CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PROCEDURA APERTA IN TRE LOTTI PER LA FORNITURA, CON LE MODALITA’ DELL’ACCORDO QUADRO, DI MONOGRAFIE SCIENTIFICHE E/O DIDATTICHE A STAMPA EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE, MONOGRAFIE SCIENTIFICHE E/O DIDATTICHE IN QUALSIASI FORMATO EDITE DA CASE EDITRICI STRANIERE E PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE IN ABBONAMENTO E RELATIVI SERVIZI GESTIONALI CONNESSI, PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA.
LOTTO N. 1
MONOGRAFIE SCIENTIFICHE E/O DIDATTICHE A STAMPA E OPERE IN CONTINUAZIONE A STAMPA O SU SUPPORTO ANALOGICO/DIGITALE (CD-ROM, DVD) EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E RELATIVI SERVIZI GESTIONALI CONNESSI
DURATA 48 MESI. PERIODO DAL 22 SETTEMBRE 2021 AL 21 SETTEMBRE 2025
CIG 86004904DE
III. Struttura organizzativa 4
I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE 5
2. Durata e importo del contratto 6
4.2 Modalità di fatturazione 9
7. Esecuzione, coordinamento e controllo dell’appalto 13
8. Personale addetto e sicurezza 13
9. Divieto di cessione del contratto 14
11. Risoluzione del contratto 15
13. Fallimento dell’appaltatore 17
14. Obblighi a carico dell’impresa 17
15. Garanzia per evizione e vizi 17
16. Garanzia provvisoria e definitiva 18
17. Tutela della privacy e trattamento dei dati 19
18. Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore 20
19. Controversie e foro competente 20
20. Oneri e spese contrattuali 21
21. Normativa Anticorruzione 21
II – CARATTERISTICHE DELLE FORNITURE 22
22. Descrizione delle forniture. 22
23.1 Servizio di assistenza cliente 22
23.6 Materiale di difficile reperibilità 23
I. Premessa
L’Appalto ha per oggetto un Accordo Quadro suddiviso in 3 lotti divisi per categoria di fornitura, da stipularsi ciascuno con un unico operatore economico affidatario, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii – Codice dei contratti pubblici.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
Il presente capitolato disciplina il Lotto 1 relativo alla fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche a stampa e opere in continuazione a stampa o su supporto analogico/digitale (CD-ROM, DVD) edite da case editrici italiane e dei servizi gestionali connessi.
L’Accordo Quadro pertanto regolamenta gli affidamenti specifici (Contratti Attuativi) che verranno aggiudicati all’Appaltatore selezionato nell’ambito della procedura per lotto di partecipazione di cui all’art. 54 comma 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii durante il periodo temporale previsto dal medesimo Accordo.
II. Definizioni
Nell’ambito del presente Capitolato Speciale e in tutti gli atti di gara si intende per
- “Stazione Appaltante” “Ateneo” “Amministrazione” “Università”: l’Ente che indice la
gara, ovvero l’Università degli Studi dell’Insubria;
- “Appaltatore”, “Operatore Economico (O.E.”) “Affidatario” “Ditta” “Fornitore” o “Impresa”: La ditta o impresa aggiudicataria della fornitura di ciascun lotto;
- “ISBN”: International Standard Book Number è un numero che identifica a livello internazionale in modo univoco e duraturo un titolo o una edizione di un titolo di un determinato editore;
- “Libri”: monografie a carattere scientifico e/o didattico a stampa o su supporto analogico/digitale (CD-ROM, DVD);
- “Monografie”: vedi “Libri”;
- “Opere in continuazione”: pubblicazioni in più parti delle quali ciascuna parte successiva reca generalmente un numero d'ordine o una designazione cronologica, e che si intende possa continuare indefinitamente.
- “Responsabile Unico del Procedimento”: si intende il Dirigente del Sistema Bibliotecario di Ateneo che svolge tutti i compiti relativi alla procedura di affidamento del servizio previsti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che non siano specificatamente attribuiti ad altri soggetti;
- “Direttore dell’esecuzione”: cui compete il controllo tecnico contabile dell’esecuzione del
contratto e ha il compito di interfacciarsi con il Responsabile della fornitura;
- “Responsabile di Unità Ordinante”: Responsabile di Biblioteca; Responsabile di Ufficio;
- “Verbale di avvio della fornitura” atto con cui l’Università indica al fornitore i riferimenti
logistici e operativi di dettaglio della fornitura;
- “Unità ordinanti (U.O.)” le singole strutture accademiche autorizzate ad impegnare la spesa e quindi abilitate a effettuare ordini di fornitura.
