CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA/APPALTO E GARANZIA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA/APPALTO E GARANZIA
Art. 1 --- Ambito di applicazione e validità
1. Le presenti condizioni generali di vendita/appalto e garanzia (di seguito “Condizioni Generali”) disciplinano i contratti tra Viessmann Engineering
s.r.l.u. (di seguito “Venditrice”) e i suoi clienti (di seguito “Cliente”) aventi ad oggetto la vendita di beni e/o l’esecuzione di prestazioni d’opera/servizio da parte della Venditrice a favore del Cliente.
2. Qualora le Parti concordino che i beni e/o le prestazioni della Venditrice vengano acquistate da un soggetto terzo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: una società di leasing) che le rivenda e/o conceda in locazione al Cliente, quest’ultimo s’impegna a non far valere nei confronti di tale soggetto terzo pretese e/o responsabilità diverse e/o ulteriori da quanto concordato nel presente documento e a manlevare e tenere indenne la Venditrice da pretese e/o responsabilità fatte valere nei suoi confronti da tale soggetto terzo che siano diverse e/o ulteriori da quanto concordato nel presente documento o non riguardanti danni subiti dal Cliente.
Art. 2 --- Perfezionamento del singolo contratto
1. Il contratto è costituito, in ordine di priorità, dal documento della Venditrice denominato “conferma d’ordine” oppure “offerta definitiva” (di seguito “Conferma d’Ordine”) e dalle Condizioni Generali (insieme di seguito “Contratto”). La Conferma d’Ordine ha valore di condizioni speciali che prevalgono sulle Condizioni Generali.
2. Il Contratto prevale sulle condizioni di acquisto eventualmente predisposte dal Cliente. Eventuali modifiche, cancellazioni e/o aggiunte al Contratto si considereranno come non apposte. L’accettazione del Contratto implica da parte del Cliente la rinuncia alle proprie condizioni generali e/o speciali, anche se allegate o richiamate.
3. L’eventuale offerta formulata al Cliente da un dipendente o agente della Venditrice non ha valore vincolante per la Venditrice, la quale si riserva il diritto di confermare o meno, in tutto o in parte, i contenuti dell’offerta mediante l’eventuale emissione della Conferma d’Ordine. Lo stesso vale per modifiche alla Conferma d’Ordine e accordi complementari.
4. La Conferma d’Ordine si considera decaduta e non più vincolante se non accettata dal Cliente entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di emissione della stessa, fatto salvo che la Venditrice potrà comunque ritenere valida un’accettazione tardiva.
5. In assenza di sottoscrizione del Contratto da parte del Cliente o di accettazione dello stesso per iscritto anche solo tramite e-mail, il Contratto si riterrà comunque conosciuto e accettato dal Cliente per fatti concludenti nella data precedente tra (i) l’effettuazione della prima prestazione da parte del Cliente (es. pagamento, anche parziale) e (ii) la ricezione, anche parziale, dei beni e/o delle prestazioni della Venditrice da parte del Cliente.
6. Disegni, immagini, misure e altri dati circa le prestazioni e le qualità dei beni e/o opere riportate in dépliant, cataloghi, sito web o altre pubblicazioni oppure nella documentazione di cui all’art. 2.3 hanno soltanto valore approssimativo e sono vincolanti solamente nel caso in cui siano state espressamente confermate nella Conferma d’Ordine.
7. La corrispondenza commerciale stampata da sistemi di elaborazione dati (ad es. Condizioni Generali, Conferma d’Ordine, fatture, note di accredito, estratti conto e solleciti di pagamento) è vincolante anche senza firma. Tuttavia, resta fermo quanto previsto all’art. 2.3.
Art. 3 --- Prezzo
1. Il prezzo s’intende franco magazzino della Venditrice, escluse IVA, spese di trasporto ed eventuali altre spese del contratto, salvo se espressamente indicate nella Conferma d’Ordine.
2. Qualora non espressamente indicato nella Conferma d’Ordine, il costo, incluso nel prezzo, delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze nelle lavorazioni è pari al 5% del prezzo.
3. Qualora, successivamente al perfezionamento del Contratto e/o per l’esecuzione dello stesso, la Venditrice fosse costretta a sostenere costi addizionali dovuti ad eventi al di fuori del controllo della Venditrice (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: variazioni normative, variazioni degli standard tecnici di riferimento o aumenti straordinari dei costi di approvvigionamento), tali costi addizionali verranno totalmente addebitati al Cliente, il quale fin da ora s’impegna a riconoscerli alla Venditrice, su semplice richiesta scritta di quest’ultima accompagnata dai relativi giustificativi.
Art. 4 --- Fatturazione e pagamento
1. La fattura per l’importo intero può essere emessa dalla Venditrice nei confronti del Cliente al momento del ritiro o della spedizione della merce dal magazzino della Venditrice o, se precedente, al momento dell’effettuazione del pagamento da parte del Cliente, anche qualora siano previsti termini di pagamento dilazionati.
2. I pagamenti delle fatture sono dovuti entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura, in Euro e tramite bonifico bancario. I pagamenti sono considerati come effettuati il giorno in cui gli stessi sono stati accreditati completamente e irrevocabilmente sul conto corrente della Venditrice.
3. Il primo pagamento, comunque denominato, effettuato dal Cliente parzialmente rispetto all’importo totale o in anticipo sarà da considerarsi effettuato a titolo di caparra confirmatoria.
4. Qualora il pagamento sia previsto, in tutto o in parte, all’avviso che la merce è pronta per la spedizione (anche consistente nel solo DDT inviato in anticipo al Cliente o nell’invio della relativa fattura), la Venditrice potrà inviare al Cliente tale avviso anche solo tramite e-mail.
5. Qualora il pagamento sia previsto, in tutto o in parte, all’avviamento e/o collaudo positivi del bene venduto al Cliente, tale momento s’intende la data di messa in funzione del bene risultante dal verbale compilato sulla modulistica della Venditrice. Qualora l’avviamento e/o il collaudo non siano effettuabili per causa non imputabile alla Venditrice, il Cliente dovrà pagare comunque e immediatamente il saldo del prezzo.
6. Il Cliente accetta di decadere dal beneficio del termine qualora l'eventuale assicurazione sul credito ottenuta dalla Venditrice con riferimento al Contratto venisse ridotta nel massimale o revocata per causa non imputabile alla Venditrice stessa oppure il Cliente fosse sottoposto a una procedura concorsuale.
7. Il Cliente può compensare crediti reciproci solo su autorizzazione della Venditrice, la quale invece è autorizzata ad effettuare compensazioni.
8. L’eventuale aliquota IVA agevolata potrà essere riconosciuta al Cliente solo qualora il Cliente compili, sottoscriva e invii alla Venditrice il modulo di richiesta dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata predisposto dalla Venditrice. Sarà onere del Cliente richiedere alla Venditrice tale modulo.
Art. 5 --- Ritardo nei pagamenti e recupero crediti
1. Fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dalla legge o dal Contratto, il mancato rispetto anche di un solo termine di pagamento da parte del Cliente comporterà la decadenza del Cliente dal beneficio del termine, con la conseguenza che il Cliente dovrà versare immediatamente alla Venditrice l’integralità delle somme non ancora corrisposte.
2. L'eventuale ritardo del Cliente nel pagamento di quanto dovuto ai sensi del Contratto, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dalla legge o dal Contratto, comporterà inoltre:
a. il riconoscimento alla Venditrice degli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002;
b. l’obbligo del Cliente di rimborsare alla Venditrice anche le intere spese da quest’ultima sostenute per il recupero del credito, ivi incluse quelle legali relative a predisposizione di lettere stragiudiziali e/o azioni giudiziarie/arbitrali; ciò a prescindere dall’esistenza o meno dei presupposti di cui all’art. 91 cod. proc. civ.; l’ammontare del rimborso sarà pari al costo sostenuto dalla Venditrice, la cui piena prova sarà costituita dalla fattura dal legale e/o della società di recupero crediti in questione e da eventuali tributi versati per tali attività.
3. Qualora il pagamento del corrispettivo e dei relativi accessori non avvenga entro i termini pattuiti, quanto sarà poi eventualmente versato dal Cliente moroso dovrà essere imputato prima alle spese di cui sopra, poi agli interessi moratori e il residuo al capitale.
Art. 6 --- Trasporto e consegna
1. Se non espressamente indicato, il luogo della consegna si considera il magazzino della Venditrice.
2. Il rischio s’intende trasferito dalla Venditrice al Cliente con la consegna dei beni allo spedizioniere, al vettore o a chi li ritira presso il magazzino della Venditrice.
3. Qualora venisse concordato che il trasporto è a cura e spese della Venditrice, quest’ultima assume i rischi della merce sino alla destinazione indicata nella Conferma d’Ordine e avrà la facoltà di scegliere ogni condizione di trasporto.
4. Il termine di consegna, qualora non sia prevista una data precisa, decorre dalla data di effettuazione del primo pagamento da parte del Cliente (data di pagamento intesa come il giorno in cui il pagamento è stato accreditato completamente e irrevocabilmente sul conto corrente della Venditrice).
5. Il termine di consegna non è da considerare essenziale ai sensi dell’art. 1457 cod. civ.
6. Lo scarico della merce dal mezzo di trasporto è a cura e spese del Cliente.
7. A pena di decadenza, il Cliente dovrà denunciare alla Venditrice eventuali vizi apparenti e/o danni ai beni all’interno dell’imballo entro 3 (tre) giorni dal ricevimento dei beni stessi. La denuncia dovrà contenere descrizione e foto dei vizi apparenti e/o danni. In ogni caso, la Venditrice non avrà alcuna responsabilità per tali vizi apparenti e/o danni qualora sul documento di ricezione dei beni firmato dal Cliente o dal suo incaricato non sia stata posta una riserva di verifica dell’integrità della merce.
8. Il Cliente s’impegna a non contestare il valore vincolante della firma dei propri dipendenti, rappresentanti o mandatari sui documenti di consegna/ricezione dei beni (es. DDT e/o borderò).
9. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente alla Venditrice la presenza di eventuali limitazioni e/o ostacoli ai mezzi di trasporto pesanti per accedere al luogo di destinazione della merce (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: strada stretta, centro storico, ZTL, divieti di accesso, terreno scosceso e/o eccessiva pendenza). In assenza di tale tempestiva informazione da parte del Cliente, a quest'ultimo sarà addebitato il costo per l'eventuale mancata consegna a ciò dovuta.
Art. 7 --- Ritardo nella consegna
1. Il rispetto dei termini di consegna da parte della Venditrice presuppone ed è condizionato all’adempimento del Cliente ai propri obblighi.
