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ALLEGATO “B”
Schema di convenzione in applicazione dell'articolo 31, commi 45 e seguenti, della legge 23.12.1998 n. 448, per la cessione in diritto di proprietà di aree comprese nei Piani di Zona ex legge 18.4.1962 n. 167 ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22.10.1971 n. 865, gia concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35 della legge 22.10.1971 n. 865
Il giorno ……… del mese di …… dell'anno …………in ……….. avanti a me, dott ……. Notaio in ….. …… iscritto al Collegio Notari1e dei distretti
………………, senza l'assistenza dei testi per avervi i comparenti rinunciato fra loro d' accordo e con il mio consenso, sono presenti :
il Signor …………………………….nato a………................. il ………………….residente a
………………………………….. .......................................... via ……… n…….;
il Signor …………………………….nato a………................. il ………………….residente a
………………………………….. .......................................... via ……… n…….; il Signor …………………………….
il Signor …… ................................................... nato a …… il ….. il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del …….. in rappresentanza della Città di Moncalieri, con sede in Moncalieri - Piazza Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, C.F…………………….
e Partita IVA ........................... , con i poteri per quanto infra a norma dell' articolo 75 dello Statuto della Citta di Moncalieri, nonché in esecuzione di deliberazione del Consiglio Comunale n ……….del………….. e di Decreto del Sindaco n. …….. del ……………….
Premesso che :
• Con la deliberazione n. 73 del 13 Luglio 2001 il Consiglio Comunale, in applicazione di quanto previsto dall’art. 31, commi dal 45 al 48 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha autorizzato la cessione in diritto di proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie e la soppressione dei vincoli sulle aree già oggetto di cessione in diritto di proprietà nelle aree comprese nei Piani di Edilizia Economico Popolare (P.E.E.P.) Testona-Maiole-Santa Xxxxx. Con la suddetta deliberazione è stato altresì stabilito di rendere noto le linee di indirizzo adottate dall’Amministrazione Comunale in ordine all’applicazione della L. n. 448/98 mediante apposito avviso da pubblicare sui maggiori quotidiani ;
• Con la successiva deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 19 Gennaio 2010 è stato stabilito che si sarebbe dato corso al procedimento per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà mediante la pubblicazione di un bando pubblico che avrebbe indicato i termini e le modalità di presentazione delle domande da parte dei proprietari delle
unità immobiliari interessati e che, a seguito della presentazione delle istanze, sarebbe stato redatto un elenco per la stipula degli atti notarili in cui si sarebbero privilegiate le richieste sottoscritte da più proprietari ;
• In applicazione delle sopra citate deliberazioni, a partire dal 19.02.2010 e per la durata di novanta giorni consecutivi (fino al 20.05.2010) è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune e sul sito web comunale il Bando pubblico con il quale sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande da parte dei proprietari delle unità immobiliari ricadenti nelle aree P.E.E.P. Testona-Maiole-Santa Xxxxx per l’acquisto delle aree già concesse in diritto di superficie;
▪ Nei termini indicati nel suddetto bando, il sig. ……………………….. ha presentato domanda
…………… (specificare se collettiva o individuale) prot. N. ……………del in
nome e per conto di n. ……. condomini del condominio di P.zza Argiroupoli nn. 2-4-6-10-12 – lotto 7 del PEEP Testona-Maiole, equivalenti a ………… unità immobiliari su complessive
…………. unità immobiliari;
▪ Alla suddetta domanda sono state allegate le istanze dei seguenti signori :
……………………………………;
……………………………………;
……………………………………;
▪ che al Signor ………………………, sono attribuiti complessivi n….. millesimi di comproprietà, come risulta dalla comunicazione pervenuta in data ….. prot. n …. da parte dell'amministrazione condominiale del fabbricato sito in Piazza Argiroupoli nn ;
▪ che al Signor ;
▪ Con Deliberazione n. 71 del 10.03.2011 la Giunta Comunale ha approvato la Relazione di Stima del Valore di Esproprio delle aree dei lotti assegnati in diritto di superficie interne ai PEEP Testona-Maiole-Santa Xxxxx redatta dal Settore Pianificazione Urbanistica di questo Comune datata il 28.02.2011 per la determinazione del valore di esproprio ex art. 37 del DPR n 327/01 e s.m.i. , previsto all’art. 31 comma 48 della L. n. 448/98, stimato, come stabilito al punto 10 del dispositivo della D.C.C. n. 73 del 13.07.2001 ed al punto 2) del dispositivo della successiva Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 19.01.2010, secondo i criteri di cui alla D.C.C. n. 107 del 29.11.1999 successivamente integrata con D.C.C. n. 77 del 29.05.2008. Con la suddetta deliberazione sono stati determinati i valori complessivi delle indennità di esproprio per ogni singolo lotto edilizio ricadente nei PEEP Testona-Maiole – Santa Xxxxx da applicare nel calcolo del corrispettivo dovuto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ;
▪ Con Deliberazione della Giunta Comunale n. ……… del …….. è stato approvato il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà dovuto complessivamente dal lotto 7 nonchè lo Schema di atto per la trasformazione del diritto di
superficie in diritto di proprietà, relativo al programma costruttivo realizzato dalla Soc. Zoppoli & Pulcher Spa sul lotto 7 di Piazza Argiroupoli in attuazione del PEEP Testona ;
▪ A seguito della comunicazione prot. N. …………. del …………. inviata dal Comune di Moncalieri ai proprietari che hanno sottoscritto la domanda ……………… prot. N del
…….. i seguenti signori hanno comunicato quanto segue :
▪ il Sig. …………………………………………………. con nota in data , ricevuta al
n. …… di protocollo comunale ……………………. , ha presentato al Comune di Moncalieri istanza per la cessione del diritto di proprietà pro - quota, a i sensi dell’art. 31, commi 45 e seguenti, della Legge 23/12/1998 n. 448, dell’area oggetto di intervento del programma costruttivo realizzato dalla Soc. Zoppoli & Pulcher Spa sul lotto 7 di Piazza Argiroupoli in attuazione del PEEP Testona ;
▪ il Sig. …………………………………………………. con nota in data , ricevuta al
n. …… di protocollo comunale ……………………. , ha presentato al Comune di Moncalieri istanza per la cessione del diritto di proprietà pro - quota, a i sensi dell’art. 31, commi 45 e seguenti, della Legge 23/12/1998 n. 448, dell’area oggetto di intervento del programma costruttivo realizzato dalla Soc. Zoppoli & Pulcher Spa sul lotto 7 di Piazza Argiroupoli in attuazione del PEEP Testona ;
▪ ................................................;
▪ Che l’area oggetto dell’istanza, distinta nel catasto del Comune di Moncalieri al Foglio 43 mappale n. 612 della superficie complessiva di mq. 4.595 (diconsi ………………….), con le seguenti coerenze : …………………………………………………………….. è compresa nel Piano di Edilizia Economico Popolare di Borgata Testona-Maiole approvato ai sensi della legge 18/04/1962 n. 167 con D.G.R. N. 38-27825 del 06/09/1983 e successive variazioni intervenute con D.C.C. N. 213 del 08/07/1988 e D.C.C. N. 210 del 04/07/1989, già concessa in diritto di superficie ai sensi dell’art. 35 della Legge 22/10/1971 n. 685 alla Soc. Xxxxxxx & Pulcher Spa;
▪ che l’ area fondiaria già concessa in diritto di superficie è pervenuta alla Città di Moncalieri in forza di atto pubblico stipulato in data a rogito notaio Xxxxxxxxx Xxxxxxxx repertorio n . 210.036/9.699 in data 28/03/1990, trascritta a Torino il 30/03/1990 ;
▪ che con la medesima convenzione è stato costituito a favore della Società Zoppoli & Pulcher
S.p.a. con sede in …………………. C.F. ………………….. il diritto di superficie sull’area distinta in Catasto Terreni Sez. Comune di Moncalieri al Foglio n. 43 mappali n. 612 e n. 614 di complessivi mq. 4.595 (oggi il mappale n. 614 è stato accorpato al mappale n. 612);
▪ che il corrispettivo della concessione dell'area suddetta venne determinato in complessive £ . 140.513.768 (€ 72.569,30 ) (diconsi ……………….) , pari a £ 124.961.768 + £. 15.552.000;
▪ che ai sensi di quanto stabilito dal punto 4) della D.C.C. n. 73 del 13 Luglio 2001 non sono dovuti rimborsi da parte del lotto 7 per il pagamento dei maggiori oneri espropriativi in quanto
,come documentato nella predetta convenzione edilizia , la Soc. Zoppoli & Pulcher Spa aveva dismesso al Comune di Moncalieri aree destinate ad opere di urbanizzazione ed a lotti residenziali E.R.P. per un valore di £. 140.513.768 (€ 72. 569,30), quale corrispettivo per la concessione del diritto di superficie ;
▪ che su detta area sono stati edificati n. 54 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e n .57 box auto, ceduti ai prezzi e secondo le modalità stabiliti dalla citata convenzione;
▪ che al Signor …, come da atto pubblico tra il medesimo ed il legale rappresentante
............................................................ di ..................................... (ovvero il Signor ),
sottoscritto in data sono state assegnate (ovvero cedute) le seguenti unita immobiliari: alloggio n , composto da ………...……………………………con xxxxxxx xxxxxxx n e .soffitta
n. …………….. , nonché giardino pertinenziale – box auto n. ………………. Posto auto n.
