progetto per la regolamentazione
C O M U N E D I S T A R A N Z A N O
(Provincia di Gorizia)
progetto per la regolamentazione
per il servizio di fognatura intercomunale.
CAPO I° - SCARICI DOMESTICI E METEORICI
Art. 1 - ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA.
Tutte le acque di scarico ( bagni, acquai, lavatrici, wc, latrine) ed in genere tutte le acque di rifiuto bianche o nere, comprese quelle pluviali provenienti da edifici di qualsiasi specie adiacenti, anche solo in parte, una via o spazio pubblico percorso da un collettore di fognatura, debbono venire scaricate, salvo le eccezioni di cui agli articoli successivi, articoli 3 e 4, nel collettore stesso.
L’esistenza di un condotto della rete di fognatura consorziale o comunale in fregio agli immobili, e posti fino ad una distanza massima di ml. 509, implica il divieto di effettuare immissioni di acque reflue in qualsiasi altra canalizzazione nel suolo, sottosuolo e acque superficiali.
Il Comune stabilirà di volta in volta, eventuali modifiche in deroga alla distanza massima stabilita di 50 metri.
Art. 2 - DEFINIZIONI.
Nel presente regolamento, si intendono per acque nere quelle provenienti da apparecchiature sanitarie di case, alberghi, uffici, industrie, ecc., per acque bianche esclusivamente quelle di pioggia provenienti da edifici, cortili, terrazze, terreni coltivati od incolti.
Acque bianche esterne di uno stabile sono quelle provenienti dalle falde dei tetti inclinati verso le strade: per acque interne, s’intendono tutte le altre sia bianche che nere.
Per forniture si intendono i condotti o collettori comunque destinati ad accogliere acque bianche e nere, mentre i condotti stradali denominati tombini, le caditoie stradali e canali in sede sistemati sono destinati ad accogliere soltanto acque bianche.
Canalizzazione interna di un edificio indica la parte della canalizzazione orizzontale di una casa che riceve le acque all’interno del suolo di proprietà, le acque reflue, ed altri drenaggi all’interno delle mura dell’edificio da convogliare alla canalizzazione esterna (privata). Convenzionalmente termina col pozzetto d’ispezione finale in fregio alle facciate degli stabili prospicienti la pubblica via.
Canalizzazioni esterne di un edificio si intendono le opere necessarie per l’allacciamento del collettore pubblico 8stradale9 del pozzetto di ispezione in fregio alle facciate degli stabili prospicienti le pubbliche vie sino al collettore stradale.
Insediamento produttivo indica uno o più edifici od installazioni collegati tra loro in un area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgono prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni.
Art. 3 - SMALTIMENTI PROVVISORI DELLE ACQUE NERE DEPURATE.
Qualora sia constatata l’impossibilità di scaricare regolarmente nella rete di fognatura intercomunale (o comunale) e l’Amministrazione ritenga il condotto di fognatura stradale fronteggiante l’immobile inadatto dal punto di vista idraulico, a ricevere le acque di rifiuto o parte di esse, in via del tutto precaria, consentire l’uso di sistemi speciali di scarico, quali canali pubblici o privati, dispersioni nel terreno mediante sub - irrigazione, pozzi assorbenti, percolazione mediante sub - irrigazione drenata, previa efficace depurazione, xxxxx xxxx stagni (il tutto in conformità alle norme di legge contemplate nell’allegato 5 della Legge 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”.
Non appena vengono a mancare i motivi della precarietà, l’autorità comunale si riserva la facoltà di far modificare in qualsiasi momento, ove lo ritenga opportuno, le modalità di effettuazione dello scarico.
Art. 4 - SMALTIMENTI PROVVISORI DELLE ACQUE METEORICHE.
In tutti i casi in cui non sia possibile collegare alla pubblica fognatura gli scarichi delle acque meteoriche, l’autorità comunale consentirà che vengano disperse in terreno idoneo, fatti salvi gli eventuali interessi di terzi.
Art. 5 - REVOCA DEGLI SCARICHI PROVVISORI.
Non appena vengono costruiti i collettori stradali, gli scarichi provvisori dovranno essere eliminati a norma di quanto previsto dall’art. 1, entro i termini stabiliti dall’Autorità Comunale.
Art. 6 - NOTIFICA DELL’OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO
L’Autorità Comunale deve comunicare ai proprietari degli edifici residenti nei rispettivi comuni l’obbligo di allacciamento previsto dall’art. 1, salva la possibilità da parte degli interessati di giustificare la validità del sistema di smaltimento in atto che, se riconosciuto idoneo o difficilmente modificabile, a giudizio insindacabile dell’ufficio tecnico, potrà essere mantenuto in atto.
Art. 7 - ALLACCIAMENTI PARZIALI.
Nel caso in cui non sia possibile allacciare l’intero stabile al canale di fognatura, il Comune potrà permettere che l’allacciamento sia limitato ad una parte soltanto dell’immobile stesso, consentendo per il resto l’uso provvisorio di scarichi di cui agli art. 3 e 4 del presente Regolamento, fino a tanto che l’allacciamento sia reso possibile per intero. Le disposizioni del comma precedente saranno comunque applicate con i criteri della massima restrizione e soltanto nei casi in cui si constati la materiale impossibilità di attuare gli allacciamenti.
Art. 8 - ALLACCIAMENTO DOTATI DI IMPIANTI MECCANICI DI SOLLEVAMENTO.
Quando sia constatata l’impossibilità di scaricare regolarmente per gravità nella fognatura, come ad esempio se i canali di questa fossero troppo alti per potervi immettere direttamente gli scarichi della fognatura privata, potrà il Comune, su richiesta dell’interessato, permettere che si stabiliscano degli impianti meccanici di elevazione con condutture perfettamente impermeabili, allo scopo di immettere le acque reflue nei collettori medesimi.
Il privato dovrà presentare all’uopo idonea documentazione 8vedi schema di allacciamento fig. 109 con indicazione del tipo e portata della pompa, quota e sezione quotata, ecc.
Art. 9 - ALLACCIAMENTI MULTIPLI.
E’ pure ammesso che due o più fabbricati siano allacciati in un unico punto nella rete urbana, semprechè la realizzazione della rete interna risalga alla costrizione dell’intero blocco edilizio e che le singole ramificazioni si uniformino, per regolarità ed efficacia tecnica ed igienica, al presente Regolamento.
Art. 10 - ALLACCIAMENTI DI FOGNATURA DI FABBRICATI PREESISTENTI.
I proprietari degli stabili preesistenti alla fognatura, devono provvedere, a loro cura e spese, entro il termine prestabilito di anni uno dalla data della notifica di allacciamento, all’espurgo dei xxxxx xxxx, fosse settiche esistenti o altri sistemi di trattamento non idonei nonché all’allacciamento della canalizzazione interna con la fognatura stradale ed alla sua sistemazione ai sensi del presente
Regolamento.
Nel caso in cui siano presenti reti di acque bianche e nere interne alla proprietà privata, queste saranno allacciate, previa verifica della loro idoneità da parte dell’Ufficio Tecnico, come illustrato all art. 32.
Il Comune può imporre un tempo più breve quando, per il cattivo stato dei xxxxx xxxx, delle fosse settiche, ecc., oppure per altre ragioni igieniche, lo giudicasse necessario.
Essendo la fognatura intercomunale servita da impianto di depurazione centralizzato, debbono essere disattivate e baipassate tutte le vasche di chiarificazione eventualmente esistenti come pure i xxxxx xxxx ed ogni altro trattamento salvo quanto previsto dall’art. 23.
La disinfezione dovrà essere eseguita dal singolo proprietario, dal Comune previo versamento da parte dei singoli proprietari del relativo costo per ogni fossa settica o pozzo nero disinfettato.
Gli stessi, una volta disinfettati, dovranno essere riempiti con materiale inerte.
Art. 11 - ALLACCIAMENTI IN SEDE STRADALE
Nessuno, all’infuori del Comune, può manomettere il suolo pubblico e le condotte sotterranee.
Pertanto i lavori per gli allacciamenti nella sede stradale e del marciapiede debbono essere eseguiti direttamente dall’Amministrazione Comunale, previa formale domanda da parte degli interessati, ed in versamento dei contributi prestabiliti a copertura delle relative spese.
In casi speciali e motivati, il privato potrà essere autorizzato ad eseguire direttamente i lavori per l’allacciamento anche in suolo pubblico, sotto la diretta sorveglianza del Comune, o tramite Ditta specializzata, scelta tra quelle di fiducia indicate dal Comune.
L’allacciamento dovrà essere sempre realizzato con tubazioni disposte perpendicolarmente al collettore stradale, adottando per l’immissione idonei pezzi speciali (fig. 1 - 2), che assicurino la perfetta tenuta idraulica e l’impermeabilità alla penetrazione delle acque dall’esterno.
L’Amministrazione Comunale interessata, rimane autorizzata ad eseguire in proprio, previo accordi con il Consorzio, eventuali allacciamenti. L’Amministrazione Comunale, inoltre, stabilirà, a sua discrezione, il contributo forfetario per l’allacciamento dei privati al collettore stradale.
Art. 12 - RIPARAZIONI DI TUBAZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI.
Tutte le riparazioni, o più in genere gli interventi necessari per garantire il buon funzionamento degli allacciamenti ai collettori stradali, debbono essere sempre eseguite dal Comune, di propria iniziativa o su domanda degli interessati.
Qualora, durante le operazioni di riparazione, si constatassero rotture od ingombri cagionati da manomissioni, trascuratezza o trasgressione ai regolamenti da parte degli utenti, tutte le spese occorrenti per la rimessa del manufatto allo stato primitivo, nonché i compensi per le visite tecniche, saranno a carico del proprietario dello stabile.
Particolare attenzione dovrà essere posta a lavori di ripristino della sede stradale (vedi fig.
11).
ART. 13 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI DELLE RIPARAZIONI A CARICO DEGLI UTENTI.
La liquidazione delle spese e compensi di visita, nel caso in cui siano a carico del proprietario, a termine dell’articolo precedente, verrà fatto dall’Ufficio Comunale con l’intervento dell’interessato, ove ne faccia richiesta in tempo utile.
La liquidazione verrà notificata per iscritto all’interessato che, entro il perentorio termine di giorni 15 dalla notifica, potrà far pervenire per iscritto al Comune le sue osservazioni ed eccezioni.
Trascorso il termine, senza che siano venute osservazioni ed eccezioni, la liquidazione diventerà definitiva e sarà pagabile presso il Comune.
Il proprietario dello stabile, prima che le opere siano iniziate, dovrà versare al Comune, a titolo di anticipo, la somma pari al 50% del preventivo di spesa richiesta, salva la liquidazione finale come sopra.
ART. 14 - PROPRIETÀ’ DELLE TUBAZIONI
Tutti i manufatti fognari, collegati in sede di marciapiede e stradale, rimarranno di proprietà dell’Amministrazione Comunale, anche se costruiti da privati.
ART. 15 - PRESCRIZIONI TECNICHE E COSTRUTTIVE.
I manufatti e le condotte per gli allacciamenti delle acque nere e meteoriche, debbono essere sempre realizzati con l’impiego di materiali idonei, resistenti alle corrosioni ed all’usura, rinforzate da eventuali rinfianchi e collettature, in rapporto alla profondità di posa, alla natura del terreno ed
alle sollecitazioni prevedibili dovute ai carichi fognari.
Le immissioni delle condotte stradali debbono essere sempre fatte tramite gli imbocchi già predisposti sulle condotte medesime a cura del Comune.
In caso contrario l’immissione deve essere eseguita con l’impiego di pezzi speciali come previsto dall’art. 11.
Per ogni scarico di acque bianche, nere o miste, deve essere previsto un allacciamento separato con relativi pozzetti d’ispezione, salvo i casi speciali autorizzati dal Comune.
Tali pozzetti, onde evitare interferenze con gli altri servizi sotterranei non devono mai ditare oltre 50 cm. dalla facciata e la tubazione per l’allacciamento deve scendere verticalmente in corrispondenza del pozzetto d’ispezione, a profondità sufficiente per sottopassare tutti gli altri servizi (figure 3 -4 -5).
Di norma i diametri delle condotte verticali delle acque nere e bianche non devono superare i
12 - 15 cm., tenendo conto che le tubazioni di allacciamento al collettore stradale hanno generalmente diametri di 15 cm.
Non sono permesse le costruzioni di condutture per allacciamenti di fognatura, secondo tracciati paralleli alle facciate degli stabili prospicienti la pubblica via, al fine di evitare ogni dannosa interferenza con altri servizi pubblici collocati nel sottosuolo.
Inoltre, per nuove costruzioni, si prescrive l’incassatura dei pluviali nelle facciate prospicienti a pubblica via, per la parte compresa fra il piano stradale ed il solaio del primo al fine di evitare intralci, danni e rotture ai pluviali stessi.
ART. 16 - ANTICIPAZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO.
Nel caso si soppressione di una tombinatura stradale o della sua trasformazione in canale di fognatura o nel caso di sistemazione di una strada, il Comune dovrà provvedere alla esecuzione immediata delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli scarichi privati, secondo le prescrizioni dei regolamenti vigenti.
A richiesta del Comune, i proprietari dovranno fornire le indicazioni relative a tutti gli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie a predisporre scarichi nuovi in relazione alla futura canalizzazione interna degli stabili.
Solo di tali scarichi così predisposti, i proprietari potranno approfittare per il definitivo assetto della fognatura negli stabili stessi.
Il rifiuto o l’omissione di fornire indicazioni di cui sopra, oltre a rendere applicabili le penalità stabilite dall’art. 50, daranno al Comune la facoltà di provvedere d’ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi, ponendo a carico dei proprietari, che dovranno rimborsargliele, le spese che il Comune incontrerà a causa della mancanza di dette indicazioni.
ART. 00 - XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX.
Tramite i regolamenti edilizi e di fognatura si impone il prolungamento delle colonne verticali di scarico delle acque nere, oltre il tetto, con l’eventuale riduzione dei diametri, allo scopo di assicurare un’efficacia ventilazione della rete di fognatura urbana.
Per tale ragione vengono vietate le interruzioni idrauliche di qualsiasi tipo al piede delle colonne verticali di scarico, tanto delle acque nere , quanto quelle meteoriche.
Si autorizza l’impiego di tali apparecchiature (sifoni, pozzetti a sifone, ecc) in presenza di attici o di terrazze praticabili, per evitare esalazioni maleodoranti.
ART. 18 - ALLACCIAMENTI A CARICO DEL COMUNE.
L’Amministrazione Comunale si assume l’onere di ripristinare tutti gli allacciamenti d’acque bianche e nere ogni qualvolta provvede alla sostituzione di collettori stradali comuni.
I proprietari degli stabili interessati debbono essere opportunamente preavvisati ed invitati a fornire per tempo tutte le informazioni in loro possesso circa il numero e l’ubicazione degli allacciamenti.
ART. 19 - PREDISPOSIZIONI DI IMBOCCHI NELLA PUBBLICA FOGNATURA.
Nell’imminenza della costruzione di nuovi collettori pubblici stradali o della loro sostituzione, i proprietari di terreni interessati saranno invitati a fornire ogni utile indicazione circa i futuri allacciamenti, al fine di consentire all’Amministrazione Comunale di predisporre tutti gli innesti che saranno ritenuti necessari sui collettori stradali medesimi.
Qualora l’Amministrazione Comunale decidesse di costruire, contemporaneamente al collettore stradale, anche gli allacciamenti per i fabbricati esistenti o per quelli di cui è prevista l’imminente edificazione, al fine di evitare ulteriori manomissioni della sede stradale, gli interessati dovranno sostenere le relative spese, salvo nei casi previsti all’art, 18.
ART. 20 - ALLACCIAMENTI PROVVISORI.
L’Amministrazione Comunale può permettere allacciamenti provvisori a servizio di cantieri
per la costruzione di nuovi edifici.
Laddove possibile, si impongono allacciamenti utilizzabili poi in via definitiva per i costruenti edifici.
ART.21 - DOCCIONI DI FACCIATA.
I doccioni delle fronti delle case verso la pubblica via, possono essere allacciati direttamente alla pubblica fognatura, senza sifone, l’immissione diretta costituisce una benefica ventilazione alla fognatura.
Il Sifone al piede è prescritto quando al di sopra della grondaia vi siano abitazioni o terrazzi accessibili.
I doccioni dovranno essere di sezione sufficiente ma di diametro interno non superiore a cm. 12, ed il numero non inferiore ed uno per ogni mq. di tetto, misurato in proiezione orizzontale
salvi casi preesistenti.
E’ vietato introdurre in questi doccioni, qualsiasi scarico all’infuori dell’acqua piovana proveniente dal tetto.
ART. 22 - INCASSATURA.
Fermo quanto disposto dal regolamento edilizio vigente, gli scarichi di cui al precedente articolo, neppure al di sotto del piano stradale e fino alla profondità di m.1,50, non devono sporgere dalla linea di confine con la proprietà comunale, per tanto dovranno essere incassati nel muro per un altezza minima di 3 m. dal piano di calpestio del marciapiede salvo casi particolari.
Nelle case preesistenti alla fognatura, tale incassatura, ove necessiti, dovrà essere eseguita a cura e spese del proprietario, contemporaneamente all’esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura stradale.
Quando il proprietario non adempie in tempo utile, l’opera verrà eseguita d’ufficio dall’Amministrazione Comunale, sempre a spese del proprietario stesso, che sarà tenuto al rimborso in base alla liquidazione che verrà fatta dall’Ufficio Tecnico, secondo le norme di cui all’art. 13.
ART. 23 - SGROSSATURA E DISOLEATURA.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre l’impiego di apparecchiature o manufatti idonei a trattenere sostanze grasse ed oleose prima dello scarico nella pubblica fognatura, per utenze speciali quali grandi cucine, stazioni di lavaggio ed officine.
ART. 24 - ACQUE METEORICHE INTERNE
Nelle condotte orizzontali delle acque piovane interne, potranno essere immessi gli scarichi dei bagni e degli acquai, solo quando esse siano costituite in tubi idonei, od allacciate direttamente alla canalizzazione principale, senza l’interposizione di pozzetti di deposito e quando sopra le grondaie, non vi siano abitazioni o terrazze accessibili.
ART. 25 - SCARICHI VIETATI
E’ assolutamente vietato immettere nella fogna acque o liquidi in genere che in qualsiasi modo ne possano danneggiare i manufatti, così spazzature, ceneri e corpi solidi.
il proprietario dello stabile è responsabile verso il Comune dei danni causati dalla trasgressione al presente dispositivo, ed è tenuto al rimborso delle spese di riparazione ai termini egli art. 12 - 13.
ART.26 - STRADE PRIVATE
I collettori fognari lungo le strade private devono essere autorizzati, qualora sussista la possibilità di collegamento alla pubblica fognatura a cura e spese degli interessati.
Tutti gli allacciamenti devono inoltre rispettare le analoghe norme previste per il collegamento alla fognatura pubblica.
Il Comune può costruire direttamente sia il collettore stradale che gli allacciamenti, qualora gli interessati non vi provvedessero, addebitando agli stessi le relative spese.
ART. 27 - SCARICHI DI ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DA GIARDINI E TERRENI IN GENERE NON ASFALTATI
Tali scarichi dovranno essere in linea di principio convogliati in acque superficiali e non in fognatura.
Se ciò non risultasse possibile, prima dell’immissione in fognatura, si dovrà provvedere al posizionamento di un pozzetto di decantazione separato dalle acque reflue restanti.
CAPO 2° DISPOSIZIONI PER LA FOGNATURA INTERNA DEGLI IMMOBILI
ART. 28 - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEI REGOLAMENTI
Tutte le opere (progetti) per la canalizzazione interna degli edifici, vengono considerate opere edilizie soggette alle disposizioni del regolamento edilizio ed igiene vigenti.
ART. 29 - PROGETTI.
I progetti di fognatura interna di uno stabile debbono essere sempre redatti su fogli separati da ogni altro piano o elaborato progettuale e contenere fra l’altro, i seguenti allegati:
1 - relazione tecnica illustrativa,
2 - pianta generale dell’area da servire in scala idonea (1:500 o 1:1000),
3 - planimetria del piano terreno e di quello sotterraneo se previsto o esistente, con ’indicazione dei tracciati di tutte le canalizzazioni e dell’ubicazione degli eventuali impianti di trattamento, dalla quale risultano chiaramente evidenziati:
• l’ubicazione di tutte le colonne verticali di scarico delle acque bianche e nere e/o l’ubicazione di tutti gli scarichi delle acque provenienti da insediamenti produttivi opportunamente contrassegnati;
• i tracciati, diametri, le pendenze, le quote di alcuni punti significativi del fondo delle tubazioni, riferite allo zero del Piano Regolatore, le bocche ed i pozzetti di ispezione, le caditoie ed ogni altro manufatto (xxxxx xxxx, fosse settiche) compresi entro l’area privata.
Si uniranno anche i computi necessari a fornire le seguenti indicazioni:
- area complessiva della proprietà;
- area scoperta sistemata a cortile o a giardino.
ART. 30 FOGNATURE INTERNE - PRESCRIZIONI TECNICHE
Gli edifici con facciate prospicienti cortili e giardini, devono essere allacciati mediante un’unica tubazione alla fognatura stradale salvo casi speciali.
Pertanto le diverse colonne verticali di scarico delle acque bianche e nere dovranno venire collegate tramite reti interne, alla tubazione di uscita (figura 6), dotata di idoneo pozzetto a doppio chiusino, per le ispezioni ubicato entro la proprietà privata.
Un altro pozzetto per le ispezioni sulla tubazione di allacciamento, verrà ubicato in sede stradale o in marciapiede (figure 7 - 8 - 9).
Ai piedi delle colonne verticali e nei punti di incrocio della rete interna debbono essere sempre previsti idonei pozzetti di ispezione, con fondo sagomato per impedire il deposito di materiali.
Le acque piovane debbono essere immesse nella rete interna a valle delle fosse settiche che eventualmente esistessero.
In casi particolari l’Autorità Comunale può permettere lo scarico separato delle acque meteoriche in corsi d’acqua o canalizzazioni ad essi confluenti.
Le condotte interne dei fabbricati, eseguite in orizzontale, dovranno essere costituite da tubi in materiale assolutamente impermeabile ed inattaccabile all’azione chimica (corrosione) e meccanica (abrasione) delle acque che le percorrono, assicurare inoltre la perfetta impermeabilità dei vari manufatti, levigati internamente.
Nel sotterraneo le tubazioni saranno mantenute possibilmente al di sopra del pavimento, in caso contrario, dovranno collocarsi in apposita incassatura di muro o di pavimento facilmente ispezionabile. In casi diversi si potrà sostenere la condotta con appositi tiranti a soffitto o con delle mensole a parete; in ogni caso si metterà un sostegno in ogni giunto.
Tutti gli apparecchi per l’evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con la rete fognaria, dovranno essere muniti di chiusura idraulica a sifone a chiusura stagna.
Le colonne che raccolgono esclusivamente gli scarichi di acquai e bagni potranno avere un unico sifone al piede, se sul tetto vi sono terrazze accessibili o finestre di abitazioni. Negli altri casi il collegamento è diretto.
Le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche dai cortili e le pilette per la raccolta delle acque degli ambienti siti al piano terra, dovranno essere muniti
di chiusura idraulica a sifone a tenuta stagna.
Le colonne che raccolgono esclusivamente gli scarichi di acquai e bagni potranno avere un unico sifone al piede, se sul tetto vi sono terrazze accessibili o finestre di abitazioni. Negli altri casi il collegamento è diretto.
Le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche dai cortili e le pilette per la raccolta delle acque dagli ambienti siti al piano terra, dovranno essere muniti di interruzione idraulica o sifone.
Le caditoie dovranno essere inoltre dotate di vaschette per la trattenuta dei materiali grossolani.
Le tubazioni interne ed il collettore in uscita non dovrebbero avere pendenze inferiori all’1% e diametri superiori a 15 cm. e dovrebbero essere eseguite in materiali idonei levigati internamente e con giunti posti in opera con la massima cura.
Qualora il diametro della tubazione in uscita dovesse essere , per ragioni idrauliche, superiore a tale limite, si potrà passare al diametro prefissato di 15 cm. all’uscita del pozzetto di ispezione, tenuto conto che generalmente la tubazione di allacciamento al collettore stradale può essere posta in opera con pendenze superiori a quelle delle canalizzazioni interne.
L’Ufficio Tecnico potrà richiedere, a proprio insindacabile giudizio, i calcoli idraulici per il dimensionamento delle condutture, quando le aree private da servire sono di notevoli dimensioni.
Il Comune potrà autorizzare allacciamenti alla fognatura pubblica anche con diametri superiori al limite predetto, qualora se ne dimostri la necessità con idonei calcoli idraulici.
Le canalizzazioni interne devono presentare sempre tracciati rettilinei ed ogni cambiamento di direzione deve essere realizzato con l’interposizione di pozzetti a fondo sagomato di idonee
dimensioni per l’esecuzione delle operazioni di pulizia delle condotte.
La ventilazione delle reti interne potrà essere assicurata attraverso le colonne verticali di scarico, così previsto come al punto 17.
ART. 31 - SERVITU’ DI FOGNATURA
Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di scaricare le acque nere e meteoriche nella pubblica fognatura, se non attraverso proprietà altrui, potrà, a nome della legge, salvo le separate osservazioni, richiedere all’Autorità Giudiziaria, in caso di mancato accordo, l’istituzione di una servitù di scarico coattivo ai sensi dell’art. 1043 del Codice Civile.
Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costruzione si nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l’immissione delle acque nelle proprie canalizzazioni, purchè le stesse siano idonee allo scopo (art. 1034 del Codice Civile).
In ogni caso i progetti per l’attraversamento devono essere approvati dal Comune medesimo.
ART. 32 - VISITE TECNICHE.
L’Amministrazione Comunale, prima di concedere l’autorizzazione all’uso delle canalizzazioni interne al servizio di nuovi edifici, deve accertare la regolare esecuzione delle opere e la loro conformità al progetto approvato.
Quando l’Amministrazione Comunale provvede alla costruzione di nuovi collettori stradali, i proprietari delle aree già servite da canalizzazioni interne, debbono presentare domanda scritta al Presidente del Consorzio o al Sindaco, entro 30 giorni dalla ultimazione delle opere relative, per ottenere dall’Ufficio Tecnico la visita di verifica, il quale ne verificherà l’idoneità o meno e prescriverà le eventuali modifiche ai sensi del presente regolamento.
In ogni caso, mancando la domanda speciale, si procederà al sopralluogo d’ufficio per la verifica delle opere che erano da eseguire.
L’ Amministrazione si riserva la facoltà di far effettuare dall’Ufficio Tecnico, in qualsiasi momento, visite tecniche alle canalizzazioni interne, al fine di controllare lo stato di manutenzione e le condizioni di funzionamento.
Quando le visite effettuate dovessero dare luogo a prescrizioni tecniche se ne deve verificare l’osservanza con successive visite disposte d’Ufficio.
ART. 33 - LIMITE ALLA CONCESSIONE DI SCARICO
La concessione di scarico nella fognatura pubblica si limita allo stabile per il quale venne richiesta e per quella consistenza d’esso che risulta dai tipi depositati presso il Consorzio.
Pertanto non potranno allacciarsi altre parti degli stabili e tantomeno di stabili contigui, anche se dello stesso proprietario, senza aver prima ottenuto il permesso dell’Autorità competente.
ART. 34 - SCARICHI ASSIMILABILI A QUELLI CIVILI
Tali scarichi a tutti gli effetti sono da considerare assimilabili a quelli civili (allegato A). Per tali scarichi non sarà necessario in linea di massima alcun trattamento.
CAPO 3° - SCARICHI INDUSTRIALI
ART. 35 - SCARICHI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Le immissioni degli scarichi da insediamenti produttivi nella pubblica fognatura debbono essere soggette alle seguenti prescrizioni, oltre a quelle che, caso per caso, l’Autorità Comunale ritenesse di imporre.
ART. 36 - ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA
Gli scarichi da insediamenti produttivi debbono essere allacciati alla pubblica fognatura con tubazioni distinte da tutte le altre e saranno dotati di due pozzetti, di cui uno ubicato sul territorio privato e l’altro sul terreno comunale, immediatamente all’esterno della proprietà privata, idonei alle ispezioni ed ai prelievi delle acque di scarico e di eventuali sedimenti.
ART. 37 - SCARICHI DI FOGNATURA TASSATIVAMENTE VIETATI.
L’insediamento produttivo che si allaccia alla fognatura, essendo questa servita da impianto di depurazione centralizzato, deve osservare i limiti d’accettabilità imposti dal Comune per le acque degli scarichi industriali (vedi allegato B).
In ogni caso non possono essere scaricate nella pubblica fognatura:
∗ 1 - sostanze infiammabili od esplosive quali: benzolo, olio combustibile, ecc; 2 - sostanze che sviluppino gas o vapori tossici;
3- qualsiasi scarico contenente sostanze tossiche in qualità sufficiente (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) a danneggiare o ad interferire con processi di depurazione naturale o artificiale dei liquami urbani o che, comunque, possa costituire un pericolo per l’incolumità degli uomini e degli animali, creare pubblico disagio, nuocere alle acque del recapito finale o all’impianto di trattamento, alla rete fognante, ostacolando il processo di depurazione;
4 - sostanze radioattive;
5 - acque di scarico con temperatura superiore ai 35°C;
6 - sostanze solide o viscose in quantità e dimensioni tali da causare ostruzioni nelle condotte o produrre interferenze con l’appropriato funzionamento di tutto il sistema di fognatura, come ad esempio: ceneri, sabbie, fango, foglie, trucioli, metalli, vetro, stracci, piume, bitume, materiale plastico, legno, spazzatura, sangue intero, visceri, peli e carnicci, piatti di cartone, contenitori vari, acque di rifiuto di opifici lavoranti marmo o marmette, ecc;
tutte le sostanze sopra menzionate non si possono introdurre anche se sminuzzate a mezzo di trituratori.
ART. 38 - SCARICHI CONCESSI CONDIZIONATAMENTE.
Nel caso in cui si richiedessero immissioni nella pubblica fognatura di scarichi che, a giudizio dell’Autorità Comunale possono avere effetti negativi sul sistema di fognatura e sulle acque del recipiente finale o che possano costituire pericolo per l’incolumità delle persone o l’integrità delle cose, l’Amministrazione Comunale potrà a suo giudizio:
∗ 1 - negare o togliere l’autorizzazione allo scarico;
2 - imporre dei pretrattamenti che rendano accettabile lo scarico;
3 - richiedere il controllo sulle portate e sull’andamento dell’immissione;
4 - richiedere il pagamento di una quota per compensare i maggiori oneri incontrati nella depurazione.
Qualora si autorizzi il pretrattamento della portata, dovranno essere preventivamente sottoposti per l’approvazione i relativi progetti, con l’avvertenza che essi dovranno corrispondere in tutto e per tutto alle norme e disposizioni di legge vigente.
Gli impianti di pretrattamento ed i dispositivi per uniformare le portate, autorizzati dal Comune dovranno essere costruiti e mantenuti in perfetta efficienza e conservazione, a completa cura e spese dei proprietari degli immobili.
Le clausole contenute nel presente articolo non devono essere intese in senso restrittivo, e cioè tali da ostacolare particolari accordi tra l’Ente Pubblico e l’industria privata, ma al contrario, qualora la potenzialità ed il dimensionamento delle installazioni del sistema di fognatura lo consentano, potrà essere prevista l’accettazione, dietro corresponsione di un congruo canone, anche di scarichi di portata e caratteristiche inconsuete.
ART. 39 - LIMITI DI ACCETTABILITA’ DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI
In linea di massima gli insediamenti produttivi dovranno rispettare i limiti di accettabilità citati nell’apposito allegato B.
Il Comune si riserva a sua discrezione e per casi eccezionali, la possibilità di rivedere tali parametri (limiti di accettabilità), sulla base delle denuncie e delle indagini svolte in merito e a seconda del caso.
ART. 40 - ISPEZIONI E CONTROLLI
Qualora l’Autorità Comunale lo richiedesse, l’industria allacciata alla pubblica fognatura dovrà installare, a propria cura e spese, una apposita cameretta di controllo, e la strumentazione per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi.
Tali camerette dovranno risultare facilmente accessibili, in posizione sicura, e costruite in conformità ai progetti preventivamente approvati dal Comune.
Tali camerette dovranno essere mantenute in perfetto stato di conservazione a cura e spese della proprietà interessata.
Il personale del Comune avrà diritto di accesso in qualsiasi momento, per effettuare controlli, ispezioni, misure, analisi, campionature e quant’altro occorra in ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento.
Nessuno potrà manomettere, danneggiare o distruggere qualsiasi struttura, accessorio o apparecchiatura facente parte della pubblica fognatura e che sia stata imposta dall’Autorità Comunale.
Chiunque violi questa prescrizione sarà passibile di penalizzazione in conformità a quanto prescritto dall’art. 48, salvo ed impregiudicato il diritto da parte dell’Amministrazione di revocare il permesso di scarico.
ART. 41 - PROVE, ANALISI, MISURE.
Tutte le campionature per le misure, le prove, le analisi ed i controlli riguardanti le caratteristiche degli scarichi immessi nella fognatura, verranno prelevate dalle apposite camerette di controllo. Nel caso in cui l’Autorità Comunale non abbia ritenuto necessario far costruire tale manufatto, gli esami verranno condotti nella cameretta d’ispezione della pubblica fognatura, sita immediatamente a valle dello scarico.
Le campionature e analisi, verranno eseguite a norma di legge.
ART. 42 - RESPONSABILITÀ’.
Durante le visite di controllo, nell’ambito della proprietà privata, il personale comunale sarà tenuto ad osservare tutte le norme di sicurezza ivi prescritte.
CAPO 4° - CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DI GESTIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE.
ART. 43 - DETERMINAZIONE ED ISCRIZIONE DEI CONTRIBUTI.
Per il servizio relativo alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto decadenti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, provenienti da utilizzazioni per usi civili, sarà dovuto al Comune, secondo rispettive competenze da parte dei titolari delle utenze, il pagamento di un canone secondo apposita tariffa.
Per le acque provenienti da utilizzazioni industriali, sarà parimenti dovuto al Comune, secondo rispettive competenze, il pagamento di un canone o diritto le cui tariffe per le diverse categorie di utenti saranno determinate dal Comune anno per anno.
ART. 44 - CAMBIAMENTO DI PROPRIETA’.
Le quote fisse rappresentano il concorso delle spese di impianto generale della fognatura stradale e sono dovute in via solidale ed indivisibile dai proprietari degli immobili allacciati alla
fognatura pubblica, in solido coi successori ed aventi causa.
CAPO 5° - DISPOSIZIONI VARIE
ART. 45 - DEROGHE
In circostanze eccezionali, è in facoltà dell’Amministrazione Comunale dare prescrizioni anche a parziale deroga delle presenti disposizioni, esclusa però sempre qualsiasi variazione alla misura e modalità dei corrispettivi stabiliti dalla Legge e dal presene Regolamento.
ART. 46 - PENALI.
Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, sono disciplinate dagli art. 106 e seguenti, della Legge Comunale e Provinciale, Testo Unico 3.3.1934 n° 383, dall’art. 17 della Legge sulla Pubblica Sicurezza T.U. approvato con R.D. 18.06.1931 n° 773, dagli art. 21 e seguenti della Legge 10.05.1976 n° 319 2Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”, fatto salvo per l’Amministrazione Comunale il diritto alla rifusione dei danni e delle spese.
ART. 47 - ENTRATA IN VIGORE.
Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l’approvazione dell’Autorità Tutoria e l’affissione per 15 giorni consecutivi all’Albo Comunale, ai sensi dell’art. 21 della Legge 9.06.1947 n° 530,