CONDIZIONI GENERALI PLANTUM PERTINENTI AL MATERIALE DI RIPRODUZIONE PER LA FLORICOLTURA E ORTICOLTURA ALIMENTARE
CONDIZIONI GENERALI PLANTUM PERTINENTI AL MATERIALE DI RIPRODUZIONE PER LA FLORICOLTURA E ORTICOLTURA ALIMENTARE
Condizioni generali Plantum che regolano la vendita e consegna di materiale di base e piante per la floricoltura e l'orticoltura nonché di materiali per l'orticoltura.
Depositate presso la Camera di Commercio di Rotterdam, sede di Gouda, il 21 maggio 2012.
In caso di discrepanza tra il testo in lingua olandese e la traduzione, prevale il testo in lingua olandese.
Articolo 1 Definizioni
1. Si intende con il termine di “venditore” la persona fisica o giuridica che esercita professionalmente la fornitura di prodotti di cui all’articolo 1 comma 3 e la stipulazione di negozi che vertono su detti prodotti, nel senso più ampio dei termini, includendovisi anche la compravendita di prodotti, la concessione in locazione e/o la vendita di prodotti coltivati in un'impresa propria, la moltiplicazione di fiori o piante.
2. Si intende con il termine di “compratore” la persona fisica o giuridica con la quale il venditore stipula un contratto relativo a prodotti di cui all'articolo 1 comma 3.
3. Si intende con il termine di “prodotto” o “prodotti” materiale di base e/o piante per la floricoltura e orticoltura nonché materiali per l'orticoltura, quali concimi e mezzi di protezione delle colture.
Articolo 2 Ambito di applicazione
1. Le presenti condizioni generali sono applicabili a tutte le offerte di vendita, le vendite, le consegne operate dal venditore e ai contratti da questo stipulati, tutto ciò con riferimento ai prodotti di cui all'articolo 1 comma 3 delle presenti condizioni generali.
2. Salvo diverso patto scritto esplicito, eventuali condizioni adottate dal compratore, qualunque sia la natura o denominazione di esse, non sono applicabili.
3. Disposizioni deroganti dovranno essere stipulate esplicitamente e per iscritto.
Tali disposizioni deroganti, qualora non siano sostitutive delle disposizioni delle presenti condizioni generali, vanno considerate integrative di queste.
4. Il venditore procura al compratore una copia delle presenti condizioni generali.
Articolo 3 Offerte di vendita e prezzi
1. Salvo diverso patto scritto, tutte le offerte di vendita sono senza impegno. Offerte di vendita e preventivi hanno una validità massima di 30 giorni.
2. Il contratto si considera perfezionato al momento in cui il compratore conferma per iscritto il preventivo o l'offerta di vendita, salvo che entro cinque giorni da che il compratore ha inviato la conferma il venditore si opponga a questa per iscritto.
3. Qualora un contratto sia posto in essere con l'intervento di agenti, commessi viaggiatori, e/o altri mediatori e/o rivenditori, esso vincola il venditore soltanto dopo che il venditore lo ha accettato per iscritto.
4. I prezzi sono al netto dell'IVA e di spese accessorie, tra le quali, salvo diverso patto scritto, spese di trasporto, spese di imballaggio, spese di controllo qualità e/o esami fitosanitari, diritti di importazione, prelievi fiscali della Pubblica Amministrazione o di altri organi di diritto pubblico, nonché corrispettivi vari, tra i quali quelli per diritto di costitutore. Qualora non si sia convenuto un prezzo, si adotta il prezzo del venditore in vigore al momento della consegna.
5. Il venditore ha il diritto di aggiustare equamente il prezzo in misura da determinarsi a sua discrezione, se i suoi costi sono notevolmente aumentati dopo la determinazione del prezzo.
6. Salvo indicazione contraria, i prezzi sono espressi in euro (€).
7. Nel caso che il compratore annulli un contratto, si renderà immediatamente debitore, a titolo di indennizzo di annullamento, del 25% del prezzo di vendita lordo dei prodotti da consegnare.
8. Se i prodotti in questione si rendessero in seguito a tale annullamento invendibili o vendibili soltanto ad un prezzo più basso, il compratore dovrà risarcire al venditore le differenze di prezzo e gli ulteriori danni sofferti dal venditore.
9. Incombe ad ambedue le parti l'obbligo di limitare per quanto possibile il danno che consegue all'annullamento.
Articolo 4 Riserva di vendita
1. Ordini di prodotti per i quali si deve acquistare materiale del compratore la cui crescita al tempo dell'acquisto non è ancora completa, sono accettati dal venditore con riserva sotto condizione che si abbia una riproduzione normale media di buon materiale vegetale di aspetto più che soddisfacente.
2. L'insuccesso totale o parziale della riproduzione o della raccolta di prodotti oppure il deterioramento parziale durante la conservazione, qualunque ne sia la ragione, esonerano il venditore dal suo obbligo di consegnare e dalle altre obbligazioni, salvo che siano imputabili a dolo o colpa grave del venditore.
3. Qualora sia impossibile, per un qualsiasi motivo, la consegna di una determinata varietà, il venditore ha il diritto di consegnare un'altra varietà, oppure di annullare l'ordine.
Il venditore farà il possibile per fornire, di concerto con il compratore, una varietà il più possibile equivalente. Tale consegna sostitutiva avviene a condizioni identiche a quelle originariamente stipulate. Se il compratore non accetta un'altra varietà, ha il diritto di annullare l'ordine di questa varietà in questione. Se l'ordine in relazione con la varietà che non può essere consegnata fa parte di un contratto più ampio, l'annullamento ha effetto limitatamente alla varietà che non può essere consegnata, e il resto del contratto rimane in essere. Qualora sia stata convenuta la consegna di un'altra varietà, il compratore non ha diritto a risarcimento di danni o a risoluzione del contratto.
Articolo 5 Consegna e trasferimento della proprietà
1. Salvo diverso patto, la consegna avviene franco azienda. Al momento della consegna il rischio dei prodotti consegnati, con tutti gli annessi e connessi, si trasferisce al compratore.
2. Il venditore determina la data o il termine di consegna d'accordo con il compratore. I tempi di consegna dichiarati non si considerano perentori. Convenuta una data di consegna, il venditore farà tutto il possibile per rispettare tale data per la consegna. Qualora non fosse possibile al venditore effettuare la consegna alla data convenuta o entro il termine convenuto, egli ne informerà il più presto possibile il compratore.
Le parti converranno un'altra data di consegna. Tale nuova data di consegna avrà immediatamente il vigore di data di consegna convenuta.
3. Qualora i prodotti ordinati venissero presi in consegna dal compratore prima di quando convenuto come data di consegna o termine ai sensi del comma 2, il rischio che ne deriva incomberà unicamente al compratore.
4. Qualora il compratore prendesse in consegna o volesse prendere in consegna dopo la data di consegna convenuta i prodotti ordinati, il rischio di un'eventuale perdita di qualità in seguito alla prolungata conservazione incomberà unicamente al compratore.
5. Eventuali spese extra in conseguenza di presa in consegna anticipata o ritardata dei prodotti ai sensi dei commi 3 o 4 del presente articolo vanno a carico del compratore.
6. Qualora, scaduto un periodo di conservazione limitato, appropriato alla specie di prodotto in questione, il compratore non avesse ancora provveduto alla presa in consegna e il rischio di perdita di qualità e/o deterioramento dei prodotti non ammettesse altra scelta, si considererà l'ordine come risolto dal compratore. In tal caso il compratore è tenuto a pagare il danno che sorgerà al venditore in conseguenza di ciò.
Articolo 6 Confezioni/imballaggio/carrelli/pallet
1. L'imballaggio monouso può essere addebitato, e non ne viene accettata la restituzione.
2. Tutte le confezioni e gli imballaggi, eccettuati gli imballaggi monouso, rimangono di proprietà del venditore.
3. Il venditore può addebitare al compratore come corrispettivo di confezioni multiuso e di altro materiale duraturo un importo che sarà menzionato separatamente nella fattura.
4. Il compratore deve restituire al venditore confezioni e imballaggi a spese proprie, in buono stato e in condizioni igieniche più che soddisfacenti, entro 30 giorni dalla consegna oppure immediatamente dopo il trapianto. Se è stato convenuto che sia il venditore a ritirare la confezione e l'imballaggio, il compratore deve fare sì che la confezione e l'imballaggio siano conservati in buono stato e in condizioni igieniche accettabili, e immagazzinati in modo che il venditore li possa ritirare normalmente.
5. Il compratore non può tenere in uso confezioni e imballaggi, né farli usare da altri.
6. Salvo diverso patto, se la consegna avviene con carrelli, container su ruote o pallet riutilizzabili, il compratore deve restituire entro una settimana carrelli, container su ruote o pallet riutilizzabili identici registrati allo stesso modo (p. es. chip o etichetta).
È proibito al compratore farne uso proprio o darli in uso a terzi.
7. Nel caso che confezioni riutilizzabili, carrelli, container su ruote, pallet, ecc. risultino danneggiati, il compratore deve rimborsare al venditore le spese di riparazione o sostituzione, come pure eventuali spese extra di locazione per il ritardo della restituzione
Articolo 7 Pagamento
1. Il venditore ha il diritto di esigere dal compratore un acconto sull'importo di fattura pari al 50% di questo.
2. Salvo diverso patto, il pagamento deve avvenire entro trenta giorni dalla data della fattura.
3. Il compratore non può detrarre dal prezzo di acquisto che deve pagare importi pertinenti a crediti che egli asserisce di vantare.
4. Il compratore, nel caso che presenti un reclamo al venditore sui prodotti consegnati, non ha per questo il diritto di sospendere la sua obbligazione di pagamento, salvo che il venditore abbia accettato espressamente tale sospensione in luogo di una costituzione di garanzia.
5. Tutti i pagamenti avvengono presso la sede amministrativa del venditore oppure mediante versamento o bonifico su un conto corrente bancario che indicherà il venditore.
6. Il pagamento deve avvenire in euro (€) salvo che nella fattura sia indicato diversamente. il venditore ha in quest'ultimo caso il diritto di addebitare al compratore le oscillazioni dei cambi.
7. Qualora il compratore non adempia tempestivamente l'obbligazione sorgente dal comma 2 del presente articolo, è considerato moroso. In tal caso il venditore ha diritto agli interessi pari all'1% mensile, da addebitarsi con decorrenza dal giorno in cui il compratore si trova in mora rispetto all'obbligazione di pagamento di cui al comma 2, considerandosi a tal fine una parte di mese come mese intero. In caso di mora del compratore il venditore ha, inoltre, il diritto di addebitare la perdita di valuta nella quale è incorso per tale motivo.
8. Se il compratore è in mora oppure in altro modo inadempiente rispetto a una delle sue obbligazioni, vanno a suo carico tutte le spese, sia giudiziali sia extragiudiziali, sostenute giustificatamente per ottenere l'adempimento.
9. Il venditore si riserva il diritto a non dare luogo all'esecuzione di ordini o contratti o di farla cessare nel caso che il compratore abbia omesso di pagare consegne precedenti, o abbia mancato di adempiere a qualche obbligazione, o minacci di non adempiere le sue obbligazioni nei confronti del venditore. Il compratore è tenuto a risarcire il danno che il venditore soffrirà in conseguenza di ciò. Il venditore non risponde di eventuali danni sofferti dal compratore in conseguenza della mancata esecuzione di ordini.
10. Il compratore residente in uno Stato membro dell'UE che non siano i Paesi Bassi farà conoscere al venditore per iscritto il suo numero esatto di partita I.V.A. Il compratore procurerà, inoltre, al venditore tutte le informazioni e i documenti di cui abbia bisogno il venditore per provare che i prodotti sono stati consegnati in uno Stato membro dell'UE che non sono i Paesi Bassi. Il compratore mantiene indenne e manlevato il venditore contro tutte le pretese e le sopravvenienze sfavorevoli che sorgano dal fatto che il compratore non ha adempiuto, o ha adempiuto solo in parte quanto disposto nel presente comma. Il venditore si riserva il diritto di aumentare il prezzo dovuto dal
compratore con l'aliquota I.V.A. che si applicherebbe alla fornitura in questione in caso di consegna nei Paesi Bassi.
Articolo 8 Forza maggiore
1. Si intende come forza maggiore qualsiasi circostanza che esuli dal controllo diretto del venditore, e che renda incoercibile, per motivi di equità, l'adempimento del contratto. Ricadono in questa categoria, tra l'altro, scioperi, incendi, condizioni meteorologiche estreme o disposizioni della Pubblica Amministrazione e malattie e altre piaghe da una parte, e difetti dei materiali forniti al venditore dall'altra parte.
2. Qualora per cause di forza maggiore sia impossibile l'adempimento del contratto da parte del venditore, il venditore informerà il più presto possibile per iscritto il compratore sulle circostanze sopravvenute.
3. In caso di forza maggiore le parti tratteranno su una modifica del contratto o sulla sua risoluzione totale o parziale.
4. Se le parti non raggiungono, entro 10 giorni dalla comunicazione di tali circostanze, un accordo sulla modifica o risoluzione del contratto, ciascuna delle parti può adire il giudice che è competente in forza dell'articolo 14.
Articolo 9 Circostanze impreviste
1. In caso di circostanze impreviste che interessino una delle parti, e siano tanto gravi che la controparte, con rispetto al principio di equità, non possa più esigere che il contratto rimanga in essere immutato, una parte farà conoscere per iscritto all'altra le circostanze impreviste, e le parti discuteranno una modifica del contratto oppure la risoluzione totale o parziale di questo.
2. Qualora le parti non riuscissero, entro 10 giorni dalla comunicazione scritta su tali circostanze, a raggiungere un accordo sulla modifica o risoluzione, ciascuna delle parti può adire il giudice che è competente in forza dell'articolo 14.
Articolo 10 Garanzie e reclami
1. Il venditore garantisce che i prodotti da consegnarsi in seguito al contratto soddisfano ai requisiti posti dai regolamenti vigenti degli organismi di controllo olandesi al tempo della stipulazione del contratto.
2. Il venditore non garantisce la purezza della varietà di quei prodotti che sono generalmente conosciuti per la presenza di caratteri regressivi.
3. Il venditore non garantisce la crescita né la fioritura dei prodotti forniti.
4. Il venditore, o chi per lui, fa sempre il possibile per fornire al compratore tutte le informazioni richieste sulla coltura, senza che ciò comporti responsabilità per il venditore.
5. Il venditore registra nei suoi registri i dati sui mezzi di protezione delle colture da lui impiegati. A richiesta il compratore può ottenere copia di tali dati registrati.
6. Reclami pertinenti a difetti visibili, tra i quali quelli in fatto di quantità, misura o peso della merce consegnata, devono essere resi noti al venditore a non più tardi di due giorni dalla consegna, e comunicati per iscritto al venditore entro otto giorni.
7. Reclami pertinenti a difetti occulti devono essere resi noti al venditore immediatamente (e in ogni caso entro due giorni) dopo che sono stati constatati, e comunicati al venditore per iscritto entro otto giorni.
8. I reclami devono, inoltre, essere sempre comunicati al venditore nei tempi opportuni perché il venditore possa esaminare il prodotto.
9. L'avviso di reclamo deve contenere almeno:
a. Una descrizione esauriente e precisa del difetto;
b. La menzione del magazzino in cui è conservato il prodotto al quale si riferisce il reclamo;
c. Una dichiarazione dei fatti in base ai quali si può constatare che i prodotti forniti dal venditore sono gli stessi che sono oggetto di reclamo da parte del compratore.
10. Se i prodotti forniti vengono dichiarati difettosi dal compratore, in conformità a quanto disposto dal presente articolo e il compratore e il venditore non raggiungono subito un accordo su una composizione amichevole, il compratore deve rivolgersi ad un perito non di parte, ufficialmente riconosciuto, perché stenda una perizia. Se il reclamo del compratore risulterà giustificato le spese di perizia andranno a carico del venditore, se risulterà ingiustificato andranno a carico del compratore. In ogni caso il compratore dovrà anticipare tali spese.
11. I reclami che interessano una parte della merce consegnata non possono essere per il compratore motivo per rifiutare tutta la merce consegnata.
12. Il compratore è tenuto a controllare o fare controllare al momento della presa in consegna l'intera partita di merce consegnata e a far conoscere al venditore,in conformità al comma 6 del presente articolo, le anomalie quantitative che avesse a constatare.
13. La presentazione di un reclamo non sospende l'obbligazione di pagamento del compratore, anche se il reclamo fosse fondato.
Articolo 11 Responsabilità
1. Il venditore si assume responsabilità esclusivamente nei casi previsti nel presente articolo. In tali casi la responsabilità del venditore non eccederà il limite del prezzo di fattura. In nessun caso il venditore risponde di un qualsiasi genere di danno conseguente, perdita di fatturato o perdita di lucro.
2. Il venditore non è responsabile di danni causati da forza maggiore ai sensi dell'articolo 8 comma 1.
3. Si esclude tutta la responsabilità inerente alla consegna non tempestiva da parte del venditore, salvo il caso che la consegna avvenga con ritardo di più di sette giorni sulla data convenuta di cui all'articolo 5 comma 2. In caso di ritardo sulla data di consegna che ecceda i sette giorni il venditore deve essere costituito in mora per iscritto, e in tale lettera il compratore deve imporre al venditore un termine ragionevole per adempiere le sue obbligazioni.
4. Il risarcimento di danni a seguito di un reclamo può avvenire soltanto se il reclamo è stato presentato in conformità all'articolo 10 e risulta essere fondato e pertinente ad atto
imputabile o a negligenza consapevole del venditore. Il risarcimento dei danni sarà limitato, inoltre, alla parte della merce consegnata sulla quale verte il reclamo.
5. Nel caso che una parte della coltivazione presso il compratore non sia andata a buon fine, e ciò dipenda dai prodotti consegnati, qualora il venditore sia tenuto, in forza del comma 4 del presente articolo, a risarcire i danni, il risarcimento dovuto dal venditore non eccederà la percentuale del prezzo fatturato corrispondente alla parte della coltivazione che non è andata a buon fine presso il compratore. Qualora, in caso di denuncia di danno, siano il venditore e il compratore congiuntamente oppure un terzo ad accertare la percentuale di piante anomale, malate o deboli, tale percentuale sarà determinante per il massimale del risarcimento dovuto dal venditore.
6. Il risarcimento di danni non può essere imputato a compensazione da parte del compratore, e non conferisce alcun diritto a omettere o ritardare il pagamento delle fatture.
7. Ambedue le parti devono ridurre l'eventuale danno al minimo possibile.
8. Qualsiasi eventuale diritto a risarcimento di danni fondato sulle presenti condizioni generali decade allo scadere di un anno da che i prodotti in questione sono stati consegnati senza che la richiesta di risarcimento sia stata fatta pervenire al venditore per iscritto.
Articolo 12 Trasferimento di proprietà, riserva di proprietà e garanzia
1. Salvo quanto disposto nel comma 2 del presente articolo, la proprietà dei prodotti passa al compratore al momento della consegna ai sensi dell'articolo 5 delle presenti condizioni generali.
2. Tutti i prodotti consegnati e ancora da consegnare, e i prodotti da essi derivati, in qualunque fase del processo di coltivazione si trovino, rimangono di proprietà esclusiva del venditore fintantoché non siano stati soddisfatti tutti i crediti attuali o futuri del venditore nei confronti del compratore, tra i quali in ogni caso i crediti di cui nell'art. 3:92 comma 2 c.c. olandese.
3. Finché la proprietà dei prodotti non è passata al compratore, egli non li può gravare con pegno e non può concedere a terzi diritti inerenti ai prodotti, salvo nell'esercizio ordinario della sua azienda. Il compratore si obbliga a collaborare con il venditore, a semplice richiesta di questo, ai fini della costituzione di un pegno sui crediti che il compratore acquisisce o acquisirà nei confronti dei clienti ai quali a sua volta consegnerà la merce.
4. Il compratore deve conservare i prodotti consegnati con riserva di proprietà con la cura necessaria e mantenendoli riconoscibili come proprietà del venditore.
5. Il venditore ha il diritto di riprendersi i prodotti consegnati con riserva di proprietà e ancora presenti presso il compratore qualora il compratore sia inadempiente rispetto alle sue obbligazioni di pagamento oppure venga a trovarsi o corra il rischio di trovarsi in difficoltà nel saldo dei pagamenti. Il compratore permetterà in qualsiasi tempo al venditore l'accesso ai suoi terreni ed edifici al fine di ispezionare i prodotti e/o esercitare i suoi diritti di venditore.
6. Qualora il venditore nutra dubbi fondati sulla capacità di pagamento del compratore, il venditore potrà dilazionare le sue prestazioni fintantoché il compratore non abbia fornito
garanzia del pagamento. Qualora il compratore non abbia fornito garanzia di pagamento entro quattordici giorni dalla relativa intimazione, il venditore ha il diritto di risolvere il contratto. In tal caso il compratore deve rimborsare le spese che sosterrà il venditore.
Articolo 13 Protezione di varietà in forza di contratto o di diritto di costitutore
1. I prodotti consegnati possono essere usati dal compratore soltanto a fini di coltivazione del prodotto finale presso l'azienda del compratore. Il prodotto finale può essere venduto dal compratore esclusivamente con il corrispondente nome di varietà ed eventuale marchio.
2. Il materiale di base e le piantine di varietà che siano protetti nei Paesi Bassi e/o in un altro Paese da un diritto di costitutore già rilasciato o in corso di domanda di rilascio, oppure per mezzo di una clausola perpetua contrattuale, non si possono usare a fini di ulteriore moltiplicazione della varietà. Per di più, materiale di base e piantine moltiplicati illegalmente non possono:
a. essere trattati ai fini della loro moltiplicazione,
b. essere messi in circolazione,
c. essere ulteriormente commercializzati,
d. esportati,
e. importati,
o essere tenuti in magazzino in vista di uno di detti usi.
3. Il venditore può accedere all'azienda del compratore o agli appezzamenti di terreno sottoposti alla gestione di questo, nei quali si trovano il materiale di base o le piantine forniti dal venditore, al fine di ispezionare o valutare tale materiale e tali piantine. il venditore avviserà tempestivamente il compratore delle sue visite.
4. Il compratore deve permettere agli organi di controllo che effettuano controlli a nome del proprietario di una varietà fornita al compratore, di accedere immediatamente alla sua azienda e alle piante. A tal fine il compratore dovrà, inoltre, a richiesta dare immediatamente in visione la sua contabilità, tra l'altro le fatture, nella misura in cui sia pertinente a detti controlli.
5. Qualora il compratore identificasse nella varietà protetta un mutante, deve darne immediatamente notizia a mezzo lettera raccomandata al titolare del diritto di costitutore e/o al suo rappresentante.
6. Su richiesta scritta del titolare del diritto di costitutore e/o del suo rappresentante, il compratore cederà gratuitamente al titolare del diritto di costitutore e/o al rappresentante di questo, entro il termine di due mesi dal ricevimento della richiesta, materiale di test del mutante.
7. Il compratore è a conoscenza del fatto che lo scopritore di un mutante che sia una varietà essenzialmente derivata nell'ambito della varietà protetta, se vuole sfruttare il mutante, deve ottenere il permesso del titolare o dei titolari del diritto di costitutore della “varietà madre”.
8. In particolare il compratore sa che lo scopritore di un mutante ha bisogno del permesso del titolare del diritto di costitutore inerente alla “varietà madre” per compiere gli atti di cui al comma 2 relativamente a tutto il materiale del mutante, compreso il materiale raccolto (pertanto anche fiori, piante e/o parti di piante).
9. Il compratore è tenuto a fornire tutta la collaborazione desiderata dal venditore, compresa la collaborazione alla raccolta del materiale probatorio, nel caso che il venditore sia coinvolto in un procedimento giudiziale in materia di diritti di costitutore oppure altri diritti di proprietà intellettuale.
10. Il compratore concede a grossisti, aste, importatori e/o esportatori il permesso di fornire informazioni al titolare del diritto di costitutore e/o al rappresentante di questo riguardo alla quantità commercializzata dal compratore di prodotto raccolto della varietà appartenente al titolare del diritto di costitutore. Il compratore concede, inoltre, alle aste il permesso specifico di fornire informazioni al titolare del diritto di costitutore e/o al rappresentante di questo riguardo alla quantità di prodotto del compratore che viene trattato all'asta con il numero di codice “altro”.
Articolo 14 Composizione di controversie
1. Tutti i contratti aventi parzialmente o totalmente relazione con le presenti condizioni generali sono regolati dalla Legge olandese.
2. Tutte le controversie (anche quelle che solo una delle parti considerasse tali) che abbiano relazione con o derivino da contratti stipulati tra il venditore e il compratore, regolati dalle presenti condizioni generali, possono essere composte dal giudice olandese competente per il territorio in cui ha sede il venditore. Il venditore ha, inoltre, in qualsiasi momento il diritto di citare il compratore davanti al tribunale che è competente a termini di Legge oppure in forza delle convenzioni internazionali vigenti.
Articolo 15 Disposizione finale
Nel caso e nella misura in cui si constatasse che un componente oppure una disposizione delle presenti condizioni generali non è conforme a una disposizione di Legge nazionale o internazionale, lo si considererà come non convenuto, e le altre parti delle presenti condizioni generali manterranno il loro vigore. In caso di tale difformità, le parti converranno di comune accordo una nuova disposizione il più possibile corrispondente alle intenzioni delle parti.