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INFORMATIVA PRECONTRATTUALE PER L’ADERENTE NEL CASO DI PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA DELLA POLIZZA COLLETTIVA TUTELA SISMA MEDIANTE TELEFONIA VOCALE
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive per l’aderente rispetto a quelle contenute nelle Condizioni di Assicurazione di Tutela Sisma, nel DIP e nel DIP aggiuntivo.
UniCredit S.p.A. ha stipulato per conto dei propri clienti con Incontra Assicurazioni S.p.A. (di seguito per brevità “Incontra”) la polizza collettiva Tutela Sisma, che promuove e colloca anche tramite tecniche di comunicazione a distanza (nello specifico mediante telefonia vocale), secondo un processo organizzato dalla stessa UniCredit S.p.A. (di seguito per brevità il “Distributore”) e sulla base di un accordo di distribuzione con Incontra.
Per “tecnica di comunicazione a distanza” si intende qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del Distributore e dell’aderente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza del contratto.
L’aderente, prima dell’adesione, può scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo oppure in formato digitale nell’ambiente protetto del Servizio di Banca Multicanale via Internet o Unicredit Digital Mail Box; in quest’ultimo caso l’aderente potrà richiedere comunque, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione di copia della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare in ogni momento la tecnica di comunicazione prescelta.
In caso di collocamento via fonia tramite Unicredit Direct (Contact Center di UniCredit), l’aderente ha diritto di essere messo in contatto con l’incaricato del coordinamento e del controllo ai sensi dell’art. 76 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.
In caso di distribuzione tramite tecniche di comunicazione a distanza si applica anche la disciplina prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (il “Codice del Consumo”), secondo quanto previsto dall’art. 121, comma 1, lettera f) del Codice delle Assicurazioni Private, e pertanto vengono fornite le seguenti ulteriori informazioni:
Lingua utilizzata (art. 67-septies, lettera g) Codice del Consumo): la documentazione precontrattuale e il contratto sono redatti in lingua italiana e tutte le comunicazioni in corso di contratto avvengono in tale lingua.
Pagamento del premio (art. 67-sexies, lettera f) Codice del Consumo): il premio assicurativo può essere pagato con le modalità consentite dalla legge e precisate dal Distributore con cui è conclusa l’adesione a distanza. Il sistema di acquisto via web con carta di credito o con eventuale altra modalità di pagamento elettronico viene effettuato in condizioni di sicurezza. Si raccomanda in tal senso all’aderente di non indicare i dati della propria carta di credito sulla documentazione o sulle comunicazioni da inviare al Distributore.
Diritto di recesso (artt. 67-septies lettere a) e d); art. 67-duodecies Codice del Consumo): a maggior favore rispetto al temine previsto da tale normativa, il prodotto Tutela Sisma prevede il diritto di recedere entro 60 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione. Il recesso dovrà essere comunicato alla Società o alla filiale dell’Intermediario dove è stata sottoscritta l’Assicurazione con lettera raccomandata, mediante fax oppure mediante PEC (posta elettronica certificata), oppure compilando e sottoscrivendo l’apposito modulo disponibile presso la filiale dell’Intermediario dove è stata sottoscritta l’Assicurazione anche in modalità elettronica con la modalità resa disponibile dal Contraente.
A seguito del recesso l’aderente ha diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto entro 30 giorni da quello in cui Incontra o la filiale del Distributore hanno ricevuto la comunicazione di recesso, al netto degli eventuali oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico.
NORME DI LEGGE RICHIAMATE
REGOLAMENTO IVASS N. 40 del 2 agosto 2018
Art. 73 (Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza)
1. Al primo contatto e, in ogni caso, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione a distanza, i distributori forniscono al contraente le informazioni di cui all’articolo 121, comma 1, del Codice, ivi incluse quelle sul diritto di recesso ai sensi dell’articolo 67-duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e comunicano altresì allo stesso:
a) il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall’articolo 120-quater del Codice e di poter modificare la modalità di comunicazione prescelta;
b) la circostanza che richiederanno al contraente la ritrasmissione della polizza da questo sottoscritta, anche attraverso un qualsiasi mezzo telematico o informatico, qualora i distributori intendano conservarne traccia documentale. La polizza può essere formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
Le informazioni sono rese in modo chiaro e comprensibile in conformità a quanto previsto dall’articolo 121, comma 3, del Codice.
2. I distributori predispongono gli strumenti per consentire al contraente di effettuare la scelta di cui al comma 1, lettera a), e adottano procedure per mantenere evidenza della scelta effettuata dal contraente e della trasmissione o ricezione della documentazione.
3. Nei termini di cui al comma 1 e secondo le modalità prescelte dal contraente:
a) i distributori trasmettono la documentazione di cui all’articolo 56, comma 3;
b) gli intermediari iscritti nel Registro trasmettono altresì un documento conforme all’Allegato 3.
4. Nel caso di collocamento a distanza mediante telefonia vocale, i distributori assolvono agli obblighi di informativa precontrattuale e di trasmissione della relativa documentazione nei termini di cui all’articolo 121, comma 2, del Codice.
5. I distributori conservano, ai sensi dell’articolo 67, la documentazione atta a comprovare l’adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dai commi precedenti.
Art. 76 (Utilizzo di call center)
1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro possono avvalersi di call center per la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione a distanza a condizione che:
a) l’impresa si avvalga di addetti del call center che siano suoi dipendenti oppure di soggetti per i quali abbia assunto la piena responsabilità del relativo operato. In tale ultimo caso, l’impresa individua un proprio dipendente quale incaricato del coordinamento e del controllo dell’attività svolta dal call center;
b) l’intermediario assuma la piena responsabilità dell’operato degli addetti e individui, per ogni sede del call center, un collaboratore iscritto nella sezione E del Registro, incaricato del coordinamento e del controllo della relativa attività.
2. Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 assicurano che gli addetti del call center:
a) siano in possesso di adeguate competenze professionali e di una appropriata conoscenza delle caratteristiche dei contratti e dei servizi offerti, secondo quanto disposto dalla Parte IV;
b) forniscano al primo contatto il proprio codice identificativo o le proprie generalità, la denominazione dell’impresa di assicurazione e, in caso di call center dell’intermediario, anche il nominativo di quest’ultimo;
c) forniscano risposte uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali.
3. Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 garantiscono, inoltre, che il contraente:
a) possa, a richiesta, essere messo in contatto con l’incaricato del coordinamento e del controllo del call center;
b) riceva le informazioni in lingua italiana e in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile.
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209)
Art. 120-quater (Modalità dell'informazione)
1. Tutte le informazioni di cui agli articoli 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 121-sexies, 185, 185- bis·e 185-ter sono comunicate ai contraenti:
a) su supporto cartaceo; b) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile; c) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti; d) a titolo gratuito.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite al contraente con uno dei seguenti mezzi: a) un supporto durevole non cartaceo, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 4; b) un sito Internet laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 5.
3. Se le informazioni di cui al comma 1 sono fornite per mezzo di un supporto durevole non cartaceo o tramite un sito Internet, al cliente viene gratuitamente fornita, su richiesta, una copia in formato cartaceo.
4. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite un supporto durevole non cartaceo laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'utilizzo di un supporto durevole è appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo; e b) il contraente, potendo scegliere tra le informazioni in formato cartaceo e su supporto durevole, ha scelto quest'ultimo.
5. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite sito Internet se sono indirizzate direttamente al contraente o se sussistono i seguenti requisiti: a) la fornitura delle informazioni è appropriata rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo;
b) il contraente ha acconsentito alla fornitura delle informazioni tramite sito Internet; c) il contraente è stato informato mediante comunicazione telematica dell'indirizzo del sito Internet e del punto del sito Internet in cui possono essere reperite le informazioni; d) è garantito che le informazioni rimangano accessibili sul sito Internet per tutta la durata del contratto.
6. Ai fini dei commi 4 e 5, la fornitura di informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo o per mezzo di un sito Internet è ritenuta appropriata rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo se il contraente ha regolarmente accesso ad Internet, ossia nel caso in cui fornisca un indirizzo di posta elettronica ai fini della distribuzione del prodotto. 7. L'IVASS, con regolamento, disciplina la struttura del documento, da consegnare ai contraenti, che deve essere presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e con caratteri di dimensione leggibile.
Art. 121. (Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza)
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 185, 185 bis e 185 ter, in caso di vendita a distanza, il distributore rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:
a) l'identità del distributore e il fine della chiamata;
b) l'identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con il distributore assicurativo;
c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;
d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovrà corrispondere;
e) l'informativa relativa al compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, secondo quanto previsto dall'articolo 120 bis;
f) le ulteriori informazioni di cui agli articoli 67-quater e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
2. In ogni caso l'informazione è fornita al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La stessa può essere fornita verbalmente solo a su espressa richiesta del contraente o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In caso di collocamento di un contratto a distanza mediante telefonia vocale, se il contraente lo richiede espressamente, gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti, subito dopo la conclusione del contratto a distanza e comunque non oltre i cinque giorni successivi; in mancanza della predetta richiesta gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti prima della conclusione del contratto di assicurazione.
Anche se il contraente ha scelto di ottenere precedentemente le informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo in conformità a quanto previsto dall'articolo 120 quater, comma 4, l'informazione è fornita al contraente dal distributore di prodotti assicurativi a norma dell'articolo 120 quater, commi 1 e 2, subito dopo la conclusione del contratto di assicurazione.
3. L'IVASS, con regolamento, disciplina la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione a distanza, anche per via telefonica, e determina le informazioni sul distributore e sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente in modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, in conformità alle disposizioni dell'unione europea direttamente applicabili e nel rispetto del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
CODICE DEL CONSUMO (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206)
Art. 67-quater. (Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a distanza).
1. Nella fase delle trattative e comunque prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta, gli sono fornite le informazioni riguardanti:
a) il fornitore;
b) il servizio finanziario;
c) il contratto a distanza;
d) il ricorso.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui fine commerciale deve risultare in maniera inequivocabile, sono fornite in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, tenendo debitamente conto in particolare dei doveri di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale e dei principi che disciplinano la protezione degli incapaci di agire e dei minori.
3. Le informazioni relative agli obblighi contrattuali, da comunicare al consumatore nella fase precontrattuale, devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge applicabile al contratto a distanza anche qualora la tecnica di comunicazione impiegata sia quella elettronica.
4. Se il fornitore ha sede in uno Stato non appartenente all'Unione europea, le informazioni di cui al comma 3 devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge italiana qualora il contratto sia concluso.
Art. 67-sexies. (Informazioni relative al servizio finanziario)
1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano:
a) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;
b) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo;
c) se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;
d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo;
e) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite;
f) le modalità di pagamento e di esecuzione, nonché le caratteristiche essenziali delle condizioni di sicurezza delle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito dei contratti a distanza;
g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se addebitato;
h) l'indicazione dell'esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione.
Art. 67-septies. (Informazioni relative al contratto a distanza).
1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano:
a) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'articolo 67-duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo 67-terdecies, comma 1, nonché alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto;
b) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;
c) le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di mettere fine allo stesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;
d) le istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso, comprendenti tra l'altro il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e l'indirizzo a cui deve essere inviata la comunicazione di recesso;
e) lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza;
f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al contratto a distanza e sul foro competente;
g) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonché la lingua o le lingue in cui il fornitore, con l'accordo del consumatore, si impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza.
Art. 67-duodecies. (Diritto di recesso)
1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.
2. Il predetto termine è esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.
3. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:
a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore è comunicato che il contratto è stato concluso;
b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 67-undecies, se tale data successiva a quella di cui alla lettera a).
4. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.
5. Il diritto di recesso non si applica:
a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:
1) operazioni di cambio;
2) strumenti del mercato monetario;
3) valori mobiliari;
4) quote di un organismo di investimento collettivo;
5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti;
6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps);
8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse;
b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso;
d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui all'articolo 67-undecies, comma 1.
6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date ai sensi dell'articolo 67-septies, comma 1, lettera d), una comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi dell'articolo 67-septies, comma 1, lettera d).
7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di credito disciplinata dagli articoli 67, comma 6, e 77.
8. Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio finanziario è aggiunto un altro contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo è risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalità fissate dal presente articolo.