinare di gara.
In particolare, le categorie di lavoro e le classifiche secondo l’importo ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (possedute mediante Attestazione SOA), per le quali il concorrente è qualificato devono essere adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori in appalto che il concorrente stesso intende assumere in proprio in funzione della tipologia e delle caratteristiche proprie del concorrente medesimo (le categorie e le classifiche da possedere dal concorrente variano, infatti, se trattasi di impresa singola ovvero di raggruppamento temporaneo di imprese), ai sensi delle vigenti norme in materia di appalti di lavori pubblici per importi superiori alla soglia di rilevanza europea prevista dall’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, al netto dell’I.V.A. [si vedano quanto previsto dal X.Xxx. n. 50/2016 e gli artt. 3, 92, 94, 107, comma 1, 108 e 109, del D.P.R. n. 207/2010].
Nel caso l’offerta sia presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese, da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, da un GEIE, da una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33, da un consorzio o da un consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016, il possesso del requisito di ordine speciale necessario per l’ammissibilità alla gara (requisito di esecuzione dei lavori) ottenuto tramite Attestazione SOA per “prestazioni di sola costruzione” sarà valutato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e secondo gli artt. 92 e 94 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207.
Ai fini dell’individuazione delle classifiche secondo l’importo richieste in ciascuna categoria dei lavori in appalto occorre fare riferimento agli importi delle singole lavorazioni indicati al precedente punto 5.10, a cui si rimanda.
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DA POSSEDERE DAI CONCORRENTI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI CHE INTENDONO ASSUMERE IN PROPRIO LAVORAZIONI PER UN IMPORTO PER IL QUALE NECESSITA POSSEDERE ATTESTAZIONE SOA NELLA CLASSIFICA III O SUPERIORE, DIMOSTRATI MEDIANTE CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ AZIENDALE DELLA SERIE UNI EN ISO 9000:
Ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, l’impresa concorrente esecutrice di lavori che intende assumere lavorazioni appartenente ad una categoria di lavoro per la classifica III o superiore, per essere ammessa alla gara deve necessariamente possedere la “Certificazione” di “Sistema di qualità aziendale” conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (attualmente, le vigenti norme europee a cui deve essere riferita la conformità è a quelle della serie UNI EN ISO 9001:2008), rilasciata da un organismo accreditato, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, al rilascio della certificazione nel Settore EA 28, secondo anche quanto indicato nella Determinazione dell'ex Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 11/2003 del 14/05/2003, alla quale si rimanda.
A dimostrazione del possesso della “Certificazione” di “Sistema di qualità aziendale” conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (UNI EN ISO 9001:2008) il concorrente deve essere in possesso dell’Attestazione di qualificazione SOA indicata al precedente paragrafo che documenti, ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. n. 207/2010, il possesso della “Certificazione” di “Sistema di qualità aziendale” [art. 3, comma 1, lett. mm), del D.P.R. n. 207/2010], la quale deve essere stata rilasciata da un organismo accreditato, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel Settore EA 28, secondo quanto indicato qui nel seguito (il soggetto accreditato che ha rilasciato detta “Certificazione” di “Sistema di qualità aziendale” del concorrente è tenuto ad inserire la stessa certificazione relativa all’impresa concorrente esecutrice di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all’art. 4, comma 2, della legge 23/07/2009, n. 99).
Nel solo caso in cui dall'Attestazione di qualificazione SOA non risulti il possesso della sopra citata “Certificazione” di “Sistema di qualità aziendale”, l'impresa dovrà essere in possesso della seguente documentazione: · certificato in originale o in copia autenticata ovvero in copia resa conforme all’originale ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, di “Sistema di qualità aziendale” conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (UNI EN ISO 9001:2008), rilasciato da un organismo accreditato, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, al rilascio della certificazione nel Settore EA 28, secondo anche quanto indicato nelle Determinazioni dell’ex Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 11/2003 del 14/05/2003 e n. 12/2004 del 01/07/2004, alle quali si rimanda; copia della lettera con cui il concorrente ha richiesto alla Società Organismo di Attestazione l’adeguamento della propria Attestazione di qualificazione SOA con i riferimenti alla presenza di tale “Sistema di qualità aziendale”.
Ai sensi dell’art. 92, comma 8, del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, le imprese qualificate nella I e nella II classifica e che non siano in possesso, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, della “Certificazione” di “Sistema di qualità aziendale” conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (UNI EN ISO 9001:2008), possono partecipare alla gara in oggetto in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 c.c. qualora le stesse assumano, nell’ambito della riunione di imprese concorrente, secondo la normativa vigente, lavorazioni per importi ammessi dalle classifiche di qualificazione possedute dalle medesime.
Per le imprese riunite temporaneamente ovvero consorziate ai sensi dell’art. 2602 del codice civile ovvero costituitesi in GEIE ovvero per le aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33, i requisiti relativi al possesso della “Certificazione” di “Sistema di qualità aziendale” UNI EN ISO 9000 (UNI EN ISO 9001:2008) rilasciata da un organismo accreditato, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n.
50/2016, devono essere posseduti secondo le modalità stabilite nella Determinazione dell’ex Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 29 del 06/11/2002, alla quale si rimanda.
13.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DA POSSEDERE DAI CONCORRENTI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI STABILITI NEGLI ALTRI STATI MEMBRI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 50/2016:
I concorrenti stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, alla data di pubblicazione del bando di gara e all’atto dell’offerta devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 05/10/2010, n. 207, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010, in base alla documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre (fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016).
Nel caso l’offerta sia presentata da una riunione temporanea di imprese, da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, da un GEIE, da una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33, da un consorzio o da un consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016, troveranno applicazione le norme contenute nel D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e nel D.P.R. 05/10/2010, n. 207.
14 AVVALIMENTO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: trattandosi di appalto di cui al capo III “ Appalti nei Settori dei Beni Culturali”della sezione IV del titolo VI della parte II del Codice dei Contratti, ai sensi del comma 3 del’art. 146 non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento, di cui all’art. 89 dello stesso Xxxxxx.
15 REQUISITI DI ORDINE GENERALE (DI CAPACITA’ GIURIDICA) NECESSARI AI CONCORRENTI PER ESSERE AMMESSI ALLA GARA:
I concorrenti alla data di pubblicazione del bando di gara, all’atto della presentazione dell’offerta di gara e all’atto della stipula del contratto d’appalto (nonché per tutta la durata dell’appalto) devono possedere, a pena di esclusione dalla gara e a pena la risoluzione del contratto d’appalto stipulato con l’aggiudicatario, i requisiti di ordine generale prescritti dal D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, nonché gli ulteriori requisiti di capacità giuridica a contrattare con la Pubblica Amministrazione prescritti dalla normativa vigente.
16 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE NECESSARI AI CONCORRENTI PER ESSERE AMMESSI ALLA GARA
I concorrenti esecutori dei lavori pubblici alla data di pubblicazione del bando di gara, all’atto della presentazione dell’offerta di gara e all’atto della stipula del contratto d’appalto (nonché per tutta la durata dell’appalto) devono possedere, a pena di esclusione dalla gara, i requisiti di idoneità professionale prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 (ottenuti mediante iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, se il concorrente è stabilito in Italia ovvero, per i concorrenti stabiliti negli altri Stati membri e non residenti in Italia, mediante iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI al D.Lgs. n. 50/2016).
17 REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DEI “CONCORRENTI” DI CUI AL D.LGS. N.81/2008 IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E DEI LAVORATORI
I concorrenti alla data di pubblicazione del bando di gara, all’atto della presentazione dell’offerta di gara e all’atto della stipula del contratto d’appalto (nonché per tutta la durata dell’appalto) devono possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale prescritti dall’art. 90, comma 9, lett. a), del D.Lgs. 09/04/2008,
n. 81 e succ. modif., recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (requisiti diversificati a seconda si tratti di impresa con dipendenti a contratto ovvero di lavoratore autonomo - ditta individuale -, secondo quanto indicato
dall’Allegato XVII al D.Lgs. n.81/2008).
Il possesso di tali requisiti dovrà essere attestato dai concorrenti con la dichiarazione sostitutiva da rendere con l’offerta al fine di ottenere l’ammissione alla gara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif. e sarà soggetto a verifica nei confronti del soggetto aggiudicatario dell’appalto da parte del Responsabile dei Lavori, così come previsto dalle citate norme (fatta salva la procedura di verifica a campione di quanto attestato dai concorrenti ai sensi degli artt. 43 e 71 dello stesso D.P.R. n.445/00) in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dall’art. 90, comma 9, lett. a), del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e succ. modif.
18. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA
L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti per il periodo di n. 180 (diconsi centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
19. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi di quanto previsto dal X.Xxx. 18/04/2016, n. 50 si precisa che nel contratto d’appalto non sono previste condizioni particolari di esecuzione dei lavori.
. CONTRIBUTO DOVUTO DAI CONCORRENTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA
I soggetti concorrenti devono versare al momento della presentazione dell’offerta, a pena di esclusione, il contributo sulla gara a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ANAC) ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005, n. 266, nella misura di € 200,00 (euro duecentovirgola 00) secondo l’ammontare stabilito dalla stessa ANAC con deliberazione
n. 163 del 22 dicembre 2015 e nel rispetto delle relative istruzioni operative pubblicate sul sito internet dell’Autorità all’indirizzo URL xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, alle quali si rimanda, esplicitate altresì nel seguito del presente disciplinare di gara.
21. STRUMENTI DI TUTELA (art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016)
In relazione al combinato disposto dell’art. 204 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, recante “Codice del processo amministrativo”, avverso il bando di gara ed il presente disciplinare di gara, qualora autonomamente lesivi, è ammesso ricorso per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, entro il termine di trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione del bando stesso, ai sensi dell’art. 120, comma 5, penultimo periodo, del Codice del processo amministrativo.
22. TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) I concorrenti saranno esclusi dalla gara in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste nel D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e da altre disposizioni di legge o regolamentari vigenti che comportino la tassatività delle cause di esclusione, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione alla gara o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
L’esclusione dalla gara, inoltre, sarà ammessa ogni qualvolta l’offerente contravvenga ad una specifica norma procedurale di “lex specialis” di gara cosi esplicitamente indicata nel bando di gara e/o nel presente disciplinare, la quale discenda dall’interpretazione giuridica di una disposizione normativa e/o regolamentare in materia.
Si precisa che, in relazione ai motivi di esclusione dei concorrenti dalla gara ai sensi di quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, troveranno applicazione i princìpi indicati qui di seguito.
Nell’esclusione dei concorrenti dalla gara o nell’eventuale richiesta di integrazione documentale o di chiarimenti ai concorrenti in sede di gara ai sensi del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, questa stazione appaltante, oltre a tenere conto delle già citate norme di lex specialis di gara, applicherà, in caso di necessità, i criteri generali esposti dall’ANAC nella propria determinazione n. 4 del 10/10/2012 recante “BANDO- TIPO.
Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici”, a cui si rimanda, la quale è reperibile nel sito informatico della stessa ANAC (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx), nella quale sono esplicitate le cause di legge che comportano la tassatività dell’esclusione dalle gare d’appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture.
Le indicazioni fornite dall’ANAC in tale documento vengono, pertanto, fatte proprie da questa stazione appaltante, fatte comunque salve le autonome valutazioni di approfondimento da parte della Commissione giudicatrice legate alle tipologie e alle caratteristiche della situazioni specifiche che si dovessero presentare in sede di gara, le quali saranno valutate ed approfondite in tale sede: per detta ragione, la determinazione ANAC n. 4 del 10/10/2012 approvata per la valutazione delle tassative cause di esclusione dalle gare degli offerenti si deve considerare, anche se in forma virtuale e non concretamente, facente parte integrante e sostanziale del bando di gara e del presente disciplinare, essendo tale determinazione del tutto liberamente reperibile nel sito dell’ANAC (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx) dagli operatori economici interessati a partecipare alla gara e, successivamente, dai concorrenti in gara.
Pertanto, le cause di esclusione dalla gara delle offerte pervenute saranno definite da questa stazione appaltante secondo quanto disposto dal D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, dalle norme di lex specialis riportate nel bando di gara e/o nel presente disciplinare di gara e, qualora necessario e qualora coerenti con la procedura di affidamento in oggetto, applicando le indicazioni generali fornite dall’ANAC mediante la citata determinazione n. 4 del 10/10/2012.
23. VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO POSTO A BASE DI GARA
Ai sensi dell’art. 26, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato con atto del 09.05.2016 rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Xxxxxxxx Xxxxx.
24. INDIRIZZO DEI CONCORRENTI A CUI LA STAZIONE APPALTANTE INVIERA’ LE COMUNICAZIONI INERENTI ALL’APPALTO
All’atto della presentazione dell’offerta, il concorrente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016, deve indicare il domicilio eletto per le comunicazioni - l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso cui la stazione appaltante potrà trasmettere le comunicazioni prescritte dal comma 5 dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016. È opportuna anche l’indicazione del numero di telefax e della mail.
25. ALTRE INFORMAZIONI:
Ai sensi degli artt. 94, 95 e 97 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (trattandosi di appalto da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), si valuterà la congruità delle offerte ammesse in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi variabili di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara, con le procedure previste dagli artt. 94, 95 e 97 del D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine, si precisa che, nella procedura di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, la stazione appaltante si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto dello stesso art. 97.
Gli appalti saranno aggiudicati, ai sensi dell’art. 94, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri stabiliti conformemente agli articoli da 95 a 97, previa verifica, in applicazione degli articoli da 80 a 83, della sussistenza dei seguenti presupposti:
a) l’offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse nonché nei documenti di gara, tenuto conto, se del caso, dell’art. 95, comma 14;
b) l’offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi dell’art. 80 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 83 e, se del caso, le norme e i criteri non discriminatori di cui all’art. 91.
Ai sensi dell’art. 94, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l’offerta non potrà soddisfare gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. In caso di offerte di ugual punteggio complessivo prevarrà l’offerta che avrà ottenuto il maggior
punteggio complessivo in riferimento alla valutazione dell’Offerta tecnica, e, in caso di ulteriore parità, si procederà per sorteggio.
