Contract
Repertorio n.
Imposta di bollo di Euro assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 23923/2016 del 05.02.2016 dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Xxxxxx - Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx 0
[SCHEMA TIPO] CONTRATTO D’APPALTO AVENTE AD OGGETTO DI UNITA’ DI CREDITO CLOUD PUBBLICO MICROSOFT AZURE PER L’ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO.
TRA
L’ATS della Città Metropolitana di Milano, C.F. e P. IVA n. 09320520969, con sede legale in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx x. 00, nella persona del Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, nominato con DGR della Regione Lombardia n. XI/1054 del 17.12.2018 (nel seguito per brevità anche “Amministrazione appaltante”)
E
in persona di
in qualità Legale Rappresentante (nel seguito per brevità anche
“Appaltatore”)
PREMESSO CHE
- Alla società_ , a seguito di espletamento di gara d’appalto a procedura aperta sopra soglia comunitaria, nelle forme previste dal D. Lgs. n. 36/2023 e ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS della Città Metropolitana di Milano n. del , è stata aggiudicata la fornitura di unità di credito Cloud Pubblico Microsoft Azure;
- con nota prot. n. del si trasmetteva all’Appaltatore sopra citato comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 36/2023;
- l’Amministrazione Appaltante ha provveduto ad acquisire:
- cauzione definitiva;
- estremi del conto corrente dedicato all’appalto ai sensi del D. Lgs. 136/2010;
- DURC regolare;
- copie polizze assicurative di cui all’art. del Capitolato Speciale d’Appalto;
- Il nominativo ed il contatto del Responsabile di cui all’art. del Capitolato Speciale d’Appalto;
- [facoltativo: altra eventuale documentazione];
- la Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare i controlli di Legge, in particolare:
[…]
SI CONVIENE E STIPULA:
Articolo 1 - Oggetto del Contratto
Oggetto del presente Contratto è la disciplina relativa l’acquisizione di unità di credito del Cloud pubblico Microsoft
Azure così dettagliato:
Anno | Credito Azure in euro (Iva esclusa) |
2023 – 2026 (anticipo di credito per il triennio) | € XXXXXXXXXX (equivalenti a 19 unità di credito Azure mensili) |
2024 | € XXXXXXXXXX |
2025 | € XXXXXXXXXX |
2026 | € XXXXXXXXXX |
Il calcolo per le integrazioni di Azure Unit dovrà essere fatto per difetto.
Articolo 2 – Durata del Contratto
L’appalto ha la durata di 36 mesi, decorrenti dal .
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal presente Contratto, qualora, nel corso di validità degli stessi, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto del presente Contratto.
Articolo 3 – Importo del Contratto
Il valore stimato del presente Contratto è pari a € più Iva se dovuta.
L’importo sopra indicato è da considerarsi comprensivo di tutte le richieste rappresentate nel presente Contratto.
Articolo 4 – Opzioni contrattuali
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, al termine del contratto, al rinnovo dello stesso per un periodo di ulteriori 24 mesi, alle medesime condizioni normo-economiche, previa verifica della corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
Nel periodo di vigenza del Contratto e/o in caso di rinnovo contrattuale, potrà essere applicata la revisione dei prezzi e
l’opzione ex art. 120 del D. Lgs. 36/2023.
Articolo 5 - Obblighi dell’Appaltatore
L’Appaltatore deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all’esercizio della sua attività. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel Capitolato Tecnico. L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Pertanto, l’Appaltatore non può avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
L’Appaltatore si impegna, altresì, per tutta la durata contrattuale, senza eccezione alcuna:
- comunicare, successivamente all’aggiudicazione del presente appalto, all’Amministrazione il nominativo del
Referente della fornitura;
- garantire l’adempimento di tutte le clausole riportate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto;
- non sospendere le attività oggetto del presente CSA. Pertanto, l’Appaltatore si obbliga alla sua puntuale esecuzione anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione della fornitura medesima;
- dedicare al fornitura personale fisicamente idoneo, tecnicamente addestrato e già istruito sulle singole attività comprese nel presente CSA, formato, a propria cura e spese, in relazione alle competenze richieste, in modo da garantire uno standard qualitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- adottare, nei confronti del proprio personale impiegato, ogni protezione e precauzione idonea ad evitare infortuni al personale e di appositi Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
- retribuire il personale:
- dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competente;
- Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e l’Appaltatore) - con obbligo di deposito, prima dell’utilizzazione, del contratto individuale.
