CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
PER LA FORNITURA DI UNO SCUOLABUS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO UCMAN
Art. 1 - Oggetto
L'appalto ha per oggetto la fornitura di n. 1 scuolabus con motorizzazione NATURAL POWER. Lo scuolabus dovrà avere la capienza minima di posti 40+3+1.
Il mezzo offerto dovrà essere comprensivo delle dotazioni minime, optional, allestimenti e personalizzazioni richieste dal presente atto.
Sono altresì a carico dell’appaltatore consegna, collaudo allestimenti, messa in strada ed immatricolazione, iscrizione al p.r.a. e garanzie richieste. Il prezzo dello scuolabus deve intendersi “chiavi in mano”.
L’Appaltatore dovrà fornire i mezzi coperto da una garanzia sugli allestimenti per difetti e vizi di fabbricazione (art. 1490 C.C.), mancanza di qualità essenziali e/o promesse (1497 C.C.), nonché della garanzia di buon funzionamento (art. 1512 C.C.) (cfr successivo paragrafo). Tale garanzia dovrà essere valida per una durata di 24 mesi (o, comunque, per l’eventuale maggior periodo indicato dal fornitore in sede di offerta) decorrenti dalla data dell’immatricolazione. Il fornitore dovrà garantire, altresì, che la casa madre del mezzo non declini le medesime garanzie di legge a seguito dell’allestimento.
L’automezzo dovrà essere nuovo di fabbrica ed avere le sottoelencate caratteristiche tecniche minime, dotazioni di base ed accessorie ricomprese nella fornitura:
• Posti 40 + 3 accompagnatori + 1 autista, per alunni delle scuole dell’obbligo (medie ed elementari) e alunni delle scuole materne (in presenza di accompagnatore adulto, come previsto dalla vigente normativa in materia).
• motore ciclo otto a quattro tempi, con cilindrata pari ad almeno 2.950 cc., con valori di emissioni rispondenti a normative CEE non inferiori ad Euro VI progettato per l’utilizzo del gas naturale (metano);
• combustione stechiometrica con catalizzatore a tre vie; iniezione metano multipoint sequenziale fasata;
• minimo cilindri 4 verticali in linea, 4 valvole per cilindro;
• potenza massima pari ad almeno 136 CV;
• coppia max. pari ad almeno 350 Nm;
• cambio meccanico ad almeno 6 marce + retromarcia;
• servosterzo idroguida;
• bloccasterzo e dispositivo immobilizzatore attuato da transponder su chiave di accensione;
• trasmissione meccanica, mediante albero tubolare munito di giunti cardanici su asse posteriore;
• sospensioni anteriori a ruote indipendenti con barre di torsione e ammortizzatori;
• sospensioni posteriori pneumatiche;
• pneumatici anteriori semplici con dimensioni non inferiori a 225/75R16;
• pneumatici posteriori doppi con dimensioni non inferiori a 225/75R16;
• freni servizio/soccorso: impianto idraulico con servofreno a depressione, a due circuiti indipendenti a norme CEE;
• segnalatore elettrico di usura freni anteriori e posteriori;
• freno di stazionamento meccanico a mano agente sulle ruote posteriori;
• freni anteriori a disco;
• freni posteriori a disco;
• dispositivo antibloccaggio “ABS”;
• dispositivo antislittamento ASR,
• correttore di frenata elettronico in funzione del carico “EBD”;
• sistema antisbandamento ESP;
• sistema assistenza nelle partenze in salita XXXX HOLDER;
• impianto elettrico 12 Volt., batteria 12 V – da almeno 110 Ah, alternatore da 1260 W
• serbatoi metano in acciaio, posti a filo del telaio, capacità totale non inferiore a 245 l, autonomia media stimata 000 xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx;
• carrozzeria specifica per autobus (non derivata da furgone), allestita su autotelaio omologato dalla casa costruttrice dello stesso in categoria M 3 per trasporto persone (Art. 47 Codice della Strada);