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 84 e dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di riduzione dell’ammontare delle cauzioni e delle garanzie fidejussorie previste nel bando di gara e nel presente disciplinare di gara, da prestare ai sensi dell’art. 93 e 103 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e succ. modif. (garanzia provvisoria a corredo dell’offerta e cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione del contratto).
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta presentate in gara devono essere espressi, a pena di esclusione, in lingua italiana ovvero, corredati di traduzione giurata in lingua italiana.
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi (art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, art. 170 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, legge 31/05/1965, n. 575, etc. etc.).
In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni dell’art. 110 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.
In caso di contenzioso con l’appaltatore, fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e, qualora ne ricorrano i presupposti, di accordo bonario, si specifica che è competente il Foro di Palermo.
Ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, si specifica che il contratto d’appalto sarà stipulato entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data in cui si approva l’aggiudicazione definitiva dell’appalto stesso, fatto salvo il differimento di detto termine in accordo con l’aggiudicatario. Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima del termine dilatorio indicato dall’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. E’ prevista la consegna dei lavori in via d’urgenza, in pendenza della stipula del contratto d’appalto, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.
Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, si specifica che l’offerta e la documentazione ivi allegata deve essere presentata a questa stazione appaltante in formato cartaceo, così come indicato nel seguito del presente disciplinare di gara. Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 si specifica che la stazione appaltante offre per via elettronica all’indirizzo “xxxx://xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxx0/xxx00/Xxxxx-x-Xxxxxxxxxxxx", l’accesso libero diretto e completo al capitolato speciale d’appalto e ad ogni documento complementare utile per la predisposizione dell’offerta. Si specifica, inoltre, che tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra questa stazione appaltante e gli operatori economici offerenti o interessati alla gara potranno avvenire mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri, ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’appalto non è riservato a categorie protette; l’esecuzione non è riservata nell’ambito di programmi di occupazione protetti.
I dati raccolti nell’ambito delle procedure attivate sulla base del bando di gara e del presente disciplinare
saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” esclusivamente nell’ambito della presente gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori pubblici in oggetto.
Ai sensi della legge 13/08/2010 n. 136 e succ. modif., recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” (nel testo modificato dall’art. 7 del decreto-legge 12/11/2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 17/12/2010, n. 217), l’appaltatore (sia il contraente progettista dei lavori che il contraente esecutore dei lavori stessi) è tenuto ad assumere gli obblighi di “Tracciabilità dei flussi finanziari”.
La pubblicazione del bando di gara per l’esecuzione dei lavori in oggetto non vincola questa stazione appaltante che si riserva, pertanto, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando stesso, non aggiudicare e/o non stipulare il relativo contratto d’appalto senza incorrere in richiesta di danni, indennità o compensi comunque denominati da parte dei concorrenti e/o dell’aggiudicatario.
Fatti salvi gli obblighi di pubblicità e delle comunicazioni obbligatorie prescritte dal D.Lgs. 18/04/2016,
n. 50, con avviso pubblicato sul sito internet della stazione appaltante (profilo di committente) si
renderanno note tutte le comunicazioni, i chiarimenti, le rettifiche e/o le modifiche inerenti all’appalto, nonché le eventuali modifiche della data fissata e della convocazione delle eventuali successive sedute di gara. Tale metodo di comunicazione verrà adottato anche nel caso di nuova aggiudicazione a seguito di decadenza o annullamento della precedente. Nello stesso sito, a procedura di aggiudicazione definita, verrà data comunicazione del nominativo del concorrente aggiudicatario.
Il concorrente, per essere ammesso alla gara, deve obbligatoriamente produrre con la documentazione di gara il “PASSOE”, il quale sarà ottenibile esclusivamente mediante procedura informatica on line dal sistema AVCPASS dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il quale potrà essere conseguito solo ed esclusivamente previa registrazione a detto sistema AVCPASS, nel rispetto delle istruzioni reperibili nel sito internet (portale) della stessa ANAC xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx e, in particolare, nel rispetto di quanto indicato dall’ANAC nella deliberazione n. 111 del 20/12/2012, a cui si rimanda.
N.B.: tutte le informazioni necessarie al concorrente per registrarsi al sistema AVCPASS e per ottenere il prescritto citato “PASSOE” sono reperibili nel sito internet (portale) dell’ANAC (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx) e, in particolare, nella deliberazione n. 111 del 20/12/2012, a cui si rimanda.
PARTE 2^ MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
Per partecipare all’appalto di esecuzione dei lavori pubblici in oggetto i soggetti concorrenti dovranno far pervenire un plico contenente l’Offerta tecnica ed economica e la documentazione richiesta nel bando di gara e nel presente disciplinare, pena l’esclusione dalla gara, esclusivamente mediante Servizio Postale, ovvero mediante agenzie di recapito autorizzate, ovvero mediante presentazione diretta a mano all’Ufficio Protocollo, entro il termine perentorio delle ore 13.00 (ore tredici) del giorno fissato dal bando di gara, il quale dovrà essere recapitato al seguente indirizzo: Università degli Studi di Palermo – Area Patrimoniale e Negoziale – Xxxxxx Xxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxxx.
Nel caso in cui il plico venga fatto pervenire a mezzo del servizio postale, farà fede la data del timbro di ricezione dell’Ufficio Postale ove ha sede la stazione appaltante. Nel caso il plico venga fatto pervenire mediante consegna a mano, farà fede la data di presentazione stabilita dal timbro a data apposto dal competente Ufficio Protocollo generale della stazione appaltante.
Il plico dovrà recare sull'esterno, pena l’esclusione dalla gara, l'indicazione della denominazione sociale e la sede legale del soggetto mittente concorrente (in caso di raggruppamento temporaneo si dovranno indicare le generalità di tutti i soggetti in riunione e l’indicazione dell’impresa capogruppo), nonché riportare la seguente dicitura:
<PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPUS DI “BIOTECNOLOGIE, SALUTE DELL’UOMO E SCIENZE DELLA VITA” –
RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO A – VIA ARCHIRAFI - PALERMO
” - Non Aprire al Protocollo>
Il suddetto plico, che come di seguito indicato, include sia la Busta A contenente la Documentazione amministrativa necessaria per l’ammissione alla gara dei concorrenti, sia la Busta B contenente l’Offerta tecnica sia la Busta C contenente l'Offerta economica, deve essere, a pena di esclusione, idoneamente chiuso e sigillato, in modo che si confermi l'autenticità della chiusura originaria del plico proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto.
Il recapito tempestivo del plico nel termine sopra indicato rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta al protocollo generale della stazione appaltante al di fuori del termine perentorio sopra indicato, anche se sostitutiva di offerta precedente.
Il suddetto plico deve contenere, come sopra detto, al proprio interno le tre suddette buste.
Le buste B e C, dovranno essere tassativamente – a pena d’esclusione - chiuse, sigillate e controfirmate sul lembo di chiusura dal legale rappresentante del soggetto concorrente; le stesse dovranno riportare sull'esterno l'indicazione della denominazione sociale della/e ditta/e mittente/i concorrente/i e, tassativamente, la dicitura, rispettivamente - “Busta B - Offerta tecnica” e “Busta C – Offerta economica”.
Per quanto riguarda la “Busta A - Documentazione”, si specifica che il contenuto della stessa non deve essere obbligatoriamente racchiuso in tale busta, che assume, pertanto carattere facoltativo.
È comunque opportuno , per la documentazione, avvalersi ugualmente dell’inserimento nella separata busta “A”.
Si ribadisce che il mancato rispetto delle suddette prescrizioni relative alla chiusura, alla sigillatura e alla controfirma sul lembo di chiusura per le buste B e C comporterà l'esclusione dalla gara.
N.B.: per evitare dubbi interpretativi, si precisa che per “sigillo” deve intendersi una qualsiasi impronta o altro idoneo sistema atto ad assicurare la chiusura del plico e delle buste suddetti e, nello stesso tempo, confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta del plico e delle buste ivi contenute e, quindi, far accertare alla Commissione di gara l’esclusione di qualsiasi manomissione del contenuto; in particolare, il sigillo dovrà essere realizzato mediante l’apposizione di un’impronta o di un segno su un materiale plastico quale ceralacca o piombo, preventivamente fuso a caldo e fatto aderire ai lembi di chiusura del plico e delle buste ovvero, in alternativa a ciò, mediante l’incollaggio a cavallo dei lembi di chiusura di strisce di nastro adesivo o nastro cartaceo, sulle quali dovranno essere apposte, trasversalmente ad esse, la firma del legale rappresentante ed il timbro del soggetto concorrente.
Nella busta denominata “Busta A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i documenti di seguito elencati:
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA, nella quale si dovrà dichiarare:
a) se trattasi di concorrente singolo o di concorrente in raggruppamento temporaneo di imprese (riunione di imprese o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. o GEIE o aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33);
b) si dovranno indicare le caratteristiche e le complete generalità del soggetto che intende concorrere o partecipare alla gara, i nominativi, le date di nascita e di residenza, il codice fiscale, etc. di tutti i soggetti facenti parte della/e impresa/e: titolare dell’impresa individuale, soci delle diverse tipologie di società commerciali previste dalla normativa vigente, soci delle società cooperative o dei loro consorzi, direttori tecnici e tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza della/e impresa/e concorrente/i.
N.B.: La domanda di ammissione alla gara deve essere sottoscritta:
- dal legale rappresentante del soggetto offerente in caso di concorrente singolo;
- ovvero, dal legale rappresentante del soggetto offerente mandatario capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo già costituito prima della gara ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti offerenti in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito al momento della gara ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso si tratti di raggruppamento temporaneo da costituire dopo l’aggiudicazione dell’appalto da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del D.Lgs. n. 50/2016;
La domanda deve essere redatta in lingua italiana. La domanda può anche essere sottoscritta da un procuratore avente i poteri di firma del legale rappresentante del soggetto concorrente: in tal caso deve essere unita alla documentazione di gara, a pena di esclusione, la relativa procura notarile in originale o in copia autentica ai sensi del D.P.R. n. 445/00 a dimostrazione dei poteri di firma in capo a detto procuratore. Alla domanda di ammissione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38, comma 3 e dell’art. 45 del D.P.R. n. 445/00.
DOCUMENTAZIONE in corso di validità, prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che comprovi il possesso dei requisiti di qualificazione di ORDINE SPECIALE del concorrente prescritti nella Parte 1^ del presente disciplinare di gara (requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari del “CONCORRENTE” e, in particolare:
DOCUMENTAZIONE in corso di validità, prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in relazione al possesso dei REQUISITI DI ORDINE SPECIALE del concorrente prescritti nella Parte 1^ del presente disciplinare di gara (requisiti tecnico-organizzativi ed economico- finanziari dell’impresa esecutrice di opere pubbliche):
(nel caso il “Concorrente” sia stabilito in Italia):
- Attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, “per prestazioni di sola costruzione”, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, conforme al disposto del D.P.R. n. 207/2010, nel rispetto di quanto indicato nella Parte 1^ del presente disciplinare di gara, idonea a dimostrare (per categorie e classifiche adeguate in relazione ai lavori in appalto che il concorrente intende assumere in proprio) il possesso in capo al concorrente dei requisiti di ordine speciale di esecuzione dei lavori prescritti alla citata Parte 1^.
- Certificazione di “Sistema di qualità aziendale” in corso di validità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da un organismo accreditato, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, al rilascio della certificazione nel Settore EA 28, così come indicato nella Parte 1^ del presente disciplinare di gara.
(nel caso il “Concorrente” sia stabilito negli altri Stati Membri di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016):
- Documentazione idonea a qualificare in gara i soggetti stabiliti negli altri Stati Membri di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 alle stesse condizioni tutte prescritte dal D.Lgs. 50/2016 (è salvo il disposto secondo cui, se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza), così come ulteriormente indicato nella Parte 1^ del presente disciplinare di gara.
(per qualsiasi tipologia di concorrente):
- Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente/interessato, resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/00 (ovvero più dichiarazioni rese dai legali rappresentanti dei soggetti concorrenti/interessati nel caso il concorrente sia formato da una riunione temporanea di imprese o da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile sia se già costituiti o meno o da una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33 o da un GEIE) ovvero, per i soggetti concorrenti non residenti in Italia ma in uno dei paesi indicati all’art. 47 del D.Lgs. n.163/06, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale attesta tutti i dati caratteristici del concorrente riportati nel Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. competente per territorio, rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 581/95 e, in particolare, le generalità dell’impresa e/o del soggetto che intende assumere l’esecuzione dei lavori, l’oggetto sociale, gli organi sociali in carica, i direttori tecnici, l’attività dell’impresa con l’indicazione che questa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (fatto salvo il caso in cui l’impresa concorrente si trovi nella procedura di “Concordato con continuità aziendale” prevista dall’art. 000-xxx xxx Xxxxx Xxxxxxx 16/03/1942, n. 267 e succ. modif., recante “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”) o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, e/o che non si trova in liquidazione o in cessazione d’attività, la forma in cui l’impresa è costituita, se trattasi di società commerciale, nonché le complete generalità di tutti i soggetti cui sia stata conferita la legale rappresentanza ed i relativi loro poteri conferiti nonché le complete generalità di tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo.
N.B.: l’art. 80, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, fa salvo il caso in cui ammette alla gara l’impresa concorrente che si trovi nella procedura di “Concordato con continuità aziendale” previsto dall’art.186-bis del Regio Decreto 16/03/1942, n. 267 e succ. modif., recante “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”; in tal caso, infatti, è ammessa la partecipazione dell’impresa alla gara a condizione che la stessa presenti in gara, a pena di esclusione: a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), dello stesso X.X. x. 000/00, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161, secondo comma, lettera e), del medesimo X.X. x. 000/00 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto d’appalto - b) la dichiarazione di un altro operatore economico (di altra impresa qualificata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 per l’assunzione delle stesse lavorazioni che il concorrente che si trova in dette situazioni intende assumere in proprio), definito “soggetto ausiliario”, che sia in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente “soggetto ausiliato” e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto: si deve applicare, cioè, in tale eventualità, quanto disposto dall'art. 89 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (procedura di ”Avvalimento”.
In questo caso, quindi, qualora il concorrente si trovasse nelle condizioni di cui al citato art.186-bis, del
R.D. n.267/42 e succ. modif. (procedura di “Concordato con continuità aziendale”), occorrerebbe presentare con la documentazione di gara, a pena di esclusione, la documentazione prescritta dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 88, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010. Fermo quanto sopra indicato, l'impresa in “Concordato con continuità aziendale” potrebbe concorrere anche associata con altri operatori economici in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualifica di capogruppo mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non fossero assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di avvalimento di un altro operatore economico potrebbe provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento temporaneo di imprese e non da soggetto ausiliario esterno al concorrente.
Tuttavia, nel caso del presente appalto, vige come già detto il divieto di avvalimento.
- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente/interessato, resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva di certificazione” ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (sostitutiva del certificato fallimentare), ovvero, sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/00 (ovvero più dichiarazioni rese dai legali rappresentanti dei soggetti concorrenti/interessati nel caso il concorrente sia formato da una riunione temporanea di imprese o da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile sia se già costituiti o meno o da una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33 o da un GEIE) ovvero, per i soggetti concorrenti non residenti in Italia ma in uno degli Stati membri indicati all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale attesta (in qualità di concorrente alla gara) se siano state proposte dallo stesso concorrente ovvero anche da soggetti terzi, istanze di ammissione a procedure concorsuali di qualsiasi natura e, in caso positivo, attestare se sia stata attivata la procedura prevista dall’art. 186-bis del
R.D. 16/03/1942, n. 267 e succ. modif., recante “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”
[procedura di “Concordato con continuità aziendale”]; in tal caso, il concorrente dovrà anche attestare, a pena di esclusione, che in ragione della suddetta procedura di “Concordato con continuità aziendale”, non trova applicazione la causa di esclusione dalla gara prevista dall’art. 80, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016.
(per qualsiasi tipologia di concorrente che partecipa alla gara e che non sia impresa individuale; in caso di società cooperativa di produzione e lavoro e di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro si veda il successivo punto):
- Documento idoneo, in corso di validità, a dimostrare la composizione societaria ovvero la composizione dell’organo di amministrazione del soggetto concorrente (uno per ogni ditta nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese esecutrici o di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile o di GEIE) quale, a titolo di esempio: Statuto e/o Atto Costitutivo della/e impresa/e (fotocopia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/00) ovvero, in alternativa, dichiarazione a firma del legale rappresentante del soggetto concorrente (una per ogni ditta partecipante nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile o di GEIE), resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/00 (alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità), con la quale si attesta la composizione societaria ovvero la composizione dell’organo di amministrazione del soggetto concorrente.
(per il concorrente costituito da una società cooperativa di produzione e lavoro o da un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, comma 2, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 50/2016):
- Documento idoneo, in corso di validità, a dimostrare la composizione societaria ovvero la composizione dell’organo di amministrazione della società cooperativa di produzione e lavoro o del consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, quale, a titolo di esempio: Statuto e/o Atto Costitutivo della società cooperativa di produzione e lavoro o del consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (fotocopia autenticata ai sensi del D.P.R.
n. 445/00) ovvero, in alternativa, dichiarazione a firma del legale rappresentante della società cooperativa di produzione e lavoro o del consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (una per ogni soggetto partecipante nel caso di raggruppamento temporaneo), resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/00 (alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità), con la quale si attesta la composizione societaria ovvero la composizione dell’organo di amministrazione del soggetto concorrente e i nominativi dei soci amministratori, nonché si attesta l’iscrizione all’Albo delle società cooperative di cui al Decreto del Ministro delle attività produttive 23/06/2004, in attuazione dell’art. 15 del D.Lgs. 02/08/2002, n. 220. Inoltre, occorrerà comunque trasmettere una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con la quale si attesta se siano state proposte dallo stesso concorrente ovvero anche da soggetti terzi, istanze di ammissione a procedure concorsuali di qualsiasi natura e, in caso positivo, attestare se sia stata attivata la procedura prevista dall’art. 186-bis del R.D. 16/03/1942, n. 267 e succ. modif., recante “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa” [procedura di “Concordato con continuità aziendale” che permette l’ammissibilità del concorrente alla gara che si trova in tali condizioni: si veda attentamente quanto indicato al precedente punto 3)]: in tal caso, il concorrente dovrà anche attestare, a pena di esclusione, che in ragione della suddetta procedura di “Concordato con continuità aziendale”, non trova applicazione la causa di esclusione dalla gara prevista dall’art. 80, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016.
(per il concorrente costituito da un consorzio stabile di imprese esecutrici di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c) e 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016):
- Dichiarazione, resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/00, con la quale il legale rappresentante del consorzio stabile concorrente (o un suo procuratore in possesso dei relativi poteri) attesta:
• le generalità complete di tutte le imprese/ditte/società che hanno costituito il consorzio stabile
stesso;
• se il consorzio stabile intende concorrere direttamente del tutto in proprio all’appalto (con la sola propria comune struttura di impresa che ha ottenuto la qualificazione ai sensi di legge per la partecipazione all’appalto dei lavori in oggetto) - ovvero, qualora in caso di aggiudicazione dell’appalto intende assegnare i lavori o parte dei lavori in appalto a imprese/ditte/società facenti parte del consorzio stesso;
• le generalità complete dei consorziati a cui il consorzio stabile, in caso di aggiudicazione dell’appalto, intende assegnare, in tutto o in parte, i lavori in appalto, per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (singola o raggruppata) ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016
N.B.: è ammessa la partecipazione alla gara dei restanti consorziati per i quali il consorzio stabile non ha indicato in sede di offerta di voler concorrere;
(per il concorrente costituito da un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro ovvero da un consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016):
- Dichiarazione, resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/00, con la quale il legale rappresentante del consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro concorrente, ovvero del consorzio tra imprese artigiane concorrente (o un suo procuratore in possesso dei relativi poteri) attesta le generalità complete dei consorziati a cui il consorzio, in caso di aggiudicazione dell’appalto, intende assegnare i lavori in appalto, per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (singola o raggruppata) ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (in caso di aggiudicazione dell’appalto, i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati in tale dichiarazione)
N.B.: è ammessa la partecipazione alla gara dei restanti consorziati per i quali il consorzio
non ha indicato in sede di offerta di voler concorrere.
(per il concorrente costituito da una impresa/ditta/società che fa parte di un consorzio stabile di imprese esecutrici di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c) e 48, del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e/o di un consorzio tra imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016):
- Dichiarazione resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/00, con la quale il legale rappresentante dell’impresa/ditta/società concorrente attesta le complete generalità del/dei consorzio/i a cui la stessa, alla data di presentazione dell’offerta, risulta consorziata;
(per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile non ancora costituiti ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016):
- Dichiarazione resa dal legale rappresentante di ogni impresa/soggetto concorrente che farà parte della riunione temporanea o del consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c., attestante:
• a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ai sensi dell’art. 48, commi 12, 13 e 15, del D.Lgs. n. 50/2016 (mediante scrittura privata con sottoscrizioni autenticate da un notaio) e saranno, quindi, ad esso conferite le funzioni e la qualifica di impresa capogruppo (soggetto mandatario) da parte delle/dei restanti imprese mandanti;
• l’impegno, in caso di aggiudicazione dell’appalto, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di lavori pubblici, con riguardo alle riunioni temporanee di imprese o ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
(per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile (sia se già costituiti prima della gara e sia se non ancora costituiti prima della gara ai sensi degli art. 48, del D.Lgs. n. 50/2016) o da una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto- legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33 o da un GEIE già costituito prima della gara):
- Dichiarazione resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/00, con la quale il legale rappresentante di ogni impresa esecutrice concorrente che fa o che farà parte del raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. o che fa parte dell’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33 o che fa parte del GEIE, attesta di essere a conoscenza che la vigente normativa in materia di appalti di lavori pubblici e, in particolare, l’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, vieta ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese esecutrici o in più di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile o in più di una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33 o in più di un GEIE, ovvero vieta di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo di imprese esecutrici o in consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile o in aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto- legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33 o in GEIE e che, conseguentemente, il soggetto concorrente dallo stesso dichiarante rappresentato partecipa alla gara nel pieno rispetto di tali princìpi generali.
(per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile o da una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33 o da un GEIE, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d),
e) f) e g), del D.Lgs. n. 50/2016, già costituiti prima della gara):
- Dichiarazione resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/00, con la quale il legale rappresentante dell’impresa esecutrice mandataria (impresa capogruppo) attesta che le imprese mandanti facenti parte del raggruppamento temporaneo di imprese esecutrici o del raggruppamento temporaneo di soggetti o del consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 codice civile o dell’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33 o del GEIE, abbiano conferito prima della presentazione dell’offerta, in favore della/o stessa/o impresa capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 48, commi 12, 13 e 15, del D.Lgs. n. 50/2016 (indicare gli estremi dell’atto di stipula e gli estremi di registrazione dell’atto stesso, etc. etc.).
(per il raggruppamento temporaneo):
- Atto costitutivo del raggruppamento temporaneo, in originale o in copia autenticata ai sensi del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, munito degli estremi di avvenuta registrazione, contenente il mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito al soggetto mandatario (capogruppo) stipulato mediante scrittura privata e con sottoscrizioni autenticate da un notaio.
(per il consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile o per l’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10/02/2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33 o per il GEIE):
- Atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 codice civile o dell’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33 o del GEIE, in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, munito degli estremi di avvenuta registrazione, contenente il mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito all’impresa mandataria (impresa capogruppo) stipulato mediante scrittura privata e con sottoscrizioni autenticate da un notaio.
( per qualsiasi tipologia di concorrente che partecipa alla gara):
- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/00 (ovvero più dichiarazioni rese dai legali rappresentanti dei soggetti partecipanti alla gara nel caso il concorrente sia formato da un raggruppamento temporaneo di imprese esecutrici o da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art.2602 del codice civile sia se già costituiti o meno o da una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4- ter, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33 o da un GEIE) ovvero, per i soggetti concorrenti non residenti in Italia ma in uno degli Stati membri indicati all’art.
45 del D.Lgs. n. 50/2016, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il suddetto legale rappresentante del soggetto concorrente/interessato, assumendosene la piena responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attesta le complete generalità del soggetto concorrente/interessato (indicando se trattasi di concorrente/soggetto singolo o di raggruppamento temporaneo), di possedere i requisiti di ordine generale, i requisiti di idoneità professionale e i requisiti di ordine speciale (requisiti di capacità tecnico- organizzativa ed economico-finanziaria) indicati nel presente disciplinare di gara; il concorrente dovrà inoltre attestare di possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale prescritti dall’art. 90, comma 9, lett. a), del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e succ. modif., recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, i quali sono diversificati, secondo le previsioni di legge, in base alle caratteristiche del cantiere oggetto di appalto e a seconda si tratti di “Costruttore” avente una struttura di “impresa” (con lavoratori dipendenti) ovvero, avente le caratteristiche di “lavoratore autonomo” di natura artigiana (senza lavoratori dipendenti), nonché di essere a conoscenza e di rispettare tutte le ulteriori condizioni indicate nel bando e nel disciplinare di gara per l’ammissione alla gara.
In particolare occorrerà indicare/attestare:
a) Indica le caratteristiche e le complete generalità del soggetto concorrente che partecipa alla gara; in particolare, indica se trattasi di impresa singola ovvero di raggruppamento temporaneo, o di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. costituito o da costituire, o di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33 o di GEIE, ovvero se trattasi di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o di consorzio tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 ovvero, se trattasi di operatore economico stabilito in altro Stato membro della UE, costituito conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; indica, inoltre, i nominativi, le date di nascita e di residenza, il codice fiscale, etc. etc., di tutti i soggetti che partecipano alla gara in qualità di concorrente e, in particolare: del titolare dell’impresa individuale, dei soci delle diverse tipologie di società previste dalla normativa vigente, dei soci delle società cooperative o dei loro consorzi, di tutte le persone munite di poteri di rappresentanza del soggetto interessato e di tutti i direttori tecnici di impresa; si dovrà indicare
anche la PEC (oltre, possibilmente, anche il numero di telefax e l’indirizzo di posta elettronica-e-mail) del soggetto concorrente al quale inviare le eventuali comunicazioni inerenti all’oggetto o, nel caso necessiti, al quale inviare le richieste per le verifiche a campione dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art. 90, comma 9, lett. a), del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e degli ulteriori requisiti prescritti nel presente disciplinare di gara, ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. n. 445/00 ovvero, nel caso necessiti, per le verifiche dei requisiti di ordine speciale prescritti dal presente disciplinare di gara, da effettuare ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 (ai sensi dell’art. 76, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016, le comunicazioni saranno fatte alla PEC indicata dal destinatario/concorrente in sede di offerta di gara).
(requisiti di ORDINE GENERALE prescritti per l’ammissione alla gara dal presente disciplinare di gara, da dichiarare da tutte le tipologie di soggetti concorrenti):
b) Xxxxxxx di possedere i requisiti di ordine generale per partecipare alla gara d’appalto e, quindi, dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare per gli appalti di esecuzione di lavori pubblici elencate all’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; in particolare, attesta che in relazione alle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti dei soggetti ivi indicati, non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 06/09/2011, n.159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136” e che, pertanto, non trova applicazione nei confronti degli stessi soggetti alcuna delle cause ostative (fra cui il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera) previste dall’art. 67 dello stesso D.Lgs. n. 159/11 (in ragione di quanto disposto dall’art. 116 del suddetto codice antimafia) e che, inoltre, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara per l’appalto dei lavori in oggetto, non sono stati disposti i divieti e le decadenze previsti dall’art. 67, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 159/11, nei confronti dei conviventi degli stessi soggetti indicati all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi.
N.B.: l’inesistenza delle cause di esclusione dalla gara d’appalto elencate all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 riguarda, oltre il legale rappresentante della ditta concorrente attualmente in carica e il procuratore ad negotium dello stesso legale rappresentante (qualora il procuratore sia titolare di poteri di gestione generali e continuativi ricavabili dalla procura), anche gli ulteriori soggetti ivi indicati, attualmente in carica e cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (qualora l'impresa non dimostri rispetto ai suddetti soggetti cessati dalla carica che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata) [pertanto, i soggetti aventi rilevanza ai fini del rispetto delle citate previsioni normative e, quindi, i soggetti che dovranno, a pena di esclusione dalla gara, rilasciare la dichiarazione sostitutiva qui indicata sono i seguenti: tutti i soci per la società in nome collettivo e per la società in accomandita semplice - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per tutti gli altri tipi di società e per i consorzi, nonché tutti i direttori tecnici di impresa (a questo riguardo, si precisa che, conformemente a quanto stabilito dal Consiglio di Stato con sentenza Sezione VI, del 28/01/2013, n. 513, in caso di partecipazione alla gara di una società o di un consorzio con meno di quattro soci (quindi, di una società o di un consorzio avente fino a tre soci) nella quale non vi sia un solo socio che detenga la maggioranza del capitale sociale ma, invece, vi siano due o tre soci detentori della stessa quota parte di capitale sociale - anche se alcuni di questi non possiedano la legale rappresentanza della società - le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, riguarderanno tutti i soci che si trovino in tali condizioni e, quindi, la dichiarazione sostitutiva qui prescritta, da trasmettere con l’offerta per l’ammissione alla gara della società o del consorzio, dovrà riguardare, a pena di esclusione dalla gara, tutti i soci che siano detentori della stessa quota parte di capitale sociale per le società o i consorzi aventi fino a tre soci)]: per tale motivo, la dichiarazione sostitutiva qui prescritta da rendere ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/00 e succ. modif. con la quale tutti i concorrenti devono attestare l’inesistenza di dette cause di esclusione, DOVRÀ ESSERE RILASCIATA dagli stessi ULTERIORI
SOGGETTI IN CARICA e CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora il legale rappresentante dell’impresa concorrente - o il suo procuratore ad negotium - non intenda dichiarare ciò in nome e per conto di tali diversi soggetti al fine di evitare le proprie responsabilità penali e amministrative conseguenti al rilascio di false dichiarazioni sostitutive: in tal caso, i citati altri soggetti in carica o cessati dalla carica dovranno presentare una loro dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif., con la quale gli stessi dovranno attestare, a pena di esclusione dalla gara, l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, da doversi sottoscrivere personalmente da detti ulteriori soggetti, allegandovi la fotocopia semplice di un proprio idoneo documento di identità, in corso di validità.
N.B.: le suindicate cause di esclusione elencate all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, non troveranno applicazione qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 11 dello stesso art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, le citate cause di esclusione non si applicano alle aziende o alle società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del decreto- legge 08/06/1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 07/08/1992, n. 356, o ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario: in tal caso, in presenza di una o più delle suindicate cause di esclusione, occorrerà dichiararne l’inapplicabilità per l’esistenza di una o più delle condizioni previste dal citato comma 11 dell’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.
N.B.: saranno pertanto esclusi dalla gara, non potendo stipulare il contratto d’appalto, coloro che non possiedono i requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e succ. modif. [fatta salva l’inapplicabilità delle cause di esclusione ivi previste qualora ricorrano le condizioni del citato comma 11 dello stesso art. 80], da dichiarare in gara dai concorrenti come già sopra indicato (requisiti che potranno essere accertati dalla stazione appaltante - per il soggetto aggiudicatario dovranno essere accertati - ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le procedure degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, applicando i princìpi ed i criteri interpretativi ed applicativi rilevabili dal combinato della Determinazione n. 1 del 12/01/2010 recante “Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi” e della Determinazione n. 4 del 10/10/2012 recante “BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici (si riferisce al D.Lgs. n. 163/2006)” dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, a cui si rimanda).
N.B.: in relazione alle cause di esclusione indicate all’art. 80, comma 5, lettere i) ed f), del D.Lgs. n. 50/2016, occorrerà dichiarare:
- lettera i): (da dichiarare dalle imprese che occupano non più di n. 14 dipendenti inclusi ovvero da quelle che occupano da n. 15 fino a n. 35 dipendenti e che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000, nonché dalle imprese per le quali vi sono i presupposti previsti dalla legge n. 68/99 per l’esenzione dall’obbligo di assunzione dei disabili):
- la condizione di non assoggettabilità del soggetto concorrente dichiarante agli obblighi delle assunzioni obbligatorie dei disabili, secondo quanto previsto dalla legge 12/03/1999, n. 68 in materia di “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e dal D.P.R. 10/10/2000, n. 333 “Regolamento di esecuzione della legge 12/03/1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”, per il rispetto di quanto disposto dall’art. 17 della stessa legge n. 68/99.
(ovvero, in alternativa al precedente punto):
- lettera i): (da dichiarare dalle imprese che occupano più di n. 35 dipendenti ovvero da quelle che occupano da n. 15 a n. 35 dipendenti e che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000, nonché dalle imprese per le quali non vi sono i presupposti previsti dalla legge n. 68/99 per l’esenzione dall’obbligo di assunzione dei disabili):
- che il soggetto concorrente dichiarante è in regola con le disposizioni della legge 12/03/1999, n. 68 in materia di “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, secondo quanto previsto dal D.P.R. 10/10/2000, n. 333 recante “Regolamento di esecuzione della legge 12/03/1999, n. 68 recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, per il rispetto di quanto disposto dall’art. 17 della stessa legge n. 68/99.
- lettera f), prima parte: (da dichiarare dalle imprese a cui siano riferibili le norme del D.Lgs. n. 231/01:
società commerciali):
- che il soggetto concorrente dichiarante non è a conoscenza che le persone dello stesso soggetto concorrente indicate nell’art. 5 del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29/09/2000, n. 300” abbiano commesso, a far data dall’entrata in vigore dello stesso decreto (dalla data del 04/07/2001), alcuno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01 per i quali risulta applicabile nei confronti del soggetto concorrente stesso la misura sanzionatoria interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, secondo quanto specificato dall’art. 9 del medesimo D.Lgs. n. 231/01.
- lettera f), seconda parte: (da dichiarare da tutte le tipologie di soggetti concorrenti): - che non è stato adottato da alcuno degli organi competenti della Pubblica Amministrazione indicati dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, alcun provvedimento di sospensione delle proprie attività imprenditoriali interessate dall’appalto dei lavori pubblici in oggetto ovvero, alcun provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, secondo quanto previsto dallo stesso art. 14, comma 1, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81.
(ulteriori requisiti di ORDINE GENERALE validi per ogni tipologia di soggetto concorrente, prescritti per l’ammissione alla gara dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici e dal presente disciplinare di gara e da dichiarare dai concorrenti, non inclusi tra le cause di esclusione indicate dall’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163):
c) Xxxxxxx che il concorrente non è incorso nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
d) Xxxxxxx che il concorrente non si è avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) del lavoro sommerso previsti dalla legge 18/10/2001, n. 383 recante “Primi interventi per il rilancio dell’economia” ovvero, in alternativa, che si è avvalso di detti piani individuali di emersione (PIE) del lavoro sommerso e che alla data di pubblicazione del bando di gara il periodo di emersione è stato concluso secondo le disposizioni di legge ed ai sensi di quanto disposto dall’art. 1-bis, comma 14, della citata legge n. 383/01, nel testo sostituito dall’art.1, comma 2, del decreto-legge 25/09/2002, n.210 recante “Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”, convertito dalla legge 22/11/2002, n. 266.
e) Xxxxxxx che al concorrente non è stata irrogata, nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, la sanzione dell’esclusione dalle gare d’appalto di contratti pubblici per gravi comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006 n. 198 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, fatto salvo il caso in cui sia stata raggiunta una conciliazione ai sensi degli artt. 36, comma 1, e 37, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 198/06.
f) Attesta che al concorrente non è stata irrogata, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, la sanzione dell’esclusione dalle gare d’appalto di contratti pubblici per la violazione dell’obbligo di applicare o di far applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell’art. 36 della legge 20/05/1970 n. 300, recante “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”.
(requisiti di IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE di cui all’art. 90, comma 9, lett. a), del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e succ. modif., da possedere da parte dei concorrenti, prescritti per l’ammissione alla gara dai punti 13.1. e 17. della Parte 1^ del presente disciplinare di gara):
g) Xxxxxxx di possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale prescritti dall’art. 90, comma 9, lett. a), del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e succ. modif., recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 03/08/2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, diversificati secondo le
vigenti previsioni di legge in base alle caratteristiche del cantiere oggetto di appalto e a seconda si tratti di concorrente avente una struttura di “impresa” (con lavoratori dipendenti) ovvero, avente le caratteristiche di “lavoratore autonomo” di natura artigiana (senza lavoratori dipendenti) e, quindi, dichiara (tali requisiti saranno successivamente verificati dal Responsabile dei Lavori sul soggetto concorrente aggiudicatario dell’appalto e sulle imprese esecutrici dei lavori):
- qualora si tratti di concorrente avente una struttura di “impresa”, con lavoratori dipendenti a contratto (si veda l’Allegato XVII “Idoneità tecnico professionale” al D.Lgs. n. 81/08 e succ. modif.), si dovrà attestare quanto qui di seguito indicato:
a) che il concorrente è iscritto nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) competente per territorio, attestando l’oggetto sociale che dovrà risultare inerente alla tipologia dell’appalto dei lavori in oggetto ed i dati caratteristici del concorrente riportati nel certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. stessa [N.B.: attestazione già richiesta in precedenza];
b) che il concorrente è in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli organi competenti ai sensi delle vigenti norme (Decreto Ministeriale 24/10/2007) attestante la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali, assistenziali e alla propria Cassa Edile;
c) che il concorrente è in possesso del Piano di sicurezza e coordinamento dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 ovvero, qualora si tratti di impresa che occupa fino a n. 10 (dieci) lavoratori, che è in possesso dell’autocertificazione prevista dall'art. 29, comma 5, dello stesso X.Xxx. n. 81/2008;
d) che il concorrente non è stato oggetto di provvedimenti di sospensione delle proprie attività imprenditoriali interessate dall’appalto dei lavori pubblici in oggetto ovvero, che non è stato oggetto di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e succ. modif.;
- qualora si tratti di concorrente “lavoratore autonomo” di natura artigiana (ditta individuale), senza lavoratori dipendenti (si veda l’Allegato XVII “Idoneità tecnico professionale” al D.Lgs. n. 81/08 e succ. modif.), si dovrà attestare quanto qui di seguito indicato:
a) che il lavoratore autonomo (ditta individuale) concorrente è iscritto nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) competente per territorio, attestando l’oggetto sociale che dovrà risultare inerente alla tipologia dell’appalto dei lavori in oggetto ed i dati caratteristici del concorrente autonomo riportati nel certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. stessa [N.B.: attestazione già richiesta al precedente punto 3)];
b) che il lavoratore autonomo concorrente è in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli organi competenti ai sensi delle vigenti norme (Decreto Ministeriale 24/10/2007) attestante la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali, assistenziali e alla propria Cassa Edile (qualora l’iscrizione alla Cassa Edile sia prescritta per il lavoratore autonomo concorrente);
c) che il lavoratore autonomo concorrente è in possesso della specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e succ. modif., di macchine, attrezzature e opere provvisionali utilizzate nell’esercizio della propria attività; N.B.: non è prescritta la presentazione della dichiarazione in fase di gara dell’elenco dei dispositivi di protezione individuali (DPI) in dotazione al lavoratore autonomo concorrente, così come non è prescritta la presentazione della dichiarazione degli estremi degli attestati rilasciati a favore del lavoratore autonomo concorrente inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e succ. modif. (si veda l’Allegato XVII, punto 2., al D.Lgs. n. 81/2008), in quanto tale documentazione dovrà essere esibita solo al momento dell’effettuazione della verifica del possesso di detti requisiti da parte del Responsabile dei Lavori;
(requisiti di ORDINE SPECIALE prescritti per l’ammissione alla gara dal presente disciplinare di gara, da dichiarare da tutte le tipologie di concorrenti):
h) Xxxxxxx, indicandole specificatamente, che il soggetto concorrente possiede, nel complesso, i requisiti di ordine speciale (tecnico-organizzativi ed economico-finanziari) per partecipare alla gara per l’affidamento
dell’appalto di esecuzione dei lavori pubblici in oggetto.
(ulteriori attestazioni da rilasciare necessarie per l’ammissione alla gara): (in alternativa alle due restanti ipotesi indicate nella presente lettera i), da dichiarare nel caso il concorrente non si trovi in situazione di controllo/in relazione/in collegamento con alcun altro concorrente
i) Xxxxxxx di non trovarsi con alcun altro soggetto presente in Italia o in uno degli altri Stati di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in una situazione di controllo diretto, o come controllante o come controllato, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e/o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa configurare un controllo o un collegamento sostanziale con qualsiasi altro concorrente in gara e di aver, conseguentemente, predisposto del tutto autonomamente la propria Offerta economica e che, quindi, non possono in alcun modo ricorrere i presupposti per il condizionamento dei risultati di gara e, quindi, non può ricorrere la causa di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici dell’importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente così come indicato al punto 5.10 della Parte 1^ del presente disciplinare di gara per i lavori ovvero le lavorazioni in appalto che eventualmente si devono subappaltare o concedere a cottimo per la mancanza delle specifiche qualificazioni richieste dalla legge, dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara di cui all’art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016, il tutto nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla stessa norma per le finalità di verifica dei requisiti di ammissibilità dei concorrenti alla gara di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
(in alternativa alle due restanti ipotesi di cui alla presente lettera i), da dichiarare nel caso il concorrente si trovi in situazione di controllo/in relazione/in collegamento con altro concorrente che partecipa alla gara):
i) Attesta ed elenca le generalità complete (denominazione, ragione sociale, sede legale, partiva IVA/codice fiscale, n° di iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., di altro soggetto di cui il concorrente dichiarante è a conoscenza della contestuale partecipazione alla gara, rispetto al quale il dichiarante stesso si trova in una situazione di controllo diretto, o come controllante o come controllato, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile ovvero, si trova in una qualsiasi altra relazione, anche di fatto, che configuri un collegamento sostanziale fra i due o più soggetti [descrivendo dettagliatamente il tipo di controllo/collegamento o la relazione di fatto che intercorre fra gli stessi soggetti] e di aver formulato del tutto autonomamente la propria offerta, in quanto tale condizione non ha in alcun modo influenzato le offerte presentate dai due o più soggetti in reciproco rapporto di controllo e/o di collegamento e/o in relazione anche di fatto, non essendo le offerte stesse imputabili ad un unico centro decisionale, il tutto nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016, per le finalità di verifica dei requisiti di ammissibilità dei concorrenti alla gara di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
(in alternativa alle due restanti ipotesi di cui alla presente lettera i), da dichiarare nel caso il concorrente si trovi in situazione di controllo/in relazione/in collegamento con altro soggetto di cui il soggetto dichiarante non è a conoscenza che partecipi alla gara):
i) Attesta ed elenca le generalità complete (denominazione, ragione sociale, sede legale, partiva IVA/codice fiscale, n° di iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., di altro soggetto di cui il concorrente dichiarante non è a conoscenza della contestuale partecipazione alla gara, rispetto al quale il dichiarante stesso si trova in una situazione di controllo diretto, o come controllante o come controllato, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile ovvero, si trova in una qualsiasi altra relazione, anche di fatto, che configuri un collegamento sostanziale fra i due o più soggetti [descrivendo dettagliatamente il tipo di controllo/collegamento o la relazione di fatto che intercorre fra gli stessi due o più soggetti] e di aver, pertanto, potuto liberamente formulare la propria offerta in quanto tale condizione di controllo/collegamento/relazione di fatto non influisce in alcun modo sui risultati finali di gara, in quanto, per la ragione citata della non conosciuta contestuale partecipazione alla gara dell’altro soggetto in condizioni di controllo/collegamento/relazione di fatto con il soggetto dichiarante in gara non possono ricorrere i presupposti per il condizionamento dei risultati della gara e, quindi, non può ricorrere la causa di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici di cui all’art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016, il tutto nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla stessa norma per le finalità di verifica dei requisiti di ammissibilità dei concorrenti alla gara di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
j) Xxxxxxx di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla esecuzione dei lavori in oggetto.