Sulla base dei dettami normativi sanciti dall’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni nella Legge 221/2012) nonché ai sensi dell’art. 225, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, l’Appaltatore si impegna a rimborsare all’Amministrazione le spese per le pubblicazioni, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, su richiesta della medesima.
Articolo 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:
- assume l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente Contratto;
- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione a questa Agenzia ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Inoltre, l’Appaltatore dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di fatturazione elettronica, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 5, D.M. 55/2013.
Articolo 7 – Sorveglianza e controlli
In ogni momento, l’ATS si riserva la facoltà di fare controllare da terzi specialisti sia la congruità dei costi indicati sia le caratteristiche dei prodotti, nonché di esigere la sostituzione dei beni che non corrispondano ai requisiti richiesti.
Nel caso l’Appaltatore, nel corso del rapporto contrattuale, sospendesse per qualsiasi motivo la fornitura, o non fosse in grado di eseguire le prestazioni secondo le modalità e nei termini di consegna richiesti, sarà facoltà dell’ATS provvedere immediatamente all’esecuzione del contratto nei modi giudicati più opportuni rivolgendosi ad altri fornitori di propria fiducia, addebitando all’Appaltatore, mediante escussione della garanzia di cui al successivo art. 12 “Deposito cauzionale”, l’eventuale differenza di prezzo che ne derivasse, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.
Articolo 8 - Fatturazione e pagamenti
§ 8.1 Fatturazione
L’importo contrattuale verrà riconosciuto come segue:
- per le annualità 2023 e 2024 verrà riconosciuto come canone annuale anticipato;
- per le annualità successive come canone trimestrale anticipato.
L’Appaltatore invia fattura elettronica riportante il numero e la data dell’ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche
riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.
Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il Codice Univoco ufficio, già attivo e consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx): Denominazione Ente: ATS della Città Metropolitana di Milano
Sede legale: Corso Italia, 52 – 00000 Xxxxxx
Codice Fiscale: 09320520969
Partita IVA: 09320520969
Codice IPA: atsmetmi
Codice Univoco ufficio: BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS
Deve, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web xxx.xxxxxxxx.xxx.xx per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.
Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono riportare il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) 9743167BC0.
Ai sensi dell’art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, l’Amministrazione Appaltante non procederà al pagamento di fatture
elettroniche che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, D.L. 66/2014.
Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.
Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:
- Codice Identificativo Gara;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d’ordine d’acquisto;
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile.
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall’Amministrazione.
§ 8.2 Pagamenti
Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato dall’Amministrazione entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto a cura del competente servizio dell’Agenzia. Tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’Amministrazione non procederà comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima del collaudo con esito positivo.
L’Amministrazione provvederà a respingere la fattura, ai sensi del D.M. n. 132 del 24.08.2020, qualora:
- non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG;
- non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra il servizio reso e quanto richiesto;
- non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta.
Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell’Appaltatore.
Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’Appaltatore, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell’Amministrazione Appaltante.
L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. 231/2002, testo vigente.
Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria
decorreranno da tale data.
Per provvedere al pagamento l’Amministrazione Appaltante dovrà essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell’Appaltatore.
Qualora il D.U.R.C. dell’Appaltatore evidenzi irregolarità, l’Amministrazione sarà tenuta all’osservanza di quanto
disposto dal DPR 207/2010 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.
L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta
sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
Articolo 9 – Responsabilità per infortuni e danni.
È a carico dell’Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell’Amministrazione e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell’esecuzione del Contratto.
È, pertanto, responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori.
È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere l’Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni
e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
Articolo 10- Direttore dell’Esecuzione del contratto
Il Direttore dell’esecuzione del Contratto è il della UOC/UOS dell’ATS della Città Metropolitana di Milano.
Articolo 11 – SLA e penali
L’Appaltatore si dovrà impegnare a rendere disponibile il credito “Azure Monetary Commitment” sul portale Microsoft Azure della sottoscrizione di ATS Milano entro la data di avvio contrattuale ed entro 30 giorni dalla richiesta per gli acquisti di credito successivi. Per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale pari al 0,1% del valore complessivo del contratto.
Per quanto concerne i Livelli di Servizio (SLA) ATS Milano farà riferimento al documento “Contratto di Servizio per Microsoft Online Services” aggiornato e pubblicato sul sito
Microsoft - nell’ambito della regione “EMEA”, settore commerciale “Public Sector”, tipo di documento “Online Services SLA” - della pagina web xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx, con il seguente nome del relativo file “OnlineSvcsConsolidatedSLA(WW)(Italian)(meseanno di pubblicazione)”.
Qualora Microsoft dovesse modificare l’URL di riferimento del sito, l’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente tale aggiornamento ad ATS Milano.
Articolo 13 – Cessione dei crediti derivanti dal Contratto – Subappalto – Sospensione
La cessione dei crediti derivanti dal contratto è regolata dalla normativa vigente in materia.
Il subappalto è concesso nei limiti e nelle modalità di cui all’art. 119 del Codice.
La sospensione dell’esecuzione, parziale o totale è regolata dall’art. 121 del Codice.
Articolo 14 - Risoluzione del contratto
L’ATS interessata potrà chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l’art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, l’Amministrazione può risolvere un contratto d’appalto senza limiti di
tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 120;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
c) l’Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto, qualora, nei confronti dell'appaltatore:
a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
c) si verifichi grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il DEC quando accerta un grave inadempimento, avvia in contraddittorio con l’appaltatore il procedimento disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato II.14 del Codice. All’esito del procedimento, l’Amministrazione, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’appaltatore;
d) al di fuori di quanto previsto nel punto c), l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture regolarmente eseguiti.
In tutti i casi di risoluzione del contratto , ad eccezione delle ipotesi di cui al terzo capoverso lettere a) e b) del presente articolo, i pagamenti delle prestazioni relative ai servizi/forniture regolarmente eseguiti sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se l’Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo, del Codice.
Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze, l’Amministrazione può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare
fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all’1 per cento del valore del
contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
Articolo 15- Recesso
In materia di recesso si applica l’art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Amministrazione può recedere dal
contratto in qualunque momento purché tenga indenne l’appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell’allegato
II.14.
L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall’Amministrazione mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali l’Amministrazione prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle
forniture.
Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con l’Amministrazione, che tale cessazione non
pregiudichi la continuità della fornitura e non comporti danno alcuno all’Amministrazione contraente.
Articolo 16 – Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità
L'Appaltatore del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 119 del Dlgs 236/2023 e dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010.
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.
La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l’Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella “norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità”.
L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
Articolo 17– Codice del Comportamento, Piano Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali e divieto di pantouflage
L’Amministrazione informa la propria attività contrattuale ai contenuti di cui ai propri Codici di Comportamento, intesi come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti delle Agenzie sono
tenuti ad osservare e delle responsabilità dell’Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).
I suddetti Codici sono reperibili sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione.
L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare il Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici DPR n. 81 del 13.06.2023 ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, adottato dall’Amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’Appaltatore ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti sul sito internet di questa stazione appaltante al link: xxxxx://xxx.xxx- xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.
L’Amministrazione stabilisce, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura di appalto, l’obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019 e reperibile sul sito xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
Inoltre, si rammenta quanto statuito dall’art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012 che ha introdotto, all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
Pertanto, In sede di presentazione della documentazione di offerta (Allegato A) verrà richiesto al concorrente di prendere atto e accettare le condizioni previste dai suddetti codici nonché di ottemperare a quanto previsto dall’art. 53 comma 16 –ter del D.Lgs. n. 165/2001.
Articolo 18 – Conflitto di interesse
Sulla base dei dettami normativi sanciti dall’art. 16 del Codice, l’Amministrazione prevede misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 è tenuto, infatti, a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.
Articolo 16 - Deposito cauzionale
A garanzia dell’osservanza degli obblighi contrattuali, si dà atto che l’Appaltatore ha stipulato, quale deposito cauzionale definitivo, polizza fideiussoria n. rilasciata da per una somma garantita di € euro ).
Articolo 17 – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
L’Appaltatore non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato.
Tutte le riserve che l’Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante
comunicazione scritta all’Amministrazione e documentate con l’analisi dettagliata delle somme a cui ritiene di avere
diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati, l’Appaltatore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.
Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame
dall’Amministrazione, che emanerà gli opportuni provvedimenti.
Articolo 18 - Trattamento dati personali
Le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente rapporto contrattuale nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, sia a livello europeo e nazionale, che regionale e specifica di settore.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è ATS della Città Metropolitana di Milano. Il contraente è designato responsabile del trattamento dei dati personali.
In qualità di Responsabile, il l’operatore economico Appaltatore è tenuto all’osservanza di specifici obblighi attribuiti dal Regolamento Ue 2016/679, nonché degli obblighi verso il Titolare, delle disposizioni e delle istruzioni documentate dello stesso, che sono di seguito specificate.
§ 18.1 Designazione Sub Responsabili e Rappresentanti
Ai sensi dell’art. 28 c.4 del Regolamento UE, il Responsabile è autorizzato da ATS della Città Metropolitana di Milano a designare uno o più sub responsabili per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento, per iscritto e con previsione degli stessi obblighi di protezione dei dati previsti nel rapporto tra Titolare e Responsabile. Nel caso in cui i sub responsabili non adempiano ai propri obblighi contrattuali e normativi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile principale ne risponde nei confronti del Titolare.
L’Amministrazione dovrà essere preventivamente informata per iscritto di tale designazione, in modo da eventualmente manifestare il proprio dissenso. Ai sensi dell’art. 27 del Regolamento UE, qualora ricorrano le condizioni previste, il Responsabile dovrà designare per iscritto un rappresentante e comunicarlo al Titolare.
19.2 Audit e Ispezioni
L’ATS di Milano, nella sua qualità di Titolare dei dati, si riserva la possibilità di effettuare audit e verifiche ispettive sulla corretta ed efficace attivazione delle misure di sicurezza e sull’osservanza degli obblighi regolamentari e normativi in materia. Il Responsabile consentirà l’accesso alla documentazione relativa al trattamento ed alle proprie sedi su semplice richiesta.
19.3 Responsabilità e Manleva
Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevato ed indenne il Titolare, da ogni responsabilità e/o danno, anche nei confronti di terzi, nonché degli Interessati al trattamento, per azioni ed omissioni, inadempimenti di qualunque natura, imputabili allo stesso Responsabile, ai soggetti/operatori da esso autorizzati e dai subresponsabili. La responsabilità del Responsabile in materia di protezione dei dati personali e di cui agli artt. 28 c.10, 82, 83 e 84 del Regolamento Ue 2016/679, che si richiamano espressamente, rientra nel quadro della responsabilità contrattuale e delle sue eventuali conseguenze così come disciplinata dal presente documento.
I dati trattati sono di natura personale/categorie particolari di dati, riferiti ai seguenti interessati (utenti ATS della Città Metropolitana di Milano)
Le operazioni di trattamento possono essere manuali e informatiche.
I dati possono essere comunicati ai seguenti destinatari (utenti ATS della Città Metropolitana di Milano) per i seguenti motivi (ad esempio: obbligo di legge, esecuzione contratto, forza pubblica, AG Etc).
In particolare, il Responsabile è tenuto a:
1. garantire che i dati personali – oggetto di trattamento – siano trattati esclusivamente per le finalità connesse al rapporto giuridico da cui hanno origine ed in conformità alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
2. autorizzare per iscritto i soggetti che effettueranno il trattamento affidato, nonché impartire le necessarie istruzioni operative e definire le relative misure di sicurezza da osservare;
3. sovraintendere e vigilare che da parte dei soggetti autorizzati sia rispettata la normativa vigente in materia di protezione dei dati, le istruzioni impartite e applicate le misure di sicurezza, nonché mantenuto il segreto professionale e gli eventuali obblighi di riservatezza connessi;
4. mettere in atto misure di sicurezza adeguate al rischio, alla natura, all’oggetto, al contesto e alle finalità del
trattamento affidato, in conformità all’art. 32 del Regolamento Ue 2016/679;
5. dotarsi di strumenti idonei ad assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi informatici, nonché di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
6. adottare idonee misure di sicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati;
7. adottare le misure necessarie a garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, e consentendo l’esercizio di tali diritti, sia direttamente sia in collaborazione con il Titolare, in conformità al capo III del Regolamento Ue;
8. redigere e aggiornare periodicamente, in base alla tipologia e natura dei dati trattati, un documento di analisi dei rischi effettivi del trattamento e sulla efficacia delle relative misure adottate;
9. curare e tenere a disposizione del Titolare e dell’Autorità di controllo, il Registro delle operazioni di trattamento dei
dati personali effettuati per conto del Titolare ed il Registro delle violazioni dei dati;
10. dimostrare e attestare la conformità del trattamento alle disposizioni normative ed alle misure disposte dal titolare, garantendo la tracciabilità delle azioni compiute e la relativa documentabilità;
11. conservare i dati trattati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per il periodo strettamente necessario ad adempiere agli obblighi o ai compiti sopra indicati e per perseguire le finalità del trattamento e/o in base ad obblighi di legge;
12. ai sensi dell’art. 33 c. 2 del Regolamento UE 2016/679, segnalare al titolare senza ingiustificato ritardo e comunque entro le 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni violazione di dati personali e di incidenti che possano compromettere la sicurezza dei dati, e a seconda dei casi, adottando direttamente e/o proponendo l’adozione di tempestive e adeguate misure di sicurezza;
13. informare, consultare e collaborare con il Titolare per tutte le questioni rilevanti anche ai fini di legge (es. richieste del Garante, delle Autorità Pubbliche, degli interessati, valutazioni di impatto, data breach etc) e per la loro risoluzione;
14. collaborare con il Garante della protezione dei dati personali nello svolgimento delle sue funzioni, riscontrando le eventuali richieste e attuando i provvedimenti adottati dallo stesso,
15. comunicare l’adesione a codici di condotta e/o a schemi di certificazioni, sigilli e xxxxxx, che avranno l’efficacia
prevista dal Regolamento Ue, ai sensi degli artt. 40 e 42.
16. comunicare i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali, se nominato e/o del Referente Privacy.
Al Responsabile è vietato:
- diffondere, comunicare e/o trasferire i dati personali a terzi senza previa informazione e/o autorizzazione del Titolare;
- effettuare trattamenti non finalizzati all’esecuzione del contratto affidato e/o nuovi trattamenti non previamente
autorizzati dal Titolare.
La designazione a Responsabile del trattamento non comporta diritti a specifici compensi e/o indennità, poiché
l’attività di trattamento è necessariamente intrinseca all’adempimento dell’attività contrattuale.
La designazione a responsabile del trattamento ha la medesima durata del presente documento.
Articolo 20 - Documenti che fanno parte del contratto
Costituiscono parti integranti del presente Contratto il Capitolato Speciale d’Appalto e l’offerta economica prodotte in sede di partecipazione alla gara dall’Appaltatore [altra eventuale documentazione], anche se non materialmente allegati.
Articolo 21 - Foro competente
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25 (Libro I – Titolo I - Sezione III) del Codice di Procedura Civile, in caso di controversie relative agli obblighi contrattuali è competente, il Foro di Milano.
Articolo 22 - Spese bollatura del contratto
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi
Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il Contratto.
E’, inoltre, a carico dell’Appaltatore l’imposta di bollo che viene assolta virtualmente in ragione di 16,00 euro ogni 4
pagine di foglio uso bollo (D.P.R. n. 642/1972), mediante pagamento con PaoPA.
Articolo 21 - Clausola finale
Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto. Amministrazione Appaltante e Appaltatore dichiarano, quindi, di approvare specificamente le singole clausole nonché il loro insieme.
Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del contratto non comportano l’invalidità e l’inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravviverà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Per l’Appaltante Per l’Appaltatore
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante