Contract
Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro, con unico operatore economico, unico lotto avente ad oggetto l’implementazione del sistema di bigliettazione elettronica all’interno delle stazioni delle linee su ferro
PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - FONDO SOCIALE EUROPEO PROGRAMMA OPERATIVO CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020
CUP: B60J21000090001 | CIG: 9137334E8A |
Elaborato L1.TVM.G.05 | CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO | |
revisione | emissione | Servizio Linee Metropolitane Urbane |
00 | 28/03/2022 |
Sommario
Articolo 1 - Oggetto e contenuto dell’Accordo Quadro 5
Articolo 3 - Valore economico 5
Articolo 4 – Criterio di affidamento 6
Articolo 5 – Stipula dell’Accordo Quadro 6
Articolo 7 – Garanzie particolari 8
Articolo 8 – Forniture oggetto dell’appalto 10
Articolo 9 - Proprietà industriale e commerciale. Brevetti 11
Articolo 10 - Requisiti dei materiali da fornire 12
Articolo 11 - Qualità e provenienza dei materiali per le lavorazioni 12
Articolo 12 - Esecuzione dell’appalto ed eventuali varianti 13
Articolo 13 - Custodia dei beni 14
Articolo 13.1 - Custodia dei beni di proprietà del Committente o dell’esercente 14
Articolo 13.2 - Custodia dei beni oggetto di fornitura 14
Articolo 14 - Consegna della Fornitura 15
Articolo 14.1 - Luogo e Condizioni di Consegna 15
Articolo 14.2 - Rimozione dei materiali di proprietà del Committente o del Gestore 15
Articolo 14.3 - Deposito fiduciario 15
Articolo 14.4 - Condizionamento, imballaggi e protezioni speciali 16
Articolo 14.5 - Mezzo e Spese di Trasporto 17
Articolo 16 – Variazioni quantitative della fornitura 18
Articolo 17 - Ordine dei Lavori 18
Articolo 18 – Consegna dei luoghi e Ultimazione dei Lavori 19
Articolo 19 – Tempi e fasi di realizzazione 19
Articolo 21 - Sospensione delle prestazioni 21
Articolo 22 – Oneri ed Obblighi dell’Appaltatore 21
Articolo 22.1 - Richiamo Espresso 21
Articolo 22.4 - Obblighi Particolari 24
Articolo 22.5 - Documentazione tecnica 25
Articolo 22.6 - Disposizioni Particolari per il Software 26
Articolo 22.7 - Disposizioni Particolari per i Ricambi 27
Articolo 22.8 - Adempimenti per l’Accesso ai siti 27
Articolo 22.9 - Obbligo di tesserino di riconoscimento per il personale 28
Articolo 22.10 - Condizioni per l’utilizzo di personale 28
Articolo 23 - Oneri del Committente 29
Articolo 24 - Rappresentanti del Committente e dell’Appaltatore 29
Articolo 25 - Obbligo di Denuncia 29
Articolo 26 - Essenzialità delle clausole 30
Articolo 27 - Verifiche in corso d’opera 30
Articolo 27.1 - Verifiche in fase di Fornitura 30
Articolo 27.2 - Verifiche in corso d’opera- Certificato di Collaudo Parziale 30
Articolo 28 - Verifica Finale – Verbale di Ultimazione Lavori e Certificato di Collaudo Finale 30
Articolo 30 - Subappalto e Subfornitura 31
Articolo 31 - Anticipazione 32
Articolo 33 - Revisione Prezzi 33
Articolo 36 - Danni di Forza Maggiore 38
Articolo 37 - Ordini di Servizio 39
Articolo 39 - Risoluzione del Contratto - Clausola Risolutiva Espressa 39
Articolo 41 - Disposizioni finali 41
Articolo 1 - Oggetto e contenuto dell’Accordo Quadro
Costituisce oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito Capitolato) la disciplina per l’attuazione di un Accordo Quadro (di seguito A.Q.), con un unico operatore, unico lotto, relativo alla fornitura di un numero massimo di 106 (CENTOSEI) Macchine Emettitrici di Titoli di viaggio (di seguito TVM). La durata dell’Accordo Quadro è di 48 (QUARANTOTTO) mesi dalla sottoscrizione.
La prestazione si articolerà mediante la conclusione di singoli contratti applicativi in funzione delle esigenze del Comune di Napoli che verranno sottoscritti entro e non oltre il periodo di validità dell'A.Q. agli stessi patti, prezzi e condizioni.
Ciascun contratto applicativo ed il presente Capitolato disciplinano le condizioni contrattuali di esecuzione. Il dettaglio dell’oggetto dell’appalto, per tutto quanto attiene alla fornitura di HW, SW e ai servizi è riportato nel Contratto Applicativo e nel Capitolato Tecnico che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.
In conformità a quanto disciplinato dall’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la durata dell’Accordo Quadro è fissata in 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla stipula del primo contratto applicativo, entro i quali possono essere perfezionati Contratti Attuativi ed eventuali Atti Aggiuntivi ai Contratti Attuativi, e comunque fino all’esaurimento del corrispettivo massimo previsto dall’A.Q., ove sia intervenuto prima della scadenza del termine di cui alla presente disposizione.
Per durata dell’A.Q. si intende il periodo entro il quale i soggetti attuatori di cui sopra potranno affidare Contratti Attuativi per l’affidamento delle forniture oggetto della presente procedura.
L’A.Q. si intende comunque concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora siano stati complessivamente sottoscritti Contratti Attuativi e/o Atti Aggiuntivi ai Contratti Attuativi tali da esaurire il relativo importo massimo.
L’A.Q. si esaurirà in ogni caso decorsi 48 (quarantotto) mesi dalla sottoscrizione del primo contratto applicativo ancorché non siano state impiegate integralmente le somme previste.
Il valore complessivo dell’A.Q. è di € 4.450.548,00, al netto di IVA, di cui € 2.268,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Il valore economico delle singole forniture sarà riportato in ciascun Contratto Applicativo.
Gli importi offerti dall’operatore economico in sede di gara sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata dell’A.Q, salvo quanto disposto in materia di revisione prezzi. Qualora dovessero manifestarsi
particolari esigenze tecniche assolutamente imprevedibili o dovessero intervenire delle modifiche normative che richiedano un adeguamento dei beni acquistati, la Stazione Appaltante, ove richiederà tali adeguamenti, provvederà a compensarne l’Appaltatore.
Il ribasso che l’operatore economico offrirà in gara sarà da considerarsi unico sia per le forniture che per i servizi collegati.
Si pone in evidenza che:
1) Gli importi massimi indicati non sono in alcun modo vincolanti; pertanto, la Stazione Appaltante non risponderà nei confronti dell’Appaltatore in caso di Contratti Attuativi e di relativi Atti Aggiuntivi che risultino complessivamente inferiori a detti importi;
2) Le quantità effettive da fornire saranno, pertanto, determinate fino a concorrenza dei predetti importi massimi, in base ai Contratti Attuativi e ai relativi Atti Aggiuntivi. È fatta salva la facoltà del Comune di Napoli di esercitare l’opzione del quinto come prevista dal D.Lgs. 50/2016.
Articolo 4 – Criterio di affidamento
Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo la seguente ponderazione (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. 50/2016):
• OFFERTA TECNICA – Componente qualitativa: 70 punti
• OFFERTA ECONOMICA – Prezzo: 30 punti
Il punteggio totale massimo ottenibile, pari a 100, sarà determinato dalla somma dei punteggi attribuiti alle componenti di cui sopra secondo quanto riportato nel Disciplinare di gara.
Articolo 5 – Stipula dell’Accordo Quadro
La stipula dell’A.Q. avverrà secondo i tempi e le modalità di cui all’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Ai fini della tipula dell’Accordo, in forma pubblica amministrativa, l’Amministrazione inviterà, con comunicazione scritta, l’Aggiudicatario a produrre la documentazione necessaria tra cui, in particolare:
• Documentazione occorrente per lo svolgimento delle verifiche antimafia, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;
• Atto costitutivo/statuto/contratto di rete, in originale o in copia autentica, con indicazione dell’operatore economico designato quale mandatario/capofila di un RTI;
• Procura notarile in originale o copia autentica se il soggetto firmatario è persona diversa dal rappresentante legale dell’Aggiudicatario ovvero dell’operatore economico designato quale mandatario/capofila, in caso di aggiudicazione a RTI;
• Estremi del conto corrente dedicato all’appalto nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul conto medesimo;
• “Clausola anti pantouflage”.
Qualora l’Aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto oppure non si presenti, senza giustificato e grave motivo, alla stipula dell’A.Q. all’ora e nel giorno a tale scopo stabiliti, la Stazione Appaltante potrà dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell’aggiudicazione, salvo richiesta di risarcimento di ulteriori danni e ferme restando le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa in vigore nei confronti dell’Aggiudicatario inadempiente. In tal caso, la Stazione Appaltante potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria definitiva della gara.
In caso di mancato possesso di uno o più dei requisiti dichiarati, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto mediante lo scorrimento della graduatoria.
Né l’approvazione della graduatoria né l’aggiudicazione costituiranno per la Stazione Appaltante obbligo a stipulare l’A.Q. Il soggetto appaltatore non potrà far valere, in tal caso, alcuna forma di responsabilità, neanche di natura precontrattuale.
L’appaltatore, dovrà costituire ed inviare al Comune di Napoli idonee garanzie decorrenti dalla stipula dell’Accordo quadro, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un valore pari al 10% (dieci per cento) dell’importo totale a base di gara. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%. Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso di aggiudicazione ad un RTI, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia verrà presentata, su mandato irrevocabile, dall’operatore economico mandatario/capofila in nome e per conto di tutti gli operatori economici riuniti, ferma restando la responsabilità solidale tra i medesimi. In caso di consorzi, la garanzia deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.
La cauzione prestata, redatta sulla base dello schema tipo di cui al Decreto del MISE n. 31/2018, dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori della prestazione principale, inclusi – ad esempio – il servizio di manutenzione “to go”, a tutela dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 c.c. nascenti dall’A.Q. e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione di penali.