k) Xxxxxxx di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nell’elaborato contenente il piano di sicurezza e di coordinamento finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro con i contenuti di cui al D.P.R. n. 207/2010, nei grafici di progetto esecutivo e nella restante documentazione tecnica e complementare che costituisce il “progetto esecutivo” posto a base di gara dei lavori in appalto.
l) Attesta, ai sensi delle norme contenute nel D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e nelle ulteriori disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81), che nella formulazione dell’Offerta economica per la prestazione in oggetto, si è tenuto conto del costo del lavoro e, in particolar modo, si è tenuto conto degli obblighi posti a carico dei datori di lavoro dalle vigenti norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di rispetto delle condizioni di lavoro, inclusi gli obblighi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici prescritti dalle suindicate specifiche norme di settore (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, con la relativa stima dei costi della sicurezza da effettuare in conformità al punto 4. dell’Allegato XV del D.Lgs. n. 81/08).
m) Xxxxxxx di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti (N.B.: se la dichiarazione viene resa da una società cooperativa, aggiungere: “.. e, in quanto società cooperativa, anche verso i soci”) e di far applicare alle eventuali ditte subappaltatrici o subaffidatarie a cottimo, in caso di aggiudicazione dei lavori in appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolge la realizzazione dei lavori pubblici in oggetto, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede il soggetto concorrente, nonché di rispettare e di far rispettare alle suddette eventuali ditte subappaltatrici o subaffidatarie a cottimo le norme e le procedure di cui all’art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 di cui all’art. 170 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 in materia di autorizzazione al subappalto e di cui alle vigenti disposizioni in materia di lotta e prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (Codice antimafia approvato con X.Xxx. 06/09/2011, n.159 e succ. modif. - articoli ancora vigenti della legge 19/03/1990, n. 55, etc. etc.).
(ipotesi da dichiarare nel solo caso il concorrente sia in possesso delle certificazioni che danno diritto alla riduzione dell’importo da garantire con la cauzione provvisoria):
n) Attesta di possedere i requisiti previsti dall’art. 84 e dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 per ottenere il beneficio della riduzione previste sia dell’importo prescritto con la garanzia provvisoria prestata dal concorrente a corredo dell’offerta di gara (cauzione provvisoria) ai sensi dello stesso art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 sia dell’importo eventualmente da prevedere con la successiva garanzia di esecuzione del contratto (cauzione definitiva) da prestare in caso di aggiudicazione dell’appalto a favore del concorrente ai sensi dell’art. 103 del medesimo D.Lgs. n.50/2016, indicando specificamente quali siano le certificazioni possedute.
o) Xxxxxxx di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri in appalto, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o dei residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.
p) Xxxxxxx di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o possano influire sull’esecuzione degli stessi, nonché sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’Offerta economica presentata, fatte salve le disposizioni particolari previste dal D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.
q) Xxxxxxx di aver esaminato con uno studio approfondito gli elaborati del progetto esecutivo, costituiti dai grafici di progetto esecutivo e dalla restante documentazione tecnica e complementare che costituisce il “progetto esecutivo” dei lavori in appalto, compreso il computo metrico estimativo, lo schema di contratto, il capitolato speciale d’appalto ed il piano di sicurezza e coordinamento finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.P.R. n. 207/2010, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori in appalto, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della
viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali di livello esecutivo approvati dalla stazione appaltante e posti a base di gara adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire sia il ribasso offerto rispetto all’importo dei lavori e delle forniture posto a base di gara, nonché di aver effettuato la verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità delle attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia ed alla/alle categoria/e dei lavori in appalto.
r) Xxxxxxx di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatta salva l’eventuale applicazione delle disposizioni particolari previste dal D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.
s) Xxxxxxx di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi.
t) Indica il domicilio eletto presso cui dovranno essere inviate da questa stazione appaltante tutte le comunicazioni inerenti l’esecuzione dei lavori in oggetto e a cui questa stazione appaltante è tenuta ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto dal D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e, in particolare, dall’art. 76, commi 5 e 6. Si precisa che il soggetto interessato a partecipare alla gara in oggetto è altresì obbligato ad indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata - PEC a cui dovranno essere inviate le comunicazioni prescritte a carico di questa stazione appaltante dal D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, il soggetto concorrente indica anche il numero di telefax e l’indirizzo di posta elettronica (e-mail).
Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente (ovvero più dichiarazioni rese dai legali rappresentanti dei soggetti partecipanti alla gara nel caso il concorrente sia formato da un raggruppamento temporaneo di imprese esecutrici o da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile non ancora costituiti ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016), con la quale si indicano le lavorazioni in appalto che, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 170 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, si intendono eventualmente SUBAPPALTARE o CONCEDERE A COTTIMO (nel rispetto del limite del 30%).
N.B.: in particolare, si precisa che essendoci in appalto lavorazioni impiantistiche soggette alle norme del
D.M. 22/01/2008, n. 37 recante “Disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti” così come indicato al punto 5.11 della Parte 1^ del presente disciplinare di gara, il mancato possesso in capo al concorrente, al momento di espletamento della gara, dei requisiti abilitanti necessari per l’esecuzione di tali lavori impiantistici e del conseguente rilascio della “dichiarazione di conformità” degli impianti ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 37/08, non costituisce causa di esclusione dalla gara, potendo, infatti ed in linea teorica, l’impresa offerente acquisire i requisiti stessi prima dell’effettiva esecuzione di dette lavorazioni, in conformità a quanto indicato dall’ex Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture nella “Comunicazione del 24/6/2011” recante “Qualificazione nelle categorie le cui declaratorie prevedono l'installazione di impianti all’interno degli edifici e, in particolare, l’esecuzione di lavorazioni ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 1 del D.M. 22/01/2008 n. 37 che ha novellato la legge 05/03/1990 n. 46” a cui si rimanda e, per tale ragione, a stretto rigore giuridico, non costituisce obbligo, per il concorrente che si trovi in tale situazione al momento della presentazione dell’offerta economica, di dover necessariamente dichiarare di subappaltare tali lavorazioni impiantistiche al fine di ottenere l’ammissione alla gara).
Garanzia a corredo dell’offerta (cauzione provvisoria) prescritta al punto 10.1 della Parte 1^ del presente disciplinare di gara, per un importo di € 199.661,74 (euro centonovantanovemilaseicentosessantuno,settantaquattro), pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo in appalto di indicato nel presente disciplinare di gara, al netto dell’I.V.A., costituita alternativamente, secondo la libera scelta del concorrente, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, secondo le modalità di seguito indicate:
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le Aziende autorizzate a titolo di pegno a favore di questa amministrazione aggiudicatrice. In entrambi i casi si dovrà trasmettere, a pena di esclusione, unitamente alla documentazione di gara, l’atto o il documento idoneo, esclusivamente in originale, che comprovi l’acquisto di tali titoli.
- mediante fidejussione, da trasmettere esclusivamente in originale, rilasciata esclusivamente da uno dei seguenti soggetti garanti che possiedano i requisiti prescritti dal combinato disposto dell’art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. modif. e dell’art. 127 del D.P.R. n. 207/2010, a cui si rimanda: garanzia bancaria rilasciata da un Istituto Bancario autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 - garanzia prestata mediante polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da una Compagnia di Assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione - garanzia fidejussoria rilasciata da un Intermediario Finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58.
La garanzia fidejussoria deve essere redatta, a pena di esclusione dalla gara, conformemente a quanto stabilito dal D.M. 12/03/2004, n. 123 recante “Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della Legge 11/02/1994, n. 109 e successive modificazioni, e dal Regolamento Generale di attuazione emanato con D.P.R. 21/12/1999 n. 554, in materia di lavori pubblici” e, in particolare, conformemente alla SCHEDA TECNICA 1.1 e allo SCHEMA TIPO 1.1, con le integrazioni necessarie al fine di adeguarla alle modifiche normative intervenute successivamente alla pubblicazione in G.U.R.I. dello stesso D.M. n. 123/04.
- In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 già costituiti (riunioni di imprese, consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c., aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto- legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33 e XXXX), la garanzia fidejussoria è presentata, a pena di esclusione dalla gara, su mandato irrevocabile, dal soggetto mandatario capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale, nel caso di cui all’art. 48, comma 5, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016.
- in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 6, del D.Lgs.
n. 50/2016 (raggruppamento di tipo verticale) già costituiti (riunioni di imprese, consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c., aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33 e GEIE), il soggetto mandatario capogruppo presenta, a pena di esclusione dalla gara, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.
- In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituiti (riunioni di imprese e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. ed escluse/i le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33 ed i GEIE i quali devono necessariamente costituirsi prima della gara) ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione provvisoria, a pena di esclusione dalla gara, in alternativa tra loro:
• può essere unica (può, cioè, trattarsi di unico documento intestato a nome di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento in caso di aggiudicazione dell’appalto) e deve, sempre a pena di esclusione dalla gara, essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei concorrenti che costituiranno detto raggruppamento (non essendo, infatti, ancora stato formalmente costituito il raggruppamento), con responsabilità solidale nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale e con responsabilità “pro-quota” per le sole imprese mandanti e con responsabilità solidale della sola impresa capogruppo mandataria nel caso di raggruppamento di tipo verticale, così come previsto dall’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010;
• può essere costituita da più garanzie fideiussorie, una per ogni soggetto che intende
partecipare al raggruppamento (può, cioè, trattarsi di diverse garanzie intestate ognuna a nome del soggetto che costituirà il raggruppamento in caso di aggiudicazione dell’appalto) e ognuna di queste deve, sempre a pena di esclusione dalla gara, essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente che andrà a costituire detto raggruppamento (non essendo, infatti, ancora stato formalmente costituito il raggruppamento), con responsabilità solidale nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale e con responsabilità “pro-quota” per le sole imprese mandanti e con responsabilità solidale della sola impresa capogruppo mandataria nel caso di raggruppamento di tipo verticale, così come previsto dall’art. 128 del
D.P.R. n. 207/2010.
• La sottoscrizione (firma) del soggetto (persona fisica) garante (avente i poteri legali di firma della fidejussione) da apporre sulla garanzia fidejussoria, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere autenticata da un Notaio (al fine di attestare l’autenticità della firma di colui che rilascia la garanzia), il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma della garanzia stessa in capo a detto soggetto. In alternativa all’autentica notarile della firma apposta sulla cauzione provvisoria, trattandosi di atto da presentare ad una stazione appaltante quale organo della Pubblica Amministrazione (e, quindi, trovando piena applicazione quanto previsto dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif.), il soggetto garante che ha sottoscritto la fidejussione potrà autocertificare (nella forma della “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” da rendere ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n.445/00, con la quale attesta le proprie complete generalità, la qualifica posseduta nell’organigramma della società garante e il possesso dei pieni poteri di firma della garanzia fidejussoria in parola: a tale autocertificazione si deve allegare, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, per l’autenticazione della firma apposta dallo stesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 21 e 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00.
• La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario.
• In caso di garanzia prestata tramite contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, detta garanzia viene svincolata immediatamente dopo la sottoscrizione del contratto d’appalto tramite provvedimento espresso della stazione appaltante; in caso di garanzia prestata tramite fidejussione, ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, questa viene svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto senza la necessità di alcun provvedimento espresso da parte della stazione appaltante.
• La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a n. 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia stessa.
• Ai sensi dell’art. 84 e dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’importo della garanzia provvisoria suindicata può essere ridotto nelle misure previste dal suddetto comma, per i soggetti in possesso delle certificazioni indicate nella medesima norma.
(per qualsiasi tipologia di concorrente che partecipa alla gara e solo nel caso la garanzia provvisoria sia prestata dal concorrente in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato e non con fidejussione):
- Dichiarazione prescritta dall’art. 93, comma 8, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, resa da un Istituto Bancario ovvero da una Compagnia di Assicurazione ovvero da un Intermediario Finanziario che possiedano i requisiti prescritti dal combinato disposto dell’art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 127 del
D.P.R. n. 207/2010 (Istituto Bancario autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 - Compagnia di Assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, cioè, cauzione definitiva prescritta dall’art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 -
Intermediario Finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58), contenente l’impegno a rilasciare, nei confronti del concorrente ed in favore di questa stazione appaltante, in caso di aggiudicazione dell’appalto ed a richiesta del concorrente, la cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione del contratto prescritta dall’art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (N.B.: l’Intermediario Finanziario che produce la dichiarazione relativa al futuro rilascio della cauzione definitiva deve dimostrare con idonea documentazione allegata alla dichiarazione stessa da produrre in gara ovvero con attestazione riportata sulla stessa dichiarazione o in documento a parte redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, di essere iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 e di essere sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58, pena l’esclusione dalla gara del concorrente).