2. Se la consegna viene ritardata, in tutto o in parte, per dolo, colpa o altri motivi da ricondurre al Cliente, la Venditrice, in aggiunta agli altri rimedi di legge o previsti dal Contratto, può addebitare al Cliente i costi per:
(i) ogni tentativo di consegna non andato a buon fine;
(ii) il deposito della merce, a rischio del Cliente, in luogo scelto dalla Venditrice, decorsi 30 giorni dalla segnalazione al Cliente che la merce è pronta per la spedizione; e
(iii) una somma pari allo 0,5% (zero virgola cinque percento) dell’importo del Contratto per ogni primo giorno del mese di calendario fintanto che la merce non è stata consegnata.
In caso di caldaie Vitomax, i costi (ii) e (iii) addebitabili al Cliente saranno sostituiti da una somma pari al 2% (due percento) dell’importo del Contratto, decorsi 15 giorni dalla segnalazione al Cliente che la merce è pronta per la spedizione.
In aggiunta a quanto sopra, la Venditrice ha la facoltà di emettere la fattura relativa al Contratto la cui consegna è stata ritardata a causa del Cliente.
3. Se la consegna viene ritardata, in tutto o in parte, per dolo, colpa o motivi da ricondurre alla Venditrice, fatto salvo l’art. 17 (forza maggiore), il Cliente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1454 cod. civ.
Art. 8 --- Penali
Le penali eventualmente previste a carico della Venditrice:
- s’intendono a titolo di risarcimento del danno;
- non si applicano per la prima settimana di ritardo nella consegna;
- sono in ogni caso limitate ad un massimo del 10% (dieci percento) del valore del Contratto.
Art. 9 --- Garanzia per vizi e qualità
Oggetto, soggetti destinatari e ambito di applicazione
1. La Venditrice garantisce i beni venduti esclusivamente per:
a. assenza di vizi di fabbricazione;
b. presenza delle qualità descritte nella Conferma d’Ordine; resta onere del Cliente assicurarsi che tali qualità rispettino le norme vigenti nel luogo in cui i beni verranno installati e utilizzati.
2. La Venditrice fornisce la presente garanzia esclusivamente ed unicamente nei confronti del proprio Cliente.
3. Poichè gli impianti sono costituiti da un insieme di componenti/beni di origine diversa, dei quali il componente/bene venduto dalla Venditrice ne è solo una parte, la presente garanzia della Venditrice si rivolge esclusivamente e unicamente ai componenti/beni dalla stessa venduti al Cliente. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, è esclusa ogni garanzia con riferimento all’impianto nel suo complesso.
4. La presente garanzia è valida esclusivamente per beni venduti, installati e utilizzati in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Serenissima Repubblica di San Marino. Per gli altri casi e/o qualora i beni acquistati venissero rivenduti in Internet non si applicherà alcuna garanzia, salva solo la garanzia per evizione.
5. La Venditrice si riserva la facoltà di effettuare l’eventuale sopralluogo per l’attivazione della garanzia e la prima messa in funzione del prodotto, oltre che di applicare le proprie condizioni di garanzia, direttamente o tramite imprese esterne di servizi tecnici autorizzate dalla Venditrice.
6. Per i prodotti senza marchio “VIESSMANN” si applicano esclusivamente le condizioni di garanzia rilasciate dal fornitore della Venditrice a quest’ultima. Per tali casi la garanzia rilasciata dalla Venditrice al Cliente si limita a una cessione al Cliente delle ragioni che la Venditrice può far valere con validità ed efficacia nei confronti del suo fornitore.
Durata e prescrizione
7. La durata della garanzia è:
a. 2 (due) anni per le caldaie Vitopend;
b. 2 (due) anni per apparecchiature elettriche, meccaniche, bruciatori, scambiatori sanitari e regolazioni con marchio “VIESSMANN”;
c. 5 (cinque) anni per scambiatore primario caldaie Vitodens;
d. 2 (due) anni per il corpo caldaia su tutti i modelli ad acqua calda oltre 2000 kW, ad acqua surriscaldata e vapore;
e. 5 (cinque) anni per il corpo caldaia su tutti i modelli ad acqua calda fino a 2000 kW;
f. 5 (cinque) anni per gli scambiatori di calore in acciaio inossidabile Vitotrans;
g. 5 (cinque) anni per collettori solari e bollitori;
h. 2 (due) anni per condizionatori split e chiller;
i. 2 (due) anni per pompe di calore;
j. 15 (quindici) anni per moduli fotovoltaici Vitovolt 300;
k. 2 (due) anni per il corpo delle caldaie a biomassa Vitoligno;
l. 2 (due) anni per le caldaie a biomassa con marchio “SCHMID”, ma 5 (cinque) anni per il corpo caldaia delle stesse;
m. 1 (uno) anno per cogeneratori Vitobloc;
n. 18 (diciotto) mesi per Vitocal Serie Pro, ma in nessun caso può andare oltre 24 (ventiquattro) mesi dalla consegna al Cliente;
o. 10 (dieci) anni per i componenti rigidi dei sistemi di montaggio per impianti solari Vitovolt 300 (solo per difetti che compromettono la normale operatività delle strutture di montaggio nelle idonee condizioni d’uso);
p. 10 (dieci) anni per batterie HV1, HV2 e LV2 a partire dalla data precedente tra la data d'installazione e il 6° (sesto) mese successivo alla data di produzione della batteria;
q. 2 (due) anni per tutti i rimanenti prodotti con marchio “VIESSMANN”.
8. La garanzia decorre dalla data di avviamento del bene risultante dal verbale compilato sulla modulistica della Venditrice (di seguito “Verbale”), ma in ogni
caso da non oltre 12 (dodici) mesi successivi alla consegna del bene al Cliente, salvo per le caldaie a biomassa, per le quali la garanzia decorre dalla data di consegna al Cliente.
Qualora la messa in funzione del bene avvenga dopo il termine di cui sopra e/o Viessmann non riceva il Verbale firmato dal Cliente entro tale termine, la garanzia decorre dalla consegna del bene al Cliente.
Qualora fosse previsto che la garanzia decorre dall’avviamento e/o collaudo positivi, tale momento s’intende la data del Verbale.
Qualora il bene venduto al Cliente non rientri nella categoria dei beni per i quali Viessmann chiede di redigere un Verbale, la garanzia decorrerà dalla data di consegna del bene al Cliente.
9. La durata della garanzia non viene né rinnovata né prolungata per effetto delle riparazioni o sostituzioni effettuate in garanzia, continuando a decorrere il rimanente periodo di garanzia per il bene riparato o sostituito.
Garanzia di potenza per moduli fotovoltaici Vitovolt 300
10. Riduzione della potenza erogata per degenerazione naturale (degradazione) delle cellule, delle lamine o del vetro del modulo, a partire dalla potenza nominale indicata sulla scheda tecnica e sull’etichetta del modulo e alle condizioni STC (irraggiamento 1000 W/m², massa d’aria AM 1,5 e temperatura celle 25 °C):
- nel 1° anno di funzionamento: non oltre -2%;
- dal 2° al 25° anno di funzionamento: non oltre -0,55% annuo;
- alla fine del 10° anno di funzionamento: potenza erogata ≥ 93%;
- alla fine del 25° anno di funzionamento: potenza erogata ≥ 85,35%.
Il test di potenza deve essere eseguito in conformità alla norma IEC 60904 da un laboratorio autorizzato a testare i moduli fotovoltaici e munito di certificato di accreditamento in conformità alla norma DIN 17025. Nel test di potenza occorre tener conto degli errori di misurazione in conformità alla norma EN 50380. Il test di potenza è a carico del Cliente.
Condizioni e decadenze
11. La garanzia è valida a condizione che la compilazione del Verbale sia completa, corretta e leggibile.
12. La garanzia è valida a condizione che il Cliente abbia correttamente adempiuto ai propri impegni contrattuali, ivi inclusi gli obblighi di pagamento nelle tempistiche concordate.
13. La garanzia è valida a condizione che il bene venduto dalla Venditrice sia stato messo in funzione in un impianto avente la dichiarazione di conformità prevista dalla legge.
14. Il Cliente decade dalla garanzia se richiede alla Venditrice e riceve dalla stessa o comunque reperisce la password di terzo o ultimo livello necessaria per modificare le impostazioni di funzionamento del bene.
15. A pena di decadenza, il Cliente dovrà denunciare alla Venditrice eventuali vizi/difetti occulti e/o mancanze di qualità di batterie HV1, HV2 e LV2 entro 48 (quarantotto) ore dalla scoperta. La denuncia dovrà contenere descrizione dei vizi/difetti occulti, eventuali foto, carta di garanzia eventualmente consegnata insieme al prodotto, prova della data di consegna del prodotto e file di log del sistema a prova del raggiungimento della capacità minima (HV1 e HV2: 60% dell’energia nominale; LV2: 65% dell’energia nominale).
Esclusioni
16. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, nessuna garanzia è prestata e in ogni caso decade e va considerata non operante né alcun risarcimento o indennizzo sono dovuti in caso di:
a. assenza del corretto numero di matricola del bene sulla targhetta identificativa dello stesso o comunque non identificabilità univoca;
b. progettazione dell’impianto in cui è stato installato il bene non a regola d’arte e/o comunque difforme e/o in contrasto con le indicazioni riportate nel manuale del bene stesso, in altri documenti d’istruzioni attinenti al bene e/o previste dalla legge;
c. affidamento dell’installazione dei beni acquistati a imprese non abilitate a norma di legge all’installazione degli stessi;
d. trasporto, manipolazione, installazione, assemblaggio, montaggio, cablaggio e/o messa in funzione scorretti, non a regola d’arte e/o comunque difformi e/o in contrasto con le indicazioni riportate nel manuale del bene in altri documenti d’istruzioni attinenti al prodotto e/o previste dalla legge;
e. errata scelta del bruciatore e/o taratura scorretta dello stesso;
f. uso, funzionamento e/o conduzione inidonei, impropri, scorretti, negligenti o comunque difformi e/o in contrasto con le indicazioni riportate nel manuale del bene (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: esposizione del prodotto alle intemperie o mancata adeguata protezione del prodotto dalle stesse; si segnala in particolare che l’acqua può danneggiare seriamente i quadri elettrici e la luce solare diretta può danneggiare seriamente i display);
g. utilizzo nonostante il verificarsi di disturbi, disguidi, guasti e/o ogni altro evento che renda ragionevole ritenere che la continuazione nell’utilizzo del bene possa comportare danni al bene e/o a terzi;
h. combustibili inidonei;
i. normale usura e/o naturale logoramento;
j. inosservanza delle istruzioni per la manutenzione, ivi inclusa la mancata effettuazione della manutenzione e dei controlli periodici agli intervalli
(i) stabiliti nel manuale o in altra documentazione sul prodotto e/o (ii) comunque previsti dalla legge;
k. utilizzo di accessori e pezzi di ricambio non originali;
l. utilizzo di dispositivi e/o componenti inidonei per il funzionamento in combinazione con il bene venduto dalla Venditrice;
m. uso di componenti di sistema difettosi (es. inverter, sistemi di posa, cavi di collegamento, diodi semiconduttori, etc.);
n. influssi chimici, elettrochimici o elettrici non riconducibili alla Venditrice;
o. eventi atmosferici di forte intensità, fulmini, eccessivo carico di neve, contatto con acqua salata, tempeste di sabbia, sovratensione, campi magnetici, eccessivo caldo o freddo e/o forza maggiore;
p. modifica, riparazione o manutenzione effettuata da parte del Cliente o di terzi senza autorizzazione della Venditrice;
q. effetti provocati da componenti di derivazione esterna (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: regolazioni del circuito caldaia di altra provenienza);
r. impurità dell’aria dovuta all’alta quantità di polvere, a vapori acidi oppure all’installazione in ambienti inadeguati;
s. impianti di riscaldamento radiante a pavimento, parete o soffitto che utilizzino tubazioni in materiale plastico senza barriere anti-ossigeno;
t. l’acqua di alimento non ha caratteristiche conformi (i) all’informativa tecnica indicata nella o allegata alla Conferma d’Ordine e/o (ii) alla tabella riportata nel manuale del prodotto e/o (iii) ai parametri richiesti dalle leggi vigenti, ivi incluse le norme tecniche UNI; è onere ed esclusiva responsabilità del Cliente accertarsi che l'acqua rispetti i necessari requisiti e, in caso contrario, valutare con il proprio progettista dell'impianto l’opportunità di implementare eventuali accorgimenti tecnici per evitare il danneggiamento del bene, come, a mero titolo orientativo, l'installazione di uno scambiatore di calore per la separazione dei circuiti e/o l'installazione di sistemi di addolcimento e filtrazione dell'acqua;
u. per i bollitori e puffer, qualora l’acqua trattata non presenti le qualità dell’acqua potabile e/o gli impianti per la depurazione dell’acqua disponibili non funzionino a regola d’arte e/o nel rispetto della legge;
v. numero di avviamenti del bene superiore al numero di ore di funzionamento dello stesso, ciò provando un errato utilizzo o dimensionamento del bene o un’errata progettazione dell’impianto;
w. modiche al software eventualmente incluso nel prodotto;
x. installazione di sistemi di montaggio per impianti solari e/o moduli fotovoltaici su oggetti mobili come ad es. veicoli, barche o aerei;
y. cablaggio del modulo fotovoltaico con moduli fotovoltaici di struttura non identica o di altra marca/produttore;
z. la batteria non è stata usata su ciclo giornaliero, con profondità di scarica inferiore al 90% e solo per accumulo di energia fotovoltaica;
aa. irregolarità e/o danni puramente estetici, ivi inclusa la corrosione che non comprometta la normale operatività del prodotto nelle idonee condizioni d’uso.
17. La Venditrice non è a conoscenza dell'uso a cui i beni venduti saranno destinati, come, ad esempio, non conosce le caratteristiche degli impianti all'interno dei quali i beni saranno installati. Pertanto, la Venditrice non garantisce alcuna idoneità dei beni a particolari usi, fini e/o scopi, restando la relativa verifica un esclusivo onere del Cliente.
18. Non è prestata alcuna garanzia per le parti la cui durata attesa a seguito di normale usura sia inferiore al periodo di garanzia (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ugelli del bruciatore, dispositivi del bruciatore per riduzione emissioni, fusibili, guarnizioni, rivestimenti della camera di combustione, refrattari, parti dei dispositivi di accensione e di controllo a contatto con il fuoco, candele di accensione e materassini termoisolanti).
Prestazioni in garanzia
19. L’obbligo di garanzia della Venditrice implica unicamente, a insindacabile scelta della stessa, la riparazione o la sostituzione delle parti difettose o non conformi alle qualità garantite, con espressa esclusione di ogni altro rimedio. La garanzia include lo smontaggio della parte difettosa o non conforme e il rimontaggio della parte riparata o sostituita, ma non include anche lo smontaggio e il rimontaggio di beni venduti da terzi e facenti parte dell’impianto. La Venditrice avrà facoltà di sostituire batterie e pannelli solari/fotovoltaici difettosi con altri rigenerati aventi valore temporale residuo e prestazioni come da curva di decadimento del prodotto sostituito alla data della sostituzione. Se il prodotto o componente sostitutivo della medesima tipologia di quello difettoso non è più disponibile, la Venditrice potrà sostituire il prodotto o componente difettoso con un prodotto o componente ricondizionato oppure diverso ma con funzioni e prestazioni equivalenti.
20. Il Cliente riconosce ed accetta che la Venditrice avrà a disposizione un periodo di tempo ragionevole, in considerazione della complessità del caso specifico, per effettuare la propria prestazione in garanzia e comunque almeno tre tentativi d’intervento risolutivo.
21. Le parti e/o i componenti sostituiti in garanzia restano di proprietà della Venditrice, alla quale devono essere restituiti franco spese.
22. Le eventuali prestazioni richieste dal Cliente alla Venditrice e non coperte dalla garanzia (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sopralluoghi, controlli, riparazioni, sostituzioni e/o modifiche in assenza di difetti) saranno addebitate al Cliente. Si specifica che gli interventi di taratura, calibrazione e modifica delle impostazioni non sono da intendersi quali interventi in garanzia.
23. Seppur il Gruppo Viessmann si adoperi per far sì che i pezzi di ricambio siano disponibili per diversi anni dopo che i beni venduti sono andati fuori produzione, purtroppo la Venditrice non può garantire che i pezzi di ricambio saranno disponibili per i beni venduti una volta andati fuori produzione.
24. In deroga all’art. 1513 cod. civ., la parte che ha chiesto la verifica della cosa, deve provarne rigorosamente l'identità e lo stato.
25. Qualora il Cliente richiedesse un intervento in garanzia alla Venditrice, quest’ultima avrà la facoltà di richiedere al Cliente la restituzione dei beni affinché gli stessi vengano esaminati tecnicamente al fine di individuare eventuali vizi e/o difetti negli stessi. Il Cliente riconosce ed accetta che la richiesta da parte della Venditrice di restituzione dei beni non costituisce riconoscimento della presenza di difetti e/o vizi, bensì è solo finalizza alla verifica dell’eventuale presenza degli stessi. Durante il periodo di verifica tecnica dei beni, la Venditrice avrà altresì la facoltà di fornire al Cliente ulteriori beni, nuovi e/o ricondizionati, in sostituzione di quelli restituiti, al solo fine di evitare eventuali disagi al Cliente e senza che ciò possa costituire riconoscimento da parte della Venditrice della presenza di vizi e/o difetti. Qualora i beni restituiti alla Venditrice risultassero, a seguito della verifica tecnica, viziati e/o difettosi, gli ulteriori beni già forniti al Cliente dovranno essere considerati come forniti in sostituzione ai sensi della garanzia per difetti. Qualora, invece, i beni restituiti alla Venditrice risultassero, a seguito della verifica tecnica, non viziati e/o non difettosi, gli ulteriori beni già forniti al Cliente dovranno essere pagati da quest’ultimo.
Art. 10 --- Prestazioni e variazioni
1. Qualora le Parti avessero concordato che la Venditrice fornirà prestazioni d’opera/servizio (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: prestazioni accessorie alla vendita relative al montaggio e/o avviamento del bene venduto), saranno in ogni caso a carico del Cliente tutti i lavori di preparazione del bene (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scarico del bene dal mezzo di trasporto, installazione e allacciamento del bene all’impianto e/o ottenimento di autorizzazioni amministrative) necessari affinché la Venditrice possa eseguire le proprie prestazioni. Il Cliente dovrà pertanto prontamente comunicare per iscritto alla Venditrice l’ultimazione dei lavori preparatori.
2. Il termine di consegna è inteso come il termine di recapito dei beni presso l'indirizzo concordato.
3. Eventuali prestazioni aggiuntive richieste da ispettori (es. ispettore PED) a causa del ritardo nella messa in funzione del prodotto per colpa non imputabile alla Venditrice non saranno a cura e spese della stessa.
4. Il Cliente non potrà pretendere in nessun caso alcun tipo di variazione delle prestazioni della Venditrice, salvo previa approvazione scritta della stessa. In caso di variazioni concordate, la Venditrice avrà diritto al compenso per le stesse.
5. Lo smaltimento dei rifiuti è a cura e spese del Cliente.
Art. 11 --- Verifica, collaudo e accettazione
1. Verifica e collaudo sono a cura e spese del Cliente e si svolgeranno, ai fini dell’accettazione, nel rispetto del protocollo fornito dalla Venditrice, in assenza del quale si applicherà la legge.
2. Se, per causa non imputabile ad alcuna delle Parti, l'opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal Cliente o prima che quest’ultimo sia in mora a verificarla, il perimento o il deterioramento è a carico del Cliente.
3. L’utilizzo del bene da parte del Cliente costituisce accettazione implicita.
Art. 12 --- Sicurezza sul lavoro
Il Cliente si impegna a fornire alla Venditrice almeno 15 giorni prima dell’inizio delle prestazioni di quest’ultima tutta la documentazione e le informazioni necessarie ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: il DUVRI o il PSC).
Art. 13 --- Sub-Appalto
La Venditrice ha facoltà di sub-appaltare, a proprio rischio e spese, le prestazioni oggetto del Contratto. Resta inteso che la Venditrice rimane responsabile nei confronti del Cliente per l’esecuzione a regola d’arte delle attività eventualmente sub-appaltate.
Art. 14 --- Proprietà intellettuale
1. Disegni, raffigurazioni, schemi, progetti, descrizioni e altri dati circa i beni venduti non potranno essere copiati, modificati, riprodotti, diffusi e pubblicati dal Cliente, senza preventivo consenso scritto della Venditrice. La Venditrice resta piena ed esclusiva proprietaria del software eventualmente incluso nel prodotto, che va considerato come solo concesso in licenza d’uso al Cliente.
2. È vietata ogni forma di riproduzione o di utilizzo del marchio “Viessmann” e degli eventuali altri segni distintivi apposti sui beni (di seguito “Marchi”), salvo preventiva autorizzazione scritta della Venditrice.
