CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA IPOTESI DI ACCORDO N. 1 /2021
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX X. 0 /2021
Oggetto: Criteri di ripartizione tra il personale tecnico-amministrativo delle risorse destinate al Fondo Comune di Ateneo
Tra le parti
così costituite:
1) Commissione di Parte pubblica, nominata ai sensi dell’art. 42 del CCNL del 19.04.2018 relativo al personale del comparto istruzione e ricerca 2016 – 2018 con delibera del CDA del 25.05.2018;
2) Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.s.u./R.s.a.), eletta il 17, 18 e 19 aprile 2018;
Premesse
- visto il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che disciplina il "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica";
- visto che l'articolo 66 del predetto Decreto del Presidente della Repubblica prevede, tra l'altro, che:
-✓ (comma 1)"...le Università, purchè non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati... l'esecuzione di tali contratti e convenzioni sarà affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora questi non siano costituiti, agli istituti o alle cliniche universitarie o a singoli docenti a tempo pieno...i proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui al comma precedente sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università, sulla base di uno schema predisposto, su proposta del Consiglio universitario nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione...";
-✓ (comma 2) "...i proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui al comma precedente sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell' Università, sulla base di uno schema predisposto, su proposta del Consiglio universitario nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione...";
-✓ (comma 3)"...il personale docente e non docente che collabora a tali prestazioni può essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. In ogni caso la somma così erogata al personale non può superare il 50 per cento dei proventi globali delle prestazioni...";
- visto che l'articolo 4 del Decreto Legge del 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 1981, numero 391, recante "Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'Università", prevede che "...fermo restando quanto previsto dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il regolamento previsto al secondo comma dello stesso articolo dovrà anche prevedere che una quota dei proventi derivanti dalle prestazioni di contratti e convenzioni venga destinata ad un Fondo Comune di Ateneo da ripartire tra il personale non docente dell'ateneo stesso non compreso fra i destinatari del terzo comma del medesimo articolo 66...";
- visto che l'articolo 4, comma 5, della Legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante "Disposizioni in materia di Università e di ricerca scientifica e tecnologica", prevede, tra l'altro, che "...la materia di cui all'articolo
66 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è rimessa all'autonoma determinazione degli atenei, che possono disapplicare la predetta norma dalla data di entrata in vigore di specifiche disposizioni da essi emanate...";
- visto il Regolamento per le prestazioni a favore di terzi dell’Università degli Studi di Udine emanato con
D.R. n. 325 del 14.06.2017 e in particolare l’art.6;
- visto il Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei master universitari e dei corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione emanato con D.R. n. 613 del 13.09.2019 e in particolare l’art. 9;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio, 2019 punto 4. Didattica lett.c. Determinazioni relative agli artt. 4, 8 e 9 del Regolamento interno per l’istituzione e il funzionamento dei master universitari e dei corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione;
- visto il CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018 e in particolare l’art. 42 “Soggetti e materie di relazioni sindacali”;
- visto il comma 3 lett. b) del suddetto articolo che prevede che sono oggetto di contrattazione integrativa i criteri di utilizzo della quota riservata al Fondo derivante da attività in conto terzi o da programmi e progetti comunitari;
- visto che la gestione dei contratti e delle convenzioni in conto terzi coinvolge, indirettamente, tutte le Strutture dell'Ateneo, determinando un incremento delle attività amministrative, contabili e tecnico- scientifiche per il personale tecnico-amministrativo;
si conviene
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente accordo definisce i criteri di ripartizione del Fondo Comune d’Ateneo tra il personale a tempo indeterminato e determinato, appartenente alle categorie B, C e D.
2. Il Fondo Comune d’Ateneo viene determinato per ciascun anno finanziario entro il 31 marzo dell’anno successivo, tenendo conto di tutte le risorse giuridicamente perfezionate nell’anno che lo hanno alimentato.
3. Il Fondo Comune di cui al comma 2 viene attribuito al personale in servizio nell’anno di competenza.
4. Il Fondo Comune d’Ateneo non spetta nel caso di valutazione negativa della Performance.
5. Il Fondo Comune d’Ateneo non spetta al personale che abbia percepito nel medesimo anno di competenza:
✓ compensi di cui all'art. 113 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 (incentivi per funzioni tecniche) per un importo superiore a € 2.000 lordi;
✓ compensi per conto terzi per un importo superiore a € 2.000 lordi;
✓ compensi aggiuntivi a gravare sul Fondo di Ateneo per la premialità del personale previsto dall'art. 9 legge 240 del 30.12.2010 per un importo superiore a € 2.000 lordi;
✓ indennità correlate allo svolgimento di incarichi di responsabilità ex art. 91 co. 1 e co. 3 del CCNL Comparto Università del 16.10.2008, limitatamente al periodo dell’incarico.
Art. 2 - Criteri di attribuzione del Fondo Comune di Ateneo
1. Il Fondo Comune viene attribuito secondo un sistema premiale collegato al criterio di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, alla luce dei risultati della Performance, relativa all’anno di riferimento del Fondo Comune, ai sensi di quanto previsto nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di Ateneo. Pertanto il Fondo Comune non spetta in caso di valutazione negativa.
2. Sono esclusi dal calcolo delle assenze:
✓ ferie;
✓ infortunio e malattia dovuta a causa di servizio oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' assenza relativa a patologie gravi che richiedano terapie salvavita;
✓ malattia da COVID 19, quarantena o permanenza domiciliare con sorveglianza attiva;
✓ congedo obbligatorio di maternità.
✓ permesso sindacale.
3. Le giornate lavorate come sopra determinate vengono rapportate in relazione al seguente coefficiente:
✓ regime orario di lavoro: in caso di orario a tempo pieno, il coefficiente è pari a 1; tale coefficiente si riproporziona in presenza di part time (es part time al 75% = coefficiente 0,75); nel caso di modifica di part time in corso d’anno, si applica il coefficiente relativo al part time prevalente in corso d’anno; in caso di equivalenza di mesi lavorati in part time, si applica il coefficiente relativo al part time più elevato.
Art. 3 - Liquidazione del Fondo comune
1. I compensi derivanti dal Fondo Comune verranno liquidati all’esito della approvazione della Relazione annuale sulla Performance da parte del Consiglio di Amministrazione e della validazione della medesima da parte del Nucleo di Valutazione.
2. In caso di personale cessato dal servizio in corso d’anno, se l’importo da liquidare è inferiore a € 20 lordi, non si procede all’erogazione del compenso e le risorse vengono ridistribuite tra gli altri percettori.
Art. 4 - Entrata in vigore e disciplina transitoria
Il presente accordo entra in vigore dalla data della stipula e si applica a decorrere dal riparto del Fondo Comune relativo all’esercizio 2020.
Letto, firmato e sottoscritto. Udine, 19.05.2021
I FIRMATARI
L'Università degli Studi di Udine, nelle persone di:
Xxxxxx Xxxxxxxxx, Prorettore FIRMATO Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx, Direttore Generale FIRMATO
e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali, nonché Rappresentanti sindacali unitari
- per le Organizzazioni sindacali:
FLC CGIL FIRMATO
CISL SCUOLA (ora CISL FSUR) FIRMATO
FED. UIL SCUOLA RUA
SNALS CONFSAL FIRMATO
FED. GILDA UNAMS
- per i Rappresentanti sindacali unitari:
Xxxxxx Xxxxxxxx (CGIL) FIRMATO
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (CGIL) FIRMATO
Xxxxxxx Xxxxxxx (CGIL) FIRMATO Xxxxxx Xxxxxxx (SNALS CONFSAL) FIRMATO Xxxxxx Xxxxx (SNALS CONFSAL) FIRMATO
Sepulcri Xxxxxx (CGIL) FIRMATO
Xxxxxxx Xxxxxxxxx (CGIL) FIRMATO
Xxxxx Xxxxxx (CISL)
Xxxxxxx Xxxxx (CGIL) FIRMATO
Verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti in data 27.05.2021
Vista la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione di recepimento del presente accordo in data 28.05.2021
Il Rettore
Fto xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx