Premesso:
CONVENZIONE TRA L’AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI E LA XXXXX SERVICE SRL CONCERNENTE CONDIZIONI E MODALITA' PER L'ESECUZIONE DELLO STUDIO OSSERVAZIONALE DAL TITOLO:
“VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELLA QUALITA’ DEL SONNO NEI PAZIENTI CON ASMA BRONCHIALE PRESISTENTE” PRESSO LA STRUTTURA DI PNEUMOLOGIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Premesso:
- che con istanza in data 16 dicembre 2015, la società XXXXX Service s.r.l., con sede in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxx 000 – 20162 ha richiesto al Comitato di Bioetica ASL n°1 di Sassari la pertinente autorizzazione ad effettuare lo Studio clinico dal titolo: "VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELLA QUALITA’ DEL SONNO NEI PAZIENTI CON ASMA BRONCHIALE PRESISTENTE " (di
seguito denominato “Studio”);
- che il protocollo nonché tutti i documenti inviati al Comitato Etico e approvati dal medesimo, allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- che il protocollo è stato valutato ed ha ottenuto l’autorizzazione da parte del Comitato Etico del Centro Coordinatore in data 13/10/2015 – Prof. G.W. Canonica – U.O. Clinica Malattie Respiratoria e Allergologia Dip. di Medicina Interna Generale e Specialistica. IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria San Xxxxxxx-ITS Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro;
- che lo Studio potrà iniziare solo dopo l’emanazione del parere del Comitato Etico (ottenuta nella seduta del 1/03/2016 e rettificata in data 8/03/2016) e l’approvazione dell’Autorità Competente, in conformità alla vigente normativa;
- che lo studio osservazionale sui pazienti nell’ambito della struttura di Pneumologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari potrà essere operata solo nel pieno rispetto della dignità dell’uomo e dei suoi diritti fondamentali così come dettato dalla “Dichiarazione di Helsinki”, dalle norme di “Good Clinical Practice“ (GCP) emanate dalla Comunità Europea (così come recepiti dal Governo Italiano ed in accordo con le Linee Guida emanate dagli stessi organismi), in attuazione di quanto prevede inoltre la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano nell’applicazione della biologia e della medicina fatta ad Oviedo il 4
/4/1997 e, infine, secondo i contenuti dei codici italiani di deontologia medica delle professioni sanitarie e dei Regolamenti vigenti in materia, nonché nel rispetto delle leggi vigenti in materia di prevenzione della corruzione.
TRA
Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, con sede legale in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx 00, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02268260904, in persona del Commissario Straordinario Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx (d’ora innanzi denominata “AZIENDA”)
E
La Xxxxx Service s.r.l. (di seguito per brevità “CRO”), con sede legale in Milano (CAP: 20162) - Via Viale Xxxxxx Xxxxx 121, P.I. e C.F. n. 03256400965 in persona del Legale Rappresentante Xxxx. Xxxxx Xxxxx, il quale agisce in nome e per conto di XXXxX – Società Italiana di Medicina Respiratoria - con sede legale in Milano, Via Viale Fulvio Testi 121 - P.I. e C.F. n. 05063021009
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - PREMESSA
Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.
ART. 2 - REFERENTI DELLO STUDIO
L'Ente nomina quale Responsabile dello Studio richiamata in premessa, a seguito di formale accettazione, il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, in servizio presso la struttura di Pneumologia dell’Azienda, in qualità di Sperimentatore Principale.
Il referente tecnico scientifico dello Studio per conto del Promotore sarà il Dr. XXXXXX XXXXXX il quale
potrà nominare un responsabile di progetto ed avere contatti con i sanitari incaricati di programmare e di eseguire lo Studio nel rispetto di quanto previsto dalla normativa richiamata in premessa.
L'Azienda accetta le visite di monitoraggio e di auditing che verranno eseguite presso la U.O.C. di Pneumologia da parte del personale del Promotore o di società terza incaricata dal Promotore, al fine di verificare il corretto andamento dello Studio.
ART. 3 – INIZIO SPERIMENTAZIONE E NUMERO PAZIENTI
Lo Studio avrà inizio dopo l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti interni.
Presso il centro sperimentale dell’Ente saranno arruolati circa 60 pazienti entro il 30.12.2016 (data stimata). Il reclutamento continuerà in ogni caso fino al raggiungimento del numero globale di pazienti previsti da protocollo, salvo diversa comunicazione in corso di studio. Il numero complessivo massimo, tra tutti i centri partecipanti in Italia, sarà di n. 1.800 pazienti.
Essendo uno Studio multicentrico ad arruolamento competitivo, il numero di pazienti per centro può variare, in più o in meno, in funzione della capacità d’arruolamento di ciascuno.
Le Parti prendono atto che un eventuale aumento del numero di pazienti da arruolare presso il centro sperimentale dell’Ente dovrà essere preventivamente concordato per iscritto tra le parti, sentito il parere dello sperimentatore, e successivamente notificato al comitato Etico.
Il Promotore comunicherà tempestivamente per iscritto allo Sperimentatore la data di chiusura degli arruolamenti, o per raggiungimento del numero di pazienti complessivamente richiesto a livello internazionale o per scadenza dei tempi previsti, e lo Sperimentatore sarà quindi tenuto a svolgere lo Studio solo su quei pazienti già arruolati alla data di detta comunicazione.
Il Promotore non avrà alcuna responsabilità e non riconoscerà alcun compenso per i pazienti arruolati dallo Sperimentatore, su sua iniziativa, oltre il numero massimo concordato o in data successiva a quella della comunicazione di interruzione dell’arruolamento.
ART. 4 - OBBLIGAZIONI DELLE PARTI
4.1 Il Promotore si impegna:
a) Ad osservare tutte le istruzioni, le direttive e le raccomandazioni precisate nel parere del Comitato Etico.
b) A fornire all'Ente, il materiale necessario, , a propria cura e spese, con le modalità previste dalla normativa vigente, nelle quantità e modalità necessarie all'esecuzione dello Studio.
c) A fornire gratuitamente tutti i supporti necessari per la registrazione e la raccolta dati ed altro materiale eventualmente previsto dal protocollo o comunque necessario allo svolgimento della stessa (quale : CRF, Protocollo, Sinossi).
A copertura dei costi derivanti e/o generati dallo Studio, per ogni paziente eleggibile e valutabile incluso e trattato secondo il Protocollo e per il quale sarà consegnata/trasmessa la relativa CRF ("Case Report Form") completata e ritenuta valida dal Promotore/CRO, all’Ente verranno corrisposti gli importi sotto indicati, in base alle attività svolte (importi in euro, IVA esclusa). Il corrispettivo totale a paziente completato e valutabile sarà di €. 50,00 + IVA.
Il Promotore/CRO provvederà, inoltre, a rimborsare all’Ente tutti i costi aggiuntivi risultanti da attività mediche/diagnostiche non previste nel Protocollo o successivi emendamenti allo stesso, e non già coperti dai compensi sopra elencati, qualora tali attività si rendano indispensabili a seguito di un'alterazione dello stato clinico del paziente causata dallo Studio stessa. Il rimborso sarà effettuato solo a condizione che tali attività e i relativi costi come da tariffario dell’Ente siano stati tempestivamente comunicati, giustificati e documentati per iscritto al Promotore/CRO (fermo restando l'anonimato del paziente).
Non vi sarà compenso, ad eccezione degli oneri fissi del Comitato Etico/Segreteria, per violazione dei criteri di inclusione e, comunque nel caso di non corretta e completa osservanza del protocollo.
Gli importi per visita/paziente del presente articolo, saranno corrisposti all'Ente a fronte di emissione di prefattura, la regolare fattura sarà emessa esclusivamente al ricevimento del pagamento.
Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni data prefattura. Il saldo verrà effettuato in ogni caso solamente dopo la consegna al Promotore di tutte le schede raccolta dati compilate le cui queries siano stato risolte.
Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario intestato a: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari C.F. e P.I. 02268260904, Tesoreria dell’Azienda:
BANCA Banco di Sardegna Agenzia 1 IBAN: IT 75 E 01015 17201 0000 70188747 SWIFT: XXXXXX00
4.2 L’Ente e lo Sperimentatore s’impegnano ad osservare tutte le istruzioni, le direttive e le raccomandazioni precisate nel parere del Comitato Etico.