3. È fatto espresso divieto al Cliente di rimuovere, sopprimere o comunque alterare i Marchi, etichette ed altri segni distintivi apposti sui beni, così come di apporvi altri marchi, etichette o segni distintivi di qualsiasi natura.
Art. 15 --- Riservatezza del contratto, confidenzialità delle informazioni e territorio di rivendita
1. Il Cliente riconosce ed accetta il carattere strettamente riservato e confidenziale del Contratto e delle informazioni sui dipendenti di Viessmann ricevute, garantendo che il contenuto del Contratto e tali informazioni non siano comunicati a terzi né dal Cliente stesso né dai suoi dipendenti, soci, amministratori e collaboratori di ogni genere.
2. Il Cliente riconosce ed accetta che la Venditrice e/o il produttore del bene possano effettuare un accesso da remoto al bene, raccogliendo i dati di funzionamento dello stesso.
3. Il Cliente dichiara di:
a. non rivendere, direttamente o indirettamente, al di fuori dell'Italia, dello Stato della Città del Vaticano e della Serenissima Repubblica di San Marino i beni acquistati presso la Venditrice;
b. non rivendere, direttamente o indirettamente, in Val Venosta le caldaie a biomassa a marchio "Schmid" < 180 kW e, per la linea UTSD, < 260 kW acquistate presso la Venditrice.
Art. 16 --- Responsabilità della Venditrice
1. Il Cliente è l’esclusivo responsabile per l’effettuazione degli eventuali adempimenti necessari con riferimento all’acquisto, installazione, detenzione e/o uso dei beni venduti dalla Venditrice al Cliente.
2. Con riferimento ai Contratti aventi ad oggetto apparecchiature che contengono F-GAS (gas fluorurati) a effetto serra, il Cliente dichiara e garantisce di rispettare tutte le normative in materia.
3. La Venditrice sarà responsabile per eventuali danni solo se causati con dolo o colpa grave e comunque nei limiti della propria polizza assicurativa.
4. Rimane esclusa dagli obblighi della Venditrice l'effettuazione di analisi di fattibilità del progetto del Cliente (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: relazione statica e verifica della possibilità di ottenimento di autorizzazioni amministrative comunque denominate) e la verifica che i beni possano essere fisicamente posati nelle posizioni indicate e non vi sia alcun impedimento all'installazione ed esercizio degli stessi. Qualora la Venditrice si fosse presa in carico l’esecuzione di pratiche per autorizzazioni amministrative, le Parti riconoscono essere impossibile prevedere i tempi di lavorazione da parte degli enti preposti.
5. Il Cliente riconosce ed accetta di non poter utilizzare il bene oggetto delle prestazioni della Venditrice finché il Cliente non abbia ricevuto il relativo manuale d’istruzioni.
6. La Venditrice non fornisce alcuna consulenza né garanzia sulla possibilità per il Cliente e/o l’utente finale, a seguito dell’acquisto e installazione di determinati prodotti, di ottenere incentivi fiscali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Ecobonus, Conto Termico, Superbonus e TEE). Pertanto, la Venditrice non potrà essere ritenuta responsabile per l'eventuale mancato ottenimento di tali incentivi fiscali.
Art. 17 --- Forza maggiore
1. Il termine di consegna e/o di esecuzione delle prestazioni della Venditrice è congruamente prorogato in caso di avvenimenti imputabili all’insorgere di ostacoli imprevisti che esulano dalla ragionevole sfera di influenza e/o controllo della Venditrice o comunque dovuti a caso fortuito o forza maggiore (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: eventi atmosferici, terremoti, frane, alluvioni, inondazioni, trombe d'aria, scioperi, serrate, provvedimenti delle autorità, epidemie, guerre, insurrezioni, incidenti stradali, embarghi e restrizioni doganali), qualora sia provato che tali ostacoli pregiudichino la produzione o consegna dei beni o l’esecuzione delle prestazioni della Venditrice o comunque le rendano impossibili, eccessivamente onerose o eccessivamente rischiose. In tali casi, eventuali inadempimenti o ritardi nell’adempimento non comporteranno alcun obbligo in capo alla Venditrice di pagamento di penali, risarcimenti danni o indennizzi in qualunque modo denominati. Inoltre, al momento della proroga, il Cliente pagherà le prestazioni eseguite dalla Venditrice fino a quel momento.
2. Quanto disciplinato sopra vale anche nel caso in cui tali avvenimenti insorgano presso i fornitori e/o subappaltatori della Venditrice o subentrino nel periodo di proroga.
3. Le Parti concordano che inadempimenti della Venditrice dovuti alla pandemia da SARS-COV-2 sono causati da forza maggiore.
Art. 18 --- Cessione del contratto
1. Ove non espressamente autorizzata per iscritto, è vietata la cessione, in tutto o in parte, del Contratto da parte del Cliente, anche nell'ambito di cessioni, affitti e trasferimenti di azienda o ramo d’azienda, oltre che fusioni, incorporazioni e ogni altro atto giuridico avente analoga finalità.
2. La Venditrice potrà cedere il Contratto ad una società facente parte del medesimo gruppo di società. In tal caso, la Venditrice sarà esonerata dai propri obblighi e/o responsabilità previsti dal Contratto dietro assunzione per iscritto di tali obblighi e/o responsabilità da parte del cessionario.
Art. 19 --- Sospensione, clausola risolutiva espressa e recesso
1. Senza pregiudizio di ogni ulteriore rimedio di legge o previsto dal Contratto, la Venditrice avrà il diritto di sospendere l’esecuzione delle proprie prestazioni previste nel Contratto anche nei seguenti casi:
− mancato adempimento del Cliente a un suo impegno previsto dal Contratto o da altri contratti tra le Parti e/o mancato adempimento da parte di una società controllata da o controllante il Cliente, direttamente o indirettamente, a un proprio impegno verso la Venditrice;
− ritardato adempimento del Cliente alle proprie obbligazioni previste dal Contratto o da altri contratti tra le Parti; in tal caso la sospensione potrà durare fintanto che il Cliente non abbia prestato idonea garanzia di tempestivo adempimento alle sue successive obbligazioni;
− l'importo dei debiti – anche non ancora scaduti – del Cliente nei confronti della Venditrice e/o altra società del Gruppo Viessmann (di seguito "Debiti") supera l'importo del fido concesso al Cliente dalla Venditrice (di seguito "Fido"); in tal caso, la Venditrice potrà sospendere l'esecuzione delle proprie prestazioni fintanto che l'importo dei Debiti sia superiore all'importo del Fido;
− condizioni patrimoniali del Cliente divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della prestazione del Cliente da parte della Venditrice, salvo il Cliente presti idonea garanzia.
2. Senza pregiudizio di ogni ulteriore rimedio di legge o previsto dal Contratto, la Venditrice avrà il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., anche nei seguenti casi:
− mancato o ritardato pagamento, anche parziale, da parte del Cliente di una qualsiasi fattura della Venditrice;
− impossibilità di eseguire il Contratto per colpa o dolo del Cliente;
− violazione da parte del Cliente di una delle seguenti clausole delle presenti Condizioni Generali: 6.8, 14, 15, 18 e 21.3.
3. Senza pregiudizio di ogni ulteriore rimedio di legge o previsto dal Contratto, la Venditrice avrà il diritto di recedere dal Contratto anche nei seguenti casi:
− apertura a carico del Cliente di una qualsiasi procedura concorsuale, incluso l’accordo di ristrutturazione dei debiti e altre procedure da sovraindebitamento, o comunque qualora il Cliente sia insolvente;
− mutamento del soggetto che controlla, direttamente o indirettamente, il Cliente;
− cessione o affitto dell’azienda o della maggior parte dei beni del Cliente.
4. Nel caso in cui diventi impossibile per la Venditrice eseguire tempestivamente, correttamente e interamente la propria prestazione per causa ad essa imputabile, il Cliente avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1454 cod. civ. limitatamente alla parte di prestazione della Venditrice divenuta impossibile.
Art. 20 --- Legge applicabile e foro competente
1. Al Contratto si applica esclusivamente la legge italiana, con espressa esclusione della Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni e del diritto internazionale privato.
2. Per tutte le controversie traenti origine dal Contratto è competente in via esclusiva il foro di Verona. La Venditrice è autorizzata a scegliere di citare in giudizio il Cliente anche avanti il foro del domicilio di quest’ultimo oppure avanti altro foro italiano in cui la Venditrice dovesse essere citata da terzi per controversie connesse al Contratto.
Art. 21 --- Disposizioni finali
1. Le Parti convengono che il Contratto verrà registrato solo in caso d'uso, con spesa a carico della Parte che avrà reso necessaria la registrazione.
2. Il ritardato o mancato esercizio di un diritto ai sensi del Contratto non potranno in alcun modo essere considerati una rinuncia a detto diritto, salvo espressa comunicazione in tal senso firmata per iscritto.
3. L'invalidità o l'inefficacia di qualsiasi disposizione del Contratto non comporteranno in nessun caso l'invalidità o l’inefficacia dell'intero Contratto. Le Parti convengono sin d'ora di negoziare in buona fede le disposizioni oggetto di declaratoria di invalidità o inefficacia, al fine di sostituirle con altre in grado di determinare, nei limiti di legge, sostanzialmente i medesimi effetti, facendo riferimento alla finalità del Contratto.
4. Il Contratto prevale su ogni altro contratto, precedente o contemporaneo, sottoscritto dalle Parti con riferimento al medesimo oggetto.
5. Qualunque successiva modifica al Contratto sarà valida solo se firmata ed espressamente accettata per iscritto da entrambe le Parti.
Il Cliente (timbro e firma): nome e cognome legale rappresentante:
Ai sensi dell’art.1341 c.c ., il Cliente dichiara di approvare specificamente le clausole:
1.2 (acquisto da terzo, es. leasing), 4.6 (decadenza dal beneficio del termine), 4.7 (compensazione), 5.1 (decadenza dal beneficio del termine), 6.7 (denuncia vizi apparenti e/o danni ed esonero responsabilità in assenza di riserva), 9.1 (garanzia per vizi e qualità), 9.16 (casi di esclusione della garanzia), 9.17 (esclusione garanzia di idoneità dei beni a particolari usi, fini e/o scopi), 9.18 (esclusione garanzia per parti normalmente soggette ad elevata usura), 9.19 (prestazione in garanzia: riparazione o sostituzione), 15.3 (territorio di rivendita), 16.3 (responsabilità della Venditrice), 16.6 (responsabilità incentivi fiscali), 17 (forza maggiore), 18.1 (divieto cessione Contratto), 19 (sospensione, clausola risolutiva espressa e recesso) e 20.2 (foro competente).
Il Cliente (timbro e firma): nome e cognome legale rappresentante: