Regolamento per la concessione e l’erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l’integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell’orario di...
Regolamento per la concessione e l’erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l’integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell’orario di lavoro, ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009,
n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) [Testo emanato con decreto del Presidente della Regione 71/2014 coordinato con le modifiche disposte con decreto del Presidente della Regione 106/2014, decreto del Presidente della Regione 73/2015, decreto del Presidente della Regione 97/2016, decreto del Presidente della Regione 166/2017 e decreto del Presidente della Regione 25/2021]
Art. 1 oggetto e finalità Art. 2 definizioni
Art. 3 soggetti beneficiari e requisiti di fruibilità del contributo Art. 4 ammontare del contributo
Art. 5 regime di aiuti de minimis Art. 6 cumulo
Art. 7 presentazione della domanda
Art. 8 concessione ed erogazione del contributo Art. 9 domande non finanziate
Art. 10 obblighi dell’impresa
Art. 11 revoca e restituzione del contributo Art. 12 norma di rinvio
Art. 13 modulistica e allegati Art. 14 abrogazioni
Art. 15 disposizioni transitorie Art. 16 entrata in vigore
art. 1 oggetto e finalità
1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) la misura, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione e l’erogazione dei contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l’integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale interessati dalla conseguente riduzione dell’orario di lavoro. 1 bis. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 21, comma 3 ter, della legge regionale 11/2009, i contributi di cui al comma 1 sono concessi anche nell’ipotesi di
stipulazione del contratto di espansione di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), tenuto conto dei periodi di fruizione dei contributi di cui al comma 1 anteriori all’applicazione del contratto di espansione e a condizione che sia intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale a favore dell’impresa richiedente dell’intervento straordinario di integrazione salariale conseguente alla stipulazione del contratto di espansione.
art. 2 definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per contratto di solidarietà difensivo, il contratto collettivo aziendale sottoscritto dal datore di lavoro e dalle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale al fine di evitare in tutto o in parte riduzioni di personale attraverso una riduzione temporanea dell’orario di lavoro, ai sensi del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, o dell’articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) ovvero dell’articolo 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione), convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236;
a bis) per imprese, tutti i datori di lavoro i quali siano ammessi alla sottoscrizione dei contratti di solidarietà difensivi di cui alla lettera a) con riconoscimento dei relativi benefici da parte dei competenti organi nazionali.
a ter) per contratto di espansione, l’accordo stipulato in sede governativa ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 148/2015, che preveda l’utilizzo dell’integrazione salariale straordinaria ai sensi dell’articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 148/2015.
art. 3 soggetti beneficiari e requisiti di fruibilità del contributo
1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento le imprese aventi sede o unità locali nella Regione Friuli Venezia Giulia che stipulano contratti di solidarietà difensivi.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese di una delle Province della Regione;
b) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative;
c) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di Regioni diverse dal Friuli Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale;
d) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all’Albo delle imprese artigiane;
e) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori.
art. 4 ammontare del contributo
1. Fermo restando quanto previsto dai commi 2, lettera a), 2 bis, lettera a) e 3, lettera a), per le imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi il contributo è pari ad euro due e centesimi cinquanta per ciascuna ora del monte ore non dovuto a seguito dell’effettiva riduzione di orario per un periodo massimo consecutivo di 24 mesi per ciascuna unità aziendale.
2. abrogato.
2 bis. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 148/2015:
a) per la quota del 20 per cento a titolo di sostegno all’impresa, fino ad un massimo di euro
200.000 e comunque nei limiti del massimale disponibile al momento della concessione come previsto dall’articolo 5, comma 3;
b) per la quota del 80 per cento a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori.
3. abrogato.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il contributo di cui al presente regolamento può essere richiesto per periodi complessivi di esecuzione di contratti di solidarietà difensivi, ricompresi nell’arco di un quinquennio, non superiori a 36 mesi per ciascuna unità aziendale.
5. Ai fini del computo del quinquennio di cui al comma 4:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 si considerano periodi fissi, il primo dei quali decorre dall’11 agosto 2010;
b) nell’ipotesi di cui al comma 2 bis si considerano periodi fissi, il primo dei quali decorre dal 24 settembre 2015.
6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, la quota di contributo erogata a titolo di sostegno all’impresa non può eccedere rispettivamente:
a) con riferimento al periodo consecutivo di cui al comma 1, l’importo massimo di 200.000 euro;
b) con riferimento al periodo complessivo di cui al comma 4, l’importo massimo di 300.000 euro.
6 bis. La quota di contributo erogata a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori è richiesta dall’impresa per conto dei lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro e non può essere destinata a finalità diverse.
7. abrogato.
8. Con dichiarazione espressa e irrevocabile contenuta nella domanda di contributo le imprese possono richiedere che anche le quote di cui ai commi 2, lettera a), 0 xxx, xxxxxxx x) x 0, xxxxxxx x), xxxxxxx concesse a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori, fermi restando gli importi massimi previsti dal comma 6, lettere a) e b), per le quote medesime.
9. Nell’ipotesi di cui al comma 8, anche alle quote di cui ai commi 2, lettera a), e 3, lettera a), trova applicazione quanto previsto dal comma 6.
9 bis. Nell’ipotesi di cui all’articolo 1, comma 1 bis, anche con riferimento al periodo di esecuzione del contratto di espansione, trovano applicazione i commi 1, 2 bis, 4, 5, lettera b), 6, 6 bis e 8.
art. 5 regime di aiuto de xxxxxxx
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 9, le quote di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), comma 2 bis, lettera a) e comma 3, lettera a), sono concesse a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dai seguenti regolamenti europei:
a) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013, il cui articolo 3, comma 2, stabilisce che l’importo massimo concedibile non può superare, i 200.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari (100.000 euro per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi);
b) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 190/45 del 28 giungo 2014, il cui articolo 3, comma 2, stabilisce che l’importo massimo concedibile non può superare, i 30.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari;
c) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 352/9 del 24 dicembre 2013, il cui articolo 3, comma 3 bis, stabilisce che l’importo massimo concedibile non può superare i 25.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari.
2. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto de minimis, relativamente alle
informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale aiuti l’impresa presenta, utilizzando la modulistica predisposta ai sensi dell’articolo 13, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il rispetto delle condizioni relative all’applicazione del regime de minimis.
3. Qualora l’importo della quota di contributo da concedere a titolo di sostegno all’impresa, determinata ai sensi dell’articolo 4, superi il massimale disponibile per l’impresa a titolo di aiuto de minimis al momento della concessione, l’importo della quota di contributo medesima viene conseguentemente ridotto, previa accettazione da parte dell’impresa. La mancata accettazione comporta l’impossibilità di concedere la quota di contributo a titolo di sostegno all’impresa.
art. 6 cumulo
1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo di aiuto de minimis nei limiti delle regole del cumulo disciplinate nei regolamenti richiamati all’articolo 5.
2. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre normative statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.
3. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con i benefici previsti dalla vigente normativa nazionale in materia di contratti di solidarietà difensivi, a meno che questa ultima espressamente escluda la cumulabilità con altre provvidenze.
4. L’importo complessivo percepito dai lavoratori in applicazione del cumulo dei benefici previsti dalla vigente normativa nazionale in materia di contratti di solidarietà difensivi e dal presente regolamento non può eccedere l’ammontare della retribuzione che sarebbe stata dovuta in assenza di sospensione.
art. 7 presentazione della domanda
1. La domanda di contributo, sottoscritta digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), è inviata tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxx.xxx.xx, nella sezione posta certificata.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, commi 1 e 4, ciascuna domanda di contributo è presentata con riferimento ad un periodo di esecuzione del contratto di solidarietà difensivo non superiore a 12 mesi in relazione al quale è intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale del trattamento di integrazione salariale ovvero del contributo di solidarietà.
3. La domanda è presentata, concluso il periodo di cui al comma 2, entro i successivi centottanta giorni.
3 bis. Qualora l’efficacia dell’intervento straordinario di integrazione salariale, concesso a seguito della stipulazione del contratto di solidarietà, sia stata sospesa anche con successivi provvedimenti da parte del competente organo nazionale, il termine di cui al comma 3 decorre dalla data di effettiva cessazione dell’efficacia dell’intervento straordinario di integrazione salariale.
4. Alla domanda di contributo deve essere allegata:
a) una copia del contratto di solidarietà difensivo;
b) la dichiarazione prevista per accertare il rispetto della normativa comunitaria ai sensi dell’articolo 5, comma 2, qualora il soggetto richiedente non si sia avvalso della facoltà di cui all’articolo 4, comma 8;
c) l’elenco dei lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario con le ore di riduzione effettivamente utilizzate per ciascun lavoratore;
d) una dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa richiedente ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l’intervenuta concessione da parte del competente organo nazionale del trattamento di integrazione salariale ovvero del contributo di solidarietà in relazione al medesimo contratto di solidarietà difensivo stipulato.
d bis) nell’ipotesi di cui al comma 3 bis, una dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa richiedente ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante l’intervenuta sospensione da parte del competente organo nazionale dell’efficacia dell’intervento straordinario di integrazione salariale.
5. Qualora la concessione da parte del competente organo nazionale di cui al comma 4, lettera d), non risulti intervenuta entro il termine di cui al comma 3, la domanda di contributo è presentata entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento di concessione da parte del competente organo nazionale.
6. Le domande vengono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione.
6 bis. Nell’ipotesi di cui all’articolo 1, comma 1 bis:
a) trovano applicazione i commi 1, 2, 3 e 6;
b) fermo restando quanto previsto dal comma 4, alla domanda di contributo deve essere allegata:
1) una copia del contratto di espansione;
2) una dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa richiedente ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l’intervenuta concessione da parte del competente organo nazionale del trattamento di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 148/2015;
c) fermo restando quanto previsto dal comma 5, qualora la concessione da parte del competente organo nazionale di cui alla lettera b), numero 2), non risulti intervenuta entro il termine di cui al comma 3, la domanda di contributo è presentata entro sessanta giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento di concessione da parte del competente organo nazionale sul relativo sito istituzionale.
art. 8 concessione ed erogazione del contributo
1. Nei limiti delle risorse complessivamente disponibili e nel rispetto della normativa europea sugli aiuti de minimis, il Servizio competente procede contestualmente alla concessione e all’erogazione del contributo entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.
2. La quota del contributo di cui all’articolo 4 commi 2, lettera b), 2 bis, lettera b) e 3, lettera b), deve essere versata dall’impresa beneficiaria ai lavoratori interessati alla riduzione di orario prevista dal contratto di solidarietà a titolo di sostegno al reddito, in misura proporzionale alla riduzione di orario prevista per ciascuno di essi, entro sessanta giorni dall’erogazione effettuata ai sensi del comma 1.
3. Qualora il soggetto richiedente si sia avvalso della facoltà di cui all’articolo 4, comma 8, anche alle quote di cui all’articolo 4 commi 2, lettera a), 2 bis, lettera a) e 3, lettera a), trova applicazione quanto previsto dal comma 2.
art. 9 domande non finanziate
1. Con riferimento alle domande di contributo che non possano essere finanziate nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione per carenza di risorse, il contributo viene concesso ed erogato a valere sulla disponibilità di risorse dell’esercizio finanziario successivo.
art. 10 obblighi dell’impresa
1. Entro trenta giorni dal versamento ai lavoratori delle quote di contributo di cui all’articolo 4, commi 2, lettera b), 2 bis, lettera b) e 3, lettera b), effettuato ai sensi dell’articolo 8 comma 3, l’impresa beneficiaria trasmette al Servizio competente la documentazione attestante l’avvenuto versamento medesimo.
2. Qualora il soggetto richiedente si sia avvalso della facoltà di cui all’articolo 4, comma 8, anche con riferimento alle quote di cui all’articolo 4, commi 2, lettera a), 2 bis, lettera a) e 3, lettera a), trova applicazione quanto previsto dal comma 1.
art. 11 revoca e restituzione del contributo
1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui all’articolo 10, comma 1, entro il termine previsto, il Servizio competente assegna un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione medesima.
2. La mancata presentazione della documentazione di cui all’articolo 10, comma 1 entro il termine perentorio fissato ai sensi del comma 1, comporta la revoca del contributo.
3. Il contributo revocato ai sensi del comma 2 deve essere restituito con le procedure previste dall’articolo 49 della legge regionale 7/2000.
art. 12 norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000.
art. 13 modulistica e allegati
1. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavoro, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, è approvata la seguente modulistica:
a) il modello di domanda di contributo di cui all’articolo 7;
b) il modello della dichiarazione prevista dall’articolo 5, comma 2.
2. La modulistica di cui al comma 1 è resa disponibile sul sito internet della Regione.
art. 14 abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) il Regolamento per la concessione e l’erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l’integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell’orario di lavoro, ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 235;
b) il Regolamento recante Modifiche al Regolamento per la concessione e l’erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l’integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell’orario di lavoro, ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 5 ottobre 2010, n. 214;
c) il Regolamento recante Modifiche al Regolamento per la concessione e l’erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l’integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell’orario di lavoro, ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2011, n. 191;
d) il Regolamento recante Modifiche al Regolamento per la concessione e l’erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l’integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell’orario di lavoro, ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2012, n. 76;
e) il Regolamento recante Modifiche al Regolamento per la concessione e l’erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l’integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione
dell’orario di lavoro, ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 6 novembre 2012, n. 228.
art. 15 disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano esclusivamente ai procedimenti relativi alle domande di contributo presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le disposizioni abrogate ai sensi dell’articolo 14 continuano a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti relativi alle domande di contributo presentate fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2 bis. Per l’anno 2014 le domande di contributo possono essere presentate anche successivamente al termine di sessanta giorni dalla conclusione del periodo di esecuzione del contratto di solidarietà difensivo, di durata non superiore a 12 mesi, in relazione al quale è intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale del trattamento di integrazione salariale ovvero del contributo di solidarietà, a condizione che le domande siano presentate entro un anno dalla concessione medesima.