4.3 L’Ente e lo Sperimentatore si obbligano a tenere informati costantemente il Promotore e il Comitato etico sull’andamento dello Studio, in particolare per quanto concerne l’eventuale verificarsi di eventi avversi gravi direttamente o non direttamente correlati alla somministrazione del farmaco sperimentale.
4.4 La documentazione inerente allo Studio che rimarrà in possesso dell’Ente, dovrà essere conservata per il periodo previsto dalla normativa vigente. Il Promotore ha l’obbligo di comunicare all’Ente il termine dell’obbligo della conservazione.
ART.5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
5.1 Ai sensi e a tutti gli effetti della normativa vigente l’Ente e il Promotore sono ciascuno per gli ambiti di propria competenza, titolari autonomi, o a seconda dei casi, contitolari del trattamento dei dati dei pazienti correlate all’effettuazione dello Studio oggetto della presente convenzione. Il Responsabile del trattamento dei dati dei quali l’Ente è Titolare è il Responsabile dello Studio o Sperimentatore di cui al precedente art. 2, il quale, prima di iniziare lo Studio deve acquisire dal paziente il prescritto documento di consenso al trattamento dei dati personali. L’Ente sarà responsabile della conservazione di tale documento. L’informativa e il consenso dei pazienti al trattamento dei dati personali sarà conforme a quanto approvato e condiviso dal Comitato etico e alle indicazioni previste dal provvedimento del Garante (Linee Guida 24 luglio 2008).
5.2 Xxxxx Service s.r.l. è stata, dal Promotore, nominata responsabile del trattamento dei dati relativi allo svolgimento dello Studio.
5.3 Il Promotore e la CRO potranno inoltre comunicare, nel pieno rispetto della normativa vigente, i dati personali e sensibili ad altre società dei rispettivi gruppi ed a società che collaborano con loro a livello internazionale per l’esecuzione di specifiche attività relative allo Studio. I dati potranno essere trasmessi in territori situati al di fuori dell’Unione Europea. Il Promotore, il Responsabile ed i destinatari di comunicazioni adotteranno le adeguate misure per la tutela dei dati rispettivamente trasferiti
La CRO dovrà eseguire solo le operazioni di trattamento necessarie allo svolgimento dello Studio, attenendosi alle istruzioni scritte impartite dal Promotore e sotto la vigilanza del medesimo, e dovrà designare come incaricati del trattamento le persone fisiche impiegate nello Studio che trattano dati personali e sensibili.
Gli obblighi e le disposizioni del presente articolo continueranno ad essere pienamente validi ed efficaci anche a seguito della risoluzione o cessazione per qualsiasi causa del presente Contratto.
ART. 6 - DATI PERSONALI DEI CONTRAENTI
Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all’utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto.
Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.
Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti d’informativa e consenso di cui alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.
ART. 7 – DATI SCIENTIFICI: SEGRETEZZA, PROPRIETÀ , RISULTATI E POLITICA DI
PUBBLICAZIONE
7.1 Salvo quanto disposto dal presente articolo 7, l’Ente manterrà le informazioni correlate allo Studio nel più stretto riserbo e non divulgherà tali informazioni riservate a terzi senza il consenso scritto del Promotore. L’Ente garantisce che l’obbligo alla riservatezza sarà esteso allo Sperimentatore e ai suoi collaboratori e a qualunque altra persona, estranea all’Ente, che, per qualsiasi motivo, dovesse venire a conoscenza di dati riservati. I presenti obblighi di riservatezza e confidenzialità rimarranno in vigore finché le informazioni non saranno rese di dominio pubblico da parte del Promotore.
7.2 La divulgazione dei dati dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Il Promotore si assume inoltre la responsabilità della preparazione del Rapporto Clinico finale, e dell’invio tempestivo allo Sperimentatore.
Affinché sia garantita la corretta raccolta e rielaborazione dei dati risultanti dallo Studio, lo Sperimentatore dovrà inviare il manoscritto al Promotore prima della sua sottomissione per la pubblicazione. Il Promotore avrà 60 giorni (silenzio – assenso), dal ricevimento del manoscritto, durante i quali potrà suggerire modifiche. Lo Sperimentatore accetterà di incorporare nella pubblicazione commenti che non siano in contrasto con l’attendibilità dei dati, con i diritti, con la sicurezza ed il benessere dei pazienti.
