CAPITOLATO SPECIALE DISCIPLINANTE
sugli impianti natatori in gestione A.S.I.S.
CAPITOLATO SPECIALE DISCIPLINANTE
IL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI SUGLI IMPIANTI NATATORI
IN GESTIONE A.S.I.S.
INDICE
Art. 1 – Oggetto dell’appalto 4
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività 4
Art. 2.1 – Luoghi di prestazione del servizio 4
Art. 2.2 – Orari dei servizi in appalto 5
Art. 2.3 – Sospensioni e estensioni dell’attività 5
Art. 2.4 – Finalità del servizio in appalto: soddisfazione utenti e standard di qualità 6
Art. 2.5 – Definizione delle prestazioni dell’appaltatore. Normativa di settore applicabile 7
Art. 2.6 – Servizio di salvataggio e di primo soccorso con abilitazione all’uso del
Art. 2.7 – Servizio di pulizia e di igienizzazione 12
Art. 2.8 – Prodotti utilizzati nel servizio di pulizia 14
Art. 2.9 – Servizio di gestione della sicurezza, di prevenzione e gestione delle emergenze
Art. 2.10 - Servizio di garanzia vasche e spogliatoi liberi da utenti 16
Art. 2.11 – Servizi accessori: servizio di coordinamento delle emergenze e della sicurezza durante gare / manifestazioni 16
Art. 2.12 – Servizi accessori: servizio di sorveglianza e di custodia dei beni 16
Art. 2.13 – Servizi accessori: servizio di gestione rapporti con il pubblico 17
Art. 3 – Obblighi a carico dell’appaltatore 17
Art. 3.1 – Personale addetto al servizio: requisiti e formazione 17
Art. 3.2 – Personale addetto al servizio: ulteriori modalità e obblighi 18
Art. 3.3 – Ulteriori modalità e obblighi nella prestazione del servizio 19
Art. 3.4 – Attività di addestramento e allenamento al nuoto dell’appaltatore 19
Art. 3.5 – Attività commerciali e comunicazionali 19
Art. 3.6 – Altri obblighi dell’appaltatore 20
Art. 3.7 – Informativa sul personale 21
Art. 3.8 – Referenti dell’appaltatore: Responsabile unico dell’appalto, Coordinatore del servizio e Capivasca 21
Art. 4 – Obblighi a carico di A.S.I.S 22
Art. 4.1 – Obblighi a carico di A.S.I.S 22
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 22
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto 23
Art. 7 – Durata del contratto 23
Art. 8 – Importo del contratto 23
Art. 9 – Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) 24
Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto 24
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto 24
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità 24
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso 24
Art. 14 – Controlli sull’esecuzione del contratto 25
Art. 15 – Vicende soggettive dell’appaltatore 25
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 25
Art. 18 – Tutela dei lavoratori 26
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell’appalto
Art. 20 – Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto 27
Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati 27
Art. 23 – Elezione di domicilio dell’appaltatore 28
Art. 24 – Proprietà dei prodotti 28
Art. 25 – Trattamento dei dati personali 28
Art. 26 – Garanzia definitiva 30
Art. 27 – Obblighi assicurativi 30
Art. 29 – Risoluzione del contratto 31
Art. 30 – Recesso e clausola risolutiva espressa 32
Art. 31 – Definizione delle controversie 32
Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 32
Art. 33 – Obblighi in materia di legalità 33
Art. 34 – Spese contrattuali 33
Art. 35 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip 33
Art. 36 – Disposizioni anticorruzione 33
Art. 37 – Informativa per la videoregistrazione 34
Art. 36 – Norma di chiusura 34
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento dell’attività prevalente:
a) di salvataggio e di primo soccorso con abilitazione all’uso del defibrillatore; nonché delle prestazioni accessorie:
b) di pulizia e di igienizzazione delle aree piscina;
c) di sicurezza antincendio;
d) altri servizi complementari ai precedenti
su impianti natatori affidati in gestione ad A.S.I.S..
2. Gli impianti natatori interessati dal presente appalto sono elencati nell’allegato 1) del presente capitolato. I medesimi impianti natatori hanno sede nel Comune di Trento. I servizi da rendersi su ciascun impianto natatorio sono indicati nelle singole schede impianti natatori dell’allegato 2) del presente capitolato.
3. Ciascun impianto natatorio ha un proprio orario di apertura/utilizzo e un proprio periodo di apertura/utilizzo: gli orari e i periodi di massima per le attività sportive gestite da A.S.I.S. sono indicati nelle schede impianto dell’allegato 2) del presente capitolato, fatta salva la possibilità per A.S.I.S. di modificare i periodi e gli orari in corso d’appalto nel rispetto della normativa sulle modifiche contrattuali di cui all’art. 27, comma 2, lett.
a) della L.P. 2/2016, senza che nulla l’appaltatore possa pretendere al riguardo. Ciascun impianto natatorio ha un proprio:
a) numero minimo di assistenti xxxxxxxx richiesto per lo svolgimento del servizio;
b) numero minimo di addetti al servizio di gestione della sicurezza antincendio;
c) numero di capivasca;
d) numero minimo di addetti all’uso del defibrillatore, come precisato all’allegato 1) del presente capitolato.
Nelle schede impianti natatori dell’allegato 2) del presente capitolato, per frequenza si intende:
a) per il servizio di salvataggio e primo soccorso con servizio di sicurezza antincendio, le ore annuali che richiedono la presenza di un assistente bagnante formato e, eventualmente, con attestato di idoneità a svolgere i servizi di gestione della sicurezza antincendio ex art. 19 D.M. 18.3.1996;
b) per il servizio di coordinamento delle emergenze e della sicurezza durante gare/manifestazioni, le ore annuali che richiedono la presenza del coordinatore delle emergenze e della sicurezza in aggiunta al numero minimo di assistenti bagnanti previsto al precedente alinea;
c) per il servizio di presidio di garanzia vasche e spogliatoi perché siano liberi da utenti, la mezz’ora oltre l’orario di apertura/prenotazione per ogni giorno di apertura d’impianto durante il quale l’assistente bagnante deve accertarsi che in tutte le vasche e negli spogliatoi non vi sia più alcuna persona (utente o addetto) e che nessuno rientri nelle vasche chiuse;
d) per il servizio di pulizia giornaliera e settimanale, i giorni annuali di apertura dell’impianto natatorio.
4. I servizi devono effettuarsi con l’osservanza delle norme del presente capitolato, delle norme di igiene vigenti anche in materia di igiene negli impianti natatori, delle norme di sicurezza degli impianti sportivi vigenti in materia e/o dettate da A.S.I.S., delle norme di tutela della sicurezza dei lavoratori e degli utenti, delle norme degli accordi sindacali nazionali e provinciali relativi al personale impiegato anche se socio di cooperative.
5. Tutti i servizi oggetto del presente capitolato debbono essere svolti con la piena conoscenza e rispetto degli orari di apertura al pubblico, individuale e associativo, comunicati dall’Ufficio rapporti con l’utente di A.S.I.S., garantendo i risultati dei servizi con la massima flessibilità, efficienza, efficacia e continuità.
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività Art. 2.1 – Luoghi di prestazione del servizio
1. Il servizio di cui all’art. 1 ha esecuzione presso i seguenti impianti natatori:
a) Centro sportivo Trento Nord (piscine coperte e piscine scoperte) di xxx 0 Xxxxxxxx, x. 00/0 xx Xxxxxxx (Xxxxxx);
b) Centro sportivo “Xxxxx Xxxxxxxx” di xxx Xxxxxxxxx x. 0 xx Xxxxxx (xxxxxxx coperta e piscine scoperte);
c) Piscina “Xxx Xxx Xxxxxx” xx xxx Xxxxxxx x. 0 in Trento (piscine coperte).
2. I locali e gli ambienti degli impianti natatori dati in custodia all’appaltatore sono evidenziati nelle planimetrie che si allegano al presente capitolato sub 9).
3. A.S.I.S. si riserva la facoltà di affidare all’appaltatore, in corso di appalto ai sensi dell’art. 27, comma 2, lettera b) della L.P. 2/2016, il servizio di assistenza bagnanti presso i seguenti impianti natatori annessi a plessi scolastici:
a) piscina annessa a scuola primaria Pigarelli;
b) piscina annessa a scuola primaria “Xxxxxx” di Cristo Re;
c) piscina annessa a scuola primaria Clarina;
d) piscina del Centro sportivo “Zorzi” di Mattarello;
e) piscina annessa a scuola primaria “Moggioli” di Povo;
f) piscina annessa a scuola secondaria di primo grado “Comenius” dell’Argentario.
Il servizio eventualmente richiesto su questi impianti natatori sarà remunerato secondo i prezzi orari stabiliti all’allegato 4) del presente capitolato, dedotta la percentuale di ribasso offerta in sede di gara.
4. Le caratteristiche tecniche degli impianti di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono indicate nell’allegato 1) del presente capitolato.
Art. 2.2 – Orari dei servizi in appalto
1. I servizi oggetto del presente capitolato sono richiesti nelle giornate e negli orari di apertura degli impianti natatori di A.S.I.S. indicati nelle schede di cui all’allegato 2) del presente capitolato; il servizio di assistenza bagnanti in vasca dovrà essere prestato fino allo spirare della mezz’ora successiva al termine dell’orario giornaliero di apertura al pubblico individuale o associativo, anche se non indicato nel tabulato prenotazioni. Gli orari e i periodi di apertura sono stabiliti annualmente da A.S.I.S.. In corso d’appalto, nel rispetto della normativa sulle modifiche contrattuali di cui all’art. 27, comma 2, lett. a) della L.P. 2/2016,
A.S.I.S. provvederà a comunicare tempestivamente le variazioni d’orario e di periodo stabilite alle quali l’Appaltatore dovrà attenersi senza che nulla il medesimo abbia a pretendere a qualsiasi titolo.
2. Durante l’orario di apertura degli impianti natatori all’utenza associativa, qualora l’utente prenotante non si presenti entro mezz’ora dall’inizio del turno di prenotazione, l’appaltatore ha l’obbligo di svolgere il servizio per la prima mezz’ora del turno dopo la quale provvederà alla chiusura dell’impianto. L’appaltatore comunica ad A.S.I.S., a mezzo e-mail, tutte le assenze degli utenti associativi rilevate in corso di orario di apertura al pubblico e in corso di orario di apertura per la sola utenza associativa. L’appaltatore comunica altresì ad A.S.I.S., a mezzo e-mail, il numero di praticanti e/o di atleti presenti in ciascuna corsia prenotata dagli utenti associativi, sia in orario di apertura al pubblico sia in orario di apertura per la sola utenza associativa.
3. I servizi di pulizia annuale debbono essere svolti durante il periodo di chiusura degli impianti natatori e immediatamente prima dell’apertura successiva, in accordo con le disposizioni indicate dal Responsabile Ufficio manutenzione impianti di A.S.I.S..
4. A.S.I.S. provvederà a comunicare all'appaltatore:
a) il planning settimanale di utilizzo dell'utenza individuale e associativa di ciascun impianto, con l’occupazione degli spazi corsia autorizzati da A.S.I.S., entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente;
b) le variazioni al planning settimanale di utilizzo dell'utenza individuale e associativa di ciascun impianto entro il giorno precedente a quello interessato dalla variazione d'orario.
Qualora le scadenze di cui alle lettere a) e b) cadano in un giorno festivo, i termini sono anticipati alle ore
18.00 del giorno precedente.
5. L’appaltatore dovrà comunicare al proprio personale il planning e le variazioni di planning forniti da A.S.I.S.. Dovrà, altresì, depositarne copia su ciascun impianto in modo tale che il personale in turno sia costantemente aggiornato sul planning d’utilizzo degli spazi acqua. Le comunicazioni sugli orari e i periodi di apertura di A.S.I.S. saranno effettuate dall’ufficio giuridico amministrativo, nonché settimanalmente dall’Ufficio rapporti con l’utente di A.S.I.S., a mezzo posta ordinaria e/o posta elettronica.
6. Gli impianti saranno periodicamente chiusi per le pulizie annuali e straordinarie, nonchè per lavori di manutenzione. Di ciò sarà data comunicazione con congruo anticipo.
7. Per attività estiva si intende l’attività natatoria praticata nei mesi di giugno, luglio, agosto e, eventualmente, maggio e settembre.
8. Gli orari e i periodi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono intendersi quali orari/periodi di massima del servizio. Nel rispetto della normativa sulle modifiche contrattuali di cui all’art. 27, comma 2, lett. a) della L.P. 2/2016, A.S.I.S. si riserva la facoltà di comunicare tempestivamente variazioni temporanee o stabili degli stessi per ragioni organizzative proprie, in virtù delle prenotazioni dell’utenza associativa o per la presenza di eventi, attività, gare e corsi organizzati da terzi o in conto proprio.
Art. 2.3 – Sospensioni e estensioni dell’attività
1. Nel rispetto della normativa sulle modifiche contrattuali di cui all’art. 27, comma 2, lett. b) della L.P. 2/2016,
A.S.I.S. si riserva la facoltà di modificare il numero degli impianti natatori e/o le giornate e/o gli orari del servizio, qualora, per sopravvenute esigenze gestionali, si verifichi la necessità di:
a) estendere il servizio ad impianti natatori diversi da quelli indicati all’art. 2.1 del presente capitolato;
b) estendere il servizio ad altre vasche o aree degli impianti natatori previsti all’art. 2.1 del presente capitolato;
c) avviare il servizio indicato al comma 3 dell’art. 2.1 del presente capitolato;
d) sospendere l’attività temporaneamente;
e) modificare definitivamente l’oggetto del contratto per determinati impianti, aree degli stessi, giornate o orari.
2. Nel rispetto della normativa sulle modifiche contrattuali di cui all’art. 27, comma 2, lett. b) della L.P. 2/2016, la sospensione dell’attività può essere disposta per l'intero impianto, per un'area dell'impianto, per giornate e/o per una frazione di giornata di servizio. La sospensione può essere disposta in occasione di:
a) eventi metereologici che impediscono o sconsigliano l’apertura degli impianti scoperti; in tal caso, la sospensione ha effetto immediato dalla comunicazione di A.S.I.S.;
b) altre cause di forza maggiore;
c) eventi ludico e/o sportivi che non abbisognano del servizio assistenza bagnanti;
d) attività di addestramento e di allenamento di nuotatori o di utenti, nel caso in cui il servizio di salvataggio e di primo soccorso sia svolto dall'istruttore o allenatore di A.S.I.S. e/o del soggetto autorizzato da A.S.I.S. all'uso dell'impianto;
e) attività di pulizia, di igienizzazione e di trattamento dell’acqua in vasca;
f) attività manutentive ordinarie e straordinarie.
