PROTOCOLLO D’INTESA PER IL MONITORAGGIO E IL CONTROLLO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO, DI FINANZIAMENTO E DI INVESTIMENTO PREVISTE NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
PROTOCOLLO D’INTESA PER IL MONITORAGGIO E IL CONTROLLO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO, DI FINANZIAMENTO E DI INVESTIMENTO PREVISTE NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
L’Unione Reno Galliera, composta dai Comuni di Argelato – Bentivoglio – Castello d’Argile – Castel Maggiore – Galliera – Pieve di Cento – San Giorgio di Piano – San Xxxxxx in Casale,
rappresentata dal Presidente Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza nella persona del Comandante, Gen. B. Xxxxx Xxxxxxx
di seguito indicate congiuntamente quali “Parti”,
PREMESSO che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RFR) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza e, in particolare, l’art. 22 recante “Tutela degli interessi finanziari dell’Unione”, il quale prevede:
- al paragrafo 1, che “Nell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto”;
- al paragrafo 2, che “Gli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, contemplano per gli Stati membri i seguenti obblighi: a) verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, e che tutte le misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza siano state attuate correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi; b) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i
conflitti di interessi quali definiti all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza”; c) corredare una richiesta di pagamento di: i) una dichiarazione di gestione che attesti che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria; e ii) una sintesi degli audit effettuati, che comprenda le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate”;
VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
VISTO il punto 47 della Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, nel cui ambito è richiamato il ruolo della Guardia di Finanza nella fase attuativa del PNRR “per la prevenzione, l’individuazione e la correzione delle frodi, della corruzione e dei conflitti d’interesse”;
VISTO l’art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea;
VISTO il Regolamento (CE, Euratom) 18 dicembre 1995, n. 1995/2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
VISTO il D.L. 59/2021 recante “Misure urgenti relative al Fondo Complementare al PNRR e altre misure urgenti per gli investimenti”;
VISTO il DPCM 15 settembre 2021 concernente la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria fisica e procedurale per singolo progetto del PNRR;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, la quale, all’articolo 3,
prevede, tra l’altro, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’utilizzo di conti correnti dedicati e di sistemi di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il Codice unico di progetto (CUP);
VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione nr. 119 del 20/12/2022 ad oggetto “Indicazioni in merito all’aggiornamento dei controlli interni ai fini del monitoraggio dei progetti finanziati con fondi PNRR”;
VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante “Ordinamento del Corpo della guardia di finanza”;
VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n.78” e, in particolare:
- l’articolo 2, comma 2, lettere b), e), m), che assegna alla Guardia di Finanza, tra l’altro, compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di uscite del bilancio dell’Unione europea, di risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonché di programmi pubblici di spesa e di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell’Unione europea;
- l’articolo 3, comma 1, per il quale la stessa Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con gli organi costituzionali e, previe intese con il Comando Generale, può fornire la stessa collaborazione agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta;
VISTO l’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e l’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernenti le comunicazioni alla Guardia di Finanza di dati e notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza, qualora attengano a fatti che possano configurarsi come violazioni tributarie, ai fini dell’assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria;
VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, avente ad oggetto “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
CONSIDERATO che costituisce preminente interesse delle Parti firmatarie il rafforzamento delle azioni a tutela della legalità dell’azione amministrativa e delle fasi progettuali ed attuative relative all’utilizzo delle risorse pubbliche - e, in particolare, di quelle rinvenienti dal PNRR e dal Fondo Complementare - attraverso la prevenzione e il contrasto di qualsiasi condotta illecita, da conseguire attraverso la garanzia di più elevate soglie di deterrenza rispetto ai suddetti fenomeni;
CONSIDERATO che i soggetti beneficiari – attuatori diretti degli interventi assumono la responsabilità della gestione dei singoli Progetti sulla base degli specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse adottati dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi e che, in particolare, gli enti attuatori devono rispettare gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo, prevenendo e correggendo eventuali irregolarità;
CONSIDERATO che il suddetto obiettivo può essere efficacemente perseguito promuovendo, nel quadro delle rispettive competenze, articolate e generali modalità di cooperazione interistituzionale, tali da garantire più efficacemente il controllo delle procedure di impego delle risorse finanziarie e di realizzazione dei progetti finanziati, a tutela dei bilanci pubblici, nazionale ed europeo,
tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
(Ambito della collaborazione)
1. Con il presente accordo le Parti definiscono la reciproca collaborazione, nell’ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza, rafforzando il sistema di monitoraggio e vigilanza con riguardo all’esecuzione di opere pubbliche o di servizi e all’erogazione di incentivi per cittadini e imprese connessi alla realizzazione del PNRR e del Fondo Complementare in modo da prevenire e contrastare ogni condotta illecita lesiva degli interessi economici e finanziari pubblici.
2. In particolare è interesse comune delle Parti firmatarie implementare un tempestivo flusso informativo a favore della Guardia di Finanza, quale Forza di Polizia economico finanziaria specializzata nella tutela della spesa pubblica nazionale ed unionale, al fine di prevenire, individuare e contrastare ogni condotta illecita di malversazione, indebita aggiudicazione e/o percezione di risorse finanziarie pubbliche, frodi, casi di corruzione, conflitti d’interesse e doppi finanziamenti nell’esecuzione di contratti pubblici e ogni altra attività illecita posta in essere con riguardo all’utilizzo delle risorse finanziarie erogate dall’Unione Europea tramite le Amministrazioni Centrali dello Stato, anche in compartecipazione con le Regioni, gli Enti Locali e con altre Amministrazioni pubbliche, nell’ambito del programma di investimento Next Generation EU e con specifico riguardo agli interventi sovvenzionati dal PNRR e dal relativo Fondo Complementare di matrice nazionale.
3. Per la Guardia di Finanza, la collaborazione di cui al comma 1, in particolare, sarà sviluppata tenendo conto degli obiettivi assegnati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze mediante la direttiva annuale per l’azione amministrativa e la gestione e nei limiti delle risorse disponibili.
Articolo 2
(Referenti)
1. Nel quadro di quanto definito nell’articolo 1, i referenti per l’attuazione del presente accordo sono:
a. per Unione Reno Galliera:
(1) sul piano programmatico, il Presidente dell’Unione xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, in rappresentanza degli otto sindaci dell’Unione;
(2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il Dirigente-coordinatore dell’Unione;
b. per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, che ai fini esecutivi si avvarrà dei dipendenti Reparti operativi:
(1) sul piano programmatico, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Provinciale di Bologna;
(2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il Comandante del 1° Nucleo Operativo Metropolitano Bologna.
Articolo 3
(Modalità esecutive e trattamento dei dati personali)
1. Fermo restando il potere di iniziativa della Guardia di Finanza e il disposto dell’art.36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il perseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, ciascuna Parte firmataria, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali:
a. comunica periodicamente al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna dati, notizie, informazioni e analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative, e in particolare l’elenco degli interventi / misure / progetti esecutivi ammessi a finanziamento specificando, per lavori e opere superiori ai 500.000,00€ (cinquecentomilaeuro), il relativo C.U.P. (Codice Unico del Progetto), il CIG identificativo del progetto e l’indicazione della missione, componente, misura, investimento e sub-investimento di riferimento, unitamente:
- per ciascun progetto finanziato:
✓ l’Autorità centrale attuatrice e responsabile della misura;
✓ l’ammontare dei finanziamenti pubblici complessivamente concessi, suddivisi tra le Autorità pubbliche eventualmente co-finanziatrici;
✓ la descrizione della progettualità con la specificazione dell’oggetto delle prestazioni e delle opere da realizzare;
✓ i criteri, le modalità e i termini di aggiudicazione;
✓ la tempistica di realizzazione con l’indicazione del cronoprogramma esecutivo e di eventuali obiettivi intermedi / milestone esecutive a cui sono ricondotte le erogazioni parziali del finanziamento;
✓ l’individuazione anagrafica dell’intera filiera delle imprese interessate al progetto, tra cui contraenti generali, appaltatori, subappaltatori, altri soggetti economici
✓ comunque ricompresi nella progettazione e/o nell’esecuzione dell’opera, compresi i servizi di consulenza;
✓ la localizzazione dei cantieri;
- per ciascun incentivo:
✓ la tipologia e l’ammontare dell’incentivo;
✓ i requisiti e i criteri di assegnazione;
✓ il dirigente responsabile dell’istruttoria;
✓ la lista dei beneficiari / destinatari delle misure di sostegno / incentivo / finanziamento già perfezionate;
✓ la data e le modalità di effettiva erogazione;
b. segnala, in modo motivato, le misure e/o i contesti su cui ritiene opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento, fornendo informazioni ed elementi ritenuti utili;
c. fornisce input informativi qualificati su anomalie, elementi di rischio o di pericolosità per la corretta realizzazione dell’investimento di cui sia venuto a conoscenza in ragione
delle funzioni esercitate, selezionati sulla scorta di preliminari approfondimenti e utili
per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico- finanziaria;
d. potrà consentire, secondo modalità che saranno in tal caso concordate con separata convenzione tecnica, il collegamento a proprie banche dati, prevedendo misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza dei collegamenti e l’accesso selettivo alle informazioni necessarie alle finalità perseguite e, per i dati personali, adeguate ai rischi presentati dal trattamento.
I dati di cui sopra verranno comunicati sia con riguardo agli interventi gestiti direttamente, che per quelli avviati indirettamente, tramite parti terze, tra cui enti e società partecipate o loro concessionarie esercenti pubblici servizi.
La Guardia di Finanza, se ritenuto opportuno, potrà richiedere elementi di dettaglio circa i progetti e gli incentivi di cui sopra avanzando formale richiesta al Referente per il coordinamento delle attività in forza alla singola Parte firmataria interessata di cui al precedente art. 2, che si impegna a riscontrare tale richiesta con ogni possibile urgenza.
Attesa peraltro la necessità di poter disporre fin da subito dell’elenco delle misure e delle spese approvate e finanziate, in attesa dell’implementazione dell’applicativo informativo centralizzato individuato nel Sistema unitario “ReGiS” previsto dall’art.1, comma 1043,
L.30 dic 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021), le Parti firmatarie procederanno all’inoltro della prima relazione contenente i dati sopra specificati entro 30 gg dalla sottoscrizione del presente protocollo, provvedendo poi ad aggiornare la lista degli interventi e le notizie relative a ciascuno di questi con cadenza quadrimestrale.
2. Ferma restando l’autonomia del Corpo nell’analisi e sviluppo degli elementi di cui sia stata ottenuta disponibilità nei modi indicati al comma 1, la Guardia di Finanza:
a. potrà utilizzare, nell’ambito dei propri compiti d’istituto, i dati e gli elementi acquisiti per orientare e rafforzare l’azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari in danno del bilancio delle Parti contraenti, dello Stato e dell’Unione europea;
b. assicura, se del caso, il raccordo informativo e cura l’interessamento, per le eventuali attività operative, dei Reparti del Corpo territorialmente competenti nello sviluppo di indagini, accertamenti e controlli;
c. nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d’ufficio, segnalerà alle Parti contraenti, laddove necessario per svolgimento dei loro compiti istituzionali, le risultanze emerse all’esito dei propri interventi. Le Parti, a loro volta, comunicheranno al Corpo eventuali iniziative assunte e/o i provvedimenti conseguentemente adottati.
3. La realizzazione del predetto interscambio informativo e, più in generale, il trattamento dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo sono improntati al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, del D.Lgs. n. 101/2018, del D.Lgs. n. 51/2018 e del d.P.R. n.
15/2018.
A tal fine, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.
La trasmissione delle informazioni relative ai commi precedenti saranno effettuate di norma a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:
a. Unione Reno Galliera: xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
b. Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna: xx0000000x@xxx.xxx.xx
In caso di segnalazione o di trasmissione di dati caratterizzati da particolari esigenze e/o vincoli di riservatezza, i Referenti per il coordinamento operativo di cui al precedente articolo 2 potranno concordare altre modalità, più dirette di scambio informativo.
Articolo 4
(Ulteriori aspetti della collaborazione)
1. Allo scopo di consolidare procedure operative e di cooperazione efficaci, le Parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare incontri e riunioni tra i Dirigenti responsabili del settore, i Responsabili delle istruttorie amministrative e i rappresentanti dei Reparti operativi della Guardia di Finanza competenti per territorio per illustrare con maggiore dettaglio, fornendo ogni documentazione utile allo scopo, le eventuali anomalie segnalate di cui all’art. 3 punto 1. lett. c. anche con specifico riguardo a presunte irregolarità relative alla effettività delle operazioni commerciali attestate nei documenti di spesa prodotti o alla manodopera utilizzata.
2. In ogni caso lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo viene assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 5
(Durata dell’accordo)
2. Il presente accordo:
a. decorre dalla data di sottoscrizione e rimarrà operativo fino all’utilizzo di tutte le risorse finanziarie relative agli interventi previsti nel PNRR e nel Fondo Complementare e al completamento dei correlati interventi ovvero non oltre il 31 dicembre 2026;
b. potrà essere esteso in qualunque momento a ulteriori soggetti attuatori che gestiscano risorse finanziarie ricomprese nel PNRR e nel Fondo Complementare e che abbiano interesse a rafforzare il sistema di controllo sulla legalità degli investimenti;
c. in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti.
3. Le comunicazioni relative al precedente comma dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:
a. Unione Reno Galliera: xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
b. Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna: xx0000000x@xxx.xxx.xx San Giorgio di Piano, 28 febbraio 2023