COMUNE DI SPRESIANO
COMUNE DI SPRESIANO
(Provincia di Treviso)
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ACQUISIZIONE IN
ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E
LAVORI
- Delibera G.C. n° 104 del 05.06.2012: “Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori. Approvazione”
TITOLO I – PRINCIPI
Articolo 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le acquisizioni di prestazioni in economia, in attuazione delle previsioni di cui:
a) all’articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente
«Codice»);
b) all’art. 204 del Codice – acquisizione in economia di lavori concernenti i beni mobili e immobili, gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale compresi gli scavi archeologici;
c) all’articolo 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) al capo III del titolo VIII ed al capo II del titolo IX della parte II del D.P.R. n. 207/2010 (nel seguito semplicemente «Regolamento»);
e) all’art. 267 del D.P.R. n. 207/2010 – servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura inferiori a 100.000,00 euro, per quanto applicabile;
f) agli artt. 329 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Le disposizioni contenute nel presente documento sono finalizzate a semplificare i procedimenti di acquisizione al fine di perseguire un accrescimento dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dei processi gestionali, nel rispetto dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal Xxxxxx e la cui traduzione al caso concreto è demandata al Dirigente/Responsabile del Servizio titolare del potere di spesa.
3. Il regolamento comunale ha carattere di normativa speciale nell’ambito dei procedimenti di acquisizioni in oggetto. Per quanto non espressamente previsto dal presente documento, si rinvia ai principi generali di cui al precedente comma e alle norme vigenti in materia di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici.
4. Nessuna acquisizione di lavori, beni e servizi in economia può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui all’articolo successivo o gli altri limiti speciali previsti dal presente regolamento.
Articolo 2 - Definizioni e limiti di importo
1. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all’articolo 3, commi 8, 9 e 10, del Codice.
2. Il calcolo del valore stimato delle acquisizioni di lavori, beni e servizi, ai sensi del presente regolamento, è basato sull’importo totale a base della procedura di acquisizione, al netto di IVA, valutato dal responsabile del procedimento. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi comprese eventuali forme di opzione o rinnovo del contratto. Eventuali costi relativi alla sicurezza, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.
3. Le soglie di importo massime per le quali sono ammissibili le acquisizioni in economia sono quelle previste dalla normativa vigente. Tali importi sono automaticamente adeguati nel presente regolamento dalle relative disposizioni di modifica.
4. Le ulteriori soglie stabilite dal presente regolamento, nei limiti consentiti dalle disposizioni legislative, che costituiscono limiti interni all’Amministrazione, come pure l’elencazione delle acquisizioni di cui ai successivi articoli 4,5 e 6, sono modificabili con provvedimento dell’organo esecutivo per mutate esigenze organizzative dell’Amministrazione.
Articolo 3 - Modalità di esecuzione in economia
1. L'acquisizione di lavori, servizi e beni in economia può avvenire:
a) mediante amministrazione diretta;
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell’ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia sotto la direzione del responsabile del procedimento. Le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta sono espressamente individuate dal responsabile del procedimento o dal Responsabile/Dirigente del Servizio.
3. Sono eseguite per cottimo fiduciario le acquisizioni per le quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a terzi, purché in possesso dei necessari requisiti. Il cottimo fiduciario, quindi, è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
4. Tutti gli affidatari di lavori, servizi, forniture in economia devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 12 dell’art. 125 del Codice.
TITOLO II – INDIVIDUAZIONE LAVORI SERVIZI E FORNITURE DA ACQUISIRE IN
ECONOMIA
Articolo 4 - Lavori in economia
1. Possono essere eseguiti in economia i seguenti lavori:
a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121 e 122 del D.Lgs. n. 163/2006, e s.m.i.; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo e non esaustivo, i seguenti interventi:
1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell’incolumità pubblica;
b) manutenzione o riparazione di opere o di impianti di qualsiasi natura e genere, compresi gli accessori e le pertinenze, di proprietà del Comune o dati in gestione allo stesso o comunque di competenza del medesimo;
c) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
d) lavori complementari di opere affidate in appalto nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso contrattuale;
e) interventi non programmabili in materia di sicurezza su immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
f) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
g) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
h) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
i) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
j) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori;
k) lavori da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura o del servizio;
l) lavori di qualsiasi genere per la protezione civile comunale.
2. I lavori eseguibili in economia sopra individuati sono ammessi per importi non superiori a quelli stabiliti dal comma 5 dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, e s.m.i..
3. I lavori individuati al comma 1, assunti in amministrazione diretta, non possono comportare una spesa complessiva superiore a quella indicata al comma 5, secondo periodo, dell’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, e s.m.i..
4. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell’impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
Articolo 4 bis – Lavori in economia beni culturali
1. Per i lavori di cui all’art. 198 del Codice, l’affidamento in economia è consentito, oltre che nei casi previsti dal precedente art. 4, per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni
e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentita la conferenza unificata di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 281/1997, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene e possono essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta, fino all’importo di cui alla lettera a) del comma 4 dell’art. 204 del Codice;
b) per cottimo fiduciario, fino all’importo di cui alla lettera b) del comma 4 dell’art. 204 del Codice.