Art. 2.4 – Finalità del servizio in appalto: soddisfazione utenti e standard di qualità
1. I servizi oggetto dell’appalto resi ad A.S.I.S. sono valutati da A.S.I.S. con gli strumenti di audit (check list), dall’utente di A.S.I.S. attraverso i reclami, i suggerimenti, i ticket aperti con il numero unico di reperibilità 800 949345 e i questionari di indagine di soddisfazione dell’utente. La check list adottata da A.S.I.S. in sede di audit dei servizi resi è quella allegata sub 5) al presente capitolato.
2. Il personale dell’appaltatore dovrà essere formato, essere in grado di prestare particolare attenzione alla soddisfazione dell’utente di A.S.I.S., assicurando al medesimo nell’espletamento dei servizi appaltati:
• servizi adeguati, continuativi, trasparenti;
• sicurezza;
• ascolto e attenzione;
• informazione;
• tutela dei dati personali;
• parità di trattamento;
• comunicazione corretta;
• cortesia;
• rispetto;
• puntualità.
3. Sui servizi resi per gli utenti A.S.I.S. minorenni e disabili dovranno essere destinati addetti con attitudini idonee a svolgere i servizi nello specifico contesto.
4. Il sistema, A.S.I.S. – appaltatore, di monitoraggio del servizio sarà costituito da:
• liste di autocontrollo dell’appaltatore compilate dall’operatore;
• check list dell’appaltatore compilate dal Responsabile o dal Coordinatore dell’appalto;
• check list di A.S.I.S. e del Comune di Trento;
• reclami e suggerimenti degli utenti di A.S.I.S., ivi inclusi quelli fatti pervenire dal Comune di Trento;
• rilevazione della soddisfazione degli utenti svolta da A.S.I.S..
5. A.S.I.S. rileverà periodicamente il grado di soddisfazione dei propri utenti rispetto alla qualità attesa dagli utenti medesimi, con riferimento al livello di pulizia dell’impianto (vasca, piano vasca e locali di servizi) e al servizio erogato per la sorveglianza ai bagnanti (cortesia, disponibilità).
6. L’appaltatore si impegna a riesaminare, anche su richiesta espressa di A.S.I.S., le proprie procedure operative e la propria organizzazione del personale al fine di individuare ed attuare le azioni correttive per il miglioramento dei servizi appaltati.
7. Gli indicatori e i livelli dei servizi che A.S.I.S. adotterà ai fini della valutazione della qualità dei servizi erogati dall’appaltatore e ai fini della verifica di conformità in corso di esecuzione dell’appalto sono i seguenti:
IMPIANTI NATATORI | ||
Indicatori dei livelli di servizio | ||
Indicatore | Frequenza di rilevazione | Standard |
Servizio assistenza bagnanti (indice di soddisfazione utente) | Annuale | C. S. index >76% |
Servizio di pulizia (indice di soddisfazione utente) | Annuale | - piano vasca: C. S. index > 76% |
Servizio di pulizia (audit periodico interno con check list) | Trimestrale e eventuale visita ispettiva a seguito di segnalazione | Conformità >76% |
Qualità della gestione (reclami dell’utenza sia diretti che pervenuti attraverso l’URP del Comune di Trento) | Continua | - numero < 20 /anno impianto natatorio - tempo risposta < 10 giorni |
8. A.S.I.S. si riserva di adottare ulteriori criteri per la misura della soddisfazione dell’utente e per la qualità dei servizi di salvataggio e di pulizia a seguito dell’approvazione e dell’aggiornamento della Carta della qualità dei servizi A.S.I.S. e/o del contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.. In tal caso, l'appaltatore sarà tenuto a darvi applicazione per quanto di competenza.
9. In corso di esecuzione d’appalto A.S.I.S. potrà richiedere all’appaltatore:
a) la nomina scritta di un incaricato che si coordini con il responsabile del sistema di gestione per la qualità (SGQ);
b) la collaborazione per il rispetto delle disposizioni e comunicazioni date dal responsabile SGQ di
A.S.I.S. dell’impianto sportivo finalizzate all’adempimento dei requisiti delle norme UNI o altre norme private sulle quali A.S.I.S. si certifichi e della Carta della qualità dei servizi A.S.I.S..
Art. 2.5 – Definizione delle prestazioni dell’appaltatore. Normativa di settore applicabile
1. L’appaltatore deve garantire le seguenti attività:
1) il servizio di salvataggio e di primo soccorso; il servizio di salvataggio e di primo soccorso deve essere svolto con le modalità previste dall'articolo 14 del D.M. 18.3.1996 e successive modifiche e integrazioni, nonché, per quanto d’interesse del servizio di salvataggio e di primo soccorso e di pulizia e igiene negli impianti natatori, nel rispetto de
a) l’Accordo 16 gennaio 2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, recepito dalla Giunta della Provincia autonoma di Trento con deliberazione 29.8.2003, n. 2135, nonché degli atti modificativi, attuativi e/o integrativi intervenuti successivamente;
b) l’Accordo 16 dicembre 2004 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla “disciplina interregionale delle piscine” in attuazione dell’Accordo Stato Regioni e Province autonome del 16 gennaio 2003, nonché degli atti modificativi, attuativi e/o integrativi intervenuti successivamente;
c) la Delibera della Giunta della Provincia autonoma di Trento 9.3.2007, n. 480 recante “Definizione dei criteri igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio. Direttive” e successive modifiche e/o integrazioni;
d) Art. 12 della L.P. 15.11.2007, n. 19 recante „Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica” e l’eventuale regolamento di attuazione;
e) il Decreto del Presidente della Provincia 8.6.2009, n. 9-11/Leg. recante “Regolamento concernente i requisiti igienico-sanitari per la realizzazione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio (art. 12 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 – Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica) e del relativo allegato;
f) il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29.07.2016, n. 206 avente ad oggetto “Regolamento recante norme per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnante”;
g) il D.M. del Ministero della Salute 24.04.2013 e il D.M. del Ministero della salute 26.6.2017 in tema di dotazione e utilizzo di defibrillatori semiautomatici e altri dispositivi salvavita;
h) il Regolamento A.S.I.S. per l’utilizzo delle piscine;
i) il Documento di valutazione dei rischi di ciascun impianto natatorio adottato in conformità agli Accordi soprarichiamati (di seguito anche in sigla “DVR piscine”) ed in particolare all’art. 6 dell’Accordo 16.1.2003;
j) il Codice di comportamento di A.S.I.S..
Il servizio dovrà essere prestato anche qualora il numero di bagnanti/frequentatori contemporaneamente presenti nello spazio di attività è inferiore alle 20 unità ed anche per le vasche con specchi d’acqua di superficie inferiore a 50 m2.;
2) il servizio di pulizia e di igienizzazione delle aree piscina nel rispetto di quanto previsto dagli Accordi e dalle delibere indicate al precedente punto 1), nonché secondo le procedure previste dal DVR piscina di ciascun impianto, nonché nel rispetto de:
a) le procedure ambientali A.S.I.S.:
b) procedura ambientale P-AMB-04 concernente “controllo operativo: gestione dei rifiuti e scarichi idrici” (allegato 3.a. al presente capitolato);
c) procedura ambientale P-AMB-06 concernente “gestione delle emergenze ambientali” (allegato 3.b. al presente capitolato);
d) istruzione ambientale IO_AMB_03 “pulizia vasche e piani vasca” (allegato 3.c. al presente capitolato);
e) istruzione ambientale IO_AMB_04 “emergenze ambientali” (allegato 3.d. al presente capitolato);
f) ai criteri minimi ambientali stabiliti dal D.M. Ministero dell’ambiente 24.12.2012 - all. 1 - parr. 5.3, 5.5, 6.1 e 6.2. per quanto applicabili;
3) il servizio di gestione sicurezza, prevenzione e gestione emergenze ha per oggetto l’assunzione dell’attività di incaricato del mantenimento delle condizioni di sicurezza ai sensi dell’art. 19 del D.M. 18.3.1996 e successive modifiche e integrazioni e il servizio di gestione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in luoghi di lavoro e attività a rischio di incendio medio ai sensi degli allegati I e IX del D.M. 10.3.1998. Il servizio deve essere prestato in tutti gli orari in cui è attivato il servizio di salvataggio e di pronto soccorso, sia in orario di apertura al pubblico che in orario di prenotazione dell’utenza associativa, ed è rivolto ai bagnanti, ai frequentatori e alle altre persone a qualsiasi titolo presenti negli impianti natatori, escluse le sole aree tribuna delle vasche coperte. Il servizio è svolto nel rispetto dei Piani di gestione e prevenzione delle emergenze adottati da A.S.I.S.;
4) i seguenti altri servizi accessori ai precedenti:
a) il servizio di coordinamento delle emergenza e della sicurezza durante talune gare/manifestazione ha per oggetto i compiti individuati per questo ruolo dal documento “Incarichi sicurezza a valere dall’1/1/2018 durante gare/manifestazioni” allegato al presente capitolato sub 12);
b) il servizio di sorveglianza e di custodia dei beni mobili e immobili presenti negli impianti;
c) il servizio di manutenzione delle pompe aspirafango, ivi inclusa la sostituzione dei relativi filtri; la fornitura delle pompe aspirafango è a carico dell’appaltatore;
d) il servizio di gestione rapporti con il pubblico nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento aziendale degli utilizzi degli impianti sportivi.
Art. 2.6 – Servizio di salvataggio e di primo soccorso con abilitazione all’uso del defibrillatore
1. Il servizio di salvataggio e di primo soccorso di primo soccorso con abilitazione all’uso del defibrillatore deve essere espletato con il numero di addetti pari o superiore a quello occorrente secondo quanto disposto dall’articolo 14 del D.M. 18.3.1996 e successive modifiche e integrazioni.
Il numero di assistenti bagnanti richiesto per ciascun impianto natatorio oggetto del servizio è indicato all’allegato 1) del presente capitolato. Il servizio dovrà essere prestato anche qualora il numero di bagnanti/frequentatori contemporaneamente presenti nello spazio di attività è inferiore alle 20 unità ed anche per le vasche con specchi d’acqua di superficie inferiore a 50 m2.
L’appaltatore riveste la figura di responsabile dell’igiene e della sicurezza di bagnanti e frequentatori per conto del titolare dell’impianto (Presidente A.S.I.S.) e, come tale, è tenuto ad osservare e far osservare le norme dell’Accordo Stato Regioni 16.1.2003 e relative disposizioni provinciali di recepimento e del D.P.P. 8.6.2009, n. 9-11, nonché le procedure e le prescrizioni individuate, impianto per impianto, dai singoli DVR piscine e le procedure allegate sub 3) al presente capitolato.
2. Il servizio di salvataggio e di primo soccorso con abilitazione all’uso del defibrillatore presso le vasche del Centro sportivo Xxx Xxxxxx xxxx svolto da due assistenti bagnanti in presenza di entrambe le vasche aperte: un assistente bagnante dovrà presidiare la vasca da 25 metri dal livello vasca 25 metri e uno dovrà presidiare la vasca piccola dal livello vasca piccola
3. Le situazioni straordinarie che dovessero richiedere temporaneamente la presenza dell’assistente bagnante in luogo diverso dal piano vasca sono ammissibili solo se limitate alle effettive esigenze del servizio in appalto e debbono essere poste in essere con la massima accortezza e con adeguata valutazione da parte del capovasca:
• delle condizioni di affluenza dei bagnanti e di frequentatori dell’impianto;
• delle condizioni di rischio rispetto alla tipologia di bagnanti in vasca.
Dette assenze temporanee dal servizio di sorveglianza debbono comunque rivestire carattere di straordinarietà tale da non compromettere la continuità e l’efficacia della sorveglianza e comunque durante l’orario in cui sono in servizio due o più assistenti bagnanti.
Compiti che prevedano l’allontanamento dell’assistente bagnante dovranno essere approntati ed eseguiti esclusivamente fuori dall’orario di apertura al pubblico individuale e associativo.
E’ vietato l’allontanamento dal piano vasca per consumare pasti, anche brevi. E’ vietato l’uso del cellulare sul piano vasca.
4. Il servizio di salvataggio e di primo soccorso con abilitazione all’uso del defibrillatore deve essere espletato con personale che osserva i seguenti doveri:
a) vigilanza continua, ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca; costante osservazione delle vasche e dei bagnanti in acqua. Le attività di vigilanza e di osservazione debbono essere poste in essere con perizia, attenzione e continuità per tutto l’orario di apertura al pubblico e di prenotazione da parte dell’utenza associativa;
b) intervento di primo soccorso in caso di incidenti ed infortuni, attraverso l'intervento in acqua e il pronto soccorso a terra. Il personale addetto al servizio dovrà assicurare la massima collaborazione e adoperarsi affinchè i soccorsi siano i più rapidi ed efficaci possibili. Il personale in servizio e testimone oculare dovrà provvedere alla compilazione della scheda fornita da A.S.I.S. ed avente ad oggetto la segnalazione degli infortuni (come da modello allegato sub 6) al presente capitolato). Il compilatore deve descrivere l’accaduto attestando il fatto, il luogo in modo circostanziato, la zona dell’impianto, il giorno, l’ora, il personale in servizio testimone oculare, le generalità dell’infortunato e, qualora quest’ultimo fosse minorenne, le generalità dell’accompagnatore maggiorenne, la residenza dell’incidentato, le generalità dei testimoni oculari; l’indicazione se trattasi di utente del nuoto “libero” o utente del nuoto “associativo”;
c) rispetto degli orari di apertura al pubblico, individuale o associativo, stabiliti da A.S.I.S., nonché degli orari di prenotazione dell’utenza associativa, per l'accesso al piano vasca. Rispetto dell'orario di uscita dell’utenza individuale dalla zona vasca stabilito in 15 minuti prima dell'orario di chiusura al pubblico. Rispetto dell’orario di uscita dell’utenza associativa dalla zona vasca stabilito nel termine dell’orario di prenotazione fornito da A.S.I.S.. Compilazione dei report di non conformità di cui all’allegato 7) del presente capitolato;
d) assunzione e mantenimento delle postazioni di vigilanza, usufruendo dei beni mobili destinati ed a disposizione (sedie, torrette, panche) e/o acquistati dall’appaltatore. Le postazioni di vigilanza saranno individuate dall’appaltatore entro trenta giorni dalla consegna degli impianti, fatta salva la postazione centrale che viene individuata da A.S.I.S.;
e) costante applicazione del Regolamento A.S.I.S. degli utilizzi degli impianti natatori in gestione A.S.I.S.;
f) costante applicazione delle procedure del DVR piscine poste in capo al servizio di assistenza bagnanti;
g) costante funzionamento del sistema di sicurezza denominato “Angel Eye” quale servizio aggiuntivo e integrativo, ma non sostitutivo, del servizio di salvataggio e di primo soccorso né sostitutivo di alcuno degli addetti al servizio di assistenza bagnanti in servizio; il sistema di sicurezza “Angel Eye” dovrà essere utilizzato su tutte le vasche che ne sono dotate;
h) costante ed educata attività di prevenzione al formarsi di situazioni di concreto pericolo in acqua o sul piano vasca. Xxxxxxxx ed educata attività di repressione dei comportamenti vietati dal Regolamento
A.S.I.S. per gli utilizzi degli impianti natatori. Xxxxxxxx ed educata attività di repressione di comportamenti non vietati ma ritenuti nondimeno pericolosi per l'incolumità delle persone in vasca o sul piano vasca;
i) particolare attenzione e massima sorveglianza alle vasche dotate di scivoli e giochi per bambini nel rispetto delle prescrizioni e dei divieti indicati dal Regolamento A.S.I.S. per gli utilizzi di scivoli, giochi e aree di ammaraggio oppure da A.S.I.S. con altre disposizioni comportamentali;
j) puntuale controllo sull’occupazione degli spazi acqua facendo rispettare in toto i planning piscina forniti da A.S.I.S. con segnalazione di anomalie quali mancata occupazione degli spazi acqua, sottoccupazione degli spazi acqua o sovraoccupazione degli spazi acqua. Compilazione dei report di non conformità di cui all’allegato 7) del presente capitolato;
k) verifica che sia costantemente assicurata un’area di bordo vasca priva di ostacoli lungo tutti i bordi vasca di una larghezza almeno pari a 1,5 metri o, ove consentito dalle caratteristiche strutturali dell’impianto, pari ad almeno 2,5 metri per i lati lunghi e a 4 metri per i lati corti; collaborazione alla rimozione di tutti gli ostacoli presenti a bordo vasca;
l) verifica che sia costantemente assicurato uno spazio distribuito e direttamente connesso allo specchio d’acqua tale per cui sia consentita la sosta degli utenti;
m) costante svuotamento e pulizia dei presidi di bonifica degli impianti natatori scoperti con detergente fornito da A.S.I.S.; al termine delle operazioni di pulizia dei presidi, riempimento dei medesimi con il prodotto di sanificazione fornito da A.S.I.S., fino al livello comunicato da A.S.I.S. con riferimento alle singole strutture e alle norme vigenti in materia di igiene negli impianti natatori (secondo le norme
attualmente in vigore l’altezza dell’acqua del presidio di bonifica deve raggiungere e mantenere i 16 cm). I presidi di bonifica non possono mai essere vuoti o sporchi o privi dei valori richiesti di antimicotico. Qualora i presidi di bonifica non siano dotati del ricircolo d'acqua l'operazione va ripetuta con frequenza pari al cambio turno degli utilizzatori e la vaschetta deve essere svuotata, riempita e aggiunta di antimicotico;
n) segnalazione delle corsie riservate agli utenti associativi e/o delle corsie chiuse al pubblico attraverso la collocazione di cartelli recanti la scritta “Corsia riservata”;
o) intervento presso i bagnanti che non indossano cuffia affinché provvedano ad indossarla e ai bagnanti/frequentatori che non portino calzature idonee a calzarle ed a fruirne sempre nei percorsi a piedi nudi;
p) intervento presso i bagnanti che praticano apnea senza autorizzazione di A.S.I.S. per vietarne la pratica;
q) intervento presso i bagnanti che utilizzano materiali pericolosi quali palette, maschere di vetro, pinne proibendo l’uso degli stessi;
r) intervento presso i bagnanti che utilizzano materiali consentiti solo con autorizzazione di A.S.I.S. (quali boccaglio, palette, minipinna e attrezzatura subacquea) per verificare il possesso dell’autorizzazione e, in caso di uso pericoloso o d’ostacolo ai bagnanti, per consigliarne un uso corretto e non d’intralcio per gli altri bagnanti. Per i bagnanti sprovvisti dell’autorizzazione A.S.I.S., è fatto divieto di usare i suddetti materiali;
s) esecuzione delle procedure comunicate da A.S.I.S. per la gestione del divieto di introdurre telecamere e macchine fotografiche e della eventuale delega formulata da A.S.I.S. all’appaltatore per il rilascio di autorizzazione verbale all’introduzione di apparecchi da fotografia o da ripresa nei casi e con le modalità indicate da A.S.I.S. stessa;
t) chiusura di scivoli, giochi e idromassaggi qualora non siano utilizzati dal pubblico e comunque quando si renda necessario sospendere momentaneamente il funzionamento per togliere l’acqua;
u) rapida applicazione della procedura del DVR piscine nel caso in cui le vasche vengano lordate da escrementi o altro; attivazione per la successiva procedura per la ripresa della balneabilità;
v) posizionamento, smontaggio e/o ritiro dei separatori di corsie, delle porte, delle hydrobike, delle pedane e di ogni altra attrezzatura di proprietà A.S.I.S. utilizzabile in acqua. Ciò dovrà essere eseguito nell'ambito dell'organizzazione degli spazi acqua comunicata da A.S.I.S.. La presente attività dovrà essere prestata a servizio dell'utenza singola, dell'utenza associativa e di A.S.I.S. quando e dove necessario. I separatori di corsia devono essere posizionati e ritirati quotidianamente e a fine stagione smontati, puliti e riposti in luogo indicato dal Responsabile impianti natatori e coperti da telo ombreggiante;
w) pulizia costante e periodicamente a fondo delle panchine scoperte;
x) controllo che i tornelli per l’uscita dal piano vasca non siano rimossi o spostati per evitare, alle persone in entrata, di passare attraverso il percorso obbligato dei presidi di bonifica; controllo del corretto funzionamento delle docce del presidio di bonifica. Far rispettare a tutti gli utenti l’obbligo di passaggio nel presidio di bonifica e sotto la doccia;
y) qualora l'impianto ne sia dotato e ne sia previsto l’utilizzo da parte di A.S.I.S., posizionamento e riavvolgimento di tutti i teli di copertura termica delle vasche, con l'ausilio della procedura motorizzata ove esistente e funzionante ovvero a manovella, negli altri casi. Le operazioni di posizionamento e di riavvolgimento devono essere effettuate quotidianamente prima dell'orario di apertura (per il ritiro) e dopo l'orario di chiusura (per il posizionamento) salvo che l’impianto non sia utilizzato da terzi, autorizzati da A.S.I.S., successivamente al termine della prestazione del servizio di cui al presente capitolato;
z) per gli impianti scoperti ed in caso di temporali o fenomeni atmosferici pericolosi (raffiche di vento) o per il venir meno delle condizioni di sicurezza di bagnanti e frequentatori, far uscire dalle vasche al più presto bagnanti e frequentatori secondo la procedura del DVR piscine;
aa) per gli impianti dotati di tribune che accedono direttamente al piano vasca, attività di sorveglianza e di orientamento del pubblico affinché il pubblico acceda unicamente alla tribuna, evitando di accedere agli spazi acqua per ragioni di sicurezza e di pagamento del titolo d'ingresso;
bb) ove esistenti, apertura e chiusura quotidiana di ombrelloni, sdraio e fasciatoi; la chiusura è richiesta anche in caso di temporale;
cc) consegna e assistenza agli utenti delle attrezzature noleggiate da A.S.I.S., quali le sdraio e i lettini; dd) assistenza agli utenti disabili per favorire la rimozione di ogni ostacolo alla piena fruizione del servizio
e al funzionamento degli ausilii per la discesa in acqua;
ee) provvedere all’irrigazione di aiuole e vasi presenti nelle aree di competenza (vasca e piano vasca);
ff) chiamata al numero unico di reperibilità A.S.I.S. per comunicare ogni fabbisogno manutentivo, organizzativo anche a risoluzione non immediata, nonché la chiusura vasche per qualsiasi accadimento;
gg) gestione chiusura passaggio prato lido est e campo beach volley al Centro sportivo Trento Nord.
5. Il servizio di salvataggio e di primo soccorso deve essere espletato con personale che osserva le seguenti direttive:
a) pieno e totale rispetto degli orari di apertura, di chiusura e di gestione degli impianti stabiliti da A.S.I.S.;
b) indossare l’intera divisa;
c) portare il tesserino di riconoscimento contenente i dati previsti da norme di legge, in modo tale che lo stesso sia leggibile e consentire la riconoscibilità dell’identità dell’addetto;
d) accesso e uscita dagli impianti attraverso i presidi di bonifica e gli impianti di controllo accessi automatizzati di A.S.I.S.. A.S.I.S. provvederà a consegnare le tessere abilitanti l’ingresso a ciascun addetto del servizio;
e) cambio del turno del personale effettuato a piano vasca ed in presenza di tutti gli addetti del turno precedente e del turno successivo; il personale addetto al servizio non potrà protrarsi sul piano vasca oltre il proprio turno di lavoro qualora sia entrato in servizio il personale addetto al turno successivo;
f) al cambio turno, effettuare le consegne operative agli addetti del turno successivo, riportando i sospesi ed ogni informazione utile per la gestione del piano vasca;
g) comportamento del personale addetto al servizio uniformato ai principi generali e comuni nell'erogazione dei servizi pubblici ed in particolare ai criteri di parità di trattamento, continuità del servizio, imparzialità, sicurezza, efficienza ed efficacia;
h) comportamento degli addetti sul piano vasca rispettoso del Regolamento A.S.I.S. degli utilizzi degli impianti natatori e ispirato alla piena collaborazione con i bagnanti e i frequentatori;
i) comunicare con i referenti dell’appaltatore e al numero unico di reperibilità A.S.I.S. a mezzo di cellulare direttamente dal piano vasca;
j) presenza di strumenti di comunicazione interna tra gli addetti in turno durante il servizio estivo; è onere dell’appaltatore dotare gli addetti delle strumentazioni idonee a realizzare una rete di radiocomunicazione tra gli addetti e, in particolare, con la cassa dell’impianto.
6. Il servizio di salvataggio e di primo soccorso deve essere espletato con personale che osserva i seguenti
divieti:
a) divieto di far entrare in vasca persone prima dell'orario di apertura al pubblico e/o dell’orario di
prenotazione e di farle rimanere dopo l'orario massimo di permanenza in zona vasca stabilito in 15 minuti prima dell'orario di chiusura al pubblico o nell’orario di fine prenotazione per l’utenza associativa; divieto di far entrare utenti associativi non autorizzati da A.S.I.S. e/o in giornate e orari diversi da quelli stabiliti da A.S.I.S.;
b) divieto di assunzione di comportamenti negligenti, imprudenti o privi di perizia;
c) divieto di abbandono del locale vasca, fatto salvo quanto previsto dall’art. 10 comma 3 del presente capitolato;
d) divieto di abbandono della postazione di vigilanza;
e) divieto di abbandono anticipato del turno di servizio;
f) divieto di abbandono del turno di servizio fino al momento in cui tutti i colleghi del turno successivo abbiano preso servizio sul piano vasca;
g) divieto di delegare a terzi la mansione;
h) divieto di formazione di raggruppamenti di addetti in un’unica postazione di vigilanza o in luogo diverso dalle postazioni di vigilanza;
i) divieto di formazione di raggruppamenti di addetti e/o di personale A.S.I.S. in qualsiasi postazione dell’impianto;
j) divieto di prestare servizio senza indossare l’intera divisa; divieto di prestare servizio in costume da bagno, anche parziale;
k) divieto di svolgere attività o di assumere comportamenti che distolgano l’attenzione dal piano vasca e dalle persone in acqua, incluso l’uso di cellulari, tablet e pc mobili;
l) divieto di svolgere, in orario di servizio, lezioni private o attività di addestramento al nuoto per conto proprio o per conto terzi;
m) divieto di fumare in tutte le aree degli impianti;
n) divieto di dedicarsi alla lettura di giornali, di libri e di qualsiasi altro materiale;
o) divieto di consumare pasti e/o cibi durante il turno di lavoro;
p) divieto di recarsi al bar o ai locali di somministrazione di alimenti e bevande durante l’orario di servizio;
q) divieto di recarsi al servizio cassa di A.S.I.S. o in altri luoghi diversi dai locali vasca, fatta eccezione per i casi di applicazione delle procedure previste dal DVR piscine e dal piano di evacuazione;
r) divieto di utilizzare le linee telefoniche e telematiche di A.S.I.S.;
s) divieto di aggiungere additivi, flocculanti o disinfettanti all’acqua delle vasche o dei presidi di bonifica, nonché divieto di introdurre i medesimi nelle pompe di circolazione dell’acqua delle vasche;
t) divieto di recarsi negli spogliatoi degli utenti, se non a richiesta di A.S.I.S.;
u) divieto di telefonare sul piano vasca, se non per comunicare con i referenti dell’appaltatore, il numero unico di reperibilità A.S.I.S. e per l’applicazione delle procedure di soccorso, emergenza, di evacuazione e di sicurezza;
v) divieto di entrare e di uscire dall’impianto attraverso varchi diversi da quelli presidiati igienicamente e controllati dagli impianti di gestione accessi automatizzati di A.S.I.S.;
w) divieto di lasciare entrare xxxxxxxx e frequentatori attraverso varchi diversi da quelli del presidio di bonifica;
x) divieto di far entrare xxxxxxxx e frequentatori eludendo l'obbligo del pagamento del titolo per l'ingresso;
y) divieto di utilizzare o di far utilizzare a terzi, che non siano i proprietari, il materiale depositato presso gli impianti e di proprietà di società o gruppi sportivi;
z) divieto di indossare la divisa in orario diverso dal proprio turno di lavoro;
aa) divieto di informare gli utenti soccorsi in caso di incidente del procedimento assicurativo e risarcitorio; bb) divieto di aprire finestre e porte dei locali vasche, salvo diversa indicazione da A.S.I.S..