Laddove lo Studio sia multicentrico, resta inteso che ogni eventuale pubblicazione da parte dello Sperimentatore potrà avvenire solo dopo la pubblicazione multicentrica effettuata dal Promotore, o da terzo da questi designato. Laddove entro dodici (12) mesi dalla fine dello Studio multicentrico non sia stata avviata una pubblicazione ad opera del Promotore, o del terzo da questi designato, lo Sperimentatore potrà pubblicare i risultati ottenuti presso l’Ente, nel rispetto di quanto contenuto nel presente art. 7.
7.3 Tutti i dati privi di elementi identificativi e quanto prodotto in relazione allo Studio, incluse tutte le schede raccolta dati, la documentazione, le informazioni, i materiali ed i risultati in qualsiasi forma generati nel corso dell’esecuzione dello Studio, sono di proprietà del Promotore, al quale vengono trasferiti in virtù della presente Convenzione. La proprietà del promotore riguarderà pertanto tutti i dati scientifici e non i dati personali.
Eventuali risultati suscettibili di brevetto, derivanti direttamente dallo Studio, saranno in ogni caso di proprietà del Promotore nel rispetto delle normative vigenti. E’ consentita anche in questo caso la pubblicazione dei risultati dello Studio agli sperimentatori che vi abbiano preso parte fermo restando le procedure di verifica di cui al punto 7.2 precedente.
Lo sperimentatore conserva il diritto di pubblicare il risultato dello Studio nel rispetto delle disposizioni vigenti, previo consenso del promotore, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale. L’eventuale diniego alla pubblicazione deve essere adeguatamente motivato.
7.4 Gli obblighi e le disposizioni del presente articolo continueranno ad essere pienamente validi ed efficaci anche a seguito della risoluzione o cessazione per qualsiasi causa del presente contratto.
Si dà atto che trattandosi di studio osservazionale non interventistico, condotto su informazioni ottenute durante l’attività clinico-assistenziale, non necessita di copertura assicurativa.
ART. 9. - DECORRENZA DEL CONTRATTO
Le Parti convengono che la presente scrittura avrà validità a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, e rimarrà in vigore fino alla data di chiusura formale del centro sperimentale presso l’Ente.
La data di termine dello Studio è prevista indicativamente entro 31 febbraio 2017.
ART. 10. - RECESSO - INTERRUZIONE ANTICIPATA
Il Promotore/CRO si riserva il diritto di recedere in qualunque momento, con preavviso scritto di 30 giorni, dalla convenzione stessa.
Tale preavviso verrà inoltrato tramite lettera raccomandata o PEC ed avrà effetto dal momento del ricevimento dell’altra parte.
Ciascuna delle parti della presente convenzione si riserva il diritto di interrompere immediatamente lo Studio per gravi e documentate inadempienze dell’altra parte e in qualunque momento nel caso si abbia motivo, valido e documentabile, di ritenere che la prosecuzione dello Studio possa rappresentare un rischio non accettabile per i pazienti Al verificarsi dell'interruzione anticipata dello Studio, il Promotore corrisponderà all’Ente i rimborsi spese e i compensi effettivamente maturati fino a quel momento, fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1456
c.c. qualora lo Studio non venga condotta in conformità al d.lgs. 6.11.2007 n. 200, al d.lgs. 24.06.2003 n. 211 e secondo le norme di Buona Pratica Clinica in vigore
ART. 11. - REGISTRAZIONE E BOLLI.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso di uso. Le spese di bollo sono a carico del Soggetto Promotore.
ART. 12. – FORO COMPETENTE E NORMATIVA APPLICABILE.
La normativa applicabile alla presente convenzione è quella dello Stato Italiano.
Per ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto, non risolvibile in via amichevole, è competente, in via esclusiva, il Foro di Sassari, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro, generale e facoltativo.
ART 13. - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere effettuate, previo accordo fra le Parti, solo tramite stesura di apposite modifiche scritte.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Per l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari : il Responsabile Legale
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx Data :
Firma :
Per il Promotore/CRO: XXXXX SERVICE S.P.A.. il Legale Rappresentante/Procuratore
Xxxx. Xxxxx Xxxxx | Data : | Firma : |
Per presa visione e accettazione Il Responsabile dello Studio | ||
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx | Data : | Firma : |