La garanzia opera per tutta la durata dell’A.Q. e dei Contratti Attuativi e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti e sarà svincolata secondo le modalità e alle condizioni di cui in prosieguo – previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta della Stazione Appaltante.
La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l’obbligo dell’impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impressa obbligata consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall’Ente garantito.
Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di trattenute e/o penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante.
In caso di inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto l’A.Q. e i singoli contratti attuativi, fermo restando il risarcimento del danno.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 7 – Garanzie particolari
Garanzia All-Risk
L’Appaltatore è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa “All Risk”, nella forma di primo rischio assoluto, a copertura dei danni o delle perdite, da qualunque causa determinati, ivi compresa la forza maggiore, che possano derivare ai beni di proprietà della Stazione Appaltante e del Gestore.
Con tale polizza l’Appaltatore si obbligherà altresì a tenere indenne la Stazione Appaltante e il Gestore di quanti questi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi e per danneggiamenti materiali a beni tangibili, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in qualsiasi tempo, comunque riconducibile alle prestazioni oggetto del presente contratto.
Tale polizza dovrà essere trasmessa alla Stazione Appaltante e deve avere validità per l’intero periodo di vigenza del contratto applicativo ed essere rinnovata e/o estesa qualora vengano sottoscritti successivi contratti applicativi. La suddetta polizza dovrà essere trasmessa prima della sottoscrizione del contratto applicativo e/o contratti applicativi.
La polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche:
• Incendio, furto e altri danni per un valore pari a € 4.000.000,00 (QUATTROMILIONI/00);
• Il massimale catastrofale (persone e cose) non deve essere inferiore a € 2.000.000,00 (DUEMILIONI/00) per evento;
• Non deve essere prevista alcuna franchigia e/o scoperto a carico dell'Appaltatore.
Inoltre, deve prevedere espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e del Gestore. Nella polizza dovranno essere indicati quali assicurati: Appaltatore, subappaltatori, fornitori, il Comune di Napoli, ANM SpA, Direttore dell’Esecuzione, Coordinatore per la sicurezza e tutti coloro che concorrono alla realizzazione dell’oggetto del presente appalto.
Tutte le coperture assicurative dovranno prevedere i seguenti obblighi per la Compagnia di Assicurazione:
• Notificare tempestivamente alla Stazione Appaltante, a mezzo PEC, l’eventuale mancato pagamento del premio e considerare valida a tutti gli effetti l’assicurazione fino a quando non siano trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento alla Stazione Appaltante di tale comunicazione;
• Accettare l’eventuale pagamento del premio da parte della Stazione Appaltante;
• Notificare – a mezzo PEC – alla Stazione Appaltante l’avviso di “disdetta per sinistro” e considerare valida a tutti gli effetti l’assicurazione fino a quando non siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento presso la Stazione Appaltante della suddetta comunicazione;
• Notificare – a mezzo PEC alla Stazione Appaltante – tutte le circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell’assicurazione compreso la riduzione dei capitali assicurati e, in via preventiva, il mancato rinnovo della polizza.
Garanzia sui titoli di viaggio
L'Appaltatore, in occasione dell’eventuale acquisto del servizio di “Assistenza Full-Service”, è tenuto a consegnare una Fideiussione bancaria di € 400.000,00 (QUATTROCENTOMILA/00) a copertura del prelievo dei titoli di viaggio da caricarsi nelle TVM a favore di ANM SpA (Soggetto gestore).
Prima di iniziare l'esecuzione del contratto, si richiama l’attenzione sull’adempimento prescritto al paragrafo “INSERIMENTO SUPPORTI E GARANZIA BANCARIA” dell’Allegato B al Capitolato Tecnico.
Garanzia per vizi e warranty bond
Il Fornitore è tenuto a garantire che le macchine siano esenti da vizi e adatte all’uso a cui sono destinata ex all’art. 1490 c.c. per un periodo di 24 mesi salvo maggior termine offerto in sede di gara, decorrenti dal collaudo della singola TVM. Per il dettaglio del contenuto della garanzia si rimanda all’apposito paragrafo “Garanzia” del Capitolato Tecnico.
In ogni caso, a tutela delle prestazioni in garanzia, il verbale di collaudo potrà essere sottoscritto solo all’avvenuta costituzione da parte dell’Appaltatore, di un Warranty Bond nella forma della garanzia autonoma a prima richiesta dell’importo del 10% di ciascun contratto applicativo, avente quale beneficiario ANM SpA e la Stazione Appaltante. Tale cauzione dovrà essere rilasciata da primario soggetto autorizzato ed avere una validità pari alla durata della garanzia per vizi di cui sopra, considerato anche l’eventuale maggior termine offerto in sede di gara.
In occasione dell’eventuale acquisto del “servizio di assistenza full-service”, il Fornitore dovrà similmente stipulare un Warranty Xxxx con le medesime caratteristiche di cui sopra.
Articolo 8 – Forniture oggetto dell’appalto
L’A.Q. ha ad oggetto la fornitura di un numero massimo di 106 (centosei) macchine emettitrici di titoli di viaggio. Nello specifico gli interventi richiesti consistono sinteticamente in:
• Fornitura ed Installazione degli apparati riportati nella tabella seguente:
Tipologia di Apparato/Sistema | Quantità | Note |
a) Macchine Emettitrici di Titoli di Viaggio (TVM) Full | 49 | |
b) Macchine Emettitrici di Titoli di Viaggio (TVM) Light | 57 | |
c) Kit di Upgrade da TVM Light a Full | 30 |
d) Kit di Upgrade da Titoli Magnetici a Titoli Chip On Paper | 106 | |
e) Moduli Opzionali (in base ai contenuti dell’offerta) | Dispenser aggiuntivi, moduli di ricircolo per due tagli e Monitor on top | |
f) Applicativo TVM | 1 | |
g) Sistema di Supervisione | 1 | |
h) Sistema di gestione dell’Assistenza (SW ASS) | 1 | Da utilizzare anche per la manutenzione degli attuali apparati self service |
• Servizio di movimentazione delle attuali TVM installate ed eventualmente delle nuove;
• Servizio di Manutenzione “to go”;
• Servizio di Assistenza full service (eventuale);
• Servizio di Supporto Specialistico (eventuale);
• La Formazione del personale indicato dalla Stazione Appaltante per garantire un adeguato supporto all’utilizzo dei nuovi apparati/sistemi installati.
• Tutto il Software di base e applicativo/Drivers/Firmware e relative le licenze d’uso previste nella fornitura per rendere la stessa in opera a regola d’arte.
Articolo 9 - Proprietà industriale e commerciale. Brevetti
L’Appaltatore garantisce, in ogni tempo, il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno utilizzati ai fini dell’esecuzione del Contratto.
L’Appaltatore è tenuto ad indicare nell’offerta o in un suo allegato anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati, da esso stesso Appaltatore o da terzi, che intenda eventualmente adottare, segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto.
L’Appaltatore è, inoltre, tenuto a dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze ovvero, in alternativa, di un impegno irrevocabile di cessione a suo favore di tali diritti da parte del titolare, per il caso in cui il Contratto venga concluso con il Committente.
Tutti gli oneri, a qualsiasi titolo, connessi all’ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di cui al presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno, sono a carico dell’Appaltatore e si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale.
Il Committente resta estraneo ai rapporti tra l’Appaltatore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra detti soggetti.
Salva diversa disposizione contrattuale, l’Appaltatore si impegna a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti dal Appaltatore medesimo e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.
L’Appaltatore si assume tutte le responsabilità conseguenti all’impiego di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Nell’ipotesi di inadempimento anche di una soltanto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione dell’A.Q. e dei Contratti applicativi e di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti.
In ogni caso, i beni oggetto della fornitura ed i relativi componenti debbono corrispondere ai requisiti essenziali stabiliti dalla disciplina comunitaria e nazionale in tema di armonizzazione tecnica e garantire, tra l’altro, la protezione del lavoratore, la salvaguardia dell’ambiente, la salute e la sicurezza degli utenti. Qualora consentito dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di armonizzazione tecnica, l’Appaltatore procede al controllo di fabbricazione interna e dichiara la conformità e l’idoneità dell’impiego dei beni oggetto di fornitura e dei loro componenti.
Articolo 10 - Requisiti dei materiali da fornire
I prodotti oggetto della fornitura devono, in ogni caso, presentare caratteristiche idonee e corrispondere ai requisiti ed ai livelli prestazionali (ivi compresi, eventualmente, quelli relativi alle attività di consegna e di assistenza nel periodo di garanzia) contrattualmente stabiliti, nonché a quelli che derivino da prescrizioni di legge, regolamenti, ecc.
Inoltre, i prodotti oggetto della fornitura debbono, comunque, corrispondere ai requisiti che, benché non espressamente definiti contrattualmente, siano, comunque, necessari perché i prodotti oggetto della fornitura siano funzionanti e idonei allo specifico uso al quale sono destinati.
Articolo 11 - Qualità e provenienza dei materiali per le lavorazioni
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 16, 17 e 18 del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale dei LLPP) e quanto previsto dal D.M. 49/2018. Tutti i materiali impiegati, sia per le opere civili che per gli impianti meccanici ed elettrici, dovranno rispondere alle norme UNI, CNR, CEI di prova e di accettazione nonché alle
norme emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell’aggiudicazione dei lavori o che vengano emanate prima dell’ultimazione dei lavori stessi. Ogni approvazione rilasciata dalla Direzione dell’Esecuzione non costituisce implicita autorizzazione in deroga alle specifiche tecniche facenti parte degli elaborati contrattuali, a meno che tale eventualità non venga espressamente citata e motivata negli atti approvati.
Articolo 12 - Esecuzione dell’appalto ed eventuali varianti
L'Appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza della fornitura in opera delle macchine o parti di esse a tutte le condizioni contrattuali, nonché alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni della Direzione dell’Esecuzione. L'Appaltatore dovrà sostituire i materiali a proprie spese rispetto a quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati.
Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione. L'Appaltatore non potrà mai opporre ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale della Direzione dell’Esecuzione, l’approvazione di disegni e di calcoli, l’accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore dell’Esecuzione.
Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa anche senza l'opposizione del Direttore dell’Esecuzione, impiegasse materiali, componenti, apparati, ecc. di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che la Direzione dell’Esecuzione accetti le opere così come eseguite, l'Appaltatore medesimo non avrà diritto ad aver aumento dei prezzi contrattuali.
Tali varianti non possono comportare modifiche alla durata delle prestazioni.
Resta comunque stabilito che ogni modalità esecutiva, nessuna esclusa, dovrà rigorosamente rispondere alle disposizioni normative ed alle prescrizioni amministrative, emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell'aggiudicazione.
Il Committente, a seguito del manifestarsi di nuove esigenze eventualmente insorgenti durante il processo realizzativo definito nel Capitolato Tecnico, si riserva di non procedere all’acquisizione di parte della fornitura e/o di modificare e/o sostituire le quantità e tipologie dei componenti previsti entro i limiti del quinto di legge in più o in meno della fornitura complessiva, rimanendo invariati i prezzi unitari di aggiudicazione.
Le varianti proposte dall’Appaltatore devono in ogni caso rispettare i requisiti prescritti indicati dal Capitolato Tecnico e devono essere espressamente autorizzate dal Committente.
Per gli ulteriori aspetti si rinvia all’art. 106 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii..
Articolo 13 - Custodia dei beni
Articolo 13.1 - Custodia dei beni di proprietà del Committente o dell’esercente
Qualora sia contrattualmente previsto che per l’allestimento della fornitura, il Committente o il Gestore, ai fini dell’esecuzione del contratto, consegnino all’Appaltatore nel luogo convenuto, materie prime, materiali in tutto o in parte già lavorati o apparecchiature, comunque destinati ad essere integrati nella fornitura o per attività connesse, l’Appaltatore predispone e mantiene attive procedure documentate per tenere sotto controllo la verifica, l’immagazzinamento, la manutenzione dei suddetti beni.
L’Appaltatore è, in ogni caso responsabile, in qualità di depositario di tutti i beni che gli siano stati consegnati ai sensi del comma 1 del presente articolo.
In ogni caso, i beni di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere custoditi, compatibilmente con le esigenze delle lavorazioni, separatamente dai beni di proprietà del Appaltatore e/o di terzi e devono essere individuati per mezzo di scritte o cartelli recanti la dicitura “Proprietà” seguita dal nominativo del Committente/Esercente. È in facoltà del Committente procedere, in qualunque momento, al riscontro della consistenza dei materiali stessi.
Ogni prodotto perso, danneggiato o, comunque, inadatto o inidoneo all’utilizzazione deve essere registrato e notificato al Committente. L’Appaltatore è, comunque, tenuto, anche nell’ipotesi in cui avarie, smarrimenti, furti, sottrazioni o altri eventi simili derivino da cause di forza maggiore, a reintegrare le parti, comunque avariate o mancanti ovvero a rimborsarne il valore ai prezzi di mercato per materiale reso sul luogo.
L’Appaltatore è tenuto a restituire quanto ricevuto dal Committente o dal Gestore, in condizioni di perfetta efficienza, non oltre quindici giorni dalla data del collaudo dell’ultima partita approntata, restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.
Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni di cui al presente articolo, sono redatti appositi verbali.
Articolo 13.2 - Custodia dei beni oggetto di fornitura
Il Committente, per il tramite del Gestore, si impegna a verificare la possibilità di rendere disponibili uno o più siti nei quali ricoverare i materiali necessari all’esecuzione delle attività di installazione. In ogni caso, l’Appaltatore dovrà adeguarsi alla disponibilità offerta dal Gestore definendo ed attuando un’opportuna procedura di trasporto e gestione dei dispositivi e dei materiali afferenti le forniture in parola che permetta di rispettare i tempi stabiliti nel cronoprogramma offerto.
La responsabilità della custodia, dell’integrità del materiale stoccato e della sicurezza dei locali di ricovero è a carico dell’Appaltatore. Qualora le misure e/o gli impianti di sicurezza attualmente in uso dal Gestore all’interno/ nei pressi delle aree di ricovero attualmente messe a disposizioni non siano ritenuti adeguati
dall’Appaltatore, è responsabilità di quest’ultimo individuare gli opportuni interventi migliorativi e provvedere alle relative spese di attuazione. Tali interventi dovranno essere presentati con il supporto di opportuna documentazione tecnica e dovranno essere accettati dal Committente. A questo riguardo, il Committente privilegerà l’attuazione di interventi integrati con le dotazioni attualmente in uso. In corrispondenza di eventi dolosi (intrusioni, vandalismi, furti, ecc,) od accidentali (incendi, allagamenti, etc.) che possono aver luogo nell’area di stoccaggio dei materiali, nessuna responsabilità sarà addebitabile, in ogni caso, al Committente né al Gestore, limitatamente alle componenti in fornitura e l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro di tutti i componenti della fornitura danneggiati o sostituiti.
Nel caso in cui il Gestore sia impossibilitato a rendere disponibili tali aree, l’Appaltatore dovrà garantire comunque, a sue spese, i locali necessari al ricovero dei materiali in modo da non impattare negativamente sull’esecuzione dei lavori e sui tempi stabiliti nel cronoprogramma offerto.
Articolo 14 - Consegna della Fornitura
Articolo 14.1 - Luogo e Condizioni di Consegna
La fornitura in opera oggetto dell’appalto avverrà nella città di Napoli presso i siti della Linea 1 della Metropolitana di Napoli, delle Funicolari e del Parcheggio Brin indicati nella Relazione tecnico-descrittiva.
La consegna dei materiali/apparecchiature/componenti oggetto di tale fornitura deve avvenire con le modalità di cui ai successivi articoli, a cura, rischio e spese dell’Appaltatore, nel magazzino, impianto o stabilimento del Gestore, nel quale i materiali possono essere assoggettati a ricognizione. Ai risultati di questi accertamenti è condizionata l’accettazione dei materiali.
Articolo 14.2 - Rimozione dei materiali di proprietà del Committente o del Gestore
L’attività di rimozione di validatrici, elaboratori, ecc. deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore dell’Esecuzione, o suo delegato, il quale valuterà caso per caso se i dispositivi, gli apparati e materiali si intendono da smaltire definitivamente o se andranno utilizzati come potenziale ricambistica, nel quale caso andranno accantonati presso strutture del Gestore indicate dal Direttore dell’Esecuzione.
Sia il trasporto presso il sito indicato dalla Direzione dell’Esecuzione che lo smaltimento andranno comunque effettuati a cura e spese dell’Aggiudicatario.
In mancanza il Gestore, previa richiesta al Committente, effettuerà tali prestazioni addebitando gli oneri sostenuti all’Appaltatore.
Articolo 14.3 - Deposito fiduciario
Il Committente è in facoltà di differire la data entro la quale l’Appaltatore è tenuto alla consegna dei materiali collaudati con esito favorevole, senza che, per i primi tre mesi, l’Appaltatore stesso possa pretendere
compensi o indennizzi di sorta ovvero il pagamento delle spese di magazzinaggio, che si debbono ritenere compresi e compensati nel prezzo contrattuale. In ogni caso, i materiali si intendono passati in proprietà del Committente e lasciati in deposito fiduciario all’Appaltatore all’atto della richiesta di differimento della consegna.
Ai fini del pagamento di tali materiali, viene redatto apposito verbale di avvenuto passaggio di proprietà dei materiali stessi al Committente e di deposito fiduciario al Appaltatore.
L’avvenuto passaggio di proprietà non vale, in nessun caso, a liberare l’Appaltatore dagli adempimenti relativi alla consegna della fornitura, né dagli altri obblighi derivanti dal Contratto.
I materiali lasciati in deposito fiduciario debbono essere custoditi separatamente dai beni appartenenti all’Appaltatore o a terzi e devono essere individuati per mezzo di scritte o cartelli, recanti la dicitura
«Proprietà» seguita dal nominativo del Committente. L’Appaltatore risponde della buona conservazione dei materiali per l’intera durata del deposito fiduciario. In caso di avarie o di perdite derivanti da smarrimenti, furti, sottrazioni od altri eventi simili, l’Appaltatore deve provvedere, a sua cura e spese, alle riparazioni necessarie per la rimessa in efficienza del materiale avariato ed alla sostituzione di quello mancante o non riparabile. Nel Contratto possono essere previste ulteriori ipotesi di responsabilità a carico dell’Appaltatore.
Articolo 14.4 - Condizionamento, imballaggi e protezioni speciali
Imballaggio
I materiali necessari per i lavori (ricambi, attrezzature, minuteria varia, ecc.) e la fornitura del Sistema in oggetto (server, validatrici concentratori, plc, …) dovranno essere imballati ed approntati per la spedizione secondo la tecnica più idonea e con quella cura che la natura del materiale ed i prevedibili rischi di trasporto, incluse temporanee esposizioni ad agenti atmosferici, consigliano.
Il condizionamento, l’imballaggio e le eventuali protezioni speciali devono essere tali da consentire la manipolazione e lo stivaggio senza danni, nonché un’efficace protezione dal deterioramento naturale dei materiali da consegnare, sia nelle operazioni di carico, scarico e trasporto, sia durante la sosta nei magazzini o negli impianti utilizzatori.
Salva diversa previsione contrattuale, al condizionamento, all’imballaggio e alle eventuali protezioni speciali provvede l’Appaltatore sotto la sua piena responsabilità e a sue spese.
Nella ipotesi in cui le particolari caratteristiche o la natura dei materiali impongono l’osservanza di speciali norme di protezione, l’Appaltatore deve richiamare tali norme mediante apposite etichette o con istruzioni scritte o con tempestive segnalazioni agli impianti destinatari.
Marcature sugli imballaggi
Gli imballaggi, indipendentemente dalle marche ed indicazioni applicate sui singoli materiali, devono recare, di regola, il numero di categoria e progressivo, il peso lordo del collo, il numero dei pezzi in esso contenuti,
la denominazione dell’Appaltatore e la relativa sede, gli estremi del Contratto e le ultime due cifre dell’anno di fornitura.
Nel caso in cui i colli siano costituiti da materiali privi di imballaggio, le indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere riportate su un apposito cartellino applicato, di regola, su ciascun collo.
Su tutti i colli deve essere indicato, in modo chiaro ed indelebile, l’indirizzo al quale il materiale viene inviato.
Articolo 14.5 - Mezzo e Spese di Trasporto
La totalità dei materiali oggetto del presente appalto andrà resa franco destino presso i locali di installazione indicati nella Relazione tecnico-descrittiva. L’Appaltatore comunicherà per iscritto alla Direzione dell’Esecuzione, con opportuno anticipo, le date di approntamento alla spedizione. Comunicherà inoltre le modalità di esecuzione del trasporto ed il programma delle spedizioni; le spedizioni potranno essere effettuate soltanto in seguito a benestare del Gestore.
I relativi oneri sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, in quanto compresi e compensati nel prezzo contrattuale.
L’Appaltatore è tenuto a svolgere, con ogni cura e diligenza, le operazioni di trasporto dei materiali oggetto della fornitura nonché di carico e scarico degli stessi sul mezzo scelto per il trasporto, allo scopo di evitare danni, avarie e perdite, attenendosi alle eventuali prescrizioni tecniche contenute nei documenti di gara nonché alle istruzioni eventualmente impartite dal collaudatore o da altro incaricato del Committente, per l’adozione di particolari cautele ed accorgimenti in relazione alle caratteristiche dei materiali.
Responsabilità del trasporto
Ai fini del Contratto di fornitura, il trasporto dei materiali, comunque effettuato, avviene ad esclusivo rischio e pericolo dell’Appaltatore, anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo, nelle operazioni di carico o di scarico, sia assistito dal collaudatore o da altro incaricato del Committente.
Il trasporto della merce è effettuato a totale rischio e pericolo dell’Appaltatore.
Il ricevimento, senza riserve, presso le sedi di installazione non preclude azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna e ciò anche in deroga ai termini di decadenza di cui all’art. 1698 Codice Civile.
Articolo 16 – Variazioni quantitative della fornitura
L’Appaltatore si impegna, alla stipula di ciascun contratto applicativo e per tutta la loro validità, ad aumentare o diminuire la quantità della fornitura – a richiesta del Committente -, fino alla concorrenza del quinto dell’importo complessivo.
Qualora fosse necessario aumentare, nei limiti del quinto di legge, il numero degli oggetti di fornitura, l’Appaltatore dovrà provvedere, nei termini richiesti dal Committente, agli stessi prezzi e condizioni di gara. Nel caso, invece, fosse necessario diminuirne il numero, nei limiti del quinto di legge, l’Appaltatore dovrà provvedere alla rimozione senza nulla pretendere a titolo di rimborso, risarcimento o comunque denominato.
Al verificarsi dell’una o dell’altra ipotesi, dal primo giorno del mese successivo all’evento (collaudo, rimozione, ecc.), sarà rideterminato l’esatto ammontare da corrispondere all’Appaltatore.
I prezzi indicati in offerta sono da ritenersi fissi e invariabili fino all’integrale completamento della fornitura oggetto della presente gara e delle sue eventuali estensioni citate.
L’estensione della Fornitura potrà essere richiesta dalla Stazione Appaltante a propria discrezione, senza alcun obbligo nei confronti dell’Appaltatore e secondo le quantità, le modalità e le tempistiche che riterrà più opportune.
L’Appaltatore conferma l’obbligo di accettare gli ordini che gli saranno conferiti nell’ambito di operatività del presente A.Q., impegnandosi a svolgerli nei tempi, con le modalità e per i corrispettivi stabiliti.
L’ingiustificato rifiuto di accettare un ordine ovvero la richiesta dell’Appaltatore di variarne in modo irragionevole le condizioni, comporteranno la decadenza del presente Accordo, l’incameramento della cauzione e il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 17 - Ordine dei Lavori
L’Appaltatore ha facoltà di sviluppare le attività oggetto dell’appalto nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché esse siano eseguite a perfetta regola d’arte e seguendo quanto richiesto nel Capitolato Tecnico, suoi allegati e negli altri documenti di gara.
In generale le attività si svolgeranno secondo le tempistiche riportate nel cronoprogramma come eventualmente integrato/migliorato in sede di offerta dall’Appaltatore.
Qualora circostanze particolari richiedessero di conferire all’andamento dei lavori una diversa gradualità, la Direzione dell’Esecuzione ha facoltà di impartire disposizioni diverse, nell’interesse della buona riuscita dei lavori, mediante formali ordini di servizio senza che l’Appaltatore possa muovere eccezioni al riguardo e pretendere maggiori indennizzi di sorta.
Articolo 18 – Consegna dei luoghi e Ultimazione dei Lavori
La consegna formale dei siti sui quali dovranno essere installati, messi in servizio e collaudati i singoli apparati avverrà per fasi con un Verbale di Consegna sottoscritto, in contraddittorio tra le parti, salvo diversa indicazione della Direzione dell’Esecuzione, nel rispetto del programma temporale previsto indicato nel Capitolato Tecnico come eventualmente integrato/migliorato in sede di offerta dall’Appaltatore.
L'Appaltatore dovrà dare compiute tutte le opere appaltate entro il termine di cui al Master Plan.
L’esecuzione delle prestazioni in sito avverrà contestualmente alla consegna formale dei siti dei quali l’Appaltatore assume immediatamente la “custodia”.
L’ultimazione dell’installazione deve essere comunicata, per iscritto, dall’Appaltatore al Direttore dell’Esecuzione che procederà alle necessarie constatazioni ed emetterà un Verbale di avvenuta installazione. All'atto della redazione del citato Xxxxxxx di avvenuta installazione tutta la zona interessata dalle prestazioni dovrà risultare completamente libera, sgomberata dagli impianti di cantiere e da residui delle lavorazioni. In caso contrario, non potrà essere redatto il detto Xxxxxxx e nei confronti dell'Appaltatore si applicheranno le penalità previste.
A norma dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il Committente e/o il Gestore si riservano di procedere d’ufficio all’esecuzione di tutte le opere o di parte di esse a tutto carico dell’Appaltatore ovvero di risolvere il contratto quando questi, per negligenza grave o per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite, per impiego di materiali difettosi o per irregolarità nella costruzione, agisse in modo da non assicurare l'ultimazione dei lavori nel termine contrattuale oppure compromettesse la buona riuscita dell'opera di ultimazione e nei confronti dell'Appaltatore si applicheranno le penalità previste.
Articolo 19 – Tempi e fasi di realizzazione
L’Appaltatore è tenuto a presentare, in occasione di ciascun contratto applicativo, (nella FASE A) un Master Plan (Piano di realizzazione) indicando i tempi di realizzazione e di consegna degli apparati oggetto del contratto. Il piano è da presentarsi entro 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto Attuativo.
Il Master Plan andrà realizzato tenendo in considerazione le indicazioni fornite dal Capitolato Tecnico, eventualmente migliorato in sede di offerta. Il Master Plan può, in ogni caso, prevedere ulteriori miglioramenti sui tempi offerti fermo restando che il Committente e/o Gestore li sottoporranno a propria accettazione giudicandone la congruità; in ogni caso eventuali ulteriori miglioramenti dei tempi rispetto a quelli offerti in sede di gara non potranno essere oggetto di valutazione, essendosi esaurita la fase di presentazione e valutazione delle offerte, e non daranno luogo a ulteriori compensi e/o rimborsi.
Il Master Plan è inteso come impegnativo per l’Appaltatore e in base ad esso saranno determinate le scadenze per la consegna e l’applicazione delle eventuali penali.
I tempi di fornitura offerti nel “Master Plan” del Primo Contratto Applicativo dovranno essere validi anche per i successivi contratti applicativi e l’Appaltatore è obbligato al rispetto.
La realizzazione per fasi di consegne deve comunque permettere, di volta in volta, l’uso operativo da parte dell’Appaltatore delle componenti verificate in ciascuna Fase.
Per i dettagli delle singole fasi previste nel Master Plan si rinvia al Capitolato Tecnico.
Il Master Plan dovrà essere verificato dal Committente e/o Gestore entro 15 giorni consecutivi dalla presentazione. Qualora il Committente e/o Gestore elaborassero osservazioni o correzioni e richiedessero un’ulteriore trasmissione del Master Plan, l’Appaltatore assume l’obbligo di recepirle e dovrà presentare una nuova versione di tale elaborato nel termine di 10 giorni consecutivi dalla formale comunicazione del Committente e/o Gestore, in piena conformità alle osservazioni.
Il Committente e/o Gestore dovranno riesaminare, correggere e dare formale approvazione del Master Plan entro i successivi 7 giorni consecutivi dalla consegna della nuova versione.
Una volta approvato il Master Plan dal Committente e/o Gestore, lo stesso impegna l’Appaltatore e costituisce patto tra le parti.
Qualora l’Appaltatore non consegni il Master Plan nei tempi stabiliti nonché in conformità con le prescrizioni contrattuali oppure in caso di mancato rispetto delle osservazioni del Committente e/o Gestore, questi avranno diritto di correggere e/o rielaborare il Master Plan in danno dell’Appaltatore.
Il Master Plan, una volta approvato dal Committente e/o Gestore, costituirà il Master Plan definitivo dell’appalto e l’Appaltatore sarà obbligato ad attuarlo senza modifiche.
Inoltre, qualora venisse richiesto dal Committente e/o Gestore, l’Appaltatore dovrà predisporre ed inviare, su base settimanale o per intervalli periodici stabiliti dal Committente e/o Gestore, un dettagliato programma di lavori che dimostri tutte le attività che sono in avanzamento o quelle che stanno per iniziare. Le attività descritte nel menzionato programma consistono in un’estensione di quelle incluse nel Master Plan approvato, con le quali devono essere in perfetta conformità.
Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto, vengano osservati ritardi in relazione al Master Plan approvato per motivi addebitabili a inadempienze dell’Appaltatore, questi dovrà prendere tutte le necessarie misure per accelerare i lavori, a suo giudizio o in accordo con le indicazioni del Committente e/o Gestore. Le misure di accelerazione previste in questo paragrafo saranno a totale cura e spese dell’Appaltatore. In caso di mancata adozione di dette misure o nel caso in cui le stesse non consentano un allineamento dei tempi a quelli contrattualmente previsti, verranno applicate le penali di cui a questo Capitolato Speciale d’Appalto. Si specifica che, in caso di attività aggiuntive assegnate all’Appaltatore, il Master Plan sarà conseguentemente aggiornato e, se le stesse influenzino l’esecuzione, le rispettive scadenze saranno prorogate.
Resta inteso, infine, che il Master Plan delle attività di cui al presente articolo, redatto dall’Appaltatore in conformità alle prescrizioni impartite dal Committente e/o Gestore, tiene conto di tutte le soggezioni
connesse al mantenimento delle normali condizioni dell’esercizio del Committente e/o Gestore in vigore che l’Appaltatore è tenuto ad osservare.
I termini di tempo fissati per l’esecuzione delle prestazioni sono improrogabili. Qualora casi fortuiti o di forza maggiore o, comunque, fatti non imputabili all’Appaltatore turbino o facciano sospendere le normali attività di essi, tali termini potranno essere prorogati, a richiesta dell’Appaltatore ed a giudizio del Committente, nella misura che quest’ultimo riterrà giustificata.
La proroga potrà essere concessa per un periodo massimo corrispondente alla durata dei suddetti eventi, con l’osservanza delle seguenti condizioni:
• dare immediato avviso degli eventi verificatisi al fine di ottenere la concessione di una proroga;
• far pervenire al Committente, prima della scadenza del termine contrattuale, domanda di proroga allegando la documentazione probatoria dei fatti determinanti il ritardo o, riservandosi, se tale documentazione non possa essere momentaneamente prodotta, di trasmetterla tempestivamente.
Articolo 21 - Sospensione delle prestazioni
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Schema di Contratto, il DEC o, nei casi previsti dal Codice, il RUP potrà ordinarne la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, tra le quali si annoverano, a titolo esemplificativo, i casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione.
In caso di sospensioni verrà redatto apposito verbale. La durata della sospensione non sarà conteggiata nel termine stabilito per l'ultimazione dei servizi.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause il RUP dispone la ripresa dei lavori e deve indicare il nuovo termine contrattuale.
Si rinvia alle disposizioni prevista dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per gli aspetti qui non disciplinati.
Articolo 22 – Oneri ed Obblighi dell’Appaltatore
Articolo 22.1 - Richiamo Espresso
L’Appaltatore dovrà attenersi, nello svolgimento delle prestazioni, a tutte le norme di legge vigenti, che si intendono integralmente richiamate.
Sono a carico dell’Appaltatore - e quindi compresi e compensati nei prezzi contrattuali - tutti gli oneri connessi e conseguenti alle prestazioni del presente appalto. In particolare, nel rispetto delle vigenti normative, sono a carico dell’Appaltatore le attrezzature, i mezzi d’opera, l’utensileria, i materiali accessori e di minuteria e quant’altro necessario per l’esecuzione della prestazione incluso gli oneri di movimentazione dei mezzi d’opera nell’area di cantiere.
Sono altresì inclusi le attrezzature ed i mezzi anche speciali necessari per l’esecuzione dei montaggi, prove interne e collaudi dell’impianto (inclusi anche i mezzi mobili ed apparecchi di misura/controllo/taratura/verifica).
Obblighi Generali
L’Appaltatore è responsabile verso il Committente dell’esatta e puntuale realizzazione dell’oggetto dell’appalto nonché della buona riuscita delle prestazioni.
L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutte le leggi e disposizioni in vigore riguardanti la sicurezza delle persone e delle cose in generale e la prevenzione degli infortuni.
Si precisa che l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese a tutti gli approntamenti ed opere provvisionali necessarie perché l'esecuzione delle attività non provochi danni a persone o cose (compresi i dipendenti, i macchinari e le attrezzature del Committente e/o del Gestore o di ditte terze incaricate da quest’ultima).
Rapporti tra le parti
L’Appaltatore dovrà richiedere al Committente e/o al Gestore, in tempo utile, quelle eventuali informazioni non contenute nell’A.Q. o nel Contratto e necessarie per il corretto espletamento della prestazione.
L’Appaltatore è tenuto a fornire in qualunque momento ogni informazione richiesta dal Committente, Gestore o Direttore dell’Esecuzione e relativa alla esecuzione del contratto.
Requisiti del Personale
In tutte le fasi del Contratto l’Appaltatore si obbliga ad impiegare personale dall’idonea qualificazione ed esperienza in relazione all’attività espletata.
Formazione del Cantiere
È obbligo espresso dell’Appaltatore:
• la formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera, con gli impianti nel numero e potenzialità necessari per assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione dell'appalto, nonché tutte le sistemazioni generali occorrenti per l'installazione degli impianti suddetti;
• La recinzione dell'area di lavoro che dovrà essere eseguita secondo le indicazioni e le modalità che indicherà la Direzione dell’Esecuzione;
• La fornitura, l'installazione ed il mantenimento in piena efficienza degli elementi costituenti gli "sbarramenti" diurni e notturni delimitanti le aree di lavoro;
• L'adeguata illuminazione del cantiere e quella che sarà necessaria per i lavori notturni ed anche diurni;
• La pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni approntamento provvisionale.
• Sopralluoghi
Durante i sopralluoghi necessari alle fasi di cantiere, l’Appaltatore si obbliga a:
• non ostacolare in alcun modo le ordinarie operazioni che hanno luogo nelle aree in cui saranno svolte le attività;
• sospendere temporaneamente le proprie attività qualora queste interferissero con attività del personale ANM.
Lavoro Contemporaneo con altre imprese / interferenze
L’Appaltatore è tenuto ad accettare tutte le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura che possono risultare dall'obbligo di dover lavorare nella stessa area contemporaneamente ad altre imprese o derivanti da lavori che vengono eseguiti in prossimità della propria area di lavoro.
L'Appaltatore dovrà permettere che, nel corso dei lavori, operai di altre Ditte o del Gestore possano accedere in cantiere per l'esecuzione di opere non comprese nel presente contratto o riguardanti quelle che il Committente eseguirà direttamente e consentire anche l'uso dei soppalchi e ponti di servizio, senza diritto a compensi o indennizzi suppletivi, essendosi di questo onere tenuto conto nei prezzi unitari dell'appalto, né da ciò potrà trarre motivo per ritardare il compimento dei lavori.
Esperienze, prove, analisi e verifiche
Sono a carico dell’Appaltatore, l'esecuzione presso gli Istituti, laboratori o enti ufficiali che saranno indicati dalla Direzione dell’Esecuzione, compresa ogni spesa inerente o conseguente, di tutte le esperienze, prove, saggi, analisi, verifiche che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dell’Esecuzione e/o dalla Commissione di Collaudo, sui materiali e forniture impiegati o da impiegarsi, in relazione a quanto prescritto circa la qualità e l'accettazione dei materiali stessi e circa il modo di eseguire i lavori.
Xxxxxxxx, Utensili e Macchinari per L'esecuzione dei Lavori
Sono a carico dell’Appaltatore, l'installazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario.
Indennizzi
L’Appaltatore dovrà provvedere ad indennizzare tutti i danni provocati a persone e/o cose in relazione all’esecuzione dei lavori assumendo ogni responsabilità e sollevando totalmente la Stazione Appaltante e il Gestore da ogni reclamo, petizione o procedimento e da tutte le spese relative alla difesa legale.
Modalità delle Lavorazioni
Al fine di consentire la regolarità dell’esercizio della Linea 1 della Metropolitana di Napoli e delle Funicolari, l’Appaltatore dovrà eseguire le lavorazioni indicate senza apportare intralcio all’esercizio; a tale fine l’Appaltatore si impegna a delimitare con accuratezza le aree di cantiere e, laddove prescritto dalla Direzione dell’Esecuzione, ad eseguire le lavorazioni nelle ore di fermo impianto: ossia nell’intervallo compreso tra le ore 23.30 e le ore 06.00.
L’Appaltatore dovrà provvedere, alla fine di ogni intervallo lavorativo, alla pulizia della zona in cui verranno svolte le attività; allo sgombero della medesima da ogni opera ed impianto provvisionale e dagli sfridi e/o materiali eccedenti, al loro allontanamento e al ripristino delle aree date in uso allo stesso Appaltatore. In caso di mancato rispetto di quanto sopra, il Committente e/o il Gestore faranno eseguire queste operazioni a terzi addebitando i costi maggiorati dalle spese.
L’Appaltatore prende esplicitamente atto di tali circostanze e non è legittimato a chiedere compensi supplementari legati alle attività notturne ed eventualmente festive nonché ai costi per il ripristino delle aree dopo ogni giornata lavorativa.
Accesso ai siti di personale ANM
La Direzione dell’Esecuzione ha facoltà di comunicare l’Elenco del Personale che, nel rispetto dei Piani di Sicurezza, dovrà avere accesso alle aree di cantiere durante le fasi di installazione e montaggio.
Articolo 22.4 - Obblighi Particolari
L’Appaltatore ha l’obbligo di rispettare le norme e le indicazioni dettate dai Programmi di finanziamento che concorreranno a finanziare o cofinanziare l’appalto.
L’APPALTATORE prende esplicitamente atto di tali obblighi, che saranno esplicitati nei singoli contratti applicativi, e non è legittimato a chiedere compensi supplementari per il relativo espletamento.
Nel caso specifico, la fornitura dell’eventuale primo contratto applicativo sarà finanziata con le risorse del PON Metro REACT - Transizione verde e digitale delle città metropolitane, Azione 6.1.2 - Mobilità sostenibile, Codice Progetto: NA.6.1.2.b.
Per quanto concerne gli obblighi di identità visiva “PON METRO” si rimanda a quelli contenuti nel “Manuale di identità visiva e regole di applicazione”, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xx- content/uploads/2016/11/Manuale-Identit%C3%A0-Visiva-COMPLETO.pdf (sezione “Obblighi del beneficiario”).
Articolo 22.5 - Documentazione tecnica
I disegni e la documentazione tecnica a carico dell’Appaltatore devono essere trasmessi, entro il termine indicato dalla Direzione dell’Esecuzione, al Committente e al Gestore in triplice copia, di cui una riproducibile, datati e firmati.
I progetti, i disegni e le documentazioni tecniche devono essere redatti con la perizia e la diligenza proprie del tecnico dell’arte e in conformità alle prescrizioni tecniche emanate dal Committente e/o al Gestore.
Entro 15 giorni solari e consecutivi dalla data di stipula del contratto (al termine della Fase A) l’Appaltatore dovrà consegnare al Committente, per approvazione, un progetto di dettaglio relativo all’intera prestazione, contenente le specifiche di fornitura e installazione, comprensivo di:
• schede tecniche, certificati di conformità CE e CEI, certificati di collaudo, ecc., per i materiali forniti;
• manuale d’uso e manutenzione meccanica per l’hw ed il sw fornito;
• certificazioni e documentazioni rilasciate ai sensi del decreto interministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37;
• relazione tecnica;
• schemi elettrici;
• planimetrie.
Al progetto dovrà essere allegato un cronoprogramma nel quale saranno descritte analiticamente le attività da eseguire, redatto in coerenza con il Capitolato Tecnico come migliorato dall’offerta. A titolo non esaustivo, dovranno essere indicati:
• i tempi per l’approvvigionamento di materiali e apparecchiature;
• date e modalità di constatazione degli stessi;
• avanzamenti mensili.
La documentazione predisposta dall’Appaltatore è sottoposta all’approvazione del Committente e costituirà patto tra le parti.
L’approvazione dei progetti, dei relativi disegni e delle documentazioni tecniche da parte del Committente, non esonera, nemmeno in parte, l’Appaltatore dalla piena responsabilità dell’esatta corrispondenza della fornitura alle condizioni contrattuali.
Una volta approvati gli elaborati di cui al presente articolo non possono più essere oggetto di alcuna modifica da parte dell’Appaltatore senza esplicita autorizzazione del Committente.
Il cronoprogramma potrà essere modificato e aggiornato a cadenza quindicinale con l’emissione di un nuovo Programma di Dettaglio controfirmato tra le parti. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma, l’inadempienza sarà sanzionata con l’applicazione di penali previste da questo stesso
Capitolato Speciale d’Appalto, fatta salva la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del Contratto e di chiedere il risarcimento del danno.
Ad ultimazione, è onere dell’Appaltatore la consegna della progettazione as built dell’intero intervento (piante, schemi, ecc.), delle Certificazioni di Smaltimento ex D. Lgs. n° 156/06 e s.m.i. per lo smaltimento dei rifiuti, della certificazione 46/90 degli impianti nonché di ogni altra documentazione indicata nei documenti di gara, nel Capitolato Tecnico e/o richiesta dal Direttore dell’Esecuzione. La mancata o parziale consegna di tale documentazione tecnica sarà considerata inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore e legittimerà la mancata accettazione della prestazione o la sospensione dei pagamenti e non costituirà benestare per l’emissione del Certificato di Collaudo Finale.
Tutti i disegni e le relazioni dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo sia in formato elettronico (per le relazioni dovranno essere usati formati PDF e DOC per i disegni dovranno essere usati formati DWG).
Articolo 22.6 - Disposizioni Particolari per il Software
L’Appaltatore assume l’obbligo di fornire, senza ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il soddisfacente funzionamento dei programmi forniti nonché l’eventuale altra documentazione ritenuta necessaria ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori. Tale documentazione in particolare, comprende le istruzioni stabilite dalla ditta concernenti le caratteristiche e la composizione dei programmi di base e le loro procedure di utilizzo.
I programmi forniti debbono essere esenti da difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione di produzione oppure a vizi dei materiali e debbono possedere tutti i requisiti della ditta nella sua documentazione.
L’Appaltatore fornirà tutti i programmi eseguibili utilizzati nel sistema su supporto informatico (CD) corredati da tutti i manuali d’uso e manutenzione nella lingua italiana.
Licenza d’uso dei programmi
L’ Appaltatore ha l’obbligo, relativamente ai programmi installati, di trasmettere al Committente i Certificati di Licenza d’Uso. La durata di tali Certificati non è vincolata ad alcuna scadenza.
Assistenza ai Programmi
L’obbligo che l’Appaltatore assume nel prestare la propria assistenza ai programmi forniti ha carattere gratuito. L’assistenza comprende l’approntamento e l’invio di eventuali rettifiche di errori presenti nei programmi nonché la relativa documentazione. Le rettifiche possono essere disposte ad iniziativa dell’Appaltatore o a richiesta del Committente o del soggetto da questo delegato, che deve inviare la necessaria documentazione delle modalità con cui sono evidenziati gli errori.
Tali obblighi hanno durata pari a quella stabilita per il lasso temporale di assistenza nel periodo di garanzia.
Articolo 22.7 - Disposizioni Particolari per i Ricambi
L’Appaltatore, come specificato nel Capitolato Tecnico, tanto per la fase di “Manutenzione To-Go” che per quella eventuale “Full Service”, dovrà fornire, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante né per il Gestore, tutti i ricambi di minuteria come viti, bulloni, dadi, cerniere e, più in generale, quelli di ferramenta e quelli di consumo, ivi compresi i ricambi utilizzati nella riparazione di schede elettroniche, necessari alla sostituzione degli apparati in campo o in laboratorio compreso le cleaning card, alcol, etc.
L’appaltatore dovrà sottoporre al DEC un preventivo per la sostituzione delle sole parti di ricambio necessarie, da compensarsi con listino al netto del ribasso offerto, posto che l’onere della manodopera è già compreso e compensato nel canone.
Il listino prezzi delle parti di ricambio è da presentare in sede di offerta come allegato all’offerta economica, ma non sarà oggetto di valutazione per l’assegnazione di punteggio. L’Appaltatore si impegna a rendere disponibili e fornire pezzi di ricambio per un periodo di dieci anni che decorreranno dal Collaudo finale.
Articolo 22.8 - Adempimenti per l’Accesso ai siti
Il personale dell’Appaltatore può accedere ai siti solo previa autorizzazione. A tale fine l’Appaltatore dovrà far pervenire alla Direzione dell’Esecuzione entro 10 giorni consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto, la seguente documentazione:
a) Elenco delle persone che devono accedere sui siti di lavoro completo di dati anagrafici e numero di matricola di ognuno di essi;
b) Copia del Libro Matricola autenticato;
c) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dall’INPS, INAIL e CASSA EDILE rilasciato nell’ultimo trimestre;
d) Certificato di Regolarità Fiscale rilasciato dalla competente Agenzia delle Entrate nell’ultimo trimestre;
e) Fotocopia del Libro Paga (o titolo equipollente) del personale di cui al punto a);
f) Fotocopia del Registro Infortuni del personale di cui al punto a);
Inoltre a cadenza trimestrale andranno consegnati i documenti di cui agli lett. c) e d).
In caso di mancato o parziale invio della documentazione di cui sopra, completa e valida, non sarà rilasciata autorizzazione per la Consegna dei Lavori, ovvero nel caso della documentazione da trasmettere a cadenza trimestrale non rilascerà benestare per i pagamenti come stabilito dalla Legge. Tale inadempienza potrà essere sanzionata con l’applicazione di penali ferma la facoltà di ricorrere alla risoluzione del contratto. Resta salva la richiesta di risarcimento.
Qualora si verifichino variazioni relative al personale di cui sopra andranno comunicate formalmente al citato Direttore unitamente alle relative chiusure aperture di posizioni contributive INPS/INAIL.
Articolo 22.9 - Obbligo di tesserino di riconoscimento per il personale
Il personale dell’Appaltatore è tenuto ad indossare la rispettiva divisa di lavoro. Inoltre l’Appaltatore correderà ogni lavoratore presente sui siti ANM, di un tesserino di riconoscimento. Tale tessera, indossata sulla divisa, dovrà essere sempre esposta da parte del dipendente per permetterne un’immediata identificazione; essa riporterà la foto del dipendente e le generalità del lavoratore e dell’Appaltatore. L’inosservanza di tale disposizione sarà sanzionata con l’applicazione delle sanzioni previste dalla citata legge sia a carico dell’Appaltatore che del dipendente.
Articolo 22.10 - Condizioni per l’utilizzo di personale
L’Appaltatore risponde direttamente dell’operato di tutti i dipendenti nei confronti sia del Committente, del Gestore e di terzi.
L’Appaltatore è obbligato ad applicare ed a fare applicare integralmente per i dipendenti occupati nella realizzazione dei servizi oggetto del presente contratto, nessuno escluso, tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso della prestazione in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria.
In materia di durata giornaliera delle prestazioni, l’Appaltatore, nel rispetto dei termini di legge, è autonomo nella scelta organizzativa del cantiere. Verso il Committente l’obbligazione è relativa al rispetto dei termini di consegna; l’Appaltatore non può avanzare alcuna pretesa nel caso in cui si rendesse necessario, per il perseguimento di tale obiettivo, ricorrere a più turni di lavoro giornaliero o a forme di lavoro straordinario. L’Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le iniziative affinché nell’esecuzione di tutte le fasi del contratto siano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone in genere addette nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.
L’Appaltatore rimane inoltre obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro ed è rigorosamente tenuto a rispettare e farle rispettare da tutto il personale proprio o di eventuali subappaltatori autorizzati.
L’Appaltatore dovrà dichiarare di compensare il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo di Lavoro di categoria e dagli accordi locali integrativi dello stesso e di assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari.
L’inosservanza delle disposizioni dettate in materia previdenziale, retributiva ed assicurativa determinerà la risoluzione immediata del contratto senza alcuna formalità, previa segnalazione all’Autorità competente in materia.
Articolo 23 - Oneri del Committente
Sono posti a carico del Committente, oltre agli obblighi previsti in altri articoli del presente e fatta eccezione per quanto previsto in contrario da norme inderogabili di legge:
• Imposta sul valore aggiunto (IVA) sui corrispettivi d'appalto;
• Ogni altra tassa, imposta o diritto, contributo, onere e/o importo, (anche per eventuali sanzioni) a qualsiasi titolo dovuto a Terzi, nessuno escluso, incluse a titolo esemplificativo le Pubbliche Amministrazioni, consequenziali, connesse o dipendenti dal contratto e/o sopravvenienti.
Articolo 24 - Rappresentanti del Committente e dell’Appaltatore
Il Committente, attraverso formale comunicazione del Responsabile di fase, notificherà l’affidamento della responsabilità della Direzione dell’Esecuzione e il coordinamento per la sicurezza all’Appaltatore.
Il Committente con la sottoscrizione del Contratto e l'indicazione del nominativo del Direttore dell’Esecuzione e del Coordinatore della sicurezza riconosce incondizionatamente e accetta l'operato di questi ultimi quale suoi rappresentanti per tutto quanto attiene l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto e per quant'altro previsto nel presente contratto e nelle vigenti disposizioni in materia.
L’Appaltatore è obbligato a nominare un Direttore di Cantiere per la corretta gestione ed esecuzione della prestazione, il quale con l’accettazione dell’incarico assumerà, solidalmente e disgiuntamente con l’Appaltatore, tutte le responsabilità civili e penali che per legge e regolamenti gli sono attribuite.
Il Direttore di cantiere dovrà essere in possesso dei requisiti prescritti dal D.P.R. 25.1.2000, n.34.
L’Appaltatore è tenuto a nominare un Responsabile dell’Accordo Quadro, così come dettagliato nello Schema di Contratto Applicativo.
Articolo 25 - Obbligo di Denuncia
L’Appaltatore, nel rispetto di quanto stabilito dal protocollo di legalità:
a) assume l’obbligo di denunciare alla Magistratura, o agli organi di Polizia ed alla committente, ogni illecita richiesta di xxxxxx, prestazione o altre utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;
b) assume l’obbligo di denunciare immediatamente alle forze di Polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la società o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o
l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinare imprese – danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, ecc.);
La violazione degli obblighi di cui innanzi rappresenta causa di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell’Appaltatore con le conseguenze della risoluzione.
Articolo 26 - Essenzialità delle clausole
L’Appaltatore, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente Capitolato ed in tutti gli altri documenti che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
Articolo 27 - Verifiche in corso d’opera
Articolo 27.1 - Verifiche in fase di Fornitura
Nel corso della fase di allestimento della fornitura saranno eseguite tutte le prove previste dal Piano dei Collaudi delle singole apparecchiature di cui al Capitolato Tecnico.
Alla consegna a piè d’opera di ciascun componente - completo della documentazione relativa ai collaudi effettuati - verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un rispettivo verbale di Accettazione della fornitura, presso le strutture del Committente.
Articolo 27.2 - Verifiche in corso d’opera- Certificato di Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Nel corso della prestazione il Committente e/o il Gestore si riservano di eseguire tutte le prove necessarie per valutare la corretta esecuzione di quanto previsto. L’Appaltatore ha l’onere di fornire l’assistenza necessaria all’esecuzione di tali verifiche e di attuare le modifiche necessarie in caso di esito negativo della prova.
Per ogni singolo sito di installazione, la Direzione dell’Esecuzione potrà constatare la completa e corretta esecuzione delle attività e provvedere, di concerto con l’Appaltatore, ad emettere il relativo Certificato di Collaudo Parziale sulla base di quanto indicato nel Capitolato Tecnico.
Tale documento sancisce la riconsegna del sito al committente e la possibilità di inserire la contabilità connessa nel SAL di avanzamento.
Articolo 28 - Verifica Finale – Verbale di Ultimazione Lavori e Certificato di Collaudo Finale
L’avvenuta esecuzione delle attività verrà sancita con un Verbale di Ultimazione Lavori. Successivamente, entro il termine di 30 giorni dalla data del predetto Verbale, verrà emesso un Certificato di Xxxxxxxx Finale che attesterà la conformità degli interventi a quanto previsto dal presente contratto e dalle vigenti normative in materia e costituirà benestare alla fatturazione della parte di prestazione ancora non contabilizzata.
Il Certificato di Xxxxxxxx Finale, redatto osservando le disposizioni di cui al comma 1, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione. Nell’arco di tale periodo l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera.
I problemi attinenti la sicurezza sono disciplinati dalle normative regolamentari e di legge vigenti. In particolare, in ottemperanza della L. 81/08 e s.m.i., Il Committente e il Gestore hanno redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza connessi alla prestazione oggetto dell’appalto ed i conseguenti costi della sicurezza inerenti l’eliminazione, la riduzione e la gestione delle interferenze stesse.
Inoltre, ai sensi della citata normativa, si osserveranno le seguenti disposizioni:
• Il Gestore e l’Appaltatore redigeranno il Documento Valutazione dei Rischi;
• Prima dell’avvio delle attività oggetto dell’appalto saranno espletate ulteriori attività di coordinamento e cooperazione tra le parti al fine di definire operativamente gli interventi di prevenzione e sicurezza da interferenza da attuare per quanto di competenza;
• Il Documento Unico potrà essere aggiornato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dell’appalto che dovessero intervenire in corso d’opera.
Articolo 30 - Subappalto e Subfornitura
L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che:
• il subappaltatore/subfornitore dimostri di possedere i requisiti per l’esecuzione delle lavorazioni per le quali è chiamato ad intervenire e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs 50/2016;
• all’atto dell’offerta siano indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture che si intende subappaltare.
L’Affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:
• L’affidatario è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione e contemporaneamente a inviare la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del D.Lgs 50/2016;
• Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale
si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
• Le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Direzione dell’Esecuzione e al Committente, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali (assicurativi ed antinfortunistici); devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva
• Nel caso in cui è previsto il pagamento del Subappaltatore da parte dell’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a trasmettere al Committente, entro il termine di 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, le fatture quietanzate del Subappaltatore, pena la sospensione dei successivi pagamenti;
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Nelle ipotesi di cui all’art.105, comma 13, lettere a) e c) del D.Lgs 50/2016, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.
In conformità al disposto normativo di cui all’art. 35, comma 18 del D.Lgs 50/2016, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
Il pagamento del corrispettivo di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione del SAL e comunque previa acquisizione della regolarità contributiva. Per pagamenti effettuati dopo il termine convenuto per motivi addebitabili al Committente, potranno esser riconosciuti, dal D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192 del 2012..
Si specifica altresì che, sulla base della vigente normativa, prima dell’erogazione degli importi pattuiti sarà verificata l’eventuale inadempienza dell’Appaltatore risultante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di ritardi conseguenti all’esecuzione e/o agli esiti di tali verifiche non saranno riconosciuti gli interessi di mora di cui al comma precedente.
Articolo 33 - Revisione Prezzi
Trattandosi di appalto di forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.
Prima della stipula del contratto attuativo il responsabile del procedimento e l’appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall’appaltatore.
Qualora l’appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto attuativo nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.
Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C., conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L’istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell’appaltatore il provvedimento determina l’importo della compensazione al medesimo riconosciuta.
E’ comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell’appalto. In tal caso il Rup procede secondo quanto previsto al precedente comma 4.
Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture contabilizzate nell’anno solare di presentazione dell’offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto
originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d’asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
Avendo l’operatore economico iscritto riserve sugli atti dell’appalto, sulla base dell’istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma 4 è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.
È altresì ammessa transazione ai sensi dell’articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.
Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
Eventuali pretese, contestazioni, richieste dell’Appaltatore, dovranno essere iscritte, così come previsto dal
D.M. 49/2018, a pena di decadenza nel primo atto dell’appalto idoneo ad accoglierle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio in capo all’Appaltatore ed eventualmente esplicitate nei quindici giorni successivi all’iscrizione. Le stesse domande devono poi essere iscritte sul registro di contabilità all’atto della sottoscrizione di questo, immediatamente successivo al fatto e riconfermate nel Conto finale, altrimenti si riterranno definitivamente abbandonate.
Le riserve dell'Appaltatore, e le controdeduzioni del Direttore dell’Esecuzione, non avranno effetto interruttivo o sospensivo a tutti gli altri effetti contrattuali.
N° | Descrizione Evento | Metodo di computo | Importo penale |
1) Assistenza nel periodo di garanzia | |||
P1.1 | Mancato rispetto del Calendario (es. manutenzione preventiva, Verifiche impianti, ecc.) predisposto dal Committente/dal Gestore | a) Per ogni giorno di ritardo rispetto al calendario sino ad un massimo di 7 (SETTE) giorni di ritardo | € 500,00 (Euro CINQUECENTO/00) fino ad un massimo di € 3.500,00 (Euro TREMILACINQUECENTO/00) |
b) Trascorsi i 7 (SETTE) giorni il COMMITTENTE/ il GESTORE potrà intervenire con propri mezzi e personale addebitando un ulteriore penale per mancata prestazione | € 5.000,00 (Euro CINQUEMILA/00) |
P1.2 | Manutenzione Correttiva - Mancato rispetto dei tempi previsti dal Capitolato Tecnico | a) Per ogni ora o frazione di ora di ritardo a seguito di segnalazione di guasto compresi i warning e funzionalità parziale fino ad un ritardo massimo di 24 (VENTIQUATTRO) ore | € 35,00 (Euro TRENTACINQUE/00) per ogni ora, fino ad un massimo di € 840,00 (Euro OTTOCENTOQUARANTA/00) |
b) Trascorse le 24 (VENTIQUATTRO) ore oltre la penale a) verrà addebitata anche l’ulteriore penale per mancata prestazione. | € 1.000,00 (Euro MILLE/00) | ||
c) La penale per mancata prestazione si raddoppia nel caso l’anomalia riguardi l’esaurimento dei titoli di viaggio delle TVM o l’accettazione di Carte di Credito / Debito. | € 2.000,00 (Euro DUEMILA/00) | ||
P1.3 | Manutenzione Correttiva - Mancato risoluzione intervento entro le ore 24:00 del giorno di segnalazione anomalia | a) Per ogni ora o frazione di ora di ritardo sulla conclusione dell’intervento di riparazione fino ad un ritardo massimo di 24 (VENTIQUATTRO) ore | € 35,00 (Euro TRENTACINQUE/00) per ogni ora, fino ad un massimo di € 840,00 (Euro OTTOCENTOQUARANTA/00) |
b) Trascorse le 24 (VENTIQUATTRO) ore oltre la penale a) verrà addebitata anche l’ulteriore penale per mancata prestazione. | € 1.000,00 (Euro MILLE/00) | ||
c) La penale per mancata prestazione si raddoppia nel caso l’anomalia riguardi l’esaurimento dei titoli di viaggio delle TVM o l’accettazione di Carte di Credito/ Debito | € 2.000,00 (Euro DUEMILA/00) | ||
P1.4 | Pulizia - Mancato rispetto dei tempi previsti dal Capitolato Tecnico | a) Per ogni ora o frazione di ora di ritardo nei tempi massimi di pulizia degli apparati con un ritardo massimo di 24 (VENTIQUATTRO) ore | € 25,00 (Euro VENTICINQUE/00) per ogni ora o frazione fino ad un massimo di € 600,00 (Euro SEICENTO/00) |
b) Trascorso le 24 (VENTIQUATTRO) ore, oltre la penale a), verrà addebitata anche l’ulteriore penale per mancata prestazione | € 1.000,00 (Euro MILLE/00) | ||
P1.5 | Manutenzione Straordinaria - Mancato rispetto dei tempi previsti dal Capitolato Tecnico | a) Per ogni ora o frazione di ora di ritardo nei tempi massimi di manutenzione straordinaria con ritardo massimo di 24 (VENTIQUATTRO) ore | € 50,00 (Euro CINQUANTA/00) per ogni ora o frazione di ora di ritardo fino ad un massimo di €1.200,00 (Euro MILLEDUECENTO/00) |
b) Trascorse le 24 (VENTIQUATTRO) ore, verrà addebitata anche l’ulteriore penale per mancata prestazione | € 2.000,00 (Euro DUEMILA/00) | ||
P1.6 | Movimentazione - Mancato rispetto dei tempi previsti dal Capitolato Tecnico | a) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi indicati da ATAC S.p.A. per lo spostamento di ogni singolo apparato con un massimo di 7 (SETTE) giorni | € 100,00 (Euro CENTO/00) per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di € 700,00 (Euro SETTECENTO/00) |
b) Trascorsi i 7 (SETTE) giorni verrà addebitata anche l’ulteriore penale per mancata prestazione | € 5.000,00 (Euro CINQUEMILA/00) | ||
P1.7 | Invio Report | a. Per ogni giorno di ritardo nell’invio di ogni singolo report b. Per mancata completezza del report c. Per presenza di errori riscontrati nel report | € 50,00 (Euro CINQUANTA/00) |
P1.8 | Consegna Valori | Per ogni ora o frazione di ora di ritardo nella consegna dei valori extra casse (denaro, titoli) per singolo ritrovamento | € 20,00 (Euro VENTI/00) |
P1.9 | Registrazione ritrovamento valori | Per ogni evento nella mancata applicazione della procedura che prevede la registrazione in loco del ritrovamento valori | € 50,00 (Euro CINQUANTA/00) |
P1.10 | Mancato adeguamento prescrizioni | Per ogni evento di mancato e accertato adeguamento alle prescrizioni richieste dal DEC durante gli incontri previsti | € 500,00 (Euro CINQUECENTO/00) per evento |
P1.11 | Comunicazione Personale in Turno | Per mancata comunicazione del personale in turno / tratta nei tempi stabiliti | € 500,00 (Euro cinquecento/00) |
P1.12 | Personale di Coordinamento | In caso di assenza del personale dell’Appaltatore dedicato al coordinamento delle Attività | € 500,00 (Euro Cinquecento/00) |
P1.13 | SW ASS | a) Per ogni giorno di ritardo nella consegna del ASS installato e funzionante, in tutte le sue funzionalità prescritte dal presente capitolato e dalle eventuali modifiche richieste dal DEC, presso tutte le sedi indicate dalla DEC | € 500,00 (Euro CINQUECENTO/00) per ogni giorno di ritardo |
b) Per ogni giorno o frazione di mancato funzionamento (indisponibilità) del SW ASS installato e funzionante | € 300,00 (Euro TRECENTO/00) per ogni giorno o frazione | ||
c) Per ogni ora o frazione di mancata registrazione, nel SW ASS, delle singole attività previste nel Capitolato Speciale / Capitolato Tecnico o sulla mancata completezza o errori riscontrati | € 20,00 (Euro VENTI/00) per ogni ora o frazione |
N° | Descrizione Evento | Metodo di computo | Importo penale |
P3.3 | Ritardo nella consegna del MASTER PLAN | Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna. | € 500,00 (Euro CINQUECENTO/00) |
P3.4 | Ritardo nel rispetto dei Tempi proposti | Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini previsti nel MASTER PLAN (o pianificazione migliore fornita dell’appaltatore) per tutte le fasi tranne che per la consegna dei nuovi apparati e l’installazione dei nuovi apparati. | € 500,00 (Euro CINQUECENTO/00) |
P3.5 | Ritardo nella consegna della documentazione prevista nell’appalto | Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini previsti nel MASTER PLAN (o pianificazione migliore fornita dell’appaltatore) | € 500,00 (Euro CINQUECENTO/00) |
P3.6 | Ritardo nella conclusione dei collaudi provvisori e/o finale per causa fornitore | Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini previsti nel MASTER PLAN (o pianificazione migliore fornita dell’appaltatore) | € 500,00 (Euro CINQUECENTO/00) |
P3.7 | Ritardo nell’erogazione della formazione | Per ogni giorno solare di ritardo per la conclusione della formazione rispetto all’inizio della FASE 2 riportata nel MASTERPLAN di progetto relativa all’installazione degli apparati | € 100,00 (Euro CENTO/00) |
4) Gestione dei Titoli di Viaggio | |||
P4.2 | Dati relativi alle TVM | Per ogni giorno di ritardo nella trasmissione dei dati relativi alle TVM o per dati trasmessi errati o incompleti, salvo inadempienze non imputabili all’Aggiudicatario | € 50,00 (CINQUANTA/00); |
Articolo 36 - Danni di Forza Maggiore
I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'articolo 11 comma 2 del D.M. 49/2018. La denuncia del danno dovrà essere sempre fatta per iscritto.
Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e per i quali l'Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli.
I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati al Committente.
I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati al Committente entro cinque giorni dall'inizio del loro avveramento mediante PEC.
Articolo 37 - Ordini di Servizio
Tutti gli ordini della Direzione dell’Esecuzione dovranno risultare da atto scritto; sono nulli gli ordini verbali.
La stazione appaltante può recedere da ciascun singolo contratto attuativo e/o dall’A.Q. in qualunque momento, qualora ritenga cessato il suo interesse, previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, oltre al decimo dell’importo delle forniture non eseguite, così come disciplinato ex art. 109 del Codice dei contratti pubblici n. 50/2016.
Il decimo dell’importo delle forniture non eseguite è calcolato, secondo il comma 2 dell’art. 109, sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto delle forniture eseguite.
Il Committente ha diritto di recedere unilateralmente senza preavviso, nei casi di:
a) giusta causa
b) reiterati inadempimenti dell’Appaltatore, anche se non gravi.
Si conviene che per “giusta causa” si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• qualora sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori;
• qualora, nel caso di cui sopra, venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;
• ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l’Accordo Quadro e/o ogni singolo Contratto Attuativo.
In tutti gli altri casi il diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’Appaltatore, con un preavviso non inferiore a 20 giorni, da comunicarsi tramite PEC.
Qualora il Committente receda dall’Accordo Quadro, la stazione appaltante potrà recedere dai singoli Contratti Attuativi già stipulati, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC, fatto salvo il risarcimento del danno.
Articolo 39 - Risoluzione del Contratto - Clausola Risolutiva Espressa
Si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
La risoluzione fa sorgere in capo al Committente il diritto di incamerare la cauzione definitiva, comma 2 art. 103 del D.Lgs 50/2016, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che il Committente dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi le forniture o la sua parte rimanente in danno dell’Appaltatore inadempiente.
La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti Attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo. In tal caso l’Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore della Stazione Appaltante.
In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i Attuativo/i, il Committente avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i Attuativo/i risolto/i.
Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’Appaltatore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del Committente al risarcimento dell’ulteriore danno.
Il Committente, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 110 del d.lgs. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente dichiara e si obbliga:
a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell’Accordo Quadro;
b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo stesso;
c) a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Appaltatore non
rispettasse per tutta la durata dell’Accordo gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’Accordo, con facoltà per il Committente di incamerare la cauzione prestata.
Articolo 41 - Disposizioni finali
L’Appaltatore accetta in maniera piena e incondizionata tutte le clausole e condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e di tutti i documenti contrattuali.