CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di sostegno e assistenza generica nei nidi, spazi gioco e scuole dell’infanzia paritarie del Comune di Scandicci per il periodo 11.09.2017 – 12.07.2019.
CIG 7051856FA6 Codice gara 6724289
INDICE
Articolo 1 | OGGETTO DEL SERVIZIO |
Articolo 2 | DURATA, DECORRENZA, IMPORTO STIMATO A BASE D’ASTA |
Articolo 3 | PERIODO DI PROVA |
Articolo 4 | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE |
Articolo 5 | AGGIUDICAZIONE |
Articolo 6 | TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE e MODALITÀ TECNICO - ORGANIZZATIVE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 6.1 Tipologia 6.2 Modalità tecnico - organizzative di espletamento del servizio e relazione sull'andamento del servizio 6.3 Disciplina del servizio in caso di assenza dei bambini disabili |
Articolo 7 | OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELL’AFFIDATARIO 7.1.1 Obblighi generali relativi alla prestazione 7.1.2 Obblighi relativi al personale 7.1.3 Polizza assicurativa 7.1.4 Obblighi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro 7.2 Responsabilità |
Articolo 8 | TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI |
Articolo 9 | INDIRIZZO E CONTROLLO SULL’ATTIVITA’ |
Articolo 10 | CORRISPETTIVO, PAGAMENTI, TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI |
Articolo 11 | INTERRUZIONI DEL SERVIZIO |
Articolo 12 | INADEMPIMENTI, PENALITA’, RECESSO 12.1 Inadempimenti 12.2 Penalità 12.3 Recesso unilaterale |
Articolo 13 | REVOCA DI GARA |
Articolo 14 | CONTROVERSIE |
Articolo 15 | RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE |
Articolo 16 | CODICE DI COMPORTAMENTO |
Articolo 17 | PROTOCOLLO DI LEGALITA’ |
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI APPALTI EX ARTICOLO 26 COMMA 3 DEL D.LGS. 81/08
Allegato 1
Articolo 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio ha per oggetto l’attività di sostegno socio-educativo e assistenza generica ai bambini diversamente abili e/o segnalati dai competenti servizi territoriali con diagnosi in via di definizione, che frequentano i servizi educativi comunali per l’infanzia (nidi, spazi gioco, scuole dell’infanzia) e al gruppo sezione in cui sono inseriti. Il piano di lavoro viene concordato all’inizio dell’anno educativo con la P.O. Servizi socio educativi per l’infanzia e la famiglia e Diritto allo studio (di seguito indicato come
P.O. comunale competente). In via generale l’attività consiste nel sostenere il bambino diversamente abile favorendone la socializzazione con il gruppo dei coetanei e la stimolazione delle abilità senso percettive, affettivo relazionali e cognitive, in collaborazione con il personale educativo di riferimento, nel rispetto:
▪ delle indicazioni contenute nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) congiuntamente redatto dal personale educativo, dal responsabile comunale della P.O. comunale competente, dai referenti socio sanitari (neuropsichiatria infantile, terapisti, assistente sociale) e dai genitori di ciascun bambino;
▪ del Progetto educativo dei nidi/spazi gioco e del Piano dell’offerta formativa delle scuole dell’infanzia;
▪ delle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia.
Il Comune di Scandicci (di seguito indicato Comune) fornirà le strutture, gli arredi, parte dei materiali e delle attrezzature e la refezione per il personale dell’Affidatario in servizio al momento del pranzo, l’Impresa aggiudicataria (di seguito indicata Affidatario) gestirà i servizi affidati attraverso una propria organizzazione, proprio personale, la direzione dei lavoratori utilizzati, nonché l’assunzione del rischio d’impresa.
Articolo 2 – DURATA, DECORRENZA, IMPORTO STIMATO A BASE D’ASTA
Il contratto avrà la durata di 2 (due) anni con decorrenza dal 11 settembre 2017 fino al 12 luglio 2019 subordinatamente alla corretta gestione del servizio (ed al superamento del periodo di prova della durata di mesi 6 (sei) a partire dalla data di affidamento e secondo le modalità indicate al successivo art. 3) ed è rinnovabile per anni 1 (uno) ai sensi dell’art. 63 co. 5 del D. Lgs. 50/2016.
Nel caso di rinnovo del contratto, consistente nella ripetizione di servizi analoghi, il compenso stabilito nell’offerta rimarrà fisso e invariabile per tutto il periodo contrattuale salvo l’adeguamento annuale del prezzo sulla base dell’indice ISTAT (costo della vita delle famiglie di operai e impiegati) e gli eventuali adeguamenti del costo contrattuale del personale impiegato derivanti da intervenuta sottoscrizione ed applicazione di nuovo C.C.N.L. – avendo come riferimento le apposite tabelle emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e/o accordi integrativi territoriali. Si specifica che l’adeguamento , in caso di rinnovo CCNL, sarà riconosciuto al netto degli aumenti ISTAT eventualmente erogati nel periodo di vigenza contrattuale.
La quantificazione dell’importo necessario per l’affidamento del servizio è da intendersi indicativa, in quanto determinata in base al monte ore presunto annuo, calcolato sul periodo oggetto di gara corrispondente a 2 (due) anni di 8.788 totali, da articolarsi rispetto al numero di bambini disabili presenti nei servizi negli anni scolastici di riferimento. Al momento tale numero risulta pari a 12.
Si precisa che in tale monte ore è compreso anche:
▪ i periodi 2 – 13 luglio 2018 e 1 al 12 luglio 2019 che rappresentano il prolungamento dell’anno scolastico: l’affidamento per tale periodo di servizio sarà però accordato sulla base della presenza nei servizi dei bambini diversamente abili. In caso di assenza comunicata dalla famiglia la prestazione dell’educatore di sostegno si intende conclusa entro il 30 giugno.
▪ 12 h di monte ore annue per ciascun educatore per la partecipazione ad almeno tre PEI nel corso nell’anno scolastico, in occasione dei quali dovrà presentare una relazione sui programmi svolti ed i risultati conseguiti e all’organizzazione di particolari attività (per es. le feste di compleanno, le feste con i genitori), come indicato nel successivo articolo 4;
▪ 80 h di monte ore annue complessive per attività di supporto ai servizi dove sono inseriti i bambini disabili in caso di assenza delle educatrici/insegnanti.
L’importo definitivo dell’affidamento sarà determinato dal prezzo offerto in sede di partecipazione alla gara. In tale offerta dovrà essere indicato anche il costo orario.
Come già sopra indicato, il Comune si riserva di adeguare l’importo complessivo al numero di bambini effettivamente inseriti nei servizi, riducendolo o aumentandolo proporzionalmente al numero dei bambini e alle ore accordate in sede di PEI. A tal fine si applica quanto previsto al riguardo dall’art. 106, comma 12, D.Lgs 50/2016. Comunque, in caso di variazione in diminuzione oltre il 20% sarà corrisposto il compenso dovuto per la prestazione effettivamente svolta.
Premesso quanto sopra l’importo indicativo presunto stimato per l’affidamento di anni 2 (due) oggetto del presente Capitolato è pari a € 370.051,98 (trecentosettantamilacinquantuno/98) oltre IVA ai sensi di legge di cui € 2.000,00 (duemila/00) complessivi non soggetti a ribasso per gli oneri relativi alla sicurezza, ed è comprensivo di tutte le prestazioni richieste nel presente Capitolato;
Il valore stimato del contratto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 considerata l’opzione di un eventuale rinnovo o proroga per 1 (uno) ulteriore anno (art. 163 co. 5) ammonta a € 555.077,98 (cinquecentocinquantacinquemilasettantasette/98) iva esclusa.
L’importo definitivo dell’affidamento sarà determinato dal prezzo offerto in sede di partecipazione alla gara.
Le condizioni, le modalità e i requisiti ai quali dovranno corrispondere i servizi oggetto di gara sono stabiliti nel presente Capitolato e negli altri documenti di gara.
L’Affidatario, nello svolgimento del servizio, dovrà attenersi al calendario di seguito riportato:
inizio periodo servizio | chiusura del servizio |
11.09.2017 | 13.07.2018 |
10.09.2018 | 12.07.2019 |
(nel caso di eventuale rinnovo di cui al precedente art. 2) 09.09.2019 | 10.07.2020 |
Le ore assegnate a ciascun operatore dovranno essere svolte in orario compreso fra le 7.30 e 16.30, anche con eventuale articolazione su turni.
Sopralluogo facoltativo - Presa visione dei locali: i concorrenti possono effettuare un sopralluogo dei locali dove si svolgerà del servizio. Il Comune si rende disponibile a far visitare alle imprese interessate i suddetti locali previo appuntamento.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato, da persona munita di apposita delega, nelle date e con le modalità preventivamente concordate telefonicamente con la P.O. Servizi socio educativi per l’infanzia e la famiglia (tel. 055 – 0000000/567).
In caso di RTI (costituito o costituendo) il sopralluogo dovrà essere effettuato almeno dall’Impresa capogruppo o da una delegata della medesima - con delega scritta, con rilascio dell’attestato intestato alla capogruppo.
Articolo 3 - PERIODO DI PROVA
1. Bimestralmente sarà verificata con il Responsabile dell’Affidatario e con il Responsabile P.O. competente, la corretta esecuzione delle prestazioni previste dal presente Capitolato e eventuali migliorie presentate in sede di gara.
2. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora dovessero verificarsi, nel corso del periodo di prova (11.09.2017 al 11.03.2018), segnalazioni, inadempienze o gravi negligenze comportanti l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 11.2.
Qualora non si verifichi la condizione di cui al precedente punto 2, il servizio, andrà a “regime” fino al 12/07/2019.
Articolo 4 - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
L’appalto viene effettuato ai sensi del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” con procedura aperta e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Articolo 5 - AGGIUDICAZIONE
Nel caso in cui le procedure di aggiudicazione si protraessero oltre i termini previsti, il Comune si riserva la facoltà di posticipare la data d’inizio del servizio con la riduzione proporzionale del compenso.
Articolo 6 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE e MODALITÀ TECNICO - ORGANIZZATIVE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
6.1 Tipologia
Come già indicato nell’articolo 1) il servizio ha lo scopo di sostenere la frequenza dei bambini disabili all’interno dei servizi educativi ed è finalizzato a garantire il diritto alla socialità, all’apprendimento e al raggiungimento dei livelli massimi di autonomia per ogni bambino disabile/o segnalato, accolto. Per questo sono previste l’effettuazione di differenti tipologie di intervento, anche se fra loro integrate, come l’assistenza generica di base e il sostegno educativo e agli apprendimenti (soprattutto per i bambini disabili presenti nelle scuole dell’infanzia) secondo quanto definito nell’ambito del PEI che definisce il bisogno assistenziale ed educativo, le risorse complessive messe a disposizione da tutti i soggetti e necessarie per favorire l’integrazione, nei limiti delle risorse disponibili da parte del Comune
e dei servizi socio sanitari territoriali, gli obiettivi dell’intervento, le attività previste, la durata e i tempi e la modalità delle verifiche.
L’Affidatario dovrà impegnarsi ad eseguire le attività e le prestazioni di cui al precedente articolo 1) mediante idonea organizzazione e con proprio personale, in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio. Dato il particolare carattere del servizio è richiesto che, se possibile, sia garantita la conferma dell’educatore di sostegno dell’anno precedente alla presente gara, anche in caso di diverso Affidatario.
Gli educatori impiegati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) avere compiuto il diciottesimo anno di età (documento di identità);
2) essere in possesso di uno dei titoli di studio o qualifiche professionali per l’esercizio della funzione di educatore e dei requisiti di onorabilità indicati nel Regolamento n. 41/R del 30 Luglio 2013 di esecuzione della L.R. n. 32 del 26.07.2002 - Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro e ss.mm.ii (presentazione del titolo di studio e dichiarazione sostitutiva ex art. 47, D.P.R. 445/2000);
3) avere sviluppato un’esperienza in servizi analoghi o simili per la durata di almeno un anno (dichiarazione sostitutiva ex art. 47, D.P.R. 445/2000 o attestazione da parte del datore di lavoro).
4) non abbia:
▪ condanne penali o carichi penali pendenti;
▪ condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
L’Affidatario dovrà presentare prima della stipula del contratto l’elenco completo del personale utilizzato per l’espletamento del servizio, ivi compreso il responsabile del servizio stesso, con l’indicazione della qualifica, del livello contrattuale, e dei requisiti professionali posseduti e del curriculum vitae.
L’educatore di sostegno assume la corresponsabilità delle attività educative della sezione in cui opera, partecipa alla programmazione educativa e alla elaborazione e verifica delle attività, alla stesura del Piano Educativo Individuale (PEI). Per garantire un reale supporto alle attività educative, deve:
▪ promuovere relazioni attive tra i bambini disabili e il gruppo, con gli adulti della sezione e del servizio educativo;
▪ collaborare e integrare le proprie prestazioni in accordo con il gruppo educativo, impegnandosi nella realizzazione delle attività congiuntamente elaborate nella programmazione educativa;
▪ favorire la progressiva autonomia del bambino, promovendo la sua partecipazione alle varie attività;
▪ corrispondere alla sicurezza e alla cura educativa, osservando e individuando i bisogni educativi specifici dei bambini disabili per promuovere il suo percorso verso l’autonomia e la socializzazione, aiutandolo anche nell’igiene e nella cura della persona;
▪ curare i rapporti e la comunicazione con le famiglie allo scopo di favorire una positiva esperienza educativa del bambini, prendendo parte ad eventuali incontri organizzati, per esigenze particolari, dalle educatrici del gruppo sezione;
▪ partecipare:
a) ai momenti di verifica interna al servizio e agli incontri programmati dal Responsabile della
P.O. Servizi socio educativi per l’infanzia e la famiglia quando sia ritenuta necessaria la presenza dell’educatore di sostegno;
b) alle riunioni e agli incontri di programmazione e verifica delle attività in relazione alle specifiche necessità dei singoli casi organizzate dal personale educativo dei singoli servizi, quando richiesto;
c) ad almeno tre PEI nel corso nell’anno scolastico, in occasione dei quali dovrà presentare una relazione sui programmi svolti ed i risultati conseguiti;
d) all’organizzazione di particolari attività (per es. le feste di compleanno, le feste con i genitori).
Il monte ore per la partecipazione ai punti c) e d) del precedente elenco è quantificato in n. 12 h per anno educativo ad operatore. Per quanto attiene alle altre attività l’Affidatario dovrà provvedere a propria cura.
E’ richiesta inoltre l’effettuazione di attività di supporto nei servizi dove sono inseriti i bambini disabili in caso di assenza dell’educatrici/insegnanti, per un massimo di 80 ore complessive.
Tale attività sarà concordata secondo necessità con il Responsabile della P.O. comunale competente.
6.2 Modalità tecnico - organizzative di espletamento del servizio e relazione sull'andamento del servizio
La sede di effettuazione del servizio è all’interno dei servizi educativi per la prima infanzia (nidi, spazi gioco) e le scuole dell’infanzia Comune di Scandicci. Le attività si svolgeranno prevalentemente presso il servizio frequentato dal bambino diversamente abile, in orario scolastico, nel gruppo/sezione di appartenenza o in altri locali della struttura stessa. Gli interventi saranno erogati, di norma, fra le ore 7,30 e le ore 16,30 dal lunedì al venerdì, sulla base delle ore assegnate a ciascun educatore, anche con eventuale articolazione su turni.
Per ogni eventuale esigenza straordinaria o per una più efficiente organizzazione del servizio, che si potrà verificare durante l’anno educativo, la P.O. comunale competente potrà chiedere di concordare una diversa articolazione oraria per lo svolgimento delle attività di cui sopra.
L’Affidatario si impegna a non effettuare modifiche o integrazioni relative alla metodologia di lavoro concordata con la P.O. comunale competente e con il Servizio sanitario territoriale competente.
In caso di sciopero, l’Aggiudicatario dovrà garantire l’espletamento dei servizi minimi essenziali come indicato in merito dalla normativa vigente.
Relazione sull'andamento del servizio
Al termine del periodo contrattuale, contestualmente alla presentazione dell’ultima fattura e comunque a richiesta dell’Amministrazione comunale, l’Affidatario trasmetterà alla P.O. comunale competente una relazione finale sull’andamento del servizio, contenente, tra l’altro, le informazioni relative all’organigramma, all’organizzazione del lavoro e alle attività di formazione del personale.
6.3 Disciplina del servizio in caso di assenza dei bambini disabili
Se il minore disabile è assente o si ritira il servizio viene sospeso, previa tempestiva comunicazione al Responsabile del servizio dell’Affidatario, di cui al successivo comma art. 5.1.2, comma h), nel rispetto delle modalità applicate a seconda delle seguenti fattispecie:
1) assenze improvvise, per cui non risulti possibile la comunicazione prima dell’inizio dell’orario di servizio: sono riconosciute le ore di servizio previste nelle giornata, che saranno svolte, su indicazione del Responsabile della P.O. comunale competente, all’interno del servizio o presso altro servizio educativo comunale. Le ore che si accumulano per eventuali assenze del minore costituiscono un monte orario che potrà essere utilizzato per riunioni di programmazione con il gruppo degli educatori (non superiore alle 4 ore mensili) e partecipazione al P.E.I., oppure per attività straordinarie (es. feste, gite ecc.) concordate con il Responsabile della P.O. comunale competente e il Responsabile dell’Affidatario. Tali ore sono utilizzate in alternativa alle 12 h. di monte ore previsto al precedente punto 4.1.
