CONVENZIONE PER SERVIZIO ESTIVO - Estate 2020
In esecuzione alla Determinazione Dirigenziale PG n /2020
CONVENZIONE PER SERVIZIO ESTIVO - Estate 2020
tra
L'Istituzione Educazione e Scuola “Xxxxxxxx Xxxxxxx”, di seguito IES, con sede in Bologna, via Ca’ Selvatica n. 7, C.F. 01232710374, rappresentata dal Direttore Xxxxxxxx Xxxx, domiciliata per la carica nella sede sopraindicata
e
La con sede legale a Bologna, Via
P.I. , nel seguito chiamata “Gestore”, legalmente rappresentata da in qualità di
Premesso
che il Gestore è iscritto nell'Elenco triennale (2019- 2021) di gestori di centri estivi rivolti alla fascia 3-14 anni, organizzati nel territorio del Comune di Bologna in sedi pubbliche o in sedi proprie/in uso, come da Determinazione dirigenziale PG. N. 150027 del 02.04.2019, come aggiornato con determinazione dirigenziale PGN 99206/2020 del 05/03/2020, oppure nell’elenco approvato a seguito della pubblicazione dell’Avviso PG.N. 185877/2020 del 13/05/2020 per l’individuazione di ulteriori soggetti gestori di centri estivi 2020 con sede propria/in uso che intendono aderire al “Progetto conciliazione vita-lavoro” D.G.R. EMILIAROMAGNA N. 2213/2019;
che le sedi in cui sono organizzati i centri estivi 2020, a seguito delle modifiche resesi necessarie per effetto dei nuovi parametri organizzativi conseguenti all’emergenza sanitaria da civid-19, sono quelle indicate nella determinazione dirigenziale PG. N.230518/2020 del 12/06/2020
Premesso inoltre che
A seguito dei provvedimenti conseguenti all’emergenza sanitaria da covid-19 di seguito elencati si è reso necessario adottare una nuova convenzione che regola i rapporti tra le parti per l’estate 2020 e supera pertanto quanto già sottoscritto con alcuni dei gestori nel 2019 per il triennio 2019/2020/2021, limitatamente all’annualità 2020;
- il DPCM 17 maggio 2020 e relative Linee guida di cui all’allegato 8 nel quale si dispone che a partire dal 15 giugno è consentito procedere all’organizzazione dei centri estivi rivolti a bambini e adolescenti nella fascia di età fra 3 e 17 anni a partire dal 15 giugno 2020, dando la possibilità alle Regioni di stabilire una data anticipata di avvio delle attività in relazione all’andamento della situazione epidemiologica;
- il decreto n. 82/2020 del Presidente della Regione Xxxxxx Xxxxxxx che in ottemperanza alle disposizioni nazionali riportate al punto precedente, stabilisce che “a decorrere dall’8 giugno 2020 sono consentite le attività dei centri estivi e per i minori di età superiore ad anni tre, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
- la deliberazione n. 527 del 18/05/2020 della Regione Xxxxxx Xxxxxxx che ha sospeso, sino a nuovo provvedimento, quanto disposto con la “Direttiva per organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della L.R. n. 14/08, art. 14 e ss.mm.ii.", approvata con le proprie deliberazioni n. 247/18 e n. 469/2019;
- la deliberazione Num. 568 del 25/05/2020 con cui la Regione Xxxxxx Xxxxxxx ha modificato la precedente delibera regionale n. 2213 del 22/11/2019 con cui è stato approvato il “Progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi”
- il Protocollo emanato dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx il 27 maggio 2020 ai sensi dell’art.1 lettera c) del decreto del Presidente della Regione Xxxxxx-Romagna n. 82 del 17/5/2020, che fornisce indicazioni operative, omogenee sul territorio regionale, finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare l’epidemia di Covid 19, in relazione alla possibile apertura delle attività dei centri estivi a decorrere dall’8 giugno 2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale P.G.N. 42148/2020 del 28/01/2020 che ha approvato il modello organizzativo dei centri estivi per l’estate 2020, come modificato dalla delibera di giunta 219387/2020 del 04/06/2020.
Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La convenzione regola i rapporti per l’estate 2020 tra IES e Gestore per i centri estivi di cui all’allegato 1, secondo quanto previsto nel progetto educativo e gestionale in atti al PG. N.
/2019, presentato all’interno della procedura PG. N. 83437 del 22.02.2019 “Avviso pubblico per la costituzione di un Elenco triennale (2019-2021) di soggetti gestori di centri estivi rivolti alla fascia 3-14 anni, organizzati nel territorio del Comune di Bologna in sedi pubbliche o in sedi proprie/in uso; assegnazione di sedi pubbliche per la realizzazione di servizi estivi rivolti alla fascia 3-11 anni; adesione al Progetto Conciliazione Vita-Lavoro” D.G.R. Xxxxxx-Romagna N. 225/2019.”, come modificato e integrato a seguito dei provvedimenti adottati in relazione all’emergenza sanitaria da covid-19 come da documentazione in atti per l’estate 2020; nonché secondo quanto previsto nel progetto educativo e gestionale in atti presentato a seguito della pubblicazione dell’Avviso P.G.N. 185877/2020 del 13/05/2020 per l’individuazione di ulteriori soggetti gestori di centri estivi 2020 con sede propria/in uso che intendono aderire al “Progetto conciliazione vita-lavoro” D.G.R. EMILIAROMAGNA N. 2213/2019
Art. 2 - DURATA e SEDI DEL SERVIZIO
La convenzione avrà validità per l’estate 2020. La convenzione termina il 30 settembre 2020 e a quella data si intende risolta di diritto, senza obbligo, né onere di disdetta, con eccezione della successiva attività di reportistica.
La validità e l’efficacia della presente convenzione è subordinata al persistere dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui alla procedura richiamata.
I centri di cui all’allegato 1, parte integrante della presente convenzione, sono organizzati in turni di una settimana con apertura dal lunedì al venerdì secondo i dettagli indicati nel medesimo allegato.
Si precisa che:
1. Possono accedere ai centri estivi e fare richiesta di contributo anche le famiglie di bambini nati dall’ 1/1/2017 al 31/12/2017 se hanno già frequentato un servizio educativo e laddove ricorrano le condizioni organizzative per curare un’adeguata accoglienza dei bambini con meno di 36 mesi.
2. In relazione all’organizzazione dei gruppi di bambini, il gestore privilegerà una composizione omogenea per orari di fruizione per favorire non solo un più coerente e ottimale utilizzo delle risorse anche una più stabile organizzazione e gestione dei flussi.
Qualora nel periodo di svolgimento del servizio dovessero determinarsi esigenze manutentive nelle sedi di proprietà del Comune di Bologna il gestore è tenuto a chiedere l’intervento del servizio di manutenzione del Comune di Bologna, in particolare chiedendone l’attivazione attraverso i numeri dei rispettivi servizi global disponibili all’interno delle strutture. Gli interventi saranno effettuati nel rispetto delle procedure attualmente previste in relazione alla emergenza sanitaria in atto.
Analogamente nel periodo di svolgimento del servizio estivo, sarà attuata la manutenzione programmata delle aree esterne in maniera compatibile alle attività rivolte ai bambini.
Saranno fornite da parte dei settori tecnici coinvolti le modalità che i soggetti esterni devono rispettare nell’attuare gli interventi in sicurezza.
Si precisa che le sedi indicate potranno subire variazioni per motivi organizzativi, oppure in relazione alle iscrizioni, senza pregiudicare lo svolgimento del turno previsto e senza che questo debba comportare oneri aggiuntivi per l’Assegnatario.
In relazione all’organizzazione per piccoli gruppi, come da disposizioni della recente normativa richiamata in premessa, e della limitata ricettività di ciascuna sede, nonché della rilevanza dei costi fissi e generali che nel caso di copertura parziale dei posti non sarebbero adeguatamente ammortizzati, tenuto anche conto delle modalità di assegnazione delle risorse da parte dell’Istituzione (si veda successivo art. 8) le parti convengono che ogni azione dovrà essere messa in campo al fine di arrivare alla piena copertura dei posti, quale una gestione più razionale delle rinunce. Pertanto qualora il numero degli ammessi al centro estivo fosse inferiore alla capienza ottimale definita, si procederà come segue:
- se il centro ha un numero di posti vacanti fino al 10% della capienza complessiva (arrotondato per eccesso) il turno sarà avviato e l’Istituzione corrisponderà il 100% dei contributi di cui al punto 1 dell’articolo 8, mentre per i posti vacanti non saranno versati i contributi di cui al punto 2 del medesimo articolo 8, in quanto questi ultimi possono essere riconosciuti solo agli utenti;
- se il centro ha un numero di posti vacanti superiore al 10% della capienza complessiva il turno non sarà avviato e gli eventuali iscritti, coerentemente con l’obiettivo della piena copertura dei posti, saranno orientati verso altri centri attivi; conseguentemente nessun contributo sarà versato. Le parti si riservano altresì di ritrattare il punto suddetto in relazione al reale andamento delle iscrizioni e al rapporto domanda/offerta.
Art. 3 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL GESTORE DEL CENTRO ESTIVO
Il Gestore si obbliga a:
• garantire la gestione del/dei Centro/i Estivo/i di cui al precedente Art. 2 secondo quanto previsto nella presente convenzione e delle disposizioni specifiche richiamate in premessa al fine di contenere il rischio del contagio da covid-19, alle condizioni e nei termini analiticamente descritti nel Progetto educativo sopra richiamato, nonché delle tariffe indicate (da intendersi comprensive degli oneri fiscali);
• rispettare l’obbligo, prima dell’avvio del centro estivo di presentazione della Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000,
n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) in cui il gestore attesta il possesso dei requisiti previsti dal Protocollo e l’impegno a provvedere alla copertura assicurativa di tutto il personale coinvolto, degli eventuali operatori volontari e dei frequentanti al campo estivo, come previsto nel Protocollo della Regione Xxxxxx Xxxxxxx del 27 maggio 2020 richiamato in premessa, oppure della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) qualora fosse già stata presentata alla data del 27 maggio, salvo integrazione della stessa con la documentazione prevista dal Protocollo;
• comunicare formalmente a IES il numero di P.G. della Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o della SCIA presentata e successive integrazioni;
• seguire le prescrizioni per la gestione delle iscrizioni ai centri estivi così come indicate all’Art. 6 - Iter e gestione delle iscrizioni ai centri estivi dell’Avviso pubblico per la Costituzione dell’Elenco triennale (2019-2021) di soggetti gestori di centri estivi PG n. 83437/2019, esteso anche a tutti gli altri gestori che si sono candidati in base all’avviso PG.N. 185877/2020 del 13/05/2020 per l’individuazione di ulteriori soggetti gestori di centri estivi 2020 con sede propria/in uso che intendono aderire al “Progetto conciliazione vita-lavoro” D.G.R. EMILIAROMAGNA N. 2213/2019. In particolare il Gestore si impegna ad ammettere i richiedenti al proprio centro estivo utilizzando il portale on line messo a disposizione dall’Amministrazione comunale.
L’ammissione avverrà in relazione ai posti disponibili, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, con precedenza per i bambini in situazione di disabilità e per ragioni di continuità educativa per i bambini già frequentanti quella struttura se presente lo stesso personale (come nido o scuola d’infanzia), associando all’iscrizione il relativo contributo per gli utenti che ne hanno diritto; solo qualora l’andamento delle iscrizioni monitorato attraverso il portale evidenziasse una situazione di esubero a livello di uno specifico territorio, IES potrà richiedere al gestore di dare priorità a bambini appartenenti a nuclei fragili perché in carico ai servizi sociali o con particolare bisogni quali le condizioni di lavoro di entrambi i genitori, situazione di nuclei famigliari monoparentali e incompatibilità del lavoro dei genitori con lo smart-working. Le priorità quindi saranno:
situazioni di svantaggio e disabilità situazioni lavorative
Si precisa inoltre che particolare importanza andrà data ai criteri di composizione dei gruppi evitando che la composizione degli stessi creino situazioni di svantaggio per bambini e genitori. Inoltre si terrà conto anche della omogeneità di orari di frequenza e periodi di iscrizione dei bambini.
• seguire le prescrizioni per la gestione dei contributi alle famiglie come indicato al successivo Art. 8;
• collaborare con IES per qualsiasi necessità inerente l'erogazione del servizio;
• produrre adeguata reportistica sulle presenze, finalizzata a rendicontare adeguatamente i contributi erogati;
• rispettare gli obblighi di informazione e trasparenza nei confronti delle famiglie sia per quanto riguarda sia di rendere pubblico il sistema tariffario sia per quanto riguarda l’obbligo di rendere pubblico e accessibile alle famiglie il progetto, educativo e di organizzazione del servizio che contenga le finalità, le attività, l’organizzazione degli spazi, l’articolazione della giornata, il personale utilizzato (orari e turnazione);
• Rispettare ogni altro obbligo previsto dal Protocollo regionale del 27 maggio 2020 citato in premessa.
Nei casi in cui la tariffa settimanale applicata dal Gestore superi la cifra di 90,00 € (iva inclusa), compresa la fornitura del pasto per una frequenza giornaliera di almeno 6 ore, il Gestore (nel solo caso in cui operi in strutture di proprietà comunale) riconoscerà all’Amministrazione comunale una quota settimanale a titolo di rimborso spese per l’utilizzo della/e sede/i assegnata/e; le quote di rimborso forfettario sono quantificate in 0,1358 € al mq per la scuola dell'infanzia, in 0,1210 € al mq per la scuola primaria e in 0,1126 € al mq per la scuola secondaria di primo grado, laddove la metratura é da riferirsi agli spazi interni dell'edificio, palestre comprese, utilizzati per il centro estivo e non agli spazi esterni che comunque vengono assegnati (Delibera di Giunta P.G. N. 81699 del 19/02/2019).
Il Gestore è unico responsabile della gestione del Centro Estivo. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivino al Comu- ne, a persone o a cose è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Gestore.
Il Gestore è obbligato a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale derivante da "culpa in vigilando" degli operatori nel rapporto con gli utenti loro affidati.
Nell'ambito del principio generale di cooperazione, il Gestore convenzionato ha la responsabilità di segnalare alla IES - U.O Servizi Educativi ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del Servizio, alla realizzazione del progetto e delle attività programmate, al rapporto con gli utenti e, in generale, a quanto inerente l'oggetto della presente convenzione. In tale quadro, il Soggetto Gestore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.
Per ogni altro obbligo e responsabilità si rimanda alle prescrizioni dell’Avviso Pubblico PG n. 83437/2019, ai sensi dell’Art. 15 - Obblighi e responsabilità del Gestore del centro estivo, nonché all’art. 8 dell’avviso PG.N. 185877/2020 per l’individuazione di ulteriori soggetti gestori di centri estivi 2020 con sede propria/in uso che intendono aderire al “Progetto conciliazione vita-lavoro” D.G.R. EMILIAROMAGNA N. 2213/2019, con particolare riferimento alle seguenti responsabilità del Gestore :
•è responsabile della sicurezza e della incolumità del proprio personale e solleva IES da ogni responsabilità per danni sofferti da terzi e conseguenti all’effettuazione del servizio; per questo, come previsto nel Protocollo regionale sopra citato, assume l’impegno a provvedere alla copertura assicurativa di tutto il personale coinvolto, degli eventuali operatori volontari e dei frequentanti al campo estivo. Dovrà pertanto stipulare, con primario Assicuratore, idonee
coperture assicurative Infortuni ed RCT per danni arrecati a cose o persone ad essa imputabili durante l’esecuzione del servizio.
◦polizza INFORTUNI a favore degli utenti del servizio con capitali non inferiori a 100.000,00 euro caso morte, 100.000,00 euro caso invalidità permanente per infortunio, 2.500,00 euro rimborso spese mediche, 1.500,00 euro cure odontoiatriche, 600,00 euro per lenti;
•polizza di responsabilità civile RCT per i danni cagionati a terzi dal soggetto attuatore e dai suoi prestatori d’opera (siano essi dipendenti e non), a copertura delle obbligazioni assunte a seguito della stipulazione della convenzione, con massimale non inferiore a 3.000.000,00 euro unico per sinistro e per anno. In relazione alla presente polizza IES dovrà essere espressamente annoverata tra i terzi.
Il Gestore trasmette all'Istituzione copia delle polizze in corso di validità.
•è responsabile, nel caso di assegnazione sedi pubbliche, per tutti i danni che potranno derivare alle strutture che ospiteranno i centri estivi, in conseguenza di un uso improprio delle medesime e per danni arrecati dalla mancanza di un’accurata sorveglianza e controllo dei minori;
•riconsegna al termine del progetto estivo le sedi pubbliche messe a disposizione dal Comune e da IES, nonché gli arredi e le attrezzature in esse contenute, nello stato in cui sono state ricevute, compilando insieme all'ente proprietario i verbali di consegna e restituzione dei locali sedi dei centri estivi;
• è responsabile per tutte le operazioni di apertura, chiusura, sorveglianza e custodia delle strutture e individua formalmente un referente responsabile dell’esecuzione del servizio, che sia costantemente reperibile telefonicamente e che, con preavviso massimo di due ore, possa raggiungere i luoghi di esecuzione delle prestazioni affidate;
• è tenuto a segnalare immediatamente e per iscritto a IES ed agli Uffici del Quartiere in cui ha sede il centro estivo tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo all’incolumità di terzi.
Art. 4 - OBBLIGHI A CARICO DELL’ISTITUZIONE
Sono a carico dell’Istituzione i seguenti obblighi:
• pubblicizzare l'elenco dei Centri Estivi convenzionati, il programma di attività e la retta prevista per ciascun Centro;
• mettere a disposizione dei gestori un portale on line per la gestione delle iscrizioni curandone l’implementazione e la manutenzione;
• raccordarsi con i gestori e offrire supporto tecnico per la gestione dei contributi di cui al successivo Art. 8, attraverso il portale on line dedicato;
• monitorare il servizio, secondo quanto previsto al successivo Art. 5.
Art. 5 - MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
IES si riserva di effettuare controlli e sopralluoghi presso le sedi delle attività, secondo tempi e modalità scelti a propria discrezione, mediante:
• verifiche sul rispetto dei criteri organizzativi e pedagogici del servizio che hanno determinato l'inserimento del centro estivo nell’elenco dell’offerta 2020;
• verifiche a campione sulle presenze dei bambini per i quali è riconosciuto il contributo;
• valutazione degli esiti dell’attività di reportistica, rendicontazione e customer satisfaction predisposta dal Gestore;
Nel caso in cui, durante i controlli di cui al precedente comma, fossero riscontrate difformità sostanziali rispetto ai requisiti richiesti, si procederà a contestazione scritta con indicazione dei motivi di difformità. Il Soggetto destinatario può far pervenire le proprie controdeduzioni nel termine di 20 giorni dalla suddetta comunicazione. Nel caso in cui, in assenza di adeguata motivazione, persistessero le difformità rilevate, potrà essere revocata l’iscrizione in Elenco e, quindi, si avrà contestuale decadenza della presente convenzione, secondo le modalità indicate al successivo Art. 16 - Risoluzione della convenzione - risarcimento del danno e penali.
