CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Procedura di gara per l’individuazione di un’agenzia per la somministrazione di lavoro a termine del personale socio-assistenziale e socio-sanitario impiegato all’interno della Residenza Protetta Ex ONPI
Indice
Premessa | Pag. | 3 |
Descrizione della struttura “Ex Onpi” | Pag. | 3 |
Ente aggiudicatore | Pag. | 4 |
art. 1_oggetto della gara | Pag. | 4 |
art. 2_importo a base di gara | Pag. | 4 |
art. 3_durata dell’affidamento | Pag. | 4 |
art. 4_competenze nel rapporto di somministrazione | Pag. | 4 |
art. 5_personale | Pag. | 5 |
art. 6_obblighi dell’agenzia di somministrazione | Pag. | 6 |
art. 7_verifica delle presenze | Pag. | 7 |
art. 8_responsabile/referente | Pag. | 7 |
art. 9_responsabilità e copertura assicurativa | Pag. | 8 |
art. 10_determinazione del compenso e rendicontazione delle prestazioni | Pag. | 8 |
art. 11_inadempimento contrattuale, diffida ad adempiere, risoluzione espressa del contratto | Pag. | 8 |
art. 12_penalità | Pag. | 9 |
art. 13_avvio della somministrazione | Pag. | 9 |
art. 14_procedimenti disciplinari | Pag. | 9 |
art. 15_requisiti per la partecipazione alla procedura negoziata | Pag. | 10 |
art. 16_procedura di gara e criterio di aggiudicazione | Pag. | 10 |
art. 17_osservanza della clausola sociale | Pag. | 12 |
art. 18_divieto di cessione del contratto e subappalto | Pag. | 12 |
art. 19_cauzione definitiva | Pag. | 12 |
art. 20_disposizioni per la lotta contro la corruzione | Pag. | 12 |
art. 21_tracciabilità finanziaria | Pag. | 13 |
art. 22_definizione delle controversie | Pag. | 13 |
art. 23_stipula del contratto | Pag. | 14 |
art. 24_norme di rinvio | Pag. | 14 |
PREMESSA
L’Istituzione Centro Servizi per Anziani del Comune dell’Aquila (di seguito ICSA) è organismo strumentale dell’Ente Locale ex art. 114, D.Lgs. 267/2000 smi, preposto alla gestione della Struttura residenziale per anziani “Ex ONPI”, ricomprendente la omonima Residenza Protetta, autorizzata ed accreditata per n. 40 posti letto per utenti ultra65enni non autosufficienti, nonché la Struttura a prevalente accoglienza alberghiera autorizzata per n. 40 ulteriori posti letto, disponibili allo stato nel minor numero di 36 – di cui 24 attualmente occupati dalla ASL Avezzano, Sulmona, L’Aquila - da destinare ad utenti anziani autosufficienti.
All’interno della Residenza Protetta, è prevista l´erogazione di prestazioni socio-sanitarie connesse con quelle socio-assistenziali, secondo gli standard organizzativo-funzionali di cui alla vigente normativa in materia.
A tal proposito con determinazione dirigenziale n. 17 del 27.01.2020 l’Istituzione CSA ha affidato il servizio di somministrazione di lavoro a termine del personale socio-assistenziale e socio- sanitario impiegato all’interno della Residenza Protetta Ex ONPI, con scadenza 30 giugno 2020 e successivamente prorogato sino al 15 ottobre 2020.
In considerazione dell’imminente scadenza dell’affidamento, è predisposto il presente capitolato speciale d’appalto finalizzato all’attivazione della nuova procedura di gara per l’individuazione del nuovo aggiudicatario.
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA “EX ONPI”
Il complesso immobiliare “Ex ONPI”, di proprietà del Comune dell'Aquila, sito in L’Aquila, in xxx Xxxx Xxxxx x. 0, sorge in un’area dotata di servizi, in una ubicazione che consente di raggiungere agevolmente le diverse zone della Città.