…………………….;
▪ che il tutto risulta censito al N.C.E.U. di Moncalieri, Sezione ……, foglio …………………..
particella…………….. sub ;
▪ Che il Signor ……………
▪ che detta area ha tutte le caratteristiche risultanti dal certificato di destinazione urbanistica prot. n. ………………… .rilasciato dal ……………. in data , che in originale si allega alla presente atto sotto la lettera " ... " per fame parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avuta dai comparenti; che fino ad oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici che concedono tali terreni e che non è stata fino ad oggi trascritta nei registri immobiliari alcuna Ordinanza Sindacale accertante l'effettuazione di lottizzazione non autorizzata;
▪ Che la Legge 23 dicembre 1998 n. 448, art. 31, commi da 45 a 50, stabilisce quanto segue :
"I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, gia concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971. Le domande di acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima della approvazione della delibera comunale, conservano efficacia.
Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge .22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore del a legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, comuni primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, alle seguenti condizioni:
a) per una durata pari a quella massima prevista dalle citate disposizioni della legge n.l0 del 1977 diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha
accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;
b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48;
La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesima1e corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.
Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,n. 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree.
Comunque il costa dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal Comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47.
E’ esclusa in ogni caso la retrocessione, dai comuni ai proprietari degli edifici, di somme gia versate da questi ultimi e portate in detrazione secondo quanto previsto al comma 48.
Sono abrogati i commi 75, 76, 77, 78, 78-bis e 79 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e successive modificazioni, nonché i commi 61 e 62 dell'articolo 3 della Legge 23
dicembre1996, n. 662”;
▪ che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 13.07.2001, sono state fissate le modalità da seguire per dette cessioni ed è stato approvato lo schema della presente convenzione previsto dall'articolo 31, comma 46, del a legge 448/98;
▪ Con la successiva deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 19 Gennaio 2010 sono stati stabiliti, ai sensi dell’art. 31 comma 48 della L. n. 448/98, le modalità di calcolo per la quantificazione del corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà;
▪ Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 10.03.2011 sono stati determinati i valori complessivi delle indennità di esproprio per ogni singolo lotto edilizio ricadente nei PEEP Testona-Maiole – Santa Xxxxx da applicare nel calcolo del corrispettivo dovuto per
la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, stimati come stabilito al punto 10 del dispositivo della D.C.C. n. 73 del 13.07.2001 ed al punto 2) del dispositivo della successiva Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 19.01.2010, secondo i criteri di cui alla D.C.C. n. 107 del 29.11.1999 successivamente integrata con
D.C.C. n. 77 del 29.05.2008;
▪ che il Signor , in qualità di proprietario per una quota del
………….. con quietanza n………… del ……….. rilasciata dalla Tesoreria Comunale ha versato al Comune di Moncalieri il corrispettivo richiesto dal Comune con propria nota prot. …….. del…….. pari ad € ;
▪ che il Signor ;
Tutto ciò premesso e approvato per fare parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti, come Sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.
Articolo 1 – Cessione proprietà pro quota dell’area :
La Città di Moncalieri cede al Sig…………………………………… , che accetta ed acquista, la proprietà dell' area indicata in premessa per la quota indivisa di millesimi,
descritta al C.T. al Foglio .......... mappale .........., area di insistenza del fabbricato censito al
N.C.E.U. al foglio …….. mappale .......... subalterni ;
Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 31, comma 45 e comma 47 della Legge 448/98, il diritto di superficie costituito con convenzione a rogito notaio ................................ in data .....................
rep. n …………...... , relativamente alle unità immobiliari n.ri …………....... in premessa indicate, successivamente trasferito al qui comparso signor……….………………...... in forza di atto di assegnazione/vendita a rogito notaio ....................................in data rep. n
............................. , viene trasformato in diritto di piena proprietà.
Articolo 2 – Sostituzione obblighi convenzionali
La Città di Moncalieri ed il Sig …………………………………….dichiarano di sostituire le obbligazioni di cui agli articoli della convenzione originaria, come trasferite all'acquirente in forza dell'atto di assegnazione/vendita sopra citato, con quelle di cui alla presente convenzione redatta relativamente e limitatamente alle unità immobiliari di proprietà del Signor .....................................
come sopra descritte, con esonero per il Signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Torino da ogni responsabilità al riguardo.
La Città di Moncalieri e il Signor ............................. pertanto danno atto che i reciproci rapporti, per il periodo di seguito indicato, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni.
Articolo 3 – Corrispettivo per la cessione in proprietà pro – quota.
II Signor .......................... …………….. ha versato alla Città di Moncalieri la somma di € ……..
(diconsi …….......... ), pari al corrispettivo per la cessione di cui all'articolo 1, determinato a cura dell'Ufficio Tecnico della Città di Moncalieri secondo quanta previsto dall'articolo 31, comma 48 , della Legge 23.12.1998 n. 448. Per detta somma la Città di Moncalieri rilascia quietanza nella forma più ampia, come da ricevuta n. emessa dalla Tesoreria Comunale presso la banca e
rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale con ampio scarico da ogni responsabilità per il Signor Conservatore dei Registri Immobiliari.
Articolo 4 - Determinazione del prezzo delle unita immobiliari e aggiornamento del prezzo per le future cessioni.
Ai sensi dell'articolo 18, primo comma, lettera b), del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. (T.U.Edilizia) e del disposto della deliberazione del Consiglio Comunale in data …………… n ,
i prezzi delle singole unita immobiliari di proprietà del Signor
………………………………… vengono determinati alla data odierna con le seguenti modalità:
a) al prezzo di prima cessione risultante dalla convenzione originaria e applicata la rivalutazione prevista dalla medesima per le cessioni successive alla prima;
b) all'importo così rivalutato é aggiunta, proporzionalmente ai millesimi di proprietà, la quota relativa al corrispettivo versato di cui all'articolo precedente ai sensi del comma 48 del citato articolo 31 d;ella legge 448/98.
Conseguentemente i prezzi di ogni singola unita immobiliare vengono stabiliti alla data odierna come di seguito indicato :
- alloggio n. …………………………. , lire ……………………….. ( € ),
composto da ……………………………………………………………………. , con ammessa cantina n. ………………… e soffitta n , nonché giardino pertinenziale;
- box auto n. …………………… lire ………………… ( € )
- posto auto n. …………………..lire …………………. ( € )
II prezzo di prima cessione di cui sopra aggiornato ad ogni cessione successiva.
L'aggiornamento viene determinato applicando al prezzo di prima cessione la percentuale di incremento dell'indice del costa di costruzione, pubblicato dall'ISTAT, risultante dal confronto tra l'indice relativo al mese in cui è stato effettuato il primo trasferimento e quello relativo al mese di scadenza del biennio immediatamente precedente alla data di cessione delle unità immobiliari.
Al valore come sopra determinato potranno essere aggiunte le spese, documentate e non rivalutabili, di manutenzione straordinaria come definite dall'articolo 31 sub b) della legge 5 agosto 1978, n. 457, affrontate nel decennio precedente.
Articolo 5 – Criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione.
II canone annuo di locazione di ciascuna unità immobiliare è determinato ai sensi della legislazione nazionale vigente in materia di locazione.
I canoni annui successivi saranno aggiornati sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nei limiti e con le modalità previste dalla legislazione vigente.
Articolo 6 – trasferimento o locazione degli alloggi convenzionati.
In forza del trasferimento degli alloggi, gli acquirenti, e successivamente i loro eventuali aventi causa, subentrano nella posizione giuridica del Sig ,
relativamente a tutti i diritti, oneri ed obblighi nascenti dalla presente convenzione.
In casa di vendita dell'immobile costruito sull'area oggetto del presente atto, il Signor
…………………………………….. si impegna a rendere note all'eventuale acquirente, sin dagli impegni preliminari le condizioni previste nella presente convenzione.
Negli atti di trasferimento degli alloggi devono essere inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l'acquirente dichiara di conoscere ed accettare la presente convenzione e si impegna a non usare o disporre dell' alloggio in contrasto con le prescrizioni in essa contenute.
Le clausole di cui al comma precedente devono essere specificatamente confermate per iscritto ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile.
Copia autenticata dell'atto di vendita sarà inviata dal venditore al Comune di Moncalieri, per lettera raccomandata entro 6 mesi da ogni trasferimento. In caso di inadempienza sarà applicata nei confronti del venditore, una sanzione pecuniaria pari all'l % (uno per cento) del prezzo delle unita immobiliari cedute, al momento dell'alienazione.
La durata del rapporto di locazione relativa agli alloggi convenzionati non può essere inferiore a quella prevista dalle disposizioni in vigore in materia di locazione di immobili urbani ad uso abitazione e loro successive modifiche ed integrazioni.
I relativi contratti di locazione devono rispettare le clausole che discendono dall' applicazione del comma precedente e dell'articolo 3 con specifica approvazione per iscritto di esse, ai sensi dell' articolo 1341 del Codice Civile.
Negli atti di locazione deve essere inserito il divieto di sub-locare totalmente l'immobile con assunzione a carico del locatario ed in solido al sub-locatario di una penale convenzionale in caso di sub-locazione pari all'intero contributo di cui all'Articolo 6 della legge 28.1.1977 n. 10.
Fotocopia autenticata del contratto di locazione sarà inviata dal locatore al Comune di Moncalieri, per lettera raccomandata entro 6 mesi dalla stipula. In caso di inadempienza sarà applicata nei confronti del venditore, una sanzione pecuniaria pari ad una mensilità del canone riferita alla data del contratto.
Articolo 7 - Soppressione del diritto di prelazione sugli immobili. Cessazione riferimento prezzo di cessione degli immobili e canone di locazione.
II diritto di prelazione a favore del Comune sugli immobili realizzati ad ogni cessione successiva alla prima, previsto dall' articolo ….. della convenzione originaria, viene soppresso.
Inoltre, considerato quanta stabilito dall' articolo 4 della presente convenzione, cessa di avere effetto la norma prevista all' articolo n della convenzione originaria circa la determinazione del
prezzo di cessione e relativo aggiornamento.
Per le cessioni successive alla prima di alloggi ed autorimesse si fa riferimento quindi ai prezzi come determinati al precitato articolo 4.
Allo stesso modo cessa di avere effetto il contenuto dell' articolo n .... della convenzione originaria, per quanto riguarda la determinazione del canone di locazione degli alloggi ed infrastrutture.
Si precisa che il presente articolo ha efficacia esclusivamente nei confronti degli immobili indicati al precedente articolo 1, rimanendo pertanto inalterati obblighi e condizioni previste dalla convenzione originaria sugli immobili non interessati dalla cessione in proprietà dell' area.
Articolo 8 – durata della convenzione
La presente convenzione, ai sensi dell'articolo 31 comma 46 della legge 448/98, ha durata di validità di anni ………… e giorni …………….. alla data di stipulazione e vincola il Signor
………………………………………………. ed i suoi aventi causa al rispetto degli obblighi dalla stessa previsti per l' intero periodo di durata.
Articolo 9 – sanzioni a carico dei soggetti inadempienti
Ai sensi dell’articolo 8 comma 5 della legge 10/1977, ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione e nulla per la parte eccedente.
La nullità può essere fatta valere dalla Città di Moncalieri o da chiunque ne abbia interesse.
Articolo 10 – trascrizione della convenzione
La convenzione e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche sono trascritte nei registri immobiliari a cura e a spese del Sig o successivi aventi causa;
Articolo 11 – Liti e controversie.
Per ogni controversia inerente il presente atto che dovesse insorgere, le parti dichiarano e concordano di adire l'Autorità Giudiziaria del Foro di Torino.
Articolo 12 – Varie e fiscali
Tutte le spese inerenti il presente atto sono a carico del Signor che
chiede l'applicazione di tutti i benefici fiscali previsti nella legge n. 865/1971 e successive modifiche e integrazioni ed altre leggi.
In particolare, a norma del comma 81, dell'Articolo 3 della legge 549/95 e successive modifiche e integrazioni, la presente convenzione e soggetta a registrazione a tassa fissa e, agli effetti dell'Imposta sul valore Aggiunto, non si considera operazione svolta nell'esercizio di attività commerciale.
Si autorizza,a favore della parte cessionaria,la voltura catastale e la trascrizione immobiliare del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino.
La registrazione e la trascrizione sono a cura e spese del Signor
……………………………………………………………………
Il presente atto sarà annotato a margine della trascrizione dell’atto a rogito del Notaio
…………………………………………….
del …………………………………… rep. n. …………………………………….. , sopra citato e trascritto in data ……………..
al n ;
Il testo del presente atto è letto da me Notaio alle
parti le quali, nel dichiararlo conforme alla loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono.
Le seguenti clausole vengono approvate specificatamente: Articolo 4 ( determinazione del prezzo delle unità immobiliari e aggiornamento del prezzo per le future cessioni ), Articolo 6 ( trasferimento o locazione degli alloggi convenzionati ), Articolo 8 ( durata della convenzione ), articolo 9 ( sanzioni a carico dei soggetti inadempienti ).