COMUNE MONTEMURLO (PROVINCIA PRATO)
COMUNE MONTEMURLO (PROVINCIA PRATO)
Contratto di appalto lavori di riqualificazione dei servizi igienici della scuola primaria “X. Xxxxx” di Morecci a Montemurlo CIG 0000000000 CUP: H14H16000160004
L'anno (20…….) duemila………………., il giorno ………….. (….) del mese di
………………, in ……………. nella sede consortile di Via
……………………………., , si sono costituiti i Signori:
- Arch. Xxxx Xxxxxxx, nata a Milano il 06/04/1970, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Montemurlo, codice fiscale 00584640486 e partita Iva 00238960975, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell’Area B Qualità del Territorio e del Patrimonio, di seguito nel presente denominato “Comune”.
- ……………………..…, nato a ………………. (..) il ,
domiciliato per la carica come appresso, in qualità di e
quindi legale rappresentante come risulta da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di ………………, acquisito in atti, dell’ impresa “………………………………………” avente sede legale in …………………….
(…………), Via ……………………… (Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di …………… ………………….. – .REA………….. –
capitale sociale € interamente versato), di seguito denominato per brevità
anche “appaltatore”.
PREMESSO
- che con Determinazione n. del …….è stato approvato il progetto /esecutivo per l’importo complessivo di € 150.000,00;
stabilendone, peraltro, la copertura finanziaria mediante prestito della Cassa Depositi
e Prestiti Spa di Roma pos. 6027906
- che con determina del Responsabile dell’Area B n. … del ……… è stata adottata la determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016;
- che, a seguito dello svolgimento della gara d’appalto, con determina del Responsabile B dell’Area n. …………del………..è stata integrata l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva nei confronti dell’impresa……………………………….. per il prezzo complessivo di €
………………….oltre Iva, come di seguito meglio specificato;
- che, ai sensi dell’art. 32, comma 9, D.Lgs. 50/2016, sono trascorsi più di trentacinque giorni dall’ultima delle comunicazione di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 avvenuta in data………………..
(che è stata acquisita agli atti dell’ente appaltante la documentazione/informazione/autocertificazione antimafia ai sensi del D.Lgs 159/2011.)
Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale convengono e stipulano quanto segue:
Art.1. Oggetto del contratto
Il Comune concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di riqualificazione dei servizi igienici della scuola primaria “A. Xxxxx” di Morecci a Montemurlo.
L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale di Appalto, che viene allegato al presente contratto con la lettera “A”, nonché da tutti gli elaborati facenti parte del progetto
Art.2. Ammontare del contratto.
L’importo contrattuale del presente appalto ammonta ad € ………… in seguito all’offerta a prezzi unitari e al netto del ribasso d’asta del % offerto in sede di
gara, compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € e al netto dell’IVA
( %), salva la liquidazione finale.
Il presente contratto è stipulato a misura ai sensi dell’art. 43, comma 7, del D.P.R. 207/2010.
Art.3. Invariabilità del corrispettivo
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Art.4. Pagamenti
riportato all’art. 26 del capitolato speciale d’appalto.
Non è dovuta alcuna anticipazione, se non richiesta dall’operatore economico
La designazione del soggetto incaricato della riscossione e le altre modalità di cui all’art. 3 del Capitolato Generale (D.M. 145/2000) saranno comunicate dall’impresa. In difetto di tale indicazione si applica il citato art. 3 ultimo comma D.M. 145/2000.
, come
In applicazione di quanto disposto dall’art. 27 del Capitolato Speciale, all'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore ad € 45.000,00 . Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale e sarà disposto previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, D.Lgs. 50/2016.
Il pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice
civile.
Ai sensi dell’art. 17, comma 2, della Legge Regionale Toscana n. 38/2007, il Comune procederà ai pagamenti nei confronti dell’appaltatore solo a seguito della verifica in ordine alla sussistenza della sua regolarità contributiva e circa l’assenza di insoluti fiscali presso Equitalia S.p.A., fermo restando l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di eventuali inadempienze contributive e retributive ai sensi degli art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016.
L’appaltatore, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n. 136/2010, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.
In particolare, a norma dell’art. 3 comma 7 della citata L. 136/2010 così come modificata dal D.L 187/2010, il conto corrente dedicato su cui il Comune potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del presente contratto è identificato con il seguente IBAN: ………………….. – ………(acceso presso ,
Filiale ……………………) e la persona delegata ad operare sullo stesso è
…………………… (Cod. Fisc. ………………………………) come comunicato dall’appaltatore alla stazione appaltante con nota prot. n del
……………………………..
L’appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e subcontratti, a pena di nullità degli stessi, la clausola con cui le parti garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.
Le parti danno atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente contratto.
Art. 5. Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore
L’appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 4 e 6 del Capitolato Generale D.M. n. 145/2000; nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del seguente appalto, l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale.
L’impresa appaltatrice è altresì responsabile in solido verso il Comune dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
Per consentire la verifica dell’esatto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e del seguente art. 6, l’appaltatore deve dotare di tessera di riconoscimento tutto il personale operante nel cantiere.
Art. 6. Osservanza e attuazione dei Piani di sicurezza
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008; l’appaltatore resta responsabile anche delle inadempienze dei subappaltatori
In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati.
Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 7 Tempo utile per l’ultimazione dei lavori; programma di esecuzione; sospensioni e riprese dei lavori
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è di giorni 120 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, o, in caso di consegna parziale ai sensi dall'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, dall'ultimo dei verbali di consegna, come risulta dall’offerta presentata in sede di gara.
L’Appaltatore avrà facoltà di organizzare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della Direzione Lavori, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del Comune.
Il Comune si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l’esecuzione di un determinato lavoro entro congruo termine perentorio e di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente.
Le sospensioni e le riprese dei lavori sono disciplinate dall’art 107 del D.Lgs. 50/2016;
Art. 8. Penali
In caso di mancato rispetto del termine indicato per la compiuta esecuzione delle opere, verrà applicata una penale pari al 1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, da dedursi dall’importo del conto finale. L’ammontare complessivo della penale di cui sopra non potrà superare complessivamente il 10% dell’ammontare netto contrattuale, da determinarsi in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. La penale trova applicazione anche in caso di mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori.
Art. 9 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
A garanzia dell’esatta esecuzione di tutte le obbligazioni dedotte nel presente contratto, l’appaltatore in conformità all’art. 103 D.Lgs. 50/2016, ha prodotto cauzione definitiva di importo pari ad €……………………, mediante polizza assicurativa /ovvero/ fideiussione bancaria numero in data
rilasciata dalla società/dall’Istituto
agenzia /filiale di
La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione anche parziale, ai sensi del presente contratto.
La garanzia è valida fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino all’avvenuto decorso di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e sarà progressivamente svincolata secondo quanto previsto dal comma 5 del citato art. 103.
Art.10. Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione. L’appaltatore ha stipulato e consegnato al Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 un’assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, subiti dalla stazione appaltante nel corso dell’esecuzione dei lavori, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall’Istituto agenzia/filiale di
con i massimali previsti dagli atti di gara.
Art. 11. Regolare esecuzione e collaudo, (eventuale: gratuita manutenzione.)
Il certificato di collaudo deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori. L’ultimazione dei lavori dovrà essere debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l’effettiva regolare esecuzione dei lavori.
L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori avvengono con l’approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune; il silenzio del Comune protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
Art. 12. Subappalto
I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara o lettera d'invito anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice (D.Lgs. n. 50/2016).
Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
I lavori affidati in subappalto dovranno essere computati "a misura" .
Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del codice.
La stazione Appaltante non prevede di effettuare pagamenti diretti ai subappaltatori e cottimisti, salvo al verificarsi dei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Art.13. Controversie
Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili e a seguito di ciò l’importo economico della presente opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso in un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto, il Responsabile del Procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori ed eventualmente dell’organo di collaudo, valuta se formulare autonomamente proposta motivata di accordo bonario nelle forme e nei tempi di cui all'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.
Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite al Foro di Prato. E’ esclusa pertanto la clausola arbitrale.
Art. 14. Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale, si intendono espressamente richiamate e vincolanti tra le parti le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 50/2016, il D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, le norme ancora vigenti del
D.M. n. 145/2000 e la L.R. Toscana n. 38/2007.
Art. 15 Clausola risolutiva espressa
Il Comune si avvarrà della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c. qualora, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente alla stipula o
all’esecuzione del presente contratto, sia stata applicata misura cautelare o sia disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.
Art. 16. Spese di contratto e trattamento fiscale
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell’appaltatore, senza diritto di rivalsa. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi della Tariffa Parte II al D.P.R. 131/86.
L’imposta di bollo è assolta dall’appaltatore mediante versamento sul modello F23 di cui ha fornito regolare quietanza.
Art. 17. Domicilio dell’appaltatore. Trattamento dei dati personali
A tutti gli effetti di legge per il presente contratto l’appaltatore elegge il proprio domicilio in Montemurlo, Xxx Xxxxxxxxx, 000/000, nella sede del Comune.
Il Comune, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, informa l’appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Il presente contratto consta di n….. pagine ………… di cui ne sono occupate
………………….. e fin qui della presente, oltre agli allegati Sub. “A” e Sub “B” per complessive pagine……….
Firmato digitalmente (si intendono sottoscritte specificamente anche gli xxx.xx: 4, 12 e 15): Arch. Xxxx Xxxxxxx………………, Appaltatore…………………………