- “Decorrenze”: se non diversamente specificato tutti i termini indicati nel presente capitolato si intendono come giorni naturali e consecutivi da computarsi a decorrere dalla data di ricezione dell’ordine o della comunicazione tramite piattaforma dedicata, posta elettronica o Posta elettronica certificata (PEC).
III. Struttura organizzativa
Il Sistema bibliotecario di Ateneo gestisce le risorse bibliografiche e documentali in forma cartacea o elettronica o ad accesso aperto e i sistemi informativi e informatici strumentali all’erogazione dei servizi bibliotecari. Organizza e gestisce le biblioteche e i servizi bibliotecari. Progetta ed eroga attività formative destinate agli utenti. Provvede all’acquisizione del materiale bibliografico e documentale di interesse generale dell’Ateneo assicurando l’accessibilità del materiale acquisito e dei relativi metadati.
All’Area Servizi bibliotecari e documentali afferiscono le biblioteche di Economia e Medicina e Scienze a Varese e quelle di Giurisprudenza e Scienze a Como che curano gli acquisti e la catalogazione bibliografica per lo sviluppo delle rispettive collezioni. Il Servizio Biblioteche gestisce il budget e processa gli acquisti bibliografici per il Sistema Bibliotecario di Ateneo.
Gli Uffici Servizi Generali e Logistici di Varese e Como, afferenti all’Area Infrastrutture e Approvvigionamenti, e l’Ufficio Prevenzione e Protezione, Unità di staff della Direzione Generale, gestiscono il budget e processano gli acquisti di libri destinati alle esigenze specifiche dell’Amministrazione Centrale.
I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE
1. Oggetto della fornitura
L’oggetto dell’Accordo Quadro per il lotto 1 è la fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche a stampa e opere in continuazione a stampa o su supporto analogico/digitale (CD-ROM, DVD) edite da case editrici italiane e dei servizi gestionali connessi presso Biblioteche e Strutture accademiche afferenti all’Università degli Studi dell’Insubria.
Il Negozio di fornitura che sarà predisposto successivamente alla stipula dei singoli contratti attuativi della fornitura, indicherà le Unità Ordinanti che effettueranno ordini di fornitura.
L’elenco delle Unità Ordinanti potrà essere modificato durante il periodo di vigenza del contratto tramite addenda al Negozio di fornitura.
La fornitura e le prestazioni di servizi di cui al presente capitolato non sono affidate al fornitore in via esclusiva e pertanto le singole Biblioteche/Unità ordinanti potranno affidare le stesse forniture e i servizi anche a soggetti terzi, diversi dal fornitore, in rapporto al soddisfacimento di particolari bisogni ed esigenze che si verificassero nel corso dell’esecuzione del Contratto.
Si precisa inoltre che le Unità Ordinanti dell’Università avranno facoltà di chiedere preventivi e/o di
emettere ordini di acquisto rivolgendosi a soggetti terzi:
− qualora il fornitore comunichi l’impossibilità di evadere l’ordine, disponendo la relativa cancellazione dello stesso. Il fornitore ha l’obbligo di comunicare l’eventuale impossibilità di evadere l’ordine entro il termine di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’invio dell’ordine da parte dell’Unità ordinante;
− qualora il fornitore comunichi di non essere in grado di fornire quanto ordinato secondo i tempi di consegna previsti: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. Il fornitore ha l’obbligo di inviare tale comunicazione entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dall’invio dell’ordine da parte dell’Unità ordinante. L’Unità ordinante ha facoltà di cancellare l’ordine dandone comunicazione scritta al fornitore;
− qualora gli ordini non risultino evasi entro i tempi di consegna previsti per la fornitura (30 –trenta- giorni naturali e consecutivi) l’Unità ordinante ha facoltà di cancellare l’ordine dandone comunicazione scritta al fornitore.
2. Durata e importo del contratto
La durata dell’Accordo Quadro è di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dal 22 settembre 2021.
Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l’Amministrazione può attivare i
singoli Contratti Attuativi e le Unità Ordinanti inviare i singoli ordini.
Ferma restando la validità ed efficacia del presente Accordo e dei Contratti Attuativi già stipulati, non sarà più possibile stipulare Contratti Attuativi o inviare singoli ordini qualora, anche prima del termine di scadenza dell’Accordo siano stati emessi Contratti Attuativi o inviati singoli ordini per un importo complessivo pari all’importo massimo previsto.
L’Appaltatore dovrà espletare ogni adempimento anche successivo alla scadenza del contratto,
fornendo i materiali non consegnati ma ordinati in corso di esecuzione del contratto.
La Stazione Appaltante, alla scadenza del contratto, fermo restando l’importo complessivo presunto del contratto, si riserva la facoltà di disporne la proroga agli stessi prezzi o condizioni più favorevoli per la Stazione appaltante, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, secondo le modalità di cui all’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
In tale caso:
− verrà data comunicazione per iscritto all’Appaltatore prima della scadenza naturale del contratto,
mediante PEC o mediante altra forma idonea a garantire data certa;
− il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
L’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara è pari a € 193.990,00 (centonovantatremilanovecentonovanta/00) XXX xxxxxxx (IVA assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633) di cui € 0,00 (zero/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
A norma della disciplina vigente (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.) la Stazione Appaltante reputa che non vi siano rischi interferenziali per la sicurezza dei
lavoratori dell’aggiudicatario e pertanto non reputa opportuno scomputare dalla base di gara alcun
costo sulla sicurezza.
L’importo a base d’asta è stato stimato in ragione delle previsioni di fabbisogno stimate dalle Strutture anche tenendo conto dei dati storici per prestazioni di forniture analoghe e della rimodulazione dei servizi già intervenuti o previsti. Le opere in continuazione a stampa e le opere su supporto analogico o digitale (CD-ROM, DVD) ne costituiscono una parte marginale, stimata inferiore al 3% dell’ammontare totale.
Non potendo definire sin dall’origine le effettive dimensioni di utilizzo della fornitura, il contratto stipulato dall’Università a favore dell’Impresa aggiudicataria non comporta l’impegno dell’Ateneo all’acquisto dell’intero ammontare, ma definisce le condizioni di fornitura e l’importo massimo del contratto nonché i termini e le condizioni di esecuzione dello stesso.
All’operatore economico si richiede pertanto una quotazione della percentuale di ribasso offerta in sede di gara che verrà applicata al prezzo di copertina o di listino ufficiale stabilito dall’Editore per le forniture oggetto dell’accordo, senza vincolo per la stazione appaltante di realizzare l’importo complessivo delle transazioni indicate. Successivamente e per tutta la durata del contratto l’Impresa aggiudicataria sarà tenuta ad effettuare le forniture secondo le quantità indicate negli ordini specifici, nel rispetto delle condizioni generali stabilite dall’Accordo Quadro.
L’importo contrattuale corrisponde all’importo delle forniture, e indica il valore massimo degli ordinativi di fornitura che potranno essere richiesti dall’Ateneo nel periodo di vigenza del presente accordo quadro senza vincolo all’acquisto dell’intero ammontare di fornitura,
Si precisa che a prescindere dalla percentuale di ribasso offerta dall’aggiudicatario in sede di gara (che verrà applicata al prezzo di copertina o di listino ufficiale stabilito dall’Editore) l’importo dell’affidamento per il lotto 1 sarà in ogni caso pari a: complessivi € 193.990,00 (centonovantatremilanovecentonovanta/00) IVA esclusa (IVA assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633)
L’importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le prestazioni, spese accessorie, oneri, indennità, assicurazioni di ogni specie, manodopera, mezzi d’opera, trasporto, e quanto occorre per offrire il servizio compiuto a perfetta regola d’arte, secondo le disposizioni del presente Capitolato.
3. Revisione dei prezzi
4. Fatturazione e pagamenti
4.1 Corrispettivi
I corrispettivi contrattuali sono determinati dal prezzo di copertina delle pubblicazioni o, in mancanza, dal prezzo di catalogo editoriale, espresso in euro, ridotto della percentuale di sconto offerto.
I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione delle forniture e dei servizi connessi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali.
Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri derivanti all’impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti (ivi compresi gli oneri doganali, le commissioni bancarie o altra spesa dovuta inerente al trasferimento del pagamento del corrispettivo contrattuale), i rischi e le spese relative alle forniture e i servizi in oggetto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio, di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. Nessun onere aggiuntivo, salvo ove espressamente previsto nel presente capitolato, può essere richiesto dal Fornitore all’Ateneo per imballaggio, spedizione, cambio o altro.
I corrispettivi contrattuali sono determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
Si precisa inoltre che:
a) Per la fornitura di monografie, opere in continuazione e altre tipologie di materiale a carattere monografico di difficile reperimento (opere non in normale commercio come ad esempio le pubblicazioni di Enti/Associazioni e le opere acquistabili solo direttamente dall’editore) dovranno essere applicate le medesime condizioni di sconto sul prezzo di copertina contenute nell’offerta economica offerta.
b) Per la fornitura di opere esaurite e/o usate il fornitore dovrà presentare un preventivo.
4.2 Modalità di fatturazione
I volumi dovranno essere consegnati accompagnati da documento di trasporto datato e numerato e
gli importi dovuti saranno liquidati con fatture mensili posticipate.
La fatturazione dovrà essere effettuata in euro e cumulativa per più titoli riconducibili al medesimo
codice identificativo dell’ordine attribuito dal sistema contabile dell’Università (ID_DG).
Le fatture dovranno riportare, oltre ai dati obbligatori per legge, il CIG e i riferimenti interni forniti dalla U.O. e specificare per ogni singolo titolo:
− il codice “Numero di Ordine” presente negli elenchi dei titoli ordinati
− il “codice IDDG” presente negli elenchi dei titoli ordinati
− gli estremi del documento di trasporto
− breve descrizione bibliografica
− ISBN
− numero di copie per ciascun titolo
− prezzo di fornitura espresso in euro
− tasso di sconto
− importo totale per titolo espresso in euro al netto dello sconto.
4.3 Pagamenti
Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.
La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile della Struttura Ordinante e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 24 Ottobre 2007.
Questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013,
n. 55, fatto salvo che ricorrano le condizioni previste dal D.Lgs. 27 dicembre 2018, n.148 che prevedono obbligatoriamente la ricezione, la traduzione e la consegna delle fatture elettroniche redatte secondo lo standard europeo (EN16931), tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
Le fatture devono fare riferimento al codice univoco della struttura ordinante così come censito su
NOME DELLA STRUTTURA CHE EFFETTUA L’ORDINE | CODICE UNIVOCO UFFICIO/STRUTTURA PER FATTURA ELETTRONICA |
Area Servizi bibliotecari e documentali. Sistema Bibliotecario di Ateneo: Biblioteca di Economia, Biblioteca di Giurisprudenza, Biblioteca di Medicina e Scienze, Biblioteca di Scienze | G6ECD2 |
Area Infrastrutture e approvvigionamenti. Ufficio Servizi generali e logistici - Como | 7PLP8B |
Area Infrastrutture e approvvigionamenti. Ufficio Servizi generali e logistici - Varese | 7PLP8B |
Direzione Generale. Ufficio Prevenzione e protezione | 9JFCYV |
Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Ateneo finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati.
Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della L. 23 dicembre 2014, n.
190 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Ateneo all’Amministrazione finanziaria.
L’Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
L’Affidatario sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato,
indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. L’affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.
Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
Il fornitore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui all’art. 3 comma 9 della legge 136/2010.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario della fornitura salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
5. Penali
In caso di inadempimento contrattuale, l’Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio
insindacabile giudizio, le seguenti penali per ogni singolo inadempimento:
a) in caso di ritardo nella consegna della fornitura verrà applicata una penale pecuniaria pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale al giorno per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo rispetto ai tempi di consegna fissati al successivo art. 23;
b) in caso di ritardo nella sostituzione della fornitura non conforme alle caratteristiche previste, verrà applicata una penale pecuniaria pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale al giorno per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo rispetto ai tempi di sostituzione fissati al successivo art. 23.
L’Amministrazione, inoltre, si riserva di applicare le penalità, anche cumulativamente, nei seguenti
casi, da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
c) 1,8% (uno virgola otto per cento) dell'ammontare netto contrattuale in caso di reiterata emissione di bolle di consegna/DDT ovvero fatture non conformi a quanto richiesto (NB per “reiterata emissione” si intende il ripetersi dell’emissione di più bolle o fatture prive di uno o più degli elementi fondamentali indicati dall’Ateneo dopo che questa mancanza sia stata segnalata dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dopo che sia stato concesso un tempo congruo per l’adeguamento di detti documenti);
d) 2,8% (due virgola otto per cento) dell'ammontare netto contrattuale nel caso in cui per oltre il 30% degli ordini evasi in un anno si verifichi, senza giustificato motivo, la consegna del materiale oltre i 30 giorni previsti (NB i tempi di consegna dovranno essere oggettivamente rilevati attraverso report prodotti dal sistema gestionale del fornitore o, in mancanza attraverso report prodotti dalla stazione appaltante e riscontrabili dal fornitore);
e) 5% (cinque per cento) dell'ammontare netto contrattuale nel caso in cui oltre il 30% dei materiali ordinati in un anno non venga consegnato, senza giustificato motivo e senza tempestiva comunicazione (NB gli ordini non evasi dovranno essere oggettivamente rilevati attraverso report prodotti dal sistema gestionale del fornitore o, in mancanza attraverso report prodotti dalla stazione appaltante e riscontrabili dal fornitore).
Per l’applicazione delle penali suddette, si procederà, innanzitutto, alla contestazione all’impresa del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest’ultimo.
Entro il limite di tre giorni successivi alla data di detta comunicazione, l’impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l’Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all’applicazione delle penali e, in ogni caso, all’adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.
L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero tramite riaccredito diretto in conto corrente ovvero potrà essere detratto dalla cauzione a "garanzia definitiva".
6. Forza Maggiore
Nel caso di sospensione della fornitura, determinata da causa di forza maggiore in nessun modo imputabile a responsabilità, diretta o indiretta, del Fornitore e qualora detta sospensione sia comunicata e giustificata, non si procederà all’applicazione di penali in capo al Fornitore.
In ogni caso l’Amministrazione non sarà tenuta a pagare quanto corrisponde al valore della mancata
fornitura.
7. Esecuzione, coordinamento e controllo dell’appalto
Per la corretta esecuzione dell’appalto, l’Ateneo ha nominato un Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) che, di norma, salvo diverse disposizioni, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti all’esecuzione del contratto.
Le indicazioni tecniche per l’espletamento delle attività saranno impartite dal DEC il quale avrà il compito di controllare che l’appalto sia eseguito secondo i tempi, le modalità ed i programmi indicati nel contratto e, in accordo con i competenti uffici dell’Ateneo, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e, comunque, conformi a norme e consuetudini dell’Ateneo. Il Contraente dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l’Ateneo possa rivolgersi per richieste, informazioni, segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
In tal senso, il Contraente si impegna a designare, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, a suo totale carico e onere, una persona responsabile dell’esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto del contraente) costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto all’Ateneo all’atto della sottoscrizione del contratto.
Il Responsabile del servizio per conto del contraente provvederà a vigilare affinché ogni fase dell’appalto risponda a quanto stabilito nel contratto e sarà il naturale corrispondente del DEC per conto dell’Ateneo.
L’eventuale nomina di un nuovo Responsabile del servizio per conto del contraente, in sostituzione del precedente, deve essere comunicata per iscritto all’Ateneo con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data di attuazione del provvedimento.
8. Personale addetto e sicurezza
Ogni attività relativa al presente appalto deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge e con mezzi, attrezzature e materiali adeguati.
L’Affidatario deve osservare le norme derivanti dall’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. L’Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di tutto
il personale adibito dall’Appaltatore all’esecuzione delle attività relative all’esecuzione del presente
appalto.
L’Appaltatore, all’avvio della fornitura e ogni qual volta dovesse provvedere alla sostituzione di personale addetto alla fornitura, dovrà aggiornare nei tempi previsti dalla normativa in vigore, la documentazione relativa alle posizioni INPS ed INAIL.
In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall’Amministrazione o ad essa segnalata dall’’Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione medesima potrà procedere alla risoluzione del contratto.
Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/2007 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5 marzo 2008, n. 3), non sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell’Impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività. Nella base d’asta non sono pertanto computati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi specifici da interferenze.
Ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l’Università degli Studi dell’Insubria fornisce le informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui l’Affidatario è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività dell’Ateneo, nel Regolamento per la predisposizione del DUVRI disponibile sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-x-xxxxxxxxxxx sezione “Regolamenti in tema di Lavori Servizi e Forniture”.
9. Divieto di cessione del contratto
Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. In caso di inadempimento da parte dell’affidatario degli obblighi di cui sopra, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
10. Subappalto
È ammesso il subappalto purché espressamente autorizzato dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’eventuale subappalto non può superare la quota del 40 (quaranta) per cento dell’importo complessivo del contratto.
Il concorrente che intenda chiedere il subappalto deve indicare nell’offerta quali prestazioni intende concedere in subappalto.
L’appaltatore provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l’esistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell’art. 105, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle forniture o dei servizi oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle forniture o dei servizi subappaltati.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali ed amministrative previste per legge.
Per quanto riguarda il pagamento dei subappaltatori si rinvia a quanto previsto dall’art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
11. Risoluzione del contratto
Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l’Amministrazione invierà all’affidatario, a mezzo raccomandata AR, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del Procedimento valuti negativamente le controdeduzioni, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
L’Università ha il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora o di intervento dell’Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:
− emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
− sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto;
− violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
− fornitura eseguita con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
− il mancato utilizzo da parte del Fornitore del conto corrente comunicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis, della L. 13 agosto 2010, n. 136.
− qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale;
− sospensione del servizio senza giustificato motivo
− reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio;
− applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza;
− uso improprio dei sistemi e dei contenuti informativi;
− subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente
− concordato preventivo, fallimento, di stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di
pignoramento a carico dell’impresa.
− tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
L’Università potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e con le modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016. Resta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di ogni e qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento sarà escussa la garanzia definitiva. Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le obbligazioni e le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del contratto.
12. Recesso
L’Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione della fornitura, tenendo indenne l’appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell’importo delle forniture non eseguite, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dell’art. 1671 c.c..
Si precisa inoltre che, in base al comma 13 dell’articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, l’Università ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all’Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi e l’Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
13. Fallimento dell’appaltatore
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e xx.xx.xx.
14. Obblighi a carico dell’impresa
Il Fornitore deve:
− assumere su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni che dovessero derivare per qualsiasi motivo, a persone e/cose derivanti dalle prestazioni inerenti al presente contratto, tenendo sollevata l’Amministrazione da ogni conseguenza diretta o indiretta;
− erogare la fornitura e i servizi connessi nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito nel presente Capitolato. Il contraente non può introdurre varianti ai servizi oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con l’Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso;
− predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di prestazioni indicati nel Capitolato, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
− qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto (o di parte di esso) da parte dell’Ente, non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che l’Ente si riserva, comunque, di far valere nei limiti della prescrizione;
− ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro ed eventuali integrativi, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, nonché previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
− applicare la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e preventivamente formare il proprio personale anche in materia di primo soccorso aziendale e di lotta antincendio;
L’inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio dell’Amministrazione e fa sorgere il diritto per l’Ente al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.
15. Garanzia per evizione e vizi
Il venditore garantisce il compratore, a norma degli articoli 1483, 1484 e 1490 del Codice Civile,
dall’evizione e dai vizi dei materiali venduti.
I prodotti oggetto della fornitura devono essere esenti da difetti che ne impediscano la normale utilizzazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di esaminare i prodotti forniti per l’accertamento dei requisiti
prescritti e per stabilire la loro rispondenza a quanto effettivamente richiesto.
Nel caso in cui i prodotti forniti dovessero risultare non corrispondenti a quelli richiesti e/o non idonei all’uso cui sono destinati, l’Amministrazione inoltrerà all’aggiudicatario formale contestazione entro 15 (quindici) giorni dal riscontro delle predette anomalie.
L’aggiudicatario potrà ritirare la merce contestata e sostituirla, a sua cura e spese, con altra corrispondente a quella richiesta entro il termine fissato al successivo articolo 23 pari a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
16. Garanzia provvisoria e definitiva
Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale
provvisorio, denominata “garanzia provvisoria”, operante a garanzia dell’affidabilità dell’offerta. Prima della stipula del contratto, l’Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione della fornitura per l’intera durata del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% l’importo della cauzione sarà aumentato secondo quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..
Ai sensi del medesimo art. 103, comma 1, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. per la garanzia provvisoria.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell’ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessata.
La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
La garanzia decorrerà dalla stipula del contratto e dovrà avere termine 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto.
Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall’Amministrazione concedente dopo la completa
estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell’emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..
17. Tutela della privacy e trattamento dei dati
L’Università tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell’appalto e per la sua esecuzione, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nonché per fini di studio, statistici e gestionali.
Nell’ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dai regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.
Il Titolare del trattamento dei dati personali delle persone fisiche (cd. interessati) effettuato nell’espletamento delle procedure di appalto e della successiva fase di stipula del contratto è l’Università degli Studi dell’Insubria, con sede legale in Xxxxxx (XX) Xxx Xxxxxx 0, nella persona del Magnifico Rettore. L’Ateneo ha nominato il Responsabile della protezione dei dati contattabile a questi riferimenti: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, PEC: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx.
L’Università tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell’appalto e per la sua esecuzione – base giuridica art. 6, comma 1, lett. b) del regolamento 2016/679, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi cui è soggetto il titolare del trattamento – base giuridica art. 6, comma 1, lett. c) del regolamento 2016/679.
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori del Titolare che, operando sotto la diretta autorità di quest’ultimo, sono autorizzati del trattamento e ricevono al riguardo adeguata formazione ed istruzioni operative (art. 29 del regolamento (UE) 2016/679), da soggetti che, operando per conto del titolare, garantiscono l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate in forza di un contratto o di altro atto giuridico vincolante (art. 28 del regolamento (UE) 2016/679) o da titolari autonomi cui saranno comunicati i dati solo per il raggiungimento delle suddette finalità.
I dati raccolti saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti
d’Ateneo anche per gestire eventuali contenziosi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di ammettere l’Impresa alla procedura di gara.
L’interessato ha diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e la loro rettifica. L’interessato ove previsto dalla normativa ha diritto di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. L’interessato ha il diritto alla portabilità dei dati effettuati con mezzi automatizzati. Non vi sono trattamenti che si basano sul consenso dell’interessato; laddove vi fossero l’interessato avrebbe diritto a revocarlo in qualsiasi momento fatta salva la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato. Infine l’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali – e di agire per ottenere il risarcimento dell’eventuale danno subito nei confronti del titolare o del responsabile. Per l’esercizio di tali diritti l’interessato potrà rivolgersi via PEC al titolare del trattamento.
18. Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
Il contraente assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il contraente, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati dai terzi stessi.
Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l’appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione informa prontamente per iscritto l’appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti dell’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, quest’ultimo ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni effettuate.
19. Controversie e foro competente
Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell’esecuzione contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo all’Appaltatore di sospendere unilateralmente la fornitura, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo.
La definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Varese ed è esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. si dichiara che il contratto conseguente all’aggiudicazione definitiva non conterrà clausola compromissoria.
L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
20. Oneri e spese contrattuali
A carico dell’impresa che risulterà aggiudicataria del servizio graveranno le eventuali spese di bollo del contratto nonché ogni altro eventuale onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico della Stazione appaltante.
21. Normativa Anticorruzione
L’Ateneo, in attuazione della normativa in materia, ha adottato il proprio Piano Triennale per la
prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione.
Il Piano Triennale è pubblicato sul sito istituzionale alla pagina xxxx://xxx0.xxxxxxxxxx.xx/xx- line/home/naviga-per-tema/amministrazione-trasparente/articolo4719.html.
Eventuali segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
II – CARATTERISTICHE DELLE FORNITURE
22. Descrizione delle forniture.
Consegna di monografie scientifiche e/o didattiche sia di carattere monografico, sia di pubblicazioni o collane in pubblicazione in formato a stampa o su supporto analogico/digitale (CD-ROM, DVD) edite da case editrici italiane, fatta in base a ordini inviati nel corso di validità della fornitura dalle Unità Ordinanti dell’Ateneo.
23. Servizi richiesti
23.1 Servizio di assistenza cliente
Comunicazioni con le Unità Ordinanti fatte a mezzo posta elettronica, telefono e /o sistemi di messaggistica istantanea (es. skype, etc.) nonché, esclusivamente per le comunicazioni formali, a mezzo PEC, tramite un referente della fornitura nominato dal fornitore, in grado di parlare e scrivere correttamente in lingua italiana, a conoscenza delle norme che condizionano il rapporto fra le parti, e munito dei necessari poteri per l’esecuzione della fornitura e dei servizi collegati.
23.2 Preventivi
Fornitura di preventivi di spesa: i preventivi, necessari a comunicare alle unità ordinanti il prezzo di vendita, dovranno essere inviati entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta da parte dell’Unità ordinante. Nel caso in cui il fornitore disponga di un sistema gestionale on line, qualora il preventivo di spesa venga richiesto attraverso il sistema gestionale del Fornitore, tale preventivo deve poter essere prodotto immediatamente dal sistema;
23.3 Ordini
Ricezione degli ordini in formato elettronico e in modalità telematica secondo almeno una di queste modalità:
a) Ricezione degli ordini via e-mail (elenchi di ordini prodotti su file in formato txt o xls);
b) Inserimento da parte delle Unità Ordinanti delle richieste di fornitura direttamente sul sito del fornitore;
c) Ricezione ordini e invio fatture (in aggiunta alla trasmissione tramite Servizio di Interscambio delle fatture secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55) in formato eancom attraverso il servizio EDI, conformi al protocollo EDI (UN/EDIFACT (D96.A) EANCOM, secondo il profilo EDItEUR) se reso disponibile dal fornitore.
23.4 Consegna
Consegna dei volumi a mezzo corriere o a mano presso la specifica Unità Ordinante (consegna al piano) in pacchi corredati da bolla di accompagnamento (DDT) relativa al materiale contenuto.
La bolla dovrà riportare, oltre ai dati obbligatori per legge, tutti gli elementi utili a verificare la correttezza della fornitura e in particolare: numero d’ordine, titolo e altri elementi bibliografici utili ad individuare la pubblicazione; e, per ogni titolo: prezzo di listino; prezzo al netto dello sconto, IVA, se dovuta. Consegna dei volumi entro 30 (trenta) giorni dalla data di invio degli ordini.
23.5 Sostituzione gratuita
Sostituzione gratuita di eventuali volumi danneggiati o difettosi e di materiali pervenuti inesatti o non conformi all’ordine entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del difetto/danno/non conformità;
23.6 Materiale di difficile reperibilità
Comunicazione tempestiva, entro 2 (due) giorni dal realizzarsi dell’evento, in caso di eventuali difficoltà subentrate nel reperimento/consegna del materiale con conseguente attribuzione all’ordine dello status di “difficile reperibilità” di cui al servizio accessorio di seguito meglio definito. L’unità ordinante ha facoltà di cancellare l’ordine dandone comunicazione scritta al fornitore; Invio di comunicazioni sull’impossibilità di evadere l’ordine e sulla conseguente attribuzione all’ordine dello status di “difficile reperibilità” di cui al servizio accessorio meglio definito al successivo art. 24 entro il termine di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’invio dell’ordine da parte della unità ordinante. L’unità ordinante ha facoltà di cancellare l’ordine dandone comunicazione scritta al fornitore.
24. Servizi accessori
Fornitura di monografie italiane di difficile reperibilità quali ad esempio opere non disponibili attraverso i consueti canali commerciali e acquistabili solo direttamente dall’editore.
La “difficile reperibilità” dovrà essere debitamente documentata in fase di predisposizione del
preventivo o successivamente all’ordine come precedentemente descritto all’art. 23.
Per questa tipologia di materiali dovranno essere applicate le medesime condizioni di sconto percentuale offerto sul prezzo di copertina e saranno riconosciute esclusivamente le spese di spedizione imputate dall’editore all’affidatario.
Si stima che l’eventuale ricorso ai servizi accessori possa incidere per un 4% (quattro per cento) circa del complessivo importo contrattuale.