A prescindere dai controlli operati dalla IES il Gestore è tenuto a comunicare tutte le variazioni intervenute che possano incidere, a qualsiasi titolo sugli standard dichiarati.
Art. 6 - RAPPORTI FRA SOGGETTO GESTORE E IES
Il Soggetto Gestore è unico responsabile del corretto svolgimento del servizio di Centro Estivo di cui alla presente convenzione, per il quale impegnerà i necessari educatori.
Art. 7 - ONERI ASSICURATIVI, ANTINFORTUNISTICI, ASSISTENZIALI E PREVIDEN- ZIALI
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato sono a totale carico del Gestore che ne è il solo responsabile.
Il Gestore terrà comunque indenne la IES da ogni responsabilità nei confronti dei terzi per danni che possano derivare a fabbricati, persone o cose, proprie e/o di terzi, in dipendenza dell'espletamento del servizio.
Art. 8 – CONTRIBUTI ECONOMICI
Sono previste due tipologie di contributi.
1) Al fine di contribuire a coprire i maggiori costi gestionali derivanti dalle misure organizzative conseguenti all’emergenza sanitaria da covid-19 e dunque evitare un incremento generalizzato delle rette per le famiglie, IES riconosce ai gestori un contributo settimanale per ciascun posto così articolato:
- 150,00 euro per ogni turno settimanale coperto da bambini 3-6 anni;
- 95,00 euro per ogni turno settimanale coperto da bambini 6-11 anni;
- 50,00 euro per ogni turno settimanale coperto per ragazzi 11-14 anni;
Nel caso di gruppi ad esclusivo orario part time inferiore alle 6 ore, il contributo sarà ridotto e sarà pari al 75% della cifra sopra indicata.
A fronte di tale contributo i soggetti gestori si impegnano a mantenere invariate le tariffe presentate nel 2019 e nel caso di nuovi gestori a definirle nei limiti di quanto già previsto nella delibera di giunta PGN 42148/2020, ossia di importo settimanale non superiore a 180 euro; si precisa che nella comunicazione della retta è stato specificato che non sono inclusi oneri relativi alla dotazione di materiali strettamente personali, quali le mascherine la cui fornitura è a carico dei genitori.
Il contributo viene riconosciuto per ciascun turno e per tutti i posti effettivamente coperti, con le seguenti precisazioni.
Nel caso in cui il turno venga attivato, a fronte di posti vacanti fino al 10%, come precisato all’art. 2, il contributo viene erogato per intero. Sono salvi anche diversi accordi tra le parti nel caso di attivazione dei turni a fronte di posti vacanti superiori al 10% della capienza del centro, come precisato nell’ultimo capoverso dell’art. 2.
Nel caso di rinuncia comunicata oltre il lunedì precedente il lunedì dell’avvio del turno, il contributo viene comunque versato per intero, se il turno è avviato.
In caso di rinunce pervenute nei tempi stabiliti (7 giorni prima dell’avvio del turno) ma oltre il 10% della capienza, si applica quanto previsto al precedente art. 2, ossia il turno può non essere avviato, salvo diverso accordo tra le parti in relazione anche all’andamento delle iscrizioni.
Ai fini dell’assegnazione del suddetto contributo, che si qualifica come sostegno alla copertura dei costi, ogni gestore dovrà presentare un prospetto Entrate e Uscite in cui devono essere esplicitate tutte le voci dei flussi finanziari, da cui emerga che il contributo in questione è una quota parte delle entrate e dei costi complessivi, come da prospetto allegato A, di cui dovrà essere fornito al termine del periodo estivo un rendiconto, con le modalità di seguito indicate. Il contributo è cumulabile con eventuali altri contributi, purché il totale delle entrate al lordo delle rette, non superi il totale delle uscite.
2) Con la partecipazione all’Avviso per i Centri estivi 2019-2021 o dei successivi avvisi il Gestore ha formalizzato l’adesione al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro” promosso dalla Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx xxx X.X.X. x. 000 dell’11/02/2019 (“Approvazione Progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi – FSE 2014-2020- OT. 9 – Asse II Inclusione – priorità 9.4”), confermato per il 2020 con successiva deliberazione n 2213/2019 e recentemente modificata con deliberazione 568/2020 e al sistema di contributi del Comune di Bologna che integra ed amplia le condizioni di accesso ai contributi previste dalla Regione (Delibera di Giunta comunale PG.
N. 81699 del 19/02/2019 Modello organizzativo dei servizi estivi 2019, confermato con delibera n.42148/2020 del 28/01/2020 e recentemente ampliato con delibera di Giunta n.219387/2020 del 04/06/2020).
Il contributo alla singola famiglia previsto dalla Regione Xxxxxx-Romagna per la partecipazione ai centri estivi 2020 è pari a 84,00 euro settimanali per ogni bambino, per un massimo di quattro settimane o anche per più settimane se il costo della tariffa è minore, fino al raggiungimento di una quota massima di 336,00 euro, oppure nel caso di fruizione di almeno 3 settimane per una quota settimanale superiore fino al raggiungimento di una quota massima complessiva massima di 336 euro.
Il contributo previsto dal Comune di Bologna, riconosciuto ai residenti nel comune di Bologna in subordine a quello regionale, ossia per gli utenti che non hanno diritto al contributo
regionale o nel caso di esaurimento di risorse, è pari a 84,00 euro settimanali per ogni bambino residente, per un massimo di quattro settimane o anche per più settimane se il costo della tariffa è minore, fino al raggiungimento di una quota massima di 336,00 euro. Fatte salve le specificità sopra indicate, tale contributo funziona con le modalità del contributo regionale per quanto attiene alla delega del genitore al gestore per l’incasso.
Entrambi i contributi (regionale e comunale) vengono riconosciuti a tutte le famiglie con ISEE fino a 28.000 euro. Pur essendo possibile il cumulo con altri contributi concessi da privati o da soggetti pubblici, in ogni caso il contributo non potrà essere superiore al costo settimanale previsto dal singolo Gestore.
Per ogni utente avente diritto al contributo il Gestore si impegna a riscuotere l’importo della retta dovuto al netto del contributo stesso, che verrà liquidato da IES al Gestore del centro estivo frequentato (almeno 1 giorno per turno settimanale) a fronte della riduzione della retta applicata alla famiglia, salvo rinuncia avvenuta nei termini indicati sopra. Nel caso di rinuncia avvenuta in ritardo rispetto al termine di 7 giorni precedenti (es. lunedì precedente all’avvio del turno settimanale di lunedì) oppure nel caso di mancata frequenza per almeno un giorno del turno, il contributo non sarà riconosciuto e la famiglia pagherà la retta secondo le modalità previste in questi casi dal gestore così come potrà essere richiesto il pagamento di una quota di retta anche nel caso di rinuncia avvenuta nei termini dei 7 giorni, come è stato esplicitato nel bando di iscrizione.
Per tutti gli utenti aventi i requisiti previsti per il contributo di 84 euro settimanali il Gestore compilerà la documentazione di seguito elencata:
• Xxxxxx Xxxxxx all'incasso del contributo Centri estivi 2020 - Allegato B) alla presente Convenzione, con cui il genitore autorizza il Gestore ad incassare il contributo;
• Ricevuta/fattura come da Modello Ricevuta centri estivi per utenti – Allegato C) alla presente Convenzione; la ricevuta/fattura va emessa per ogni bambino, anche nel caso di fratelli.
Al termine del periodo estivo il Gestore compilerà per ogni centro estivo un Modello 3 Dichiarazione presenze e quietanza da parte dei Centri estivi predisposto dalla Regione Xxxxxx- Romagna – Allegato D) alla presente Convenzione, contenente l'elenco complessivo in ordine alfabetico degli utenti che hanno usufruito del contributo in quel centro estivo.
Il Modello 3, le deleghe e le ricevute/fatture saranno consegnate a IES (in originale o copia conforme) al termine del centro estivo e comunque entro il 20 settembre 2020, divise per centro estivo e in ordine alfabetico.
Entro lo stesso termine dovrà essere consegnato il rendiconto con le voci di entrata e uscita di cui all’allegato A consegnato in via previsionale al momento del riconoscimento del contributo.
Oltre alla documentazione sopra indicata il Gestore inserirà nel portale dedicato tutte le variazioni del turno appena concluso (assenze per l’intero turno/rinunce/cambi orario) entro il venerdì successivo. Dopo aver inserito tali variazioni il Gestore consegnerà a IES il Registro Presenze – Allegato E) alla presente convenzione, riportando per ciascun bambino l'opzione oraria di frequenza e la tariffa versata.
Il Gestore si impegna a rendere disponibile tutta la documentazione per le verifiche rendicontuali.
Sarà cura di IES presentare e condividere eventuali variazioni, nelle procedure e nella modulistica adottata, che si dovessero formulare per le annualità 2020 e 2021.
ART. 9 - SERVIZIO EDUCATIVO A SUPPORTO DELL’INCLUSIONE DI BAMBINI CON DISABILITÀ
Nei servizi estivi che si realizzano in sedi comunali concesse in uso temporaneo, per l'inserimento di bambini in situazione di disabilità sarà assegnato direttamente al Gestore il personale che opera durante l'anno scolastico nelle scuole.
La programmazione dell'intervento compete al Quartiere che valuta la progettualità ed il numero delle ore educative, comunque in capo allo stesso educatore, in un rapporto 1 ad uno, volte a favorire l'inserimento del bambino nel centro estivo, in considerazione della gravità della situazione di disabilità, delle ore di frequenza e del numero degli utenti disabili inseriti nel medesimo gruppo di bambini, nonché della necessità di supporto rispetto al progetto complessivo del centro. In sede di tale valutazione in modo concertato verrà definito se l’intervento educativo avverrà con il supporto di un educatore in continuità con il servizio di integrazione scolastica oppure attraverso l’erogazione di un contributo per sostenere il costo del personale aggiuntivo del gestore.
Salvo situazioni eccezionali il supporto educativo per l’inserimento di ciascun bambino è di n. 4 turni settimanali per i centri 3-6 anni e di n. 6 turni per i centri 6-14 anni.
In caso di assenza del bambino l'operatore verrà staccato dal servizio a partire dal secondo giorno di assenza, se di durata superiore. Dunque il gestore è tenuto a chiedere informazioni alla famiglia sulla durata dell’assenza in modo da gestire correttamente la presenza dell’operatore.
Nei centri estivi organizzati in spazi propri o in uso messi a disposizione dal Gestore, per l'inserimento di bambini con disabilità, si prevede l'assegnazione di contributi al gestore.
Il Quartiere valuta la progettualità ed il numero delle ore educative volte a favorire l'inserimento del bambino nel centro estivo, in considerazione della gravità della situazione di disabilità, delle ore di frequenza e del numero degli utenti disabili inseriti nel medesimo centro, nonché della necessità di supporto rispetto al progetto complessivo del centro. Salvo situazioni eccezionali il supporto educativo per l’inserimento di ciascun bambino è di n. 4 turni settimanali per i centri 3-6 anni e di n. 6 turni per i centri 6-14 anni.
Il gestore è impegnato a realizzare le attività funzionali all'inclusione degli utenti, per le quali sarà corrisposto un contributo concordato con il Quartiere di residenza del bambino.
Il contributo viene definito in base al tipo di progetto e di attività di supporto previsti ed all'impiego di personale aggiuntivo all'interno del progetto stesso, fino ad un importo che non potrà superare i 116,00 euro giornalieri.
Tale contributo verrà erogato quando i bambini che usufruiscono dei centri estivi siano residenti nel Comune di Bologna. Il contributo può essere cumulato con il contributo alle famiglie previsto per favorire l’accesso se sono in possesso delle condizioni che ne danno diritto.
In caso di assenza del bambino il contributo non verrà più riconosciuto a partire dal secondo giorno di assenza, se di durata superiore. Dunque il gestore è tenuto a chiedere informazioni alla famiglia sulla durata dell’assenza in modo da gestire correttamente la presenza dell’operatore.
Ci si riserva nell’ambito della riprogrammazione dei servizi educativi di inclusione scolastica a supporto dei centri estivi svolti anche in sede propria o in uso del gestore, di valutare, in
alternativa al contributo a supporto delle attività educative. l’assegnazione allo stesso del medesimo personale che opera durante l’anno scolastico.
Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), nonché del d.lgs. 196/2003 come modificato e integrato dal d.lgs. 101/2018, si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla presente procedura. Il Titolare del trattamento è il Comune di Bologna con sede in Xxxxxx Xxxxxxxx, x. 0 – 40121 (Bologna). Il Responsabile della Protezione dei dati personali è la società Lepida S.p.a. Sono autorizzati al trattamento dei dati i dipendenti dell'Istituzione Educazione e Scuola che istruiscono la procedura.
E’ fatto assoluto divieto all’Assegnatario di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, ecc.).
Qualora i dati personali, anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, siano conferiti direttamente dagli stessi all’Assegnatario, questi si impegna a:
•soddisfare gli adempimenti previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dal Codice Privacy;
•trasferire tempestivamente al Quartiere e all'Istituzione, con le dovute cautele relative alle misure di sicurezza, la banca dati nella quale sono state archiviate tutte le informazioni acquisite.
Con la sottoscrizione della presente Convenzione IES ed il Gestore si impegnano ai sensi dell’Accordo per il trattamento di dati personali - Allegato E).
Art. 11 - CASI DI ESENZIONE TOTALE
Le situazioni di particolare gravità sociale, riconosciute solo previa valutazione del Servizio Sociale Territoriale di riferimento e relative ai bambini in tutela al Comune di Bologna e ai bambini in affido etero-familiare o collocati in struttura, usufruiscono comunque del contributo di 84 euro settimanali per le settimane di frequenza a prescindere dal valore ISEE.
Art. 12 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 13 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento da parte di IES di quanto dovuto ex Art. 8 della presente Convenzione sarà effettuato solo dopo il controllo della documentazione consegnata come indicato al precedente
Art. 8 ed a seguito delle verifiche compiute dall'Istituzione circa il numero di iscritti, le presenze ed i contributi riconosciuti alle famiglie.
Al Gestore sarà riconosciuto un anticipo pari al 60% di tutti contributi assegnati (cfr. Art. 8). Per il 2020 tale importo verrà definito dall’Istituzione sulla base del numero dei posti coperti, con le specificità indicate all’art. 8 per quanto riguarda il contributo di cui al punto 1), e utenti iscritti alla data del 30 giugno.
Le richieste di erogazione devono essere intestate a
COMUNE DI BOLOGNA
AREA EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI
XXX Xx Xxxxxxxxx x.0 00000 XXXXXXX
P.IVA 01232710374
che provvederà al controllo ai fini della liquidazione e del pagamento della spesa e dovranno riportare:
•l’ammontare della spesa;
•gli estremi relativi alle modalità di pagamento (numero di c/c postale o bancario) sul quale dovranno essere accreditate le somme, segnalato nell'apposita dichiarazione di tracciabilità dei flussi debitamente compilata;
•il codice dell'impegno di spesa che sarà comunicato dall'Istituzione;
Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro 60 giorni dalla data di richiesta di erogazione.
Sono a carico del Gestore tutti gli oneri bancari, se ed in quanto dovuti, relativi ai pagamenti dei contributi
Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative, previdenziali, l’ Istituzione sospenderà i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento o versando direttamente nelle casse degli enti previdenziali e assicurativi l’ammontare dell’importo corrispondente all’inadempienza.
Art. 14 - DIRITTO DI RECESSO
E' fatto salvo il diritto di recesso dell'Istituzione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
Art. 15 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO E PENALI
IES potrà risolvere di diritto la convenzione ai sensi dell’art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta al Gestore, da inviarsi mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:
a)riscontro di qualsiasi non rispondenza alle normative vigenti in materia relativamente al servizio in oggetto;
b)inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente; c)accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Gestore;
d)situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico del soggetto attuatore.
L’assegnazione del centro estivo può essere oggetto di risoluzione da parte di IES previa diffida all’adempimento entro congruo termine e senza che siano fornite appropriate giustificazioni, in caso di gravi e reiterate inadempienze da parte del soggetto attuatore tali da compromettere la funzionalità dell’intervento, di non ottemperanza dello stesso al complesso degli impegni assunti, di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalla qualifica professionale di appartenenza nonché di grave inosservanza delle indicazioni operative date dal Quartiere in cui ha sede il centro estivo.
In ogni caso, pur in presenza di disdetta, il soggetto attuatore è tenuto a continuare ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data in cui possa subentrare altro soggetto per l’espletamento del medesimo servizio.
IES si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l’esecuzione della convenzione.
In caso di violazione degli obblighi assunti a seguito della sottoscrizione della convenzione, IES applicherà una penale per ogni evento/giorno di inadempimento, per un importo pari a 200,00 euro.
Verrà applicata una penale di 100,00 euro per ogni rimborso dovuto all’utenza, effettuato dopo il giorno 7 ottobre di ogni anno.
Verrà applicata una penale di 500,00 euro giornaliere in caso di inadempienza per:
•la sospensione o l’abbandono o la mancata effettuazione del servizio;
•il mancato rispetto del rapporto educatore-bambino previsto in ogni momento della giornata.
Si precisa che pure in presenza della corresponsione di penali per inadempimento agli obblighi assunti nei rapporti con IES sulla base della presente convenzione, resta immutata ogni responsabilità del gestore nei confronti dell'utenza, derivante da un rapporto diretto di erogazione del servizio.
L’applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione scritta in relazione alla quale il Ge- store ha la facoltà di comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di tre giorni dalla contestazione; qualora dette deduzioni non siano, a giudizio di IES, accoglibili oppure non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al soggetto attuatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
La somma corrispondente alle eventuali penali dovrà essere corrisposta tramite apposito versamento sul conto di tesoreria dell’Istituzione.
ART. 16 - TENTATIVO DI COMPOSIZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nell’interpretazione, nell’esecuzione o risoluzione della convenzione prima di adire le competenti autorità giudiziarie, esse si impegnano ad esperire un tentativo di composizione amichevole.
Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione amichevole della controversia il foro competente è quello di Bologna.
Art. 17 - RINVIO
Per tutto ciò che non è previsto nella presente convenzione, si intendono applicabili le norme del Codice Civile le altre leggi e normative che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
Art. 18 - SPESE CONTRATTUALI
I Gestori che hanno natura di ONLUS sono esenti dall’imposta di bollo (come pure dall’imposta di registro), ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 460/97; diversamente, l’imposta di bollo è a carico del Gestore.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Bologna, lì
Per l’Istituzione Per il Gestore
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxx