SCHEMA CONTRATTO DI CONCESSIONE)
(SCHEMA CONTRATTO DI CONCESSIONE)
Repertorio n. Raccolta n.
COMUNE DI CARRARA
CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI N. 3 IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE TRATTATA DENOMINATI “CASE DELL’ACQUA”
REPUBBLICA ITALIANA
L'Anno DUEMILAQUATTORDICI in questo giorno del mese di …. (… / ……./2014) in Carrara, nella sede comunale di Piazza 2 Giugno.
Avanti a me Xxxx. XXXXXXXX XXXXXX, Segretario Generale del Comune di Carrara, autorizzato a rogare i contratti nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera c) del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, sono personalmente presenti i Signori:
1) Ing. Xxxx Xxxxxx, nato a Massa (MS) il 13 gennaio 1957, domiciliato presso l’Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxx 00000, Piazza 2 Giugno n. 1, C.F. e P.I: 00079450458, che interviene qui non in proprio ma agisce in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Carrara, a norma dell'art. 6 del Regolamento Comunale dei Contratti e art. 107 del T.U.E.L., nella sua qualità e veste di Dirigente del Settore Ambiente, tale nominato con atto di assegnazione del Sindaco del Comune di Carrara prot. n. 57411 del 16.11.2012, ed in esecuzione della propria determinazione dirigenziale
n. .. del …, agli atti, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Stazione Appaltante o Comune di Carrara”;
2) Sig. …, nato a … il …., residente in …,..., Via … n…, C.F:. domiciliato per la carica presso la sede della Società che rappresenta, che interviene qui non in proprio ma nella sua qualità di …… della Società … con sede legale in … (Cap. …), Via…. n. .., data atto di costituzione…, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di … Numero…. P.I: 01699520159, data atto di costituzione…, numero REA ..n. … del …, giusta Visura della C.C.I.A di.. agli atti, omessane la lettura per dispensa dei costituiti, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “la Società”. --------
oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art.34, c.1, lett. d)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di della , con sede a
in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o mista) con la ( mandante), avente sede a , in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data rep. racc. Notaio dott. in , e procura conferita mediante atto pubblico in data rep. racc. Notaio dott. in
, ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: ; c.f. della mandante: ).
oppure in alternativa
come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico/scrittura privata autenticata in data rep. Notaio dott. di , ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e, quindi, in nome e per conto della
mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: ; c.f. della mandante: ).
oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art.34, c.1, lett. e, f)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del Consorzio , con sede a in Via/Piazza n. , iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , come da atto costitutivo in data rep. racc. Notaio dott. in , ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 (c.f. del consorzio: ).
I suindicati comparenti delle cui identità personali, io Segretario Generale sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, che viene da me redatto dopo avere indagato la loro volontà.
SI PREMETTE:
- che per la progettazione, realizzazione e gestione di n. 3 erogatori di acqua di rete pubblica refrigerata denominati “Case Dell’Acqua”, per un periodo di anni cinque, previo pagamento del canone per suolo pubblico, con determinazione a contrattare del dirigente del Settore Ambiente n… del… , è stato approvato il Capitolato Speciale di Appalto e la Bozza del presente Contratto di Concessione;
- che sempre con determinazione del dirigente del Settore Ambiente n… del… è stato stabilito di affidare la suindicata concessione mediante gara a procedura negoziata ex art. 30 del D.lgs 163/2006 s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 comma 1 dello stesso decreto, previa individuazione degli operatori economici da invitare mediante acquisizione di manifestazione di interesse;
- che in seguito alla suindicata gara a procedura negoziata, i cui verbali di gara dei giorni… …sono stati approvati con determinazione del dirigente del Settore Ambiente n. … in data …. si è proceduto all’aggiudicazione definitiva alla Società…. che ha offerto …. della concessione per la progettazione, realizzazione e gestione di n. 3 impianti per la distribuzione di acqua potabile denominati “Case dell’Acqua”, offerta economica che sottoscritta digitalmente dalle parti si allega al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.
• che ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 la suindicata aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in data ….., come risulta dalla nota del Responsabile Unico del Procedimento agli atti;
• che il Responsabile Unico del Procedimento, ha dato corso alle informazioni e comunicazioni agli interessati, ha provveduto a verificare che non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, compresi quelli di ordine generale e/o di natura soggettiva, persistendo le condizione per dar corso alla sottoscrizione del presente contratto
• che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (art.11, c.10, D.Lgs.163/06);
• che è stata acquisita dall’Ufficio Territoriale del Governo di (prot. n. del _) l'informazione di cu all'art.91, comma 4 del D.Lgs 159/2011, attestante l'insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosi di cui all'art.4 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n.490;
- che è stata verificata la regolarità contributiva del concessionario attraverso acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva Cip:…, emesso in data
… dal …di …..
solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.a., S.r.l., coop. a r.l., società consortili per azioni e a r.l.)
• che l’Impresa aggiudicataria ha effettuato/ che le Imprese facenti parte del Raggruppamento hanno effettuato/ la comunicazione prevista dall’art.1 del
D.P.C.M. 11 maggio 1991, n.187;
• che l’Impresa ha dichiarato di voler procedere al subappalto, ai sensi dell’art.118 del D.Lgs.163/2006;
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
II presente contratto ha ad oggetto e disciplina la concessione da parte del concedente Comune di Carrara, nel presente atto rappresentato dall’Xxx. Xxxxxx Xxxx, al concessionario Ditta …, rappresentata da…., l’esecuzione dei lavori di realizzazione di n. 3 impianti per la distribuzione di acqua potabile denominati “CASE DELL’ACQUA”, nonché delle opere funzionali e complementari e della inerente gestione, per la durata indicata nel successivo art. …, in conformità con gli allegati al presente atto.
Le parti si obbligano ad osservare in buona fede e correttezza tutti gli obblighi previsti nel presente contratto di concessione, nel Capitolato Speciale di Appalto e nella offerta progettuale tecnica-economica presentata dall’aggiudicatario in sede di gara. Il Concessionario si obbliga a realizzare le “Case dell’Acqua” sulle aree messe a disposizione dal Comune di Carrara previo pagamento del canone per il suolo pubblico e delle necessarie autorizzazioni da richiedere presso gli Uffici competenti per la localizzazioni delle strutture. La gestione comprende tutti gli obblighi di assistenza e manutenzione previsti dal Capitolato Speciale di Appalto. Sono compresi nella concessione tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, i noli, i trasporti e le provviste necessarie per dare l’appalto completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale di Appalto. Il concessionario si obbliga altresì ad eseguire i lavori secondo le regole dell’arte e a conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
ARTICOLO 2 – DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, sottoscritti dalle stesse con firma digitale, e vengono ad esso allegati: il Capitolato Speciale d’Appalto ”Allegato 1”, l’Offerta Economica “Allegato 2”.
I seguenti documenti, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, sottoscritti dalle stesse con firma digitale, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso, restano conservati agli atti della pratica:
• Progetto per la realizzazione di n. 3 impianti per la distribuzione di acqua potabile trattata
• Ubicazione secondo le modalità previste dal capitolato
• Quadro economico
• offerta tecnica
• Cauzione definitiva
• Garanzie indicate nell’Art.13 del presente contratto.
In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel capitolato speciale d'appalto o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.
ARTICOLO 3 – DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di avvio del servizio.
A seguito di accordo, sottoscritto tra le parti, la durata del contratto potrà essere prorogata o rinnovata, sussistendone i presupposti ed entro i limiti della normativa che sarà vigente in materia di contratti pubblici alla scadenza del contratto. In ogni caso, ogni modificazione deve essere fatta in forma scritta.
A fronte degli obblighi assunti con il presente contratto di concessione il Comune riconosce alla Ditta, come controprestazione, il diritto di gestire funzionalmente le Case dell’Acqua una volta realizzate e, quindi, il diritto ad incamerare i proventi derivanti dalla gestione funzionale e dallo sfruttamento economico della stessa per la durata della concessione.
Il valore della presente concessione determinato sulla base di una stima di prelievo medio ammonta ad euro 11.000,00 (undicimila), per ogni Casa dell’Acqua per un valore complessivo annuo di euro 33.000,00 (trentatremila) ed un valore complessivo per 5 anni di euro 165.000,00 (centosessantacinquemila).
Il Concessionario si impegna, senza riserve, a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Massa Carrara della notizia sull'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente, se autorizzato ai sensi dell'articolo 146, del Dec. Lgs. n.163/2006) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La violazione della presente clausola comporta la risoluzione di diritto.
ARTICOLO 4 – ESECUZIONE DEI LAVORI E TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE
L’installazione delle “Case dell’Acqua” e il loro avviamento dovrà essere garantito dal piano di realizzazione temporale presentato in sede di offerta, salvo diverse indicazioni che dovessero emergere da parte del Comune e comunque non oltre 6 mesi dalla data di stipula del contratto. In ogni caso l’ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 60
(sessanta) giorni dal rilascio (indipendentemente dalla data di ritiro) di titolo a costruire da parte dell’ Ufficio Edilizia del Comune di Carrara. L’ inizio dei lavori avrà luogo entro 5 giorni del rilascio del sopraindicato titolo.
Una volta realizzato l’impianto, la ditta dovrà fornire:
a) un certificato di collaudo della struttura e dei relativi impianti
b) la dichiarazione di consegna e messa in funzione dell’impianto
Il collaudo di ogni singola casetta/impianto dovrà prevedere anche la verifica di conformità dell’acqua erogata, come da D.Lgs. n. 31/2001 con parere favorevole rilasciato dall’ASL.
L’esito positivo del collaudo determinerà l’avvio dell’erogazione.
Al termine dei lavori il concessionario consegnerà al Comune di Carrara una dichiarazione del Direttore dei lavori che gli stessi sono conformi al progetto presentato.
Qualora gli impianti presentassero anomalie, difetti di funzionamento ecc., dovranno essere ritirati per le sostituzioni o quanto altro si rendesse necessario a totale cura e spesa della ditta aggiudicataria. In relazione alla gravità delle anomalia accertate, ogni valutazione del Comune in ordine alla risoluzione del contratto di concessione.
L’aggiudicatario dovrà redigere un cronoprogramma di collocazione delle strutture e di attivazione del servizio, redatto nel rispetto della tempistica sopra indicata.
Il Comune si riserva inoltre il diritto di scelta sui siti dai quali iniziare la posa in opera dei manufatti.
ARTICOLO 5 – CONTROLLI DELLA QUALITÀ DELL’ACQUA DELL’ENTE GESTORE
L’acqua utilizzata dall’impianto di distribuzione sarà quella dell’acquedotto pubblico e i controlli eseguiti saranno quelli che l’ASL effettua sulla rete dell’acquedotto pubblico secondo le norme vigenti. In caso in cui l’acqua dell’acquedotto a monte dell’impianto non risulti conforme a seguito di analisi effettuate dall’ASL il Comune emetterà un’ordinanza a seguito della quale il concessionario dovrà sospendere la distribuzione dell’acqua e dovrà comunque procedere agli interventi di manutenzione dell’impianto fino alla revoca dell’ordinanza, a seguito degli esiti favorevoli delle analisi comunicati dall’ASL, senza nulla pretendere dal Comune o dall’ente gestore del servizio idrico integrato.
ARTICOLO 6 – PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI
Le case dell’acqua, le opere di fondazione ed accessorie ad eccezione del terreno su cui giacciono i manufatti dati in concessione sono e rimarranno di proprietà del Concessionario.
Alla scadenza della concessione gli impianti e le opere realizzate dal concessionario nel periodo contrattuale, dovranno essere totalmente rimosse dal Concessionario provvedendo a sue spese al ripristino dei luoghi secondo quanto previsto dall’art. 4 punto
q) del Capitolato Speciale di Appalto.
ARTICOLO 7 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
• Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta, così come stabilito nell’art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto
• Nominare un Responsabile per la gestione del contratto, comunicandone i dati al Comune prima della stipula del contratto medesimo, cui far riferimento per tutte le attività relative all’implementazione e gestione del servizio.
• Ai fini e per gli effetti tutti del D.Lgs.81/08, il Concessionario è anche Responsabile dei Lavori.
• Vigilare sull’integrità degli impianti e alla loro buona conservazione.
Ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero derivare dalla non corretta installazione delle strutture, dall’espletamento del servizio o da cause ad esso connesse sono ad esclusivo carico del Concessionario che si impegna a tenere sollevato il Comune da qualsiasi conseguenza giuridica e patrimoniale, anche con riferimento a contratti posti in essere dall’aggiudicatario afferenti la pubblicità esposta negli spazi di sua competenza e/o da possibili fatti illeciti posti in essere dalla stessa e/o dai suoi dipendenti.
Nessun onere è previsto a carico del Comune di Carrara né di ordine economico, né di ordine finanziario e né di ordine operativo.
Il Comune avrà la facoltà di verificare in ogni momento, con propri incaricati, la qualità del servizio effettuato.
ARTICOLO 8 – OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E REGOLARITÀ DEI RAPPORTI DI LAVORO
Nell’esecuzione dei lavori, delle forniture e del servizio che formano oggetto della presente concessione, il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori e il servizio.
Inoltre il Concessionario si obbliga ad applicare e a far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione delle opere e delle forniture e nello svolgimento del servizio il trattamento economico e normativo previsto dal
C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili di riferimento.
Il Concessionario infine deve osservare e far osservare la normativa vigente in materia di assicurazioni sociali e pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro; il mancato versamento dei contributi e delle competenze sopraddette costituisce inadempienza contrattuale nei confronti dell’Amministrazione ed è soggetto alle sanzioni di legge.
Il concessionario dovrà garantire per i lavoratori che intervengono, durante le fasi lavorative e durante le fasi di gestione dell’impianto, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, di cui al D.lgs 81/2008 e
alla predisposizione dei piani di sicurezza previsti dallo stesso decreto legislativo per la presente concessione.
ARTICOLO 9 – GESTIONE DELLE CASE DELL’ACQUA
Il concessionario si obbliga a gestire le Case dell’Acqua con l’osservanza di tutte le modalità stabilite negli artt. 11 e 12 del Capitolato Speciale di Appalto e nella offerta tecnica presentata in sede di gara.
ARTICOLO 10 – DOVERI ESERCITATI DAL COMUNE
1. Ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D.Lgs 31/2001 il Comune ha l’autorità per imporre al gestore la temporanea sospensione del servizio, senza che esso abbia a pretendere alcun risarcimento per mancato introito e per qualsiasi altro motivo, qualora la fornitura di acqua destinata al consumo umano rappresenti un potenziale rischio per la salute;
2. Il concessionario a seguito di tale comunicazione si attiverà immediatamente al fine di preservare la salute dei cittadini;
3. Il concessionario riprenderà il servizio solo a seguito di comunicazione scritta da parte dell’ASL competente.
ARTICOLO 11 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
1. Sono concesse sospensioni temporanee al servizio nel caso in cui si verifichino le seguenti circostanze:
a) si stiano eseguendo gli interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione dell’impianto, in tal caso il servizio riprenderà non appena saranno ultimate tali lavorazioni;
b) su iniziativa del concessionario, previo avviso al concedente, in caso di inverni particolarmente rigidi che potrebbero dare origine a danni al manufatto, senza che lo stesso abbia a pretendere alcun rimborso;
c) nel caso descritto all’art. 19;
d) quando il concessionario riscontra, nell’ambito dei controlli obbligatori da effettuare sulla qualità dell’acqua erogata, valori non conformi a quanto disposto dalla normativa vigente in materia, si impegna a procedere secondo le modalità previste dall’art. 4 lettera v) del Capitolato Speciale di Appalto.
2. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui al comma 1 lett. b,c,d sarà affisso un avviso di sospensione temporaneo del servizio.
ARTICOLO 12 – TARIFFA ALL’UTENZA
1. La tariffa massima per litro che il concessionario si impegna ad applicare all’utenza è quella che sarà offerta in sede di selezione che varrà per tutti i 5 anni della concessione.
2. Il costo del servizio per ogni litro di acqua erogata dovrà essere pubblicizzato mediante affissione in adiacenza del distributore di apposito avviso.
3. La tariffa potrà essere corrisposta mediante sistemi di pagamento a monete, oppure con card o con sistemi a chiavette; in questi ultimi due casi è obbligo della concessionaria rilasciare card o chiavette, eventualmente dietro consegna di una piccola somma di cauzione (non superiore a € 8,00), a qualunque cittadino ne faccia richiesta. In tal caso nello spazio espositivo sulla parete della casa dell’acqua dovrà essere indicato al cittadino come entrare in possesso della card o chiavetta.
In nessun caso il concessionario potrà richiedere pagamenti al Comune
ARTICOLO 13 - PENALITÀ
Ai sensi di quanto stabilito nell’art. 21 del C.S.A., le penali o sanzioni da applicare in caso di inadempienza anche parziale di quanto previsto dal presente contratto e relativi allegati, previa redazione di apposito verbale di contestazione alla ditta, vanno da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 520,00 per ogni infrazione, secondo la gravità della inadempienza ad esclusivo giudizio del Comune.
In particolare le sanzioni saranno dei seguenti importi nei casi di:
a) riscontrata inadempienza nel servizio di manutenzione ordinaria di sostituzione dei filtri o di sostituzione o ricarica delle bombole di anidride carbonica, per incuria e per intempestivo intervento manutentivo: € 520,00;
b) mancata compilazione del registro di manutenzione: € 250,00; tale penale viene ripetuta per ogni violazione.
c) mancata esecuzione dell’analisi della qualità dell’acqua: € 300,00; tale penale viene ripetuta per ogni violazione.
d) per ogni ora di ritardo per l’ intervento in loco per risolvere qualsiasi problematica riguardante il non/mal funzionamento dell’ impianto rispetto a quanto offerto in sede di gara € 10,00; tale penale viene ripetuta per ogni violazione.
e) per ogni giorno di ritardo sui tempi di inizio e di fine delle lavorazioni per la installazione dei punti acqua €. 30,00.
f) per mancata pulizia dell’area e svuotamento dei cestini per rifiuti € 50,00.
g) Ove le inadempienze, oggetto delle suddette penalità, si protraessero in modo da compromettere la funzionalità del servizio ed il decoro dell’area, il Comune si riserva la facoltà di provvedere alla rescissione della concessione.
Il Concessionario non potrà per nessuna ragione sospendere il servizio se non autorizzato dal Comune.
L’applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte del Comune, nonché richieste di risarcimento per danni materiali e morali.
L’Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Impresa nell’esecuzione del servizio.
ARTICOLO 14 – DIVIETO DI SUB CONCESSIONE
È vietata la concessione totale o parziale del contratto di concessione. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà in ogni momento di effettuare controlli sulla gestione della concessione anche nei confronti di terzi incaricati dal concessionario.
ARTICOLO 15 – CAUZIONE
..A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi e oneri assunti con il presente contratto, comprese eventuali inadempienze da parte del Concessionario derivanti dalla inosservanza delle norme e prescrizioni previste dai contratti collettivi di lavoro, leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di lavoro, l’Impresa ha costituito una cauzione definitiva (ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.163/06 e dell’ art. 123 del DPR 207/2010) dell’importo di euro mediante polizza assicurativa fideiussoria n. emessa in data…, .con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione della concessione, della .
oppure
mediante fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario in regola con quanto disposto dall'art.75, c.3, D.Lgs.163/06 oppure
mediante fideiussione bancaria n. della
Detta garanzia, riporta espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La cauzione si estingue nei modi e nei termini previsti dall’art.113 del D.Lgs.163/06 e dall’art. 13 del C.S.A.
Il Foro competente indicato nella polizza deve essere quello della Autorità Giudiziaria di Massa per qualsiasi controversia che possa sorgere tra l’Ente Garantito e il Garante.
Il mancato pagamento della commissione e degli eventuali supplementi non potrà essere opposto, in nessun caso all’Ente Garantito.
La suindicata cauzione sarà svincolata al momento della regolare esecuzione dei lavori e delle forniture previste dal presente contratto previa contestuale presentazione di garanzia per l’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali relative alla gestione della
struttura. Detta garanzia, da presentarsi mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, dovrà essere pari al 25% dell’importo di aggiudicazione ed aver durata di almeno 5 anni dall’inizio della gestione del servizio e prevedere la rinuncia all’escussione da parte del debitore principale e escussione da parte del Comune entro 20 giorni a semplice presentazione della polizza.
ARTICOLO 16 – ALTRI OBBLIGHI ASSICURATIVI
Il Concessionari sempre ai sensi dell’art. 13 del C.S.A. ha trasmesso all’Amministrazione le seguenti coperture assicurative:
a) polizza assicurativa a copertura dei danni materiali e diretti subiti dall’impianto per qualsiasi evento (incendio, atti vandalici, fenomeno elettrico, eventi atmosferici, atti vandalici, ecc.), con una somma assicurata di importo pari al valore di rimpiazzo del bene, con vincolo a favore del Concedente;
b) polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile conseguente alla installazione, manutenzione, conduzione, gestione degli impianti di erogazione acqua microfiltrata.
La polizza dovrà prevedere le seguenti sezioni di garanzia con massimali minimi non inferiori a quelli indicati:
- Responsabilità civile verso terzi [RCT] € 2.200.000,00 unico
- .Responsabilità civile verso prestatori di lavoro [RCO] € 2.000.000,00 unico con il limite per prestatore di lavoro di € 1.000.000,00
La polizza dovrà prevedere in ogni caso le seguenti estensioni di garanzia:
- .danni a cose/enti di terzi da incendio, esplosione o scoppio di cose del concessionario o
da lui detenute, con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00;
- responsabilità civile conduzione ed uso di degli impianti di erogazione acqua microfiltrata;
- .danni a cose nell’ambito di esecuzione dei lavori;
- .l’estensione ai danni da inquinamento accidentale per un massimale non inferiore ad € 100.000,00 per sinistro;
- danni cagionati a persone e/o cose conseguenti ad erogazione di acqua alterata per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro
c) polizza assicurativa a copertura dei danni accidentali cagionati a terzi (morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose) da difetto dell’impianto installato - per i quali l’appaltatore rivesta in Italia la qualifica di produttore. La polizza dovrà avere un massimale minimo non inferiore ad € 1.500.000,00. A prescindere da eventuali conseguenze penali e
dall'eventuale risoluzione del contratto, il concessionario é tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.
Ogni danno recato al manufatto in occasione dell’ esecuzione del servizio dato in concessione ed in genere a quanto di proprietà comunale e privata, dovrà essere riparato a spese e cura del concessionario al più presto e, comunque non oltre il termine stabilito caso per caso dalla Amministrazione comunale.
In caso di mancato adempimento da parte dell’appaltatore, si provvederà d’ufficio a realizzare i ripristini e le riparazioni necessarie, con rivalsa dell’ammontare della spesa ordinata dalla Amministrazione comunale sul deposito cauzionale versato al Comune.
ARTICOLO 17 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE/CONSORZIO DI CUI ALL’ART.34 X.0 XXXX. X) XXX X.XXX.000/00
Ai sensi del c.13 dell’art.37 del D.Lgs.163/06 vengono indicate le seguenti percentuali/parti di esecuzione del servizio corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta.
(Riportare la dichiarazione fatta in sede di offerta)
ARTICOLO 18 – CONTROVERSIE
La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra il Concessionario e l’Amministrazione durante l’esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Massa. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque il Concessionario dall’obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima.
ARTICOLO 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di gravi e persistenti inadempienze degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale d’appalto e nell’offerta formulata in sede di gara, il Comune, previa diffida ad adempiere, ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c., con incameramento della cauzione definitiva, e fatto o salvo il diritto al risarcimento del danno.
Sarà inoltre in facoltà del Comune chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1456 del c.c., con incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento del danno, nelle seguenti ipotesi:
a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, oggetto di contestazioni formali, che a giudizio del concedente pregiudicano la regolarità del servizio e del decoro dell’area;
b) gravi inadempienze relative agli obblighi previsti al punto C) dell’art.12 del C.S.A. (le strutture non siano mantenute in perfetto stato di pulizia e manutenzione);
c) abbandono ingiustificato del servizio;
d) fallimento della ditta o sottoposizione a procedure che preludono al fallimento;
e) riscossione di corrispettivi all’utenza in misura superiore a quella determinata in sede di selezione;
f) accertata violazione della normativa in vigore in materia di tracciabilità dei flussi finanziari Legge 13 agosto 0000 , x. 000;
g) mancato pagamento della tassa di occupazione;
h) il venir meno dei requisiti di legge relativi alla sottoscrizione da parte del Concessionario di contratti con la Pubblica Amministrazione;
i) accertate inadempienze ai sensi di quanto stabilito nell’art. 4) del C.S.A.
La dichiarazione di risoluzione sarà preceduta da contraddittorio con la concessionaria e dovrà essere pronunciata, se verificate le condizioni, entro 30 giorni dalla contestazione delle inadempienze.
ARTICOLO 20 – REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il Comune ha facoltà di procedere alla revoca della concessione ai sensi della L.241/90 e successive modificazioni.
ARTICOLO 21 – ELEZIONE DI DOMICILIO
L'impresa elegge domicilio per tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione inerente il presente contratto di concessione in Carrara presso
oppure
presso il Comune di Carrara, Settore
ARTICOLO 22 – SPESE CONTRATTUALI
Le spese e tasse tutte del presente atto, inerenti e conseguenti, Imposta di bollo, imposta di registrazione, diritti di segreteria, ad esclusione dell’I.V.A., vengono poste a carico dell’Impresa XXX.
Ai fini fiscali, le parti contraenti, nelle persone di cui sopra, dichiarano che il presente atto sconta l’imposta di registro in misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell’art. 40 del DPR
131/1986. L’imposta di bollo, essendo il presente contratto stipulato in modalità elettronica è di euro 45, ai sensi dell’art. 1 punto 1 bis della tariffa allegata al DPR 642/1972 modificata dal DM 22.2.2007. s.m.i. La registrazione del presente contratto sarà effettuata in via telematica con pagamento delle suindicate imposte attraverso Modello Unico.
Si dà atto che l’Impresa XXX ha dimostrato di / aver provveduto al versamento in Tesoreria comunale dell’importo complessivo di euro , / aver effettuato mediante bonifico della Banca in data XX.XX.XXXX il versamento dell’importo complessivo di euro / a titolo di deposito per le spese del presente atto (imposta di registrazione, imposta di bollo), diritti di segreteria – rogito).
ARTICOLO 23 – INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N.196
L’Amministrazione, come sopra rappresentata, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, informa l'Impresa che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Per le comunicazioni le Parti concordano e acconsentono che le comunicazioni ordinarie avvengono mediante l’uso dei mezzi telematici e allo scopo indicano i seguenti indirizzi di fax e di posta elettronica: per l’Amministrazione Comunale ……. T. …., e-mail: … Pec: Xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, per la Societa’….t…. fax… e.mail….. comunicazione s'intende notificata alla Parte con l'arrivo presso l'indirizzo o domicilio dichiarato.
E, richiesto, io Segretario Generale Xxxxxxx, ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. …fogli di carta debitamente legalizzati, per facciate n. … escluse le sottoscrizioni, a video, dandone lettura alle parti, ad eccezione degli allegati omessi per espresso consenso delle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell’art. 52 bis della legge 12/2/1913, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 10 del D.P.C.M. 30 Marzo 2009.
XXX. XXXXXX FINI SOCIETA’….
XXXX. XXXXXXXX XXXXXX