• dimensioni:
• lunghezza totale: compresa tra mm. 7900 e mm 8300;
• larghezza massima: compresa tra mm. 2300 e mm 2350;
• larghezza interna: compresa tra mm. 2150 e mm 2200;
• altezza interna: minimo mm. 1900;
• altezza max a veicolo scarico: massimo mm. 3200;
• passo: compreso tra mm. 4300 e mm 4400;
• sbalzo anteriore: compreso tra mm. 900 e mm 1100;
• sbalzo posteriore: compreso tra mm. 2600 e mm 2950;
• ossatura interamente metallica, realizzata con profilati in acciaio saldati in un unico blocco monolitico;
• rivestimento esterno in lamiera d’acciaio elettrozincata/alluminio/vetroresina;
• vano pronto soccorso;
• isolamento termico e acustico di tetto e fiancate con materiale fonoassorbente e termoisolante;
• rivestimenti interni adeguati all’ uso;
• deflettore anteriore destro fisso, completo di resistenza elettrica anti-appannamento;
• deflettore anteriore sinistro fisso, completo di resistenza elettrica anti-appannamento e finestra scorrevole per autista;
• cristallo parabrezza con fascia parasole incorporata;
• cristalli finestre e lunotto posteriore a forte colorazione grigio fumè;
• finestre laterali con parte alta apribile;
• porta di servizio automatica con comandi dal posto guida, posta sul lato destro, di tipo rototraslante a funzionamento elettrico, con dispositivo anti-schiacciamento completamente diritta senza alcuna interferenza con l’arco ruota e resistenza elettrica anti-appannamento;
• parasole autista a tendina;
• impianto elettrico regolamentare;
• illuminazione e segnalazione esterna conforme al codice della strada e secondo normativa CEE, con luci di ingombro, retromarcia e retronebbia;
• illuminazione interna con plafoniere ad incandescenza e luci notturne;
• segnaletica stradale posteriore di trasporto scolastico e altre segnaletiche obbligatorie;
• verniciatura in colore giallo scuolabus regolamentare;
• scritte sulle fiancate “ Scuolabus”, logo e intestazione Ente, in base alle norme vigenti;
• cronotachigrafo elettronico digitale;
• estintore regolamentare;
• impianto radio con fili ed antenna (compreso altoparlanti) e impianto stereo con radio/lettore CD/mp3, bluetooth e microfono;
• fari fendinebbia;
• specchi esterni riscaldati con resistenze elettriche e regolabili elettricamente dal posto guida;
• sedile di guida molleggiato;
• baule laterale di servizio con sportello di chiusura apribile verso l’alto;
• riscaldamento vano passeggeri con aerotermi lungo le fiancate;
• sedile per alunni tipo antivandalo realizzato in monoscocca con materiale plastico completo di cinture di sicurezza addominali con arrotolatore , a norma DM 1.4.2010;
• botola di emergenza al tetto, a norma DM 1.4.2010;
• porta laterale di emergenza, a norma DM 1.4.2010, predisposta per l’eventuale/futura installazione di pedana elettroidraulica per il sollevamento carrozzelle da piano stradale a pavimento scuolabus;
• rallentatore elettromagnetico TELMA (o equivalente), con comando a manettino e sotto-pedale freno di servizio.
• Pannello posteriore di segnalazione a led luminosi;
• Impianto aria condizionata posto guida,
• Impianto aria condizionata passeggeri a diffusione libera posteriore;
• Sensori e telecamera posteriori;
• Tendina parasole posto guida.
Il veicolo dovrà risultare allestito su un autotelaio progettato, costruito ed omologato direttamente dal costruttore con alimentazione a GAS naturale (metano), per trasporto persone (cat. M3). Non verranno presi in considerazione veicoli allestiti su autotelai nati con alimentazione o funzioni diverse poi trasformati successivamente.
Il veicolo dovrà rispettare le norme di seguito indicate e/o altre esplicitamente citate nel presente capitolato che hanno il carattere di specifica tecnica: norme europee EN, normative tecniche in vigore, direttive CEE specifiche, norme di legge ed i regolamenti italiani in vigore nonché le prescrizioni del Nuovo Codice della strada approvato con D.Lgs. 285/92 e s.m. ed i. e del regolamento di esecuzione approvato con DPR 495/92 e s.m. ed i. operate fino alla data di pubblicazione del bando di gara.
Il veicolo dovrà inoltre rispettare i requisiti tecnici richiesti nel presente capitolato e quanto altro ritenuto necessario a garantire sia la funzionalità dell’automezzo, sia la sicurezza ed il confort dei passeggeri.
Tutti i materiali utilizzati sul veicolo devono essere privi in ogni loro sottoinsieme di componenti tossici nel rispetto della normativa vigente.
Il motore deve avere livello di emissione di gas inquinanti allo scarico conformi a quanto previsto dalle norme euro VI (in conformità alla direttiva 2014.02.04 CE-595-2009 euro VI).
Art. 2 - Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento
La fornitura del veicolo dovrà essere provvista di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (1497 c.c.) nonché di garanzia per il buon funzionamento ex art. 1512 c.c..
Tale garanzia deve essere applicabile sia per il mezzo da parte della casa madre, sia per gli allestimenti operati per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di consegna del mezzo, senza nessuna limitazione del chilometraggio massimo.
L’immatricolazione non deve essere antecedente 30 (trenta) giorni rispetto alla data di consegna del veicolo.
Deve altresì essere garantita la disponibilità dei pezzi di ricambio per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla data dell'immatricolazione, applicando prezzi non superiori a quelli risultanti dai listini ufficiali di volta in volta vigenti. Qualora l'appaltatore non fosse la ditta produttrice, tale garanzia è avvallata dalla dichiarazione della ditta produttrice con la quale la medesima si assume l'onere di rispettare tale impegno di garanzia.
Durante tale periodo l'appaltatore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati e/o centri di assistenza (propri, autorizzati, convenzionati) ovvero mediante strutture mobili il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna la sostituzione dell'intero prodotto.
L'Amministrazione avrà diritto alla riparazione gratuita del prodotto (o alla sua sostituzione nei casi di non reperibilità) ogni qualvolta, nel periodo di 24 mesi, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento del prodotto stesso. L'Appaltatore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto proprio dell'Amministrazione (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione).
Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o promesse sarà denunciato dall'Amministrazione.
Qualora si verificassero ritardi o mancanze di interventi, l'Amministrazione ha la facoltà di provvedere alle riparazioni tramite altre imprese, addebitando il relativo importo alla ditta inadempiente. Per eventuali periodi eccedenti i 6 giorni di servizio, di sosta forzata o comunque di non utilizzo del mezzo conseguenti alle cause di cui al presente articolo, l'appaltatore dovrà mettere a disposizione, completamente a propria cura e spese presso la sede UCMAN, analogo mezzo sostitutivo; in caso ciò non avvenisse si applicherà una penale di cui all'articolo 10.
Art. 3 - Collaudo
L'Amministrazione all'atto della consegna dell'autoveicolo procede a sottoporre a collaudo il prodotto fornito. Tutti gli oneri relativi all'accertamento di cui sopra sono a carico dell'appaltatore.
Nel corso del collaudo l'Amministrazione accerterà:
✓ la completezza delle dotazioni e allestimenti
✓ la rispondenza delle dotazioni e allestimenti a quanto indicato nel capitolato nonché la completa rispondenza con quanto disposto dalle normative di legge applicabili in tema di Codice della Strada
All'atto della consegna verrà redatto apposito verbale di collaudo sottoscritto dal RUP e da un incaricato dell'appaltatore nel quale verranno riportati
✓ data dell'ordine
✓ data di messa a disposizione dell'autoveicolo
✓ data di avvenuta consegna
✓ descrizione delle eventuali opzioni.
Il collaudo sarà da considerarsi positivo quando, unitamente alla consegna del veicolo presso la sede indicata dall'Amministrazione, si verificano le seguenti condizioni:
✓ il veicolo ha superato con esito positivo il collaudo sopra indicato;
✓ il veicolo è munito di tutta la documentazione tecnica, e della manualistica d'uso, contrattualmente prevista;
✓ il veicolo è completo in ogni sua parte ed in ogni allestimento ed accessori;
✓ il veicolo è stato regolarmente immatricolato a cura e spese dell’appaltatore;
✓ il veicolo è munito di tutta la documentazione per l'immissione in servizio (bollo ed assicurazione esclusi);. Resta inteso che la verifica di accettazione in sede di consegna, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non solleva l'Appaltatore dalla piena responsabilità della rispondenza dei prodotti consegnati ai requisiti indicati nel presente capitolato e da quanto offerto in sede di gara, del funzionamento dei prodotti stessi, della qualità e del funzionamento dei materiali impiegati.
In caso di esito negativo del collaudo, l'appaltatore è tenuto a risolvere le non conformità o a sostituire i prodotti non conformi entro 10 giorni consecutivi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali.
Resta inteso che la predetta data di accettazione delle fornitura non costituisce accettazione senza riserve dei prodotti da parte dell'Amministrazione, avendo quest'ultima il diritto di denunciare eventuali vizi palesi ed occulti relativi alla fornitura, nel più breve tempo possibile dalla data dell'avvenuta scoperta.
Qualora nel termine fissato per il collaudo non risultasse presente alcun rappresentante dell'appaltatore, l'assenza varrà a tutti gli effetti come acquiescenza ai risultati delle operazioni di collaudo ed il verbale verrà notificato alla ditta mediante raccomandata.
Art. 4 - Consegna
L'Appaltatore dovrà consegnare il veicolo presso la sede UCMAN o altro luogo ove vorrà disporre l'Amministrazione, entro 60 (SESSANTA) giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordine, trasmesso via pec. Il servizio di consegna si intende comprensivo di ogni onere relativo a trasporto, eventuale imballaggio, asportazione dello stesso, addestramento del personale dell'Amministrazione. Nell'ambito di tale formazione dovranno essere illustrate le corrette procedure per l'utilizzo del mezzo, ivi comprese le procedure ed i termini di manutenzione ed assistenza.
Unitamente alla consegna del veicolo l’appaltatore dovrà provvedere a fornire 1 copia della seguente documentazione tecnica:
✓ schemi e figurini descrittivi del prodotto;
✓ libretto d’uso e manutenzione dello scuolabus (contenente il programma degli interventi di manutenzione ordinaria ovvero la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento dello scuolabus) nonchè il catalogo dei ricambi;
✓ copia del certificato di omologazione del mezzo rilasciato dall’ispettorato della Motorizzazione o copia del certificato di approvazione della Motorizzazione in caso di collaudo in unico esemplare;
✓ elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza di proprietà e/o convenzionate con l’appaltatore. L’elenco potrà essere sostituito da apposito numero verde idoneo ad indicare elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza sopra menzionate;
L'autoveicolo si intende accettato dall'Amministrazione alla data in cui sono verificate tutte le seguenti quattro condizioni:
✓ è stata consegnata al punto di consegna indicato dall'Amministrazione;
✓ risulta completa in ogni sua parte ed allestimento, nonché messo a punto e pronto per l'uso;
✓ è munito di immatricolazione ogni altro documento necessario alla circolazione;
✓ ha superato con esito positivo il collaudo previsto.
Art. 5 - Deposito cauzionale e spese contrattuali
A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento contrattuale, l'appaltatore dovrà effettuare un deposito cauzionale definitivo, pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione, così come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 prima della sottoscrizione del contratto.
Nel caso di deposito cauzionale prestato mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime devono prevedere le sottoelencate condizioni:
✓ essere incondizionate e irrevocabili;
✓ prevedere la clausola di "pagamento a prima richiesta", obbligandosi il fidejussore, su semplice richiesta dell’Amministrazione ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
✓ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2, Codice Civile;
✓ prevedere espressamente la rinuncia ad opporre tutte le eccezioni che spettano al debitore principale in deroga all'art. 1945 Codice Civile;
✓ la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del Codice Civile e l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del committente;
✓ avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.
La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'appaltatore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del Codice Civile, nascenti dall'esecuzione del presente appalto.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione delle penali e, pertanto, resta espressamente inteso che UCMAN, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fidejussione per l'applicazione delle penali.
Il deposito cauzionale deve coprire l'intera durata contrattuale (compreso il periodo di garanzia) e sarà svincolato, previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione verso l'Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Amministrazione.
Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa,
l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla fornitura, registrazione e diritti di segreteria, sono a completo carico dell'Appaltatore, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto che è a carico dell’Amministrazione.
Sono consentite le riduzioni della garanzia definitiva previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/16; per usufruire di tali riduzioni, dovrà essere indicato il possesso dei requisiti che dovranno essere documentati con dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del committente.
Art. 6 - Prezzi, fatturazione, pagamenti
Nel prezzo indicato in sede di gara si intendono interamente compensati dall’Amministrazione all'Appaltatore tutti i servizi, comprese le prestazioni del personale ed ogni altro onere espresso e no dal presente capitolato, inerente e conseguente alla fornitura di cui trattasi. Il pagamento del corrispettivo, ultimate le prestazioni, avverrà dietro presentazione di regolare fattura.
Il prezzo offerto si riferisce a servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle vigenti normative, nonché delle disposizioni che venissero successivamente emanate dalle competenti autorità.
Nel prezzo si intendono interamente remunerati tutti i servizi oggetto del presente appalto, compresa la fornitura di materiali, mezzi ed attrezzature, ed ogni altro onere espresso e non dal presente atto, inerente e conseguente l’esecuzione della prestazione. Il corrispettivo non è soggetto ad alcuna modifica o variazione.
Il servizio è assoggettato ad IVA nelle misure fissate dalla legge. L’imposta sul valore aggiunto afferente le prestazioni oggetto di fatturazione verrà versata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 17-ter del DPR 633/1972 (split payment). Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico e trasmesse all’Ufficio di questa Amministrazione, identificato dal Codice Univoco “QKXW03”. Il Codice Univoco Ufficio deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica (xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx).
Si precisa inoltre che, la fattura elettronica, secondo quanto stabilito dall’art. 25 comma 2, del D.L. 66 del 24/04/2014, deve anche riportare il Codice identificativo di gara (CIG). Non sarà possibile procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il suddetto codice (art. 25, comma 3, del D.L. 66/2014). La fattura dovrà altresì riportare il numero dell’impegno di spesa, l’indicazione del responsabile della procedura e del centro di costo nonché, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 267/2000, tutti gli ulteriori dati contabili che verranno comunicati dal RUP in sede di affidamento. L’omissione, l’inesattezza o la parzialità di tali dati esonera l’Amministrazione da ogni responsabilità per il ritardo nel pagamento.
In applicazione delle deroghe previste dall’art. 4 comma 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal X.Xxx. 192/2012, il termine di pagamento sarà fissato, previo accordo con l’appaltatore, entro 60 (sessanta) giorni dalla data dal ricevimento della fattura, in ragione delle particolari circostanze createsi a seguito degli eventi sismici di Maggio 2012 e nelle more del periodo di vigenza dello stato d’emergenza”. Qualora la Ditta accetti di concordare il suddetto termine di pagamento, dovrà restituire l’apposita dichiarazione, firmata dal proprio legale rappresentante. In caso contrario saranno applicati i termini legali di cui all’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 231/2002.
Al fine di ottemperare agli obblighi di cui all’art. 16bis comma 10 del D.L. 185/2008, l’Amministrazione è tenuta ad acquisire d’ufficio il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) prima di procedere alla liquidazione delle fatture a favore dell’Appaltatore.
Il pagamento viene effettuato a mezzo mandato emesso dalla Ragioneria nei termini sopra indicati, dopo la sottoscrizione del relativo contratto. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.
L’affidatario dovrà comunicare, prima della sottoscrizione del contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso ai sensi dell’art. 3 comma 8, della L.13/8/2010 n. 136, all’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente commessa pubblica, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00 l’Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48 bis DPR 602/1973 con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18.1.2008 n.40.
Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Considerato che la legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m. ed i., all’art. 3 impone che gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti che ricevono pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva (vale a dire che lo stesso conto corrente può essere utilizzato per i movimenti contabili relativi a più appalti), alle commesse pubbliche e che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, l’appaltatore,
oltre a dover comunicare per iscritto a UCMAN gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra, indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato art. 3 e dovrà dare immediata comunicazione all’Ente nonché alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia di inadempimento della propria controparte, subappaltatore e/o subcontraente, agli obblighi della tracciabilità finanziaria.
I pagamenti e le transazioni afferenti il contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Parimenti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelle destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.
In caso di raggruppamento temporaneo, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli eventuali obblighi derivanti dalla legge 136/10. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.
In caso di variazione di conto corrente precedentemente comunicato, l’appaltatore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro 7 giorni. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovrà tempestivamente essere notificata ad UCMAN.
Art. 8 - Termine per la stipulazione del contratto
Il R.U.P. può autorizzare, ai sensi dell'art. 32, del D.Lgs 50/2016, l'esecuzione anticipata della fornitura, dopo l'aggiudicazione definitiva, durante il termine dilatorio previsto per la sottoscrizione del contratto.
A tal fine, il RU.P. adotta apposito provvedimento che indica in concreto i motivi giustificativi dell'esecuzione anticipata.
Art.9 - Subappalto, cessione del contratto e del credito
È ammesso il subappalto, nei limiti e secondo le modalità prescritte dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed i. e nel limite massimo del 30%.
L'affidamento in subappalto, comunque oggetto di espressa autorizzazione da parte della stazione appaltante; è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
Ai sensi dell'art. 105, del D.Lgs 50/2016, l'Appaltatore deve praticare, per i servizi affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento.
Ai sensi dell'art. 105, del D.Lgs 50/2016 l'Appaltatore che si avvale del subappalto deve trasmettere, unita mente al contratto di subappalto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nei casi di associazione temporanea.
Ai sensi dell'art. 105, del D.Lgs 50/2016, l'esecuzione dei servizi affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Ai sensi dell'art. 105, del D.Lgs 50/2016, le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle associazioni temporanee di impresa.
È fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al comma precedente, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Art. 10 – Penali
In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, il RUP applicherà le penali di seguito indicate, fatta salva la risarcibilità di ulteriori maggiori danni. Ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs 50/16, l’applicazione delle penalità è preceduta da formale contestazione di addebito (notificata tramite pec) dell’Amministrazione UCMAN e dalla valutazione di eventuali controdeduzioni dell’Appaltatore a quanto contestato. In particolare, le controdeduzioni dovranno pervenire all’Amministrazione UCMAN entro 10 gg. lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione. Trascorso tale termine, senza che l’Appaltatore abbia presentato le proprie contro deduzioni o nel caso in cui le stesse non vengano considerate idonee, si procederà all’applicazione della penalità con apposito provvedimento.
Si procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo ancora da corrispondere all’’Appaltatore.
Per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali, si procederà all’applicazione delle seguenti penalità:
• Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini perentori stabiliti per la consegna, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare all'Appaltatore una penale nella misura dell’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. n.50/2016 fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
• Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini perentori stabiliti per l'eliminazione della non conformità o la sostituzione dei beni oggetto di collaudo negativo, l'appaltatore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale nella misura dell’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. n.50/2016, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
• Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini perentori relativi agli obblighi dei servizi di garanzia nonché assistenza e manutenzione, l'appaltatore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale misura dell’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. n.50/2016 per ogni prodotto in relazione al quale si è verificato l'inadempimento o il ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
• Per mancata sostituzione del mezzo con altro analogo nei periodi di sosta forzata eccedenti i 6 giorni di servizio, nel periodo di garanzia, una penalità "una tantum" pari ad euro 1.000,00 (euro mille/00).
L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato dallo stesso committente mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall’Appaltatore inadempiente o avvalersi della cauzione presentata senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario; in quest’ultimo caso l’Appaltatore è obbligato al reintegro della cauzione nei 15 gg. successivi alla comunicazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sarà resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, il committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia prestata.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalla prescrizioni contenute nel presente capitolato; in tal caso l'Amministrazione applicherà all'appaltatore le predette penali sino al momento in cui la fornitura sarà conforme alla disposizioni contrattuali, fatto salo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
Qualora dette contestazioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata data risposta da parte dell'appaltatore o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'appaltatore le penali sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
Il relativo provvedimento è assunto dal RUP.
L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dall'applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile e dal presente capitolato per le eventuali violazioni contrattuali da parte dell'appaltatore essendo, così, fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento (in via contrattuale od extracontrattuale) e/o risolvere il contratto.
Art. 11 - Obbligazioni generali dell'Appaltatore
L’Appaltatore si impegna a rispettare i seguenti obblighi:
A. Obblighi verso il personale
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavori, ivi compresi quelli di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’Appaltatore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
L’Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto e in caso di società cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell’offerta, dalla categoria, nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni, risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, che per la categoria venga successivamente stipulato.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. L’Appaltatore si obbliga ad osservare quanto previsto da ogni norma di legge vigente in materia di contributi a fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc.
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente appalto, e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni della propria impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’Appaltatore.
In caso di inottemperanza degli obblighi contributivi e retributivi dell’Appaltatore, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente.
B. Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
L’Appaltatore è tenuto garantire la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.), relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata durante il corso dell’appalto, in ogni fase lavorativa connessa con l’appalto, sia per quanto riguarda le modalità operative, mediante l’attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, sia per quanto concerne le attrezzature eventualmente impiegate, mediante l’eventuale utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l’adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge. Tali condizioni devono essere volte alla tutela sia dei propri lavoratori sia di altri soggetti che, a vario titolo e comunque motivatamente, possono trovarsi all’interno dell’area interessata dai servizi durante l’esecuzione degli stessi. Il committente è, quindi, esplicitamente esonerato relativamente ad eventuali inadempimenti dell’Appaltatore in qualche modo ricollegabili direttamente o indirettamente con quanto richiesto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
L’Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere all’adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento, comprovati da appositi attestati, del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011.
L’Appaltatore è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e a far osservare le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro.
Nel caso di violazione degli obblighi di cui ai punti A e B segnalata formalmente dalle Amministrazioni o dagli Enti competenti in materia - anche su iniziativa delle organizzazioni sindacali - il committente provvederà a trattenere il 20% dei corrispettivi in pagamento, fino alla regolarizzazione della posizione, attestata dalle autorità suddette, senza che ciò consenta all’Appaltatore di chiedere alcunché a titolo di danno o interessi sugli importi trattenuti. In caso di persistente inadempienza, il committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto con rivalsa dei danni subiti.
Art. 12– Intervento sostitutivo dell’UCMAN in caso di inadempienza contributiva L’Amministrazione UCMAN ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016, acquisisce d’ufficio il Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attraverso strumenti informatici per tutti i pagamenti relative al presente servizio. Qualora il D.U.R.C. segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il UCMAN trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto da parte dell’Ente direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, senza necessità di preventiva messa in mora dell’Appaltatore. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente al UCMAN ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d’impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.
Art. 13- Intervento sostitutivo dell’UCMAN in caso di inadempienza retributiva
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, in conformità dell’art. 30, comma 6, del D.Lgs 50/2016, il R.U.P. invita per iscritto l’Appaltatore a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, entro il termine sopra assegnato, l’UCMAN può pagare, anche in corso di esecuzione, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore stesso.
I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cure del R.U.P. e sottoscritte dagli interessati. Nei casi di formale contestazione delle richieste, il R.U.P. provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
Art. 14 – Risoluzione per inadempimento
L’Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Ente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che l’Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Autorità;
b. nei casi di cui ai seguenti articoli:
art. 1 – oggetto, art. 2 - garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento, art. 3 – collaudo, art. 7- tracciabilità dei flussi finanziari, art. 9 – subappalto, cessione del credito e del contratto, art. 10 – penalità, art. 11 – obblighi generali dell’appaltatore, art. 12 - intervento sostitutivo in caso di inadempienza contributiva, art. 13 - intervento sostitutivo dell’unione in caso di inadempienza retributiva, art. 15 - risoluzione per decadenza dei requisiti morali, art. 16 - recesso per giusta causa, art. 17 - fallimento dell’appaltatore o morte del titolare, art. 20 - definizione delle controversie.
Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’Ente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
Art. 15 – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali
L’Ente ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. In ogni caso, l’Ente potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 o risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 co.1 del Codice.
Art 16 – Recesso per giusta causa
In caso di sopravvenienze normative interessanti l’Ente che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, lo stessa Ente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’ Appaltatore con PEC.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
Art 17- Fallimento dell’appaltatore
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.
In caso di fallimento dell’impresa mandataria, l’Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente.
Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
Art. 18 - Trasparenza
L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'appalto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata contrattuale, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Art. 19 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto
L'appaltatore non può apportare variazioni o modifiche al contratto se non disposte dal Direttore dell'Esecuzione. Possono essere ammesse variazioni al contratto nei seguenti casi (art. 106 del D.lgs 50/2016 e s.m. ed i.):
• per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
• per cause impreviste e imprevedibili accertate dal R.U.P. o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità della prestazioni eseguite;
• per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene; verificatisi in corso di esecuzione del contratto.
Nei casi previsti al comma precedente, l’Amministrazione può chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, La sottoscrizione del contratto già costituisce accettazione della variazione, agli stessi patti e condizione del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corri spetti va relativo alle nuove prestazioni.
Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni contrattuali, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione delle prestazioni. Le varianti sono approvate dal Responsabile Unico del Procedimento.
Art. 20 - Definizione delle controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto, non risolte in via amministrativa, è competente il Foro di Modena.
Art. 21 - Spese contrattuali, imposte e tasse
Il Contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa digitale.
Il contratto sarà considerato nullo se la Ditta ricorra nel divieto di contrattazione previsto dall’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs 165/2001.
Tutte le eventuali spese contrattuali nonché i diritti di segreteria sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa.
Art. 22 - Norma di rinvio e finale
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa rinvio alla vigente normativa, al bando di gara ed ai regolamenti dell'Amministrazione.
L'Appaltatore è soggetto alla piena osservanza delle seguenti disposizioni, alle quali l'Amministrazione rinvia:
• disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, del DPR 207/2010 e s.m. ed i. e correlata normativa in materia di Appalti;
• disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
• disposizioni ai sensi della L 12/3/1999, n°68;
• disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
• disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
• disposizioni in materia di antimafia, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legge 55/1990 e dal D.L. 152/1991, convertito in legge 203/1991 e successive modificazioni ed integrazioni per i subappalti e i cottimi;
• disposizioni del Codice Civile.