CONVENZIONE
Schema di convenzione-tipo per contratti di finanziamento
CONVENZIONE
L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (codice fiscale 80209930587) di seguito “Amministrazione”, nella persona di ……………………………
………….……………………………………………, nato il a
…………………………………………..………………….….……, in qualità di
…………………………………………………………………………...………………….
e
………………………………………………………………………………….…..…….… con sede legale in ……………………………………………..….……….…….. (codice fiscale ….............…………………………………………………………, partita IVA…………………………………………………………………..……………. e iscrizione all’albo degli intermediari finanziari al n. ……..……) di seguito “Istituto”, nella persona di ……………………………………………………………..
nato il ………...…….…… a ………………………….………………………………
codice fiscale in
qualità di ……………………………………………………..……………………, giusta procura generale/speciale n. ..…………………, rilasciata da…………………………………………………………………………………………, il
………………………………….. (eventuale)
premesso che
─ l’Istituto è una società che opera nel mercato del credito, ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
─ l’Istituto concede finanziamenti ai dipendenti dell’Università La Sapienza da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
─ le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio;
─ i suddetti finanziamenti non sono garantiti dall’Amministrazione e devono, di norma, essere garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio;
─ l’Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi;
─ la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia all’Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, l’Istituto in ragione dell’avvenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento;
visti
- gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull’approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all’approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controllo espletato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso gli Uffici Centrali di Bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato;
- l’art. 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto per tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la possibilità, al fine di razionalizzare i termini di pagamento delle retribuzioni, di stipulare convenzioni con il Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, inerente al regolamento di organizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- il decreto 30 luglio 2013, n. 123, del Ministro dell’Economia e delle Finanze concernente il Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto che per talune prestazioni può essere richiesto il versamento di un contributo nelle forme e con le modalità previste dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati, indicando espressamente, tra le altre fattispecie, le delegazioni di pagamento;
convengono e stipulano quanto segue Art. 1
(Modalità di fruizione della delegazione di pagamento)
1. L’Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell’Istituto, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
2. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all’art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, come modificato dall’art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l’attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l’Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.
3. La quota relativa all’istituto della delegazione deve essere unica e non può essere, di norma, superiore al singolo quinto delle competenze mensili.
4. L’applicazione del tasso di preammortamento da parte dell’Istituto deve essere espressamente specificata nel contratto di finanziamento. Gli eventuali interessi di preammortamento sono calcolati in prededuzione dall’ammontare del finanziamento erogato dall’Istituto.
5. I finanziamenti, salvo diversa previsione espressa, devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell’Amministrazione.
Art. 2 (Beneficiari)
1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l’Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di pagamento al massimo di durata decennale.
2. Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.
Art. 3 (Trattenute stipendiali)
1. L'effettuazione delle trattenute stipendiali verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.
2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell’applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell’art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità a norma degli artt. 60, 61 e 62 del
D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che all’amministrato sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.
3. L’Amministrazione non è responsabile per l’interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.
Art. 4
(Versamenti delle trattenute stipendiali)
1. I versamenti delle trattenute verranno operati dall’Università La Sapienza, Area Contabilità Finanza e Controllo di Gestione, Ufficio Stipendi mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario o postale avente le coordinate IBAN………………….….……………………………………..…………………… , o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall’Istituto, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.
Art. 5
(Oneri amministrativi)
1. L’Istituto si impegna, a fronte dell’attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione.
2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, l’Istituto si obbliga a corrispondere l’onere nelle misure di € 18,00 (euro diciotto/00) “una tantum” per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni delega attiva.
3. L’Istituto si impegna ad effettuare il versamento di € 18,00 dovuto “una tantum” per ogni delega di nuova attivazione a favore dell’Università “La Sapienza” tramite bonifico bancario sul conto corrente avente le coordinate IBAN IT 71I0200805227000400014148 ENTE 9001778 indicando la causale “contratti di finanziamento: ricezione istanze ed istruttoria”.
4. Gli oneri mensili per ogni delega attiva saranno trattenuti dall’Ufficio Stipendi sulle somme ritenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all’Istituto delegatario
5. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate e ancora in essere.
Art. 6
(Versamento degli oneri amministrativi)
1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà effettuato, previa ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all’Istituto, mediante bonifico bancario o altro strumento idoneo a favore del capitolo del bilancio dello Stato 3778 - “Contributi dovuti per la riscossione e il versamento delle rate di rimborso dei mutui contratti dai dipendenti statali da estinguere mediante l’istituto della delegazione di pagamento”.
Art. 7
(Xxxxxxxxxx e rinnovo del finanziamento)
1. Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente mutuante il conto del residuo debito.
2. Agli atti dell’Amministrazione dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell’estinzione del prestito.
3. L’Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell’attestazione dell’avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell’erogazione del nuovo finanziamento.
Art. 8 (Durata)
1. La presente convenzione entra in vigore il …………….……….... e si intende valida fino al ……………………… con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6.
2. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.
3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio, per qualunque causa, del dipendente interessato a far data dall’avvenuta cessazione.
Art. 9 (Recesso)
1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni.
Art. 10 (Risoluzione del contratto)
1. Oltre alle cause di risoluzione già previste nel presente contratto, qualora l’Amministrazione venga a conoscenza di eventuali frodi, truffe e quant’altro illecito non conforme alla normativa riguardante il corretto esercizio dell’attività di cui trattasi da parte della Società, risolve unilateralmente la presente convenzione senza obbligo di preavviso.
In tal caso, le trattenute mensili non saranno piu’ effettuate nei confronti del delegante né versati alla Società.
Art. 11 (Trasferimento)
1. La delegazione di pagamento oggetto della presente convenzione non è trasferibile.
Art. 12 (Attività dell’Istituto)
1. L’Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario o, nei casi previsti dall’art. 128-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 385/1993, da agenti non monomandatari nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Xxxxx Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al “ tasso soglia”, così come trimestralmente definito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”, di almeno otto punti percentuali.
2. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all’inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.
3. L’eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.
Art. 13 (Comunicazioni dell’Istituto)
1. L’Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, in quest’ultimo caso dell’anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell’Amministrazione comprendente le sotto indicate voci:
a) nominativo debitore;
b) importo lordo e netto erogato;
c) numero rate;
d) importo mensile rata;
e) tasso di preammortamento, T.E.G., T.A.E.G. e I.S.C.;
f) decorrenza e scadenza finanziamento.
2. Nel periodo di vigenza della convenzione, l’Istituto si impegna a comunicare all’Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l’Istituto stesso quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.
3. Nelle suindicate evenienze, inoltre, l’Istituto dovrà inviare un’apposita comunicazione all’Università degli Studi di Roma La Sapienza – Area Contabilità Finanza e Controllo di Gestione, Ufficio Stipendi , all’indirizzo di posta certificata xxxxxxx@xxxx.xxxxxxx0.xx ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.
4. L’Istituto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all’Amministrazione la notizia relativa all’erogazione del finanziamento al dipendente.
Art. 14 (Trattamento dei dati personali)
1. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.
Art. 15 (Registrazione in caso d’uso)
1. Il presente atto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.
2. Nell’eventualità di registrazione in caso d’uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.
Letto, confermato e sottoscritto. Roma,
Per l’Istituto (timbro e firma)
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Per l’Amministrazione (timbro e firma)
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