Articolo 5 - Forniture in economia
1. Possono essere eseguite in economia le forniture dei seguenti beni di competenza comunale:
a) mobili, arredi, suppellettili e attrezzi, nonché attrezzature per gli uffici e servizi comunali o comunque a carico o di competenza del Comune. Rientrano nei beni di cui sopra, a titolo esemplificativo:
- mobili e soprammobili, tende, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio, apparecchiature varie;
- beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
- veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
- apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
- mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica ecc).
b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
c) libri di testo scolastici acquistati nell'interesse delle famiglie e degli studenti della scuola dell'obbligo;
d) riproduzioni varie, nonchè materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di attrezzature d’ufficio di qualsiasi genere;
e) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
f) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
g) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
h) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
i) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
j) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all’istruzione, all’assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
k) combustibile per il riscaldamento di immobili;
l) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
m) qualsiasi tipo di materiale per manutenzione o riparazione di opere o impianti;
n) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
o) attrezzature per il gioco e l’arredo dei parchi urbani, per l’arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
p) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri materiali inerti per la sistemazione di strade, piazzali e altre fattispecie;
q) bandiere, coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadget relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
r) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, materiale e attrezzatura per il servizio postale e altri valori bollati;
s) opere d’arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717/1949;
t) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
u) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
v) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
w) acquisti funerari con oneri a carico del Comune;
x) forniture da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
y) forniture di qualsiasi genere per la protezione civile comunale.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all’esecuzione di lavori, o alla prestazione di servizi, in amministrazione diretta, previsti nel presente regolamento.
3. Il ricorso all'acquisizione di beni in economia è altresì consentito, indipendentemente dalle fattispecie indicate nel presente regolamento, nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, xxx non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
4. Le forniture eseguibili in economia sopra individuate, ad eccezione di quelle indicate al comma 2, sono ammesse per importi inferiori a quelli stabiliti dal comma 9 dell’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, e s.m.i..
5. Le forniture di cui al comma 2 sono ammesse per gli importi definiti nelle amministrazioni dirette.
6. Gli importi di cui ai commi 4 e 5 non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell’impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
Articolo 6 - Servizi in economia
1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi di competenza comunale:
a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi, impianti e opere per gli uffici e servizi comunali o, comunque, a carico o di competenza del Comune;
b) servizi di trasloco e di trasporto di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, servizi postali e altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
c) servizi di telecomunicazione;
d) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
e) servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
f) servizi di ricerca e sviluppo compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio- economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
g) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l’aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l’esclusione del servizio di revisione dei conti;
h) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica;
i) servizi di consulenza gestionale e affini compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico e servizi di outsourcing e affini di qualunque genere;
j) servizi pubblicitari compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l’acquisto dei relativi spazi;
k) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all’allegato II.A, categoria 14 del Codice, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206, nonché servizi
di pulizia di biancheria e vestiario;
l) servizi di editoria e di stampa compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
m) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall’inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
n) servizi alberghieri compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
o) servizi di ristorazione compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi e servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto o analoghi;
p) servizi sociali, di assistenza domiciliare, centri estivi, servizi a sostegno di iniziative rivolte al mondo giovanile (progetto giovani), servizi culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
q) servizi relativi alla sicurezza compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
r) servizi attinenti a concorsi o gare d’appalto, compresa la locazione di immobili con anche attrezzature di funzionamento già installate o il noleggio di apposite attrezzature;
s) servizi relativi all’istruzione compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
t) servizi sanitari e sociali compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
u) servizi ricreativi, culturali e sportivi compresa la gestione di impianti e attrezzature, l’organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
v) servizi cimiteriali con oneri a carico del Comune;
w) servizi di noleggio di qualunque genere;
x) servizi da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
y) servizi da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
z) locazione d’immobili per risolvere situazioni d’emergenza non specificatamente regolamentate da legge;
aa) servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato (così detto lavoro interinale); bb) servizi di qualsiasi genere per la protezione civile comunale;
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi:
a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell’articolo precedente;
b) servizi pubblici per l’erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
c) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
d) servizi legali di cui all’articolo 20 alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
e) servizi tecnici di cui all’articolo 21 alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
f) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione.
3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all’esecuzione di lavori in amministrazione diretta, previsti dal presente regolamento.
4. Il ricorso all'acquisizione in economia di servizi è altresì consentito, indipendentemente dalle fattispecie indicate nel presente regolamento, nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, xxx non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
5. I servizi eseguibili in economia sopra individuati, ad eccezione di quelli indicati al comma 3, sono ammessi per importi inferiori a quelli stabiliti al comma 9 dell’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, e s.m.i..
6. I servizi di cui al comma 3 sono ammessi per gli importi definiti nelle amministrazioni dirette.
7. I servizi acquisiti mediante amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro.
8. Gli importi di cui ai commi 5, 6 e 7, non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell’impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
TITOLO III - I SOGGETTI
Articolo 7 - Responsabile del procedimento
1. L’amministrazione opera a mezzo di un responsabile del procedimento, di norma coincidente con il Dirigente/Responsabile del Servizio titolare del potere di spesa, nel rispetto delle disposizioni
contenute negli atti di programmazione e regolamentari vigenti nell’ente.
2. Il Dirigente/Responsabile del Servizio può individuare, in relazione ai contenuti e alla consistenza dei lavori, forniture e servizi in economia, un responsabile del procedimento per ogni acquisizione o anche per tutte le acquisizioni, al quale sono demandati i compiti propri di tale figura previsti dalle vigenti disposizioni ed in particolare, l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta dell'operatore economico o dell’imprenditore, l'affidamento, l'esecuzione, la contabilizzazione e l’eventuale collaudo delle acquisizioni in economia.
3. Il Dirigente/Responsabile del Servizio garantisce la coerenza delle acquisizioni con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e del rispetto dei principi di cui al precedente articolo 1 comma 2.
4. Nel caso di esigenze impreviste che non sia possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetterà sempre al responsabile del procedimento formulare, nei confronti del Dirigente/Responsabile del Servizio, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, delle disposizioni previste dal presente regolamento.
Articolo 8 - Direttore dell’esecuzione del contratto e direttore dei lavori
1. L’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto servizi e forniture in economia, è diretta dal responsabile del procedimento.
2. I lavori in economia sono diretti dal direttore dei lavori che è il responsabile del procedimento.
3. In caso carenza in organico di personale adeguato ai compiti di cui al comma precedente, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l’Amministrazione può provvedere alla nomina di un direttore dei lavori o di un direttore di esecuzione del contratto, anche esterno all'Amministrazione.
Articolo 9 - Elenchi di operatori economici
1. E’ facoltà dell’Amministrazione predisporre, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 267 e 332 del Regolamento, elenchi di operatori economici dotati dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale richiesti in ragione della natura e dell’importo del contratto.
2. La predisposizione dei predetti elenchi è effettuata preferibilmente in forma associata mediante appositi accordi fra Amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, anche avvalendosi di organismi associativi di cui fa parte, ovvero utilizzando elenchi di altra Amministrazione.
3. L’iscrizione dell’operatore economico nei predetti elenchi assolve l’obbligo di dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, ferma restando peraltro impregiudicata la facoltà di verifica in ogni momento da parte dell’Amministrazione.
4. Le modalità di formazione ed aggiornamento, almeno annuale, degli elenchi sono demandati a provvedimento organizzativo della Giunta Comunale nel rispetto delle seguenti indicazioni:
a) Iscrizione ed aggiornamento avvengono con la cooperazione dei soggetti interessati;
b) Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, le modalità sono uniche per tutti i servizi comunali e non sono pertanto ammessi elenchi separati;
c) L’iscrizione potrà avvenire i qualsiasi momento, si perfeziona con il silenzio assenso e decade decorso il termine di validità stabilito qualora non rinnovata per tempo;
d) Le modalità di formazione e gestione degli elenchi sono improntate a massima trasparenza e pubblicità.
TITOLO IV – MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN
ECONOMIA
Articolo 10 - Acquisizioni in amministrazione diretta
1. Quando le acquisizioni sono eseguite mediante amministrazione diretta, il responsabile del procedimento opera con il personale dipendente, ovvero con personale straordinario assunto nel rispetto delle norme di accesso agli impieghi del Comune, o mediante ricorso al lavoro interinale.
2. Egli opera altresì con materiali e mezzi del comune o provvede all'acquisto del materiale e dei mezzi necessari o all'eventuale noleggio di questi ultimi.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita dal responsabile del procedimento, con le forme e le modalità di seguito fissate.
4. L’acquisto dei materiali e dei mezzi o il noleggio di questi ultimi necessari per lavori o servizi assunti in amministrazione diretta, avviene nei seguenti modi:
a) per importi inferiori alla soglia di cui all’ultimo periodo del comma 11 dell’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006, e s.m.i.: con richiesta di una o più offerte da parte del responsabile del procedimento, e con individuazione da parte del medesimo del miglior offerente se più di una offerta pervenuta, comunque con attestazione di conformità del prezzo e di convenienza dell’offerta dell’operatore economico prescelto, e con provvedimento di affidamento del Dirigente/Responsabile del Servizio indicante anche le condizioni dell’affidamento stesso;
b) per importi pari o superiori alla soglia di cui all’ultimo periodo del comma 11 dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, e s.m.i., e fino alle soglie precedentemente stabilite per le acquisizioni in amministrazione diretta: con richiesta di almeno cinque offerte, se sussistono in tale numero soggetti idonei, da parte del R. del P., con individuazione da parte del medesimo del miglior offerente, previa comunque attestazione di conformità del prezzo e di convenienza dell’offerta dell’operatore economico prescelto, e con provvedimento di affidamento del Dirigente/Responsabile del Servizio indicante anche le condizioni dell’affidamento stesso.
Articolo 11 – Acquisizioni mediante procedura di cottimo fiduciario
1. Per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori mediante procedura di cottimo fiduciario, che è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi, si procede nel rispetto delle previsioni e disposizioni di cui ai commi 8 e 11 dell’art. 125 del Codice.
Articolo 12 – Cottimo fiduciario – Affidamento diretto
1. Per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’ultimo periodo del comma 8 dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, e s.m.i., è consentito l’affidamento diretto.
2. È altresì consentito l’affidamento diretto di servizi o forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’ultimo periodo del comma 11 dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, e s.m.i..
3. Le acquisizioni in economia quindi, il cui importo è inferiore alle soglie indicate ai precedenti commi, possono avvenire mediante affidamento diretto a terzi.
4. L’affidamento diretto a terzi avviene per tramite del responsabile del procedimento, a seguito di negoziazione diretta , e con provvedimento del Dirigente/Responsabile del Servizio.
5. Il R. del P. deve, in ogni caso, attestare la congruità del prezzo e della convenienza dell’offerta e che l’affidamento sia nel suo complesso vantaggioso per l’Amministrazione.
6. Nell’attività di verifica potrà avvalersi di listini o prezziari pubblici ovvero di prezzi desunti da procedure concorsuali recenti, anche di altre Amministrazioni, ovvero delle convenzioni CONSIP S.p.a. vigenti.
7. Resta impregiudicata la facoltà del responsabile del procedimento:
a) di procedere all’affidamento diretto verificando convenienza e congruità mediante indagine di mercato effettuata attraverso consultazione informale di più soggetti, senza obblighi per l’Amministrazione;
b) di procedere all’affidamento con la procedura negoziata di cui ai successivi articoli in caso di acquisizioni di particolare complessità e/o elevata componente tecnologica e in ogni altro caso ritenuto opportuno, meglio esplicitato con la determinazione a contrarre.
8. L’affidamento diretto è caratterizzato da libertà di forma, non è preceduto da specifica determinazione a contrarre, da obblighi di comunicazione nè dall’obbligo di post-informazione di cui al comma 2 dell’art. 173 e dal comma 3 dell’art. 331 del D.P.R. n. 207/2010.
9. Con il provvedimento di affidamento si deve dare atto della procedura seguita per l’individuazione dell’affidatario, del rispetto delle norme che regolano tale affidamento, in particolare quelle di cui al presente regolamento e specificatamente quelle previste da questo articolo, nonché dovranno essere indicati gli elementi e le condizioni di affidamento.
Articolo 13 – Cottimo fiduciario - Consultazione ed individuazione degli operatori
economici
1. Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo stimato pari o superiore alle soglie di cui al precedente articolo, si procede nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 125 del Codice, commi 8 e 11.
2. L’individuazione dei soggetti idonei da invitare alla procedura negoziata è effettuata dal responsabile del procedimento con una o più delle seguenti modalità:
a) Indagine di mercato effettuata mediante assunzione diretta di informazioni finalizzate ad individuare soggetti idonei a formulare un’offerta nel caso di specie;
b) Indagine di mercato effettuata mediante pubblicazione di avviso all’albo on line per
un periodo non inferiore a quindici giorni indicante la prestazione ed i requisiti richiesti al potenziale concorrente;
c) Utilizzo degli «Elenchi di operatori economici» formati ai sensi dell’art. 332 del Regolamento di esecuzione, nel rispetto del principio di rotazione così come definito al comma successivo;
d) Xxxxxxxx non iscritti agli elenchi di cui alla lettera precedente che hanno manifestato interesse a partecipare a procedure di acquisizione in economia.
3. Il criterio di rotazione di cui all’art. 125, commi 8 e 11, del Codice è rispettato quando, con riferimento ad acquisizione analoga effettuata in precedenza, i soggetti invitati variano per almeno il 20%. Tale percentuale peraltro può essere ridotta qualora la specificità dei lavori/forniture/servizi sia tale da limitare il numero di operatori economici idonei ad un numero insufficiente a garantire il rispetto del numero minimo di invitati previsto.
4. Si prescinde dall’invito di una pluralità di soggetti, indipendentemente dagli importi sopra indicati, e si può negoziare direttamente con un unico operatore economico, nei seguenti casi:
a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarietà motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l’invito di più soggetti;
b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l’esecutore di lavori, servizi o forniture, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l’importo non sia superiore a euro 100.000,00;
c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l’importo non sia pari o superiore alla soglia di cui al comma 5 dell’art. 125 del Codice.
Articolo 14 – Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario – Criteri di scelta
dell’affidatario
1. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata che di norma si espleta con gara informale invitando un numero di operatori economici come previsto dal Codice o stabilito nel presente regolamento.
2. Per l’affidamento in economia di lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all’ultimo periodo del comma 8 dell’art. 125 del Codice e di beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di cui all’ultimo periodo del comma 11 dell’art. 125 del Codice, e comunque negli altri casi in cui il R. del P. ritenga utile e necessario procedere ai sensi di questo articolo, e fino alle soglie stabilite dal presente regolamento, la lettera d’invito alla procedura negoziata con gara informale deve contenere come minimo quanto previsto dall’art. 334 del Regolamento.
3. La lettera d’invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica ovvero utilizzando forme di mercato elettronico di cui all’art. 328 del Regolamento. Nel caso di intervento d’urgenza, l’invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
4. Per i termini di presentazione delle offerte, salvo i casi d’urgenza e somma urgenza, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice e dal Regolamento di esecuzione per le procedure negoziate.
5. La scelta del contraente avviene sulla base dei criteri individuati nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente stabiliti e ponderati;
b) in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base della procedura.
6. Le offerte dei concorrenti sono soggette a valutazione di anomalia sulla base dei criteri previsti dal Codice e dal Regolamento per la specifica disciplina nonchè di quelli eventualmente meglio esplicitati nella lettera d’invito. In tutti casi in cui l’offerta dell’affidatario dovesse essere ritenuta anormalmente bassa, la valutazione verrà effettuata in contraddittorio con l’offerente ai sensi della vigente normativa.
7. Nel caso di offerta con il criterio del prezzo più ribasso le operazioni di gara informale sono effettuate dal R. del P. in qualità di Autorità che presiede la gara stessa, e , nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, si procede allo stesso modo, ovvero si provvederà alla nomina di una commissione di gara, qualora necessaria, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, in analogia a quanto previsto dall’art. 84 del Codice.
8. L’apertura delle offerte è effettuata in seduta pubblica, fatta salva l’attribuzione dei punteggi, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, che avviene in seduta riservata. Delle operazioni di gara è redatto apposito verbale che è trasmesso al Dirigente/Responsabile del Servizio per l’aggiudicazione definitiva che diventa esecutiva/efficace ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
9. In virtù di quanto previsto agli articoli 121, comma 1, e 125, comma 14, del Codice, alla procedura negoziata si applicano le seguenti norme del Codice:
a) art. 11 commi 6, 7, 10, 10 bis;
b) art. 13, ed in particolare il comma 2 lett. b);
c) art. 68, secondo comma;
d) art. 73, comma 4;
e) art. 74, comma 3;
f) art. 79, comma 5;
g) art. 122, comma 6, lett. d).
10. Lo svolgimento della procedura di cottimo fiduciario di cui al presente articolo, è preceduta da determina a contrarre, ai sensi dell’art. 192, 1° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, contenente, oltre a quanto previsto dal citato articolo di Xxxxx:
a) L’approvazione del progetto o del lavoro, del servizio o del bene, da acquisire, e degli eventuali relativi allegati, qualora non già effettuata;
b) L’approvazione della lettera di invito che dovrà essere redatta nel rispetto dell’art. 334 del Regolamento di esecuzione in caso di servizi e forniture, ed in analogia allo stesso, anche nel caso di lavori;
c) Il criterio di aggiudicazione e le modalità di svolgimento della procedura negoziata;
d) Il Codice Identificativo di Gara previsto all’art. 3 primo comma della deliberazione
dell’Autorità per La Vigilanza sui Lavori Pubblici in data 26 gennaio 2006, in quanto necessario, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
e) Il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici reso obbligatorio dall’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, in quanto necessario;
f) Le motivazioni del mancato ricorso alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a.), in quanto necessario;
g) La designazione del responsabile del procedimento qualora trovi applicazione il precedente art. 7, secondo comma.
11. Il provvedimento di affidamento è adottato dal Dirigente/Responsabile del Servizio e contiene gli elementi propri di tale atto.
12. L’atto di cottimo per lavori deve contenere gli elementi minimi indicati all’art. 173 del Regolamento, mentre il contratto di beni o servizi affidati mediante cottimo fiduciario deve essere conforme al comma 2 dell’art. 334 del Regolamento.
13. Gli esiti degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui al presente articolo, sono soggetti ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.
Articolo 15 – Requisiti degli affidatari di lavori, servizi e forniture in economia
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento in economia i soggetti di cui all’art. 34 del Codice dei Contratti. Nel caso di procedura negoziata ai sensi del precedente art. 14, il soggetto invitato può concorrere in associazione anche con soggetto non invitato.
2. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
3. Il possesso dei prescritti requisiti previsti dagli artt. 38 – Requisiti di ordine generale -, 39 – Requisiti di idoneità professionale -, 40 – Qualificazione per eseguire i lavori -, compreso l’art. 87, comma 4-bis -, 41 – Capacità economica e finanziaria dei fornitori e prestatori di servizi – 42 – Capacità tecnico - professionale dei fornitori e prestatori di servizi – e 90, comma 7, del Codice, nonchè da altre disposizioni legislative in materia, è sempre dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. L’Amministrazioni effettuerà i controlli sulle dichiarazioni sopra indicate, a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.
5. Qualora dai controlli sopra indicati dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, l’affidatario decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
6. Resta salva la facoltà per l’Amministrazione di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 137 del Codice dei Contratti nel caso in cui dalla verifica effettuata sulle dichiarazioni rese dall’affidatario del lavoro, servizio o fornitura, risultassero dichiarazioni mendaci.
7. In caso di contratto al quale sia già stata data esecuzione, anche parziale, la valutazione circa l’utilizzo della predetta facoltà è rimessa al responsabile del procedimento.
Articolo 16 – Contratti per interventi di manutenzione, verifica e controllo ad esecuzione
periodica o continuativa
1. Possono essere affidati contratti, anche pluriennali, mediante cottimo fiduciario anche per interventi di manutenzione, verifica e controllo ad esecuzione periodica o continuativa, sia che questi interventi siano previsti da specifiche disposizioni legislative o regolamentari di settore, sia che siano resi necessari da necessità dell’Amministrazione.
2. Gli interventi sono stimati nella tipologia e nel numero/ nella qualità in base ai programmi dell’Ente, alle eventuali disposizioni legislative e regolamentari di riferimento, e alle prestazioni svolte negli anni precedenti.
3. Gli affidamenti in economia previsti da questo articolo avvengono comunque nel rispetto delle disposizioni e delle soglie contenute nel presente regolamento.
TITOLO V - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI
Articolo 17 - Interventi d’urgenza
1. Nei in cui casi l’attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale di cui al comma precedente, può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3. Il verbale è redatto dal responsabile del procedimento o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è trasmesso all’Amministrazione con una perizia estimativa per la copertura della spesa e l’autorizzazione degli interventi.
Articolo 18 – Provvedimenti in casi di somma urgenza
1. In circostanze di somma urgenza, che non consentono alcun indugio, si applica l’art. 176 del Regolamento.
2. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l’ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.
Articolo 19 - Interventi d’urgenza o provvedimenti in casi di somma urgenza ordinati dal
Sindaco
1. Qualora gli interventi d’urgenza di cui all’articolo 17 o i provvedimenti in casi di somma urgenza di cui all’articolo 18, siano ordinati dal Sindaco nell’esercizio dei poteri di ordinanza di cui all’articolo 54, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000, il medesimo Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l’attuazione dell’ordinanza stessa, in deroga alle competenze di cui agli articoli 7, 17 e 18, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
2. Il responsabile del procedimento provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato con le procedure del precedente articolo, secondo quanto indicato all’art. 176 del Regolamento.
TITOLO VI - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI LEGALI E PER I SERVIZI
TECNICI IN ECONOMIA
Articolo 20 - Disposizioni speciali per i servizi legali
1. I servizi legali, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi inferiori a euro 40.000,00; per importi superiori si applica l’articolo 20 del Codice.
2. In deroga alla competenza attribuita al responsabile del procedimento, qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell’amministrazione, l’incarico è affidato con provvedimento della Giunta comunale.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
c) prestazioni notarili;
d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d’istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall’atto di affidamento che devono recare l’importo dei corrispettivi offerti; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell’effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell’atto di affidamento.
Articolo 21 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici
1. I servizi tecnici che si possono eseguire in economia sono:
a) i servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, e s.m.i.;
b) le attività di verifica dei progetti di cui alla Parte II – Tit. II - Capo II - del Regolamento;
c) i servizi e le attività di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente/responsabile competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici, previste al comma 1 dell’art. 90 del Codice;
d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l’agronomia, la documentazione catastale ecc.);
e) i servizi tecnici aventi carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo- organizzativo e legale di supporto ai compiti del responsabile del procedimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture;
f) i servizi di urbanistica e paesaggistica con esclusione dei servizi di cui alla precedente lettera a);
g) i collaudi statici e specialistici;
h) i collaudi tecnico - amministrativi;
i) i rilievi;
j) le visure catastali, nonchè le pratiche catastali di qualsiasi tipo ed in particolare, le dichiarazioni di accatastamento dei fabbricati e i frazionamenti;
k) le perizie di stima;
l) le indagini e gli accertamenti;
m) le indagini geognostiche;
n) il supporto agli atti di pianificazione comunque denominati;
o) i servizi di ingegneria e di consulenza tecnica in materia ambientale;
p) il servizio di progettazione delle forniture e servizi;
q) il servizio di direttore dell’esecuzione del contratto;
r) il servizio di verifica di congruità al fine di accertare la regolare esecuzione dei contratti di forniture e/o servizi;
s) i cosiddetti “Service Tecnico”.
2. Per i servizi tecnici previsti dalle lettere da f) a s) del precedente comma, trovano applicazione le norme del presente regolamento previste per i servizi generali ed in particolare gli artt. 10,11, 12, 13 e 14.
3. L’affidamento dei servizi tecnici e delle attività tecnico-amministrative di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 del presente articolo, è subordinato alla previa verifica delle condizioni che permettono il ricorso a soggetti esterni all’ente.
4. Gli affidamenti in economia dei servizi indicati al comma 1 sono ammessi sino alle seguenti soglie:
- i servizi tecnici e le attività tecnico-amministrative di cui alla lettera a), fino all’importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 dell’art. 91 del Codice;
- tutti gli altri servizi tecnici ed attività tecnico-amministrative, fino all’importo inferiore alla soglia di cui al comma 9 dell’art. 125 del Codice.
5. Ai sensi dell’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore alla soglia indicata nella precitata disposizione legislativa, possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile del procedimento.
6. I servizi tecnici di cui al comma 1, ad esclusione di quelli individuati alla lettera a), di importo pari o superiore alla soglia di cui all’ultimo periodo del comma 11 dell’art. 125 del Codice e inferiore alla soglia di cui al comma 9 di detto articolo 125 del Codice, sono affidati con le
procedure e modalità previste per l’affidamento dei servizi indicate ai precedenti artt. 13 e 14 e con le linee guida sotto indicate per quanto applicabili.
7. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettera a) di importo pari o superiore alla soglia di cui all’ultimo periodo del comma 11 dell’art. 125 del Codice ed inferiore alla soglia di cui al comma 1 dell’art. 91 del Codice, sono affidati con le procedure e le modalità previste per l’affidamento dei servizi indicati ai precedenti artt. 13 e 14, ma con le linee guida sotto indicate.
8. Le linee guida per l’affidamento dei servizi sopra indicati sono quelle di seguito esplicitate:
a) possesso di requisiti minimi necessari all’ammissione alla procedura, costituiti dall’abilitazione all’esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all’incarico da affidare con riferimento anche a quanto disposto dal Regolamento di esecuzione all’art. 267, all’art. 216 e all’art. 50, nonchè dal Codice dei Contratti agli artt. 41 e 42.
b) possibilità da parte del responsabile del procedimento di procedere con sorteggio all’individuazione dei soggetti da invitare qualora, per qualunque motivo, lo ritenga necessario oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
c) nel caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, uno o più d’uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza, oltre al prezzo:
1. condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell’incarico;
2. riduzione del corrispettivo contrattuale applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell’incarico, imputabili all’affidatario;
3. qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell’ambito di limiti, condizioni e criteri fissati dal responsabile del procedimento nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
4. tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
5. rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune.
9. Il responsabile del procedimento può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 8, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
10. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un servizio tecnico di cui al presente articolo al verificarsi di una o più delle seguenti ipotesi:
a. nel corso dei dodici mesi precedenti, siano stati affidati allo stesso soggetto servizi tecnici per un importo complessivamente superiore a euro 100.000,00;
b. non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un servizio tecnico affidato in precedenza;
c. un servizio tecnico affidato nei tre anni precedenti, abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento/servizio non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
11. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli affidamenti dei servizi tecnici di cui al presente articolo sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l’affidamento, mediante affissione all’Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell’ente per 15 giorni consecutivi.
12. Gli incarichi di cui alla lettera a) del comma 1, sono altresì trasmessi all’Osservatorio regionale degli appalti, per la pubblicazione su apposito sito Internet e pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture.
13. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite, volta per volta, dal contratto/disciplinare di incarico o dall’atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell’effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto/disciplinare di incarico o nell’atto di affidamento.
14. Per gli elenchi degli operatori economici relativi ai servizi tecnici di cui al presente articolo, si applica quanto disposto dall’art. 9.
15. Per gli elenchi degli operatori economici per l’affidamento dei servizi indicati al comma 1, lettera a), gli stessi possono essere formati secondo quanto disposto dall’art. 267 del Regolamento di esecuzione. Sarà facoltà del responsabile unico del procedimento avvalersi, se necessario, di elenchi predisposti da altre amministrazioni anche secondo quanto disposto dall’art. 9, comma 2, del presente regolamento.
16. Nel caso di affidamenti di progettazioni da porre a base di affidamento ed in ogni caso di progettazioni esecutive, i progettisti dovranno essere muniti della polizza prevista dall’art. 111 del Codice dei contratti e dall’art. 269 del Regolamento di esecuzione.
17. Nel caso di affidamento dei servizi previsti dalla lettera b) comma 1 del presente articolo - attività di verifica – l’affidatario dovrà presentare la propria polizza professionale generale per la sua attività integrata dalla dichiarazione della compagnia assicuratrice che garantisca le condizioni per lo specifico progetto, conformemente a quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera b), del Regolamento di esecuzione.
18. Per tutti gli altri servizi le garanzie potranno essere prestate secondo quanto indicato al successivo articolo 22.
TITOLO VII – GARANZIE – CONTABILITÀ – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI -
PERIZIE
Articolo 22– Garanzie
1. I soggetti candidati agli affidamenti di cui all’art. 10, sono esonerati dalla presentazione della cauzione provvisoria prevista dall’art. 75 del Codice, così come quelli oggetto di affidamento diretto; negli altri casi la presentazione è a discrezione del R. del P..
2. I soggetti affidatari di beni, servizi e lavori di cui al presente regolamento, sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria, prevista dall’art. 113 del Codice dei Contratti, per tutti gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00.
3. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all’articolo 129 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo inferiore a euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.
4. Resta salva la possibilità da parte del responsabile unico del procedimento di prevedere l’obbligatorietà delle cauzioni/polizze anche per importi inferiori alle soglie sopraindicate, quando la natura dell’acquisizione e il tipo di procedura di affidamento la renda opportuna.
Articolo 23 – Adeguamento prezzi
1. Per le acquisizioni eseguite in economia non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del Codice civile.
2. In deroga a quanto indicato al precedente comma, trova applicazione il comma 4 e seguenti del l’art. 133 del Codice dei Contratti nel caso di lavori e l’art. 115 del Codice stesso nel caso di contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture.
Articolo 24 – Contabilizzazione, liquidazione e pagamento dei lavori, servizi e forniture
1. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità è redatta in forma semplificata con le modalità previste dall’art. 210 del Regolamento; tali soglie di importo si intendono automaticamente adeguate nel caso di modifica del comma 1 dell’art. 210 del Regolamento.
2. Negli altri casi di lavori in economia trovano applicazione gli artt. 203 e seguenti del Regolamento.
3. Per forniture e servizi, sia in amministrazione diretta, sia effettuati mediante cottimo fiduciario, la contabilità è redatta in forma semplificata mediante accertamento sulle fatture di spesa o equipollente documento fiscale, da parte del direttore dell’esecuzione, della corrispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni contrattuali.
4. I lavori, i servizi e le forniture annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori, servizi o forniture di ciascun esercizio chiudendo la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori, servizi o forniture tra loro distinti.
5. La liquidazione è effettuata, per la contabilità in forma semplificata, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della fattura di spesa o dell’equipollente documentazione fiscale, mentre per la contabilità ordinaria, nei tempi previsti dal Regolamento.
6. In ogni caso, la liquidazione dei corrispettivi è subordinata quantomeno all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all’art. 6 del Regolamento, ovvero dichiarazione sostitutiva in quanto ammissibile ai sensi dell’art. 4 comma 14-bis del D.L. 13-5- 2011 n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106.
7. I pagamenti sia in acconto che a saldo saranno effettuati nei tempi e modi indicati dall’atto/contratto di cottimo, nel rispetto degli articoli 143, 205 e 337 del D.P.R. 207/2010 e
fermo comunque quanto disposto dall’art. 6, commi 3, 4 e 5, del Regolamento e dalle altre vigenti disposizioni in materia di pagamenti.
Articolo 25 – Riserve - contestazioni
1. Per le eccezioni, riserve e reclami, e per la forma e contenuto degli stessi, riguardanti i lavori, si applicano gli artt. 190, 191 e 201 del Regolamento, specificando che nel caso di contabilità semplificata, gli stessi sono iscritti ed esplicati a margine della fattura di spesa o del documento fiscale equipollente.
2. È inoltre facoltà dell’esecutore di servizi e forniture presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti; tali contestazioni devono essere iscritte ed esplicitate a margine della fattura di spesa o del documento fiscale equipollente.
Articolo 26 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive
1. Ove durante l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, trova applicazione l’art. 177 (Perizia suppletiva per maggiori spese) del D.P.R. n. 207/2010, specificando che per forniture e servizi i limiti di cui al comma 2 di detto articolo sono le soglie di ammissibilità di forniture e servizi in economia indicati nel presente regolamento.
2. Sono altresì ammesse variazioni ed addizioni ai sensi dell’art. 132 del Codice e dell’art. 161 del Regolamento, per i lavori, e varianti ai sensi dell’art. 114, comma 2, del Codice e dell’art. 311 del Regolamento, per i servizi e le forniture.
3. Si possono, inoltre, sempre determinare nuovi prezzi non contemplati nel contratto con le modalità e le forme previste dal Regolamento.
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI PER LE ORDINAZIONI DI FORNITURE E SERVIZI, NONCHÈ LAVORI, PERIODICI O CONTINUATIVI
Articolo 27 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi, nonchè di lavori, periodici o
continuativi
1. Le forniture ed i servizi, nonché i lavori, periodici o continuativi sono richiesti dal responsabile del procedimento mediante ordine dallo stesso sottoscritto, anche con firma digitale, contente gli estremi dell’ufficio ordinante e del contratto di riferimento o del provvedimento di affidamento.
2. L’ordinazione contiene:
a) la descrizione dei beni o servizi o lavori oggetto dell'ordinazione;
b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
c) i riferimenti contrattuali e contabili (provvedimento di affidamento, contratto, impegno di xxxxx, classificazione intervento ecc.);
d) le indicazioni di cui all’articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
e) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. La contabilizzazione e la liquidazione sono effettuate come previsto dall’art. 24, fatte salve particolari disposizioni contrattuali.
TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 28 - Collaudo - Verifica
1. Tutti i lavori eseguiti in economia sono soggetti a collaudo ai sensi del D.P.R. 207/2010.
2. L’atto unico di collaudo può essere sostituito con il certificato di regolare esecuzione.
3. Tutti i lavori cui si applica la contabilità semplificata di cui all’articolo 210 del Regolamento, sono soggetti a certificato di Regolare esecuzione che può essere sostituito con l’apposizione, sulle fatture di spesa o documento fiscale equivalente, del visto del direttore dei lavori che attesta la corrispondenza del lavorio svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori medesimo che tengano conto dei lavori effettivamente eseguiti; tale facoltà/possibilità è a giudizio del responsabile del procedimento.
4. Tutti i servizi e le forniture eseguiti in economia sono soggetti alla verifica di conformità ai sensi del D.P.R. n. 207/2010.
5. Qualora non si ritenga necessario conferire l’incarico di verifica di conformità nel caso di servizi o forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 28, comma 1, lettera b), del Codice, si dà luogo ad una attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell’esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.
6. Per tutti i servizi e le forniture eseguiti in economia di importo inferiore a 40.000,00 euro, in luogo dell’attestazione di regolare esecuzione, il direttore dell’esecuzione può attestare la corrispondenza della prestazione effettua alle prescrizioni contrattuali mediante accertamento sulle fatture di spesa o documentazione fiscale equivalente; tale facoltà/possibilità è a giudizio del responsabile del procedimento.
Articolo 29 – Mezzi di Tutela
1. Sono applicabili a tutte le acquisizioni in economia i seguenti articoli del Codice dei Contratti:
a) Art. 134. Recesso
b) Art. 135. Risoluzione del contratto per reati accertati e per revoca dell'attestazione di qualificazione ovvero in caso di perdita dei requisiti di qualificazione;
c) Art. 137. Inadempimento di contratti di cottimo;
d) Art. 239. Transazione;
e) Art. 240. Accordo bonario.
2. Sono applicabili alle acquisizioni in economia di beni e servizi, ove compatibili, le disposizioni degli articoli da 271 a 325 del D.P.R. n. 207/2010.
3. Trova in ogni caso applicazione l’art. 146 del Regolamento, disposizione applicabile per analogia anche per servizi e forniture; in tali casi, i maggiori oneri sostenuti
dall’Amministrazione sono posti a carico dell’esecutore, anche avvalendosi sull’eventuale garanzia contrattuale o sulla rata a saldo.
Articolo 30 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le disposizioni statutarie dell’Ente.