INDICE
RACCOLTA SISTEMATICA DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
Modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali
Dicembre 2014
PARTE I NORME GENERALI IN MATERIA DI PREROGATIVE SINDACALI CONTENUTE NEL CCNQ 7 AGOSTO 1998 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI 9
CAPO I CAMPO DI APPLICAZIONE 9
CAPO III DISTACCHI, PERMESSI E ASPETTATIVE SINDACALI 12
Ripartizione del contingente dei distacchi 13
Flessibilità in tema di distacchi sindacali 14
Contingente dei permessi sindacali 16
Modalità di ripartizione dei permessi 17
Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali 18
Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari 19
Titolarità in tema di aspettative e permessi sindacali non retribuiti e loro flessibilità 22
Clausole d’interpretazione autentica 23
Rapporti tra associazioni sindacali ed RSU 24
Norme speciali per la Scuola 25
CAPO IV TRATTAMENTO ECONOMICO 26
Tutela del dirigente sindacale 29
CAPO VI PROCEDURE E ADEMPIMENTI 30
Procedure per la richiesta, revoca e conferme dei distacchi ed aspettative sindacali 30
Adempimenti e procedure connesse alla fruizione delle prerogative sindacali 34 Disposizioni particolari 38
Ulteriori modalità di recupero delle prerogative sindacali 42
Attivazione della compensazione 44
CAPO VII NORME FINALI E TRANSITORIE 45
PARTE II RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI NEL TRIENNIO 2013-2015 CCNQ 17 OTTOBRE 2013 48
CAPO I RIPARTIZIONE DELLE PREROGATIVE SINDACALI NEI COMPARTI REGIONI – AUTONOMIE LOCALI E SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 49
Distacchi e permessi sindacali nei comparti delle Regioni e autonomie locali e del Servizio sanitario nazionale 49
CAPO II RIPARTIZIONE DELLE PREROGATIVE SINDACALI NEI RESTANTI COMPARTI 51
Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari 54
CAPO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI 54
Disposizioni particolari per il Comparto Scuola 54
Adempimenti e procedure connesse alla fruizione delle prerogative sindacali 56 Ulteriori modalità di recupero delle prerogative sindacali 56
Tavola 2 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 59
Tavola 3 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 60
Tavola 4 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 60
Tavola 5 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 60
Tavola 6 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 61
Tavola 7 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 61
Tavola 8 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 61
Tavola 9 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 62
Tavola 10 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 62
Tavola 11 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 62
Tavola 12 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 63
Tavola 13 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 63
Tavola 14/bis CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 63
Tavola 15 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 64
Tavola 16 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 D.L. 90/2014 64
Tavola 17 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 65
Tavola 18 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 65
Tavola 19 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 65
Tavola 20 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 66
Tavola 21 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 66
Tavola 22 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 66
Tavola 23 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 67
Tavola 24 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 67
Tavola 25 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 67
PARTE III RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NELLE AREE DIRIGENZIALI NEL TRIENNIO 2013-2015 CCNQ 5 MAGGIO 2014 68
CAPO I RIPARTIZIONE DELLE PREROGATIVE SINDACALI NELLE AREE II, III E IV
............................................................................................................. 69
Distacchi e permessi sindacali nelle Aree II, III e IV 69
CAPO II RIPARTIZIONE DELLE PREROGATIVE SINDACALI NELLE RESTANTI AREE
............................................................................................................. 71
Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari 74
CAPO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI 75
Disposizioni particolari per l’Area V 75
Adempimenti e procedure connesse alla fruizione delle prerogative sindacali 76 Ulteriori modalità di recupero delle prerogative sindacali 76
Tavola 2 CCNQ 5/5/2014 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 79
Tavola 3 CCNQ 5/5/2014 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 80
Tavola 4 CCNQ 5/5/2014 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 80
Tavola 5 CCNQ 5/5/2014 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 80
Tavola 6 CCNQ 5/5/2014 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 81
Tavola 7 CCNQ 5/5/2014 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 81
Tavola 8 CCNQ 5/5/2014 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 82
Tavola 9 CCNQ 5/5/2014 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 83
Tavola 10 CCNQ 5/5/2014 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 83
Tavola 11 CCNQ 5/5/2014 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 84
Tavola 12 CCNQ 5/5/2014 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 84
Tavola 13 CCNQ 5/5/2014 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 85
Tavola 14 CCNQ 5/5/2014 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 85
Tavola 15 CCNQ 5/5/2014 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 86
Tavola 16 CCNQ 5/5/2014 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 86
Tavola 17 CCNQ 5/5/2014 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 87
Tavola 18 CCNQ 5/5/2014 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014 87
PARTE IV APPENDICE NORMATIVA 88
Norme del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 richiamate nei testi contrattuali collazionati 88
Articolo 1 - Finalità ed ambito di applicazione 88
Articolo 40 - Contratti collettivi nazionali e integrativi 91
Articolo 41 - Poteri di indirizzo nei confronti dell' ARAN 94
Articolo 43 - Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva
.......................................................................................................... 95
Articolo 50 - Aspettative e permessi sindacali 97
Il presente documento si propone di facilitare la lettura dei diversi contratti collettivi nazionali quadro vigenti, stipulati negli anni, offrendone una visione unitaria e sistematica.
Esso è stato redatto attraverso la collazione delle clausole contrattuali vigenti, raccolte all’interno di uno schema unitario, per favorire una più agevole consultazione.
A tal fine, sono state aggregate tutte le clausole afferenti a ciascun istituto contrattuale, anche quelle definite in tempi diversi nell’ambito di differenti CCNQ, conservando tuttavia la numerazione vigente ed il riferimento al contratto di origine.
Il testo è strutturato in quattro parti: nella prima sono riportate le norme di carattere generale; la seconda contiene la ripartizione delle prerogative sindacali nei comparti; la terza riporta la ripartizione delle prerogative sindacali nelle aree; la quarta, infine, è una appendice normativa che riporta gli articoli del d.lgs. n. 165 del 2001 richiamati nel testo contrattuale.
Va evidenziato che si tratta di un testo meramente compilativo, che non avendo carattere negoziale, non può avere alcun effetto né abrogativo, né sostitutivo delle clausole vigenti, le quali prevalgono in caso di discordanza.
Nel testo sono state omesse le clausole contrattuali:
• progressivamente disapplicate nel succedersi dei rinnovi contrattuali
• aventi natura programmatica o carattere di transitorietà;
• di prima applicazione o finali;
• che hanno esaurito i propri effetti, essendo legate ad un preciso arco temporale di riferimento per il loro contenuto o anche per espressa decisione delle parti negoziali
• non più efficaci per effetto di sopravvenute disposizioni legislative Si segnala, comunque, che:
• la omissione di un intero articolo del CCNQ, relativo ad un determinato istituto, non assume il significato di abrogazione dello stesso, ma più semplicemente che la disciplina da esso prevista non è più applicabile;
• ove all’interno di un articolo del CCNQ vi siano solo alcuni commi non più applicabili, questi sono segnalati con «omissis»;
• dalle note è possibile ricostruire la sequenza storica delle clausole contrattuali nel tempo intervenute.
La riproduzione della presente raccolta è consentita purché ne venga menzionata la fonte ed il carattere gratuito.
CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI QUADRO COLLAZIONATI: CCNQ transitorio sulle
modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, sottoscritto il 26 maggio 1997; CCN transitorio sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali per l’area della dirigenza medica e veterinaria, sottoscritto il 27 maggio 1997; CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998; CCNQ sulla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza, sottoscritto il 25 novembre 1998; CCNQ integrativo e correttivo del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle libertà e prerogative sindacali, sottoscritto il 27 gennaio 1998; CCNQ integrativo e correttivo del CCNQ sulla ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza, sottoscritto il 27 gennaio 1999; CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2000-2001, sottoscritto il 9 agosto 2000; CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza nel biennio 2000-2001, sottoscritto il 27 febbraio 2001; CCNQ per la ripartizione dei distacchi nell’area della dirigenza scolastica nel biennio 2000-2001, sottoscritto il 21 marzo 2001; CCNQ per la revisione transitoria del CCNQ del 9 agosto 2000 relativamente alla ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto scuola, sottoscritto il 19 giugno 2002; CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2002-2003, sottoscritto il 18 dicembre 2002; CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004-2005, sottoscritto il 3 agosto 2004; Contratto di interpretazione autentica dell’art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 sull’utilizzo dei diritti e delle prerogative sindacali, sottoscritto il 23 settembre 2004; CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza nel biennio 2004-2005, sottoscritto il 3 ottobre 2005; CCNQ per la modifica del CCNQ del 3 agosto 2004 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004-2005, sottoscritto il 3 ottobre 2005; CCNQ d’integrazione del CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7 agosto 1998, sottoscritto il 24 settembre 2007; CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2006-2007, sottoscritto il 31 ottobre 2007; CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2008-2009, sottoscritto il 26 settembre 2008; CCNQ di modifica del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2008- 2009, del 26 settembre 2008, sottoscritto il 9 ottobre 2009; CCNQ di integrazione e modifica del CCNQ 9 ottobre 2009, sottoscritto il 3 novembre 2011; CCNQ di modifica del CCNQ 9 ottobre 2009, sottoscritto il 20 luglio 2012; CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel triennio 2013-2015, sottoscritto il 17 ottobre 2013; CCNQ per la ripartizione dei
distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza nel triennio 2013-2015, sottoscritto il 5 maggio 2014.
NORME GENERALI IN MATERIA DI PREROGATIVE SINDACALI CONTENUTE NEL CCNQ 7 AGOSTO 1998 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI
CAMPO DI APPLICAZIONE
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai dipendenti e dirigenti di cui all’articolo 2, comma
2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 291 come modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi 4 novembre 1997, n. 396 e 31 marzo 1998, n. 80, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, n. 292, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva e nelle relative autonome aree della dirigenza.
2. Le parti, …omissis3…, convengono che la materia dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali - contrattualmente disciplinabile - possa essere compiutamente riveduta con il presente contratto, tenuto conto della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Le parti si danno atto che, ove il presente contratto o i contratti collettivi nazionali di comparto non dispongano una specifica disciplina, nelle materie relative alla libertà e dignità del lavoratore ed alle libertà ed attività sindacali, si intendono richiamate le norme di minima previste dalla legge 300/1970.
4. Nel presente contratto la dizione "comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza" è semplificata in "comparti ed aree". Il decreto legislativo "3 febbraio 1993, n. 29 come modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi 4 novembre 1997, n. 396 e 31 marzo 1998,
n. 80" è indicato come "d.lgs 29/1993"4. …omissis…5
1 Il riferimento deve ora intendersi all’art. 2, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (pag. 91)
2 Il riferimento deve ora intendersi all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (pag. 90).
4 Il riferimento deve ora intendersi al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale di cui al d.lgs. 396/1997 disciplinate dall’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti contestualmente stipulato il 7 agosto 1998 sono indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo è indicato con la dizione "accordo stipulato il 7 agosto 1998".
6. Le associazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell’art. 47 bis del d.lgs. 29/19936 …omissis…7 nel testo del presente contratto vengono indicate come "associazioni sindacali rappresentative".
7. Con il termine "amministrazione" sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.
Diritto di assemblea
1. Fatta salva la competenza dei contratti collettivi di comparto o area a definire condizioni di miglior favore nonché quanto previsto in materia dai CCNL vigenti, i dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l’amministrazione, per 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell’art. 10(PAG. 18)(Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali).
3. La convocazione, la sede, l’orario, l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all’ufficio gestione del personale con preavviso scritto almeno tre giorni prima. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l’esigenza per l’amministrazione di uno spostamento della data dell’assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.
5 Riferimento superato e quindi omesso: «Il testo unificato di tale decreto (d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29) è pubblicato sulla G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998».
6 Il riferimento deve ora intendersi all’art. 43 commi 1 e 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (pag. 97).
4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all’assemblea è effettuata dai responsabili delle singole unità operative e comunicata all’ufficio per la gestione del personale.
5. Nei casi in cui l’attività lavorativa sia articolata in turni, l’assemblea è svolta di norma all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
6. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili nelle unità operative interessate secondo quanto previsto dai singoli accordi di comparto.
Diritto di affissione
1. I soggetti di cui all’art. 10 (PAG. 18) (Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali) hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all’interno dell’unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche sistemi di informatica.
Locali
1. Ciascuna amministrazione con almeno duecento dipendenti pone permanentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all’art. 10 (PAG. 18) (Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali), l’uso continuativo di un idoneo locale comune - organizzato con modalità concordate con i medesimi - per consentire l’esercizio delle loro attività.
2. Nelle amministrazioni con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, posto a disposizione da parte dell’amministrazione nell’ambito della struttura.
DISTACCHI, PERMESSI E ASPETTATIVE SINDACALI
Distacchi sindacali
1. I dipendenti a tempo pieno o parziale ed i dirigenti indicati nell’art. 1 comma 1(PAG. 9) (Campo di applicazione), in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle amministrazioni dei comparti ed aree, che siano componenti degli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative hanno diritto al distacco sindacale con mantenimento della retribuzione di cui all’art.17 (PAG. 26) (Trattamento economico) per tutto il periodo di durata del mandato sindacale nei limiti numerici previsti dall’art. 6 (PAG. 13) (Ripartizione del contingente dei distacchi).
2. I distacchi dei dirigenti sindacali spettanti alle confederazioni ai sensi del comma 1 possono essere utilizzati anche in altre organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni stesse.
3. I periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell’amministrazione anche ai fini della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova – ove previsto - in caso di vincita di concorso o di passaggio di qualifica. Ai fini del periodo di prova, qualora dopo la formale assunzione in servizio nei confronti del dirigente sindacale venga richiesto ovvero risulti confermato il distacco o l’aspettativa, potranno essere attivate le procedure di urgenza previste dall’art. 14 (PAG. 30) (Procedure per la richiesta, revoca e conferme dei distacchi ed aspettative sindacali) per la prosecuzione o l’attivazione del distacco o aspettativa. Il periodo di prova risulterà sospeso per tutta la durata di esso.
1. L’art. 5, (PAG.12) commi 1 e 2 (Distacchi sindacali) del contratto collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il 7 agosto 1998, trova applicazione anche per i distacchi cumulati assegnati alle Confederazioni …omissis…9. Essi possono essere attivati dalle medesime confederazioni a favore dei propri dirigenti sindacali (dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio a tempo indeterminato) in tutti
9 Inciso omesso in quanto superato «ed indicati nella tabella 10 del citato contratto».
i comparti ovvero a favore dei dirigenti delle organizzazioni sindacali di categoria non rappresentative aderenti alle medesime confederazioni.
2. …xxxxxxx00…
3. …omissis11…
4. …omissis12…
5. …omissis13…
Ripartizione del contingente dei distacchi
2. Il contingente dei distacchi è ripartito nell’ambito di ciascun comparto ed area
…omissis15 … All’interno di ciascun comparto ed area ogni contingente è ripartito - per il novanta per cento - alle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali cui le stesse siano aderenti ai sensi dell’art. 47 bis, comma 2 del d.lgs. 29/199316, garantendo comunque, nell’ambito di tale ultima percentuale, un distacco sindacale per ognuna delle predette confederazioni ed un distacco, utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, alla confederazione considerata rappresentativa, ai sensi dell’art. 44, comma 7 del d. lgs. 80/199817.
14 Comma omesso in quanto superato: «Il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti ai dipendenti e dirigenti pubblici di cui all’art. 5 comma 1, per la durata del presente contratto, è pari a n. 2584 e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti e aree di contrattazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 20 comma 1». Per la quantificazione dei contingenti dei distacchi sindacali si veda Parte Seconda e Parte Terza del presente testo, rispettivamente riferite ai comparti ed alle aree dirigenziali.
16 Il riferimento deve ora intendersi all’art. 43, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (PAG. 97).
17 Il riferimento deve ora intendersi all’art. 43, comma 13, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (PAG. 97). Con i CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali nei comparti susseguitisi dal 2000 in poi, la formulazione dell’art. 6 comma 2, ultimo periodo, è stata ulteriormente precisata: «Sono confermati i criteri circa le modalità di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali di cui al comma 1 già previsti dall’art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998, con al precisazione
che, ai sensi dell’art. 43, comma 13 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (PAG. 97), per garantire le minoranze
linguistiche della provincia di Bolzano, delle Regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili per le confederazioni è utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB - USAS che ne era già intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998.»
3. Le associazioni sindacali rappresentative sono le esclusive intestatarie dei distacchi sindacali previsti dal presente contratto. Alla ripartizione del contingente dei distacchi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali - fatte salve le garanzie di cui al comma 2 - si procede in rapporto al grado di rappresentatività accertata dall’ARAN nonché tenuto conto della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nei comparti ed aree.
4. …omissis18…
5. …omissis19…
Flessibilità in tema di distacchi sindacali
(art. 7 CCNQ 7/8/1998; art. 2 CCNQ 24/9/2007)
1.20 Fermo rimanendo il loro numero complessivo, i distacchi sindacali – di norma sino al limite massimo del 50% - possono essere fruiti dai dirigenti sindacali di cui all’art. 5, comma 1(PAG. 12) (Distacchi sindacali), anche frazionatamente per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno.
2. Nei limiti di cui al comma 1, i distacchi sindacali per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno possono essere utilizzati con articolazione della prestazione di servizio ridotta al 50% - previo accordo del dipendente stesso con l’amministrazione interessata sulla tipologia di orario prescelta tra quelle sotto indicate:
a) in tutti i giorni lavorativi;
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno in modo da rispettare - come media - la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta nell’arco temporale preso in considerazione.
3. Nel caso di utilizzo della facoltà prevista dai commi 1 e 2, il numero dei dirigenti distaccati risulterà aumentato in misura corrispondente, fermo rimanendo l’intero ammontare dei distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all’unità superiore.
4. Nel caso di distacco sindacale disposto ai sensi del comma 2, per la parte economica si applica l’art. 17 comma 3 (PAG. 26) (Trattamento economico) e, per il diritto alle ferie ed al periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica (purché in tale ipotesi sia confermato il distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta), si applicano le norme previste nei singoli contratti collettivi di lavoro per il rapporto di lavoro part-time - orizzontale o verticale - secondo le tipologie del comma
2. Tale ultimo rinvio va inteso solo come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali che, pertanto, non si configurano come un rapporto di lavoro part-time - e non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di tali rapporti di lavoro.
5. Xxxxx rimanendo quanto previsto dal comma 1, per i dirigenti sindacali appartenenti alle qualifiche dirigenziali previo accordo con l’amministrazione di appartenenza, il distacco sindacale può essere svolto con articolazione della prestazione lavorativa su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno in analogia a quanto previsto dal comma 2, lettera b). Per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale - ivi compresa la dirigenza dell’area medico – veterinaria -, l’articolazione della prestazione lavorativa ridotta è svolta in modo da rispettare, come media, la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione stessa nell’arco temporale (settimana, mese o periodo dell’anno) considerato.
