Contract
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 167 IN G.U. N.236 DEL 10 OTTOBRE 2011
TESTO UNICO
LEGGE N 92/2012 “RIFORMA MERCATO DEL LAVORO”
Relatore
Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxx
“Solo due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana,
ma riguardo l’universo ho ancora dei dubbi”
MANTOVA 6 Novembre 2013
T.U. DELL’APPRENDISTATO ART. 2 CO 2
PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE OBBLIGATORIA
SI ESTENDE
A) ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI;
B) ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE;
C) ASSICURAZIONE CONTRO L'INVALIDITÀ E VECCHIAIA;
D) MATERNITÀ;
E) ASSEGNO FAMILIARE
ART. 2 CO 36 L.92/2012
A DECORRERE DAL 1º GENNAIO 2013 HANNO DIRITTO ASPI (ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO)
FINANZIATA DA DATORE CON CONTRIBUZIONE 1,61%
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 2
LA CONTRIBUZIONE PREVISTA PER APPRENDISTATO
ART. 7 COMMA 9 T.U.
IN ATTESA DELLA RIFORMA DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE, RESTANO FERMI GLI ATTUALI SISTEMI DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA DELL'APPRENDISTATO.
ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO AZIENDA FINO A 9 DIPENDENTI CON OLTRE 9 DIPENDENTI DAL 1°AL 12°MESE CONTRATTO 1,5% 10%
DAL 13°AL 24°MESE CONTRATTO 3%
OLTRE IL 24°MESE 10%
ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO APPRENDISTA 5,84% ART. 7 COMMA 9 T.U.
I BENEFICI CONTRIBUTIVI IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
SOCIALE SONO MANTENUTI PER UN ANNO
DALLA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
“AL TERMINE DEL PERIODO DI FORMAZIONE” ART. 7 COMMA 3 T.U.
FATTE SALVE SPECIFICHE PREVISIONI DI LEGGE O DI CONTR. COLL.
I LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO SONO ESCLUSI DAL COMPUTO DEI LIMITI NUMERICI PREVISTI DA LEGGI E CONTRATTI COLLETTIVI
PER L'APPLICAZIONE DI PARTICOLARI NORMATIVE E ISTITUTI.
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 3
CRITERI PER IL CALCOLO DEI DIPENDENTI DATORI DI LAVORO FINO A 9 ADDETTI
PER LA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO OCCUPAZIONALE IL MOMENTO DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE,
È QUELLO DI COSTITUZIONE DEI SINGOLI RAPP. DI APPRENDISTATO
NEL CALCOLO DEI DIPENDENTI, DEVONO ESSERE RICOMPRESI
i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.).
Il lavoratore assente, ancorché non retribuito (es. gravidanza), va escluso dal computo solamente se, in sua sostituzione, é stato assunto altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato quest’ultimo.
VANNO ESCLUSI
⮚GLI APPRENDISTI;
⮚I LAVORATORI SOMMINISTRATI, CON RIGUARDO ALL’ORGANICO DELL'UTILIZZATORE;
⮚I LAVOR. ASSUNTI CON CONTR. DI INSER. / REINSER. EX D.LGS. N. 276/2003;
⮚I LAVOR. ASSUNTI CON CONTR. DI REINSER. EX ART. 20 L.N.223/1991.
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 4
CRITERI PER IL CALCOLO DEI DIPENDENTI DATORI DI LAVORO FINO A 9 ADDETTI
I DIPENDENTI PART-TIME SI COMPUTANO (SOMMANDO I SINGOLI ORARI INDIVIDUALI) IN PROPORZIONE ALL'ORARIO SVOLTO IN RAPPORTO AL TEMPO PIENO,
CON ARROTONDAMENTO ALL'UNITÀ DELLA FRAZIONE DI ORARIO SUPERIORE ALLA METÀ DI QUELLO NORMALE
I LAVORATORI INTERMITTENTI EX D.LGS N. 276/2003, VANNO CONSIDERATI IN BASE ALLA RISPETTIVA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
PER LA DETERMINAZIONE DELLA MEDIA ANNUA,
I DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO, CON PERIODI INFERIORI ALL’ANNO, E GLI STAGIONALI DEVONO ESSERE VALUTATI IN BASE ALLA PERCENTUALE DI ATTIVITÀ SVOLTA.
Le misure ridotte sono mantenute anche se, nel corso dello svolgimento dei singoli rapporti di apprendistato, si verifichi il superamento del previsto limite delle nove unità.
INPS MESSAGGIO 25374/2007
DM LAVORO/ECONOMIA DEL 28 MARZO 2007
PROVVEDE A RIPARTIRE ALLE GESTIONI INTERESSATE LA CONTRIB. DOVUTA DAI DATORI DI LAVORO PER GLI APPRENDISTI DAL 1/1/ 2007
ART. 2 CO 25 L.92/2012
CIRCOLARE INPS 44 /2013
L’ALIQUOTA CONTRIBUTIVA DELL’1,31% DEVE ESSERE INCREMENTATA ANCHE DEL CONTRIBUTO DELLO 0,30% DESTINATO AL FONDO INTERPROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA
CONTRIBUZIONE (ASPI) 1,61% A DECORRERE DAL 1/1/2013
AL FINE DI PROMUOVERE L'OCCUPAZIONE GIOVANILE, L’ART. 22 L N. 183/2011 HA PREVISTO UN PARTICOLARE INCENTIVO
IN FAVORE DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO STIPULATI NEL PERIODO 1/1/2012 - 31/12/2016.
DATORI DI LAVORO CON AL MASSIMO 9 DIPENDENTI CHE ASSUMONO GIOVANI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2012 E FINO AL 31 DICEMBRE 2016, GODONO DI UNO SGRAVIO CONTRIBUTIVO PARI AL 100% PER
I PERIODI CONTRIBUTIVI MATURATI NEI PRIMI 3 ANNI DI CONTRATTO
PER QUELLI SUCCESSIVI AL TERZO, RESTA CONFERMATA L’ALIQUOTA DEL 10%, FINO ALLA SCADENZA DELL’APPRENDISTATO
CIRCOLARE INPS N.128/2012
A DECORRERE DAL PERIODO CONTRIBUTIVO “GENNAIO 2013”, RESTERÀ ESCLUSO DALLA MISURA AGEVOLATA IL CONTRIBUTO (1,61%) RELATIVO ALL’ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO
PER LA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO OCCUPAZIONALE
SI PRENDE IN CONSIDERAZIONE
IL MOMENTO DI COSTITUZIONE DEL RAPP. DI APPRENDISTATO
AI FINI DEL COMPUTO
SI RICHIAMANO I CRITERI ILLUSTRATI NELLA CIRC. INPS N. 22/2007 PER IL CALCOLO DEL NUMERO DEI DIPENDENTI, RILEVANO I LAVORATORI IN POSSESSO DI QUALUNQUE QUALIFICA, INCLUSI:
❑ DIRIGENTI E LAVORATORI A DOMICILIO;
❑ LAVORATORI PART-TIME E INTERMITTENTI IN PROPORZIONE ALLE ORE DI LAVORO EFFETTIVO;
❑ LAVORAT. A TERMINE, IN PROPORZIONE ALLA DURATA DEL CONTR.
NON RILEVANO AI FINI DI DETTO COMPUTO
✓GLI ALTRI APPRENDISTI;
✓I LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO D’INSERIMENTO;
✓I LAVORATORI SOMMINISTRATI;
✓I LAVORATORI ASSENTI, SE IN LORO SOSTITUZIONE È STATO ASSUNTO UN ALTRO LAVORATORE CHE RIENTRA NEL COMPUTO DELL’ORGANICO AZIENDALE.
CIRCOLARE INPS N. 128/2012
PER ACCEDERE ALLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO LE IMPRESE SONO TENUTE AD INOLTRARE ALL’INPS
APPOSITA DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI “DE MINIMIS”,
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DPR N. 445/2000
⮚LA DICHIARAZIONE DE MINIMIS, DEVE ESSERE INVIATA NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE DALL’ASSUNZIONE DEL LAVORATORE.
Con messaggio 6/12/2012 n.20123 l’INPS non fissa una data ultima per l’assolvimento dell’adempimento, pur evidenziando come l’inserimento del codice di autorizzazione “4R” sulla posizione aziendale possa avvenire solo in seguito all’acquisizione della suddetta dichiarazione con decorrenza dalla data (mese) in cui è intervenuta l’assunzione dell’apprendista;
⮚NELLA DICHIARAZIONE INDICARE ANCHE LA DATA DI ASSUNZIONE DEGLI APPRENDISTI «AGEVOLATI».
Si ritiene possibile soddisfare tale richiesta anche inviando ricevuta del mod Unilav di assunzione;
⮚PER LA DETERMINAZIONE DEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO È NECESSARIO FARE RIFERIMENTO ALLA DATA DI ASSUNZIONE DEL SINGOLO CONTRATTO DI APPRENDISTATO AGEVOLATO.
In caso di assunzione intervenuta il 15/03/2013, gli esercizi finanziari per i quali è necessario dichiarare gli eventuali aiuti de minimis fruiti sono 2011, 2012 e 2013; si deve includere anche l’agevolazione da attribuire.
CIRCOLARE INPS N. 128/2012
AIUTI “DE MINIMIS”
DI CUI AL REGOLAMENTO CE N. 1998/2006.
LA NOZIONE DI IMPRESA, RILEVANTE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DELL‘U.E IN MATERIA DI AIUTI DI STATO, RICOMPRENDE OGNI ENTITÀ - INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA GIURIDICA RIVESTITA - CHE ESERCITI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA.
L'IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI AIUTI "DE MINIMIS" CONCESSI AD UNA MEDESIMA IMPRESA
NON DEVE SUPERARE
TRA AIUTI NAZIONALI, REGIONALI O LOCALI NELL'ARCO DI 3 ESERCIZI FINANZIARI
⮚ 200.000 €URO
⮚ PER SETTORE DEL TRASPORTO 100.000 €URO,
⮚ PER SETTORE DELLA PROD. DEI PRODOTTI AGRICOLI 7.500 €URO
⮚ PER LE IMPRESE DI FORNITURA DI SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE 500.000 €URO
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 10
CIRCOLARE INPS N. 131 del 17/09/2013
INCENTIVO SPERIMENTALE (FINO A 30/6/2015) PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI GIOVANI UNDER 30 A DECORRERE DAL 7/8/2013
⮚PRIVI D’IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO DA ALMENO SEI MESI.
⮚PRIVI DI DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE O PROFESSIONALE.
INCENTIVO FINO AD ESAURIMENTO RISORSE STANZIATE PER OGNI REGIONE E PROVINCIA AUTONOMA
PARI A UN TERZO DELLA RETRIBUZIONE NELLA MISURA MENSILE MASSIMA DI € 650 SPETTA PER 18 MESI
⮚IN CASO DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN RAPPORTO A TERMINE, L’INCENTIVO SPETTA PER 12 MESI.
⮚L’INCENTIVO PUÒ ESSERE AUTORIZZATO FINO ALL’ ESAURIMENTO DELLE RISORSE SPECIFICAMENTE STANZIATE.
SPETTA
⮚ PER PERSONE CHE, AL MOMENTO DELL’ASSUNZIONE, ABBIANO COMPIUTO 18 ANNI E NON ABBIANO ANCORA COMPIUTO 30 ANNI
⮚ PER L’ASSUNZIONE DEGLI APPRENDISTI
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 11
CIRCOLARE INPS N. 131 del 17/09/2013
GLI INCENTIVI SONO SUBORDINATI
❑ ALLA REGOLARITÀ PREVISTA ART.1,CO 1175 E 1176, L. 296/2006, INERENTE:
⮚L’adempimento degli obblighi contributivi;
⮚L’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
⮚Il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
❑ ALL’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI STABILITI ART. 4, CO 12, 13 E 15, L 92/2012;
❑ ALLA REALIZZAZIONE E AL MANTENIMENTO DELL’INCREMENTO NETTO DELL’OCCUPAZIONE, RISPETTO ALLA MEDIA DELLA FORZA OCCUPATA NELL’ANNO PRECEDENTE L’ASSUNZIONE OVVERO LA TRASFORMAZIONE (ART. 1,CO DA 4 A 7, DL 76/2013);
❑ ALLE CONDIZIONI GENERALI DI COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO INTERNO, PREVISTE DAGLI ARTICOLI 1 E 40 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 DELLA COMMISSIONE DEL 6 AGOSTO 2008 ;
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 12
CIRCOLARE INPS N. 131 del 17/09/2013
In considerazione della circostanza che per il rapporto di apprendistato
l’ordinamento già prevede una disciplina di favore
- caratterizzata da forme di contribuzione ridotta rispetto alla contribuzione ordinaria, altrimenti dovuta dal datore di lavoro –
L’INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI UN APPRENDISTA NON PUÒ MENSILMENTE SUPERARE L’IMPORTO DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA DAL DATORE DI LAVORO PER IL MEDESIMO APPRENDISTA.
(ES.: XXXX ASSUME UN APPRENDISTA PER IL QUALE DEVE UNA CONTRIBUZIONE PARI ALL’11,61% DELLA RETRIBUZIONE;
IN QUESTO CASO L’INCENTIVO PREVISTO DALL’ART.1 DL 76/2013 SPETTA NELLA MISURA MENSILE DELL’11,61% DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE PREVIDENZIALE).
ART. 2 CO 31 L.92/2012
A DECORRERE DAL 1º GENNAIO 2013
CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO DA VERSARE ALL’INPS NEI CASI DI INTERRUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER LE CAUSALI CHE, INDIPENDENTEMENTE DAL REQUISITO CONTRIBUTIVO, XXXXXXXXX DIRITTO ALL’ASPI,
PARI AL 41% DEL MASSIMALE MENSILE DI ASPI PER OGNI 12 MESI DI ANZIANITÀ AZIENDALE NEGLI ULTIMI TRE ANNI
A CARICO DEL DATORE DI LAVORO È DOVUTA UNA SOMMA
ART 2 CO 32 L.92/2012
SI APPLICA ANCHE AGLI APPRENDISTI
NEI CASI DIVERSI DA DIMISSIONI O RECESSO DEL LAVORATORE
SI APPLICA ANCHE NEL CASO DI
RECESSO ALLA FINE DEL PERIODO DI APPRENDISTATO
CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO
CIRCOLARE INPS n. 44 del 22 marzo 2013
I DATORI DI LAVORO SARANNO TENUTI ALLA CONTRIBUZIONE IN TUTTI I CASI IN CUI LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO GENERI IN CAPO AL LAVORATORE
IL TEORICO DIRITTO ALLA NUOVA INDENNITÀ,
A PRESCINDERE DALL’EFFETTIVA PERCEZIONE DELLA STESSA
Restano escluse dall’obbligo contributivo le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di:
⮚ Dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità);
⮚ Risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L. , nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
⮚ Decesso del lavoratore.
CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO
CIRCOLARE INPS n. 44 del 22 marzo 2013
⮚ Il datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI, (per l’anno 2013 pari a € 1.180,00).
⮚ Per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel 2013, a decorrere dal 1 gennaio, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari a
€.483,80 ( €1.180 X 41% )
⮚ Per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 2013 sarà € 1.451,00 ( € 483,80 X 3).
⮚ il contributo è scollegato all’importo della prestazione individuale; conseguentemente, lo stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time);
⮚ per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro; a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario. Per un rapporto di 10 mesi, ad esempio, l’importo da versare nel 2013 sarà pari a € 403,16.
⮚la contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata.
CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO
CIRCOLARE INPS n. 44 del 22 marzo 2013 L’OBBLIGO CONTRIBUTIVO DEVE ESSERE ASSOLTO ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI VERSAMENTO DELLA DENUNCIA SUCCESSIVA A QUELLA DEL MESE IN CUI SI VERIFICA LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
(Es. Per un licenziamento avvenuto il 4 MAGGIO 2013, il contributo deve essere pagato entro la denuncia riferita al mese di giugno 2013, i cui termini di versamento e di trasmissione sono fissati,rispettivamente, al 16 e al 31 luglio 2013)
Ai fini dell’esposizione sul flusso UniEmens del contributo in parola, deve essere valorizzato, nell’elemento <CausaleADebito>, di
<AltreADebito>, di <DatiRetributivi>, il nuovo codice causale “M400” avente il significato di “Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012” e, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare.
ART 2 CO 4 L.92/2012 - REQUISITI D’ACCESSO
L’INDENNITÀ È RICONOSCIUTA AI LAVORATORI CHE ABBIANO
❑ PERDUTO INVOLONTARIAMENTE LA PROPRIA OCCUPAZIONE
E VANTINO
❑ 2 ANNI DI ANZIANITÀ ASSICURATIVA CONTRO LA DISOCCUP.
❑ ALMENO 52 SETTIMANE NELL’ULTIMO BIENNIO
CIRCOLARE INPS 142 / 2012 REQUISITI PER L’ASPI
a) SIANO IN STATO DI DISOCCUPAZIONE ex art.1, co. 2, lett. c), D.Lgs. 181/2000 e successive modificazioni. Lo stato di disoccupazione dev’essere comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo di una dichiarazione, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
b) LO STATO DI DISOCCUPAZIONE SIA INVOLONTARIO.
c) POSSANO FAR VALERE ALMENO DUE ANNI DI ASSICURAZIONE. Devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione.
d) POSSANO FAR VALERE ALMENO UN ANNO DI CTR CONTRO LA DISOCCUPAZIONE.
ART 2 CO 11 L.92/2012 DURATA MASSIMA
A decorrere dal 1º gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data:
⮚12 MESI PER I LAVORATORI CON MENO DI 55 ANNI DI ETÀ
⮚18 MESI PER I LAVORATORI CON ALMENO 55 ANNI DI ETÀ (NEL LIMITE DELLE SETTIMANE DI LAVORO NEL BIENNIO DI RIFERIMENTO)
ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO (ASPI)
“TRANSIZIONE”
ART. 2 CO 45 L.92/2012
DURATA CRESCENTE NEGLI ANNI SECONDO LO SCHEMA
ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO
ART. 2 CO 20 L.92/2012 TRATTAMENTI BREVI (MINIASPI)
MODIFICATO
L’IMPIANTO
DELL’ATTUALE
INDENNITÀ
DI
DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI, CONDIZIONANDOLA ALLA
PRESENZA E PERMANENZA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE.
L’INDENNITÀ VIENE PAGATA NEL MOMENTO DELL’OCCORRENZA DEL PERIODO DI DISOCCUPAZIONE E NON L’ANNO SUCCESSIVO.
REQUISITI D’ACCESSO
PRESENZA DI ALMENO 13 SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE NEGLI ULTIMI 12 MESI (MOBILI).
DURATA MASSIMA
PARI ALLA METÀ DELLE SETTIMANE DI CONTR. NEGLI ULTIMI 12 MESI DETRATTI I PERIODI DI INDENNITÀ EVENTUAL. FRUITI NEL PERIODO. SARÀ TUTTAVIA PREVISTA LA SOSPENSIONE DELL’EROGAZIONE DEL BENEFICIO PER PERIODI DI LAVORO INFERIORI A 5 GIORNI.
L’indennità verrà calcolata in maniera analoga a quella prevista per l’ASpI.
ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO (ASPI)
IMPORTO
retribuzione di riferimento (biennale)
numero settimane di contribuzione
X 4,33 (NUMERO MEDIO
SETTIMANE NEL MESE)
= R.R. MENSILE
PERIODO | LIMITE DI RETRIBUZIONE | ENTITÀ ASPI |
PER I PRIMI 6 MESI | Inferiore o pari € 1.180,00 | 75% R. R. M. |
PER I PRIMI 6 MESI | Superiore a € 1.180,00 | 75% di 1.180,00 + 25% (R.R.M. - 1.180,00) |
DAL 7° AL 12° MESE | Riduzione del 15% | |
DAL 13° AL 18° MESE | Ulteriore riduz del 15% |
NEL LIMITE DEL MASSIMALE
LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELL’APPRENDISTA
L’OBBLIGO FORMATIVO
ORARIO DI LAVORO ART. 2 D.LGS 66/2003 LA DISCIPLINA SI APPLICA ANCHE AGLI APPRENDISTI MAGGIORENNI
PART TIME
POTERE DISCIPLINARE
Art. 7 L.300/1970 SANZIONI DISCIPLINARI
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
OBBLIGO FORMATIVO
DURATA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE STABILITA DAI CCNL IN RAGIONE
❑ DELL’ETÀ
❑ DELLA QUALIFICA DA CONSEGUIRE
DURATA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE STABILITA DALLA REGIONE TENUTO CONTO
❑ DELL’ETÀ
❑ TITOLO DI STUDIO
❑ COMPENZE ACQUISITE DALL’APPRENDISTA
VANNO INDICATE NEL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
NEL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
IMPORTANTE DISTINGUERE
COMPETENZE
DI BASE / TRASVERSALI
COMPETENZE TECNICO / PROFESSIONALI
OBBLIGO FORMATIVO
17 OTTOBRE 2013 PROPOSTA
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
“LINEE GUIDA DEL CONTRATTO DI MESTIERE ART 4 T.U”
REGIONI – PROVINCE AUTONOME
DISCIPLINANO L’OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA PER ACQUISIZIONE “COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI” IN TERMINI DI
DURATA – CONTENUTI – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE L’OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA DEVE ESSERE “DISPONIBILE” PER L’IMPRESA E L’APPRENDISTA
OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA “CON ADEGUATA COPERTURA FINANZIARIA”
IN MANCANZA SUPPLISCE LA DISCIPLINA CONTRATTUALE SE PREVEDE LA FORMAZ. DI BASE/TRASVERSALE COME OBBLIGATORIA IN TAL CASO DURATA – CONTENUTI E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE SONO STABILITI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI DURATA FORMAZIONE
DETERMINATA PER L’INTERO PERIODO DI APPRENDISTATO, SULLA BASE DEL TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO DALL’APPRENDISTA
AL MOMENTO DELL’ASSUNZIONE
⮚120 H PER APPRENDISTI PRIVI DI TITOLO, IN POSSESSO DI LICENZA ELEMENTARE E/O SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO;
⮚ 80 H PER APPRENDISTI IN POSSESSO DI DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO O DI QUALIFICA / DIPLOMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE.
⮚ 40 H PER APPRENDISTI IN POSSESSO DI LAUREA O TITOLO ALMENO EQUIVALENTE.
⮚LE DURATE POSSONO ESSERE RIDOTTE PER GLI APPRENDISTI CHE ABBIANO GIÀ COMPLETATO, IN PRECEDENTI RAPPORTI DI APPRENDISTATO, UNO O PIÙ MODULI FORMATIVI.
⮚LA RIDUZIONE ORARIA DEL PERCORSO COINCIDE CON LA DURATA DEI MODULI GIÀ COMPLETATE
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 25
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI CONTENUTO FORMAZIONE
PER OGGETTO UNA SELEZIONE TRA LE SEGUENTI COMPETENZE
⮚ADOTTARE COMPORTAMENTI SICURI SUL LUOGO DI LAVORO *;
⮚ORGANIZZAZIONE E QUALITA AZIENDALE;
⮚RELAZIONE E COMUNICAZIONE NELL’AMBITO LAVORATIVO;
⮚DIRITTI E DOVERI DEL LAVORATORE E DELL’IMPRESA, LEGISLAZIONE DEL LAVORO, CONTRATTAZIONE COLLETTIVA;
⮚COMPETENZE DI BASE E TARSVERSALI;
⮚COMPETENZE DIGITALE;
⮚COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE;
⮚SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ;
⮚ELEMENTI DI BASE DELLA PROFESSIONE/MESTIERE.
* SE REALIZZATA NEL RISPETTO DEI CONTENUTI, DELLA DURATA, DEI METODI E DI TUTTE LE SPECIFICHE INDICATE DALL’ACCORDO TRA MINISTERO LAVORO - MINISTERO SALUTE - REGIONI – PROVINCE COSTITUTISCE CREDITO FORMATIVO PERMANENTE PER L’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI IMPRESE CHE NON SI AVVALGONO DELL’OFFERTA
FORMATIVA PUBBLICA
DEVONO DISPORRE DI “STANDARD MINIMI” NECESSARI PER ESERCITARE LE FUNZIONIDI SOGGETTO FORMATIVO
❑ LUOGHI IDONEI ALLA FORMAZIONE, DISTINTI DA QUELLI NORMALMENTE DESTINATI ALLA PRODUZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;
❑ RISORSE UMANE CON ADEGUATE CAPACITÀ E COMPETENZE
PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE OBBLIGATORIO ESCLUSIVAMENTE IN RELAZIONE ALLA FORMAZIONE PER L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE
TECNICO / PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
REGISTRAZIONE DELLA FORMAZIONE
SU UN DOCUMENTO AVENTE CONTENUTI MINIMI DEL MODELLO DEL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO ( D.M. 10 /10/2005 )
RESTA SALVA LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE LA MODULISTICA ADOTTATA DAL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO.
ORARIO DI LAVORO DELL’APPRENDISTA
ART. 2 co 4 D.LGS 66/2003
SI APPLICA ANCHE AGLI APPRENDISTI MAGGIORENNI LA DISCIPLINA DI CARATTERE GENERALE
SUI TEMPI DI LAVORO RIFERIBILE AL RESTANTE PERSONALE, COMPRESA LA PARTE RELATIVA AL LAVORO STRAORDINARIO
SOLO GLI APPRENDISTI MINORENNI SONO SOGGETTI A
LIMITAZIONI PIÙ STRINGENTI.
LEGGE N.977 DEL 17 OTTOBRE 1967, ARTICOLO 18 COMMA 2.
LE LORO PRESTAZIONI NON DEVONO ECCEDERE IL LIMITE INDEROGABILE DI 8 ORE GIORNALIERE - 40 ORE SETTIMANALI
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 29
DISCIPLINA DI CARATTERE GENERALE SULL’ORARIO DI LAVORO
• Il lavoratore deve osservare l’orario di lavoro in atto in azienda esposto in bacheca e nelle circolari settimanali.
• Deve adempiere alle formalità prescritte dall’azienda per il controllo delle presenze mediante utilizzo del badge e dei rilevatori presenze con espresso divieto di ritirare quello di un altro lavoratore e di compiere movimenti irregolari quali, ad esempio, timbrare entrata anziché uscita
• La prestazione lavorativa in orario normale è quella resa entro i limiti dell'orario contrattuale in ore diurne ed in giornate non festive e non lavorative in caso di settimana corta.
• Definito in tal modo l'orario normale, per il lavoro prestato compete al lavoratore la normale retribuzione comprensiva di tutte le voci senza alcuna maggiorazione.
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
30
ORARIO DI LAVORO D.LGS. 8 APRILE 2003 N. 66
ART. 3, comma 1 ORARIO NORMALE DI LAVORO
FISSATO IN 40 ORE SETTIMANALI
ART. 3, comma 2
I CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO DI QUALSIASI LIVELLO
NAZIONALE – TERRITORIALE - AZIENDALE POSSONO STABILIRE, AI FINI CONTRATTUALI,
UNA DURATA MINORE
ORARIO MULTIPERIODALE RIFERIRE L’ORARIO NORMALE ALLA DURATA
MEDIA DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE
IN UN PERIODO NON SUPERIORE ALL’ANNO
ORARIO DI LAVORO DURATA MASSIMA
ART.4 D.LGS. 8 APRILE 2003 n.66
LEGGE
ART. 4, commi 2, 3, 4
DURATA MASSIMA DELL’ORARIO DI LAVORO
PRINCIPIO DELLA “DURATA MEDIA” DELL’ORARIO
ART.4 COMMA 2
PER OGNI PERIODO DI 7 GIORNI NON PUÒ SUPERARE LE 48 ORE, COMPRESO LO STRAORDINARIO
ART.4 COMMA 3 - 4
DA COMPUTARSI SU UN PERIODO DI 4 MESI ELEVABILE A 6 O A 12 MESI PER MEZZO DEI
CONTRATTI COLLETTIVI A FRONTE DI RAGIONI OBIETTIVE
TECNICHE ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO
ORARIO DI LAVORO D.LGS. 8 /4/ 2003 N. 66
ART. 7 RIPOSO GIORNALIERO
IL LAVORATORE HA DIRITTO
A 11 ORE DI RIPOSO CONSECUTIVO OGNI 24 ORE
IL RIPOSO GIORNALIERO DEVE ESSERE FRUITO CONSECUTIVAMENTE
SALVO
ATTIVITÀ CARATTERIZZATE DA PERIODI DI LAVORO FRAZIONATI DURANTE LA GIORNATA
Es. Attività del person.delle pulizie e quelle tipiche ristorazione. Per queste attività, sarà la contrattazione collettiva a disciplinare le più opportune modalità di fruizione del riposo giornaliero.
ATTIVITÀ CARATTERIZZATE DA REGIMI DI REPERIBILITÀ
ORARIO DI LAVORO D.LGS. 8/4/2003 n. 66
ART. 9 RIPOSO SETTIMANALE
IL LAVORATORE HA DIRITTO OGNI SETTE GIORNI A UN PERIODO DI RIPOSO DI ALMENO 24 ORE, DI REGOLA COINCIDENTE CON LA DOMENICA,
A CUMULARE CON LE ORE DI RIPOSO DI CUI ART. 7
NELL’ARCO DI 7 GIORNI 35 ORE DI RIPOSO (11 ORE + 24 ORE)
PERIODO DI RIPOSO CONSECUTIVO È CALCOLATO COME MEDIA IN UN PERIODO NON SUPERIORE A 14 GIORNI
ART. 9 DEROGHE AL RIPOSO SETTIMANALE
DEROGA LEGATA AL FATTO CHE IL RIPOSO POSSA NON CADERE OGNI 7 GIORNI
DEROGA LEGATA ALLA NON COINCIDENZA DEL RIPOSO CON
LA DOMENICA
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 34
FERIE
ART. 10 - D.Lgs. 66/2003 FERIE ANNUALI
INDICAZIONE DI UN PERIODO MINIMO DI 4 SETTIMANE
DEROGABILI “IN MELIUS”
IMPOSSIBILITÀ DI PAGARE L’INDENNITÀ SOSTITUTIVA PER FERIE NON GODUTE
DALLE PARTI SOCIALI SE NON IN CASO DI CESSAZIONE RAPPORTO
DEVONO ESSERE FRUITE
2 SETTIMANE NELL’ANNO DI MATURAZIONE
2 SETTIMANE
NEI 18 MESI SUCCESSIVI
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
35
ORARIO DI LAVORO DELL’APPRENDISTA - PART TIME
MINISTERO DEL LAVORO CIRC. N.9 del 18/3/2004 COMPATIBILITÀ DI APPRENDISTATO E PART TIME
A CONDIZIONE CHE
“LA PECULIARE ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO PART TIME NON SIA DI OSTACOLO AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ FORMATIVE O DI ADATTAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI”
MINISTERO DEL LAVORO CIRC. N.34 del 29/9/2010
CONFERMA
IMPOSSIBILITÀ DI UN QUALCHE RIPROPORZIONAMENTO DEL MONTE ORE FORMATIVO
INDIVIDUATO DALLA DISCIPLINA REGIONALE
IN APPLICAZIONE DELL’ART.49, CO5 D.LGS 276/2003
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 36
DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO SONO SOGGETTI AI MEDESIMI OBBLIGHI CHE GRAVANO SUGLI ALTRI DIPENDENTI, SENZA ALCUNA DIFFERENZA.
EVENTUALI INADEMPIENZE INGIUSTIFICATE POSSONO ESSERE SANZIONATE
CON PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI,
NEL RISPETTO DEI PRINCIPI E DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE INDIVIDUATI EX ART 7 L. N.300 /1970
E DAL CCNL DI SETTORE APPLICATO.
ALCUNE INADEMPIENZE SONO PIÙ DIFFICILMENTE CONTESTABILI AL PERSONALE INSERITO IN PERCORSI FORMATIVI
AD ESEMPIO: LA NEGLIGENZA OD IMPERIZIA DIMOSTRATA NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, LA LENTEZZA ECCESSIVA, LA SCARSA COLLABORAZIONE CON I COLLEGHI
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 37
L’INADEGUATEZZA ALLE COMPETENZE
NON PUÒ ESSERE IMPUTATA, IN QUANTO L’IMPRESA STESSA, STIPULANDO IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO,
HA RICONOSCIUTO AL LAVORATORE IL DIRITTO AD ESSERE FORMATO, PER ACQUISIRE LE CAPACITÀ NECESSARIE
PER SVOLGERE COMPIUTAMENTE IL RUOLO ASSEGNATOGLI
OPPORTUNA UNA NOTA INTEGRATIVA DA AFFIGGERE IN BACHECA AZIENDALE
che esemplifichi alcuni comportamenti che possono essere considerati inadempienze anche se commessi da apprendisti, in quanto non accettabili nemmeno riconoscendo la professionalità inizialmente ridotta di tali lavoratori.
“Si precisa, a titolo esemplificativo, che sono considerate inadempienze rilevanti a fini disciplinari, quando commesse da apprendisti, errori consistenti in ….
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 38
RECESSO AL TERMINE DEL PERIODO FORMATIVO
CONFERMA DELL’APPRENDISTA
E TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO
IN ORDINARIO RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO
RECESSO DURANTE IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO
DIMISSIONI
RISOLUZIONE CONSENSUALE
RECESSO AL TERMINE DEL PERIODO FORMATIVO
art.2 comma 1 lett. m) X.Xxx.176/2011 : “Possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 cod.civ.; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato .”
IL DATORE DI LAVORO PUÒ DECIDERE DI RECEDERE
“ AD NUTUM ” DAL RAPPORTO DI LAVORO
CON OBBLIGO DEL PREAVVISO
LA DISDETTA È DISCIPLINATA DALL’ART. 2118 COD CIV
DEVE ESSERE COMUNICATA IN FORMA SCRITTA;
DURANTE IL PERIODO IN CUI VIENE ESERCITATA LA DISDETTA CONTINUA AD APPLICARSI LA DISCIPLINA DELL’ APPRENDISTATO
CONFERMA DELL’APPRENDISTA
CONFERMA PER MANCATA DISDETTA
CONFERMA ESPRESSA AL TERMINE DEL PERIODO DI
APPRENDISTATO
CONFERMA
ESPRESSA
PRIMA DEL TERMINE DEL PERIODO DI APPRENDISTATO
IL RAPPORTO DI LAVORO PERDE I TRATTI DI SPECIALITÀ
E RIMANE SOGGETTO ALLE REGOLE ORDINARIE DI QUALSIASI ALTRO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
SEZ .UN. CASS. N.20074/2010
IL LAVORATORE HA DIRITTO A CONTEGGIARE L’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA PREGRESSA ,
MATURATA DURANTE IL CONTRATTO D’APPRENDISTATO,
NELL’ANZIANITÀ DI SERVIZIO
CONFERMA IN SERVIZIO PRIMA DEL TERMINE DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO
UNA ASSUNZIONE SEGUITA DALLA RAPIDA CONFERMA IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO POTREBBE CELARE DI FATTO
UN COMPORTAMENTO FRAUDOLENTO DEL DATORE DI LAVORO CHE SIMULANDO UN PERCORSO DI APPRENDISTATO
ABBIA SEMPLICEMENTE INTESO ACQUISIRE I DODICI MESI DI AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA SPETTANTI
NELL’IPOTESI DI CONSOLIDAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO.
MIN .LAV. CIRC. N.27 DEL 10/11/2008
RESTA TUTTAVIA FERMA LA POSSIBILITÀ DA PARTE DEL PERSONALE ISPETTIVO ….. DI VERIFICARE LA SUSSISTENZA DI PARTICOLARI CONDOTTE FRAUDOLENTE, IN PARTICOLARE NELL’IPOTESI IN CUI, ALLA LUCE DI QUANTO STABILITO NEL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE ED IN CONSIDERAZIONE DELLA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO, NON SIA STATA EFFETTUATA ALCUNA ATTIVITÀ FORMATIVA SINO AL MOMENTO DELLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO
ART 7 CO 9 T.U.
I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione…
PRIMA ART 21 COMMA 6 L.56/1987 DICEVA
“SONO MANTENUTI PER UN ANNO DOPO LA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO”
OPPORTUNO FORMALIZZARE,
NELLA COMUNICAZIONE TRASMESSA AL LAVORATORE, LE RAGIONI CHE HANNO INDOTTO TALE DECISIONE
Egr.sig./gent.le sig.ra
Le comunichiamo la disponibilità dell’azienda a confermarLa in servizio a tempo indeterminato a decorrere dal …/…/…, in anticipo rispetto alla scadenza del rapporto di apprendistato, in quanto Lei ha già acquisito la necessaria capacità professionale …
CIRCOLARE INPS N.128/2012
L’articolo 7, co 9 del T.U. ripropone, anche se in termini differenti rispetto all’abrogata disposizione di cui all’articolo 21 della legge n. 56/87, il particolare incentivo connesso al mantenimento in servizio dell’apprendista.
Viene previsto, infatti, che il regime contributivo agevolato sia mantenuto per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro con l’apprendista, successivo alla fine del periodo di formazione.
Per espressa previsione legislativa l’incentivo non si applica ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato dalle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 7, co. 4, del T.U.
CAUSE DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
RECESSO DURANTE IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
PUÒ AVVENIRE SOLO PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO O OGGETTIVO
IN CASO DI LICENZIAMENTO PRIVO DI GIUSTIFICAZIONE TROVANO
APPLICAZIONE LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
45
INEFFICACE
SE NON
IN FORMA SCRITTA
ANNULLABILE SE PRIVO DI GIUSTA CAUSA O
GIUSTIFICATO MOTIVO
NULLO
SE DISCRIMINATORIO
LICENZIAMENTI DISCRIMINATORI ART 18 CO 2 - 3
CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO, IMPRENDITORE O NON IMPRENDITORE, QUALUNQUE SIA IL NUMERO DEI DIPENDENTI OCCUPATI DAL PREDETTO
ART 18 CO 2
⮚A REINTEGRARE IL DIPENDENTE NEL POSTO DI LAVORO;
⮚A RISARCIRE IL DANNO SUBITO STABILENDO UN’INDENNITÀ COMMISURATA ALL’ULTIMA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO MATURATA DAL GIORNO DEL LICENZIAMENTO SINO A QUELLO DELL’EFFETTIVA REINTEGRA, DEDOTTO QUANTO PERCEPITO DURANTE L’ESTROMISSIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ALTRE ATTIVITÀ LAVORATIVE (CON UN “ MINIMO DI 5 MENSILITÀ ” DI RETRIBUZIONE), NONCHÉ A VERSARE I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI IN MISURA PIENA.
ART 18 CO 3
IL DIPENDENTE MANTIENE LA FACOLTÀ DI CHIEDERE AL DATORE DI LAVORO, IN SOSTITUZIONE DELLA REINTEGRAZIONE, IL PAGAMENTO DI UN’INDENNITÀ PARI A 15 MENSILITÀ DI RETRIBUZIONE, LA CUI RICHIESTA DETERMINA LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.
46
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
LICENZIAMENTI ANNULLABILI
OGGETTIVO
SOGGETTIVO
GIUSTIFICATO MOTIVO
GIUSTA CAUSA ART.2119 CC
ARTT.1 E 8 L.n.604/66 - ART.18 CO. 4 E 5 L.n.300/70 LICENZIAMENTO ANNULLABILE SE PRIVO DI
OPERA IL CRITERIO DIMENSIONALE
FINO A 15 DIPENDENTI ART. 8 L. n.604/66
PIÙ DI 15 DIPENDENTI
OVVERO
CON PIÙ DI 60 DIPENDENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE
ART. 18 CO 4 E 5 L.n.300/1970
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 47
ART. 8 L.n. 604/66 “ TUTELA OBBLIGATORIA ” IL DATORE DI LAVORO PUÒ SCEGLIERE
LE SANZIONI RELATIVE AL LICENZIAMENTO ANNULLABILE
RIASSUNZIONE DEL LAVORATORE
ENTRO 3 GIORNI DALLA SENTENZA CHE ACCERTA L’INVALIDITÀ
RISARCIMENTO DEL DANNO CON PAGAMENTO DI UNA INDENNITÀ TRA UN MINIMO DI 2,5 ED UN MASSIMO DI 6 MENSILITÀ,
SALVO UNA MAGGIORE ENTITÀ (10 / 14 MENSILITÀ) IN RELAZIONE ALL’ANZIANITÀ DI SERVIZIO
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 48
LE SANZIONI RELATIVE AL LICENZIAMENTO ANNULLABILE
ART. 18 COMMA 4 L.n.300/70
A) INESISTENZA DEL FATTO.
B) RICONDUCIBILITÀ DELLO STESSO ALLE CONDOTTE PUNIBILI CON UNA SANZIONE MINORE
IL LAVORATORE PUÒ SCEGLIERE
REINTEGRAZIONE
INDENNITÀ SOSTITUTIVA
NEL POSTO DI LAVORO DELLA REINTEGRAZIONE
PARI A 15 MENSILITÀ
INDENNITÀ DI RISARCIMENTO DEL DANNO
INDENNITÀ COMMISURATA ALLA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO, DAL GIORNO DEL LICENZIAMENTO FINO AL GIORNO DELL’ EFFETTIVA
REINTEGRAZIONE, DEDOTTO QUANTO PERCEPITO O PERCEPIBILE DAL LAVORATORE E COMUNQUE
NON SUPERIORE A 12 MENSILITÀ DELLA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO .
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 49
ANNULLABILE
ART. 18 COMMA 5 L.n.300/70
IL GIUDICE
NELLE ALTRE IPOTESI IN CUI ACCERTA CHE NON RICORRONO GLI ESTREMI DEL
GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO O DELLA GIUSTA CAUSA
DICHIARA RISOLTO IL RAPPORTO DI LAVORO CON EFFETTO DALLA DATA DEL LICENZIAMENTO
CONDANNA IL DATORE DI LAVORO AL PAGAMENTO DI
UN’INDENNITÀ RISARCITORIA OMNICOMPRENSIVA DETERMINATA DA UN MINIMO DI 12 AD UN MASSIMO DI 24 MENSILITÀ
DELL’ULTIMA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO
IN RELAZIONE ALL’ANZIANITÀ DEL LAVORATORE E TENUTO CONTO DEL NUMERO DEI DIPENDENTI OCCUPATI, DELLE DIMENSIONI DELL’ATTIVITÀ
ECONOMICA, DEL COMPORTAMENTO E DELLE CONDIZIONI DELLE PARTI, CON ONERE DI SPECIFICA MOTIVAZIONE A TALE RIGUARDO ”
INEFFICACE
ART. 18 COMMA 6 L.n.300/70
IL GIUDICE
NEL CASO IN CUI IL LICENZIAMENTO SIA DICHIARATO INEFFICACE PER VIOLAZIONE REQUISITO DI MOTIVAZIONE ART 2 CO 2 L.604/66 PER VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI CUI ART .7 L.300/1970 PER VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI CUI ART .7 L. 604/ 1966
DICHIARA RISOLTO IL RAPPORTO DI LAVORO CON EFFETTO DALLA DATA DEL LICENZIAMENTO
CONDANNA IL DATORE DI LAVORO AL PAGAMENTO DI
UN’INDENNITÀ RISARCITORIA OMNICOMPRENSIVA DETERMINATA DA UN MINIMO DI 6 AD UN MASSIMO DI 12 MENSILITÀ
DELL’ULTIMA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO
IN RELAZIONE ALLA GRAVITÀ DELLA VIOLAZIONE FORMALE O PROCEDURALE COMMESSA DAL DATORE DILAVORO
SALVO CHE ACCERTI UN DIFETTO DI GIUSTIFICAZIONE,
NEL QUAL CASO APPLICA LE TUTELE DI CUI AI COMMI 4, 5 O 7 L 300/1970
PROCEDURA DI INTIMAZIONE DEL LICENZIAMENTO
PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
PROCEDURA EX ART.2 L. N.604 /66
DATORE DI LAVORO COMUNICA PER ISCRITTO IL LICENZIAMENTO;
LA COMUNICAZIONE DEVE CONTENERE LA SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI
CHE LO HANNO DETERMINATO
PROCEDURA EX ART. 7 L. N.604/66
PER I DATORI DI LAVORO
CHE OCCUPINO PIÙ DI 15 DIPENDENTI” DEVE ESSERE PRECEDUTO
DA UNA COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DATORE DI LAVORO
PER GIUSTA CAUSA O
PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO
PROCEDURA EX ART.7 L. N.300/70 RELATIVA AL LE SANZIONI DISCIPLINARI IN QUANTO CONSIDERATO LICENZIAMENTO DISCIPLINARE.
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
ALLA D.T.L. DEL LUOGO DOVE
IL LAVORORE PRESTA LA SUA OPERA, E TRASMESSA PER CONOSCENZA
AL LAVORATORE.
VIOLAZIONE
ART. 2104 C.C. “ DILIGENZA ”
VIOLAZIONE
ART. 2105 C.C. “ FEDELTÀ ”
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 52
LICENZIAMENTI OGGETTIVI O ECONOMICI
ART 18 CO 7 DOPPIO REGIME SANZIONATORIO
MANIFESTA INSUSSISTENZA DEL FATTO POSTO A BASE DEL LICENZIAMENTO PER
GIUSTIFICO MOTIVO OGGETTIVO
IL GIUDICE “PUÒ”
ART 18 CO 4
REGIME DELLA REINTEGRAZIONE E AL RISARCIMENTO DEI DANNI RETRIBUTIVI PATITI,
DEDOTTO QUANTO PERCEPITO O PERCEPIBILE DAL LAVORATORE, ENTRO UN MASSIMO DI 12 MENSILITÀ DI RETRIBUZIONE E PAGAMENTO CTR PREV/ASSIC.
❑ FACOLTÀ DI SCEGLIERE,
IN LUOGO DELLA REINTEGRAZIONE, UN’INDENNITÀ SOSTITUTIVA PARI A 15 MENSILITÀ.
NELLE ALTRE IPOTESI IN CUI ACCERTA CHE NON RICORRONO GLI ESTREMI DEL PREDETTO GIUSTIFICATO MOTIVO
OMNICOMPRENSIVA TRA
12 E 24 MENSILITÀ DELL’ULTIMA RETRIBUZ. GLOBALE DI FATTO
Il giudice, ai fini della determinazione dell’indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al sesto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell’ambito della procedura di cui all’art.7 L 604/1966.
REGIME DI UN’INDENNITÀ RISARCITORIA
IL GIUDICE “APPLICA” ART 18 CO 5
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 53
CAUSE DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
DIMISSIONI – RISOLUZIONI CONSENSUALI
PRIMA DELLA SCADENZA DEL PERIODO FORMATIVO
IL RAPPORTO SI PUÒ RISOLVERE PER
❑ DIMISSIONI
❑ RISOLUZIONI CONSENSUALI
EFFICACIA SOSPESA FINO A QUANDO NON SONO CONVALIDATE AVANTI ALLA DTL O UN CENTRO PER L’IMPIEGO
O MEDIANTE LA SOTTOSCRIZIONE DI UNA DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE IN CALCE ALLA RICEVUTA DI TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
DISTINGUE TRA
SANZIONI ART. 7 D.Lgs.28 LUGLIO 2011
INADEMPIMENTO FORMATIVO | INOSSEVANZA DEI PRINCIPI ART 2 CO 1 a) forma scritta; b) divieto di retribuzione a cottimo; |
ART. 7 COMMA 1 T.U. TENUTO A VERSARE LA DIFFERENZA TRA LA CONTRIBUZIONE VERSATA E QUELLA DOVUTA CON RIFERIMENTO AL LIVELLO DI INQUADRAMENTO CONTRATTUALE SUPERIORE CHE SAREBBE STATO RAGGIUNTO DAL LAVORATORE AL TERMINE DEL PERIODO DI APPRENDISTATO, MAGGIORATA DEL 100 PER CENTO, CON ESCLUSIONE DI QUALSIASI ALTRA SANZIONE PER OMESSA CONTRIBUZIONE | c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiore; d) presenza di un tutore o referente aziendale. |
ART. 7 COMMA 2 T.U. SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 100 A 600 EURO. SE RECIDIVA DA 300 A 1.500 EURO (se nei 5 anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa accertata con ordinanza ingiunzione se ne commette un’altra non necessariamente riferita alla stesso art. 2 co t.u. e anche in relazione a lavoratori diversi) | |
TUTTI GLI ORGANI DI VIGILANZA POSSONO CONTESTARE LE SANZIONI CON PROC. DI “DIFFIDA OBBLIGATORIA” COMPETENTE A RICEVERE IL RAPPORTO AI SENSI ART.17 L.689/1981 È LA D. T. L. | |
SOLO ISPETTORI MIN. LAV. POSSONO ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO DI “DISPOSIZIONE” |