2) assenze prolungate, debitamente comunicate, superiori a dieci giorni consecutivi di servizio (e nel caso che l’educatore non possa essere impiegato in altro servizio educativo comunale): le ore non saranno fatturate e dunque non liquidate dal Comune all’Affidatario;
3) ritiro definitivo del minore durante l’anno educativo o ridotte iscrizioni al servizio: il servizio corrispondente sarà interrotto e nessun compenso sarà dovuto all’Affidatario.
Le riduzioni del corrispettivo di cui sopra sono applicate nel limite del 20% dell’importo di aggiudicazione, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 2 e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11.
Articolo 7 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELL’AFFIDATARIO
7.1.1 Obblighi generali relativi alla prestazione
L’Affidatario, si obbliga a:
a) provvedere all’effettuazione di tutte le prestazioni richieste nel presente Capitolato;
b) garantire l’adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente Capitolato;
c) attivare, in caso di aggiudicazione, e se non già presente, una sede operativa nella Provincia di Firenze, idonea a costituire effettivo punto di riferimento per il Committente, dotata di collegamento telefonico e fax, in funzione permanente stante le caratteristiche del servizio oggetto del presente appalto, durante il periodo e l’orario di apertura del servizio stesso;
d) garantire la massima riservatezza, nell’espletamento del servizio da parte del personale impiegato.
7.1.2 Obblighi relativi al personale
L’Affidatario, si obbliga a:
a) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti anche dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e degli accordi integrativi territoriali, applicabili alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo nazionale o locale, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti vincoli obbligano l’Affidatario, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società/Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la cooperativa. Il personale dipendente utilizzato e anche i soci se coop. sociale, deve essere regolarmente iscritto al libro paga. I volontari eventualmente
impiegati nel servizio dovranno avere idonea copertura assicurativa in relazione ai compiti assegnati. L’Affidatario è tenuto a fornire, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori impiegati nel servizio. Il Comune rimane estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l’Affidatario e il personale impiegato nel servizio;
Il Comune ha interesse al corretto inquadramento contrattuale degli educatori perché lo considera garanzia di qualità della fornitura dei servizi richiesti dal presente Capitolato.
Pertanto, in riferimento alle mansioni richieste come indicate nei precedenti articoli del Capitolato, prendendo come riferimento il CCNL delle Cooperative del Settore socio – sanitario – assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo – Cooperative sociali vigente alla data odierna, il personale dipendente impiegato dall’Affidatario dovrà risultare inquadrato nel seguente livello contrattuale minimo: educatore nido d’infanzia D1.
Nel caso in cui l’Affidatario adotti un contratto di lavoro diverso da quello preso sopra a riferimento, dovrà garantire che i dipendenti risultino comunque inquadrati a livelli contrattuali che prevedono una retribuzione non inferiore a quella prevista dal sopra elencato livello.
Nell’ambito della propria autonomia gestionale e organizzativa l’Affidatario può inquadrare i propri dipendenti a livelli contrattuale superiori (che prevedono retribuzione superiore) a quello indicato come minimo al fine di garantire la qualità dei servizi.
b) assorbire e utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario ai sensi dell’art. 50 D. Lgs. 50/2016;
c) assumere a proprio carico tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali, dei quali è e rimane il solo responsabile. Resta inteso che il Comune in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati in servizio. La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere a tutela dei lavoratori impiegati dall’Impresa rappresenta grave inadempimento contrattuale e dà titolo al Comune a dichiarare la immediata risoluzione del contratto, come previsto dal Patto per la Sicurezza e la Regolarità del Lavoro in Toscana, siglato il 21 dicembre 2007, al punto D) delle” Disposizioni Generali”. In questi casi, le stazioni appaltanti provvedono alla comunicazione delle gravi inadempienze all’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ed all’Autorità di Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture;
d) provvedere alla tempestiva sostituzione del personale assente a vario titolo, impegnandosi comunque a mantenere, in linea di massima, per il periodo della durata contrattuale, il medesimo personale per evitare un alternarsi di persone che possono risultare estranee ai bambini frequentanti ed assicurare una continuità qualitativa del servizio. In caso di avvicendamento per motivi non dipendenti dalla volontà dell’Affidatario, il personale dovrà essere sostituito con personale con caratteristiche equivalenti. L’organico comunque non potrà mai essere inferiore a quello stabilito nel progetto tecnico presentato in sede di gara per numero, mansioni, livello ed orario lavorativo e comunque dovrà essere sempre adeguato alle esigenze del servizio. Nell’ipotesi di variazione, sostituzione del personale l’Affidatario è tenuto ad effettuare entro e non oltre 5 (cinque) giorni la trasmissione dei dati anagrafici e della documentazione relativa ai requisiti richiesti dal Comune;
e) curare che il personale dipendente adibito all’espletamento dei lavori:
▪ vesta decentemente;
▪ sia sempre munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (in conformità alla normativa vigente);
▪ tenga comunque un contegno corretto;
▪ consegni sempre le cose, qualunque ne sia il valore o lo stato, rinvenute nell’ambito dei locali;
▪ segnali subito agli organi competenti le anormalità rilevate durante lo svolgimento del servizio;
▪ non prenda ordini da estranei nell’esecuzione del servizio;
f) provvedere all’immediata sostituzione di quei dipendenti che tenessero un comportamento, nei confronti dei bambini e dei genitori, tale da arrecare pregiudizio al contesto educativo della struttura e che si rendessero responsabili di inadempimento delle attività oggetto del presente Capitolato;
g) provvedere a che il personale addetto al servizio sia a conoscenza delle modalità di esecuzione dei servizi stessi descritte nel presente Capitolato. L’Affidatario si impegna a garantire la moralità e l’idoneità professionale e personale ad un lavoro di cura dei bambini e la predisposizione al lavoro di gruppo, in collaborazione con il personale educativo. Il personale a qualunque titolo impiegato nel servizio deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità indicati nel Regolamento di esecuzione D.P.G.R. 41/R/2013 e successive modificazioni e integrazioni. Il personale addetto dovrà essere opportunamente istruito e aggiornato con corsi di formazione organizzati dall’Affidatario inerenti le modalità di esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato. A fronte di particolari esigenze formative, le suddette attività di formazione, potranno essere concordate nel merito con il Responsabile della P.O. comunale competente. Al personale dovrà essere garantito un monte ore non frontale per la partecipazione a opportune riunioni con il personale educativo e con il Responsabile della P.O. comunale competente;
h) consegnare, almeno dieci giorni prima dell’inizio del servizio, l’elenco nominativo del personale che intende utilizzare nonché, il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente secondo quanto previsto dal X.Xxx. 81/2008. L’elenco nominativo del personale, con la relativa documentazione, dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per malattia, infortunio, xxxxx e maternità. Le variazioni dovranno essere comunicate entro 5 (cinque) giorni lavorativi. Il Comune si riserva il diritto di chiedere all’Affidatario la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi;
i) comunicare il nominativo di un Responsabile il quale, come referente del Comune, dovrà essere reperibile in qualsiasi momento durante l’orario di servizio, con poteri di direzione e ispezione sui dipendenti e che coordini l’attività e sia referente nei confronti dell’ufficio comunale competente;
Sono inoltre a carico dell’Affidatario:
j) la corresponsione dello stipendio al proprio personale ed eventuali altre spese riferite ad esso anche in relazioni agli obblighi del D.Lgs. 81/2008;
k) le spese per il coordinamento e l’organizzazione delle attività;
l) la fornitura degli indumenti di lavoro prescritti dalle vigenti normative in materiali igiene e sicurezza da indossare durante le ore di servizio;
m) la fornitura al personale adibito al servizio, di tesserino riconoscimento la denominazione dell’Affidatario e le generalità personali, onde evitare che persone non autorizzate possano introdursi nei locali dove deve essere effettuato il servizio;
n) le spese per la formazione e l’aggiornamento del personale impiegato nei servizi oggetto dell’appalto;
7.1.3 Polizza assicurativa
La Stazione Appaltante è esonerata da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione dell’attività’ per la quale risponde unicamente l’aggiudicatario che ha provveduto alla stipula delle seguenti coperture assicurative. Si precisa altresì che nella descrizione del rischio sia indicato quanto previsto dal capitolato di appalto o in alternativa , qualora l’aggiudicatario abbia una copertura di Responsabilità Civile verso Terzi per le attività dallo stesso svolte , di integrare il contratto di assicurazione in essere con la descrizione di quanto previsto dal capitolato di appalto stesso.
Pertanto la Ditta aggiudicataria dovrà stipulare apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile per i rischi in argomento ed oggetto del servizio previsto nell’appalto, con i seguenti massimali minimi con specifica descrizione dell’attività/rischio oggetto dell’assicurazione:
- Polizza di assicurazione di Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera a copertura di tutti i danni che l’impresa, i suoi collaboratori o del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura, possano provocare a terzi nello svolgimento delle attività regolamentate dall’appalto con i seguenti massimali:
- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): Euro 5.000.000,00 unico per sinistro;
- Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO): € 5.000.000,00 per sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per persona);
e le seguenti estensioni di garanzia:
- RC personale di tutti i dipendenti e collaboratori dell’Assicurato o del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura;
- RC personale dei bambini per i danni fra loro ed a terzi, gli stessi devono intendersi terzi tra di loro e rientrare nel novero dei terzi. Deve essere compresa inoltre la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi dai minori, compresi i danni, limitatamente alle lesioni corporali, subiti dai minori medesimi;
- RC distribuzione cibi e bevande;
- il Comune di Scandicci dovrà essere considerato Terzo a tutti gli effetti così come i suoi amministratori e dipendenti;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Scandicci, suoi amministratori e dipendenti;
- danni da interruzione di esercizio/attività con limite di risarcimento non inferiore ad Euro 500.000,00 per sinistro;
- RC derivante da inosservanza del D. Lgs. 81/2008 e della Legge 196/2003;
- per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute con limite di risarcimento non inferiore ad Euro 500.000,00;
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto;
- danni ai locali e alle cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei servizi.
Si precisa altresì che:
Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l’intero periodo di durata del servizio affidato, pertanto sino al 12/07/2019 ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali
ed eventuali integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti dell’Ente appaltante prima dell’inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benestare.
Nel caso di durata pluriennale del servizio, l’Affidatario si impegna inoltre a fornire per tempo alla Stazione appaltante una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza.
Si precisa che la stipula della predetta polizza viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela della Stazione Appaltante e degli utenti del servizio, e pertanto si ribadisce che:
- l’eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture prestate dal contratto di assicurazione (incompletezza/assenza di garanzie o presenza di eventuali sottolimiti di indennizzo per talune tipologie di danni) non esonererà in alcun modo l’Affidatario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati;
- le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati;
- la Stazione Appaltante verrà quindi sempre tenuta indenne per eventuali danni imputabili all’Affidatario e non coperti dalla sua polizza assicurativa.
7.1.4 Obblighi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro
L’affidatario si obbliga a:
a) rispettare la normativa prevista dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, fornendo tra l’altro, prima dell’inizio dell’appalto il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente nominati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
b) assumersi la responsabilità per il proprio personale di tutti gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 successive modifiche ed integrazioni, fornendo adeguata formazione, istruzione e addestramento al personale addetto, nonché agli eventuali sostituti in materia di sicurezza e igiene del lavoro ed informando il personale addetto della necessità di adottare le particolari misure di sicurezza per lo svolgimento dei lavori, secondo le prescrizioni di legge, nonché fornendo idoneo vestiario ed eventuali altri indumenti protettivi (DPI) nonché il tesserino di riconoscimento.
Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito, dovrà essere comunicata all’Amministrazione comunale che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato. L’Amministrazione si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.
All’Affidatario sarà richiesta evidenza del puntuale rispetto dei principali obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08.
Saranno fornite all’Affidatario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui si troverà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Al fine di garantire efficacia ai datori di lavoro nelle attività di:
▪ cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
▪ coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, e sull’informazione reciproca anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’attività complessiva.
Il Comune, in qualità di committente, promuove l’attività di cooperazione e coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Prima dell’inizio del servizio l’Affidatario è tenuto, tramite un proprio incaricato, ad effettuare un incontro con il referente del Comune in data da concordare fra le parti al fine dell’acquisizione delle informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui i lavoratori sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione all’attività svolta, del quale incontro sarà redatto apposito verbale di coordinamento sicurezza committente – affidatario.
A tal fine l’Affidatario dovrà procedere in collaborazione con il Comune, ad un sopralluogo delle aree oggetto del servizio, al fine di prendere atto dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti ed individuare le più idonee misure di prevenzione e protezione oltre che dell'opportuna istruzione ed addestramento del personale adibito al servizio.
Si rende noto che, per il Comune di Scandicci, il servizio protezione e prevenzione previsto dal D.lgs
n. 81/2008 è interno.
Il DUVRI allegato 1) al presente Capitolato e il verbale di coordinamento sicurezza committente - appaltatore saranno allegati al contratto di incarico e, tale documentazione, sarà eventualmente adeguata in funzione dell’evoluzione del servizio.
I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso e, nello specifico, ammontano ad € 1000,00 annui oltre IVA in relazione alle attività di informazione, formazione, e delle attività organizzativo gestionali da adottarsi ai fini della riduzione delle interferenze e per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.
Nell’ambito dello svolgimento delle attività il personale occupato dell’Affidatario dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (in conformità alla normativa vigente).
I concorrenti nel redigere l'offerta, dovranno dichiarare che hanno tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008.
7.2 Responsabilità
L’Affidatario sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti/soci, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi in dipendenza di omissioni, negligenze ed imperizia o di inosservanza delle prescrizioni del presente Capitolato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente incarico, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevato il Comune da ogni responsabilità ed onere.
L’Affidatario dovrà produrre, al momento della stipula del contratto, copia conforme delle polizze sottoscritte. Non saranno accettate polizze generiche di cui l’Affidatario sia già in possesso per lo svolgimento della sua attività.
L’operatività delle coperture assicurative predette, non esonera l'Affidatario dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.
Responsabilità e accertamento danni
Il Comune non risponderà dei danni causati ai dipendenti e alle eventuali attrezzature e materiale dell’Affidatario da parte di terzi estranei al Comune.
L’Affidatario sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risulteranno arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso, dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e la sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
L’accertamento dei danni sarà effettuato dal Comune alla presenza di delegati dell’Affidatario.
A tale scopo, il Comune comunicherà con sufficiente anticipo all’Affidatario il giorno e l'orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all’Impresa stessa di intervenire nella stima.
Qualora l’Affidatario non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione comunale provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.
Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’Affidatario.
Tali somme saranno prelevate dal primo pagamento utile in scadenza e se ciò non fosse sufficiente avvalendosi della cauzione.
L’Affidatario in alternativa al risarcimento del danno, previa autorizzazione da parte del Comune, può procedere a proprie spese, a sostituire immediatamente le attrezzature deteriorate o gli oggetti rotti e a rimborsare il danno provocato.
Articolo 8 - TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
E’ fatto divieto all’Affidatario e al personale impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme della D.Lgs.196/2003.
Ai sensi del Codice per il trattamento dei dati personali, oltre alle ipotesi di responsabilità penali ivi contemplate, l’Affidatario è tenuta in ogni caso al risarcimento di eventuali danni provocati agli interessati in violazione della normativa.
In relazione alla protezione dei dati personali in ordine al procedimento cui si riferisce il presente appalto, si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti solamente allo svolgimento delle procedure di gara, fino alla stipulazione del contratto.
Il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara; l’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza all’aggiudicazione.
I soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:
▪ il personale interno dell’Amministrazione Comunale addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
▪ i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
▪ ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della L. 241/1990 e successive modificazioni.
I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui al D.Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia.
Il titolare del trattamento dei dati è Il Comune.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, ciascuna delle parti autorizza l’altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti l’esecuzione della gara e del servizio di cui al presente Capitolato di gara. I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività dell’Ente ed, in particolare, per lo svolgimento della gara. La conservazione dei dati verrà attuata mediante archivi cartacei e/o informatici. Responsabile del trattamento è il Comune di Scandicci nella persona del Dirigente del settore socio educativo.
Articolo 9 - INDIRIZZO E CONTROLLO SULL’ATTIVITA’
L’Affidatario è responsabile del conseguimento del risultato ad essa assegnato nell’ambito del rapporto contrattuale con riferimento al presente Capitolato.
Il Comune esercita tramite la P.O. comunale competente, le proprie funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo ed effettuerà controlli e ispezioni volti a verificare la rispondenza delle attività svolte quotidianamente, potrà richiedere di partecipare alle riunioni con il personale incaricato del servizio, adottare strumenti di monitoraggio della qualità e di valutazione del servizio da parte degli utenti.
Articolo 10 - CORRISPETTIVO, PAGAMENTI, TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Corrispettivo
Il corrispettivo sarà determinato dal prezzo offerto in sede di partecipazione alla gara adeguandolo al numero di bambini effettivamente inseriti nei servizi, riducendolo o aumentandolo proporzionalmente al numero dei bambini e alle ore accordate in sede di PEI, secondo le modalità indicate nel precedente articolo 2).
Tale compenso è onnicomprensivo di qualunque costo di impresa che l’ Affidatario si assume.
Il pagamento avviene di norma entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Eventuali contestazioni interrompono i termini del pagamento.
Non si potrà procedere al pagamento delle fatture in mancanza della documentazione comprovante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti nonché del trattamento retributivo previsto dal CCNL applicato e dagli accordi integrativi territoriali. Tale documentazione dovrà essere allegata alle fatture.
Obblighi dell’affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
I pagamenti saranno effettuati previe verifiche d'uso su presentazione di regolari fatture, controllate dall'Ufficio competente secondo le verifiche in uso presso le pubbliche Amministrazioni.
Al pagamento dei corrispettivi verranno detratti i costi dei bonifici ai sensi di quanto previsto dalla vigente convenzione di Tesoreria stipulata fra il Comune di Scandicci e Banca CRF.
L’Affidatario dovrà inoltre assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/10 e ss.mm.ii., mediante l’utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
Gli estremi identificativi di tali conti correnti dedicati dovranno essere trasmessi, a pena di nullità del presente rapporto contrattuale, a questa Amministrazione entro sette giorni dalla accensione congiuntamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L'Affidatario nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio dovrà inserire apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità dei medesimi contratti.
L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Si ricorda che ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, e del D.M. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, a decorrere dal 31/03/2015 questa Amministrazione non accetta fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013.
A tal fine, si comunica il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate a far data dal 31/03/2015 le fatture elettroniche per ciascun contratto in essere: UFGZWQ.
Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, devono essere indicati anche le seguenti informazioni: Codice Identificativo Gara (CIG) , quando richiesto, Codice Unitario Progetto (CUP), il riferimento alla determinazione dirigenziale di affidamento e il numero di impegno.
Infine, si invita a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le “Specifiche operative per l’identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica” pubblicate sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.
Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/10, gli appaltatori di lavori, servizi e forniture pubblici devono assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
Gli estremi identificativi di tali conti correnti dedicati dovranno essere trasmessi, a pena di risoluzione immediata del presente rapporto contrattuale, a questa Amministrazione entro sette giorni dalla accensione congiuntamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ciascuna transazione, relativa al presente appalto, dovrà riportare il Codice Identificativo di Gara attribuito dall’ANAC.
Il pagamento avviene di norma entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Eventuali contestazioni interrompono i termini del pagamento.
Ai sensi dell’art. 30 co. 5 D. Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell’affidatario impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui sopra, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto (art. 30 co. 6).
Articolo 11 - INTERRUZIONI DEL SERVIZIO
In caso di sciopero dei propri dipendenti l’Affidatario è tenuto a darne comunicazione scritta al Comune in via preventiva e tempestiva con almeno 5 giorni di calendario di preavviso. Stesso tempo è assegnato al Comune in caso di sciopero del proprio personale o comunque nel verificarsi di altre
situazioni che dovessero comportare la sospensione del servizio. Nulla è dovuto all’Affidatario in caso di mancata apertura del servizio. L’importo della prestazione non effettuata non dovrà essere inserito nella fattura di competenza. Il Comune, se l’Affidatario a seguito di sciopero non sia in grado di garantire il servizio, potrà provvedere direttamente, rimettendo la spesa all’Affidatario. Nel caso non sia stato possibile provvedere direttamente non sarà versato all’Affidatario il corrispettivo per il servizio non effettuato.
Articolo 12 - INADEMPIMENTI, PENALITA’, RECESSO
12.1 Inadempimenti
In caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, il Comune invierà comunicazione scritta mediante pec o lettera raccomandata A.R. con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi alle condizioni contrattuali.
In caso di contestazione l’Affidatario dovrà comunque comunicare le proprie deduzioni al Comune nel termine massimo di gg. 5 dal ricevimento della stessa sempre mediante pec o lettera raccomandata
A.R. e conformarsi alle condizioni contrattuali entro il termine indicato dal Comune.
Decorso inutilmente tale termine, il Comune, valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto, le controdeduzioni e giustificazioni eventualmente comunicate dall’Affidatario, potrà graduare l’entità della penalità da applicare fino al massimo previsto di seguito, sulla base degli esiti della valutazione stessa.
Il Comune non applicherà alcuna penalità qualora sia stato accertato che l’inadempimento contrattuale non sussiste. Potrà altresì stabilire di non applicare nessuna penalità qualora l’inadempimento – seppure accertato – non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d’immagine, non abbia causato nessun disservizio e si sia verificato per la prima volta (dovranno sussistere tutte e quattro le condizioni).
12.2 Penalità
Nel caso in cui per qualsiasi motivo imputabile all’Affidatario il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme al presente capitolato sarà applicata una penale da € 100,00 (cento/00) fino ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00).
Parimenti comporterà una penale da € 100,00 (cento/00) fino ad un massimo di €. 1.000,00 (mille/00) la violazione anche di un solo obbligo previsto dal presente capitolato.
In caso di inadempienze oltre all’applicazione delle penali l’impresa sarà obbligata al risarcimento dei danni subiti dal Comune e fatta salva, comunque la possibilità di rescissione del contratto per inadempimento da parte dell’Affidatario.
E’ in ogni caso riconosciuta al Comune la facoltà di rescissione del contratto, a proprio insindacabile giudizio, dopo l’applicazione di n. 5 penalità.
Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate il Comune renderà tempestivamente informato l’Affidatario mediante lettera raccomandata A.R. Il Comune procederà a trattenere l’importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della cauzione prestata: in questo caso l’Affidatario dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione. Le violazioni connotabili quali tipizzazioni di “grave inadempimento contrattuale”, comportano la contestuale comunicazione all'osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici e all'Autorità di vigilanza sui contratti di lavoro servizi e forniture e all'Ispettorato del Lavoro.
12.3 – Recesso unilaterale
Il Comune si riserva il diritto di recedere in ogni tempo dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno un mese.
Il Comune si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite ai sensi dell’art. 109 co 1 e seguenti del D. Lgs. 50/2016.
Articolo 13 - REVOCA DI GARA
Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa, di revocarla in qualsiasi momento o di prorogare la data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
Articolo 14 - CONTROVERSIE
Ove dovessero insorgere controversie tra Comune e Affidatario in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione del presente affidamento, compresa la determinazione dei corrispettivi, l’Affidatario non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell’affidamento.
Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria. Il Tribunale di Firenze è il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie non diversamente componibili secondo lo spirito del presente articolo.
Art. 15 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
L’aggiudicazione dell’appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente capitolato.
Oltre all’osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, l’Affidatario si obbliga ad osservare le disposizioni di Xxxxx e i Regolamenti vigenti o che dovessero entrare in vigore, relativi ai servizi oggetto dell’appalto.
Art. 16 – CODICE DI COMPORTAMENTO
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Scandicci approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 25.02.2014, l’affidatario dovrà dichiarare che gli è stato messo disposizione detto Codice ed il Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e si impegna a far osservare ai collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto il citato Codice di comportamento. L’inosservanza di tale disposizione comporta la risoluzione del presente contratto.
La suddetta documentazione sarà messa a disposizione di tutti i partecipanti alla gara sulla piattaforma telematica START.
Art. 17 - PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Ai sensi del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159, dell’art. 1, comma 52 e 52 bis, della legge 6/11/2012, n. 190, e dell’art. 32 D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito nella legge 11/08/2014, n. 114, in data 16/03/2015 è stato stipulato il Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici tra il Prefetto di Firenze e i Sindaci dei Comuni della Città Metropolitana di Firenze, al fine di individuare nel territorio provinciale misure di prevenzione a tutela dell’economia legale e salvaguardare la realizzazione di opere e prestazione di servizi di interesse pubblico da ogni tentativo di infiltrazione da parte di gruppi legati alla criminalità organizzata in grado di condizionare le attività economiche e finanziarie nei settori di pubblico interesse, sia in forma diretta che attraverso imprese e società “controllate”.
Con il suddetto Protocollo gli Enti firmatari hanno assunto alcuni obblighi relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 1.000.000, ovvero ai subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 150.000, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a € 150.000; tutte somme al netto di I.V.A., e precisamente: l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti e/o subcontratti, di acquisire - dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente ai sensi dell’art. 90 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - le informazioni antimafia di cui all’art. 91 del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sul conto delle imprese interessate, fornendo tutti i dati attinenti ai soggetti di cui all’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché all’oggetto ed al valore del contratto o subcontratto, avvalendosi a tal fine delle schede previste dall’ Allegato 1 del suddetto Protocollo; decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, immediatamente, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio. Qualora, a seguito delle verifiche, la Prefettura emetta informazioni antimafia dal valore interdittivo, si impegnano ad uniformarsi alle indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno e dall’ANAC con le Linee Guida del 27 gennaio 2015 prima di procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto. In tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.
Non è necessario richiedere l’informazione antimafia per le imprese iscritte nell’elenco – istituito presso ciascuna Prefettura, ai sensi del comma 52 dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 – dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.
Il PROTOCOLLO DI LEGALITA’ viene messo a disposizione di tutti i partecipanti unitamente agli atti di gara.
Scandicci,
IL DIRIGENTE SERVIZI ALLA PERSONA
Dr.ssa Xxxxxxx Xxxx’Innocenti
Allegato 1: Documento Unico di Valutazione dei rischi negli appalti ex Articolo 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08
DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE dei RISCHI NEGLI APPALTI
(ex Articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08)
Allegato al Capitolato di gara per l'affidamento servizio di sostegno socio - educativo e assistenza generica nei nidi e centri gioco e scuola dell’infanzia paritaria del Comune di Scandicci per il periodo 11.09.2017 – 12.07.2019
Per l’esatta identificazione dei servizi si fa riferimento al Capitolato speciale di gara.
Il presente documento racchiude le linee guida operative che dovranno essere seguite dalle imprese coinvolte nell’attività di cui al capitolato suddetto onde consentire alle medesime di identificare fin dalla gara di appalto le eventuali interferenze pericolose e i costi relativi alla realizzazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni; detti costi non saranno soggetti a ribasso.
Il presente documento, eventualmente soggetto a revisione/integrazione, sarà allegato al contratto di appalto stipulato con l’appaltatore effettivamente coinvolto nei luoghi di lavoro di cui al capitolato di gara e dovrà essere sottoscritto dalle parti contraenti.
I. Descrizione dei luoghi di lavoro, delle attività esercitate, delle attrezzature e delle sostanze pericolose connessi con l’attività appaltata
Luoghi, attività esercitate, attrezzature e sostanze pericolose | Comune | Affidatario |
Luoghi di lavoro (quelli utilizzati normalmente dal personale dell’affidatario e quelli utilizzati dal personale del Comune per l’attività appaltata) | Locali e ambienti vari, comprese le pertinenze degli edifici sedi dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Scandicci, luoghi di parcheggio autoveicoli e motoveicoli del personale | Locali e ambienti vari, comprese le pertinenze dei servizi educativi per la prima infanzia, compreso il transito a piedi attraverso locali non espressamente previsti per il servizio, compreso il transito con veicoli nel piazzale interno e pertinenze esterne per il parcheggio di autoveicoli o motoveicoli del personale. Giardini e aree esterne in quanto soggetti a servizi previsti nell’affidamento. |
Attività esercitate (quelle esercitate nei luoghi di lavoro frequentati sia dall’appaltante che dall’appaltatore) | Servizio educativo per la prima infanzia assicurati dagli educatori e dagli operatori ausiliari ai sensi dell’art. 11, comma 3 D.P.G.R. 41/R/2013 e successive modificazioni e integrazioni. Il funzionamento dei servizi educativi per l’infanzia viene assicurato secondo il principio della metodologia del lavoro di gruppo e della collegialità. | Attività di supporto ai bambini diversamente abili e/o segnalati dai competenti servizi territoriali, con diagnosi in via di definizione che frequentano i servizi educativi comunali per l’infanzia e al gruppo sezione in cui sono inseriti. Il piano di lavoro viene concordato all’inizio dell’anno scolastico con il competente Servizio comunale. In via generale il servizio consiste nel sostenere il bambino diversamente abile favorendone la socializzazione con il gruppo dei coetanei e la stimolazione delle abilità senso percettive, affettivo relazionali e cognitive, in collaborazione con il personale educativo di riferimento, nel rispetto delle indicazioni del competente Servizio sanitario territoriale, con il quale vengono definiti e verificati appositi Piani Educativi Individuali (P.E.I.) di concerto con le famiglie dei bambini. |
Attrezzature utilizzate (solo quelle rilevanti ai fini della sicurezza introdotte o che possono essere presenti nei luoghi di lavoro ove esercitano contemporaneamente le attività sia l’appaltante che il committente) | Nessuna con particolare rilevanza ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori | Nessuna con particolare rilevanza ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori |
Sostanze pericolose per la sicurezza e per la salute | Nessuna con particolare rilevanza ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori. | Nessuna con particolare rilevanza ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori. |
Impianti tecnologici particolari presenti | Presenti solo impianti normalmente a servizio degli edifici di civile abitazione. Presenti estintori. | Nessun impianto introdotto dall’Affidatario. |
II. Valutazione dei rischi dovuti alle interferenze pericolose
Rischi | Rischi presenti nei luoghi della Stazione Appaltante | Rischi Introdotti dall’Affidatario | Interferenze Pericolose Possibili |
Dovuti alle caratteristiche dei Luoghi di lavoro (rischi da cadute in posti sopraelevati, da scivolamenti, da cadute di merci dall’alto, da urti e investimenti nelle vie di transito, da presenza di pareti vetrate pericolose) | Urti e investimenti da autoveicoli di fornitori in manovra nel piazzale; pericolo caduta gravi in presenza di scarico merci | Urti e investimenti da autoveicoli di fornitori in manovra nel piazzale; pericolo caduta gravi in presenza di scarico merci | Inciampo con materiali stoccati a terra, caduta di carichi nelle fasi di scarico e carico merci. |
Dovuti alle attrezzature (rischi meccanici, di ustioni o di proiezione materiali) | Nessuna attrezzatura utilizzata | Nessuna attrezzatura utilizzata | Cadute di persone o oggetti dall’alto nell’uso di attrezzature |
Fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti) | Nessuno | Nessuno | Nessuno |
Dovuti a Sostanze Pericolose per la sicurezza e per la salute (agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto), | Nessuno | Nessuno | Rischio chimico in caso di non rispetto delle procedure di pulizia e sanificazione e in caso di rottura di confezioni di prodotti chimici. |
Biologici | Nessuno | Nessuno | Nessuno |
Elettrici | Pericolo generico dovuto alla presenza di impianto elettrico e relativi apparecchi di distribuzione energia elettrica. | Pericolo generico dovuto alla presenza di impianto elettrico e relativi apparecchi di distribuzione energia elettrica. | Rischio di mancanza di energia elettrica (emergenza) in caso di cortocircuiti |
Xxxxxxxx | Xxxxxxx basso | Rischio basso | Solo in caso di incendio; nel caso l’interferenza è regolamentata da specifico piano di emergenza. |
Atmosfere Esplosive | Nessun rischio | Nessun rischio | Rischi solo in caso di inottemperanza agli obblighi di non fumare, non usare fiamme libere, non provocare scintille |
III. III) Misure di sicurezza previste per le interferenze pericolose
Misure di sicurezza | Misure di Sicurezza concordate tra Comune e Affidatario limitatamente alle interferenze pericolose |
Misure Generali | Xxxxx di iniziare i lavori l’Affidatario deve prendere visione dei luoghi di lavoro dell’appaltante ed |
☞ Tecniche ☞ Organizzative ☞ Comportamentali | in particolare di tutto quanto possa interferire con l’attività commissionata onde evitare o limitare rischi interferenziali segnalando e concordando con il Committente le necessarie o opportune misure di sicurezza. I contraenti si impegnano ad attuare gli obblighi di informazione, collaborazione e coordinamento |
di cui all’allegato documento regole generali per l’informazione, la collaborazione ed il | |
coordinamento nonché a tutte le procedure verbali e scritte comprese quelle relative alla | |
concessione in uso di attrezzature da parte dell’appaltante solo per particolari esigenze | |
dell’appaltatore e solo previa autorizzazione del responsabile e dell’unità operativa ove si | |
svolgono i lavori. | |
Per i rischi da interferenze prevedibili si deve fare riferimento agli obblighi di informazione, | |
collaborazione e coordinamento di cui all’allegato documento sottoscritto dai contraenti nonché a | |
tutte le procedure verbali e scritte, concordate con l’appaltatore e a quelle relative alla | |
concessione in uso di attrezzature dell’appaltante per particolari esigenze dell’appaltatore. | |
Procedure di | Il personale dell’appaltatore non potrà introdurre nei locali dell’appaltante, terze persone o farsi |
presentazione e di | accompagnare da terze persone; esso si dovrà presentare al lavoro indossando la tessera di |
identificazione, di | riconoscimento prevista dal D.Lgs 81/08, la divisa di lavoro, i Dispositivi Individuali di Protezione |
accesso e di | fornitigli dal proprio datore di lavoro. |
trasferimento | E’ vietato al personale dell’appaltatore l’accesso ai locali e ai luoghi non pertinenti le attività |
SUBAPPALTO | previste nel contratto di appalto; in caso di trasferimento da un locale all’altro i lavoratori |
dovranno percorrere la via principale più diretta e non altre secondarie; in caso di Xxxxxxxxxx | |
(solo se autorizzato) l’appaltatore dovrà verificare, a termini di Xxxxx, l’idoneità professionale del | |
subappaltatore e garantire che esso attui le misure di sicurezza concordate nel verbale del | |
sopralluogo e riportate nel presente documento | |
Per i Xxxxxx di lavoro | Pur rispettando le esigenze connesse all’espletamento dei lavori appaltati, i responsabili dell’unità operativa e l’Affidatario dovranno comunque individuare, specie in presenza contemporanea di altri appalti, le zone di lavoro o il locale di lavoro dove espletare l’incarico tenendo conto delle condizioni di accesso, della viabilità di persone e mezzi, della movimentazione dei materiali, sia del committente che dell’appaltatore o di altre ditte appaltatrici, e stabilire le eventuali sospensioni di attività reciproche onde limitare al massimo le interferenze pericolose e consentire sempre un esodo agevole e rapido in caso di emergenza specialmente nelle vie di esodo e relative uscite di sicurezza; la zona o il luogo prescelto dovranno essere mantenuti in condizioni di pulizia e salubrità. Non lasciare pavimenti bagnati nei luoghi di lavoro o di passaggio; ove possibile sbarrare l’accesso ai luoghi con pavimenti bagnati segnalando il rischio di scivolamento. In caso di lavori in quota l’Affidatario dovrà circoscrivere la zona sottostante vietando l’accesso a terzi; le scale portatili utilizzate dall’appaltatore dovranno essere adeguate all’uso specifico previsto e conformi alle EN 131. |
Per le attrezzature | E’ vietato all’Affidatario effettuare qualsiasi intervento sulle macchine o gli impianti del Comune ad esclusione di quelli necessari all’espletamento dell’incarico affidato. Le eventuali attrezzature introdotte dall’Affidatario nei locali del Comune non dovranno dare luogo, o dovranno essere protette, contro proiezioni di schegge, liquidi o polveri o inquinanti dannosi per i dipendenti dell’appaltante. |
Per i rischi Fisici: | Tenere chiuse le porte dei locali impianti rumorosi; non effettuare lavorazioni rumorose prolungate senza aver prima predisposto protezioni per insonorizzazioni ambientali. |
Per le Sostanze Pericolose per la sicurezza e per la salute | Utilizzare solo i prodotti prescritti nel Piano di autocontrollo. Nelle pulizie giornaliere non usare prodotti contenenti agenti chimici pericolosi; prima e dopo qualsiasi pulizia con prodotti specifici detergenti o sanificanti (sia giornaliera che periodica) arieggiare i locali Diluire i prodotti detergenti e sanificanti in zone isolate dalle attività lavorative. Per la pulizia dei locali destinati alla refezione o stoccaggio alimenti seguire il Piano di Autocontrollo la cui elaborazione è a carico dell’Affidatario. |
Per i rischi Biologici | Nessuna misura specifica necessaria |
Per i rischi Elettrici | Tutti gli eventuali interventi manuali dell’Affidatario sulle macchine devono essere effettuati solo a macchine ferme e disalimentate (tolta la spina dalla presa o aperto l’interruttore generale). L’Affidatario dovrà garantire, in caso di interventi su impianti elettrici, che gli allacciamenti e i dispositivi di interruzione automatica siano adeguati al tipo di apparecchio da allacciare e al |
carico per evitare cortocircuiti o sovraccarichi. | ||
Per i rischi Incendio | Nessuna misura specifica necessaria | |
Per le Atmosfere Esplosive | Non usare fiamme libere, non produrre scintille o surriscaldamenti in prossimità di prodotti infiammabili E’ vietato fumare in tutti i locali di lavoro chiusi e anche all’aperto in prossimità di zone a rischio di incendio o di scoppio. | |
COSTI PER LA SICUREZZA | Xxxxxxx indicati nel contratto di appalto e sono quelli che si riferiscono agli apprestamenti di difesa ed all’organizzazione necessaria per eliminare o ridurre le interferenze sopra elencate; essi vengono stimati, così come gli altri oneri relativi all’appalto, in base alla particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica . | |
Comune | Affidatario | |
DPI da fornire e utilizzare | Suggeriti: scarpe di sicurezza | |
Misure in caso di emergenza | Chiamata degli incaricati per l’antincendio e il pronto soccorso presenti nella struttura dell’appaltante | Chiamata soccorsi esterni Direttamente dall’appaltatore tramite telefoni interni o cellulari o tramite incaricati per l’antincendio e il pronto soccorso |
Data,
Il datore di lavoro
REGOLE GENERALI PER L’INFORMAZIONE, LA COLLABORAZIONE ED IL COORDINAMENTO NEGLI APPALTI (ARTICOLO 26 D.LGS 81/08)
1. PREMESSA
L’Affidatario opererà in luoghi di lavoro ove sono presenti attività esercitate da lavoratori dipendenti del Comune di Scandicci – Settore Servizi socio educativi di cui il datore di lavoro è la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxx’Innocenti.
L’appaltatore dovrà fornire, prima di erogare il servizio, una informativa sui rischi specifici che, per lo svolgimento della sua attività, potrà introdurre nell’ambito dell’attività del Settore e che potranno interferire con la sicurezza della medesima.
2. SICUREZZA IN AMBITO LAVORI APPALTATI
Il Datore di lavoro del Settore Servizi socio educativi fa presente che le attività esercitate dai propri lavoratori non presentano rischi particolari tali da interferire con le attività appaltate.
Trattasi infatti di attività finalizzate alla sorveglianza, igiene e cura di bambini svolte in edifici con impianti e attrezzature tipiche degli edifici residenziali; si informa comunque che negli edifici sono presenti locali tecnici e impianti anche in quota seppure non accessibili da lavoratori ma eventualmente accessibili dai manutentori.
Per il rischio di incendio il Datore di lavoro ha provveduto a installare i presidi necessari e ha previsto una gestione delle emergenze cui dovranno attenersi tutti, compresi i lavoratori dell’appaltatore, in caso di emergenza incendi.
E’ fatto divieto a chiunque, se non per ragioni tecniche strettamente legate alla manutenzione dei presidi antincendio, modificare, eludere, sezionare, rendere inefficaci o asportare anche temporaneamente i presidi antincendio nonché introdurre prodotti infiammabili o utilizzare fiamme libere se non pertinenti l’appalto o previa autorizzazione del datore di lavoro.
3. REGOLE GENERALI PER TUTTI GLI APPALTATORI
a) L’Affidatario si impegna:
1. a garantire una adeguata informazione/formazione/addestramento alle proprie maestranze utilizzate per i lavori oggetto dell’appalto in relazione ai rischi presenti nei locali dove si svolgeranno i lavori e anche in relazione all’uso delle attrezzature messe a disposizione da parte di Settore Servizi socio educativi, qualora autorizzate e strettamente necessarie per l’esecuzione dei lavori di appalto;
2. a comunicare preventivamente a Settore Servizi socio educativi, nelle persone dei responsabili delle unità operative o suo incaricato i fattori di rischio non previsti che dovessero essere introdotti dalla esecuzione delle opere/servizi e le emergenze e le anomalie che venissero a determinarsi nel corso dei lavori;
3. a fornire al Settore Servizi socio educativi tutte le informazioni necessarie per il coordinamento di più imprese che, oltre alla sua, dovessero operare nell’ambito dell’appalto segnalando le eventuali interferenze pericolose con le altre ditte appaltatrici;
4. a non alterare le caratteristiche delle attrezzature ed i relativi livelli di sicurezza;
5. a fornire ai propri dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che si rendessero necessari in relazione ai rischi residui sussistenti nei luoghi di lavoro del Settore Servizi socio educativi o all’attività esercitate;
6. a che il proprio personale non acceda a locali od impianti non pertinenti l’opera/servizio da eseguire;
7. a che nelle aree od impianti a rischio specifico siano osservate dal proprio personale tutte le misure e cautele già comunicate o che potranno essere comunicate successivamente, anche verbalmente, dai responsabili delle unità operative, per i lavori da effettuarsi in detti luoghi;
8. a segnalare i posti di passaggio e di transito, lo stato dei pavimenti e la viabilità dei luoghi circostanti il luogo di lavoro oggetto dell’incarico non mantenuti in perfette condizioni di agibilità ed efficienza;
9. a che in tutti i lavori ove siano presenti più dipendenti dell’Affidatario vi sia un addetto che assuma la funzione di Preposto (Capo-squadra o Responsabile dei lavori );
10. ad assicurare il rispetto della normativa vigente per quanto riguarda il corretto smaltimento dei rifiuti, le emissioni in atmosfera e gli scarichi idrici in dipendenza della sua attività;
11. a che il personale dipendente dell’appaltatore indossi la tessera di riconoscimento prevista dall’Articolo 26 comma 8 del D.lgs 81/08;
12. a che il personale dipendente non fumi in tutti i locali e anche all’aperto nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio.
b) Luoghi di lavoro
Pur rispettando le esigenze connesse all’espletamento dell’incarico, il responsabile dell’unità operativa o suo incaricato e l’Affidatario dovranno comunque individuare ed eventualmente interdire, specie in presenza di altri lavori appaltati, le zone di lavoro o il locale di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso, della viabilità di persone e mezzi, della movimentazione dei materiali, sia del committente che dell’appaltatore o di altre ditte appaltatrici; per lo stesso motivo dovranno, se necessario, stabilire le eventuali sospensioni di attività o regolamentare le attività onde limitare al massimo le interferenze pericolose consentendo sempre un esodo agevole e rapido in caso di emergenza; la zona o il luogo prescelto dovranno comunque essere mantenuti in condizioni di pulizia e salubrità.
Tutti i materiali e le merci devono essere stoccati in apposite zone o in contenitori o armadietti o scaffalature onde evitare rischi di caduta di carichi o di inciampo o di intralcio nei normali passaggi e sopratutto nelle vie di fuga e nei passaggi attraverso le porte di emergenza; da verificare sempre, prima di iniziare l’attività, la presenza di materiale a terra o in alto a rischio di caduta; non lasciare mezzi, materiali o attrezzature abbandonati a terra in luoghi di passaggio.
In particolare i prodotti nocivi ed eventualmente infiammabili o caustici per le pulizie dovranno essere tenuti fuori portata di mano dei bambini in armadi o luoghi chiusi.
Tutti i prodotti nocivi o pericolosi dovranno essere contenuti in recipienti specifici etichettati;è quindi fatto divieto di travasare prodotti nocivi in contenitori non etichettati o in contenitori contenenti altri prodotti nocivi.
Onde evitare rischi di scivolamento non deve essere versato alcun liquido sui pavimenti tranne per le operazioni di pulizia; nella stagione fredda non versare o scaricare acqua sui marciapiedi esterni e relative attrezzature o nei piazzali onde evitare il formarsi di ghiaccio; ogni sversamento accidentale dovrà essere immediatamente rimosso o segnalato e contemporaneamente segregato.
L’appaltatore non altererà le condizioni igieniche dei locali ed in particolare quelle dei servizi igienico- assistenziali.
Nell’effettuazione dei lavori in quota segregare sempre le zone a terra; usare attrezzature adeguate e in particolare scale a norma EN 131.
c) Attrezzature
Da parte del Comune è stato espressamente richiamato il divieto, in via generale, per l’Appaltatore di effettuare interventi non oggetto dell’appalto o non preventivamente autorizzati sulle apparecchiature, macchine ed impianti del Comune salvo che ciò sia necessario per fronteggiare situazioni di emergenza.
Le attrezzature eventualmente introdotte dall’Affidatario, devono rispondere a tutti i requisiti di sicurezza e non devono produrre rischi per i lavoratori del Settore Servizi socio educativi eventualmente presenti nelle vicinanze.
Le attrezzature lasciate incustodite dall’Affidatario nel luogo di lavoro devono essere disalimentate e poste in luoghi dove non possano interferire con l’attività del Settore Servizi socio educativi.
Le pulizie, la manutenzione e le altre operazioni manuali eventualmente effettuate, sulle attrezzature del Comune da parte dell’ Affidatario dovranno essere effettuate a macchine ferme e disalimentate (tolta la spina dalla presa o aperto l’interruttore generale); il divieto non riguarda il personale esperto che deve intervenire sulle attrezzature per operazioni di riparazione o manutenzione.
Le attrezzature eventualmente introdotte dall’Affidatario nei locali sedi dei servizi educativi per la prima infanzia non dovranno dare luogo, o dovranno essere protette, contro proiezioni di schegge, liquidi o polveri o inquinanti dannosi per i dipendenti del Settore Servizi socio educativi.
Le attrezzature che comportano la necessità di addestramento o rischio nei confronti di terze persone devono essere manovrate solo da personale informato ed addestrato.
Dovranno essere schermate le zone dove si effettuano lavori protratti rumorosi o saldature o lavori che provocano proiezione di schegge.
d) Mezzi di trasporto
Possono essere in circolazione o in manovra nelle aree di pertinenza autocarri nonché carrelli; per necessità di lavoro il transito di tali mezzi non può seguire sempre percorsi prestabiliti o indicati nella segnaletica orizzontale; necessita fare attenzione alla circolazione di detti mezzi e prima di iniziare l’attività in tali zone si deve avvisare il Settore Servizi socio educativi perché verifichi la possibilità di lavorare senza interferenze pericolose con la presenza di tali mezzi.
e) Impianti elettrici
Il Comune tramite proprio referente ha illustrato all’Affidatario i dispositivi di azionamento e di protezione degli impianti pertinenti l’attività dell’appalto ed è ha espressamente richiamato l’obbligo di collegare le eventuali proprie attrezzature all’impianto elettrico del Comune senza alterare le protezioni predisposte a monte dell’impianto elettrico.
L’Affidatario dovrà garantire, durante i suoi interventi su impianti elettrici, che i sezionamenti delle parti di impianto interessate da lavori e gli impianti di interruzione automatica in caso di cortocircuito o sovraccarico siano sempre efficienti.
L’Affidatario si è dichiarato competente per poter utilizzare autonomamente le utenze dell’impianto e, in caso di emergenza, anche i sezionatori dello stesso.
f) Xxxxxx, vibrazioni e altri rischi fisici
E’ stato espressamente richiamato l’obbligo per l’Affidatario di ridurre i rumori e le vibrazioni alla fonte.
Non è ammesso l’utilizzo di strumenti o la presenza di sorgenti che possano dare luogo a radiazioni ionizzanti o a campi elettromagnetici tali da superare i normali livelli ambientali.
g) Rischio di incendio e di scoppio
Tutti i lavori che comportano l’uso di fiamme libere o riscaldamenti pericolosi o liberazioni di corpi incandescenti (dovranno essere realizzati previo consenso da parte del committente e con la massima precauzione, tenendo a disposizione nelle immediate vicinanze un mezzo di estinzione adeguato.
Nell’attività in appalto non devono assolutamente essere prodotte atmosfere esplosive; l’Affidatario pertanto vigilerà affinché non sviluppino in aria concentrazioni di vapori, gas o polveri pericolose dovute alla sua attività lavorativa o dovute o a deposito di prodotti/sostanze.
h) Rischio chimico, biologico e cancerogeno
L’Affidatario non può introdurre nei servizi educativi per la prima infanzia né sostanze o prodotti contenenti agenti chimici né introdurrà agenti biologici e cancerogeni di qualsiasi classe di rischio.
I prodotti chimici richiesti per l’uso abituale nell’attività di sanificazione e disinfestazione dovranno essere esclusivamente quelli a più basso livello di nocività/pericolosità presenti in commercio.
E’ vietato effettuare operazioni di verniciatura e di saldatura in luoghi chiusi non aerati adeguatamente.
g) Microclima
I locali sono tutti aerati, riscaldati e condizionati; non esistono sbalzi termici.
i) Emergenze
L’Affidatario ha visionato i luoghi di lavoro, le vie di esodo e le uscite di emergenza, l’ubicazione e tipologia dei i mezzi di estinzione esistenti consistenti, a seconda del livello di rischio dell’unità operativa, in estintori portatili, naspi ed idranti ed ha preso atto della presenza della illuminazione di sicurezza.
L’Affidatario ha preso atto che nei servizi educativi sono presenti degli addetti all’antincendio ed al pronto soccorso; in caso di emergenza il personale dell’appaltatore deve chiamare direttamente o tramite personale del committente, gli addetti all’emergenza e seguire le loro indicazioni.
In caso di lavori svolti in solitudine l’Affidatario ha preso atto delle modalità per la chiamata dei soccorsi esterni.
Data,
p. il Comune di Scandicci p. l’Affidatario