6. In tutti i casi previsti dal comma 5 si applica il disposto del comma 4, prendendo a riferimento il CCNL del comparto cui l’area dirigenziale appartiene.
7.21 La prestazione lavorativa dei dirigenti sindacali indicati nei commi 2 e 5 può anche essere superiore al 50% sino ad un massimo del 75%. In ogni caso, i limiti minimi della prestazione lavorativa sono quelli fissati per il part-time dalla disciplina generale prevista nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.
8. Per il periodo in cui si applicano nei loro confronti le flessibilità previste nei commi 2 e 5, i dirigenti sindacali non possono usufruire dei permessi previsti dagli artt. 8 (PAG. 16) (Contingente dei permessi sindacali) e 9 (PAG. 17) (Modalità di ripartizione dei permessi). In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l’espletamento del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell’arco dello stesso mese.
(art. 6 CCNQ 27/1/1999; art. 7, comma 3 CCNQ 18/12/2002)22
1. …omissis23…
2. …omissis24…
3. Xxxxx rimanendo quanto previsto dalla lettera a)25 del presente articolo, i permessi di cui all’art. 10, comma 5 (PAG. 18) (Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali) del CCNQ del 7 agosto 1998, qualora cumulati possono essere sommati ai periodi di distacco previsti dall’art. 7 comma 1 (PAG. 14) (Flessibilità in tema di distacchi sindacali) per la loro prosecuzione. Nelle ipotesi di distacco part - time previste dall’art. 7 commi 2 e 5 (PAG. 14) (Flessibilità in tema di distacchi sindacali) che prevedono comunque una prestazione ridotta, la sommatoria delle predette prerogative nello stesso periodo non è consentita. Con esclusione del comparto scuola e nel limite massimo delle flessibilità applicabili ai sensi dell’art. 12 del CCNQ del 7 agosto 1998 (Titolarità in tema di aspettative e permessi sindacali non retribuiti e loro flessibilità), è consentito che fino al 20% di tali flessibilità possa effettuarsi il cumulo del distacco part – time retribuito con l’aspettativa non retribuita26.
4. …omissis27…
Contingente dei permessi sindacali
1. …xxxxxxx00…
2. …omissis29…
23 Comma omesso. Vedi nota n. 22
24 Comma omesso. Vedi nota n. 22
26 Ultimo periodo aggiunto dall’art. 7, comma 3 del CCNQ 18 dicembre 2002.
27 Comma omesso. Vedi nota n. 22
29 Comma omesso in quanto superato: «A decorrere dalla entrata in vigore del presente contratto - anche per consentire la prima elezione e l’avvio del funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie previste dall’art. 47, comma 3 del d.lgs. 29/1993 - i permessi sindacali fruibili in ogni amministrazione, pari a 90 minuti per dipendente o dirigente in servizio, al netto dei cumuli previsti dall’art. 20, comma 1, sono portati nel loro complesso ad un valore pari a 81 minuti per dipendente o dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio. Tra i dipendenti in servizio presso l’amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo».
3. I permessi spettano sia alle associazioni sindacali rappresentative che alle RSU secondo le modalità indicate nell’art. 9 (PAG. 17) (Modalità di ripartizione dei permessi).
Modalità di ripartizione dei permessi
1. …omissis30…
2. …omissis31…
5. …omissis34…
31 Comma omesso in quanto superato: « Dal 1 gennaio 1999, dopo la elezione delle RSU di cui all’accordo stipulato il 7 agosto 1998, i permessi sindacali, nella misura di n.81 minuti per dipendente o dirigente sono ripartiti in misura pari a 30 minuti alle RSU e nella misura di 51 minuti alle associazioni sindacali rappresentative». Per la quantificazione dei contingenti di permessi sindacali vigenti si vedano gli artt. 2 – Distacchi e permessi sindacali nei comparti “Regioni autonomie locali” e “Servizio sanitario nazionale” (PAG. 50) e 4 - Permessi sindacali (PAG.53) del CCNQ del 17 ottobre 2013 e gli artt. 2 – Distacchi e permessi sindacali nelle aree II, III e IV (PAG. 71) e 4 – Permessi sindacali (PAG.75) del CCNQ del 5 maggio 2014 riportati rispettivamente nella Parte Seconda e Terza del presente testo.
32 Inciso superato per via delle differenti suddivisioni dei contingenti dei minuti operate nei successivi CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali. Il testo omesso recitava: «fino a raggiungere un definitivo riparto massimo del contingente di n. 60 minuti alle RSU e n. 21 minuti alle medesime associazioni sindacali».
33 Per le Aree della dirigenza la norma è parzialmente modificata dagli artt. 2 - Distacchi e permessi sindacali nelle aree II, III e IV (PAG. 71) e 4 - Permessi sindacali (PAG. 75) del CCNQ 5 maggio 2014, riportato nella Parte Terza.
34 Comma omesso in quanto superato: «In prima applicazione del presente contratto la ripartizione del contingente dei permessi sindacali determinata ai sensi dell’art. 6 comma 5 – di spettanza delle associazioni sindacali rappresentative ai sensi delle tabelle all. 2 - 9 è effettuata dalle singole amministrazioni entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto, sentite le associazioni sindacali aventi titolo. Per il comparto della scuola la ripartizione avviene con le procedure dell’art. 16».
Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali
(art. 10 CCNQ 7/8/1998; art. 6, comma 1, lett. a) CCNQ 27/1/1999)
1. I dirigenti sindacali che, ai sensi dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998 hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, di cui all’art. 9 (PAG. 17) (Modalità di ripartizione dei permessi) per l’espletamento del loro mandato, sono:
- i componenti delle RSU;
- dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa.
2. Le associazioni sindacali rappresentative entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti nelle RSU indicano per iscritto all’amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali di cui al comma 1. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali successive modifiche. I dirigenti del secondo e terzo alinea del comma 1 hanno titolo ai permessi di cui al contingente delle associazioni sindacali rappresentative.
3. I dirigenti sindacali indicati nel comma 1 possono fruire dei permessi retribuiti loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale.
4. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato. Tale disciplina si applica anche ai permessi usufruiti dai dirigenti sindacali dei comparti scuola e ministeri operanti all’estero per la partecipazione ai congressi, convegni di natura sindacale o alle riunioni degli organismi direttivi statutari.
5. I permessi sindacali, giornalieri od orari spettanti ai dirigenti sindacali di cui al comma 1 dal secondo al quarto alinea, possono essere cumulati sino al tetto massimo spettante. Per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi
- anche frazionati - non superiori a dodici giorni a trimestre. Nel caso in cui il cumulo delle ore di permesso configuri un distacco totale o parziale, ai sensi degli artt. 6 (PAG. 13) (Ripartizione del contingente dei distacchi) e 7 (PAG. 14) (Flessibilità in tema di distacchi sindacali), si applica la procedura prevista per la richiesta dei distacchi dall'art. 14 (PAG. 30) (Procedure per la richiesta, revoca e conferme dei distacchi ed aspettative sindacali)37.
6. Nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell’associazione sindacale di appartenenza dello stesso.
7. Le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengono - normalmente - al di fuori dell’orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà comunque garantito - attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti collettivi - l’espletamento del loro mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine.
Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari
1. Le associazioni sindacali rappresentative sono, altresì, titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri, - …omissis38… -per la partecipazione alle riunioni degli
37 Periodo aggiunto dall’art. 6, comma 1, lett. a) del CCNQ 27 gennaio 1999.
organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10, comma 1 (PAG. 18) (Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali) che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa.
2. …omissis39… Ciascuna confederazione ed organizzazione sindacale non può superare il contingente delle ore assegnate con la ripartizione indicata nelle tabelle
…omissis40…
3. Le confederazioni possono far utilizzare i permessi di cui al comma 2 alle proprie organizzazioni di categoria.
4. Da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative appartenenti alla stessa sigla sono ammesse utilizzazioni in forma compensativa dei permessi sindacali citati al comma 2 fra comparto e rispettiva area della dirigenza ovvero tra diversi comparti e/o aree.
5. In applicazione del presente articolo le organizzazioni sindacali comunicano alle amministrazioni di appartenenza i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo.
6. In caso di fruizione dei relativi permessi si applica l’art. 10, comma 6 (PAG. 18)
(Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali).
7. Ciascuna amministrazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7 (PAG. 30) (Procedure per la richiesta, revoca e conferme dei distacchi ed aspettative sindacali), comunica al Dipartimento della funzione pubblica i permessi fruiti dai dirigenti sindacali in base al presente articolo in separato conteggio41.
(art. 5 CCNQ 18/12/2002 – RIFERITO AI SOLI COMPARTI)
1. …omissis42…
2. …omissis43…
39 Periodo superato e quindi omesso: «Il contingente delle ore di permesso di cui al comma 1, in ragione di anno, è costituito da n. 475.512 ore, di cui n. 47.551 riservate alle confederazioni dei comparti e delle aree dirigenziali, n. 385.877 alle organizzazioni di categoria rappresentative e n. 42.084 alle aree dirigenziali». I vigenti contingenti sono riportati agli artt. 2 – Distacchi e permessi sindacali nei comparti “Regioni autonomie locali” e “Servizio sanitario nazionale” (PAG. 50) e 5 - Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari (PAG. 55) del CCNQ del 17 ottobre 2013 ed agli artt. 2 – Distacchi e permessi sindacali nelle aree II, III e IV (PAG. 71) e 5 – Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari (PAG. 77) del CCNQ del 5 maggio 2014 inseriti rispettivamente nella Parte Seconda e Terza del presente testo.
41 Per le modalità di trasmissione dei dati si rinvia all’art. 7 del CCNQ 17 ottobre 2013 - Adempimenti e procedure connesse alla fruizione delle prerogative sindacali (PAG. 35) e all’art. 7 del CCNQ 5 maggio 2014 - Adempimenti e procedure connesse alla fruizione delle prerogative sindacali (PAG. 37).
42 Comma omesso in quanto superato: «1. E’ confermato il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali previsti dall’art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa.»
3.44 Il contingente delle ore di permesso …omissis45… nei comparti di nuova formazione46 …omissis47…è costituito per scorporo dai comparti di provenienza del personale, …omissis48…. Al fine di consentire le agibilità sindacali nei predetti comparti, per la durata del presente contratto49, alle organizzazioni sindacali di categoria del comparto Ministeri e del comparto Scuola è consentita la possibilità di utilizzare in forma compensativa rispettivamente per le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché per l’AFAM, le ore di permesso loro spettanti ai sensi del presente articolo50. Tale facoltà viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate per i comparti di provenienza. Dell’avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.
4.51 Sono confermate tutte le modalità di utilizzo dei permessi previste dall’art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato e modificato dal CCNQ del 27 gennaio 1999. In particolare le confederazioni …omissis52… possono far utilizzare i permessi citati alle proprie organizzazioni di categoria anche nei comparti ove queste non siano rappresentative.
(art. 5 CCNQ 3/10/2005 – RIFERITO ALLE SOLE AREE DIRIGENZIALI)
1. …omissis53...
2. …omissis54…
43 Comma omesso in quanto superato: «2. Il contingente delle ore di permesso di cui al comma 1 per tutti i comparti, in ragione di anno, è costituito da n. 420.460 ore, di cui n. 34.584 riservate alle confederazioni e n. 385.876 alle organizzazioni di categoria rappresentative dei comparti di cui al presente accordo, ripartite sulla base delle tavole allegate dal n. 15 al n. 26.»
45 Riferimento omesso in quanto superato: «di cui al comma 1»
46 Per comparti di nuova formazione si intende: Agenzie fiscali, PCM, AFAM.
47 Riferimento omesso in quanto superato: «di cui al comma 2»
50 Nel testo originale il riferimento è il seguente: «dell’art. 11 citato».
3. …omissis55…
4. …omissis56…
5. Sono confermate le modalità di utilizzo previste dall’art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato e modificato dal CCNQ del 27 gennaio 1999. In particolare le confederazioni …omissis57…di cui alla tavola n. 1 possono fare utilizzare i permessi citati alle proprie organizzazioni di categoria anche nelle aree ove queste non siano rappresentative.
1. …omissis59…
2. I permessi di cui all’art. 11(PAG. 19) (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari) del CCNQ del 7 agosto 1998 non possono essere cumulati se non nei limiti strettamente necessari ad assicurare la presenza dei dirigenti alle riunioni degli organismi previsti dalla norma, specificatamente indicate.
3. …omissis60…
4. …omissis61…
Titolarità in tema di aspettative e permessi sindacali non retribuiti e loro flessibilità
1. I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato. E’ possibile l’applicazione delle flessibilità previste dall’art. 7 (PAG. 14) (Flessibilità in tema di
59 Comma omesso. Vedi nota n. 58. 60 Comma omesso. Vedi nota n. 58 61 Comma omesso. Vedi nota n. 58
distacchi sindacali) in misura non superiore al 50% del limite massimo previsto dai commi 1 e 2 dello stesso articolo.
2. I dirigenti sindacali indicati nell’art. 10, comma 1 (PAG. 18) (Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali) hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni l’anno, cumulabili anche trimestralmente.
3. I dirigenti di cui al comma 2 che intendano esercitare il diritto ivi previsto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima per il tramite della propria associazione sindacale.
4. Ai permessi non retribuiti si applica l’art. 10 comma 6 (PAG. 18) (Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali).
Clausole d’interpretazione autentica
1. …omissis62...
2. Ad integrazione dell’art. 12(PAG. 22) (Titolarità in tema di aspettative e permessi sindacali non retribuiti e loro flessibilità) del contratto collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998, le confederazioni sindacali ammesse alle trattative per la stipulazione degli accordi collettivi quadro …omissis63… possono attivare le aspettative sindacali non retribuite in tutti i comparti.
3. …omissis64…
4. …omissis65…
5. …omissis66…
Rapporti tra associazioni sindacali ed RSU
1. Per effetto degli articoli precedenti le associazioni sindacali rappresentative sono complessivamente titolari dei seguenti diritti:
a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;
b) diritto ai permessi retribuiti nella misura prevista dall’art 9(PAG. 17) (Modalità di ripartizione dei permessi)
c) diritto ai permessi retribuiti di cui all’art. 11(PAG. 19) (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari);
d) diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 12(PAG. 22) (Titolarità in tema di aspettative e permessi sindacali non retribuiti e loro flessibilità).
2. Le RSU sono titolari del diritto ai permessi non retribuiti e retribuiti nella misura prevista dall’art 9(PAG. 17) (Modalità di ripartizione dei permessi).
3. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, i rapporti tra associazioni sindacali rappresentative ed RSU in tema di diritti e libertà sindacali con particolare riferimento ai poteri e competenze contrattuali nei luoghi di lavoro, sono regolati dagli artt. 567 e 668 dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998.
Norme speciali per la Scuola
(art. 16 CCNQ 7/8/1998; art. 6, comma 1, lett. b) CCNQ 27/1/1999; art. 6, comma 3 CCNQ 18/12/2002)
1. Per i dirigenti sindacali appartenenti al comparto scuola gli artt. 7(PAG. 14) (Flessibilità in tema di distacchi sindacali), 10(PAG. 18) (Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali) e 14(PAG. 30) (Procedure per la richiesta, revoca e conferme dei distacchi ed aspettative sindacali) si applicano con le seguenti specificazioni o integrazioni:
A) Art. 7, commi 1 e 2(PAG. 14) (Flessibilità in tema di distacchi sindacali):
- nel caso di applicazione del comma 1, il frazionamento del distacco non può essere inferiore alla durata dell’anno scolastico;
- ai dirigenti di istituto ed ai responsabili di amministrazione si applica solo il disposto del comma 1. In tal caso il frazionamento del distacco non può essere inferiore alla durata dell’anno scolastico;
- in tutti i casi in cui possa ricorrere l’applicazione del comma 2, la tipologia di distacco sindacale per il personale docente può essere solo quella di cui alla lettera a) dello stesso comma, prevedendosi in tal caso una proporzionale riduzione del numero delle classi assegnate;
- la disciplina da prendere a riferimento per l’applicazione del comma 2 è quella prevista dall’ordinanza del Ministero della Pubblica istruzione n. 179 del 19 maggio 1989 e successive conferme. Il rinvio alle disposizioni richiamate va inteso come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali. Pertanto essi non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di rapporti di lavoro part-time dalla citata ordinanza.
B) Art. 10(PAG. 18) (Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali):
- per assicurare la continuità dell’attività didattica e per evitare aumento di spesa garantendo un’equa distribuzione del lavoro tra il personale in servizio, i permessi sindacali nel comparto scuola non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell’anno scolastico. Al personale ATA ed ai capi di istituto, che non sono tenuti ad assicurare la continuità didattica, si applica l'art. 10, comma 5(PAG. 18) (Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali), senza oneri aggiuntivi anche indiretti, con modalità attuative che saranno definite in sede di contrattazione integrativa a livello di amministrazione69. Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa e nel rispetto del principio fissato per assicurare la continuità didattica, il cumulo dei permessi (cinque
69 Periodo aggiunto dall’art. 6, comma 1, lettera b) del CCNQ 27 gennaio 1999.
C) Art.14, comma 1, 3, 4(PAG. 30) (Procedure per la richiesta, revoca e conferme dei distacchi ed aspettative sindacali):
- con riferimento ai commi 1 e 3, le richieste di distacco o di aspettativa sindacale dei dirigenti sindacali del comparto e la comunicazione di conferma annuale devono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno. La stessa data deve essere rispettata per le richieste di revoca del distacco o dell’aspettativa che non possono avvenire nel corso dell’anno scolastico anche nel caso in cui contengano la contestuale sostituzione con altro dirigente sindacale salvo un sopravvenuto motivato impedimento. In tal caso è possibile la sostituzione nel distacco retribuito con un dirigente già collocato in aspettativa sindacale non retribuita. …omissis71…
- con riferimento al comma 4, la procedura d’urgenza per il distacco o aspettativa dei dirigenti sindacali di cui al precedente alinea è adottabile solo fino al 31 luglio di ciascun anno.
2. La ripartizione del contingente dei permessi tra associazioni sindacali ed RSU per il comparto scuola è effettuata - con le modalità e procedure previste dall’art. 9(PAG. 17) (Modalità di ripartizione dei permessi) - dal Ministero della Pubblica Istruzione. Nel limite dei contingenti di permessi così individuati, il Ministero provvede ad una ulteriore ripartizione a livello provinciale, affidandone la gestione ai rispettivi provveditorati per gli adempimenti successivi.
CAPO IV TRATTAMENTO ECONOMICO
Trattamento economico
1. Il trattamento economico spettante nei casi di distacco sindacale è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi dei comparti ed aree dirigenziali.
70 Periodo aggiunto dall’art. 6, comma 3 del CCNQ 18 dicembre 2002.
71 Periodo omesso in quanto di carattere transitorio : «In prima applicazione del presente contratto il termine del 30 giugno è spostato al 31 luglio 1998 anche per quanto concerne la fruibilità dei permessi cumulati previsti dall’art. 20, comma 1». Si segnala che termini di prima applicazione sono previsti anche nei successivi accordi di ripartizione delle prerogative sindacali. Da ultimo, l’art. 6 – Disposizioni particolari per il comparto scuola (PAG. 56) del CCNQ 17 ottobre 2013 per il personale del comparto scuola e l’art. 6 – Disposizioni particolari per l’Area V (PAG. 78) del CCNQ 5 maggio 2014 per l’Area V
2. Sino a quando i contratti collettivi nazionali di comparto o di area non avranno stabilito la specifica disciplina, rimangono ferme tutte le clausole previste dall’art. 7, comma 2(PAG. 27) (Trattamento economico) del CCNL quadro transitorio stipulato il 26 maggio 1997.
3. In caso di distacco ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 5(PAG. 14) (Flessibilità in tema di distacchi sindacali), al dirigente sindacale è garantito:
− il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche ivi compresa la retribuzione di posizione per i dirigenti. Il trattamento accessorio legato alla produttività o alla retribuzione di risultato è attribuito in base all’apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
− i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell’amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico.
4. In caso di fruizione di permessi sindacali, i compensi legati alla produttività comunque denominati nei vari comparti o la retribuzione di risultato per i dirigenti spettano al dirigente sindacale in relazione alla sua partecipazione al raggiungimento dei risultati stessi verificati a consuntivo.
5. Ai sensi e con le modalità dell’art. 3, comma 4 del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 56472, in caso di aspettativa sindacale, a tempo pieno o parziale, non retribuita, i contributi figurativi accreditabili in base all’art. 8, ottavo comma della legge 23 aprile 1981, n. 15573, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito secondo le indicazioni dei CCNL di comparto o di area dirigenziale.
1. …omissis74…..
2. Sino a quando i contratti collettivi nazionali di comparto o di area non avranno stabilito la specifica disciplina, le parti concordano che - salvo condizioni di miglior
73 Art. 8, comma 8 legge 23 aprile 1981, n. 155 «In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate della retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche».
favore negli attuali contratti - nei sottonotati comparti il trattamento economico spettante sia il seguente:
a) Ministeri:
Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre le voci retributive di cui all’art. 29, comma 1, primo alinea lett. a), b) e c) del CCNL stipulato il 16 maggio 1995, relative al trattamento fondamentale, anche le indennità previste dall’art. 34, comma 2, lett. a) del medesimo contratto.
c) Scuola:
Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre le voci retributive di cui all’art. 63, comma 1, primo alinea lettere a) e b) del CCNL stipulato il 4 agosto 1995, relative al trattamento fondamentale, anche le indennità previste dal medesimo articolo, comma 1 secondo alinea- sul trattamento accessorio - alle lettere e) o f) o g) secondo le rispettive qualifiche, nonché la progressione professionale di cui all’art. 27, comma 2 ultimo periodo del medesimo contratto.
f) Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione: …omissis78…
3. …omissis79…
75 Alinea superata e quindi omessa: «Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre le voci retributive di cui all’art. 46, comma 1, lettere a), b), c) del CCNL stipulato il 9 febbraio 1996, anche le seguenti indennità previste dai seguenti articoli del medesimo contratto:- artt. 54, 63, 67, nell’ordine, per il personale dei Monopoli di Stato, della Cassa depositi e prestiti e dell’ AIMA: indennità aziendale;- art. 58, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco: indennità di rischio;»
76 Alinea disapplicata in quanto il comparto università ha provveduto a regolare il trattamento economico nei CCNL di comparto. Si veda CCNL comparto Università del 9 agosto 2000, art. 15. Il testo omesso recitava: «Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre a tutte le voci retributive di cui all’art. 38, comma 1, lettera A) del CCNL stipulato il 21 maggio 1996, relative al trattamento fondamentale, anche le indennità previste alla lettera B) del medesimo articolo sul trattamento accessorio
- ai numeri 1 e 6.»
77 Alinea disapplicata in quanto il comparto sanità ha provveduto a regolare il trattamento economico nei CCNL di comparto. Si veda comparto sanità, CCNL 20 settembre 2001 - art. 43 e CCNL 19 aprile 2004 - art. 23. Il testo omesso recitava: «Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre a tutte le voci retributive di cui all’art. 40, comma 1, lettera A) del CCNL stipulato il 1° settembre 1995, anche le indennità dell’art. 45, compresa la maggiorazione ivi prevista - ove spettante; al personale inquadrato nel livello retributivo VIII bis competono l’ indennità di cui all’art. 49, comma 3 e quella del comma 4 ove spettante.»
78 Alinea disapplicata in quanto il comparto Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione ha provveduto a regolare il trattamento economico nei CCNL di comparto. Si veda comparto Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, CCNL 7 aprile 2006 - art. 40. Il testo omesso recitava: «Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre a tutte le voci retributive di cui all’art. 38, comma 1, lettera A) del CCNL stipulato il 7 ottobre 1996, relative al trattamento fondamentale, anche le indennità previste alla lettera B) del medesimo articolo sul trattamento accessorio - ai numeri 1 e 4 .»
4. …omissis80…
5. …omissis81…
Tutela del dirigente sindacale
(art. 18 CCNQ 7/8/1998; art. 5 CCNQ 24/9/2007)
2. Il dipendente o dirigente che rientra in servizio ai sensi del comma 1 è ricollocato nel sistema classificatorio del personale vigente presso l’amministrazione ovvero nella qualifica dirigenziale di provenienza, fatte salve le anzianità maturate, e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento mediante attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica del nuovo ruolo di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.
3. Il dipendente o dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l’attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.
79 Comma omesso in quanto superato: «Al dirigente sindacale in caso di distacco ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 5, è garantito: - il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche ivi compresa la retribuzione di posizione per i dirigenti. Il trattamento accessorio legato alla produttività o alla retribuzione di risultato è attribuito in base all’apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati;- i predetti periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell’amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico.»
81 Comma omesso in quanto superato: «Ai sensi e con le modalità dell’art. 3, comma 4 del d.lgs. 16 settembre 1996,
n. 564, in caso di aspettativa sindacale non retribuita, i contributi figurativi accreditabili in base all’art. 8, ottavo comma della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito secondo le indicazioni dei CCNL di comparto o di area dirigenziale.»
4. Il trasferimento in un’unità operativa ubicata in sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10(PAG. 18) (Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali), può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della RSU ove il dirigente ne sia componente.
4-bis.83 Nel comparto scuola il disposto del comma 4 non si applica nei casi in cui si debba procedere all’individuazione del personale soprannumerario, docente ed Ata, in conseguenza della rideterminazione dell’organico dell’istituzione scolastica o educativa. Non si applica, altresì, in tutti i casi nei quali l’assegnazione della sede sia stata disposta in applicazione di istituti che prevedono una permanenza annuale nella sede stessa.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano sino alla fine dell’anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
6. I dirigenti sindacali, nell’esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.
CAPO VI PROCEDURE E ADEMPIMENTI
Procedure per la richiesta, revoca e conferme dei distacchi ed aspettative sindacali
(art. 14 CCNQ 7/8/1998; art. 3 CCNQ 24/9/2007; art. 2, comma 3, CCNQ 27/1/1999)
1.84 Le richieste di distacco o aspettativa sindacale ai sensi degli artt. 5(PAG. 12) (Distacchi sindacali) e 12(PAG. 22) (Titolarità in tema di aspettative e permessi sindacali non retribuiti e loro flessibilità) sono presentate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato che -accertati i requisiti soggettivi previsti dagli artt. 5, comma 1 (PAG. 12) (Distacchi sindacali) ed 11 comma 1(PAG. 19) (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari) - provvedono entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti dall’art. 50 del
83 Comma aggiunto dall’art. 5, del CCNQ 24 settembre 2007.
84 Comma sostituito dall’art. 3 del CCNQ 24/9/2007. Il testo previgente recitava: «Le richieste di distacco o aspettativa sindacale ai sensi degli art. 5 e 12 sono presentate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato che - accertati i requisiti soggettivi previsti dagli art. 5, comma 1 ed 11 comma 1 - provvedono entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti dall’art. 54, comma 6 del d.lgs. 29/1993 anche ai fini della verifica del rispetto dei contingenti.»
d.lgs. 165/2001(PAG. 97) anche ai fini della verifica del rispetto dei contingenti. Le richieste di distacco o aspettativa sindacale sono altresì comunicate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative, oltre che alle amministrazioni di appartenenza, alla Presidenza del Consiglio dei ministri/Dipartimento della funzione pubblica, anche attraverso il sito web dedicato Gedap.
2. Per consentire i relativi adempimenti in ordine ai distacchi sindacali utilizzati nel Comparto "Regioni - autonomie locali", l’amministrazione di appartenenza trasmette copia dei provvedimenti di cui al comma 1 all’ANCI per il personale dipendente dai Comuni e loro consorzi ed IPAB; all’UPI per il personale dipendente dalle Province; all’UNCEM per il personale dipendente dalle Comunità montane; all’UNIONCAMERE per quanto riguarda il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni per quanto riguarda il personale dipendente dalle Regioni, dagli Enti pubblici non economici da esse dipendenti e dagli Istituti autonomi per le case popolari.
3. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alle amministrazioni interessate ed al Dipartimento della funzione pubblica per i consequenziali provvedimenti.
4. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 1 per la concessione dei distacchi o delle aspettative sindacali non retribuite, per motivi di urgenza - segnalati nella richiesta da parte delle confederazioni ed organizzazioni sindacali - è consentito l’utilizzo provvisorio - in distacco o aspettativa dei dipendenti interessati - dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.
5. Qualora la richiesta di distacco non possa aver seguito, l’eventuale assenza dal servizio dei dipendenti è trasformata, a domanda, in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell’art. 12(PAG. 22) (Titolarità in tema di aspettative e permessi sindacali non retribuiti e loro flessibilità).
6.85 Le variazioni ai distacchi ed alle aspettative devono essere comunicate alle amministrazioni interessate entro il 31 gennaio di ogni anno. Se, entro tale data, le aspettative e i distacchi non vengono espressamente revocati si intendono confermati e le amministrazioni non devono emanare alcun provvedimento. Il provvedimento risulta, invece, necessario nei casi di revoca, trasformazione di un istituto in un altro, modifica temporale, grado (da tempo pieno a part-time o viceversa). Gli estremi del
provvedimento adottato dalle amministrazioni devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti dei commi 3 e 4 dell’art. 50 del d.lgs. 165/2001(PAG. 97), anche ai fini del rispetto dei contingenti. Tutte le informazioni possono essere comunicate tempestivamente attraverso il sito web dedicato a Gedap. In tutti i casi di cessazione del distacco o di aspettativa, il dirigente sindacale rientrato nell’amministrazione di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di quest’ultima pretese relative ai rapporti intercorsi con la confederazione od organizzazione sindacale durante il periodo del mandato sindacale.
7. Nel rispetto delle quote complessive dei distacchi assegnati …omissis…86 al singolo comparto ed alla relativa autonoma area di contrattazione della dirigenza ed esclusivamente nel loro ambito, ogni singola confederazione può modificare — in forma compensativa tra comparto e relativa area — le quote di distacchi rispettivamente assegnati. Tale possibilità riguarda anche le organizzazioni sindacali di categoria appartenenti alla stessa sigla nonché le confederazioni e le organizzazioni della medesima sigla confederale tra di loro87. Dell’utilizzo dei distacchi in forma compensativa è data notizia all’amministrazione di appartenenza del personale interessato ai fini degli adempimenti istruttori di cui al presente articolo nonché per la predisposizione degli elenchi previsti dall’art.15, comma 4(PAG. 32) (Adempimenti).
Adempimenti
(art. 15 CCNQ 7/8/1998; art. 4 CCNQ 24/9/2007)
1. Fermo rimanendo il numero complessivo dei distacchi sindacali previsti dalle vigenti disposizioni per le Autonomie locali (Comuni, Province, Comunità Montane, IPAB.) - in presenza del decreto legge 25 novembre 1996, convertito in legge 24 gennaio 1997,
n. 5 che definisce le modalità di suddivisione delle spese tra gli enti predetti - nell’ambito degli adempimenti di cui al presente articolo ed all’interno delle suddette articolazioni settoriali - è possibile utilizzare in forma compensativa la ripartizione dei distacchi previsti per i dirigenti sindacali delle citate autonomie locali dalla tabella allegato 5, compensando le relative spese tra gli enti interessati.
2. Nell’ambito dei comparti Sanità, Università, Istituti di sperimentazione e ricerca, Enti pubblici non economici e, per quanto attiene le Regioni, nel comparto delle autonomie locali, le modalità di suddivisione delle spese dei distacchi tra le amministrazioni dei relativi comparti avverranno in forma compensativa secondo le intese intervenute nell’ambito dei rispettivi organismi previsti dall’art. 46, comma 3 del d.lgs. 29/199388. Tali organismi potranno, inoltre, concordare tra di loro la possibilità di utilizzo dei distacchi consentiti tra comparti ed aree diverse, consultando il Dipartimento della Funzione pubblica qualora la compensazione riguardi i distacchi delle amministrazioni statali, al fine di definire le modalità di riparto delle spese e dando comunicazione dell’accordo intervenuto all’ARAN ed anche al Dipartimento della Funzione Pubblica se non direttamente interessato.
4.90 Entro il …omissis91… di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche di cui al presente contratto adempiono agli obblighi previsti dall’art. 50 del d.lgs. 165/2001(PAG.
97) in tema di trasmissione dei dati ivi previsti alla Presidenza del Consiglio dei ministri/Dipartimento della funzione pubblica. Per garantire, da parte di quest’ultimo, la verifica del rispetto dei contingenti, le amministrazioni inviano le informazioni richieste esclusivamente attraverso il sito web dedicato Gedap. Il prospetto di rilevazione, di cui l’amministrazione trattiene copia, deve contenere la esatta imputazione delle ore di permesso sindacale retribuite fruite sui posti di lavoro dai dirigenti sindacali di cui agli artt. 8(PAG. 16) (Contingente dei permessi sindacali) e 11(PAG.
19) (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari) e, in analogia con quanto previsto nel comma 5, lo stesso deve essere controfirmato dalle associazioni sindacali richiedenti, salvo il caso di diniego che sarà segnalato e motivato. I modelli, compilati on-line, sulla base del citato prospetto di rilevazione, devono contenere le informazioni relative al rappresentante sindacale che ha certificato i dati e la motivazione dell’eventuale diniego. I dirigenti e/o i funzionari delle amministrazioni sono responsabili personalmente, per la parte di competenza, dell’utilizzazione delle
88 Ora, art. 41, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (pag. 96).
133. Il citato DM 23 febbraio 2009 procede alla revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, riducendoli del 15%.
91 Il termine del 31 maggio è omesso in quanto lo stesso è stato modificato con quello del 31 marzo dall’art. 7 – Adempimenti e procedure connesse alla fruizione delle prerogative sindacali (PAG. 57) del CCNQ 17 ottobre 2013 e dall’art. 7 Adempimenti e procedure connesse alla fruizione delle prerogative sindacali (PAG. 79) del CCNQ 5 maggio 2014.
prerogative sindacali - distacchi, aspettative e permessi sindacali - in violazione della normativa vigente.
5. La trasmissione delle schede compilate dalle amministrazioni pubbliche per l’aggiornamento del repertorio delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego e della loro consistenza associativa deve avvenire nel pieno rispetto delle procedure previste dalle vigenti disposizioni. Le schede dovranno essere controfirmate dalle associazioni sindacali interessate, salvo il caso di diniego che sarà segnalato contestualmente all’invio e dovranno contenere l’indicazione dell’importo del contributo sindacale.
Adempimenti e procedure connesse alla fruizione delle prerogative sindacali
(art. 7 CCNQ 17/10/2013 – RIFERITO AI SOLI COMPARTI)
1. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del DM 23 febbraio 2009 è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all’adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP.
2. Le amministrazioni comunicano trimestralmente alle associazioni sindacali ed alla RSU, per quanto di competenza, il numero di ore di permesso utilizzate ai sensi dell’art. 292, commi 2 e 5(PAG .49) (Distacchi e permessi sindacali nei comparti “Regioni e autonomie locali” e “Servizio sanitario nazionale”), dell’art. 493, comma 1(PAG. 52) (Permessi sindacali), ed dell’art. 594 (PAG 54) (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari). Per le amministrazioni articolate sul territorio, la comunicazione deve includere anche l’indicazione della sede presso cui sono stati richiesti i permessi. In caso di superamento del contingente dei permessi di posto di lavoro assegnato ai sensi dell’art. 295, comma 2(PAG .49) (Distacchi e permessi sindacali nei comparti “Regioni e autonomie locali” e “Servizio sanitario nazionale”) e dell’art. 496 (PAG. 52) (Permessi sindacali) l’amministrazione provvede immediatamente a darne notizia all’organizzazione sindacale interessata o alla RSU.
92 Il riferimento è all’art. 2 del CCNQ 17 ottobre 2013
93 Il riferimento è all’art. 4 del CCNQ 17 ottobre 2013
94 Il riferimento è all’art. 5 del CCNQ 17 ottobre 2013
95 Il riferimento è all’art. 2 del CCNQ 17 ottobre 2013
96 Il riferimento è all’art. 4 del CCNQ 17 ottobre 2013
3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad individuare e rendere noto il responsabile del procedimento dell’invio dei dati di cui ai commi 1 e 2, nonché di quelli di cui all’art. 50, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 165 del 2001(PAG. 97).
4. I dati di cui all’art. 50, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 165 del 2001(PAG. 97) dovranno essere inseriti nell’applicativo GEDAP entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
5. La mancata trasmissione dei dati entro i termini contrattualmente o normativamente previsti costituisce in ogni caso, fatte salve le eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per lo stesso responsabile del procedimento.
6. L’associazione sindacale o la RSU che, nell’anno di riferimento, abbia esaurito il relativo contingente dei permessi a disposizione, non potrà essere autorizzata alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito.
7. Nel caso in cui, comunque, la RSU o le associazioni sindacali risultino avere utilizzato permessi in misura superiore a quella loro spettante nell’anno, ove le stesse non restituiscano il corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti, l’amministrazione compensa l’eccedenza nell’anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza dei singoli soggetti il numero di ore risultate eccedenti nell’anno precedente, fino a capienza del monte-ore stesso. Per l’eventuale differenza si darà, comunque, luogo a quanto previsto dal comma 11 dell’art. 19(PAG 38) (Disposizioni particolari) del CCNQ del 7 agosto 1998.
8. Le amministrazioni che non ottemperino, nei tempi ivi previsti, al disposto del comma 1, oppure concedano ulteriori permessi dopo aver accertato il completo utilizzo del monte-ore a disposizione delle singole associazioni sindacali o della RSU, saranno direttamente responsabili del danno eventualmente conseguente all’impossibilità di ottenere il rimborso di cui al comma 7.
9. I dati a consuntivo di cui al predetto art. 50, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001(PAG. 97), trasmessi esclusivamente attraverso il sito web dedicato a GEDAP e nel rispetto delle modalità fissate dall’art. 15(PAG. 32) (Adempimenti) del CCNQ 7 agosto 1998, vengono comunicati alle associazioni sindacali per la verifica degli stessi da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla comunicazione. Decorsi ulteriori 5 giorni, i dati risultanti dall’applicativo GEDAP si considerano definitivi e non sono soggetti a variazioni successivamente all’avvio, da parte del Dipartimento della Funzione pubblica, della procedura di recupero ai sensi dell’art. 19, comma 11(PAG 38) (Disposizioni particolari), del CCNQ 7 agosto 1998.
10. In caso di superamento dei contingenti di prerogative sindacali attribuiti a ciascuna associazione sindacale, per l’eccedenza si applica quanto previsto dal comma 7.
11. Il Dipartimento della funzione pubblica, a richiesta dell’associazione sindacale interessata, può valutare l'opportunità di compensare eventuali eccedenze di permessi per la partecipazione ad organismi direttivi statutari di cui all’art. 11(PAG. 19) (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statuari) del CCNQ 7 agosto 1998 mediante proporzionale riduzione dei distacchi ottenuti per cumulo di permessi, di spettanza dell’associazione medesima, tenuto presente che 1 distacco da cumulo equivale a n.
1.572 ore di permesso.
(art. 7 CCNQ 5/5/2014 – RIFERITO ALLE SOLE AREE DIRIGENZIALI)
1. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del DM 23 febbraio 2009 è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all’adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dirigenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP.
2. Le amministrazioni comunicano trimestralmente alle associazioni sindacali, per quanto di competenza, il numero di ore di permesso utilizzate ai sensi dell’art. 297, commi 2 e 5 (PAG.69) (Distacchi e permessi sindacali nelle Aree II,III e IV) dell’art. 498, comma 2 (PAG.72) (Permessi sindacali), ed dell’art. 599 (PAG. 74) (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari). Per le amministrazioni articolate sul territorio, la comunicazione deve includere anche l’indicazione della sede presso cui sono stati richiesti i permessi. In caso di superamento del contingente dei permessi di posto di lavoro assegnato ai sensi dell’art. 2100, comma 3 (PAG.69) (Distacchi e permessi sindacali nelle Aree II, III e IV) e dell’art. 4101 (PAG.72) (Permessi sindacali) l’amministrazione provvede immediatamente a darne notizia all’organizzazione sindacale interessata.
3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad individuare e rendere noto il responsabile del procedimento dell’invio dei dati di cui ai commi 1 e 2, nonché di quelli di cui all’art. 50, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 165 del 2001(PAG. 97).
97 Il riferimento è all’art. 2 del CCNQ 5 maggio 2014
98 Il riferimento è all’art. 4 del CCNQ 5 maggio 2014
99 Il riferimento è all’art. 5 del CCNQ 5 maggio 2014
100 Il riferimento è all’art. 2 del CCNQ 5 maggio 2014
101 Il riferimento è all’art. 4 del CCNQ 5 maggio 2014
4. I dati di cui all’art. 50, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 (PAG. 97) dovranno essere inseriti nell’applicativo GEDAP entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
5. La mancata trasmissione dei dati entro i termini contrattualmente o normativamente previsti costituisce in ogni caso, fatte salve le eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per lo stesso responsabile del procedimento.
6. L’associazione sindacale che, nell’anno di riferimento, abbia esaurito il relativo contingente dei permessi a disposizione, non potrà essere autorizzata alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito.
7. Nel caso in cui, comunque, le associazioni sindacali risultino avere utilizzato permessi in misura superiore a quella loro spettante nell’anno, ove le stesse non restituiscano il corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti, l’amministrazione compensa l’eccedenza nell’anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza dei singoli soggetti il numero di ore risultate eccedenti nell’anno precedente, fino a capienza del monte-ore stesso. Per l’eventuale differenza si darà, comunque, luogo a quanto previsto dal comma 11 dell’art. 19 (PAG 38) (Disposizioni particolari) del CCNQ del 7 agosto 1998.
8. Le amministrazioni che non ottemperino, nei tempi ivi previsti, al disposto del comma 1, oppure concedano ulteriori permessi dopo aver accertato il completo utilizzo del monte-ore a disposizione delle singole associazioni sindacali, saranno direttamente responsabili del danno eventualmente conseguente all’impossibilità di ottenere il rimborso di cui al comma 7.
9. I dati a consuntivo di cui al predetto art. 50, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001(PAG. 97), trasmessi esclusivamente attraverso il sito web dedicato a GEDAP e nel rispetto delle modalità fissate dall’art. 15 (PAG. 32) (Adempimenti) del CCNQ 7 agosto 1998, vengono comunicati alle associazioni sindacali per la verifica degli stessi da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla comunicazione. Decorsi ulteriori 5 giorni, i dati risultanti dall’applicativo GEDAP si considerano definitivi e non sono soggetti a variazioni successivamente all’avvio, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, della procedura di recupero ai sensi dell’art. 19, comma 11(PAG 38) (Disposizioni particolari), del CCNQ 7 agosto 1998.
10. In caso di superamento dei contingenti di prerogative sindacali attribuiti a ciascuna associazione sindacale, per l’eccedenza si applica quanto previsto dal comma 7.
Disposizioni particolari
(art. 19 CCNQ 7/8/1998, come rinovellato dall’art. 6 del CCNQ 24/9/2007)102
«1. Le parti si danno atto che, in caso di affiliazione tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto, i distacchi, permessi ed aspettative sindacali di cui al presente contratto fanno capo solo alla organizzazione sindacale affiliante se rappresentativa ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Ai fini dell’accertamento della rappresentatività, con la rilevazione dei dati associativi riguardanti il 1998, le organizzazioni sindacali che a partire dal 1997 abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa che - allo stato - non corrisponde ai requisiti previsti dall’art. 44 comma 1 lett. c) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (imputazione al nuovo soggetto sindacale delle deleghe delle quali risultino titolari purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe o che le deleghe siano comunque confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto) dovranno dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza al disposto della norma. In caso negativo non sarà possibile riconoscere la rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini dell’ammissione alle trattative per il rinnovo dei CCNL e si darà luogo all’applicazione di quanto previsto dal comma 8 con decorrenza dall’entrata in vigore del presente accordo.
3. Nel caso del comma 2, le prerogative previste dal presente contratto vengono assegnate al nuovo soggetto sindacale unitariamente inteso se rappresentativo. I poteri e le competenze contrattuali - riconosciuti ai rappresentanti di tali soggetti in quanto firmatari dei CCNL di comparto o di area dall’ art. 5, comma 3 dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU - sono altresì, esercitati esclusivamente in nome e per conto del soggetto firmatario e non delle singole sigle sindacali in esso confluite. Pertanto nei contratti collettivi integrativi la sottoscrizione avviene in rappresentanza della nuova organizzazione sindacale.
4. Nel rispetto del comma 2 ed in conseguenza degli effetti dell’art. 44 del d.lgs. 80/1998, qualora nell’ambito del nuovo soggetto si verifichi la fuoriuscita di una delle sigle che vi aveva originariamente dato vita ovvero l’ingresso di una nuova sigla, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento della rappresentatività previsto dal comma 5.
5. L’ARAN, salvo che nel periodo transitorio di cui all’art. 44 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, procede all’accertamento della rappresentatività delle associazioni sindacali in corrispondenza dell’inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento nonché all’inizio del secondo biennio economico della stessa. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione nonché gli ultimi dati disponibili relativi alle elezioni delle RSU. L’accertamento produce effetti - con le medesime cadenze - sulla ripartizione dei distacchi e permessi.
6. Per i dirigenti sindacali delle autonome aree di contrattazione collettiva della dirigenza in attesa della verifica della loro rappresentatività, collegata alla stipulazione del contratto collettivo quadro per la definizione delle aree dirigenziali, restano in vigore:
a) i contingenti dei distacchi previsti dalla tabella all. 1 nonché la loro ripartizione ed il contingente dei permessi determinato in ciascuna amministrazione con le modalità del D.P.C.M. 770/1994 e relativi D.M. del 5 maggio 1995.
b) i permessi nella misura attualmente in atto goduta per effetto degli art. 5 dei CCNL quadro transitori del 26 e 27 maggio 1997, fatto salvo quanto previsto in capo alle confederazioni dalla tabella all. 11.
Dopo la stipulazione del citato contratto, con successivo accordo si definiranno le nuove ripartizioni dei distacchi e permessi di cui agli art. 6 comma 2, 8 comma 2, 11 comma 2 e 20, comma 1, nonché i regolamenti per le elezioni delle RSU relative alle medesime aree.»
rimessa alla scelta delle parti interessate. Le aggregazioni associative devono dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza al disposto della norma. In caso negativo non è possibile riconoscere la rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini dell’ammissione alle trattative per il rinnovo dei CCNL.
2. In caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto è sempre esclusa l’attribuzione delle deleghe dell’affiliato all’affiliante. Diverso è il caso di incorporazione/fusione di una organizzazione sindacale in un soggetto già esistente trattandosi in questo caso, invece, di successione a titolo universale.
3. …omissis103…
4. …omissis104…
5. L’idonea documentazione da fornire all’Aran, che attesti la regolarità sostanziale degli atti prodotti, nel caso dei commi 1, 2 e 3 ed in tutti i casi in cui si verifichi un mutamento associativo, è quella adottata dai competenti organi statutari e trasmessa all’Aran con lettera raccomandata AR a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato. Sono escluse mere note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie e che non diano conto degli elementi di effettività necessari per la successione nella titolarità delle deleghe al nuovo soggetto e che ad esso vengano imputate. Per la data di ricezione fa testo quella risultante sull’avviso di ricevimento della Raccomandata.
6. Le prerogative sindacali sono assegnate al soggetto sindacale rappresentativo. I poteri e le competenze contrattuali - riconosciuti ai rappresentanti dei soggetti sindacali rappresentativi in quanto firmatari dei CCNL di comparto o di area dall’art. 5, comma 3105 dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU - sono esercitati in nome e per conto degli stessi. Pertanto nei contratti collettivi integrativi la sottoscrizione avviene esclusivamente in rappresentanza della organizzazione
103 Comma omesso in quanto di carattere transitorio: «Ai fini dell’accertamento della rappresentatività del biennio contrattuale 2008-2009, allo scopo di coniugare il diritto di libera associazione sindacale con il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di rappresentatività sindacale, le aggregazioni associative che non hanno ottemperato al disposto del comma 1 possono provvedervi entro la data ultima del 31 dicembre 2007. Entro tale data le organizzazioni sindacali interessate hanno l’onere di fornire all’Aran “idonea documentazione” di cui al comma 5 che dimostri che il soggetto sindacale in capo al quale si deve accertare la rappresentatività è titolare in proprio di delega per il versamento dei contributi sindacali e che allo stesso sono imputate, per effettiva successione, le deleghe delle quali risultino titolari le organizzazioni costituenti, incorporate per fusione, affiliate, federate o in altre forme aderenti, comunque denominate.»
104 Comma omesso in quanto di carattere transitorio: «Qualora, entro il 31 dicembre 2007, i soggetti sindacali non forniscano la documentazione richiesta nel comma 5, e, quindi, garanzie sulla effettività della delega, non sarà possibile riconoscere in capo agli stessi la rappresentatività per il biennio 2008-2009, ed ogni singola organizzazione sindacale sarà misurata, ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (PAG. 97), sulla base delle deleghe di cui è direttamente titolare e intestataria al momento in cui interviene da parte dell’Aran la rilevazione del dato. Qualora, entro il predetto termine, le decisioni in materia siano state adottate dai competenti organismi statutari ed inviata la relativa documentazione ex comma 5, ma non sia ancora intervenuta la ratifica congressuale, se statutariamente prevista, tale ratifica, in via eccezionale, può intervenire entro e non oltre il 31 marzo 2008.»
sindacale rappresentativa. In caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto, l’organizzazione sindacale affiliante, se rappresentativa ai sensi delle vigenti disposizioni, è unica titolare dei distacchi, dei permessi e delle altre prerogative sindacali di cui al presente contratto.
7. Allo scopo di garantire la certezza e la stabilità delle relazioni sindacali, nel rispetto del comma 1, e per gli effetti dell’art. 43 del d.lgs. 165/2001 (PAG. 95), qualora nell’ambito di un soggetto sindacale rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il mero cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento della rappresentatività previsto dal comma 8.
8. L’ARAN procede all’accertamento della rappresentatività delle associazioni sindacali, come normativamente predeterminata, in corrispondenza dell’inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento …omissis106…. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione nonché gli ultimi dati disponibili relativi alle elezioni delle RSU.
9. Ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 165/2001, comma 1 (PAG. 95), il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato. A tale fine non conta il numero dei lavoratori associati al sindacato ma il numero delle trattenute per i contributi sindacali effettivamente operate in busta paga tramite delega di cui è titolare il sindacato. Per tale motivo il dato associativo è rilevato direttamente dalla busta paga del lavoratore in quanto solo a fronte del contributo versato la delega diviene effettiva. Al fine di contare anche le deleghe rilasciate nel mese di dicembre dell’anno di riferimento della rilevazione, la lettura viene effettuata dalla busta paga del mese di gennaio immediatamente successivo in quanto, solo in essa, sono rilevabili tutte le deleghe attive rilasciate entro l’ultimo giorno del mese di dicembre, stante l’obbligo delle amministrazioni di procedere alla trattenuta del contributo sindacale dal mese immediatamente successivo a quello del rilascio della delega. Nel caso in cui la delega rilasciata nel mese di dicembre non risulti contabilizzata nella busta paga del mese di gennaio, la stessa non è valida ai fini del calcolo della rappresentatività non essendo dimostrata la sua attivazione. Tale modalità, valida per tutte le rilevazioni …omissis…107 evita di considerare, ai fini della rappresentatività, deleghe fittizie e cioè quelle che, eventualmente rilasciate dai lavoratori negli ultimi giorni utili di dicembre, sono revocate nei primi giorni del successivo mese di gennaio,
sicché la delega pur rilasciata non diviene mai effettiva. L’obbligo delle amministrazioni di procedere alla tempestiva e corretta trattenuta del contributo sindacale comporta, ovviamente, la responsabilità del dirigente competente che risulti inadempiente. E’ demandato alla deliberazione del Comitato Paritetico previsto dal comma 8 e seguenti dell’art. 43 del d.lgs. 165/2001 (PAG. 95) la risoluzione dei casi controversi imputabili alla inadempienza o comunque a ritardi delle amministrazioni.
10. L’accertamento produce effetti - con le medesime cadenze del comma 8 - sulla ripartizione dei distacchi e permessi.
11. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole del giudizio, dovranno restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico dei distacchi e delle ore di permesso fruite e non spettanti. Analogamente si procede nei confronti delle confederazioni ed organizzazioni sindacali in caso di superamento dei contingenti dei distacchi - verificati annualmente a consuntivo dal Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi dell’art. 15 (PAG. 32) (Adempimenti) - nonché dei permessi loro spettanti.
12. …omissis108…
13. …omissis109…
14. I voti ottenuti dalle singole liste elettorali nelle elezioni delle RSU non sono mai sommabili o trasferibili.
108 Comma omesso in quanto di carattere transitorio: «Come norma transitoria, in via eccezionale e con esclusione della ripetibilità, per gli anni pregressi a decorrere dal 1998 e sino al 31 dicembre 2006, tenuto conto che, dall’anno 2007 il Dipartimento della Funzione pubblica ha adottato un nuovo sistema informatizzato di rilevazione - sito web dedicato a Gedap - è consentita la compensazione tra il periodo di superamento del contingente dei distacchi e quello di sott’utilizzazione dello stesso, purché avvenuti nello stesso anno, nonché tra i permessi degli artt. 8 e 11. In questo ultimo caso, nel limite dei contingenti complessivamente distribuiti dai periodici biennali CCNQ alle associazioni sindacali rappresentative di comparto e di area, ove si sia verificato il superamento del contingente dei permessi dell’art. 8 e il parziale utilizzo di quello dell’art. 11 (di spettanza sia delle confederazioni che delle organizzazioni di categoria) e viceversa, è permessa la compensazione tra detti contingenti. A decorrere dall’1 gennaio 2007 la predetta compensazione è esclusa.»
109 Comma omesso in quanto superato dall’art. 7 comma 7 (Adempimenti e procedure connesse alla fruizione delle prerogative sindacali (PAG. 57) del CCNQ 17 ottobre 2013 - per i comparti – e dall’art. 7, comma 7 (Adempimenti e procedure connesse alla fruizione delle prerogative sindacali (PAG. 79) del CCNQ 5 maggio 2014 - per le aree dirigenziali – testo originario: «Dall’1 gennaio 2007, nel caso in cui nell’anno di riferimento un soggetto sindacale abbia superato il contingente dei permessi dell’art. 8 (contingente dei permessi sindacali), l’amministrazione, previo consenso dell’associazione sindacale interessata, in luogo del recupero diretto di cui al comma 11, può compensare l’eccedenza nell’anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza il numero di ore risultate eccedenti nell’anno precedente. Nel caso in cui l’associazione sindacale nell’anno successivo a quello in cui si è verificata l’eccedenza non abbia un contingente a disposizione, ovvero esso non sia sufficiente, si darà luogo a quanto previsto nel comma 11».
Ulteriori modalità di recupero delle prerogative sindacali
(art. 8 CCNQ 17/10/2013 – RIFERITO AI SOLI COMPARTI)
1. Alle confederazioni ed organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole dei successivi gradi di giudizio, continua ad applicarsi l’art. 19, comma 11 (PAG 38) (Disposizioni particolari), del CCNQ 7 agosto 1998, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.
2. Laddove le associazioni sindacali di cui al comma 1 siano comunque rappresentative in altri comparti o qualora le stesse abbiano acquisito successivamente la rappresentatività, il Dipartimento della Funzione pubblica definisce, sentite le medesime associazioni sindacali, un piano di restituzione delle prerogative fruite e non spettanti, mediante proporzionale riduzione dei contingenti assegnati, anche negli anni successivi.
3. Il piano di cui al comma 2 ha ad oggetto esclusivamente i distacchi, ivi inclusi quelli derivanti da cumulo di permessi, ed i permessi per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari di cui all’art. 11 (PAG 19) (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari) del CCNQ 7 agosto 1998.
4. La restituzione di cui al comma 2 può essere ripartita per un periodo di tre anni, detraendo quota parte dei contingenti di spettanza di ciascun anno. Qualora l’entità delle prerogative fruite e non spettanti sia rilevante, tale periodo può essere esteso a 5 anni.
5. Ove l’applicazione dei precedenti commi non consenta di recuperare la totalità delle ore e/o dei distacchi fruiti durante l’ammissione con riserva, per la parte residua si applica l’art. 19, comma 11 (PAG 38) (Disposizioni particolari), del CCNQ 7 agosto 1998. Analogamente si procede nel caso in cui, a seguito dei successivi accertamenti della rappresentatività, venga meno il requisito della rappresentatività.
6. Le prerogative oggetto della procedura di cui ai commi 2 e 3 vengono assegnate pro-quota, nei limiti del piano di restituzione ivi previsto, alle associazioni sindacali cui sarebbero spettate se non fosse intervenuta la pronuncia giurisdizionale di ammissione con riserva.
(art. 8 CCNQ 5/5/2014 – RIFERITO ALLE SOLE AREE DIRIGENZIALI)
1. Alle confederazioni ed organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole dei successivi gradi di giudizio, continua ad applicarsi l’art. 19, comma 11 (PAG 38) (Disposizioni particolari) del CCNQ 7 agosto 1998, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.
2. Laddove le associazioni sindacali di cui al comma 1 siano comunque rappresentative in altre aree o qualora le stesse abbiano acquisito successivamente la rappresentatività, il Dipartimento della funzione pubblica definisce, sentite le medesime associazioni sindacali, un piano di restituzione delle prerogative fruite e non spettanti, mediante proporzionale riduzione dei contingenti assegnati, anche negli anni successivi.
3. Il piano di cui al comma 2 ha ad oggetto esclusivamente i distacchi, ivi inclusi quelli derivanti da cumulo di permessi, ed i permessi per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari di cui all’art. 11 (PAG 19) (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari) del CCNQ 7 agosto 1998.
4. La restituzione di cui al comma 2 può essere ripartita per un periodo di tre anni, detraendo quota parte dei contingenti di spettanza di ciascun anno. Qualora l’entità delle prerogative fruite e non spettanti sia rilevante, tale periodo può essere esteso a cinque anni.
5. Ove l’applicazione dei precedenti commi non consenta di recuperare la totalità delle ore e/o dei distacchi fruiti durante l’ammissione con riserva, per la parte residua si applica l’art. 19, comma 11 (PAG 38) (Disposizioni particolari) del CCNQ 7 agosto 1998. Analogamente si procede nel caso in cui, a seguito dei successivi accertamenti della rappresentatività, venga meno il requisito della rappresentatività.
6. Le prerogative oggetto della procedura di cui ai commi 2 e 3 vengono assegnate pro-quota, nei limiti del piano di restituzione ivi previsto, alle associazioni sindacali cui sarebbero spettate se non fosse intervenuta la pronuncia giurisdizionale di ammissione con riserva.
Attivazione della compensazione
(art. 4 CCNQ 3/11/2011110 – RIFERITO AI SOLI COMPARTI)
1. …omissis111…
2. La compensazione di cui al comma 1 può essere ripartita in un periodo di tre anni, a decorrere dal gennaio 2012, detraendo quota parte dell’eccedenza dei permessi dal monte ore di spettanza di ciascun anno. Qualora l’entità dell’eccedenza sia rilevante tale periodo può essere esteso a 5 anni.
3. In ogni caso, al fine di non comprimere eccessivamente l’esercizio delle prerogative sindacali, a ciascuna associazione sindacale dovrà essere garantito un contingente minimo del 30% dei permessi di cui all’art. 11 (PAG. 19) (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statuari) del CCNQ 7 agosto 1998 a disposizione in ciascun anno, ferma restando la possibilità, per le singole associazioni sindacali, di concordare percentuali inferiori nell’ambito della proposta di cui al comma 1.
4. Qualora l’applicazione dei precedenti commi non consenta di recuperare la totalità delle ore fruite in eccedenza, per la parte residua si applica l’art. 19, comma 11 (PAG. 38), del CCNQ 7 agosto 1998.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile attivare la procedura di compensazione o qualora le associazioni sindacali non si siano avvalse, nel termine di cui al comma 1, della facoltà di cui all’art. 2, il Dipartimento della Funzione pubblica attiva le procedure per il recupero con le modalità di cui all’art. 19, comma 11 (PAG. 38), del CCNQ 7 agosto 1998.
110 Il CCNQ del 3 novembre 2011 introduce, in via eccezionale, la possibilità di compensare le ore di permessi per la partecipazione ad organismi direttivi statutari, di cui all’art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998, fruite in eccedenza negli anni 2007-2008-2009-2010, mediante proporzionale riduzione dei contingenti riferiti agli anni successivi. Benché tale compensazione non sia più attivabile, si riportano di seguito gli art. 2 e 3, necessari al fine di individuare i limiti della procedura descritta nell’art. 4, i cui effetti sono tuttora vigenti per le associazioni sindacali che si siano avvalse della facoltà concessa dal CCNQ 3 novembre 2011 in parola:
«Art. 2 - Permessi ex art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 - 1. In via del tutto eccezionale, senza possibilità di ripetizione alcuna, nel caso in cui le associazioni sindacali risultino aver utilizzato permessi per la partecipazione agli organismi direttivi statutari, di cui all’art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998, in misura superiore a quella loro spettante negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, in alternativa all’art. 9, comma 8 del CCNQ del 9 ottobre 2009, possono compensare le ore fruite in eccedenza nell’ambito dei contingenti previsti per gli anni successivi con riferimento alla medesima tipologia di permessi, con le modalità di cui all’art. 4.
Art. 3 – Verifica 1. Il Dipartimento della funzione pubblica, alla data di entrata in vigore del presente CCNQ, avvia le iniziative necessarie per consentire alle amministrazioni ed alle associazioni sindacali, la verifica dei dati relativi alle ore di permesso sindacale ex art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998 presenti nell’applicativo GEDAP negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010.2. In ogni caso, la verifica di cui al comma 1 deve concludersi nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente CCNQ. Decorsi ulteriori 15 giorni i dati risultanti dall’applicativo GEDAP si considerano definitivi. Entro i successivi 5 giorni, il Dipartimento della Funzione pubblica comunica alle associazioni sindacali la conclusione della procedura di verifica.»
111 Comma omesso in quanto superato: «Le associazioni sindacali rappresentative, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 3, comma 2, possono avvalersi della facoltà di cui all’art. 2, presentando al Dipartimento della Funzione pubblica una specifica proposta per la compensazione dei permessi fruiti in eccedenza, sottoposta all’approvazione del medesimo Dipartimento che deve intervenire entro 5 giorni dalla ricezione della stessa.»
6. Laddove, a seguito dei prossimi accertamenti della rappresentatività, per talune associazioni sindacali venga meno il requisito della rappresentatività, per le quote dei permessi in eccedenza non ancora compensate, il Dipartimento della Funzione pubblica attiva le procedure per il recupero con le modalità di cui all’art. 19, comma 11 (PAG. 38), del CCNQ del 7 agosto 1998.
NORME FINALI E TRANSITORIE
Disposizioni transitorie
1. …omissis112…
2. …omissis113…
3. Ai permessi cumulati sotto forma di distacchi si applicano tutte le flessibilità previste dall’art. 7 (PAG. 1432) (Flessibilità in tema di distacchi sindacali). I nominativi dei dirigenti sindacali che usufruiscono dei permessi cumulati devono essere comunicati all’amministrazione di appartenenza ed al Dipartimento della Funzione pubblica per gli adempimenti dell’art. 14 (PAG. 30) (Procedure per la richiesta, revoca e conferme dei distacchi ed aspettative sindacali).
4. …omissis114…
5. …omissis115…
6. …omissis116…
112 Comma omesso in quanto di carattere transitorio: «Nell’attuale periodo transitorio previsto dall’art. 44, comma 1 lett. g) del d.lgs. 1998, n. 80, fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU, le associazioni sindacali rappresentative, con il presente contratto, concordano di cumulare i permessi sindacali loro spettanti in base alla ripartizione prevista dall’art. 9, commi 1 e 2 sino ad un massimo di 9 minuti per dipendente in servizio pari a n. 269 distacchi per i comparti e n. 20 per le aree dirigenziali».
114 Comma omesso in quanto di carattere transitorio: «Le tabelle di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui all’ art. 11 avranno valore sino all’entrata a regime del nuovo sistema di rappresentatività, di cui all’art. 44 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, agli effetti del quale le parti concorderanno la nuova ripartizione dei distacchi in base ai dati sulle deleghe e sui voti riportati nelle elezioni per le RSU nel 1998, confermando o modificando i permessi cumulati del comma 2 e la loro entità».
115 Comma omesso in quanto di carattere transitorio: «La ripartizione dei permessi cumulati sotto forma di distacchi delle aree dirigenziali, pari a n. 20, sarà ripartita al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 19, comma 6, unitamente al contingente di n.124 distacchi di cui alla tabella 1».
7. …omissis117…
Estensione
1. Le norme sulla rappresentatività previste dal d.lgs. 29/1993118, come modificato ed integrato dai d.lgs. 396/1997 ed 80/1998 trovano applicazione anche per l'ammissione alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del personale e dei dirigenti degli enti di cui all'art. 73119 del citato decreto.
2. …omissis120…
4. Rimangono fermi in capo alle associazioni sindacali riconosciute rappresentative nei predetti enti, ai sensi dei commi 1 e 2, i distacchi spettanti alle stesse distinti tra comparto ed area dirigenziale, il cui contingente dovrà essere comunicato all'ARAN.
116 Comma omesso in quanto di carattere transitorio: «I contingenti dei permessi previsti dagli artt. 8, comma 2, e 11, comma 2, nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del presente contratto e il 31 dicembre 1998 sono utilizzati pro rata».
118 Il riferimento deve essere ora inteso al d.lgs. n. 165 del 2001
119 Il riferimento deve ora intendersi all’art. 70 del d.lgs. n. 165 del 2001, benché ora sia superato dall’art. 66, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2009 «3. All'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi. L'Ente nazionale aviazione civile (ENAC), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), il Centro nazionale per l'informatica per la pubblica amministrazione (CNIPA), l'UNIONCAMERE ed il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ricollocati nell'ambito dei comparti e aree di contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (pag. 93) e ad essi si applica interamente il Titolo III del medesimo decreto legislativo.»
Durata
1. Il presente contratto è valido per il quadriennio 1998-2001. La disdetta può essere richiesta dall’ARAN o da almeno quattro Confederazioni sindacali firmatarie del presente contratto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata almeno sei mesi prima della data di scadenza del quadriennio. In caso di mancata disdetta il presente contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno.
2. Per quanto attiene alla ripartizione dei distacchi e dei permessi il presente contratto rispetterà le cadenze previste dagli artt. 6(PAG. 13) (Ripartizione del contingente dei distacchi) e 9 (PAG. 17) (Modalità di ripartizione dei permessi).
3. In caso di decisione giudiziale relativa alla ripartizione delle prerogative sindacali previste dal presente contratto nonché all’ammissione di nuovi soggetti, l’ARAN convoca immediatamente le XX.XX. firmatarie per valutare le iniziative conseguenti.
Disapplicazioni
1. Il presente contratto sostituisce, fatto salvo quanto previsto all’art.17 comma 2 (PAG.
26) (Trattamento economico), i contratti collettivi nazionali quadro transitori stipulati il 26 e 27 maggio 1997. Dalla data di stipulazione è, altresì, disapplicato il D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770 nonché i Decreti del Ministro della funzione pubblica in data 5 maggio 1995, sostituiti dalle tabelle allegate al presente contratto.
2. Gli articoli da 2 a 4 (2 - Diritto di assemblea (PAG. 10) – 3 - Diritto di affissione (PAG. 11)
– 4 - Locali (PAG. 11)) costituiscono linee di indirizzo per i contratti collettivi dei comparti e delle aree relativi al quadriennio 1998 - 2001 che - dopo la specifica disciplina negoziale - provvederanno direttamente a disapplicare le norme vigenti in materia ai sensi dell’art. 72 del d.lgs. 29/1993.
RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI NEL TRIENNIO 2013-2015
CCNQ 17 OTTOBRE 2013
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (PAG. 89), in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto n. 165 (PAG. 88), ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva. Il presente contratto si applica, inoltre, esclusivamente per i fini di cui all’art. 4, comma 2 (PAG. 52) (Permessi sindacali), al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero assunto con contratto regolato dalla legge locale.
2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo è definito dal CCNQ del 9 ottobre 2009 stipulato a seguito del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 23 febbraio 2009 “Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 (PAG. 88), e 70, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 46-bis del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
3. Nel presente contratto la dizione “comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego” è semplificata in “comparti”.
4. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale, disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998 per il personale dei comparti, sono indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo è indicato con la dizione “accordo stipulato il 7 agosto 1998”. Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali – stipulato contestualmente – ed integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999, dall’art. 7, comma 3, del CCNQ del 18 dicembre 2002 e dal CCNQ del 24 settembre 2007 è indicato come “CCNQ del 7 agosto 1998”.
5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (PAG. 95) come specificato nell’art. 9 comma 2 (PAG. 56) (Disposizioni finali). Nel testo del
presente contratto esse vengono indicate come “organizzazioni sindacali rappresentative”.
6. Alle trattative nazionali di comparto sono, altresì, ammesse le confederazioni cui le organizzazioni rappresentative di cui al comma 5 aderiscono. Pertanto, con il termine di “associazioni sindacali” si intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti.
7. Con il termine “amministrazione” o “ente” sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.
RIPARTIZIONE DELLE PREROGATIVE SINDACALI NEI COMPARTI REGIONI – AUTONOMIE LOCALI E SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Distacchi e permessi sindacali nei comparti delle Regioni e autonomie locali e del Servizio sanitario nazionale
1. Sono confermati i contingenti dei distacchi sindacali fissati dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 1995 all’articolo 1, lettere e) ed i). Tali contingenti sono pari a n. 273122 distacchi per il comparto Regioni e autonomie locali e n. 194123 distacchi per il comparto del Servizio sanitario nazionale, ripartiti secondo le tavole rispettivamente n. 2 (PAG. 59) e n. 3 (PAG. 60) allegate.
2. Il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 60124 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l’amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:
a) n. 30 minuti alla RSU;
b) n. 30125 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative, di cui:
comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.
a. n. 20126 minuti e 30 secondi destinati al monte ore di singola amministrazione;
b. n. 9127 minuti e 30 secondi cumulati a livello nazionale sotto forma di distacchi.
3. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, lett. b) punto a. sono ripartiti nelle amministrazioni tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate nell’art. 9 (PAG. 17) (Modalità di ripartizione dei permessi) del CCNQ del 7 agosto 1998.
4. Il contingente di distacchi derivante dai permessi cumulati di cui al comma 2, lettera b) punto b. ammonta a n. 50128 distacchi per il comparto Regioni e autonomie locali e a n. 55129 distacchi per il comparto Sanità, ed è ripartito tra le confederazioni, in via transattiva e nel rispetto del peso proporzionale di ognuna nel comparto, come indicato rispettivamente nelle tavole n. 4 (PAG. 60) e n. 5 (PAG. 60).
5. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto dall’art. 11 (PAG.
19) (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari) del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, continua ad essere pari a n. 49. 713130 ore per il comparto Regioni e autonomie locali e n. 45.641131 ore per il comparto del Servizio sanitario nazionale, distribuite rispettivamente come da tavole n. 6 (PAG. 61) e n. 7 (PAG. 61).
6. E’ confermato il comma 4 dell’art. 5 del CCNQ del 18 dicembre 2002 (PAG.20), con le precisazioni di cui all’art. 9, comma 6 (PAG. 56) (Disposizioni finali).
RIPARTIZIONE DELLE PREROGATIVE SINDACALI NEI RESTANTI COMPARTI
Distacchi sindacali
1. E’ confermato il contingente di n. 672132 distacchi sindacali definito dall’art. 5, comma 3, del CCNQ del 9 ottobre 2009, utilizzabile nei comparti di contrattazione delle Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola e Università, come definiti dal CCNQ 11 giugno 2007.
2. Il contingente di cui al comma 1 costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti ivi elencati dalle associazioni sindacali di cui all’art. 1, commi 5 e 6 (PAG.
48) (Campo di applicazione), fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 (PAG. 60) (Permessi sindacali).
3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 1, nelle more della razionalizzazione dei comparti di contrattazione collettiva, è ripartito nell’ambito di ciascun comparto secondo le tavole allegate da n. 8 (PAG. 61) a n. 15 (PAG. 64).
4. Nei comparti Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, anche per la durata del presente contratto, il contingente dei distacchi rimane costituito per scorporo dai comparti di provenienza del personale. Al fine di consentire le agibilità sindacali alle organizzazioni sindacali di categoria del Comparto Ministeri e del Comparto Scuola è possibile utilizzare in forma compensativa i distacchi di loro pertinenza, rispettivamente nei comparti Agenzie fiscali e Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché nel comparto Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Tale facoltà viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate per i comparti di provenienza. Dell’avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all’ARAN.
5. Sono confermati i criteri circa le modalità di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali rappresentative già previsti dall’art. 6 (PAG. 13) (Ripartizione del contingente dei distacchi) del CCNQ del 7 agosto 1998, con la precisazione che, ai sensi dell’art. 43, comma 13 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per garantire le minoranze linguistiche della provincia di Xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx Xxxxx
d’Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili per le confederazioni è utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB - USAS che ne era già intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998.
6. In relazione alla problematica inerente l’insufficienza di prerogative sindacali per l’Area V, nella quale sono confluiti i dirigenti scolastici, per ottemperare alla sentenza del Tribunale di Roma n. 14506 del 20 luglio 2007 si conferma quanto già previsto all’art. 5, comma 4, del CCNQ 9 ottobre 2009. In particolare le parti concordano che
n. 5 distacchi di competenza del Comparto Scuola verranno ceduti all’Area V a seguito della sottoscrizione del prossimo CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali della dirigenza. Pertanto, a decorrere da tale data, il contingente di cui al comma 1 sarà pari a n. 1.308 distacchi. Dalla medesima data entra in vigore la tavola n. 14 bis
(PAG. 63) che sostituisce la tavola n. 14 (PAG. 63).
Permessi sindacali
1. Il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 51133 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l’amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:
a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;
b) n. 25134 minuti e 30 secondi alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6.
2. Il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all’estero, assunto con contratto regolato dalla legge locale, ove eletto nelle RSU secondo quanto previsto dall’accordo stipulato il 7 agosto 1998, può fruire dei permessi di cui al comma 1, lett. a), fermo restando che lo stesso personale non concorre al calcolo del contingente complessivo dei permessi in parola che resta determinato ai sensi del medesimo comma 1.
3. I permessi di cui al comma 1, lett. b) sono ripartiti nelle amministrazioni tra le organizzazioni sindacali rappresentative, secondo le modalità indicate nell’art. 9 (PAG. 17) (Modalità di ripartizione dei permessi) del CCNQ del 7 agosto 1998, come di seguito integrate.
4. Prima di procedere all’assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 3, l’amministrazione dovrà detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all’eventuale percentuale di utilizzo cumulato di cui ai commi 5 e 6.
5. Xxxxx rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU indicati al comma 1 lett. a), i permessi sindacali di cui al comma 1, lett. b) a livello nazionale possono essere utilizzati in forma cumulata nella misura massima del 37% della quota a disposizione.
6. Per il Comparto Scuola la misura massima di cui al comma 5 è elevata di ulteriori 16 punti percentuali.
7. Entro 45 giorni dalla firma dell’ipotesi di accordo le confederazioni sindacali rappresentative, o le organizzazioni sindacali rappresentative nel caso esclusivo in cui non aderiscano ad alcuna confederazione, comunicano formalmente all’Aran a mezzo raccomandata A.R., o pec all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx, o raccomandata a mano, la percentuale di permessi che, ai sensi dei commi 5 e 6, intendono utilizzare in forma cumulata a livello nazionale. Il mancato invio, nei termini suindicati, della comunicazione di cui al presente comma si intende quale implicita rinuncia all’utilizzo in forma cumulata dei permessi sindacali.
8. L’attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto, fatte salve le diverse decorrenze previste per il Comparto Scuola all’art. 6, comma 1 (PAG. 54) (Disposizioni particolari per il comparto scuola).
9. Al fine di garantire la massima trasparenza e verificabilità del processo, nonché di consentire alle singole amministrazioni di conoscere la percentuale di cui al comma 4, l’Aran pubblica sul proprio sito Internet una tabella di sintesi delle comunicazioni ricevute.
10. La quantificazione dei permessi destinati all’utilizzo in forma cumulata di cui al presente articolo viene effettuata dall’Aran tenendo conto della percentuale indicata nelle comunicazioni di cui al comma 7, dell’accertamento della rappresentatività in vigore e, per quanto riguarda i dipendenti, del dato ufficiale pubblicato nell’ultimo Conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato alla data del 31.12.2011 che, per gli aspetti inerenti la presente procedura, sarà pubblicato anche nel sito istituzionale dell’Aran a seguito della firma della presente ipotesi di accordo.
11. Ai soli fini del calcolo di cui al comma 10, per il Comparto Scuola si continua a tener conto anche del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
12. La quantità di permessi destinati all’utilizzo in forma cumulata, determinata ai sensi dei precedenti commi, è tempestivamente comunicata dall’Aran alle associazioni sindacali richiedenti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica per gli adempimenti di competenza.
Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari
1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto dall’art. 11 (PAG. 19) (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari) del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, è pari a n. 98.116135 ore di permesso di cui:
a) n. 15.156136 ore ripartite, sulla base della tavola n. 16 (PAG. 64), tra le confederazioni rappresentative nei comparti ai sensi dell’art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001;
b) n. 82.960137 ore suddivise tra i comparti di cui all’art. 3, comma 1 (PAG. 51)
(Distacchi sindacali), come da tavola 17 (PAG. 65).
2. Il contingente di cui al comma 1, lettera b) è ripartito tra le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dal n. 18 (PAG. 65) al n. 25 (PAG. 67).
3. E’ confermato il comma 4 dell’art. 5 del CCNQ del 18 dicembre 2002 (PAG.20), con le precisazioni di cui all’art. 9, comma 6 (PAG. 56) (Disposizioni finali).
CAPO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI
Disposizioni particolari per il Comparto Scuola
1. Per l’applicazione del presente contratto, nel Comparto Scuola, al fine di consentire a regime l’utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all’avvio dell’anno scolastico 2013-2014. A tal fine:
a) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca le proprie richieste di distacco e i permessi utilizzati in forma cumulata a livello nazionale di cui all’art. 4 (PAG. 60) (Permessi sindacali) sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dalla ipotesi di contratto non oltre il giorno 30 giugno 2013;
b) le variazioni dei distacchi rispetto al vigente CCNQ 9 ottobre 2009, come conseguenti al presente contratto, saranno conteggiate ai fini delle esigenze organizzative dell’amministrazione scolastica e definitivamente attivati con l’entrata in vigore del presente contratto;
c) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno successivo a quello dell’entrata in vigore del presente contratto e, ove questo corrisponda, per i soli docenti, con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche, dal 1° settembre 2013, senza interruzione dell’anzianità di servizio.
2. Per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all’obbligo di assicurare la continuità dell’attività didattica, il termine del 30 giugno di ciascun anno per le richieste di distacco o di aspettativa può essere oltrepassato quando le richieste possano essere accolte senza arrecare alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.
3. Rimane confermato quanto previsto al comma 3 dell’art. 6138 del CCNQ del 18 dicembre 2002 (PAG. 25), ribadito dai successivi CCNQ del 3 agosto 2004, del 31 ottobre 2007, del 26 settembre 2008 e del 9 ottobre 2009.
4. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell’art. 4, comma 7 (PAG. 60) (Permessi sindacali), per il Comparto Scuola andrà in ogni caso garantito che il contingente dei permessi di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) (PAG. 60) (Permessi sindacali) fruiti dalle associazioni sindacali non superi, in vigenza del presente contratto, il limite massimo di n. 794.000 ore. A tal fine, l’Aran comunicherà tempestivamente al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla. Qualora la percentuale di cumulo scelta dalle singole Confederazioni superi il 45%, la parte eccedente inciderà sul monte ore di amministrazione, riducendolo di un’ulteriore quota correlata all’utilizzo, nella base di calcolo dei permessi cumulati, anche del dato relativo al personale a tempo determinato.
5. Si conferma quanto previsto dall’art. 8, comma 5, del CCNQ 9 ottobre 2009 che fa salvi i diritti sindacali per il personale di cui agli artt. 36 e 59 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007.
1998.
Adempimenti e procedure connesse alla fruizione delle prerogative sindacali
…omissis139…
Ulteriori modalità di recupero delle prerogative sindacali
…omissis140…
Disposizioni finali
1. Il presente contratto sostituisce quello sottoscritto in data 9 ottobre 2009 come successivamente modificato dal CCNQ 19 luglio 2012 ed è valido fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ.
2. Per il triennio di contrattazione 2013-2015, in via provvisoria, le associazioni sindacali rappresentative sono quelle indicate nelle tavole dal n. 1 (PAG. 59) al n. 25
(PAG.67).
3. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 2 (PAG. 49) (Distacchi e permessi sindacali nei comparti “Regioni e autonomie locali” e “Servizio sanitario nazionale”), 3 (PAG. 51) (Distacchi sindacali), 4 (Permessi sindacali) (PAG. 52) e 5 (PAG. 54) (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari) - entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo accordo successivo all’accertamento della rappresentatività, ivi incluso l’accertamento definitivo relativo al triennio 2013-2015.
4. A decorrere dall’entrata in vigore del presente CCNQ, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi del monte ore di amministrazione) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle
tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.
5. Resta fermo che nell’anno di entrata in vigore del presente contratto il contingente dei permessi sindacali del monte ore di amministrazione e quello dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari è ripartito pro-rata tra le associazioni sindacali rappresentative nel precedente periodo contrattuale - a cui spetta dal 1 gennaio alla data di sottoscrizione del presente contratto - e quelle rappresentative nel triennio 2013-2015 - per la parte restante.
6. Tutte le prerogative sindacali disciplinate dal CCNQ 7 agosto 1998, ivi inclusi i permessi non retribuiti e le aspettative non retribuite, ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001 e del D.M 23 febbraio 2009 non competono alle associazioni sindacali non rappresentative, salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, del CCNQ 27 gennaio 1999141 (PAG. 12) e dall’art. 5, comma 4, del CCNQ 18 dicembre 2002 (PAG. 20).
7. E’ confermato quanto previsto dall’art. 14, comma 7 (PAG. 30) (Procedure per la richiesta, revoca e conferme dei distacchi ed aspettative sindacali), del CCNQ 7 agosto 1998 come modificato dall’art. 2, comma 3 del CCNQ 27 gennaio 1999 e dall’art. 11, comma 4 (PAG. 19) (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statuari) del CCNQ 7 agosto 1998. La richiesta di compensazione deve pervenire al Dipartimento della Funzione Pubblica almeno 15 giorni prima dell’utilizzo delle prerogative, per consentire al Dipartimento stesso, entro il suddetto arco temporale, di modificare i relativi contingenti. Tale termine può essere derogato nel caso in cui al momento della richiesta ci sia ancora capienza nel relativo contingente.
8. Ai distacchi, ivi inclusi quelli ottenuti per cumulo di permessi, di cui agli artt. 2 (PAG.
49) (Distacchi e permessi sindacali nei comparti “Regioni autonomie locali” e “Servizio sanitario nazionale”), 3 (PAG. 51) (Distacchi sindacali) e 4 (PAG. 52) (Permessi sindacali) continua ad applicarsi la normativa relativa ai distacchi sindacali di cui al CCNQ 7 agosto 1998.
9. Resta fermo quanto disposto dall’art. 10, commi 3 e 7(PAG. 18) (Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali), del CCNQ del 7 agosto 1998.
10. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998.
Norme transitorie
1. Qualora si realizzi la fuoriuscita di amministrazioni dai comparti di contrattazione collettiva di cui all’art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per riorganizzazioni strutturali, sino all’applicazione degli istituti relativi alla nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale interessato, il numero dei distacchi complessivamente utilizzati non può superare il limite previsto dal presente contratto e viene garantito al personale distaccato appartenente alle predette amministrazioni l’esercizio delle libertà sindacali.
Tavola 1 CCNQ 17/10/2013
TAVOLA 1 CONFEDERAZIONI CHE, PRESENTI IN ALMENO DUE COMPARTI, SONO AMMESSE ALLE TRATTATIVE NAZIONALI PER I CONTRATTI COLLETTIVI QUADRO DEI COMPARTI |
CGIL |
CISL |
UIL |
CGU CISAL |
USB |
UGL |
CONFSAL |
USAE |
CSE |
Tavola 2 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 2 - REGIONI E AUTONOMIE LOCALI | |||
organizzazioni sindacali | numero distacchi a seguito decurtazione D.L. 70/2014 | confederazioni | numero distacchi a seguito decurtazione D.L. 70/2014 |
FP CGIL | 105 | CGIL | 12 |
CISL FP | 80 | CISL | 9 |
UIL FPL | 47 | UIL | 5 |
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI | 12 | CGU CISAL | 2 |
ASGB | 1 | ||
totale | 244 | 29 |
Tavola 3 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 3 - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | |||
organizzazioni sindacali | numero distacchi a seguito decurtazione D.L. 70/2014 | confederazioni | numero distacchi a seguito decurtazione D.L. 70/2014 |
FP CGIL | 54 | CGIL | 6 |
CISL FP | 50 | CISL | 6 |
UIL FPL | 34 | UIL | 4 |
FIALS | 16 | CONFSAL | 2 |
FSI | 10 | USAE | 1 |
NURSIND | 9 | CGU CISAL | 1 |
ASGB | 1 | ||
totale | 173 | 21 |
Tavola 4 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 4 - REGIONI E AUTONOMIE LOCALI DISTACCHI CUMULATI A FAVORE DELLE CONFEDERAZIONI | |
Confederazioni | numero distacchi a seguito decurtazione D.L. 70/2014 |
CGIL | 21 |
CISL | 16 |
UIL | 10 |
CGU CISAL | 3 |
50 |
Tavola 5 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 5 - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DISTACCHI CUMULATI A FAVORE DELLE CONFEDERAZIONI | |
Confederazioni | numero distacchi a seguito decurtazione D.L. 70/2014 |
CGIL | 17 |
CISL | 16 |
UIL | 11 |
CONFSAL | 5 |
USAE | 3 |
CGU CISAL | 3 |
totale | 55 |
Tavola 6 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 6 - REGIONI E AUTONOMIE LOCALI PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
organizzazioni sindacali | ore permessi a seguito decurtazione D.L. 90/2014 |
FP CGIL | 21.320 |
CISL FP | 16.401 |
UIL FPL | 9.530 |
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI | 2.462 |
49.713 |
Tavola 7 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 7 - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
organizzazioni sindacali | ore permessi a seguito decurtazione D.L. 90/2014 |
FP CGIL | 14.282 |
CISL FP | 13.157 |
UIL FPL | 8.979 |
FIALS | 4.126 |
FSI | 2.646 |
NURSIND | 2.451 |
45.641 |
Tavola 8 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 8 - AGENZIE FISCALI | |||
organizzazioni sindacali | numero distacchi a seguito decurtazione D.L. 90/2014 | confederazioni | numero distacchi a seguito decurtazione D.L. 90/2014 |
FP CGIL | 3 | CGIL | 1 |
CISL FP | 3 | CISL | 1 |
UIL PA | 2 | UIL | 0 |
CONFSAL SALFI | 2 | CONFSAL | 0 |
USB PI | 1 | USB | 0 |
FILP | 1 | CSE | 0 |
totale | 12 | 2 |
Tavola 9 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 9 - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI | |||
organizzazioni sindacali | numero distacchi a seguito decurtazione D.L. 90/2014 | confederazioni | numero distacchi a seguito decurtazione D.L. 90/2014 |
CISL FP | 31 | CISL | 3 |
FP CGIL | 20 | CGIL | 2 |
UIL PA | 14 | UIL | 2 |
USB PI | 12 | USB | 2 |
FILP | 11 | CGU CISAL | 1 |
ASGB | 1 | ||
totale | 88 | 11 |
Tavola 10 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 10 - ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE | |||
organizzazioni sindacali | numero distacchi a seguito decurtazione D.L. 90/2014 | confederazioni | numero distacchi a seguito decurtazione D.L. 90/2014 |
FLC CGIL | 1 | CGIL | 0 |
UNAMS | 1 | CGU CISAL | 0 |
FEDERAZIONE CISL UNIVERSITA' | 0 | CISL | 0 |
UIL RUA | 0 | UIL | 0 |
totale | 2 | 0 |
Tavola 11 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 11 - ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE | |||
organizzazioni sindacali | numero distacchi a seguito decurtazione D.L. 90/2014 | confederazioni | numero distacchi a seguito decurtazione D.L. 90/2014 |
FLC CGIL | 6 | CGIL | 1 |
FIR CISL | 5 | CISL | 1 |
UIL RUA | 3 | UIL | 1 |
USI RICERCA | 1 | ||
ANPRI | 1 | CIDA | 0 |
USB PI | 0 | USB | 0 |
totale | 16 | 3 |
Tavola 12 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 12 - MINISTERI | |||
organizzazioni sindacali | numero distacchi a seguito decurtazione D.L. 90/2014 | confederazioni | numero distacchi a seguito decurtazione D.L. 90/2014 |
CISL FP | 38 | CISL | 4 |
FP CGIL | 38 | CGIL | 4 |
UIL PA | 31 | UIL | 3 |
CONFSAL UNSA | 21 | CONFSAL | 2 |
FEDERAZIONE NAZIONALE UGL INTESA FP | 12 | UGL | 2 |
FILP | 10 | CSE | 1 |
USB PI | 9 | USB | 1 |
ASGB | 1 | ||
totale | 159 | 18 |
Tavola 13 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 13- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | |||
organizzazioni sindacali | numero distacchi a seguito decurtazione D.L. 90/2014 | confederazioni | numero distacchi a seguito decurtazione D.L. 90/2014 |
SNAPRECOM | 1 | CSE | 0 |
CISL FP | 0 | CISL | 0 |
USB PI | 0 | USB | 0 |
FLP | 0 | CSE | 0 |
SIPRE | 0 | USAE | 0 |
UGL PCM | 0 | UGL | 0 |
FP CGIL | 0 | CGIL | 0 |
totale | 1 | 0 |
Tavola 14/bis CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 14 BIS* - SCUOLA
organizzazioni sindacali numero distacchi
confederazioni numero distacchi
FLC CGIL | 93 | CGIL | 10 |
CISL SCUOLA | 87 | CISL | 10 |
CONFSAL SNALS | 54 | CONFSAL | 6 |
UIL SCUOLA | 47 | UIL | 5 |
FEDERAZIONE GILDA UNAMS | 25 | CGU CISAL | 3 |
ASGB | 1 |
totale 306 35
* Ai sensi dell’art. 3, comma 6, la presente tavola entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione del prossimo CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali della dirigenza
Tavola 15 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 15 - UNIVERSITA' | |||
organizzazioni sindacali | numero distacchi con decurtazione da decreto | confederazioni | numero distacchi con decurtazione da decreto |
FLC CGIL | 6 | CGIL | 1 |
FEDERAZIONE CISL UNIVERSITA' | 5 | CISL | 1 |
UIL RUA | 3 | UIL | 1 |
CONFSAL FEDERAZIONE SNALS UNIVERSITA' CISAPUNI | 1 | CONFSAL | 0 |
CSA DI CISAL UNIVERSITA' | 1 | CGU CISAL | 0 |
16 | 3 |
Tavola 16 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 D.L. 90/2014
TAVOLA 16 - PERMESSI AGGIUNTIVI ALLE CONFEDERAZIONI | |
Confederazione | ore permessi |
CGIL | 1.684 |
CISL | 1.684 |
UIL | 1.684 |
CGU - CISAL | 1.684 |
CONFSAL | 1.684 |
CSE | 1.684 |
USAE | 1.684 |
USB | 1.684 |
UGL | 1.684 |
totale | 15.156 |
Tavola 17 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 17 - TAVOLA RIASSUNTIVA PER COMPARTI DEI PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
Comparti | ore permessi |
AGENZIE FISCALI | 1.140 |
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI | 6.094 |
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE | 355 |
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE | 1.221 |
MINISTERI | 14.976 |
XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX | 000 |
SCUOLA | 55.684 |
UNIVERSITA' | 3.274 |
totale | 82.960 |
Tavola 18 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 18 AGENZIE FISCALI - PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
organizzazioni sindacali | ore permessi |
FP CGIL | 304 |
CISL FP | 241 |
UIL PA | 202 |
CONFSAL SALFI | 194 |
USB PI | 100 |
FILP | 99 |
totale | 1.140 |
Tavola 19 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 19 ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
organizzazioni sindacali | ore permessi |
CISL FP | 2.138 |
FP CGIL | 1.384 |
UIL PA | 1.000 |
USB PI | 813 |
FILP | 759 |
totale | 6.094 |
Tavola 20 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 20 ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE - PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
organizzazioni sindacali | ore permessi |
FLC CGIL | 122 |
UNAMS | 98 |
FEDERAZIONE CISL UNIVERSITA' | 89 |
UIL RUA | 46 |
totale | 355 |
Tavola 21 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 21 ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE - PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
organizzazioni sindacali | ore permessi |
XXX XXXX | 000 |
XXX XXXX | 000 |
XXX XXX | 000 |
XXX RICERCA | 60 |
ANPRI | 37 |
USB PI | 2 |
1.221 |
Tavola 22 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 22 MINISTERI - PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
organizzazioni sindacali | ore permessi |
CISL FP | 3.645 |
FP CGIL | 3.570 |
UIL PA | 2.929 |
CONFSAL UNSA | 1.952 |
FEDERAZIONE NAZIONALE UGL INTESA FP | 1.176 |
FILP | 907 |
USB PI | 797 |
totale | 14.976 |
Tavola 23 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 23 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
organizzazioni sindacali | ore permessi |
SNAPRECOM | 76 |
CISL FP | 35 |
USB PI | 32 |
FLP | 26 |
SIPRE | 20 |
UGL PCM | 14 |
FP CGIL | 13 |
totale | 216 |
Tavola 24 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 24 SCUOLA - PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
organizzazioni sindacali | ore permessi |
FLC CGIL | 16.895 |
CISL SCUOLA | 15.777 |
CONFSAL SNALS | 9.865 |
UIL SCUOLA | 8.525 |
FEDERAZIONE GILDA UNAMS | 4.622 |
totale | 55.684 |
Tavola 25 CCNQ 17/10/2013 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 25 UNIVERSITA' - PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
organizzazioni sindacali | ore permessi |
FLC CGIL | 1.317 |
FEDERAZIONE CISL UNIVERSITA' | 1.014 |
UIL RUA | 531 |
CONFSAL FEDERAZIONE SNALS UNIVERSITA' CISAPUNI | 254 |
CSA DI CISAL UNIVERSITA' | 158 |
3.274 |
RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NELLE AREE DIRIGENZIALI NEL TRIENNIO 2013-2015
CCNQ 5 MAGGIO 2014
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai dirigenti di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto n. 165, ricomprese nelle Aree della dirigenza come definite dal CCNQ del 1 febbraio 2008.
2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo, come definito dal CCNQ del 3 ottobre 2005, tiene conto delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 23 febbraio 2009 “Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 46-bis del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
3. Nel presente contratto la dizione “Aree di contrattazione collettiva del pubblico impiego” è semplificata in “Aree”.
4. Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999 e dal CCNQ del 24 settembre 2007 è indicato come “CCNQ del 7 agosto 1998”.
5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come specificato nell’art. 10 comma 2(PAG. 77) (Disposizioni finali). Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come “organizzazioni sindacali rappresentative”.
6. Alle trattative nazionali di Area sono, altresì, ammesse le confederazioni cui le organizzazioni rappresentative di cui al comma 5 aderiscono. Pertanto, con il termine di “associazioni sindacali” si intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti.
7. Con il termine “amministrazione” o “ente” sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.
8. Con il termine “dirigenti” si intendono tutti i dipendenti ricompresi nelle Aree dirigenziali come definite dal CCNQ 1 febbraio 2008.
9. Il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 46-bis del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è indicato con la dizione “DM 23 febbraio 2009”.
RIPARTIZIONE DELLE PREROGATIVE SINDACALI NELLE AREE II, III E IV
Distacchi e permessi sindacali nelle Aree II, III e IV
1. Sono confermati i contingenti dei distacchi sindacali fissati dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 1995 all’articolo 1, lettere f), l) e m). Tali contingenti sono pari a n. 7143 distacchi per l’Area II, n. 24 distacchi per l’Area III e n. 26 distacchi per l’Area IV, ripartiti secondo le tavole rispettivamente n. 2 (PAG. 79), n. 3
(PAG. 80)e n. 4 (PAG. 80)allegate.
2. Il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 60144 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l’amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:
a) n. 30 minuti alla RSU;
b) n. 30145 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative.
3. I permessi di cui al comma 2, lett. a) devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest’ultima, a seguito degli accordi di cui all’art. 9, comma 1 (PAG. 77) (Norme transitorie), verrà eletta.
4. I permessi di cui al comma 2, lett. b), sono ripartiti nelle amministrazioni tra le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’art. 1, comma 5 (PAG. 68) (Campo di applicazione). A parziale modifica delle modalità indicate nell’art. 9 (PAG.17) (Modalità di ripartizione dei permessi sindacali) del CCNQ del 7 agosto 1998, in attesa degli accordi di cui all’art. 9, comma 1 (PAG. 77) (Norme transitorie), la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalità dell’art. 9 (PAG.17) (Modalità di ripartizione dei permessi sindacali) del citato CCNQ 7 agosto 1998.
5. Prima di procedere all’assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi dei commi 2 lett. b) e 4, l’amministrazione dovrà detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all’eventuale percentuale di utilizzo cumulato di cui al comma 6.
6. I permessi di cui al comma 2, lettera b) possono essere utilizzati a livello nazionale in forma cumulata nella misura massima del 38% della quota a disposizione.
7. In considerazione e per effetto del protrarsi del blocco della contrattazione collettiva nazionale, nonché in considerazione dell’opportunità di privilegiare l'utilizzo delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro, in via eccezionale e limitatamente al presente accordo, l'opzione relativa all'importo percentuale di cui al comma 6 è esercitata dalle singole organizzazioni sindacali rappresentative in luogo delle confederazioni sindacali. A tal fine, entro 45 giorni dalla firma dell’ipotesi di accordo le organizzazioni sindacali comunicano formalmente all’Aran a mezzo raccomandata A.R., o pec all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx, o raccomandata a mano, la percentuale di permessi che, ai sensi del comma 6, intendono utilizzare in forma cumulata a livello nazionale. Il mancato invio, nei termini suindicati, della comunicazione di cui al presente comma si intende quale implicita rinuncia all’utilizzo in forma cumulata dei permessi sindacali.
8. L’attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto.
9. Al fine di garantire la massima trasparenza e verificabilità del processo, nonché di consentire alle singole amministrazioni di conoscere la percentuale di cui al comma 6, l’Aran pubblica sul proprio sito Internet una tabella di sintesi delle comunicazioni ricevute.
10. La quantificazione dei permessi destinati all’utilizzo in forma cumulata di cui al presente articolo viene effettuata dall’Aran tenendo conto della percentuale indicata
nelle comunicazioni di cui al comma 7, dell’accertamento della rappresentatività in vigore e, per quanto riguarda i dirigenti, del dato ufficiale pubblicato nell’ultimo Conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato alla data del 31.12.2011 che, per gli aspetti inerenti la presente procedura, sarà pubblicato anche nel sito istituzionale dell’Aran a seguito della firma della presente ipotesi di accordo.
11. La quantità di permessi destinati all’utilizzo in forma cumulata, determinata ai sensi dei precedenti commi, è tempestivamente comunicata dall’Aran alle associazioni sindacali richiedenti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica per gli adempimenti di competenza.
12. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto dall’art. 11 (PAG.
19) (Permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari) del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, continua ad essere pari a n. 2.068146 ore per l’Area II, n. 4.877147 ore per l’Area III e n. 6.153148 ore per l’Area IV, distribuite rispettivamente come da tavole n. 5 (PAG. 80), n. 6 (PAG. 81) e n. 7 (PAG. 81).
13. E’ confermato il comma 5 dell’art. 5 (PAG. 21) del CCNQ del 3 ottobre 2005.
RIPARTIZIONE DELLE PREROGATIVE SINDACALI NELLE RESTANTI AREE
Distacchi sindacali
1. Il contingente dei distacchi sindacali di cui all’art. 2 del CCNQ del 3 ottobre 2005, pari a n. 129 distacchi, ai sensi dell’art. 1 del DM 23 febbraio 2009 è ridotto del 15%.
2. Dalle riduzioni sono esclusi i contingenti dei distacchi sindacali fissati dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 1995 all’articolo 1, lettere f), l) e m), rispettivamente per il personale delle Aree II, III e IV, come quantificati
all’art. 2 (PAG. 69) (Distacchi e permessi sindacali nelle Aree II, III e IV) del presente contratto.
3. In relazione alla problematica inerente l’insufficienza di prerogative sindacali per l’Area V, nella quale sono confluiti i dirigenti scolastici, per ottemperare alla sentenza Tribunale di Roma n. 14506 del 20 luglio 2007 le parti, con il CCNQ del 9 ottobre 2009, riconfermato dall’Ipotesi di CCNQ siglata il 24 maggio 2013, hanno concordato che n. 5 distacchi di competenza del Comparto Scuola vengono ceduti all’Area V a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente CCNQ.
4. A seguito delle suindicate operazioni il contingente dei distacchi utilizzabile nelle Aree I, V, VI, VII e VIII, come definite dal CCNQ 1 febbraio 2008, è pari a n. 27149 e costituirà il limite massimo dei distacchi fruibili nelle citate Aree dalle associazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 (PAG. 72) (Permessi sindacali).
5. Il contingente dei distacchi di cui al comma 4, nelle more della razionalizzazione delle Aree di contrattazione collettiva, è ripartito nell’ambito di ciascuna Area secondo le tavole allegate da n. 8 (PAG. 82)a n. 12 (PAG. 84).
6. Nelle Aree VI - Agenzie fiscali - e VIII, anche per la durata del presente contratto, il contingente dei distacchi rimane costituito per scorporo dalle Aree di provenienza del personale. Al fine di consentire le agibilità sindacali nelle citate Xxxx XX – Agenzie Fiscali – e VIII, alle organizzazioni sindacali di categoria delle Aree I, VI e VIII è consentita la possibilità di utilizzare in forma compensativa i distacchi di loro pertinenza. Tale facoltà viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate. Dell’avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all’ARAN.
7. Sono confermati i criteri circa le modalità di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali rappresentative già previsti dall’art. 6 (PAG. 13) (Ripartizione del contingente dei distacchi) del CCNQ del 7 agosto 1998.
Permessi sindacali
1. Ai sensi e con le modalità di cui all’art. 2 del DM 23 febbraio 2009, il contingente dei permessi sindacali di cui all’art. 3, comma 1, del CCNQ 3 ottobre 2005 è ridotto del 15%.
2. Il contingente complessivo dei permessi sindacali di cui al comma 1 è pari a n. 51150 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l’amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:
a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;
b) n. 25151 minuti e 30 secondi alle organizzazioni sindacali rappresentative.
3. I permessi di cui al comma 2, lett. a) devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest’ultima, a seguito degli accordi di cui all’art. 9, comma 1 (PAG. 77) (Norme transitorie), verrà eletta.
4. Il contingente di cui al comma 2, lettera b) è attribuito alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’art. 1, comma 5 (PAG. 68) (Campo di applicazione). A parziale modifica delle modalità indicate nell’art. 9 (PAG.17) (Modalità di ripartizione dei permessi) del CCNQ del 7 agosto 1998, in attesa degli accordi di cui all’art. 9, comma 1 (PAG. 77) (Norme transitorie), la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalità dell’art. 9 (PAG.17) (Modalità di ripartizione dei permessi) del citato CCNQ 7 agosto 1998.
5. Prima di procedere all’assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi dei commi 2 lett. b) e 4, l’amministrazione dovrà detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all’eventuale percentuale di utilizzo cumulato di cui al comma 6.
6. I permessi di cui al comma 2, lettera b) possono essere utilizzati a livello nazionale in forma cumulata nella misura massima del 45% della quota a disposizione.
7. In considerazione e per effetto del protrarsi del blocco della contrattazione collettiva nazionale, nonché in considerazione dell’opportunità di privilegiare l'utilizzo delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro, in via eccezionale e limitatamente al presente accordo, l'opzione relativa all'importo percentuale di cui al comma 6 è esercitata dalle singole organizzazioni sindacali rappresentative in luogo delle confederazioni sindacali. A tal fine, entro 45 giorni dalla firma dell’ipotesi di accordo le organizzazioni sindacali comunicano formalmente all’Aran a mezzo raccomandata A.R., o pec all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx, o raccomandata a mano, la percentuale di permessi che, ai sensi del comma 6, intendono utilizzare in forma cumulata a livello nazionale. Il mancato invio, nei termini suindicati, della
comunicazione di cui al presente comma si intende quale implicita rinuncia all’utilizzo in forma cumulata dei permessi sindacali.
8. L’attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto, fatte salve le diverse decorrenze previste per l’Area V all’art. 6, comma 2 (PAG. 75) (Disposizioni particolari per l’Area V).
9. Al fine di garantire la massima trasparenza e verificabilità del processo, nonché di consentire alle singole amministrazioni di conoscere la percentuale di cui al comma 6, l’Aran pubblica sul proprio sito Internet una tabella di sintesi delle comunicazioni ricevute.
10. La quantificazione dei permessi destinati all’utilizzo in forma cumulata di cui al presente articolo viene effettuata dall’Aran tenendo conto della percentuale indicata nelle comunicazioni di cui al comma 7, dell’accertamento della rappresentatività in vigore e, per quanto riguarda i dirigenti, del dato ufficiale pubblicato nell’ultimo Conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato alla data del 31.12.2011 che, per gli aspetti inerenti la presente procedura, sarà pubblicato anche nel sito istituzionale dell’Aran a seguito della firma della presente ipotesi di accordo.
11. La quantità di permessi destinati all’utilizzo in forma cumulata, determinata ai sensi dei precedenti commi, è tempestivamente comunicata dall’Aran alle associazioni sindacali richiedenti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica per gli adempimenti di competenza.
Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari
1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DM 23 febbraio 2009, il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto dall’art. 11 (PAG. 19) (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari) del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, come quantificato dall’art. 5, comma 2 del CCNQ 3 ottobre 2005, è ridotto del 15%.
2. Dalle riduzioni sono esclusi i contingenti fissati dal predetto art. 5 del CCNQ 3 ottobre 2005 per le Aree II, III e IV, come individuati all’art. 2 (PAG. 69) (Distacchi e permessi sindacali nelle Aree II, III e IV) del presente contratto.
3. In applicazione della riduzione di cui al comma 1, il nuovo contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari è pari a n. 11.810152 ore di permesso di cui:
a) n. 5.052153 ore ripartite, sulla base della tavola n. 13 (PAG. 85), tra le confederazioni rappresentative nelle aree ai sensi dell’art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001. Resta fermo che le ore di spettanza delle confederazioni rappresentative sia nelle aree che nei comparti sono attribuite con il CCNQ di ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti per il triennio 2013-2015, la cui ipotesi è stata siglata il 24 maggio 2013;
b) n. 6.758154 ore suddivise tra le aree di cui all’art. 3, comma 4 (PAG. 71) (Distacchi sindacali), come da tavola 14 (PAG. 85).
4. Il contingente di cui al comma 3, lettera b) è ripartito tra le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dal n. 15(PAG. 86) al n. 18(PAG.
87).
5. E’ confermato il comma 5 dell’art. 5 (PAG. 21)del CCNQ 3 ottobre 2005.
CAPO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI
Disposizioni particolari per l’Area V
1. Nell’Area V, attesa la specificità della stessa, si applicano le norme speciali di cui all’art. 16 (PAG. 25) (Norme speciali per la scuola) del CCNQ del 7 agosto 1998.
2. Per l’applicazione del presente contratto, nell’Area V, al fine di consentire a regime l’utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all’avvio dell’anno scolastico 2013-2014. A tal fine:
a) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca le proprie richieste di distacco e i permessi utilizzati in forma cumulata a livello nazionale di cui all’art. 4 (PAG. 72) (Permessi
sindacali) sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dalla ipotesi di contratto non oltre il giorno 31 agosto 2013;
b) le variazioni dei distacchi rispetto al vigente CCNQ 3 ottobre 2005, come conseguenti al presente contratto, saranno conteggiate ai fini delle esigenze organizzative dell’amministrazione scolastica e definitivamente attivati con l’entrata in vigore del presente contratto;
c) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno successivo a quello dell’entrata in vigore del presente contratto. Ove questo corrisponda con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche, la cessazione decorrerà dal 1° settembre 2013, senza interruzione dell’anzianità di servizio.
3. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell’art. 4, comma 5 (PAG. 72) (Permessi sindacali), per l’Area V, l’Aran comunicherà tempestivamente al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla.
Adempimenti e procedure connesse alla fruizione delle prerogative sindacali
…omissis155…
Ulteriori modalità di recupero delle prerogative sindacali
…omissis156…
Norme transitorie
1. In considerazione della mancata elezione delle RSU ed in attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti delle aree contrattuali venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le Rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente dalle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’art. 1, comma 5 (PAG. 68) (Campo di applicazione).
2. Per agevolare l’iter propedeutico alle elezioni delle rappresentanze elettive, i permessi di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) (PAG. 69) (Distacchi e permessi sindacali nelle Aree II, III e IV) e all’art. 4, comma 2, lett. a) (PAG. 72) (Permessi sindacali) continuano ad essere transitoriamente fruiti sotto forma di cumulo dalle associazioni sindacali rappresentative. Il predetto periodo transitorio si concluderà entro il termine perentorio del 30.06.2014 o, se precedente, alla data di elezione delle rappresentanze sindacali unitarie.
3. Il contingente dei distacchi cumulati, ottenuto moltiplicando i minuti dei permessi di cui al comma 2 per il numero dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 31.12.2011, ammonta a numero 48 distacchi e viene suddiviso tra le associazioni sindacali rappresentative, nel rispetto dell’art. 43, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, come da allegata tavola 19 (PAG. 87).
4. La tavola 19 (PAG. 87) entra in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto ed avrà valore sino al 30.06.2014 o, se precedente, sino alla data di elezione delle rappresentanze sindacali unitarie.
5. Laddove alla data del 30.06.2014 non si sia ancora proceduto alla elezione delle rappresentanze elettive, la fruizione dei permessi di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) (PAG. 69) (Distacchi e permessi sindacali nelle Aree II, III e IV) e all’art. 4, comma 2, lett. a) (PAG. 72) (Permessi sindacali) è sospesa fino alla data di elezione delle RSU.
Disposizioni finali
1. Il presente contratto sostituisce quello sottoscritto in data 3 ottobre 2005, come successivamente modificato dal DM 23 febbraio 2009, ed è valido fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ.
2. Per il triennio di contrattazione 2013-2015, in via provvisoria, le associazioni sindacali rappresentative sono quelle indicate nelle tavole dal n. 1 (PAG. 79) al n. 18 (PAG. 87).
3. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 2 (PAG. 69) (Distacchi e permessi sindacali nelle Aree II, III e IV), 3 (PAG. 71) (Distacchi sindacali), 4 (Permessi sindacali) (PAG. 72) e 5 (PAG. 74) (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari) entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo accordo successivo all’accertamento della rappresentatività, ivi incluso l’accertamento definitivo relativo al triennio 2013-2015. Resta fermo quanto previsto all’art. 9, comma 4 (PAG. 77) (Norme transitorie).
4. A decorrere dall’entrata in vigore del presente CCNQ, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi del monte ore di amministrazione) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.
5. Resta fermo che nell’anno di entrata in vigore del presente contratto il contingente dei permessi sindacali del monte ore di amministrazione è ripartito pro-rata tra le associazioni sindacali rappresentative nel precedente periodo contrattuale - a cui spetta dal 1 gennaio alla data di sottoscrizione del presente contratto - e quelle rappresentative nel triennio 2013-2015 - per la parte restante. Analogamente si procede per i permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari il cui contingente è ripartito pro-rata tra le associazioni di cui al CCNQ 3 ottobre 2005 e quelle rappresentative nel triennio 2013-2015.
6. Tutte le prerogative sindacali disciplinate dal CCNQ 7 agosto 1998, ivi inclusi i permessi non retribuiti e le aspettative non retribuite, ai sensi del d. lgs. n. 165 del 2001 e del D.M 23 febbraio 2009, non competono alle associazioni sindacali non rappresentative, salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 1157 (PAG. 12), del CCNQ 27 gennaio 1999 e dall’art. 5, comma 5 (PAG.21), del CCNQ 3 ottobre 2005.
7. E’ confermato quanto previsto dall’art. 14, comma 7 (PAG. 30) (Procedure per la richiesta, revoca e conferme dei distacchi ed aspettative sindacali), del CCNQ 7 agosto 1998, come modificato dall’art. 2, comma 3 del CCNQ 27 gennaio 1999, e dall’art. 11, comma 4 (PAG. 19) (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari) del CCNQ 7 agosto 1998. La richiesta di compensazione deve pervenire al Dipartimento della funzione pubblica almeno 15 giorni prima dell’utilizzo delle prerogative, per consentire al Dipartimento stesso, entro il suddetto arco temporale, di modificare i relativi contingenti. Tale termine può essere derogato nel caso in cui al momento della richiesta ci sia ancora capienza nel relativo contingente.
8. Ai distacchi, ivi inclusi quelli ottenuti per cumulo di permessi, di cui agli artt. 2 (PAG.
69) (Distacchi e permessi sindacali nelle Aree II, III e IV), 3 (PAG. 71) (Distacchi sindacali)
e 4 (PAG. 72) (Permessi sindacali) continua ad applicarsi la normativa relativa ai distacchi sindacali di cui al CCNQ 7 agosto 1998.
9. Resta fermo quanto disposto dall’art. 10, commi 3 e 7 (PAG. 18) (Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali), del CCNQ del 7 agosto 1998.
10. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, a richiesta dell’associazione sindacale interessata, può valutare l’opportunità di trasformare distacchi ottenuti per cumulo di permessi sindacali in permessi per la partecipazione ad organismi direttivi statuari di cui all’art. 11 (PAG. 19) (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari) del CCNQ 7 agosto 1998.
11. Qualora si realizzi la fuoriuscita di amministrazioni dalle Aree di contrattazione collettiva di cui all’art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per riorganizzazioni strutturali, sino all’applicazione degli istituti relativi alla nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale interessato, il numero dei distacchi complessivamente utilizzati non può superare il limite previsto dal presente contratto e viene garantito al personale distaccato appartenente alle predette amministrazioni l’esercizio delle libertà sindacali.
12. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998.
Tavola 1 CCNQ 5/5/2014
TAVOLA 1 CONFEDERAZIONI CHE, PRESENTI IN ALMENO DUE AREE, SONO AMMESSE ALLE TRATTATIVE NAZIONALI PER I CONTRATTI COLLETTIVI QUADRO DELLE AREE |
CGIL |
CISL |
UIL |
CIDA* |
CONFEDIR-MIT |
CONFSAL |
COSMED |
* In tutte le tavole l’acronimo CIDA fa riferimento alla Confederazione Italiana Dirigenti ed Alte professionalità
Tavola 2 CCNQ 5/5/2014 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 2 - AREA II
organizzazioni sindacali | numero distacchi | confederazioni | numero distacchi |
FP CGIL | 2 | CGIL | 1 |
CISL FP | 2 | CISL | 0 |
DIREL | 1 | CONFEDIR - MIT | 0 |
UIL FPL | 1 | UIL | 0 |
DIRER | 0 | CONFEDIR - MIT | 0 |
totale | 6 | 1 |
Tavola 3 CCNQ 5/5/2014 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 3 - AREA III | |||
organizzazioni sindacali | numero distacchi | confederazioni | numero distacchi |
FASSID | 7 | ||
ANAAO ASSOMED | 5 | COSMED | 1 |
FP CGIL | 4 | CGIL | 1 |
CISL FP | 2 | CISL | 1 |
UIL FPL | 1 | UIL | 1 |
FEDIR SANITA' | 1 | CONFEDIR - MIT | 0 |
totale | 20 | 4 |
Tavola 4 CCNQ 5/5/2014 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 4 - AREA IV | |||
organizzazioni sindacali | numero distacchi | confederazioni | numero distacchi |
ANAAO ASSOMED | 4 | COSMED | 1 |
CIMO ASMD | 3 | CONFEDIR - MIT | 1 |
AAROI EMAC | 2 | ||
FP CGIL | 2 | CGIL | 1 |
FVM | 2 | COSMED | 1 |
FASSID | 2 | ||
FEDERAZIONE CISL MEDICI | 2 | CISL | 0 |
FESMED | 2 | ||
ANPO ASCOTI FIALS MEDICI | 2 | CONFSAL | 0 |
UIL FPL | 1 | UIL | 0 |
22 | 4 |
Tavola 5 CCNQ 5/5/2014 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 5
AREA II - PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI
organizzazioni sindacali | ore permessi |
FP CGIL | 751 |
CISL FP | 595 |
DIREL | 368 |
UIL FPL | 291 |
DIRER | 63 |
totale | 2.068 |
Tavola 6 CCNQ 5/5/2014 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 6 ARE III - PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
organizzazioni sindacali | ore permessi |
FASSID | 1.756 |
ANAAO ASSOMED | 1.253 |
FP CGIL | 875 |
CISL FP | 427 |
UIL FPL | 322 |
FEDIR SANITA' | 244 |
totale | 4.877 |
Tavola 7 CCNQ 5/5/2014 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 7 ARE IV - PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
organizzazioni sindacali | ore permessi |
ANAAO ASSOMED | 1.326 |
CIMO ASMD | 771 |
AAROI EMAC | 656 |
FP CGIL | 648 |
FVM | 540 |
FASSID | 480 |
FEDERAZIONE CISL MEDICI | 480 |
FESMED | 455 |
ANPO ASCOTI FIALS MEDICI | 425 |
UIL FPL | 372 |
totale | 6.153 |
Tavola 8 CCNQ 5/5/2014 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 8 - AREA I | |||
organizzazioni sindacali | numero distacchi | confederazioni | numero distacchi |
CISL FP | 1 | CISL | 1 |
UNADIS | 1 | CIDA | 0 |
ANMI ASSOMED SIVEMP FPM | 1 | COSMED | 0 |
DIRSTAT | 0 | CONFEDIRSTAT | 0 |
UIL PA | 1 | UIL | 0 |
FP CGIL | 0 | CGIL | 0 |
CONFSAL UNSA | 0 | CONFSAL | 0 |
totale | 4 | 1 |
Tavola 9 CCNQ 5/5/2014 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 9 - AREA V | |||
SCUOLA | |||
organizzazioni sindacali | numero distacchi | confederazioni | numero distacchi |
ANP | 1 | CIDA | 0 |
CISL SCUOLA | 1 | CISL | 0 |
FLC CGIL | 1 | CGIL | 0 |
CONFSAL SNALS | 1 | CONFSAL | 0 |
UIL SCUOLA | 0 | UIL | 0 |
totale | 4 | 0 | |
AFAM | |||
organizzazioni sindacali | numero distacchi | confederazioni | numero distacchi |
FLC CGIL | 0 | CGIL | 0 |
totale | 0 | 0 |
Tavola 10 CCNQ 5/5/2014 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 10 - AREA VI | |||
AGENZIE FISCALI | |||
organizzazioni sindacali | numero distacchi | confederazioni | numero distacchi |
CISL FP | 1 | CISL | 0 |
UIL PA | 1 | UIL | 0 |
FP CGIL | 0 | CGIL | 0 |
UNADIS | 1 | CIDA | 0 |
totale | 3 | 0 | |
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI | |||
organizzazioni sindacali | numero distacchi | confederazioni | numero distacchi |
CISL FP | 2 | CISL | 1 |
FLEPAR | 1 | ||
ANMI ASSOMED SIVEMP FPM | 1 | COSMED | 0 |
FEMEPA | 1 | ||
FILP | 1 | CGU-CISAL | 0 |
UIL PA | 1 | UIL | 0 |
FP CGIL | 1 | CGIL | 0 |
FP CIDA | 1 | CIDA | 0 |
totale | 9 | 1 |
Tavola 11 CCNQ 5/5/2014 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 11 - AREA VII | |||
RICERCA | |||
organizzazioni sindacali | numero distacchi | confederazioni | numero distacchi |
FIR CISL | 0 | CISL | 0 |
UIL RUA | 2 | UIL | 0 |
FLC CGIL | 0 | CGIL | 0 |
CONFSAL UNSA | 0 | CONFSAL | 0 |
totale | 2 | 0 | |
UNIVERSITA' | |||
organizzazioni sindacali | numero distacchi | confederazioni | numero distacchi |
FEDERAZIONE CISL UNIVERSITA' | 1 | CISL | 0 |
UIL RUA | 1 | UIL | 0 |
FLC CGIL | 0 | CGIL | 0 |
totale | 2 | 0 |
Tavola 12 CCNQ 5/5/2014 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 12 - AREA VIII | |||
organizzazioni sindacali | numero distacchi | confederazioni | numero distacchi |
SNAPRECOM | 1 | CSE | 0 |
UNADIS | 0 | CIDA | 0 |
CISL FP | 0 | CISL | 0 |
FP CGIL | 0 | CGIL | 0 |
DIPRECOM | 0 | ||
SNAPROCIV | 0 | CSE | 0 |
UIL PA | 0 | UIL | 0 |
totale | 1 | 0 |
Tavola 13 CCNQ 5/5/2014 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 13 PERMESSI AGGIUNTIVI ALLE CONFEDERAZIONI | |
Confederazione | ore permessi |
CGIL | * |
CISL | * |
UIL | * |
CIDA | 1.684 |
CONFEDIR-MIT | 1.684 |
CONFSAL | * |
COSMED | 1.684 |
Totale | 5.052 |
* le ore di spettanza delle confederazioni CGIL, CISL, UIL e CONFSAL sono riportate nel CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi nei comparti per il triennio 2013-2015, la cui ipotesi è stata siglata il 24 maggio 2013, in quanto per i permessi aggiuntivi alle confederazioni esiste un unico contingente da distribuire in parti uguali, tra le confederazioni rappresentative, o nei comparti o nelle aree dirigenziali |
Tavola 14 CCNQ 5/5/2014 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 14 TAVOLA RIASSUNTIVA PER AREE DEI PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
ore permessi | |
AREA I | 2.859 |
AREA V | - |
AREA VI | 3.522 |
AREA VII | 175 |
AREA VIII | 202 |
6.758 |
Tavola 15 CCNQ 5/5/2014 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 15 AREA I - PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
organizzazioni sindacali | ore permessi |
CISL FP | 1.008 |
UNADIS | 669 |
ANMI ASSOMED SIVEMP FPM | 337 |
DIRSTAT | 218 |
UIL PA | 339 |
FP CGIL | 156 |
CONFSAL UNSA | 132 |
totale | 2.859 |
Tavola 16 CCNQ 5/5/2014 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 16 AREA VI - PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
organizzazioni sindacali | ore permessi |
CISL FP | 952 |
FLEPAR | 556 |
ANMI ASSOMED SIVEMP FPM | 571 |
FEMEPA | 442 |
FILP | 317 |
UIL PA | 260 |
FP CGIL | 193 |
FP CIDA | 191 |
UNADIS | 40 |
totale | 3.522 |
Tavola 17 CCNQ 5/5/2014 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 17 AREA VII - PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
organizzazioni sindacali | ore permessi |
UIL RUA | 65 |
FEDERAZIONE CISL UNIVERSITA' | 46 |
FIR CISL | 37 |
FLC CGIL | 26 |
CONFSAL UNSA | 1 |
totale | 175 |
Tavola 18 CCNQ 5/5/2014 come modificata da art. 7 d.l. 90/2014
TAVOLA 18 AREA VIII - PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
organizzazioni sindacali | ore permessi |
SNAPRECOM | 75 |
UNADIS | 28 |
CISL FP | 26 |
FP CGIL | 21 |
DIPRECOM | 19 |
SNAPROCIV | 19 |
UIL PA | 14 |
totale | 202 |
158 Tavola superata in quanto la stessa restava in vigore fino e non oltre al 30.06.2014 o, se precedente, alla data di elezione delle RSU
Norme del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 richiamate nei testi contrattuali collazionati
Articolo 1 - Finalità ed ambito di applicazione
(Art. 1 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l’assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.159
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
159 Lettera così sostituita dall'art. 21, comma 1, lett. a), L. 4 novembre 2010, n. 183.
300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.160 161 162
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
Articolo 2 - Fonti
(Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 2 del d.lgs n.
546 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e
attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali. 163
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge. 164
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva165 166
3-bis. Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.167
165 Per gli indirizzi di applicazione delle presenti disposizioni, vedi la Direttiva 1° marzo 2002. 166 Comma così modificato dall'art. 33, comma 1, lett. b), d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. 167 Comma aggiunto dall'art. 33, comma 1, lett. c), d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Articolo 40 - Contratti collettivi nazionali e integrativi
(Art. 45 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.171
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
169 Comma così sostituito dall'art. 54, comma 1, d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 3 con gli attuali commi da 1 a 3-sexies
170 Comma modificato dall'art. 7, comma 4, L. 15 luglio 2002, n. 145, dall'art. 14, comma 2, L. 29 luglio 2003, n. 229, dall'art. 1, comma 125, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e, successivamente, così sostituito dall'art. 54, comma 1, d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 3 con gli attuali commi da 1 a 3-sexies
171 Comma così sostituito dall'art. 54, comma 1, d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 3 con gli attuali commi da 1 a 3-sexies.
amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.172
3-ter. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis.173
3-quater. La Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce le modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.174
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di
172 Comma inserito dall'art. 54, comma 1, d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 3 con gli attuali commi da 1 a 3-sexies
173 Comma inserito dall'art. 54, comma 1, d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 3 con gli attuali commi da 1 a 3-sexies
174 Comma inserito dall'art. 54, comma 1, d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 3 con gli attuali commi da 1 a 3-sexies
misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.175
3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.176
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.
175 Comma inserito dall'art. 54, comma 1, d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 3 con gli attuali commi da 1 a 3-sexies
176 Comma inserito dall'art. 54, comma 1, d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 3 con gli attuali commi da 1 a 3-sexies
Articolo 41 - Poteri di indirizzo nei confronti dell' ARAN
(Art. 46 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 3 del d.lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato prima dall'art. 44, comma 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e poi dall'art.
55 del d.lgs n. 300 del 1999; Art. 44, comma 8 del d.lgs n. 80 del 1998)177
1. Il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale sono esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso le proprie istanze associative o rappresentative, le quali costituiscono comitati di settore che regolano autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di contrattazione collettiva di cui all'articolo 47, si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto.
2. E' costituito un comitato di settore nell'ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita, per uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per le regioni, i relativi enti dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a tale comitato partecipa un rappresentante del Governo, designato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per le competenze delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. E' costituito un comitato di settore nell'ambito dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unioncamere che esercita, per uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali.
3. Per tutte le altre amministrazioni opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al fine di assicurare la salvaguardia delle specificità delle diverse amministrazioni e delle categorie di personale ivi comprese, gli indirizzi sono emanati per il sistema scolastico, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la Conferenza dei rettori delle università italiane; le istanze rappresentative promosse dai presidenti degli enti di ricerca e degli enti pubblici non economici ed il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
4. Rappresentanti designati dai Comitati di settore possono assistere l'ARAN nello svolgimento delle trattative. I comitati di settore possono stipulare con l'ARAN specifici accordi per i reciproci rapporti in materia di contrattazione e per eventuali attività in
177 Articolo modificato dall'art. 3, comma 3, d.lgs. 3 luglio 2003, n. 173 e, successivamente, così sostituito dall'art. 56, comma 1, d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
comune. Nell'ambito del regolamento di organizzazione dell'ARAN per assicurare il miglior raccordo tra i Comitati di settore delle Regioni e degli enti locali e l'ARAN, a ciascun comitato corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40, comma 2, o che regolano istituti comuni a più comparti le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate collegialmente dai comitati di settore.
Articolo 43 - Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva
(Art. 47-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs n. 396 del 1997, modificato dall'art. 44, comma 4 del d.lgs n. 80 del 1998; Art. 44 comma 7 del d.lgs n. 80 del 1998, come
modificato dall'art. 22, comma 4 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.
3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.
4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.
5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all'articolo 40, commi 3-bis e seguenti, dai contratti collettivi nazionali,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.178
6. Agli effetti dell'accordo tra I'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe I'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.
8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso I'ARAN un comitato paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.
9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.
10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
178 Comma così modificato dall'art. 64, comma 1, d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
11. Ai fini delle deliberazioni, I'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.
13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.
Articolo 50 - Aspettative e permessi sindacali
(Art. 54, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificati prima dall'art. 20 del d.lgs. n. 470 del 1993 poi dall'art. 2 del decreto legge n. 254 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 365 del 1996, e, infine, dall'art. 44, comma 5, del d.lgs. n. 80 del 1998)
1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43.
2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1° agosto 1996 in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.
3. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali.
4. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica - gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.