CONTRATTO DI MUTUO RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE “PRO-SOLVENDO” DI QUOTE DELLA PENSIONE MENSILE
CONTRATTO DI MUTUO RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE “PRO-SOLVENDO” DI QUOTE DELLA PENSIONE MENSILE
P
Contratto CQP n.
Con la presente scrittura privata, fra:
Versione del documento valida dal: 08/2018
Santander Consumer Bank S.p.A. - in seguito denominata Cessionario o Mutuante o finanziatore - capitale sociale € 573.000.000,00 interamente versato, sede legale Corso Massimo d’Azeglio 33/E, 10126 Torino, tel. 011/00.00.000, fax 011/00.00.000, sito internet Xxx.Xxxxxxxxxxxxxxxxx.Xx, www.bancasan- xxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, C.F./P. IVA 05634190010 - - numero di iscrizione nell’Albo delle Banche: 3191, codice ABI: 03191, codice CAB: 01000, appartenente al Gruppo Bancario Santander Consumer Bank, codice Gruppo: 3191.4, capogruppo di Gruppo Bancario, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Santander Consumer Finance S.A. madrid, aderente al sistema di garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – atto pubblico stipulato a Torino il 13/04/2006, rogito Notaio Xxxxx Xxxxxxxxx, rep. n. 11.007/1.921 e registrato a Torino il 14/04/2006,
ed il Sig. nato a
in Via/Piazza data di emissione
(in seguito denominato “Cedente Pensionato”, “Cedente”, o "Mutuatario"), C.F.
il
residente in
e luogo
C.A.P.
Documento d'Identità nr valido sino a
Ente che eroga la pensione:
Si conviene e si stipula quanto appresso:
1. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: il contratto si conclude nel momento della sottoscrizione tra le parti. Il presente contratto è regolato dal modulo “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori” consegnato al Cedente Pensionato preliminarmente alla conclusione del contratto, contenente le condizioni del finan- ziamento, allegato al contratto e suo frontespizio per espressa volontà delle parti, nonché dalle seguenti clausole contrattuali.
Con il contratto di prestito, una somma viene erogata in un’unica soluzione dal Finanziatore al Cedente Pensionato a mezzo bonifico bancario o tramite assegno, da cui viene sottratto l'importo necessario ad estinguere eventuali prestiti in corso di pagamento e/o di importi che il Cedente Pensionato abbia già ottenuto dal Fi- nanziatore, quali prefinanziamenti e/o anticipazioni e/o acconti. Il Cedente Xxxxxxxxxx si impegna a restituire tale somma mediante la cessione pro-solvendo di quote della sua pensione a tasso fisso, uguali, mensili e consecutive. L'erogazione avverrà entro 7 giorni dal ricevimento del benestare al finanziamento da parte dell’Ente o istituto erogante la pensione.
2. CONDIZIONI DEL FINANZIAMENTO – T.A.N. Il Cedente Pensionato dal con qualifica di titolare della pensione mensile netta di € a far data da valendosi della facoltà di cedere il quinto della sua pensione in base alle vigenti disposizioni di legge (con riguardo in modo particolare ma non esclusivo al Testo Unico approvato con D.P.R. 5/1/1950 n. 180 e relativo regolamento D.P.R. 28/7/1950 n. 895 alle modifiche apportate dalla legge 14/5/2005
n. 80 ed agli artt. 1260 e segg. del Codice Civile), si dichiara debitore a titolo di mutuo nei confronti del Cessionario dell’importo lordo mutuato/finanziato di
€ , di cui € per estinzione di precedenti finanziamenti (L'importo può variare in funzione del momento di perfezionamento del contratto di finanziamento) che si obbliga con il presente atto a restituire mediante la cessione pro-solvendo di nr quote della pensione uguali, mensili e consecutive di € ciascuna, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi di cui in prosieguo, con gli effetti previsti dal Testo Unico n. 180/50 e successivo regolamento e dall'art. 1198 del Codice Civile. Per effetto di quanto sopra la durata del presente contratto è pari a mesi salve le ipotesi di cui ai successivi articoli 11 e 12. Il prestito si intende concesso all'interesse nominale annuo (TAN) del % lett. (i) indicata al punto 3 del modulo “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori” fisso per tutta la durata del finanziamento, calcolato con riferimento all’anno civile di 365 giorni, a scalare mensilmente, pari a complessivi € per l'intera cessione, trattenuto anticipatamente, per cui il valore attualizzato del prestito ammonta a € . Il Cedente Pensionato autorizza il Cessionario a detrarre da detta somma l'importo necessario ad estinguere eventuali prestiti in corso di ammortamento e/o gli importi che il
Cedente Pensionato abbia già ottenuto, quali prefinanziamenti e/o anticipazioni e/o acconti, riferiti all’operazione oggetto del contratto.
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3. COSTI A CARICO DEL CEDENTE, NETTO RICAVO E DECORRENZA: le somme indicate ai punti 2 e 3 del modulo “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”: lett. a) Commissioni di istruttoria, b) Provvigioni all’Intermediario del credito, c) Imposte e tasse, d) Spese per le comunicazioni periodiche con modalità elettronica e/o cartacee a mezzo posta ordinaria. Pertanto per effetto delle detrazioni degli interessi di cui al precedente articolo 2 e delle somme indicate ai punti 2 e 3 del modulo “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori” lett.a) Commissioni di istruttoria, b) Provvigioni all’Intermediario del credito, c) Imposte e tasse,
d) Spese per le comunicazioni periodiche con modalità elettronica e/o cartacee a mezzo posta ordinaria, il Netto ricavo del Prestito ovvero la somma effettivamente erogata al Cedente Pensionato, ammonterà ad € , al lordo di eventuali prefinanziamenti e/o anticipazioni e/o acconti, riferiti all’operazione oggetto del contratto. Il piano di rimborso inizia a decorrere trascorsi trenta giorni dalla data di erogazione, ma può essere soggetto a variazione in base alla tempistica dell'Ente erogante la pensione.
4. ASSICURAZIONE: Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 180/1950, il finanziamento deve essere assistito da un contratto di assicurazione sulla vita a beneficio del Cessionario, per l’ammontare complessivo delle quote cedute e con durata pari a quella del finanziamento stesso. A tal riguardo, il Cedente prende atto e riconosce che il Cessionario sottoscrive autonomamente – sopportandone interamente il costo – una polizza assicurativa a copertura di detto rischio, che potrà as- sumere forma individuale o collettiva e che sarà mantenuta in essere per tutta la durata del finanziamento.
Il Cedente si impegna a fornire il proprio consenso/adesione alla suddetta copertura, in qualità di soggetto assicurato, sottoscrivendo la documentazione contrattuale predisposta dalla Compagnia di Assicurazione.
In caso di decesso del Cedente, la polizza vita sottoscritta dal Cessionario estinguerà il debito, previa presentazione della documentazione richiesta dalla Compagnia di Assicurazione, senza rivalsa sugli eredi del Cedente.
Per tutte le condizioni assicurative si rimanda alla modulistica contrattuale e di trasparenza fornita dalla Compagnia Assicurativa.
5. TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE: il Tasso Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG) del presente contratto è pari a % (TASSO FISSO) ed è indicato al punto 3 del modulo “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”. È calcolato a norma del Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche/in- tegrazioni, su base annua con mese pari a 365/12, il TAEG è comprensivo degli interessi di cui all’articolo 2 e di tutti i costi di cui ai precedenti articoli 3 e 4. Il TAEG è fondato sull’ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che Cedente Pensionato e Cessionario adempiranno i loro obblighi nei termini ed entro le date convenute nel contratto di credito. Sono esclusi dal calcolo del TAEG, e pertanto vanno considerati come ulteriori costi le eventuali penali che il Cedente Pensionato è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora di cui al successivo art. 9.
6. TASSO EFFETTIVO GLOBALE: Il Tasso Effettivo Globale (TEG) relativo al presente contratto è pari al %: è il tasso valido ai fini delle rilevazioni della legge sull’usura ed è calcolato secondo le vigenti istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia.
7. OBBLIGHI DELL’ENTE PENSIONISTICO/MODALITA’ DI PAGAMENTO: per effetto della suindicata cessione, l’Ente o istituto erogante la pensione sarà obbligato a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Cedente Pensionato medesimo a prelevare mensilmente dalla pensione l'importo della quota ceduta, a cominciare dal mese successivo alla notifica del presente atto e così di seguito ininterrottamente fino alla totale estinzione del debito, ed a versare entro il 5 di ciascun mese tali importi mensili alla Santander Consumer Bank S.p.A.con bonifico sulle coordinate IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000. Il Cessionario potrà modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili, indicando altro conto postale o bancario ove dovranno affluire le quote.
8. TABELLA DI AMMORTAMENTO: il Cedente Pensionato ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto su sua richiesta e senza spese una tabella di am- mortamento riportante gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento, oltre al piano di ammortamento del capitale.
9. INTERESSI DI XXXX: nel caso di ritardo nel pagamento delle rate del prestito a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno dovuti sull'importo non pagato gli interessi di mora al tasso indicato al punto 3.1 del modulo “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”. Tali interessi decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine previsto, dalla scadenza delle singole rate sino al momento del pagamento, e saranno calcolati in conformità ad un anno civile di 365 giorni, per il numero di giorni effettivamente trascorsi. Su tali interessi non si applica la ca- pitalizzazione periodica. È impregiudicata la facoltà del Cessionario di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi di legge (art. 1456 comma 2 del Codice Civile).
10. MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE E DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE. il mancato pagamento anche di due sole rate del prestito, nonché l'inosservanza degli altri obblighi stabiliti dal presente contratto attribuiranno al Cessionario la facoltà di esigere, in deroga al beneficio del termine di cui all'art. 1186 del Codice Civile, l'immediato pagamento di tutte le rate/quote anche non scadute.
11. ESTINZIONE ANTICIPATA: il Cedente Pensionato ha sempre facoltà di estinguere anticipatamente il prestito, in tutto o in parte, avendo in tal caso diritto ad una ri- duzione del costo totale del credito in misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, secondo i criteri e nella misura indicati al
punto 4 del modulo “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”. Se il Cedente Pensionato rimborsa anticipatamente il credito prima della scadenza del Contratto, l'indennizzo per il Cessionario non può superare l'1,00 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,50 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cedente avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. L'indennizzo non è dovuto se: il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un Contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; il rimborso anticipato riguarda un Contratto di apertura di credito; il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel Contratto; l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro. Inoltre l'indennizzo non sarà dovuto nel caso in cui il rimborso anticipato del credito prima della scadenza del Contratto sia determinato dal perfezionamento di un nuovo contratto di finanziamento assistito da cessione del quinto della pensione con il Finanziatore.
L'indennizzo non si applica nei casi previsti dalla legge (esercizio delle facoltà di surroga ex art. 1202 Codice Civile - c.d. portabilità del finanziamento senza oneri a carico del delegante art. 120 quater del D.Lgs. 1° Settembre 1993 n. 385 – Testo Unico Bancario (TUB).
Il Cedente Pensionato che desidera rimborsare anticipatamente il prestito deve effettuare richiesta scritta all’Ufficio Assistenza Clienti di Santander Consumer Bank S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx x'Xxxxxxx 00/X – 00000 Xxxxxx (XX), oppure al fax 000 0.00.00.000 o per posta elettronica xxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, richiedendo il conteggio di estinzione anticipata del prestito al Cessionario, indicando la data di chiusura e il recapito (oppure la e-mail) di invio del conteggio prescelti. Il Cessionario invierà nei termini di legge xxx xxx, x xxx xxxxx xxxxxxxxx, oppure via mail, il conteggio richiesto e il Cedente Pensionato potrà effettuare l’estinzione del prestito a mezzo bonifico bancario al conto corrente indicato dal Cessionario nel conteggio.
