PROPOSTA D’ACCORDO DATORI DI LAVORO
PROPOSTA D’ACCORDO DATORI DI LAVORO
Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni.
PREMESSA
Il presente accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), i contenuti e le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell’aggiornamento per il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito DL SPP).
Il suddetto percorso formativo contempla corsi di formazione per DL SPP di durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte.
Durata e contenuti dei corsi di seguito specificati sono da considerarsi minimi. I soggetti formatori, d’intesa con il datore di lavoro, qualora lo ritengano opportuno, possono organizzare corsi di durata superiore e con ulteriori contenuti “specifici” ritenuti migliorativi dell’intero percorso.
Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica e nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all’Allegato I. Precisazione:
Il corso oggetto del presente accordo non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
Per tale formazione si rimanda alle disposizioni indicate all’articolo 37, comma 9; e agli articoli 45, comma 2, e 46, comma 3, lettera b) e comma 4, del D.Lgs. n. 81/08.
1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:
a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell’ intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 0000.Xx tal caso detti soggetti devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) l’Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
c) l’INAIL;
d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province Autonome di Trento e Bolzano;
e) la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
f) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni;
g) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;
h) gli enti bilaterali, quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all’articolo
2 comma 1 lettera ee) del D.Lgs. n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/08;
i) i fondi interprofessionali di settore;
j) gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento.
Qualora i soggetti sopra indicati ai punti dalla lettera b) alla lettera j) intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell’ intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009.
NOTA:
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi unicamente di strutture formative di loro diretta emanazione.
2. REQUISITI DEI DOCENTI
In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti da docenti che possono dimostrare di possedere, con riferimento alle tematiche specifiche trattate in ciascun modulo relativo al percorso formativo indicato al punto 5, una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati.
3. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
In ordine all’organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:
a) individuazione di un responsabile del progetto formativo, che può essere anche il docente;
b) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;
c) tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso, che può essere anche il docente;
d) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.
4. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Per quanto concerne la metodologia di insegnamento e di apprendimento, occorre privilegiare le metodologie interattive, che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento. A tali fini è necessario:
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
c) favorire metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che consentano, ove possibile, l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra
esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.
Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’Allegato 1 l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per il MODULO 1 (NORMATIVO) ed il MODULO 2 (GESTIONALE) di cui al punto 5 che segue e per l’aggiornamento.
5. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
I corsi percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio: BASSO 16 ore
MEDIO 32 ore
ALTO 48 ore
Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore Ateco 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, così come riportato nella tabella di cui all’Allegato 2 (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007). I corsi di formazione percorsi formativi devono prevedere, quale contenuto minimo, i seguenti moduli:
MODULO 1. NORMATIVO – giuridico
• il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
• la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
• la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex X.Xxx. n. 231/2001, e s.m.i. ;
• il sistema istituzionale della prevenzione;
• i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità;
• sistema di qualificazione delle imprese.
MODULO 2. GESTIONALE – gestione ed organizzazione della sicurezza
• I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi;
• la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;
• la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
• il documento di valutazione dei rischi (contenuti specificità e metodologie);
• modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
• gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione;
• il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
• la gestione della documentazione tecnico amministrativa;
• l’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze;
MODULO 3. TECNICO – individuazione e valutazione dei rischi
• i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
• il rischio da stress lavoro-correlato;
• rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi;
• i dispositivi di protezione individuale;
• la sorveglianza sanitaria;
MODULO 4. RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori
• l’informazione, la formazione e l’addestramento;
• le tecniche di comunicazione;
• il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;
• la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
• natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
6. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE
Al termine del percorso formativo dei corsi, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste da ciascun corso, è somministrata una prova di verifica, che prevede colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.
L’elaborazione delle prove è competenza del docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo.
L’accertamento dell’apprendimento, tramite verifica finale, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale.
Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell’attestato. In tal caso sarà compito del Responsabile del progetto formativo definire le modalità di recupero per i soggetti che non hanno superato la verifica finale.
Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base dei verbali direttamente dai soggetti previsti al punto 1 del presente accordo e dovranno prevedere i seguenti elementi minimi comuni:
•Denominazione del soggetto formatore
•Normativa di riferimento
•Dati anagrafici del corsista
•Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato o Periodo di svolgimento del corso o Firma del soggetto che rilascia l’attestato, il quale può essere anche il docente.
In attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, gli attestati rilasciati in ciascuna Regione o Provincia autonoma sono validi sull’intero territorio nazionale.
Al fine di rendere maggiormente dinamico l’apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresì previste, anche mediante l’utilizzo di piattaforme e-learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell’attesa dell’espletamento dell’aggiornamento quinquennale.
7. AGGIORNAMENTO
L’aggiornamento che ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Accordo), ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati, come segue:
BASSO 8 ore
MEDIO 12 ore
ALTO 16 ore
L’obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell’arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito D.M. 16/01/1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell’aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente Accordo e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5.
Nei corsi di aggiornamento quinquennale non dovranno essere meramente riprodotti argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:
- approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
- sistemi di gestione e processi organizzativi;
- fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
- tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Al fine di rendere dinamica e adeguata all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica l’offerta formativa dell’aggiornamento sono riportate di seguito alcune proposte per garantire qualità ed effettività delle attività svolte:
• utilizzo della modalità di apprendimento e-Learning secondo i criteri previsti in Allegato 1;
• possibilità da parte delle Regioni e Province Autonome di riconoscere singoli percorsi formativi d’aggiornamento, connotati da un alto grado di specializzazione tecnica ed organizzati da soggetti diversi da quelli previsti dall’Accordo.
8. DIFFUSIONE DELLE PRASSI
Fermo restando quanto previsto al successivo punto 11, al fine di valutare l’andamento e la qualità delle attività formative attuate sul territorio nazionale, si conviene, in sede di prima applicazione, che le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, condividano in sede di coordinamento tecnico interregionale Tavolo Tecnico Intercoordinamenti Formazione/Sanità, le informazioni e le prassi relative al nuovo impianto formativo, per proporre gli eventuali adeguamenti del presente Accordo in Conferenza Stato-Regioni.
9. CREDITI FORMATIVI
Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16/01/97.
Per tali soggetti, così come indicato al comma 3 dell’articolo 34, è previsto l’obbligo di aggiornamento secondo le modalità indicate al punto 7 del presente accordo.
L’obbligo di aggiornamento, di cui al precedente periodo, si applica agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Per i soggetti di cui ai periodi precedenti l’obbligo d’aggiornamento decorre a partire dalla data di pubblicazione del presente accordo su Gazzetta Ufficiale.
Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/08, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 37, del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. Tale esonero è ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplica l’attività di datore di lavoro.
10. ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN CASO DI ESERCIZIO DI NUOVA ATTIVITA’
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, in coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all’articolo 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/08, in caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere, nei
casi previsti dal decreto stesso, i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato – entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all’articolo 3 del D.M.
16/01/97 per quanto riguarda durata e contenuti.
12. AGGIORNAMENTO DELL’ACCORDO
Allo scopo di valutare la prima applicazione del presente accordo e di elaborare proposte migliorative della sua efficacia, con particolare riferimento all’individuazione delle aree lavorative a rischio alto, medio e basso e alle modalità di coordinamento tra le disposizioni del presente accordo e quelle in materia di libretto formativo del cittadino e alla introduzione delle modalità di apprendimento e-Learning nel percorso formativo di cui al punto 5, coerentemente con la
procedura di revisione di cui al punto 2.7 dell’accordo per la formazione di Responsabile e addetti del servizio di prevenzione e protezione approvato in Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, è costituito un gruppo tecnico composto da rappresentanti del Tavolo Tecnico Intercoordinamenti, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Parti Sociali, per proporre eventuali adeguamenti entro 18 mesi dall’entrata in vigore del medesimo in Conferenza Stato Regioni.
PROPOSTA D’ACCORDO LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI
Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome per la Formazione dei Lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni
PREMESSA
Il presente accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08.
La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione “adeguata e specifica”.
La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari.
Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l’addestramento di cui al comma 5 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.
Fino all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti delle imprese che impiegano i dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto dodici diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l’articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali.
Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica e nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all’Allegato I.
La formazione di cui al presente accordo può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.
Nota: in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti alla lettera ee) dell’art.2, del capo i, titolo i del D.Lgs. 81/08 ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’ente bilaterale o dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall’ente bilaterale o dall’organismo paritetico, entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
01. REQUISITI DEI DOCENTI
In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti – internamente o esternamente all’azienda, anche in modalità e-Learning, quale definita in Allegato 1, ove ne ricorrano le condizioni, da docenti interni o esterni all’azienda che possono dimostrare dipossedere, con riferimento alle tematiche specifiche trattate in ciascuno dei moduli relativi ai percorsi formativi individuati nel presente accordo, esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
02. ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE Per ciascun corso si dovrà prevedere:
a) soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro;
b) un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso;
c) nominativi dei docenti;
d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;
e) il registro di presenza dei partecipanti;
f) l’obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;
g) declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
• Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore;
• anche ai fini di un più rapido abbattimento delle barriere linguistiche, onde garantire l’efficacia e la funzionalità dell’espletamento del percorso formativo e consideratal’attitudine dei sistemi informatici a favorire l’apprendimento, potranno essere previstinei confronti dei lavoratori stranieri specifici programmi di formazione preliminare in modalità e-Learning.
03. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO
La metodologia di insegnamento/apprendimento privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento.
A tali fini è opportuno:
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
b) favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
c) prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche;
d) favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità eLearning e con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l’impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.
Utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning
Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’Allegato 1 l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per:
• la formazione generale per i lavoratori;
• la formazione dei dirigenti;
• i corsi di aggiornamento previsti al punto 9 del presente accordo;
• la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5 che segue;
• progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti.
04. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI E DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 21, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/08
Il percorso formativo di seguito descritto si articola in due moduli distinti i cui contenuti sono individuabili alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Inoltre con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81/08, si ritiene che i contenuti e l’articolazione della formazione di seguito individuati possano costituire riferimento anche per tali categorie di lavoratori, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 21, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 81/08.
Formazione Generale
Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Contenuti (da valutare secondo le mansioni esercitate, lo specifico contesto lavorativo, tenuto conto della valutazione dei rischi, delle procedure e le prassi operative in vigore in azienda):
• concetti di rischio,
• danno,
• prevenzione,
• protezione,
• organizzazione della prevenzione aziendale,
• diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
• organi di vigilanza, controllo e assistenza. Durata Minima:
• 4 ore per tutti i settori. Formazione Specifica
Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione.
Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell’ articolo 28.
Contenuti:
• Rischi infortuni,
• Meccanici generali,
• Elettrici generali,
• Macchine,
• Attrezzature,
• Cadute dall’alto,
• Rischi da esplosione,
• Rischi chimici,
• Nebbie – Oli – Fumi – Vapori – Polveri,
• Etichettatura,
• Rischi cancerogeni,
• Rischi biologici,
• Rischi fisici,
• Rumore,
• Vibrazione,
• Radiazioni,
• Microclima e illuminazione,
• Videoterminali,
• DPI Organizzazione del lavoro,
• Ambienti di lavoro,
• Stress lavoro-correlato,
• Movimentazione manuale carichi,
• Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto),
• Segnaletica,
• Emergenze,
• Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
• Procedure esodo e incendi,
• Procedure organizzative per il primo soccorso,
• Incidenti e infortuni mancati,
• Altri Rischi.
Durata Minima in base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato 2 (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007)
:• 4 ore per i settori della classe di rischio basso;
• 8 ore per i settori della classe di rischio medio;
• 12 ore per i settori della classe di rischio alto.
La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell’azienda e della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle attività svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto all’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/08. I contenuti e la durata sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi. Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario.
Il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la “Formazione Generale” e quella “Specifica”, ma non “l’Addestramento”, così come definito all’articolo 2, comma 1, lettera cc), ove previsto.
Deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza.
Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato 1:
• 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore
• 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore
• 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore
Condizioni particolari
I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi
individuati per il rischio basso.
Per il comparto delle costruzioni, nell’ipotesi di primo ingresso nel settore, la formazione effettuata nell’ambito del progetto strutturale “16ore-MICS”, delineato da FORMEDIL, Ente nazionale per la formazione e l’addestramento professionale dell’edilizia, è riconosciuta integralmente corrispondente alla Formazione Generale di cui al presente accordo. Ai fini della Formazione Specifica i contenuti di cui al citato percorso strutturale potranno essere considerati esaustivi rispetto a quelli di cui al presente accordo ove corrispondenti. I soggetti firmatari del Contratto Collettivo Nazionale dell’edilizia stipulano accordi nazionali diretti alla individuazione delle condizioni necessarie a garantire tale corrispondenza.
05. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO
La formazione del preposto, così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera d), e), del D.Lgs. n. 81/08, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti, e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.
I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all’articolo 19:
1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
Al termine del percorso formativo corso, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo. 5-bis. Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti Ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 che precedono relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
06. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
La formazione dei dirigenti, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/08, in riferimento a quanto previsto all’articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all’articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi:
MODULO 1. GIURIDICO – NORMATIVO
• sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
• gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
• soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi,
responsabilità e tutela assicurativa;
• delega di funzioni;
• la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
• la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex X.Xxx. n. 231/2001, e s.m.i.;
• i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia;
MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
• modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs. n. 81/08);
• gestione della documentazione tecnico amministrativa;
• obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione;
• organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;
• modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all’adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell’art. 18 del D. Lgs. n. 81/08;
• il ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
• criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi;
• il rischio da stress lavoro-correlato;
• il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;
• il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;
• le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;
• la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti;
• i dispositivi di protezione individuale;
• la sorveglianza sanitaria;
MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI
• competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
• importanza strategica dell’informazione, della formazione e dell’addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale;
• tecniche di comunicazione;
• lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
• consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
La durata minima della formazione per i dirigenti è di 12 ore. Tenuto conto della peculiarità delle funzioni e della regolamentazione legale vigente, e contrattuale del personale con qualifica dirigenziale la formazione dei dirigenti può essere programmata e deve essere completata nell’arco temporale di 12 mesi anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Al termine del xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnicoprofessionali
acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.
07. ATTESTATI
Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base a:
- la frequenza del 90% delle ore di formazione previste ai punti 4 (lavoratori);
- la frequenza del 90% delle ore di formazione previste ed il superamento della prova di verifica per i soggetti di cui al punto 6 (dirigenti) e 5 (preposti).
Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:
•Indicazione del soggetto organizzatore del corso;
•Normativa di riferimento;
•Dati anagrafici e profilo professionale del corsista;
•Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato (l’indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti);
•Periodo di svolgimento del corso;
•Firma del soggetto organizzatore del corso.
08. CREDITI FORMATIVI
Il modulo di formazione generale, rivolto ai soggetti di cui ai punti 4 (lavoratori) e 5 (preposti), costituisce credito formativo permanente.
Con riferimento alle fattispecie di cui all’articolo 37, comma 4, si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:
a. Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione, e segnatamente:
• qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che la Formazione Specifica di settore;
• qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l’azienda d’origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta.
Nota: la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro (articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni), può essere effettuata nel rispetto delle disposizioni, ove esistenti, del contratto collettivo applicabile nel caso di specie o secondo le modalità concordate tra il somministratore e l’utilizzatore. In particolare, essi possono concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell’utilizzatore. In difetto di accordi di cui al precedente periodo la formazione dei lavoratori va effettuata dal somministratore unicamente con riferimento alle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti, sempre che – ai sensi e alle condizioni di cui al comma 5 dell’articolo 23 del citato D.Lgs. n.
276/2003 – il contratto di somministrazione non ponga tale obbligo a carico dell’utilizzatore. Ogni altro obbligo formativo è a carico dell’utilizzatore.
b. Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi:
• è riconosciuto credito formativo relativamente alla frequenza della formazione generale, mentre deve essere ripetuta la parte di formazione specifica limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione nonché l’addestramento.
c. formazione precedente all’assunzione, qualora prevista nella contrattazione collettiva nazionale di settore, con riferimento alla formazione generale di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a.
La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell’ambito della stessa o di altra azienda.
Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto.
In ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione specifica hanno validità fintanto che non intervengono cambiamenti così come stabilito dai commi 4 e 6 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.
La formazione specifica per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.
09. AGGIORNAMENTO
Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 8 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.
Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:
- approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- sistemi di gestione e processi organizzativi;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
- fonti di rischio, compresi quelli di tipo ergonomico.
Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 8 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Al fine di rendere maggiormente dinamico l’apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresì previste, anche mediante l’utilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell’attesa dell’espletamento dell’aggiornamento quinquennale.
10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.
In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato – entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
11. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
La formazione erogata a cura dei datori di lavoro prima della pubblicazione del presente accordo viene riconosciuta come di seguito specificato:
a) Formazione dei lavoratori e dei preposti.
Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro possano documentare di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
L’obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.
In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.
b) Formazione dei dirigenti.
Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell’accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su GU n. 37 del 14 febbraio 2006.
12. AGGIORNAMENTO DELL’ACCORDO
Allo scopo di valutare la prima applicazione del presente accordo e di elaborare proposte migliorative della sua efficacia, con particolare riferimento all’individuazione delle aree lavorative a rischio alto, medio e basso, all’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning e al coordinamento tra le disposizioni del presente accordo e quelle in materia di libretto formativo del cittadino, è costituito un gruppo tecnico composto da rappresentanti del coordinamento tecnico interregionale Tavolo Tecnico Intercoordinamenti, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Parti Sociali per proporre eventuali adeguamenti entro 18 mesi dall’approvazione del medesimo in Conferenza Stato Regioni.