AZIENDA AGRICOLA
2018
TRA
VIVAIO
(in
qualità
di
Somministrante)
E
AZIENDA AGRICOLA
(in
qualità
di
Somministrato)
CONTRATTO
DI
SOMMINISTRAZIONE
DI
VENDITA
DI
PIANTINE
IL PRESENTE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE, ai sensi dell’Articolo 1559 c.c. (il
“Contratto”) è stipulato in , il 2018,
TRA:
XXXXXX Xxx, con sede legale in _____________________________________, con
Codice Fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di _______________
, in qualità di suo legale rappresentante ____________, nato a ____________, il giorno ____________, Codice Fiscale ______________________________, residente a ________
in via _______________ (di seguito il “Somministrante”);
(2) , con sede legale in
, via
, con Codice Fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di : , in qualità di suo legale
rappresentante , nato a , il giorno
, Codice Fiscale
, residente a
in (di seguito il “Somministrato”);
(il Somministrante ed il Somministrato, congiuntamente, le “Parti”, e ciascuno di essi come
“Parte”).
Le Parti facendo seguito alle intese intercorse e premesso che:
(A) il Somministrante ha quale oggetto sociale prevalente la commercializzazione di infiorescenze di prodotti derivanti dalla canapa e di prodotti correlati ed affini alla canapa, nonché la produzione, coltivazione e trasformazione di piante di canapa, così come disciplinato dalla Legge n. 242 del 2 dicembre 2016. Più specificatamente all’Articolo 1 comma 1 si evince la finalità dell’oggetto sociale del Somministrante quale strumento per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis Sativa L). Contestualmente, al successivo Articolo 2 della suddetta Legge, si desume la liceità dell’oggetto stesso per quanto concerne la trasformazione e la commercializzazione della canapa coltivata e parti di essa;
(B) il Somministrato è un’impresa attiva, in particolare ai presenti fini, nel processo di piantagione, coltivazione e raccolta della canapa;
(C) il Somministrato è interessato ad acquistare dal Somministrante, in modo continuativo, le piantine di canapa (di seguito le “Piantine”);
(D) il Somministrato intende procedere alla produzione di infiorescenze derivanti dalla piantagione, coltivazione e raccolta delle piantagioni di canapa, ai fini della successiva commercializzazione all’ingrosso al Somministrante;
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Articolo 1 – PREMESSE E DEFINIZIONI
1.1 Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
1.2 I termini indicati con iniziale maiuscola nel presente Contratto avranno, salvo quanto altrimenti specificato, il significato agli stessi attribuito.
Articolo 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1 Il Somministrato si obbliga ad acquistare dal Somministrante le Piantine alle condizioni di vendita indicate al successivo Articolo 5.
Il primo ordine effettuato dal Somministrato costituirà il perfezionamento del presente Contratto, mediante il quale si garantisce un rapporto continuativo. Ogni singolo ordine dovrà indicare le unità e la varietà genetica di Piantine oggetto del medesimo Contratto, il luogo di consegna, nonché la data di consegna stessa.
Articolo 3 – OBBLIGHI DEL SOMMINISTRANTE
3.1 Il Somministrante si obbliga, con continuità e per tutta la durata del Contratto, a vendere al Somministrato le Piantine alle condizioni di vendita di cui al successivo Articolo 5. Il Somministrante inoltre si impegna a rispettare gli ordini pattuiti, compatibilmente con le capacità produttive, nonché con la disponibilità materiale di alienare le Piantine oggetto del presente Contratto.
3.2 Data la possibilità di mutevoli cambiamenti del mercato, in relazione anche alle condizioni metereologiche, il Somministrante potrà variare le varietà e le unità di prodotti venduti dandone congruo preavviso al Somministrato, onde permettere a quest’ultimo di prendere cognizione circa le caratteristiche degli stessi.
3.3 Il Somministrante si obbliga a fornire al Somministrato tutte le necessarie informazioni sulle
Piantine, sia quelle relative alla loro qualità e caratteristica.
3.4 Il Somministrante dovrà assicurare, manlevando il Somministrato da tutte le possibili conseguenze negative, che le Piantine siano etichettate e certificate conformemente alle normative di settore vigenti.
Articolo 4 -OBBLIGHI DEL SOMMINISTRATO
4.1 Il Somministrato dovrà acquistare le Piantine direttamente dal Somministrante al prezzo e secondo le modalità pattuite al successivo Articolo 5.
4.2 Il Somministrato si impegna a coltivare le Piantine acquistate, compatibilmente con i propri mezzi e conoscenze in materia agricola.
4.3 Il Somministrato, nello svolgimento della propria attività strettamente correlata con la coltivazione delle Piantine acquistate, potrà avvalersi di ausiliari e/o personale specializzato appositamente incaricato, fermo restando la propria responsabilità ai sensi dell’Articolo 1228 c.c..
4.4 Il Somministrato si obbliga a far fronte a tutti i costi relativi e connessi alla coltivazione di Piantine, inclusi i costi relativi agli ausiliari e/o personale incaricato. In nessuna ipotesi il Somministrante sarà tenuto alla corresponsione dei costi e delle spese.
4.5 Il Somministrato dovrà poi rivendere le infiorescenze derivanti dalle Piantine in esclusiva al
Somministrante.
4.6 Il Somministrato, comunque, si impegna a:
(a) non modificare, alterare e/o trasformare in alcun modo i prodotti acquistati, fermo restando l’impegno a coltivare le Piantine oggetto di questo Contratto;
(b) rispettare le indicazioni ricevute dal Somministrante in relazione alla coltivazione delle
Piantine.
4.7 Il Somministrato manleva il Somministrante da qualsiasi responsabilità dovuta a ritardi della consegna delle Piantine in ragione di circostanze estranee alla volontà del Somministrante stesso, quali problemi di logistica connessi all’attività di trasporto, sia essa svolta per conto proprio o per conto terzi.
Articolo 5 – CONDIZIONI DI VENDITA
5.1 Il Somministrante e il Somministrato concordano quale corrispettivo per la vendita delle
Piantine di cui al precedente Articolo 2.1:
(a) per la varietà genetica di Piantine denominata :
(i) Euro 2,30 (due virgola trenta) per ogni singola piantina di canapa al netto dell’IVA;
5.2 Il Somministrato effettuerà i propri ordini al Somministrante per iscritto a mezzo posta elettronica all’indirizzo fornito al successivo Articolo 17.1 indicando la tipologia e la quantità degli stessi.
5.3 Ogni ordine comunicato al Somministrante si intenderà accettato in caso di espressa comunicazione, salvo che il Somministrante dichiari di voler rifiutare l’ordine dandone espressa notizia al Somministrato, la quale dovrà essere inoltrata entro 30 (trenta) giorni.
5.4 Il Somministrante provvederà alla consegna delle Piantine presso la sede del Somministrato o altro luogo dallo stesso indicato, entro e non oltre 180 (centottanta) giorni lavorativi successivi al ricevimento dell’ordine di cui sopra.
5.5 Qualora insorgano obiettivi problemi di approvvigionamento, dovuti a fatti non imputabili al Somministrante di cui al precedente Articolo 3.2, ovvero qualora alcuni prodotti oggetto di questo Contratto non siano nella mera disponibilità del Somministrante, lo stesso ne darà pronta comunicazione al Somministrato onde permettere a quest’ultimo di non impegnarsi.
5.6 Le Piantine verranno consegnate dal Somministrante in polistiroli alveolati già predisposti alla coltivazione delle stesse, etichettate a norma di legge, riportanti le informazioni e le indicazioni richieste dalla normativa di settore applicabile alla commercializzazione e coltivazione delle Piantine.
5.7 Sono a carico del Somministrato le spese di Spedizione, più eventuale assicurazione sul prodotto, fermo restando che il Somministrante viene fin da subito manlevato da furti o danneggiamenti della merce per la quale il Somministrato abbia deciso di non assicurarsi.
5.8 Nel caso di perimento del prodotto, ovvero se lo stesso presenti difformità rispetto alle specifiche concordate ai sensi del precedente Articolo 3.3, è fatta salva la possibilità al Somministrato di rifiutare l’ordine senza nulla dovere al Somministrante, fermo restando che nel caso in cui si verifichi quanto disposto dal presente Articolo, le spese di consegna di cui al precedente Articolo 5.7 saranno a carico del Somministrante.
5.9 Nell’ipotesi in cui si verifichi quanto disposto dal precedente Articolo 5.8, il Somministrato potrà, in via discrezionale, accettare l’ordine per quella parte la cui qualità possa essere destinata alla piantumazione, e solo per quella parte dovrà corrisponderne il prezzo.
Articolo 6 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREZZO
6.1 Il Somministrato si impegna a versare il 50% (cinquanta per cento) dell’intero importo di cui al precedente Articolo 5.1, a titolo di acconto al momento della sottoscrizione del presente Contratto, ed il rimanente 50% (cinquanta per cento), a titolo di saldo al momento della consegna delle Piantine, da intendersi nel periodo ricorrente tra i mesi di Maggio - Giugno.
6.2 Il pagamento di ogni ordine, come meglio descritto al predente Articolo 6.1, avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al Somministrante identificato con codice IBAN ________________________, o a mezzo assegno bancario, previa emissione della relativa fattura da parte del Somministrante.
Articolo 7 – ESCLUSIVA
7.1 Ai sensi del precedente Articolo 4.1 il Somministrato dovrà acquistare le Piantine solo ed esclusivamente dal Somministrante.
7.2 Analogamente il Somministrato, come previsto dall’Articolo 4.5, si impegna a vendere le infiorescenze derivanti dal raccolto dell’annata agricola, solo ed esclusivamente al Somministrante a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto di somministrazione di infiorescenze.
7.3 L’esclusiva qui menzionata è disciplinata dall’Articolo 1567 c.c., per cui si fa divieto al
Somministrato di ricevere da terzi prestazioni della stessa natura del presente Contratto.
Articolo 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO
8.1 È fatto divieto, per entrambe le Parti, di cedere a terzi il presente Contratto.
Articolo 9 – DURATA
9.1 Il presente Contratto acquisirà efficacia dal momento dalla sottoscrizione dello stesso ed avrà durata di anni 1 (uno).
9.2 Qualora, alla scadenza pattuita al precedente Articolo 9.1, le Parti non abbiano manifestato espressamente la loro formale volontà di non proseguire il rapporto oggetto di questo Contratto, a mezzo posta elettronica o raccomandata a.r., si intende che le stesse Parti intendano tacitamente rinnovare la durata del presente Contratto di anni 1 (uno).
Articolo 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
10.1 Il Somministrante, in caso di violazione di quanto previsto al precedente Articolo 4, avrà facoltà di risolvere con effetto immediato il presente Contratto, fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno. Il mancato esercizio della presente clausola non significa rinuncia a non avvalersene da parte del Somministrante.
Articolo 11 - CLAUSOLA DI ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ
11.1 Il Somministrante esclude fin d’ora qualsiasi propria responsabilità nei confronti di terzi, per eventuali comportamenti o azioni del Somministrato contrarie alle regole commerciali e alla legislazione civile e penale al momento vigente.
11.2 Nell’ipotesi in cui si verifichi quanto disposto dal successivo Articolo 12.2, il Somministrante esclude fin d’ora la propria responsabilità nei confronti del Somministrato, senza nulla dovere a titolo di risarcimento del danno. Congiuntamente, il Somministrato è tenuto alla lettura e all’eventuale accettazione del presente Contratto previa visione e sottoscrizione del Patto di esclusione della responsabilità (come definito nell’Allegato “A”).
Articolo 12 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO
12.1 Nel caso in cui si abbia notizia o riscontro di situazioni di cui al precedente Articolo 11.1, oltre alle riserve di tutela legale, il fatto costituirà motivo di risoluzione immediata del contratto per giusta causa, con risarcimento del danno.
12.2 Il Somministrante, inoltre, si riserva la facoltà di interrompere in via precauzionale la distribuzione e la vendita di Piantine, sia con riferimento alla legislazione vigente, sia per
pronunciamenti e decisioni dell’autorità competente al momento considerato, senza che ciò comporti alcun diritto a risarcimento o reso merce per il Somministrato.
12.3 Il presente Contratto diverrà nullo, senza alcun onere per le Parti, nel caso in cui intervenissero nuove leggi, o specifiche più restrittive di leggi attualmente vigenti, quali la Legge n. 242 del 2 dicembre 2016, tali da rendere le azioni oggetto del presente Contratto illegali o illecite.
Articolo 13 – PATTO DI NON CONCORRENZA
13.1 Il Somministrato si impegna per tutta la durata del Contratto, come disposto dai precedenti Articoli 7 e 9.1, e ai sensi dell’Articolo 2596 c.c., a non svolgere attività di vendita e acquisto di prodotti, accessori e derivati tali da porsi in concorrenza con il Somministrante, in merito a quanto disposto nell’oggetto del presente Contratto.
13.2 In caso di mancato rispetto di quanto disposto al precedente articolo 13.1, il Somministrato dovrà corrispondere al Somministrante una penale pari ad Euro 10.000 (diecimila), salvo la dichiarazione dello stesso Somministrante, di aver subito un maggior danno.
Articolo 14 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
14.1 Il Somministrato si impegna a non divulgare i contenuti del presente Xxxxxxxxx e a far rispettare tale impegno anche ai propri collaboratori, anche dopo lo scioglimento del Contratto stesso. L’obbligo di riservatezza di cui al presente Articolo si estende anche alle informazioni inerenti le materie prime, i prodotti e le tecniche produttive, nonché delle specifiche delle Piantine, della loro composizione e del loro metodo produttivo e/o estrattivo.
Articolo 15 – MODIFICHE CONTRATTUALI
15.1 Ogni modifica del presente Contratto dovrà essere pattuita di comune accordo e sottoscritta, diventando parte integrante del medesimo Contratto.
Articolo 16 – DISPOSIZIONI VARIE
16.1 In relazione al presente Contratto, il Somministrato dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni relative all’oggetto del Contratto, di essere a perfetta conoscenza dei prodotti e dei servizi distribuiti dal Somministrante, delle possibilità di reddito e delle modalità di rientro del capitale investito e di essere perciò consapevole di voler procedere all’investimento e alla sottoscrizione del presente Contratto.
Articolo 17 – COMUNICAZIONI
17.1 Tutte le comunicazioni necessarie, o comunque previste dal presente Contratto dovranno essere trasmesse per iscritto e avverranno a mezzo posta elettronica o raccomandata a.r. presso i rispettivi indirizzi delle Parti, come di seguito indicati, o ad altro indirizzo comunicato per iscritto ai sensi del presente Articolo:
se al Somministrante:;
VIVAIO Srl:
via_______________________
CAP ______________
email: _________________
se al Somministrato:
:
Via CAP
email:
Articolo 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
18.1 Il presente Contratto ed i diritti costituiti in forza dello stesso sono regolati dal diritto italiano.
18.2 Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere per effetto dell’applicazione, interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto, le Parti, prima di iniziare qualsivoglia procedimento giurisdizionale, si obbligano preliminarmente ad esperire un tentativo di conciliazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e successivi D.M. 180/2010 e D.M. 145/2011 aggiornato ai sensi del D.M 139/2014, secondo il regolamento di mediazione di un Organismo iscritto presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
Qualora il tentativo di conciliazione non avesse esito positivo o non venisse risolto entro il termine di mesi 4 (quattro) a decorrere dal deposito dell’istanza di mediazione, le Parti concordano di ricorrere alla procedura di Arbitrato presso la Camera Arbitrale con sede presso la Camera di Commercio di ______________.
18.3 Qualsiasi controversia che dovesse essere intrapresa in via giurisdizionale, e che non sia riservata per legge alla competenza di altra autorità giudiziaria, sarà di esclusiva competenza del Foro di Parma. È tuttavia fatta salva la facoltà del Somministrante di promuovere azioni giudiziarie nei confronti del Somministrato avanti qualsiasi altra autorità giudiziaria competente a conoscere della controversia ai sensi di legge.
Articolo 19 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
19.1 Le spese di registrazione del presente Contratto saranno poste a carico della Parte che, con il suo comportamento, l’avrà resa necessaria.
Articolo 20 – PRIVACY
20.1 Le Parti accordano reciprocamente l’utilizzo dei dati personali e/o comunque attinenti al presente Contratto, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, rispettandone scrupolosamente i principi di tutela, consenso e riservatezza.
Letto, confermato e sottoscritto.
, 2018
IL
SOMMINISTRANTE Il
SOMMINISTRATO
ALLEGATO “A”
PATTO DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ
Io sottoscritto ,
dichiaro di aver preso visione del presente Contratto e del presente Patto di esclusione della responsabilità che manleva VIVAIO Srl dall’obbligo del risarcimento del danno ai sensi dell’Articolo 1223 c.c. nelle ipotesi di emanazione di una legge sopravvenuta ovvero specifiche più restrittive di leggi attualmente vigenti che dichiarino l’oggetto del presente Contratto illecito o illegale, per i quali sono previste sanzioni penali, sequestri degli stessi prodotti, prelevamenti di campioni di questi all’interno dei locali commerciali presso i quali vengono venduti e/o multe.
In tal senso VIVAIO Xxx intende escludere la non applicabilità dell’articolo 1229 c.c. non essendo riscontrabile alcuna colpa grave, rimanendo inteso che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 90, successivamente modificato dal Decreto Legge 20 marzo
2014, n. 36, convertito in Legge 16 maggio 2014, n. 79, non vi è alcuna normativa che dichiari l’illiceità e l’illegalità del prodotto commercializzato.
Letto, confermato e sottoscritto.
, 2018
IL
SOMMINISTRATO
1