- Dichiarazione prevista dall’art. 93, comma 5, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, resa esclusivamente dall’Istituto Bancario ovvero, dalla Compagnia di Assicurazione ovvero, dall’Intermediario Finanziario che ha prestato la garanzia allegata all’offerta di gara (cauzione provvisoria) mediante fidejussione, contenente l’impegno a rinnovare la garanzia provvisoria stessa, per la durata di ulteriori n. 180 (cantottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione dell’appalto, su richiesta da avanzare dalla stazione appaltante nel corso della procedura.
18) Dichiarazione di avvenuta visita dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori in appalto, sottoscritta dal titolare del soggetto concorrente (se trattasi di impresa individuale), dal legale rappresentante del soggetto concorrente (se trattasi di società commerciale, società cooperativa o di loro consorzio), da coloro che rappresentano stabilmente la ditta nel territorio dello Stato (se trattasi di società di cui all’art. 2506 del codice civile), da un direttore tecnico del soggetto concorrente, da persona munita di apposito atto di delega a firma del legale rappresentante del soggetto concorrente (atto che dovrà essere reso dal legale rappresentante, con sottoscrizione autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445), con il quale viene abilitata tale persona delegata ad effettuare la visita dei luoghi e ad impegnare il concorrente nei modi e nelle forme di legge. Tale dichiarazione deve essere, a pena di esclusione dalla gara, confermata e sottoscritta al momento della presa visione da parte dei soggetti sopraindicati, dal RUP o da suo delegato.
Documentazione idonea a dimostrare l’avvenuto versamento, a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del contributo sulla gara per partecipare all’appalto dell’esecuzione dei lavori in oggetto ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), da effettuare nel rispetto delle modalità e delle istruzioni operative fornite dalla stessa Autorità sul proprio sito internet all’indirizzo URL xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
I concorrenti che intendono partecipare alla gara devono versare, a pena di esclusione dalla gara, la contribuzione dovuta nella misura sopra indicata, entro il perentorio termine di scadenza per la presentazione delle offerte indicato bando di gara.
“Patto di integrità”, sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti in caso di R.T. o di Consorzio, secondo lo schema tipo allegato al bando. Il Patto di integrità deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, anche dal legale rappresentante dell’Impresa ausiliaria.
“PASSOE” rilasciato al concorrente dal sistema ANACASS dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ANAC), il quale dovrà essere ottenuto autonomamente dal concorrente solo ed esclusivamente mediante procedura on line da attivare e concludere, previa registrazione a detto sistema del concorrente stesso, nel rispetto delle istruzioni reperibili nel sito internet (portale) della stessa ANAC xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx e, in particolare, nel rispetto di quanto indicato dall’ANAC nella deliberazione n. 111 del 20/12/2012, a cui si rimanda [in caso di raggruppamento temporaneo, occorrerà presentare, a pena di esclusione dalla gara, un “PASSOE” per ognuno degli operatori economici facenti
parte (o che faranno parte, nel caso la riunione temporanea venga costituita solo dopo l’aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016) del raggruppamento]: solo mediante detto “PASSOE”, infatti, questa stazione appaltante sarà in grado di effettuare, almeno in parte, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi del concorrente (ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 32, comma 7, e delle norme tutte contenute nel D.Lgs. 18/04/2016, n. 50) ed in attuazione di quanto previsto dall’art. 213 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016. N.B.: tutte le informazioni necessarie al concorrente per registrarsi al sistema AVCPASS e per ottenere il prescritto citato “PASSOE” sono reperibili nel sito internet (portale) dell’ANAC (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx) e, in particolare, nella deliberazione n. 111 del 20/12/2012, a cui si rimanda.
La domanda di ammissione alla gara e tutte le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto concorrente, secondo quanto già dettagliatamente indicato nei punti che precedono, ai quali si rimanda. La suddetta domanda e tutte le dichiarazioni in precedenza indicate potranno anche essere rese e sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o interessati sopra citati, che siano in possesso dei poteri di firma tali da poter giuridicamente permettere al procuratore di esprimere all’esterno, tramite l’apposizione della propria firma, la volontà dell’impresa concorrente e, conseguentemente, tali da poter validamente impegnare il concorrente nei confronti di questa stazione appaltante: in tal caso, a pena di esclusione, dovrà essere trasmessa con la documentazione di gara la relativa procura notarile, in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dalla quale siano desumibili i poteri di firma conferiti in capo al procuratore sottoscrittore.
N.B.: qualora nel soggetto concorrente interessato vi sia la presenza di uno o più procuratori del/dei legale/i rappresentante/i dello stesso in possesso dei pieni poteri del/dei legale/i rappresentante/i ai fini della normativa in materia di appalti per l’esecuzione di lavori pubblici, si precisa che le dichiarazioni in precedenza indicate da rendere in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, sotto forma di dichiarazione sostituiva di certificazione e/o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, dovranno riguardare, a pena di esclusione, anche detti procuratori possedendo gli stessi analoghi poteri di firma dei legali rappresentanti (in conformità alla decisione assunta dal Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenza n. 1256 del 04/03/2013).
Le documentazioni indicate ai precedenti punti 15): garanzia a corredo dell’offerta (cauzione provvisoria), 16): dichiarazione relativa al futuro rilascio della cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione della gara, 17): dichiarazione dell’impegno di rinnovo della garanzia provvisoria da parte di un fidejussore e 19): documento di ricevuta a comprova dell’avvenuto versamento del contributo di gara a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - a pena di esclusione dalla gara - devono essere uniche (ognuno dei suddetti documenti, cioè, deve essere formato da un unico atto prodotto in gara riferito al soggetto concorrente nella sua interezza, indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto concorrente), anche nell’eventualità si tratti di concorrente costituito in raggruppamento temporaneo di imprese (riunione di imprese o consorzio ordinario di concorrenti ex-art. 2602 del codice civile o aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4- ter, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33 o GEIE) sia di tipo orizzontale che di tipo verticale: pertanto, tali documenti non possono essere frazionati per ogni impresa che costituisce o che costituirà il raggruppamento di tipo orizzontale, con l’eccezione di quanto dichiarato al punto 15 e qui di seguito.
Ai sensi dell’art. 128 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, recante “Garanzie di raggruppamenti temporanei”, si precisa quanto segue:
in caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (di tipo orizzontale e verticale), le garanzie fideiussorie (cauzione provvisoria e definitiva) e le garanzie assicurative (polizza CAR “Contractors All Risk”) devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dalla capogruppo mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 48, comma 5, dello stesso X.Xxx. n. 50/2016 (cioè, nei raggruppamenti di tipo verticale nei
quali i mandanti assumono in proprio le opere scorporabili, la responsabilità degli assuntori mandanti di tali lavori scorporabili è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della capogruppo mandataria su tutte le lavorazioni previste in contratto);
in caso di raggruppamenti temporanei di cui all'art. 48, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (riunioni di tipo verticale) la capogruppo mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici mandanti raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.
Avvertenze per la sottoscrizione delle dichiarazioni SOSTITUTIVE rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445:
Le dichiarazioni sostitutive in precedenza indicate dovranno essere sottoscritte: nel caso di impresa individuale, dal titolare della stessa;
nel caso di società o di consorzio, da chi ne ha la rappresentanza legale.
In tutti i casi la dichiarazione sostitutiva può essere sottoscritta anche da un soggetto autorizzato legalmente ad agire in nome e per conto dell’impresa (procuratore che possieda idonei poteri di firma tali da poter impegnare giuridicamente il concorrente), purché sia prodotta copia autentica, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, della relativa procura notarile. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito ovvero di soggetti che intendano, in caso di aggiudicazione, costituirsi in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, le dichiarazioni sostitutive in precedenza indicate dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante di ogni singolo soggetto che parteciperà al raggruppamento.
Le dichiarazioni sostitutive che costituiscono “dichiarazione sostitutiva di certificazione” e/o “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” ai sensi, rispettivamente, degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dovranno essere, a pena di esclusione dalla gara, sottoscritte (non occorre che la firma sia autenticata da un pubblico ufficiale o da un notaio) e inserite preferibilmente nella “Busta A - Documentazione” unitamente ad una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto previsto dall’art. 38, comma 3, del citato D.P.R. n. 445/00.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
comporta l’esclusione dalla gara, la decadenza dall’eventuale aggiudicazione dell’appalto e la segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare d’appalto, mediante l’iscrizione del fatto nel Casellario informatico tenuto presso l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive la stazione appaltante potrà sempre procedere, a campione, a verifiche d’ufficio anche per i concorrenti non aggiudicatari.
Nella busta denominata “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” devono essere contenuti , a pena di esclusione, i documenti di seguito elencati (elementi di NATURA QUALITATIVA per i quali saranno applicati i criteri di valutazione nel seguito indicati.
Nella busta “B - Offerta tecnica” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, una relazione tecnico - descrittiva corredata da elaborati grafici, fotografie e schemi per un massimo di complessivi 75 fogli in formato A3 compilati su un’unica facciata dattiloscritta con carattere ‘arial’ altezza ‘10’, interlinea ‘singola’, atti a descrivere ed illustrare gli elementi qualitativi offerti dal concorrente che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione esaminatrice all’uopo nominata dalla Stazione Appaltante. Tale relazione, dovrà esclusivamente fare riferimento ai criteri e sub criteri oggetto di valutazione e riportati nella tabella di cui al punto 4 della Parte 1 del presente disciplinare. Di seguito si riportano i contenuti essenziali che l’offerente dovrà illustrare,
nella relazione sopra richiamata, con il numero massimo di fogli da dedicare ad ogni criterio o sub criterio. che per ogni criterio o sub-criterio.
(N.B.: per 75 fogli si intendono esclusivamente quelli dattiloscritti; non vengono considerati tali, eventuali copertine, plastiche e cartoncini che facciano parte della mera impaginazione dell’elaborato. Il concorrente dovrà fascicolare la relazione tecnico descrittiva raggruppandola per singoli criteri e/o sub - criteri).
Nel caso in cui il concorrente, per ciascun criterio o sub criterio, superi il numero massimo di fogli prescritto il relativo punteggio non sarà assegnato.
Le soluzioni migliorative di natura qualitativa proposte dovranno essere anche quantificate economicamente dal concorrente mediante la redazione di appositi computi metrici in formato A4 da non inserire nelle busta “B - Offerta tecnica” ma esclusivamente - a pena esclusione - nella Busta “C Offerta Economica”.
Nessun compenso economico è previsto per l’offerta tecnica fatta dal concorrente per gli elementi qualitativi riferiti ai criteri e sub – criteri di seguito esplicitati.
PUNTO A – “Miglioramento delle soluzioni architettoniche e funzionali di progetto: qualità dei materiali, aspetti funzionali e distributivi dell’edificio.”
Punteggio massimo assegnabile 25 (venticinque) punti
La relazione tecnico-descrittiva dovrà contenere per tale criterio un massimo di 25 fogli suddivisi secondo i rispettivi sub - criteri A.1 e A.2 meglio illustrati in seguito.
PUNTO A.1 – “Soluzioni migliorative dell'impatto dell'intervento nel rispetto del carattere storico monumentale del contesto di via Archirafi. Miglioramenti delle soluzioni architettoniche per ridurre l'impatto visivo delle schermature presenti nei prospetti.”
Punteggio massimo assegnabile 15 (quindici) punti
1. La relazione tecnico-descrittiva in formato A3, dedicata a tale sub - criterio deve contenere la descrizione delle soluzioni migliorative che il concorrente vuole adottare per conseguire l’obiettivo di cui al punto A.1. Per tale sub - criterio la relazione dovrà essere composta, da un massimo di 15 (quindici) fogli formato A3 compilati su un’unica facciata dattiloscritte con carattere ‘arial’ altezza ‘10’, interlinea ‘singola’ e potrà contenere sia testi che grafici e immagini.
2. Il computo metrico estimativo per la quantificazione della soluzione proposta per il punto A.1, in formato A4, deve essere inserito nella busta C – Offerta economica.
PUNTO A.2 – “Soluzioni migliorative degli aspetti funzionali e distributivi che valorizzino le caratteristiche tipologiche dell'edificio anche in relazione ai materiali utilizzati”
Punteggio massimo assegnabile 10 (dieci) punti
1. La relazione tecnico-descrittiva in formato A3, dedicata a tale sub - criterio deve contenere la descrizione degli aspetti funzionali e distributivi che il concorrente vuole proporre per conseguire l’obiettivo di cui al punto A.2. Per tale sub - criterio la relazione dovrà essere composta, da un massimo di 10 (dieci) fogli formato A3 compilati su un’unica facciata dattiloscritte con carattere ‘arial’ altezza ‘10’, interlinea ‘singola’ e potrà contenere sia testi che grafici e immagini.
2. Il computo metrico estimativo per la quantificazione della soluzione proposta per il punto A.2, in formato A4, deve essere inserito nella busta C – Offerta economica.
PUNTO B – “Miglioramento delle prestazioni energetiche“ Punteggio massimo assegnabile 20 (venti) punti
La relazione tecnico descrittiva dovrà contenere per tale criterio un massimo di 20 fogli formato A3 suddivisi secondo i rispettivi sub - criteri B.1 e B.2 meglio illustrati in seguito.
PUNTO B.1 – “Soluzioni tecniche per il miglioramento dell'isolamento termico, delle dispersioni per infiltrazione di aria e per i sistemi di protezione dall’umidità da risalita nel piano seminterrato”
Punteggio massimo assegnabile 10 (dieci) punti
1. La relazione tecnico-descrittiva in formato A3, dedicata a tale sub - criterio deve contenere la descrizione delle attività e delle procedure che il concorrente vuole adottare per conseguire l’obiettivo di cui al punto B.1. Per tale sub - criterio la relazione dovrà essere composta, da un massimo di 10 (dieci) fogli formato A3 compilati su un’unica facciata dattiloscritte con carattere ‘arial’ altezza ‘10’, interlinea ‘singola’ e potrà contenere sia testi che grafici e immagini.
2. Il computo metrico estimativo per la quantificazione della soluzione proposta per il punto B.1, in formato A4, deve essere inserito nella busta C – Offerta economica.
PUNTO B.2 – “Soluzioni tecniche di risparmio energetico e migliorative connesse agli aspetti illuminotecnici e ai sistemi di climatizzazione”
Punteggio massimo assegnabile 10 (dieci) punti
1. La relazione tecnico-descrittiva in formato A3, dedicata a tale sub - criterio deve contenere la descrizione delle attività e delle procedure che il concorrente vuole adottare per conseguire l’obiettivo di cui al punto B.2. Per tale sub - criterio la relazione dovrà essere composta, da un massimo di 10 (dieci) fogli formato A3 compilati su un’unica facciata dattiloscritta con carattere ‘arial’ altezza ‘10’, interlinea ‘singola’ e potrà contenere sia testi che grafici e immagini.
2. Il computo metrico estimativo per la quantificazione della soluzione proposta per il punto B.2, in formato A4, deve essere inserito nella busta C – Offerta economica.
PUNTO C – “Organizzazione gestionale del cantiere “
Punteggio massimo assegnabile 15 (quindici) punti
La relazione tecnico descrittiva dovrà contenere per tale criterio un massimo di 15 fogli formato A3 suddivisi secondo i rispettivi sub - criteri C.1 e C.2 meglio illustrati in seguito.
PUNTO C.1 – “Studio delle interferenze con la viabilità, in relazione al contesto urbano in cui insistono numerosi edifici Universitari. Controllo e monitoraggio degli accessi”
Punteggio massimo assegnabile 5 (cinque) punti
1. La relazione tecnico-descrittiva in formato A3, dedicata a tale sub - criterio deve contenere la descrizione delle attività e delle procedure che il concorrente vuole adottare per conseguire l’obiettivo di cui al punto C.1. Per tale sub - criterio la relazione dovrà essere composta, da un massimo di 5 (cinque) fogli formato A3 compilati su un’unica facciata dattiloscritte con carattere ‘arial’ altezza ‘10’, interlinea ‘singola’ e potrà contenere sia testi che grafici e immagini.
2. Il computo metrico estimativo per la quantificazione della soluzione proposta per il punto C.1, in formato A4, deve essere inserito nella busta C – Offerta economica.
PUNTO C.2 – “Misure per ridurre l’impatto ambientale determinato dall’impianto di cantiere, con particolare riferimento all’inquinamento acustico e da particolato derivante da scavi e demolizioni.”
Punteggio massimo assegnabile 10 (dieci) punti
1. La relazione tecnico-descrittiva in formato A3, dedicata a tale sub - criterio deve contenere la descrizione delle attività e delle procedure che il concorrente vuole adottare per conseguire l’obiettivo di cui al punto C.2. Per tale sub - criterio la relazione dovrà essere composta, da un massimo di 10 (dieci) fogli formato A3 compilati su un’unica facciata dattiloscritta con carattere ‘arial’ altezza ‘10’, interlinea ‘singola’ e potrà contenere sia testi che grafici e immagini.
2. Il computo metrico estimativo per la quantificazione della soluzione proposta per il punto C.2, in formato A4, deve essere inserito nella busta C – Offerta economica.
PUNTO D – Sistemi di divulgazione e valorizzazione dell’intervento denominato Campus di “biotecnologie, salute dell’uomo e scienze della vita”.
Punteggio massimo assegnabile 5 (cinque).
1. La relazione tecnico - descrittiva in formato A3, dedicata a tale criterio deve contenere la descrizione e l’illustrazione dei sistemi di divulgazione e valorizzazione del Campus che il concorrente vorrà offrire al fine di dare un adeguato riscontro sia dal punto di vista conoscitivo che scientifico all’intervento eseguito, al fine di consentire un’adeguata conoscenza sia in campo nazionale che internazionale. Per tale criterio la relazione dovrà essere composta, da un massimo di 5 (cinque) fogli formato A3 compilati su un’unica facciata dattiloscritta con carattere ‘arial’ altezza ‘10’, interlinea ‘singola’ e potrà contenere sia testi che grafici e immagini.
2. Il computo metrico estimativo per la quantificazione della soluzione proposta per il punto D, in formato A4, deve essere inserito nella busta C – Offerta economica.
PUNTO E – “Lavori similari, regolarmente eseguiti, a quello posto a base di appalto della tipologia specifica (Laboratori di ricerca scientifica)”.
Punteggio massimo assegnabile 10 (dieci)
1. La relazione tecnico - descrittiva in formato A3, dedicata a tale criterio deve contenere la descrizione ed illustrazione di un massimo di 3 (tre) lavori similari eseguiti direttamente dal concorrente, allegando anche i certificati di regolare esecuzione, con particolare attenzione ai lavori relativi alla realizzazione di laboratori specialistici. Per tale criterio la relazione dovrà essere composta, da un massimo di 10 (dieci) fogli formato A3 compilati su un’unica facciata dattiloscritta con carattere ‘arial’ altezza ‘10’, interlinea ‘singola’ e potrà contenere sia testi che grafici e immagini.
Tutta la documentazione sopra indicata riguardante l’Offerta tecnica dovrà, a pena di esclusione dalla gara, essere priva di qualsivoglia indicazione diretta o indiretta sia di carattere economico che di tempistiche di esecuzione, in quanto gli elementi di natura quantitativa riferiti all’Offerta economica e ai tempi previsti per l’esecuzione degli obblighi contrattuali dovrà essere esclusivamente ed unicamente inserita nella Busta C - Offerta economica, la quale sarà aperta dalla Commissione giudicatrice solo dopo che saranno state concluse le operazioni di valutazione ed attribuzione dei punteggi a tutte le Offerte tecniche ammesse in gara.
Il concorrente dovrà indicare espressamente le parti dell’offerta tecnica prodotta in gara costituente l’Offerta tecnica (relazioni ed elaborati) contenenti eventuali informazioni riservate e/o segreti tecnici e/o segreti commerciali che necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso da parte di terzi.
Tutta la suddetta documentazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e, nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati, dalla mandataria o capogruppo, oppure, nel caso di concorrente costituito da soggetti da riunirsi o da consorziarsi, da ciascun soggetto che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE.
La Documentazione deve essere accompagnata da dichiarazione di impegno, nelle forme di legge, alla esecuzione delle migliorie offerte. L’amministrazione si riserva, nell’ambito della documentazione presentata di apportare tutte le modifiche che a suo insindacabile giudizio sono migliorative dell’intervento.
.
OFFERTA TEMPO RELATIVA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI IN APPALTO:
DICHIARAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o da un suo procuratore (ovvero, dichiarazione sottoscritta contestualmente dai legali rappresentanti - o da loro procuratori - di tutte le imprese concorrenti che formeranno il raggruppamento di imprese o il consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, se non ancora costituiti ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/16), contenente:
- l’indicazione del massimo ribasso del tempo di esecuzione dei lavori rispetto al tempo di esecuzione dei lavori posto a base di gara. Non verranno prese in considerazione offerte in aumento rispetto al tempo di esecuzione dei lavori posto a base di gara e, quindi, in tal caso, al concorrente non sarà assegnato il punteggio relativo.
Il ribasso offerto dal concorrente non dovrà superare, comunque, il valore di 95 (novantacinque) giorni naturali e consecutivi; qualora tale valore fosse superato, al concorrente non sarà attribuito alcun punteggio.
In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere, l’aggiudicazione avverrà in base al valore più favorevole per l’Ateneo.
OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI IN APPALTO CONTENENTE:
a. DICHIARAZIONE IN BOLLO sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o da un suo procuratore (ovvero, dichiarazione sottoscritta contestualmente dai legali rappresentanti - o da loro procuratori - di tutte le imprese concorrenti che formeranno il raggruppamento di imprese o il consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, se non ancora costituiti ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/16), contenente:
- l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e lettere, offerto sull’importo soggetto a ribasso al netto del costo degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso. Non verranno prese in considerazione offerte in aumento rispetto all’importo dei lavori posto a base di gara e, quindi, in tal caso, il concorrente sarà escluso dalla procedura selettiva. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere, l’aggiudicazione avverrà in base al ribasso più vantaggioso per l’Università;
- l’indicazione del costo della sicurezza aziendale espresso in cifre e lettere;
- l’indicazione dei costi di sicurezza interni o aziendali determinati dal concorrente in relazione alla propria specifica offerta;
b. il concorrente dovrà indicare, anche, l’importo complessivo per l’esecuzione delle soluzioni tecniche offerte (A, B, D) inclusi degli oneri per la sicurezza e dovrà presentare un computo metrico per ciascuna delle soluzioni tecniche proposte, unitamente all’elenco prezzi, oltre che le analisi dei nuovi prezzi introdotti, redatte nel rispetto della normativa vigente. Dette analisi dovranno essere predisposte per eventuali nuove lavorazioni proposte dal concorrente rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara;
N.B.: in relazione alla presentazione delle Offerta economica si precisa quanto segue:
il ribasso percentuale offerto sugli importi posti a base di gara dovrà essere espresso con un massimo di 4 (quattro) cifre decimali; qualora le cifre decimali siano in numero maggiore, non si terrà conto di quelle oltre la quarta.
L’offerta dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile apposta per esteso:
- nel caso di impresa individuale, dal titolare della stessa;
- nel caso di società o di consorzio, da chi ne ha la rappresentanza legale;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, dal legale rappresentante del soggetto mandatario;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di consorzio ordinario di concorrenti ex-art. 2602 c.c. non ancora costituiti, da tutti i legali rappresentanti (come sopra specificati a secondo della tipologia di concorrente) degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio. In tale ipotesi, tutti i concorrenti partecipanti al futuro raggruppamento dovranno aver dichiarato nella dichiarazione contenuta nella “Busta A - Documentazione” di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nella dichiarazione stessa, qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e di tutti i mandanti;
- in ogni caso l’Offerta economica può essere sottoscritta anche da un soggetto autorizzato ad agire in nome e per conto dell’impresa (procuratore), purché sia prodotta copia autentica o originale della relativa procura notarile da cui si desuma il potere di firma del procuratore.
L’offerta avrà validità di 180 giorni dalla data di apertura delle offerte fissata nel presente bando.
Modalità di attribuzione dei punteggi per l’individuazione del contraente aggiudicatario mediante il criterio dell’offerta economicamente più
VANTAGGIOSA.
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 120 del D.P.R. n. 207/2010, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata, secondo quanto previsto dall’Allegato G al D.P.R. n. 207/2010, in base al metodo aggregativo- compensatore, prendendo in considerazione gli elementi variabili di valutazione delle offerte con i relativi loro singoli “pesi” o “punteggi” assegnati da questa amministrazione aggiudicatrice (elementi e punteggi indicati nel punto 4. della Parte 1^ del presente disciplinare di gara), i quali, globalmente, in valore assoluto sono pari a “100”. In conformità a quanto disposto dall’art. 120, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, i fattori ponderali da assegnare ai “pesi” o “punteggi” attribuiti agli elementi di natura qualitativa indicati nella Parte 1^ del presente disciplinare di gara non sono complessivamente inferiori a 75 (settantacinque). L’offerta che si aggiudicherà l’appalto (offerta economicamente più vantaggiosa) sarà quella che avrà ottenuto il punteggio più alto fra tutte quelle ammesse alla gara (fatta salva la procedura di verifica della congruità delle offerte di cui all’art. 97 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 per le quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla Parte 1^ del presente disciplinare di gara); il punteggio sarà calcolato applicando i criteri e le formule di cui all’Allegato G al D.P.R. n. 207/2010 come sopra specificato, sulla base degli elementi di valutazione e dei pesi o punteggi indicati nella citata Parte 1^ del presente disciplinare di gara, secondo quanto qui di seguito indicato.
L’attribuzione dei punteggi alle offerte ammesse in gara, pertanto, verrà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore di cui all’Allegato G al D.P.R. 05/10/2010 n. 207, secondo le linee guida illustrate nello stesso Allegato G, attraverso l'utilizzo della seguente formula:
C(a) = Σ1-n [Wi *V(a)i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) - rappresenta il punteggio totale attribuito all’offerta del concorrente (a);
n = numero totale dei requisiti (numero totale degli elementi di valutazione di natura qualitativa e quantitativa);
Wi = “peso” o “punteggio” attribuito al requisito (i) i-esimo dal punto 4. della Parte 1^ del
presente disciplinare di gara;
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) i-esimo, variabile tra zero ed uno;
Σ1-n = sommatoria da 1 a n. I coefficienti V(a)i sono determinati:
A) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa indicati nel punto 4. della Parte 1^
del presente disciplinare di gara, attraverso il seguente metodo:
mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida sotto riportate. Una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre. Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti V(a)i saranno determinati discrezionalmente dai singoli commissari.
LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DEL METODO DEL CONFRONTO A COPPIE:
La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi ultra), ove con le lettere X, X, X, X, X, X,. , X sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.
La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due. Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.
In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.
B | C | D | E | F | .... | N | |
A | |||||||
B | |||||||
C | |||||||
D | |||||||
E | |||||||
... | |||||||
N-1 |
preferenza massima | = 6 |
preferenza grande | = 5 |
preferenza media | = 4 |
Preferenza piccola | = 3 |
preferenza minima | = 2 |
parità | = 1 |
B) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa indicati nel punto 4. della Parte 1^ del presente disciplinare di gara, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e il coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara e, quindi, applicando le seguenti formule:
- Punteggio per la riduzione del Tempo (E)
E = Emax * (1+Tmin/Tg)/(1+Ti/Tg)
E = Punteggio assegnato per il tempo
E max = punteggio massime assegnabile per il tempo
Tmin = Tempo minimo offerto dai concorrenti non può essere inferiore a 1.000 gg. Ti = Tempo offerto dal concorrente
Tg = Tempo stabilito nel CSA pari a 1.095 giorni;
Si precisa che qualora il tempo di realizzazione offerto sia inferiore a 1.000 giorni l’offerta non sarà esclusa ma il coefficiente attribuito al concorrente sarà comunque pari a zero.