7. L’appaltatore cura altresì i locali di primo soccorso con i relativi presidi ad uso esclusivo di bagnanti e di frequentatori infortunati. L’appaltatore è tenuto a fornire, e a rifornire l’impianto del materiale mancante dovuto all’utilizzo, al superamento delle date di scadenza o a sottrazione/furto, delle cassette di pronto soccorso con le modalità e il contenuto previsti dal D.M. 15.7.2003, n. 388. La cassetta di pronto soccorso dovrà essere custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con apposita segnaletica a croce verde.
8. L’appaltatore deve tenere in servizio farmaci e prodotti farmaceutici non scaduti e sostituire quelli scaduti.
9. Gli addetti al servizio dovranno tenere sempre in ordine e pronta all’uso tutta l’attrezzatura necessaria al recupero e al primo soccorso dell’infortunato. I farmaci e i prodotti terapeutici devono essere accuratamente richiusi dopo l’uso.
10. Nei locali infermerie e nelle cassette di pronto soccorso, così come sul lettino di soccorso, non deve essere presente nulla che non sia attinente al pronto soccorso stesso. Il locale infermeria e l’eventuale bagno annesso devono essere mantenuti costantemente in ordine e in uno stato di ottima pulizia, nonché riforniti di sapone liquido, carta igienica, salviette, copriwater, sacchetti. Detti locali non possono essere adibiti a spogliatoi o foresteria degli addetti.
11. L'appaltatore è tenuto a comunicare ad A.S.I.S. ogni notizia utile circa lo stato dell'impianto, dei piani vasca, delle scalette, delle grate, degli scivoli nonché di ogni altro elemento mobile circa la presenza di rischi, la necessità di informativa al pubblico e/o la necessità di intervenire presso gli utilizzatori singoli e associativi per le problematiche afferenti all'utilizzo degli spazi acqua. L’appaltatore è tenuto a segnalare immediatamente il malfunzionamento dei presidi di bonifica e delle relative fotocellule di azionamento delle docce. L'appaltatore è tenuto a comunicare immediatamente ad A.S.I.S. il rinvenimento di qualsiasi rottura, disfunzione o mancanza di attrezzature e/o apparecchiature in uso sugli impianti. Le comunicazioni dell'appaltatore dovranno essere effettuate al numero unico di reperibilità o per posta elettronica.
12. L'appaltatore deve provvedere a tenere in evidenza sul piano vasca apposita informativa rivolta all’utenza A.S.I.S., nonchè a curarne l’aggiornamento, sul numero e sulle generalità del personale in servizio nei diversi turni. Detta comunicazione dovrà essere sottoscritta dal personale in turno e consegnata successivamente in copia ad A.S.I.S..
13. L'appaltatore deve provvedere a formare gli addetti in tema di rianimazione e di traumatologia ed, in particolare, dovrà assicurare per ogni turno di servizio la presenza costante su ogni edificio con impianti natatori del numero di addetti formati per l’uso del defibrillatore portatile e quindi munito di brevetto BLS- D (Basic Life Support and Defibrillation), indicato nell’allegato 1) del presente capitolato.
Art. 2.7 – Servizio di pulizia e di igienizzazione
1. Per servizio di pulizia e di igienizzazione delle aree piscina di cui al punto 2) del comma 1 dell'art. 2.5 del capitolato si intende il servizio di pulizia del:
• piano vasca
• vasche e bordi
• acqua e fondo piscina con la scopa (pompa) aspirafango
• griglie e canalette
• zone prato
• xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
• locali spogliatoi, docce e wc riservati agli assistenti bagnanti
• depositi dedicati al servizio assistenti xxxxxxxx
• vetri interni fino ad altezza mt 2,20
• ogni altro elemento e/o luogo indicato al comma 2 del presente articolo
con allontanamento di ogni rifiuto. L'igienizzazione del piano vasca deve essere praticata con soluzioni disinfettanti, efficaci e innocue. Nei percorsi a piedi nudi non potranno essere posati tappeti o stuoie.
La raccolta dei rifiuti deve avvenire con tecniche che ne assicurino lo smaltimento differenziato secondo le norme e i tempi di conferimento, vigenti luogo per luogo, per il conferimento dei rifiuti.
L’aspirazione dei liquami di risulta della pulizia annuale è a carico di A.S.I.S.; è fatto divieto all’appaltatore di scaricare liquami o altre acque di lavaggio nelle acque bianche o reflue senza preventivo specifico benestare di A.S.I.S..
2. Il presente servizio include:
a) il servizio di pulizia giornaliera di tutte le aree interne ed esterne dello spazio di attività sportiva della piscina e, nello specifico, del piano vasca, del bordo vasca, del fondo vasca, della vasca (incluse le superfici verticali), dell'acqua della vasca, della pompa aspirafango e dei suoi filtri, dei separatori di corsie, degli ancoraggi dei separatori di corsie, dei blocchi di partenza, delle grate, dei teli termici coprivasca, dei presidi di bonifica delle vasche scoperte, dei dispositivi lavapiedi, delle fontanelle, delle scalette di ingresso in acqua, dei mancorrenti, delle canalette di scolo, dei tornelli di ingresso ai locali vasche o alle zone prato, delle panche, delle sedie, dei fasciatoi, di tutte le attrezzature sportive presenti in piscina, dei salvagenti, delle ciambelle, dei vetri, delle scaffalature, delle armadiature, delle mensole, delle porte, degli stipiti, delle scale; degli spogliatoi dei dipendenti, delle infermerie, dei bagni di servizio e di ogni altro locale con accesso dal piano vasca; dei lavabi, dei depositi, dei depositi per pronto soccorso, delle infermerie, dei bagni di servizio per gli addetti, degli arredi, delle prese d'acqua potabile, delle docce non coperte, degli scivoli, delle torrette, degli spazi verdi, dei cestini, dei posacenere, degli orologi segnatempo, degli striscioni pubblicitari, dei camminamenti esterni, delle tribune, dei giochi d'acqua.
Il servizio di pulizia dovrà essere eseguito:
• al mattino prima dell'apertura al pubblico e prima dell’apertura all'utenza associativa degli impianti su tutte le aree di cui alla presente lettera;
• durante la giornata più volte e comunque ogniqualvolta si rendesse necessario intervenire sul piano vasca, sul bordo vasca, sull'acqua, sui presidi di bonifica (docce e vaschette antimicotico), anche per asciugare acqua o per asportare capelli, peli, residui vegetali, sabbia, foglie, terra, rifiuti e quant'altro depositato o formatosi. Durante la giornata è prioritaria la pulizia della vasca, dell’acqua in vasca e del piano vasca;
b) il servizio di pulizia settimanale volto all'igienizzazione di tutte le aree di cui alla lettera a) del presente comma. Il presente servizio dovrà essere svolto al di fuori dell'orario di apertura al pubblico e all'utenza associativa degli impianti;
c) il servizio di pulizia straordinaria in occasione dello svuotamento periodico delle vasche coperte per la radicale pulizia, dell'apertura estiva delle vasche scoperte o dell'effettuazione di lavori di manutenzione, nonché la pulizia e l’adeguato stoccaggio dei separatori di corsia, delle scalette, delle attrezzature per disabili.
3. Il servizio di pulizia dovrà essere eseguito con prodotti e mezzi propri. In particolare, l’appaltatore dovrà utilizzare i seguenti mezzi propri su ciascun impianto:
a) macchine lavapavimenti;
b) attrezzature quali robot automatici per la pulizia del fondo vasca;
c) pompe aspirafango;
d) attrezzature quali retine per l’asportazione di materiali galleggianti;
e) contenitori per rifiuti solidi dotati di appositi sacchetti rifiuti e differenti per la diversa tipologia di rifiuti;
f) abbigliamento idoneo del personale.
4. L'appaltatore deve provvedere:
a) alla differenziazione, al trasporto e al conferimento dei rifiuti negli appositi spazi pubblici rispettando i giorni di raccolta del servizio igiene urbana;
b) all’adeguata bonifica in caso di comparsa di insetti infestanti;
c) all’immediata comunicazione ad A.S.I.S. di ogni malfunzionamento degli strumenti di controllo acqua e di ricircolo dell’acqua delle vasche;
d) alla conservazione e al mantenimento dei prodotti e dei mezzi per la pulizia in luogo adatto e chiuso;
e) alla comunicazione ad A.S.I.S. delle schede dei prodotti utilizzati per la pulizia e l’igiene, delle modalità di smaltimento dei rifiuti speciali e delle procedure di pulizia con annesse le valutazioni dei rischi introdotti dall’appaltatore nei luoghi di lavoro di A.S.I.S..
5. Il servizio di pulizia giornaliera deve assicurare che:
a) ciascun impianto risulti pulito al momento dell’inizio della prima attività programmata da A.S.I.S.;
b) ciascun impianto presenti un grado di pulizia idoneo per lo svolgimento di ciascuna attività in acqua anche durante l’arco di orario d’apertura.
6. Il servizio di pulizia giornaliera del piano vasca degli impianti natatori deve assicurare i seguenti valori di conformità igienica di alcuni contaminanti di natura biologica, affinché la sanificazione delle superfici possa definirsi correttamente eseguita ed essere accettata come idonea all’ambiente piscina:
Ricerca per | Valori accettabili (n.germi in U.F.C./cm2) |
Carica batterica | 5 - 25 |
Pseudomonas e Staphylococcus aureus | assenti |
Salmonella spp. | assente |
Listeria monocytogenes | assente |
A.S.I.S. effettuerà, almeno semestralmente, le ricerche (con tampone) sul rispetto dei parametri di sanificazione delle superfici.
L’appaltatore è tenuto ad osservare i limiti di riferimento sopra riportati e, qualora si rilevino valori anomali rispetto ai valori accettabili sopra indicati, a porre in essere le azioni correttive che consentano il rientro nei valori accettabili.
7. Le verifiche e i controlli di A.S.I.S. sul servizio di pulizia giornaliera saranno finalizzati alla verifica del raggiungimento del risultato.
Art. 2.8 – Prodotti utilizzati nel servizio di pulizia
1. Il servizio di pulizia deve essere effettuato esclusivamente con l’uso di prodotti detergenti e di trattamento rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità – dosaggi – avvertenze di pericolosità). I prodotti utilizzati devono essere idonei alla pulizia delle varie tipologie di superfici.
2. E’ vietato l’uso di prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare di acido cloridrico e ammoniaca. E’ vietato l’uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti ammoniaca o coloranti sui pavimenti di marmo, piastrelle, conglomerati.
3. L’appaltatore deve fornire ad A.S.I.S. entro 30 giorni dall’inizio dell’espletamento del servizio le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati (c.d. schede 18 punti con rintracciabilità) con precisazione delle loro caratteristiche qualitative e le concentrazioni che si intendono adottare per le pulizie per ogni specifica superficie. La comunicazione ad A.S.I.S. andrà ripetuta nel caso in cui l’appaltatore intenda sostituire i prodotti precedentemente presentati ad A.S.I.S..
4. A.S.I.S. si riserva di effettuare prelievi a campione dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte per l’uso, per verificare le caratteristiche dei prodotti e l’esatta percentuale dei dosaggi e delle soluzioni.
5. E’ obbligo e responsabilità dell’appaltatore adottare, nell’esecuzione del servizio, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta x xxxxxxxxx da parte di A.S.I.S., tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge e d’esperienza, delle quali deve essere a piena conoscenza, per garantire l’incolumità sia delle persone addette ai lavori che dei dipendenti di
A.S.I.S. e dei terzi.
Art. 2.9 – Servizio di gestione della sicurezza, di prevenzione e gestione delle emergenze
1. Per servizio di gestione della sicurezza, di prevenzione e di gestione delle emergenze di cui al punto 3) del comma 1 dell'articolo 2.5 del presente capitolato si intende il servizio prestato in modo continuo e regolare in tutte le giornate e gli orari di apertura degli impianti natatori e di prenotazione degli impianti natatori. Il servizio deve essere prestato con la presenza costante del numero di addetti per impianto natatorio indicati nell’allegato 1) del presente capitolato. Tutto il personale addetto al servizio di cui al presente articolo deve aver frequentato il corso di formazione tipo B rivolto a addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio (durata 8 ore). Il solo personale a tempo indeterminato dovrà inoltre aver conseguito l’attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio di cui all’art. 3 del D.L. 1.10.1996, n. 512 convertito in legge 28.11.1996, n. 609 rilasciato dal Corpo dei VV.FF. (nonché all’art. 1 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e al D.M. 10.3.1998).
2. Il servizio di gestione della sicurezza ha per oggetto l’assunzione dell’attività di incaricato del mantenimento delle condizioni di sicurezza ai sensi degli articoli 19 e 20 del D.M. 18.3.1996 e successive modifiche e integrazioni e il servizio di gestione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in luoghi di lavoro e attività a rischio di incendio medio ai sensi degli allegati I e
IX del D.M. 10.3.1998. Il servizio è richiesto per tutte le aree con presenza di bagnanti e frequentatori; sono escluse dal presente servizio le tribune coperte – e dunque le zone con spettatori – degli impianti natatori con vasche coperte, salvo diverso e specifico incarico da parte di A.S.I.S..
Il personale addetto al servizio cura durante tutti gli orari di apertura al pubblico e di attività autorizzate da
A.S.I.S. (anche durante gli orari in cui l’impianto sportivo non è aperto al pubblico spettacolo), il servizio di mantenimento delle condizioni di sicurezza ai sensi dell’artt. 19-20 del D.M. 18.3.1996 (“Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”) nonché tutte le attività di attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e dell’Allegato IX del D.M. 10.3.1998 recante “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”. Le condizioni di sicurezza antincendio e di prevenzione debbono essere mantenute ed assicurate per i lavoratori, i bagnanti, i frequentatori e le persone comunque presenti nell’impianto natatorio. Il numero di bagnanti e di frequentatori indicati all’allegato 1) del presente Capitolato risulta così determinato:
• la densità di affollamento (numero di bagnanti) delle vasche degli impianti oggetto del servizio di assistenza bagnanti è stabilito secondo il criterio previsto dall’art. 11 e dal punto 4. della parte II dell’allegato A del D.P.P. 8.6.2009, n. 9-11/Leg. e comunque:
▪ garantendo che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua, in relazione al volume d’acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti della potenzialità dell’impianto e che l’attività natatoria possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza;
▪ nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle licenze di pubblico esercizio di cui all’art. 86 TULPS, nella licenza di agibilità per pubblico spettacolo di cui all’art. 80 TULPS e nel certificato di prevenzione incendi ove il numero di bagnanti sia indicato;
• il numero di frequentatori è stabilito nel rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle licenze di pubblico esercizio di cui al’art. 86 TULPS, nella licenza di agibilità per pubblico spettacolo di cui all’art. 80 TULPS e nel certificato di prevenzione incendi ove il numero di frequentatori sia indicato;
• che, in mancanza di formale individuazione, il numero di frequentatori e di bagnanti è determinato da
A.S.I.S. nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal punto 7) della delibera Giunta provinciale di Trento 9.3.2007, n. 480 e di quanto stabilito dal D.P.P. 8.6.2009, n. 9-11/Leg.”.
3. Gli addetti al presente servizio devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dalle disposizioni adottate dalla Commissione provinciale di vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo. Le persone addette dovranno essere individuate e adeguatamente informate e formate dall’appaltatore; le medesime dovranno essere designate con apposito atto sottoscritto per accettazione dalla/e persona/e.
4. Le persone designate come sopra per il servizio di mantenimento della sicurezza, nonché di prevenzione e gestione delle emergenze, in accordo con le disposizioni del D.M. 18.3.1996, la normativa antincendio e le disposizioni del piano per la gestione della sicurezza antincendio e piano di emergenza, oltrechè nel rispetto delle direttive eventualmente di volta in volta impartite per iscritto dal responsabile della sicurezza di A.S.I.S., dovranno essere presenti prima, durante e dopo gli orari di apertura al pubblico e gli orari di prenotazione dell’utenza associativa, per effettuare i necessari controlli, tra i quali in particolare:
a) controllare le vie di accesso e di esodo che debbono essere mantenute sgombre da qualsiasi materiale e funzionanti in tutti i loro elementi (serramenti, porte, cancelli, impianti e attrezzature di sicurezza);
b) controllare che nelle aree riservate ai bagnanti, ai frequentatori e al pubblico siano ubicate planimetrie dei locali con indicati i percorsi di esodo;
c) verificare il mantenimento in efficienza dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza degli impianti elettrico, di ventilazione, di condizionamento, di riscaldamento;
d) adottare gli opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari;
e) far rispettare la destinazione d’uso dei singoli locali dell’impianto senza alterarne il carico incendio, l’arredo; far rispettare la densità di affollamento in vasca (affollamento bagnanti) e nello spazio sportivo (numero di frequentatori) indicato per ciascun impianto nell’allegato 2 del presente Capitolato; verificare che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua, in relazione al volume d’acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti della potenzialità dell’impianto e che l’attività natatoria possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza, comunicando immediatamente ad
A.S.I.S. eventuali anomalie o esigenze di intervento;
f) assicurare il rispetto dell’affollamento massimo di spettatori sulle tribune degli impianti natatori scoperti indicato per ciascun impianto nell’elenco edifici di cui all’allegato 2 del presente capitolato;
g) assicurare la propria visibilità e rintracciabilità a mezzo della divisa di addetto antincendio per tutta la durata della manifestazione;
h) garantire pronto ed efficace ausilio in caso di incendio e di altra emergenza attivando le procedure per le emergenze presenti nel piano e nel DVR piscine di A.S.I.S.;
i) avvisare A.S.I.S. di qualsiasi situazione di anomalia registrata ai fini della sicurezza;
j) garantire assistenza e collaborazione ai vigili del fuoco e al personale addetto al soccorso in caso di emergenza;
k) garantire il rispetto del divieto di fumo;
l) ogni altra ispezione ritenuta utile al fine di compiere a regola d’arte il servizio oggetto del presente articolo.
5. L’appaltatore deve fornire ad A.S.I.S., entro sessanta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l’elenco del personale addetto al servizio di sicurezza, nonché prevenzione e gestione delle emergenze, con indicazione della frequenza del corso 8 ore, nonché copia degli attestati di idoneità tecnica di cui al comma 1 del presente articolo. L’elenco, con i relativi nuovi attestati, deve essere aggiornato e fornito ad
A.S.I.S. almeno semestralmente e comunque aggiornato a seguito di intervenute variazioni sul personale in servizio.
6. A.S.I.S. si riserva di comunicare eventuali ulteriori prescrizioni per il servizio di cui al presente articolo in applicazione di prescrizioni e/o limitazioni impartite con il certificato di prevenzione incendi dell’edificio; il certificato di agibilità dell’impianto sportivo ex art. 80 del TU.L.P.S. o l’agibilità rilasciata per manifestazioni occasionali dalla Commissione provinciale per la vigilanza sui pubblici spettacoli.
7. A.S.I.S. provvederà, entro trenta giorni dalla stipula del contratto, a trasmettere all’appaltatore e per ciascun edificio:
▪ il piano per la gestione della sicurezza antincendio e piano di emergenza (redatto ai sensi dell’art. 5 del D.M. 10.3.1998, dell’art. 19 del D.M. 18.3.1996 e dell’art. 5 del D.P.R. 12.1.1998, n. 37), completo di planimetrie del piano di emergenza;
▪ il DVR piscine;
▪ il DVR rischio chimico.
Ogni addetto dell’appaltatore dovrà disporre sul proprio luogo di lavoro e conoscere la procedura per la gestione della sicurezza antincendio e dell’emergenza e le planimetrie del piano di emergenza.
Art. 2.10 - Servizio di garanzia vasche e spogliatoi liberi da utenti
1. L’appaltatore deve assicurare il servizio di assistenza bagnanti per mezz’ora dopo il termine di chiusura delle attività nell’impianto natatorio, inteso come chiusura dell’orario di apertura al pubblico individuale e come chiusura dell’orario di apertura al pubblico associativo. La permanenza dell’assistente bagnanti è assicurata per sorvegliare le vasche dopo il termine dell’orario di apertura al pubblico individuale o associativo assicurando che tutti gli utenti siano usciti dalle vasche, dagli spogliatoi e dall’impianto senza farvi rientro fuori orario di apertura.
L’assistente bagnante dovrà posizionare sugli ingressi i cartelli e i piantoni con la scritta “vasche chiuse”.
Art. 2.11 – Servizi accessori: servizio di coordinamento delle emergenze e della sicurezza durante gare
/ manifestazioni
1. Il servizio di coordinamento delle emergenze e della sicurezza durante gare/manifestazione. Il servizio deve svolgersi a mezzo di un dipendente in possesso delle seguenti caratteristiche:
a) munito sempre di cartellino di riconoscimento e di divisa ad alta visibilità con scritto “coordinatore emergenze”;
b) in possesso dei seguenti requisiti tecnici: brevetto di assistente bagnante in corso di validità; attestato abilitante all’uso del DAE in corso di validità; formazione rischio incendio livello medio (corso 8 ore) non anteriore a tre anni; possesso di patentino rilasciato dai VVF per addetto alla gestione delle emergenze;
c) che non sia tesserato e non ricopre alcun incarico negli enti organizzatori (FIN o ENS o associazioni sportive dilettantistiche o altro soggetto) della gara/manifestazione per la quale presta servizio;
d) dovrà essere presente dall’orario di inizio riscaldamento della manifestazione fino alla fine della stessa e comunque fino a che gli atleti e il pubblico saranno sfollati completamente dall’impianto;
e) non potrà essere svolto dagli assistenti xxxxxxxx in turno per la gara/manifestazione in quanto questa figura è aggiuntiva rispetto al ruolo di assistenza ai bagnanti.
Art. 2.12 – Servizi accessori: servizio di sorveglianza e di custodia dei beni
1. Il servizio di sorveglianza e di custodia dei beni dovrà essere svolto ai sensi dell'articolo 1768 e seguenti del codice civile. I beni mobili presenti sugli impianti natatori e consegnati all’appaltatore sono indicati nell’elenco allegato sub 10) al presente capitolato.
2. Il servizio oggetto del presente articolo dovrà essere svolto con costanza, attenzione, diligenza, spirito di collaborazione verso A.S.I.S. e verso gli utenti. I beni dovranno essere prelevati e riposti nei luoghi individuati come idonei.
3. Nel servizio oggetto del presente articolo si intende inclusa anche l'attività di mantenimento in perfetto stato di funzionamento e pronto all'uso delle attrezzature di salvamento, quali ciambelle, salvagenti, aste, funi.
4. Il personale addetto al servizio dovrà provvedere quotidianamente al controllo delle vie di uscita, assicurandosi che alla chiusura dell’impianto siano chiuse tutte le porte, le finestre, le porte-finestre e le uscite d'emergenza.
5. A.S.I.S. provvederà a controlli periodici sulla consistenza e sull'obsolescenza dei propri beni. Qualora venissero riscontrati deterioramenti diversi da quelli dovuti al normale uso, A.S.I.S. provvederà alla contestazione all'appaltatore ed alla richiesta di rifusione dei costi per la sostituzione.
Art. 2.13 – Servizi accessori: servizio di gestione rapporti con il pubblico
1. Il servizio di gestione rapporti con il pubblico dovrà essere reso nel pieno rispetto:
▪ del Regolamento A.S.I.S. sulle modalità di utilizzo degli impianti natatori e del Codice di comportamento, per quanto applicabile;
▪ della politica della qualità e di soddisfazione degli utenti indicata nella Carta della qualità dei servizi
A.S.I.S. e nelle norme della certificazione cui eventualmente A.S.I.S. aderirà.
2. L'appaltatore e il personale addetto al servizio non potranno in alcun modo autorizzare l'ingresso negli impianti o in vasca di persone non autorizzate da A.S.I.S. e/o sprovviste di idoneo titolo fiscale d'ingresso.
3. L’appaltatore e il personale addetto al servizio non potranno autorizzare l’ingresso del personale addetto in qualità di utente, al di fuori dell’orario di lavoro, senza il relativo titolo d’ingresso rilasciato da A.S.I.S.. Parimenti, non potranno far accedere agli impianti in qualità di utenti senza il citato titolo d’ingresso parenti ed affini del personale addetto al servizio, né personale A.S.I.S. o parenti ed affini di quest’ultimo.
4. L'appaltatore e il personale addetto al servizio non potranno in alcun modo autorizzare l'affissione di avvisi di utenti, singoli o associativi, e terzi in genere all'interno degli impianti. Gli avvisi destinati agli addetti del servizio dovranno essere affissi all'interno degli spogliatoi del personale. A.S.I.S. provvederà a richiedere di defiggere ogni informativa estranea e/o non autorizzata.
5. Il personale addetto al servizio dovrà prestare particolare attenzione alla prevenzione dei furti, intervenendo per consigliare i migliori accorgimenti preventivi a seconda della fattispecie e per scongiurare atti delittuosi in corso.
Art. 3 – Obblighi a carico dell’appaltatore
1. L’appaltatore, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei servizi.
Art. 3.1 – Personale addetto al servizio: requisiti e formazione
1. I dipendenti e/o collaboratori dell’appaltatore devono avere compiuto la maggiore età e devono accettare i contenuti del Codice di comportamento di A.S.I.S., per quanto compatibili, in virtù di quanto previsto dal paragrafo 1.2. del Codice stesso.
2. Nella selezione del personale l’appaltatore deve rispettare i seguenti vincoli:
a) ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 39/2014, i dipendenti e/o collaboratori dell’appaltatore non devono aver subito condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
b) i dipendenti e/o collaboratori dell’appaltatore non devono avere subito condanne con sentenza passata in giudicato o risultare sottoposti a procedimento penale per i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, contro la morale familiare, contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà individuale e, in particolare, per i delitti di violenza sessuale di cui alla legge n. 66/1996, così come individuati dal codice penale;
c) non possono essere addetti al servizio, persone che negli ultimi 12 anni siano state allontanate da servizi appaltati da A.S.I.S. in ragione di accertate gravi manchevolezze che hanno condotto a formali contestazioni e/o elevazioni di penali.
3. I dipendenti e/o collaboratori dell’appaltatore addetti al servizio di salvataggio e di primo soccorso devono possedere uno dei seguenti brevetti in corso di validità:
a) abilitazione al salvataggio e al primo soccorso in acque interne e piscine rilasciata dalla Sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto - FIN;
b) brevetto di salvataggio piscine rilasciato da società autorizzate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione come previsto dall’art. 14 del D.M. 18.03.1996 (attualmente Società Nazionale di Salvamento – SNS di Genova e Federazione Italiana Salvamento Acquatico – FISA di Roma).
Inoltre devono possedere:
c) la formazione al primo soccorso in corso di validità;
d) l’abilitazione all’uso del DAE in corso di validità;
e) il certificato in corso di validità di idoneità fisica allo svolgimento dell’attività di salvamento in piscine rilasciato da struttura sanitaria pubblica come previsto dagli articoli 10 e 7 del D.M. 29.7.2016, n. 206;
f) la formazione antincendio corso B (otto ore) in xxxxx xx xxxxxxxx;
x) (xxxx se dipendenti a tempo indeterminato) l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 2.9 del capitolato.
4. L’abilitazione e/o i brevetti di cui al comma 3 del presente articolo dovranno essere regolarmente rinnovati presso la Sezione salvamento della Fin o le Società autorizzate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione. L’abilitazione e/o il brevetto, nonché i relativi rinnovi, di ciascun addetto dovranno essere consegnati in copia ad A.S.I.S.. Ogni addetto al servizio dovrà portare con sé il proprio brevetto o la propria abilitazione durante tutte le ore lavorative.
5. Il personale dovrà essere dotato ed esporre, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della L. 3.8.2007, n. 123, di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (appaltatore o subappaltatore).
6. Il personale dovrà indossare sempre l'abbigliamento di servizio (divisa) fornito dall'appaltatore. L'abbigliamento di servizio dovrà: essere uguale per tutti gli addetti, di colore rosso, consentire l'immediato e certo avvistamento del personale, differenziarsi dall'abbigliamento del personale A.S.I.S. e dall'abbigliamento comunemente usato dagli istruttori presenti in vasca. L’abbigliamento del capovasca dovrà avere un elemento distintivo rispetto agli assistenti bagnanti. L'abbigliamento di servizio dovrà essere sottoposto ad approvazione di A.S.I.S..
7. L'appaltatore dovrà munire ciascun addetto al servizio oggetto del presente capitolato di apposito fischietto e, durante l’apertura dei lidi, di radio ricetrasmittenti per la comunicazione tra addetti assistenza bagnanti e addetti cassa A.S.I.S..
8. L'appaltatore deve fornire al personale addetto al servizio oggetto del presente capitolato tutti i dispositivi di protezione individuale eventualmente richiesti per le operazioni ordinarie e straordinarie. I dispositivi di sicurezza debbono rispondere ai requisiti di sicurezza.
9. E’ fatto obbligo all’appaltatore di installare, entro sessanta giorni dalla data di inizio dell’appalto, senza oneri per A.S.I.S., idonei sistemi di rilevazione automatica delle presenze e dell’orario del personale addetto al servizio, presso tutti gli impianti interessati dall’appalto.
10. Nell’ambito della propria formazione, l’appaltatore è tenuto a dare ampia rilevanza alle abilità del personale con particolare riferimento alla comunicazione agli utenti e alla gestione della sicurezza degli utenti. L’appaltatore è tenuto a valutare, e se del caso aggiornare e ripetere, il contenuto e l’efficacia delle proprie azioni di formazione per assicurare il raggiungimento dei livelli di comunicazione e di soddisfazione degli utenti richiesti da A.S.I.S..
Art. 3.2 – Personale addetto al servizio: ulteriori modalità e obblighi
1. Qualora siano riscontrate da A.S.I.S. o siano comunicate da terzi ad A.S.I.S. non conformità o disservizi,
A.S.I.S. chiederà l’individuazione delle cause e l’applicazione di azioni correttive efficaci tese alla soluzione definitiva delle stesse. L’appaltatore è obbligato a comunicare sia le cause che hanno originato la non conformità sia le azioni correttive implementate.
2. In caso di gravi disservizi, comportamenti lesivi della sicurezza, nonchè dei diritti o del rispetto degli utenti, addebitabili - secondo l’analisi delle cause condotta - alla responsabilità o negligenza del personale addetto, A.S.I.S. si riserva la facoltà di chiederne l’allontanamento dall’appalto o la sostituzione sul singolo servizio prestato.
3. Al servizio di pulizia e di igienizzazione dovrà essere destinato personale dotato di esperienza o formato alle tecniche del settore dell’igiene e della sanificazione di ambienti natatori.
4. L’appaltatore dovrà garantire che i dipendenti siano presenti nei rispettivi impianti di lavoro negli orari decisi con A.S.I.S. e che eseguano il lavoro assegnato con la dovuta diligenza. L’appaltatore deve
garantire la presenza e l’utilizzo di un sistema di rilevazione automatico delle presenze e dell’orario di lavoro su tutti gli edifici. L’appaltatore dovrà trasmettere ai propri lavoratori mensilmente il report degli orari così rilevati sugli edifici.
5. L’appaltatore è tenuto, in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a rendere edotti gli stessi, all’osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio possano venire a conoscenza in relazione a impianti, atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti A.S.I.S., il Comune di Trento, le eventuali Istituzioni scolastiche e gli utenti A.S.I.S..
Art. 3.3 – Ulteriori modalità e obblighi nella prestazione del servizio
1. L’appaltatore è tenuto a dare comunicazione in tempo reale al Direttore dell’esecuzione dell’appalto eventuali ispezioni e controlli del Nucleo antisofisticazioni dei Carabinieri e dell’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari o di altre Autorità. Per l’accesso dei funzionari ispettivi, l’appaltatore è tenuto ad osservare le istruzioni impartite da A.S.I.S..
2. L’appaltatore è tenuto a depositare ad A.S.I.S., entro trenta giorni dalla stipula del contratto:
a) l’individuazione delle postazioni di sorveglianza in ciascun impianto natatorio;
b) i nominativi del Responsabile unico dell’appalto, del Coordinatore del servizio, dei Capivasca;
c) il codice di comportamento del personale addetto al servizio oggetto del presente capitolato;
d) le procedure di autocontrollo e gli orari giornalieri del servizio di pulizia e di igienizzazione;
e) l’elenco dei materiali usati per il servizio di pulizia e di igienizzazione e per i presidi di bonifica;
f) le procedure interne di valutazione della qualità del servizio del personale addetto al servizio oggetto del presente capitolato;
g) le procedure interne individuate per l’assolvimento quotidiano e non dei compiti affidati al personale addetto al servizio oggetto del presente capitolato;
h) le procedure di formazione del personale addetto alla sorveglianza bagnanti, al primo soccorso, alla gestione emergenze, all’igienizzazione degli ambienti e all’uso del defibrillatore;
i) le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati, (c.d. schede 18 punti con rintracciabilità) con precisazione delle loro caratteristiche qualitative e le concentrazioni che si intendono adottare per le pulizie per ogni specifica superficie.
Successivamente, l’appaltatore è tenuto a consegnare semestralmente l’aggiornamento del codice e delle procedure di cui al presente comma.
3. L’appaltatore è tenuto ad informare A.S.I.S. con un congruo numero di giorni di anticipo della proclamazione di azioni di astensione dal lavoro riferibili al settore dei propri addetti ed a comunicare i servizi che ritiene di poter assolvere sui singoli impianti natatori.
Art. 3.4 – Attività di addestramento e allenamento al nuoto dell’appaltatore
1. All'appaltatore è fatto divieto di svolgere in proprio e per conto terzi attività di addestramento e di allenamento al nuoto, di acquaticità, di fitness, oltreché di attività motorie e ricreative in genere negli impianti in cui presta il servizio oggetto del presente capitolato.
2. All'appaltatore è fatto divieto di svolgere in proprio e per conto terzi attività di accompagnamento, messa a disposizione di istruttori, supporto a gare, eventi od altro negli impianti in cui presta il servizio oggetto del presente capitolato.
3. Fatto salvo quanto previsto dal Codice di comportamento A.S.I.S. che i dipendenti dell’appaltatore sono tenuti a osservare per quanto compatibile, i divieti di cui ai commi 1 e 2 sono riferiti anche ai dipendenti e/o collaboratori dell’appaltatore limitatamente al singolo impianto natatorio in cui prestano servizio e non alla totalità degli impianti. Se l’addetto è impiegato, anche solo occasionalmente, su più impianti natatori il divieto si estende a tutti gli impianti in cui presta servizio anche occasionalmente.
4. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 non vigono per le attività svolte in proprio o per conto terzi dell’attività di formazione all’assistenza bagnanti organizzate dalla Sezione salvamento Federazione italiana nuoto o altra realtà abilitata alla formazione e addestramento degli assistenti bagnanti.
Art. 3.5 – Attività commerciali e comunicazionali
1. A.S.I.S. è titolare delle attività di sponsorizzazione, comunicazione, pubblicizzazione, commercializzazione ed equivalenti da realizzarsi negli impianti oggetto del servizio di cui al presente capitolato. Compete ad A.S.I.S. ogni decisione e operazione in materia.
2. All'appaltatore è fatto divieto di:
a) posizionare o affiggere propri materiali pubblicitari e promozionali in genere;
b) acconsentire al posizionamento o all'affissione di materiali pubblicitari e promozionali di terzi;
c) associare all'abbigliamento di servizio il logo o il prodotto di terzi, senza la preventiva autorizzazione di A.S.I.S. e la specifica indicazione della qualifica di sponsor; A.S.I.S. potrà autorizzare l’abbinamento a sponsor non in concorrenza con i propri sponsor;
d) esercitare in proprio o acconsentire all'esercizio da parte di terzi di attività commerciali, anche in forma di commercio temporaneo, ambulante o meramente espositivo-dimostrativo;
e) esercitare in proprio o acconsentire all'esercizio da parte di terzi di attività di somministrazione di alimenti o bevande;
f) posizionare giochi o attrezzature equivalenti.
3. A.S.I.S. si riserva la facoltà di proporre all'appaltatore l'abbinamento del logo di un proprio sponsor tecnico per l'abbigliamento di servizio del personale impiegato nel servizio di cui al presente capitolato.
4. L’appaltatore non può autorizzare l’effettuazione di riprese televisive, fotografiche o equivalenti negli impianti salvo espressa delega da parte di A.S.I.S.. Allo stesso modo non può autorizzare lo svolgimento di interviste, questionari, indagini tra gli utenti singoli o associativi. L’appaltatore è tenuto a comunicare in tempo reale ad A.S.I.S. eventuali istanze in tal senso.
Art. 3.6 – Altri obblighi dell’appaltatore
1. Sono a completo carico dell’appaltatore gli oneri per :
a) le divise per il personale impiegato per tutti i servizi, nonché il relativo lavaggio e stiratura;
b) i d.p.i. per il personale adibito a tutti i servizi;
c) le tessere di riconoscimento e distintivi;
d) i sacchi per raccolta rifiuti urbani differenziati;
e) il sapone liquido, il docciaschiuma, gli asciugamani di carta, la carta igienica, i sacchetti igienici e i copriwater per i seguenti locali: infermerie, spogliatoi e bagni degli addetti, pronto soccorso;
f) i materiali per la pulizia giornaliera, settimanale e annuale: detersivi, detergenti (biodegradabili), disincrostanti, antialghe, cere antisdrucciolevoli dovranno essere di ottima qualità e tali da non danneggiare in alcun modo le persone, gli immobili, i mobili e gli arredi;
g) tutte le attrezzature e i macchinari atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione delle pulizie, ivi inclusi i robot automatici per la pulizia acqua di vasca (6 robot equamente distribuiti sui 3 impianti natatori);
h) le radio ricetrasmittenti per ogni addetto in servizio al fine della comunicazione tra assistenti bagnanti dei lidi e tra assistenti xxxxxxxx e xxxxxxxx;
i) i palmari e gli altri dispositivi portatili atti al funzionamento del sistema di sicurezza “Angel Eye”, ove non siano sufficienti quelli forniti da A.S.I.S.;
j) le pompe aspirafango in numero minimo di 1 per impianto natatorio durante il periodo invernale e di 2 per ciascun lido durante il periodo estivo;
k) le macchine lavasciuga in numero minimo di 1 per impianto natatorio;
l) le cassette di pronto soccorso e il reintegro del loro contenuto per uso o scadenza (5 cassette: 2 per Trento Nord; 2 per Manazzon; 1 per Del Xxxxxx);
m) gli apparecchi defibrillatori e la sostituzione delle placche (per l’uso o la scadenza) e le batterie (5 apparecchi DAE: 2 per Trento Nord; 2 per Manazzon; 1 per Del Xxxxxx);
n) ogni altro onere e fornitura necessari per l’espletamento del servizio o per eseguire l’offerta tecnica presentata in sede di gara.
2. L’appaltatore deve altresì provvedere a sua cura e spese e senza diritto a compenso alcuno:
a) alla formazione e all’ottenimento dell’attestato di idoneità tecnica per lo svolgimento dei servizi di sicurezza/emergenza entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione;
b) alla dotazione di un sistema di rilevazione automatico delle presenze degli addetti entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione;
c) alla formazione al primo soccorso di tutti i dipendenti e al suo aggiornamento periodico;
d) alla formazione degli addetti abilitati all’uso del defibrillatore e al retraining periodico nel rispetto della disciplina approvata dalla Giunta provinciale per operatori laici addetti a piscine (delibere Giunta provinciale Trento n. 958/2014 e n. 195/2016).
3. Tutte le macchine impiegate per la pulizia devono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia. In particolare, tutte le macchine a funzionamento elettrico devono:
a) essere collegate a dispositivo tale da assicurare la perfetta messa a terra;
b) avere un assorbimento di energia contenuto, comunque inferiore alla capacità delle prese di corrente;
c) per le attrezzature elettriche sul piano vasca, attenersi alle prescrizioni indicate da A.S.I.S. o indicate dal DUVRI.
4. Il servizio di cui al presente appalto dovrà essere eseguito dall’appaltatore con organizzazione autonoma di mezzi e con l’impiego di proprio personale dipendente e/o socio e/o collaboratore con divieto di subappalto non preventivamente dichiarato e autorizzato.
5. L’appaltatore, entro due mesi dalla stipula del contratto], dovrà costituire una sede operativa in provincia di Trento, pena la risoluzione del contratto.
Art. 3.7 – Informativa sul personale
1. L’appaltatore, al momento dell’assunzione del servizio e successivamente, tempestivamente e comunque non oltre un mese dalle stesse ogni qualvolta vi siano variazioni, dovrà trasmettere al Direttore dell’esecuzione di A.S.I.S. l’elenco del personale impiegato nei servizi con l'indicazione del CCNL applicato, della durata del rapporto di lavoro, nonché per ciascun collaboratore copia de:
a) il brevetto di assistente bagnante in corso di validità,
b) l’attestato di formazione al primo soccorso in corso di validità;
c) l’attestato di formazione antincendio 8 ore in corso di validità;
d) l’attestato di idoneità in tema di prevenzione incendi rilasciato dai VVF;
e) l’abilitazione all’uso del DAE in corso di validità;
f) il certificato annuale di idoneità fisica allo svolgimento dell’attività di salvamento in piscine rilasciato da struttura sanitaria pubblica come previsto dagli articoli 10 e 7 del D.M. 29.7.2016, n. 206
pena le sanzioni di cui agli articoli 28 e 29 del presente capitolato.
Art. 3.8 – Referenti dell’appaltatore: Responsabile unico dell’appalto, Coordinatore del servizio e Capivasca
1. L’appaltatore deve designare, entro trenta giorni dalla stipula del contratto, e mantenere per tutta la durata dell’appalto il Responsabile unico dell’appalto. Il Responsabile unico dell’appaltatore ha il compito di:
a) organizzare e mantenere in essere per tutta la durata dell’appalto gli obblighi previsti in capo all’appaltatore dal presente capitolato;
b) dare esecuzione all’offerta tecnica ed economica presentate dall’appaltatore;
c) promuovere l’organizzazione, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, sviluppando le procedure di controllo e di autocontrollo previste in appalto;
d) gestire e organizzare il personale, con particolare riferimento alla formazione, alla sicurezza negli impianti natatori, alla sicurezza antincendio, alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla tutela delle condizioni retributive, assicurative e previdenziali del personale. E’ compito del responsabile unico dell’appaltatore assicurare la realizzazione degli obiettivi e delle azioni indicate agli artt. 3, 18, 19, 20, 22, 33, 36 e 37 del presente capitolato;
e) presenziare alle riunioni periodiche con il DEC di A.S.I.S. dell’appalto;
f) gestire a livello giuridico-amministrativo e contabile l’appalto e il contratto d’appalto.
2. L’appaltatore deve designare un Coordinatore comunicando il nominativo ad A.S.I.S. entro trenta giorni dalla stipula del contratto. Il Coordinatore dovrà essere mantenuto per tutto il corso dell’appalto.
3. Il Coordinatore ha il compito di:
a) visitare con regolarità gli impianti natatori;
b) programmare, coordinare e controllare tutte le attività necessarie per lo svolgimento del servizio di cui all’art. 2 del presente capitolato. A titolo esemplificativo, rientrano tra i compiti del Coordinatore: la gestione orari di lavoro, il rispetto orari di apertura impianti e dei cambi turno, la messa a disposizione di divise e d.p.i., visite quotidiane agli impianti, il rifornimento materiali di consumo, la cura e manutenzione mezzi di lavoro, gli interventi di ripristino di servizi non eseguiti o mal eseguiti, la presenza durante le visite ai luoghi di lavoro;
c) compilare le liste di autocontrollo dell’appaltatore;
d) assicurare la costante reperibilità dalle ore 7.00 alle ore 23.30 a mezzo di cellulare;
e) rispondere di eventuali problemi contingenti che potessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni;
f) il Coordinatore ha il compito di far applicare, controllare e aggiornare le procedure di autocontrollo aziendale sui servizi erogati.
4. I Capivasca, nominati nel numero previsto dall’allegato 1) del presente capitolato, sono assistenti bagnanti che curano la quotidiana esecuzione a regola d’arte del servizio con riferimento all’impianto natatorio di pertinenza.
5. Il Responsabile unico dell’appalto e il Coordinatore non possono coincidere con la figura di assistente bagnante o con la figura di capovasca. La sostituzione in corso d’appalto del Responsabile unico dell’appalto e del Coordinatore dovrà essere preventivamente approvata dal DEC A.S.I.S.. La sostituzione
in corso d’appalto dei capivasca sarà approvata dal DEC di A.S.I.S. anche per silenzio assenso dopo trenta giorni dalla comunicazione.
Art. 4 – Obblighi a carico di A.S.I.S. Art. 4.1 – Obblighi a carico di A.S.I.S.
1. A.S.I.S. provvede alle seguenti attività:
a) la manutenzione dell’edificio e degli impianti tecnologici, inclusi le pompe di circolazione e i filtri dell’impianto di trattamento dell’acqua;
b) il trattamento dell’acqua delle vasche, ivi incluso il ricircolo, l’alimentazione, lo svuotamento, il riempimento;
c) la gestione calore, il riscaldamento dell’acqua, l’illuminazione dei locali;
d) gli eventuali servizi di vigilanza notturna, di videosorveglianza e/o di telesorveglianza a distanza;
e) l'installazione e la gestione di sistemi di videosorveglianza nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, nonché nel rispetto delle cautele e dei principi individuati dal Garante per la protezione dei dati personali a tutela di tutti gli interessati (dipendenti dell'appaltatore, dipendenti
A.S.I.S. e utenti) e dell’informativa resa con l’art. 37 del presente capitolato.
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell’ordinamento provinciale;
c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
d) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;
e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
g) la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
h) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
i) le norme del codice civile;la disciplina normativa e amministrativa di settore citata all’art. 2.5 del presente capitolato.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili,
le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto
1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
a.1) il capitolato speciale d’appalto e relativi allegati 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12);
a.2) l'offerta tecnica dell’appaltatore;
a.3) l’offerta economica dell’appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza aziendale dell’appaltatore);
a.4) il DUVRI
a.5) eventualmente, l’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese;
a.6) eventualmente, l’istanza di subappalto.
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 con l’assistenza di un notaio scelto dall’appaltatore con studio in Trento.
Art. 7 – Durata del contratto
1. Il servizio ha durata quinquennale con inizio dal 02 settembre 2019 e scadenza il 01 settembre 2024. In ragione dell’oggetto del servizio, qualora lo stesso non possa essere iniziato alla data indicata, per motivi relativi alla procedura di gara, la decorrenza verrà posticipata al primo giorno del primo mese utile successivo all’aggiudicazione, ferma restando la durata quinquennale complessiva del contratto.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, A.S.I.S. ha facoltà di ordinare all’aggiudicataria l’avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all’aggiudicataria stessa tramite PEC.
3. A.S.I.S. si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 4 (quattro) anni, per un importo di € , al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge,
nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. A.S.I.S. esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 12 mesi prima della scadenza del contratto originario.
4. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Art. 8 – Importo del contratto
1. Il prezzo del servizio è il prezzo offerto dall’aggiudicataria in sede di gara, Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall’appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
L’importo di contratto sarà diminuito o aumentato per le modifiche e le sospensioni disposte ai sensi del presente capitolato.
2. Trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di stipulazione del contratto, lo stesso è sottoposto a revisione prezzi annuale in base al tasso di inflazione programmato.
3. A.S.I.S. provvede annualmente a verificare le quantità orarie e/o la numerosità dei servizi richiesti rispetto a quelli individuati nelle schede impianti natatori (sezione “frequenza”) dell’allegato 2) del presente capitolato, disponendo un conguaglio proporzionale alla variazione registrata, in aumento o in diminuzione, che l’appaltatore sarà tenuto ad accettare. La procedura non si applica per i servizi di pulizia annuale.
4. I singoli servizi saranno conguagliati, al ribasso o al rialzo, con i seguenti criteri:
a) per i servizi di pulizia giornaliera e settimanale, valutando i giorni di apertura dell’impianto natatorio rispetto a quelli fissati nelle schede impianti natatori; in caso di variazione nel numero di giorni di apertura, il saldo dei giorni sarà moltiplicato per il prezzo unitario a giorno di apertura calcolato dividendo il prezzo annuale del servizio per impianto, come ribassato in sede di gara, per il numero di giorni di apertura previsto nella scheda impianto natatorio;
b) per i servizi di assistenza bagnanti con o senza servizio di sicurezza, valutando le ore di effettiva prestazione secondo quanto comunicato con i calendari rispetto a quelle stimate nelle schede impianti natatori;
c) per il servizio di garanzia uscita utenti, conteggiando 0,5 ore di servizio per ciascuna giornata di apertura impianto effettivo e provvedendo a calcolare il delta con le ore stimate in scheda impianto natatorio.
Art. 9 – Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC)
1. Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) è il Responsabile Ufficio giuridico amministrativo.
2. Il Direttore dell’esecuzione del xxxxxxxxx xxxxxx riunioni periodiche, di massima semestralmente, con il Responsabile unico dell’appaltatore e/o il Coordinatore al fine di gestire l’organizzazione dell’appalto, per verificare la qualità dei servizi resi e disporre le azioni da intraprendere. Alle riunioni periodiche potrà intervenire il Responsabile del procedimento (RUP), il Responsabile impianti natatori, il Responsabile ufficio rapporti utenti o loro delegati. Delle riunioni sarà redatto un report trasmesso all’appaltatore.
3. Il Responsabile del procedimento controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell’esecuzione del contratto.
Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto
1. L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da A.S.I.S. per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’appaltatore non adempia, A.S.I.S. ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Il Direttore dell’esecuzione provvede con propria comunicazione a dichiarare l’avvenuto avvio dell’esecuzione del contratto.
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto
1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità
1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
1. A.S.I.S. provvede al pagamento di un sesto del corrispettivo annuale spettante all’appaltatore ogni bimestre, fatto salvo quanto previsto all’art. 17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell’appaltatore.
4. A.S.I.S. provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni fine mese dalla data di ricevimento della documentazione fiscale in presenza di DURC regolare, di verifica di regolarità con Agenzia delle Entrate e, annualmente, in presenza di dichiarazione liberatoria del Servizio Lavoro della Provincia autonoma di Trento attestante la regolarità retributiva.
5. In conformità all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, A.S.I.S. trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In ogni caso, in conformità all’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di A.S.I.S. del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva e di certificato di correttezza retributiva da parte del Servizio Lavoro della Provincia autonoma di Trento.
7. In conformità all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Xxx non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra
assegnato, A.S.I.S. paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente a A.S.I.S. mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; A.S.I.S. procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l’impresa capogruppo (soggetto quietanzante).
9. A.S.I.S. procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.
Art. 14 – Controlli sull’esecuzione del contratto
1. A.S.I.S. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. A.S.I.S. evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’appaltatore sarà chiamato a rispondere a A.S.I.S., nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. A.S.I.S. ha facoltà di ordinare, senza ulteriore compensazione, l’esecuzione immediata o la ripetizione dei lavori necessari per il regolare andamento del servizio
4. A.S.I.S. si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
Art. 15 – Vicende soggettive dell’appaltatore
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, A.S.I.S. prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile ad A.S.I.S. qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. A.S.I.S. non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’appaltatore intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile a A.S.I.S. solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità a A.S.I.S., mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato a A.S.I.S.. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui A.S.I.S. ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione a A.S.I.S..
Art. 17 – Subappalto
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e, limitatamente alla quota subappaltabile, dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30 % (trenta per cento).
2. L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, A.S.I.S. procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall’appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 13.
4. L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato da
A.S.I.S. per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l’appaltatore deve comunicare a A.S.I.S. le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. A.S.I.S. controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. Si chiarisce che, per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 4 e 5, l’appaltatore deve comunicare a A.S.I.S. i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
Art. 18 – Tutela dei lavoratori
1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell’appalto
1. Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge provinciale 2/2016 e s.m., avuto riguardo al punto 5 dell’Atto di indirizzo fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010, all’allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e relativo atto aggiuntivo di data 9 giugno 2015, nonché alla deliberazione di Giunta provinciale di Trento n. 1796 di data 14 ottobre 2016 , trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti degli impianti sportivi ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale CCNL è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale. Le predette condizioni economico- normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate dall’intesa territoriale fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013:
a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
f) ROL ed ex festività;
g) modalità di cambio appalto, fermo restando quanto previsto dall’art. 20 del presente capitolato.
2. Al signor Xxxxxxx Xxxxxxx va applicato, in virtù dell’accordo aziendale XX.XX. – A.S.I.S. dd. 13.5.2003, per tutta la durata del contratto, il trattamento normativo e retributivo previsto dal CCNL per i dipendenti delle
aziende dei servizi pubblici della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero (c.d. CCNL Federculture) tempo per tempo applicabile.
3. L’eventuale differenza retributiva derivante dall’applicazione del CCNL del comma 1 ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. “indennità appalto”) che sarà riconosciuta per l’intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell’appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell’appalto.
4. Ai sensi del punto 2 della citata intesa territoriale del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all’aggiudicazione dell’appalto e vengano incrementati, l’indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l’esecuzione del contratto l’appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell’appalto.
Art. 20 – Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto
1. L’appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro in essere con il precedente appaltatore purchè in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere al momento del subentro e tale anche cinque mesi prima dell’avvio del servizio;
b) possesso dei requisiti e della formazione di cui all’art. 3.1 del presente capitolato, ad eccezione dell’attestato di idoneità tecnica dei VVF;
c) accettazione dei contenuti del Codice di comportamento di A.S.I.S., per quanto compatibili, e del patto di non concorrenza di cui all’art. 3.4 (Attività di addestramento e allenamento al nuoto dell’appaltatore) del presente capitolato.
Rimane ferma la facoltà per l’appaltatore di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale.
2. L’appaltatore garantisce la precedenza ai rapporti di lavoro a tempo determinato in corso con il precedente appaltatore per eventuali nuove assunzioni assicurando comunque le seguenti caratteristiche del personale in servizio:
• possesso dei requisiti e della formazione di cui all’art. 3.1 del presente capitolato, ad eccezione dell’attestato di idoneità tecnica dei VVF;
• accettazione dei contenuti del Codice di comportamento di A.S.I.S., per quanto compatibili, e del patto di non concorrenza di cui all’art. 3.4 (Attività di addestramento e allenamento al nuoto dell’appaltatore) del presente capitolato.
Al fine di valutare per eventuali nuove assunzioni la precedenza ai rapporti di lavoro a tempo determinato in corso, si stabilisce l’obbligo per l’Appaltatore di effettuare, con le modalità di cui al comma 2 dell’art. 32 della L.P. 2/2016, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali, per permettere di valutare un percorso finalizzato alla promozione della continuità occupazionale e del livello retributivo del personale a tempo determinato impiegato nella gestione uscente.
3. Ai lavoratori in forza al precedente appaltatore alla data del 22.12.2015 e interessati da continuità del rapporto di lavoro maturata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, l’appaltatore deve applicare quanto previsto in materia di permessi retribuiti, ferie, retribuzione, scatti di anzianità, 14° mensilità, maggiorazione per lavoro supplementare e trasferimenti previsti dall’allegato 1 del CCNL per i dipendenti di impianti sportivi profit e no profit siglato in data 22.12.2015.
4. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale a tempo indeterminato, nell’allegato 11) del presente capitolato, ove è recato l’elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori a tempo indeterminato, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica, data di assunzione.
5. L’appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere a A.S.I.S., a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale impiegato in questo appalto, che risulti in forza cinque mesi prima della scadenza naturale del contratto.
Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati
1. L’appaltatore non ha l’obbligo di eseguire il contratto anche con l’impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all’art. 4 della legge n. 381/1991.
Art. 22 – Sicurezza
1. L’appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., in particolare le norme sull’impiego di prodotti chimici non nocivi, biodegradabili, dosati e con l’osservanza delle avvertenze di pericolosità.
3. L’appaltatore s’impegna a nominare il medico competente, a redigere il documento di valutazione dei rischi aziendale e il documento di valutazione del rischio chimico, nonchè ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato
4. L’appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.
5. L’appaltatore dovrà informare i propri dipendenti di tutti i rischi inerenti l’uso delle attrezzature specifiche e dei prodotti specifici per ogni tipo di servizio prestato, obbligandosi inoltre ad una continua vigilanza sulle strutture oggetto del servizio, volte ad identificare ulteriori rischi specifici e ad adottare le cautele e le misure del caso. L’appaltatore dovrà informare i propri dipendenti di tutti i rischi residui eventualmente presenti sugli impianti e comunicati da A.S.I.S.. L’appaltatore dovrà inoltre informare e curare l’apprestamento di tutte le misure idonee a ridurre o eliminare i rischi da contatto rischiosi (rischi interferenziali) tra lavorazioni dell’appaltatore e del subappaltatore, di A.S.I.S. e degli altri soggetti presenti negli edifici.
6. L’appaltatore dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi.
7. L’appaltatore si obbliga a adottare le misure idonee ad assicurare la riduzione al minimo di rischi da interferenze, indicati nel Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), riportato all’allegato 8) del presente capitolato, eventualmente integrato dalle ulteriori disposizioni scambiate per corrispondenza pec che, in sede di coordinamento e di collaborazione espletata ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, dovessero emergere.
Art. 23 – Elezione di domicilio dell’appaltatore
1. L’appaltatore deve indicare nel contratto di appalto una sede/recapito sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, anche ai sensi dell’art. 47 del codice civile, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.
Art. 24 – Proprietà dei prodotti
1. Fatti salvi i diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e s.m., tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva di A.S.I.S..
2. L’appaltatore dovrà comunicare preventivamente a A.S.I.S. l’esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l’utilizzazione nel modo e nel tempo.
Art. 25 – Trattamento dei dati personali
1. In relazione all’appalto affidato, il titolare del trattamento dei dati personali è A.S.I.S., che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento degli stessi nel rispetto del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - regolamento generale sulla protezione dei dati (d’ora in poi, per il presente articolo, sarà più brevemente indicato con “regolamento”) e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri preposti al trattamento. Inoltre, il titolare risponde degli obblighi di cui all’art. 24, nonché di quelli informativi di cui agli artt. 13 e 14, del regolamento medesimo. Il preposto al trattamento è il responsabile della struttura provinciale competente nel merito che in forza della propria competenza ha assunto il provvedimento a contrarre finalizzato all’affidamento dell’appalto. Ai sensi dell’art. 29 del regolamento, il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o dello Stato italiano.
2. Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali comuni e potrà anche venire a conoscenza e trattare dati personali appartenenti a particolari categorie (c.d. dati sensibili/supersensibili) ovvero dati giudiziari (vedi le definizioni di cui all’art. 4, nn. 13, 14, 15 e all’art. 9 del Regolamento)], relativi ai servizi offerti alla stazione appaltante e agli utenti della stazione appaltante stessa o altri aventi diritto a causa del contratto d’appalto. Il trattamento di tali dati da parte dell’appaltatore può e deve avvenire esclusivamente in ragione dell’appalto affidato. Pertanto, con un apposito atto negoziale di nomina e conferimento delle relative istruzioni, l’appaltatore, ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell’art. 28 del regolamento, è nominato responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nell’atto di nomina e conferimento delle relative istruzioni, nei limiti e per la durata dello stesso incarico. Tale nomina di responsabile è valida per tutta la durata del contratto di appalto e si considererà revocata a completamento complessivo ed ultimativo dell’incarico (come ad esempio, a conclusione delle operazioni di verifica della conformità o della regolare esecuzione).
3. Il trattamento deve riguardare i soli dati personali strettamente necessari, pertinenti e funzionali alla stipulazione ed esecuzione del contratto in parola. Inoltre, il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato ad adempiere, in ogni sua parte, anche prodromica, accessoria e consequenziale, il contratto stesso. Sotto il profilo della natura delle attività esercitate, il trattamento avviene, ad esempio, relativamente a:
a) la raccolta dei dati personali e al loro corretto trattamento in ragione dei legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento negli specifici contesti, condizioni e limiti, come fissati dal contratto di appalto affidato, oltre che nel rispetto e nei limiti derivanti dall'esercizio dei diritti degli aventi interesse legittimo ai sensi del regolamento;
b) le misure volte a garantire la sicurezza del trattamento di cui all'articolo 32 del regolamento;
c) la notifica di una violazione dei dati personali al titolare o al suo preposto, competente nel merito;
d) l'informazione fornita al pubblico e agli utenti interessati nel rispetto del regolamento, qualora previsto e necessario ai fini dell’esecuzione dell’appalto;
e) l'informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale sul minore, nel rispetto del regolamento, qualora risulti necessaria ai fini dell’appalto.
4. L’appaltatore, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni di tutta la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal titolare del trattamento, anche per il tramite dei propri preposti.
5. Il responsabile del trattamento assume l’obbligo di mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative necessarie e adeguate, in modo tale che il trattamento dei dati, relativi e pertinenti al contratto, soddisfi i requisiti del regolamento generale sulla protezione dei dati. L'adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 del regolamento o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 del regolamento, può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell’art. 28 del regolamento. Inoltre, con la stipula del contratto si prevede, in particolare, che l’appaltatore, in veste di responsabile del trattamento, si obblighi a:
a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo, rispetto all’Italia, o verso un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione Europea o il diritto nazionale cui è soggetto il responsabile esterno del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del regolamento;
d) rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del regolamento per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
e) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del regolamento;
f) assistere il titolare del trattamento (o il preposto al trattamento) nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del regolamento o degli obblighi riguardanti la tenuta del registro dei
trattamenti, di cui all’art. 30, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione o a disposizione del preposto al trattamento;
g) restituire al titolare del trattamento (o al preposto al trattamento) tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o dello Stato italiano preveda la conservazione dei dati; dopo la cancellazione, dia conferma scritta al titolare/responsabile interno dell’avvenuta eliminazione definitiva dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, dei medesimi dati trattati o copie degli stessi;
h) mettere a disposizione del titolare del trattamento (o al preposto al trattamento) tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 del regolamento e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
i) informare immediatamente il titolare del trattamento (o il preposto al trattamento) qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, italiane o dell'Unione Europea, relative alla protezione dei dati.
6. Ai sensi del paragrafo 10, dell’art. 28, del regolamento, fatti salvi gli artt. 82, 83 e 84 del medesimo regolamento, se un responsabile del trattamento, anche esterno, viola il regolamento stesso, determinando autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento, questi è considerato un titolare del trattamento in questione.
7. Il titolare e il responsabile del trattamento si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell’altro.
8. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del regolamento, si precisa che con separato atto l’Impresa aggiudicataria dovrà, ove ne sussistano i presupposti, essere incaricata responsabile del trattamento. In tal caso, la mancata accettazione dell’incarico comporterà la risoluzione del contratto d’appalto eventualmente nel frattempo stipulato.
Art. 26 – Garanzia definitiva
1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da A.S.I.S..
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l’appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un’apposita appendice riportante le seguenti clausole:
a) il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è quello di Trento;
b) condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.
Art. 27 – Obblighi assicurativi
1. L’appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva A.S.I.S. da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia di A.S.I.S., sia dell’appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione dell’appalto.
2. L’appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che A.S.I.S. viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
4. La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura da ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone nell’espletamento del servizio. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 5.000.000,00.
5. A.S.I.S. è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell’appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
6. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 2.000.000,00 per persona.
7. L’appaltatore è eletto custode durante lo svolgimento dei servizi dei locali vasca e locali adibiti a infermeria, spogliatoi e servizi addetti, depositi e di tutto quanto in essi contenuto sia di sua proprietà, che di proprietà di A.S.I.S., del Comune di Trento o di terzi, ed esonera espressamente A.S.I.S. per i danni diretti e indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi, compresi i dipendenti di A.S.I.S. e dell’appaltatore, in conseguenza anche di furti; a tal fine l'appaltatore si impegna ad inserire nella polizza di assicurazione indicata nel precedente comma 5 clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti di A.S.I.S. da mantenere valida ed efficace per tutta la durata del rapporto.
8. Copia delle polizze dovrà essere consegnata a A.S.I.S. prima dell’inizio del servizio.
Art. 28 – Penali
1. In caso di ritardo nell’espletamento della prestazione e qualora non sia stata concessa da A.S.I.S. un’eventuale proroga, verrà applicata una penale pari all’1,00 per mille dell’importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni indicate agli articoli 2 e 3 del presente capitolato e in altre disposizioni del capitolato si applicherà una penale massima di Euro 800,00.
3. L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4. Nel caso in cui l’appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte di A.S.I.S., la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all’art. 26 del presente capitolato.
5. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell’importo netto contrattuale, A.S.I.S. procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 29, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 29 – Risoluzione del contratto
1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
a) xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b) ingiustificata sospensione del servizio;
c) subappalto non autorizzato;
d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 16 del presente capitolato;
e) il non aver iniziato l’esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 5 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto da A.S.I.S.;
f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi e dalle disposizioni del presente capitolato;
g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite da A.S.I.S. presso l’appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine a A.S.I.S. stessa, in conformità all’art. 14, comma 4, del presente capitolato;
h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 28, comma 5, del presente capitolato;
i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;
j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti di età, tecnici e formativi specificati nel capitolato;
k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
m) qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
n) mancata nomina o mancata nomina entro i termini di una delle figure previste dall’art. 3.8 (capivasca, coordinatore, responsabile unico dell’appalto);
o) mancata costituzione della sede operativa in provincia di Trento prevista dall’art. 23 del presente capitolato;
p) mancato deposito, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, dell’elenco del personale addetto alla sicurezza, munito di corso di formazione;
q) mancata installazione del sistema di rilevazione presenze;
r) mancato rispetto dell’offerta tecnica depositata in sede di gara.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali A.S.I.S. non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell’appaltatore.
Art. 30 – Recesso e clausola risolutiva espressa
1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il contratto si intende risolto il 31 dicembre 2023 qualora il Comune di Trento non approvi l’affidamento ad
A.S.I.S. del servizio pubblico di gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento medesimo e/o la messa a disposizione dei relativi impianti sportivi per il periodo successivo al 31 dicembre 2023, salvo che il Comune di Trento non subentri nel presente contratto.
3. Nel caso del comma 2, la risoluzione si verifica di diritto quando A.S.I.S. comunica all’appaltatore, a mezzo raccomandata AR o posta elettronica certificata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.
Art. 31 – Definizione delle controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra A.S.I.S. e l’appaltatore, che non si siano potute definire con l’accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l’arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.
Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
“Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con A.S.I.S., identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
II. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione a A.S.I.S. della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto a A.S.I.S.”.
3. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a A.S.I.S. ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub- contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. A.S.I.S. verifica i contratti sottoscritti tra l’appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli
obblighi scaturenti dal contratto. L’appaltatore comunica a A.S.I.S. gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione a A.S.I.S. deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l’appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. 77194270AF.
Art. 33 – Obblighi in materia di legalità
1. Xxxxx restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente a A.S.I.S. ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L’appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente a A.S:I.S. ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.
Art. 34 – Spese contrattuali
1. L’imposta di bollo, l’imposta di registro, l’onorario e le spese notarili relativi al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell’appaltatore.
Art. 35 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, A.S.I.S. si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.
Art. 36 – Disposizioni anticorruzione
1. Nell’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento di A.S.I.S. approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012,
n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale di A.S.I.S., la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di A.S.I.S. che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa A.S.I.S. nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
3. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 1.2 del Codice di comportamento di A.S.I.S., ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. L'appaltatore dichiara che A.S.I.S. gli ha trasmesso copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. A.S.I.S., accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
6. A.S.I.S, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.
Art. 37 – Informativa per la videoregistrazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, ed ai fini degli opportuni provvedimenti di competenza dell’appaltatore per il rispetto delle disposizioni sul controllo a distanza dei lavoratori previste dalla L. 300/1970, si informa che nei seguenti edifici:
▪ Centro sportivo Trento Nord
▪ Centro sportivo Xxxxx Xxxxxxxx
▪ Piscina Ito Del Xxxxxx,
l’area di ingresso del centro sportivo, la zona cassa e gli spogliatoi delle piscine gestite da A.S.I.S. sono aree interessate da videosorveglianza con registrazione. La registrazione è continua ed è effettuata da
A.S.I.S. per fini di tutela del patrimonio di A.S.I.S. e dei suoi utenti.
2. La conservazione dei dati registrati è temporanea e limitata a 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve eventuali specifiche richieste investigative dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.
3. Le aree degli spogliatoi piscina interessate da videosorveglianza con registrazione sono unicamente:
• le cassette di sicurezza per il deposito di valori e effetti personali;
• l’entrata e l’uscita dello spogliatoio maschile e dello spogliatoio femminile;
• le aree degli spogliatoi maschili e femminili destinate a guardaroba, dotate di armadietti per il deposito di indumenti;
• l’area cassa e l’area distribuzione automatica di bevande;
• l’uscita dallo spogliatoio maschile e dallo spogliatoio femminile (verso la zona piano vasca e servizi). Non sono soggetti a videoregistrazione i servizi igienici, le docce, le cabine e le zone comuni/aperte degli spogliatoi destinate alla vestizione.
4. Titolare del trattamento dei dati è A.S.I.S. e Responsabile del trattamento dei dati rilevati con gli impianti di videosorveglianza è il Direttore A.S.I.S..
5. Incaricato del trattamento per la visione in tempo reale dei dati rilevati con gli impianti di videosorveglianza, nonché per la duplicazione dei dati registrati a richiesta degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria è il personale
A.S.I.S. impiegato in cassa o altro personale delegato dal Direttore A.S.I.S..
Art. 36 – Norma di chiusura
1. L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
allegato 1): elenco impianti natatori – caratteristiche allegato 2): schede impianti natatori
allegato 3): procedure ambientali allegato 4): elenco prezzi unitari allegato 5): check list sul servizio
allegato 6): scheda segnalazione infortuni allegato 7): schede comunicazioni non conformità allegato 8): DUVRI
allegato 9): xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx 00): elenco beni mobili
allegato 11): elenco del personale a tempo indeterminato allegato 12): incarichi sicurezza durante gare/manifestazioni