12. DIRITTO DI RECESSO DEL CEDENTE PENSIONATO: il Cedente Pensionato può recedere dal presente contratto entro 14 (quattordici) giorni. Il termine decorre dalla conclusione del contratto. II Cedente Pensionato che recede ne da comunicazione al Cessionario inviando prima della scadenza del termine di cui sopra una comu- nicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R indirizzata a Santander Consumer Bank S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx x'Xxxxxxx 00/X, 00000 Xxxxxx. La comunicazione può essere inviata anche mediante telegramma, telex all’indirizzo di cui sopra oppure mediante posta elettronica a xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o fax al n. 000 000.00.000. In tali ipotesi la comunicazione di recesso dovrà essere confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini suindicati. L’avviso di recesso non è, comunque, condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto di recesso, che è efficace decorsi tre giorni dal suo ricevimento. In caso di recesso, se avvenuto nei tempi previsti dal presente articolo, non sarà addebitata al Cedente Pensionato alcuna spesa, fatta salva la restituzione di importi eventualmente già ottenuti dal Cedente Pensionato stesso quali prefinanziamenti e/o anticipazioni e/o acconti riferiti all’operazione di cui ha volontà di esercitare il diritto di recesso. Tali somme dovranno essere restituite entro trenta giorni dall’invio della comunicazione di recesso. Il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il presente contratto, se tali servizi sono resi dal finanziatore oppure da un terzo sulla base di un accordo con il Finanziatore.
13. TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO: in caso di richiesta di estinzione anticipata o cessazione per qualsiasi causa del contratto il Cessionario provvederà ad estinguere il rapporto entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cedente Pensionato avrà eseguito il rimborso del proprio debito e adempiuto a tutte le obbligazioni del presente contratto.
14. CONDIZIONI DI EROGABILITA’: il Cedente Pensionato non potrà richiedere il versamento del netto ricavo della cessione se prima non saranno stati da lui forniti tutti gli atti e documenti richiesti e/o necessari per la validità e la garanzia della cessione stessa e specialmente se non sarà stato rilasciato il benestare definitivo da parte dell'l’Ente o istituto erogante la pensione. L'erogazione avverrà entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di tutta la documentazione.
15. CAMBIAMENTO DELL’ENTE PENSIONISTICO: nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mutare l'Ente o Istituto erogante la pensione del Cedente Pensionato, lo stesso da facoltà ed autorizza sin da ora il Cessionario a notificare il presente contratto al nuovo Ente o Istituto erogante la pensione perché questo operi sulla pensione le ritenute della suddetta quota mensile. Agli effetti di cui sopra il Cedente Pensionato si obbliga a comunicare il suo trasferimento al Cessionario affinché quest'ultimo possa inviare al nuovo Ente o Istituto erogante la pensione il conto della presente cessione assumendo in difetto ogni responsabilità a norma di legge. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il Cessionario potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Cedente Pensionato.
16. RIDUZIONE DELLA PENSIONE: nei casi di eventuale riduzione per qualsiasi causa della pensione mensile del Cedente Pensionato qualora la pensione stessa subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal presente contratto; ove la riduzione sia superiore al terzo la trattenuta non potrà eccedere il quinto della pensione ridotta, in analogia con quanto previsto ai sensi di legge (artt. 35 e 55 del D.P.R. n. 180/50).
Nei casi di eventuale riduzione o sospensione per qualsiasi causa della quota di cessione del quinto della pensione, il Cedente Pensionato è tenuto a versare al Cessio- nario- con le modalità che gli verranno comunicate - la differenza tra la quota mensile prevista nel presente Contratto ed il minore importo versato al Cessionario da parte dell'Ente o Istituto erogante la pensione, per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della quota prevista contrattualmente da parte dell'Ente o Istituto stesso (oltre alla maggiorazione per interessi di mora se previsto dal presente Contratto). Ai fini del rimborso, il Cedente Pensionato autorizza l'Ente o Istituto erogante la pensione a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a versare al Cessionario gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario, per un periodo massimo di diciotto mesi, fermo restando l'obbligo per il Cedente Pensionato all'immediato pagamento dell'eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo. La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del piano di am- mortamento fino al saldo e per un periodo massimo di diciotto mesi comporta il prelievo di un importo pari alla quota contrattualmente stabilita, fermo restando il rispetto del quinto mensilmente cedibile.
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17. COMUNICAZIONI PERIODICHE: il Cessionario invia gratuitamente al Cedente Pensionato alla scadenza del contratto, e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Le informazioni in essa contenute si intendono tacitamente approvate dal Cedente Pensionato, in mancanza di opposizione scritta, che pervenga al Cessionario entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuto ricevimento della comunicazione medesima da parte del Cedente Pensionato. Il Cedente Pensionato può scegliere la modalità di invio delle comunicazioni periodiche, tra la forma cartacea e quella elettronica. In caso di impiego dello strumento informatico, i termini per il diritto di recesso o per la contestazione dell’estratto conto decorrono dalla ricezione della comunicazione, intesa quale possibilità per il Cedente Pensionato di accedere al contenuto della comunicazione. In ogni momento del rapporto il Cedente Pensionato ha diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione e/o servizio. Il Cedente Pensionato, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla richiesta, copia della documen- tazione inerente a singole operazioni poste in essere nel corso degli ultimi dieci anni. Al Cedente potranno essere addebitati i soli costi di produzione di tale documentazione come indicato nel modulo Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, che è allegato al Contratto e ne costituisce il frontespizio.
18. RECLAMI: il Cedente Pensionato potrà rivolgersi all’Ufficio Reclami di Santander Consumer Bank S.p.A., inviando reclamo scritto a Santander Consumer Bank S.p.A., Ufficio Reclami - Servizio Clienti, Direzione Generale Xxxxx Xxxxxxx x'Xxxxxxx 00/X - 00000 Xxxxxx oppure al fax 000 000 00 000 o per posta elettronica a xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, posta elettronica certificata :xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se il Cedente Xxxxxxxxxx non sarà soddisfatto o non avrà ri- cevuto risposta entro 30 (trenta) giorni, prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF, il Cedente Pensionato potrà consultare l’apposita Guida pratica relativa all’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex art. 128-bis del TUB (Arbitro Bancario Finanziario), oppure consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere direttamente al Cessionario oppure alla rete di agenti, intermediari e convenzionati di Santander Consumer Bank S.p.A..
Il Cessionario è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità di un’azione giudiziaria avente ad oggetto il presente Contratto, l’esperimento preventivo del procedimento dinanzi all’Arbitrato Bancario Finanziario o dinnanzi ad un altro organismo cosi come individuato dal
d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Resta fermo quanto previsto dall’art.5, commi 3 e 4, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
19. DETERMINAZIONE E MODIFICA DELLE CONDIZIONI: Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cedente Pensionato sono indicate dal Finanziatore nel Modulo Informazioni europee di base sul Credito ai Consumatori, che è allegato al contratto e ne costituisce il frontespizio. Il Finanziatore, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni applicate a questo contratto, con la sola esclusione dei tassi di interesse applicati. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato, ragioni di sicurezza o di maggiore efficienza. Il Finanziatore non addebiterà alcun costo al Cedente Pensionato per tali comunicazioni. Le modifiche, incluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicati al Cedente per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cedente, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, ai sensi della legge (art. 118 del TUB).
Il Cedente Pensionato, ai sensi della legge, può recedere dal Contratto senza spese entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche e ottenere, in sede di li- quidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le modifiche si ritengono accettate qualora il Cedente Pensionato non eserciti il diritto di recesso, senza alcuna spesa, prima della data indicata per l'entrata in vigore delle modifiche.
Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni di questo articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cedente Pensionato.
20. FORO, ELEZIONE DI DOMICILIO E LEGGE APPLICABILE: il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cedente Pensionato-consumatore. Il Cedente Pensionato elegge suo domicilio, anche ai fini della notifica degli atti giudiziari e per la ricezione delle comunicazioni inerenti il rapporto contrattuale, la suindicata residenza o alternativamente l’Ente o istituto erogante la pensione o altro domicilio da lui segnalato. S'impegna a co- municarne contestualmente ogni eventuale e successiva variazione.
I rapporti fra le Parti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.
21 IMPOSTE e TASSE: La durata medio-lunga del finanziamento (cioè superiore ai 18 mesi) consente l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Mediante la sottoscrizione del presente contratto il Cedente, congiuntamente al Finanziatore, esercita l’opzione per l’applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ove il Contratto abbia durata superiore ai 18 mesi. Le spese e le tasse di bollo e di registro del presente atto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all'atto della registrazione sia successivamente anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali sono a carico del Cedente Pensionato stesso, il quale autorizza, ora per allora, l'Amministrazione dalla quale dipende a trattenere dagli emolumenti a lui spettanti la somma che a tale titolo gli venisse richiesta dal Cessionario.
22 PORTABILITA’: il Mutuatario ha diritto di stipulare, senza spese né penalità, con altra banca oppure intermediario finanziario, un nuovo finanziamento ad estinzione
del finanziamento originario, esercitando la surrogazione ai sensi dell’art. 1202 del Codice Civile (art. 120 quater TUB). L’intermediario finanziario surrogato subentra nelle garanzie del credito.
23 INFORMATIVA PRECONTRATTUALE: il Cedente Pensionato dichiara di aver ricevuto, in tempo utile e prima della conclusione del contratto, copia dei seguenti docu- menti: Informativa sulla privacy; modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori”, Tabella contenente la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM. 24 CONTROLLI SUL CESSIONARIO: il Cedente Pensionato prende atto che il cessionario è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d’Italia, con sede in Xxx Xx- xxxxxxx 00, 00000 Xxxx.
25 CESSIONE: Il Cedente Pensionato autorizza sin da ora il Cessionario a cedere il contratto di finanziamento e/o i diritti ed obbligazioni da esso derivanti, con le relative garanzie. Il Cedente Xxxxxxxxxx potrà sempre opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al Cessionario.
Il Finanziatore notifica individualmente al Cedente Pensionato la cessione attraverso un supporto cartaceo o altro supporto durevole in maniera tempestiva ed in ot- temperanza delle prescrizioni di legge.
Il Cedente dichiara di aver ricevuto il presente contratto e dopo attenta ponderazione, verificata la corrispondenza con le informazioni precon- trattuali fornite, conferma e accetta il presente contratto comprensivo del modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori”.
Data IL CEDENTE PENSIONATO Santander Consumer Bank S.p.A.
Luogo
Ai sensi degli artt. 1341, comma 2 e 1342 Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le clausole: art. 1 Conclusione del contratto; art. 2 Condizioni del finanziamento – T.A.N.; art. 3 Costi a carico del Cedente, netto ricavo e decorrenza; art. 4 Assicurazione; art. 7 Obblighi dell’Ente pensionistico/Modalità di pagamento; art. 9 Interessi di mora; art. 10 Mancato pagamento delle rate e decadenza dal beneficio del termine; art. 11 Estinzione anticipata; art. 13 Tempi di chiusura del rapporto; art. 14 Condizioni di erogabilità; art. 15 Cambiamento dell’Ente pensionistico; art. 16 Riduzione della pensione; art. 17 Comunicazioni periodiche; art. 18 Reclami; art. 19 Determinazione e modifica delle condizioni; 20 Foro, elezione di domicilio e legge applicabile; art. 23 Informativa precontrattuale; art. 25 Cessione.
Data | IL CEDENTE PENSIONATO | Per autentica delle firme del Cedente Pensionato e per conferma della rilevazione dei dati personali ai sensi di legge (D. Lgs. 231/2007). |
IL SOGGETTO CHE PROCEDE ALL’IDENTIFICAZIONE |
Comunicazioni al Cedente Pensionato – Le comunicazioni contrattuali saranno inviate gratuitamente al Cedente Pensionato, ai sensi di legge e per gli effetti dell’art. 17 del contratto, a mezzo lettera.
Se il Cedente Xxxxxxxxxx vuole ricevere le comunicazioni contrattuali a mezzo e-mail, gratuitamente, deve indicarlo nello spazio seguente:
In ogni momento del rapporto, il cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata.
Data IL CEDENTE PENSIONATO Santander Consumer Bank S.p.A.
COPIA CONTRATTO CONFORME ALLA STIPULA
Il Cedente Pensionato dichiara di aver ricevuto la copia del contratto di Sua pertinenza
SPAZIO RISERVATO ALLA REGISTRAZIONE
SPAZIO RISERVATO ALLA
il presente atto è notificato all'Ente erogatore della pensione ex art.
1264 c.c.
a mezzo del servizio postale a norma di legge
NOTIFICA
Data IL CEDENTE PENSIONATO Santander Consumer Bank S.p.A. Luogo