L’immobile è composto dalla Struttura residenziale per anziani, dalla palestra, dall’ambulatorio medico, dall’area soggiorno e solarium, dalla sala TV, dalla zona reception e dalla hall, dal bar, dal ristorante, dalla cucina e dai locali di sgombero e di deposito, dalla camera ardente nonché dall’auditorium/teatro e dalla Cappella.
La Residenza Protetta si estende su tre piani e prevede n. 40 camere singole, tutte dotate di servizi igienici. La Residenza a prevalente accoglienza alberghiera, che si estende sempre su tre piani, prevede allo stato n. 36 camere singole, tutte parimenti dotate di bagno interno, attualmente disponibili nel minor numero di 12.
Su ogni piano si trovano anche stanze destinate alle figure professionali socio-sanitarie e socio- assistenziali impiegate nella Struttura, nonché servizi attrezzati per bagni assistiti.
Il ristorante, realizzato in un ambiente curato e climatizzato, dispone di oltre 100 posti a sedere.
L’immobile è dotato di ascensori per gli utenti, di montalettighe e di montacarichi per le merci, nonché di tutti i dispositivi di sicurezza previsti ex lege. All’interno della Struttura è presente altresì una Cappella per le celebrazioni religiose, oltre ad una sala teatro con oltre 100 posti a sedere.
Ampie sezioni immobiliari, ivi includendo una parte del corpo D della Struttura, destinato all’accoglienza di persone anziane autosufficienti, risultano allo stato locate alla ASL dell’Aquila.
ENTE AGGIUDICATORE
Istituzione Centro Servizi per Anziani Comune dell'Aquila, Xxx Xxxx Xxxxx x. 0 - 00000 X’AQUILA, telefono 0862/401760 – telefono/fax 0862/401943, mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx, PEC xxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Responsabile del procedimento ex lege: Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Via Avezzano - 67100 L’Aquila, tel. 0000.000000.
ART. 1 OGGETTO DELLA GARA
La presente procedura di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020, è finalizzata alla individuazione dell’Agenzia per il Lavoro preposta alla somministrazione di lavoro a termine delle figure professionali, come indicato nell’art. 5 del presente capitolato, impiegate nella realizzazione delle prestazioni socio - sanitarie in favore di n. 40 ospiti non autosufficienti della Residenza Protetta “Ex ONPI”.
ART. 2 IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo complessivo posto a base di gara per la somministrazione del personale più avanti dettagliatamente descritto e per la durata di mesi dodici (12), è pari ad € 600.000,00 (euro seicentomila/00), oltre Iva di legge se ed in quanto dovuta, di cui € 550.000,00 per costi della manodopera stimabili.
In tal senso, non necessita invece prevedere alcun importo per costi per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza con altre attività lavorative, attesa la mancata ricorrenza di detta fattispecie nella presente procedura, ragion per cui non necessita parimenti procedere alla stesura del DUVRI.
Il servizio di cui al presente capitolato è finanziato con somme previste nei capitoli di bilancio dell’ICSA.
ART. 3
DURATA DELL’AFFIDAMENTO
La durata del rapporto è pari a 12 mesi, decorrente dalla data indicata nel relativo contratto e comunque dalla data di formale avvio delle attività, conseguente alla comunicazione dell’affidamento, salvo necessità impreviste.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre la prosecuzione del rapporto secondo la normativa vigente al momento della scadenza del contratto, nelle more dell’espletamento di nuova procedura di gara per l’affidamento delle prestazioni in argomento.
L’Aggiudicataria è comunque tenuta a garantire il regolare espletamento del servizio sino all’aggiudicazione della nuova procedura di gara ed al subentro del nuovo affidatario.
ART. 4
COMPETENZE NEL RAPPORTO DI SOMMINISTRAZIONE
All’Istituzione CSA, nella spiegata veste di organismo strumentale del Comune dell’Aquila, titolare della gestione dei menzionati servizi socio-sanitari, competono la direzione tecnica, il coordinamento e la verifica complessiva delle attività realizzate dall’Aggiudicatario tramite il personale somministrato all’interno della Residenza Protetta.
L’Agenzia per il Lavoro deve provvedere direttamente alla gestione del personale sulla base degli accordi di lavoro e sindacali in vigore, in modo tale da assicurare la copertura in ogni circostanza dei turni di servizio nella Residenza.
Gli operatori rispondono all’Aggiudicatario per gli aspetti tecnici, amministrativi, organizzativi e gestionali dell’attività di competenza.
L’Aggiudicatario deve garantire nei confronti dei 40 ospiti non autosufficienti della Residenza Protetta, le prestazioni oggetto della procedura di gara (secondo i turni previsti ed indicati nell’Appendice 1 - Prestazioni specifiche) per tutti i giorni dell’anno, comprese le domeniche e le altre festività (in quest’ultimo caso ad eccezione delle figure professionali del fisioterapista e dell’animatore).
L’avvio della somministrazione di personale deve intendersi sospensivamente condizionato al possesso di tutte le autorizzazioni di competenza dell’Agenzia aggiudicataria. La perdita del possesso delle autorizzazioni necessarie determina la risoluzione automatica del contratto eventualmente stipulato, con obbligo di risarcire il danno in favore dell’ICSA, come meglio indicato nel prosieguo.
ART. 5 PERSONALE
L’Aggiudicatario dovrà fornire il seguente personale, attualmente impiegato per l’espletamento delle prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali presso la RP “Ex ONPI”, secondo i turni ed i profili contrattuali meglio indicati nell’allegata Appendice 1 - Prestazioni specifiche:
• n. 3 infermieri (n° 2 full time e n° 1 part time per n. 18 ore settimanali);
• n. 11 operatori socio-sanitari (full time);
• n. 1 fisioterapista (3h giorno dal lun. al ven.);
• n. 1 animatore (2h giorno dal lun. al ven.).
L'Aggiudicataria è tenuta a fornire personale adeguato sia nei termini numerici sopra indicati che di competenza, anche nel caso di eventuali sostituzioni per congedi ordinari e straordinari, malattie e maternità, ovvero per qualsivoglia altra motivazione.
Qualsiasi variazione in diminuzione richiesta dall’ICSA, quanto al numero delle unità di personale somministrate o delle ore delle prestazioni da erogarsi, rispetto alle previsioni sopra indicate, determinerà un proporzionale adeguamento del corrispettivo spettante all’Aggiudicataria, la quale non potrà in tal caso pretendere alcun conguaglio ovvero rimborso compensativo in merito.
È fatta salva anche la possibilità di aumentare il personale come sopra quantificato per sopravvenute esigenze, dovute anche allo stato di emergenza da covid-19, previa adozione di apposito atto di estensione dell’affidamento e dell’impegno di spesa, ferme restando tutte le condizioni previste nel provvedimento di aggiudicazione della presente procedura: in tal caso l’Agenzia aggiudicataria dovrà praticare, sul corrispettivo spettante per le ulteriori unità di personale somministrate, il medesimo prezzo offerto per l’aggiudicazione della presente procedura di gara e dunque le stesse condizioni proposte in sede di affidamento ovvero condizioni migliorative per l’Istituzione CSA.
L’Aggiudicataria deve garantire la continuità delle prestazioni del personale incaricato e la tempestiva sostituzione degli operatori assenti per turni di riposo, congedi e malattia, con altro
personale in possesso di analoghi requisiti professionali. Tali variazioni devono essere prontamente comunicate al referente appositamente individuato dall’Istituzione CSA.
L’Aggiudicataria si impegna pertanto a far eseguire le prestazioni mediante il personale con il quale, prima dell’avvio delle attività, sia stato costituito un rapporto di lavoro, nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti.
L’Aggiudicatario deve impiegare esclusivamente personale in possesso dei titoli e dei requisiti previsti per gli specifici profili professionali oggetto di somministrazione, stabiliti a mente delle vigenti disposizioni normative in materia.
L’Agenzia è tenuta a somministrare il personale indicato ai precedenti artt. 1 e 4, che deve risultare idoneo, qualificato e debitamente formato secondo le mansioni richieste ed in possesso dei titoli e delle certificazioni previsti ex lege.
ART. 6
OBBLIGHI DELL’AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE
L’Agenzia aggiudicataria si obbliga a garantire quanto segue:
1. il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per la somministrazione di personale a tempo determinato;
2. il reperimento del personale da utilizzare nel rispetto di quanto stabilito in materia dal D.Lgs. n. 276/2003 smi e di ogni altra previsione di legge;
3. la verifica dell’assenza, con riferimento al personale somministrato all’interno della Residenza Protetta “Ex ONPI”, di procedimenti penali e di sentenze passate in giudicato comportanti pene o sanzioni che incidono sulla moralità delle figure professionali impiegate;
4. l’esercizio dell’azione disciplinare, su motivata richiesta dell’ICSA, come previsto dal successivo art. 15;
5. l´individuazione di un responsabile/referente del rapporto di somministrazione;
6. il corretto adempimento e la continuità delle prestazioni oggetto di affidamento;
7. la sostituzione del personale dimostratosi inadeguato ovvero inidoneo alla erogazione delle prestazioni, anche alla luce delle segnalazioni da parte dell’ICSA circa eventuali inefficienze, nonché del personale assente per congedi ordinari e straordinari, malattie e maternità, ovvero per qualsivoglia altra motivazione;
8. l’applicazione ai propri dipendenti del contratto collettivo della Sanità - Settore Pubblico;
9. l’osservanza delle norme in materia di previdenza ed assicurazione dei dipendenti, nonché delle norme previste dalla Legge n. 68/1999 smi;
10. il corretto svolgimento delle attività nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
11. la dotazione di idoneo abbigliamento professionale al personale, durante i periodi di lavoro. Gli oneri relativi al vestiario si intendono ricompresi nel corrispettivo oggetto di offerta ed in tal senso non può essere avanzata all’ICSA alcuna richiesta di rimborso;
12. l’impegno di fornire al proprio personale una tessera di riconoscimento, munita di fotografia e nominativo del dipendente che deve essere utilizzata esclusivamente per le prestazioni oggetto di affidamento e restituita dall'interessato all’Aggiudicatario al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
13. adeguata formazione del personale da impiegare presso la Struttura, prevedendo percorsi di affiancamento, senza oneri per l’Amministrazione, conformemente alla programmazione sanitaria della Regione Abruzzo. Il personale in questione dovrà risultare altresì in possesso delle dovute attestazioni in ordine all’idoneità tecnica per l’espletamento delle mansioni di “Addetto antincendio” – Xxxxxxx elevato, ai sensi dell’art. 37, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 smi;
14. installazione di un lettore badge all’interno della Struttura, ai fini della gestione delle presenze del personale impiegato;
15. l’estraneità dell’ICSA da qualsiasi controversia di natura economica e/o giuridica tra l’Aggiudicatario ed il personale dallo stesso a qualunque titolo impiegato;
16. la comunicazione all’ICSA di ogni variazione del personale impiegato che deve pervenire prima che gli operatori, non compresi nell’elenco già consegnato, siano avviati all’espletamento delle specifiche attività. Il mancato invio della comunicazione nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale di € 300,00, come previsto al successivo art. 12;
17. l’osservanza della normativa in materia di certificazione antimafia;
18. l’assunzione di ogni onere di gestione, ad eccezione di quelli di esclusiva competenza dell’ICSA;
19. il pagamento diretto alle figure professionali somministrate della retribuzione dovuta e delle relative contribuzioni;
20. il pagamento di tutte le imposte dirette e indirette previste per l’esercizio dell’attività di competenza;
21. la partecipazione ad eventuali incontri programmati con l’ICSA per la verifica ed il monitoraggio delle attività nonché la risoluzione delle criticità rilevate;
22. la rendicontazione mensile ai fini del corrispettivo, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 10.
ART. 7
VERIFICA DELLE PRESENZE
Nell’esercizio delle funzioni di monitoraggio, verifica e riscontro delle prestazioni erogate dal personale somministrato, l’ICSA provvede al controllo delle presenze orarie e giornaliere del personale e dei turni di lavoro riservandosi, a tal fine, l’utilizzo di ogni utile strumento di rilevazione nei sensi di legge.
ART. 8 RESPONSABILE/REFERENTE
L’Agenzia deve garantire l´individuazione di un responsabile/referente del sevizio di somministrazione di lavoro a termine, in possesso dell’esperienza e della competenza necessarie ai fini della risoluzione di ogni problematica che dovesse insorgere in sede di esecuzione dell’affidamento.
ART. 9
RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA
L’Agenzia risponde direttamente di ogni danno che possa derivare all'ICSA, agli utenti del servizio, a terzi e/o a cose durante l’espletamento di compiti e delle mansioni propri delle risorse professionali somministrate.
In tal senso, l’Agenzia si obbliga ad intervenire, esonerando l’ICSA da eventuali giudizi instaurati per il risarcimento dei danni, senza che possa essere previsto un diritto di rivalsa ovvero di garanzia nei riguardi della medesima ICSA.
Al momento della sottoscrizione del contratto, l’Agenzia è tenuta a produrre una polizza fideiussoria con un massimale per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) di importo non inferiore ad € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) e per Responsabilità Civile verso prestatori d’Opera (RCO) per un massimale non inferiore ad € 2.000.000.00 (euro duemilioni/00).
Tale polizza deve prevedere la qualifica di terzi sia per l’ICSA che per tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, operano per la stessa.
ART. 10
DETERMINAZIONE DEL COMPENSO E RENDICONTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
A fronte della somministrazione di tutto il personale di cui al precedente art. 5, in favore dell’Agenzia è previsto il compenso complessivo risultante dall’offerta al ribasso formulata rispetto all’importo posto a base di gara e dal provvedimento di aggiudicazione e ciò per il periodo di mesi 12 (mesi dodici), decorrente dalla data indicata nel relativo contratto e comunque dalla data di formale avvio del servizio, conseguente alla comunicazione di affidamento.
Tale compenso è da intendersi omnicomprensivo di ogni onere ed indennità (per sostituzioni, pronta disponibilità, turnazioni, etc.) nessuna esclusa.
Il pagamento del corrispettivo riportato nel relativo documento contabile verrà eseguito, previe le necessarie verifiche xx xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxx 00 (xxxxxx), decorrente dal relativo ricevimento. In caso di necessità di chiarimenti ovvero di integrazioni da fornire da parte dell’aggiudicataria, detto termine verrà corrispondentemente interrotto.
ART. 11 INADEMPIMENTO CONTRATTUALE,
XXXXXXX AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO
L’Agenzia è tenuta ad assicurare l’esatto adempimento di tutti gli obblighi di cui alla presente lettera di invito ed alla vigente normativa in materia.
In caso di mancato ovvero di inesatto adempimento, ovvero ancora di violazione degli obblighi contrattuali, l’ICSA inoltrerà formale diffida ad adempiere all’Agenzia affidataria, che nei tre giorni successivi potrà rimettere le proprie deduzioni. All’esito, su richiesta dell’ICSA, si dovrà porre rimedio alle inadempienze nei tre giorni ulteriormente successivi.
Decorso inutilmente tale termine e perdurando l’inadempimento, il contratto si intenderà espressamente risolto, ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all’art. 1456 c.c.
Il contratto deve intendersi automaticamente risolto altresì in caso di gravi e reiterate inadempienze degli obblighi contrattuali tra le quali, a mero titolo esemplificativo e senza ritenere
l’elenco in alcun modo esaustivo, l’addebito di numerose penalità o richiami per mancata ovvero inesatta somministrazione di personale.
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell’Aggiudicataria, l’ICSA potrà rivalersi sulla cauzione definitiva di cui al successivo art. 24, sempre salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti.
Il contratto si intende risolto anche nella ipotesi di perdita dei requisiti previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara, nonché in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di giorni 15 dal ricevimento della relativa richiesta; il contratto si intende infine risolto altresì nella ipotesi di violazione delle previsioni di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62 smi, come indicato al susseguente art. 25.
È fatta salva la possibilità per l’ICSA di recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, debitamente dichiarate e certificate dall’Istituzione medesima; in tal caso, si procederà a remunerare le spettanze maturate dall’affidataria sino a detta data.
ART. 12 PENALITÀ
Nelle ipotesi in cui rilevi l’inefficienza ovvero l’inadeguatezza delle prestazioni erogate rispetto a quanto previsto dal presente capitolato, l’ICSA si riserva la facoltà di applicare le seguenti penalità:
a) abbigliamento disordinato e/o incompleto del personale somministrato: € 100,00 per ogni addebito;
b) comportamento inadeguato del personale somministrato: € 200,00 per ogni addebito;
c) mancato invio della comunicazione come previsto al punto 16, comma 1, del precedente art. 6: € 300,00.
La penale dovrà pagarsi dall’Agenzia aggiudicataria entro cinque giorni dal ricevimento della contestazione contenente l’addebito.
La previsione di tali penali non esonera l’Agenzia aggiudicataria dall’obbligo ulteriore di risarcire il danno arrecato all’ICSA, ricorrendone i presupposti.
ART. 13
AVVIO DELLA SOMMINISTRAZIONE
L’Agenzia aggiudicataria è tenuta a dare avvio all’esecuzione del rapporto contrattuale tempestivamente ed in ogni caso nel termine massimo di giorni 5 (cinque), decorrente dalla ricezione di apposita, formale richiesta da parte dell’ICSA.
ART. 14 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
L’azione disciplinare nei confronti del personale somministrato è esercitata dall’Agenzia aggiudicataria, a mente delle vigenti disposizioni in materia.
L’ICSA comunicherà gli elementi che formeranno oggetto della contestazione, ai sensi dell’art. 7, della Legge n. 300/1970.
Su motivata richiesta dell’ICSA, l’Agenzia è tenuta alla sostituzione dell’unità professionale nel termine di giorni 5 (cinque).
ART. 15
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, i concorrenti devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:
A) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:
1. Iscrizione alla C.C.I.A. della Provincia in cui ha sede o analogo registro dello Stato aderente all’UE in conformità a quanto previsto dall’art. 83, D.Lgs. 50/2016 smi per attività inerenti all’oggetto dell’affidamento. Le imprese non residenti in Italia dovranno dare prova del possesso di autorizzazioni e di abilitazioni analoghe a quelle sopra menzionate, secondo la normativa vigente nel paese di stabilimento;
2. autorizzazione allo svolgimento dell’attività di somministrazione, rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Tali requisiti non possono essere oggetto di avvalimento.
B) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO- ORGANIZZATIVA
1. Aver svolto servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento nel triennio antecedente alla data di invio della lettera di invito, di importo complessivo non inferiore ad Euro 600.000,00;
2. Avere una sede o un ufficio in L’Aquila, ovvero impegnarsi ad aprire una sede o un ufficio entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione della presente procedura;
3. Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alle norme vigenti, pertinente e proporzionata al settore di riferimento.
Ai fini della capacità tecnica, i servizi analoghi documentati dovranno essere stati svolti, regolarmente e con buon esito senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori.
ART. 16
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura negoziata si svolgerà mediante attivazione di una richiesta di offerta (RDO) sul portale xxxxxxxxxxxxxxx.xx, utilizzando il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, invitando un numero non inferiore a 5 (cinque) operatori economici iscritti alla categoria merceologica “Servizio di ricerca, selezione e somministrazione di personale”
L’aggiudicazione della procedura avverrà, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 smi, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da computarsi secondo i seguenti punteggi:
- offerta tecnica | massimo | 70 punti; |
- offerta economica | massimo | 30 punti. |
Il merito tecnico darà luogo all’assegnazione di un massimo di 70 punti e sarà valutato sulla base dei punteggi di seguito indicati, riscontrabili da quanto esposto dalla concorrente nell’offerta tecnica, fatte salve le successive verifiche del caso.
1) OFFERTA TECNICA max punti 70/100
Ai fini dell’attribuzione del punteggio rispetto all’offerta tecnica, verranno considerati i parametri di seguito indicati, assegnando un massimo di 70 punti, esclusivamente in caso di sussistenza dei requisiti ivi previsti e precisamente:
PARAMETRI DI VALUTAZIONE | SI | NO | PUNTI |
Fatturato per servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento nel triennio 2017/2019 | Max punti 20 | ||
fatturato di ogni annualità pari o inferiore a € 200.000,00 | 5 | ||
Fatturato di almeno una annualità compreso tra € 200.000,00 e € 400.000,00 | 10 | ||
Fatturato di almeno una annualità compreso tra € 400.001,00 e € 600.000,00 | 15 | ||
Fatturato di almeno una annualità superiore a € 600.000,00 | 20 | ||
Esperienza nella realizzazione di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia | Max punti 20 | ||
maturata per un periodo superiore a 3 anni ed inferiore a 5 anni per Strutture pubbliche o private | 5 | ||
maturata per un periodo superiore a 5 anni per Strutture private | 10 | ||
maturata per un periodo superiore a 5 anni per Strutture Pubbliche | 20 | ||
Articolazioni territoriali provinciali superiori ad 1 | punti 10 | ||
Tempestività nella sostituzione del personale | Max punti 10 | ||
Entro lo stesso giorno della richiesta | 10 | ||
Entro il primo giorno successivo alla richiesta | 5 | ||
Disponibilità database personal socio-sanitario fidelizzato Punti 5 | punti 5 | ||
Possesso di ulteriori certificazioni rispetto a quelle di legge (UNI EN ISO 9001:2008) Punti 5 | punti 5 |
2) OFFERTA ECONOMICA max punti 30/100
L’offerta economica deve essere formulata mediante l’utilizzo del format generato automaticamente dal MePA, con indicazione del prezzo offerto, al ribasso rispetto al valore posto a base di gara.
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Il punteggio massimo di 30 punti è attribuito a ciascun concorrente, applicando la seguente formula:
Pi | = | Pmin x 30 Poi |
dove: | ||
Pi | = | punteggio attribuito al concorrente i-esimo |
Pmin | = | prezzo di offerta più basso |
Poi | = | prezzo offerto dal concorrente i-esimo |
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
La Commissione di gara appositamente nominata procederà, in relazione a ciascun concorrente, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio, in base ai contenuti dell’offerta tecnica, cui sommerà il punteggio relativo all’offerta economica, secondo la formula di seguito indicata:
Pi = Pti + Pei
dove
Pi = punteggio concorrente i-esimo
Pti = punteggio offerta tecnica concorrente i-esimo
Pei = punteggio offerta economica concorrente i-esimo
In caso di parità di punteggio, si provvederà ad aggiudicare la procedura in favore della concorrente che avrà formulato il prezzo più basso. In caso di ulteriore parità di punteggio, si provvederà ad aggiudicare la procedura mediante estrazione a sorte.
Nella ipotesi di una sola offerta valida, la Commissione non procederà ad attribuzione di punteggio, ma valuterà complessivamente l’offerta in termini di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.
ART. 17
OSSERVANZA DELLA CLAUSOLA SOCIALE
La presente procedura è sottoposta, ai sensi dell’art. 50, del D. Lgs n. 50/2016 smi, all’osservanza delle norme in materia di cessazione e di sostituzione nei pubblici affidamenti previste dalla contrattazione collettiva vigente relativamente all’obbligo di assorbimento di personale.
Pur restando estranea ai rapporti giuridici conseguenti a quanto già indicato, l’ICSA considererà in ogni caso inadempienza contrattuale l’inosservanza, da parte dell’Agenzia aggiudicataria, della normativa contrattuale e sindacale nella materia sopra citata.
ART. 18
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
In virtù della peculiarità dell’utenza beneficiaria e dunque del servizio oggetto di affidamento,
sono vietati sia la cessione che il subappalto del rapporto contrattuale inerente alla presente procedura.
ART. 19 CAUZIONE DEFINITIVA
L’Agenzia risultata aggiudicataria è tenuta alla costituzione di una cauzione definitiva, determinata sulla base dell’importo contrattuale nella misura, con le modalità e nelle forme di cui all’art. 103, del D.Lgs n. 50/2016 smi, a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali assunti.
La restituzione della cauzione definitiva viene disposta, su richiesta dell’Agenzia affidataria, al termine del contratto e previa verifica del regolare e completo adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a suo carico.
La cauzione definitiva deve essere prestata nelle forme previste dalla legge ed avere validità per l’intero rapporto contrattuale, xxx includendo le relative proroghe.
ART. 20
DISPOSIZIONI PER LA LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE
L’ICSA e l’Agenzia aggiudicataria perseguono obiettivi comuni nella lotta contro la corruzione, che nuoce alla corretta gestione dei servizi pubblici, ostacolando un impiego mirato delle risorse e compromettendo una concorrenza leale e aperta basata sui prezzi e sulla qualità.
Ai sensi del DPR 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), l’ICSA e l’Agenzia aggiudicataria si impegnano ad unire gli sforzi per il contrasto a possibili fenomeni corruttivi in relazione all’affidamento oggetto della presente procedura e si impegnano a non accettare né offrire in nessun caso, direttamente o indirettamente, regali, versamenti, ricompense o altri benefici che possano comunque essere considerati atti contrari alle norme vigenti ovvero anche solo potenzialmente corruttivi.
L’Agenzia aggiudicataria si impegna, per sé e per i dipendenti, a qualsiasi titolo, a non offrire ovvero ad accettare di offrire, né a dare o ad accettare di dare ad alcuno tangenti, doni, regali o provvigioni, neanche di modico valore, come incentivo o ricompensa per il fatto di compiere o di astenersi dal compiere un’azione in relazione al presente affidamento, ovvero per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di alcuno in relazione al presente rapporto di somministrazione.
La violazione degli obblighi di cui al citato DPR 16 aprile 2013, n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART. 21 TRACCIABILITÀ FINANZIARIA
A seguito dell'aggiudicazione, l‘Agenzia affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 smi.
ART. 22
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
In caso di controversie eventualmente insorte è competente esclusivamente il Foro dell’Aquila.
ART. 23
STIPULA DEL CONTRATTO
Le spese inerenti alla stipulazione del contratto di affidamento saranno a totale carico dell’Agenzia aggiudicataria.
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L. 120/2020 “per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia […] L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.”.
Si applica inoltre quanto disposto dal comma 4 del medesimo articolo: “qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall’articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall’articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.”
ART. 24 NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di invito, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui ai D.Lgs n. 50/2016 smi e n. 276/2003 smi, alle previsioni contenute nel codice civile ed alla ulteriore normativa vigente in materia.
È fatto salvo il disposto dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui la violazione di disposizioni imperative in tema di assunzione o di impiego di lavoratori da parte della PP.AA., non comporta in ogni caso la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime.