Protocollo n. jmc/RD/138_2020
Protocollo n. jmc/RD/138_2020
Alle emittent i radiofoniche locali associate Loro sedi
Circolare N. 17
OGGETTO: Integrazione alla convenzione per le emittenti radiofoniche locali per i diritti connessi relativi all’attività di radiovisione
PREMESSA
Il 29 giugno 2020 l’Associazione Radio FRT di Confindustria Radio Televisioni e Aeranti – Corallo hanno siglato con SCF una integrazione della Convenzione per le imprese radiofoniche locali ai fini dei diritti connessi relativi all’attività di radiovisione.
OGGETTO E DURATA
L’accordo disciplina le modalità di calcolo dei compensi dovuti dalle imprese radiofoniche locali a fronte della concessione in licenza di alcuni diritti di utilizzazione (diritto di copia e riproduzione) dei fonogrammi e video musicali ai fini della relativa diffusione televisiva - via etere in digitale terrestre e/o via satellite, e su richiesta, anche in modalità simulcast sui sit i internet, Applicazioni e sui canali social - qualora quest’ult ima avvenga simultaneamente alla diffusione radiofonica (c.d. “Radiovisione”). Se ne riassumono qui di seguito i principali contenut i.
L’accordo produce i suoi effetti dal 1° gennaio 2019 e scade il 31 dicembre 2021 (data di scadenza della Convenzione).
Si evidenzia che l’accordo (c.d. “Addendum” la cui copia si allega alla presente unitamente al contratto di licenza) disciplina l’attività di radiovisione sia nel caso essa produca ricavi autonomi e separat i rispetto a quelli dell’attività radiofonica, sia nel caso in cui essa non produca ricavi specifici e ulteriori rispetto a quelli derivanti dall’attività radiofonica. In tale ultimo caso le imprese radiofoniche locali dovranno corrispondere il solo compenso per la trasmissione dei videomusicali in quanto i compensi per la comunicazione e riproduzione dei fonogrammi - art. 3 compenso lettere a), b) e c) dell’Addendum” - si intenderanno già corrispost i ai sensi del contratto di convenzione.
COMPENSI
I compensi dovuti a SCF per i diritti di utilizzazione sopraelencat i ai fini della diffusione televisiva in modalità “Radiovisione” vengono calcolati in base al reddito “Radiovisione” che è dato dal prodotto tra il Reddito Lordo* del Canale e il Tempo Musica quant ificato dal contratto e sono determinati come segue:
a) Compenso comunicazione fonogrammi 3,5% del Reddito Radiovisione;
b) Compenso riproduzione fonogrammi 1% del Reddito Radiovisione;
c) Compenso simulcast sul Sito e App 0,5% del Reddito Radiovisione;
d) Compenso simulcast sui Canali Social 0,1% del Reddito Radiovisione;
e) Compenso Videomusicali 12% del Reddito Radiovisione. Nel caso in cui l’attività di radiovisione non produca ricavi specifici ed ulteriori rispetto a quelli derivanti dall’attività di diffusione radiofonica, il Compenso Videomusicali viene calcolato su un Reddito Radiovisione pari al 10% del Reddito Fonogrammi. In tal caso non troverà applicazione l’abbattimento successivo del 25% di cui al successivo capoverso.
Sul reddito così determinato viene si applica una riduzione del 25%**
*Ai fini della determinazione del reddito lordo le emittenti devono comunicare a SCF entro il 31 luglio di ogni anno il fatturato realizzato nell’esercizio annuale precedente, riferibile all’attività televisiva, così come riportato nella IES – Informativa Economica di Sistema. Nell’eventualità, in cui sia titolare di più canali l’emittente si impegna a comunicare contestualmente a SCF le quote di Reddito lordo imputabili a ciascun canale.
** A titolo di scomputo forfettario delle spese di acquisizione degli introiti pubblicitari e da abbonamento per pacchetti a pagamento.
Inoltre SCF applicherà i seguent i abbattimenti:
1) 15% sui compensi 2019;
2) 10% sui compensi 2020;
3) 5% sui compensi 2021.
SCONTO ASSOCIATIVO
Inoltre è previsto per le emittent i associate interessate a trasmettere in modalità Radiovisione che sottoscriveranno l’integrazione alla convenzione un ulteriore sconto del 15%.
A solo mero t itolo di esempio di calcolo del compenso – nell’ipotesi di un emittente con reddito lordo pari a 1 milione di euro – si veda la seguente tabella:
ACCONTO
Le emittent i sono tenute a versare a SCF, a t itolo di acconto, una somma pari al 90% di quanto dovuto a SCF per l’ult imo anno consolidato salvo che non ricada nel campo di applicazione del compenso minimo garantito.
Quota AIE
La SCF garantisce che il compenso ad essa corrisposto è comprensivo della quota dovuta agli artisti interpret i ed esecutori rappresentat i da Nuovo IMAIE e Itsright (Quota AIE). La SCF manleva le emittenti da ogni eventuale pretesa di terzi a tale t itolo.
COMPENSO ANNI PREGRESSI
Per regolarizzare le eventuali utilizzazioni del repertorio oggetto della licenza integrativa effettuate anteriormente al 1° gennaio 2019 le emittent i corrisponderanno (se dovuto) un compenso Anni Pregressi calcolato, per ciascun anno di utilizzo secondo quanto indicato nel paragrafo “COMPENSI” della presente circolare.
COMPENSO MINIMO GARANTITO
Per ciascun anno di durata della licenza integrat iva, nel caso in cui in base ai criteri di calcolo il compenso sia inferiore a determinati importi le emittent i sono comunque tenute a versare a SCF un compenso minimo garantito così determinato:
Compenso Minimo Garant ito Fonogrammi 181,08 euro; ovvero 116,83 euro per le emittent i comunitarie Compenso Minimo Garant ito Videomusicali 1.000,00 euro. Come già indicato, nell’eventualità in cui l’attività di radiovisione non produca ricavi specifici ed ulteriori rispetto a quelli derivanti dall’attività di diffusione radiofonica, le emittent i dovranno corrispondere il solo Compenso Minimo Garant ito Videomusicali.
TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le emittent i provvederanno a corrispondere i compensi a SCF come segue:
A) Acconto: pagamento in 4 rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno, previa emissione, da parte di SCF, delle relative fatture.
B) Compenso Minimo Garantito: entro il 30 giugno di ogni anno, previa emissione, da parte di SCF della relativa fattura.
C) Conguaglio Annuale: SCF determinerà il compenso Videomusicali sulla base dell’Informat iva Economica di Sistema delle emittent i. Il versamento del conguaglio fra quanto complessivamente dovuto e quanto anticipato sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione, da parte di SCF, della relativa fattura.
D) Compenso anni pregressi (se dovuto) dovrà essere versato in 5 rate mensili di pari importo la prima scadente a 60 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto previa emissione, da parte di SCF delle relative fatture.
RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DEI COMPENSI
I compensi, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, saranno soggett i a rivalutazione in conformità alla variazione registrata dall’indice ISTAT “dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” riferita al mese di settembre dell’anno precedente.
Cordiali salut i.
IL DIRETTORE GENERALE
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