- Punteggio per la riduzione del prezzo (F)
F = Fmax * (1+Pmin/Pg)/(1+Pi/Pg)
F | = Punteggio assegnato per il prezzo | |
F max | = | punteggio massime assegnabile per il prezzo |
Pmin | = prezzo minimo offerto dai concorrenti | |
Pi | = prezzo offerto dal concorrente | |
Pg = | Importo complessivo a base d’asta al netto degli oneri della sicurezza. |
PRECISAZIONI RELATIVE ALLE OFFERTE:
Attribuiti i punteggi alle offerte ammesse, si precisa che ai sensi 95 del D.Lgs. n. 50/2016: - è prevista una soglia in relazione ai criteri di valutazione di natura qualitativa indicati al punto 4. della Parte 1^ del presente disciplinare di gara e, in particolare, saranno escluse dalla gara le offerte che non abbiano raggiunto le seguenti soglie minime (punteggio minimo) in relazione ai corrispondenti elementi di valutazione di natura quantitativa qui indicati: punti 48. Il ribasso che i concorrenti non dovranno superare nella propria Offerta sul tempo di esecuzione dei lavori, sarà pari a giorni 95 (diconsi novantacinque); in caso il ribasso offerto superi tale soglia, al concorrente sarà attribuito un punteggio pari a zero. Ai sensi degli artt. da 95 a 97 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, questa stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto ad alcuno dei concorrenti qualora nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato, fatta salva la procedura di verifica della congruità delle offerte ammesse prevista dall’art. 97 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi variabili di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal presente bando di gara, da effettuare con le procedure previste dall’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio complessivo, l’appalto verrà aggiudicato al concorrente la cui offerta abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all'Offerta tecnica. Qualora anche i punteggi attribuiti all’Offerta tecnica dovessero risultare uguali, si procederà all’aggiudicazione direttamente a seguito di sorteggio pubblico, ai sensi dell’art. 77 del X.X. 00/00/0000, n. 827.
Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive, sulle cause di esclusione dalla gara ed in genere sull’ammissibilità dei concorrenti alla gara
Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
Ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dopo la ricezione delle dichiarazioni sostitutive prodotte in gara nel rispetto di quanto in precedenza descritto, la stazione appaltante si riserva di procedere a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse, acquisendo d’ufficio, ove possibile, le necessarie informazioni.
La stazione appaltante potrà, per accelerare il procedimento di verifica, richiedere ai concorrenti interessati di indicare l’amministrazione pubblica competente e gli elementi ritenuti indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la stazione appaltante trasmetterà gli atti all’autorità giudiziaria ai fini dell’applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e qualora il controllo venga effettuato in corso di gara, il dichiarante verrà immediatamente escluso dalla procedura, ovvero se il soggetto che ha rilasciato le dichiarazioni mendaci o che ha prodotto documentazione falsa sarà risultato l’aggiudicatario dell’appalto, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione o della documentazione non veritiera secondo quanto previsto dall'art. 75 dello stesso D.P.R. n.445/00 (verrà, cioè, dichiarata immediatamente la decadenza dall’aggiudicazione).
Controlli sulle cessioni di rami d’azienda
La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare d’ufficio, con il controllo dei dati desumibili esclusivamente dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici - BDNCP - tenuta dall’ANAC ai sensi dell’art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016, che risultino aver acquisito da altra impresa (mediante cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda, o per effetto di fusione o di scissione ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016) nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, un’azienda o un ramo d’azienda destinato allo svolgimento di attività delle stesse categorie di quelle che formano oggetto dell’appalto in oggetto.
In particolare, la stazione appaltante potrà verificare l’assenza delle condizioni previste dall’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 quali cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici anche in capo agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e ai direttori tecnici (più precisamente: titolari di impresa individuale, soci di S.n.c., soci accomandatari di S.a.s., amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società e direttori tecnici) dell’impresa cedente o affittante o fusa o scissa.
Tali controlli potranno essere compiuti sia in sede di gara nel corso dell’esame della documentazione di ammissione, sia dopo l’aggiudicazione provvisoria.
Qualora dalle suddette verifiche emergano elementi gravi, precisi e concordanti nel senso che le operazioni societarie sopra indicate dissimulino una elusione di divieti di partecipazione alle gare, la stazione appaltante potrà escludere il concorrente dalla gara e segnalare il fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
Cause di esclusione dalla gara (tassatività delle cause di esclusione dalla gara)
Ai sensi del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, la stazione appaltante esclude i concorrenti nei seguenti casi:
1. nei casi previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 18/04/2006, n. 50 e da altre disposizioni di legge vigenti in materia;
3. nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
4. per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (per es., se le dichiarazioni richieste rechino una sottoscrizione di cui venga accertata la non riconducibilità al dichiarante);
5. in caso di non integrità del plico contenente l'offerta [Busta B e Busta C) nonché del plico esterno o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi (tra cui l’inosservanza della prescrizione di suddividere i documenti di gara e l'Offerta economica in plichi separati), tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte si applicano i criteri indicati nella Parte 1^ del presente disciplinare di gara.
Violazione delle norme sull’imposta di bollo
Per i documenti soggetti a imposta di bollo, per i quali le marche da bollo non siano state apposte o siano state apposte in misura insufficiente, la stazione appaltante procederà d’ufficio, ai sensi dell’art. 19 del
D.P.R. 26/10/1972 n.642, a inviarli al competente Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate affinché esso provveda alla loro regolarizzazione e all’applicazione della relativa sanzione ai sensi dell’art. 31 dello stesso decreto.
Modalità di espletamento della procedura di gara
L’esame e la valutazione delle offerte saranno compiute da un’apposita Commissione giudicatrice, nominata e composta in conformità all’art. 77 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.
In una o più sedute pubbliche la Commissione giudicatrice procederà, per ciascun concorrente, all’apertura del plico esterno, al controllo della presenza e del regolare confezionamento delle buste sigillate ivi contenute denominate “Busta B - Offerta tecnica” e “Busta C - Offerta economica”, a cui seguirà l’apertura dell’eventuale Busta A e la verifica della regolarità della obbligatoria documentazione amministrativa in essa contenuta, ai fini dell’ammissione alla gara di ciascun concorrente
In questa seduta ovvero in queste sedute di gara, chi presiede le operazioni, darà atto del contenuto della busta “Busta B - Offerta tecnica”, contrassegnandolo con la propria sigla.
La successiva seduta di gara si svolgerà presso gli Uffici della Area Patrimoniale e Negoziale in data da definire dalla Commissione giudicatrice nominata; in seduta riservata, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi; i concorrenti che avranno inserito in tali Buste B documentazione incompleta saranno esclusi dalla gara. Seguirà l’assegnazione dei punteggi a dette Offerte tecniche di natura qualitativa secondo quanto previsto nel bando di gara e nel presente disciplinare di gara con la contestuale esclusione dalla gara delle offerte che ricadano nella “forcella” prevista dall’art. 95, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e indicata nella Parte 2^ del presente disciplinare di gara, il tutto in conformità al procedimento di svolgimento delle gare d’appalto esperite con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in ragione della sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 13 del 28/07/2011.
Nella successiva seduta di gara (pubblica) in data da definirsi, che sarà comunicata ai concorrenti ammessi alla gara con le stesse modalità e termini sopra indicati (e cioè mediante pubblicazione sul sito xxxx://xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxx0/xxx00/Xxxxx-x-Xxxxxxxxxxxx), saranno resi noti ai presenti i punteggi assegnati alle Offerte tecniche, verranno aperte le Buste C contenenti le Offerte economiche e si darà lettura delle percentuali di ribasso che i concorrenti offrono sull’importo dei lavori.
La Commissione dichiarerà l’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali abbia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi e l’eventuale esclusione di ciascuna offerta che, in base agli elementi forniti e verificati, risulti, nel suo complesso, inaffidabile,
trattandosi di offerta troppo vantaggiosa per la stazione appaltante e, quindi, non eseguibile e formerà la graduatoria finale collocando al primo posto la migliore offerta risultata non anomala.
Nel caso in cui ci fossero offerte presumibilmente anomale ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà ai sensi del medesimo art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 121, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010 alla Valutazione di congruità delle offerte.
Ai sensi del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 si farà luogo alla verifica di congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sia di natura quantitativa e sia di natura qualitativa, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal punto 4. della Parte 1^ del presente disciplinare di gara.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
La verifica di congruità sarà condotta secondo i criteri, con la procedura e gli strumenti di cui all’art. 97 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.
Ai sensi del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle soluzioni offerte, non oltre la quinta.
Nelle sedute pubbliche potranno assistere tutti coloro che ne hanno specifico interesse; solo i titolari o i legali rappresentanti degli operatori economici offerenti o i soggetti che esibiscano una delega idonea a comprovare la loro legittimazione a svolgere la predetta attività in nome e per conto delle imprese concorrenti, hanno diritto di parola e di chiedere di formulare dichiarazioni da inserire a verbale.
Nel corso delle operazioni, ai sensi del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, la stazione appaltante, nei limiti previsti dal medesimo D.Lgs. 50/2016, invita, se necessario, i concorrenti, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, si effettuerà la procedura di verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine speciale di seguito indicati, una volta determinata la graduatoria provvisoria di gara, sui due primi concorrenti ivi classificatisi (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13, comma 4, della legge 11/11/2011, n. 180, recante “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese” che prescrive che le stazioni appaltanti pubbliche, nel caso di micro, piccole e medie imprese, così come definite nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06/05/2003 pubblicata nella GUUE n. L 124 del 20/05/2003, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal D.Lgs. n. 50/2016), in relazione al possesso dei requisiti di ordine speciale prescritti dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara per l’ammissione alla gara stessa (la stazione appaltante effettuerà, inoltre, sul concorrente che risulterà aggiudicatario provvisoriamente - primo in graduatoria - ed, eventualmente, sul secondo in graduatoria, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale - di capacità giuridica - prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 e degli ulteriori requisiti di capacità giuridica indicati nel presente disciplinare di gara, nonché la verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti dallo stesso D.Lgs. n. 50/2016, in ragione di quanto prescritto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016).
Si evidenzia che le sanzioni previste dal D.Lgs. 50/2016 (esclusione del concorrente dalla gara ed escussione della cauzione provvisoria e comunicazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) in caso di mancata dimostrazione dei prescritti requisiti in esito alla procedura di verifica sopra descritta si applicheranno nei confronti del concorrente qualsiasi sia la forma di partecipazione, come specificato dalla Determinazione n. 5 del 21/05/2009 (paragrafo 3) dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
ULTERIORI NORME - AVVERTENZE – SPECIFICAZIONI
Normativa e procedure applicabili all’appalto
Per quanto non espressamente indicato nel bando di gara e nel presente disciplinare di gara valgono, in quanto applicabili al presente appalto, le vigenti disposizioni:
del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e succ. modif.; del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e succ. modif.;
del D.L. 13/05/2011 n. 70 convertito, con modificazioni, con legge 12/07/2011 n. 106;
del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19/04/ 2000 n. 145, per la parte ancora in vigore;
del codice civile;
del R.D. 18/11/1923 n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827;
delle ulteriori e qui non richiamate norme nazionali e regionali aventi attinenza con l’appalto in oggetto;
delle indicazioni fornite negli atti emanati dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti dei lavori pubblici, ove tali indicazioni non risultino in contrasto o difformi con le legittime norme di lex specialis contenute nel bando di gara e nel presente disciplinare di gara.
Varie
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; L’Amministrazione appaltante si riserva entro i limiti consentiti dalla normativa vigente in termini di autotutela amministrativa – e nel rispetto sia del principio civilistico di buona fede che dei principi pubblicistici di rango costituzionale di imparzialità e buona amministrazione - di adottare ogni e qualsiasi provvedimento motivato di sospensione, annullamento, revoca ed abrogazione dell’appalto, dandone comunicazione alle imprese concorrenti. In tal caso il concorrente aggiudicatario provvisorio/definitivo nulla potrà avere a che pretendere per risarcimento od indennità di alcun tipo.
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di imprese (riunioni di imprese e/o consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile) se non ancora costituiti in gara rispetto alla composizione risultante dall’impegno presentato in sede di offerta o, se già costituite rispetto all’atto di costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi del caso di cui all’art. 95, commi 1 e 2, del D.Lgs. 06/09/2011, n.159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136”.
La documentazione in precedenza indicata per l’ammissione alla gara e per la presentazione dell’Offerta economica, a pena di esclusione, deve contenere quanto previsto nei predetti punti.
SI FA PRESENTE CHE, AI SENSI DEL D.L. 30 DICEMBRE 2015, N. 2010 (MILLEPROROGHE 2016) L’AGGIUDICATARIO DEL PRESENTE APPALTO SARÀ GRAVATO DELLE SPESE ANTICIPATE DALL’UNIVERSITÀ PER LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI GARA SUI QUOTIDIANI. L’IMPORTO DOVUTO SARÀ RESTITUITO ALL’ATENEO ENTRO 60 GIORNII DALL’AVVENUTA AGGIUDICAZIONE.
Informativa in materia di privacy e di tutela dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che:
Titolare del trattamento è: l'Università degli studi di Palermo;
Responsabile del trattamento è: il Dirigente dell’Area Patrimoniale e Negoziale.
Finalità del trattamento: i dati forniti i vengono acquisiti per le finalità connesse alla gara, alla stipula e alla esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale, in adempimento di precisi obblighi di legge.
Conferimento obbligatorio: a tal riguardo tutti i dati richiesti rivestono carattere obbligatorio e il concorrente è tenuto a renderli pena la mancata ammissione alla partecipazione alla gara.
Modalità del trattamento: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali e informatici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi,
quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e/o diffusi: nell’ambito della normativa vigente in materia di appalti pubblici, i dati potranno essere comunicati a:
- altri Settori amministrativi della stazione appaltante;
- altri concorrenti;
- a tutti i soggetti aventi titolo che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti e secondo le norme di cui alla Legge n. 241/90;
- all'Autorità Giudiziaria;
- all’A.N.A.C.;
- all'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- alla Prefettura competente;
- agli altri Enti pubblici come per legge.
Diritti dell’interessato: relativamente ai suddetti dati al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (“codice privacy”).
Palermo lì, 27/05/2016
Il Dirigente dell’area Patrimoniale e Negoziale x.xx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx